Sintesi articoli e parole
chiave
REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2009 DELLA COMMISSIONE, DEL 27
NOVEMBRE 2009, CHE STABILISCE CONDIZIONI PARTICOLARI PER
L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI ALIMENTARI DA ALCUNI
PAESI TERZI A CAUSA DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA
AFLATOSSINE E CHE ABROGA LA DECISIONE 2006/504/CE (TESTO
RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (GU L 313 DEL 28.11.2009)
(data di pubblicazione: GU L 313 del 28.11.2009 – data di entrata in vigore: v. art. 13)
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE (importazioni: elenco prodotti alimentari e prodotti trasformati
e composti che li contengono + paesi di origine/provenienza: a) Brasile: noci con guscio - miscugli
di frutta secche o di frutta a guscio e contenenti noci del Brasile in guscio; b) Cina: arachidi arachidi tostate; c) Egitto: arachidi - arachidi tostate d) Iran: pistacchi - pistacchi tostati; e)
Turchia: fichi secchi - nocciole (Corylus spp.) con guscio o sgusciate – pistacchi - miscugli di frutta
secche o di frutta a guscio e contenenti fichi, nocciole o pistacchi - pasta di fichi, pasta di pistacchi
e pasta di nocciole - nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati - farine, semolini e polveri di
nocciole, fichi e pistacchi - nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate; f) Stati Uniti d'America
(prodotti rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine
(Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) posto in essere dall'Almond Board of California nel maggio
2006: mandorle con guscio o sgusciate - mandorle tostate - miscugli di frutta secche o di frutta a
guscio e contenenti mandorle; g) Stati Uniti d'America, non rientranti nel piano di
campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine: mandorle con guscio o sgusciate mandorle tostate - miscugli di frutta secche o di frutta a guscio e contenenti mandorle)
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI (v. definizioni di cui artt. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e art. 2
del regolamento (CE) n. 882/2004 + definizioni specifiche di: a) "punto designato per
l'importazione"; b) "primo punto di ingresso")
ARTICOLO 3 IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ (rispetto procedure del presente regolamento
per importazione nella Comunità prodotti alimentari di cui art. 1)
ARTICOLO 4 CERTIFICATO SANITARIO E RISULTATI DEL CAMPIONAMENTO E DELLE ANALISI (docc.
di accompagnamento prodotti presentati all’importazione – compilazione certificato sanitario 
v. modello all. I - organi appartenenza del rappresentante autorizzato - lingua ufficiale redazione 3.validità certificato - conformità campionamento e analisi al regolamento (CE) n. 401/2006 o
secondo metodi equivalenti - codice partita)
ARTICOLO 5 NOTIFICA PREVENTIVA DELLE PARTITE (notifica da parte operatori o loro
rappresentanti della data e ora di arrivo e della natura partita al punto di ingresso – compilazione
Sintesi articoli e parole
chiave
DCE ex art. 3 lett. a) regolamento (CE) n. 669/2009 + trasmissione all'autorità competente del
primo punto di ingresso – compilazione DCE  v. note esplicative all. II)
ARTICOLO 6 PUNTI DESIGNATI PER L'IMPORTAZIONE ( elenco condizioni che devono osservare:
a) personale qualificato per controlli ufficiali; b) istruzioni dettagliate per prelievo campioni e loro
inoltro al laboratorio, in conformità a all. I regolamento (CE) n. 401/2006; c) possibilità scarico e
campionamento in luogo protetto presso il punto designato per l'importazione; d) locali di
deposito, magazzini per conservazione in buone condizioni partite; e) attrezzature di scarico e
apparecchiature di campionamento adeguate; f) laboratorio ufficiale per le analisi delle aflatossine
- conservazione e pubblicità elenco punti designati per l’importazione + loro comunicazione a
Commissione – campionamento rappresentativo – caso di trasporti speciali o forme particolari di
imballaggio: apparecchiature adeguate)
ARTICOLO 7 CONTROLLI UFFICIALI (effettuazione controlli entro 15 gg. lavorativi da presentazione
partita all’importazione e sua materiale disponibilità per il campionamento – garanzia autorità
competente del primo punto di ingresso della sottoposizione prodotti da importare ai controlli
documentali – mancanza docc. di accompagnamento cui art. 4 par. => preclusione importazione
partita + sua rispedizione nel paese di origine o distruzione – autorizzazione al trasferimento
partita da parte autorità competente del primo punto di ingresso a un punto designato per
l'importazione e documento in originale per accompagnamento partita nel trasferimento –
prelievo campione da alcune partite da parte autorità competente del punto designato per
l'importazione per determinare contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali – modalità
– compilazione in base a note esplicative di cui all. II, timbro e firma, copia del DCE da parte
autorità competenti al termine controlli – documento in originale per accompagnamento partita
nel trasferimento fino a immissione in libera pratica – presentazione da parte operatore o suo
rappresentante di un documento comune di entrata o suo equivalente elettronico alle autorità
doganali – presentazione relazione trimestrale St. membri sui risultati analitici alla Commissione)
ARTICOLO 8 FRAZIONAMENTO DELLE PARTITE (ammissione frazionamento partite dopo
espletamento tutti i controlli e compilazione autorità competente del DCE ex art. 7 –
accompagnamento fazione partita copia autenticata DCE fino all'immissione in libera pratica)
ARTICOLO 9 ULTERIORI CONDIZIONI PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI DAGLI
STATI UNITI D'AMERICA
ARTICOLO 10 COSTI (costi controlli ufficiali a carico operatore)
ARTICOLO 11 ABROGAZIONE (decisione 2006/504/CE – i riferimenti ad essa si intendono fatti al
presente regolamento)
ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Sintesi articoli e parole
chiave
ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE (20° giorno successivo alla pubblicazione si G.U.U.E. – data
decorrenza applicazione: 1 gennaio 2010)
-------------------------------------------------ALLEGATI
n. I  CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI
(indicazione prodotto e paese d’origine)
-
codice partita
numero del certificato
autorità competente di cui art. 4, par. 1
certificazione:
- prodotti di cui art. 1
- descrizione partita, composizione, prodotto, numero e tipi di colli, peso netto o lordo
- luogo di imbarco
- identificazione del trasportatore
- località e paese di destinazione
- denominazione e indirizzo dello stabilimento di provenienza
- produzione, selezione, manipolazione, trasformazione, confezionamento e trasporto
nel rispetto corrette prassi igieniche
- data prelievo campioni partita in conformità regolamento (CE) n. 401/2006, data analisi
laboratorio e nome laboratorio per determinazione livello di contaminazione da
aflatossina B1 e da aflatossine totali
- allegazione dettagli su campionamento, metodi di analisi e tutti i risultati
- data fine validità certificato
- luogo e data certificato
- timbro e firma del rappresentante autorizzato dall’autorità competente di cui art. 4, par.
1
-------------------------------------------------N. II  NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL DCE IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO NEL CASO DI IMPORTAZIONE DA ALCUNI PAESI TERZI DI DETERMINATI
PRODOTTI ALIMENTARI SOGGETTI AL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA AFLATOSSINE
Scarica

Sintesi articoli e parole chiave