Unione Nazionale Cooperative Italiane Validità CCNL UNCI Raccolta Giurisprudenziale Le principali pronunce che avvalorano la contrattazione UNCI Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale 26 maggio 2010 Via S. Sotero, 32 – 00165, ROMA Tel: 06/39366729 - Fax: 06/39367291 [email protected] www.unci.org Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale Indice Sentenza n. 1215 del 27 novembre 2009 - Corte di Appello di Torino ....3 Altre Sentenze con indicazione specifica dei CCNL UNCI.........................7 Sentenza n. 3988 del 24 ottobre 2008 – Tribunale di Torino........................................ 7 Sentenza TAR Campania 2007 ..................................................................................... 8 Sentenze che, pur non citandola, rafforzano la contrattazione UNCI ...10 Rappresentatività sindacale....................................................................................... 10 Pluralismo contrattuale ed efficacia soggettiva del CCNL........................................... 11 Appalti - mero valore indicativo del costo lavoro delle tabelle ministeriali ............... 12 2 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale Sentenza n. 1215 del 27 novembre 2009 - Corte di Appello di Torino Oggetto: differenze contributive dovute dal datore di lavoro per diversa applicazione CCNL. Fatto Una società cooperativa, operante nel settore facchinaggio, in data 19.11.2007 aveva fatto ricorso al Tribunale di Alessandria, chiedendo l’annullamento di una cartella notificata dalla EQUITALIA SPA, con la quale le era stato ingiunto di pagare all'INPS l'importo di euro 39.473, 03, oltre le spese, a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo gennaio 2004 dicembre 2006. Tale cartella si basava sul verbale di accertamento n. 502 dell'8.6.2007 con il quale gli ispettori di vigilanza avevano contestato alla cooperativa di avere calcolato la retribuzione imponibile a fini contributivi in base a quanto effettivamente erogato ai soci lavoratori in applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL anziché sulla base delle retribuzioni di cui al CCNL “facchinaggio” siglato da CGIL/CISL/UIL con le altre Centrali Cooperative. Per questo motivo erano state imputate alla cooperativa differenze contributive riscontrabili nell’applicazione dei due differenti CCNL. L'INPS, costituendosi in giudizio, chiedeva la conferma della cartella opposta, sostanzialmente sottolineando come ai sensi dell'art. 2, co. 25, della L n. 549/1995 dovesse trovare applicazione il CCNL stipulato "dalle organizzazioni maggiormente rappresentative" e quindi, secondo l’Istituto, non il CCNL UNCI/CONFSAL poiché "raffrontando gli accordi... non 3 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale v'è dubbio che siano i contratti conclusi con queste ultime associazioni (Cgil/Cisl e Uil) a godere della maggiore rappresentatività". Il Tribunale di primo grado, con sentenza del 13.1.2009, accoglieva l'opposizione della cooperativa e annullava la cartella esattoriale, motivando la decisione sul fatto che la “maggiore rappresentatività comparata (…) non può essere determinata a priori e consistere in una attribuzione stabile e irreversibile del sindacato, ma deve essere verificata nel tempo attraverso la comparazione con le diverse associazioni”. Ne consegue che l’INPS (…) è onerato della prova della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo invocato (cioè quello siglato da CGIL/CISL/UIL con le altre Centrali Cooperative), rispetto a quello applicato dal ricorrente” (cioè il CCNL UNCI/CONFSAL). Excursus L’INPS ha fatto ricorso in appello chiedendo di riformare la sentenza di primo grado e confermare la cartella esattoriale. Le motivazioni addotte dall’Istituto, sostanzialmente, erano basate sul concetto che “per comune esperienza, le predette tre OO.SS. firmatarie (CGIL/CISL/UIL) del CCNL di categoria sono notoriamente quelle dotate di maggiore organizzazione e strutture, capacità negoziale e contrattuale ecc.” e quindi quelle comparativamente più rappresentative. La Corte di Appello di Torino ha rigettato il ricorso, confermando e rafforzando le motivazioni del giudice di primo grado. 