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DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
Introduzione
Capitolo n. 1. Assunzione
Sotto Capitolo n. 1.1. Contratto a tempo determinato
Sotto Capitolo n. 1.1. Contratto a tempo determinato
Sotto Capitolo n. 1.2. Contratto part-time
Sotto Capitolo n. 1.3. Patto di non Concorrenza
Capitolo n. 2. Trattamento minimo complessivo di garanzia e aumenti di anzianità
Sotto Capitolo n. 2.1. M.B.O. (Management By Objective)
Capitolo n. 3. Aspetti previdenziali ed assistenziali
Capitolo n. 4. Coperture assicurative
Capitolo n. 5. Passaggio da impiegato a dirigente
Capitolo n. 6. Traccia lettera di assunzione di dirigente
Capitolo n. 7. Risoluzione del Rapporto di Lavoro e Collegio Arbitrale
Capitolo n. 8. Costo aziendale anno 2015
Capitolo n. 9. Circolare commento Confindustria e FASI
Introduzione
Dirigenti di Aziende Industriali
La disciplina del rapporto di lavoro dei Dirigenti di Aziende Industriali ha proprie fonti normative e
contrattuali e non è influenzata dal settore di appartenenza dell’Azienda: gli stessi dirigenti hanno
propri Fondi di previdenza (PREVINDAI) e di assistenza sanitaria (FASI).
Nei capitoli che seguono verranno sinteticamente illustrate le peculiarità della disciplina applicabile
al personale con qualifica dirigenziale, corredando l'esposizione con bozze che potranno costituire
traccia per la gestione del rapporto di lavoro.
Capitolo n. 1
Assunzione
Il dirigente può essere assunto tramite assunzione diretta e l'azienda deve darne comunicazione
telematica entro il giorno precedente , anche se festivo (per la Regione Veneto tramite la sezione
Co_Veneto nel sito www.venetolavoro.it).
In caso di omessa e/o tardiva comunicazione al datore di lavoro è comminata una sanzione
amministrativa da 100 a 500 euro (art. 9-bis comma 2 L. n. 608/1996 come modificato dall’art. 1
comma 1190 L. n.296/2006 s.m.i.).
L’assunzione deve essere registrata nei documenti obbligatori (libro unico del lavoro ecc.).
All'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a
consegnare al dirigente alternativamente: la copia del contratto individuale ovvero la copia della
comunicazione obbligatoria inviata telematicamente.
La mancata consegna della dichiarazione di assunzione - nella nuova duplice ed alternativa forma - al
lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa, è sanzionata con la sanzione pecuniaria
amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Per le violazioni riferite a periodi antecedenti il 24
ottobre 2003, ancorchè accertate successivamente a tale data, permane il previgente sistema
sanzionatorio (da euro 258,00 a euro 1.549,00).
Il personale con qualifica di dirigente non costituisce base imponibile ai fini del collocamento
obbligatorio (Legge 12 marzo 1999 n.68).
Sotto Capitolo n. 1.1
Contratto a tempo determinato
Il dirigente può essere assunto a tempo determinato ed il relativo contratto non può superare la durata
di cinque anni; il dirigente può, comunque, recedervi trascorso un triennio, con obbligo di preavviso a
norma dell’art. 2118 Codice Civile.
I dirigenti sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina sui contratti a termine
introdotta dal Decreto Legislativo n. 368/2001 con l’unica eccezione del principio di non
discriminazione e della loro computabilità ai fini dell’art. 35 dello Statuto dei lavoratori (determinazione
della dimensione dell’unità produttiva per l’esercizio dell’attività sindacale).
Ne consegue che detti rapporti non sono soggetti alla disciplina normativa dell’apposizione del
termine, agli obblighi di forma del contratto, alla regolamentazione della proroga né alla tempistica dei
rinnovi (Ministero del Lavoro lettera circolare 14.12.2001 n. 5/27731/70/COT-A).
