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Ordini Via Tiburtina Valeria Km 68,7 - 67061 Carsoli (AQ) Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo “Il Sole 24 ORE”. Se non desidera riceverle barri la casella Informativa ex D.LGS. n.196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del gruppo. Potrà esercitare i diritti dell’Art. 7 del D.Lgs. n.196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole 24 ORE S.p.A. Database di Marketing, via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del Trattamento è disponibile presso l’Ufficio Privacy, via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l’evasione dell’ordine e per l’invio di materiale promozionale e agli istituti bancari. Consenso. Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all’utilizzo di detti strumenti per l’invio di informazioni commerciali. SOMMARIO INDICE GENERALE subordinato e autonomo: CIGLavoro STRAORDINARIA Periodo di prova: istruzioni criteri di distinzione ................................................... 5 per l’indicazione nel contratto .............................. 56 purché riferite a periodi di pagadella scaduti. Con la stessa denuncia l’azienAnnunci di ricerca del personale: Disciplina privacy da deve effettuare15il versamento del contributo addizionale, se dovuto pubblicazione e divieti ............................................ e lavoro subordinato .................................................. 60 (v. tabella a pagina precedente). Per ciascuna autorizzazione (Mod. I.G.i.6/Str.) rilasciata dalle competente Sedeinformativi INPS a seguito di decreto ministeriale di Colloqui di selezione Obblighi sulla scelta del TFR ............... 63 concessione, le aziende debbono inoltre compilare i modelli I.G.Str./Cong. e assunzione di personale ...................................... 18 Dopo aver fornito tutteDetrazioni le informazioni richieste le aziende debbono attestad’imposta: modulo di richiesta re di aver corrisposto il trattamento di integrazione salariale straordinaria67 ai Collocamento ordinario e importi ................................................................... lavoratori riportati20nel modello o nei modelli I.G.STR/Cong., specificando e comunicazioni obbligatorie ................................ il numero dei dipendenti interessati e dando assicurazione che gli stessi Lavoro straordinario: richiesta pari o superiore a 90 giorni dalla data iniCollocamento obbligatorio: abbiano un’anzianità lavorativa di prestazione e indicazione nel Libro unico ....... 74 ziale della prima concessione. La trasmissione dei modelli deve avvenire non adempimenti e agevolazioni ................................. 28 oltre 15 giorni dalla data di presentazione del mod. DM 10/2 con il quale Fringe le benefits: accordo scritto sono state poste a conguaglio integrazioni salariali. Diritto di precedenza e casi simili ......................... 43 e regole di concessione .......................................... 78 Il termine per il recupero delle integrazioni salariali erogate è di sei mesi decorrenti: Visite mediche preventive Patto di non a) dalla fine del periodo di paga in concorrenza corso alla scadenza del periodo autorize/o preassuntive ...................................................... 46 e obblighi di obbedienza ................... zato, qualora la pubblicazione deldiligenza decreto enella G.U. avvenga prima84 di tale scadenza; Lettera di assunzione Invenzioni lavoratore: b) dalla fine del periodo di paga indel corso alla data di pubblicazione del dee impegno preventivo ............................................ 49qualora previsioni contrattuali e compensi ....................... 89 creto nella G.U. il periodo autorizzato sia già esaurito alla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione. Mancato preavviso restituito Conferma in servizio dal nuovo datore di lavoro .................................... 53 e risoluzione del rapporto .................................... 91 www.dossierlavoro.ilsole24ore.com Direttore responsabile ALBERTO BOSCO Coordinamento editoriale Claudio Pagliara (02/3022.3686) Redazione Lucia Griesi (02/3022.3415) Ermanno Salvini (02/3022.3046) Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. Presidente: GIANCARLO CERUTTI Amministratore Delegato: CLAUDIO CALABI Registrazione Trib. di Milano n. 335 del 17.7.2009 Sede legale, amministrazione: Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano Direzione, redazione: Via Patecchio 2 - 20141 Milano. Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun N. 1 novembre 2009 fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, legge n. 633/1941. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, [email protected], www.aidro.org Servizio clienti periodici: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022.5680 (prefisso 02 oppure 06); fax 3022.5400 (prefisso 02 oppure 06); e-mail [email protected] Abbonamento annuale (Italia): € 150,00 Arretrati e numeri singoli: € 20,00 Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente al Servizio Clienti Periodici oppure inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sul c.c.p. n. 31481203 a: Il Sole 24 ORE S.p.a. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5), Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. può essere inviata anche via fax allo 06/3022.5406 oppure 02/3022.5406. 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S.p.A., stabilimento via G.Galilei n. 11 - 38015 Lavis (TN) Questo numero di DossierLavoro è stato chiuso in redazione il 23 ottobre 2009 IL SOLE 24 ORE 3 SOMMARIO INDICE ALFABETICO A E Accertamento della disabilità ........... 30 Annunci ricerca di personale (scrittura contabile) ............................ 15 Assunzione lavoratori – agricoli ........................................... 27 – domestici ....................................... 15 – spettacolo ...................................... 27 – stranieri ......................................... 26 Auto aziendale – nella lettera di assunzione (facsimile) .................................... 83 – (scrittura contabile) ..................... 80 Elenco anagrafico ............................... 20 C Categorie protette .............................. 30 Chiamata – nominativa .................................... 37 – numerica ....................................... 37 Clausole del contratto di lavoro ............................................... 49 Collocamento della gente di mare ................................................. 27 Compensazione territoriale .............. 39 Computo dei part time ai fini del collocamento obbligatorio ......... 35 Comunicazione – cessazione del rapporto di lavoro .. 26 – scelta TFR (facsimile) .................. 65 – trasformazione del rapporto di lavoro ....................................... 25 – variazione del rapporto di lavoro .. 26 Contratto a termine e diritto di precedenza ..................................... 45 D Datori di lavoro – unità in più province stessa regione e collocamento obbligatorio ...... 38 –unità in province di regioni diverse e collocamento obbligatorio ...... 38 Dichiarazione per detrazioni di imposta (facsimile) ........................ 67 Dimissioni ............................................ 95 Disoccupato di lungo periodo ............ 22 Durata massima dell’orario di lavoro ............................................... 74 Esoneri parziali ................................... 40 F Fondo di tesoreria INPS .....................65 I Impegno all’assunzione ..................... 52 Impossibilità sopravvenuta della prestazione ................................ 98 Incentivi – assunzione di lavoratori disoccupati .................................... 21 – assunzione di lavoratori privi di occupazione ..................... 21 Indennità di mancato preavviso – a favore del datore di lavoro (scrittura contabile) ..................... 54 – rimborsata dal nuovo datore di lavoro (scrittura contabile) .... 55 Informativa sulla privacy ................... 61 Inoccupato di lungo periodo ............ 22 Inserimento lavorativo ....................... 29 Part time e diritto di precedenza ..................................... 43 Patto di non concorrenza (scrittura contabile) ........................... 88 Pluriefficacia delle comunicazioni ........................... 22 Prospetto informativo ........................ 37 R Richiesta – detrazioni d’imposta (facsimile) ..................................... 67 – prestazione di lavoro straordinario (facsimile) ............. 76 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ........................ 97 Q Quote di riserva .................................. 32 S Sanzioni – collocamento obbligatorio ......... 39 – lavoro straordinario ...................... 75 – prospetto informativo .................. 39 Scelta del TFR (facsimile) .................. 65 L Lavoratore – privo di occupazione ..................... 21 – svantaggiato .................................. 21 Lettera di assunzione (facsimile) ....... 50 Lettera di impegno all’assunzione (facsimile) ............................................ 52 Libro unico e lavoro straordinario ... 77 Licenziamento – collettivo ........................................ 95 – periodo di prova .......................... 93 – giusta causa .................................. 91 – giustificato motivo oggettivo ...... 92 – giustificato motivo soggettivo .... 92 M Modulistica per l’assunzione ............ 23 P Parcella al medico incaricato per le visite preassuntive (scrittura contabile) ........................... 46 Scheda professionale ......................... 22 Servizio informatico C.O. ................... 22 Soggetti esclusi dalla base di computo ma computabili nella quota di riserva ......................... 36 Sospensione dell’obbligo di riserva ............................................... 41 Sostituzione di lavoratori assenti .................................................. 32 Spese per selezione di personale (scrittura contabile) ............................ 15 Stato di disoccupazione ..................... 21 Stipula del contratto di lavoro .......... 49 T Telefono cellulare (scrittura contabile) ........................... 80 U Uso promiscuo di un’autovettura (scrittura contabile) ........................... 80 Le scritture contabili sono a cura dei professori Valerio Antonelli e Raffaele D’Alessio 4 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Lavoro subordinato e autonomo: criteri di distinzione LAVORO SUBORDINATO Secondo il codice civile (art. 2094), è lavoratore subordinato colui che Nozione svolge la propria prestazione nell’organizzazione del datore di lavoro (“nell’impresa”), e sotto il potere direttivo del medesimo (“alle dipen denze e sotto le direzione” dell’imprenditore); il lavoratore subordinato deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro (o dai suoi collaboratori dai quali il lavoratore dipende gerarchicamente). La Corte di Cassazione più volte ha evidenziato che l’elemento tipico che Criteri di riconoscimento contraddistingue il lavoro subordinato è la disponibilità del prestatore nei della subordinazione confronti del datore, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conse guente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con presta zione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa (tra le sentenze: 3.4.2000, n. 4036; 9.1.2001, n. 224; 29.11.2002, n. 16697; 25.3.2009, n. 7260; 8.5.2009, n. 10629). Il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può risultare dalla soggezione a ordini specifici circa le modalità di esecuzio ne della prestazione e dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro (Cass. 25.3.2009, n. 7260). Gli indici diversi da questi si caratterizzano, sempre secondo la ricostruzio ne giurisprudenziale, per una valenza esclusivamente “indiziaria” e sussi diaria, nel senso che debbono essere valutati nel loro complesso, e possono solo confermare la presenza dell’esercizio del potere datoriale. Gli indici sussidiari possono concorrere a definire il rapporto subordinato Indici sussidiari solo quando si combinano con la presenza, seppure attenuta, del potere di subordinazione organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In altri termini, nessuno degli indici sussidiari, considerato singolarmente, è idoneo a qualifi care il rapporto: tali criteri possono essere valutati solo nell’ambito di in apprezzamento complessivo del rapporto (Cass. 28.5.2007, n. 12368). La volontà delle parti e il nomen juris attribuito dalle stesse alla tipologia Volontà delle parti contrattuale incidono in maniera limitata sulla qualificazione del rap e nomen juris porto. Secondo una impostazione maggioritaria della giurisprudenza, oc N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 5 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO corre fare riferimento esclusivamente alle modalità con cui in concreto si svolge la prestazione lavorativa, mentre non assume nessuna rilevanza il nomen juris assegnato dalle parti al contratto (Cass. 25.8.2004, n. 20669). Alcune sentenze sono meno categoriche: è stato affermato che la volontà delle parti, pur senza assurgere mai a elemento decisivo per il riconoscimen to della subordinazione, può essere valorizzata in tutti quei casi caratteriz zati dalla presenza di elementi contraddittori tra loro, e dall’assenza di indici decisivi in grado di dimostrare l’effettiva ricorrenza della subordina zione in un rapporto (così Cass. 4.2.2002, n. 1420 e Cass. 7.4.1992, n. 4220); in alcune pronunce, rimaste minoritarie, la Corte si è addirittura spinta a dare rilievo decisivo alla volontà delle parti ai fini della qualifica zione del rapporto, qualificandola come presunzione semplice (cfr. Cass. 3.10.1997, n. 10704). Check list Indici di subordinazione Indici essenziali – potere direttivo; – potere organizzativo; – potere disciplinare; q q q Indici sussidiari – – – – – – – – – assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore; totale assenza del rischio economico; obbligo di osservanza di un orario (Cass. 5.5.2004, n. 8659); forma di retribuzione (Cass. 27.3.2000, n. 3674; Cass. n. 4036/2000); continuità e durata del rapporto; assenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (Cass. 8.5.2009, n. 10629); obbligo del lavoratore di avvisare il datore di lavoro in caso di assenza; utilizzo di strumenti di rilevazione della presenza del lavoratore sul posto di lavoro; utilizzo da parte del lavoratore di mezzi forniti esclusivamente dal datore di lavoro. q q q q q q q q q LAVORO PARASUBORDINATO La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non è completamen te esaustiva delle tematiche che si pongono in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro. Vi è una forma di lavoro autonomo – la collaborazione a progetto – che, pur essendo collocabile all’interno dei rapporti di lavoro autonomo, ha ormai acquisito una disciplina autonoma tanto dall’una, quanto dall’altra tipologia; la esaminiamo pertanto separatamente. Lavoro a progetto La disciplina del lavoro a progetto risulta dalla sommatoria delle norme che regolano la collaborazione coordinata e continuativa e di quelle previste dal D.Lgs. n. 276/2003, che si sono aggiunte alla disciplina previgente senza abrogarla. Elementi tipici La collaborazione coordinata e continuativa trova la propria configurazione della collaborazione normativa come forma speciale di lavoro autonomo, diversa dal lavoro coordinata e continuativa subordinato, nell’art. 409, n. 3, c.p.c. il quale individua gli elementi tipici della fattispecie: 6 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 1. il primo di questi elementi è quello della collaborazione, intesa come elemento diverso dal vincolo della subordinazione nei confronti del soggetto destinatario della prestazione; il collaboratore è svincolato dall’inserimento strutturale nell’organizzazione gerarchica dell’impresa, la quale è destinata ria della sua opera; 2. il secondo elemento è quello del coordinamento; per la realizzazione dell’opera è consentita l’instaurazione di forme di coordinamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione; 3. il terzo elemento è quello dell’autonomia, che si esplica nel fatto che deve essere riconosciuta al collaboratore sufficiente autonomia circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento; 4. un altro elemento tipico della collaborazione è la continuità della prestazione, che non deve essere meramente occasionale, bensì continuativa e resa in misura apprezzabile nel tempo; 5. ultimo elemento tipico della collaborazione è la necessaria prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo del collaboratore stesso ri spetto all’impiego di mezzi o altri soggetti, dei quali pure il collaboratore può avvalersi. Tali elementi sono stati codificati dalla giurisprudenza sulla base della Distinzione con il lavoro definizione della collaborazione contenuta nell’art. 409, n. 3, c.p.c. e sono subordinato ulteriormente specificati dal D.Lgs. n. 276/2003, il quale precisa cosa debba intendersi per coordinamento e autonomia. L’art. 62 del citato decreto, in particolare, conferma la liceità della previsione nel contratto di forme di coordinamento, che il collaboratore è tenuto a rispettare, ma ribadisce che tali forme non debbono pregiudicare l’auto nomia del prestatore; in caso contrario, qualora cioè l’intensità del coordi namento pregiudichi l’autonomia del collaboratore, questi può chiedere la trasformazione del contratto nel tipo di lavoro subordinato corrispondente a quello svolto in concreto. La presenza di questi elementi consente di escludere che il contratto debba essere qualificato, al di là del nomen juris attribuito dalle parti, come lavoro subordinato. Al fine di evitare tale conseguenza, la collaborazione deve svolgersi senza la sottoposizione del collaboratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. L’art. 60, D.Lgs. n. 276/2003 prevede che il contratto di collaborazione Progetto e programma coordinata deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici, oppure di lavoro a uno o più programmi di lavoro (o loro fasi) determinati dal committente (da qui il nome di “lavoro a progetto”). Non è agevole comprendere il significato delle nozioni di “progetto” e di “programma di lavoro”, in quanto mancano precedenti normativi o giurisprudenziali che consentano di anco rarle a concetti solidi. Ricorrendo al significato lessicale delle espressioni usate dal legislatore, potrebbe intendersi per “progetto” un’attività di tipo creativo o comunque provvista di un significativo contenuto professionali. Al contrario, il “programma” potrebbe essere inteso come un’attività in cui questi tratti siano meno accentuati. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 7 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Requisiti del progetto Una lettura coordinata delle norme consente di ricavare alcuni requisiti e del programma certi che, al di là delle ricostruzioni appena fornite, debbono necessariamente di lavoro presentare tanto il progetto quanto il programma. Questi elementi sono: necessità che le attività abbiano un “contenuto caratterizzante” (così l’art. 62, che impone di riprodurre questo contenuto nel contratto); – necessità che la collaborazione sia finalizzata alla produzione di un risultato (così l’art. 61); – durata determinata e determinabile della collaborazione (così l’art. 62). Sarebbe quindi opportuno che gli operatori valorizzassero in primo luogo questi aspetti, al fine di costruire “progetti” o “programmi” in grado di avere una buona possibilità di tenuta giudiziaria. – Progetto secondo Al momento sono ancora poche le pronunce giudiziali che consentono di la giurisprudenza qualificare con precisione la nozione di progetto e di programma di lavoro. Giurisprudenza Tribunale di Torino 5.6.2005 Tra le poche pronunce di merito intervenute, merita di essere ricordata la sentenza del Tribunale di Torino 5.6.2005. La pronuncia spiega che la garanzia dell’esistenza di un reale rapporto di collaborazione “a progetto” risiede nella presenza di alcuni elementi, definiti “chiari e minimali”: – il progetto deve caratterizzarsi per la specificità del progetto cui si riconduce. Il collaboratore può “rapportarsi a un’organizzazione aziendale nel cui ciclo produttivo andrà a inserirsi in modo più o meno stretto”, ma tale organizzazione aziendale deve restare quantomeno distinguibile dall’attività del collaboratore che a essa si rapporta; – l’attività deve essere valutata e valutabile indipendentemente dal tempo di esecuzione, e non può in ogni caso consistere in una mera messa a disposizione di energie lavorative; – il collaboratore deve conservare margini di autonomia, e quindi il suo coordinamento non può mai essere inteso come “organizzazione su turni con costante monitoraggio dell’attività più volte al giorno”. Progetto secondo Il Ministero ha fornito la propria interpretazione della nuova normativa (tale il Ministero del lavoro atto, utile ai fini ricostruttivi, ha un valore relativo, non essendo vincolante per il Giudice, ma solo per i soggetti e gli enti gerarchicamente subordinati al Ministero, es. gli organi di vigilanza). Prassi amministrativa Ministero del lavoro, circolare 8.1.2004, n. 1 Secondo la circolare 8.1.2004, n. 1 (confermata poi da successivi interventi), il progetto consisterebbe in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il programma di lavoro consisterebbe invece in un tipo di attività che non è direttamente riconducibile a un risultato finale, ma che si caratterizza per la produzione di un risultato solo parziale, destinato a essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. La circolare precisa che il progetto e il programma di lavoro possono essere connessi all’attività principale o accessoria dell’impresa. Conversione del contratto Il D.Lgs. n. 276/2003 dispone anche il regime sanzionatorio applicabile alla in lavoro subordinato collaborazione a progetto, prevedendo due nuove ipotesi di conversione del contratto: 1) l’art. 69, D.Lgs. n. 276/2003, c. 2, stabilisce la conversione in lavoro subordinato dei rapporti le cui modalità esecutive presentino i caratteri 8 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO della subordinazione; tale principio era già pacificamente applicabile alla collaborazione, ma il legislatore si premura di ribadirlo; 2) l’art. 69, c. 1, prevede che la mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro (o loro fasi) è sanzionata con la trasformazio ne del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione. La norma ricollega quindi alla mancanza del progetto o del programma la conversione del rapporto in lavoro subordinato. In proposito, l’art. 69 non chiarisce se la mancanza di un progetto produca, sempre e automatica mente, la trasformazione del rapporto, o se invece essa debba essere valutata insieme agli altri elementi di fatto acquisiti nel giudizio. Il testo letterale della norma lascerebbe intendere che l’assenza di progetto consiste in una presunzione assoluta di subordinazione. Tuttavia, intesa in questo modo la sanzione pare incoerente con i principi generali posti dall’art. 2094 c.c. che richiede, per poter qualificare un rapporto come lavoro subordi nato, la sussistenza di elementi diversi dalla semplice assenza di un progetto. Se ritenessimo di poter qualificare come lavoro subordinato tutte le ipotesi di collaborazione priva di progetto, si potrebbe giungere alla trasformazione di rapporti che, seppure privi di progetto, si svolgono mediante forme ampie di autonomia, e quindi mal si adatterebbero a essere svolti con le modalità tipiche della subordinazione. Sarebbe quindi più prudente interpretare la norma come presunzione relativa, considerando cioè l’assenza di un progetto come un elemento che, insieme alla presenza di altri, può far qualificare il rapporto come lavoro subordinato. Anche questa lettura non sarebbe tuttavia immune da controindicazioni. Infatti, qualificando l’assenza di un progetto come una semplice presunzione, il Giudice potrebbe rifiutarsi di convertire un contratto di collaborazione privo di progetto in lavoro subordinato. In questo caso, però, rivivrebbe a livello giudiziale la “vecchia” collaborazione coordinata e continuativa, espressamente vietata dall’art. 69, D.Lgs. n. 276, il quale esclude la possibi lità di instaurare rapporti di collaborazione diversi da quello a progetto. Il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 non sostituisce, ma si aggiunge, alla disciplina previdente. Di conseguenza, il Giudice potrà valuta re l’illiceità di un contratto di collaborazione sotto un duplice profilo: 1. da un lato, potrà dichiarare la trasformazione in lavoro subordinato qualora, per le modalità con cui si svolge, il rapporto sia privo degli elementi di autonomia propri della collaborazione (autonomia, assenza di potere direttivo ecc.); 2. dall’altro lato, potrà giungere alla medesima conclusione qualora la collabora zione non sia riferita a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. La normativa sul lavoro a progetto non si applica a tutte le collaborazioni. Esclusioni Sono esentate dall’obbligo di riconduzione a un progetto le prestazioni occasionali, i rapporti di collaborazione dei rappresentanti e agenti di commercio, quelli relativi alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali e le collaborazioni svolte in favore delle federazioni sportive e della PA (art. 61). Questi rapporti restano regolati dalle sole norme che disciplinano la collaborazione coordi nata e continuativa. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 9 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Prassi amministrativa Criteri distintivi tra lavoro a progetto e lavoro subordinato (Min. lav., circ. n. 48/2004) – Autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; adeguata professionalità del collaboratore. – Verificare se il prestatore è già stato utilizzato in precedenza dal medesimo datore di lavoro. – Esplicita indicazione delle modalità con cui si attua il coordinamento con il committente nel contratto di collaborazione; tale indicazione deve essere effettuata in termini non generici ma con riferimento alla concreta realizzazione del progetto e in rapporto all’autonomia del collaboratore che deve essere esaminata anche con riferimento al parametro spaziale e temporale. – Prestazione del collaboratore delimitata nel tempo e necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso, stante l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un’attività che esula dagli stessi. Collaborazioni coordinate Nonostante l’introduzione del c.d. lavoro a progetto, la tipologia contrattua e continuative le della collaborazione coordinata e continuativa continua a sopravvivere nel nostro ordinamento per tutte quelle fattispecie escluse dalla predetta disci plina del lavoro a progetto. L’obbligo di definire nel contratto il progetto o un programma di lavoro non sussiste per le seguenti categorie (art. 61, D.Lgs. n. 276/2003): – professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24.10.2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003); – rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciu te dal CONI (cfr. art. 90, legge 27.12.2002, n. 289); – componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e partecipanti a collegi e Commissioni; – pensionati di vecchiaia; – rapporti di pubblico impiego. Le caratteristiche di questa tipologia contrattuale sono quelle già ricordate (collaborazione, coordinamento, continuità, natura prevalentemente personale). Per tali rapporti resta invariata la disciplina preesistente alla riforma Biagi; di conseguenza, non vi è l’obbligo di prevedere un progetto o un programma di lavoro e non si applica il nuovo regime sanzionatorio. LAVORO AUTONOMO Contratto d’opera È la fattispecie tipica con cui viene prodotta un’opera o reso un servizio in condizioni di autonomia, senza sottoposizione al potere direttivo che carat terizza invece il lavoro subordinato. L’art. 2222 c.c. definisce tale contratto come lo strumento con cui “… una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Differenze con altre Il contratto d’opera si distingue dal contratto di mandato in quanto questo tipologie contrattuali ultimo ha per oggetto la conclusione di negozi giuridici per conto e nell’inte resse del mandante, mentre esso ha per oggetto la fornitura di un’opera o un servizio che, pur arrecando un’utilità al committente, non entrano nella sua sfera giuridica. Il contratto d’opera si differenzia anche dal contratto di 10 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Giurisprudenza Caratteristiche del contratto d’opera – Il contratto d’opera “…è caratterizzato dalla prestazione, per conto di altri e, previo compenso, di un’opera o servizio, senza vincolo di subordinazione ed in condizioni di assoluta indipendenza” (Cass. n. 2059/1972). – “nel contratto d’opera, la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l’opera non comprende solo lo svolgimento di un’attività lavorativa, ma anche la produzione del risultato utile promesso” (Cass. n. 316/1982; Cass. n. 2123/1988). – Nel contratto d’opera l’esecuzione del contratto da parte dell’obbligato avviene “…con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall’art. 2083 c.c.” (Cass. n. 7066/1999). – Nella qualità di imprenditore commerciale “…va individuata la differenza fondamentale tra contratto d’appalto ed il contratto d’opera…” (Cass. n. 819/1997). appalto; i due contratti sono accomunati dagli elementi dell’autonomia e della presenza del rischio, ma si differenziano in quanto nell’appalto il soggetto che lo esegue (appaltatore) è in possesso di un’organizzazione di impresa, mentre nel contratto d’opera la prestazione è resa con prestazione prevalentemente personale. Nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione non consiste in un “facere”, Oggetto della prestazione cioè nella messa a disposizione delle energie lavorative che saranno utilizzate secondo le direttive del datore di lavoro, ma consiste nella produzione di un “opus” – come accennato, un’opera o un servizio e – consistente nella produzione del risultato promesso. Il contraente del contratto d’opera si obbliga a compiere l’opera o il servizio Corrispettivo dietro il pagamento di un corrispettivo; tale elemento caratterizza il contratto come fattispecie “normalmente a titolo oneroso”, nel senso che la pattuizione del corrispettivo è un elemento naturale del contratto, che tuttavia, non essendo prescritta a pena di nullità, può anche mancare. