HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA QUESITO (posto in data 21 dicembre 2014) Stiamo trattando io e i miei colleghi sindacalisti con l'amministrazione per le diverse trattenute sulla libera professione. Non sono riuscito a trovare però nelle varie leggi le percentuali che l'amministrazione può effettivamente trattenere sulla libera professione intramoenia. Mi hanno detto che può variare dal 10 al 30%:è corretto?? ma sulla visita o su tutta l'attività compresa quella chirurgica e/o strumentale? Altro argomento scottante che dovremmo trattare in sede di trattativa sarebbe l'IRAP. La mia amministrazione, per precedenti accordi sindacali, la addebita al singolo medico. Fino a che punto possiamo noi sindacati trattare sull'IRAP? Ho letto molte sentenze su internet per cui l'IRAP non spetta al medico. Ho saputo infatti che alcune amministrazione addebitano il 50% del costo della stessa (circa il 4%) è una cosa straordinaria o sempre più frequente date le numerose sentenze sul risarcimento dell'Irap ovvero possibile che le amministrazioni sempre più frequentemente decidano di "fare a metà"? Ultimo chiarimento riguarda la scelta del medico. Io sono un ginecologo e quando ho un parto privato la paziente paga il ginecologo, l'anestesista, l'ostetrica e la stanza di degenza. Tutte queste figure nominalmente scelte dalla paziente sono responsabili in prima persona del decorso della paziente e ne rispondono anche durante la degenza. Nel mio caso la paziente si trova a pagare anche il neonatologo, che però non è scelto della paziente, ma è quello di guardia, e non solo. Durante la degenza il neonatologo cambia ogni giorno perché chi vede il bambino ogni mattina è il neonatologo di turno in ospedale. Ne segue che la paziente paga profumatamente una prestazione, un neonatologo a disposizione per il parto e dopo, ma in pratica si trova a pagare il neonatologo di guardia sia durante che dopo: non è truffa? CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 non solo, della cifra che la paziente paga, il 50 % lordo va al direttore e il 50% va in un fondo comune che si spartiscono tutti i neonatologi è legale una cosa del genere? Molte pazienti si rifiutano infatti di pagare il neonatologo con ovvie conseguenze per "mancanza di servizio". Sempre a tal proposito è possibile che una quota della fattura di una prestazione, per esempio una visita, vada di default al direttore quasi fosse una tangente con il professionista che effettivamente effettua la prestazione e rischia di suo, che si deve accontentare di ciò che rimane? RISPOSTA (inviata in data 28 dicembre 2014) Prima di entrare nel merito dei singoli quesiti posti è opportuno richiamare i criteri generali che devono essere seguiti dalle singole aziende nel disciplinare l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia adottando un regolamento aziendale che deve essere oggetto di contrattazione integrativa. Tali criteri discendono dal complesso delle norme che sono state emanate negli anni in materia, dal comma 10 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che già prevedeva spazi da riservare all’attività libero professionale, all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al decreto del ministro della sanità 31 luglio 1997, che fissava linee guida per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, all’articolo 15-quinquies introdotto nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che definiva in maniera organica il rapporto tra libera professione intramoenia ed esclusività del rapporto di lavoro, al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, atto di indirizzo e coordinamento in materia di libera professione intramoenia, i contenuti del quale sono stati recepiti negli articoli dal 54 al 61 del CCNL 1998_2001, sottoscritto l’8 giugno 2000, alla legge 3 agosto 2007, n. 120, che all’articolo 1, come modificato dall’articolo 2 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 delinea il quadro normativo generale in materia di attività libero professionale intramuraria, e che per questo è riportato integralmente nella sezione riferimenti normativi CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Un complesso di norme che in larga misura si sovrappongono, ma dalle quali è comunque possibile evincere i criteri generali che costituiscono riferimenti e vincoli per la formulazione del regolamento aziendale che disciplina l’esercizio della libera professione. Tali criteri generali sono: le tariffe per la remunerazione delle prestazioni erogate in regime libero professionale devono essere fissate dall’azienda, d’intesa con le équipe interessate, tenendo conto di criteri che devono essere definiti nel regolamento aziendale che disciplina la libera professione intramoenia adottato in contrattazione integrativa, e devono essere verificate ogni anno; le tariffe per la remunerazione delle prestazioni erogate in regime libero professionale devono garantire la copertura di tutti i costi, diretti e indiretti sostenuti dall’azienda per consentire l’erogazione delle prestazioni, compresi i costi connessi con la realizzazione dell’infrastruttura di