Sotto Capitolo n. 1.1
Contratto a tempo determinato
Il dirigente può essere assunto a tempo determinato ed il relativo contratto non può superare la durata
di cinque anni; il dirigente può, comunque, recedervi trascorso un triennio, con obbligo di preavviso a
norma dell’art. 2118 Codice Civile.
I dirigenti sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina sui contratti a termine
introdotta dal Decreto Legislativo n. 368/2001 con l’unica eccezione del principio di non
discriminazione e della loro computabilità ai fini dell’art. 35 dello Statuto dei lavoratori (determinazione
della dimensione dell’unità produttiva per l’esercizio dell’attività sindacale).
Ne consegue che detti rapporti non sono soggetti alla disciplina normativa dell’apposizione del
termine, agli obblighi di forma del contratto, alla regolamentazione della proroga né alla tempistica dei
rinnovi (Ministero del Lavoro lettera circolare 14.12.2001 n. 5/27731/70/COT-A).
Sotto Capitolo n. 1.2
Contratto part-time
Il contratto part-time è compatibile con la qualifica di dirigente e allo stesso si applica la disciplina
propria di detto istituto contenuta nel D.Lgs. n.61/2000 e successive modifiche ed integrazioni (per
l'esame della disciplina applicabile al lavoro a tempo parziale vedi "Lavoro a tempo parziale").
Per quanto attiene agli adempimenti contributivi, l'INPS ha chiarito che nel caso di specie è possibile il
versamento della contribuzione sul minimale orario qualora la disciplina collettiva preveda un orario di
lavoro; in caso contrario il contributo è dovuto sul minimale giornaliero.
L'attuale contrattazione collettiva per le aziende industriali (CCNL 30 dicembre 2014) non prevede
alcuna disciplina dell'orario di lavoro né in forma diretta né indiretta.
Sotto Capitolo n. 1.3
Patto di non Concorrenza
Patto di non concorrenza
Come richiesto dal disposto dell'art. 2125, cod. civ., il patto di non concorrenza con i dirigenti deve
essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e può avere una durata massima di cinque anni
dalla cessazione del rapporto.
Capitolo n. 2
Trattamento minimo complessivo di garanzia e aumenti di anzianità
Il CCNL 30 Dicembre 2014, in continuità con il precedente Accordo 25 Novembre 2009, non
prevede più il c.d. “minimo tabellare” ma si limita a prevedere un “trattamento minimo complessivo
di garanzia” annuo.
Il “T.M.C.G.: trattamento minimo complessivo di garanzia” è il parametro retributivo annuo lordo
con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo complessivamente riconosciuto al
dirigente.
Il T.M.C.G. è determinato in ragione d’anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31
dicembre di ogni anno.
Il T.M.C.G. da assumere come parametro per l'anno 2015, è stabilito:
z
in € 66.000,00 (euro sessantaseimila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio
nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni (tale valore verrà adeguato a €
63.000,00 a partire dal 2013);
z
in considerazione del superamento le II livello del T.M.C.G., il livello pari a € 66.000,00, viene
riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° Gennaio 2015 hanno maturato un'anzianità di
servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore a 12 mesi;
z
per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, un'anzianità
superiore ai 12 mesi alla data del 1° Gennaio 2015, il parametro di T.M.C.G., a valere
dall'anno 2015, sarà determinato aumentando il T.M.C.G. di € 63.000,00 di 1/72 di €
17.000,00 (pari ad € 236,00) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la
qualifica di dirigente, maturata alla data del 1° Gennaio 2015.
NB: Per effetto dell'art. 3 del vigente CCNL, il T.M.C.G. come sopra determinato, da valere dal
2015 per i dirigenti con almeno 6 anni di anzianità al 1° Gennaio 2015, non può superare
l'importo di € 80.000,00 (euro ottantamila/00)
z
Ai fini del confronto tra il “trattamento minimo complessivo di garanzia” e il trattamento economico
annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione :
z
z
z
z
z
il minimo contrattuale comprensivo dell’importo ex meccanismo di variazione automatica;
l’importo ex elemento di maggiorazione;
gli aumenti di anzianità;
i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam;
tutti gli elementi della retribuzione mensile quantificati in busta paga, anche in natura,
corrisposti in forma continuativa o no.