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti, deve essere determinato secondo le tariffe professionali e gli usi; in mancanza (art. 2225 c.c.) “… è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”. Il committente è titolare del potere di controllo sull’esecuzione del risultato Potere di controllo promesso; tale potere si esplica nel corso dell’esecuzione ed è finalizzato a prevenire un ritardo o una cattiva esecuzione dell’opera. L’art. 2224, c. 1, c.c. prevede che “… se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto ed a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni”. Tale norma riconosce al committente il diritto di verificare che l’attività sia conforme alle condizioni stabilite nel contratto e che sia svolta “a regola d’arte”, cioè secondo le regole della tecnica e dell’esperienza del lavoratore qualificato come definite dall’art. 1176 c.c. Il contratto si estingue per il compimento dell’opera e del servizio, per Estinzione del contratto recesso del committente (art. 2227 c.c.) o per impossibilità sopravvenu ta di esecuzione della prestazione (art. 2228 c.c.): 1. nel primo caso, la norma consente al committente di recedere dal contratto N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO prima della realizzazione dell’opera, con l’obbligo di tenere indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno; 2. nel secondo caso, la norma prevede che qualora l’esecuzione dell’opera diventi impossibile per causa non imputabile a nessuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto a un compenso per il lavoro svolto “… in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta”. Associazione L’associazione in partecipazione è un contratto di lavoro autonomo disciplinato in partecipazione dall’art. 2549 c.c., il quale lo definisce come il contratto con cui “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”. Mediante tale contratto, quindi, un soggetto (associante) attribuisce a un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili (e, qualora sia espressamente previsto dal contratto, alle perdite) della sua impresa ricevendo, come corrispetti vo, un apporto, che può essere di capitale o di lavoro (artt. 2549 ss., c.c.). L’apporto di opera lavorativa consiste nell’obbligazione assunta dall’associa to di prestare la propria opera a favore dell’associante in forma autonoma e con una limitata partecipazione al rischio di impresa. Differenza tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato Secondo la giurisprudenza, il contratto di associazione deve essere qualificato come lavoro subordinato quando le sue modalità esecutive presentino i caratte ri di questa ultima fattispecie (Cass. 28.5.2007, n. 12357). Al fine di evitare questa trasformazione, è determinante che sussistano le seguenti caratteristiche: – il corrispettivo dell’attività lavorativa deve avere carattere aleatorio; – colui che esplica l’attività lavorativa non deve essere assoggettato al potere disciplinare e gerarchico della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo nell’organizzazione delle persone o dei beni, ma al solo generico potere dell’associante d’impartire direttive; – può sussistere un obbligo del rendiconto periodico dell’associante (Cass. 18.4.2007, n. 9264); – il prestatore ha diritto al controllo sulla gestione economica dell’impresa o dell’affare (in particolare, diritto a ricevere un rendiconto periodico e di conoscere i dati di bilancio in base ai quali è calcolata in concreto la sua quota di partecipazione agli utili); – esistenza di un rischio di impresa, mediante riconoscimento di una quota variabile di partecipazione agli utili (Min. lav., circ. 15.12.2004, n. 48). Effettiva partecipazione L’art. 86, D.Lgs. n. 276/2003 precisa alcuni degli elementi che devono dell’associato accompagnare il contatto di associazione in partecipazione. La norma richie de innanzitutto che il contratto di associazione in partecipazione riconosca una effettiva partecipazione dell’associato. Pertanto, l’associato dovrebbe innanzitutto avere il potere di controllo della gestione economica dell’im presa, che nell’associazione in partecipazione spetta all’associante. La mancanza di un’effettiva possibilità di controllo da parte dell’associato può costituire un indice di subordinazione, in quanto viene impedito al medesimo di verificare la correttezza del compenso a esso attribuito. Tale controllo dovrebbe esplicarsi nel diritto dell’associato di ottenere il rendi conto periodico degli affari intrapresi, con cadenza almeno annuale. L’art. 86 prevede, come ulteriore elemento di legittimità del contratto, il 12 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO riconoscimento all’associato di adeguate erogazioni. Tale elemento com porta che l’associato partecipi al rischio economico dell’impresa; in altri termini il contratto deve avere un carattere aleatorio, e deve comportare la condivisione da parte dell’associato del rischio d’impresa, con il solo limite che la perdita non può superare il valore dell’apporto (art. 2553 c.c.). È quindi essenziale che il compenso per l’attività dell’associato non sia deter minabile anticipatamente, in modo da distinguere il compenso dell’asso ciato dalla retribuzione del lavoratore subordinato, erogata in misura fissa. L’art. 86, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, in caso di mancanza degli elementi sopra ricordati, riconosce al lavoratore il diritto a percepire i “… trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contatto di settore analogo”. La mancanza dei citati elementi si configura quindi come una presunzione Presunzione semplice di subordinazione. Il (simulato) committente può superare di subordinazione questa presunzione solo quando sia in grado di provare “… con idonee attestazioni o documentazioni, che la presunzione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate…” dal D.Lgs. n. 276/2003 o, in alternativa, “… in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto dall’ordinamento” (art. 86, D.Lgs. n. 276/2003). Check list Elementi che distinguono l’associazione in partecipazione dal lavoro subordinato Apporto dell’associato q Quota di partecipazione agli utili, con la precisazione del valore e i riferimenti necessari per calcolare l’importo e ogni parametro necessario a valutare un’effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora q Eventuale partecipazione alle perdite q Indicazioni in ordine al tipo di controllo che può esercitare l’associato e al diritto al rendiconto periodico q Autonomia dell’associato nello svolgimento dell’attività dedotta nel contratto per la verifica della subordinazione, intesa come un vincolo più ampio rispetto al generico potere dell’associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato all’impresa o all’affare q APPALTO L’art. 1655 c.c. definisce l’appalto come “… il contratto col quale una parte Nozione assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. La norma individua come elementi tipici della figura dell’appaltatore innanzitutto l’organizzazione dei fattori produttivi; l’appaltatore deve poter disporre e coordinare una complessa organizzazione dei fattori produt tivi. Altro elemento fondamentale per qualificare l’appalto come genuino è l’assunzione del rischio economico. L’appaltatore deve, inoltre, essere dotato di un ampio margine di autonomia rispetto al committente: l’orga nizzazione materiale dei fattori produttivi da parte dell’appaltatore deve sottrarsi all’ingerenza del committente, fermo restando che questo ha il diritto di verificare e controllare che l’esecuzione dell’opera proceda a regola d’arte. L’utilizzo da parte dell’appaltatore di attrezzature, mezzi e stru N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 13 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO menti di lavoro di proprietà del committente/appaltante non configura di per sé appalto non genuino; è importante però che la responsabilità legata all’utilizzo di questi strumenti ricada integralmente sull’appalta tore che, in quanto tale, deve sostenere in modo completo il rischio di impresa (Min. lav., int. 22.10.2009, n. 77). Criteri distintivi L’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che il contratto di appalto di cui tra somministrazione all’art. 1655 c.c. differisce dalla somministrazione di lavoro “per la organiz e appalto zazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”. Questa impostazione conferma gli elementi previsti dall’art. 1655 c.c. come tipici del contratto d’appalto – organizzazione dei mezzi e rischio d’impresa – ma introduce una specificazione nuova, in virtù della quale l’organizzazio ne dei mezzi da parte dell’appaltatore può anche consistere unicamente nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavo ratori utilizzati nell’appalto. G.F. Giurisprudenza Indici giurisprudenziali di illiceità dell’appalto – Un primo criterio riguarda la verifica dell’autonomia organizzativa e gestionale del soggetto che effettivamente utilizza il lavoratore; per operare questa verifica, viene dato rilievo all’esercizio da parte del medesimo dei poteri tipici del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che sono alle sue dipendenze, almeno formalmente (cfr. Cass. 3.3.1969, n. 687). – Con riferimento all’organizzazione dei mezzi, un orientamento ormai consolidato ritiene che può configurarsi un appalto legittimo quando, pur facendo difetto nella prestazione dedotta in contratto, l’impiego di un’apprezzabile organizzazione di mezzi materiali, la prestazione stessa sia resa possibile da un rilevante elemento di capitale immateriale costituito dal knowhow specifico, del quale soltanto l’impresa fornitrice dispone e non la committente (cfr. Cass. sez.un. 19.10.1990, n. 10183, Cass. 30.10.2002 n. 15337, Cass. 12.12.2001 n. 15665; Cass. 25.6.2001 n. 8643). – La giurisprudenza richiede inoltre, accanto alla verifica legata all’organizzazione dei mezzi, anche l’accertamento dell’assunzione da parte del soggetto interposto del rischio della gestione dell’impresa (cfr. Cass. n. 1911/1993). In particolare, è stato dato rilievo al fatto che nel compimento dell’opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, l’intermediario non abbia posto a disposizione del datore di lavoro altro che i propri dipendenti, senza assumersi alcun rischio; in tal caso è stato ritenuto irrilevante il fatto che l’intermediario disponga in generale di autonomia organizzativa e imprenditoriale per lo svolgimento delle altre attività (cfr. Cass. 23.6.1987, n. 5494). Prassi amministrativa Distinzione tra contratto di appalto e lavoro subordinato (Min. lav., circ. 15.12.2004, n. 48) – Attività appaltata, durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore e precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto. – Apporto dell’appaltatore (nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori specialistici per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori). – Appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all’appaltatore incomba l’organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile il rischio d’impresa. – Rischio d’impresa, indici: l’appaltatore ha già in essere un’attività imprenditoriale; l’appaltatore svolge propria attività produttiva od opera per conto di diverse imprese. – Obbligo solidale: deve essere richiamato l’obbligo solidale che vincola le parti contraenti in relazione ai trattamenti retributivi, fiscali e contributivi dovuti alle maestranze impiegate nell’appalto. 14 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Annunci di ricerca del personale: pubblicazione e divieti Ciascun datore di lavoro è libero di adottare le procedure di selezione del Redazione degli annunci personale ritenute più opportune. Pertanto, il datore può decidere libera mente come effettuare la ricerca, pubblicando degli annunci su mezzi di comunicazione (giornali, radio e televisioni, internet ecc.), così come può affidare lo svolgimento della ricerca a un’Agenzia privata per il lavoro. Il contenuto degli annunci può essere deciso in maniera discrezionale, ma non è completamente libero: devono, infatti, essere rispettati alcuni principi finalizzati a garantire la trasparenza della comunicazione ed evitare specifiche forme di discriminazione. Scrittura contabile Spese per selezione di personale La A&D S.p.A. si rivolge alla R&A s.r.l. società specializzata nella ricerca del personale per la selezione di un profilo di esperto nella movimentazione merci. Il costo del servizio è pari a euro 1.000 + Iva ordinaria Diversi Spese per selezione personale Iva a credito a 1.200,00 Fornitore R&A 1.000,00 200,00 L’art. 9 D.Lgs. n. 276/2003 prescrive che tutte le comunicazioni (anche qui Divieto di annunci il legislatore utilizza una formula aperta, specificando “… in qualunque anonimi forma effettuate…”) relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, intermediazione o somministrazione non pos sono essere effettuate in forma anonima. Il divieto si applica, in primo luogo, alle Agenzie per il lavoro che ricercano personale per conto di soggetti terzi: gli annunci pubblicati dalle Agenzie devono recare il nome dell’Agenzia che svolge la selezione. Sembra, invece, possibile che l’Agenzia non indichi il nome dell’impresa a favore di cui la selezione è svolta; la finalità della norma, infatti, è quella di garantire la trasparenza delle informazioni che circolano sui mezzi di comunica zione, in tutte le loro possibili forme, evitando che dietro ad annunci anonimi si nascondano iniziative illecite. Una volta che l’annuncio è firmato da un’Agenzia per il lavoro, cioè un soggetto che svolge la propria attività sulla base di un’autorizzazione N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 15 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO amministrativa, tale finalità deve ritenersi soddisfatta. Per lo stesso motivo, nel caso in cui il datore decida di pubblicare autonomamente l’annuncio dovrà indicare il nominativo dell’impresa: solo in questo modo l’utente potrà avere un riferimento chiaro sul soggetto che svolgerà la selezione (e, di conseguenza, evitare spiacevoli sorprese sulla reale natura dell’annuncio). Il divieto di annunci anonimi si estende alle inserzioni pubblicate su qualsiasi mezzo di comunicazione: l’art. 9 citato, infatti, fa rientrare nell’ambito del divieto gli annunci pubblicati sulla stampa, su internet, sulla televisione e, utilizzando una formulazione potenzialmente omnicomprensiva, su tutti gli “altri mezzi di informazione”. Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le Agenzie per il lavoro devono indicare, in tutte le comunicazioni verso terzi (quindi, anche ove queste non abbiano la finalità di ricerca del personale), gli estremi del provvedi mento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identifica zione dell’Agenzia. Infine, il comma 3 prevede l’obbligo, nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante Internet, di inserire un facsimile di domanda comprensivo dell’informati va di cui all’art. 13, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice Privacy); l’obbligo può essere assolto in maniera semplificata, indicando il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il facsimile è conoscibile in modo agevole. Divieto di comunicazioni L’art. 9, D.Lgs. n. 276/2003 non si limita a vietare la pubblicazione di effettuate annunci anonimi. La stessa norma prevede che le comunicazioni aventi a da intermediari abusivi oggetto la ricerca di personale possono essere effettuate solo dai seguenti soggetti: – il potenziale datore di lavoro, qualora intenda svolgere autonomamente la ricerca di personale; – intermediari, pubblici o privati, provvisti di autorizzazione ministeriale o regionale per lo svolgimento del servizio di intermediazione di manodo pera, oppure provvisti di accreditamento regionale all’esercizio di servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’applicazione concreta di questa norma ha creato problemi rilevanti a tutti quei siti internet che pubblicano annunci e ricerche di personale, pur non avendo l’autorizzazione ministeriale o regionale per lo svolgimento dei servizi di intermediazione di manodopera. In effetti, questi siti operano a tutti gli effetti come intermediario e, pertanto, al pari degli altri operatori, dovrebbero essere autorizzati per esercitare l’attività di incontro tra domanda e offerta di manodopera. Divieto di annunci Il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (cd. Codice delle pari opportunità tra uomo e discriminatori per sesso donna), vieta le discriminazioni dirette e indirette fondate sul sesso. L’art. 27, c. 1, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma. La discriminazione è vietata (comma 2) sia nella fase dell’annuncio, sia al momento della selezione del personale, se viene attuata con una delle seguenti modalità: – riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza; 16 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’apparte nenza all’uno o all’altro sesso. Eventuali deroghe al divieto sono ammesse solo per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collet tiva. Il comma 5 rafforza il divieto prevedendo che negli annunci (ma anche nei concorsi pubblici) la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso;” fanno eccezione solo le attività per le quali il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione. Il comma 6 esonera da questi vincoli alcuni particolari settori di attività: non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza a un determinato sesso l’assunzione in attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, ma solo quando l’appartenenza a un determinato sesso sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione. La violazione del divieto è sanzionata penalmente, con l’applicazione di un’ammenda di importo variabile da euro 103 a euro 516. – Gli annunci per la ricerca di personale devono rispettare altri principi Altre discriminazioni antidiscriminatori, contenuti rispettivamente nei D.Lgs. 9.7.2003, n. 215 e n. 216. Sulla base del D.Lgs. n. 216/2003, si considerano discriminatori gli annunci per la ricerca di personale che rechino l’esposizione delle seguenti caratteristiche: religione, convinzioni personali, handicap, età e orienta mento sessuale. Il D.Lgs. n. 215/2003, fissa analogo principio per le discriminazioni nell’ac cesso al lavoro (quindi, anche nella fase di selezione) fondate sulla razza e sull’origine etnica. Il decreto citato precisa, tuttavia, che non costituiscono atti di discriminazione quelle differenze di trattamento giustificate dalla natura di un’attività lavorativa, o quando la razza e l’origine costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima. G.F. Check list Regole per gli annunci di ricerca del personale Indicare il nome del potenziale datore di lavoro (o dell’Agenzia per il lavoro che esegue la ricerca) q Indicare gli estremi dell’autorizzazione, se la ricerca è svolta da un’Agenzia q Non ricorrere a intermediari non autorizzati come Agenzie q Obbligatorio riferire la ricerca a entrambi i sessi (con eccezioni motivate per moda, arte e spettacolo) q Vietato ogni riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza q Vietato richiedere il possesso delle seguenti caratteristiche (salvo specifiche eccezioni): – religione – convinzioni personali – handicap – età – orientamento sessuale – razza – origine etnica q N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 17 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Colloqui di selezione e assunzione di personale Normativa Le diverse riforme che hanno demolito il vecchio sistema del collocamento di riferimento pubblico hanno rimosso i vincoli che obbligavano il datore di lavoro a delegare la scelta dei lavoratori da assumere agli uffici pubblici di collocamento. Sulla base dell’attuale normativa (D.Lgs. n. 469/1997, D.Lgs. n. 181/2000, D.Lgs. n. 297/2002), la selezione e la ricerca del personale rientrano nella piena disponibilità del datore di lavoro, il quale può liberamente adottare i criteri che più ritiene opportuni, senza vincoli particolari; uniche norme che è tenuto a rispettare sono quelle destinate a prevenire comportamenti che possano essere considerati pregiudizievoli o discriminatori. Limiti per colloqui L’art. 10, D.Lgs. n. 276/2003 pone un ampio divieto di ogni pratica e questionari discriminatoria nello svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del personale. La norma vieta le indagini e il trattamento dei dati dei lavora tori rispetto a una serie di informazioni che esulano dagli elementi indispensabili per valutare le rispettive inclinazioni professionali; pro prio la natura di queste informazioni, non essenziali per la valutazione della professionalità individuale, rende ingiustificata la loro assunzione da parte dei mediatori professionali. La norma vieta, in particolare, indagini e trattamenti dei dati dei lavoratori relativi “alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, all’età, all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute, nonché a eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro”. Possibili deroghe Il c. 2, art. 10, D.Lgs. n. 276/2003 prevede che le disposizioni di cui al c. 1 al divieto di indagini non possono “… in ogni caso…” impedire ai mediatori professionali “... di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavorato ri svantaggiati nella ricerca di una occupazione”. La norma presuppone che, in caso di possibile “conflitto” di due beni giuridici come il diritto a non rivelare informazioni personali e quello al lavoro, si debba operare un bilanciamento in favore del secondo. Sono previste deroghe al divieto di assunzione di informazioni solo quando le informazioni abbiano a oggetto “caratteristiche che incidono sulle modali tà di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento” della stessa. 18 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Informazioni che non possono essere assunte in sede di colloquio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Convinzioni personali Affiliazione sindacale o politica Credo religioso Sesso e orientamento sessuale Stato matrimoniale Stato di famiglia Gravidanza Età Handicap 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Razza Origine etnica Colore Ascendenza Origine nazionale Gruppo linguistico Stato di salute Eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro Esistenza di uno stato di sieropositività Tale disposizione presenta un contenuto analogo a quello posto nell’art. 8, Stat. Lav., anche se la tecnica utilizzata dal legislatore è opposta, in quanto l’art. 8 dello Statuto individua la possibilità di assunzione di tali informazio ni come eccezione alle indagini vietate, mentre qui viene configurata come una facoltà generale. Le indagini sulla sieropositività sono precluse espressamente dall’art. 6, Indagini legge 5.6.1990, n. 135. La norma vieta ai datori di lavoro, pubblici e sulla sieropositività privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività. Pertanto, al momento del colloquio non potrà essere richiesta alcuna infor mazione al riguardo. La legislazione antidiscriminatoria (D.Lgs. n. 198/2006, D.Lgs. n. 215/2003, Discriminazioni D.Lgs. n. 216/2003) si applica tanto agli annunci di ricerca del personale, dirette e indirette quanto alla fase di assunzione delle informazioni che esulano dalla sfera professionale. Per evitare che il divieto di discriminazione sia in concreto aggirato, le diverse norme antidiscriminatorie sanzionano sia le cd. discrimi nazioni dirette sia le cd. discriminazioni indirette. G.F. Discriminazioni vietate in fase di colloquio e selezione Discriminazioni vietate Dirette Indirette Qualsiasi atto, patto o comportamento che pro duca un effetto pregiudizievole discriminando i lavoratori sulla base di caratteristiche non professionali Comportamenti o atti apparentemente neutri che mettono alcuni lavoratori in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori sulla base di caratteristiche non professionali N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 19 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Collocamento ordinario e comunicazioni obbligatorie Funzione Dopo la riforma del mercato del lavoro, la funzione tipica del collocamen to pubblico ha di fatto perso la funzione originaria di organismo mirato a far incontrare domanda e offerta di lavoro; con l’introduzione delle agenzie di somministrazione, infatti, è stato attivato anche un canale di natura priva tistica che si pone in affiancamento all’organismo pubblico al quale, invece, sono delegate una serie di competenze specifiche. La gestione e l’amministrazione del collocamento ordinario, che rappre sentano una competenza dell’organo pubblico, si basano su due elementi introdotti nel nostro ordinamento negli ultimi anni: – l’elenco anagrafico dei soggetti in cerca di occupazione, che sostituisce le abrogate liste di collocamento ordinarie e speciali (a eccezione di quelle dei lavoratori disabili o in mobilità); – la scheda professionale, riepiloga le esperienze professionali compiute da ciascuno e sostituisce il libretto di lavoro abrogato con decorrenza 30.1.2003. Elenco anagrafico Le persone aventi almeno 16 anni, in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate ovvero occupate in cerca di altro lavoro che intendano utilizzare i servizi offerti dal collocamento possono richiedere l’iscrizione nell’elenco anagrafico approvato con il D.P.R. n. 442/2000 e sostitutivo – come si è detto – delle vecchie liste del collocamento ordinario. Le informazioni contenute sono le seguenti: – dati anagrafici del soggetto; – residenza ed eventuale domicilio; – composizione del nucleo familiare; – titoli di studio; – indicazione di appartenenza a una categoria protetta; – stato di occupazione all’atto dell’iscrizione. A regime, questo elenco viene aggiornato e mantenuto in relazione alle varie comunicazioni fornite dal diretto interessato, ma anche da ciascun datore di lavoro all’atto di ogni comunicazione che lo coinvolge. L’iscrizione nell’elenco anagrafico permane per tutta la vita lavorativa salvo che il soggetto interessato ne richieda la cancellazione. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inserito nell’elenco anagrafico che perde il posto di lavoro mantie ne l’iscrizione nell’elenco per tutto il periodo di validità residua del per messo di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore a un anno. 20 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Assunzione di particolari categorie di lavoratori: regolamentazione e benefici LAVORATORE SVANTAGGIATO Definizione Lavoratore svantaggiato è il soggetto che appartiene a particolari categorie di lavoratori aventi le caratteristiche individuate nel Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12.12.2002, in materia di applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione. L’assunzione di questi soggetti può talvolta comportare il riconoscimento al datore di lavoro di benefici di natura economica, favorendo così l’ingresso ovvero il reinserimento in un contesto lavorativo di soggetti che non hanno mai lavorato ovvero che hanno perso una precedente occupazione lavorativa. Caratteristiche È considerato lavoratore svantaggiato qualsiasi persona che appartiene a una categoria che ha oggettiva difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro. Sono pertanto considerati lavoratori svantaggiati: 1) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; 2) qualsiasi lavoratore migrante; che si sposti o si sia spostato all’interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; 3) qualsiasi persona appartenente a una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile; 4) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare: qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 5) qualsiasi persona con più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 6) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; 7) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; 8) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un’altra sanzione penale; 9) qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti. Regime di aiuti al datore di lavoro All’azienda che assuma un lavoratore svantaggiato sono offerti specifici regimi di aiuto purché siano soddisfatte tutte queste condizioni: la misura lorda di tutti gli aiuti legati all’occupazione è determinata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all’assunzione e non deve superare il 50% del costo sostenuto per il lavoratore svantaggiato; quando l’assunzione del lavoratore svantaggiato non determina un incremento netto dell’organico, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di: dimissioni volontarie, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamenti per giusta causa ma non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; con il lavoratore svantaggiato deve essere stipulato un contratto di lavoro che abbia una durata di almeno 12 mesi, anche se resta salvo il caso di licenziamento per giusta causa, intervenuto nel corso del rapporto di lavoro. Programma PARI Nel caso in cui un datore aderisca al programma di reimpiego gestito dal Centro per l’impiego competente per territorio e assuma un lavoratore svantaggiato beneficiario del sussidio previsto dal programma PARI 2007: con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, anche se la durata complessiva se raggiunge attraverso una proroga, ovvero assunto a tempo determinato per meno di 12 mesi successivamente trasformato a tempo indeterminato o a tempo pieno o parziale con orario pari o superiore a 20 ore/sett. l’importo del sussidio non erogato al lavoratore per effetto dell’assunzione viene corrisposto al datore sotto forma di incentivo. L’azienda deve ottenere l’autorizzazione dalla sede INPS competente per territorio presentando il modello SC44 sottoscritto anche dal lavoratore. All’azienda autorizzata viene rilasciato il codice di autorizzazione 7J e l’importo va recuperato entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione, esponendolo nel quadro D del mod. DM 10 con il codice L404. Il numero dei dipendenti interessati viene riportato nel quadro BC del mod. DM 10 – ai soli fini statistici – con il codice LAPA. LAVORATORE PRIVO DI OCCUPAZIONE Definizione Lo stato di disoccupazione viene definito dalla legge n. 297/2002 come la situazione di un soggetto che soddisfi contemporaneamente queste due condizioni: 1) è sprovvisto di un’occupazione lavorativa, intendendo per tale la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque l’assenza di un’attività di lavoro autonomo, o l’esercizio di attività che consente la produzione di un reddito minimo identificato nella soglia di reddito non soggetto a imposizione fiscale e 2) si rende immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa. L’assunzione a tempo determinato per un periodo che non supera 8 mesi, ovvero 4 mesi nel caso di giovani fino a 25 anni o 29 anni se laureati, attiva la sospensione dello stato di disoccupazione che viene invece perso quando l’assunzione a termine del soggetto supera il periodo sopra indicato. Agevolazioni contributive In relazione all’art. 8, c. 9, legge n. 407/1990 dall’1.1.1991 il datore che assume con contratto a tempo indeterminato un soggetto disoccupato da almeno 24 mesi (o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale) può beneficiare delle seguenti agevolazioni contributive: 1. se datore di lavoro non artigiano del CentroNord o datore di lavoro (non impresa) del Mezzogiorno, riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi; 2. se impresa operante dei territori del Mezzogiorno, esonero totale della contribuzione a carico azienda; 3. se impresa artigiana,esonero totale della contribuzione a carico azienda. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 21 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Definizioni in materia di collocamento Disoccupato Privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa Inoccupato Senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, ricerca un’occupazione Disoccupato di lungo periodo Dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovane Inoccupato di lungo periodo Senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, ricerca un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovane Scheda professionale L’elenco anagrafico permette poi lo sviluppo della scheda anagraficoprofes sionale che ha la funzione di certificare lo stato occupazionale del sogget to, unitamente alle competenze acquisite. Contiene, oltre ai dati contenuti nell’elenco anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilità del lavoratore. Viene rilasciata dal compe tente servizio per l’impiego. Servizio informatico C.O. Assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro, come si dirà dettagliatamente in seguito, devono essere comunicate in via telematica tramite il Servizio Informatico C.O.(o servizio analogo predisposto dalle Regioni o Province autonome), disponibile sul sito del Ministero del lavoro. Sono soggetti obbligati all’effettuazione delle comunicazioni: – i datori di lavoro privati; – gli enti pubblici economici; – le pubbliche amministrazioni; – le agenzie di somministrazione. Sono soggetti abilitati a effettuare le comunicazioni telematiche: – il datore di lavoro direttamente; – il committente di lavoro autonomo; – il preponente di un contratto di agenzia; – il soggetto che ospita un tirocinante; – l’agenzia di somministrazione direttamente; – i professionisti abilitati; – i servizi istituiti presso le Associazioni di categoria. Per utilizzare i servizi informatici, tali soggetti devono registrarsi ai fini del riconoscimento, con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia autonoma competente per territorio in relazione alla sede di lavoro. Effetti delle comunicazioni Le comunicazioni telematiche sono definite pluriefficaci poiché produco no effetti ai fini delle comunicazione nei confronti di DPL, INPS e INAIL. Pertanto, gli obblighi che vengono assolti con la comunicazione telematica sono: – comunicazione all’INAIL (ex DNA); – comunicazione all’INPS da parte dei datori di lavoro agricolo; – comunicazione alla Prefettura di assunzione e cessazione di rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari; – comunicazione all’ENPALS riguardante i lavoratori del settore dello spettacolo. 22 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Comunicazione telematica Soggetti obbligati – – – – Soggetti abilitati i datori di lavoro privati; gli enti pubblici economici; le pubbliche amministrazioni; le agenzie di somministrazione. – – – – – – – Entro le 24 del giorno che precede in caso di assunzione, entro 5 giorni in caso di cessazione il datore di lavoro direttamente; il committente di lavoro autonomo; il preponente di un contratto di agenzia; il soggetto che ospita un tirocinante; l’agenzia di somministrazione direttamente; i professionisti abilitati; i servizi istituiti presso le Associazioni di categoria. Effetto di pluriefficacia MODULISTICA Assunzione, trasformazione e cessazione dei lavoratori devono essere comu nicate, attraverso l’utilizzo del sistema telematico sopra citato. I modelli a disposizione per la gestione delle assunzioni sono definiti UNI FICATO LAV e UNIFICATO URG. È il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di UNIFICATO LAV qualsiasi settore, adempiono all’obbligo di comunicazione: 1. dell’assun zione dei lavoratori; 2. della proroga; 3. della trasformazione; 4. della cessazione dei relativi rapporti di lavoro. È altresì utilizzato per gestire le comunicazioni legate ad attivazioni di distacco o trasferimento del lavoratore. È il modulo mediante il quale è possibile adempiere all’obbligo di comunica UNIFICATO URG zione di assunzione dei lavoratori in forma ridotta, in casi di urgenza connessi a esigenze produttive, fermo restando l’obbligo di invio della comu nicazione mediante il modulo UNIFICATO LAV entro il primo giorno utile. Va precisato che anche in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, i soggetti obbligati e abilitati devono comunque invia re una comunicazione di assunzione sintetica d’urgenza, utilizzando il mo dulo URG in forma cartacea e inviandolo al Fax Server 848 800 131 ovvero a quello messo a disposizione dalle Regioni o Province autonome. ADEMPIMENTI PER L’ASSUNZIONE I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono provvedere all’as sunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro. Sono previste specifiche modalità per l’assunzione dei lavoratori stranieri non comunitari, per i lavoratori da trasferire all’estero, per i lavoratori disabili. Entro le ore 24.00 del giorno che precede l’ingresso del dipendente in azienda, ancorché si tratti di giornata festiva, il datore di lavoro è tenuto a N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 23 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO comunicare, mediante l’invio telematico del modello UNIFICATO LAV, l’as sunzione di ogni lavoratore, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata e dal fatto che si possa trattare di soggetto non comunitario o disabile. L’avvenuta assunzione nel rispetto della procedura telematica è attestata attraverso una procedura informatica di validazione collegata al sistema informatico, che permette di registrare un numero di protocollazione della pratica, unitamente alla data e ora di invio della comunicazione. È possibile derogare alla comunicazione preventiva in queste specifiche ipotesi: – assunzioni in caso di urgenza, anche per evitare danni a persone o impian ti; in questa ipotesi la comunicazione “completa” può essere spostata ai 5 giorni successivi, purché entro il giorno antecedente, con l’utilizzo del modello URG, siano comunicati i dati “essenziali” relativi all’assunzione; – assunzioni per cause di forza maggiore, cioè in ipotesi di non prevedi bilità dell’esigenza che ha richiesto la nuova assunzione; in questo caso, l’instaurazione del rapporto di lavoro va comunicata entro il primo giorno utile successivo. