Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N° 4 "MEDIO FRIULI"
DIREZIONE SANITARIA
S.O.C. Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale Aziendale
Via Pozzuolo, 330 -- 33100 Udine 0432 - 806113 - 0432 - 806112
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RUOLI E RESPONSABILITA’
P01/RSP
INDICE
INDICE ................................................................................................................................................ 2
1.
SCOPO ......................................................................................................................................... 3
2.
CAMPO DI APPLICAZIONE..................................................................................................... 3
3.
TERMINI ED ABBREVIAZIONI .............................................................................................. 3
4.
DESTINATARI DELLA PROCEDURA .................................................................................... 4
5.
MODALITA’ ESECUTIVE ........................................................................................................ 5
5.1.
FIGURE E RESPONSABILITA’ DELLA LINEA OPERATIVA ...................................... 5
5.1.1.
FIGURE ......................................................................................................................... 5
5.1.2.
RESPONSABILITA’ ..................................................................................................... 7
5.1.3.
LA DELEGA ............................................................................................................... 15
5.2.
FIGURE E RESPONSABILITA’ DELLA LINEA DI SUPPORTO ................................. 16
5.2.1.
SOC PREVENZIONE, PROTEZIONE E GESTIONE AMBIENTALE AZIENDALE
16
5.2.2.
DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE .......................................... 23
5.2.3.
SOC ASSISTENZA FARMACEUTICA .................................................................... 27
5.2.4.
SOC GESTIONE RISORSE UMANE ........................................................................ 28
5.3.
FIGURE E RESPONSABILITA’ DELLA LINEA CONSULTIVA.................................. 29
5.4.
Il SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ....................... 31
6.
RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................................. 32
7.
STORIA DEL PROTOCOLLO ................................................................................................. 34
8.
INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO (per CdA) ....................................... 34
9.
ALLEGATI ................................................................................................................................ 34
10.
MODALITA’ DI ARCHIVIAZIONE .................................................................................... 35
Data 15/02/2011
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RUOLI E RESPONSABILITA’
P01/RSP
1. SCOPO
Scopo della presente procedura è di:
• Stabilire quali figure della linea operativa hanno responsabilità in materia
di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro e quali sono i loro compiti.
• Stabilire quali sono i compiti e le responsabilità della linea di supporto e
della linea consultiva.
• Costruire un organigramma aziendale relativo alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
• Ruoli e responsabilità in merito al sistema di gestione della sicurezza dei
lavoratori.
Questa procedura dovrebbe inoltre fornire indicazioni in merito alle necessità
di corsi di formazione in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro alle
varie figure presenti in Azienda.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutti i soggetti, processi e strutture della
Azienda per i Servizi Sanitari n.4 – Medio Friuli.
3. TERMINI ED ABBREVIAZIONI
RSPP: responsabile del servizio di prevenzione e protezione
SPP: servizio di prevenzione e protezione
SGSL: sistema di gestione della sicurezza dei lavoratori
SOA: struttura operativa aziendale
CdA: (Centro di Attività) unità con responsabilità ed autonomia
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SOC: struttura operativa complessa
SOS: struttura operativa semplice
RLS: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
DL: datore di lavoro
DT: dipartimento tecnico e delle tecnologie
EQ: esperto qualificato
MC: medico competente
MA: medico autorizzato
4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA
La presente procedura è rivolta alle figure aziendali delle SOA dell’ ASS4 che
intervengono sul piano decisionale, pur se a diversi livelli e con poteri diversi,
nella linea operativa ed in particolar modo a:
- Datore di lavoro (Direttore Generale);
- Dirigenti di I e II livello;
- Preposti
E’ inoltre rivolta a responsabili e coordinatori delle strutture di staff che
intervengono in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Linea di
Supporto) quali:
-
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Medico Competente
Il Medico Autorizzato
L’Esperto in Fisica Medica
L’Esperto Qualificato
Il Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
Il Servizio Approvvigionamenti ed Attività Economali
Il Servizio Farmaceutico
La SOC Gestione Risorse Umane
La SOS Formazione ed Aggiornamento
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E’ destinata, inoltre, agli RSL aziendali (Linea Consultiva).
5. MODALITA’ ESECUTIVE
In questa procedura vengono definiti compiti, ruoli e responsabilità per quanto
riguarda:
•
•
•
•
La LINEA OPERATIVA
La LINEA DI SUPPORTO
La LINEA CONSULTIVA
Il SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
5.1. FIGURE E RESPONSABILITA’ DELLA LINEA
OPERATIVA
5.1.1. FIGURE
La linea operativa è collegata alle attività delle strutture operative volte a
perseguire in maniera diretta le finalità dell’ente, ma necessariamente
coinvolta per quanto riguarda gli obiettivi in materia di igiene, salute,
sicurezza e benessere sul lavoro e per gli effetti del D.Lgs. 81/08.
Attualmente l’Azienda si sta organizzando per dare una struttura
all’organigramma aziendale in materia di sicurezza.
E’ stabilito che il ruolo di Datore di lavoro è assunto dal Direttore Generale
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli.
Viene attribuito ai responsabili delle SOA e al Coordinatore Sociosanitario,
per quanto riguarda i Servizi Delegati, il ruolo di Dirigenti di primo livello.
Questo processo si attua per facilitare la gestione della sicurezza nei luoghi di
lavoro, facendo corrispondere alla responsabilità dei Direttori delle strutture
sopra indicate la necessaria autonomia.
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Al di sotto dei dirigenti di primo livello sarà attribuito il ruolo di Dirigente di
secondo livello in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ai
Responsabili dei Centri di Attività. I CdA dell’ ASS4 sono identificati nell’ Atto
Aziendale (tutte le SOC e la maggior parte delle SOS). Il livello di distinzione
tra i vari dirigenti dipende dalla loro autonomia di budget, come previsto
dall’attuale Atto Aziendale (articolo 34 punti 17, 18 e 20) e dalla loro capacità
di avere influenza sui processi che coinvolgono la sicurezza dei lavoratori (si
veda tabella Allegato 4 all’atto aziendale). In particolare al Dirigente
responsabile del Dipartimento Tecnico compete inoltre la gestione delle
attività manutentive e di investimento derivanti dall’attribuzione del Centro di
Risorsa “Manutenzioni e Investimenti”.
L’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli attribuisce il ruolo di preposto
all’Operatore Professionale Coordinatore su specifica indicazione del
dirigente cui afferisce, o al dirigente di Struttura Operativa Semplice, a
seconda della complessità organizzativa della struttura in cui esso si trova ad
operare.
Tutte le figure sopracitate hanno gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 (si veda
anche l’allegato M01/RSP).
Quindi all’interno della singola SOA, l’organigramma in materia di sicurezza
sarà il seguente:
• DIRIGENTE di I LIVELLO: il responsabile della SOA.
• DIRIGENTE di II LIVELLO: i responsabili dei vari CdA all’interno della
SOA. Come già affermato avranno ruoli di maggiore o minore rilevanza
in relazione al grado di autonomia decisionale nelle scelte in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e del numero di lavoratori a loro
afferenti.