rete introdotta dal citato articolo 2 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158; l’attività libero professionale deve essere oggetto di separata contabilizzazione, che non può presentare disavanzo. Laddove ciò dovesse verificarsi il direttore generale è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti idonei ad eliminarlo, dall’aumento delle tariffe fino alla sospensione dell’erogazione delle prestazioni; l’organo che in ogni Azienda è chiamato a dirimere eventuali vertenze che dovessero insorgere tra professionisti, per quanto concerne determinazione delle tariffe e ripartizione dei proventi, è il collegio di direzione, o in subordine la commissione paritetica che deve essere costituita per assicurare la corretta applicazione delle norme che disciplinano la libera professione; la ripartizione dei proventi derivanti da prestazioni libero professionali erogate in équipe tra i vari professionisti interessati deve essere definita su indicazione dell’équipe stessa. Le questioni poste nel quesito sono riconducibili alle seguenti: 1) percentuale che l’azienda può trattenere sull’importo incassato quale corrispettivo di prestazioni in libera professione intramoenia; 2) soggetto al quale deve essere addebitata l’IRAP su tali ricavi 3) scelta nominale del neonatologo che dovrà seguire il bambino 4) suddivisione del compenso professionale fra i vari specialisti che materialmente concorrono all’erogazione della prestazione CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 1) percentuale che l’azienda può trattenere sull’importo incassato quale corrispettivo di prestazioni in libera professione intramoenia; Il comma 5 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rinviare ai regolamenti aziendali la determinazione degli importi che devono essere corrisposti dall’assistito per una prestazione libero professionale, precisa che Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti, nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali. Appare quindi evidente l’intenzione del legislatore di allora di lasciare all’azienda un utile netto sui ricavi derivanti dall’attività libero professionale, nell’intento di incentivare l’avvio di un’attività che doveva costituire una integrazione dell’offerta prestazionale per rispondere alla domanda crescente di prestazioni assistenziali, ed al contempo una integrazione del reddito per professionisti per i quali si poneva in quegli anni, a seguito dell’introduzione dell’irreversibilità dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo introdotta dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il problema di una difficile valutazione della convenienza economica delle due opzioni possibili. Lo stesso comma 5 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dell’ammontare di questa quota riservata all’azienda, a titolo di utile netto sui ricavi (considerato che essa si aggiunge, nel dettato normativo, al rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti per l’erogazione della prestazione. Il contratto collettivo nazionale 1998_2001, stipulato l’8 giugno 2000, recependo le indicazioni dell’atto di indirizzo e coordinamento adottato con DPCM 27 marzo 2000, dedica l’articolo 57 alla definizione dei criteri che devono essere seguiti dalle aziende nel definire le tariffe delle prestazioni erogate in regime libero professionale. Nell’articolo 57, che ribadisce in modo chiaro il criterio base, che le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti dall’azienda per erogare le prestazioni, non si trova cenno alla quota riservata alle aziende nei termini definiti dal richiamato comma 5 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 Un accenno indiretto ad una quota aziendale si ritrova nel decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, che modificando la lettera c) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, precisa che nell'applicazione degli importi che devono essere corrisposti per una prestazione libero professionale, quale ulteriore quota oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione, ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, La determinazione dell’importo che l’Azienda deve trattenere su quello introitato quale remunerazione della prestazione libero professionale deve essere effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti dall’Azienda per rendere possibile l’erogazione della prestazione, costi che devono essere analiticamente determinati sulla base di un idoneo sistema di contabilità analitica, tenendo conto di tutti i fattori produttivi utilizzati (consumi di farmaci e materiali, ammortamento e manutenzione delle attrezzature sanitarie e degli impianti, costi generali in quota parte dei costi diretti). L’approccio non deve essere quello di riconoscere all’azienda un margine determinato in misura percentuale, ma un recupero dei costi effettivamente sostenuti. Questa logica è implicita in tutta la normativa emanata in materia, ed è esplicitata dall’accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010, che con l’articolo 1 ribadisce le specifiche competenze regionali in materia ed all’articolo 