Unione Nazionale
Cooperative Italiane
Validità CCNL UNCI
Raccolta Giurisprudenziale
Le principali pronunce che avvalorano la
contrattazione UNCI
Ufficio Studi, Legislativo &
Sindacale
UNCI Nazionale
26 maggio 2010
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Indice
Sentenza n. 1215 del 27 novembre 2009 - Corte di Appello di Torino ....3
Altre Sentenze con indicazione specifica dei CCNL UNCI.........................7
Sentenza n. 3988 del 24 ottobre 2008 – Tribunale di Torino........................................ 7
Sentenza TAR Campania 2007 ..................................................................................... 8
Sentenze che, pur non citandola, rafforzano la contrattazione UNCI ...10
Rappresentatività sindacale....................................................................................... 10
Pluralismo contrattuale ed efficacia soggettiva del CCNL........................................... 11
Appalti - mero valore indicativo del costo lavoro delle tabelle ministeriali ............... 12
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Sentenza n. 1215 del 27 novembre 2009 - Corte di Appello di Torino
Oggetto: differenze contributive dovute dal datore di lavoro per diversa applicazione
CCNL.
Fatto
Una società cooperativa, operante nel settore facchinaggio, in data 19.11.2007 aveva fatto
ricorso al Tribunale di Alessandria, chiedendo l’annullamento di una cartella notificata dalla
EQUITALIA SPA, con la quale le era stato ingiunto di pagare all'INPS l'importo di euro 39.473,
03, oltre le spese, a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo gennaio 2004 dicembre 2006.
Tale cartella si basava sul verbale di accertamento n. 502 dell'8.6.2007 con il quale gli
ispettori di vigilanza avevano contestato alla cooperativa di avere calcolato la retribuzione
imponibile a fini contributivi in base a quanto effettivamente erogato ai soci lavoratori in
applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL anziché sulla base delle retribuzioni di cui al CCNL
“facchinaggio” siglato da CGIL/CISL/UIL con le altre Centrali Cooperative.
Per questo motivo erano state imputate alla cooperativa differenze contributive riscontrabili
nell’applicazione dei due differenti CCNL.
L'INPS, costituendosi in giudizio, chiedeva la conferma della cartella opposta,
sostanzialmente sottolineando come ai sensi dell'art. 2, co. 25, della L n. 549/1995 dovesse
trovare applicazione il CCNL stipulato "dalle organizzazioni maggiormente rappresentative" e
quindi, secondo l’Istituto, non il CCNL UNCI/CONFSAL poiché "raffrontando gli accordi... non
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v'è dubbio che siano i contratti conclusi con queste ultime associazioni (Cgil/Cisl e Uil) a
godere della maggiore rappresentatività".
Il Tribunale di primo grado, con sentenza del 13.1.2009, accoglieva l'opposizione della
cooperativa e annullava la cartella esattoriale, motivando la decisione sul fatto che la
“maggiore rappresentatività comparata (…) non può essere determinata a priori e consistere
in una attribuzione stabile e irreversibile del sindacato, ma deve essere verificata nel tempo
attraverso la comparazione con le diverse associazioni”. Ne consegue che l’INPS (…) è onerato
della prova della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno
sottoscritto l’accordo invocato (cioè quello siglato da CGIL/CISL/UIL con le altre Centrali
Cooperative), rispetto a quello applicato dal ricorrente” (cioè il CCNL UNCI/CONFSAL).
Excursus
L’INPS ha fatto ricorso in appello chiedendo di riformare la sentenza di primo grado e
confermare la cartella esattoriale.
Le motivazioni addotte dall’Istituto, sostanzialmente, erano basate sul concetto che “per
comune esperienza, le predette tre OO.SS. firmatarie (CGIL/CISL/UIL) del CCNL di
categoria sono notoriamente quelle dotate di maggiore organizzazione e strutture, capacità
negoziale e contrattuale ecc.” e quindi quelle comparativamente più rappresentative.
La Corte di Appello di Torino ha rigettato il ricorso, confermando e rafforzando le
motivazioni del giudice di primo grado.
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I giudici di Torino, nella loro ricostruzione giuridica e giurisprudenziale, hanno citato le
numerose sentenze1 nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui è
onere dell’INPS, in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei
contributi, fornire la prova della dedotta maggiore rappresentatività di un sindacato firmatario
di un contratto collettivo del quale si invochi l'applicazione.
Tra queste, la sentenza n. 3912 del 20.4.1999 è emblematica poiché riferita ad un tipo di
contrattazione, quella effettuata da UCICT-CISAL-FENASALC (CCNL commercio), ben più
“competitiva” rispetto agli attuali articolati UNCI/CONFSAL che, sul piano dei minimi tabellari,
non si discostano più di tanto rispetto alla contrattazione confederale classica, peraltro
limitatamente ai soci-lavoratori dipendenti e non ai meri lavoratori subordinati (non soci).
