La redazione della sentenza amministrativa
Università degli Studi Roma 3
Rel. Dott.ssa M. Barbara Cavallo
(magistrato Tar Palermo)
Oggetto dell’indagine e fonti



La presente relazione è dedicata precipuamente ai
provvedimenti del giudice amministrativo
La Relazione si basa, oltre che sull’esperienza
diretta del Relatore, sul fondamentale contributo
della dott.ssa Cons. Rosanna De Nictolis (La
tecnica di redazione delle decisioni del giudice
amministrativo), nonché sui principali commenti
al Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 104 del
2010)
La relazione della dott.ssa De Nictolis è pubblicata
sul sito www.giustizia-amministrativa.it
Provvedimenti giurisdizionali





Sono provvedimenti giurisdizionali quelli che il giudice
(civile, penale, amministrativo) adotta per esternare le
proprie decisioni
Il c.p.a. (art. 33) tripartisce i provvedimenti
giurisdizionali in:
sentenze (provvedimenti a contenuto decisorio che
definiscono in tutto o in parte il processo)
ordinanze (provvedimenti a contenuto non decisorio
che
devono
essere
motivati
succintamente,
normalmente emessi all’esito del contraddittorio delle
parti e quindi dell’udienza) (art. 134 c.p.c.)
decreti (provvedimenti a contenuto non decisorio che
devono essere motivati solo nei casi previsti dalla
legge) (art. 135)
Distinzione
tra
provvedimenti
di
merito,
provvedimenti di rito e provvedimenti interlocutori
(rinvio)


I provvedimenti di merito sono
esclusivamente “sentenze” (art. 34)
I provvedimenti in rito possono
essere sia sentenze che ordinanze
che decreti (questo non è scritto
nell’art. 35 ma si deduce dal
sistema nel suo complesso)
Ordinanze nel processo amministrativo


Art. 33, lett. b) c.p.a.
Il g.a. (collegio) adotta ordinanze quando assume

misure cautelari (artt. 55; 62; 98)

misure interlocutorie

decide sulla competenza (art. 15; 16; 47) (e indica sempre il
giudice competente, art. 33, comma 4)
(art. 18, ricusazione; 36, comma 1:
quando non definisce, nemmeno in parte, il giudizio; art. 55,
comma 10, quando fissa il merito all’esito della c.c. cautelare; 65,
quando dispone istruttoria (66, verificazione; 67, c.t.u.); 72,
quando ritiene che non sia possibile la trattazione prioritaria ai
sensi del comma 1; 73, quando rileva la questione di rito d’ufficio,
ma dopo il passaggio in decisione della causa; 79, in caso di
sospensione del processo ex art. 295 c.p.c; 85, in caso di
opposizione ad un decreto di estinzione o improcedibilità; 86, in
caso di dissenso delle parti sulla domanda di correzione di errore
materiale;
99,
deferimento
all’Adunanza
Plenaria;
114,
ottemperanza alle ordinanze esecutive; 116, decisione dell’istanza
di accesso contestuale al ricorso; 119, merito a breve nel rito
abbreviato; All. II, art. 5 comma 5, in caso di ricostruzione del
fascicolo)
Decreti nel processo amministrativo


Art. 33, lett. c) c.p.a. (adottato solo nei casi di
legge)
Normalmente monocratico e generalmente motivato
(art. 3 c.p.a., i provvedimenti del giudice
amministrativo sono motivati)

Art. 53, abbreviazione termini; 56, misure cautelari
monocratiche urgenti; 61, misure urgenti ante causam; 66 e
67, compenso del verificatore e del c.t.u.; 71, comma 5,
fissazione
dell’udienza;
82,
perenzione
dei
ricorsi
ultraquinquennali; 85, estinzione e improcedibilità; 86,
correzione consensuale errore materiale; 118, decreto
ingiuntivo; 130, decreto di fissazione udienza elettorale.
Sentenze nel processo amministrativo


La sentenza è sicuramente lo strumento
utilizzato per la decisione di merito del ricorso.
Essa deve soddisfare due principi (art. 3
c.p.a.):
a)
b)

motivazione (art. 111 cost.);
sinteticità
(in
attuazione
del
principio,
costituzionale e sovranazionale, di ragionevole
durata del processo )
Sul piano formale si distingue tra


sentenza in forma ordinaria (art. 88)
sentenza in forma semplificata o sentenza
breve (art. 74).
Segue: differenze tra sentenza
ordinaria e sentenza breve


Alcune parti sono presenti in entrambe le tipologie
(epigrafe, dispositivo, sottoscrizione).
La differenza tra le due sta:
 nell’esposizione del fatto e delle domande
di parte, che nella sentenza breve possono
essere del tutto omesse, potendo la sentenza
limitarsi a fare rinvio agli atti di parte
 nel diverso “peso” della motivazione, in
quanto nella sentenza breve essa può
consistere “in un sintetico riferimento al punto
di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero,
se del caso, ad un precedente conforme”.
Segue: contenuto della sentenza
ordinaria (art. 88)


1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e
reca
l'intestazione
"Repubblica
italiana".
2.
Essa
deve
contenere:
a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha
pronunciata;
b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
c)
le
domande;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto
della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende
conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa;
g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la
decisione
è
pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.
Segue: art. 88


3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile.
4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o
altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal
componente più anziano del collegio, purché prima
della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento;
se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per
morte o altro impedimento, è sufficiente la
sottoscrizione del solo presidente, purché prima
della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento”.
Intestazione della sentenza e
indicazione del giudice adìto

La
sentenza
deve
contenere
l’intestazione
“Repubblica Italiana – in nome del popolo italiano”
(tale intestazione invece non riguarda le ordinanze o
i decreti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Segue: indicazione del collegio
giudicante
L’indicazione del collegio giudicante viene
invece fatta alla fine della sentenza