2, comma 1, indica analiticamente quali sono le misure che devono essere adottate per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale. Tra questi, alla lettera g, il citato accordo indica la definizione delle tariffe per l'attività libero-professionale, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa, in modo che siano remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari, ed evidenzino le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, nonché i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 Il percorso che deve essere seguito non deve definire percentualmente la quota spettante all’Azienda rispetto all’importo tariffario, ma determinare l’importo tariffario in modo da tener conto di tutti i costi che l’azienda sostiene per erogare la prestazione, e tra questi ovviamente il costo dei professionisti che partecipano in modo diretto o in qualità di personale di supporto all’erogazione. Nella tabella di seguito riprodotta si propone un iter operativo che è stato elaborato sottoponendo le norme vigenti ad una lettura critica attraverso una analisi comparata dei regolamenti aziendali in materia dì libera professione intramoenia adottati in aziende sanitarie di differenti tipologie, dimensioni e aree geografiche. Gli elementi caratterizzanti e qualificanti il percorso metodologico proposto, che devono costituire condizioni irrinunciabili e non negoziabili per le organizzazioni sindacali nella trattativa che devono condurre, sono 1) l’eliminazione di una quota riservata all’azienda in maniera disgiunta da qualsiasi specifica e qualificante finalizzazione. Occorre a questo riguardo considerare da un lato che la finalità prima alla quale risponde la libera professione intramoenia non è quella di costituire un’area di business per l’azienda sanitaria ma quella di offrire all’assistito una ulteriore opportunità di accesso a prestazioni che gli devono essere comunque assicurate in regime istituzionale perché ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. Per tali prestazioni l’Azienda ha comunque assicurato un ricavo minimo pari all’importo della tariffa applicata alle prestazioni erogate in regime istituzionale. Per le prestazioni erogate in regime di ricovero tale ricavo sarà in parte a carico della Regione, in parte a carico dell’assistito (la parte a carico dell’assistito sarà esposta nella tariffa, insieme con tutti gli altri oneri specificamente determinati dalla modalità di erogazione della prestazione). Non appare pertanto giustificato, né sotto il profilo etico, né sotto quello economico, una quota della tariffa riservata all’Azienda, aggiuntiva rispetto a quelle connesse con i costi aggiuntivi che l’erogazione della prestazione in regime libero professionale comporta, se non finalizzata ad uno specifico fine, quale ad esempio, nel percorso metodologico proposto, la costituzione di un fondo finalizzato all’innovazione tecnologica ed alla formazione del personale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Questo non significa disattendere la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, bensì applicare quella norma in modo qualificante per l’Azienda. Utilizzare i proventi derivanti dall’attività libero professionale per investimenti strutturali finalizzati al miglioramento complessivo del processo produttivo, anche a vantaggio degli utenti che usufruiscono delle prestazioni erogate in regime istituzionale, è infatti una scelta strategica. Non trova peraltro fondamento nell’obiettivo di assicurare il pareggio di bilancio della prescritta contabilità separata di cui al comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 la riserva per l’Azienda di una quota dei ricavi. Il vincolo del pareggio tra costi diretti ed indiretti sostenuti per erogare determinate prestazioni in regime libero professionale non può che intendersi riferito al costo aggiuntivo che l’azienda deve sostenere (compenso ai professionisti, eventuali costi aggiuntivi di farmaci o materiali protesici) e non certo al costo complessivo della prestazione. I ricavi derivanti dalla prestazioni libero professionali sono infatti per una parte direttamente connessi alla modalità di erogazione della prestazione, ma per un’altra, ed in molti casi la più rilevante, connessi con l’importo definito quale corrispettivo della prestazione da un tariffario regionale sul quale l’Azienda non ha alcune facoltà di intervenire. Sarebbe pertanto priva di qualsiasi fondamento la pretesa di assicurare un pareggio tra costi complessivi e ricavi complessivi delle prestazioni erogate in regime libero professionale, mentre ha un preciso fondamento logico ed economico pretendere che i costi aggiuntivi determinati dall’erogazione in regime libero professionale siano esattamente compensati dai relativi ricavi. 