4 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale I giudici di Torino, nella loro ricostruzione giuridica e giurisprudenziale, hanno citato le numerose sentenze1 nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui è onere dell’INPS, in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, fornire la prova della dedotta maggiore rappresentatività di un sindacato firmatario di un contratto collettivo del quale si invochi l'applicazione. Tra queste, la sentenza n. 3912 del 20.4.1999 è emblematica poiché riferita ad un tipo di contrattazione, quella effettuata da UCICT-CISAL-FENASALC (CCNL commercio), ben più “competitiva” rispetto agli attuali articolati UNCI/CONFSAL che, sul piano dei minimi tabellari, non si discostano più di tanto rispetto alla contrattazione confederale classica, peraltro limitatamente ai soci-lavoratori dipendenti e non ai meri lavoratori subordinati (non soci). In questa sentenza la Cassazione aveva escluso la sussistenza di una omissione contributiva conseguente all'applicazione da parte della società datrice di lavoro, ai fini del calcolo dei contributi, del CCNL UCICT-CISAL-FENASALC anziché del CCNL stipulato il 30.5.1991 dalla CONFCOMMERCIO con le confederazioni CGIL-CISL-UIL, non avendo l’INPS "fornito la prova della dedotta maggiore rappresentatività dei sindacati che ebbero a stipulare il CCNL del 30 maggio 1991” ed ha poi testualmente sottolineato: "...l'Istituto ricorrente ha omesso di indicare sin dal ricorso introduttivo di primo grado i fatti precisi dai quali riteneva si potesse desumere la qualità di organizzazione sindacale più rappresentativa su base nazionale dei sindacati in esame (ovvero la maggiore rappresentatività degli stessi sindacati confederali nell'ambito della categoria alberghiera), venendo meno anzitutto all'onere di allegazione, che pure gli incombeva in quanto attore in senso sostanziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Neppure nel ricorso d'appello, l'Istituto ricorrente ha provveduto a formulare mezzi di prova tendenti a dimostrare la maggiore rappresentatività di tali sindacati. 1 Sentenze nn. 3912 – 4510 – 4524 – 4548 – 4781 – 4958 – 4962 - 6174 del 1999 e sentenza n. 2268 del 1.3.2000. 5 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale Conclusioni Questo principio, per la Corte di Appello di Torino, è applicabile anche al caso in esame. Infatti, l’INPS avrebbe dovuto allegare (e quindi poi dimostrare nel caso di eventuale contestazione della Cooperativa) in base a quali precise circostanze di fatto le organizzazioni CGIL-CISL e UIL erano da ritenersi maggiormente rappresentative nella categoria rispetto alla CONFSAL e non limitarsi ad affermare che "raffrontando gli accordi stipulati con la Confsal e con le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL, non v'è dubbio che siano i contratti conclusi con queste ultime associazioni a godere della maggiore rappresentatività" giacché, a prescindere dal dato evidente che la maggiore rappresentatività è da riferire non ai contratti ma alle oo.ss. contrapposte dei lavoratori e dei datori di lavoro, non è certo dal confronto fra le previsioni dei diversi CCNL (e tantomeno dalla previsione dì "minimali" retributivi maggiori o minori) che è possibile desumere la maggiore o minore rappresentatività, nell'ambito della medesima categoria, delle oo.ss. stipulanti. Da sottolineare, poiché di importanza fondamentale, che nel Regolamento Interno della cooperativa era presente esplicitamente l’indicazione dell’applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL2. Per i motivi sopra esposti la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella esattoriale e ha condannato l’INPS al pagamento delle spese. 2 Il Regolamento Interno, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 142/2001 costituisce il documento fondamentale per l’attività della cooperativa anche ai fini dei “trattamenti economici complessivi”, nei quali sono ricomprese le maggiorazioni retributive e l’istituto del ristorno di cui all’art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/2001, nella forma di integrazione delle retribuzioni. Per tale motivo, tali trattamenti non possono assolutamente prescindere da quanto stabilito dalla Legge n. 142/2001 e, pertanto, possono essere desunti solo ed esclusivamente dal Regolamento Interno, e non soltanto dal CCNL applicato. 6 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale Altre Sentenze con indicazione specifica dei CCNL UNCI Sentenza n. 3988 del 24 ottobre 2008 – Tribunale di Torino Oggetto: differenze retributive dovute in applicazione di diverso CCNL Fatto Richiesta differenze retributive in applicazione del CCNL “sociali” firmato da CGIL/CISL/UIL ritenuto più favorevole rispetto a quello siglato da UNCI/CONFSAL ed applicato dalla cooperativa. Decisione Il tribunale dà ragione alla cooperativa applicante il CCNL/UNCI sulla base delle seguenti motivazioni: - Il contratto collettivo “sociali” UNCI/CONFSAL è “certamente un contratto nazionale di settore e pertanto la sua applicazione non comporta violazione dei minimi contrattuali ed è aderente al dettato dell'art. 3” della legge 142/2001; - “in base al combinato disposto degli art. 3 e 6 L. 142/01 deve quindi ritenersi la legittimità della scelta operata dalla cooperativa che ha esercitato la sua libertà negoziale individuando il contratto collettivo da applicare ai propri dipendenti e soci tra i vari contratti collettivi di settore non essendovi alcun obbligo di applicare quello contenente la disciplina più favorevole”; - non si può imporre, nel capitolato di