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del
giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei Signori
Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore
Segue: indicazione delle parti e dei loro
avvocati
sul ricorso numero di registro generale *** del 2009, proposto
da **********, rappresentata e difesa dagli avv. *****, con
domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via *****
contro
Universita' degli Studi di Palermo, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Palermo, ivi elettivamente domiciliata nei propri
uffici in via A. De Gasperi n. 81,
nei confronti di
-*****, rappresentati e difesi dagli avv. ****, con domicilio
eletto presso lo studio del primo in Palermo, ***
con l’intervento di
-*****, rappresentati e difesi dagli avv. ****, con domicilio
eletto presso lo studio del primo in Palermo
Segue: parti del processo




Ricorrente: può essere una persona
fisica o giuridica, normalmente un privato,
ma può essere anche – di rado – un’altra
Amministrazione;
Resistente: la parte pubblica il cui
provvedimento è impugnato;
Controinteressato: chi ha interesse
contrario
all’annullamento
dell’atto
(normalmente,
nelle
procedure
concorsuali, il vincitore/aggiudicatario)
Interventore: ad adiuvandum o ad
opponendum
Segue: le domande




per l’annullamento, previa sospensione,
della nota *****, pubblicata (oppure,
notificata/comunicata..) ovvero
Per la condanna dell’amministrazione al
risarcimento del danno… ovvero
Per la declaratoria del silenzio serbato
dall’Amministrazione sulla istanza
presentata…. ovvero
per l’accesso e l’ostensione della
documentazione richiesta…. ovvero
Segue: concisa esposizione motivi in
fatto e in diritto








La parte in fatto è in parte sostituita da una serie
di “visti”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di *******
visto il ricorso incidentale di ****;
viste la memoria difensiva di *****;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29
febbraio 2012 il Referendario dott.ssa Maria
Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
Segue: fatto e diritto



Le
sentenze
del
giudice
amministrativo
possono, a scelta dell’estensore, essere divise
in “fatto” e “diritto” o avere una unica parte
“fatto e diritto”.
La scelta è legata, di solito, alla complessità
della questione: quando i fatti di causa sono
molti, ovvero quando si susseguono una serie
di atti (ricorso principale, motivi aggiunti,
ricorso
incidentale,
intervento,
etc),
è
preferibile separare le due parti.
Una maggiore analisi sul fatto e sugli argomenti
delle parti è opportuna quando la soluzione
delle questioni di diritto dipende da una
corretta ricostruzione dei fatti
Segue: importanza della parte in fatto



Ci sono materie in cui i “fatti” contano più che in
altre, e in particolare nei contenziosi su sanzioni
amministrative, irrogate per “condotte illecite”.
In queste liti, il provvedimento amministrativo
postula una corretta ricostruzione di comportamenti
umani,
e
conseguentemente
il
processo
amministrativo è ordinariamente più complesso
rispetto ad un classico processo sull’illegittimità
dell’atto amministrativo.
E’ il caso degli illeciti antitrust: in tale materia,
infatti, le sentenze sono ordinariamente molto
lunghe, potendo facilmente raggiungere le 100
pagine, e si dilungano sulla ricostruzione dei fatti e
sui motivi delle parti.
Segue: motivazione (fatto)





Viene fatta una concisa esposizione della parte in
fatto e vengono sinteticamente riprodotti i motivi di
ricorso
Vengono esposte le prospettazioni delle altre parti
costituite con le rispettive domande
Se è proposto ricorso incidentale da parte del
controinteressato, si elencano i motivi (idem per
eventuali motivi aggiunti)
Si dà conto di quanto avvenuto nel corso del
processo (provvedimenti cautelari o istruttori;
spostamenti
di
competenza;
interruzioni,
sospensioni, riassunzioni; istruttoria svolta)
Si conclude dicendo che alla udienza del giorno..il
collegio ha trattenuto la causa in decisione
Segue….
FATTO
Con ricorso notificato il …………… Tizio impugnava i
provvedimenti indicati in epigrafe………………
Avverso i suddetti provvedimenti prospettava le
seguenti censure
I)………………II) ………………….III) ……………………
Si costituiva ******** chiedendo……………….
Con ordinanza n. *** il collegio accoglieva la domanda
cautelare
Venivano depositate memorie in vista dell’udienza
pubblica
Alla udienza del……… il collegio tratteneva la causa per
la decisione
Segue: motivazione (fatto)


A differenza delle sentenze della Corte
Costituzionale (o della Corte di Giustizia),
nella parte in fatto non vi è una
dettagliata
esposizione
di
tutte
le
questioni sollevate e delle posizioni delle
parti
Ciò risponde ad una esigenza di “
autosufficienza” della sentenza e quindi le
sentenze della Consulta devono essere
scritte in base a un codice stilistico ben
definito
Motivazione (diritto)



La motivazione è stesa dal relatore, a meno che il
Presidente non creda di stenderla egli stesso o
affidarla all'altro giudice (in caso di dissenso e
messa in minoranza del relatore)
La parte in diritto segue l’ordine di decisione
delle questioni (art. 276, commi 2, 4 e 5 c.p.c.,
richiamato dall’art. 88) (AP 4/2011; AP
10/2011)
L’ordine è a sua volta vincolato all’ordine dei
motivi prospettato dalle parti, salvo che per le
questioni rilevabili d’ufficio, che sfuggono al
principio dispositivo
Segue: ordine di esame delle questioni