2) l’intangibilità del compenso dei professionisti, sul quale non devono essere operate trattenute di sorta, né per quanto concerne i fondi specificamente previsti (fondo di perequazione, fondo per la prevenzione e la riduzione delle liste d’attesa, fondo per l’innovazione tecnologica e la formazione del personale), né (e per certi versi a maggior ragione) per quanto concerne gli oneri fiscali (IRAP) che devono essere a totale carico dell’azienda e non devono essere traslati sul dirigente medico. Purtroppo non aiuta a questo riguardo la formulazione testuale della norma (legge 3 agosto 2007, n. 120, articolo 1, comma 3, lettera c) che recita una somma pari al 5 per cento del compenso del professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda. L’applicazione letterale della norma CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 ha indotto molte Aziende a determinare il compenso dovuto al professionista detraendo dallo stesso gli oneri suddetti, ma questo è per gli oneri fiscali (IRAP) del tutto illegittimo, per gli altri oneri del tutto illogico e contrario ai principi fondanti dell’istituto stesso della libera professione intramoenia. Tutto il resto è negoziabile: l’entità del compenso dovuto ai singoli professionisti che intervengono nell’erogazione della prestazione, l’utilizzo dei vari fondi che devono essere costituiti mediante l’accantonamento di una quota della tariffa (utilizzo che deve essere comunque specificato nello stesso regolamento che disciplina la libera professione intramoenia, e non lasciato all’autonoma determinazione aziendale o rinviato ad un successivo regolamento da adottarsi con atto separato), ma non i due principi fondanti l’iter metodologico proposto. Tali principi devono essere difesi ad oltranza, e non solo nell’interesse dei professionisti, ma anche nell’interesse della stessa Azienda, che operando scelte strategiche qualificanti (come quella di accantonare una quota dei ricavi per l’innovazione tecnologica e la formazione del personale) e rendendo pubbliche tali scelte (il regolamento che disciplina l’esercizio della libera professione intramoenia e il tariffario adottato devono essere pubblicati sul sito web aziendale, come disposto dall’articolo 32 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) ne avrà sicuramente un beneficio rilevante in termini di immagine. Il contenuto del regolamento adottato, ed in particolare la metodologia di determinazione delle tariffe, con particolare riferimento agli aspetti prima trattati, potrebbero essere presentati nel corso di una conferenza stampa alla quale invitare i principali stakeholder dell’Azienda. L’iter metodologico proposto viene esemplificato attraverso una sua applicazione alle prestazioni erogate in regime di ricovero sia ordinario che in day hospital, ma può evidentemente essere adattato a qualsiasi tipologia di prestazione (ambulatoriale, domiciliare). CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it COMPONENTI CHE CONCORRONO A FORMARE LA TARIFFA APPLICATA A B C D COSTI DI PERSONALE A.1 PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PRESTAZIONE A.2 PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO A.3 PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO FARMACI E MATERIALI SANITARI B.1 FARMACI SPECIFICI RICHIESTI IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO B.2 MATERIALE PROTESICO AMMORTAMENTI E MANUTENZIONI C.1 AMMORTAMENTI DI BENI STRUMENTALI SPECIFICAMENTE DEDICATI C.2 MANUTENZIONI DI BENI STRUMENTALI SPECIFICAMENTE DEDICATI SERVIZI ACCESSORI D.1 E F G G.2 DEGENZA IN CAMERA SINGOLA COSTI DEI SERVIZI SANITARI DI SUPPORTO E.1 ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA IN DEGENZA E.2 PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA CLINICO STRUMENTALE E.3 UTILIZZO DELLA SALA OPERATORIA E.4 TERAPIA INTENSIVA POST CHIRURGICA ACCANTONAMENTI F.1 FONDO DI PEREQUAZIONE F.2 FONDO PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLE LISTE F.3 FONDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA FORMAZIONE ONERI RIFLESSI G.1 ONERI FISCALI (IRAP) E.4 ONERI ASSICURATIVI CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it 9 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 criteri di valorizzazione delle diverse componenti di costo A.1) PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PRESTAZIONE I compensi che devono essere corrisposti dall’Azienda ai professionisti scelti dal paziente per l’erogazione della prestazione devono essere concordati con gli stessi, secondo un tariffario interno che deve essere definito in contraddittorio con i professionisti e che può essere riferito a tipologie di interventi o a specifici DRG. Analogamente dovranno essere retribuiti eventuali professionisti scelti nominativamente per attività di supporto diagnostico terapeutico. A.2) PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO Per personale di supporto diretto si intende il personale che fornisce un contributo diretto e concomitante all’erogazione della prestazione con la propria presenza e specifica professionalità (ad esempio l’anestesista). La remunerazione di tale personale è definita in molte aziende in proporzione a quella stabilita per i professionisti scelti dal paziente. Assolutamente preferibile appare definire un compenso professionale che può essere, a seconda del professionista interessato, per tipologia di prestazione o per ora di assistenza. A.3) PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO Per personale di supporto indiretto si intende il personale che, pur operando presso servizi non direttamente coinvolti nell’erogazione delle prestazioni, ne rende possibile l’esercizio. Si tratta in particolare del personale amministrativo addetto ai servizi di prenotazione o altri servizi di supporto. A tale personale è generalmente destinata una quota percentuale calcolata sul totale dei compensi attribuiti all’équipe direttamente impegnata nell’erogazione della prestazione. Laddove l’Azienda abbia attivato uno specifico servizio di prenotazione riservato alle sole prestazioni erogate in regime libero professionale ed utilizzi per questo personale dipendente in orario di servizio potrà agevolmente calcolare i costi sostenuti per questa funzione e recuperarli dedicando ad essi una specifica componente della tariffa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 B) FARMACI E ALTRI BENI SANITARI C) AMMORTAMENTI E MANUTENZIONI Questi costi sono imputabili al paziente se attengono a beni specifici utilizzati per l’erogazione della prestazione. L’imputazione pro quota tenendo conto dell’utilizzo effettivo appare difficile da calcolare se non è disponibile un sistema particolarmente avanzato di contabilità analitica, ed è comunque da valutare se l’utilizzo di questi fattori produttivi sia o meno remunerato dalla tariffa del relativo DRG. D) SERVIZI ACCESSORI Il pernottamento in camera singola, con eventuale letto aggiunto per un parente, può essere fatturato secondo una tariffa convenzionale fissata dall’azienda in relazione alla qualità del comfort alberghiero. E) COSTI DEI SERVIZI SANITARI DI SUPPORTO Appare del tutto ragionevole e coerente con la logica dell’attività libero professionale considerare questi costi remunerati dalla tariffa fissata per il DRG che sarà attribuito al ricovero, tariffa che sarà a carico del paziente per un quota variabile da un minimo del 30% ad un massimo del 50% in funzione della quota regionale di partecipazione alla spesa, che ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le Regioni possono stabilire in misura variabile da un minimo del 50% ad un massimo del 70% della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale. F) ACCANTONAMENTI F.1) FONDO DI PEREQUAZIONE Il comma 2 dell’articolo 57 del CCNL 1998_2001, recependo quanto disposto dall’articolo 5 del DPCM 27 marzo 2000, alla lettera i) precisa che un'ulteriore quota della tariffa, da concordare in contrattazione integrativa e comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 F.2) FONDO PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI TEMPI Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (decreto Balduzzi) ha apportato significative modifiche alla normativa previgente in materia di attività libero professionale intramoenia. Tra queste ha disposto che in sede di contrattazione integrativa aziendale nella definizione degli importi che devono essere corrisposti dall’assistito una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, G) ONERI RIFLESSI G.1) IRAP Un’ampia disamina delle circolari esplicative emanate dai competenti organismi, e delle pronunce di differenti organi giurisdizionali. induce ad affermare senza alcun dubbio che 1) il soggetto passivo sul quale grava l’imposta è l’azienda sanitaria e non il medico che all’interno della stessa esercita la libera professione intramoenia; 2) i compensi percepiti dal medico per l’attività libero professionale sono assimilati sotto il profilo fiscale a quelli da lavoro dipendente e non possono essere assoggettati ad una imposta il cui presupposto è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi 3) la traslazione dell’imposta sui medici appare del tutto illegittima, anche se risulta molto diffusa tra le Aziende Sanitarie. Questo può indurre a valutare gli spazi possibili per azioni di rivalsa, anche sulla base di un’analisi sistematica della sentenze che sono state pronunciate dai diversi organi giurisdizionali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 2) soggetto al quale deve essere addebitata l’IRAP su tali ricavi La titolarità del rapporto contrattuale con l’assistito è dell’azienda sanitaria che eroga la prestazione, prescindere dal regime istituzionale o libero professionale di erogazione della prestazione stessa; per quanto concerne in particolare le prestazioni erogate in regime libero professionale il soggetto che emette la fattura a carico dell’assistito non è il professionista che materialmente esegue l’intervento, ma l’azienda stessa, che utilizza a tal fine una combinazione particolare di fattori produttivi: personale e ambienti specificamente dedicati, attrezzature e servizi di uso promiscuo (come ad esempio i servizi diagnostici, le sale operatorie o l’eventuale assistenza in terapia intensiva). L’erogazione delle prestazioni istituzionali viene assicurata utilizzando ore di lavoro del personale dipendente che sono retribuite con il trattamento economico fondamentale ed accessorio (una parte della retribuzione di risultato può essere corrisposta proprio a fronte di volumi prestazionali negoziati in sede di budget ed erogate in regime