"Ogni punizione che non derivi dall'assoluta necessità e tirannia"
Montesquieu
Delle pene
dei
La Legge "Ex-Cirielli" doveva accorciare i tempi
di prescrizione, ma nel nostro settore li ha allungati
la~materia -rnsiderat% e pure nel-
di Eugenio Bernardi
Consulente Tecnico - Giuridico
la finanziaria aeuale avviene
Repenalimione e prescrizione
sono due interventi in netto contrasto fra di loro, ma che i nostri
governanti e l'amministrazione legiferano all'insaputa dei rispettivi
ruoli.
Al di là di questa doverosa premessa, queste modeste pagine
vogliono affrontare, senza e m s sive pretese, il tema della razionalità e della legittimazione deli'intenrento del legislatore sulla
materia del gioco elettroniccr per
pubblici esercizi e sale giochi e
della punibilità di coloro che ne
fanno un uso distorto o illegale.
NelParm di poco meno di un decennio, inkfti, k n einque interventi legislativi (ci si riferisce alla
legge n. 425 del 1995 alla legge
n. 388 del 2002, alla legge n. 289
del 2002, di seguito la 326 del
2003 e da ultimo alla legge n. 311
del 2004 ), di notevole latitudine e
ampiezza, si sono susseguiti nel-
quello che s~mbrzil'ultimo atto di
una strategia volta h sconfiggere
il gioco illegale e a sanzionarlo
più con denari che con condanne.
Gli intwventi d ~ g lscorsi
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anni risultano connotati da finalith,
quantomeno parzialmente, disomogenee e contraddittorie; essi,
inoltre, hanno generato sia negli
operatori del settore sia nei giudici e negli appartenenti alle forze
deli'ordine, elevati livelli di incertezza in ordine allksatta individuazione della linea di conlne fra
lecito ed illecito. Gli orientamenti
giurispnrdenziali sul punto erano,
infatti, tuifaltro che univoci poiché
a fronte di una giurisprudenza largamente maggioritaria, schierata
su posizioni di intransigenza, che
qualificava gli apparecchi videopoker o slot machine come essenzialmente e strutturalmente
destinati al gioco d'azzardo [si
vedano Corte di Cass., Sez. III, la
sent. n. 2705 del 13-03-1996 e la
sent. n, 42519 del 18 dicembre
2002), si rinvenivano pronunce di
segno opposto più aderenti al codice (aleatorieta e fine di lucro)
del reato in discorso (si vedano al
riguardo, in patticolare, due sentenze adottate dalla Sez. 1
I1della
Corte di Cassazione ossia la n.
1121 del 18-06-1999 , la n. 10897
del 15-03-2002 e, più di recente
la n. 1234405). Dunque sembrano essere maturi i tempi, se non
per la semplice eliminazione,
quantomeno per la depenalizzazione dei fatti inerenti ai giochi
d'azzardo; del resto, tale strategia
appare essere molto più proficua
per lo Stata, il quale, uscendo finalmente allo scoperto e rinunciando a mascherare la sua motivazione "finanziariaw verso la punizione di tali reati, potrebbe afidarsi ad una metodica d'intervento sicuramente meno dispendiosa
e pih rapida rispetto al costoso intervento giudiziario. Si prevede,
poi, i'irrogazione di una sanzione
amministrativa di natura pecunia-
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re amministrativo, portando tutta
la filiera del gioco sotto licenza di
produzione ed esercizio e ampliandone i luoghi commerciali in
cui installare i giochi. Molti operatori si trovano ancora invischiati in
procedimenti penali per violazione dell'art. 110 TULPS e molto
spesso associato anche agli artt.
718-719 codice penale per gioco
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congegni, che devono essere distrutti; in caso di sequestro degli
apparecchi, l'autorità procedente
prowede a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria e
quella prefettizia. Le misure di
contrasto verso il gioco irregolare
e o illegale con la depenaliuazione dell'art. 110 TULPS controbilanciato da forti misure di caratte-
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ria nei confronti di chiunque proceda alla distribuzione od installazione o comunque consenta I'utilizzazione in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, o in circoli ed
associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto. In
tale ipotesi può essere disposta
la confisca degli apparecchi e
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d'azzardo. Preliminarmente occorre osservare, in punto di diritto, che non sussiste rapporto di
specialità tra i reati di cui all'art.