• Preposti: in ogni CdA (SOC o SOS) si individuano le figure che hanno
compiti di coordinamento e possono risultare elementi chiave per la
gestione della Sicurezza (es. il personale di coordinamento dei reparti).
Questa identificazione viene fatta dal dirigente della struttura il
collaborazione con il RSPP.
E’ comunque fondamentale che l’Azienda effettui adeguata formazione
ed addestramento per tutte le figure con ruolo in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro (dirigenti e preposti) e per tutti i lavoratori.
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5.1.2. RESPONSABILITA’
DATORE DI LAVORO
Secondo quanto definito nell’art. 2, comma 1., lettera b) del D. Lgs. 81/2008,
il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell'organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa”. Trattandosi di un’Azienda per i Servizi Sanitari, la
figura del Datore di lavoro è identificata nel Direttore Generale
dell’ASS4, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Coordinatore Sociosanitario che costituiscono
l’Alta Direzione (Direzione Generale).
Il D.Lgs. 81/08 prevede che datore di lavoro non possa delegare le seguenti
attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (RSPP).
Inoltre al datore di lavoro competono tutte le attività rivolte alla Sicurezza e
Salute dei lavoratori, in funzione dei rischi legati all’attività lavorativa, dei
mutamenti organizzativi e produttivi, delle condizioni di lavoro, della
disponibilità dei Dispositivi di Protezione Individuale, della necessità di
formazione ed informazione dei lavoratori, del grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione.
Secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 i compiti del datore di lavoro sono
molteplici, tra cui i seguenti:
1. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, ogni volta che ci sono delle modifiche, copia del documento
di valutazione dei rischi (per il tramite del SPP);
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2. elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
congiuntamente al datore di lavoro delle ditte appaltatrici e porlo in
visone ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per il tramite del
SPP;
3. comunicare all'INAIL, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni, per il tramite della SOC gestione Risorse Umane;
4. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi
di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08;
5. convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35, per il tramite del
SPP;
6. comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in caso di nuova elezione o designazione, per il tramite del
SPP;
DIRIGENTI
Si definiscono Dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 81/08, “persone che, in ragione
delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di lavoro,
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. I dirigenti rivestono,
per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori funzioni
proprie con responsabilità diverse ed articolate a seconda dei diversi ruoli.
L’Azienda attualmente è orientata ad attribuire il ruolo di “Dirigente in materia
di igiene e sicurezza dei lavoratori” a coloro che sono “Responsabili di
Centri di Attività (DIRIGENTI DI II LIVELLO)”, ai “Responsabili di SOA e al
Coordinatore Sociosanitario (DIRIGENTI DI I LIVELLO)”.
I compiti di queste figure sono molteplici tra i quali i seguenti:
1. nell'affidare i compiti ai lavoratori, devono tener conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
2. devono fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente;
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3. devono prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
4. devono adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
5. devono informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
6. devono provvedere ad informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori, con la collaborazione dei preposti, sui rischi connessi alle
attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilità;
7. devono astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave e immediato;
8. devono consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e
di protezione della salute;
9. devono prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione
o
deteriorare
l'ambiente
esterno
verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
10. devono adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del
D.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'unita' produttiva, e al numero delle
persone presenti;
11. devono aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
12. devono vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
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13. devono esigere, anche attraverso periodici richiami scritti, l'osservanza
da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale e dei dispositivi medici taglienti e pungenti con protezione
contro le punture e/o ferite accidentali, messi a loro disposizione,
nonché l’uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
eventualmente segnalare al DL l’inosservanza di tali obblighi da parte
del lavoratore.
14. devono fornire, per quanto di loro competenza, al servizio di
prevenzione e protezione e al medico competente, informazioni in merito
a:
a. la natura dei rischi presenti presso le strutture sulle quali
sovraintendono;
b. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione
delle misure preventive e protettive;
c. la descrizione dei processi produttivi, di impianti ed attrezzature in
essi utilizzati;
d. tempestiva segnalazione degli infortuni occorsi e delle sospette
malattie professionali denunciate;
e. eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
15. devono segnalare al DL e al DT la necessità di interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la
sicurezza dei locali, degli edifici e degli impianti.
16. devono comunicare preventivamente al SPP ogni variazione delle
attività svolte, degli agenti biologici, delle sostanze chimiche o delle
attrezzature utilizzate che siano suscettibili di incrementare o comunque
variare il livello di rischio, al SPP e al DT tutte le richieste di variazione di
destinazione d’uso dei locali utilizzati;
17. devono partecipare attivamente alla stesura del documento di
valutazione dei rischi collaborando con il SPP all’individuazione e
valutazione dei rischi presenti nelle strutture da loro dirette;
18. devono scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo
presente la salute e la sicurezza dei lavoratori, consultandosi
preventivamente con SPP e, quindi, fissando procedure di lavoro sicuro;
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19. devono predisporre, con la collaborazione del SPP,qualora necessaria,
procedure di sicurezza per le attività svolte nelle strutture di loro
competenza da portare a conoscenza degli operatori;
20. devono richiedere la collaborazione dei preposti per le attività inerenti la
sicurezza sul lavoro e, più in generale, per le attività di tutela della salute
dei lavoratori;
21. devono segnalare tempestivamente al SPP gli incidenti o i mancati
incidenti che hanno indotto o che potevano indurre condizioni di pericolo
per i lavoratori,
22. limitatamente alle posizioni di I° livello e c on la collaborazione del SPP,
qualora necessaria, devono designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza.
23. devono fornire al MC, al SPP, al MA e all’EQ, le necessarie
informazioni relative a tirocinanti, volontari ed altro personale non
dipendente autorizzato alla frequenza nelle strutture di loro pertinenza
ed adoperarsi affinché tale personale abbia le sufficienti informazioni in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro per operare in condizioni di
sicurezza per se e per gli altri operatori presenti.
PREPOSTI
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Preposto è “la persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’ incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa”.
L’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli attribuisce il ruolo di
preposto alle figure professionali che, nell’ambito della Struttura ove
prestano la propria attività, hanno la competenza e l’esperienza necessaria
per poter operare scelte e prendere decisioni autonome di tipo organizzativo
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e gli strumenti gerarchici per
poterne richiedere il rispetto. Possono pertanto essere individuati come tali (ai
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sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008), e su nomina del Dirigente cui
afferiscono, i seguenti soggetti:
• i dirigenti responsabili di SOS non categorizzate come CdA;
• i collaboratori professionali esperti – personale infermieristico (Capo
Sala);
• i collaboratori professionali esperti – personale tecnico sanitario (Capo
Tecnico);
• gli assistenti e collaboratori tecnici diplomati che sovraintendono alle
squadre di manutenzione, capi servizio officina, cucina, magazzino etc.;
• i dipendenti che coordinano e sovraintendano ad attività che coinvolgono
altri lavoratori, individuati dal datore di lavoro su segnalazione dei
rispettivi dirigenti ed inseriti in elenchi nominativi aggiornati ad ogni
variazione intervenuta e segnalata al SPP dai dirigenti di cui sopra.