istituzionale). L’erogazione delle prestazioni in regime libero professionale viene assicurata utilizzando ore di impegno che non rientrano nell’orario di servizio, e che vengono retribuite a parte. Tali costi non rientrano nel costo del lavoro ma devono essere contabilizzati in un conto specifico “compartecipazioni al personale per attività libero professionale intramoenia”, conto che nel conto economico del bilancio di esercizio afferisce all’aggregato B2 “acquisiti di servizi sanitari” e non all’aggregato B6 “costi del personale”, proprio in relazione alla diversa natura della prestazione lavorativa. Entrambi i compensi corrisposti, sia per il lavoro dipendente che per l’attività libero professionale intramoenia, costituiscono per l’Azienda base imponibile sulla quale deve essere versata all’erario l’imposta sulle attività produttive (IRAP), nella misura dell’8,5% dell’imponibile. In entrambi i casi l’IRAP costituisce un onere riflesso che non può essere traslato sul personale che eroga la prestazione, al quale deve essere corrisposto il compenso concordato. Poiché tale compenso è assimilato, ai fini fiscali, a quello per il lavoro dipendente, saranno operate in busta paga le ritenute fiscali in relazione al reddito imponibile, ma non deve in nessun caso essere detratto l’importo dell’IRAP. Di tale onere dovrà ovviamente tener conto l’azienda nel determinare l’importo che dovrà essere corrisposto dall’assistito, importo che dovrà essere remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, sostenuti dall’Azienda per erogare la prestazione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 3) Scelta nominativa del neonatologo che dovrà seguire il bambino L’assistenza neonatologica rientra tra le prestazioni di supporto che devono essere erogate dall’azienda e che sono remunerate dalla quota del DRG a carico della Regione. Il paziente ricoverato in regime libero professionale ha peraltro il diritto di richiedere, con oneri a proprio carico, che tale assistenza sia prestata da uno specialista da lui scelto nominativamente. 4) Suddivisione del compenso professionale tra i vari specialisti che materialmente concorrono all’erogazione della prestazione Il comma 2 dell’articolo 57 del CCNL 1998_2001, che definisce i criteri generali per la determinazione delle tariffe, alla lettera f) precisa che nell'attività libero professionale di équipe, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene – da parte delle aziende – su indicazione dell'équipe stessa. Deve pertanto essere definito all’interno dell’équipe un protocollo che renda impossibili devianze quali quelle rappresentate nel quesito, tipiche di un atteggiamento culturale anacronistico rispetto all’attuale contesto. Il problema deve essere posto e risolto nell’ambito dell’ équipe, fermo restando che laddove non fosse possibile addivenire in tale ambito ad una ragionevole intesa, la questione può essere sottoposta al collegio di direzione in applicazione del comma 11 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo è anche affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività liberoprofessionale intramuraria). CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 1. impegni del dirigente a rapporto esclusivo Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. 2. tipologie di attività libero professionale Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento adottato con DPCM 27 marzo 2000). b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 2. tipologie di attività libero professionale Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 3. rapporto tra attività libero professionale e attività istituzionale Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all' attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali. 4. divieto di utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale Nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 1. rinvio alla contrattazione integrativa I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione, sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con atto aziendale. 2. criteri generali che devono essere seguiti Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica. strumentale e di laboratorio, la tariffa é riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital, la tariffa forfetaria é definita tenendo conto che in applicazione del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le Regioni partecipano alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale; c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, anche forfetariamente stabiliti; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 2. criteri generali che devono essere seguiti Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali: d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa, tenendo conto di quanto disposto dal comma 13 del decreto legislativo 29 aprile 1998; n. 124 (qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti) e) le tariffe sono verificate annualmente, anche per consentire il rispetto dell'articolo 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Nel caso in cui la contabilità separata che deve