JOBS ACT
Ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148
1 ottobre 2015
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Area Lavoro, Previdenza, Assistenza Legale e Sburocratizzazione
STRUMENTI
DI SOSTEGNO AL REDDITO
 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
 Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
 Fondi di solidarietà
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ART. 1 e 2
REGOLE VALIDE PER CIGO e CIGS
LAVORATORI BENEFICIARI
 operai
 intermedi
 impiegati
 quadri
+
APPRENDISTI
PROFESSIONALIZZANTI
 esclusivamente CIGO, se occupati presso Azienda
destinataria di CIGO e CIGS o della sola CIGO
 esclusivamente CIGS, limitatamente causale “crisi”,
se occupati presso Azienda destinataria della sola CIGS
LAVORATORI ESCLUSI
 Dirigenti
 Lavoratori a domicilio
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ART. 1
REQUISITO SOGGETTIVO
 Anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, presso l’unità
produttiva per cui è richiesto l’intervento
 requisito non richiesto in caso di CIGO per eventi oggettivamente
non evitabili nel settore industriale
 in caso di appalto, i 90 giorni si calcolano tenendo conto
dell’intero periodo durante il quale il lavoratore è stato
impiegato nell’attività appaltata, anche presso precedenti
appaltatori
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ART. 3
MISURA DEL TRATTAMENTO
 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non
prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale
 Due massimali mensili, rivalutabili annualmente, da rapportare alle ore di
integrazione salariale autorizzate, per il 2015 pari a
• € 971,71, per retribuzione lorda mensile di riferimento, comprensiva dei ratei
di mensilità aggiuntive, pari o inferiore € 2.102,24
• € 1.167,91, per retribuzione lorda mensile di riferimento, comprensiva ratei di
mensilità aggiuntive, superiore a € 2.102,24
 Decurtazione del corrispettivo pari all’aliquota a carico apprendisti (art. 26, l. n.
41/1986)
 Per il settore edile e lapideo, relativamente alle intemperie stagionali, gli importi dei
massimali sono incrementati del 20%
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ART. 4
DURATA MASSIMA COMPLESSIVA
DEL TRATTAMENTO ORDINARIO E
STRAORDINARIO
 Per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e straordinario non
può eccedere i 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile
 La durata dei periodi di CIGS per contratto di solidarietà si computa al 50%
per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente
 Edilizia e lapidei: la durata non può eccedere i 30 mesi e non vale la
regola del 50% della durata dei contratti di solidarietà
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ART. 5
INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE
 9% fino a 52 settimane nel quinquennio mobile
 12% oltre 52 settimane e fino a 104 nel quinquennio mobile
 15% oltre le 104 settimane nel quinquennio mobile
N.B.
Il contributo:
• si calcola sulla retribuzione globale persa (ore di lavoro non prestate) e non
sul trattamento di CIG
• è dovuto anche per i contratti di solidarietà
• non è dovuto per CIGO per eventi oggettivamente non evitabili
• perde rilievo la soglia dimensionale
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ART. 6
CONFERMA CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA
 I periodi coperti da CIGO e CIGS sono utili ai fini del diritto
e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia
 Il contributo figurativo è calcolato sulla base della
retribuzione lorda cui è riferita l’integrazione salariale
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ART. 7
MODALITÀ DI PAGAMENTO
 Le integrazioni salariali sono pagate dal datore di lavoro ai
dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga
 Eccezionalmente possibile il pagamento diretto da parte
dell’INPS, compreso l’ANF, in presenza di serie e documentate
difficoltà
finanziarie,
su
richiesta
dell’impresa,
con
autorizzazione:
 della Sede INPS competente, in caso di CIGO
 del Ministero del Lavoro, in caso di CIGS
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ART. 7
MODALITÀ E TERMINI PER IL RIMBORSO
A
 Trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015
 Trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 ma non conclusi
a tale data
Conguaglio in Uniemens, o richiesta di rimborso, a pena di
decadenza, entro 6 mesi
 dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata della concessione, o
 dalla data del provvedimento di concessione, se successivo
B
 Trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015
I sei mesi per il recupero decorrono dal 24 settembre 2015
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ART. 8
CONDIZIONALITÀ E POLITICHE DEL LAVORO
 Lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, con sospensione o
riduzione programmata superiore al 50% dell’orario di lavoro,
calcolato in un periodo di 12 mesi: convocazione presso i Centri per
l’Impiego per la stipula del
patto di servizio personalizzato