L’esame delle questioni preliminari (di merito e di
rito) e pregiudiziali deve sempre precedere la
valutazione del merito della domanda formulata
dall’attore;
Vanno accertati prima i presupposti processuali
(giurisdizione e competenza del giudice; capacità
processuale della parte)
Successivamente vanno accertate le condizioni
dell'azione (possibilità giuridica, legittimazione a
ricorrere; interesse a ricorrere).
Poi si passa al merito
Segue: la questione di giurisdizione



La questione di giurisdizione precede
logicamente ogni altra questione perché
una pronuncia, anche di carattere solo
processuale, postula che il giudice che la
rende sia munito di giurisdizione.
Inoltre, il meccanismo della translatio
judicii lascia in vita la chance di vittoria
del ricorrente davanti al giudice avente
giurisdizione, e una pronuncia in rito
diversa dal difetto di giurisdizione
pregiudicherebbe la translatio iudicii.
Se manca la giurisdizione il ricorso è
inammissibile
Segue: altre questioni di rito

Subito dopo vengono:


rilievo della competenza
ricevibilità del ricorso (tempestività della notifica
e del deposito del ricorso) (il ricorso è dichiarato
improcedibile)



legittimazione ad agire
interesse a ricorrere
(ricorso inammissibile)
(il ricorso è inammissibile se
l’interesse è carente ab origine) (se l’interesse viene meno nel
corso del giudizio, il ricorso è improcedibile)
altre ragioni ostative a una pronuncia sul merito
(es. mancata integrazione contraddittorio) (ricorso
improcedibile)
Segue: motivazione sulle questioni





Per
ciascuna
questione/motivo,
la
motivazione, ordinariamente, riporta:
a) in sintesi o in dettaglio la questione o il
motivo;
b)
una
sintetica
esposizione
delle
disposizioni di legge o regolamento
rilevanti per il caso concreto;
c) la interpretazione pertinente delle
disposizioni, citando se del caso i
precedenti giurisprudenziali;
d) l’applicazione delle disposizioni al caso
concreto e dunque la soluzione del caso.
….quindi…..






Volendo, a ciascuna questione può corrispondere
un numero di paragrafo e poi l’articolazione in
sottoparagrafi per ciascuno dei profili sopra
riportati sub a) b), c), d)
1. Si esamina ora il primo motivo.
1.1. Con esso la parte ricorrente sostiene che (…).
1.2. In diritto, le disposizioni che regolano il caso
sono (…).
1.3. Tali disposizioni vanno interpretate nel senso
che (…). Si citano i seguenti precedenti conformi:
(…)
1.4. Applicando le disposizioni, così interpretate,
al caso di specie, ne consegue che il motivo è
(…)].
Segue: esposizione delle disposizioni
di legge o regolamento




Nella prassi possono essere seguite tre strade
differenti:
a) quella di citare solo gli estremi della
disposizione rilevante senza riportarne il contenuto
(es., “art. 3, c. 1, Cost.”);
b) quella di citare gli estremi della disposizione
rilevante riportandone in sintesi il contenuto (es.:
“l’art. 3, c. 1, Cost., afferma il principio di uguaglianza
formale dei cittadini davanti alla legge”);
c) quella di citare gli estremi della disposizione
rilevante trascrivendone per esteso il contenuto
letterale, preceduto, o meno, da una sintesi (es: “l’art.
3, c. 1, Cost. [afferma il principio di uguaglianza
formale dei cittadini davanti alla legge e] dispone,
testualmente: “Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”).
Segue…


La scelta è rimessa ai collegi, ovviamente la prima
e seconda soluzione giovano maggiormente alla
causa della brevità della sentenza, la terza
soluzione rende la sentenza più lunga, ma anche
più chiara e comprensibile dai terzi.
La terza via è, se non obbligata, opportuna,
quando
le
questioni
giuridiche
vertono
sull’interpretazione di determinate parole o
espressioni
contenute
nella
disposizione
normativa, o sull’applicazione del testo originario
o modificato di una data disposizione normativa:
sicché è preferibile riportare i dati testuali oggetto
di esame e decisione.
Struttura formale e linguaggio della
motivazione


In Italia lo stile di redazione della
motivazione non è standardizzato
Si utilizza uno stile discorsivo e non
quello decretizio (intendendosi per
tale ultimo quello con l’incipit
“atteso che”, di solito utilizzato nelle
sentenze brevi, nelle ordinanze e
nei decreti)
Segue: struttura formale



Alcuni giudici usano la tecnica della
motivazione come “un corpo unico” senza
suddivisioni.
Si tratta di una tecnica poco opportuna
perché non consente di individuare
agevolmente i vari capi della sentenza
(che poi spesso corrispondono alle varie
questioni), salvo che per le questioni
semplici o le sentenze brevi
Altri giudici dividono la motivazione in
paragrafi numerati.
segue: numerazione dei paragrafi




Anche la tecnica di numerazione dei paragrafi non è
uniforme:
alcune sentenze utilizzano la tecnica della numerazione
progressiva per ogni periodo sintattico, secondo lo
stile delle sentenze della C. giust. CE (si tratta di tecnica
non molto diffusa nelle sentenze amministrative italiane)
(vedi Ad. Pl., n. 4 del 2011);
altre sentenze dividono la motivazione in paragrafi
corrispondenti ai capi di sentenza e dunque alle
diverse questioni affrontate; non di rado, in tale ipotesi, i
paragrafi sono divisi in sottoparagrafi [Ad. plen., 3
giugno 2011 n. 10].
altri giudici aggiungono alla divisione in paragrafi anche
l’apposizione di titoli ai paragrafi (secondo lo stile delle
sentenze della C. giust. CE): questo accade in sentenze
molto complesse, quali quelle in materia antitrust o di
appalti pubblici [Cons. St., ad. plen., 3 giugno 2011 n. 10;
Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2006 n. 1271; Cons. St., sez.
VI, 2 marzo 2004 n. 926].
Segue: uso del neretto, del sottolineato
o del corsivo