I compiti dei preposti sono i seguenti:
1. cooperare con il responsabile di struttura nell’espletamento delle sue
funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, secondo i compiti e
le mansioni affidategli e sulla base della formazione ricevuta;
2. sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi,
dei dispositivi di protezione individuale e dei presidi medici con
dispositivo di protezione del tagliente/pungente contro le ferite/punture
accidentali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
3. segnalare ai dirigenti carenze o inefficienze del sistema di prevenzione
aziendale;
4. segnalare tempestivamente al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di potenziale pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
5. collaborare all’informazione e alla formazione dei lavoratori ed eventuali
autorizzati alla frequenza, sui fattori di rischio e sulle norme di
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prevenzione e all’addestramento sull’uso in sicurezza di macchine e
attrezzature;
6. accertare che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
7. vigilare sull’osservanza delle procedure di lavoro in sicurezza e sull’uso
dei dispositivi di protezione individuale, collettiva e presidi di sicurezza;
8. curare, per quanto di competenza, i rapporti tra la struttura e il Servizio
di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente/Autorizzato e
l’Esperto Qualificato, collaborando alla valutazione dei rischi e alla
individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre per
quanto possibile i rischi stessi;
9. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;
10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
11. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
12. frequentare appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti.
LAVORATORI
Sulla base della definizione che compare nel D.Lgs. 81/08 il lavoratore è “ la
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto
delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo
2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse
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al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazion i ”.
Il D.Lgs. 81/08 rafforza, rispetto alle normative precedenti, l’assunzione di
responsabilità da parte del lavoratore, affermando che “ogni lavoratore deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro”.
Compiti del lavoratore sono:
1. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
2. utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature di lavoro, gli
impianti delle strutture in cui operano, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
3. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione;
4. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
5. non rimuovere o modificare senza autorizzazione parti di impianti o
attrezzature, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
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6. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano
di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
7. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
8. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
9. partecipare ai corsi di formazione previsti nei loro confronti.
5.1.3. LA DELEGA
Molte attività possono essere delegate dal DL ai dirigenti o dai dirigenti di
primo livello a quelli di secondo livello purché siano rispettati i seguenti criteri
essenziali (per la validità della delega di funzioni in materia di sicurezza),
previsti e definiti dalla giurisprudenza:
• CERTEZZA: forma scritta, esplicita ed inequivoca, recante data certa;
• CONOSCENZA: il delegato deve essere a conoscenza della delega che
pertanto deve prevedere un’ accettazione formale e scritta;
• SPECIFICITA’: deve recare indicazione puntuale e determinata dei
poteri delegati e deve essere redatta in modo tale da consentire
l’inequivocabile identificazione del suo soggetto e del suo contenuto.
Tutto ciò che non è o non è chiaramente delegato, resta in carico al
datore di lavoro;
• AUTONOMIA: deve essere completa ed incondizionata, relativamente ai
poteri di organizzazione, gestione e controllo, oltre che autonomia
economica, del delegato rispetto al delegante in merito all’oggetto della
delega; si sottolinea l’importanza del potere di spesa (al fine di evitare
deleghe non effettive);
• COMPETENZA: capacità tecnico-professionale ed esperienza del
delegato relativamente alla specifica natura delle funzioni delegate. Non
è plausibile imporre al delegato una competenza , in senso specialistico,
superiore a quella che il legislatore presuppone nel soggetto
originariamente destinatario dell’ obbligo;
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• CONTROLLO: il delegante deve predisporre un sistema di controllo e
verifica periodica dell’attività del delegato (obbligo di vigilanza).
Alla delega deve inoltre essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Si
ricorda inoltre che, in base al D.Lgs. 81/08 art. 16. c.3 bis sulla delega di
funzioni – “Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di
lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al
primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine
al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le
funzioni delegate”
Si rimanda agli allegati M01-M02/RSP per l’approfondimento di quanto sopra
esposto.
5.2. FIGURE E RESPONSABILITA’ DELLA LINEA DI
SUPPORTO
La linea di supporto è costituita da quelle strutture non necessariamente
operative in ambito sanitario, destinate a fornire il supporto logistico, tecnico,
scientifico, amministrativo, informativo, formativo, etc. coadiuvando con la
linea operativa.
La linea di supporto è costituita da servizi che offrono agli altri attori della
sicurezza un ausilio tecnico-scientifico attraverso l’ apporto di conoscenze
professionali specifiche.
5.2.1. SOC PREVENZIONE, PROTEZIONE E GESTIONE
AMBIENTALE AZIENDALE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è in staff con la Direzione
Sanitaria e costituisce l’organo tecnico della Direzione Generale per
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l’attuazione delle politiche di igiene e sicurezza sul lavoro provvedendo allo
svolgimento dei compiti indicati nell’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e ai compiti e alle
funzioni previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale. Tale
servizio è costituito dall’insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Nel caso di strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private con oltre 50
lavoratori, l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno
dell’Azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria. Il Servizio
di Prevenzione e Protezione è coordinato dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), persona in possesso di specifiche
capacità e requisiti professionali, designata dal Direttore Generale, previa
consultazione degli RLS, e interna all’Azienda. All’ interno dell’ ASS4 è il SPP
è ricompreso nella SOC Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale
Aziendale, alla quale sono attribuiti, tra gli altri, compiti fondamentali in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Si tratta di una struttura con
competenze specialistiche multidisciplinari (sanitarie e tecniche) con il
compito di supportare l’attività del DL.
Rientrano tra i compiti del SPP:
1. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi presenti nei luoghi di
lavoro e individuare le misure idonee a migliorare la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
(art.33 comma 1, lett. a); l’attività di valutazione dei rischi prevede il
coinvolgimento di numerose figure aziendali : DL, RLS, dirigenti,
preposti, lavoratori, servizi tecnici, MC, Organi di Vigilanza ed ogni
altra figura che può essere in qualche modo interessata (ognuno può
essere portatore di conoscenze ed esperienze fondamentali).
2. elaborare , per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure
(art.33 comma 1, lett. b); anche in questo caso, queste misure di
controllo devono essere prese coinvolgendo tutte le figure interessate
(dirigenti, preposti, lavoratori) nonché MC ed RLS e qualora fosse
necessario il Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie. Per gli interventi
più rilevanti dal punto di vista degli investimenti è necessario inoltrare la
proposta alla Direzione Strategica, per la necessaria verifica delle
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3.
4.
5.
6.
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priorità e copertura finanziaria. La verifica e l’aggiornamento delle
misure di controllo stabilite si annovera tra i compiti dell’ SPP.
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali (art.33
comma 1, lett. c), soprattutto legate a situazioni di emergenza e
protocolli specifici per l’utilizzo di sostanze o preparati pericolosi. Le
procedure proposte devono essere approvate dal DL, se dirette
all’intero ambito aziendale, ai vari Dirigenti quando assumono un
carattere locale.