appalto, l’obbligatorietà di applicare un determinato CCNL, poiché il capitolato “impone l’applicazione dei minimi 7 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale retributivi risultanti dai contratti collettivi nazionali con ciò demandando alla aggiudicataria la scelta tra i vari CCNL di settore”. Anche in questo caso è stata fondamentale l’indicazione specifica, contenuta nel Regolamento Interno della cooperativa, dell’applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL “sociali”. Sentenza TAR Campania 2007 Oggetto: Costo del lavoro CCNL UNCI inferiore ai minimi tabellari Ministeriali - appalti Fatto L’ASL, con delibera del 7.6.2005 affidava il servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di un consorzio di cooperative sociali che applicava il contratto UNCI (all’epoca stipulato con la CISAL), risultante aggiudicataria a seguito di partecipazione ad un regolare bando di gara e nel pieno rispetto del capitolato speciale di appalto. Un altro consorzio di cooperative sociali, risultante non vincitore del suddetto appalto, faceva istanza al TAR Campania per chiedere l’annullamento della Delibera di aggiudicazione. Tra i motivi del ricorso, si citavano quelli secondo cui le condizioni economiche praticate dal Consorzio vincitore (CCNL UNCI/CISAL) erano inferiori a quello minimo previsto dai 8 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed indicato dalle Tabelle Ministeriali. Decisione Il TAR Campania ha confermato la delibera dell’ASL in quanto le tabelle ministeriali fungono da mero parametro di valutazione, da parte delle amministrazioni Pubbliche, di valutazione delle offerte pervenute. Testualmente: “(…) non può condividersi il postulato sul quale si fonda (il ricorso) e cioè la pretesa inderogabilità dei minimi stabiliti dalle predette Tabelle Ministeriali”. Il TAR Campania cita la sentenza del TAR Piemonte n. 4453 del 23.12.2005 con cui è stato sancito che “I valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relativi al costo del lavoro negli appalti di servizi non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo nel caso di mancato rispetto all’esclusione automatica dell’offerta, dovendo per contro in caso di sensibile scostamento la stazione appaltante disporre la verifica dell’anomalia (…)” Così si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9318 del 31.12.2003, anch’essa citata. Sul tema della valutazione del costo del lavoro negli appalti pubblici e la validità delle Tabelle Ministeriali si è ritenuto opportuno fare ulteriori considerazioni che rafforzano la tesi del mero valore indicativo delle stesse. Si veda la sezione che segue. 9 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale Sentenze che, pur non citandola, rafforzano la contrattazione UNCI Rappresentatività sindacale In generale, si ricorda che la contrattazione UNCI/CONFSAL rispetta tutti i criteri giurisprudenziali su cui si è basato in passato il concetto di maggiore rappresentatività ed adesso quello di maggiore rappresentatività comparata (numero di iscritti, presenza significativa sull'intero territorio nazionale, pluricategorialità, intercategorialità, effettiva attività di autotutela condotta con continuità, sistematicità ed equilibrata diffusione). Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664; 18 febbraio 1985, n. 1418 e 27 ottobre 1990, n. 10392 – importanza del criterio territoriale, settoriale ed intercategoriale per valutare la rappresentatività sindacale Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664 – carattere non decisivo del numero di iscritti nel valutare la rappresentatività sindacale Cass. 18 luglio 1984, n. 4218; 1 marzo 1986, n. 1320; 20 aprile 2002, n. 5765 e 2 dicembre 2005, n. 26239 – l’importanza dell’effettività dell’azione sindacale (partecipazione a trattative sindacali, vertenze, stipula di contratti collettivi) 10 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale Pluralismo contrattuale ed efficacia soggettiva del CCNL Cassazione, 7 giugno 2004, n. 10762; 9 agosto 1996, n. 7383 e 28 agosto 2004, n. 17250 - il contratto collettivo stipulato dalle attuali organizzazioni sindacali è un contratto di diritto comune, dunque, in forza dell’art. 1322, comma 2 del codice civile, con conseguente applicazione non di una disciplina speciale, ma di quella, appunto, di diritto comune, dettata dal codice civile per i contratti in generale. Cass. 9 luglio 1976, n. 2644; Cass. 1975, n. 495 - il principio della libertà sindacale sancito dall’art. 39 Cost. consente un regime di pluralismo contrattuale, ben potendo coesistere distinti contratti collettivi nella medesima categoria che regolino in modo differenziato i rapporti di lavoro degli aderenti alle rispettive organizzazioni stipulanti. Cass. 30 maggio 1997, n. 4803; 18 marzo 1996, n. 2260 e 18 gennaio 1996, n. 382 - in presenza di una pluralità di CCNL contemporaneamente