La sentenza non deve riportare né
grassetti né sottolineati, in quanto,
per il giudice, non vi deve essere
una parte più importante dell’altra
In ogni caso, il sistema NSIGA non
lo consente (rinvio)
È possibile l’uso del corsivo per le
parole romane o per le citazioni
Segue: uso del latino giuridico



L’uso del latino giuridico, sia per singole
parole o espressioni idiomatiche che
per brocardi, è piuttosto comune.
La dott.ssa De Nictolis, nella relazione
citata, ha certosinamente individuato parole
di uso comune utilizzate nella sentenze
(ab imis; ab initio; ab origine; a contrario; actio finium regundorum; actio iudicati; ad abundantiam; ad acta; ad adiuvandum; ad
colorandum; ad hoc; ad nutum; ad opponendum; ad personam; a fortiori; agere; a latere; aliud pro alio; amplius; an; ante
causam; a posteriori; a priori; beneficium excussionis; bona fide; bonum prolis; brevi manu; caveat; condicio iuris; condicio sine
qua non; contra legem; contra se; culpa in contrahendo; culpa in re ipsa; culpa in vigilando; datio in solutum; decisum; de cuius;
de iure condendo; de iure condito; de facto; de quo agitur; de minimis; dictum; dies a quo; dies ad quem; emendatio libelli; erga
omnes; error in iudicando; error in procedendo; et cetera; ex ante; ex delicto; exempli gratia; ex lege; ex nunc; ex multis; ex
parte actoris; ex plurimis; ex post; expressis verbis; ex professo; extra moenia; extrema ratio; ex tunc; facere; factum principis;
fictio iuris; fumus boni iuris; genus; sabea corpus; ictu oculi; in itinere; id est; in apicibus; inaudita altera parte; in bonam partem;
in bonis; incipit; in itinere; in limine litis; in malam partem; in parte qua; in re ipsa; inter alios; inter partes; intra moenia; intuitu
personae; inutiliter data; iter; iure privatorum; iure proprio; iuris et de iure; iuris tantum; ius novorum; ius poenitendi; ius
postulandi; ius receptum; iussum iudicis; ius superveniens; latu sensu; legibus solutus; lex; lex posterior; lex specialis; litis
denuntiatio; magna pars; mala in se; mala quia vetita; modus procedendi; munus publicum; mutatio libelli; mutatis mutandis; ne
bis in idem; negotium; nomen iuris; non liquet; nulla quaestio; obiter dicta; omissis; onus probandi; ope legis; pactum sceleris;
par condicio; par condicio creditorum; pater familias; per facta concludentia; periculum in mora; per incidens; perpetuatio
iurisdictionis; per relationem; per tabulas; pleno iure; potestas iudicandi; praeter legem; prima facie; primus inter pares; probatio
diabolica; proprium; pro rata; pro tempore; pro veritate; punctum dolens; quantum; querela nullitatis; quid novi; quoad effectum;
quomodo; quorum; ratio; ratio decidendi; ratio legis; ratione materiae; ratione temporis; rebus sic stantibus; recte; reductio ad
equitatem; reformatio in peius; regula iuris; res dubia; res inter alios acta; res iudicanda; res iudicata; res litigiosa; res
nullius;revisio prioris istantiae; secundum eventum litis; secundum legem; sic et simpliciter; sine die; singulatim; solve et repete;
species; stare decisis; status quo ante; sub iudice; sub specie;tempus commissi delicti; tertium comparationis; tertium genus;
thema decidendum; translatio iudicii; ultra vires; una tantum; vacatio legis; vexata quaestio; vis espansiva; vis maior cui resisti
non potest; vocatio in ius; vocatio iudicis;
Segue: termini stranieri




Sta diventando più frequente anche l’uso di termini giuridici stranieri,
soprattutto inglesi, quando essi hanno maggiore efficacia
descrittiva e sinteticità.
Il che accade anzitutto in settori del diritto che hanno come oggetto di
regolamentazione materie tecniche dominate dall’utilizzo di parole
anglosassoni, sia giuridiche che tecniche come il diritto della concorrenza.
a) quanto ad espressioni giuridiche del diritto antitrust: bleeding hand;
buyer power; core business; conscious parallelism; enforcement;
essential facility; incumbent; interlocking directorship; moral hazard;
new comers; overpricing; panel; price-squeeze policy; punitive
damages; relevant market; smoking gun; underpricing; undertaking;
b) quanto ad espressioni tecniche del mercato su cui incide il diritto
antitrust: code-sharing; gas-release; jet-fuel, handling, load-factor,
packaging, point-to-point; price cup; take-or-pay contracts; remailing;
retail; shipper; smelter; tie-in; opt-in; opt-out; wholesale.
Altro settore in cui si usano espressioni anglosassoni è quello dei pubblici
appalti, anche se in misura minore: alternative dispute resolutions; dual
use; general contractor; global service; in house providing; joint venture;
project financing; public-private-partnership; standstill.
Non manca l’uso, anche se in misura minore, di parole francesi, come
astreinte, chance, primauté, revirement, tout court.
Segue: tipo di linguaggio utilizzato



Non si usa un linguaggio comune
Si usa un linguaggio tecnicogiuridico
Alcuni estensori adottano periodi
molto paratattici e semplici, altri
creano periodi complessi e articolati
Segue: la sentenza deve essere chiara,
sobria e neutrale



L’importante è che la sentenza sia chiara e
comprensibile
Chiara è una sentenza che utilizza un linguaggio
semplice e lineare, ma anche che riesce a far
comprendere ai lettori il percorso motivazionale
seguito (più semplice se la prosa è semplice e i
paragrafi sono numerati)
Altro elemento dello stile della sentenza è la sua
sobrietà e neutralità che a ben vedere
costituiscono il precipitato stilistico del
principio di imparzialità ed equidistanza del
giudice, e della sua soggezione alla legge.
Segue: neutralità