Non vanno invece computati
le gratifiche una tantum;
l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili;
i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (cosiddetti management by
objective) concordati individualmente e/o collettivamente.
NB: i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (cosiddetti management by
objective), normalmente esclusi, devono invece
essere computati ai fini del TMCG,
esclusivamente nel caso di dirigenti impegnati in attività direttamente connesse alla vendite e la cui
retribuzione sia collegata a compensi individuali denominati "piani di vendita" di durata annuale o
semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile.
z
z
z
Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al punto precedente,
riconosciuto al dirigente ed il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, deve essere effettuato
entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a
concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la
corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di “adeguamento al trattamento
minimo complessivo di garanzia”, con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo
sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo, il trattamento economico annuo del
dirigente, suddiviso per tredici mensilità ovvero per il maggior numero di mensilità aziendalmente
previsto, sarà incrementato dell’importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il
conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.
Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il
trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell’anno di inizio o cessazione del rapporto
di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento,
computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se
dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai
fini dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
AUMENTI DI ANZIANITA ’
Disciplina transitoria dirigenti in servizio al 24 novembre 2004
L’Accordo 24 Novembre 2004 aveva abrogato l’art. 6 del previgente Ccnl 23 maggio 2000 relativo
agli aumenti di anzianità, stabilendo in via transitoria che al dirigente in servizio al 24 novembre
2004 che non avesse già maturato il numero massimo di aumenti di anzianità previsto dal
previgente CCNL dovesse essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a € 129,11
al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo
giorno del mese successivo al biennio stesso.
Tale disciplina transitoria è stata riconfermata anche dall'accordo di rinnovo del 30 Dicembre 2015
per la sola vigenza di tale contratto (31/12/2018), sempre per il personale in forza con la qualifica di
dirigente al 24 novembre 2004 che continuerà quindi a maturare gli ulteriori aumenti.
Gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, in considerazione della specifica natura degli
stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede
aziendale dal 1° Gennaio 2009.
I dirigenti assunti o promossi dopo il 24 novembre 2004 non maturano più il diritto allo “scatto”
biennale.
Sotto Capitolo n. 2.1
M.B.O. (Management By Objective)
l'artt. 6 bis del CCNL 30 Dicembre 2014, prevede l'introduzione di piani aziendali di retribuzione
variabile definiti M.B.O. (Management By Objective ):
z
la costituzione dell'M.B.O. (Management By Objective) è obbligatoria qualora al dirigente venga
riconosciuto il solo T.M.C.G.;
z
la costituzione dell'M.B.O. (Management By Objective) è facoltativa qualora al dirigente venga
riconosciuta una retribuzione superiore al T.M.C.G.;
Capitolo n. 3
Aspetti previdenziali ed assistenziali
1. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
La Legge Finanziaria 2003 (art.42 legge 27 dicembre 2002 n. 289 in G.U. n.305 del 31.12.2002) ha
previsto la confluenza delle strutture e delle funzioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti
di Aziende Industriali (INPDAI) nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con effetto dal
1° gennaio 2003.
Da gennaio 2003 l'INPS è subentrata nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'INPDAI ed i
dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i titolari di trattamenti pensionistici risulteranno
automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).
Per conoscere i contributi a carico dell'azienda e del dirigente si rimanda alla guida "Inps: contributi
previdenziali".
2. ASSICURAZIONE INFORTUNI (INAIL)
L'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stato esteso ai
lavoratori dell'area dirigenziale dal Decreto Legislativo n.38/2000.
Il dirigente, come la generalità dei dipendenti, va iscritto all'Istituto contestualmente all'assunzione.
