C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2090 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE TOSCANA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE TELEFONO: 055 6521302 – FAX: 055 6540782 TELEX: 570523 COTOSOC Indirizzo Internet: www.figc-crt .org e-mail: [email protected] STAGIONE SPORTIVA 2005 - 2006 Comunicato Ufficiale N. 53 del 25/05/2005 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1.1 ALLEGATI Al presente Comunicato si allega: Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 195/A del 28.4.06 con allegata comunicazione CONI “Disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici” 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Si trascrive stralcio del Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 141 del 22.5.06 e n. 142 del 23.5.06: COMUNICATO UFFICIALE N. 141 CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2005/2006 1° TURNO 1) RISULTATI GARE DEL 20 MAGGIO 2006 …………omissis…………. GIRONE C: FIORANO – FORTIS LUCCHESE 2 – 1 a seguito dei predetti risultati accedono ai quarti di finale del Campionato Juniores le seguenti societa’: ……….omissis…….. FORTIS LUCCHESE SABATO 27 MAGGIO 2006 – ORE 16,30 - ANDATA FORTIS LUCCHESE – TOR DI QUINTO Stadio Comunale di Saltocchio – Lucca C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2091 MERCOLEDI 31 MAGGIO 2006 – ORE 16,30 – RITORNO TOR DI QUINTO – FORTIS LUCCHESE Campo V.Testa Via di Baiardo 25 – Roma 2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D. Sig. Stefano Agamennone, assistito dal Rappresentante A.I.A. Sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 22 maggio 2006, ha adottato i seguenti provvedimenti: ……..omissis…….. E) CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA GUIDI DANIELE (FORTIS LUCCHESE) Espulso per doppia ammonizione. Per reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari AMMONIZIONE ……….omissis…….. MATTEUCCI FRANCESCO CARNICELLI ANDREA CUTINI DANIELE FORTIS LUCCHESE FORTIS LUCCHESE FORTIS LUCCHESE COMUNICATO UFFICIALE N. 142 GARE DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO Stagionae Sportiva 2005/2006 RISULTATI GARE DEL 21 MAGGIO 2006 ………omissis……….. GRUPPO F GRUPPO I TERRACINA – FORTE DEI MARMI CASTELNUOVESE – DERUTA 1-2 1-0 Il programma delle gare successive è il seguente: DOMENICA 28 MAGGIO 2006 – ORE 16,30 – RITORNO ………omissis……… GRUPPO F GRUPPO I FORTE DEI MARMI – TERRACINA DERUTA - CASTELNUOVESE Stadio Com. Carlo Necchi – Forte Marmi Stadio Com. Deruta (PG) 2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D. Sig. Stefano Agamennone, assistito dal Rappresentante A.I.A. Sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 22 maggio 2006, ha adottato i seguenti provvedimenti: C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2092 D) CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1^ INFR.) ………omissis……….. CELI ANDREA PISCITELLI DOMENICO FORTE DEI MARMI FORTE DEI MARMI 2.1 ALLEGATI Al presente Comunicato si allega circolare n. 24 del 18.5.06 prot. 3135 CT/MC/sc con allegata nota della FIGC n. 5.929/GG DEL 16.5.06 inerente la “Trasformazione Associazioni Sportive in Società di Capitali”. 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Consiglio Direttivo Nessuna comunicazione 3.2. Segreteria 3.2.1 APPROVAZIONE TORNEI Si approvano i seguenti Tornei: S.A.R. 4) TORNEO ESTIVO CAMPUS CALCIO A 5 – ORGANIZZATO DAL C.P. DI PISTOIA 3.3. Modifiche al programma gare Nessuna comunicazione 3.4. Recuperi Nessuna comunicazione CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FASE DI QUALIFICAZIONE TORNEO DELLE REGIONI La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati per partecipare alla Fase di qualificazione del Torneo delle Regioni che si svolgerà dal 01/06/2006 al 03/06/2006 nel C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2093 Lazio. I giocatori sotto indicati dovranno presentarsi entro le ore 14.00 di mercoledì 31/05/2006 presso la sede del Comitato Regionale Toscana Via Gabriele d'Annunzio 138 a Firenze, muniti di copia di certificazione medica valida, e documento d'identità in corso di validità. La comitiva soggiornerà all'HOTEL ARICIA, Via Appia, km 26.200 Ariccia (RM). Tel. 06.9323117/9321161. COMANDUCCI Davide BARDUCCI Tommaso BIAGI Simone BARGELLINI Simone MARTINISI Marco RIZZUTO Francesco XHAFERI Olsi PIPICELLI Andrea UMALINI Damiano BARTELLETTI Niccolò ALFIERI Mario IANNICELLI Claudio PESTELLINI Gianni NORFINI Valerio Consigliere regionale Accompagnatore ufficiale Selezionatore: Vice Selezionatore: Medico: Massaggiatore: Amici della Concordia Amici della Concordia Cecchi Fondiaria DLF Cecchi Fondiaria DLF Cecchi Fondiaria DLF Cecchi Fondiaria DLF Dream Team IGP Pisa IGP Pisa Navacchio Zambra Valdarno Valdarno Valdarno Vicarello 1999 Sig. Carlo NESI Sig. Sandro ZAGARI Sig. Roberto MAESTRINI Sig. Maurizio PIERI Dr. Alfredo MANISCALCO Sig. Paolo MAZZOLI Programma gare: Giovedì 01 giugno 2006– Palazzo dello Sport di Ariccia “PALAKILGOUR” ore 18.00 UMBRIA – TOSCANA Venerdì 02 giugno 2006– Palazzo dello Sport di Ariccia “PALAKILGOUR” ore 15.00 LAZIO – TOSCANA Sabato 03 giugno 2006– Palazzo dello Sport di Ariccia “PALAKILGOUR” ore 16.30 MARCHE - TOSCANA SERIE C/2 GIRONE “A” Il campionato è stato vinto dal G.S. NUOVA BIEMME C. a 5 di Livorno che acquisisce il diritto a partecipare al campionato di serie C/1 2006/2007. Ci complimentiamo con la società , i giocatori ed i tecnici per la brillante affermazione. PLAY – OFF Andata 26/05/2006 MONSUMMANO – LUDUS 90 VALLE DELL’ARNO A.S. TOFANELLI MISERICORDIA – REAL S. VINCENZO Ritorno Martedì 30/05/2006 LUDUS 90 VALLE DELL’ARNO – MONSUMMANO REAL S. VINCENZO - A.S. TOFANELLI MISERICORDIA Retrocede in Serie D: F.C. FLORIA 2000 C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2094 PLAY – OUT Andata 26/05/2006 BULLS CALENZANO – FUTSAL CECINA RINASCITA DOCCIA – U.S. MARINA Ritorno Martedì 30/05/2006 FUTSAL CECINA - BULLS CALENZANO U.S. MARINA - RINASCITA DOCCIA SERIE C/2 GIRONE “B” Il campionato è stato vinto dalla POL. FUTSAL FIORENTINA che acquisisce il diritto a partecipare al campionato di serie C/1 2006/2007. Ci complimentiamo con la società , i giocatori ed i tecnici per la brillante affermazione. PLAY – OFF Andata 26/05/2006 AMICI DELLA CONCORDIA – A.S. GERACI CIRCOLO DINO MANETTI – U.S. PONTASSIEVE Ritorno Martedì 30/05/2006 A.S. GERACI – AMICI DELLA CONCORDIA U.S. PONTASSIEVE - CIRCOLO DINO MANETTI Retrocede in Serie D: G.S. PIAN DI SAN BARTOLO PLAY – OUT Andata 26/05/2006 SAN GIMIGNANO SPORT – A.C. GREEN TEAM CHIESANUOVA – MONTEBONELLO Ritorno Martedì 30/05/2006 A.C. GREEN TEAM – SAN GIMIGNANO SPORT MONTEBONELLO - CHIESANUOVA SPAREGGI SERIE “D” Andata GIGLIO ROSSO - PELLETTERIE C.A 5 PISA SOCCER FIVE – ATLETICO 2001 2 - 12 7-1 Ritorno PELLETTERIE C. A 5 – GIGLIO ROSSO – Lunedì 29/05/2006 ORE 22.00 C/o Impianto Sporting Arno – via San Colombano 31h – Badia a Settimo Scandicci ATLETICO 2001 - PISA SOCCER FIVE 26/05/2006 ore 22,30 C/o Palaprato – via Saccenti 47 - PRATO C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2095 CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE Preso atto dei risultati ottenuti nelle gare di qualificazione del triangolare tenutosi a Cervia, la Rappresentativa Toscana di Calcio Femminile si è qualificata per il Torneo delle Regioni che si terrà nella stagione sportiva 2006/2007 nella Regione Lazio. Alle Calciatrici ed allo staff Tecnico vanno i nostri complimenti e ringraziamenti allargando questi ultimi anche alle società che hanno messo a disposizioni le loro tesserate. 4. RISULTATI GARE GARE DEL 20-21/5/2006 - DEL 20 MAGGIO 2006 (ORE 16,30) 1^ EDIZIONE “COPPA REGIONALE” CATEGORIA JUNIORES - 3° turno gare di andata V.GRASSINA – CERTALDO C.CASTELFIORENTINO – FORTE DEI MARMI - 2–2 0–0 DEL 21 MAGGIO 2006 GARE DI SPAREGGIO TRIANGOLARI FRA LE SECONDE DEI GIRONI CAMPIONATO DI PROMOZIONE 1^ gara triangolare MOBILIERI PONSACCO – PIAN DI SCO’ 3–0 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 1^ gara triangolari MARIO MICHELI – RESCO REGGELLO STAGGIA – SORGENTI LABRONE 0–1 2–2 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 1^ gara triangolari: MASSA MACINAIA – VERGINE DEI PINI ATLETICO GEOTERMICA – ASCIANESE NEANIA CASTELDELP. – COMEANA SCARPERIA – CASTIGLION FIBOCCHI 1–1 0–1 1–2 1–2 C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2096 PLAY – OUT CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA DI ANDATA VIGOR CICOGNINI – SAN MARCO AVENZA C. 1–3 GARE DI RITORNO SPORTING CLUB 2001 – LA QUERCE TEGOLETO – S. QUIRICO O. POPPI – S. ROCCO RIOTORTO – ANTIGNANO PERIGNANOLARICEVOLI – PRO LIVORNO 0–0 0–3 2–1 1–0 1–1 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARE DI ANDATA MONTI – CITTA’ DI VILLAFRANCA CASINI SAMBUCA – LEVANE MONTAGNANO – STRADA INTERCOMUNALE S.FIORA – CASTELLINA S. 2–0 3–0 2–1 0–0 GARE DI RITORNO ARCOBALENO – DINO BIANCHI TUTTOCUOIO – CHIESINA UZZANESE PIEVE A NIEVOLE – POGGIO A CAIANO LATERINA - IMPRUNETA TAVARNUZZE CALCINAIA - PECCIOLESE ALTA VALDERA CASTIGLIONCELLO - CALCI CAPOLONA - PESCAIOLA CALCIO ALBERESE – BATIGNANO 3–0 3–1 1–0 1–3 1–2 1–2 0–1 0–1 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARE DI ANDATA SUVERETO – GUARDISTALLO ORBETELLANA – RIBOLLA BARBERINO V.E. – CASTELLINA C. VIRTUS CHIANCIANO – INDICATORE 2–2 1–0 3–2 1–1 GARE DI RITORNO STIAVA – FOSSOLA PARADISO – ACSI POL. AVENZA SPIANATE – LUCCA CALCIO PISTOIA CALCIO – SANROMANESE PIAZZA AL SERCHIO – VALLE DI OTTAVO ANIA – FORNACI CASTELNUOVO – FOGNANO CALCIO ANTARES – VIRTUS MAZZONE CALASANZIO – ARDENZA ORLANDO CALCIO – SCINTILLA PISAEST DINAMO – RIO MARINA CAPALBIO SPORT – STICCIANO CHIANTI NORD - ISOLOTTO RINASCITA DOCCIA – MALMANTILE MONTESPERTOLI – PIEVESCOLA VACCHERECCIA – VIRTUS LIGNANO 4-1 1–1 3–1 3–0 2–1 1–0 3–1 1–4 0–3 1–0 0–0 1–1 1–0 1–1 0–0 3–0 C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2097 SPORTING LATERINA – TUSCAR ATLETICA CASTELLO – S.AGATA ALBOR GRASSINA – FLORIAGAFIR B. MONTE SAN SAVINO – AMBRA 2–0 0–0 0–3 0–1 COPPA TOSCANA – PRIMA CATEGORIA GARA DI FINALE (RITORNO) ANCHIONE – SOCI 2–0 In base ai risultati della Fase finale è risultata vincitrice della Coppa Toscana di Prima Categoria la Società U.S. ANCHIONE , alla quale il Comitato esprime le più vive congratulazioni ed augura sempre maggiori successi COPPA TOSCANA – SECONDA CATEGORIA GARA DI FINALE (RITORNO) ANTELLA 99 - PRATOVECCHIO 3–2 In base ai risultati della Fase finale è risultata vincitrice della Coppa Toscana di Seconda Categoria la Società PRATOVECCHIO CALCIO , alla quale il Comitato esprime le più vive congratulazioni ed augura sempre maggiori successi Campionato CALCIO A CINQUE SERIE C2 Girone A Girone B Giornata 15R Gare del 19/5/2006 Giornata 15R BULLS CALENZANO CALCIO A5 REAL SAN VINCENZO C.5. 