L’estensore deve mantenere uno stile
distaccato
Deve astenersi da giudizi di valore nei
confronti delle leggi o delle posizioni
delle parti;
NON deve assolutamente fare rimproveri
alle parti o agli avvocati, inutili ironie,
sterili polemiche, espressioni offensive o
volgari.
Non deve dare enfasi eccessiva, mediante
punti esclamativi o interrogativi, o l’uso
eccessivo di caratteri grafici aggressivi come
la sottolineatura, il maiuscolo, il neretto.
Sinteticità della sentenza e sentenze
prolisse



Specialmente i magistrati giovani tendono a scrivere sentenze
eccessivamente lunghe e prolisse, ossia dei veri e propri
trattati giuridici su uno o più argomenti oggetto della
sentenza
Anche se non si verifica alcun vizio, la sentenza che faccia
precedere la soluzione del caso concreto da una articolata
ricostruzione teorica che non sia strettamente necessaria al
caso è una sentenza stilisticamente scorretta
La sentenza “prolissa” pur non essendo di per sé “viziata” è
un caso di “cattiva prassi”, e peraltro un eccessivo sforzo
teorico comporta il rischio che il giudice perda di vista il caso
concreto e incorra in vizio di omesso esame dei motivi
(secondo il noto brocardo grosso libro grosso danno) [per un
caso di sentenza “prolissa” appellata per vizio di “omesso
esame dei motivi” v. Tar Lazio – Roma, sez. I, 22 settembre
2009 n. 9171/2009, lunga 215 pagine, censurata con un
appello di oltre 200 pagine, e riformata da Cons. St., sez. VI,
24 giugno 2010 n. 4016, lunga 68 pagine].
Segue: sentenza prolissa


Per sentenza prolissa si intende anche quella che
faccia inutile uso di obiter dicta, ossia di
affermazioni di principi di diritto che non sono
pertinenti al caso di specie.
Infatti gli obiter dicta non sono rilevanti per decidere
il caso concreto, e pertanto, si deve ritenere, non
danno luogo a giudicato, e non dovrebbero costituire
un precedente interpretativo. In un solo caso è la
legge a consentire e dunque legalizzare l’obiter
dicta, ed è quando si consente alla Corte di
cassazione e alla plenaria del Consiglio di Stato di
“affermare il principio di diritto nell’interesse della
legge” anche se non rilevante nel caso di specie.
Citazioni giurisprudenziali




E’
sempre
possibile
citare
precedenti
giurisprudenziali, di giurisdizioni sovranazionali, e di
giurisdizioni nazionali superiori, pari o inferiori.
Le sentenze dei Tribunali amministrativi di primo grado
citano come precedenti le sentenze di altri Tribunali
amministrativi, del Consiglio di Stato, della Cassazione,
della Corte costituzionale;
le sentenze del Consiglio di Stato di solito citano come
precedenti sentenze del Consiglio di Stato o della
Cassazione, della Corte costituzionale, non dei Tribunali
amministrativi di primo grado (salvo casi eccezionalissimi,
su questioni nuove e purchè la sentenza sia passata in
giudicato)
è frequente il riferimento a decisioni della Corte di
giustizia dell’Unione europea, meno frequente quello a
decisioni della C.E.D.U., e pressoché nullo il riferimento a
sentenze di ordinamenti nazionali stranieri (non constano
precedenti)
Precedenti vincolanti





I precedenti non sono MAI vincolanti salvo che, per
le sezioni semplici del CDS, le decisioni della
Ad.Plenaria.
I tar, invece, possono discostarsene.
Sono di fatto vincolanti le statuizioni della
Cassazione a sezioni unite in tema di giurisdizione,
atteso che le sentenze del Consiglio di Stato possono
essere cassate dalle sezioni unite per motivi di
giurisdizione.
In realtà, se un g.a. vuole, se ne discosta
Al di fuori di tali due casi, i precedenti hanno valore
per la loro autorevolezza, non per la loro autorità.
Per dirla con terminologia anglosassone, nei due casi
citati si può parlare di binding precedent, negli altri
casi di persuasive authority.
Valore del precedente al fine di
motivazione (art. 88 c.p.a.)



Va ricordato che l’art. 88 c.p.a. ha dato molto risalto al
precedente, stabilendo che la motivazione “concisa”
può essere stesa “anche con rinvio a precedenti cui
intende conformarsi”.
Il codice fa dunque riferimento al richiamo dei soli
“precedenti conformi”, e non anche dei difformi, e al
fine di ridurre il contenuto motivazionale, che può
anche consistere nel solo richiamo dei precedenti
conformi.
Invece finora le sentenze ordinarie, pur richiamando i
precedenti conformi, ne riportavano per esteso il
contenuto, oltre che gli estremi, e comunque si
dilungavano sulle ragioni di adesione ai precedenti; non
di rado, poi, riportavano i precedenti difformi,
indicando le ragioni per cui occorreva discostarsene.
Citazione di Autori giuridici



Non è possibile, per i giudici citare autori giuridici: lo
preclude l’art. 118, co. 3, disp. att. c.p.c., dettato per il
processo civile ed espressamente richiamato dall’art.
88 c.p.a., a tenore del quale “In ogni caso deve essere
omessa ogni citazione di autori giuridici”.
Questo, a differenza degli altri sin qui visti, è un
canone stilistico imperativo, imposto direttamente
dalla legge (il c.p.a. si è limitato ad esplicitare una
regola già in passato costantemente osservata nel
processo amministrativo, ed a sua volta introdotta
nell’ordinamento italiano già con il codice di procedura
civile del 1865).
La sua violazione non dà luogo però di per sé a vizio
della sentenza, salve possibili conseguenze disciplinari
a carico del magistrato.
Assorbimento dei motivi



