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CONSIGLIO PER LA RICERC;t\
E LA SPERIMENTAZIONI::
IN AGRICOLTURA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GIURIDICI
1 f1
Data .15/dol ~JQ,
Circolare n.
Direttori dei Dipartimenti
SeDe
Direttori dei Centri e Unità di ricerca
LOROSeDI
Dirigenti dei Servizi
seDe
OGGETTO: Nuovi termini di pagamento dei TFS e dei TFR in relazione a cessazioni dal servizio
e precisazioni sulle deroghe previste dall'art. 1, comma 23, del D.L. n.138/2011
convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011
AI fine di dare risposta ad alcuni quesiti formulati dal personale del C.R.A., con la presente
Circolare si intende illustrare la disciplina che regola i termini di pagamento del trattamento di
fine servizio e di fine rapporto spettante al lavoratore in relazione a cessazioni del rapporto di
lavoro presso L'Ente.
Le modifiche introdotte dall'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n.214
del 2011, C.d. "decreto salva Italia"
- limiti massimi per la permanenza in servizio nelle
pubbliche amministrazioni, e le successive indicazioni fornite in materia dagli Enti gestori della
. Previdenza (Circolare INPDAP n.16 del 09.11.2011
- Circolare Dipartimento
della Funzione
Pubblica n.2 del 08.03.2012 - Circolare INPS n.37 del 14.03.2012), rendono necessarie alcune
precisazioni sull'ambito
servizio
dei dipendenti
di applicazione dei termini
pubblici,
già disciplinati
di pagamento delle prestazioni di fine
dal D. L. n. 138/2011
convertito
con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, che di seguito vengono riportate.
a) Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto
1. Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità
nonché nei casi di decesso del
dipendente, la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni.
DIREZIONE
CENTRALE
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AFFARI
GIURIDICI
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CR
2. Termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
raggiungimento dei limiti di età;
cessazione dal servizio conseguente all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo
determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso.
3. Termine di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da
quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a
pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
il
recesso da
parte
del
datore
di
lavoro
(licenziamento
o destituzione
dall'impiego).
b) Disciplina derogatoria
Non sono interessate dai nuovi termini
di cui alla lettera a) i dipendenti che hanno
maturato i requisiti di pensionamento in un momento antecedente alla data di entrata in
vigore della nuova disciplina (13 agosto 2011).
Da quanto detto ne consegue che nei confronti di detto personale continua ad applicarsi la
disciplina' previgente
convertito
all'art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138,
con modificazioni dalla legge del 14 settembre
2011, n.148. Nello specifico
verranno osservati i seguenti termini:
1. Termine di 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
La prestazione deve essere liquidata entro 105 dalla cessazione dal servizio per
lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi
(raggiungimento
limiti di servizio
40 anni) o anagrafici (raggiungimento limiti di età 65 anni per gli uomini e 61 anni per
le donne) per il pensionamento, prima del 13 agosto 2011;
2. Termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
La prestazione deve essere liquidata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio per i
lavoratori che hanno maturato
i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva
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successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso
per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).
c) Pagamento rateale
L'introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione
rateale introdotta
convertito
dall'art.
12, commi
7-9,
del decreto
legge n.78 del 31.05.2010,
con modificazioni dalla legge n. 122 del 30.07.2010.
Pertanto, in caso di
prestazione di importo superiore a 90.000,00 euro, il pagamento della seconda rata e della
eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi
termini di liquidazione sopra indicati.
Si invitano i Direttori n indirizzo ad assicurare la conoscenza della presente direttiva da parte di
tutto il personale interessato.
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