essere adottata per monitorare costi e ricavi delle prestazioni erogaste in regime libero professionale presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio) CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 2. criteri generali che devono essere seguiti Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali: f) nell'attività libero professionale di équipe, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene – da parte delle aziende – su indicazione dell'équipe stessa; g) le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali, comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli degli ordini, in contraddit-torio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse. h) per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, svolte in équipe, la tariffa é definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi; i) un'ulteriore quota della tariffa, da concordare in contrattazione integrativa e comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724 Articolo 3 Ospedali. 6. obbligo di contabilità separata per l’attività libero professionale Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. 7. provvedimenti che devono essere adottati in caso di disavanzo Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 articolo 28. Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale. 1. partecipazione alla spesa per prestazioni in strutture aziendali Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, erogate in strutture aziendali la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale. 2. partecipazione alla spesa per prestazioni in altra azienda Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, erogate in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale. 3. onere delle prestazioni in strutture non accreditate Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 articolo 28. Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale. 4. partecipazione ai proventi per prestazioni ambulatoriali La partecipazione ai proventi delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, rese in regime libero-professionale, è stabilita dai contratti collettivi nazionali. Per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda. 5. criteri di determinazione delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali. 6. criteri per la determinazione dei compensi ai professionisti I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 1. interventi per rendere disponibili i locali per la libera professione Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività. 2. termine previsto per il completamento delle ristrutturazioni L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2011 negli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario che esplica attività sanitaria. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 3. risoluzione degli accordi di programma La risoluzione a seguito di inadempimenti regionali degli accordi di programma stipulati tra il Ministero della Salute e Regioni per gestire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia prevista dal comma 310 dell’articolo1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014. 4.1 ricognizione straordinaria degli spazi disponibili Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati IRCCS di diritto pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale in conseguenza dell'applicazione delle misure di riorganizzazione complessiva della rete di presidi ospedalieri e della prevista riduzione dei posti letto previste dall'articolo 15 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. I risultati della ricognizione sono trasmessi all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 26 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.2 autorizzazione delle aziende all’acquisizione degli spazi necessari Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere è reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività liberoprofessionale intramuraria, costituita a livello aziendale. 4.3 esercizio sperimentale della libera professione in studi privati Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 27 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.4 autorizzazioni all’esercizio della libera professione in studi privati Le autorizzazioni all’esercizio straordinario della libera professione intramoenia in studi professionali privati, concesse dalle Aziende in applicazione del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, cessano al 31 dicembre 2012. 4.5 adozione di linee guida regionali in materia di libera professione Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio nel rispetto delle seguenti modalità: 4.5.a) controllo delle prestazioni erogate in regime libero professionale adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni liberoprofessionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro; 4.5.a-bis) implementazione di una infrastruttura di rete predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 28 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.a-bis) modalità di funzionamento dell’infrastruttura di rete La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento, del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema. 4.5.a-bis) requisiti tecnici dell’infrastruttura di rete Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono state determinate, con il decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, adottato il 21 febbraio 2013, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. 