vigenti stipulati da sindacati tutti maggiormente rappresentativi, i minimi salariali da considerare ai fini della spettanza del beneficio devono essere non già quelli dei contratti più favorevoli ai lavoratori o del contratto concluso per ultimo, ma quelli del contratto cui il datore di lavoro è vincolato per essere stato stipulato dalla propria associazione, non essendovi alcun diverso criterio alla stregua del quale attribuire prevalenza all’uno o all’altro contratto collettivo; 11 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale Appalti - mero valore indicativo del costo lavoro delle tabelle ministeriali La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 23/08/2006, n. 4949, ha ritenuto illegittimo un provvedimento di esclusione di un’impresa la cui offerta sia stata qualificata come “anormalmente bassa” per il solo fatto che alcune voci fossero inferiori ai minimi tabellari predefiniti in atti legislativi, regolamentati, amministrativi o comunque ufficiali. E’sempre necessario che venga consentito all’impresa di fornire le proprie giustificazioni così da esercitare pienamente il proprio diritto d’iniziativa economica privata in armonia con il perseguimento del pubblico interesse. E’ stato riconosciuto che la verifica della congruità di un’offerta anomala costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui le giustificazioni formulate siano illogiche o fondate su insufficiente motivazione. Questa sentenza indirettamente esclude l’inderogabilità dei limiti al costo del lavoro imposti dal Ministero, aprendo il varco a possibili loro determinazioni ad altri livelli normativi, come quello contrattuale. Questo punto di vista è sorretto anche da un’altra sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 6 (sentenza del 21 novembre 2002, n. 6415), la quale ha precisato che la legge 327/2000 (la c.d. legge Salvi, ora recepita nell’art. 26 comma 6 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)3 recante “valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle 3 Il comma 6 riprende testualmente il contenuto dell’art. 8, comma 1, della L. n. 123/2007, nella parte in cui modifica il comma 3 bis dell’art. 86 della. L. n. 163/2006 ed obbliga gli enti aggiudicatari che valutano le offerte delle gare di appalto, somministrazione e subappalto a valutare che il costo del lavoro e della sicurezza sia adeguato. In pratica, nella predisposizione delle gare di appalto pubblico e nella valutazione delle anomalie nelle offerte, gli Enti aggiudicatari debbono valutare la congruità riferita sia al costo del lavoro che a quello della sicurezza che va indicato in maniera specifica. Il costo del lavoro è determinato, periodicamente, attraverso apposite tabelle, predisposte dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori scaturenti dalla contrattazione collettiva (dei sindacati comparativamente più rappresentativi) e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. In mancanza di CCNL applicabile vale quello del settore merceologico più simile. Il costo relativo alla sicurezza è incomprimibile e non può essere soggetto a ribasso d’asta. 12 Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale UNCI Nazionale gare di appalto” poneva regole funzionali alla corretta predisposizione dei bandi di gara e alla valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a gare d’appalto, ma non determinanti una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi. La Sent. Consiglio di Stato n. 5497/02 ribadisce, in nome dei principi comunitari, l’effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici per cui “il concorrente deve poter far valere, utilmente e in contraddittorio, il suo punto di vista su ciascuno dei vari elementi di prezzo proposti” prima che l’amministrazione possa respingere un’offerta perché ritenuta anormalmente bassa (concetto ribadito nella precedente sent. C-285/99 e C-286/99 della Corte di Giustizia CE, riferita esclusivamente al settore degli appalti pubblici. In questo ambito invece c’è estensione al settore dei servizi). Questa sentenza inoltre interpreta l’art. 37 della direttiva 92/50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992. Precisa che il comma 2 non delinea tassativamente le giustificazioni che possono essere presentate, dunque non autorizza l’esclusione automatica di alcuni tipi di giustificazioni, che contrasterebbero con il “principio di libera concorrenza” tra i concorrenti alle gare di appalto, ma si limita a fornire esempi di giustificazioni che il concorrente può presentare a dimostrazione della serietà della sua offerta. E’ rimessa alla Commissione la stima della congruità delle giustificazioni presentate, trattandosi di valutazioni tecnico-discrezionali che sfuggono (di norma) alla valutazione di legittimità del giudice amministrativo (salvo che non siano viziate da travisamento dei fatti o nel loro iter logico). TP/OR 13