718 cap. ed all'art. 110
T.U.L.P.S., essendo diversa I'obiettività giuridica delle due norme, sanzionando, la prima, I'attività di tenuta o di agevolazione
del gioco d'azzardo, la seconda
l'uso di apparecchi da gioco, di
genere vietato in locali pubblici o
aperto al pubblico. E', pertanto,
configurabile il concorso tra le
condotte descritte dalla predette
norme" (Cass., sez. 1, 28/10/91;
Cass., sez. 111, 9/3/95; Cass.,
sez. 111, 24/7/98; Cass., sez. 111,
10/4/00; Cass., sez. 111, 11110100;
Cass., sez. 111, 14/3/03; cfr. anche Corte Cost. 18/4/83, n. 97,
che avalla tale indirizzo giurisprudenziale avendo ritenuto del
tutto ragionevole la disciplina del
concorso formale dei reati). Tanto per chiarire le idee ai pochi o
tanti che leggeranno queste righe vorrei fare notare che anche
se si è condannati per il solo 110
TULPS alla fine la pena è la medesima che per il gioco d'azzardo e le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. Stranamente e arbitrariamente non vige il "favor rei" in quanto si dice
esplicitamente che per i reati
commessi antecedentemente all'emanazione della nuova legge
valgono le "precedenti norme"
(comma 364 dell'approvanda Finanziaria ), qui vi è un forte dubbio di legittimità. E veniamo appunto ai tempi di prescrizione e
alla recidiva che sono cambiati
con la nuova legge cosiddetta Ex
- Cirielli che si è proposta di accorciare certi termini di prescrizione e di inasprire le pene nei
confronti dei recidivi, caso più
unico per i reati a noi confacenti
(art. 110 TULPS e artt. 718-719
C.P.) i termini prescrittivi sono
aumentati. Vediamo, quindi, i casi che ci riguardano: d'ora in poi
la norma prevede che per i reati
contravvenzionali per i quali sia
prevista la pena dell'arresto
(eventualmente congiunta a
quella dell'ammenda), come per
l'ipotesi di cui all'art. 718 C.P.
(gioco d'azzardo), la prescrizione del reato maturi con il decorso di anni 4 (prima erano 3) dal
fatto. Nel caso di contravvenzione per cui è prevista la sola pena
pecuniaria, come per I'ipotesi di
cui all'art. 110 Tulps, il termine di
prescrizione è di 2 anni e sei mesi (prima erano 2). La norma prevede che in caso di interruzione
il termine ricominci a decorrere
dall'atto interruttivo e o dall'ultimo di essi. La vecchia norma,
tuttavia, disponeva che mai i termini possano prolungarsi oltre la
metà, ovvero in riferimento alI'art. 110 TULPS si prescriverà
decorsi 3 anni dal fatto con la
nuova normativa gli anni passano a 4 e se recidivi addirittura a
5, mentre I'art. 718 C.P., prima
erano 4 anni e sei mesi ora si
può giungere a 6 anni con la recidiva sino a 7 anni e 6 mesi. Resta da menzionare "la spada di
Damocle" dell'art. 1 commi 499 e
500 della legge 311104 (1) in cui
viene preclusa la possibilità di
acquisire nulla osta per cinque
anni a coloro che non adempiono ai dettami della legge e delle
regolamentazioni tecniche; chiarisco per i più attenti che di tale
norma vi sono due orientamenti
interpretativi: uno più rigoroso
che afferma l'immediata applicabilita al reo e l'altro più favorevole che vuole I' applicazione solo
in caso di sentenza passata in
giudicato.
Concludendo rilevo quello che
esprimevo inizialmente ovvero lo
strabismo dei governanti, tanto
che manca nella nuova legge finanziaria, la norma di raccordo e
collegamento che una volta depenalizzato il 110 TULPS e quindi si paghino solo ammende per
violazione di tale articolato, non
accada nuovamente la beffa che
oltre a pagare, salato, la singola
violazione, si incorra nuovamente nell'art. 718 C.P. (gioco d'azzardo) che normalmente viene
associato nella maggioranza dei
sequestri dai P.M. che convalidano i sequestri di P.G.
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