18/20 marzo 2015
National Exhibition & Convention Center, Shanghai, Cina
REGOLAMENTO GENERALE
ART. 1. DEFINIZIONI
ORGANIZZATORI: Assocalzaturifici, Fiera Milano S.p.a e Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd.
(di seguito cumulativamente “Organizzatore”).
MOSTRA: theMICAMshanghai che si svolgerà a Shanghai all’interno del National Exhibition & Convention
Center, nel distretto di HONGQIAO dal 18 al 20 marzo 2015.
ESPOSITORI: aziende produttrici, marchi commerciali dei medesimi settori merceologici (vedasi PRODOTTI
AMMESSI) provenienti da tutte le nazioni a cui viene assegnata un’area espositiva alla Mostra.
CO-ESPOSITORI: aziende produttrici o marchi che esporranno i propri prodotti (vedasi punto successivo)
nello stand di un altro espositore senza essere esse stesse espositrici, ma solamente inserite nel catalogo
ufficiale della Mostra e registrate attraverso apposita insegna nello stand (se pre-allestito).
PRODOTTI AMMESSI: calzature, articoli di pelletteria (borse e accessori in pelle) ed abbigliamento.
CANDIDATO RICHIEDENTE: qualsiasi azienda, organizzazione, ente che richieda di partecipare alla Mostra
attraverso regolare invio dei documenti di cui all’art. 4 e possieda i requisiti merceologici circa i prodotti che
desidera esporre di cui al presente articolo.
MARCHIO: La denominazione theMICAM è univocamente imputabile ad A.N.C.I. Servizi S.r.l., sulla cui
medesima ha legittimamente rivendicato registrazione di marchio.
Gli Espositori si impegnano a rispettare l’uso pieno ed esclusivo di tale diritto, astenendosi dal farne uso, in
qualsiasi modo (anche in modo parziale e/o similare) in violazione della normativa a tutela dei marchi registrati.
ART. 2. PREMESSA.
L’iniziativa è organizzata da Assocalzaturifici nel quadro della politica di promozione del prodotto italiano
all’estero decisa dai propri organi direttivi. Le decisioni prese da Assocalzaturifici sono quindi dirette a
promuovere e tutelare, in via prioritaria, l’immagine dell’Italia in generale, l’interesse collettivo e la riuscita
complessiva della Mostra.
ART. 3. PARTECIPAZIONE.
Possono essere ammessi come Espositori: a) le Ditte italiane ed estere che espongono prodotti di propria
fabbricazione; i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali per la Cina, sempreché le ditte
produttrici non espongano direttamente i loro prodotti o campioni, nel qual caso è fatto espresso divieto ai
concessionari o rappresentanti di presentare i medesimi prodotti o campioni. Tutti gli espositori sono tenuti ad
indicare le collezioni (marchi) che saranno esposte in fiera attraverso l’apposita sezione della domanda di
adesione; l’Organizzatore potrà effettuare controlli agli stand per verificarne la corrispondenza. I rappresentanti
e concessionari devono obbligatoriamente accompagnare la domanda di partecipazione con l’elenco delle
aziende da essi rappresentate e le relative collezioni (marchi). È facoltà discrezionale ed insindacabile
dell’Organizzazione escludere dall’esposizione determinati prodotti o campioni. È vietata la presentazione in
più posteggi dei medesimi campioni della stessa ditta.
b) le Associazioni di categoria, gli Enti pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azione di
promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico e dei servizi.
L’Organizzatore si riserva il diritto di accettare domanda anche di ditte, enti ed organismi non previsti nei
precedenti punti a) e b).
ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI.
L’adesione all’iniziativa in qualità di espositore può essere avanzata esclusivamente con l’inoltro dei documenti
sottoscritti in tutte le loro parti.
Gli allegati devono essere trasmessi ad Assocalzaturifici entro il termine ultimo di adesione: 15 gennaio 2015,
i versamenti previsti all’art. 8 in Saldo dovrà pervenire entro il 15 gennaio 2015.