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
(art.33 comma 1, lett. d); Il SPP valuta le necessità di formazione in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori, propone quindi
al DL specifici corsi, organizzati dalla SOS Formazione ed
Aggiornamento, eventualmente con la collaborazione del SPP stesso.
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35,
all’interno della quale viene fatto il punto della situazione in materia di
gestione della sicurezza in Azienda con il coinvolgimento di: DL, RSPP,
RLS, MC, EQ.
monitorare l’acquisizione da parte di ciascun lavoratore delle
informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto
in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle funzioni previste dal D.Lgs. 81/08.
MEDICO COMPETENTE (MC)
Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, è incaricato della
sorveglianza sanitaria e svolge tutte le attività di sua competenza previste dal
D.Lgs. 81/08.
Il MC è un medico in possesso di uno dei titoli sotto riportati:
a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica;
b. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
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c. autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
Rientrano tra i compiti del MC:
1. collaborare:
a) con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;
b) all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori,
per la parte di competenza;
c) all’ organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro;
d) all’ attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
«promozione della salute», secondo i principi della responsabilità
sociale;
2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del
D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi
specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, concordandone con il DL il luogo di custodia;
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e
con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni
riguardo la necessità di conservazione;
6. invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie
e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, alla cessazione del
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può
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chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il
proprio medico di medicina generale;
7. Informa:
a) i lavoratori e i RLS sul significato della sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a
lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta
l'esposizione a tali agenti.
b) ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli
rilascia copia della documentazione sanitaria;
c) per iscritto, il DL ed il lavoratore interessato sul giudizio di idoneità
o non idoneità (parziale, temporanea o totale);
8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 (a
cui è tenuto a partecipare), al DL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’ indicazione di
una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
10. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
11. tiene il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
12. denuncia le malattie professionali e le malattie infettive.
MEDICO AUTORIZZATO (MA)
Il medico autorizzato è il “medico responsabile della sorveglianza medica dei
lavoratori esposti a Radiazioni Ionizzanti, la cui qualificazione e
specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità
stabilite nel D.Lgs. 230/95” e s.m.i. (art.6).
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il MA è tenuto in particolare ai seguenti
adempimenti (art.89 D.Lgs. 230/95):
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1. analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle
mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di
laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche
attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
2. istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro
consegna all'Ispettorato medico centrale del lavoro con le modalità
previste all'articolo 90 del D.Lgs. 230/95;
3. consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di cui
al punto 2, nel caso di cessazione dall'incarico;
4. consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e
procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori
esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni
accidentali o di emergenza.
ESPERTO QUALIFICATO (EQ)
Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per
effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico,
tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei
dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare
provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei
lavoratori e della popolazione (art.6 D.Lgs. 230/95). La sua qualificazione è
riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D.Lgs. 230/95.
Fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i., con particolare
riferimento agli artt. 76, 77, 78, 79, 80 e 81, l’EQ deve attenersi anche alle
modalità e alle procedure operative, al momento in atto nell’ ASS n.4 e di
seguito riportate:
1. è stabilito un suo recapito operativo presso la SOC Prevenzione,
Protezione e Gestione Ambientale Aziendale che fornisce anche il
personale di supporto. Presso tale recapito è trasmessa la
documentazione inerente l’attività dell’Esperto Qualificato e vengono
anche inoltrate comunicazioni formali e non. L’EQ è comunque sempre
disponibile telefonicamente. Gli ingressi in Azienda sono concordati con
il personale di supporto;
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2. è stabilita presso lo stesso recapito anche la collocazione delle schede
dosimetriche personali dei lavoratori, della documentazione accessoria
e la collocazione del sistema d’elaborazione mediante software dei dati;
3. è compilata la “scheda di destinazione lavorativa” per ogni lavoratore
all’inizio dell’attività con esposizione alle Radiazioni Ionizzanti o a
modifica della situazione d’esposizione già in atto. Detta scheda è
compilata dal preposto e poi dal dipendente, dall’EQ ed infine firmata,
per presa visione, dal DL;
4. La SOC Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale Aziendale, in
base ai dati riportati nella scheda di destinazione lavorativa, richiede ai
relativi DL le dosi derivanti da eventuali precedenti esposizioni;
5. è istituita la tenuta delle schede dosimetriche per mezzo di un sistema
d’elaborazione automatica dei dati conforme alle specifiche contenute
nell’allegato XI del D. Lgs. n. 241/2000, fornito dall’EQ;
6. all'EQ e alla SOC Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale
Aziendale, custode delle schede, deve essere inviato quanto segue:
- comunicazione di sospensione all’esposizione alle Radiazioni
Ionizzanti anche temporanea, per vari motivi, es. maternità, cambio
di reparto, cambio di mansione, aspettativa, inidoneità, ecc., oppure
definitive come cessazione rapporto di lavoro, quiescenza, ecc.;
- documenti relativi all’attribuzione delle dosi;
- nuove assunzioni o nuove immissioni in mansioni con esposizione;
7. Inoltre, nello svolgimento delle sue mansioni, l’EQ provvede a:
- verificare periodicamente ed eseguire la sorveglianza ambientale per
tutti gli apparecchi di diagnostica detenuti dall’Azienda;
- valutare i rischi ed eseguire la conseguente classificazione del
personale esposto a Radiazioni Ionizzanti;
- fornire continua consulenza e assistenza all’Azienda per
l’ottenimento di un efficace sistema di radioprotezione;
- fornire consulenza tecnico-amministrativa per procedure concernenti
la comunicazione preventiva delle pratiche radiologiche e alle
richieste d’autorizzazione;
- esegue la valutazione della dose assorbita dai lavoratori in esito
all’eventuale esposizione a gas radon e la redazione della relazione
tecnica conclusiva, come previsto dall’art. 10-ter, comma 4, del D.
Lgs. n. 241/00, sulla base della misurazione annuale della
concentrazione di gas radon eseguita dalla SOC Prevenzione,
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Protezione e Gestione Ambientale Aziendale in n. 30 punti ritenuti
sensibili, in più Strutture dell’ASS4, mediante posizionamento di
misuratori passivi.
SERVIZIO DOSIMETRIA
Appaltatore dell’ASS4 il cui compito è la fornitura iniziale, lettura periodica e
la riconsegna dei dosimetri personali ed ambientali per la verifica
dell’esposizione dei lavoratori a Radiazioni Ionizzanti. La ditta è dichiarata
affidabile da certificazione ENEA-EDP e, se applicabile, riconosciuta idonea
ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., per lo
svolgimento dell’attività del servizio di dosimetria. Il servizio garantisce una
consegna, entro 24 ore dalla richiesta, di nuovi dosimetri, nel caso di
sostituzioni, smarrimenti, perdite o danneggiamento degli stessi o nel caso
di nuovi esposti o d’altri motivi, per cui si verifichi la necessità di un
dosimetro. Lo stesso appaltatore fornisce e provvede alla lettura dei dosimetri
passivi per la verifica della eventuale concentrazione di gas radon.
5.2.2.
DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
Il DT costituisce un’ articolazione della Direzione Amministrativa e provvede,
in proprio o con personale esterno, ed appaltatori, alla progettazione,
realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili e degli impianti,
all’acquisto e successiva manutenzione, ove prevista, delle attrezzature, dei
veicoli e di tutti i beni di cui necessita l’ASS4 per lo svolgimento delle proprie
attività, nonché all’acquisizione dei contratti di fornitura di tutti i servizi
necessari e non gestibili con personale interno all’Azienda.
All’interno del compito primario di assicurare la disponibilità e la funzionalità
operativa degli immobili il DT deve:
1. progettare gli ambienti di lavoro (in nuovi edifici e/o ristrutturazioni),
secondo le attuali norme di igiene e sicurezza del lavoro, ottenendo i
prescritti pareri preventivi degli organi di vigilanza a ciò preposti;
2. attuare gli interventi strutturali ed impiantistici secondo il programma
approvato dalla Direzione Generale, provvedendo affinché i locali di
lavoro, gli impianti e le attrezzature siano sempre più adeguati alle
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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vigenti norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida e norme
di buona tecnica per l’edilizia sanitaria ed ospedaliera e/o a norme
tecniche specifiche di carattere cogente;
sovrintendere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
e degli impianti in osservanza della normativa vigente, anche in materia
di igiene e sicurezza;
gestire gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di
propria competenza, curando, in collaborazione con il SPP, la
applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e delle disposizioni di cui al
Titolo IV dello stesso decreto, per i cantieri temporanei costituiti presso
strutture dell’Azienda;
attuare le misure tecniche di prevenzione incendi, richiedere e ottenere
il Certificato di Prevenzione Incendi per le strutture per le quali si rende
necessario, ovvero promuovere l’inserimento degli interventi a ciò
necessari nei piani di investimento edili – impiantistici o negli atti di
programmazione aziendale; collaborare con il SPP per attivare i piani
per l’emergenza delle varie strutture secondo le decisioni aziendali;
collaborare con il SPP e il MC, fornendo gli elementi tecnici e il
supporto per la valutazione dei rischi, per l’individuazione e la
valutazione dei fattori di rischio correlati all’esercizio delle strutture e
degli impianti e per la determinazione delle relative misure di
prevenzione e protezione, definendo inoltre fattibilità e stima di tempi e
costi e per l’ esecuzione degli interventi (lavori) necessari per eliminare
o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, ai fini
dell’inserimento nella programmazione aziendale di tali interventi, e di
quelli di cui al precedente p.to 2), fatta salva la priorità degli interventi
urgenti e indifferibili così valutati per cause di forza maggiore;
produrre, raccogliere e custodire la certificazione prevista dalla legge
relativa alla sicurezza di impianti e strutture. Ove l’adeguatezza delle
strutture e degli impianti sia attestata da documentazione specifica
(dichiarazioni di conformità, omologazioni, CPI, abitabilità, ecc.), tale
documentazione costituisce parte integrante del documento di
valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs. 81/08;
garantire adeguatezza e continuità delle forniture di acqua, energia,
combustibili e gas medicinali, secondo le procedure aziendali. Qualora
uno di questi servizi sia appaltato a terzi, il Dipartimento Tecnico e delle
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RUOLI E RESPONSABILITA’
P01/RSP
Tecnologie deve provvedere all’applicazione delle procedure aziendali
previste, in attuazione all’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
INGEGNERIA CLINICA
La principale funzione di tale servizio è quella di assicurare la disponibilità e
la funzionalità operativa degli impianti e delle attrezzature sanitarie.
All’interno dell’ ASS4 la parte operativa del servizio è affidata ad una ditta
appaltatrice, attraverso il coordinamento degli operatori del DT. La ditta
appaltatrice svolge le seguenti attività:
• esecuzione delle attività di manutenzione preventiva, conservativa e
correttiva sulle apparecchiature medicali utilizzate nelle strutture
aziendali, comprensiva di tutto quanto necessario allo scopo (parti di
ricambio e materiali di consumo inclusi);
• verifica periodica della sicurezza elettrica delle apparecchiature
medicali;
• controlli di qualità e verifiche di prestazione;
• collaudo di accettazione di apparecchiature medicali e verifica dei locali
in cui verranno installate;
• attività di consulenza tecnica;
• aggiornamento dell’inventario informatizzato delle apparecchiature
medicali oggetto dell’appalto;
• gestione informatizzata degli interventi di manutenzione e delle verifiche
di sicurezza.
Alla Ditta appaltatrice, di cui al momento è verificata la disponibilità, può
essere richiesto di garantire all’occorrenza anche servizi diversi, tra cui i sotto
elencati, previa valutazione tecnico-economica da parte dell’ASS4:
• servizio di reperibilità per la manutenzione di attrezzature oggetto
dell’appalto o per gli impianti di trattamento acqua dei servizi di
emodialisi;
• attività di smontaggio, imballaggio, trasferimento, reinstallazione e
collaudo di attrezzature;
• attività di manutenzione o verifiche preventive su dispositivi quali
barelle, letti meccanici, sollevatori ecc., fatto salvo quanto già previsto
in capitolato (si veda copia del capitolato d’ appalto per l’Ingegneria
Clinica reperibile presso il SPP);
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RUOLI E RESPONSABILITA’
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• verifiche periodiche di sicurezza per apparecchiature in manutenzione
diretta con il costruttore fatto salvo quanto già previsto in capitolato (si
veda copia del capitolato d’ appalto per l’Ingegneria Clinica reperibile
presso il SPP);
APPROVVIGIONAMENTI ED ATTIVITA’ ECONOMALI
La SOC Approvvigionamenti ed Attività Economali ha principalmente il ruolo
di assicurare la disponibilità di beni e servizi, attraverso la gestione di appositi
contratti d’appalto.
All’area economale della SOC Approvvigionamenti ed Attività Economali
compete:
• la responsabilità della procedura in ordine all’acquisto di materiali di
consumo sanitari e non, minuta attrezzatura, dispositivi di protezione
individuale e alla stipula di contratti di fornitura di servizi diversi, non
tecnici, necessari al corretto svolgimento dell’attività dell’ASS4,
secondo le indicazioni degli uffici/soggetti competenti e della SOC
Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale Aziendale;
• prevedere, nei capitolati di gara, l’adempimento da parte delle ditte
appaltatrici alle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e, in
seguito all’aggiudicazione, verificare per il tramite del SPP, che i servizi
in appalto vengano resi in conformità alle norme di igiene e sicurezza
sul lavoro, verificando in particolare l’avvenuto adempimento alle
disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
• gestire il magazzino generale dell’ASS4 nel rispetto delle norme di
igiene e sicurezza sul lavoro;
• acquisire dal fornitore le schede di sicurezza dei prodotti o preparati
nocivi dallo stesso acquistati e assicurane, per il tramite del magazzino
generale, la distribuzione agli utilizzatori finali e al SPP per la
valutazione dei rischi correlati.