La sentenza deve essere concisa, e ciò
dipende molto dal numero e della complessità
dei motivi di ricorso
Infatti la sentenza amministrativa è basata
completamente sui motivi di ricorso. Il
giudice non può indagare al di là di quanto
prospettato dalle parti (fatta eccezione per
poche questioni rilevabili d’ufficio)
Molto di frequente, il collegio, accogliendo il
ricorso, provvede ad “assorbire” i motivi
successivi a quello accolto, che quindi non
vengono esaminati (costringendo la parte, in
caso di appello, a riproporli nella forma
dell’appello incidentale).
Segue: assorbimento dei motivi


Lo schema del Codice prevedeva
un’apposita norma anti-assorbimento, ma
essa non è stata inserita nel testo
definitivo.
Diverso dall’assorbimento è l’accorpamento
dei motivi, quando il giudice esamina
congiuntamente più motivi di ricorso che,
seppur proposti distintamente, risultano
omogenei e che è una tecnica di decisione
ritenuta pacificamente ammissibile.
Lunghezza della sentenza e degli atti di
parte




Il c.p.a. impone la sinteticità sia degli atti di parte che di
quelli del giudice
Con circolare del Presidente del Consiglio di Stato sono
stati “suggeriti” limiti dimensionali degli scritti di parte
(20-25 pagine per ciascuno scritto di parte, e, in caso di
superamento di tale limite, una sintesi di due pagine).
La medesima circolare ha invitato tutti i magistrati
amministrativi al rispetto del dovere di sinteticità e
chiarezza mediante sentenze breve, rilevando che “molto
spesso, una sentenza breve è anche più chiara, perché
mette immediatamente in evidenza il principio di diritto
espresso”.
E’ possibile che un ricorso prolisso venga giudicato
violativo del principio di lealtà processuale, e, se
infondato, anche temerario, con le debite conseguenze in
tema di riparto delle spese di lite e di condanna ad una
indennità/sanzione amministrativa per lite temeraria (art.
26 c.p.a., art. 246-bis, codice appalti pubblici, d.lgs. n.
163/2006).
Dispositivo



Terminata la parte motivazionale,
che è il cuore della sentenza, c’è il
dispositivo, che è il P.Q.M.
Nel dispositivo è racchiusa la sintesi
di quanto esposto in motivazione.
È il dispositivo che verrà messo in
esecuzione quindi è fondamentale
che esso sia il più possibile chiaro e
logico
Struttura del dispositivo




Riunione dei ricorsi (eventuale)
Decisione sulle domande (vedi
infra)
Condanna alle spese /
compensazione
Ordine di esecuzione della sentenza
all’Autorità amministrativa
Segue: dispositivo


Il dispositivo è, in sostanza, la risposta
del giudice alle domande della parte (di
annullamento, di condanna o, nei rari
casi, di accertamento)
Quindi, esso non consiste nella decisione
sui singoli motivi (a quello ci pensa la
motivazione), ma sulle singole domande
(sia del ricorrente che, eventualmente,
delle altre parti)
Segue: dispositivo


Il dispositivo può comprendere
pronunce in rito che in merito
In rito il g.a. (esempl.)



sia
Dichiara improcedibile il ricorso (per
tardività o per sopravvenuto difetto di
interesse)
Dichiara inammissibile il ricorso (per
difetto di giurisdizione o per mancanza di
condizioni dell’azione)
Dichiara
la
propria
incompetenza
(ordinanza)
Segue: dispositivo in caso di difetto di
giurisdizione o di competenza


Il g.a. deve dire in favore di chi
(g.o., corte dei conti, giurisdizione
estera, etc) (oppure, altro tribunale
amministrativo ovvero, nel caso di
incompetenza in materia di giudizio
di ottemperanza, il CDS)
Deve indicare il termine (di legge)
per la riassunzione avanti all’altro
giudice
Segue: dispositivo (merito)

Nel merito il g.a.



Rigetta
Accoglie (anche parzialmente)
In caso di accoglimento il g.a. (art. 34)
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un
termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di
risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare
la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone
misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo
2058 del codice civile;
d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero
modifica o riforma quello impugnato;
e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e
delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un
commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di
cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per
l'ottemperanza.
Segue: dispositivo


Poiché la pronuncia (in rito o in
merito)riguarda le domande delle parti, il
dispositivo può essere complesso.
Per mero es:
o
o
o
o
o
o
Accoglie il ricorso principale e per l’effetto a)
annulla… ; b) Respinge la domanda risarcitoria
(oppure, accoglie in parte il ricorso ai sensi di cui in
motivazione)
Accoglie il ricorso incidentale e dichiara
inammissibile il ricorso principale
Accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti
Dichiara improcedibile il ricorso………
Dichiara inammissibile il ricorso…….
Dichiara in parte improcedibile in parte rigetta….
Contenuto del dispositivo


Il contenuto del dispositivo varia
comunque in relazione al tipo di
processo e di rito seguito
Ad esempio, nel caso del giudizio di
ottemperanza, nel dispositivo viene
spesso riportata la nomina del
Commissario e la tempistica per lo
svolgimento del proprio operato
Spese processuali




Le spese processuali vengono liquidate direttamente in
dispositivo (mai in motivazione) e vengono poste a carico
di una o più parti
In caso di rigetto del ricorso, se la controparte non è
costituita, le spese (ovviamente) non vengono liquidate
In motivazione però si dice chi viene condannato
(normalmente, le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo)
In caso di compensazione, in motivazione si specifica la
ragione della compensazione (ammessa ormai in casi
eccezionali), quindi