In questa sentenza la Cassazione aveva escluso la sussistenza di una omissione contributiva
conseguente all'applicazione da parte della società datrice di lavoro, ai fini del calcolo dei
contributi, del CCNL UCICT-CISAL-FENASALC anziché del CCNL stipulato il 30.5.1991 dalla
CONFCOMMERCIO con le confederazioni CGIL-CISL-UIL, non avendo l’INPS "fornito la prova
della dedotta maggiore rappresentatività dei sindacati che ebbero a stipulare il CCNL
del 30 maggio 1991” ed ha poi testualmente sottolineato: "...l'Istituto ricorrente ha
omesso di indicare sin dal ricorso introduttivo di primo grado i fatti precisi dai quali
riteneva si potesse desumere la qualità di organizzazione sindacale più rappresentativa
su base nazionale dei sindacati in esame (ovvero la maggiore rappresentatività degli
stessi sindacati confederali nell'ambito della categoria alberghiera), venendo meno
anzitutto all'onere di allegazione, che pure gli incombeva in quanto attore in senso
sostanziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Neppure nel ricorso d'appello,
l'Istituto ricorrente ha provveduto a formulare mezzi di prova tendenti a dimostrare la
maggiore rappresentatività di tali sindacati.
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Sentenze nn. 3912 – 4510 – 4524 – 4548 – 4781 – 4958 – 4962 - 6174 del 1999 e sentenza n. 2268 del 1.3.2000.
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Conclusioni
Questo principio, per la Corte di Appello di Torino, è applicabile anche al caso in esame.
Infatti, l’INPS avrebbe dovuto allegare (e quindi poi dimostrare nel caso di eventuale
contestazione della Cooperativa) in base a quali precise circostanze di fatto le
organizzazioni CGIL-CISL e UIL erano da ritenersi maggiormente rappresentative nella
categoria rispetto alla CONFSAL e non limitarsi ad affermare che "raffrontando gli
accordi stipulati con la Confsal e con le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL, non v'è
dubbio che siano i contratti conclusi con queste ultime associazioni a godere della
maggiore rappresentatività" giacché, a prescindere dal dato evidente che la maggiore
rappresentatività è da riferire non ai contratti ma alle oo.ss. contrapposte dei lavoratori
e dei datori di lavoro, non è certo dal confronto fra le previsioni dei diversi CCNL (e
tantomeno dalla previsione dì "minimali" retributivi maggiori o minori) che è possibile
desumere la maggiore o minore rappresentatività, nell'ambito della medesima categoria,
delle oo.ss. stipulanti.
Da sottolineare, poiché di importanza fondamentale, che nel Regolamento Interno della
cooperativa era presente esplicitamente l’indicazione dell’applicazione del CCNL
UNCI/CONFSAL2.
Per i motivi sopra esposti la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello, ha
confermato l’annullamento della cartella esattoriale e ha condannato l’INPS al
pagamento delle spese.
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Il Regolamento Interno, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 142/2001 costituisce il documento
fondamentale per l’attività della cooperativa anche ai fini dei “trattamenti economici
complessivi”, nei quali sono ricomprese le maggiorazioni retributive e l’istituto del ristorno di
cui all’art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/2001, nella forma di integrazione delle
retribuzioni. Per tale motivo, tali trattamenti non possono assolutamente prescindere da
quanto stabilito dalla Legge n. 142/2001 e, pertanto, possono essere desunti solo ed
esclusivamente dal Regolamento Interno, e non soltanto dal CCNL applicato.
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Altre Sentenze con indicazione specifica dei CCNL UNCI
Sentenza n. 3988 del 24 ottobre 2008 – Tribunale di Torino
Oggetto: differenze retributive dovute in applicazione di diverso CCNL
Fatto
Richiesta differenze retributive in applicazione del CCNL “sociali” firmato da CGIL/CISL/UIL
ritenuto più favorevole rispetto a quello siglato da UNCI/CONFSAL ed applicato dalla
cooperativa.
Decisione
Il tribunale dà ragione alla cooperativa applicante il CCNL/UNCI sulla base delle seguenti
motivazioni:
-
Il contratto collettivo “sociali” UNCI/CONFSAL è “certamente un contratto
nazionale di settore e pertanto la sua applicazione non comporta violazione dei
minimi contrattuali ed è aderente al dettato dell'art. 3” della legge 142/2001;
-
“in base al combinato disposto degli art. 3 e 6 L. 142/01 deve quindi ritenersi la
legittimità della scelta operata dalla cooperativa che ha esercitato la sua libertà
negoziale individuando il contratto collettivo da applicare ai propri dipendenti e
soci tra i vari contratti collettivi di settore non essendovi alcun obbligo di
applicare quello contenente la disciplina più favorevole”;
-
non si può imporre, nel capitolato di appalto, l’obbligatorietà di applicare un
determinato CCNL, poiché il capitolato “impone l’applicazione dei minimi
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retributivi risultanti dai contratti collettivi nazionali con ciò demandando alla
aggiudicataria
la
scelta tra i vari CCNL di settore”.
