CR CONSIGLIO PER LA RICERC;t\ E LA SPERIMENTAZIONI:: IN AGRICOLTURA DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE AFFARI GIURIDICI 1 f1 Data .15/dol ~JQ, Circolare n. Direttori dei Dipartimenti SeDe Direttori dei Centri e Unità di ricerca LOROSeDI Dirigenti dei Servizi seDe OGGETTO: Nuovi termini di pagamento dei TFS e dei TFR in relazione a cessazioni dal servizio e precisazioni sulle deroghe previste dall'art. 1, comma 23, del D.L. n.138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 AI fine di dare risposta ad alcuni quesiti formulati dal personale del C.R.A., con la presente Circolare si intende illustrare la disciplina che regola i termini di pagamento del trattamento di fine servizio e di fine rapporto spettante al lavoratore in relazione a cessazioni del rapporto di lavoro presso L'Ente. Le modifiche introdotte dall'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n.214 del 2011, C.d. "decreto salva Italia" - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni, e le successive indicazioni fornite in materia dagli Enti gestori della . Previdenza (Circolare INPDAP n.16 del 09.11.2011 - Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 08.03.2012 - Circolare INPS n.37 del 14.03.2012), rendono necessarie alcune precisazioni sull'ambito servizio dei dipendenti di applicazione dei termini pubblici, già disciplinati di pagamento delle prestazioni di fine dal D. L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, che di seguito vengono riportate. a) Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto 1. Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità nonché nei casi di decesso del dipendente, la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni. DIREZIONE CENTRALE T +39-06-47836675 AFFARI GIURIDICI I F +39-06-47836615 @ [email protected] I CRA via Nazionale, 82 - 00184 Roma T +39-06-478361 F +39-06-47836320 W I www.entecra.itl@[email protected] C.F. 97231970589 CR 2. Termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: raggiungimento dei limiti di età; cessazione dal servizio conseguente all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso. 3. Termine di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione; il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego). b) Disciplina derogatoria Non sono interessate dai nuovi termini di cui alla lettera a) i dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento in un momento antecedente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (13 agosto 2011). Da quanto detto ne consegue che nei confronti di detto personale continua ad applicarsi la disciplina' previgente convertito all'art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011, n.148. Nello specifico verranno osservati i seguenti termini: 1. Termine di 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro La prestazione deve essere liquidata entro 105 dalla cessazione dal servizio per lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi (raggiungimento limiti di servizio 40 anni) o anagrafici (raggiungimento limiti di età 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne) per il pensionamento, prima del 13 agosto 2011; 2. Termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro La prestazione deve essere liquidata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio per i lavoratori che hanno maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva CR successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni). c) Pagamento rateale L'introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione rateale introdotta convertito dall'art. 12, commi 7-9, del decreto legge n.78 del 31.05.2010, con modificazioni dalla legge n. 122 del 30.07.2010. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000,00 euro, il pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati. Si invitano i Direttori n indirizzo ad assicurare la conoscenza della presente direttiva da parte di tutto il personale interessato.