L’Area investimenti beni mobili, arredi ed attrezzature ha invece
principalmente il ruolo di assicurare la disponibilità di beni inventariati,
automezzi ed attrezzature, attraverso la gestione di appositi contratti
d’appalto.
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RUOLI E RESPONSABILITA’
P01/RSP
Rientrano tra i compiti dell’Area investimenti beni mobili, arredi ed
attrezzature:
• la responsabilità della procedura in ordine all’acquisto di automezzi,
attrezzature, arredi, beni inventariabili necessari al corretto svolgimento
dell’attività dell’ASS4, secondo le indicazioni degli uffici/soggetti
competenti e della SOC Prevenzione, Protezione e Gestione
Ambientale Aziendale;
• prevedere nei capitolati di gara, l’adempimento da parte delle ditte
appaltatrici alle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e, in
seguito all’aggiudicazione, verificare per il tramite del SPP, che le
forniture in appalto vengano rese in conformità alle norme di igiene e
sicurezza sul lavoro, verificando in particolare l’avvenuto adempimento
alle disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
• prevedere, nei capitolati d’appalto, che le ditte aggiudicatarie
provvedano affinché i beni e le attrezzature acquisite siano corredati
delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e
manutenzione e accertare, anche per il tramite del SPP, la presenza e
la congruenza delle certificazioni e della consegna dei manuali d’uso e
manutenzione in sede di fornitura;
• prevedere nei contratti di acquisto/comodato/fornitura/ di beni, qualora
necessario, l’acquisizione da parte delle ditte fornitrici di moduli
formativi specifici per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti.
5.2.3. SOC ASSISTENZA FARMACEUTICA
Nell’ ASS4 sono presenti tre magazzini di farmacia, dei quali uno è rivolto
all’assistenza territoriale e due provvedono alla consegna del fabbisogno di
farmaci, disinfettanti ed altri presidi medici necessari al corretto svolgimento
delle funzioni delle varie strutture dell’ASS4.
Tra compiti delle SOC Assistenza Farmaceutica, in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, si indicano:
• Acquisire dal fornitore le schede di sicurezza dei prodotti o preparati
nocivi dalla stessa acquistati (normalmente disinfettanti) e assicurane,
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RUOLI E RESPONSABILITA’
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per il tramite del magazzino, la distribuzione agli utilizzatori finali e al
SPP per la valutazione dei rischi correlati;
• Nell’acquisizione di presidi che hanno rilevanza anche dal punto di vista
dell’igiene e sicurezza sul lavoro (es. guanti monouso da ispezione
chirurgica) concorda con il SPP la formulazione delle caratteristiche
prestazionali minime e di certificazione da richiedere in sede di
formulazione di gare d’appalto, anche in considerazione della eventuale
certificazione di alcuni presidi come DPI.
5.2.4. SOC GESTIONE RISORSE UMANE
La SOC Gestione delle Risorse Umane è la Struttura amministrativa che ha
in carico la gestione di tutto il personale aziendale. Le attività esercitate in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro possono essere sintetizzate nelle
seguenti:
• fornisce al MC, al SPP, al MA e all’EQ, su delega del DL, le
informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, cessazioni,
pensionamenti, trasferimenti interni o esterni, cambi mansione,
utilizzazione interinali, ecc.), per i provvedimenti che ne conseguono;
• fornisce i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con
l’indicazione della loro collocazione;
• collabora per l’applicazione della normativa speciale inerente le
lavoratrici in gestazione e puerperio;
• collabora con MC e RSPP per la raccolta di informazioni richieste
dall’INAIL, dalla SOCPSAL, Direzione Provinciale del Lavoro e da
eventuali commissioni mediche, in merito alle denunce di sospetta
malattie professionali, cause di servizio ed ogni altra circostanza
inerente l’attività lavorativa prestata;
• è responsabile della tempestiva trasmissione all’INAIL delle denunce di
infortunio e di sospetta malattia professionale;
• collabora con il SPP alla la gestione amministrativa degli infortuni;
• collabora per la gestione amministrativa delle denunce di sospette
malattie professionali;
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RUOLI E RESPONSABILITA’
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• comunica all’INAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro a fini
assicurativi; comunicherà inoltre all’INAIL, a fini statistici e informativi, i
dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, dal momento in
cui saranno ufficialmente indicate in via normativa le modalità
applicative.
SOS FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
All’interno dell’ASS4, la SOS Formazione e Aggiornamento, è deputata alla
gestione di tutti i corsi di formazione svolti all’interno dell’Azienda e a rendere
possibile, su delega ed autorizzazione del DL o dei Dirigenti aventi
l’autonomia di decisione e di spesa in merito, la partecipazione di lavoratori a
eventi formativi svolti fuori dell’azienda. Tutti i corsi erogati direttamente
dall’ASS4 sono indicati nei Piano di Formazione Biennale.
In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro la SOS Formazione ed
Aggiornamento svolge le seguenti attività:
• raccoglie e valuta tutte le richieste di corsi di formazione in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
• programma specifici corsi in accordo con SPP e RLS;
• organizza, sovraintende allo svolgimento e cura la gestione
amministrativa dei corsi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in
collaborazione con il SPP (nelle modalità previste dal Piano di
Formazione Biennale dell’ ASS4;
• invia i dati a consuntivo e altre informazione circa la formazione al SPP.
5.3. FIGURE E RESPONSABILITA’ DELLA LINEA
CONSULTIVA
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RUOLI E RESPONSABILITA’
P01/RSP
Dal D. Lgs 81/08 emerge che la figura designata per rappresentare i
lavoratori che è il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al
quale il lavoratore ha la possibilità di rivolgersi per qualsiasi comunicazione in
materia di sicurezza. Nell’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli , in
numero sovrabbondante rispetto alla richiesta normativa, sono assegnate 8
posizioni di RLS, la cui designazione è demandata alle RSU, che attualmente
ne hanno nominati 7, consultabili per via telefonica o e-mail. La ratifica delle
nomine avviene con delibera del Direttore Generale, pubblicata agli albi e
diffusa ai responsabili di CdA.
I compiti degli RSL sono i seguenti:
• ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle
malattie professionali;
• partecipare alla riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs 81/08;
• fare proposte in merito alla attività di prevenzione e di formazione;
• relazionare al Direttore Generale dell’Azienda dei rischi individuati nel
corso della loro attività;
• fare ricorso agli Organi di Vigilanza qualora ritengano che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti, e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
Vengono inoltre consultati:
• in merito alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, del medico competente, degli addetti alle attività di
prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro;
• riguardo l’organizzazione della formazione.
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5.4. Il SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
DEI LAVORATORI
E’ annoverato tra i doveri dell’Alta Direzione il mettere a disposizione tutte le
risorse (finanziarie, mezzi, infrastrutture, servizi, etc.) necessarie per lo
sviluppo e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Sicurezza
dei Lavoratori. La Direzione deve inoltre definire i ruoli, attribuire le
responsabilità e i doveri di rendicontazione (accountability), delegare le
autorità per facilitare l'effettiva gestione del Sistema.