Anche in questo caso è stata fondamentale l’indicazione specifica, contenuta nel
Regolamento Interno della cooperativa, dell’applicazione del CCNL UNCI/CONFSAL
“sociali”.
Sentenza TAR Campania 2007
Oggetto: Costo del lavoro CCNL UNCI inferiore ai minimi tabellari Ministeriali - appalti
Fatto
L’ASL, con delibera del 7.6.2005 affidava il servizio di assistenza domiciliare integrata in
favore di un consorzio di cooperative sociali che applicava il contratto UNCI (all’epoca
stipulato con la CISAL), risultante aggiudicataria a seguito di partecipazione ad un regolare
bando di gara e nel pieno rispetto del capitolato speciale di appalto.
Un altro consorzio di cooperative sociali, risultante non vincitore del suddetto appalto,
faceva istanza al TAR Campania per chiedere l’annullamento della Delibera di
aggiudicazione.
Tra i motivi del ricorso, si citavano quelli secondo cui le condizioni economiche praticate
dal Consorzio vincitore (CCNL UNCI/CISAL) erano inferiori a quello minimo previsto dai
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contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative ed indicato dalle Tabelle Ministeriali.
Decisione
Il TAR Campania ha confermato la delibera dell’ASL in quanto le tabelle ministeriali
fungono da mero parametro di valutazione, da parte delle amministrazioni Pubbliche, di
valutazione delle offerte pervenute.
Testualmente: “(…) non può condividersi il postulato sul quale si fonda (il ricorso) e cioè la
pretesa inderogabilità dei minimi stabiliti dalle predette Tabelle Ministeriali”. Il TAR
Campania cita la sentenza del TAR Piemonte n. 4453 del 23.12.2005 con cui è stato
sancito che “I valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relativi al costo del lavoro
negli appalti di servizi non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo nel caso di
mancato rispetto all’esclusione automatica dell’offerta, dovendo per contro in caso di
sensibile scostamento la stazione appaltante disporre la verifica dell’anomalia (…)”
Così si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9318 del 31.12.2003,
anch’essa citata.
Sul tema della valutazione del costo del lavoro negli appalti pubblici e la validità delle
Tabelle Ministeriali si è ritenuto opportuno fare ulteriori considerazioni che rafforzano la
tesi del mero valore indicativo delle stesse. Si veda la sezione che segue.
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Sentenze che, pur non citandola, rafforzano la contrattazione UNCI
Rappresentatività sindacale
In generale, si ricorda che la contrattazione UNCI/CONFSAL rispetta tutti i criteri
giurisprudenziali su cui si è basato in passato il concetto di maggiore rappresentatività ed
adesso quello di maggiore rappresentatività comparata (numero di iscritti, presenza
significativa sull'intero territorio nazionale, pluricategorialità, intercategorialità, effettiva
attività di autotutela condotta con continuità, sistematicità ed equilibrata diffusione).
Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664; 18 febbraio 1985, n. 1418 e 27 ottobre 1990, n. 10392
– importanza del criterio territoriale, settoriale ed intercategoriale per valutare la
rappresentatività sindacale
Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664 – carattere non decisivo del numero di iscritti nel
valutare la rappresentatività sindacale
Cass. 18 luglio 1984, n. 4218; 1 marzo 1986, n. 1320; 20 aprile 2002, n. 5765 e 2
dicembre 2005, n. 26239 – l’importanza dell’effettività dell’azione sindacale
(partecipazione a trattative sindacali, vertenze, stipula di contratti collettivi)
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Pluralismo contrattuale ed efficacia soggettiva del CCNL
Cassazione, 7 giugno 2004, n. 10762; 9 agosto 1996, n. 7383 e 28 agosto 2004, n.
17250 - il contratto collettivo stipulato dalle attuali organizzazioni sindacali è un
contratto di diritto comune, dunque, in forza dell’art. 1322, comma 2 del codice civile,
con conseguente applicazione non di una disciplina speciale, ma di quella, appunto, di
diritto comune, dettata dal codice civile per i contratti in generale.
Cass. 9 luglio 1976, n. 2644; Cass. 1975, n. 495 - il principio della libertà sindacale
sancito dall’art. 39 Cost. consente un regime di pluralismo contrattuale, ben potendo
coesistere distinti contratti collettivi nella medesima categoria che regolino in modo
differenziato i rapporti di lavoro degli aderenti alle rispettive organizzazioni stipulanti.