 Perdita del diritto al trattamento, limitatamente alle giornate di
lavoro effettuate, in caso di svolgimento attività di lavoro autonomo
o subordinato durante il periodo di cassa
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 Decadenza del diritto al trattamento in caso di omessa preventiva
comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa a cura
del lavoratore
 Le comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate dal datore
di lavoro e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono valide ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione a carico
lavoratore
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Art. 10
CIGO – Campo di applicazione
 Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di
installazione di impianti, produzione e distribuzione
dell’energia, acqua e gas
 Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco
 Imprese industriali dell’edilizia e affini
 Imprese industriali esercenti attività di escavazione e di
lavorazione di materiali lapidei
 …
Non è previsto alcun requisito dimensionale
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Settore
Art. 11
Causali
 Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non
imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le
intemperie stagionali
 Situazioni temporanee di mercato
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Settore
Art. 12
Durata
 Fino a un massimo di 13 settimane continuative, con
possibilità di proroga trimestrale fino ad un massimo di 52
settimane complessive
 Raggiunte le 52 settimane consecutive, una nuova domanda
per la stessa unità produttiva è possibile solo decorse almeno
52 settimane di normale attività produttiva
 In caso di periodi non consecutivi, non è possibile superare le
52 settimane di CIGO in un biennio mobile
 Al limite della 52 settimane non concorrono gli interventi
determinati da eventi oggettivamente non evitabili
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Settore
Art. 12
Limite di nuova introduzione
 Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale
oltre un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente
occupati nel semestre precedente la domanda di
concessione dell’integrazione salariale
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Settore
Art. 13
Contribuzione ordinaria
Settore
Misura
Dipendenti da imprese industriali
fino a 50 dipendenti
1,70%
Dipendenti da imprese industriali
oltre 50 dipendenti
2,00%
Operai di imprese dell’industria e
artigianato edile
4,70%
Operai di imprese dell’industria e
artigianato lapidei
3,30%
Impiegati e quadri di imprese
industria e artigianato edile e
lapidei fino a 50 dipendenti
1,70%
Impiegati e quadri di imprese
industria e artigianato edile e
lapidei oltre 50 dipendenti
2,00%
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Settore
Art. 13
Criteri di determinazione della soglia dimensionale, agli effetti
della misura del contributo ordinario:
 determinazione al 1° gennaio di ciascun anno, con
riferimento al numero medio dei dipendenti in forza nell’anno
precedente
 per le aziende costituite in corso d’anno, riferimento al
numero dei dipendenti al termine del primo mese di attività
 computo di tutti i lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato, compresi apprendisti e lavoratori a domicilio
 dichiarazione all’INPS solo al verificarsi di eventi che,
modificando la forza lavoro in precedenza comunicata,
incidono sulla misura della contribuzione dovuta
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Settore
Art. 14
Informazione sindacale
Comunicazione preventiva dell’azienda avente ad oggetto:
a) le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
b) l’entità e la durata prevedibile
c) il numero dei lavoratori interessati
alle
rappresentanze sindacali
aziendali o alla
rappresentanza sindacale
unitaria, dove esistenti
nonché
alle
articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale
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Settore
Art. 14
Consultazione sindacale
Comunicazione preventiva
su richiesta di una delle parti, esame
congiunto, avente ad oggetto la tutela degli
interessi dei lavoratori in relazione alla crisi
dell’impresa
Conclusione della procedura entro 25 giorni dalla
comunicazione preventiva
(10 giorni per aziende fino a 50 dipendenti)
Procedura semplificata per eventi oggettivamente non evitabili
(oltre 16 h settimanali sosp./rid.: richiesta entro 3 giorni, esame congiunto nei
successivi 5 giorni)
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Settore
Art. 15
Domanda di concessione
Domanda telematica a INPS, con indicazione di:
• causa della sospensione o riduzione d’orario
• presumibile durata
• Novità nominativi dei lavoratori interessati
• ore richieste
(dati che INPS invia alle Regioni, ai fini dell’espletamento delle
attività in materia di politiche attive)
• Novità numero dei lavoratori mediamente occupati nel
semestre precedente, distinti per orario contrattuale
• indicazione dell’avvenuto espletamento degli adempimenti
verso le OO. SS.