Il premio va corrisposto su una retribuzione annua "convenzionale", pari al massimale stabilito per la
liquidazione delle rendite, frazionabile in 300 giorni lavorativi
Per l'individuazione dei riferimenti tariffari (Voci di classifica e Tassi di premio) si fa riferimento alle
specifiche lavorazioni previste nelle varie voci di tariffa. Unica eccezione attiene al personale dell'area
dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie mansioni, alternativamente:
z
z
z
fa uso in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti (compreso l'eventuale
uso diretto di macchine da ufficio);
effettua accessi (rischio ambientale) in opifici cantieri e simili (compreso l'eventuale uso diretto di
macchine da ufficio);
fa uso in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti ed effettua accessi
(rischio ambientale) in opifici cantieri e simili (compreso l'eventuale uso diretto di macchine da
ufficio);
per i quali è stata individuata una specifica Voce di tariffa (0725) e uno specifico tasso del 7 per mille.
3. FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (FASI)
Il FASI (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi )
costituito nel 1981 dalle parti stipulanti del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di
aziende industriali, opera a favore dei dirigenti, sia in servizio che in pensione, e dei loro familiari
(FASI circ. 1° gennaio 2015).
A seguito del c.c.n.l. 24 novembre 2004 possono iscriversi al Fondo tutti quei dirigenti a cui,
prescindendo dal tipo di azienda di appartenenza, viene applicato il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende
produttrici di beni e servizi.
Unica deroga a tale regola generale è prevista per quei dirigenti ai quali viene applicato un c.c.n.l.
diverso da quello citato, che liberamente dovessero scegliere di iscriversi al FASI, solo se
appartenenti ad imprese associate al sistema CONFINDUSTRIA.
Adempimenti contributivi
I contributi dovuti al FASI, determinati in un importo fisso da corrispondersi per ogni dipendente in
servizio iscritto al Fondo secondo il criterio della infrazionabilità della contribuzione, devono essere
versati in quote trimestrali entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario al quale le
quote stesse si riferiscono (FASI circ. 1° gennaio 2015).
Il versamento delle quote trimestrali va correlato al numero dei dirigenti iscritti al FASI che risultino
alle dipendenze dell'azienda nel primo giorno di ciascun trimestre di calendario.
Il contributo dovuto dai dirigenti in servizio viene versato dal datore di lavoro, unitamente al contributo
aziendale, dopo aver effettuato la relativa trattenuta sulla retribuzione. A questi fini il dirigente è tenuto
a comunicare all'azienda la propria iscrizione al FASI (non devono infatti essere versati contributi per i
dirigenti che non abbiano rilasciato la dichiarazione o che abbiano comunicato il proprio recesso dal
Fondo).
E' altresì previsto un contributo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti pensionati, commisurato ad un
importo fisso moltiplicato per il numero complessivo dei dirigenti in forza (iscritti e non iscritti al
Fondo).
Per i dirigenti che si iscrivono o reiscrivono al Fondo è dovuta una quota di ingresso, il cui ammontare
è stabilito dalle Parti sociali, da corrispondersi unitamente al primo versamento contributivo. La quota
di ingresso è pari a € 500,00 euro ed è dovuta:
z
z
z
z
dai dirigenti in servizio che si iscrivono al Fondo oltre sei mesi dalla data di nomina;
dai dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza
sanitaria sostitutive del FASI;
dai dirigenti che si iscrivono al FASI, in caso di confluenza collettiva;
dai dirigenti all'estero che si iscrivono a sensi dell'articolo 2, lettera f) dello Statuto.
La quota di ingresso è maggiorata a € 1.500,00 euro nei seguenti casi:
z
z
z
dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la
domanda di iscrizione viene inoltrata oltre i 18 mesi dalla nomina o dall'assunzione;
dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivono dopo 6 mesi dalla data
della confluenza stessa;
dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti
dell'iscrizione al FASI) che successivamente si reiscrivono.
La quota di ingresso non è, invece, dovuta:
z
z
z
dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, purchè la
domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con raccomandata, entro sei mesi dalla nomina o
dall'assunzione;
dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.