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Per le tipologie contrattuali legate alle fattispecie di seguito elencate è necessario attivare – come si è detto – una comunicazione di assunzione preventiva, cioè entro le ore 24.00 del giorno che precede l’inizio dell’atti vità. Le casistiche interessate dall’adempimento sono dunque: – lavoro a tempo indeterminato; lavoro a tempo determinato, in evidenza nel caso di assunzione in sostituzione; apprendistato, con evidenza della tipolo gia attivata; contratto di formazione e lavoro, utilizzabile solo dalla P.A.; – contratto di inserimento; lavoro intermittente a tempo indeterminato ovvero determinato; lavoro a scopo di somministrazione; lavoro ripartito a tempo indeterminato ovvero determinato; lavoro a domicilio; cococo e cocopro; lavoro occasionale; tirocinio; LSU; lavoro marittimo a tempo indeterminato ovvero determinato; lavoro nello spettacolo a tempo inde terminato ovvero determinato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro dipendente nella P.A. a tempo indeterminato ovvero determinato; associazione in partecipazione a tempo indeterminato ovvero determina to; contratto di agenzia a tempo indeterminato ovvero determinato. Nella comunicazione sono poi richiesti i consueti dati legati alla situazione anagrafica di azienda e lavoratore, nonché – se trattasi di lavoratore non comunitario – i dati in dettaglio del documento che abilita lo straniero a soggiornare e a esercitare attività di lavoro nel nostro Paese. Infine, sono richieste le notizie tipiche di ogni singola tipologia contrattua le, quindi natura del rapporto di lavoro – informazione questa direttamente riconducibile alle fattispecie sopra indicate – durata dello stesso, inquadra mento contrattuale, mansioni attribuite e CCNL applicato. È opportuno segnalare – come peraltro si dirà in seguito – che in presenza di contratto di lavoro a tempo determinato, l’informazione inserita in corrispondenza della data di fine contratto è rilevante anche ai fini della cessazione del rapporto, nel senso che se la data finale inserita all’atto dell’assunzione coincide con la cessazione effettiva del rapporto di lavoro, con un’unica comunicazione è già assolto anche l’obbligo di informazione della cessazione. Solo qualora la data finale differisca da quella indicata all’origine 24 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO del rapporto di lavoro, ad esempio per dimissioni o risoluzione del rapporto prima del termine finale ovvero in caso di proroga, sarà necessario provvedere anche a una comunicazione di cessazione ovvero di proroga. Proprio perché la comunicazione ha carattere, come già detto, di plurieffica cia anche nei confronti degli organi di previdenza e di assistenza, è richiesto anche il numero di PAT INAIL; qualora l’azienda di nuova costituzione non ne fosse ancora in possesso e fosse in attesa di conoscere il numero effettivo di posizione, nel campo viene indicato 8 volte il numero zero, informazione dunque con significato di azienda “in attesa di codice PAT”. Altre situazioni particolari di datori di lavoro non soggetti ad assicurazione INAIL vengono invece rappresentate con questi codici: n 99990000 se Ditta Estera; n 99990001 se Studi Professionali/Altro; n 99990002 se Impiegati Agricoli; n 99991000 se Colf; n 99991001 se Operai Agricoli; n 99992000 se Ministeri. COMUNICAZIONE DI PROROGA La sezione è compilata solo in presenza di rapporto di lavoro a tempo determi nato, ovvero a durata limitata come ad esempio nella fattispecie dei co.co.pro. Va dunque utilizzata tutte le volte che il contratto viene prorogato oltre il termine stabilito all’origine, senza che lo stesso subisca però una trasfor mazione; si è quindi in presenza di una semplice proroga della data di fine, senza che la natura giuridica del contratto subisca variazioni. Nella compilazione della comunicazione di proroga, le informazioni inserite – a eccezione della data di assunzione – vanno riferite alla situazione in atto alla data di proroga del rapporto di lavoro. COMUNICAZIONE DI TRASFORMAZIONE Per trasformazione si intende una modifica della condizione legale del rapporto di lavoro instaurato e perché si possa definire tale è necessario che la modifica intervenga in corso di svolgimento del rapporto di lavoro o comunque al termine ma senza che sia rilevabile una soluzione di continuità tra i due rapporti. Sono esempi classici di trasformazione i passaggi da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, da apprendistato ovvero inserimento in contratto a tempo indeterminato ecc. Anche in presenza di tirocinio formativo si configura trasformazione di rapporto solo se il passaggio a lavoro subordinato avviene in costanza di rapporto o comunque prima del termine finale in modo tale da garantire che il passaggio sia avvenuto senza soluzione di continuità. In tutte le altre fattispecie, non si ravvisano trasformazioni in senso tecnico, ma nuove instaurazioni di rapporti di lavoro, che come tali vanno comuni cate in via preventiva. La sezione dedicata alla trasformazione del rapporto di lavoro permette di gestire anche le ipotesi di trasferimento definitivo del soggetto da una sede a un’altra ovvero le ipotesi di distacco di personale. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 25 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Nella compilazione di questa comunicazione telematica, le informazioni rese, a eccezione della data di assunzione che deve essere quella apposta all’origine del rapporto di lavoro che si sta trasformando, vanno riferite alla situazione in atto alla data di trasformazione, trasferimento ovvero distacco. COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE Va effettuata entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e richiede la data di fine rapporto. Nel rapporto a tempo determinato la comunicazione – come già detto – va eseguita solo ed esclusivamente qualora non via sia coincidenza con la data di fine inserita in corrispondenza della comunicazione di assunzione per effetto di proroghe, risoluzioni di rapporto anticipate ovvero trasformazioni di rapporto. A eccezione dei campi “data inizio”, e “data fine rapporto”, tutte le informa zioni relative al rapporto di lavoro si riferiscono alla data di cessazione. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE Va eseguita utilizzando il modello UNIFICATO VARDATORI, che è utilizzato per segnalare: – una variazione della ragione sociale dello stesso datore di lavoro, indipen dentemente dalla sua forma giuridica (ditta individuale, società, associa zione, fondazione, ente pubblico, pubblica amministrazione); in questa ipotesi, la trasformazione non ha effetti sui rapporti di lavoro e di norma non cambia nemmeno il codice fiscale per cui è sufficiente segnalare con questa comunicazione la vecchia denominazione e la nuova. Nel caso, invece, in cui sia mutato anche il codice fiscale, è necessario provvedere all’indicazione del nuovo codice attribuito; – trasferimento di azienda o di ramo d’azienda: si tratta delle ipotesi disciplinate dall’articolo 2112 c.c. e rientrano in queste ipotesi, ad esempio, le operazioni di cessione ovvero fusione che determinano una modifica della titolarità del rapporto di lavoro in essere. CASI PARTICOLARI Lavoratori agricoli Le comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori impiegati presso aziende del settore agricoltura sono inoltrate esclusivamente in via telematica utilizzando la procedura UNIFICATO LAV, che produce effetti anche nei confronti dell’INPS, sostituendo la procedura di invio telematico del registro di impresa (ora abrogato). Lavoratori domestici Tutti i datori di lavoro domestico assolvono gli obblighi di legge con la presentazione all’INPS di una comunicazione semplificata di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. I termini per l’invio di tale comunicazione, caratterizzata dalla pluriefficacia, rimangono quelli previsti dalla normativa per la generalità dei settori: – entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo), in caso di instaurazione del rapporto di lavoro; – entro 5 giorni, in caso di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. A partire dal 29.1.2009, le denunce di assunzione del lavoratore domestico, 26 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO sono effettuate utilizzando il modello COLDASS disponibile sul portale dell’Istituto per la trasmissione telematica. L’ingresso nel territorio dello Stato di un lavoratore extracomunitario che Lavoratori intende stipulare un contratto di lavoro subordinato è disciplinato da norme extracomunitari specifiche. La procedura di avviamento al lavoro – una volta che il soggetto non comunitario è in possesso di regolare documento che legittima la sua presenza nel territorio dello Stato e che lo autorizza a svolgere lavoro subordinato – è la stessa utilizzata per i lavoratori comunitari, fin qui analizzata. Nel modello UNIFICATO LAV sono predisposti dei campi specifici che si attivano solo in relazione alla cittadinanza del lavoratore oggetto della comunicazione, e richiedono informazioni circa la natura del documento di soggiorno, gli estremi del permesso o della carta di soggiorno, i motivi del rilascio, la data di scadenza o l’eventuale numero di ricevuta rilasciata dall’ufficio postale in caso di presentazione di istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno scaduto. In seguito alla cessazione dell’obbligo di iscrizione del personale artistico e Lavoratori tecnico alle liste e all’elenco speciale, costituiti presso l’Ufficio speciale del dello spettacolo collocamento dei lavoratori dello spettacolo, la comunicazione telematica di assunzione viene effettuata entro le ore 24 del giorno che precede l’as sunzione del lavoratore e assume carattere di pluriefficacia anche nei confronti dell’Ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Il modello UNIFICATO LAV deve essere pertanto utilizzato anche per assunzioni, proroghe, trasformazioni, distacco, trasferimento e cessa zione del rapporto di lavoro del lavoratore dello spettacolo. Per la gestione dell’avviamento al lavoro di questa particolare categoria di Collocamento lavoratori affidata agli uffici di collocamento della gente di mare, è: 1. della gente di mare istituita l’anagrafe nazionale della gente di mare, nella quale sono regi strati i lavoratori marittimi in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per prestare servizio di navigazione; 2. introdotto il principio dell’assunzione diretta con obbligo contestuale di comunicazione telematica. Il Ministero del lavoro ha pertanto integrato il sistema informatico C.O. con quello denominato UNIMARE e con decorrenza 1° agosto 2008, la modali tà di invio telematico delle comunicazioni è obbligatoria per tutti gli armatori e le società di armamento e costitusce l’unico mezzo per ottempe rare agli obblighi imposta dalla vigente normativa in materia. La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni legati all’assun Sistema sanzionatorio zione, trasformazione ovvero cessazione di un rapporto di lavoro possono comportare, tra le altre, le seguenti sanzioni: – mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione: sanzio ne amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500; – mancata comunicazione di assunzione: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500; – mancata comunicazione di variazioni del rapporto: sanzione amministra tiva da euro 100 a euro 500; – mancata comunicazione della cessazione: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. P.S. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 27 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Collocamento obbligatorio: adempimenti e agevolazioni Nozione Il collocamento obbligatorio, servizio di sostegno e di collocamento mirato delle persone disabili, si sostanzia in un obbligo imposto alle aziende, che soddisfano i requisiti dimensionali previsti dal legislatore, ad assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati (numero che varia in rela zione alle dimensioni aziendali) i quali, altrimenti, in considerazione delle loro condizioni fisiche e psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel mondo del lavoro. La norma di riferimento è la legge 12.3.1999, n. 68. Tale disposizione contiene norme di carattere lavoristico e norme di carattere agevolativo; queste ultime sono destinate ai datori di lavoro a fronte dell’assunzione di soggetti disabili. Servizi per l’impiego Le competenze del collocamento in generale, e quindi anche del collocamen e Comitati tecnici to obbligatorio per le persone disabili, sono state trasferite dal Ministero del lavoro alle Regioni e alle Province (D.Lgs. n. 469/1997). La legge n. 68/1999 ha istituito a livello regionale e provinciale i servizi per l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili ai quali spetta, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e secondo le specifiche competenze loro attribuite, la programmazione, l’attuazione e la verifica degli interventi volti a favorire tale inserimento. A tali uffici fanno poi riferimento specifici servizi tecnici denominati Comitati tecnici, costituiti da funzionari ed esperti del settore sociale e medicolegale, coadiuvati da una commissione tripartita composta da membri dei sindacati e delle associazio ni di persone disabili. Soggetti beneficiari La riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999 si rivolge, in via principale, alle persone disabili. Rientrano in questa categoria i soggetti privi di occupazione appartenenti alle seguenti categorie: – invalidi civili, cioè soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; – invalidi del lavoro, rientrano in questa categoria le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%; – non vedenti, si tratta dei soggetti considerati ex legge n. 382/1970; – sordomuti, il riferimento in questo caso è la legge n. 381/1970; – invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, rientrano nella categoria in esame i soggetti con minorazioni ascritte dalla 28 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Collocamento obbligatorio: convenzioni per l’inserimento dei lavoratori disabili Tipologie di convenzione Per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili è prevista la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra lavoratori, datori di lavoro, uffici per l’inserimento dei lavoratori disabili ed enti interessati (legge n. 68/1999, artt. 11 e 12 e linee per la stipula delle convenzioni 2.3.2001): 1. convenzioni ordinarie, che prevedono la determinazione di un programma per favorire un efficace inserimento lavorativo (art. 11, c. 1 e 2); 2. convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (art. 11, c. 4 ); 3. convenzioni con cooperative sociali o liberi professionisti disabili, che individuano un percorso formativo personalizzato per lavoratori non in grado di accedere direttamente al mercato del lavoro (art. 12); 4. convenzioni di inserimento lavorativo, introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2008, art. 1, c. 37, legge 24.12.2007, n. 247. Convenzioni con cooperative sociali o liberi professionisti Si tratta di una atipica forma di distacco del lavoratore disabile; il soggetto viene infatti assunto a tempo indeterminato presso il datore contestualmente alla stipula della convenzione e assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro. A ciò fa riscontro l’accollo degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali (nonché, a parere del Ministero, di quelli derivanti dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere coperto dall’importo della commessa. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, non possono riguardare: – più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti; – più del 30% dei lavoratori disabili da assumere, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. La legge fissa in 24 mesi la durata massima della convenzione (periodo di 12 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi da parte dei competenti servizi territoriali); ciò non preclude, secondo il Ministero del lavoro (circ. n. 4/2000), la possibilità di riproporre il medesimo strumento convenzionale per lo stesso lavoratore disabile qualora, con parere positivo del Comitato tecnico, si renda opportuno un prolungamento del percorso formativo del disabile impiegato. L’art. 10, c. 2, D.P.R. n. 333/2000, ha infine previsto come: – il disabile libero professionista debba essere iscritto al relativo albo professionale da almeno 1 anno; – le cooperative sociali debbano essere iscritte all’albo regionale di cui al c. 1, art. 9, legge n. 381/1991 da almeno 1 anno e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa. Convenzioni di inserimento lavorativo Per le convenzioni di inserimento lavorativo la norma di riferimento è l’art. 12bis introdotto, dall’1.1.2008, dall’art. 1, c. 37, legge n. 247/2007; tale disposizione ha abrogato, dall’1.1.2008, il previgente art. 14, D.Lgs. n. 276/2003. I protagonisti di questa nuova forma di convenzione sono: – conferenti, cioè i datori di lavoro privati tenuti all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili; – soggetti destinatari, cioè i soggetti autorizzati (cooperative sociali di cui alle lett. a e b, art. 1, c. 1, legge n. 381/1991 e loro consorzi, imprese sociali di cui alle lett. a e b, art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 155/2006, datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione); – uffici competenti. La stipula di tale convenzione, la cui finalità è l’assunzione da parte dei destinatari di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro, è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10% della quota di riserva, con arrotondamento all’unità più vicina. I requisiti per la stipula della convenzione sono: – individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; – durata non inferiore a 3 anni; – determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo; – conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario. I soggetti autorizzati alla stipula di tali convenzioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. non avere in corso procedure concorsuali; 2. essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 3. essere dotati di locali idonei; 4. non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l’avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo; 5. avere nell’organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa, il datore di lavoro committente può: a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a 2 anni; b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto in materia dall’art. 7. In tal caso il datore di lavoro accede alle agevolazioni previste dall’art. 13 per l’assunzione di lavoratori disabili, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 29 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23.12.1978, n. 915. La legge n. 68/1999 poi tutela, con misure e modalità di computo diverse da quelle utilizzate per le categorie sopra elencate, anche le cosiddette catego rie protette costituite da: – orfani, coniugi superstiti e soggetti equiparati di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggra varsi dell’invalidità riportata per tali cause; – coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; – profughi italiani rimpatriati a cui sia stato riconosciuto tale status. L’entrata in vigore della legge n. 68/1999, inoltre, non ha determinato il venir meno di alcune disposizioni previgenti che garantiscono tutela ad altre categorie di lavoratori quali, ad esempio, i centralinisti telefonici non vedenti, i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, i terapisti della riabilitazione non vedenti. A questi si aggiungono i soggetti indivi duati dalla legge n. 407/1998, che consente l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche dei familiari delle vittime del terrori smo e della criminalità organizzata (Min. lav., circ. n. 77/1999). A tal riguardo si evidenzia come l’art. 3, c. 123, legge n. 244/2007 abbia poi previsto che le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio ex art. 1, c. 2, legge 23.11.1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Va infine evidenziato quanto previsto nell’art. 1, c. 7, legge n. 68/1999, in base al quale i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. Legge n. 68/1999 – Lavoratori tutelati 1. 2. 3. 4. 5. Invalidi civili Non vedenti Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio Invalidi del lavoro Sordomuti 6. Categorie protette: a. b. c. Orfani, coniugi e soggetti equiparati di soggetti deceduti per cause di lavoro, guerra o servizio Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi Profughi italiani rimpatriati Accertamento L’accertamento delle condizioni di disabilità è effettuato dalle commissioni della disabilità ex art. 4, legge 5.2.1992, n. 104 (legge n. 68/1999, art. 1, c. 4). Tale commissione si limita però ad accertare la disabilità degli invalidi civili, nonché di sordomuti e non vedenti. Per quanto attiene gli invalidi del lavoro la competenza rimane dell’INAIL, mentre per gli invalidi di guerra e per servizio l’accertamento è effettuato dalla commissione istituita ai sensi del D.P.R. 23.12.1978, n. 915. 30 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Collocamento obbligario: il regime delle agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori disabili Doppio regime di agevolazioni L’art. 13, legge n. 68/1999, come modificato in un primo momento dall’art. 1, c. 1162, legge n. 296/2006, e successivamente dall’art. 1, c. 37, legge n. 247/2007, riscrive totalmente, con decorrenza 1.1.2008, il regime delle agevolazioni all’assunzione di lavoratori disabili. L’art. 13, nella versione in vigore fino al 31.12.2007, prevedeva un’agevolazione di natura contribuiva (applicabile anche ai premi INAIL) e un’agevolazione di natura economica riconosciute a livello regionale nel limite delle risorse disponibili. Per quanto attiene la prima tipologia di agevolazione era concesso uno sconto sulla contribuzione previdenziale e assistenziale in misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto (INPS, circ. 19.11.2001, n. 203). L’agevolazione poteva essere: n totale, per una durata massima di 8 anni, in caso di assunzione di lavoratore disabile con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23.12.1978, n. 915, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; n parziale (nella misura del 50%), per la durata massima di 5 anni, in caso di assunzione di lavoratore disabile con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle sopra citate. Dal punto di vista invece delle agevolazioni economiche la lett. c) del previgente comma 1 prevedeva il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per l’adeguamento alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche limitatrici dell’integrazione lavorativa del disabile. Il nuovo art. 13, in vigore dall’1.1.2008, modifica la disciplina delle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disabili. Se da una parte viene confermata l’agevolazione economica come in precedenza descritta (rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro dei lavoratori disabili), dall’altra parte vengono cancellate le agevolazioni riconosciute sui contributi previdenziali e assistenziali e sostituite da contributi all’assunzione da calcolarsi sul costo salariale. Le agevolazioni oggi potenzialmente riconoscibili, nel limite delle risorse annualmente disponibili e nel rispetto delle modalità individuate dalle regioni o province, risultano le seguenti: n nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23.12.1978, n. 915, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; n nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle sopra citate; n rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche limitatrici dell’integrazione lavorativa del disabile. Possono essere ammesse ai contributi sopra elencati esclusivamente le assunzioni: 1. a tempo indeterminato; 2. realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto delle risorse finanziarie annuali. Possono accedere a tali incentivi anche i datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili (art. 13, c. 3). L’art. 17, legge n. 68/1999, prevede che la partecipazione, da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni sia subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Obbligo di certificazione L’art. 17, come modificato dall’art. 40, D.L. 25.6.2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), prevede che le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione. Come precisato dal Ministero del lavoro (circ. n. 10/2008), le aziende che quindi intendono oggi partecipare a gare per l’assegnazione di appalti pubblici sono tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell’azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento. In merito a tale aspetto la nota del Ministero del lavoro 28.3.2008, Prot. 13/III/11230 ha comunque chiarito che: “… si rappresenta che il competente Servizio provinciale del lavoro è tenuto a rilasciare al datore di lavoro richiedente la certificazione di cui all’art. 17, legge n. 68/1999 dalla quale risulti l’ottemperanza dello stesso alle norme concernenti il collocamento obbligatorio”. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 31 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Categorie di invalidi e competenza per l’accertamento Invalidi civili Commissione medica presso ASL Invalidi del lavoro INAIL Invalidi di guerra e per servizio Apposita commissione D.P.R. 23.12.1978, n. 915 Soggetti obbligati Le quote d’obbligo di assunzione per le aziende pubbliche e private (tra e quote di riserva cui rientrano anche gli enti pubblici economici) sono scaglionate in relazione al numero di addetti (legge n. 68/1999, art. 3). È inoltre prevista una quota aggiuntiva di assunzioni riservata agli orfani, ai coniugi superstiti e alle categorie equiparate, come individuate nell’art. 18, c. 2, legge 68/1999. La tabella seguente riepiloga gli obblighi di assunzione sussistenti in capo ai datori di lavoro pubblici e privati. Obblighi di assunzione Numero di addetti Quota d’obbligo d’assunzione Fino a 14 dipendenti Nessun obbligo Da 15 a 35 dipendenti 1 lavoratore disabile Da 36 a 50 dipendenti 2 lavoratori disabili 7% di lavoratori disabili Più di 50 dipendenti 1% vedove, orfani e profughi Datori di lavoro Per tali datori di lavoro il legislatore ha previsto che l’obbligo di assunzione da 15 a 35 dipendenti sorga solo in caso di nuove assunzioni. L’art. 2, c. 2, D.P.R. n. 333/2000 stabilisce infatti che i datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n. 68/1999, occupavano da 15 a 35 dipendenti e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipen denti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi decorrenti dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro tale termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, lo stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Tale obbligo è assolto inviando, entro 60 giorni, il prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento. Nuove assunzioni Il Ministero del lavoro, con una serie di interventi che si sono succeduti negli anni, ha chiarito che non rientrano tra le nuove assunzioni ai fini dell’in sorgenza dell’obbligo quelle effettuate: – per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione 32 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – – – – – – del posto, per la durata dell’assenza (Min. lav., circ. n. 4/2000). La sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito non configurandosi in questo caso un potenzia mento effettivo dell’attività (Min. lav., circ. n. 41/2000); per la sostituzione dei lavoratori cessati dal servizio qualora siano sosti tuiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione (Min. lav., circ. n. 4/2000); nuova assunzione a cui fanno seguito, repentinamente, le dimissioni del nuovo assunto o la cessazione dal servizio di altro dipendente con ripristi no del precedente organico e non si dia luogo a sostituzione entro 60 giorni dalle predette cessazioni (Min. lav., circ. n. 41/2000); assunzione ai sensi della stessa legge n. 68/1999; assunzione con contratti di formazione e lavoro (oggi inserimento) fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato; assunzione con contratti di apprendistato fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato; assunzione con contratti a termine di durata inferiore o pari a 9 mesi. Nuove assunzioni per aziende da 15 a 35 dipendenti Effettua una nuova assunzione Decorsi 12 mesi dalla nuova assunzione (entro i 60 giorni successivi) il datore di lavoro deve presentare richiesta di avviamento al Centro per l’Impiego Effettua una seconda nuova assunzione Entro 60 giorni dalla seconda nuova assunzione il datore di lavoro deve presentare richiesta di avviamento al Centro per l’Impiego Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assi stenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnicoesecutivo e svolgente funzioni ammini strative e l’obbligo insorge solo in caso di nuova assunzione. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. Nella quota di riserva sono computati anche i seguenti lavoratori (art. 3, c. 7): – massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (legge n. 686/1961); – centralinisti non vedenti (legge n. 113/1985); – terapisti della riabilitazione non vedenti (legge n. 29/1994). In conseguenza della mancata reiterazione della disciplina transitoria previ Orfani e vedove sta per le categorie protette, con l’1.1.2004 è venuta meno la possibilità offerta ai datori di lavoro pubblici e privati di computare nelle quote obbligatorie di riserva di cui all’art. 3, legge n. 68/1999 i lavoratori di cui all’art. 18, c. 2, della citata legge (orfani, vedove, profughi ecc.) “assunti in base alla previgente normativa” (legge n. 482/1968) e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68/1999. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 33 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Casi in cui non è possibile parlare di nuove assunzioni 1. Assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per la durata dell’as senza 2. Assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68 del 12.3.1999 (Collocamento obbligatorio) 3. Assunzioni a termine di durata inferiore o pari a 9 mesi 4. Assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni 5. Nuova assunzione con contemporanea cessazione del nuovo assunto o di altro lavoratore (senza sostituzione) 6. Assunzioni con contratti formativi, fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato Dall’1.1.2004 è dunque necessario distinguere tra: – esclusione dei soggetti appartenenti alle categorie protette (art. 18), già in servizio presso il datore di lavoro obbligato, ai fini della determinazione della base di computo, utile per il calcolo dei disabili da assumere per l’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 3, legge n. 68/1999. Tale esclusione opera “nei limiti della percentuale ivi prevista” (1%) ricondu cendo il valore a unità; – loro computabilità nella quota di riserva di cui all’art. 3. Ne consegue che i datori di lavoro pubblici e privati che, ai sensi della normativa previgente (legge n. 482/1968), risultavano in regola con gli obblighi imposti in merito all’assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, possono includere tali soggetti nella percentuale d’obbligo “nei limiti della percentuale ivi prevista”. La nota del Ministero del lavoro 21.2.2005, prot. n. 257/01.14 fornisce l’esempio numerico proposto a pagina seguente. Le modalità e i criteri di calcolo applicati nell’esempio proposto risultano validi esclusivamente in presenza di soggetti appartenenti alle categorie protette assunti anteriormente al 18.1.2000 (data di entrata in vigore della legge n. 68/1999) ed eccedenti l’aliquota obbligatoria dell’1% (Min. lav., nota 3.3.2008, Prot. 3279). Soggetti esclusi I criteri per la determinazione della quota di riserva (numero di soggetti dalla base di computo disabili da assumere) sono contenuti nell’art. 4, legge n. 68/1999, e nell’art. 3, D.P.R. n. 333/2000. Dalla lettura delle norme citate risultano non computabili i seguenti soggetti: 1. lavoratori occupati “obbligatoriamente” (cioè quelli assunti ai sensi della legge n. 68/1999); lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata non superiore a 9 mesi, compresi i lavoratori stagionali che abbiano prestato attività lavorativa, nell’arco dell’anno solare, per un periodo com plessivo non superiore a 9 mesi calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative (Min. lav., circ. n. 4/2000); 2. soci di cooperative di produzione e lavoro (Min. lav., circ. n. 41/2000, ha chiarito che il riferimento del legislatore ai “soci di cooperative di produzio ne e lavoro” deve intendersi esteso a tutti i soci di cooperative di lavoro); 3. lavoratori con qualifica di dirigenti; lavoratori assunti con contratto di inserimento, apprendistato e reinserimento; 4. lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio; 5. lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo (oggi sommini 34 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO strazione) presso l’impresa utilizzatrice; 6. lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attivi tà; soggetti appartenenti alle categorie protette di cui art. 18, c. 2, legge n. 68/1999 “nei limiti della percentuale ivi prevista” (D.P.R. n. 333/2000, art. 3. c. 1). Esempio Così il computo delle categorie protette (Min. lav., nota 21.2.2005) Si ipotizzi il caso di un’azienda con un organico complessivo pari a 100 unità (comprensivo di 2 unità di cui all’art. 18 legge n. 68/1999, assunte a copertura dell’obbligo previsto dalla legge n. 482/1968). Il primo passaggio è rappresentato dallo scorporo dall’organico aziendale delle unità appartenenti alle categorie protette derivanti dal calcolo percentuale dell’1% (pari a 1 unità) quale obbligo previsto dal citato art. 18. 