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Settore
Art. 15
Termine di presentazione
entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione
dell’attività lavorativa
Conseguenze della presentazione tardiva:
 nessun trattamento per periodi anteriori di una settimana rispetto
alla data di presentazione della domanda
 obbligo di corrispondere ai lavoratori una somma di importo
equivalente all’integrazione salariale non percepita
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Settore
Messaggio INPS 24 settembre 2015, n. 5919
Eventi di sospensione e riduzione precedenti alla data del 24
settembre 2015:
 domande presentate con le modalità previgenti
Eventi di sospensione e riduzione verificatisi dal 24 settembre
2015:
 nuova disciplina
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Settore
24
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Settore
Art. 16
Concessione
dal 1° gennaio 2016
concessa dalla sede INPS territorialmente competente
 La definizione dei criteri di esame delle domande è
demandata a successiva decretazione ministeriale, da
adottare entro 60 giorni
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Settore
Art. 17
Ricorsi
Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di
integrazione salariale, entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte dell’INPS, è ammesso ricorso al Comitato Amministratore
della Gestione Prestazioni Temporanee dell’INPS
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Settore
Art. 44
Disposizioni transitorie
 trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 24 settembre
2015
nuova disciplina, salvo espressa diversa previsione
 trattamenti di integrazione salariale richiesti prima del 24
settembre 2015
la parte del periodo autorizzato successiva alla data del 24
settembre 2015 si computa agli effetti del calcolo della durata
massima complessiva delle integrazioni (art. 4)
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Settore
ART. 20
DISPOSIZIONI VALIDE PER LA CIGS
Conferma campo di applicazione
 Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi
apprendisti e dirigenti, appartenenti alle seguenti categorie:
 imprese industriali, comprese quelle edili ed affini
 imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in
conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita
un flusso gestionale prevalente
 imprese appaltatrici di mensa e ristorazione, che subiscono una riduzione
di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che
abbiano comportato per quest’ultima il ricorso a CIGO o CIGS
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 imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche in forma cooperativa, che
subiscano una riduzione di attività dell’azienda appaltante, che abbia
comportato per quest’ultima il ricorso alla CIGS
 imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto
della produzione e della manutenzione del materiale rotabile
 imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
 imprese di vigilanza
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 Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi
apprendisti e dirigenti, appartenenti alle seguenti categorie:
imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici
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 soggetti di seguito indicati, per i quali il requisito occupazionale non è
richiesto:
 imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste
derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale
 partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali
TRASFERIMENTO D’AZIENDA
In caso di richiesta presentata prima che siano decorsi 6 mesi dal trasferimento,
il requisito dimensionale deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo
decorrente dalla data di trasferimento (conferma)
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ART. 20
AZIENDE DELL’EDITORIA
(artt. 35 e 37, legge 416/1981)
Conferma delle disposizioni speciali di settore in materia di
 CIGS
 Esodo
 e prepensionamento
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ART. 21
CAUSALI DI INTERVENTO
 Riorganizzazione aziendale
 Crisi aziendale
 Contratti di solidarietà
N.B.
Dal 1° gennaio 2016 non più autorizzabile la causale di crisi per cessazione di
attività dell’azienda o di un suo ramo
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ART. 21
PROGRAMMA DI RIORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
 Piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della
struttura gestionale o produttiva
contiene indicazioni su investimenti e sull’eventuale attività di
formazione dei lavoratori
consistente recupero occupazionale del personale interessato a
sospensioni o riduzioni d’orario
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ART. 21
PROGRAMMA DI CRISI
 Piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di
natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da
condizionamenti esterni
 indica gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente
raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale
e alla salvaguardia occupazionale
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ART. 21
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
 Strumento: stipula di un contratto collettivo aziendale
 Finalità: riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la
riduzione o la dichiarazione di esubero del personale
 Limiti:
– riduzione media oraria non superiore al 60% dell’orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati
– con riferimento al singolo lavoratore, la percentuale di riduzione
complessiva dell’orario di lavoro non può superare il 70% nell’arco
dell’intero periodo di vigenza del contratto di solidarietà
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 trattamento spettante per le ore perse: pari all’80%
- non si tiene conto degli aumenti retributivi previsti dagli accordi collettivi
aziendali nei 6 mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà
- il trattamento è ridotto in corrispondenza di successivi aumenti previsti dalla
contrattazione aziendale
 applicazione dei massimali retributivi
 decurtazione pari al corrispettivo dell’aliquota contributiva a carico apprendista
 è dovuto il contributo addizionale a carico azienda
 quote di TFR relative alla retribuzione persa: a carico della gestione di riferimento.