18/20 marzo 2015
National Exhibition & Convention Center, Shanghai, Cina
Gli allegati devono essere sottoscritti dal rappresentante legale dell’azienda candidata con l’apposizione del
timbro recante la denominazione sociale e poi scansionati e inviati per email all’indirizzo
[email protected]. Per quanto riguarda la data di presentazione, fa fede la data di arrivo
dei documenti ad Assocalzaturifici per email. Sono esclusi i candidati che: non sono in regola con i pagamenti
dovuti ad Assocalzaturifici; non si sono attenuti a disposizioni impartite in precedenti eventi espositivi promossi
dall’Organizzatore o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome degli eventi
organizzati da Assocalzaturifici; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o
proteste giustificate da parte degli operatori in occasione di eventi in precedenza organizzati da
Assocalzaturifici; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dall’Organizzatore o leggi del Paese
ospitante; hanno utilizzato anche solo una volta in precedenti occasioni abusivamente marchi di altri candidati.
In ogni caso l’eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato al candidato
interessato con l’indicazione dei motivi che ne hanno causato l’esclusione. Il candidato che ha trasmesso
regolare “domanda di ammissione” corredata di tutti gli allegati riceverà notifica di ammissione
dall’Organizzatore dopo un congruo periodo di tempo e la valutazione di conformità da parte del Comitato di
Indirizzo Strategico (vedi art.6).
Con la firma della domanda di partecipazione l’espositore accetta formalmente il Regolamento Generale e
tutte le prescrizioni integrative adottate dall’Organizzatore.
ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
La quota di partecipazione è determinata dal costo al metro quadrato moltiplicato per i metri quadrati dell’area
espositiva che il candidato desidera noleggiare a cui viene sommata la tassa di registrazione pari a 250 euro.
Ad ogni candidato, sia esso a titolo di espositore o co-espositore, dovrà corrispondere una tassa di
registrazione. Il costo al metro quadrato è a sua volta espresso in moduli pre-allestiti e in area nuda. Per questa
edizione sarà previsto da ICE-Agenzia un abbattimento costi di 50 euro per mq per tutte le aziende italiane
che faranno parte della collettiva italiana dentro il padiglione theMICAMshanghai. Di conseguenza il costo al
m2 per le aziende italiane, esclusivamente per gli stand pre-allestiti, sarà di euro 300 al m2 anziché euro 350
al m2. L’abbattimento sarà erogato fino ad un massimo di 3.000 mq espositivi e le adesioni che perverranno
dopo aver raggiunto tale massimale non avranno sconto.
Il costo per l’area nuda sarà di euro 280 al m2. Le aziende italiane che prenoteranno l’area nuda saranno
collocate al di fuori dell’area riservata alla collettiva italiana e si precisa che non è previsto nessun abbattimento
per l’area nuda. Ai costi di cui al presente art. 5 deve essere sommata la TAX che in Cina è pari al 6%.
ART.6 STEERING COMMITEE (COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO).
Viene istituito dall’Organizzatore il Comitato di Indirizzo Strategico (di seguito denominato CIS) con il compito
di valutare i profili di attività ed i prodotti dei candidati che trasmettono regolare domanda di ammissione ad
Assocalzaturifici al fine di valutarne la congruità con le finalità commerciali e d’immagine della Mostra. Il CIS
– la cui composizione dipende dall’insindacabile decisione dell’Organizzatore ed è visionabile su richiesta
dell’espositore – si riserva il diritto di rigettare la domanda di un candidato il cui profilo di attività e/o produzione
non risultano essere in linea con le finalità commerciali e di immagine della Mostra.
ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA.