100 unità – 1 unità (articolo 18, legge n. 68/1999) = 99 unità Il secondo passaggio è sottrarre dall’organico aziendale le unità aventi rapporti di lavoro che per definizione legislativa e amministrativa sono esclusi dalla base imponibile (nell’esempio ministeriale tali unità risultano pari a 5). 99 unità – 5 unità = 94 unità Il terzo passaggio è rappresentato dall’applicazione della percentuale del 7% (obbligo previsto dall’art. 3). 94 unità x 7% = 6,58 unità Il quarto passaggio è la determinazione della percentuale prevista per le categorie protette 94 unità x 1% = 0,94 unità Il quinto passaggio è costituito dalla determinazione della quota d’obbligo. 6,58 unità – 0,94 unità = 5,64 unità che, arrotondato per eccesso, ammonta a 6 unità (quota d’obbligo ottenuta a seguito della possibilità concessa di utilizzare quei soggetti di cui legge n. 68/1999, art. 18, c. 2, sia come esclusione sia come computo purché in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge n. 68/1999). Per il computo dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale la legge n. 68/1999 demanda alle norme contenute nella legge n. 300/1970, art. 18, c. 2. Con la lettera circolare dell’8.6.2000 il Ministero del lavoro ha però chiarito come il corretto criterio di computo sia quello previsto dal D.Lgs. n. 61/2000 e cioè un computo di tali lavoratori in proporzione all’orario di lavoro svolto. Esempio Computo dei lavoratori a tempo parziale Si ipotizzi il caso di 5 lavoratori a tempo parziale con un orario rispettivamente pari a: 15, 15, 20, 25 e 30 ore in settimana rispetto a un orario a tempo pieno di 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della base di computo tali lavoratori vengono conteggiati con la seguente modalità: 15 + 15 + 20 + 25 + 30 = 105 ore 105 ore : 40 ore = 2,63 Tale risultato, arrotondato per eccesso all’unità, determina che tali lavoratori risultano computabili nella misura di 3 unità lavorative. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 35 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Come meglio si vedrà in seguito tale modalità di calcolo non vale per quanto riguarda il computo dei lavoratori disabili occupati part time a copertura della quota di riserva. Soggetti esclusi dalla base di computo: riepilogo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lavoratori occupati “obbligatoriamente” Soci di cooperative di produzione e lavoro Lavoratori con qualifica di dirigenti Lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio Lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice Lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata non superiore a 9 mesi Lavoratori assunti con contratti formativi (inserimento, appren distato) 8. Lavoratori assunti con contratto di reinserimento 9. Lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusiva mente all’estero 10. Soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al c. 2, art. 18 7. Soggetti esclusi Sono esclusi dalla base di computo, ma computabili nella quota di riserva: dalla base di computo, 1. lavoratori occupati ai sensi della legge n. 68/1999 (art. 4, c. 1). Sul ma computabili punto alcune precisazioni: – in caso di lavoratori disabili occupati parttime a copertura della quota di nella quota di riserva riserva il computo deve essere effettuato considerando singolarmente l’orario prestato da ciascun lavoratore, rapportato al normale orario a tempo pieno, con arrotondamento a unità qualora l’orario prestato sia superiore al 50% dell’orario ordinario; – i datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono con contratto parttime un lavoratore disabile con invalidità supe riore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al D.P.R. n. 246/1997, possono computare tale lavoratore come unità a pre scindere dall’orario di lavoro svolto (D.P.R. n. 333/2000, art. 3, c. 5); – i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro tale da procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario norma le di lavoro e a quella stabilita dal CCNL applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva (legge n. 68/1999, art. 4, c. 3); 2. soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, c. 2, già in servizio presso il datore di lavoro; 3. lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili non a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (legge n. 68 del 12.3.1999, art. 4, c. 4). Come precisato dall’art. 3, c. 2, D.P.R. n. 333/2000, questi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica; 4. lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33% (D.P.R. n. 333/2000, art. 3, c. 4); 5. lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, pur se assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio (Min. lav., circ. n. 66 del 10.7.2001). 36 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Soggetti esclusi dalla base di computo ma computabili nella quota di riserva: riepilogo 1. 2. 3. Lavoratori occupati ai sensi della legge n. 68/1999 Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie man sioni con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% Soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al c. 2, art. 18 4. Lavoratori invalidatisi successivamente all’assunzione con gra do di invalidità superiore al 33% 5. Lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, pur se assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio Per poter accedere ai benefici ex legge n. 68/1999 le persone con disabilità, Elenchi e graduatorie che risultano disoccupate e aspirano a una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, sono tenute all’iscrizione nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio. Tale ufficio, in rela zione a ogni lavoratore disabile, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda (legge n. 68/1999, art. 8, c. 5). L’adempimento dell’obbligo di assunzione previsto dalla legge n. 68/1999 Modalità di assunzione da parte dei datori di lavoro può avvenire tramite: – presentazione della richiesta di avviamento agli uffici competenti entro 60 giorni dal momento dell’insorgenza dell’obbligo (art. 9, c. 1). Tale richiesta si intende presentata anche mediante l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi; – attraverso la stipula di apposite convenzioni (limitatamente ai lavoratori disabili e non per le categorie protette: Min. lav., nota 3.10.2008). I datori di lavoro procedono alle richieste di assunzione attraverso chiamata numerica ovvero chiamata nominativa (art. 7, c. 1) secondo il prospetto di seguito riportato. Tipologie di azienda e di chiamata: tabella riassuntiva Aziende Chiamata nominativa Chiamata numerica da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali e “gli enti da essi promossi” 1 lavoratore disabile da 36 a 50 dipendenti 1 lavoratore disabile 1 lavoratore disabile oltre 50 dipendenti 60% dei dipendenti disabili 40% dei dipendenti disabili L’art. 9, c. 6, stabiliva l’obbligo, per i datori di lavoro soggetti alle disposi Prospetto informativo zioni della legge n. 68/1999, di inviare annualmente agli uffici competenti un prospetto informativo, che costituiva anche una richiesta di avviamento al lavoro dei disabili, dal quale risultavano: – il numero complessivo dei lavoratori dipendenti; – il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva; N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 37 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Il D.M. 22.11.1999 (art. 2, c. 1), G.U. n. 295 del 17.12.1999, aveva previsto che l’invio di tale prospetto dovesse avvenire entro il 31.1. di ogni anno. Per quanto attualmente attiene le modalità di invio del prospetto infor mativo si evidenzia come il D.L. n. 112/2008, art. 40, c. 4, convertito nella legge n. 133/2008, abbia introdotto due importanti novità: 1. l’invio del prospetto informativo deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o per il tramite di un soggetto abilitato; 2. se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambia menti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è più tenuto all’invio del prospetto stesso (al contrario, in caso di modifiche in tal senso, l’invio deve essere effettuato entro il 31.1. di ciascun anno). I datori di lavoro con unità produttive in più province della stessa Regione o di Regioni diverse dovranno adempiere all’obbligo di invio del prospetto avvalendosi di un unico servizio informatico, inviando il pro spetto informativo con le seguenti modalità: a) i datori di lavoro con sede legale in una Regione ed unità produttive in più province della medesima Regione inviano i prospetti informativi aziendali alla Regione di apparte nenza, secondo le modalità in uso; b) i datori di lavoro con sede legale in una Regione ed unità produttive in province di Regioni diverse inviano i prospetti informativi aziendali al Ministero del lavoro all’indirizzo www.la voro.gov.it/CO. – Prospetto informativo: quadro riepilogativo Termini Contenuti – numero dei lavoratori e lavoratori per quota di riserva; – numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva (indicando nominativi, sesso, età, qualifica, data di inizio del rapporto di lavoro); – numero dei lavoratori computabili assunti con contratti particolari (termine, apprendi stato ecc.); – numero dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie protette; – posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili; – numero delle convenzioni in corso (per i datori di lavoro privati); – fruizione di eventuali autorizzazioni concesse o richieste di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti (per i datori di lavoro privati) nonché di compensazione territoriale. Destinatari – i datori di lavoro con sede legale in una Regione ed unità produttive in più province della medesima Regione inviano i prospetti informativi aziendali alla Regione di appartenenza, secondo le modalità in uso; – i datori di lavoro con sede legale in una Regione ed unità produttive in province di Regioni diverse inviano i prospetti informativi aziendali al Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it/CO. Modalità di invio 38 Per variazioni rispetto all’ultimo prospetto inviato, entro il 31.1. di ciascun anno Esclusivamente con trasmissione telematica IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO La misura della sanzione per ritardato invio del prospetto informativo è Sistema sanzionatorio contenuta nel D.M. 12.12.2005 ed è pari a euro 578,43 più euro 28,02 per ogni giornata di ritardo. A questo illecito è applicabile l’istituto della diffida con il pagamento, in caso di regolarizzazione, di un quarto (1/4) dell’importo edittale. Risultano sanzionabili inoltre i comportamenti del datore di lavoro che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di riserva (legge n. 68/1999, art. 15, c. 4). Rientra in tale casistica l’invio di un prospetto informativo lacunoso e carente degli elementi essenziali (come ad esempio le mansioni disponibili) per l’effettivo avviamento al lavoro del disabile (Min. lav., int. n. 26/2009). In caso di impresa con più sedi dislocate sul territorio nazionale il potere sanzionatorio è attribuito all’ufficio territorialmente competente in base alla provincia in cui risulta la presenza di scoperture in capo all’azienda (Min. lav., int. n. 26/2009). L’istituto della compensazione territoriale rappresenta la possibilità concessa Compensazione ai datori di lavoro privati di essere autorizzati, su loro motivata richiesta, territoriale ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità. I datori di lavoro privati possono essere autorizzati ad attuare la compensazione anche su ambiti territoriali comprendenti regioni diverse, mentre, per quanto attiene i datori di lavoro pubblici, la compensazione è limitata al territorio regiona le. Il rilascio dell’autorizzazione: 1. in caso di unità produttive ubicate in regioni diverse, è di competenza del Ministero del lavoro (Direzione generale per l’impiego); 2. in caso di unità produttive situate in province della medesima regione, è di competenza del Servizio provinciale del territorio ove il datore ha la sede legale. Il provvedimento autorizzativo, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro n. 36/2000: a. viene emanato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda qualora essa risulti incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla data di ricevimento di questi ultimi; b. non è sottoposto a termine basandosi sull’assetto organizzativo dell’azienda; il datore di lavoro può comunque richiedere in ogni momento all’organo che ha concesso l’autorizzazione la modifica del contenuto del provvedimento in relazione agli eventuali mutati assetti organizzativi. Ai sensi dell’art. 5, c. 2, legge n. 68/1999, non sono tenuti all’osservanza Esclusioni dell’obbligo di assunzione previsto dall’art. 3 della stessa legge i datori di lavoro pubblici e privati che operano: – nel settore del trasporto aereo, marittimo e trasporto terrestre, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante; – nel settore edile, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (si veda in seguito); – nel settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto; – nel settore dell’autotrasporto, per quanto concerne il personale viag giante. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 39 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Esclusioni: la novità L’art. 1, c. 53, legge n. 247/2007 ha modificato l’art. 5, c. 2, legge n. per il settore edile 68/1999, prevedendo che “non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbli go di cui all’art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”. Sull’argomento il Ministero del lavoro è intervenuto in un primo momento con la nota n. 2256 del 30.1.2008 evidenziando come i datori di lavoro appartenenti a tale settore, ai fini della determinazione della base di computo su cui calcolare gli eventuali obblighi di assunzione, possono effettuare le esclusioni con riferimento a: – personale di cantiere, intendendo per tale la generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile (devono dunque essere inclusi i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere); – addetti al trasporto, intendendo per tali gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile. Con la successiva nota del 2.4.2008 lo stesso Ministero ha precisato che: 1. per l’individuazione del datore di lavoro del settore edile deve farsi riferimento al D.Lgs. n. 494/1996 che effettua, nell’allegato I, l’elencazione dei lavori edili o di ingegneria civile svolti nei cantieri. Rientra pertanto nel campo di applicazione della norma il datore di lavoro che svolge, nell’ambito dei cantieri edili, una delle attività individuate nel predetto allegato, risulta iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. ed è inquadrato ai fini previdenziali e assistenziali come impresa edile; 2. per la definizione di cantiere deve farsi riferimento alla definizione contenuta nella lettera a), c. 1, art. 2, D.Lgs. n. 494/1996 dove per cantiere si intende “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato I”. I datori di lavoro edili, in conformità anche a quanto previsto dall’art. 18, c. 1, legge n. 68/1999, sono comunque tenuti a mantenere in servizio i soggetti già assunti in ottemperanza alla normativa sul collocamento obbligatorio anche qualora: – il numero delle unità da occupare in base alla legge n. 68/1999 sia inferiore a quello effettivamente in servizio; – il datore di lavoro non sia obbligato all’assunzione avendo totalmente assolto l’obbligo previsto; – il datore di lavoro occupa meno di 15 dipendenti costituenti base di computo e, quindi, non risulta soggetto ad assunzioni obbligatorie. Esoneri parziali L’istituto dell’esonero parziale si sostanzia nella possibilità concessa ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, di presentare domanda per beneficiare di un parziale “alleggerimento” dagli obblighi di assunzione previsti. Con il D.M. n. 357/2000 sono stati individuati gli organi competenti a ricevere la domanda: in caso di datore di lavoro con un’unica sede operativa, il Servizio per l’impiego del territorio in cui ha sede l’impresa; in caso di datore di lavoro con più unità operative, dislocate in diverse province, il servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. 40 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Nella domanda di esonero parziale, che deve essere adeguatamente motivata e diretta a ottenere l’esonero per un periodo determinato, il datore di lavoro deve illustrare: a. le speciali condizioni dell’attività aziendale (che evidenzia no la difficoltà di effettuare l’inserimento mirato); b. il numero dei dipen denti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero; c. le caratteristiche dell’attività svolta; d. la consistenza di un eventuale lavoro esterno o articolato su turni; e. il carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate. Quanto alla misura percentuale massima di esonero, l’art. 3, c. 2, D.M. n. 357/2000 individua come congrua quella del 60% (tale percentuale può essere elevata fino all’80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato) della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell’attività aziendale. Condizione fondamentale per potere accedere all’istituto dell’esonero parzia le è il versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (con le modalità individuate dalla normativa regionale) della regione in cui è situata l’unità operativa per la quale si chiede l’esonero di uno specifico contributo esonerativo. Tale contributo, stabilito in misura fissa in relazione a ogni giornata lavorativa e per ciascun lavoratore disabile non occupato, ammonta a: – euro 30,64, per le domande di esonero parziale presentate a decorrere dal 19.2.2008; – euro0 12,91, per le domande di esonero parziale presentate prima del 19.2.2008. L’obbligo di pagamento decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero parziale; i criteri e le modalità di pagamento sono stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il datore di lavoro richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei versamenti a tale titolo effettuati. In attesa dell’adozione del provvedimento di esonero, il datore di lavoro è comunque autorizzato alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60% (art. 5, c. 2, D.M. n. 357/2000). L’art. 3, c. 5, legge n. 68/1999 elenca tassativamente le casistiche in cui si Sospensioni dell’obbligo può verificare la sospensione degli obblighi di riserva. Gli obblighi di di riserva assunzione sono sospesi, per un periodo pari alla durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, nei confronti delle im prese che versano in una delle seguenti situazioni: 1. cassa integrazione guadagni straordinaria (legge n. 223/1991, art. 1) e, per le aziende bancarie, l’adozione del “Fondo di solidarietà di settore”; 2. procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordi naria) e CIGS (legge n. 223/1991, art. 3); 3. contratti di solidarietà “difensi vi” (D.L. n. 726/1984, art. 1. conv. in legge n. 863/1984). Gli obblighi di assunzione risultano sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità (legge n. 223/1991, artt. 4 e 24) e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione ex art. 8, c. 1, stessa legge. Ai fini della fruizione dell’istituto della sospensione il datore di lavoro N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 41 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO privato è tenuto a presentare un’apposita richiesta al competente servizio allegando: 1. tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni sopra richiamate; 2. il relativo provvedimento ammini strativo che riconosce tale condizione (D.P.R. n. 333/2000, art. 4). In attesa dell’emanazione del provvedimento sospensivo il datore di lavoro può presentare domanda al servizio competente volta alla concessione della sospensione “temporanea” degli obblighi. Il servizio, valutata la situazio ne dell’impresa, può concedere tale sospensione “temporanea” per un periodo non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta (D.P.R. n. 333/2000, art. 4. c. 3). Al termine del trattamento che giustifica la sospensione, il datore di lavoro ha 60 giorni per presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori disabili utili all’assolvimento dell’obbligo (D.P.R. n. 333/2000, art. 4). P.S. Iter per l’esonero parziale In caso di più unità produttive al Centro per l’impiego in cui vi è la sede legale Presentazione della domanda al Centro per l’impiego competente Pagamento del contributo (€ 30,64 x gg. x n. lavoratori) in attesa esonero parziale degli obblighi di assunzione Valutazione della domanda Emanazione del provvedimento autorizzativo (entro 120 giorni) Iter per la sospensione degli obblighi di assunzione Presentazione della domanda al Centro per l’impiego competente in attesa sospensione parziale degli obblighi di assunzione Valutazione della domanda Eventuale concessione di sospensione temporanea 42 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Diritto di precedenza e casi simili È importante fare attenzione ad alcune norme che prevedono precisi diritti di assunzione e/o trasformazione del rapporto nei confronti di particolari categorie di soggetti, siano essi in forza o ex dipendenti. Al contratto part time sono collegati una serie di diritti di precedenza, in Lavoro a tempo parziale particolare: 1. il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equi valenti a quelle per le quali è prevista l’assunzione (art. 5, c. 2, D.Lgs. 25.2.2000, n. 61). La violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, quantificato nella differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei 6 mesi successivi (art. 8, c. 3, D.Lgs. 25.2.2000, n. 61); 2. salvo che il contatto collettivo non preveda diversamente, qualora il datore di lavoro intenda assumere lavoratori part time nel medesimo ambito comunale, il personale a tempo pieno che voglia passare a part time non ha un analogo diritto; il datore ha solo l’obbligo di rendere note le proprie intenzioni con tempestività (anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti i locali dell’impresa) e di “prendere in considerazione” le eventuali domande di trasformazione (art. 5, c. 3, D.Lgs. 25.2.2000, n. 61); 3. il dipendente che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni con contratto a tempo pieno che prevedano l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 12ter, D.Lgs. 25.2.2000, n. 61; art. 1, c. 44, legge 24.12. 2007, n. 247); 4. al lavoratore titolare di contratto part time è riconosciuta (art. 12bis, c. 2 e 3, D.Lgs. 25.2.2000, n. 61) la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle seguenti ipotesi: a. patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o lavoratrice; b. lavoratore o lavoratrice che assistano una persona convivente con totale N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 43 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Normativa D.Lgs. 25.2.2000, n. 61 (stralcio) Art. 5 – Tutela e incentivazione del lavoro a tempo parziale (…) 2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione. 3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, e a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all’art. 1, c. 3, possono provvedere a individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. (…) Art. 8 – Sanzioni (…) 3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all’art. 5, c. 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio. (…) Art. 12bis – Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (…) 2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, legge 5.2.1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5.2.1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26.2.1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. (…) e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percen tuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; c. lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a 13 anni ; d. lavoratore o lavoratrice con figlio convivente portatore di handicap. Il diritto alla trasformazione del contratto a part time riguarda la priorità, ovvero il fatto che la domanda del lavoratore debba essere esaminata con carattere di precedenza rispetto alle altre. Nulla è, invece, previsto per il caso in cui la situazione venga a cessare. È opportuno che le parti concordino per iscritto un obbligo per il lavoratore di comunicare ogni variazione relativa alle situazioni che danno luogo alla priorità alla trasformazione nonché si accordino da subito su come regola mentare la situazione per il futuro (es. il contratto torna a tempo pieno o prosegue a orario ridotto al compimento del 14° anno di età del figlio). Familiari e ragioni che consentono di chiedere la trasformazione a part time Soggetto Motivazione Diritto Coniuge, figli e genitori del lavoratore Patologie oncologiche Persona convivente assistita dal lavoratore Necessità di assistenza continua per persona con permanente inabilità lavorativa, con percentuale di invalidità del 100% Priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 12bis, c. 2 e 3, D.Lgs. 61/2000) Età non superiore a 13 anni Figlio convivente Portatore di handicap 44 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Anche per i soggetti titolari di contratto a termine, il legislatore riconosce Contratto a termine diritti di precedenza all’assunzione, in particolare: 1. contratti a termine non stagionali Fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparati vamente più rappresentative sul piano nazionale, il dipendente che, nel corso di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art. 5, c. 4quater, D.Lgs. 6.9.2001, n. 368; art. 21, D.L. 25.6.2008, n. 112). Il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di volersi avvalere del diritto di precedenza entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto; il diritto si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 4sexies, D.Lgs. 6.9.2001, n. 368). Il diritto di precedenza, essendo liberamente esercitabile dal lavoratore, può essere oggetto di rinuncia mediante accordo consensuale (non si applica l’art. 2113 c.c.); è possibile prevedere un corrispettivo in favore del lavoratore; 2. contratti a termine stagionali Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali e con riferimento alle medesime mansioni (art. 5, c. 4quinquies, D.Lgs. 6.9.2001, n. 368 Min. lav., circ. n. 13/2008). Il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di volersi avvalere del diritto di precedenza entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto e il diritto si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 4sexies, D.Lgs. 6.9.2001, n. 368). Il diritto di precedenza, essendo liberamente esercitabile dal lavoratore, può essere oggetto di rinuncia mediante accordo consensuale (non si applica l’art. 2113 c.c.); è possibile prevedere un corrispettivo in favore del lavoratore. G.B. Normativa D.Lgs. 6.9.2001, n. 368 (stralcio) Art. 5 – Scadenza del termine e sanzioni – Successione dei contratti (…) 4quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 4quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. 4sexies. Il diritto di precedenza di cui ai cc. 4quater e 4quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (…). N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 45 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Visite mediche preventive e/o preassuntive Visita medica preventiva La visita medica preventiva (che rientra nell’ambito della sorveglianza sanitaria e deve essere effettuata dal medico competente) è volta a consta tare l’assenza di controindicazioni al lavoro al quale il lavoratore è tenuto, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2, lett. a, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81). Visita medica preventiva Le visite mediche preventive (cioè quelle volte a constatare l’assenza di in fase preassuntiva controindicazioni al lavoro al quale il lavoratore è tenuto al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica), dal 20.5.2009, sono esplicitamente ammesse anche nella fase preassuntiva (art. 41, c. 2, lett. ebis, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, e successive modificazioni); in base a una libera scelta del datore di lavoro, le visite mediche preventive in fase preassuntiva possono essere svolte a cura del medico competente oppure dai dipartimenti di prevenzione delle ASL (art. 41, c. 2bis, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81). Le visite mediche non sono ammesse al fine di accertare un eventuale stato di gravidanza e negli altri casi in cui siano vietate (art. 41, c. 3, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81). Definizione Le visite mediche di cui sopra sono eseguite a cura e spese del datore di di visita medica lavoro; esse comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio che siano ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi e alle condizioni previste, le visite sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, c. 4, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, e successive modificazioni), le cui modalità di accertamento verranno riviste entro il 31.12.2009. Scrittura contabile Parcella al medico incaricato: così in contabilità La A&D S.p.A. riceve il 10.10.2009 dal medico incaricato apposita notula per n. 10 visite preassuntive di importo pari a euro 500,00 (es. art. 10 D.P.R. 633/1972). La scrittura contabile è la seguente: Costi per prestazioni mediche 46 a Fornitori di servizi 500,00 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di Esito della visita medica rischio, predisposta, osservando i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A al T.U. n. 81/2008, su formato cartaceo o informatizzato (art. 41, c. 5, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, e successive modificazioni). Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a. idoneità; b. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limi tazioni; c. inidoneità temporanea; d. inidoneità permanente (art. 41, c. 6). Il medico competente deve consegnare copia del proprio giudizio al lavora tore e al datore di lavoro (art. 41, c. 6bis, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, e successive modificazioni). Se il giudizio afferma l’inidoneità temporanea, il medico competente deve precisare i limiti temporali di validità (art. 41, c. 7, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, e successive modificazioni). Contro i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase Ricorso preassuntiva, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunica zione del giudizio medesimo, alla DPL che, dopo eventuali ulteriori accer tamenti, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, c. 9, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81). La visita preventiva in fase preassuntiva eseguita dal medico competente, Riflessi sull’art. 5, resa legittima dal 20.5.2009 dal D.Lgs. n. 106/2009, correttivo del T.U. Statuto dei lavoratori sicurezza, si ritiene non contrasti con l’art. 5, Statuto dei lavoratori (che recita: “sono vietati accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipenden te”) purché la visita rimanga diretta a verificare l’assenza di controindica zioni al lavoro cui è destinato il lavoratore. Rientrano nella sorveglianza sanitaria affidata al medico competente le Assenza superiore visite mediche volte a verificare l’idoneità alla mansione – prima della a 60 giorni ripresa del lavoro – a seguito di assenza per motivi di salute (riteniamo sia per malattia che per infortunio) che abbia avuto durata superiore a 60 giorni continuativi (art. 41, c. 2, lett. eter, D.Lgs. 9.4.2009, n. 81). P.S. Tipologie di visite mediche preventive e/o preassuntive Visita medica Preassuntiva Rif. normativo Art. 41, c. 2, lett. ebis, D.Lgs. n. 81/2008 Descrizione della fattispecie Note Visita facoltativa finalizzata all’accer tamento, prima dall’assunzione, del l’idoneità alla mansione specifica alla quale dovrà essere adibito il lavoratore. – La visita non ha carattere obbligatorio, e può essere effettuata tramite il medico competen te o il dipartimento di prevenzione dell’ASL. – È vietato l’accertamento dello stato di gravi danza e nei casi vietati dalla normativa. – Per i minori la visita può essere effettuata anche tramite un medico del SSN. (Segue) N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 47 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (Segue) Preventiva Art. 41, c. 2, lett. a, D.Lgs. n. 81/2008 Visita finalizzata a constatare l’as senza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. – Deve essere eseguita all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio della prestazione lavorativa. A seguito di lunga malattia Art. 41, c. 2, lett. eter, D.Lgs. n. 81/2008 Visita a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. – La visita medica deve essere precedente alla ripresa del lavoro. Visite mediche finalizzate all’accerta mento dell’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti, obbligatorie per le mansioni previste dall’allegato I al Provvedimento StatoRegioni 18.09.2008. – Oltre all’accertamento “preaffidamento” della mansione – ossia prima dell’inizio della presta zione lavorativa da parte del lavoratore – è previsto anche un accertamento periodico, di norma con frequenza annuale, per ragionevo le dubbio, conseguente a un incidente, di follow up e al rientro al lavoro nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a un precedente esito positivo. – L’art. 41, comma 4bis, D.Lgs. n. 81/2008, prevede un riordino della materia, anche per quanto riguarda l’alcol dipendenza, entro il 31 dicembre 2009. Visite per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e controllo alcolimetrico per l’osser vanza del divieto di assunzione di alcol. – Le mansioni per quali è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sono riportate nel Provvedimento d’Intesa del 16 marzo 2006. – Il controllo alcolimetrico ha natura di obbligo strumentale rispetto a quello dell’accertamen to dell’idoneità specifica alla mansione. Può essere eseguito anche dal servizio ispettivo delle ASL. Visite preventive e periodiche in mate ria di sostanze stu pefacenti e psicotro pe Visite preventive e periodiche in mate ria di alcol Art. 125, D.P.R. n. 309/1990 Art. 41, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008 Art. 15 legge n. 125/2001 – art. 41, c. 4 D.Lgs. n. 81/ 2008 NOVITÀ ASSOLUTA GUIDA PRATICA RAPPORTO DI LAVORO di G. Bonati La guida indispensabile per gestire correttamente tutte le tipologie di lavoro riconducibili alla prestazione subordinata, in un’esposizione ragionata e semplificata rivolta all’immediata soluzione dei problemi operativi. Tra gli argomenti principali: • procedure e lettera di assunzione • rapporto subordinato e contratti atipici • luogo di lavoro, mansioni, orario, assenze • diritti e obblighi del lavoratore e del datore • sanzioni disciplinari e diritti sindacali • risoluzione del rapporto: causali e conseguenze Pagg. 400 – € 33,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com 48 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Lettera di assunzione e impegno preventivo Il contratto di lavoro si forma, come gli altri contratti di diritto comune, nel Clausole del contratto momento in cui si incontrano le volontà delle due parti contraenti. In di lavoro particolare, il contratto è perfezionato quando il lavoratore aderisce alla proposta di assunzione formulata dal datore di lavoro. È tuttavia necessario considerare che l’ambito entro il quale si svolge il negoziato tra le parti è molto ristretto, in quanto il diritto del lavoro tradizionalmente considera l’autono mia individuale inidonea a disciplinare tutte le obbligazioni che possono scaturire dal contratto di lavoro. Per bilanciare questa debolezza contrattuale, il legislatore pone norme inderogabili che fissano i livelli minimi che devono essere garantiti al lavoratore nell’applicazione di determinati istituti, anche a prescindere dalla sua volontà, che potrebbe facilmente essere coartata. Il contratto di lavoro deve quindi necessariamente rispettare i numerosi parametri economici e normativi posti dalla legge a tutela del contraente più debole (il lavoratore). Il trattamento retributivo, per esempio, può essere negoziato dalle parti, ma solo in senso migliorativo rispetto ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (che dispiega la propria efficacia direttamente, in quanto applicato dal datore di lavoro, oppure indirettamente, in quanto utilizzabile come parametro per l’individuazione ai sensi dell’art. 36, Cost. della retribuzione necessaria e sufficiente che deve essere garantita a ciascun lavoratore). Parimenti, non sono liberamente negoziabili altri aspetti quali le ferie, l’orario di lavoro, il recesso ecc.; tutti questi istituti possono essere discipli nati in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ma solo dove le deroghe abbiano carattere miglio rativo per il lavoratore (cd. deroghe in melius). In tutti questi casi, così come nelle altre ipotesi in cui la legge pone un minimo di tutela inderogabile in favore del lavoratore, si verifica il meccani smo noto come eterointegrazione del contratto; la clausola che si pone in contrasto con la legge viene automaticamente sostituita dalla norma violata, in applicazione del meccanismo della nullità parziale disciplinato dall’art. 1419 c.c., e quello della sostituzione de jure delle clausole nulle con le norme di legge violate (art. 1339 c.c.). La stipula del contratto di lavoro deve essere accompagnata dalla comuni Obblighi d’informazione cazione da parte del datore di lavoro al lavoratore di una serie di informazioni riguardanti il contenuto del rapporto che dovrà essere ese N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 49 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO guito. In particolare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, c. 1, D.Lgs. 26.5.1997, n. 152, e dell’art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 297/2002, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, al momento della sua assunzione e prima dell’inizio della prestazione di lavoro, le seguenti informazioni: – identità delle parti; – luogo di lavoro (oppure luoghi di lavoro, se non è possibile individuare il luogo in cui sarà svolta in prevalenza l’attività); – sede o domicilio del datore di lavoro; – durata del rapporto di lavoro e dell’eventuale periodo di prova, se pattuito tra le parti; – inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, descrizione delle prestazioni che dovranno essere rese; – importo della retribuzione, dei suoi elementi costitutivi e del periodo di pagamento; – durata delle ferie e criteri per la loro maturazione e fruizione; – orario di lavoro normale; – periodo di preavviso in caso di licenziamento; – estremi della registrazione effettuata nel libro unico del lavoro (tale obbligo viene adempiuto mediante consegna al lavoratore di una copia della comunicazione telematica di assunzione). Non tutte queste informazioni devono essere oggetto di un’esposizione analitica nella lettera di assunzione; le informazioni contenute nel CCNL applicabile possono essere indicate per relazione, facendo integrale rinvio allo stesso. L’obbligo di informazione deve essere assolto per iscritto, nello stesso contratto di assunzione o in un documento separato; in caso di inadempimento, l’art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 152/1997 dà facoltà al lavoratore di richiedere alla Direzione provinciale del lavoro di intimare al datore la comunicazione delle informazioni, pena l’applicazione di specifiche sanzio ni amministrative di natura pecuniaria. Facsimile Lettera di assunzione (carta intestata della Società) Egr. Sig. __________ (inserire nome e indirizzo del lavoratore) OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO Egr. Sig. __________ , facendo seguito ai colloqui intercorsi, ___________ (inserire nome della Società) (di seguito “la Società”) Le conferma la Sua assunzione a tempo indeterminato dal __________ . Disciplina applicabile Il Suo rapporto di lavoro sarà integralmente disciplinato, per quanto qui espressamente non richiamato, dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali sul lavoro subordinato, nonché dal contratto collettivo per i dipendenti __________ (inserire il CCNL in uso). Qualifica e mansioni Le viene assegnata la qualifica di __________ (individuare, tenendo conto delle qualifiche previste nel CCNL). Ella riporterà a __________ (inserire figura a cui riporterà il lavoratore, se esistente) e svolgerà le seguenti mansioni __________ (descrivere sinteticamente cosa farà il lavoratore, tenendo presente la declaratoria relativa al livello di inquadramento assegnato). (Segue) 50 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (Segue) Sede di lavoro La sede di lavoro è presso gli uffici della Società, fermo restando il Suo impegno a effettuare trasferte sia in Italia che all’estero, ove richiesto. Trattamento retributivo Il trattamento mensile retributivo lordo a Lei spettante è pari a euro __________ . (Inserire trattamento lordo mensile e specificare quante mensilità saranno pagate. Se il trattamento è superiore al minimo tabellare, evidenziare la somma eccedente, specificando che “tale somma è concessa a titolo di superminimo, integralmente riassorbibile in occasione di futuri aumenti contrattuali”). Fringe benefit La Società, per lo svolgimento delle mansioni affidate, le assegna in uso gratuito i seguenti beni: – __________ indicare eventuali benefit concessi al lavoratore (auto, PC, telefono, casa); – __________ specificare la revocabilità dei benefit in caso di modifica delle mansioni, anche ove le nuove mansioni siano equivalenti ma comunque non richiedono l’utilizzo dei beni concessi; Patto di non concorrenza Il lavoratore, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa, si impegna a non svolgere alcuna attività di concorrenza con la Società, anche in forma indiretta o tramite persone fisiche e giuridiche terze, con l’utilizzo di qualsivoglia strumento contrattuale, per la durata di anni ___________. Il divieto di concorrenza opera per i seguenti settori produttivi __________ e per i seguenti territori __________ . La Società riconosce, quale corrispettivo del presente patto, un importo di euro ___________ mensili, che saranno corrisposti con le normale scadenze. La violazione del patto o il mancato pagamento della relativa indennità comporta l’applicazione di un risarcimento del danno, a carico della parte inadempiente, pari a una annualità del trattamento retributivo globale di fatto riconosciuto al lavoratore nell’anno di lavoro precedente. Previdenza complementare Le parti si danno reciprocamente atto che il datore di lavoro, al momento della sottoscrizione del presente accordo, ha adempiuto i propri obblighi di informazione di cui al D.Lgs. n. 252/2005, in materia di scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare e integrativa. Obbligo di riservatezza Resta inteso che Ella si impegna a non divulgare a terzi, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza il previo consenso dell’Istituto, durante l’esecuzione del rapporto di lavoro e, in ogni tempo, successivamente alla sua cessazione di efficacia, informazioni di natura tecnica, commerciale, societaria, finanziaria o di qualsiasi altra natura, appartenenti al datore di lavoro, di cui Ella sia venuta a conoscenza, direttamente o indirettamente, a causa o in occasione del rapporto di lavoro. Trattamento dati personali Il datore di lavoro La informa che, ai sensi del Codice Privacy, i Suoi dati personali contenuti nella presente lettera di assunzione ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso della esecuzione del rapporto di lavoro e loro modificazioni saranno trattati dall’Istituto, anche attraverso mezzi meccanici o elettronici, allo scopo di adempiere alle obbligazioni inerenti all’esecuzione del rapporto di lavoro, per controllare e valutare la relazione tra le parti, per informare eventuali possibili acquirenti dell’Istituto o del gruppo e per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. La fornitura di tali dati è facoltativa, ma un rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere comunicati a professionisti e altri consulenti dell’Istituto per il perseguimento dei fini sopra indicati. Titolare del trattamento è il sig. ___________. Resta inteso che Ella potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato nei confronti dell’Istituto. Rinvio Per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato dalla presente lettera di assunzione si rinvia alle disposizioni di legge applicabili e alla contrattazione collettiva applicabile. Letto, confermato e sottoscritto in __________ (inserire luogo e data) La Società in persona del legale rappresentante ___________ (Nome e firma legale rappresentante) Il lavoratore per accettazione ___________ (nome e firma lavoratore) Consenso al trattamento dei dati personali Presto il mio consenso, ai sensi del vigente Codice Privacy, al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all’estero dei miei dati personali e di qualsiasi loro variazione, secondo quanto indicato nella informativa ricevuta. Il lavoratore per accettazione ____________ (nome e firma lavoratore) N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 51 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Lettera di impegno Nella prassi è molto frequente la stipula di una lettera di impegno all’assun zione. Tale documento si rende necessario quando un lavoratore è alle dipendenze di un datore di lavoro e intende passare alle dipendenze di un altro soggetto; la lettera ha la finalità di garantire la futura assunzione, subordinando l’efficacia dell’impegno alla cessazione del precedente rappor to di lavoro entro una data prestabilita (possono verificarsi anche altre ipotesi, seppure questa ricorre con maggiore frequenza). Il mancato adem pimento degli obblighi assunti può determinare conseguenze di carattere risarcitorio; è tuttavia necessario fare attenzione a non sottoporre la lettera a condizioni che, ove verificate, consentano di considerare perfezionato un vero e proprio contratto di lavoro. G.F. Facsimile Lettera di impegno all’assunzione Luogo e data OGGETTO: LETTERA DI IMPEGNO ALL’ASSUNZIONE Egr. Sig. ___________ , Con riferimento ad accordi verbali intercosi, le formuliamo la presente quale lettera di impegno di assunzione con contratto a tempo indeterminato a far data dal __________ presso la nostra azienda, a condizione che venga a cessare il rapporto in essere tra lei e l’attuale Società nella quale è a oggi in forza, entro e non oltre la data del __________ . Qualora lei cessi il rapporto alla predetta data, la Società si impegna a proporle, entro e non oltre la data del __________ la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato alle condizioni di seguito esposte: Lei sarà assunto con una qualifica non inferiore a quella di __________, per un compenso annuo lordo non inferiore a euro ___________ ; in ogni caso, ci riserviamo di meglio precisare le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro al momento della stipula del relativo contratto. In caso di mancato adempimento degli impegni di cui alla presente proposta, la parte inadempiente sarà tenuta a versare una indennità di importo pari a __________ (indicare un numero di mensilità lorde a titolo di risarcimento). In attesa di un Suo riscontro, le inviamo i nostri più cordiali saluti La Società in persona del legale rappresentante __________ (Nome e firma legale rappresentante) Il lavoratore per accettazione __________ (nome e firma lavoratore) CONSULTA L’OFFERTA FORMATIVA DELL’AREA LAVORO SUL SITO www.formazione.ilsole24ore.com/lavoro OGNI MESE SCONTI FINO AL 20% RISERVATI AGLI ABBONATI per ulteriori informazioni: Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025 [email protected] 52 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Mancato preavviso restituito dal nuovo datore di lavoro In relazione a quanto previsto dall’art. 2118 c.c., la parte che intenda recedere da un contratto a tempo indeterminato deve dare alla controparte il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il soggetto che recede è tenuto a versare all’altra parte un’indennità di misura equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata se il periodo di preavviso fosse stato lavorato (l’art. 2118, c. 3, c.c., prevede che la stessa indennità sia dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per decesso del prestatore di lavoro). La durata del preavviso è stabilita da ciascun contratto collettivo ed è di norma legata all’inquadramento del soggetto e alla sua anzianità di servizio presso l’azienda; la contrattazione collettiva stabilisce talvolta anche termini di decorrenza del preavviso che possono non coincidere con il ricevimento della lettera di dimissioni, ma decorrono invece, ad esempio, dall’inizio del mese o da metà mese; ed ancora: è possibile che alcuni contratti collettivi prevedano anche che, in caso di dimissioni, i termini previsti siano dimezzati. Alla luce di tutto ciò, risulta evidente che la risoluzione di un rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preavviso può cagionare un danno economico alla parte che recede. Tuttavia, può comunque capitare che, quando il dipendente rassegni le proprie dimissioni, non sia in grado di lavorare l’intero periodo di preavviso previsto contrattualmente, pur cono scendo le conseguenze di carattere economico che sarà tenuto a sopportare. In questi casi, infatti, l’azienda tende a trattenere il cd. mancato preavviso, cioè un importo pari alla retribuzione che il dipendente avrebbe maturato se avesse lavorato, quantificato con le modalità previste dal CCNL di riferi mento. L’importo trattenuto a titolo di indennità per mancato preavviso diviene una Trattenuta e restituzione sorta di risarcimento del danno cagionato al proprio datore di lavoro per in busta paga aver lasciato il proprio incarico prima di aver ultimato il periodo di preavviso contrattuale: non avendo pertanto natura di minor retribuzione, l’importo del mancato preavviso, ancorché sia una trattenuta, concorre a formare l’imponibile previdenziale così come rappresenta base di calcolo per l’im ponibile fiscale. Si tratta, in buona sostanza, di una trattenuta dal netto in busta che viene, quindi, eseguita nella fase finale di quantificazione della retribuzione dovuta. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 53 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Esempio Trattenuta dal netto in busta paga Si ipotizzi che a un dipendente del settore terziario che non ha lavorato l’intero periodo di preavviso, ma solo una parte, sia operata una trattenuta pari a 20 giorni di calendario (*). DATI DITTA PERIODO DI PAGA NOVEMBRE 2009 VECCHIA AZIENDA S.R.L. DIPENDENTE Data Assunzione 23.5.2007 Nome ALESSANDRO Cognome ROSSI Mansione Impiegato 4 liv. Data di cessazione 20.11.2009 RETRIBUZIONE Paga base 881,46 Conting. 524,22 Descrizione 3° EL. 7,75 Totale 1.413,43 Ore/gg. Dato base Competenze Retribuzione mensile 17 54,362 924,15 Festività non goduta 2 54,362 108,72 Ferie non godute 8 54,362 434,90 Permessi non goduti 20 8,413 168,26 Ratei tredicesima mensilità 11 117,78 1.295,58 Ratei quattordicesima mensilità 5 117,78 588,90 Trattenuta mancato preavviso (**) 20 54,963 Imponibile previdenziale Contributi c/dip. 3.521,00 (924,154+108,72+434,90+168,26+1.295,58+ 588,90) 323,58 Trattenute 1.099,26 Imponibile fiscale mese 3.196,93 (924,15+108,72+434,90+168,26+1.295,58+ 588,90323,58) (*) Per maggiore chiarezza, i dati fiscali relativi al conguaglio di fine rapporto sono stati omessi. (**) € 1.413,43 : 30 (perché in giorni di calendario) = € 47,114 + 16,66% (incidenza mensilità aggiuntive) = € 54,963 Scrittura contabile Indennità di mancato preavviso a favore del datore di lavoro Il datore di lavoro rileva, per la parte trattenuta al dipendente, a fronte del costo imputato, un ricavo corrispondente. Nel caso di cui sopra, tenendo conto che si danno contemporaneamente altre posizioni verso i lavoratori, la scrittura contabile è la seguente: Diversi INPS c/competenze Salari e stipendi Oneri sociali a Diversi a a a a INPS c/competenze Erario c/ritenute lavoro dipendente Dipendenti c/retribuzioni Ricavi per indennità di mancato preavviso 1.099,26 Il conto “Ricavi per indennità di mancato preavviso” potrà trovare, a seconda dei casi, riepilogo nella voce A.5) Altri ricavi e proventi o nella voce E.20) Proventi straordinari del conto economico civilistico. 54 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Talvolta accade che il dipendente non possa lavorare l’intero periodo di preavviso perché ha già sottoscritto un nuovo contratto di lavoro e la decorrenza di inizio della nuova prestazione coincide con il parte del periodo di preavviso: in queste ipotesi è possibile che il nuovo datore di lavoro decida di pagare totalmente ovvero parzialmente al dipendente neoassunto l’importo che gli è stato trattenuto a titolo di mancato preavviso. In questo caso la somma, pur non assumendo carattere di retribuzione perché non rappresenta il corrispettivo di una prestazione di lavoro, è comunque corrisposta in relazione al rapporto di lavoro e come tale va assoggettata a contribuzione e a imposizione fiscale. P.S. Esempio Restituzione del mancato preavviso in busta paga Riprendendo l’esempio sopra proposto, il primo cedolino paga presso la nuova azienda del dipendente Rossi sarà, dunque, così strutturato: DATI DITTA PERIODO DI PAGA NOVEMBRE 2009 NUOVA AZIENDA S.R.L. DIPENDENTE Data Assunzione 21.11.2009 Nome ALESSANDRO RETRIBUZIONE Paga base 881,46 Cognome ROSSI Conting. 524,22 Descrizione Retribuzione mensile Restituzione mancato preav. prec. Ddl (*) Imponibile previdenziale Mansione Impiegato 4 liv. 3° EL. 7,75 Ore/gg. 8 Contributi c/dip. 1.534,00 140,97 Totale 1.413,43 Trattenute Dato base 54,362 Competenze 434,90 1.099,26 Imponibile fiscale 1.393,19 (434,90+1.099,19 – 140,97) (*) Nel presente cedolino il nuovo datore di lavoro decide di restituire al dipendente l’importo effettivamente trattenuto dal netto dal precedente datore di lavoro. Come già evidenziato però, tale importo rappresenta base di calcolo di contributi e imposte e pertanto il netto restituito al dipendente – nell’esempio in questione – è inferiore rispetto alla trattenuta subita. Scrittura contabile Indennità di mancato preavviso rimborsata dal nuovo datore di lavoro Il nuovo datore di lavoro rileva, per la parte trattenuta al dipendente, il costo corrispondente e i relativi oneri sociali. Nel caso di cui sopra, tenendo conto che si danno contemporaneamente altre posizioni verso i lavoratori, la scrittura contabile è la seguente: Diversi INPS c/competenze Salari e stipendi Rimborso indennità mancato preavviso Oneri sociali a 1.099,26 a a a N. 1 novembre 2009 Diversi INPS c/competenze Erario c/ritenute lavoro dipendente Dipendenti c/retribuzioni IL SOLE 24 ORE 55 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Periodo di prova: istruzioni per l’indicazione nel contratto Nozione Il patto di prova è l’atto con il quale lavoratore e datore di lavoro volonta riamente (cioè senza esservi obbligati) concordano che la definitiva instau razione del rapporto di lavoro sia condizionata al previo esperimento di un periodo di prova: esso ha lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di valutare le competenze e le effettive capacità del prestatore nonché la sua attitudine a ben integrarsi nel contesto produttivo e con i colleghi. La causa del patto di prova va quindi individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenien za del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ulti mo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizio ni di svolgimento del rapporto. Patto “esplorativo” Le parti possono concordare lo svolgimento di una preventiva semplice attività “esplorativa” dell’ambiente di lavoro, finalizzata unicamente all’acqui sizione delle opportune, reciproche informazioni sul futuro rapporto di lavoro, senza che ciò dia luogo all’automatica instaurazione definitiva del contratto per violazione delle regole sul patto di prova (Cass. 4.4.2007, n. 8463). Forma L’assunzione del prestatore di lavoro subordinato per un periodo di prova deve risultare da atto scritto, a pena di nullità (art. 2096 c.c.). Non è sufficiente il rinvio al CCNL come previsto dal D.Lgs. n. 152/1997 (v. anche art. 6, D.Lgs. n. 297/2002). La nullità che deriva dalla mancata stipulazione per iscritto comporta la totale inesistenza del patto e la definitiva instau razione del contratto. È valida la proposta di assunzione che contenga gli elementi essenziali del contratto, compreso il patto di prova, e che sia stata sottoscritta in calce per ricevuta e accettazione, anche anteriormente all’ini zio del rapporto. Durata Il periodo di prova non può in nessun caso superare: 6 mesi per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi e impiegati di grado e funzioni equivalenti; – 3 mesi per tutte le altre categorie (art. 4, R.D.L. 13.11.1924, n. 1825). Di fatto la durata è oggi stabilita dai contratti collettivi di ogni singolo settore con riguardo alla qualifica e all’inquadramento del lavoratore. – 56 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Se le parti hanno concordato una durata minima garantita, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Se il rapporto prosegue, senza disdetta, dopo lo spirare del termine, esso è da ritenersi positivamente concluso: ne consegue che il rapporto è definitivamente instaurato e il servizio prestato si computa nell’anzianità del lavoratore. La clausola del contratto individuale che preveda un periodo di prova più Durata maggiore lungo rispetto al CCNL, fermo il limite massimo di 6 mesi ex art. 10, legge n. 604/1966, è legittima solo per mansioni di particolare complessità. L’onere della prova di una simile esigenza ricade sul datore, a cui la maggiore durata attribuisce una più ampia facoltà di licenziamento (Cass. 19.6.2000, n. 8295). Check list Stipulazione del patto La stipulazione deve essere precedente all’effettivo inizio dell’attività o, al più, contemporanea a questo momento. q La mancata contestualità della firma da parte di entrambi i contraenti non è invece rilevante. q La ratifica del lavoratore in un momento successivo all’avvenuto inizio della prestazione non vale a sanare la nullità del patto. q Risulta nullo il patto sottoscritto dal dipendente il giorno successivo all’inizio dell’attività, restando irrilevante che il dipendente avesse ritardato la sottoscrizione, essendo a conoscenza dell’esistenza del patto e avendo manifestato il proprio consenso verbalmente (Cass. 26.7.2002, n. 11122). Non è possibile prevedere il patto in un secondo successivo contratto di assunzione, dopo che il primo è già stato firmato e il rapporto tra le parti si è già instaurato (Cass. 26.11.2004, n. 22308). q Salvo che il contratto collettivo non preveda diversamente, ove sia conve Computo nuto un periodo di “servizio effettivo”, hanno effetto sospensivo del periodo di prova i giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili in anticipo, quali malattia, infortunio, gravidanza, per messi, sciopero e ferie annuali. Non determinano, invece, alcuna sospen sione le ipotesi di mancata prestazione inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività (Cass. 5.11.2007, n. 23061). In caso di preavviso in mesi, in assenza di una specifica previsione contrattuale, si deve osservare il calendario comune, con la conseguenza che il decorso del periodo di prova non tiene conto delle sospensioni della prestazione lavorativa (ferie, malattia, festività ecc.). Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, Recesso senza obbligo di preavviso e di pagamento della connessa indennità. Al lavoratore assunto in prova spetta in ogni caso il TFR maturato nel periodo in cui il rapporto ha avuto corso. La facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazio Mansioni ne sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate e indicate (Cass. 20.5.2009, n. 11722; Cass. 19.8.2005, n. 17045). Ne consegue che il patto deve contenere, ponendo eventualmente riferimento alle previsioni del contratto collettivo, ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso, la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costi N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 57 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO tuisce motivo di nullità del patto, con automatica conversione dell’assun zione in definitiva sin dall’inizio, a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata (Cass. 10.10.2006, n. 21698). Tale onere può essere assolto anche quando la specificazione avvenga per relationem (Corte App. Milano 24.4.2007). È necessario che il lavoratore venga effettivamente adibito alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configura bile un esito negativo della prova e il licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto in prova, non potendo il datore avvalersi del patto cui non abbia dato corretta esecuzione (Cass. 17.2.2003, n. 2357). Mansioni ulteriori In caso di assegnazione continuativa, al lavoratore assunto con periodo di prova, di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste in occasione della stipula del patto, il recesso del datore di lavoro motivato con riferimento all’esito negativo della prova non può trovare la sua legittimità in tale patto qualora, per il rilievo quantitativo o qualitativo delle mansioni ulteriori, risulti sostanzialmente mutato l’oggetto complessivo della prestazione la vorativa (Cass. 6.12.2001, n. 15432). Giurisprudenza Precedente rapporto tra le parti – È legittima la stipulazione di un nuovo patto di prova se vi sia radicale e consensuale mutamento delle mansioni (Corte App. Ancona 17.3.2006). – È illegittimo il patto apposto al contratto a tempo indeterminato, ove il lavoratore abbia già disimpegnato le mansioni quale lavoratore interinale (ora somministrato) presso lo stesso datore e in periodo contiguo (Trib. Tivoli 22.11.2004). – È illegittima l’apposizione del patto al contratto di lavoro stipulato dall’impresa di pulizia subentrante in un appalto di servizi, con dipendente della precedente impresa appaltatrice, quando sussista parità di termini, modalità e prestazioni dell’appalto (Trib. Roma 2 .11.2005). – È nullo il patto di prova stipulato per mansioni già espletate per lungo tempo presso altra società, facente capo allo stesso amministratore e svolgente la medesima attività, quando il precedente rapporto e quello in esperimento si siano succeduti senza soluzione di continuità (Trib. Roma 28.4.2005). – È nullo il patto ove il lavoratore abbia già prestato, per un congruo lasso di tempo, la propria opera in seguito a distacco disposto dal precedente datore, società controllata dalla instaurante il nuovo rapporto e già beneficiaria del distacco (Cass. 2.12.2004, n. 22637). Conferma anticipata È possibile anticipare l’esito positivo del periodo di prova rispetto al termine inizialmente convenuto; è però necessario che l’anticipazione e i suoi effetti ricevano il consenso del lavoratore, il quale (per esempio), in caso di recesso, dovrebbe rispettare il periodo di preavviso (Trib. Milano 1.6.2007). Recesso anticipato La facoltà di recesso prevista dall’art. 2096 c.c. soggiace all’unico limite, oltre quello temporale dell’adeguatezza della durata della prova, della mancanza di un motivo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l’esperimento sia stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova (Cass. 10.10.2006, n. 21698). Licenziamento Il datore di lavoro che rivendichi l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato per esito negativo della prova ha l’onere di provare l’esistenza di un valido patto di prova stipulato per iscritto e firmato in momento 58 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO anteriore o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro (Cass. 3.6.2002, n. 8038). Il recesso intimato nel corso del periodo di prova, data la sua natura discrezionale, non deve essere motivato (Cass. 12.3.1999, n. 2228), salvo che la motivazione sia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva (Cass. 5.11.2007, n. 23061). L’obbligo di motivazione non sussiste neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore (Cass. 12.12.2001, n. 15654). Durante il periodo di prova e finché l’assunzione non è divenuta definitiva non si applicano le garanzie formali e procedimentali previste dagli artt. 10, legge n. 604/1966 e art. 2096 c.c., con la conseguenza che il licenziamento del lavoratore in prova non deve necessariamente avvenire in forma scritta ma può validamente consistere in una comunicazione verbale (Corte. Cost. 4.12.2000, n. 541). Grava sul lavoratore che deduca in giudizio la nullità del recesso in prova Controversie: l’onere di dimostrare il positivo superamento dell’esperimento e l’imputa onere della prova bilità del recesso a un motivo illecito (Cass. 12.12.2001, n. 15654). L’inva lido che deduca l’intento discriminatorio del recesso del datore di lavoro al termine del periodo di prova, in quanto basato sull’incompatibilità della prestazione richiesta con l’invalidità, deve fornire la prova relativa, non essendo sufficiente la mera allegazione di vizi di natura formale del rapporto (Cass. 4.12.2001, n. 15315). G.B. Casi particolari di applicazione del periodo di prova Contratti a termine Anche nei contratti a termine può essere sottoscritto il patto di prova. In tale fattispecie il periodo prova deve essere riproporzionato alla durata del contratto. Il patto di prova è ammissibile anche relazione a un contratto a tempo determinato; tale previsione è però affetta da nullità qualora il periodo valutazione della prestazione del lavoratore abbia durata del tutto coincidente a quella del contratto lavoro nel quale è inserita. di in di di Apprendisti La durata massima non può essere superiore a 2 mesi (art. 9, legge 19.1.1955, n. 25). Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva. Normalmente, oggi, il periodo di prova nell’apprendistato (nella varie tipologie) è regolamentato dalla contrattazione collettiva di settore. I contratti collettivi possono altresì esonerare (dal) o ridurre il periodo di prova per quegli apprendisti che, prima dell’assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali (art. 13, D.P.R. 30.12.1956, n. 1668). Richiamo alle armi Il richiamo alle armi durante il periodo di prova determina la sospensione del rapporto di lavoro sino alla fine del richiamo. Il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti dell’anzianità dipendente dal rapporto di lavoro. Lavoratrice madre In caso di lavoratrice madre, il cui licenziamento, nella generalità dei casi, è vietato dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, non opera tale divieto in caso di esito negativo della prova (in caso di licenziamento discriminatorio, l’onere della prova grava sulla lavoratrice). Molestie sessuali Il recesso per esito negativo della prova è nullo per carenza dell’oggetto quando il preposto alla valutazione abbia posto in essere molestie sessuali a danno della lavoratrice e risulti provato che la società datrice di lavoro non ne conosceva la condotta; l’accertamento comporta il diritto della lavoratrice a svolgere l’esperimento che forma oggetto del patto e l’obbligo datoriale di consentirvi (Corte App. Roma 12.5.2006). Categorie protette Anche nel caso di rapporto di lavoro con un soggetto tutelato, il recesso durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l’onere dell’adozione della forma scritta, e non richiede formale comunicazione delle ragioni del recesso (Cass. 27.1.2004, n. 1458). N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 59 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Disciplina della privacy e lavoro subordinato La disciplina in materia di trattamento dei dati personali ha efficacia anche nel rapporto che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, poiché tra i due soggetti si scambiano, appunto, dati personali. Si tratta di una normativa assai complessa e ritoccata nel tempo da numerosi provvedimenti; in questa sede si vogliono, pertanto, esporre in modo estremamente sintetico solo alcuni dei principali aspetti della norma, che hanno influenza anche nei confronti di un datore di lavoro. Prima di entrare nel merito di queste particolarità, vale però la pena ricordare alcune definizioni utilizzate dal legislatore, per meglio comprendere il significato della documentazione che all’atto dell’assunzione viene di norma fatta sottoscrivere al lavoratore. Definizione di “trattamento” Il trattamento dei dati si individua nelle operazioni: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. raccolta registrazione organizzazione conservazione elaborazione modificazione selezione estrazione 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. raffronto utilizzo interconnessione blocco comunicazione diffusione cancellazione distruzione che hanno per oggetto dati personali Operazioni Nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore fornisce al proprio datore di lavoro una serie di dati personali, ma in modo diretto ovvero indiretto può trovarsi nelle condizioni di fornire anche dati sensibili, cioè informa zioni legate a sue condizioni personali. L’adesione a un’organizzazione sindacale, per esempio, che deve essere nota al datore di lavoro qualora le quote contrattuali siano trattenute direttamente dalla sezione retribuzioni del LUL è idonea a rivelare l’appar tenenza a un determinato sindacato; la certificazione medica consegna ta al datore di lavoro in caso di malattia ovvero di maternità è idonea a rivelare uno stato di salute; la certificazione sottoscritta in caso, per esem pio, di richiesta di assegno al nucleo familiare può rivelare l’origine razziale 60 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Altre definizioni Titolare del trattamento dei dati È la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. Responsabile È la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto dal titolare al trattamento di dati personali. Interessato È la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali. Dato personale Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Dato sensibile Si tratta di dati personali idonei a rivelare: – origine razziale ed etnica; – convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; – opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; – lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato. Comunicazione dei dati Si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Diffusione dei dati Si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. ed etnica di ciascun soggetto ecc. Prima di trattare questi dati non solo personali ma – come si è visto – certamente sensibili, il datore di lavoro deve: – informare il dipendente segnalando la natura del trattamento che verrà fatto e i soggetti che sono autorizzati a trattare i suoi dati e – ottenere un consenso scritto, il cosiddetto “consenso informato”, dal dipendente stesso, per il trattamento dei suoi dati sensibili. E infine, la disciplina in materia di privacy prevede che il titolare del trattamento provveda anche a garantirne la custodia, adottando delle misure minime di sicurezza. P.S. Trattamento di dati personali Obblighi N. 1 novembre 2009 verso il Garante verso l’interessato di gestione Nessuno Informativa e consenso – Individuazione delle figure – Misure minime di sicurezza – Vigilanza IL SOLE 24 ORE 61 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Trattamento dei dati sensibili Obblighi verso il Garante verso l’interessato di gestione Autorizzazione generale collettiva (n. 2 e 3/2004) Informativa e consenso scritto – Individuazione delle figure – Misure minime di sicurezza – Vigilanza Trattamento dei dati sensibili Informativa Opportuna forma scritta Obbligatoria Completa Consenso Obbligatorio per dati sensibili Forma scritta Misure di sicurezza Dati personali custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, con idonee e preventive misure di sicurezza Rischi di trattamento non consentito o non conforme 62 Rischi di accesso non autorizzato IL SOLE 24 ORE Rischi di distruzione o perdita, anche accidentale N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Obblighi informativi sulla scelta del TFR Il D.Lgs. n. 252/2005 ha dato attuazione alla riforma della previdenza Normativa di riferimento complementare prevista dalla legge delega n. 243/2004. Il provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, prevede che tutti i lavoratori dipenden ti, entro 6 mesi dall’assunzione, sono chiamati a una scelta sulla destinazio ne del proprio trattamento di fine rapporto. In caso di mancata scelta entro tale termine, trova applicazione il meccani smo del silenzioassenso con conseguente adesione tacita alla previdenza complementare. Le regole per il conferimento del TFR alla previdenza complementare, che Conferimento del TFR: interessano tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i regole lavoratori domestici, possono essere così sintetizzate: – modalità esplicita. Entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore manifesta espressamente la volontà di: a. conferire l’intero importo del TFR maturando a una forma di previ denza complementare prescelta. Tale scelta risulta irrevocabile; b. mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro. In questo caso è invece possibile, in qualsiasi momento, revocare tale scelta optando per il versamento del TFR alla previdenza comple mentare; – modalità tacita. Nei 6 mesi sopra indicati il lavoratore non esprime alcuna volontà in merito alla destinazione del proprio TFR. Tale silenzio comporta che, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi previsti: 1. il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensioni stica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territo riali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del trattamento di fine rapporto a una diversa forma collet tiva; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2. in caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda; 3. qualora non siano applicabili le disposizioni sopra indicate, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica comple mentare istituita presso l’INPS (FONDINPS). N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 63 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Lavoratori con anzianità Per quanto attiene i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbliga ante 29 aprile 1993 toria in data antecedente al 29 aprile 1993 l’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, precisa che: – se risultano iscritti alla previdenza complementare, è concessa loro la possibilità, entro 6 mesi dall’assunzione, di scegliere se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero conferir lo, anche tramite silenzioassenso, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito; – se risultano non iscritti alla previdenza complementare, è concessa loro la possibilità, entro 6 mesi dall’assunzione, di scegliere se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del trattamento di fine rapporto, nella misura non inferiore al 50%, a una forma pensionistica complemen tare. In caso di silenzio si verifica anche in questo caso il cosiddetto conferimento tacito. Effettuazione della scelta La scelta sulla destinazione del TFR viene comunicata al datore di lavoro attraverso la compilazione di un apposito modello ministeriale (Modello TFR2). Tale scelta, se orientata verso la previdenza complementare, risulta irrevocabile e come tale valida anche in relazione a rapporti di lavoro intrattenuti successivamente con altri datori di lavoro. Lavoratori Sul caso dei lavoratori che hanno già effettuato una scelta (tramite Modello che hanno già scelto TFR1 ovvero TFR2) e instaurano un nuovo rapporto di lavoro la COVIP, con la deliberazione del 24 aprile 2008, ha precisato come spetti al nuovo datore di lavoro, in sede di nuova assunzione, verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine lo stesso è tenuto a farsi rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale emerga se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio TFR a una forma di previ denza complementare ovvero di mantenerlo presso il datore di lavoro. Tale dichiarazione deve essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. Per permettere la corretta manifestazione di volontà in ordine alle casistiche sopra rappresentate, la COVIP allega alla deliberazione citata uno schema di comunicazione da utilizzarsi a tal fine all’atto dell’assunzione: Obblighi informativi La riforma della previdenza complementare ha assegnato al datore di lavoro alcuni obblighi informativi: – prima dell’avvio del periodo di 6 mesi (quindi al momento dell’assunzione), il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili in materia di destinazione del proprio TFR; – 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per la scelta, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scaden za del semestre. 64 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Facsimile Comunicazione della scelta COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione. Il/La sottoscritto/a __________, nato/a a __________ il __________, codice fiscale __________, dipendente del __________, DISPONE n n che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare __________, alla quale il sottoscritto ha aderito in data __________, che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del __________% (1), a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare __________, alla quale il sottoscritto ha aderito in data __________, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà a essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 c.c. (2). Allega: copia del modulo di adesione Luogo e data __________ (firma leggibile) _____________ In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’art. 8, c. 7, lett. b) D.Lgs. n. 252/2005. (1) I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro possono scegliere di conferire il proprio TFR alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993). (2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall’art. 2120 del codice civile. L’art. 1, cc. 755762, legge n. 296/2006 ha istituito, dall’1.1.2007, il Fondo Fondo di Tesoreria per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei tratta menti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., gestito, per conto dello Stato, dall’INPS. Questo fondo non rientra tra i fondi di previdenza complementare in quanto si limita a raccogliere il TFR di quei lavoratori per i quali sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: – dipendenti di un datore di lavoro del settore privato; – dipendenti di aziende con almeno 50 addetti; – che hanno optato in maniera espressa per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro. Preme, infine, evidenziare come la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro. P.S. È opportuno segnalare che con il messaggio n. 21062, 23.9.2009, l’INPS ha puntualizzato che in caso di operazioni societarie ovvero di cessioni di contratto, dove è ravvisabile un cambio della titolarità del contratto nei confronti del lavoratore senza che vi sia soluzione di continuità, il nuovo datore di lavoro – indipendentemente dalla sua situazione occupazionale – deve proseguire la gestione della situazione che eredita. Pertanto, se il TFR del dipendente “trasferito” veniva versato in Tesoreria prima dell’operazione, la situazione rimane immutata anche in capo al nuovo datore di lavoro. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 65 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Modalità di scelta del TFR: schema riassuntivo Modalità di scelta Modalità esplicita Modalità tacita Tramite Modello TFR2 Tramite silenzioassenso TFR in previdenza complementare TFR in azienda Scelta revocabile SÌ Scelta irrevocabile Azienda con più di 50 addetti TFR al Fondo Tesoreria 66 NO TFR rimane in azienda IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Detrazioni d’imposta: modulo di richiesta e importi A partire dal periodo di imposta 2008 è necessario, anche se le condizioni non Facsimile sono variate rispetto al periodo d’imposta precedente, che la dichiarazione di per il datore di lavoro spettanza sia sottoscritta dal contribuente con cadenza annuale e contenga anche i codici fiscali delle persone dichiarate fiscalmente a carico (art. 1, c. 221, Finanziaria 2008). Facsimile Dichiarazione per detrazioni di imposta ANNO __________ Con la presente il sottoscritto __________________________ , nato a ___________________________ ( _____ ), il ____________ C.F. ____________________ , residente a ___________________ in via ______________ , n. _____ o o dichiara di aver diritto alle Altre detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 TUIR di NON avere diritto alle Altre detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 TUIR Detrazioni per carichi di famiglia Per quanto attiene la propria situazione familiare e con riferimento all’eventuale spettanza di detrazioni per carichi di famiglia, dichiara quanto segue: CONIUGE nome _________________________ cognome _________________________ data di nascita ________________ comune o Stato di nascita _______________ codice fiscale ____________________ percentuale di carico __________ a carico dal mese ____________________ al mese ____________________ 1° FIGLIO nome _________________________ cognome _________________________ data di nascita ________________ comune o Stato di nascita _______________ codice fiscale ____________________ percentuale di carico __________ a carico dal mese ____________________ al mese ____________________ Applicazione della detrazione per coniuge al primo figlio ALTRI FIGLI Sì * NO * nome _________________________ cognome _________________________ data di nascita ________________ comune o Stato di nascita _______________ codice fiscale ____________________ percentuale di carico __________ a carico dal mese ____________________ al mese ____________________ ALTRI FAMILIARI nome _________________________ cognome _________________________ data di nascita ________________ comune o Stato di nascita _______________ codice fiscale ____________________ percentuale di carico __________ a carico dal mese ____________________ al mese ____________________ Reddito complessivo Il sottoscritto dichiara che il reddito da considerare ai fini della quantificazione delle detrazioni d’imposta o è costituito dal solo reddito di lavoro dipendente o è costituito dal reddito di lavoro dipendente + ulteriori redditi pari a € __________ o è pari a € __________ N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 67 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Determinazione Le nuove regole di tassazione prevedono che, al fine di determinare l’impor delle detrazioni d’imposta to delle altre detrazioni e delle detrazioni per carichi di famiglia effettiva mente spettanti, sia necessario conoscere il reddito complessivo del dipendente. Modalità di tassazione del reddito Imponibile fiscale per aliquote IRPEF = IRPEF lorda IRPEF lorda meno altre detrazioni meno detrazioni per carichi di famiglia = IRPEF netta Come noto, in relazione a quanto previsto dall’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’eserci zio di arti e professioni. Nell’attuale sistema di tassazione del reddito da lavoro dipendente, il reddito complessivo rappresenta un elemento fondamentale che deve essere tenuto in considerazione non solo per la determinazione della fascia a cui corrispon de la detrazione potenziale, ma anche come valore da inserire nelle varie formule di calcolo. È opportuno sottolineare che l’art. 1, c. 15, Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che, ai fini della determinazione del reddito complessivo da utilizzare per calcolare la spettanza e la misura delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, non deve essere considerato il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze. Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E/2008, però, tale reddito continua ad assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito complessivo utile per essere considerati o meno a carico (si ricorda che la soglia è fissata in euro 2.840,51). Altre detrazioni La determinazione degli importi delle altre detrazioni è collegata alla tipologia (lavoro dipendente, assimilato, lavoro autonomo, pensione) e all’importo del reddito. Tali detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell’anno (giorni di calendario), sono stabilite in misura potenziale. L’importo effettivamente spettante, così come peraltro chiarito dalla circola re dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E/2007, va determinato applicando delle particolari formule di calcolo che possono essere sintetizzate secondo le formule indicate nell’apposita tabella a pagina seguente. 68 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Detrazioni di imposta: tipologie Oggettive Correlate al reddito complessivo Soggettive Connesse al rapporto di lavoro Connesse ai carichi di famiglia Art. 13 TUIR Altre detrazioni Art. 12 TUIR Detrazioni per familiari a carico Formule di calcolo Reddito complessivo (RC) del contribuente Detrazione di imposta spettante RC < 8.000 1.840 8.000 < RC < 15.000 1.338 + 502 x (15.000 – RC) 7.000 15.000 < RC < 23.000 1.338 x (55.000 – RC) 40.000 23.000 < RC < 24.000 1.338 x (55.000 – RC) + 10 40.000 24.000 < RC < 25.000 1.338 x (55.000 – RC) + 20 40.000 1.338 x (55.000 – RC) + 30 25.000 < RC < 26.000 40.000 26.000 < RC < 27.700 1.338 x (55.000 – RC) + 40 40.000 27.700 < RC < 28.000 1.338 x (55.000 – RC) + 25 40.000 28.000 < RC < 55.000 1.338 x (55.000 – RC) 40.000 Quando il risultato del rapporto è superiore a zero, il valore va considera to con 4 cifre decimali senza alcun arrotondamento; quando, invece, il rapporto è pari a zero o inferiore, la detrazione non spetta. La detrazione così ottenuta va poi ricondotta al numero di giorni di calendario cioè a quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta. Nel numero di giorni da considerare, dunque, sono valutati tutti quelli che hanno dato diritto alla maturazione anche di una retribuzione differita: N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 69 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Esempio MIsura delle altre detrazioni Se nel corso di un periodo di paga che conta 31 giorni di calendario il lavoratore è stato assente senza diritto alla corresponsione di retribuzione per una giornata, ma nell’intero periodo di paga il soggetto matura comunque (per esempio) la tredicesima mensilità, si ritiene che la detrazione competa nella misura intera di 31/365 Va inoltre precisato che diverse o particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, come può accadere ad esempio in caso di part time orizzontale, verticale o misto, non comportano riduzioni nel computo del numero di giorni. E ancora, ai fini dell’attribuzione delle detrazioni di imposta, l’anno deve essere sempre considerato di 365 giorni, anche quando risulta essere bise stile. Per assicurare un maggior equilibrio nella determinazione delle detra zioni di imposta nei confronti dei contribuenti percettori di redditi minimi, la norma prevede che quando il reddito complessivo non supera la soglia di euro 8.000,00, l’importo potenziale della detrazione non può essere inferiore a euro/anno 690,00, ovviamente sempre nel limite della capienza dell’imposta lorda. In identica situazione reddituale, quando il rapporto è a tempo determi nato, cioè si sviluppa non sull’intero arco temporale ma solo su una parte del periodo di imposta, la detrazione spettante – comunque sempre nel limite della capienza – è pari a euro/anno 1.380,00. Esempio Calcolo IRPEF netta Si ipotizzi un soggetto con un reddito complessivo (RC) stimato pari a € 22.295,00 e un imponibile fiscale mensile relativo al mese di novembre 2009 di € 1.952,84. Il calcolo dell’IRPEF netta sarà così sviluppato: IRPEF lorda = € 1.250,00 x 23% = € 287,50 € 702,84 x 27% = € 189,77 Totale € 287,50 + € 189,77 = € 477,27 Altre detrazioni di imposta: 1.338 x (55.000 – RC) = 1.338 x (55.000 – 22.295,00) 40.000 40.000 Totale detrazione annua € 1.338 x 0,8176 = € 1.093,94 Totale detrazione giornaliera € 1.093,94 : 365 = € 2,997 Totale detrazione mese € 2,997 x 30 = € 89,91 Totale IRPEF netta € 477,27 – € 89,91 = € 387,36 Soggetto fiscalmente Vale la pena ricordare che è considerato fiscalmente a carico il soggetto che a carico possiede un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corri sposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. 70 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Analogo procedimento è previsto anche per il calcolo delle c.d. detrazioni Detrazioni per carichi soggettive, cioè quelle derivanti dai carichi di famiglia. di famiglia Gli importi spettanti a ciascun contribuente anche in questo caso sono variabili in relazione all’entità del reddito complessivo prodotto; sono stabilite in misura potenziale e l’importo effettivamente spettante si ottie ne applicando le formule di seguito elaborate. Va rilevato che le detrazioni per carichi di famiglia: – sono rapportate a mese; – competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni che ne danno titolo; – cessano alla fine del mese in cui cessate le condizioni richieste (art. 12, c. 3, TUIR). Detrazioni in presenza di un solo figlio a carico 800 x (95.000 – RC) 1 figlio > 3 anni 95.000 900 x (95.000 – RC) 95.000 1 figlio < 3 anni 1.020 x (95.000 – RC) 1 figlio portatore di handicap 95.000 1.120 x (95.000 – RC) 1 figlio portatore di handicap < 3 anni 95.000 N.B.: in presenza di più figli, la tabella va adeguata. Quando il risultato del rapporto è superiore a zero, il valore va considera to con quattro cifre decimali senza alcun arrotondamento; quando, invece, il rapporto è pari a zero o inferiore, la detrazione non spetta. L’importo potenziale della detrazione presente nelle formule deve essere indicato nella misura del 50% se il figlio (ovvero i figli) risultino a carico di entrambi i genitori. Inoltre, in presenza di più figli, l’importo di euro 95.000 inserito nella formula al numerato re e denominatore va incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo. Esempio Nel caso di un contribuente che abbia a carico al 100%, per l’intero periodo d’imposta, 3 figli, di cui 2 maggiori di 3 anni e uno inferiore a 3 anni, la formula è la seguente: 2.500 x (125.000 – RC) 125.000 N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 71 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Ripartizione La detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori della detrazione non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. È evidente che, qualora un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimen to o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affida tari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ulti mo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuen te non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successiva mente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste in caso di coniuge a carico. Ulteriore detrazione L’art. 12, c. 1bis, TUIR prevede, infine, una speciale detrazione in presen per famiglie numerose za di almeno 4 figli a carico, di importo forfettario pari a euro 1.200,00. Tale detrazione, ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati nella misura del 50%: – è riconosciuta come ulteriore detrazione e si converte in un credito d’imposta nel caso di incapienza dell’imposta (già diminuita delle detra zioni d’imposta “ordinarie”); – trova applicazione nell’intera misura anche se la sussistenza dei 4 figli a carico è presente solo per una parte dell’anno, senza necessità quindi del ragguaglio al periodo dell’anno. Lavoratori extracomunitari Per poter beneficiare della detrazione per figli a carico non conviventi, il e detrazioni per figli lavoratore extracomunitario ancorché residente in Italia è tenuto a presentare: non conviventi – documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese – – d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che proven gono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine. Coniuge a carico Le modalità di determinazione della detrazione per coniuge a carico sono indicate nella tabella a pagina seguente. 72 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Così la determinazione della detrazione per il coniuge a carico Reddito complessivo Detrazione spettante RC < 15.000 800 – 110 x RC 15.000 15.000 < RC < 29.000 690 29.000 < RC < 29.200 700 29.200 < RC < 34.700 710 34.700 < RC < 35.000 720 35.000 < RC < 35.100 710 35.100 < RC < 35.200 700 35.200 < RC < 40.000 690 40.000 < RC < 80.000 690 x 80.000 – RC 40.000 Quando il risultato del rapporto è superiore a zero, il valore va considerato con quattro cifre decimali senza alcun arrotondamento; quando, invece, il rapporto è pari a zero o inferiore, la detrazione non spetta. È fissata nella misura potenziale di euro 750,00, da ripartire pro quota tra Detrazione per altri coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata familiari a carico nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimen tari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di euro 80.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 80.000. P.S. www.guidaallavoro.ilsole24ore.com Il sito di riferimento per il mondo del lavoro? È tutto nuovo! Un nuovo sito per offrire ancora di più: nei contenuti, nei servizi, negli aggiornamenti, nell’informazione. Anche per i non abbonati! N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 73 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Lavoro straordinario: richiesta di prestazione e indicazione nel Libro unico Definizione Per “lavoro straordinario” si intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro come definito dall’art. 3, D.Lgs. n. 66/2003 e cioè 40 ore settima nali ovvero il minor orario previsto dalla contrattazione collettiva. Non vigendo più il limite giornaliero di 8 ore, ne consegue che rientra nella nozione di straordinario legale esclusivamente la prestazione lavorativa eccedente tale limite settimanale, indipendentemente dal numero di ore lavorate nelle singole giornate. Durata massima La riforma dell’orario di lavoro introdotto dal decreto legislativo citato ha dell’orario di lavoro fatto venir meno la durata massima giornaliera del lavoro straordinario (che può comunque risultare ancora prevista a livello di contrattazione collettiva) introducendo esclusivamente un limite alla durata massima setti manale che, cumulata con le ore di lavoro normale, non può superare le 48 ore in media nel periodo di riferimento (pari di norma al quadrimestre, ma i contratti collettivi possono prevedere come riferimento il semestre o l’anno). Legittimità e limiti Come precisato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 8/2005 il ricorso al del lavoro straordinario lavoro straordinario è legittimo in presenza: di un accordo collettivo che preveda una disciplina del lavoro straordi nario; – in mancanza di esso, di un previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Nel primo caso la norma non prevede un limite massimo annuale di ore di lavoro straordinario risultando valido quello definito dal contratto applicato. Al contrario, nel caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratore (ovvero nel caso in cui sia presente un accordo collettivo che preveda una disciplina del lavoro straordinario, ma non sia previsto un limite massimo annuale o le parti vogliano derogarvi), il legislatore ha introdotto un limite massimo legale di 250 ore annue. Nei limiti sopra indicati il lavoratore è tenuto alla prestazione di lavoro straordinario richiesta dal datore di lavoro, salvo sussistano ragioni che consentano al lavoratore di rifiutarne l’esecuzione (Min. lav., circ. n. 8/2005). Non rientrano nel computo per la verifica del rispetto del limite contrattuale ovvero legale, le ore di lavoro straordinario svolto per: – casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; – 74 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Lavoro straordinario Lavoro straordinario disciplinato da accordo collettivo Sì NO Limite annuale definito dal contratto e comunque non oltre il limite legale Accordo datore di lavoro – lavoratore Limite annuale definito dalla legge (250 ore) – – casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili. Di norma il lavoro straordinario è disciplinato dalla contrattazione collet Prestazione di lavoro tiva come un particolare istituto contrattuale che viene attivato con pre straordinario ventiva richiesta allo svolgimento da parte del datore di lavoro, o comun que con preventiva autorizzazione alla sua effettuazione. Pare opportuno segnalare l’importanza della valutazione di questo aspet to, poiché può succedere che un’eccedenza di prestazione di lavoro rispetto al normale orario concordato – decisa in autonomia dal dipendente – non richiesta né autorizzata dall’azienda, possa tradursi in una successiva richiesta di pagamento di lavoro straordinario da parte del dipendente. È pertanto utile, laddove necessario, rinforzare un eventuale dettato contrat tuale con una sorta di ordine di servizio dove l’azienda informa – e il dipendente sottoscrive per presa visione e accettazione – con quali modali tà operative si richiede e si autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario. Nella stessa sede, andrebbe altresì evidenziato che prestazioni rese in eccedenza, prive della procedura richiesta, non sono identificabili come prestazioni di lavoro straordinario e come tali non retribuite. Nei casi di violazione del limite massimo di ricorso al lavoro straordinario Regime sanzionatorio è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 154,00 ovvero da euro 154,00 a euro 1.032,00 nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori ovvero si sia verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative. Nella tabella seguente, ipotizzando alcuni limiti contrattuali, si riassumono le modalità di applicazione della sanzione predetta. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 75 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Limiti contrattuali e applicabilità delle sanzioni Limite contrattuale annuale Fino a 200 ore Da 201 a 250 ore Da 251 in poi 200 ore NO NO (violazione solo contrattuale) SÌ 250 ore NO NO SÌ Nessun limite previsto NO NO SÌ Facsimile Richiesta di prestazione di lavoro straordinario Luogo e data Oggetto: Richiesta di prestazione di lavoro straordinario Come già anticipatoLe verbalmente, si richiede con la presente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. __________ del CCNL applicato, nonché dall’ordine di servizio aziendale del _________ – la prestazione di lavoro straordinario nelle giornate di ___________ , __________ , ___________ , dalle ore __________ alle ore ___________ . oppure – la disponibilità a effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il mese di ____________________ e il mese di ____________________, in giornate e orari che Le verranno di volta in volta richiesti dal Suo diretto superiore, con le modalità indicate nell’ordine di servizio sopra citato. Le ore di lavoro straordinario da Lei effettuate saranno retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL e Le saranno liquidate unitamente all’ordinaria retribuzione riferita al periodo di paga nel quale l’eccedenza di orario è stata svolta. Nel ringraziarLa per la collaborazione, è gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti. L’Azienda ___________ Retribuzione Come previsto dall’art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoro straordinario e compensazione deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (la legge non prevede più una percentuale di maggiorazione minima). I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. Nel caso di mancata corresponsione della maggiorazione retributiva ovvero nel caso di mancato riconoscimento del riposo compensativo stabilito dalla contrattazione collettiva, risulta applicabile la sanzione individuata nel caso di violazione del limite massimo di ricorso al lavoro straordinario. 76 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO La prestazione di lavoro straordinario, così come sopra intesa, deve avere Riflessi su LUL un’evidenza separata dalle ore di lavoro ordinario nella sezione delle presenze del Libro Unico del Lavoro. In particolare, va indicata in modo autonomo ogni prestazione di lavoro straordinario che genera un diverso trattamento retributivo; va data pertanto evidenza della natura dello straordinario prestato, specificando se lo stesso sia per esempio festivo, notturno ecc. P.S. Esempio Libro unico del lavoro: così l’indicazione dello straordinario Si ipotizzi un dipendente del settore terziario, con orario di lavoro sviluppato su 5 giorni in settimana dal lunedì al venerdì, che nel mese di novembre presta 10 ore di lavoro straordinario così registrate: LUL DEL MESE DI NOVEMBRE 2009 N. D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L Nominativo ordine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Verdi 12 O 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Luigi S 1 1 2 2 1 1 1 1 Considerando che la norma contrattuale prevede che per le ore di straordinario prestate in eccedenza tra la 41esima e la 48esima ora settimanale la maggiorazione da corrispondere sia pari al 15%, la sezione retribuzioni del LUL sarà così compilata: DATI DITTA PERIODO DI PAGA NOVEMBRE 2009 PRISMA S.R.L. DIPENDENTE Data Assunzione 18.4.2007 Nome Cognome VERDI LUIGI Mansione Impiegato 4 liv. Cod. fiscale VRDLGU76A27501N RETRIBUZIONE Paga base 881,46 Conting. 524,22 3° EL. 7,75 Descrizione Ore/gg. Totale 1.413,43 Dato base Retribuzione mensile Competenze Trattenute 1.413,43 Straordinario 15% 10 Festività non goduta Imponibile previdenziale 2 Contributi c/dip. 1.619,00 148,78 9,675(*) 96,75 108,72 Imponibile fiscale 1.470,12 IRPEF lorda 346,93 Detrazioni (importo ipotetico) 138,79 IRPEF netta 208,14 Netto a pagare euro 1.261,98 (*) 1.413,43 : 168 (Coeff. orario CCNL) = 8,4132 x 15% = 9,675 N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 77 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Fringe benefits: accordo scritto e regole di concessione Definizione Con il termine “fringe benefits” si è soliti intendere una parte di retribuzione corrisposta al lavoratore ovvero al collaboratore sotto forma di beni in natura ovvero di beni strumentali. La corresponsione di tale retribuzione e la sua quantificazione non trova fonda mento nella contrattazione collettiva, ma nasce dall’accordo tra le parti. In questa sede infatti il datore di lavoro può offrire (ovvero il lavoratore può richiedere) il riconoscimento di alcuni benefici che, se da una parte possono incentivare e migliorare la produttività, dall’altra parte rappresentano un “valore aggiunto” particolarmente apprezzato dai lavoratori. La retribuzione in natura dunque, aggiunta al trattamento economico in denaro stabilito dal contratto collettivo nazionale ovvero individuale, va a formare la retribuzione complessiva spettante al lavoratore. I principali benefici riconosciuti ai lavoratori in sedi di instaurazione del rapporto di lavoro sono i seguenti: 1. autovettura; 2. telefono cellulare; 3. abitazione; 4.polizze assicurative. Rilevanza fiscale Dalla lettura dell’articolo 51, c. 1, del TUIR e della circolare n. 326/E/1997 del e previdenziale Ministero delle finanze emerge come rientrino tra i redditi di lavoro dipendente, risultando quindi imponibili sia dal punto di vista fiscale che previden ziale (dal 1° gennaio 1998 in seguito all’armonizzazione delle basi imponibili) tutte le somme, compresi i compensi in natura, corrisposte in conseguenza dell’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente ovvero assimilato. Per quanto attiene la determinazione in denaro dei fringe benefits, e quindi dell’importo da assoggettare a ritenute fiscali e previdenziali, il già citato art. 51, c. 3, demanda all’art. 9 del TUIR contenente le disposizioni relative alla determinazione del valore dei beni e dei servizi (è questo per esempio il caso del telefono cellulare aziendale concesso in uso promiscuo al lavoratore, dell’autovettura concessa per uso esclusivamente personale ovve ro della polizza extraprofessionale stipulata in favore del lavoratore). Questa regola non risulta invece applicabile ad alcuni benefit la cui discipli na fiscale è contenuta nell’art. 51, c. 4 (è questo, per esempio, il caso dell’autovettura aziendale concessa a uso promiscuo al lavoratore o il fabbri cato concesso allo stesso in locazione, in uso o in comodato). Va comunque evidenziato come l’art. 51, c. 3, preveda la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 78 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Fringe benefit Valore normale ex art. 9 TUIR Quota imponibile (IRPEF e contributi) Telefono cellulare, polizze extraprofessionali ecc. Particolari regole ex art. 51, c. 4, TUIR Autovettura, fabbricato ecc. 258,23. Se il valore risulta superiore a tale limite, lo stesso concorre intera mente a formare il reddito. La concessione di un’autovettura al lavoratore dipendente ovvero al collabo Autovettura ratore (frequente il caso dell’amministratore) può avvenire secondo tre tipologie di utilizzo che comportano un diverso trattamento fiscale e previdenziale del valore del fringe benefit: – utilizzo per finalità esclusivamente personali. In questo caso il valore del fringe benefit è determinato secondo la regola generale del valore normale inteso come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per veicoli simila ri, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializ zazione, nel tempo e nel luogo in cui il veicolo è stato acquistato; – utilizzo per finalità esclusivamente aziendali. In questo caso la con cessione dell’autovettura non determina alcun reddito imponibile in quanto risulta assente il “vantaggio” per il dipendente derivante dal l’utilizzo del bene; – utilizzo promiscuo. In caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, intendendo per tale l’utilizzo del mezzo per finalità aziendali e personali, l’articolo 51, c. 4, del TUIR prevede un regime forfettario di quantificazione del fringe benefit che può essere sintetizzato dalla seguente formula: [15.000 chilometri (convenzionali) x valore tabelle ACI] x 30% Tale importo: – va considerato al netto di quanto eventualmente trattenuto al lavora tore o da questo corrisposto in cambio della possibilità di utilizzare il mezzo anche ai fini personali; – va ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al lavoratore viene concesso l’uso promiscuo del veicolo. Anche la concessione di un telefono cellulare aziendale al lavoratore può Telefono cellulare avvenire con modalità diverse. In dipendenza della modalità adottata muta il trattamento fiscale e previdenziale dell’eventuale fringe benefit: – utilizzo per finalità esclusivamente aziendali. In questo caso, nella realtà assai raro, l’utilizzo del telefono per soli fini aziendali non deter mina alcuna retribuzione in natura e quindi non ha riflessi sugli imponibili fiscali e previdenziali; N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 79 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Esempio Uso promiscuo di un’autovettura Si ipotizzi che a un lavoratore dipendente, a decorrere dal 1° gennaio, venga concesso in uso promiscuo l’utilizzo di un’autovettura Volkswagen Passat 1.8 16v tsi. Le tabelle ACI stabiliscono per quest’autovettura un costo chilometrico di € 0,6219 con un fringe benefit annuale pari a: 15.000 Km x € 0,6219 x 30% = € 2.798,55 Il fringe benefit mensile, da inserire nella busta paga del lavoratore come voce espositiva volta al solo incremento degli imponibili previdenziali e fiscali, può essere così quantificato: € 2.798,55 : 365 = € 7,67 € 7,67 x n. giorni di calendario del periodo di paga Riprendendo l’esempio precedente e supponendo l’utilizzo dell’auto per 20 giorni e un addebito forfettario di euro 50,00 + IVA le scritture in partita doppia sono le seguenti: Crediti v/dipendenti Salari e stipendi a a a Diversi Proventi diversi IVA a debito a a a a a Diversi Erario c/ritenute INPS c/competenze Crediti v/dipendenti Dipendente c/retribuzione 60,00 50,00 10,00 60,00 utilizzo per finalità aziendali e personali. Le regole per la quantificazione del fringe benefit in questa casistica devono essere analizzate con riferimen to all’addebito o meno del costo delle chiamate personali al lavoratore. Se infatti al lavoratore viene trattenuto in busta paga l’importo corrispon dente al costo sostenuto dall’azienda per le chiamate personali effettuate dallo stesso, non si genera alcun fringe benefit da assoggettare a tassazione e contribuzione previdenziale. Al contrario, se il datore di lavoro non opera alcun addebito, il costo delle chiamate, in applicazione del principio del valore normale di cui all’articolo 9 del TUIR, costituisce reddito per il lavoratore. – Scrittura contabile Telofono cellulare L’azienda riceve la fattura periodica relativa al contratto business per un telefono cellulare concesso in uso promiscuo al dipendente Verdi. La bolletta presenta i seguenti dati: 1. costi di telefonia euro 100,00; 2. tassa di concessione governativa euro 25,82; 3. IVA totale euro 20,00 (di cui il 50% detraibile). Diversi Spese telefoniche Iva a credito a 145,82 Fornitore 135,82 10,00 Considerando che il valore normale delle chiamate effettuate per uso personale e non riaddebitate al dipendente è pari a euro 50,00 lo stesso dovrà essere inserito nella busta paga per il calcolo dei contributi e delle ritenute fiscali. 80 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Anche l’assegnazione al dipendente di un appartamento influenza la Abitazione quantificazione del reddito di lavoro dipendente rilevante dal punto fiscale e previdenziale. L’art. 51, c. 1, del TUIR prevede che per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai lavoratori dipendenti o assimilati la determinazione del fringe benefit avvenga con la seguente modalità: rendita catastale del fabbricato più spese inerenti il fabbricato stesso (comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore) meno somma eventualmente corrisposta per il godimento del fabbricato stesso Solo per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’al loggio stesso si assume il 30% di tale differenza (ne è tipica espressione l’alloggio fornito al custode di un’azienda). Con la circolare n. 326/E/1997 il Ministero delle finanze ha chiarito come tale meccanismo di calcolo sia applicabile indipendentemente che il fabbricato sia di proprietà del datore di lavoro ovvero sia da questo acquisito in locazione anche finanziaria. Esempio Locazione di un appartamento Si ipotizzi che a un lavoratore dipendente, a decorrere dal 1° gennaio, venga concesso in locazione un appartamento con rendita catastale pari a € 500,00. Il datore di lavoro inoltre paga tutte le spese inerenti il fabbricato (luce, gas, acqua ecc.) pari, per ipotesi, a € 1.000,00 annuali e non trattiene nulla al lavoratore stesso. Il fringe benefit annuale ammonta a: € 500,00 + € 1.000,00 = € 1.500,00 Il fringe benefit mensile, da inserire nella busta paga del lavoratore come voce espositiva volta al solo incremento degli imponibili previdenziali e fiscali, può essere così quantificato: € 1.500,00 : 365 = € 4,11 € 4,11 x n. giorni di calendario del periodo di paga Per quanto attiene le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro in Polizze assicurative favore dei lavoratori dipendenti o assimilati va da subito precisato come quelle volte alla copertura di rischi professionali non costituiscano per il lavoratore retribuzione in natura e quindi non rilevino dal punto di vista previdenziale e fiscale. Diverso è il discorso invece per le polizze extraprofessionali e sulla vita stipulate e pagate dal datore di lavoro a copertura di rischi non connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa e del rischio morte o invalidità. In questo caso infatti il valore della polizza va assoggettato a imposizione in quanto rappresenta retribuzione in natura corrisposta in relazione del rapporto di lavoro. Anche i premi per assicurazioni sanitarie pagati dal datore di lavoro rilevano dal punto di vista fiscale e previdenziale. Va infine precisato come i premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimo N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 81 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO niale che gli amministratori e i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da soggetti terzi lesi da atti com piuti dagli stessi amministratori o dipendenti nell’esercizio dei loro incari chi e funzioni, fatta eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi cui non avevano diritto, non costituiscano fringe benefit e non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 178/E/2003). Principali conti movimentati in relazione ai fringe benefit e le relative regole di utilizzo previste dall’OIC Voci di costo Destinazione nel Conto Economico civilistico Borse di studio a favore di dipendenti o loro familiari B.9 lettera e) Corsi di formazione e aggiornamento con costi diretti B14 Corsi di formazione e aggiornamento convenzionati o affidati a terzi B.7 Costi di trasporto per la generalità o per categorie di dipendenti B.7 Costi di mensa – acquisto di prodotti e materiale di consumo B.6 Costi di mensa gestito da terzi, in appalto o convenzionato B.7 Costi di mensa gestito direttamente B.7 Costi per il personale distaccato presso l’impresa e in forza a terzi B.7 Indennità di mensa B.9,a) Indennità di trasferta B.9,a) Indennità sostitutive e/o risarcitorie (ferie, sede disagiata, cassa, carica ecc.) B.9,a) Oneri di utilità sociale sotto forma di erogazioni dirette ai singoli dipendenti B.9,e) Oneri di utilità sociale, rivolti alla generalità dei dipendenti B.14 Premi e liberalità individuali B.9,a) Premi per l’assicurazione infortuni B.9,b) Rimborsi spese a piè di lista: n viaggio tramite vettori n vitto e alloggio n chilometrici B.7 B.7 B.9 Interpretativo OIC 1, pagg. 56 Precisazione sul contenuto della voce B.7 “Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti: n Prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi ecc.; n Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti; n Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti; n Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; n Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta”. Precisazione sul contenuto della voce B.9 Nella voce B.9.e), Altri costi si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14. L’OIC a titolo esemplificativo cita le seguenti voci: n Quote associative versate a favore dei dipendenti (es.: quote di iscrizione a ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari); n Borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari; n Oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti. 82 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I fringe benefit vengono frequentemente concessi in occasione dell’instaura Lettera di assunzione zione del rapporto di lavoro prevedendo di norma un accordo scritto che ne preveda le regole di concessione; tale accordo rappresenta parte integrante del contratto di lavoro individuale. Si fornisce di seguito un facsimile di lettera di assunzione contenente le modalità di concessione di fringe benefit. P.S. Facsimile Così l’auto aziendale nella lettera di assunzione DENOMINAZIONE DITTA Via ___________, n. _____ Città ___________ (_____) Gentile Signor/a ___________ Via ___________, n. _____ Città ___________ (_____) Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato Siamo lieti di comunicarLe con la presente la Sua assunzione a tempo indeterminato presso l’azienda ___________, con sede legale e operativa a ___________ in Via ___________, n. _____, a decorrere dal giorno ___________ (omissis) Si comunica altresì che l’azienda intende affidarLe in uso promiscuo un’autovettura aziendale che Lei avrà a sua esclusiva disposizione anche nelle fasce orarie in cui non presta attività lavorativa, nei fine settimana e nei periodi feriali e che potrà utilizzare quindi anche per finalità personali; in relazione a quanto previsto dall’attuale normativa in materia, la corrispondente retribuzione in natura verrà rilevata ai fini contributivi e fiscali. Rimane fin d’ora inteso che l’azienda si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione dell’autovettura, previo preavviso di giorni 30, qualora si rendesse necessario per ragioni di carattere organizzativo/gestionale. Si precisa inoltre che l’azienda si accolla eventuali danni cagionati al mezzo, purché gli stessi non siano riconducibili a incuria, negligenza o inosservanza delle disposizioni previste dal codice della strada; non saranno invece riconosciuti oneri legati a eventuali multe, che saranno pertanto oggetto di trattenuta di pari importo sulla prima retribuzione utile. (omissis) È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. Il legale rappresentante _______________ Firma del dipendente per presa visione e accettazione _______________ N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 83 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Patto di non concorrenza e obblighi di diligenza e obbedienza Obbligo di fedeltà Mentre il rapporto è in corso di svolgimento, il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’impren ditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poterle recare pregiudizio (art. 2105 c.c.). È un obbligo di legge che non necessita di alcun accordo particolare con il lavoratore. Nozione Il patto di non concorrenza può essere stipulato, se le parti sono d’accordo (non è obbligatorio), prima, durante o dopo la firma del contratto di lavoro e regolamenta l’attività del lavoratore per il periodo successivo alla cessazio ne del rapporto (art. 2125 c.c.). È un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso per il quale occorre l’interesse di entrambe le parti. Normativa Art. 2125 c.c. – Patto di non concorrenza Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto (art. 2725 c.c.), se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (artt. 2557 e 2596 c.c.; art. 198 disp. att. c.c.). Forma A pena di nullità, esso deve prevedere, per iscritto, un corrispettivo per il lavoratore. Il vincolo va contenuto (sempre per iscritto) entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo. Non configura una clausola vessatoria e può essere previsto nella lettera di assunzione (art. 2125 c.c.). Durata Non superiore a 5 anni per i dirigenti, 3 anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, si riduce automaticamente ai limiti di cui sopra. È nulla la clausola di recesso che consenta al datore di liberarsi ex post (Corte App. Milano 12.4.2001). L’assenza di previsione della durata non determina nullità dell’intero accordo ma l’applicazione del termine di legge. Il giudice può valutare la congruità della durata in rapporto alle limitazioni dell’oggetto e al compenso. 84 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Gli altri doveri del lavoratore Obbligo di diligenza Diligenza come misura della prestazione L’art. 2104 c.c. individua come primo obbligo del lavoratore quello di diligenza. Tale obbligo non è autonomo rispetto all’obbligazione, fissata dall’art. 2094 c.c., di rendere la prestazione lavorativa, ma costituisce uno dei parametri rispetto ai quali il datore di lavoro può valutare se l’obbligazione è adempiuta correttamente; in altre parole, la diligenza costituisce la modalità intrinseca che caratterizza la prestazione che deve essere resa dal lavoratore. L’art. 2104 c.c. specifica anche il tipo di diligenza richiesta: il lavoratore deve usare “la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta”. Il collegamento operato tra diligenza dovuta e natura della prestazione significa che la diligenza dovuta cambia in relazione all’attività dedotta nel contratto, alle mansioni svolte ed alla qualifica ed alle competenze professionali del lavoratore; ne consegue che l’eventuale cambiamento delle mansioni ha diretta influenza anche sulla valutazione dell’adempimento dell’obbligo di diligenza. L’obbligo di diligenza si sostanzia nell’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni concrete connesse alla prestazione, comprese quelle fissate dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili al rapporto; in coerenza con la matrice contrattuale del rapporto di lavoro, restano invece estranei all’obbligo di diligenza gli atti ed i comportamenti che investono la sfera privata del lavoratore. Conseguenze della violazione del dovere di diligenza Il mancato adempimento degli obblighi di diligenza da parte del lavoratore è sanzionabile sia sotto il profilo disciplinare sia sotto quello risarcitorio. Pertanto, il lavoratore che non abbia eseguito la prestazione con la diligenza dovuta può, da un lato, essere sanzionato sul piano disciplinare e, dall’altro, essere chiamato a risarcire tutti i danni cagionati al datore di lavoro in conseguenza dell’inadempimento. La responsabilità di carattere risarcitorio ha natura contrattuale, in quanto scaturisce dal mancato adempimento di obblighi fissati dal contratto di lavoro (Cass. n. 16530/2004). Sul piano probatorio, la natura colposa della condotta e il nesso di causalità tra la condotta stessa ed il danno deve essere provata dal datore di lavoro (Cass. 22.5.2000, n. 6664); grava invece in capo al lavoratore, ai sensi dell’art. 1218 c.c. che governa la responsabilità contrattuale, l’onere di provare che il fatto dannoso scaturito dall’inadempimento non è ad esso imputabile, ma è dovuto a caso fortuito oppure a forza maggiore. La colpa che rileva sul piano risarcitorio è sia quella ordinaria, caratterizzata da negligenza, imprudenza o violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni impartire dal datore di lavoro, sia la colpa lieve, caratterizzata dall’inesatto svolgimento delle mansioni affidate. Dovere di obbedienza Nozione L’art. 2104 del codice civile fissa come parametro ulteriore della prestazione l’obbligo per il lavoratore di osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali il lavoratore stesso dipende sul piano gerarchico. Il dovere di obbedienzanon è un elemento accessorio del contratto di lavoro, ma costituisce una delle modalità con cui deve essere adempiuta l’obbligazione lavorativa. L’obbligo di rispettare le direttive datoriali, infatti, scaturisce dalla natura stessa del lavoro subordinato, che ha come principale caratteristica la soggezione del lavoratore al potere del datore di lavoro, riconosciuto contrattualmente, di decidere le modalità con cui deve essere eseguita la prestazione lavorativa, mediante l’emanazione di ordini di carattere direttivo, organizzativo e disciplinare (Cass. 2.9.2000, n. 11502). Limiti del dovere di obbedienza La soggezione del lavoratore al dovere di obbedienza non è illimitata, ma sussiste solo nella misura in cui il potere direttivo del datore di lavoro sia esercitato in forme consentite dalla legge o dalla contrattazione collettiva. La giurisprudenza ha specificato che la facoltà del datore di lavoro di organizzare e dirigere il lavoro nell’impresa, con la conseguente soggezione dei lavoratori alle scelte datoriali, deve essere esercitata in maniera funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’impresa (Cass. 18.1.2000, n. 1892). Invece, devono ritenersi illegittimi, e come tali possono essere disattesi senza che tale comportamento costituisca una violazione del dovere di obbedienza, gli ordini del datore di lavoro che siano del tutto privi di fondamento logico o non abbiano alcun collegamento funzionale con l’organizzazione produttiva dell’impresa. Una delle modalità tipiche con cui si manifesta la violazione del dovere di obbedienza consiste nella contestazione delle direttive aziendali che ecceda il diritto di critica, ma si manifesti in comportamenti volti adostacolare la loro applicazione (Cass. 16.2.2000, n. 1752). La violazione del dovere di obbedienza è configurabile anche quando non siano adempiuti tutti i doveri che, pur essendo accessori rispetto all’obbligazione lavorativa, devono essere rispettati affinché la prestazione di lavoro sia eseguita correttamente. Conseguenze della violazione del dovere di obbedienza La violazione del dovere di obbedienza rileva, al pari delle violazioni del dovere di diligenza, su due piani: quello disciplinare, e quello risarcitorio. Sul piano disciplinare, il datore di lavoro può adottare provvedimenti sanzionatori a carico del lavoratore che si sia reso inadempiente rispetto al dovere di obbedienza. Sul piano risarcitorio, il lavoratore è tenuto a risarcire al datore di lavoro tutti i danni cagionati mediante il proprio comportamento inadempiente; tale tipo di responsabilità agisce in termini analoghi a quella conseguente alla violazione del dovere di diligenza, e pertanto si rinvia a quanto già esposto in proposito. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 85 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Lavoratori e mansioni Il patto può riguardare non solo i dirigenti e gli altri dipendenti apicali ma anche impiegati generici, operai e commessi (Cass. 19.4.2002, n. 5691), per qualsiasi attività che possa competere con quelle del datore (Cass. 10.9.2003, n. 13282). Se le mansioni sono di tipo esecutivo occorrono i requisiti dell’esperienza e della capacità di attrarre clientela (Cass. 19.4.2002, n. 5691). Il patto può inibire qualsiasi funzione (autonoma o subordinata) in ogni azienda concorrente. Il patto stipulato da un lavoratore parasubordinato (collaboratore coordinato e continuativo a progetto e non a progetto) va valutato ex art. 2125 c.c. (Trib. Modena 5.7.2006). Momento della stipula La legge non impone un momento preciso per la stipulazione del patto di del patto non concorrenza. Esso può essere concluso: 1. all’atto dell’assunzione; 2. nel corso del rapporto; 3. in seguito, ovvero al momento della cessazione; 4. a rapporto terminato (Cass. sez. un. 10.4.1965, n. 630). Il vincolo si perfeziona con la pattuizione, l’effetto finale si spiega dopo la cessazione del rapporto (Corte App. Milano 12.4.2001). Oggetto del patto È l’attività il cui esercizio è inibito e va precisato in forma scritta: la congruità va vista in connessione con durata, estensione geografica e corri spettivo. Il patto può riguardare qualsiasi attività che possa competere con quella del datore, senza limitazione alle sole mansioni già espletate (Cass. 26.11.1994, n. 10062). Il vincolo può riguardare una nuova attività subor dinata o il divieto a mettersi in proprio o fornire consulenza. Il patto è nullo quando l’ampiezza è tale da comprimere la concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale (Cass. 10.9.2003, n. 13282). Il giudice può valutare gli spazi per il reperi mento di un nuovo impiego del lavoratore. Check list Patto di non concorrenza: alcune particolarità Il patto è nullo se la limitazione non sia stata espressamente indicata. q Sono nulle indicazioni generiche e troppo estese (Trib. Ravenna 24.3.2005). È lecito un patto per l’intero territorio nazionale o europeo. q È legittima l’inclusione nel patto dell’obbligo di trasferire la residenza o di svolgere altrove la propria attività, quando sia strumentale all’obbligo negativo di non svolgere attività concorrenziale in una determinata zona (Cass. 22.7.1978, n. 3687). q Corrispettivo La norma non specifica la misura; sono però nulli i patti che prevedano compensi simbolici o sproporzionati (al ribasso) rispetto al sacrificio richiesto (Cass. 14 maggio 1998, n. 4891). Il compenso va visto in connes sione con gli altri elementi e dovrà essere tanto maggiore quanto più sia: 1. elevata la posizione gerarchica del lavoratore e la retribuzione; 2. ampio il vincolo territoriale; 3. ampio il novero delle attività e/o dei datori individuati come concorrenti; 4. estesa la durata. Nessun compenso, per quanto cospicuo, può rendere valida la rinuncia a ogni possibilità d’impiego. Non trova applicazione il principio ex art. 36 Cost. (Trib. Genova 8.9.2004). È possibile che le parti si 86 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO accordino perché il corrispettivo sia erogato non solo sotto forma di denaro ma si concretizzi nella remissione di un debito o godimento di un appartamento (o di altro bene) per un certo periodo o con altro compenso in natura. La norma non precisa nulla in materia. Sono, quindi, leciti i pagamenti: Modalità di pagamento 1. con cadenza mensile dal primo mese di lavoro o dal mese di sottoscrizio ne del patto (contratti stipulati in corso di rapporto), il compenso rappresen ta retribuzione a tutti gli effetti anche ai fini fiscali e contributivi; 2. interamente alla cessazione del rapporto di lavoro (unitamente alle competenze di fine rapporto), il compenso rappresenta reddito ai soli fini fiscali (aliquota TFR); 3. rateali a partire dalla cessazione del rapporto e per tutta la durata del vincolo (cadenza mensile, trimestrale, annuale, o altra scadenza), il compenso rappresenta reddito ai fini fiscali (ritenuta d’acconto); 4. una tantum dell’intera somma allo scadere del vincolo, il compenso rappresenta reddito ai soli fini fiscali (ritenuta d’acconto); 5. in forma mista. È nulla la clausola che concede al datore di lavoro la facoltà di recedere dal Recesso unilaterale patto o di abbreviarne la durata dopo la cessazione del rapporto (Cass. 16.8.2004, n. 15952) o all’atto della risoluzione (Cass. 15.5.2007, n. 11104). Se l’azienda è in liquidazione, l’unilaterale disdetta a opera del datore è lecita (Corte App. Firenze 16.4.2004). Se il lavoratore viola il patto è possibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 Violazione da parte c.p.c. con cui il datore che dimostri il periculum in mora può ottenere dal del lavoratore Tribunale un’ordinanza di cessazione dell’attività. È possibile prevedere una penale specifica per l’inadempimento. Il diritto del datore di lavoro a pretendere la penale (e il corrispettivo già erogato) non è condizionato alla prova di aver subito un danno. Il giudice può ridurre la penale ritenuta eccessiva. Il corrispettivo erogato con cadenza mensile (o bimestrale, trimestrale ecc.) Aspetti contributivi mentre il rapporto è in corso rappresenta retribuzione a tutti gli effetti e, quindi, rientra nella base imponibile contributiva previdenziale, assisten ziale e assicurativa, eccetto i rapporti la cui base imponibile è definita convenzionalmente o siano già superati i massimali di legge (Cass. 30.7.1983, n. 5014). Ove il rapporto sia cessato, l’ammontare percepito dall’ex lavoratore non è più soggetto a contribuzione obbligatoria. In caso di erogazione continuativa (mensile, bimestrale, trimestrale ecc.) Aspetti fiscali durante il rapporto il corrispettivo, l’indennità rappresenta reddito e, quindi, rientra nella retribuzione imponibile corrente, da tassare utiliz zando le aliquote per scaglioni di reddito (art. 11, D.P.R. 22.12.1986, n. 917). Se l’erogazione avviene al termine del rapporto, unitamente alle altre competenze di fine rapporto, si applicherà la tassazione separata utilizzando la medesima aliquota applicata al TFR: trattasi di altre inden nità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 87 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO rapporto di lavoro (D.P.R. 917/1986, artt. 17 e 19; Min. fin, circ. 5.2.1986, n. 2). Dette somme sono da certificare nel CUD e da dichiarare nel modello 770 semplificato. Se l’erogazione ha luogo in un momento successivo alla cessazione del rapporto, si applica la ritenuta d’acconto al 20% in quanto trattasi di redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, c. 1, lett. l), D.P.R. 22.12.1986, n. 917). Tali somme vanno certificate, in carta libera, al lavoratore, e dichiarate nel mod. 770 semplificato. A decorrere dal mese di gennaio 2010, tutte le predette somme saranno da inserire nella dichiarazione mensile istituita dalla legge n. 244/2007, art. 1, cc. 121123, come modificata dall’art. 42, c. 2, D.L. 207/2008). G.B. Scrittura contabile Patto di non concorrenza: così il corrispettivo L’azienda A&D S.p.A. ha corrisposto al dipendente Rossi