Eccezione:
- quote di TFR dei lavoratori licenziati per motivo oggettivo o per licenziamento
collettivo entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento
di integrazione salariale, o entro 90 giorni dal termine di un ulteriore
trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni
dalla fine del trattamento precedente: a carico azienda
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N.B.
Restanti causali di CIGS: no possibilità di recuperare le quote di TFR
maturate durante l’intervento dell’integrazione salariale in caso di
licenziamento del dipendente al termine del periodo di integrazione
salariale
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ART. 22
DURATA MASSIMA
 Riorganizzazione aziendale: 24 mesi, anche continuativi, in un
quinquennio mobile, per ciascuna unità produttiva
 Crisi aziendale: 12 mesi anche continuativi, per ciascuna unità
produttiva. Per una nuova autorizzazione, deve trascorrere un periodo pari
a 2/3 di quello relativo ad una precedente autorizzazione
 Contratti di solidarietà: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio
mobile, per ciascuna unità produttiva (36 mesi se nel quinquennio si utilizza
esclusivamente la solidarietà)
N.B.
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva nell’arco del quinquennio
mobile, la durata del contratto di solidarietà è computata al 50% fino a 24 mesi.
Oltre questo limite si computa per l’intero
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ART. 21
DEROGA TRANSITORIA ALLA DISCIPLINA
SUI LIMITI MASSIMI DI DURATA
(causale crisi aziendale)
Triennio 2016 - 2018
Possibilità per il Ministero di autorizzare, in deroga ai limiti massimi
complessivi e di durata dell’integrazione salariale ed entro il tetto
di spesa di 50 milioni annui, un ulteriore intervento di CIGS, sino
al limite massimo di 12 mesi nel 2016, 9 mesi nel 2017 e 6 mesi
nel 2018, quando l’impresa, al termine del programma di crisi
aziendale, cessi l’attività produttiva e sussistano concrete
prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente
riassorbimento occupazionale, previo accordo in sede
governativa.
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ART. 22
NUOVO LIMITE
 Per le causali di riorganizzazione e crisi
 sospensioni autorizzabili solo fino all’80% delle ore
lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo del
programma autorizzato
 nuovo limite non si applica nei primi 24 mesi dall’entrata in
vigore del decreto
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ART. 23
CONTRIBUZIONE ORDINARIA
 conferma contributo ordinario pari allo 0,90% della retribuzione
imponibile, di cui 0,60% a carico azienda e 0,30% a carico
lavoratore, per i lavoratori soggetti alla disciplina della CIGS
 in caso di fruizione, contributo addizionale a carico azienda
in misura graduata (v. slide 7)
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ART. 24
CONSULTAZIONE SINDACALE
 comunicazione, direttamente o tramite l’associazione di
appartenenza, alle RSU o RSA, nonché alle articolazioni
territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, indicando:
• cause di sospensione o riduzione orario di lavoro
• entità e durata prevedibile
• numero lavoratori interessati
 entro 3 giorni successivi è presentata domanda di esame
congiunto. La domanda va inoltrata al competente ufficio indicato
della Regione o al Ministero del Lavoro se l’intervento riguarda
unità produttive ubicate in più regioni
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 esame congiunto sul programma che l’impresa intende attuare,
comprensivo di:
- durata
- n. lavoratori interessati
- ragioni che rendono impraticabili forme alternative di
riduzione di orario
- misure previste per la gestione di eventuali eccedenze
- criteri di scelta di lavoratori da sospendere
- modalità di rotazione o ragioni tecnico-organizzative della
mancata adozione della rotazione
 vanno dichiarate le ragioni della non percorribilità del contratto di
solidarietà (non per imprese edili e affini)
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 procedura conclusa entro 25 giorni successivi alla richiesta
di esame congiunto, ridotti a 10 per le imprese fino a 50
dipendenti
 con decreto ministeriale verrà stabilito l’incremento del
contributo addizionale applicabile in caso di mancato rispetto
delle modalità di rotazione definite in sede di esame congiunto
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ART. 25
DOMANDA DI CONCESSIONE
 presentazione entro 7 giorni dalla data di conclusione della
procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula
dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento
 per l’intero periodo richiesto contestualmente a Ministero del
Lavoro e DTL
con l’elenco nominativo dei