3 4 FCG FLORIA 2000 TRAVALLE 5 1 JOLLY ROSIGNANO A.S.D. MARINA 8 4 LUDUS 90 VALLE DELL ARNO C5 ROSIGNANO * MONSUMMANO CALCIOACINQUE TOFANELLI MISERICORDIA C5 5 4 NUOVA BIEMME C.A 5 DEPORTIVO LE PANCHINE C.5 3 1 PRO FOLLONICA FUTSAL CECINA 2002 9 3 RINASCITA DOCCIA LSD POGGIO A CAIANO C5 3 5 Gare del 19/5/2006 AMICI DELLA CONCORDIA CASCINE DEL RICCIO SPORT 5 3 ARCI MONTEBONELLO CIRCOLO ARCI DINO MANETTI 5 4 BORGO ALLA COLLINA TORRITA A.S.D. 7 3 CALCIO A CINQUE REMOLE POL.FUTSAL FIORENTINA 7 14 CHIESANUOVA V.P.CALCIO A5 GREEN TEAM 3 7 GERACI FIRENZE CALCIO A 5 PONTASSIEVE 2 3 POLIS MULTIETNIC S.AGATA 5 4 SANGIMIGNANOSPORT S.C.ARL PIAN DI SAN BARTOLO 8 6 *Rapporto arb.non pervenuto 5. GIUSTIZIA SPORTIVA 5.1. Decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo, Sig. Cleto Zanetti, assistito dal rappresentante A.I.A., Sig. Martini Giovanni, e dai Sostituti G.S. Sig. Francesco Marchi, Sig. Lorenzo Rocchi, Sig. Piero Guarnieri, Sig. Tommaso Tavassi nella seduta del 24/05/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2098 5.1.1. CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 21/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (XI INFR) GNERI ALVARO (MOBILIERI PONSACCO CALCIO) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR) PANICHI DARIO (PIAN DI SCO) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) MIDA ALESSIO (PIAN DI SCO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR) ORLANDI ANDREA (MOBILIERI PONSACCO CALCIO) 5.1.2. CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OUT GARE DEL 21/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDE € 52,00 TEGOLETO Per avere, propri sostenitori, lanciato una bottiglia di vetro vuota in campo senza peraltro colpire. C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2099 € 40,00 SPORTING CLUB 2001 Per contegno offensivo e minaccioso verso un calciatore avversario. Sostenitore ed episodio isolato. A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/06/2006 al Sig. GUARDA PIERINO (LA QUERCE) Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/06/2006 al Sig. COSCETTI CARLO (PERIGNANOLARICEVOLI A.S.D) A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE CARPITELLI ALESSIO (S.ROCCO A.S.D.) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA MORELLI FILIPPO (TEGOLETO) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) COLOMBINI ALESSANDRO (PERIGNANOLARICEVOLI A.S.D) A.S.D.) FABBRI MANUEL (SPORTING CLUB 2001) BURGALASSI STEFANO (PRO LIVORNO 1919 I AMMONIZIONE BUFALINI DIEGO (ANTIGNANO) PELINI ANDREA (LA QUERCE) CHIELLINI CLAUDIO (PERIGNANOLARICEVOLI A.S.D) TELLINI FRANCESCO (POPPI) LOCATELLI ANDREA (PRO LIVORNO 1919 A.S.D.) DIFEDERICO MICHELE (RIOTORTO) GHERARDINI ANDREA (RIOTORTO) BARTOLINI DAVIDE (S.QUIRICO) DE FALCO PIETRO (S.QUIRICO) FC) BIAGIONI ANDREA (SAN MARCO AVENZACALCIO FC) MAGAGNINI GIANMARCO (SPORTING CLUB 2001) DUCHI CESARE (TEGOLETO) PERUZZI ALESSIO (TEGOLETO) FEDELE FRANCESCO (VIGOR CICOGNINI) CHIESA JACOPO (ANTIGNANO) PICCINELLI ALBERTO (LA QUERCE) DINI VINICIO (POPPI) CECCOTTI LUCA (PRO LIVORNO 1919 A.S.D.) ROSELLINI ALESSIO (PRO LIVORNO 1919 A.S.D.) FARINA RICCARDO (RIOTORTO) VENDITTO ANTONELLO (RIOTORTO) DE BERNARDI MASSIMILIANO (S.QUIRICO) ATTUONI DAVIDE (SAN MARCO AVENZACALCIO BIAGIONI RICCARDO (SPORTING CLUB 2001) MARIGLIANI STEFANO (SPORTING CLUB 2001) MARINO MIRKO (TEGOLETO) POPONCINI ALESSANDRO (TEGOLETO) C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2100 5.1.3. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 21/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDE € 300,00 MARIO MICHELI Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna fine gara. Per persona addetta alla custodia degli spogliatoi che assume contegno ironico verso gli ufficiali di gara e ritarda deliberatamente l'apertura dei locali agli ufficiali di gara. Per proprio sostenitore che tenta di scavalcare la rete di recinzione. A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/07/2006 al Sig. SPADONI GIUSEPPE (MARIO MICHELI) Per contegno offensivo verso il D.G. in ripetute e distinte circostanze. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE PERA MANUEL (MARIO MICHELI) Espulso per gioco violento, a fine gara minacciava l'arbitro. NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR) DEDISTI MAURIZIO (RESCO REGGELLO) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) ROMANI CHRISTIAN (MARIO MICHELI) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR) MASSAI MAURIZIO (STAGGIA) CONSIGLI PAOLO (STAGGIA) C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2101 5.1.4. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - PLAY OUT GARE DEL 21/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDE € 2.000,00 CASTIGLIONCELLO Per contegno intimidatorio ed offensivo verso la terna prima, durante ed al termine della gara. Per propri sostenitori che si arrampicano pericolosamente sulla rete di recinzione in ripetute occasioni. Per accensione di fumogeni e scoppio petardi durante la gara senza conseguenze. Per lancio a fine gara di due pigne che infrangono un vetro della finestra dello spogliatoio. Per aver lanciato due raudi all'interno del vano riservato agli ufficiali di gara senza conseguenze. Per scoppio di un raudo all'interno dello spogliatoio della societa' che causa uscita dallo stesso dei calciatori. Recidiva. Sanzione limitata fattivo comportamento dirigenza locale. € 600,00 PECCIOLESE ALTA VALDERA Quale societa' oggettivamente responsabile del comportamento di un proprio calciatore non identificato che, a fine gara, colpiva al volto con un pugno l'allenatore avversario provocandogli un taglio allo zigomo con copiosa fuoriuscita di sangue. € 250,00 MONTI Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale. Per cancello di accesso al recinto di gioco incustodito che causa entrata indebita sul terreno di gioco di sostenitore esultante. Per contegno offensivo verso il D.G.. Reiterata recidiva specifica. A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006 al Sig. MATTEUCCI LINDO (POGGIO A CAIANO 1909) A fine gara offendeva la terna. A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 09/07/2006 al Sig. MORETTI DAVID (POGGIO A CAIANO 1909) Allontanato per aver offeso il D.G., a fine gara minacciava la terna. C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2102 Squalifica fino al 09/06/2006 al Sig. LAZZERINI ALBERTO (CASTIGLIONCELLO) A fine gara rivolgeva frasi offensive verso calciatori avversari. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DAVERI EROS (CAPOLONA) Per aver offeso la terna arbitrale. Sanzione aggravata in quanto capitano. GIANNOTTI ALESSANDRO (CITTA DI VILLAFRANCA) Per condotta violenta verso un calciatore avversario. SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ROMAGNOLI ALESSANDRO EVANGELISTI GABRIELE GALASTRI IACOPO (ALBERESE) (ARCOBALENO B.C.) (CAPOLONA) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA LINICCHI FABIO MINUTI FRANCESCO PELLEGRINI FEDERICO EZZAROUALI RASCHID BARTOLI FABIO (BATIGNANO) (CASTIGLIONCELLO) (CHIESINA UZZANESE A.S.D.) (LEVANE) (PIEVE A NIEVOLE A.S.D.) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) MALLOGGI SIMONE (CALCI) DELPAPA EDOARDO (CALCINAIA A.S.D.) BONUCCI MARCO (IMPRUNETA TAVARNUZZE) BALDI MICHELE (TUTTOCUOIO) ROCCA RICCARDO (CALCI) DAVERI EROS (CAPOLONA) NOCCIOLINI LUCA (LATERINA) NENCIONI MIRKO (TUTTOCUOIO) I AMMONIZIONE CIAVATTINI DAVIDE (ALBERESE) MARCONI MASSIMO (ALBERESE) BROCCHINI LUCA (ARCOBALENO B.C.) BATISTONI PAOLO (BATIGNANO) ZEVOLA ADRIANO (CALCI) MONTAGNANI SIMONE (CALCINAIA A.S.D.) CARBONI ENRICO (CAPOLONA) VANTINI DAVIDE (CAPOLONA) BALLERI LUCA (CASTIGLIONCELLO) PAOLETTI RICCARDO (CASTIGLIONCELLO) CASUCCI PAOLO (CHIESINA UZZANESE A.S.D.) UZZANESE A.S.D.) FORNESI MASSIMILIANO (CITTA DI VILLAFRANCA) ODDO GABRIELE (CITTA DI VILLAFRANCA) BRESCHI JACOPO (DINO BIANCHI PESCIA 1912) FOGLIA GIACOMO (DINO BIANCHI PESCIA 1912) LUCHETTI GIONATA (DINO BIANCHI PESCIA 1912) CAPANNI MATTEO (IMPRUNETA TAVARNUZZE) SANTINI ALESSANDRO (IMPRUNETA TAVARNUZZE) BENANCHI CLAUDIO (INTERCOMUNALE S.FIORA) FORTUNATI RICCARDO (INTERCOMUNALE S.FIORA) BROGI TOMMASO (LEVANE) MAGISTRI MARCO (LEVANE) MAINARDI FRANCESCO (ALBERESE) ROMAGNOLI EMILIANO (ALBERESE) MARIOTTI GIANLUCA (ARCOBALENO B.C.) HEMMI ANDREA (CALCI) MANNUCCI LORENZO (CALCINAIA A.S.D.) VIRGONE GUGLIELMO (CALCINAIA A.S.D.) REDENTORI ANDREA (CAPOLONA) FRANCINI GIACOMO (CASTELLINA SCALO) GUIDI CRISTIANO (CASTIGLIONCELLO) SALUCCI OMAR (CASTIGLIONCELLO) FRANCONE MASSIMILIANO (CHIESINA GIANNARELLI MARCO (CITTA DI VILLAFRANCA) PAOLI LUCA (CITTA DI VILLAFRANCA) DI MARCO PAOLO (DINO BIANCHI PESCIA 1912) GUIDI PAOLO (DINO BIANCHI PESCIA 1912) MORETTI MICHAEL (DINO BIANCHI PESCIA 1912) GIANNI ALESSIO (IMPRUNETA TAVARNUZZE) SPATARO LUCA (IMPRUNETA TAVARNUZZE) CAPITANI DOMENICO (INTERC.LE S.FIORA) PEDANI MICHELE (LATERINA) CUCCOLI FEDERICO (LEVANE) RODI FRANCESCO (LEVANE) C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2103 BORGOGNI ANDREA (MONTAGNANO A.S.D.) FABIANELLI GIACOMO (MONTAGNANO A.S.D.) SODERO STEFANO (MONTAGNANO A.S.D.) LANDI MASSIMO (PECCIOLESE ALTA VALDERA) SCARPA SALVATORE (PECCIOLESE ALTA VALDERA) ANDREOTTI FRANCESCO (PIEVE A NIEVOLE A.S.D.) CINIERI CARLO (POGGIO A CAIANO 1909) USCELLI CLAUDIO (SAMBUCA U. CASINI A.S.D.) STARNOTTI RICCARDO (STRADA) DINORI SIMONE (MONTAGNANO A.S.D.) MENCHINI LUCA (MONTAGNANO A.S.D.) GIANNUZZI ANDREA (MONTI) SARAIS CLAUDIO (PECCIOLESE ALTA VALDERA) RANDELLINI FEDERICO (PESCAIOLA CALCIO) RASTELLI DANIELE (PIEVE A NIEVOLE A.S.D.) CELLAI LUCA (SAMBUCA U. CASINI A.S.D.) BELTRAME GREGORIO (STRADA) FOGLI STEFANO (TUTTOCUOIO) 5.1.5. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 21/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE LOMBARDI DAVIDE CHITI LUCIANO FATARELLA STEFANO (COMEANA BISENZIO) (NEANIA CASTEL DEL PIANO) (NEANIA CASTEL DEL PIANO) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (XIII INFR) MUREDDU MASSIMO (ASCIANESE) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (XI INFR) SOZZI MICHELE (ATLETICO GEOTERMICA) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR) PALAZZI MIRKO (CASTIGLION FIBOCCHI) BAGIARDI GIOVANNI (SCARPERIA 1920 A.S.D.) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR) POSI SILVANO (SCARPERIA 1920 A.S.D.) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) CROSATO ANDREA (ATLETICO GEOTERMICA) IERI EMANUELE (COMEANA BISENZIO) PIANO) BERTINI ANTONIO (COMEANA BISENZIO) MARTINELLI FRANCESCO (NEANIA CASTEL DEL C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2104 5.1.6. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - PLAY OUT GARE DEL 21/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDE € 250,00 SPIANATE A.S.D. Per contegno offensivo e minaccioso verso un A.A. con lancio di tre bottiglie piene senza colpire e di uno sputo che raggiunge lo stesso ad un braccio. € 200,00 ORLANDO CALCIO Per contegno offensivo e minaccioso verso un A.A. con lancio di piccoli sassi senza colpire. Per lancio di una bottiglia di acqua mezza piena che raggiunge l'arbitro senza provocare danno alcuno. Per aver causato con il proprio atteggiamento richiesta d'intervento dei CC. . € 150,00 CAPALBIO SPORT Per reiterata presenza di persone non autorizzate presenti nello spogliatoio e spazio antistante. Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna. Recidiva. € 140,00 MONTE SAN SAVINO Per contegno offensivo verso la terna e gli organi federali. Per persona estranea recinto spogliatoi fine gara. Plurirecidiva. € 92,00 PIEVESCOLA Per contegno offensivo verso la terna ad opera di tesserati non identificati a fine gara. A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 25/01/2008 al Sig. PAGNI ROBERTO (ORLANDO CALCIO) Per aver intenzionalmente colpito il D.G. con uno sputo al volto. Allontanandosi dal campo gli rivolgeva frase offensiva. Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006 al Sig. BRESCHI SAURO (FOGNANO CALCIO) Per comportamento altamente irriguardoso verso il D.G. a fine gara. Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006 al Sig. ROSSI ALESSANDRO (FOSSOLA) Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006 al Sig. MANCINI ANGELO (MALMANTILE) C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2105 Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006 al Sig. RISTORI PAOLO (PIEVESCOLA) Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006 al Sig. BIAGINI LUCIANO (PISTOIACALCIO) Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/06/2006 al Sig. CASINI PIERLUIGI (RIO MARINA) A CARICO DI MASSAGGIATORI SQUALIFICA Squalifica fino al 25/07/2006 al Sig. GALLIGANI MIRKO (SPIANATE A.S.D.) Allontanato per aver rivolto al D.G. frase minacciosa, dopo qualche minuto rientrava sul terreno di gioco offendendo l'arbitro. A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 25/08/2006 al Sig. CAMPOSTRINI MARZIO (ALBOR GRASSINA) Allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, alla notifica si ripeteva in tale comportamento. A fine gara accusava l'arbitro di parzialita' e profferiva frasi intimidatorie ed offensive verso gli Organi Federali. Squalifica fino al 09/07/2006 al Sig. SCARPONI MAURO (CAPALBIO SPORT) Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Squalifica fino al 24/06/2006 al Sig. MAGAZZINI MASSIMO (GUARDISTALLO DIL.) Squalifica fino al 24/06/2006 al Sig. RUMACHELLA ENRICO (PIEVESCOLA) Squalifica fino al 24/06/2006 al Sig. RACANO MASSIMILIANO (RINASCITA DOCCIA) Squalifica fino al 09/06/2006 al Sig. LAZZONI ALBERTO (CALASANZIO) A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AVANZATO ANTONIO (LUCCA CALCIO) Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, uscendo dal campo offendeva l'A.A.. SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE ALESSANDRINI ROBERTO (MONTE SAN SAVINO) Espulso per doppia ammonizione, a fine gara colpiva con un calcio un calciatore avversario. BALLERI MICHELE (ORLANDO CALCIO) Espulso per somma di ammonizioni, uscendo dal campo colpiva con una manata un calciatore avversario. ROSSELLI MIRKO (SPIANATE A.S.D.) Nonostante la propria qualifica di capitano si faceva ammonire per ben due volte e quindi espellere per proteste. Successivamente offendeva l'arbitro. C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2106 SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE PICCHIANTI MATTEO (ALBOR GRASSINA) Per condotta violenta verso un calciatore avversario. TOFANELLI JACOPO (CALASANZIO) Per aver offeso e minacciato il D.G.. LACCHI STEFANO (FLORIAGAFIR BELLARIVA) Per condotta violenta verso un calciatore avversario. MARIANELLI FEDERICO (ORLANDO CALCIO) Per condotta violenta verso un calciatore avversario. CHIONSINI MICHELE (RIO MARINA) Espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, uscendo dal campo reiterava le offese. DRAPPA EMANUELE (SPIANATE A.S.D.) Per condotta violenta verso un calciatore avversario. BENATTI OMAR (SPORTING LATERINA 2002) Per condotta violenta verso un calciatore avversario. PERUZZI MATTEO (TUSCAR) Per condotta violenta verso un calciatore avversario. SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE COLANGELO MATTEO SCARPONI ENRICO ANDREUCCETTI MATTEO ARONICA RICCARDO BALDACCI DANIEL GUARNOTTA FABIO PANTANI LUCA SEGGIO ANDREA PALLINI PAOLO VINERBI EMILIANO (ANTARES A.S.D.) (CAPALBIO SPORT) (FORNACI) (PIEVESCOLA) (SANROMANESE) (SANROMANESE) (SPIANATE A.S.D.) (STICCIANO) (VIRTUS LIGNANO) (VIRTUS LIGNANO) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA VATTERONI GABRIELE FIASCHI EMANUELE LEONZIO MAURIZIO RICCI ANDREA DIFALCO JONATAN CUCURNIA DAVIDE SEVERI ALESSANDRO CAPPELLI FRANCESCO PICCHI FILIPPO SAVINI ANDREA PAGANO ALESSANDRO POGGIANTI ALESSANDRO AMBROGI CLAUDIO BALLERI MASSIMILIANO POCAI LUCA ARCONTI FRANCESCO SIMEONI FEDERICO MAZZOLA ANTONIO BRUNO MIRCO SALVADORI SIMONE PANCIONI PATRIZIO PETRIELLA LUCA CONFIETTO GIANLUCA (ACSI POLISPORTIVA AVENZA) (ARDENZA) (ARDENZA) (CAPALBIO SPORT) (FOGNANO CALCIO) (FOSSOLA) (INDICATORE) (ISOLOTTO) (ISOLOTTO) (LUCCA CALCIO) (MALMANTILE) (MALMANTILE) (ORLANDO CALCIO) (ORLANDO CALCIO) (PIAZZA AL SERCHIO) (PIEVESCOLA) (PIEVESCOLA) (RINASCITA DOCCIA) (RIO MARINA) (SCINTILLAPISAEST) (SPORTING LATERINA 2002) (SPORTING LATERINA 2002) (VIRTUS MAZZONE) C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2107 NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE FARAONE FRANCESCO (ISOLOTTO) Per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara. Per lancio di sputi ed offese verso il pubblico a fine gara. SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE FANTIGINI LAPO (ALBOR GRASSINA) A fine gara offendeva e minacciava il D.G.. VESTRI DANIELE (AMBRA) A fine gara veniva a vie di fatto con un calciatore avversario. BOLI LORENZO (ISOLOTTO) Per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara. FERRARO SANDRO (MONTE SAN SAVINO) A fine gara veniva a vie di fatto con un calciatore avversario. SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE CIAVATTINI MARCO (CAPALBIO SPORT) Per offese alla terna arbitrale. SCOGNAMIGLIO MARCO (CAPALBIO SPORT) Per offese alla terna arbitrale. ATERINI ALESSANDRO (CHIANTI NORD A.S.D.) A fine gara assumeva contegno provocatorio verso gli avversari. BILANCERI LUCA (GUARDISTALLO DIL.) Per aver offeso il D.G.. MAGAZZINI ALESSANDRO (GUARDISTALLO DIL.) A fine gara rivolgeva frase irriguardosa ad un A.A.. FUNAIOLI SIMONE (PIEVESCOLA) Per offese alla terna a fine gara. MEI ANDREA (SPIANATE A.S.D.) Per aver offeso il D.G.. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) FANTIGINI LAPO (ALBOR GRASSINA) GIAGNONI CLAUDIO (ANTARES A.S.D.) PACINI PILADE (DINAMO A.S.D.) BELLARIVA) DELL AMICO NICOLA (FOSSOLA) BRASCHI DUCCI (S.AGATA) CODINI SIMONE (SCINTILLAPISAEST) TOSCANINI GABRIELE (TUSCAR) NOTINI UBALDO (ANIA) ROSSI ENZO (ARDENZA) MARTINELLI FRANCESCO (FLORIAGAFIR TOSCHI STEFANO (LUCCA CALCIO) BRASCHI LAPO (S.AGATA) PASTORELLI CLAUDIO (STICCIANO) ROSSI LUIGI (VIRTUS LIGNANO) I AMMONIZIONE SCHEMBRI GIACOMO (ACSI POLISPORTIVA AVENZA) BACCANI MIRKO (ALBOR GRASSINA) MELZI ALESSANDRO (AMBRA) IACOMINI MANUEL (ANIA) RIVA MARCO (ANIA) TORRACCHI DAVIDE (ANTARES A.S.D.) ALUNNO MIRCO (BARBERINO V.ELSA A.S.D.) CAGGIANO LUCA (CALASANZIO) DORI ALESSIO (CALASANZIO) SOZZI DAVIDE (ACSI POLISPORTIVA AVENZA) CASTALDO GIOACCHINO (ALBOR GRASSINA) PIANIGIANI LEONARDO (AMBRA) NARDINI ENRICO (ANIA) SIMONINI FRANCESCO (ANIA) CONTI MATTIA (ATLETICA CASTELLO) BAZZANI MARCO (BARBERINO V.ELSA A.S.D.) CINELLI LORENZO (CALASANZIO) LA PUMA SIMONE (CALASANZIO) C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2108 CIAVATTINI MARCO (CAPALBIO SPORT) GERMANI FEDERICO (CAPALBIO SPORT) AGNORELLI RICCARDO (CASTELLINA IN CHIANTI ASD) ASD) PEZZATINI IURI (CASTELLINA IN CHIANTI ASD) BIANCALANI NICCOLO (CASTELNUOVO) GALLI ALESSANDRO (CASTELNUOVO) ATERINI ALESSANDRO (CHIANTI NORD A.S.D.) SECCI ANDREA (CHIANTI NORD A.S.D.) PERAZZI FILIPPO (FLORIAGAFIR BELLARIVA) FRANCHI RICCARDO (FOGNANO CALCIO) RISALITI DANIELE (FOGNANO CALCIO) LEON NOEL (FORNACI) DEMI VALERIO (GUARDISTALLO DIL.) SELVI GINO (GUARDISTALLO DIL.) CASALINI SIMONE (INDICATORE) LAZZARI GABRIELE (INDICATORE) FARAONE FRANCESCO (ISOLOTTO) VENTURINI MICHAEL (ISOLOTTO) GIOMETTI FRANCESCO (LUCCA CALCIO) BENELLI FRANCESCO (MALMANTILE) CRAFA IACOPO (MONTE SAN SAVINO) OMBRONESCHI DAVIDE (ORBETELLANA) CECCARELLI MASSIMILIANO (ORLANDO CALCIO) LEMMI JONATHAN (ORLANDO CALCIO) SPAGNOLI SAMUELE (ORLANDO CALCIO) GARELLA MICHELE (PARADISO E B.) BILLI GIANLUCA (PIAZZA AL SERCHIO) DONNINI ANDREA (PIAZZA AL SERCHIO) SERCHIO) FUNAIOLI SIMONE (PIEVESCOLA) SIMEONI FEDERICO (PIEVESCOLA) PAVONI NICOLA (PISTOIACALCIO) SALVADORI MARCO (RINASCITA DOCCIA) RICCI PAOLO (RIO MARINA) RUSSO GIOVANNI (SANROMANESE) CHITI LEONARDO (SCINTILLAPISAEST) GANDINI FEDERICO (SPIANATE A.S.D.) BIANCHINI FEDERICO (SPORTING LATERINA 2002) SCAVO LUCA (STIAVA) SEGGIO ANDREA (STICCIANO) ROSSI FEDERICO (SUVERETO) MIGLIORUCCI ALESSIO (TUSCAR) CASELLA MARCO (VACCHERECCIA) FAMBRINI ALESSIO (VALLE DI OTTAVO) BELARDINELLI FEDERICO (VIRTUS CHIANCIANO T.1945) T.1945) RUBEGNI ALESSIO (VIRTUS CHIANCIANO T.1945) BONAFEDE MARCO (VIRTUS LIGNANO) ROSATI ROBERTO (VIRTUS MAZZONE) DITONNO MIKE (CAPALBIO SPORT) TEODOLI ALESSIO (CAPALBIO SPORT) CIUFEGNI EMILIANO (CASTELLINA IN CHIANTI VENTURINI UGO (CASTELLINA IN CHIANTI ASD) FROSINI ROBERTO (CASTELNUOVO) PIZZUTO FILIPPO (CASTELNUOVO) PUCCI MASSIMO (CHIANTI NORD A.S.D.) GIACOMELLI DANIEL (DINAMO A.S.D.) DETTI LUCA (FOGNANO CALCIO) RAFANELLI MATTEO (FOGNANO CALCIO) FRATESCHI MAICOL (FORNACI) GRAZIANI ALESSANDRO (FOSSOLA) MINUTELLA MATTEO (GUARDISTALLO DIL.) ULIVIERI MICHELE (GUARDISTALLO DIL.) GIANNUCCI ANTONIO (INDICATORE) CELLAI SASCIA (ISOLOTTO) SCALZULLO GIANLUCA (ISOLOTTO) AMATO GIORGIO (LUCCA CALCIO) GUIDOTTI LUCA (LUCCA CALCIO) GIOMMETTI ALESSIO (MALMANTILE) MANCINI GABRIELE (MONTE SAN SAVINO) BALLERI MICHELE (ORLANDO CALCIO) GENOVESI FEDERICO (ORLANDO CALCIO) LONGOBARDI DARIO (ORLANDO CALCIO) BOGAZZI CLAUDIO (PARADISO E B.) BIAGINI ROBERTO (PIAZZA AL SERCHIO) CARRARI GIACOMO (PIAZZA AL SERCHIO) ROCCHICCIOLI ALESSANDRO (PIAZZA AL PERNA ANTONIO (PIEVESCOLA) DAMI ANDREA (PISTOIACALCIO) MARTINI PAOLO (RIBOLLA) FRANGIONI LORENZO (RIO MARINA) SUPPA MAURO (RIO MARINA) BELLANI DARIO (SCINTILLAPISAEST) COSTANZO ALESSIO (SCINTILLAPISAEST) MEI ANDREA (SPIANATE A.S.D.) FENZI CLAUDIO (STIAVA) BIGOZZI SIMONE (STICCIANO) BONAGUIDI ALESSANDRO (SUVERETO) BERNESCHI MONERO (TUSCAR) PES MATTEO (TUSCAR) MORANDINI ALESSIO (VACCHERECCIA) BARBETTI MARCO (VIRTUS CHIANCIANO T.1945) CESARETTI ALESSIO (VIRTUS CHIANCIANO BOLOGNINI MARCO (VIRTUS LIGNANO) RENNA ANGELO (VIRTUS MAZZONE) TRIBOTTI MASSIMO (VIRTUS MAZZONE) 5.1.7. COPPA TOSCANA 1 CATEGORIA GARE DEL 21/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2109 A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE (III INFR) TIZZANINI EMANUELE (SOCI) I AMMONIZIONE DINI DAMIANO (ANCHIONE CALCIO) 5.1.8. COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA GARE DEL 21/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) ORLANDI MARCO (PRATOVECCHIO A.S.D.) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) BERNI LUCA (PRATOVECCHIO A.S.D.) FERRI MAURIZIO (PRATOVECCHIO A.S.D.) I AMMONIZIONE CALOSI LORENZO (ANTELLA 99) MARANGIO FURIO (ANTELLA 99) 5.1.9. COPPA REGIONALE JUNIORES GARE DEL 06/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2110 A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ALLORI LORENZO (V.GRASSINA) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) CARCIONE MICHELE (CALCIO CASTELFIORENTINO) LO CASTRO GIACOMO (V.GRASSINA) TARANTINO MARCO (FORTE DEI MARMI) I AMMONIZIONE MAINARDI FRANCESCO (CALCIO CASTELFIORENTINO) NICOLINI LUCA (FORTE DEI MARMI) SIMONETTI MATTEO (CERTALDO) 5.1.10. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 GARE DEL 19/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDE € 150,00 TOFANELLI MISERICORDIA C5 Per contegno offensivo verso il D.G.. Per aver consentito l'accesso al recinto spogliatoi a persone estranee una delle quali sputa attraverso la finestra dello spogliatoio arbitrale senza peraltro colpire nessuno. Reiterata recidiva. € 54,00 GREEN TEAM Per contegno offensivo verso il D.G.. Recidiva. A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 24/06/2006 al Sig. RANDELLI LORENZO (GREEN TEAM) C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2111 A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE PANIZZA FRANCESCO (GREEN TEAM) Per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA HASHTROUDI KEYWAN (POLIS MULTIETNIC) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR) BARGELLINI MARCO (CALCIO A CINQUE REMOLE) C5) BALDINI ALESSANDRO (LSD POGGIO A CAIANO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) PERINI MIRKO (CALCIO A CINQUE REMOLE) BARTALI TOMMASO (PIAN DI SAN BARTOLO) BENDI MARCO (GREEN TEAM) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR) FERRI FRANCESCO (AMICI DELLA CONCORDIA) STRUMBO ROBERTO (POLIS MULTIETNIC) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) BARTALUCCI NICCOLO (CHIESANUOVA V.P.CALCIO A5) TITI ANDREA (CHIESANUOVA V.P.CALCIO A5) FRANCHINI FRANCESCO (DEPORTIVO LE PANCHINE C.5) COSIMI GIORDANO (FUTSAL CECINA 2002) PANIZZA FRANCESCO (GREEN TEAM) BARONTINI STEFANO (MARINA) CANTINI TOMMASO (POLIS MULTIETNIC) 5.1.11. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE D - PLAY OFF GARE DEL 16/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/07/2006 al Sig. SERAFINI RENZO (PISA SOCCER FIVE) Allontanato per aver offeso il D.G., una volta in tribuna persisteva nel proprio contegno ingiurioso. C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2112 A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA SALUTINI GIACOMO (NAVACCHIO ZAMBRA) NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE TAVELLA ROBERTO (NAVACCHIO ZAMBRA) A fine gara offendeva il D.G. e, di poi, si rifiutava di farsi identificare. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) ADILI SUAT (PISA SOCCER FIVE) I AMMONIZIONE BERNARDO ANDREA (ATLETICO 2001) BIRINDELLI ALESSIO (PISA SOCCER FIVE) GUERRINI ALESSANDRO (NAVACCHIO ZAMBRA) GARE DEL 19/05/2006 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE LUNGHI LORENZO (GIGLIO ROSSO CALCIO 5) Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le offese. A fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso. NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR) POGGIOLINI STEFANO (GIGLIO ROSSO CALCIO 5) I AMMONIZIONE LUNGHI LORENZO (GIGLIO ROSSO CALCIO 5) C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2113 5.2. Delibere della Commissione Disciplinare Si trascrivono i testi integrali delle decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare relativi alla riunione tenutasi a Firenze il 19 Maggio 2006 con l’assistenza del rappresentante A.I.A. Sig Bini Luigi e così composta: Dott.Carmine Avv. Gabriele Dott.Riccardo COMPAGNINI LENZI GOLIA Presidente Componente Componente SOCIETA’ VARIE (ammende art. 62 bis NOIF) Impugnazioni della: • AC SIEVE 91 – LONDA avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 16 del 12 ottobre 2005);( PROC. N. 037) • A.S.D. TORRENIERI avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 20 del 27 ottobre 2005);( PROC. N. 056) • Calcio a 5 CO. DIF. CECINA avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.100=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 22 del 10 novembre 2005).