Cass. 30 maggio 1997, n. 4803; 18 marzo 1996, n. 2260 e 18 gennaio 1996, n. 382 - in
presenza di una pluralità di CCNL contemporaneamente vigenti stipulati da sindacati
tutti maggiormente rappresentativi, i minimi salariali da considerare ai fini della
spettanza del beneficio devono essere non già quelli dei contratti più favorevoli ai
lavoratori o del contratto concluso per ultimo, ma quelli del contratto cui il datore di
lavoro è vincolato per essere stato stipulato dalla propria associazione, non essendovi
alcun diverso criterio alla stregua del quale attribuire prevalenza all’uno o all’altro
contratto collettivo;
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Appalti - mero valore indicativo del costo lavoro delle tabelle ministeriali
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 23/08/2006, n. 4949, ha ritenuto
illegittimo un provvedimento di esclusione di un’impresa la cui offerta sia stata
qualificata come “anormalmente bassa” per il solo fatto che alcune voci fossero inferiori
ai minimi tabellari predefiniti in atti legislativi, regolamentati, amministrativi o
comunque ufficiali. E’sempre necessario che venga consentito all’impresa di fornire le
proprie giustificazioni così da esercitare pienamente il proprio diritto d’iniziativa
economica privata in armonia con il perseguimento del pubblico interesse. E’ stato
riconosciuto che la verifica della congruità di un’offerta anomala costituisce espressione
di un potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in
cui le giustificazioni formulate siano illogiche o fondate su insufficiente motivazione.
Questa sentenza indirettamente esclude l’inderogabilità dei limiti al costo del lavoro
imposti dal Ministero, aprendo il varco a possibili loro determinazioni ad altri livelli
normativi, come quello contrattuale.
Questo punto di vista è sorretto anche da un’altra sentenza del Consiglio di
Stato, Sezione 6 (sentenza del 21 novembre 2002, n. 6415), la quale ha precisato che la
legge 327/2000 (la c.d. legge Salvi, ora recepita nell’art. 26 comma 6 del D.Lgs 81/2008
(Testo Unico Sicurezza)3 recante “valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle
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Il comma 6 riprende testualmente il contenuto dell’art. 8, comma 1, della L. n. 123/2007, nella parte in cui
modifica il comma 3 bis dell’art. 86 della. L. n. 163/2006 ed obbliga gli enti aggiudicatari che valutano le offerte
delle gare di appalto, somministrazione e subappalto a valutare che il costo del lavoro e della sicurezza sia
adeguato. In pratica, nella predisposizione delle gare di appalto pubblico e nella valutazione delle anomalie nelle
offerte, gli Enti aggiudicatari debbono valutare la congruità riferita sia al costo del lavoro che a quello della
sicurezza che va indicato in maniera specifica. Il costo del lavoro è determinato, periodicamente, attraverso
apposite tabelle, predisposte dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori scaturenti dalla
contrattazione collettiva (dei sindacati comparativamente più rappresentativi) e dalle norme in materia
previdenziale ed assistenziale. In mancanza di CCNL applicabile vale quello del settore merceologico più simile. Il
costo relativo alla sicurezza è incomprimibile e non può essere soggetto a ribasso d’asta.
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gare di appalto” poneva regole funzionali alla corretta predisposizione dei bandi di gara
e alla valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a gare d’appalto,
ma non determinanti una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti
pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi.
La Sent. Consiglio di Stato n. 5497/02 ribadisce, in nome dei principi comunitari,
l’effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici per cui “il concorrente deve
poter far valere, utilmente e in contraddittorio, il suo punto di vista su ciascuno dei vari
elementi di prezzo proposti” prima che l’amministrazione possa respingere un’offerta
perché ritenuta anormalmente bassa (concetto ribadito nella precedente sent. C-285/99
e C-286/99 della Corte di Giustizia CE, riferita esclusivamente al settore degli appalti
pubblici. In questo ambito invece c’è estensione al settore dei servizi).
Questa sentenza inoltre interpreta l’art. 37 della direttiva 92/50 CEE del Consiglio
del 18 giugno 1992. Precisa che il comma 2 non delinea tassativamente le giustificazioni
che possono essere presentate, dunque non autorizza l’esclusione automatica di alcuni
tipi di giustificazioni, che contrasterebbero con il “principio di libera concorrenza” tra i
concorrenti alle gare di appalto, ma si limita a fornire esempi di giustificazioni che il
concorrente può presentare a dimostrazione della serietà della sua offerta. E’ rimessa
alla Commissione la stima della congruità delle giustificazioni presentate, trattandosi di
valutazioni tecnico-discrezionali che sfuggono (di norma) alla valutazione di legittimità
del giudice amministrativo (salvo che non siano viziate da travisamento dei fatti o nel
loro iter logico).
TP/OR
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riepilogo giurisprudenziale ccnl UNCI