In riferimento all'Accordo siglato il 30 dicembre 2014 tra CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER , la
contribuzione al Fondo , per l'anno 2015, è stata così elevata:
z
z
il contributo annuo a carico delle imprese, dovuto per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si
iscriva al Fondo, è pari ad € 1.872,00;
il contributo annuo a carico delle imprese per i dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente
alle dipendenze, anche se non iscritto al FASI, è pari ad € 1.272,00 (FASI circ. 1° gennaio 2015).
Iscrizioni nel corso del trimestre:
Per i dirigenti che si iscrivono al Fondo nel corso del trimestre di calendario, l'azienda è tenuta a
corrispondere al FASI i ratei mensili della quota trimestrale a partire dalla data di decorrenza
dell'iscrizione (primo giorno del mese successivo a quello dell'invio al Fondo della richiesta da parte
del dirigente).
Modalità e termini di versamento
Le sole modalità di versamento previste sono:
z
il bollettino bancario ("bollettino freccia");
z
l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
I termini per i versamenti sono:
28 oppure 29 febbraio;
31 maggio;
31 agosto;
30 novembre.
Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini è applicato un interesse di mora su base annua
pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.
Nota bene - Sostegno in caso di disoccupazione involontaria del dirigente (Gestione separata presso
il FASI)
1. Si conferma per il 2015 il versamento da parte delle aziende di €100,00 (cento/00) l'anno per
ciascun dirigente in servizio, anche in considerazione della eventuale necessità di finanziare le
prestazioni dovute ai dirigenti che, licenziati entro il 31 dicembre 2014, presenteranno la domanda
entro il 31 gennaio 2015, ancorché in decorrenza del preavviso. A decorrere dall'anno 2016, il
contributo delle aziende è elevato a € 200,00 (duecento/00) euro l'anno per ciascun dirigente in
servizio. (Per finanziare le iniziative di cui al successivo punto 3), le parti potranno convenire, con
decorrenza non anteriore al 2016, anche un contributo a carico dirigenti non eccedente il 50% del
contributo a carico del datore di lavoro;)
2) fatto salvo quanto sopra, cessazione della maturazione di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla
disciplina contrattuale previgente, dal 1° gennaio 2015;
3) i contributi di cui al punto 1) sono destinati a:
- istituzione di una copertura sanitaria (Fasi e integrativa Fasi) e di una copertura assicurativa per
morte o invalidità permanente (tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa
specifica del dirigente), per una somma, in fase di prima applicazione, non superiore a €100.000 euro,
da gestire tramite il FASI, per il dirigente licenziato che non abbia maturato il diritto ad una prestazione
pensionistica, fino alla sua ricollocazione e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi. Ai fini
della realizzazione della sola copertura integrativa Fasi, quest'ultimo stipulerà apposita convenzione
privilegiando, a parità di condizioni, l'offerta di Assidai;
- previsione di iniziative di politiche attive, nonché di orientamento, formazione e placement, anche in
coerenza con le modifiche legislative che dovessero intervenire in materia, da sostenere in una logica
di premialità "a risultato".
4. PREVIDENZA COMPLEMENTARE (PREVINDAI)
L'iscrizione al Fondo di previdenza complementare dei dirigenti di aziende industriali - Previndai – è
facoltativa per i dirigenti che al 28 aprile 1993 non avevano già formalizzato l'iscrizione al fondo (in
ogni caso si ricorda che, dal 1° gennaio 2007, anche per i dirigenti sussiste l'obbligo di esprimere una
scelta in merito al conferimento del Tfr alla previdenza complementare o al mantenimento dello stesso
in azienda).
E' da notare peraltro che qualora il dirigente aderisca al fondo, tale decisione è definitiva.
L'obbligo dell'iscrizione viene meno per le aziende in cui operino iniziative a favore dei dirigenti che,
con il contributo dell'azienda stessa, assicurino forme previdenziali complessivamente analoghe a
quelle erogate dal Fondo.