sospensioni o riduzioni d’orario
lavoratori
interessati
dalle
causali di crisi e riorganizzazioni: comunicazione del numero dei
lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto
dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale
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ART. 25
INIZIO SOSPENSIONI O
RIDUZIONI DI ORARIO
 non prima di 30 giorni dalla presentazione della domanda
 la regola si applica ai trattamenti richiesti a partire dal 1°
novembre 2015
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ART. 25
DOMANDA TARDIVA
 il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda
obbligo dell’impresa di corrispondere ai lavoratori una somma di
importo equivalente all’integrazione salariale persa
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ART. 25
CONCESSIONE
 decreto per l’intero periodo richiesto, entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, salve eventuali sospensioni
necessarie ai fini istruttori
 verifica degli impegni aziendali a cura di DTL competenti per
territorio, nei 3 mesi precedenti la conclusione dell’intervento
richiesto e trasmissione della relazione entro 30 giorni dalla
conclusione della CIGS
mancato, in tutto o in parte, svolgimento del programma aziendale:
riesame del decreto di concessione e conclusione entro 90 giorni
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ART. 25
MODIFICA AL PROGRAMMA IN
CORSO DI SVOLGIMENTO
 su richiesta dell’impresa, sentite le RSA o RSU, o, in mancanza, le
OOSS territoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale
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ART. 42
PERIODO TRANSITORIO
Disposizioni relative alla CIGS a seguito di accordi
già stipulati
 procedure di consultazione sindacale già concluse alla data del 24
settembre 2015
 i trattamenti di CIGS mantengono la durata prevista secondo
le norme vigenti all’epoca
 i periodi di trattamento successivi al 24 settembre 2015 si
computano ai fini della durata massima complessiva di 24
mesi nel quinquennio mobile
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 Accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31
luglio 2015
 se riferiti a situazioni di rilevante interesse strategico per
l’economia nazionale
- con notevoli ricadute occupazionali, e
- con piano industriale che preveda utilizzo di CIGS oltre i limiti
massimi complessivi e per singola causale di intervento
(riorganizzazione o CdS)
possibilità di autorizzare la prosecuzione della CIGS per la durata e
alle condizioni certificate da apposita commissione ministeriale, entro
i limiti di spesa previsti
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ART. 44
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 quando non diversamente indicato, le nuove disposizioni si
applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a
decorrere dal 24 settembre 2015
 i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano
nella durata massima complessiva per la sola parte del periodo
autorizzato successivo a tale data
causali di riorganizzazione e crisi aziendale: il nuovo limite
dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo
del programma autorizzato non opera nei primi 24 mesi dall’entrata
in vigore del decreto
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 trattamenti CIGS: il nuovo termine per l’inizio delle sospensioni o
riduzioni – non prima di 30 giorni dalla presentazione della domanda
– non si applica ai trattamenti di CIGS richiesti fino al 31 ottobre 2015
 triennio 2016 – 2018: in caso di cessazione dell’attività produttiva
all’esito del programma per crisi aziendale e di concreta prospettiva
di rapida cessione dell’azienda, possibilità di autorizzare, in deroga ai
limiti di durata dei trattamenti, un ulteriore incremento di CIGS, fino a
12 mesi nel 2016, 9 mesi nel 2017 e 6 mesi nel 2018 (limite di spesa
€ 50 milioni annui)
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Fondi di solidarietà
Sono istituiti per garantire la tutela in costanza di rapporto di:
 lavoratori con contratto di lavoro subordinato, tranne dirigenti (salvo
che sia espressamente previsto dalle parti) e lavoratori a domicilio
 dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5
dipendenti e che non sono destinatari della normativa in materia di
CIGO e/o CIGS
 sono inclusi tra i beneficiari gli apprendisti con rapporto di
apprendistato professionalizzante; alla ripresa dell’attività lavorativa,
il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente alle ore
di integrazione salariale fruite
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Art. 33
Fondi di solidarietà - finanziamento
 Contribuzione ordinaria – calcolata sulla retribuzione imponibile