La notifica di ammissione all’iniziativa, previa valutazione da parte del CIS, di cui all’art. 6 del Regolamento
Generale, è comunicata ai candidati da Assocalzaturifici a mezzo comunicazione scritta entro un congruo
periodo di tempo dalla data di ricezione della “domanda di ammissione”, di cui all’art. 4 del Regolamento
Generale e contestualmente all’assegnazione dell’area espositiva. I criteri di ammissione alla Mostra
prevedono, oltre alla congruità del prodotto rispetto alle finalità commerciali e d’immagine della Mostra (di cui
all’art. 6), l’ordine cronologico di arrivo della domanda di ammissione e lo spazio espositivo richiesto in termini
di dimensioni rispetto alla disponibilità di aree da parte dell’Organizzatore. A parità di valutazione sulla
congruità di prodotto, il CIS considererà l’ordine cronologico di arrivo delle domande. L’assegnazione delle
aree e degli stand viene decisa dall’Organizzatore tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali,
tecniche-progettuali e dell’ottimale impostazione complessiva della Mostra. A causa delle caratteristiche
dell’area o della ripartizione degli spazi l’Organizzatore può essere costretto ad assegnare una superficie non
18/20 marzo 2015
National Exhibition & Convention Center, Shanghai, Cina
esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L’Organizzatore si riserva altresì
la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area
assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell’espositore ad
indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all’azienda una proporzionale
riduzione del costo di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso sub-affittare o cedere a terzi la
totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o
esporne i prodotti senza darne comunicazione all’Organizzatore mediante apposita “domanda di ammissione”,
di cui all’art. 4 del Regolamento Generale, e versare la relativa tassa di registrazione. La violazione del
presente articolo comporterà l’immediata esclusione dell’espositore dalla successiva edizione della Mostra e
potrà, su insindacabile giudizio dell’Organizzatore, comportare la chiusura dello stand allestito per la presente
edizione della Mostra.
ART. 8.MODALITA’ DI PAGAMENTO, RECESSI E RIMBORSI.
Con la sottoscrizione della “domanda di ammissione”, il candidato si impegna a versare contestualmente un
totale pagamento di partecipazione che deve pervenire entro il 15 di gennaio 2015. Il candidato non ha diritto
ad alcuna assegnazione di area espositiva alla Mostra fino a quando il pagamento non verrà accreditato sul
conto corrente dell’Organizzatore di cui all’art. 9 del Regolamento Generale. Il saldo di partecipazione deve
essere versato entro e non oltre il 15 di gennaio 2015. Il mancato pagamento del saldo nella scadenza
prevista darà facoltà all’Organizzatore di considerare la domanda decaduta. L’assegnazione avverrà solo
attraverso la comunicazione di ammissione alla Mostra secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento
Generale. L’azienda che desiderasse recedere dall’iniziativa deve inoltrare immediatamente una
comunicazione scritta all’Organizzatore per mezzo email [email protected]. I recessi che
perverranno dopo il 15 gennaio 2015 comporteranno l’applicazione di una penale del 30% nel caso lo spazio
venga riassegnato ad altro richiedente. Qualora non fosse possibile riassegnare tale spazio ad altro espositore
la penale che verrà applicata sarà pari al 100%.
Qualora la domanda di un candidato in regola con il pagamento non venga ammessa ai sensi dell’art. 4, 6 e 7
del Regolamento Generale l’Organizzatore provvederà al rimborso totale di quanto versato dal candidato.
Nel caso in cui, non venga versato il saldo entro il termine previsto, senza alcuna notifica di recesso,
l’Organizzatore avrà la facoltà di considerare la domanda decaduta.
ART. 9 COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO.
Il pagamento per la partecipazione alla Mostra dovrà essere effettuato via bonifico bancario intestato come
segue:
Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd.
c/c 001-018720-056
HSBC Bank (China) Co. Ltd. Shanghai branch
Swift code: HSBCCNSH
che emetterà regolari fatture. Copia del versamento dovrà essere trasmessa all’Organizzatore per email o per
fax. Nella casuale del versamento è necessario indicare la ragione sociale esatta dell’espositore
corrispondente a quanto indicato nell’allegato di “domanda di ammissione”.
ART. 10. PRESTAZIONI A CARICO DELL’ESPOSITORE.
Sono a carico dell’espositore, che dovrà provvedere in proprio: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino
a destinazione nell’area/stand assegnata, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse;
sistemazione campionario in esposizione all’interno dell’area/stand, compresa movimentazione, aperturachiusura ed immagazzinamento imballaggi; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento - arredo oltre
quelle indicate per la specifica iniziativa, previa concessione dell’Organizzatore; assicurazione contro rischi
trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e
soggiorno con prenotazioni connesse; oltre a tutto quanto non è indicato nel par. “Servizi compresi nell’offerta”
della “domanda di ammissione”, di cui all’art. 11 del Regolamento Generale. Il reperimento del personale per
18/20 marzo 2015
National Exhibition & Convention Center, Shanghai, Cina
lo stand e l’installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all’Organizzatore,
fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell’espositore.