Per l'iscrizione dei dirigenti, nonchè per le comunicazioni con il Fondo, devono essere utilizzati
appositi modelli:
- mod. 040 – iscrizione azienda
- mod. 050 - versamento contributi
- mod. 061 - iscrizione dirigente
- mod. 063 - variazione dati anagrafici impresa/dirigente ecc.
I versamenti al Fondo hanno le seguenti scadenze:
1° trimestre entro il 20 aprile
2° trimestre entro il 20 luglio
3° trimestre entro il 20 ottobre
4° trimestre entro il 20 gennaio
Le modalità di versamento al Fondo sono disponibili nel sito internet www.previndai.it.
Ai fini dell'individuazione del massimale per il versamento dei contributi e della quota minima di
Trattamento di fine rapporto da trasferire al Previndai i dirigenti vengono distinti nelle seguenti classi:
CLASSE
1
2
DESCRIZIONE
"vecchio iscritto "
"nuovo iscritto
ante"
CRITERI
Dirigente titolare di una posizione pensionistica complementare, costituita prima del 29
aprile 1993, sempreché conservata.
Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile
1993, privo, alla data del 29 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica
complementare (o che se ne sia successivamente privato).
3
4
"nuovo iscritto
post"
Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 28 aprile 1993
e anteriore al 01 gennaio 2007.
"nuovissimo iscritto
post"
8
Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre
2006.
-
Dirigente iscritto al Fondo con solo conferimento tacito del TFR .
La contribuzione dovuta al Fondo pensione, per l'anno 2015, è riportata nella tabella che
segue:
Classi di contribuzione
CLASSI 1-4
Massimale contributivo
Fino a € 150.000,00 Euro
Aliquote
4% a carico dell'impresa
4% a carico del dirigente
In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in
corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale,
considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.
Nota bene - contribuzione minima
A partire dal 1° gennaio 2010, è stato istituito un livello minimo annuo di contribuzione a
carico dell'azienda. Questa disposizione opera in favore dei dirigenti che versino anche la quota a
loro carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni.
Tale livello minimo è stabilito in €:
- 4.500,00 per il 2012;
- 4.800,00 a decorrere dal 2013.
E' dovuta altresì, una contribuzione minima da quote di Tfr come da tabella:
Classi di
contribuzione
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
Contributo minimo
Quota dell'accantonamento annuale del TFR pari al 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in
servizio.
Quota dell'accantonamento annuale del TFR pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun
dirigente in servizio.
Integrale versamento dell'accantonamento annuale per TFR.
Capitolo n. 4
Coperture assicurative
L'azienda deve stipulare due polizze assicurative a favore del dirigente o degli aventi diritto (art. 12 del
Ccnl per i dirigenti di aziende industriali)
La prima polizza, che copre gli infortuni sia professionali che extraprofessionali nonchè le malattie
professionali, deve assicurare:
z
z
z
6 annualità di retribuzione di fatto lorda in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso
di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica
del dirigente;
una quota proporzionale in rapporto al grado di invalidità permanente qualora questa sia parziale;
5 annualità della retribuzione di fatto in caso di morte.
Le prestazioni economiche contrattuali riconosciute ai dirigenti nei casi di infortunio e malattia
professionale sono determinate deducendo dai massimali previsti -indicati in precedenza- le
prestazioni riconosciute dall'Inail per gli stessi eventi. Questo avviene a seguito dell'estensione anche
ai Dirigenti dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La seconda polizza copre i casi di morte o di invalidità permanente superiore ai 2/3 della capacità
lavorativa, causati da motivi diversi da quelli sopra individuati e prevede l'erogazione di:
- euro 150.000,00 se il dirigente non ha figli o moglie a carico;
- euro 220.000,00 se il nucleo familiare del dirigente è composto da uno o più figli a carico e/o dal
coniuge.
Al costo della polizza concorre anche il dirigente con importo annuo di 150,00 euro.