4.5.a-bis) copertura dei costi dell’infrastruttura di rete Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi della prima attivazione della rete, anche stimati in via preventiva;)) ((8)) CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 29 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.a-ter) facoltà di concedere l’autorizzazione a continuare l’esercizio dell’attività libero professionale presso studi privati facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio; 4.5.b) tracciabilità del pagamento delle prestazioni pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 30 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.c) rideterminazione delle tariffe definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (ad esclusione dei costi per l’acquisizione della strumentazione necessaria per il collegamento con la infrastruttura di rete e per consentire la tracciabilità del pagamento delle prestazioni costi che in applicazione della lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, sono a carico del professionista) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale in applicazione del comma 5 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una somma pari al 5 per cento del compenso del professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 31 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.d) monitoraggio delle liste di attesa monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta; 4.5.e) prevenzione di situazioni che determinino conflitti di interesse prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza; 4.5.f) situazioni che impediscono l’esercizio dell’attività libero professionale in studi privati esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 32 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.f-bis) adeguamento del quadro regolamentare adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma; 4.5.g) allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. 4-bis verifica dei risultati del programma sperimentale La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 33 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4-bis esiti della verifica dei risultati del programma sperimentale In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 5. programmazione aziendale dell’attività libero professionale Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella liberoprofessionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 34 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 6. controllo preventivo regionale sulla programmazione dell’attività I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi. 7. misure previste in caso di inadempimenti Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza Stato regioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 35 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 8. obblighi informativi delle Regioni nei confronti del Ministero Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale. 9. possibilità di utilizzo promiscuo degli spazi disponibili Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti. 11. composizione di eventuali vertenze tra dirigenti sanitari Al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo è anche affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria. 12. prestazioni che necessitano di una specifica regolamentazione Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 36 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 13. osservatorio nazionale sullo stato di attuazione delle norme Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. 14. clausola di non onerosità degli organismi attuativi Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 37 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quattuordecies Osservatorio per l'attività libero-professionale. 1. istituzione dell’Osservatorio e oggetto della relazione annuale Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza Stato Regioni, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, (secondo il quale gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica), è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su: a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero professionale; b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria; c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria; d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale; e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda; f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale. Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto, con l'articolo 2, comma 1, lettera i), che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dall' Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dal presente articolo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it