ART. 11. SERVIZI COMPRESI NELL’OFFERTA E FORNITURE PERSONALIZZATE.
La quota complessivamente versata per la partecipazione, di cui all’art. 5 del Regolamento Generale,
comprende: noleggio area espositiva pre-allestita e area nuda; l’inserzione nel catalogo ufficiale della Mostra,
i servizi generali di vigilanza (come previsti dall’art. 20) delle sale espositive del National Exhibition
&Convention Center, le pulizie generali delle sale espositive e dello stand prima dell’inizio della
manifestazione, pass per il personale dello stand, azioni di marketing e campagna stampa mirata per la
promozione della Mostra e la protezione della proprietà industriale. I moduli pre-allestiti includono arredi
standard come indicati nel par. “Servizi compresi nell’offerta”, p. 2 della “domanda di ammissione”. La scritta
richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata
dall’Organizzatore laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un’uniformità di
presentazione della grafica. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni standard potranno essere
richieste con congruo anticipo e con addebito a parte secondo il tariffario ed entro i termini previsti
della circolare tecnica che sarà trasmessa agli espositori. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o
integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito
all’espositore. A conclusione dell’iniziativa gli espositori devono riconsegnare l’area assegnata e gli
arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali
danni causati da questi ultimi nel corso di svolgimento della Mostra. L’esposizione di eventuali manifesti, cartelli
od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione
dell’Organizzatore in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell’etica vigente
nel paese ospitante.
ART. 12. MONTAGGIO, ORARI DI SVOLGIMENTO E SMONTAGGIO.
La durata della Mostra si articola in:
Periodo di montaggio: 16/3/2015 - 8:30–18:30
17/3/2015 - 8:30 – 21:00
Periodo di svolgimento: - Espositori:
18-19/3/2015- 8:30-17:30
20/3/2015 – 8:30 – 17:00
- Visitatori:
18-19/3/2015 - 9:00-17:30
20/3/2015 – 9:00 – 17:00
Periodo di smontaggio: 20/3/2015 - 18:00-21:00
I suddetti orari potranno subire delle variazioni. Preghiamo i signori espositori di consultare il sito
www.themicamshanghai.com per conferma.
Gli espositori che hanno noleggiato l’area nuda dovranno provvedere all’allestimento e/o arredamento della
propria area impegnandosi a rispettare le indicazioni e le tempistiche impartite dall’Organizzatore, nonché
rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa
etc., previsti e pubblicati dall’Organizzatore della manifestazione.
ART. 13 RISPETTO DEGLI ORARI E COMPORTAMENTO NEGLI STAND.
L’espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione
dello stesso entro i termini indicati dall’Organizzatore nella circolare tecnica. L’espositore è tenuto, durante lo
svolgimento della Mostra ad essere presente con l’intero allestimento delle collezioni esposte nello stand. È’
vietato l’abbandono anticipato o la rimozione anticipata totale o parziale delle collezioni incluse le attività di
smontaggio o di re imballaggio, totale o parziale del campionario prima della fine della Mostra. Il mancato
rispetto di tale norma, recando un pregiudizio all’immagine della Mostra, comporterà l’applicazione di una
penale di 500 euro e, in caso di mancato pagamento della stessa secondo le istruzioni indicate
18/20 marzo 2015
National Exhibition & Convention Center, Shanghai, Cina
contestualmente alla sua notifica, l’esclusione dell’espositore dalla edizione successiva della Mostra.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei prodotti o materiali pubblicitari utilizzati
all’interno degli stand che non siano in linea con l’immagine della Mostra, con le sue merceologie, con i
regolamenti della fiera o le leggi del Paese in cui ha luogo la Mostra stessa. E’ vietato distribuire qualsiasi
materiale pubblicitario, che non sia espressamente autorizzato dall’Organizzatore, al di fuori degli stand
assegnati agli espositori.
ART. 14 CORRISPONDENZA TRA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE – ARTT. 4 e 6 – E COLLEZIONE ESPOSTA.