Il Direttore Generale deve per primo, assieme all’Alta Direzione, manifestare
il proprio interesse nell’applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza
dei Lavoratori, mentre tutto il personale aziendale deve contribuire
all’attuazione degli obiettivi connessi.
I più alti livelli della direzione devono:
• stabilire e rendere note, tutte le risorse rese disponibili per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie sul luogo di lavoro;
• identificare chi deve fare cosa in relazione alla gestione della sicurezza
dei lavoratori, e assicurarsi che i soggetti in questione siano consapevoli
del loro ruolo;
• assicurare che i membri della direzione dell' organizzazione che hanno
delle responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori abbiano la
necessaria autorità, preparazione ed esperienza per adempiere al loro
compito;
• nominare uno tra i suoi membri, quale responsabile del Sistema di
Gestione della Sicurezza dei Lavoratori e vigilare sul suo corretto
operato.
L’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli ha scelto di individuare
come responsabile del sistema il responsabile della SOC Prevenzione,
Protezione e Gestione Ambientale Aziendale.
I compiti del responsabile del
Lavoratori sono i seguenti:
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Sistema di Gestione della Sicurezza dei
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P01/RSP
• controllare che il sistema di gestione della sicurezza dei lavoratori
rispetti lo standard BS OHSAS 18001.
• Redigere, verificare nel tempo, modificare le procedure a seconda dello
specifico caso.
• assicurare che i rapporti (report) sulle prestazioni del Sistema di
Gestione della Sicurezza dei Lavoratori siano presentati ai più alti livelli
direzionali per essere rivisti e utilizzati come basi per il miglioramento
continuo.
L' incaricato può delegare alcuni dei suoi obblighi a un rappresentante di
livello inferiore, continuando però a mantenere il proprio dovere di
rendicontazione.
6. RIFERIMENTI NORMATIVI
- DECRETO LEGISLATIVO 81/2009:
art. 2 "DEFINIZIONI"
art. 16 "DELEGA DI FUNZIONI"
art. 17 "OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI"
art. 18 "OBBLIGHI DEL DATORE E DEI DIRIGENTI"
art. 19 "OBBLIGHI DEL PREPOSTO"
art. 20 "OBBLIGHI DEI LAVORATORI"
art. 25 "OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE"
art. 26 del D.Lgs. 81/08 "OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO
O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE"
art. 33 "COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"
art. 35 "RIUNIONE PERIODICA"
art. 36 "INFORMAZIONE AI LAVORATORI"
art.
37
"FORMAZIONE
DEI
LAVORATORI
E
DEI
LORO
RAPPRESENTANTI"
art. 38 "TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE"
art. 39 "SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'DI MEDICO COMPETENTE"
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P01/RSP
art. 41 "SORVEGLIANZA SANITARIA"
- DECRETO LEGILSLATIVO 277/1991:
“Il rumore negli ambienti di lavoro”
art. 55 “ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE”
- DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
- DECRETO LEGISLATIVO 230/1995:
"Attuazione
delle
direttive
89/618/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti.".
90/641/Euratom,
art. 6 “DEFINIZIONE DI ALTRI TERMINI DI RADIOPROTEZIONE”
art. 76 “SERVIZI DI DOSIMETRIA”
art .77 “ESPERTI QUALIFICATI”
art. 78 “ABILITAZIONE DEGLI ESPERTI QUALIFICATI: ELENCO
NOMINATIVO”
art. 79 “ATTRIBUZIONI DELL’ ESPERTO QUALIFICATO”
art. 80 “COMUNICAZIONI AL DATORE DI LAVORO E RELATIVI
ADEMPIMENTI”
art. 81 “DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA FISICA
DELLA PROTEZIONE”
art. 89 “ATTRIBUZIONI DEL MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA
MEDICA”
art. 90 “DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE”
art.107 “TARATURA DEI MEZZI DI MISURA - APPARECCHI DI MISURA
INDIVIDUALI”
- DECRETO LEGISLATIVO 241/2000
Data 15/02/2011
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RUOLI E RESPONSABILITA’
P01/RSP
"Attuazione
delle
direttive
89/618/Euratom,
90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".
art. 10 “PROCEDURE ISPETTIVE”
ALLEGATO XI - LIBRETTO PERSONALE DI RP PER I LAVORATORI
- ATTO AZIENDALE
Art. 34 ed allegati
- NORME BS OHSAS 18001
Punto norma
AUTORITA’”
4.4.1.
“RISORSE,
RUOLI,
RESPONSABILITA’
ED
7. STORIA DEL PROTOCOLLO
Non presente.
8. INDICATORI
DI
MONITORAGGIO
PROCESSO (per CdA)
DEL
Non presente.
9. ALLEGATI
ALLN° CODICE TITOLO
1
M01/RSP Tabella riassuntiva Ruoli e Responsabilità della linea
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RUOLI E RESPONSABILITA’
2
P01/RSP
operativa
M02/RSP Esempio di delega di funzione
Tutti i contratti d’ appalto e altri documenti a cui si fa riferimento nella
presente procedura sono reperibili presso il SPP.
10. MODALITA’ DI ARCHIVIAZIONE
Il presente documento, originale in forma cartacea, è custodito presso la SOC
Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale Aziendale. Tale documento
deve essere riesaminato periodicamente (o in ogni situazione in cui fosse
ritenuto necessario) e, nel caso in cui fossero apportate modifiche, queste
vengono gestite secondo le modalità previste dalla procedura “Gestione e
Controllo dei Documenti” .
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TABELLA RIASSUNTIVA RUOLI E RESPONSABILITÀ
DELLA LINEA OPERATIVA
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M01/P01/RSP
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D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 - DELEGA DI FUNZIONE (BOZZA)
M02/P01/RSP
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………….. del ………………………………..della
Azienda per I Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli.
PREMESSO CHE
• la complessità dell’attività svolta, delle attrezzature utilizzate e delle procedure di
lavoro richiedono adeguate competenze e capacità professionali, anche per
l’attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e l’igiene del lavoro.
• La Direzione Aziendale ha verificato la specifica competenza tecnica, le capacità
personali e professionali del dott. ………………………………………., e ha quindi valutato
che lo stesso è dotato delle necessarie cognizioni tecniche e giuridiche idonee
all’assolvimento di tale incarico.
• In conformità con quanto indicato nell’art. 34 dell’Atto Aziendale dell’Azienda per
i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli, adottato con deliberazione n. 243 del
25/05/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
DELEGA,
con il presente atto, il dott. …………………………. nato a ……………………. Il …………………
e residente in ……………………… via………………………………………………….n°……….., nella sua
qualità di ……………………………………………………. a curare ed effettuare in piena
autonomia gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e
contrattuali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in particolare ad adempiere
alle disposizioni di cui all’art, 18 del D.Lgs 81/08 in base ai fattori produttivi di cui
risulta assegnatario e per il personale a Lui funzionalmente afferente, nei limiti del
Budget, concordato con la Direzione Aziendale ed assegnato.
Al Dirigente spettano i poteri decisionali e di spesa per i fattori produttivi di
competenza, ossia i poteri di gestione del proprio centro di attività anche
relativamente all’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 18 del D. Lgs. sopracitato.