previdenziale – suddivisa tra datore di lavoro e lavoratore nella
misura di 2/3 e 1/3
 Contribuzione addizionale – calcolata sulla retribuzione persa –
misura connessa all’effettivo utilizzo delle prestazioni, non inferiore a
1,5%
 Copertura integrale dell’assegno straordinario,
contribuzione correlata, a carico del datore di lavoro
compresa
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Settore
la
Fondi di solidarietà - tipologie
1. Fondi di solidarietà bilaterali (settoriali o intersettoriali)
2. Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione)
3. Fondo di integrazione salariale
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Art. 26
Fondi di solidarietà bilaterali
 Sono istituiti presso l’INPS con decreto interministeriale lavoroeconomia
 Nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale, l’istituzione è obbligatoria per datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 dipendenti (inclusi gli apprendisti)
 Il requisito dimensionale è verificato mensilmente dall’INPS, con
riferimento alla media dei lavoratori occupati nel semestre
precedente
 Obbligo di adeguare entro il 31 dicembre 2015 la disciplina dei Fondi
già costituiti alla data del 24 settembre 2015; in mancanza
a decorrere dal 1° gennaio 2016 i datori che occupano più di 5
dipendenti confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale 58
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Art. 26
Fondi di solidarietà bilaterali
Prestazioni
 Assegno ordinario (prestazione obbligatoria)
 Prestazioni facoltative:
• prestazioni integrative di trattamenti previsti dalla legge in caso di
cessazione del rapporto di lavoro e/o del trattamento di integrazione
salariale
• assegno straordinario, per i lavoratori che raggiungano i requisiti per
il pensionamento
• finanziamento di programmi
riqualificazione professionale
formativi
di
riconversione
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o
Art. 30
Fondi di solidarietà bilaterali
 Assegno ordinario (prestazione obbligatoria)
• è riconosciuto a seguito di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa per le causali di CIGO e CIGS
• è di importo almeno pari all’integrazione salariale
• la durata massima è stabilita dai fondi; in ogni caso non può essere
inferiore a 13 settimane nel biennio mobile e non può essere
superiore alle durate massime previste per le singole causali di
intervento di CIGO e CIGS; restano fermi i limiti di durata di cui
all’art. 4 (24 mesi nel quinquennio mobile)
• si applica la normativa in materia di CIGO, per quanto compatibile
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Art. 27
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
 Settori artigianato e somministrazione di lavoro
 Fondi bilaterali puri (no INPS)
 Si riferiscono a settori nei quali già operano collaudati sistemi di
bilateralità e che hanno già adeguato le fonti normative e istitutive
dei propri fondi (bilaterali, interprofessionali, fondi per la formazione
e l’integrazione del reddito) alle finalità proprie dei fondi bilaterali
settoriali (garantire la tutela dei lavoratori in costanza di rapporto di
lavoro)
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Art. 27
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
 Obbligo di adeguare la relativa disciplina in tema di prestazioni e
ripartizione delle aliquote di finanziamento entro il 31 dicembre
2015; in mancanza
i datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti dal 1°
gennaio 2016 confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale
le prestazioni saranno concesse per eventi di sospensione o
riduzione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016
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Art. 27
Fondi di solidarietà alternativi
Prestazioni obbligatorie:
 assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario dei fondi
bilaterali settoriali
 assegno di solidarietà di durata massima non inferiore a 26
settimane nel biennio mobile
Sono prestazioni alternative, è sufficiente garantirne una
Prestazioni facoltative:
• prestazioni integrative di trattamenti previsti dalla legge in caso di
cessazione del rapporto di lavoro e/o del trattamento di
integrazione salariale
• assegno straordinario
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Art. 27
Fondi di solidarietà alternativi
Finanziamento
-
-
-
Aliquota non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile
previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016
La contribuzione è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore
secondo criteri da concordare dalle parti istitutive del fondo
A decorrere dal 1° gennaio 2016, possibilità per gli accordi istitutivi
di far confluire nel Fondo quota parte del contributo art. 12 d. lgs. n.