Qualora, dopo verifica avvenuta nel corso di svolgimento della Mostra, risultasse che la collezione di un
espositore sia sostanzialmente diversa rispetto a quanto indicato nella documentazione di corredo alla
“domanda di ammissione” e giudicata non congrua rispetto alle finalità commerciali e d’immagine della Mostra,
l’Organizzatore si riserva il diritto di escludere l’espositore dalle successive edizione della Mostra e, parimenti,
di interrompere l’esposizione della collezione presso lo stand.
ART. 15 PARTECIPAZIONI COLLETTIVE E FATTURAZIONI AD ALTRI SOGGETTI.
Alle partecipazioni collettive di aziende organizzate e/o finanziate da organizzazioni territoriali o nazionali, enti,
camere di commercio, (riassuntivamente “Ente Terzo”, si applicano le regole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
e 11 per ciascun candidato della collettiva. Ovvero, l’Organizzatore dovrà ricevere una “domanda di
ammissione” corredata di allegati e profilo sulla produzione da esporre per ciascun candidato, da esso
controfirmata in tutte le parti. Qualora un candidato chieda che la fatturazione venga intestata ad un soggetto
diverso dall’espositore (consorzio – regioni – associazioni etc.) l’espositore dovrà indicare la ragione sociale
dell’intestatario fattura e Partita Iva nel campo previsto nel formulario – in aggiunta l’intestatario della fattura
dovrà inviare su propria carta intestata una lettera di accollo per la partecipazione dell’espositore. In ogni caso
l’Ente Terzo sarà solidamente responsabile all’espositore e/o all’intestatario dell’obbligazione patrimoniale
relativo al pagamento della quota di adesione.
ART. 16. RECLAMI.
Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti dall’Organizzatore, dovranno essere immediatamente
contestati dall’espositore con circostanziato reclamo scritto ad Assocalzaturifici, onde consentirne
l’accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili.
L’Organizzatore potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo
dell’importo totale di partecipazione corrisposto dall’espositore alla Mostra. In particolare, relativamente ai vizi
negli allestimenti-arredi dell’area/stand, l’espositore dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: a) al
momento della consegna – avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o al personale
dell’Organizzatore presente in loco, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno dell’inaugurazione della
Mostra (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell’art.1578 C.C., ed il
mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l’accettazione senza riserve dell’area e
stand); b) durante lo svolgimento della Mostra – comunicarli per iscritto al personale dell’Organizzatore
presenti in loco, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine della Mostra. L’eventuale risarcimento derivante
dai vizi sopra citati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi,
omessi o non completati.
ART. 17. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA’.
L’Organizzatore, pur assicurando la massima attenzione e cura, non rispondono di errori ed omissioni
eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la Mostra (brochure,
catalogo ufficiale, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.)
ART. 18. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA’ DOGANALI.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri
per l’espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali
18/20 marzo 2015
National Exhibition & Convention Center, Shanghai, Cina
ovvero per l’introduzione o la movimentazione delle merci nell’ambito dell’area espositiva. L’Organizzatore non
è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l’espositore è
diretto. L’espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese nel quale viene
realizzata la Mostra predisponendo la necessaria documentazione. L’espositore è comunque responsabile di
fronte alle leggi del Paese nel quale si svolge la Mostra per l’introduzione o l’esportazione di materiali o prodotti
per i quali vigano divieti o restrizioni.
ART. 19. ASSICURAZIONE - ESCLUSIONE
La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. L’assicurazione
del campionario, quando prevista, è condizionata all’invio all’Organizzatore, entro i termini indicati, della fattura
pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata
all’esposizione. L’Organizzatore non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro
bene dell’espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui
possano essere coinvolti.
ART. 20. VIGILANZA DEI POSTEGGI.