In caso di soccombenza parziale
In caso di questioni nuove, peculiari o sulle quali c’è dibattito
giurisprudenziale
In caso di particolare natura dei diritti azionati (es. diritti della personalità;
diritti fondamentali)
In caso di questioni giuridiche estremamente complesse (in realtà, questo
non dovrebbe essere possibile…)
Dispositivo redatto in forma anticipata




La pubblicazione del dispositivo anticipata è prevista nel rito
abbreviato comune, nel rito appalti, nel rito elettorale
(rispettivamente artt. 119, 120 e 130 c.p.a.).
Esso deve essere identico al dispositivo della sentenza in
prosieguo pubblicata, pena problemi di invalidità dell’uno o
dell’altra, e di revocazione.
Il dispositivo è di solito estremamente sintetico, limitandosi
ad un “accoglie” o “respinge” il ricorso e alla condanna alle
spese (in quanto le spiegazioni dell’accoglimento o rigetto
sono contenute nella motivazione)
Il dispositivo anticipato ha la funzione pratica di cristallizzare
la decisione, impedendo ripensamenti, e di precostituire un
titolo esecutivo. Il problema è però che un dispositivo
sintetico del tipo “accoglie” o “respinge” il ricorso, è di solito
inidoneo a costituire un titolo esecutivo, atteso che non
risultando le ragioni dell’accoglimento o rigetto, non è
nemmeno chiaro quali debbano essere le modalità di
esecuzione della sentenza.
Problematiche legate al dispositivo
anticipato




Si auspica che il dispositivo anticipato sia “vestito” ossia
corredato di indicazioni, sia pure molto sintetiche, che chiariscano
come il dispositivo vada eseguito
(es. in caso di ricorso per annullamento, il dispositivo di
accoglimento non dovrebbe limitarsi a dire “accoglie il ricorso” ma
indicare in dettaglio tutti gli atti annullati e il tipo di vizio
riscontrato).
(In caso di azione di condanna, il dispositivo dovrebbe indicare in
dettaglio se la condanna è generica o specifica, e in caso di
condanna specifica, la misura della somma, gli interessi, la
rivalutazione, etc.)
In materia di appalti, in particolare, tale esigenza è avvertita,
atteso che l’annullamento dell’aggiudicazione può o meno
comportare il rinnovo della gara, il subentro del ricorrente
vittorioso nel contratto, la caducazione ex tunc o ex nunc del
contratto. Per dare effetto utile al dispositivo, pertanto, esso
dovrebbe specificare se, accolto il ricorso, deve essere o no
rinnovata la gara, e a partire da quale atto, o se il ricorrente
subentra nel contratto, o se il contratto perde effetti e da che
data.
La sentenza in forma semplificata




La sentenza breve è prevista
per situazioni manifeste, ossia di pronta soluzione – art.
74 (manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del
ricorso); (trattasi di novità del c.p.a.)
per la decisione del merito in esito a udienza cautelare
(c.d. giudizio immediato) (art. 60);
per i riti speciali connotati ex lege dall’urgenza e senza
udienza pubblica:





rito
rito
rito
rito
rito
dell’ottemperanza (art. 114, comma 3);
dell’accesso a documenti amministrativi (116, comma 4);
avverso il silenzio inadempimento della p.a. (117, comma 2);
elettorale (esclusione delle liste, 129, comma 6);
appalti (120, comma 10);
Segue: art. 74 (situazioni manifeste o di
pronta soluzione)


Sono tali quelle di manifesta fondatezza o
infondatezza nel merito
ovvero in rito




manifesta irricevibilità,
manifesta inammissibilità,
manifesta improcedibilità
La motivazione della sentenza può
consistere


in un sintetico riferimento al punto di fatto o di
diritto ritenuto risolutivo
ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Ipotesi tipiche di sentenza breve ex 74



mancata notifica ad almeno uno dei
controinteressati (Tar Lazio, sez. I, 3
giugno 2011, n. 5008);
difetto di giurisdizione (Tar Lazio,
sez. III, 14 dicembre 2011, n. 9732);
tardività
nel
deposito
o
nell’impugnazione
del
provvedimento.
A chi compete la scelta di fare una
sentenza breve ?



La scelta è esclusivamente del
collegio.
Il collegio è assolutamente libero
nell’utilizzare la forma semplificata
qualora ne ravvisi i presupposti di
legge.
L'utilizzo dello strumento in questione
non può costituire di per sé un vizio
della decisione assunta dai primi
giudici, salvo che non sia stato
violato il principio del contraddittorio.
Struttura e forma della sentenza breve





La sentenza breve non differisce da quella ordinaria quanto
ad epigrafe, dispositivo, spese.
Se ne differenzia quanto alla parte in fatto, atteso che può
essere omessa sia la ricostruzione dei fatti, sia le domande e i
motivi di parte, mediante mero rinvio agli scritti di parte e
agli altri atti processuali.
Anche la sentenza ordinaria deve, per legge, avere una
motivazione concisa (art. 88, c. 1, lett. d), c.p.a.).
Il quid proprium della sentenza in forma semplificata non è
dunque la concisa motivazione, elemento comune a tutte le
sentenze, bensì la tecnica di redazione della “concisa
motivazione”, e, in particolare, possibilità che la motivazione
consista o in un sintetico riferimento al punto di fatto o di
diritto ritenuto risolutivo, o in un riferimento ad un
precedente conforme.
Deve sul piano formale ritenersi ammissibile una forma
stringata in veste decretizia (con la locuzione “ritenuto che”),
con l’eventuale omissione della parte in fatto e delle
conclusioni delle parti.
Motivazione della sentenza breve