( PROC. 067) • Pol. BETTOLLE avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 22 del 10 novembre 2005), PROC. N. 071 Preliminarmente la Commissione delibera di riunire i procedimenti di cui in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione, aventi per oggetto analoghe vicende e tematiche normative .Con rituali distinti gravami, la intestate società adivano questa C.D. chiedendo la riduzione delle sanzioni come sopra inflitte, che il G.S. aveva così (rispettivamente ) motivato: • AC SIEVE 91 – LONDA “ per avere un gruppo di sostenitori lanciato in campo a più riprese circa 20 petardi che scoppiando, producevano grande fragore. Sanzione comminata in applicazione dell’art. 10, comma 2 bis delle N.O.I.F.”.• A.S.D. TORRENIERI “Per avere introdotto ed utilizzato nell’impianto sportivo materiale pirotecnico ( art. 62 comma 2 bis NOIF) • Calcio a 5 CO. DIF. CECINA: “Per avere, propri sostenitori, lanciato il contenuto di una bottiglia d’acqua verso il D.G. raggiungendolo al viso ed alla testa. Per avere acceso due fumogeni il cui fumo rendeva insufficiente la visibilità e causava l’interruzione del gioco per due minuti ( Art. 62 comma 2 bis NOIF).” • Pol. BETTOLLE ““Per avere introdotto ed utilizzato nell’impianto sportivo materiale pirotecnico ( art. 62 comma 2 bis NOIF)”.- Deducono le reclamanti, con argomentazioni sostanzialmente similari, che la sanzione, a ciascuna inflitta, non è proporzionata alla reale portata dei fatti, essendo la disponibilità di pochi sostenitori ed il lancio di materiale fumogeno/pirotecnico, di comune vendita nelle cartolerie e pertanto innocuo, verificatosi con portata esigua, senza conseguenze alcune per la incolumità dei presenti, non incidendo sul prosieguo delle gara, con pronto attivarsi da parte della società per impedire il prosieguo del lancio. Taluna società argomenta, inoltre, che l’ingresso nell’impianto di detto materiale di fatto non è controllabile, per dimensioni e facile occultamento al di sotto degli abiti degli spettatori, neppure potendosi operare perquisizione personale da parte degli organizzatori. Il CECINA nega che vi sia stato lancio d’acqua verso il DG.- C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2114 Ciascun arbitro –nel referto gara – ha descritto i fatti come riportati nella decisione del G.S.Conclusivamente “sul fatto”, la versione arbitrale, in ogni caso dettagliata e puntuale, non può non prevalere sulla diversa offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali. La sanzione stabilita in ciascuno dei procedimenti è esattamente applicata ai sensi dell’ art. 62, 2 bis NOIF che, così recita ( è opportuno riportarne il testo) : “ vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni scritti, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale. . Tale disposizione è ribadita nel precetto di cui all’art. 10 , secondo comma del C.G.S. che estende il divieto a cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale. Tali precetti peraltro, come è noto, hanno recepito disposizioni di legge emanate dal legislatore nazionale, a seguito di gravi fatti di violenza negli stadi. E’ agevole rappresentare come la normativa, di vasta estensione (contempla, numerose tipologie di “azioni”, come visto) tenda a prevenire “in radice” e, quindi, sanzionare ogni tipologia di condotta che anche solo in via potenziale possa arrecare danno a terzi, innescare situazioni di contenzioso e quindi di sviluppo di violenza. Emblematico sottolineare come risulti illecito per la disciplina sportiva, sia la mera introduzione negli impianti di materiale pirotecnico, di qualsiasi genere, che l’effettivo utilizzo; e così a da dirsi per oggetti di qualsiasi altro genere, idonei alla offesa della altrui persona. Non può non osservarsi come il lancio “fuori dal recinto di gioco (da intendersi terreno di giuoco) e vicino alla tribuna…”, certamente addebitato ai sostenitori del TORRENIERI dall’arbitro ed avvenuto “durante il primo tempo e il secondo tempo e dopo il gol…” non possa che essere collocato, agli effetti normativi che occupano, nella disciplina sanzionatoria che qui interessa, per le ragioni già esposte (trattasi di utilizzazione di fuochi pirici relativa alla gara che si svolge nell’impianto sportivo). Il Giudice ed il sistema disciplinare sono chiamati ad applicare la norma, e ad essa dare attuazione recependo il chiaro dettato normativo, che non comporta problematiche o margini di diversa interpretazione. Analogamente, è da dirsi per quanto riguarda la entità della sanzione che, stabilita dall’art. 10, comma 5, C.G.S. in termini economici severi per tutte le serie e categorie, differenziandole in ragione delle capacità economiche, fissa “per le società non appartenenti alle sfera professionistica…la sanzione dell’ammenda da Euro 1000 a euro 15.000. E’ di tutta evidenza, che il Giudice sportivo ha stabilito le sanzioni qui contestate – non in dubbio il reale verificarsi dei fatti – nel minimo edittale possibile, e, pertanto, neppure è qui consentita alcuna riduzione, né in ragione della entità, del numero o della effettiva portata del materiale pirotecnico “accertato”, né avuto riguardo al controllo di ciascun sodalizio sul singolo ( o gruppo di sostenitori) essendo siffatta disciplina rivolta anche a questi ultimi, ed alle società per ragioni di oggettiva attribuibilità in ordine alla condotta dei propri supporters. Neppure sono riscontrate attività per eliminare gli effetti o i danni essendo comunque episodi, tutti quelli in esame, di “modesta portata “ ad eccezione di quella del lancio dei venti petardi all’interno della tribuna ascrivibile al SIEVE 91 – LONDA, di maggiore significato ( anch’essa punita con la ammenda minima). Deve, infine, aggiungersi che questo Collegio ha preso atto della delibazione, approvata all’unanimità, dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che, su proposta del Comitato Regionale Toscana, ha rimesso al Consiglio Federale una nuova valutazione in punto di entità della sanzione pecuniaria, certamente di particolare afflittività – quanto al minimo codificato - per le società dilettantistiche di categoria inferiore, ma alla data attuale nessuna modifica della normativa risulta approvata, discendendo per la Commissione l’onere a provvedere ai sensi della chiara ed ineludible disciplina attuale. C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2115 P.Q.M. Respinge tutti i reclami di cui sopra, confermando le sanzioni rispettivamente inflitte alle predette Società, e dispone incamerarsi le relative tasse. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 199/06-gc Reclamo presentato dall’U.S. Chiesina Uzzanese avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Baldanzi Stefano per 3 giornate. C.U. N° 50 del 05.05.2006. Il Giudice Sportivo Regionale comminava la sanzione in epigrafe al calciatore Baldanzi Stefano per condotta violenta nel corso della gara Chiesina Uzzanese – Lampo del 30.04.2006. In particolare, come emerge dal referto di gara, il Baldanzi a gioco fermo colpiva un avversario con un calcio alla gamba pur non provocandogli dolore fisico. Con sintetico ma chiaro reclamo, l’U.S. Chiesina Uzzanese richiede una riduzione della sanzione. Conferma l’episodio accaduto, per il quale il giocatore si è poi scusato a fine gara, evidenziando che il giocatore fosse stato provocato ed abbia quindi agito per reazione, con un gesto prevalentemente di stizza. Sostiene ancora, la società, che tale gesto non può essere considerato un atto di violenza, anche perché il contatto sarebbe stato di scarsa rilevanza. Il reclamo non può essere accolto. Indipendentemente dalle conseguenze – che eventualmente avrebbero potuto portare ad una sanzione maggiore – il gesto del Baldanzi non può non considerarsi quale atto di violenza semplice (il gioco era fermo, in quel momento). In quanto tale, tenuto conto anche di ragioni di equità alla luce dei casi similari in passato esaminati, la sanzione minima irrogabile in base al C.G.S. è di tre giornate come deciso dal Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa relativa. 201/06-cr. Reclamo della u.s Dino Bianchi Pescia avverso dec. Del G.S Regionale. Squalifica Daddi Jonathan per 3 gare . (C.U 50 del 5.5.2006 ) Ritenendo eccessiva la sanzione comminata in primo grado ed indicata in oggetto , la U.S Dino Bianchi Pescia , inoltra reclamo a questa Commissione chiedendone la riduzione. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Lo stesso risulta firmato dal segretario al quale peraltro , non risulta conferita nessuna delega . Si ribadisce ancora una volta che alla presentazione dei reclami sono legittimati a)- le societa’ b)- i tesserati portatori di interesse diretto . Nel caso di specie il gravame doveva essere sottoscritto dal Presidente quale legale rappresentante della societa’ o da persona appositamente delegata. Il difetto di sottoscrizione del reclamo impedisce di accertare la provenienza e quindi di affermare la validita’ rituale e sostanziale , dell’atto . P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 200/06- gc Reclamo presentato dall’A.C. Vergine dei Pini avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Barbarico Vito Andrea per 3 giornate. C.U. N° 49 del 28.04.2006. Il Giudice Sportivo Regionale comminava la sanzione in epigrafe al calciatore Barbarito Vito Andrea poiché espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, dopo la notifica lo offendeva. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Molin Nuovo – Vergine dei Pini del 23.04.2006. C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2116 Con il reclamo proposto la società chiede una mitigazione della sanzione inflitta. Nel confermare in buona sostanza gli episodi, evidenzia la mancanza di qualsiasi intento violento. Il reclamo non merita accoglimento. E’ evidente la mancanza di intenti violenti da parte del giocatore, stante il tenore delle frasi riportate sul referto di gara; né è stato addebitato nulla del genere, ovviamente, dal Giudice Sportivo. La sanzione comminata appare assolutamente equa e conforme a quanto già deciso dagli organi di Giustizia Sportiva in situazioni identiche; ad una giornata di squalifica legata all’espulsione, devono aggiungersi altre due giornate per le offese. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa relativa. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 194/06-gl. Gara Monterchiese – Patrignone (1-1) del 23/04/06. Campionato di III categoria, in C.U. n. 39 del 26/04/06 del Comitato Provinciale di Arezzo. Squalifica fino al 26/04/08 del calciatore Ascosi Luca (Monterchiese) il quale “ A fine gara si dirigeva verso il D.G. e giunto alle sue spalle lo colpiva con un pugno di forte intensità alla nuca provocandogli un leggero e momentaneo stordimento nonché un momentaneo indolenzimento della zona colpita. La sanzione tiene conto del fatto che il giocatore ha compiuto l’azione violenta senza fare percepire la sua presenza”. Reclama la società Monterchiese avverso la sanzione infitta al proprio tesserato con un abile gioco di parole, mediante il quale non si riesce a comprendere se il proprio calciatore abbia colpito l’arbitro o meno. In altre parole viene dipinta, in perfetto “legalese”, tutta una situazione generale di confusione dalla quale non emerge con chiarezza l’effettivo svolgersi degli avvenimenti se non , in tema di conclusioni, una esplicita richiesta di riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto richiesto dalla C.D. ribadisce la tesi già fornita in prime cure indicando nel sig. Ascosi Luca il responsabile del fatto dannoso verso la sua persona. La reclamante, convocata come da sua richiesta avanti al Collegio, all’udienza del 19/05/06 ha contribuito a chiarire la situazione: il colpo subito dall’arbitro non è stato di così tale intensità come potrebbe sembrare tanto è vero che lo stesso ha potuto riconoscere l’autore del gesto. La C.D. esaminati gli atti ufficiali ed udita la parte reclamante accoglie il reclamo. Da quanto emerso in udienza la società reclamante non nega che l’autore del gesto sia stato il calciatore Ascosi Luca e ciò coincide pienamente con la versione fornita dall’arbitro. Tuttavia ciò che induce in riflessione il Collegio è l’intensità del gesto e le modalità di esecuzione. In altre parole si parla di “pugno” di forte intensità sferrato da soggetto che si trova alle spalle del danneggiato, tale colpo provoca leggero stordimento in quest’ultimo di portata comunque non irresistibile, tanto da permettergli di individuare l’autore del gesto. Tale ricostruzione dei fatti appare abbastanza avventurosa tanto da indurre la C.D. a propendere per un colpo inferto con un’intensità che definire forte risulta quantomeno azzardato. Comunque sia il gesto del calciatore Ascosi Luca deve essere censurato in quanto portatore di violenza quindi da biasimare con forza e da sanzionare severamente. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo della società Monterchiese riducendo la squalifica del calciatore Ascosi Luca dall’originaria data del 26/04/2008 al 26/10/2007. Si dispone il non addebito della tassa di reclamo. CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 195/06-rc. Reclamo della pol. Dogana avverso dec. Del G.S Regionale . (C.U 49 del 28.04.2006) squalifica Pugliesi Simone per 2 gare C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2117 squalifica Russo Diego per 2 gare squalifica Vassallo Vincenzo per 2 gare squalifica Viola Diego per 2 gare Inibizione Capuano Mirko fino al 28.07.2006 Inibizione Sanita’ Alessandro fino al 13.07.2006 Inibizione Bernabei Giuseppe fino al 28.06.2006 Con atto genericamente inviato “alla FIGC – LND , spett.le Giudice Sportivo” , il sig. Sanita’ Alessandro , qualificandosi come dirigente delle Pol. Dogana , in nome e per conto del presidente della stessa , propone reclamo ………. Il gravame , cosi’ indirizzato e formulato , viene trasmesso , in virtu’ della convertibilita’ degli atti , a questo collegio per competenza. Esaminato , deve essere dichiarato inammissibile. Tralasciando le molteplici “ imprecisioni “ formali ( non sono reclamabili le sanzioni di 2 giornate di gara art. 41 comma 3 lett. A) Codice di Giustizia Sportiva ) ( il sig. Sanita’ risulta inibito e quindi impossibilitato a svolgere qualsiasi attivita’ in seno alla FIGC ) va evidenziato come l’atto non sia sottoscritto. La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo , il quale , se ne e’ privo , e’ da considerarsi tanquam non esset , con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa. 6. ERRATA CORRIGE Nessuna comunicazione 7. ALLEGATI Al presente C.U. si allega : - Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 195/A del 28.4.06 con allegata comunicazione CONI “Disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici” - circolare n. 24 del 18.5.06 prot. 3135 CT/MC/sc con allegata nota della FIGC n. 5.929/GG DEL 16.5.06 inerente la “Trasformazione Associazioni Sportive in Società di Capitali”. CALENDARIO GARE DEL 27 – 28 e 31.05.2006 - DEL 27 MAGGIO 2006 (ORE 16,30) 1^ EDIZIONE “COPPA REGIONALE” CATEGORIA JUNIORES - 3° turno gare di ritorno CERTALDO – V.GRASSINA FORTE DEI MARMI – CALCIO CASTELFIORENTINO Campo Principale C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2118 - DEL 28 MAGGIO 2006 (ORE 16,30) GARE DI SPAREGGIO TRIANGOLARI FRA LE SECONDE DEI GIRONI CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2^ gara triangolare PIAN DI SCO’ - VINCI (riposa: Mobilieri Ponsacco) CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2^ gara triangolari LAMPO - MARIO MICHELI (riposa: Resco ) BIBBIENA – STAGGIA (riposa Sorgenti L.) CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2^ gara triangolari: ATLETICO CARRARA - MASSA MACINAIA (riposa: Vergine dei Pini) CARMIGNANELLO - ATLETICO GEOT. (riposa:Ascianese) GRACCIANO - NEANIA CASTELDELP. (riposa: Comeana) PIENZA - SCARPERIA (riposa: Castiglion Fibocchi) PLAY – OUT CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA DI RITORNO ORE 16,30 SAN MARCO AVENZA CALCIO – VIGOR CICOGNINI CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARE DI RITORNO ORE 16,30 CITTA’ DI VILLAFRANCA - MONTI LEVANE – CASINI SAMBUCA STRADA - MONTAGNANO CASTELLINA S. – INTERCOMUNALE S. FIORA C.U. N. 53 del 25/5/2006 – pag. 2119 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARE DI RITORNO ORE 16,30 GUARDISTALLO - SUVERETO RIBOLLA - ORBETELLANA CASTELLINA C. – BARBERINO V.E. INDICATORE – VIRTUS CHIANCIANO Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 5/06/2006. Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 25/5/2006. Il Segretario (Sauro Falciani) Il Presidente (Dr. Fabio Bresci) Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 Allegato al C.U. N. 53 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N.195/A Il Consiglio Federale - preso atto che, con deliberazione d urgenza del Presidente del CONI n. 00185/25 del 6 aprile 2006, ratificata dalla Giunta Nazionale il 20 aprile 2006, è stato emanato il nuovo testo del Disciplinare per l esenzione a fini terapeutici; - ravvisata la necessità di recepire integralmente detto Disciplinare; - visto l art. 24 dello Statuto federale delibera di recepire ed adottare il nuovo Disciplinare per l esenzione a fini terapeutici secondo il testo allegato sub A), che sostituisce quello pubblicato con il C.U. n. 170/A del 27 febbraio 2006 PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2006 IL SEGRETARIO Francesco Ghirelli IL PRESIDENTE Franco Carraro Allegato al C.U. N. 53 CONI DISCIPLINARE PER L ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI. Art.1 Attribuzioni del CONI 1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l organizzazione antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping dell Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping. 2. Ai sensi dell art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l esenzione a fini terapeutici (TUE). 3. Le domande di cui al comma 1 devono essere: a) esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per esenzione a fini terapeutici; b) trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di competenza. Art.2 Istituzione del Comitato per l esenzione a fini terapeutici 1. A norma dell art.6 degli Standard Internazionali per l esenzione a fini terapeutici, nell ambito della Commissione Medico-Scientifica Antidoping del CONI è istituito il Comitato per l Esenzione a Fini Terapeutici (di seguito CEFT). Art.3 Attività del CEFT 1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell esenzione a fini terapeutici. 2. Il CEFT attende allo svolgimento dei seguenti compiti: a) esamina il modulo di richiesta standard (modulo TUE) e allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l esenzione a fini terapeutici e concede esenzione; b) verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato (modulo ATUE), in conformità agli Standard Internazionali per l esenzione a fini terapeutici; c) emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI. 1 Allegato al C.U. N. 53 Art.4 Composizione del CEFT 1. Il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping presiede il CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all art.6 degli Standard Internazionali per l esenzione a fini terapeutici. 