Si evidenzia che la disposizione del Ccnl riconosce alle aziende industriali la possibilità di procedere
ad intese con i propri dirigenti al fine di stabilire l'assunzione diretta da parte dell'azienda dell'obbligo
di pagamento delle somme dovute per l'infortunio occorso non in occasione di lavoro, l’invalidità
permanente e la morte derivante da malattia non professionale.
Resta ferma, in tale ipotesi, la facoltà per l'azienda di garantirsi la copertura economica dei pagamenti
tramite la stipula di un contratto di assicurazione.
Per le Aziende associate al Sistema confindustriale, maggiori informazioni sulle modalità di copertura
assicurativa e su eventuali convenzioni possono essere richieste al Servizio Assicurativo (area
Credito, Finanza Assicurazione sito www.assind.vi.it).
Capitolo n. 5
Passaggio da impiegato a dirigente
Non è previsto, in relazione al passaggio di qualifica, alcun adempimento di comunicazione nei
confronti del Centro per l’Impiego : l’evento non rientra infatti tra quelli per i quali il Decreto
Interministeriale 30 ottobre 2007, disciplinante le nuove modalità delle comunicazioni obbligatorie ,
prevede l’inoltro della comunicazione obbligatoria di trasformazione del rapporto di lavoro ai Centri
per l’Impiego entro 5 giorni dall’evento. Vale invece quanto detto per l'assunzione di un dirigente in
merito agli adempimenti di natura contributiva.L’anzianità trascorsa nella qualifica di impiegato viene
equiparata all’anzianità da dirigente a tutti gli effetti contrattuali con esclusione del “Trattamento
minimo complessivo di garanzia".
Capitolo n. 6
Traccia lettera di assunzione di dirigente
Raccomandata r.r.
Preg.mo Signor…………………….
facciamo seguito alle intese intercorse per confermare la Sua assunzione/promozione alla
qualifica di Dirigente di azienda industriale, ai sensi del C.c.n.l. 30 Dicembre 2015, a far tempo
dal ………, alle seguenti concordate condizioni.
Ella assumerà l’incarico di ……………………………………………………………, con dipendenza dal
......................................... o persona/funzione da questi delegata.
Nell'ambito di tale incarico Ella svolgerà tutti i compiti inerenti tale funzione e quant'altro Le
verrà richiesto nell'espletamento delle Sue competenze.
Con l'assegnazione del predetto incarico Ella si impegna altresì, con ogni conseguente
responsabilità ed a tutti gli effetti:
- ....................................................................................................................
- ....................................................................................................................
Ella presterà/continuerà a prestare servizio presso la sede della Società, fermo restando che il
Suo incarico potrà richiedere attività esterna secondo le necessità dell'Azienda o presso altre
sedi della scrivente, o presso altre Società collegate e/o partecipate.
N° matricola: .....................................
Il Suo trattamento economico annuo lordo complessivo viene concordato in €…………….. e la
retribuzione Le sarà corrisposta con le modalità vigenti in azienda in 13 mensilità, nel rispetto
del “trattamento minimo complessivo di garanzia” così come definito dal vigente Ccnl per i
Dirigenti di aziende industriali.
La retribuzione lorda mensile sarà pertanto la seguente:
- Trattamento Economico Individuale
Euro …………………
- Eventuali (indennità, premi, benefit)
Euro ..………………..
Totale
Euro………………….
Il trattamento economico complessivo così determinato deve intendersi comprensivo e
compensativo di ogni e qualsiasi tipo di prestazione che Le sarà richiesta, anche di carattere
saltuario, straordinario ed eccezionale, diurna, notturna, domenicale o festiva, nonchè di ogni
altro apporto fornito a favore di questa Società in occasione dell'espletamento delle Sue
funzioni, ivi comprese le attività in favore di società controllanti, controllate o comunque
collegate.