Sinteticità della motivazione significa focalizzarsi sugli
accertamenti e sulle questioni risolutive ai fini del
decidere, omettendo una lunga descrizione del fatto e
di elementi marginali
Quanto al richiamo al “precedente conforme”, non è
importante che si tratti di un orientamento
maggioritario o consolidato, bensì che la conformità
costituisca elemento di completezza del discorso
giustificativo.
Si avrà una formula stilistica del seguente tenore:
“Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. ,
numero... in data..., che riguarda un caso identico a
quello in esame e da cui non c'è motivo di discostarsi
nel caso di specie”.
È una sorta di motivazione in base al cd. sistema del
precedente (come in common law), solo che qui non è
vincolante
Segue: richiamo al precedente
conforme


Si deve ritenere che quando una sentenza
motiva mediante rinvio a precedenti
conformi, la motivazione della sentenza
deve individuarsi, per relationem, nel
precedente conforme.
Con la conseguenza che l’atto di
impugnazione della sentenza che rinvia a
precedente conforme deve contenere
specifici motivi che attacchino tutti gli
argomenti della sentenza a cui la relatio è
operata [Cons. St., sez. VI, 11 febbraio
2011 n. 917]
Segue: motivazione su un punto
risolutivo



La motivazione semplificata può anche consistere in
un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo (art. 74) quindi assorbente
Si legittima, per espresso dettato normativo, la
prassi dell'assorbimento dei motivi: si deroga alla
regola generale secondo cui il giudice si deve
pronunciare su tutta la domanda, ed è perciò tenuto
ad esaminare tutti i motivi.
Ne consegue che:
a)
l'assorbimento dei motivi è legittimo, purché
correttamente applicato, cioè purché il giudice motivi
con riferimento ad un punto effettivamente risolutivo;
b) l’assorbimento dei motivi non costituisce più un vizio
di omessa pronuncia;
Segue: motivazione su punto risolutivo




In
ogni
caso
l’autorizzazione
legislativa
all’assorbimento va mediata con il principio che la
tutela deve essere piena ed effettiva (art. 1 c.p.a.).
Le questioni di rito, se accolte, sono sempre
risolutive e assorbono le questioni di merito
Se vanno affrontate solo questioni di merito, la
motivazione su un solo punto ritenuto risolutivo, con
assorbimento degli altri motivi, non può tradursi in
un’omissione di pronuncia o in una tutela non
pienamente satisfattiva.
Quindi, nelle pronunce di rigetto, è indispensabile
esaminare tutti i motivi di ricorso (salvo siano
ripetitivi)
Segue…


Nelle pronunce di accoglimento l’assorbimento è
possibile, purchè non vi sia accoglimento per vizi di
pura forma, che consenta il riesercizio dell’azione
amministrativa con esito sostanziale immutato (es.
omesso avviso di avvio del procedimento), laddove
sia possibile accogliere il ricorso per un vizio di
sostanza, con maggiore soddisfazione dell’interesse
del ricorrente.
Pertanto,
nell’esegesi
dell’art.
74
c.p.a.,
l’espressione “punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo” va intesa non solo nel senso di idoneità a
chiudere il processo rapidamente, ma nel senso più
ampio e sostanziale di idoneità a chiudere la lite
definitivamente. Dunque il punto “risolutivo” va
inteso, in caso di sentenza di accoglimento, come
punto “maggiormente satisfattivo”.
Sentenza semplificata emessa in
assenza dei presupposti


L’art.
74
non
prevede
alcuna
sanzione in caso di emissione di
sentenza in forma semplificata in
assenza dei presupposti formali e
sostanziali stabiliti dal Codice.
In caso di mancanza di accertamenti
istruttori, il Consiglio di Stato non
potrà annullare la sentenza con
rinvio, ma riformarla provvedendo a
far svolgere gli accertamenti non
effettuati.
Segue….


Se il Tar abbia erroneamente ritenuto la
causa manifestamente inammissibile,
improcedibile o irricevibile, il Consiglio di
Stato deve trattenere la causa per il
merito senza rinviarla al giudice di
primo grado, non sostanziandosi le
ipotesi suddette in uno dei casi di cui
all’art. 105 (e, in precedenza, dell’art.
35 l. Tar).
Stesso discorso in caso di erronea
dichiarazione di manifesta infondatezza.
Redazione di ordinanze e decreti





Il c.p.a. non si occupa del contenuto formale di
ordinanze e decreti, rinviando al c.p.c.
Ne deriva che le ordinanze devono essere
“succintamente motivate” (art. 134 c.p.c.) e che
l’onere di motivazione si estende ai decreti a
contenuto decisorio, nel rispetto del principio di
sinteticità (art. 3 c.p.a.).
In essi ordinariamente è del tutto omessa
l’esposizione dei fatti e delle conclusioni delle parti.
In passato le ordinanza venivano motivate solo con
riferimento alla sussistenza (o meno) del fumus boni
iuris e del periculum in mora
Oramai, si tende a fornire una motivazione completa
anche se estremamente sintetica
segue



Si può anche motivare in ordine alla sola
assenza di uno dei due presupposti
senza dover motivare sull’altro
Spesso i Tribunali danno atto della
possibilità
del
danno
grave
e
irreparabile, ma respingono per assenza
del fumus (o viceversa)
Per
accogliere,
invece,
devono
sussistere
contemporaneamente
entrambi i presupposti (art. 55, comma
9 c.p.a.)
Cenni su





Redazione sentenze (NSIGA)
Firma elettronica
Fascicolo elettronico
Standardizzazione forma dei
provvedimenti
Mancanza di standardizzazione nelle
citazioni e nella scrittura delle
epigrafi
Scarica

La sentenza amministrativa_slides_MBCavallo