276/2003 (agenzie di somministrazione): aliquota complessiva di
contribuzione ordinaria non inferiore allo 0,30%, a esclusivo carico
del datore di lavoro
L’aliquota o le prestazioni dovranno essere adeguate in funzione
dell’andamento della gestione, al fine di garantire l’equilibrio del
fondo
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Art. 29
Fondo di solidarietà residuale
dal 1° gennaio 2016
Fondo di integrazione salariale
Il Fondo residuale – istituito in attuazione della legge n. 92/2012 –
prevede la tutela in costanza di rapporto di lavoro dei lavoratori
dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti non coperte dalla CIGO
e/o CIGS, né rientranti in un fondo di solidarietà bilaterale
Il Fondo residuale opererà fino al 31 dicembre 2015
 a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale
assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale
 sarà esteso ai lavoratori di imprese con più di 5 dipendenti
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Art. 29
Fondo di integrazione salariale
Destinatari
 lavoratori con contratto di lavoro subordinato, tranne dirigenti e
lavoratori a domicilio
 dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5
dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
sono destinatari della normativa in materia di CIGO e/o CIGS, che
non hanno costituito Fondi bilaterali o alternativi
 sono inclusi gli apprendisti con rapporto di apprendistato
professionalizzante; alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di
apprendistato è prorogato in misura equivalente alle ore di
integrazione salariale fruite
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Art. 29
Fondo di integrazione salariale
Prestazioni
 assegno ordinario
• solo per lavoratori dipendenti da datori di lavoro con più di 15
dipendenti
• tutela i lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa per le causali di CIGO (no intemperie stagionali) e di
CIGS, limitatamente a riorganizzazione e crisi
• durata massima di 26 settimane nel biennio mobile
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Settore
Art. 29
Fondo di integrazione salariale
 assegno di solidarietà (per tutti)
• riconosciuto in caso di riduzione dell’orario di lavoro prevista in
accordi collettivi aziendali al fine di evitare o ridurre le eccedenze di
personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al
fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per gmo
• importo secondo le regole generali in materia di integrazione
salariale
• durata massima di 12 mesi nel biennio mobile
• per quanto compatibile, si applica la normativa in materia di CIGO
• i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti potranno
richiederlo solo per eventi di sospensione e riduzione verificatisi a
decorrere dal 1° luglio 2016
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Settore
Art. 29
Fondo di integrazione salariale
Finanziamento
• 0,65%, oltre 15 dipendenti (ordinaria)
• 0,45%, fino a 15 dipendenti (ordinaria)
• contribuzione addizionale connessa all’effettivo utilizzo, pari al 4%
della retribuzione persa
• pareggio di bilancio
• entro il 31 dicembre 2017 l’INPS analizza l’effettivo utilizzo delle
prestazioni da parte dei datori di lavoro, distinti per classi
dimensionali e settori produttivi
• in base ai risultati, il Comitato Amministratore può proporre
modifiche dell’importo delle prestazioni o della misura delle aliquote
di contribuzione
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Settore
Artt. 29 e 44
Fondo di integrazione salariale
 prestazioni erogate nei limiti delle risorse finanziarie acquisite, al fine
di garantire l’equilibrio di bilancio. Limiti
A REGIME
in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari
dovuti dallo stesso datore di lavoro, tenuto contro delle prestazioni già
deliberate
IN VIA TRANSITORIA
-
prestazioni erogate nel 2016: nessun limite
nel 2017: 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari;
nel 2018: 8 volte;
nel 2019: 7 volte;
nel 2020: 6 volte
nel 2021: 5 volte
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Settore
Art. 35
Equilibrio finanziario
 I fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
prestazioni in carenza di disponibilità
 Gli interventi dei fondi bilaterali, alternativi e del FIS sono concessi
previa definizione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse già acquisite
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Settore
Art. 39
Disposizioni generali
 Fondi bilaterali e alternativi
 limite di durata massima complessiva (24 mesi nel quinquennio
mobile, salvo periodi di solidarietà – art. 4)
 decadenza semestrale per il rimborso delle prestazioni (art. 7)
 condizionalità e politiche attive (art. 8)
 Fondo di Integrazione Salariale
 dal 01.01.2016, anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso
l’unità produttiva, alla data di presentazione della domanda di
concessione (art. 1)
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Settore
ART. 41