L’Organizzatore provvede ad un servizio di vigilanza generale dei padiglioni (vedasi art. 11). La custodia e la
sorveglianza dei posteggi durante l’orario di apertura dei padiglioni, compete ai rispettivi Espositori. Si
raccomanda pertanto al personale delle ditte che espongono oggetti facilmente asportabili di essere presenti
nel posteggio puntualmente all’orario di apertura dei padiglioni e di presidiare il posteggio medesimo fino
all’ultimo momento della chiusura serale. Gli oggetti di valore, facilmente asportabili, vanno chiusi ogni sera in
cassetti o armadi o rimossi dallo stand. Qualsiasi caso di effrazione, lesione o sottrazione di beni che avvenga
presso gli Stand durante la Mostra dovrà essere segnalata in modo circostanziato entro 3 giorni
dall’avvenimento all’Organizzatore, che si premurerà di dare la massima assistenza agli Espositori, senza
assumere, peraltro, alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni /pregiudizi sofferti dagli Espositori
procedenti.
ART. 21. ORGANIZZAZIONE VIAGGI.
Per particolari iniziative l’Organizzatore si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo e logistico,
una o più Agenzie di viaggio per l’organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed
aeree, etc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’Organizzatore per disservizi che si dovessero
verificare. Il rapporto tra l’Agenzia e l’espositore è diretto.
ART. 22. PERSONALE PER LO STAND.
L’Organizzatore, laddove previsto dalla specifica manifestazione, propone a pagamento un servizio di
personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun
addebito potrà essere mosso all’Organizzatore per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto
personale e l’azienda è diretto.
ART. 23. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.
L’Organizzatore auspica il rispetto da parte degli Espositori delle norme a tutela della proprietà intellettuale e
industriale e della leale concorrenza e, nell’intento di favorire il rispetto di dette norme durante la
Manifestazione, ha contribuito a costituire il “Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale”, indipendente
dall’Organizzatore: il Regolamento di detto “Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale” costituisce parte
integrante della Domanda di Partecipazione la cui sottoscrizione costituisce assunzione dell’impegno alla
relativa osservanza. Il testo del Servizio è scaricabile direttamente dal sito www.themicamshanghai.com
Resta inteso che l’Organizzatore non assume alcuna responsabilità, né potrà in alcun modo essere
considerato responsabile, per l’esposizione di prodotti che violano leggi e/o decreti e/o regolamenti e/o direttive
e/o diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi, come pure per il compimento da parte degli Espositori
di qualsivoglia atto di concorrenza sleale.
18/20 marzo 2015
National Exhibition & Convention Center, Shanghai, Cina
ART.24 RISERVE.
Le prestazioni di tutti i servizi sono soggette a capacità disponibili. L'organizzatore si riserva di rimandare,
ridurre, chiudere temporaneamente in tutto o in parte o annullare la manifestazione per un motivo sostanziale
(per esempio controversia di lavoro, cause di forza maggiore, affluenza inadeguata). In caso di rinvio totale o
parziale o limitazione, il presente contratto verrà applicato al periodo alterato, salvo notifica scritta che gli
espositori invieranno via fax entro un periodo di due (2) settimane dopo essere stati informati della modifica.
Sconti su eventuali corrispettivi pattuiti e il rimborso delle spese sostenute dall'espositore che fanno
affidamento alla manifestazione prevista in un primo momento sono qui espressamente esclusi.
ART. 25 – PRIVACY.
L’Organizzatore: Assocalzaturifici, Fiera Milano s.p.a.; Hannover Milano Fairs SHANGHAI Ltd. da qui in avanti
il “Titolare” informa l’Espositore che ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 i Dati personali – anche sensibili
– da questo forniti, riguardanti il medesimo ovvero suoi dipendenti o collaboratori (i “Dati”) saranno trattati in
conformità alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 196/2003 nonché delle semplificazioni in materia di
privacy introdotte dal Dlg 201/2011 convertito con legge 214/211 del 22.12.2011. Il trattamento, svolto per le
finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare ed in conformità con quanto disposto dall’art 11 del D.Lgs.