(eventuale)
Resta espressamente convenuto e precisato che il predetto trattamento economico è
comprensivo anche, ad ogni effetto, dell'importo aggiuntivo previsto dall'art.10 del C.c.n.l. 30
Dicembre 2015 (trasferte e missioni); tale importo contrattuale pertanto risulta interamente
assorbito fino a concorrenza del compenso così concordato.
Per lo svolgimento dei Suoi compiti Le verranno rimborsate le spese sostenute, nei limiti della
norma, e regolarmente documentate.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs. 19.3.1996 n.198 Lei si obbliga
anche per il periodo successivo alla cessazione comunque intervenuta del presente contratto a
non rivelare a terzi o ad utilizzare a proprio o altrui favore i dati, i risultati, i processi e le
informazioni tutte da ritenersi riservate di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del
Suo rapporto di lavoro con la scrivente Società.
Per quanto attiene alla durata delle ferie, ai termini del preavviso e quant'altro non
espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio al c.c.n.l. di lavoro per i Dirigenti di
aziende industriali.
Letto e sottoscritto per integrale accettazione.
L'AZIENDA
IL DIRIGENTE
EVENTUALI CLAUSOLE AGGIUNTIVE :
Servizio in favore di Società collegate
Lei inoltre collaborerà, per conto della scrivente Società, alla gestione delle Società collegate,
prestando la necessaria attività di assistenza e/o consulenza.
Cariche sociali
Le potrà altresì essere richiesto, nell'ambito delle Sue mansioni, di ricoprire cariche sociali in
Società collegate e/o partecipate o comunque in rappresentanza degli interessi della scrivente
Società.
Autovettura
A.1) Esclusivamente per servizio, farà uso di una vettura che Le verrà messa a disposizione
dall'Azienda.
A.2) Le verrà messa a disposizione dall'Azienda una vettura che Lei potrà usare anche per uso
personale (uso promiscuo). A fronte di tale utilizzo
A.2.1) Le verrà addebitato con fattura da liquidarsi ............ (mensilmente, trimestralmente, ecc.)
l'importo forfettario secondo i valori stabiliti dall'ACI e comunicati al Ministero delle Finanze
come previsto dal D.Lgs. 2.9.1997 n.314.
A.2.2) viene concordemente stimato come "retribuzione in natura" l'importo forfettario
determinato secondo i valori stabiliti dall'ACI e comunicati al Ministero delle Finanze come
previsto dal D.Lgs. 2.9.1997 n.314.
Capitolo n. 7
Risoluzione del Rapporto di Lavoro e Collegio Arbitrale
L'art. 19 ha previsto l'istituzione, a cura delle Organizzazioni territoriali competenti, di un Collegio
arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dell'art.
22 (risoluzione del rapporto di lavoro).
il CCNL 30 Dicembre 2015 ha modificato e sostituiti i commi 15 e 16 del CCNL 24 Novembre 2009:
Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il
Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il
ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità
supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri
seguenti:
a) fino a due anni di anzianit à aziendale due mensilit à pari al corrispettivo del preavviso;
b) oltre a due e sino a sei anni di anzianit à aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del
preavviso;
c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianit à aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del
preavviso;
d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianit à aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo
del preavviso;
e) oltre quindici anni di anzianit à aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso .
Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di licenziamento collettivo .".
l'Art. 22 (risoluzione del rapporto di lavoro) prevede che:
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve
darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
z
Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne
contestualmente la motivazione.
z
Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui
detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà
ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art . 19.
z
Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo
raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta del licenziamento.
z
Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto, non si applicano in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di
legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato i 67 anni di età.
".
z
Capitolo n. 8
Costo aziendale anno 2015
Il costo minimo annuo di un dirigente d'azienda industriale è di seguito riportato nell'allegato in
formato Pdf.
costo minimo dirigente 2015.pdf
Capitolo n. 9
Circolare commento Confindustria e FASI
Si allega per opportuna documentazione le slide elaborate da Confindustria a commento dell'accordo
di rinnovo del 30 Dicembre 2015.
© Confindustria Vicenza - 2005
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