In particolare il Dirigente assegnatario della presente delega:
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D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 - DELEGA DI FUNZIONE (BOZZA)
M02/P01/RSP
• nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tener conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi, soprattutto in relazione ad eventuali prescrizioni date dal
Medico Competente e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità;
• deve garantire ai lavoratori, presso la struttura di cui è responsabile, la presenza
dei dispositivi di protezione individuale e dei presidi taglienti e pungenti dotati di
protezione contro punture e/o ferite accidentali, previsti dal Servizio di
Prevenzione e Protezione e il cui uso viene indicato quale misura di
miglioramento nel documento di valutazione dei rischi;
• deve provvedere a garantire informazione, formazione e addestramento, in
collaborazione con i preposti, dei lavoratori ad Lui assegnati in merito ai rischi
connessi alle attività specifiche e nei luoghi di lavoro posti sotto la sua
responsabilità, consentendo agli stessi lavoratori di accedere ai programmi di
formazione previsti dalla SOS Formazione ed Aggiornamento dell’ASS4.
• deve adottare le misure necessarie e rendere disponibili eventuali lavoratori, a
questo scopo richiesti, ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08 e sulla base dei piani di
emergenza ed evacuazione predisposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
• deve comunicare con tempestività al Servizio di Prevenzione e Protezione e al
Dipartimento Tecnico, se previsto, e valutato il mantenimento dei requisiti minimi
di sicurezza previsti: gli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi all’interno
della Struttura di sua pertinenza, le proposte di modifiche di destinazione d’uso
dei locali a Lui assegnati, l’immissione in uso di nuovi prodotti, attrezzature,
dispositivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
• deve attenersi alle indicazioni riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro indicate
nel documento di valutazione dei rischi, per le parti di sua competenza;
• deve esigere, anche attraverso periodici richiami scritti, l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi,
dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi medici taglienti e pungenti
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S.O.C. Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale Aziendale
Via Pozzuolo, 330 -- 33100 Udine 0432 - 806113 - 0432 - 806112
email:[email protected]
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 - DELEGA DI FUNZIONE (BOZZA)
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con protezione contro le punture e/o ferite accidentali, messi a loro disposizione,
nonché l’uso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza; eventualmente
segnalare al Direttore Generale l’inosservanza di tali obblighi da parte del
lavoratore.
Deve comunicare con la massima tempestività al Servizio di Prevenzione e
Protezione l’accadimento di infortuni sul lavoro e di incidenti a rischio biologico,
assicurando tutte le informazioni necessarie a determinare le cause;
deve segnalare al Direttore Generale e al Dipartimento Tecnico la necessità di
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
D.Lgs. 81/08, la sicurezza e la salubrità dei locali, degli edifici e degli impianti,
avvero attivarsi, nei limiti del potere assegnatogli a rimuovere le cause di
violazioni di norme riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro;
deve partecipare attivamente alla stesura del documento di valutazione dei rischi
collaborando con il Servizio di Prevenzione e Protezione all’individuazione e
valutazione dei rischi presenti nelle strutture da Lui diretta;
deve scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo presente i principi
riguardanti a salute e la sicurezza dei lavoratori, consultandosi preventivamente
con il Servizio di Prevenzione e Protezione e, quindi, fissando preventivamente
procedure di lavoro sicuro;
deve esigere che le attrezzature utilizzate nella struttura di sua pertinenza siano
installate ed esercite conformemente alle disposizioni del Servizio di Prevenzione
e Protezione e del Dipartimento Tecnico, facendo allontanare apparecchiature
non necessarie o pericolose, che possano essere fonti di infortuni o di principi
d’incendio;
nel costituire depositi fissi o temporanei deve assicurarsi che gli stessi siano
conformi alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro anche in relazione al rischio
d’incendio e alla necessità di garantire le vie di esodo in emergenza e
l’accessibilità e funzionalità dei presidi antincendio attivi/passivi;
Deve garantire che nella movimentazione, stoccaggio e utilizzazione di prodotti
chimici pericolosi siano rispettate le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza
degli stessi e che tali schede siano disponibili sul luogo di lavoro;
deve segnalare tempestivamente al SPP gli incidenti o i mancati incidenti che
hanno indotto o che potevano indurre condizioni di pericolo per i lavoratori,
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• deve fornire al Medico Competente, al del Servizio di Prevenzione e Protezione, al
Medico Autorizzato e all’Esperto Qualificato, le necessarie informazioni relative a
tirocinanti, volontari ed altro personale non dipendente autorizzato alla
frequenza nella struttura di sua pertinenza ed adoperarsi affinché tale personale
abbia le sufficienti informazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per
operare in condizioni di sicurezza per se e per gli altri operatori presenti.
• deve designare - d’intesa con il Responsabile della Struttura Prevenzione,
Protezione e Gestione Ambientale dell'azienda - i nominativi degli incaricati a
sovrintendere le relative attività affinché tali figure abbiano ad assumere la
qualità di “preposti” ai sensi del citato D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e per
gli specifici adempimenti connessi all’applicazione della norma sopra citata
nonché del D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni, ove sia
presente l’utilizzazione di radiazioni Ionizzanti. La designazione dei “preposti”
deve preferibilmente avvenire nei confronti di personale del Centro di attività
avente un adeguato livello di qualificazione.
• Le prerogative e responsabilità di cui ai commi precedenti in materia di
prevenzione e protezione si estendono analogamente ai Centri di attività che
dispongano di sorgenti di radiazioni ionizzanti, quali apparecchiature radiogene,
radioisotopi o altri tipi di sorgenti radioattive, relativamente agli obblighi derivanti
dall’applicazione del D. Lgs. 230/95 per la protezione e la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.
• Al Dirigente Responsabile del Centro di attività di I° livello _________________è
altresì delegata la responsabilità della direzione ai fini igienico - sanitari della
rispettiva struttura, assicurando il coordinamento e l’integrazione all’interno della
medesima. Egli assume le prerogative e responsabilità per i determinanti
ambientali, quali: qualità dell’aria, dell’acqua destinata al consumo umano, delle
acque reflue, della corretta gestione dei rifiuti, nonché della prevenzione delle
infezioni di origine ambientale, e ciò con il supporto tecnico della struttura
Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale dell'Azienda. A tale fine può a
sua volta nominare un preposto, concordandone la nomina con la struttura
Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale dell'Azienda a cui viene attribuita
la responsabilità relativa agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla
tutela ambientale (gestione dei rifiuti e delle acque reflue).
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Con il conferimento della presente delega il sottoscritto ………………………. risulta
esonerato da responsabilità riguardanti gli adempimenti prevenzionali assegnati al
delegato.
Il delegato deve costantemente informare il delegante su tutta l’attività svolta, al
fine di consentire un adeguato controllo del suo operato.
Data ……………… Firma del delegante …………………………
Per accettazione
Data ………………………… Firma del delegato …………………………
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5.2.1. soc prevenzione, protezione e gestione ambientale aziendale