196/2003, potrà comprendere, tra l’altro, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la
comunicazione delle future iniziative, l’elaborazione, la modificazione, un marketing leggero sia da parte del
Titolare che di società terze che collaborano con il Titolare (che verrà effettuato solo nell’ipotesi di ritenuti
vantaggi per l’interessato), la realizzazione di statistiche, l’invio di materiale promozionale, l'utilizzo, la
comunicazione ai membri della struttura organizzativa del Titolare nonché ad ASSOCALZATURIFICI, ovvero
a consulenti nell’ambito della gestione dell’attività di impresa, ad Enti, società di PR e/o ufficio stampa che
collaborano con il Titolare nell'organizzazione dell'evento, e potrà avvenire mediante modalità cartacee e/o
tramite elaboratori elettronici. Alcuni Dati richiesti per la compilazione dei cataloghi verranno diffusi,
intendendosi, con tale termine, il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Si specifica che i Dati raccolti tramite la compilazione
del format di adesione alla fiera di Shanghai, il “theMICAMshanghai”, nonché eventualmente raccolti anche
tramite la collaborazione di soggetti terzi, verranno comunicati, agli addetti per la realizzazione di articoli
giornalistici promozionali e/o di settore, dei cataloghi e dei pre-cataloghi, agli espositori, ai potenziali visitatori
ed ai visitatori, anche per pubblicizzare l'evento stesso. Inoltre i Dati personali conferiti saranno trasmessi ai
soggetti indicati nell’art. 6 e nell’art. 22, del presente regolamento, ossia al CIS ed al Comitato di difesa dei
diritti di proprietà industriale ed intellettuale, per lo svolgimento di quanto previsto negli articoli richiamati. Il
conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto dell’Espositore potrebbe comportare la
mancata prosecuzione del rapporto e quindi comprometterne la partecipazione alla manifestazione fieristica
“theMICAMshanghai”. L’Organizzatore ricorda che sono comunque garantiti all’Espositore tutti i diritti previsti
dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, quindi di poter ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che lo
riguardino, di poter ottenere l’indicazione dell’origine di tali Dati, delle finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi
del titolare, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza. L’Espositore ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione dei Dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati qualora
questi fossero trattati in violazione di legge nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei Dati
personali che lo riguardano. Alla luce delle semplificazioni in materia di privacy introdotte dal Dlg 201/2011
convertito con legge 214/211 del 22.12.2011, l’espositore presta il pieno consenso in nome per conto e
nell'interesse dei propri dipendenti e/o consulenti anche in relazione a quelli espressamente segnalati affinché
Assocalzaturifici possa effettuare il trattamento dei Dati come sopra descritto, ivi compresa la comunicazione.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati in relazione alla privacy è possibile rivolgersi ad uno dei titolari del
trattamento nello specifico individuato in Assocalzaturifici con sede in Milano, via Monte Rosa n. 21; il cui
responsabile è l’Avv. Laura Marretta reperibile al numero telefonico della associazione: +39 02 438291 o al
seguente indirizzo e-mail: [email protected]; per approfondimenti in relazione alla privacy policy si
18/20 marzo 2015
National Exhibition & Convention Center, Shanghai, Cina
consiglia di consultare il sito online www.assocalzaturifici.it alla voce “privacy policy”. Resta inteso che con
l’accettazione del presente regolamento nonché con la compilazione, la sottoscrizione e l’invio della domanda
di partecipazione al “theMICAMshanghai” l’Espositore presta il suo pieno consenso al trattamento dei dati
forniti per come qui indicato, ivi compresa la comunicazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 43
d.lgs. 196/2003- si ricorda che in caso di prosecuzione del rapporto da parte dell’Espositore il trattamento si
riterrà comunque autorizzato ai sensi dell’art. 24 D. lgs 196/03 e delle altre disposizioni di legge applicabili.
ART. 26. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE.
1)
Espositori non Cinesi. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra
l’Organizzatore e le aziende non Cinesi ammesse a partecipare alla manifestazione, la legge applicabile è
quella italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
2)
Espositori Cinesi. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’Organizzatore e
le aziende Cinesi ammesse a partecipare alla manifestazione la legge applicabile è quella della Repubblica
Popolare Cinese. In questo caso, tutti i reclami contro l'espositore, sia giudiziale che stragiudiziale, che
sorgono sulla base di questo accordo possono essere presentati dall'agente cinese dell'organizzatore o dallo
stesso Organizzatore. Il foro competente è Shanghai, Repubblica Popolare Cinese. L’agente cinese
dell’organizzatore e lo stesso organizzatore si riservano il diritto di proporre azioni in un altro luogo autorizzato
e competente in seno alla Repubblica Popolare Cinese.
Scarica

SH_2015 Regolamento Generale