2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali: a) il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping; b) almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva. Il Presidente designa un Vice Presidente tra i componenti il CEFT. 3. Il CEFT svolge le funzioni previste dal presente disciplinare in piena autonomia. I membri si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping WADA (Codice) e delle Norme Sportive Antidoping del CONI. 4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI. 5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi compresi i componenti della Commissione Medico-Scientifica Antidoping, per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici. 6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Commissione Medico-Scientifica Antidoping. 7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, quale rimborso spese per ogni riunione o seduta di lavoro cui ciascun Componente e/o il Segretario prendono parte. Art.5 Istruzioni generali 1. La pianificazione e gestione del rilascio dell esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente Disciplinare. 2. La sottoscrizione di una richiesta di esenzione a fini terapeutici da parte del medico comporta sotto la propria responsabilità - l attestazione contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata hanno/non hanno comportato la sospensione temporanea dell attività sportiva e hanno/non hanno indotto modificazioni della idoneità all attività sportiva. 3. Le Commissioni Antidoping federali e/o i Medici federali garantiscono efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal CONI e interazione con le strutture preposte all attività antidoping di cui al Titolo II del Regolamento contenuto nelle Norme sportive antidoping ed in particolare con il CEFT per le disposizioni del presente Disciplinare. 2 Allegato al C.U. N. 53 Art. 6 Controllo dell idoneità specifica allo sport 1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell idoneità specifica allo sport praticato o da praticare. 2. L accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore (specialista in medicina dello sport o ex art. 5 legge 33/1980), tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali. 3. Per il riconoscimento dell idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B allegate al D.M. 18.2.1982. 4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore sul loro stato di salute ed in particolare devono segnalare l eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici. 5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico. 6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza. 7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni. 8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore di cui al presente articolo sull insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui ai successivi artt. 8 e 9. Art.7 Comitati competenti per l esenzione a fini terapeutici 1. Gli atleti riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali di livello nazionale richiedono l esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare. 2. Gli atleti di livello internazionale richiedono l esenzione al Comitato per esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza o dell Organismo Internazionale, sia per la richiesta standard sia per la richiesta con procedura abbreviata, dando tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia della relativa autorizzazione, al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale e/o del Medico federale. 3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell art.31.4 dello Statuto CONI e/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali. 4. Le Federazioni sportive nazionali provvedono a trasmettere al CEFT elenco degli atleti di livello nazionale; sono comunque atleti di livello nazionale coloro che negli ultimi dodici mesi sono stati inseriti nell RTP (Registered Testing Pool) o abbiano partecipano ovvero parteciperanno alle attività agonistiche soggette al TDP (Testing Distribution Planning). 3 Allegato al C.U. N. 53 5. Gli atleti che non sono di livello internazionale o nazionale sono soggetti alla presentazione al CEFT della sola domanda di TUE (standard). Per assunzione di sostanze vietate autorizzabili mediante compilazione di modulistica ATUE (procedura abbreviata), detti atleti hanno comunque obbligo di tenere a disposizione delle Autorità competenti la documentazione medica ai sensi dell art. 1 comma 4 della legge 376/2000. 6. L esenzione concessa dal Comitato per l esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale o dell Organismo Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale. 7. A norma dell art.15.4 del Codice, l esenzione concessa da ogni Firmatario del Codice stesso può essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri Firmatari. I Firmatari possono altresì riconoscere le medesime decisioni degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il Codice se la normativa di tali Organismi è comunque conforme al Codice. 8. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell atleta interessato per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza. Art. 8 La domanda di esenzione a fini terapeutici Standard (TUE) 1. La TUE in attuazione degli Standard Internazionali - deve essere presentata, per il tramite della Federazione sportiva nazionale, mediante compilazione di modulistica TUE (come da allegato 1 al presente disciplinare nella versione in lingua inglese approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito www.wada-ama.org alla sezione Therapeutic Use Exemption): a) almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista WADA, non compresi nell ambito di pertinenza di una TUE abbreviata di cui all art. 9 del presente Disciplinare; b) tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell atleta. 2. La TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in CAPITAL LETTER (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e rinviata alla Federazione sportiva di riferimento. 3. La TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel Gruppo registrato per i controlli ( RTP ) in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. Qualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica che, in caso di inadempienza, sarà respinta. 4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico. 4 Allegato al C.U. N. 53 5. Nella TUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione. 6. Per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell intervento farmacologico. 7. Per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell esenzione. 8. Una TUE non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi: a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta; b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda prima del controllo antidoping. 9 La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT deve contenere in copia: a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere; b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere; c) breve sintesi in lingua italiana, con traduzione in lingua inglese soltanto per gli atleti inseriti nel RTP, della storia medica dell atleta. In caso di inadempienza da parte del medico dell invio di tale sintesi nella versione in lingua inglese, sarà cura della Federazione sportiva nazionale di riferimento provvedere alla traduzione della versione in italiano prodotta; d) certificato di idoneità all attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede esenzione a fini terapeutici; e) informativa e consenso sottoscritti dall atleta di cui alle Norme sportive antidoping. 10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente. 11. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito. 12. E responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT. 13. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica. 5 Allegato al C.U. N. 53 14. Anche a norma dell articolo 7 e del successivo articolo 14 del presente Disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di TUE a più di un Organismo antidoping. 15. La domanda trasmessa, a pena di improcedibilità completa della documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping e per il tramite della Federazione sportiva nazionale deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni. 16. La Federazione sportiva nazionale trasmette al CEFT le sole domande complete a norma del presente Disciplinare. 17. L esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti: a) se l'atleta non subirà un danno alla salute a seguito dell autorizzazione all assunzione delle sostanze richieste; b) se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il trattamento di una patologia medica accertata; c) se l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai limiti inferiori del range di normalità individuale sia considerato intervento terapeutico accettabile; d) se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati; e) se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella lista WADA in vigore. 18. Le decisioni del CEFT dovrebbero essere completate entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell esenzione. 19. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all atleta. 20. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza indispensabile per le condizioni fisiche dell atleta e, in tal caso, autorizzazione può avere validità retroattiva. 21. Nel caso in cui una TUE venga concessa ad un atleta inserito nel RTP, l'atleta, per il tramite della Federazione di appartenenza, e la WADA riceveranno dal CEFT immediatamente comunicazione dell esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e alle condizioni relative a tale TUE. Art. 9 La domanda di esenzione a fini terapeutici Abbreviata (ATUE) 1. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con procedura abbreviata sono esclusivamente i seguenti: beta-2 agonisti 6 Allegato al C.U. N. 53 (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e glucocorticosteroidi per via non sistemica. 2. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere presentata mediante compilazione di modulistica ATUE (allegato 2 del presente Disciplinare, anche reperibile sul sito www.wada-ama.org alla sezione Therapeutic Use Exemption) da inoltrare al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza. 3. La ATUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel RTP in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. ualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica. 4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il ruolo specifico dell atleta. 5. Nella ATUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione. 6. Alla ATUE devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità: a) certificato di idoneità all attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede esenzione a fini terapeutici; b) informativa e consenso sottoscritti dall atleta, di cui alle Norme sportive antidoping; c) documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping. 7. La ATUE deve essere trasmessa tempestivamente e, comunque, sarà presa in considerazione una domanda presentata soltanto non oltre 48 ore dalla data di inizio della terapia. 8. La ATUE entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica completa (modulistica compilata per intero e correttamente in ogni sua parte comprensiva dei previsti allegati) da parte del CEFT di cui al presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al richiedente, ai fini delle integrazioni richieste dal CEFT per l entrata in vigore della ATUE. 9. Il CEFT può non autorizzare un esenzione nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni di una necessità terapeutica in relazione all intervento farmacologico adottato. 10. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all atleta. 11. Il CEFT trasmette alla WADA i soli certificati di autorizzazione emessi in applicazione del presente articolo, riferiti agli atleti inseriti nel RTP. 7 Allegato al C.U. N. 53 Art.10 Riesame e revoca dell esenzione a fini terapeutici 1. La WADA ha l opportunità di rivedere un autorizzazione della TUE e ATUE e negare tale decisione qualora riscontrasse la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali. 2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell esenzione. Il Comitato per l esenzione a fini terapeutici della WADA dovrebbe completare il riesame entro 30 giorni. 3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una TUE e ATUE venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta. 4. Se una TUE viene negata dal CEFT, l atleta ha diritto di ricorrere in appello rivolgendosi al Giudice di ultima istanza in materia di doping istituito presso il CONI salvo il diritto ad attivare successivamente anche il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS). 5. Se un atleta chiede l esame di una TUE negata, il Comitato per esenzione a fini terapeutici della WADA per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario - potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest ultimo, ulteriori informazioni mediche. 6. Una TUE può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente. 7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere una TUE secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l esenzione a fini terapeutici. Art.11 Centro informazioni della WADA 1. Per i soli atleti inseriti nel RTP, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le TUEs, accompagnate da una breve sintesi in lingua inglese della storia clinica, fornite al momento della presentazione della domanda di esenzione dal medico di riferimento ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, in conformità alla sezione 7 degli Standard Internazionali. 2. Per i soli atleti inseriti nel RTP e relativamente alle ATUEs, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard Internazionali. 3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche. 8 Allegato al C.U. N. 53 Art. 12 Riservatezza delle informazioni 1. Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali , si propone di garantire la tutela della riservatezza e della dignità dell individuo, stabilendo regole e modalità per la raccolta, la registrazione, la conservazione e la consultazione dei dati personali sia in forma tradizionale (verbale o cartacea), che con il supporto di strumenti informatici. 2. I dati personali inerenti allo stato di salute ed alla vita riproduttiva dell individuo rientrano nel gruppo dei dati sensibili . 3. I dati sensibili indispensabili per perseguire la finalità di tutela della salute o di incolumità fisica dell interessato, possono essere trattati solo previa informativa circa il loro trattamento e con il consenso dell interessato espresso in forma scritta. 4. L informativa e il modulo di consenso sono documenti allegati alle Norme sportive antidoping (reperibili sul sito del CONI www.coni.it) e devono essere sottoscritti dall atleta all atto del tesseramento ed allegati alla domanda di esenzione. 5. Il richiedente, con il tesseramento e la sottoscrizione degli allegati richiamati al precedente comma 4, fornisce il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui al presente disciplinare, alla WADA e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle TUEs. 6. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente con il tesseramento fornisce altresì per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice. 7. I membri del CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. In particolare, saranno tenute riservate: a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'atleta e dal suo medico, o medici curanti; b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti. 8. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al presente disciplinare o del Comitato per l esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, deve dare comunicazione scritta della sua decisione anche al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di una TUE. 9. I dati acquisiti dal CEFT saranno comunicati esclusivamente ai soggetti esterni previsti da specifiche disposizioni di legge o per soddisfare obblighi statistici connessi con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). 10. I dati saranno anche utilizzati per fini di ricerca scientifica nel rispetto del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici approvato dal Garante in data 13 maggio 2004 e saranno conservati in forma tradizionale per soddisfare le obbligazioni medico-legali. 9 Allegato al C.U. N. 53 12. Ai fini dell adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si comunica che: ¾ Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del CEFT; Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Componente del CEFT; ¾ Incaricati del trattamento dei dati sono, oltre al Presidente ed al Segretario, i componenti del CEFT e il personale assegnato a collaborare con il CEFT. Art.13 Sanzioni 1. Fermo restando quanto previsto dall art. 19 del Regolamento contenuto nelle Norme Sportive Antidoping e salvo che il fatto non rappresenti più grave illecito sportivo, il mancato rispetto delle norme del presente Disciplinare da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa antidoping, punibile con la sanzione della nota di biasimo e fino ad un massimo di mesi sei di sospensione dall attività sportiva rispettivamente svolta. Art. 14 Disposizioni finali 1. A norma del presente Disciplinare, il Presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti per gli sport praticati dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs). 2. Il C.I.P. assicura la consulenza di un esperto, contestualmente ad ogni inoltro delle richieste di esenzione a fini terapeutici, che ha titolo a partecipare alle riunioni del CEFT. 3. Gli atleti tesserati al C.I.P. sono esentati dal versamento dei diritti amministrativi previsti dal Disciplinare. 4. Sono tenuti ad inoltrare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs) i soli atleti tesserati al CIP convocati per la partecipazione a competizioni internazionali. La domanda deve essere indirizzata agli Organismi internazionali, per gli atleti riconosciuti dagli stessi di alto livello, al CEFT, per gli altri atleti. 5. Gli atleti non inseriti nell RTP e non partecipanti ad eventi inseriti nel TDP debbono comunque presentare, a richiesta del CEFT ovvero degli Organi di giustizia degli Enti di Promozione Sportiva, idonea documentazione medica che possa giustificare ai fini sportivi assunzione delle sostanze oggetto di TUEs. 10