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA
Finalità: incremento degli organici
attraverso
- riduzione stabile dell’orario di lavoro
- riduzione della retribuzione
- contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale
Strumento: contratto collettivo aziendale
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
AGEVOLAZIONI AL DATORE DI LAVORO
 per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione è
concesso:
- per il 1° anno, contributo pari al 15% della retribuzione lorda
- per il 2° anno, 10%
- per il terzo anno, pari al 5%
 in sostituzione del contributo predetto, per i lavoratori assunti di età
compresa tra i 15 e i 29 anni:
- per i primi 3 anni e non oltre il compimento dei 29 anni di età, quota
contribuzione a carico azienda pari a quella prevista per gli
apprendisti
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
ESCLUSIONI
Datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti le assunzioni, hanno
ridotto il personale o ricorso alla CIGS
SALVAGUARDIA DI GENERE
Le nuove assunzioni non devono determinare, nell’unità produttiva
interessata, una riduzione della percentuale di manodopera
femminile rispetto a quella maschile, o di quella maschile, se
inferiore, salve diverse previsioni dei contratti collettivi
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
STAFFETTA GENERAZIONALE
Lavoratori di età inferiore fino a 24 mesi rispetto a quella prevista per
la pensione di vecchiaia e in possesso del requisito contributivo
pensionistico per la vecchiaia:
• possibilità di trasformare il rapporto di lavoro in part-time con orario
non superiore al 50% di quello praticato
• concessione del trattamento di pensione
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
CONDIZIONI
 Trasformazione del rapporto entro 1 anno dalla stipula del contratto
collettivo di solidarietà espansivo
 incremento occupazionale ulteriore in corrispondenza alla trasformazione
a part-time
 limitatamente al periodo di anticipazione della pensione, cumulabilità del
trattamento con la retribuzione entro il limite massimo della retribuzione
persa per effetto della trasformazione del rapporto da full time a part-time
 deposito del contratto collettivo aziendale presso la DTL competente, cui
compete la vigilanza sulla corretta attuazione degli impegni previsti nel
contratto
 esclusione dei lavoratori assunti dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti ai soli fini dell’accesso ad agevolazioni finanziarie e creditizie
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Area Lavoro, Previdenza , Assistenza legale e Sburocratizzazione
Art. 43
Misure rifinanziate
Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro
d. lgs. 15 giugno 2015, n. 80
finanziate in via sperimentale esclusivamente per l’anno 2015 e per le
sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015
il decreto n. 148/2015 finanzia le misure anche per gli anni successivi
al 2015
Stima degli oneri e clausola di salvaguardia
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Settore
Misure rifinanziate
 «Flessibilità» del congedo di maternità in caso di parto prematuro e
di ricovero del neonato
 Congedo parentale: prolungamento del periodo di fruizione e di
indennizzo, modalità di fruizione su base oraria, prolungamento del
congedo per i genitori di figli minori con handicap grave
 Congedo di paternità: estensione ai genitori lavoratori autonomi
 Congedo per le donne vittime di violenza di genere e inserite in
percorsi di protezione debitamente certificati
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Misure rifinanziate
Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria
d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22
 NASPI: durata massima della prestazione pari alla metà delle
settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, dal 1° gennaio 2017
per un massimo di 78 settimane
Durata massima stabilita in 24 mesi a regime
Non opera la riduzione prevista dal 2017
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Settore
Misure rifinanziate
 NASPI: lavoratori con qualifica di stagionali dei settori turismo e
stabilimenti termali, per eventi di disoccupazione dal 1° maggio al
31 dicembre 2015
se la durata massima della prestazione spettante al singolo risulta
essere inferiore a 6 mesi, nel computo dei periodi contributivi utili
vengono inclusi anche quelli che hanno già dato luogo ad erogazione
di prestazioni negli ultimi 4 anni con requisiti ridotti
la deroga non consente di superare il limite massimo di 6 mesi
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Misure rifinanziate
 ASDI: tutela al reddito dei lavoratori che abbiano fruito della NASPI
per l’intera durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di
occupazione e in situazione economica di bisogno
Prosecuzione della sperimentazione con riferimento a lavoratori che
abbiano fruito della NASPI per l’intera sua durata oltre la data del 31
dicembre 2015
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