in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro la somma di euro 30.000,00 a titolo di corrispettivo derivante dall’obbligo “di non concorrenza”. Tale compenso viene assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Costi per obblighi di non fare 88 a a a Diversi Erario c/ritenute Debito v/Rossi IL SOLE 24 ORE 30.000,00 6.000,00 24.000,00 N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Invenzioni del lavoratore: previsioni contrattuali e compensi I diritti conseguenti alle invenzioni del lavoratore sono regolati dall’art. 64, Adempimento D.Lgs. 10.2.2005, n. 30. La norma ha efficacia con decorrenza 19.3.2005. del contratto Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribui ta, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto dell’inventore di esserne riconosciuto autore. Nel caso non sia prevista una retribuzione come compenso dell’attività Mancata previsione inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un di compenso contratto o di un rapporto di lavoro, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro. Per l’inventore, oltre a esserne riconosciuto autore, spetta, qualora il datore ottenga il brevetto, un equo premio e si calcola in base all’importanza della protezione data all’invenzione dal brevetto, alle mansioni e alla retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore. Quando l’invenzione è realizzata nell’ambito di un normale rapporto di Invenzione non oggetto lavoro che non ha come oggetto l’attività inventiva, ma l’invenzione rientra del contratto comunque nel campo di attività dell’impresa, il datore ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo, dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere o acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore per pervenire all’invenzione. Il datore potrà esercitare il diritto di opzione entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. Le invenzioni si considerano fatte durante l’esecuzione del rapporto di Termine lavoro quando il brevetto sia stato chiesto entro 1 anno da quando l’invento re ha lasciato l’azienda o la PA nel cui campo di attività l’invenzione rientra. In mancanza di accordo tra le parti, competente a decidere sulla sussistenza Controversie del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, è il giudice ordinario. Sempre N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 89 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO in mancanza di accordo, l’ammontare del premio, del canone o del prezzo è stabilito da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ogni parte e il terzo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale dove il lavoratore esercita abitualmente le mansioni. Il collegio degli arbitri può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, ma l’esecutività della decisione è subordinata alla sentenza sull’accertamento del diritto. Il collegio deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice. Realizzazione La realizzazione di programmi informatici o banche dati creati dal di programmi informatici lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del datore di lavoro, salvo patto contrario, il datore rimane titolare esclusivo dell’utilizzazione economica (art. 12bis, legge 22.4.1941, n. 633). Collaboratori a progetto A decorrere dal 24.10.2003, il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto (art. 65, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276). I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali (art. 64, D.Lgs. 10.1.2005, n. 30). Salvo patto contrario, il datore è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione econo mica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore (art. 12bis, legge 22.4.1941, n. 633). È consigliabile regola mentare la situazione nel contratto. Aspetti fiscali Il compenso (equo premio) corrisposto al dipendente per l’invenzione realizza ta in relazione al rapporto di lavoro si ritiene venga attratto dal reddito di lavoro dipendente, con conseguente applicazione del relativo regime fiscale (art. 51, D.P.R. 22.12.1986, n. 917). Si ritiene, quindi, che per detto compenso si debba escludere che lo sfruttamento dell’invenzione da parte del datore di lavoro realizzi un’ipotesi di cessione del diritto d’autore di cui all’art. 53, c. 2, lett. b), del medesimo D.P.R. n. 917/1986 (reddito di lavoro autonomo, derivante dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di brevetti industriali, da tassare a norma dell’art. 54, c. 8, D.P.R. n. 917/1986) o una prestazione rientrante nell’art. 67, c. 1, lett. l), del citato D.P.R. n. 917/1986 (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare o permettere). Il medesimo discorso vale per le collaborazioni coordinate e continuative, vale a dire che il premio è attratto dal reddito assimilato a quello di lavoro dipenden te con conseguente trattamento (ASSONIME, circ. 18.2.2004, n. 4). Aspetti contributivi Per le medesime considerazioni effettuate per gli aspetti fiscali e per il regime di armonizzazione delle basi imponibili di cui al D.Lgs. n. 314/1997, il compenso (equo premio) corrisposto al dipendente (o collaboratore) per l’in venzione realizzata in relazione al rapporto di lavoro deve essere ricondotto tra i redditi assoggettabili alle obbligazioni contributive (previdenziali, assistenziali e assicurative), sempre che non risultino applicabili salari medi o convenzionali ovvero risultino già soddisfatti eventuali massimali contri butivi (art. 12, legge n. 153/1969 – art. 2, c. 26, legge n. 335/1995). G.B. 90 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Conferma in servizio e cessazione del rapporto CONFERMA IN SERVIZIO Il rapporto di lavoro subordinato, qualora abbia una durata a tempo inde Casistica terminato, non richiede alcuna conferma. Al termine del periodo di prova (che può essere discrezionalmente previsto dalle parti) il rapporto prosegue senza necessità di alcuna formalità, qualora il datore di lavoro non abbia comunicato l’intenzione di recedere per mancato superamento della prova. Qualora, invece, il rapporto sia stipulato a tempo determinato, l’eventuale prosecuzione del rapporto in via di fatto equivale a una trasformazione a tempo indeterminato, ove siano superati alcuni limiti temporali. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o in seguito prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continua zione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 368/2001). Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratti di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. In caso di assunzione con contratto di apprendistato, al termine del rapporto si applica l’art. 2118 c.c. Pertanto, il datore di lavoro, alla fine del periodo di apprendistato, può recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione. Il mancato recesso determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO Secondo l’art. 2119 c.c. è consentito il recesso dal contratto di lavoro senza preavviso (ovvero prima della scadenza, se il contratto è a tempo determina to) in tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi tale da non consentire la prosecuzione “neanche provvisoria del rapporto di lavoro”. La giusta causa di licenziamento si configura in presenza di una mancanza del Licenziamento dipendente che, valutata nel suo contenuto oggettivo oltre che nella sua per giusta causa portata soggettiva, in relazione alle circostanze in cui è posta in essere nonché all’intensità dell’elemento intenzionale, risulta gravemente lesiva della fidu cia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente rendendo il rapporto improseguibile anche solo provvisoriamente. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 91 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Forme di cessazione del rapporto di lavoro Iniziativa del datore di lavoro Licenziamento individuale (giusta causa, giustificato motivo soggettivo od oggettivo) Licenziamento collettivo Iniziativa del lavoratore Dimissioni Iniziativa congiunta Risoluzione consensuale Fatti estranei alla volontà delle parti Morte Impossibilità sopravvenuta e forza maggiore La fattispecie ricorre solo quando il lavoratore tiene un comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali. Ai fini del giudizio circa la ricorrenza della giusta causa, è determinante l’influenza che tale comportamento è in grado di determinare sul rapporto di lavoro, in quanto per le sue concrete modalità deve apparire suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (Cass. 22.6.2009, n. 14586). Licenziamento L’art. 3, legge n. 604/1966 definisce il giustificato motivo soggettivo come il per giustificato notevole inadempimento del lavoratore degli obblighi inerenti la propria attività motivo soggettivo lavorativa. Tale ipotesi si distingue dalla giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. perché è caratterizzata da una minore gravità rispetto a essa; dalla minore gravità del giustificato motivo soggettivo, rispetto alla giusta causa, discende il diritto al preavviso in caso di licenziamento, e il diritto al pagamento della relativa indennità in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso. Il notevole inadempimento che dà luogo al giustificato motivo soggettivo di licenziamento deve avere una consistenza tale da escludere che l’applicazione di sanzioni conservative sia idonea a dare affidamento circa l’esattezza dei futuri comportamenti del lavoratore. La giurisprudenza tende, invece, a sottolineare che la distinzione tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo non va ricercata sotto un punto di vista qualitativo, bensì quantitativo, in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione contrattuale addebitata al dipendente licenziato. Licenziamento L’art. 3, legge n. 604/1966 prevede, accanto al giustificato motivo soggetti per giustificato vo, un’ulteriore ipotesi di licenziamento, nota come giustificato motivo oggetto. motivo oggettivo Tale causale di licenziamento non riguarda il contegno assunto dal lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa, ma attiene alle “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3). L’imprenditore, nell’ambito di un processo di riorganizzazione dell’intero assetto aziendale, è legittimato a sopprimere delle posizioni di lavoro non ritenute più utili al buon funzionamento dell’impresa stessa e, conseguente mente, può licenziare i lavoratori che ricoprivano tali posizioni. 92 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Ai sensi dell’art. 2, legge n. 604/1966, sia l’intimazione del licenziamento Procedure sia la comunicazione dei relativi motivi (ove il lavoratore ne abbia fatto di licenziamento richiesta), debbono, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta (cd. forma ad substantiam); di conseguenza, è nulla ed inefficace l’eventuale intimazione espressa in forma diversa (Cass. 9.3.2006, n. 11670). Il licenziamento si può considerare intimato correttamente solo quando sia oggetto di una comunicazione diretta al lavoratore. È invece irrilevante la circostanza che il lavoratore destinatario del provvedimento abbia avuto conoscenza del provvedimento estintivo con mezzi diversi (Cass. 20.5.2005, n. 10651); per lo stesso motivo, non integra il requisito della forma scritta del licenziamento, richiesto dall’art. 2, la consegna al lavoratore della busta paga con indicazione delle competenze di fine rapporto e della data di cessazione del rapporto di lavoro. Il recesso dell’imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla Licenziamento durante disciplina del licenziamento individuale; l’esclusione della disciplina ordina il periodo di prova ria vale anche per quanto riguarda l’onere dell’adozione della forma scritta (Cass. n. 10834/2000). L’atto scritto è, comunque, necessario ai fini di prova, e, quindi, è sempre opportuno il suo utilizzo anche per questa fattispecie. L’art. 2, legge n. 604/1966 non trova applicazione nei confronti dei lavorato Licenziamento durante ri in malattia, per i quali è necessario attendere la fine del periodo di la malattia sospensione del rapporto; di conseguenza, durante il periodo di malattia non può essere intimato il licenziamento per giustificato motivo; qualora, invece, la ragione del licenziamento possa essere individuata in una giusta causa, è stato detto che la stessa giusta causa importa l’immediata estinzione del rapporto pur in costanza del periodo di comporto per malattia (Cass. 20.10.2000, n. 13903). In ogni caso, la giurisprudenza ha precisato che il licenziamento intimato in costanza di malattia del lavoratore non è nullo, ma solo temporanea mente inefficace fino alla guarigione o alla scadenza del comporto (Cass. 16.5.2000, n. 6348). Tale sospensione non opera nei casi di superamento del periodo di comporto; la Cassazione ha fatto notare il carattere speciale di tale tipologia di licenzia mento e pertanto per le parti non direttamente disciplinate dalla norma speciale di riferimento, vale a dire l’art. 2110 c.c., trova applicazione la normativa generale contenuta nella legge n. 604/1966. La parte che recede dal contratto di lavoro – sia essa il datore di lavoro oppure Preavviso il lavoratore – è tenuta a dare un congruo preavviso, in modo da permettere all’altra parte di gestire le conseguenze dell’estinzione del rapporto di lavoro. L’unico caso in cui non sussiste l’obbligo del preavviso è quello in cui il licenziamento sia intimato per giusta causa, in quanto la struttura di questo licenziamento non prevede la possibilità, neanche temporanea, di proseguire il rapporto; il preavviso è, invece, dovuto nel caso del licenzia mento per giustificato motivo, sia oggettivo che soggettivo. La durata del preavviso di norma è stabilita dalla contrattazione collettiva; in genere questo periodo varia in funzione dell’anzianità professionale, del livello e qualifica del lavoratore e della parte che recede. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 93 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Se il contratto collettivo nulla dispone in merito alla durata del preavviso, questa deve essere ricavata dagli usi o secondo equità (art. 2118, c. 1, c.c.). Indennità sostitutiva L’indennità sostitutiva del preavviso consiste in una somma spettante alla del preavviso parte receduta nel rapporto di lavoro. Tale indennità deve necessariamente essere un importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di preavviso stesso (art. 2118, c. 2, c.c.). Sulla natura dell’indennità non sussistono dubbi; essa ha natura risarcitoria, in quanto viene corrisposta a fronte di un inadempimento contrattualmente previsto, e cioè l’obbligo di dare preavviso per il recesso. Motivazione Il datore di lavoro che intimi il licenziamento nei confronti del proprio del licenziamento dipendente è tenuto, ai sensi della legge n. 604/1966, a comunicare i motivi posti alla base del provvedimento espulsivo. La legge non pone a carico del datore di lavoro un obbligo immediato di comunicazione dei motivi del licenziamento; questo perché se dovessero esser rese note le motivazioni del licenziamento, il lavoratore potrebbe rimanere esposto a seri rischi di reperire una nuova occupazione, specie se le motivazioni risultassero particolarmente gravi. Tuttavia, la legge attribuisce al lavoratore la facoltà di richiedere i motivi del licenziamento entro quindici giorni dal licenziamento. Nel caso in cui il lavoratore si avvalga di tale facoltà, il datore deve, entro sette giorni dalla richiesta, fornire una risposta, per la quale la legge pone l’onere della forma scritta. Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla richiesta del lavoratore entro il termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta, il licenzia mento è inefficace, nel senso che non produce effetti sulla continuità del rapporto (Cass. n. 1879/2001). Diversamente, il licenziamento è pienamente efficace qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di richiesta prevista dalla legge, atteso che l’obbligo di comunicazione per il datore sorge solo a seguito della predetta richiesta (Cass. n. 4150/1986). Impugnazione L’art. 6, legge n. 604/1966 pone in capo al lavoratore che intenda contestare del licenziamento la legittimità del licenziamento intimatogli l’onere di manifestare espressa mente la volontà di impugnare il recesso datoriale. Tale volontà si deve esplicare attraverso un’impugnazione scritta del provve dimento, che deve pervenire, a pena di decadenza, al datore nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento che dispone il licenziamen to (ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove il lavoratore l’abbia richiesta). Il mancato utilizzo della forma scritta non consente di ritenere validamente proposta l’impugnazione, con la conseguenza che questa risulta inefficace al fine di evitare la decadenza (cd. forma ad substantiam). Oltre alla forma scritta, la legge non prescrive altre formalità; pertanto, l’impugnativa può essere proposta sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Non sono, inoltre, richiesti particolari oneri circa il contenuto della contestazione, che deve limitarsi a far comprendere con chiarezza la volontà del lavoratore di impu gnazione il provvedimento di licenziamento adottato dal datore di lavoro. 94 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO LICENZIAMENTO COLLETTIVO La legge 23.7.1991, n. 223, definisce il licenziamento collettivo come una Nozione riduzione di personale connessa a ragioni oggettive, non riconducibili alla responsabilità del singolo lavoratore. I licenziamenti collettivi possono essere suddivisi in due macrocategorie: licenziamento per collocamento in mobilità (art. 4, legge n. 223/1991) e licenziamento per riduzione di personale (art. 24, legge n. 223/1991). Il licenziamento collettivo per collocamento in mobilità si applica alle Mobilità imprese soggette al campo di applicazione dell’intervento straordinario di cassa integrazione che, al termine o durante il godimento del periodo di integrazione, prevedono di non riassorbire tutti i lavoratori sospesi. Questa categoria non presuppone alcun criterio numerico, territoriale e temporale. Il licenziamento collettivo per riduzione di personale si applica alle imprese Riduzione di personale che non possono fare ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, a condizione che occupino più di quindici dipendenti e che, in conse guenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Nella tabella a pagina seguente riportiamo la procedura per l’intimazione del Licenziamento collettivo: licenziamento collettivo, disciplinata dagli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991. procedura DIMISSIONI L’art. 2118 c.c. riconosce a ognuna delle parti del contratto di lavoro la libera Nozione facoltà di recesso, fatto salvo il rispetto di un termine di preavviso. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato può liberamente recedere dal vincolo contrattuale rassegnando le proprie dimissioni nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti. Invece, nel rapporto di lavoro a tempo determinato il contratto ha una durata limitata nel tempo; per questo motivo, l’art. 2119 c.c. non prevede per tale tipologia di contratti la libera recedibilità. Pertanto il dipendente non può rassegnare le proprie dimissioni prima della naturale estinzione del vincolo contrattuale; unica eccezione al principio è rappresentata dalla sussistenza di una giusta causa di recesso. In difetto di giusta causa, il lavoratore dimissionario, in quanto parte inadempiente del rapporto contrattuale, sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro (Cass. 23.12.1992, n. 13597). Il lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato che rassegni Indennità per mancato le dimissioni senza dare il preavviso nei termini e nei modi stabiliti è preavviso tenuto a corrispondere al datore di lavoro un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (indennità sostitutiva del preavviso). Se, invece, le dimissioni sono state rassegnate con effetto immediato per giusta causa, l’indennità predetta deve essere corrisposta dal datore di lavoro al dipendente dimissionario. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 95 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Procedura per l’intimazione del licemìnziamento collettivo (legge n. 223/1991, artt. 4 e 24) Comunicazione preventiva Il datore di lavoro deve dare comunicazione preventiva per iscritto alle RSA/RSU, nonché alle rispettive associazioni di categoria. Una copia della comunicazione va inviata anche alla Direzione provinciale del lavoro Nell’ipotesi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione una copia va inviata alla Direzione Regionale del Lavoro o all’organo sostitutivo designato e ove l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in più regioni al Ministero del Lavoro. La comunicazione deve indicare: – i motivi che determinano la situazione di eccedenza del personale; – i motivi tecnici, organizzativi e/o produttivi che impediscono l’adozione di misure alternative; – il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; – i termini di attuazione del programma di mobilità; – le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma; – il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Esame congiunto Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, le RSA / RSU e le organizzazioni sindacali possono chiedere un esame congiunto per valutare la possibilità di un parziale riassorbimento dell’eccedenza di personale, anche attraverso contratti di solidarietà o forme flessibili di gestione del rapporto. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del datore di lavoro si svolge l’esame congiunto e deve esaurirsi entro tale periodo. Comunicazione esito esame congiunto Al termine dell’esame congiunto, il datore di lavoro ha l’onere di inviare alla D.P.L. comunicazione scritta relativa all’esito. Mancato accordo Se le parti non raggiungono un accordo, la D.P.L. le convoca nuovamente per un nuovo esame congiunto, da concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’l’esito del precedente esame. In occasione di questo nuovo esame congiunto, la D.P.L. può formulare autonome proposte per la realizzazione dell’accordo. Esito della procedura Entro 120 giorni dal termine dell’esaurimento della procedura, salvo diversa indicazione dell’eventuale accordo sindacale (art. 8, c. 4, legge n. 236/1993), il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori eccedenti, comunicando loro il recesso nel rispetto del termine di preavviso. Comunicazione elenco lavoratori Contestualmente all’intimazione del licenziamento, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria. La comunicazione deve indicare per ciascun soggetto il nominativo, il luogo di residenza, della qualifica, il livello di inquadramento, l’età, il carico di famiglia, e deve specificare le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta (la legge prevede che i lavoratori, salvo diverso accordo sindacale, siano scelti tenendo conto dei carichi di famiglia, dell’anzianità e delle esigenze tecnicoproduttive e organizzative). La lista dei lavoratori da collocare in mobilità deve essere comunicata alla Direzione regionale del lavoro, alla competente Commissione regionale e alle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori. Natura giuridica Le dimissioni costituiscono un diritto potestativo del dipendente, e si delle dimissioni configurano quale atto unilaterale recettizio; ne consegue che esse produ cono effetto non appena siano pervenute a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dall’accettazione di questo ultimo (Cass. 22.12.2003, n. 19623). Revoca delle dimissioni Qualora il lavoratore, successivamente alla presentazione delle dimissioni, comunichi la propria volontà di revocarle, l’efficacia della revoca è condi zionata dalla natura di atto unilaterale e recettizio delle dimissioni. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, le dimissioni sono idonee a deter minare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a cono 96 IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO scenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di questo ultimo. Pertanto, in linea generale, le dimissioni, una volta comunicate, sono irrevocabili, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea a eliminare l’effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso (Cass. 20.11.1990, n. 11179). Le dimissioni possono essere poste nel nulla, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, solo nel caso in cui le parti convengano consen sualmente di annullarle, con conseguente prosecuzione del rapporto (Cass. 29.8.2003, n. 12677); l’onere di fornire la dimostrazione di tale contrario accordo è a carico del lavoratore (Cass. 12.5.2004, n. 9046). Fa eccezione a questo principio il caso in cui la manifestazione di volontà di revoca pervenga a conoscenza del datore di lavoro prima dell’atto con cui si manifesta la volontà di recedere. In questo caso, le dimissioni sono inefficaci, in quanto la revoca giunge prima che queste, aventi natura recettizia, si siano perfezionate (Cass. 3.1.1984, n. 6). Efficacia e revoca delle dimissioni Efficacia Le dimissioni producono effetto non appena siano pervenute a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dall’accettazione di questo ultimo (Cass. 22.12.2003, n. 19623). Revoca Le dimissioni, una volta comunicate, sono irrevocabili, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea a eliminare l’effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso (Cass. 20.11.1990, n. 11179). Revoca antecedente alla ricezione Se la manifestazione di volontà di revoca perviene a conoscenza datore di lavoro prima dell’atto con cui si manifesta la volontà di recedere, le dimissioni sono inefficaci, in quanto la revoca giunge prima che queste, aventi natura recettizia, si siano perfezionate (Cass. 3.1.1984, n. 6). Annullamento consensuale Le dimissioni possono essere poste nel nulla, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, solo nel caso in cui le parti convengano consensualmente di annullarle, con conseguente prosecuzione del rapporto (Cass. 29.8.2003, n. 12677). Le dimissioni, in quanto atto unilaterale avente contenuto patrimoniale, Annullabilità sono soggette alle norme ordinarie in materia di contratti (art. 1324 c.c.), delle dimissioni comprese quelle in tema di annullabilità per vizi del consenso. Le dimissioni, pertanto, sono annullabili quando sono viziate da errore, violenza o dolo, oppure quando sono rassegnate dal lavoratore in stato di incapacità naturale. Le dimissioni sono un atto a forma libera, che producono effetto anche se Forma delle dimissioni prestate oralmente. Possono assumere valore di dimissioni anche quei comportamenti concludenti del lavoratore che possono valere come una forma di manifestazione della volontà incondizionata di porre fine al rapporto, ove tale volontà sia stata in maniera idonea comunicata alla controparte (Cass. 11.3.1995, n. 2853). RISOLUZIONE CONSENSUALE Il contratto di lavoro può essere risolto, oltre che mediante gli atti unilaterali Nozione di recesso di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c. (licenziamento o dimissioni), anche per muto consenso delle parti, secondo quanto previsto dall’art. 1372, c. 1, c.c. N. 1 novembre 2009 IL SOLE 24 ORE 97 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO L’accordo delle parti circa la risoluzione del rapporto di lavoro non è sogget to, in ossequio ai principi generali, a una forma vincolata; pertanto, la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova dell’accordo, e il medesimo può essere raggiunto anche per fatti concludenti. In proposito, la giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza del prolungato disinteresse delle parti; tale comportamento può determinare la presunzione di cessazione del rapporto per mutuo consenso (Cass. 8 .4.1986, n. 2458; Cass. 29.3.1995, n. 3753; Cass. 23.7.2004). G.F. Forma delle dimissioni Forma vincolata Il principio della forma libera è stato abolito dalla legge 8 novembre 2007, n. 188. La legge ha introdotto l’obbligo di utilizzo della forma scritta, da realizzarsi con specifiche modalità, per la presentazione delle dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e per il recesso di alcune tipologie di lavoratori autonomi o coordinati; la mancata adozione delle forme prescritte dalla legge era sanzionata con la nullità delle relative dimissioni. La legge è stata abrogata dal D.L. n. 112/2008, e pertanto è stata ripristinata la disciplina comune. Dimissioni in caso di matrimonio L’art. 1, legge n. 7/1963 sancisce la nullità delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, ove queste intervengano nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la sua celebrazione. Dimissioni in caso di maternità L’art. 55, D.Lgs. n. 1517/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) stabilisce che, durante il periodo di gravidanza e sino al primo anno di vita del bambino, le dimissioni della lavoratrice madre acquistano efficacia solo ove queste siano convalidate dal servizio ispettivo presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Dimissioni incentivate Può accadere che il datore di lavoro convinca il lavoratore a rassegnare le dimissioni in cambio del pagamento di una somma di denaro (cd. incentivo all’esodo). La somma erogata dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni è assoggettabile a IRPEF, secondo le regole della tassazione separata di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR in quanto non ha natura liberale né eccezionale ma costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente essendo in diretta e immediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; in particolare, sull’incentivo all’esodo si applica la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto. Le somme erogate per tale titolo non sono, invece, soggette a contribuzione sociale ai sensi dell’art. 12, legge n. 153/1969, come modificato dall’art. 6, D.Lgs. n. 314/1997. Altre ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro 98 Impossibilità sopravvenuta Al contratto di lavoro si applica la regola civilista che ricollega all’impossibilità sopravvenuta della prestazione la risoluzione del contratto. L’impossibilità può dipendere dal datore di lavoro (es. l’azienda viene posta sotto sequestro) o dal lavoratore (es. diventa inabile completamente al lavoro). L’impossibilità deve essere assoluta, nel senso che non deve sussistere una semplice difficoltà a offrire o ricevere la prestazione di lavoro, ma questa non può più essere offerta o ricevuta, con nessuna modalità. In tale evenienza, il contratto si risolve automaticamente. Analoga disciplina si applica in caso di forza maggiore, quando cioè l’impossibilità della prestazione non sia imputabile né al datore di lavoro né al lavoratore, ma derivi da un fattore esterno (es. calamità naturale). Morte La morte determina l’automatica cessazione del contratto di lavoro. I familiari del lavoratore deceduto (il coniuge, i figli e – se convivevano a carico del lavoratore defunto – i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) acquistano il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 2122 c.c.). I compensi diversi da questi (es. la retribuzione maturata e non ancora percepita, i ratei di tredicesima ecc.) possono essere liberamente assegnati per testamento; in mancanza di testamento, valgono le regole della successione legittima (art. 565 c.c.). Qualora nessuno di questi soggetti sia in vita, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro devono essere ripartite secondo le volontà testamentarie del lavoratore o, in mancanza, secondo le regole della successione legittima. Le somme devono essere ripartite tra gli aventi diritto secondo gli accordi presi dagli stessi; in mancanza di accordo, la ripartizione è eseguita dal Giudice, secondo il bisogno di ciascuno. Il TFR e l’indennità sostituiva del preavviso sono acquistati dagli eredi come diritto personale, e in quanto tali non possono essere compensati dal datore di lavoro con eventuali debiti lasciati dal datore di lavoro nei suoi confronti. IL SOLE 24 ORE N. 1 novembre 2009 2 numeri Gratis DOSSIER LAVORO un argomento al mese, i migliori specialisti, risposte chiare e operative. Da Guida al Lavoro e Sistema Frizzera uno strumento interdisciplinare, dal taglio pratico e operativo, per affrontare ogni singolo tema a 360 gradi con l’ausilio dei migliori esperti di ciascun settore. Abbonati subito spedendo il Coupon qui sotto! Per te lo sconto del 20% sull’abbonamento annuale: 11 numeri a 120 euro anziché 150. In pratica 2 NUMERI sono GRATIS! ✂ Coupon di Abbonamento da inviare entro il 30/11/2009 Sì, 48390 approfitto di questa OFFERTA LANCIO per abbonarmi al nuovo mensile Dossier Lavoro per un anno (11 numeri) a soli € 120,00 anziché € 150,00, pari a uno sconto del 20%. 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Ordini Via Tiburtina Valeria Km 68,7 - 67061 Carsoli (AQ) Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo “Il Sole 24 ORE”. Se non desidera riceverle barri la casella Informativa ex D.LGS. n.196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del gruppo. Potrà esercitare i diritti dell’Art. 7 del D.Lgs. n.196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole 24 ORE S.p.A. Database di Marketing, via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del Trattamento è disponibile presso l’Ufficio Privacy, via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. 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