"Ogni punizione che non derivi dall'assoluta necessità e tirannia" Montesquieu Delle pene dei La Legge "Ex-Cirielli" doveva accorciare i tempi di prescrizione, ma nel nostro settore li ha allungati la~materia -rnsiderat% e pure nel- di Eugenio Bernardi Consulente Tecnico - Giuridico la finanziaria aeuale avviene Repenalimione e prescrizione sono due interventi in netto contrasto fra di loro, ma che i nostri governanti e l'amministrazione legiferano all'insaputa dei rispettivi ruoli. Al di là di questa doverosa premessa, queste modeste pagine vogliono affrontare, senza e m s sive pretese, il tema della razionalità e della legittimazione deli'intenrento del legislatore sulla materia del gioco elettroniccr per pubblici esercizi e sale giochi e della punibilità di coloro che ne fanno un uso distorto o illegale. NelParm di poco meno di un decennio, inkfti, k n einque interventi legislativi (ci si riferisce alla legge n. 425 del 1995 alla legge n. 388 del 2002, alla legge n. 289 del 2002, di seguito la 326 del 2003 e da ultimo alla legge n. 311 del 2004 ), di notevole latitudine e ampiezza, si sono susseguiti nel- quello che s~mbrzil'ultimo atto di una strategia volta h sconfiggere il gioco illegale e a sanzionarlo più con denari che con condanne. Gli intwventi d ~ g lscorsi i anni risultano connotati da finalith, quantomeno parzialmente, disomogenee e contraddittorie; essi, inoltre, hanno generato sia negli operatori del settore sia nei giudici e negli appartenenti alle forze deli'ordine, elevati livelli di incertezza in ordine allksatta individuazione della linea di conlne fra lecito ed illecito. Gli orientamenti giurispnrdenziali sul punto erano, infatti, tuifaltro che univoci poiché a fronte di una giurisprudenza largamente maggioritaria, schierata su posizioni di intransigenza, che qualificava gli apparecchi videopoker o slot machine come essenzialmente e strutturalmente destinati al gioco d'azzardo [si vedano Corte di Cass., Sez. III, la sent. n. 2705 del 13-03-1996 e la sent. n, 42519 del 18 dicembre 2002), si rinvenivano pronunce di segno opposto più aderenti al codice (aleatorieta e fine di lucro) del reato in discorso (si vedano al riguardo, in patticolare, due sentenze adottate dalla Sez. 1 I1della Corte di Cassazione ossia la n. 1121 del 18-06-1999 , la n. 10897 del 15-03-2002 e, più di recente la n. 1234405). Dunque sembrano essere maturi i tempi, se non per la semplice eliminazione, quantomeno per la depenalizzazione dei fatti inerenti ai giochi d'azzardo; del resto, tale strategia appare essere molto più proficua per lo Stata, il quale, uscendo finalmente allo scoperto e rinunciando a mascherare la sua motivazione "finanziariaw verso la punizione di tali reati, potrebbe afidarsi ad una metodica d'intervento sicuramente meno dispendiosa e pih rapida rispetto al costoso intervento giudiziario. Si prevede, poi, i'irrogazione di una sanzione amministrativa di natura pecunia- ? I.". -37 i +.bf 5:=7 1 ' -a:'- t 3 ; .$$! t . . 7;.&, . - i -.. re amministrativo, portando tutta la filiera del gioco sotto licenza di produzione ed esercizio e ampliandone i luoghi commerciali in cui installare i giochi. Molti operatori si trovano ancora invischiati in procedimenti penali per violazione dell'art. 110 TULPS e molto spesso associato anche agli artt. 718-719 codice penale per gioco . .-?i:~ . , '-' ,--$L.~<.*. %...i..L = i S . -'i!, . \" congegni, che devono essere distrutti; in caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente prowede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria e quella prefettizia. Le misure di contrasto verso il gioco irregolare e o illegale con la depenaliuazione dell'art. 110 TULPS controbilanciato da forti misure di caratte- . .<>+ k ria nei confronti di chiunque proceda alla distribuzione od installazione o comunque consenta I'utilizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto. In tale ipotesi può essere disposta la confisca degli apparecchi e I '\. . . ., ... . ,; . f; ' ., ' -4 d'azzardo. Preliminarmente occorre osservare, in punto di diritto, che non sussiste rapporto di specialità tra i reati di cui all'art. 718 cap. ed all'art. 110 T.U.L.P.S., essendo diversa I'obiettività giuridica delle due norme, sanzionando, la prima, I'attività di tenuta o di agevolazione del gioco d'azzardo, la seconda l'uso di apparecchi da gioco, di genere vietato in locali pubblici o aperto al pubblico. E', pertanto, configurabile il concorso tra le condotte descritte dalla predette norme" (Cass., sez. 1, 28/10/91; Cass., sez. 111, 9/3/95; Cass., sez. 111, 24/7/98; Cass., sez. 111, 10/4/00; Cass., sez. 111, 11110100; Cass., sez. 111, 14/3/03; cfr. anche Corte Cost. 18/4/83, n. 97, che avalla tale indirizzo giurisprudenziale avendo ritenuto del tutto ragionevole la disciplina del concorso formale dei reati). Tanto per chiarire le idee ai pochi o tanti che leggeranno queste righe vorrei fare notare che anche se si è condannati per il solo 110 TULPS alla fine la pena è la medesima che per il gioco d'azzardo e le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. Stranamente e arbitrariamente non vige il "favor rei" in quanto si dice esplicitamente che per i reati commessi antecedentemente all'emanazione della nuova legge valgono le "precedenti norme" (comma 364 dell'approvanda Finanziaria ), qui vi è un forte dubbio di legittimità. E veniamo appunto ai tempi di prescrizione e alla recidiva che sono cambiati con la nuova legge cosiddetta Ex - Cirielli che si è proposta di accorciare certi termini di prescrizione e di inasprire le pene nei confronti dei recidivi, caso più unico per i reati a noi confacenti (art. 110 TULPS e artt. 718-719 C.P.) i termini prescrittivi sono aumentati. Vediamo, quindi, i casi che ci riguardano: d'ora in poi la norma prevede che per i reati contravvenzionali per i quali sia prevista la pena dell'arresto (eventualmente congiunta a quella dell'ammenda), come per l'ipotesi di cui all'art. 718 C.P. (gioco d'azzardo), la prescrizione del reato maturi con il decorso di anni 4 (prima erano 3) dal fatto. Nel caso di contravvenzione per cui è prevista la sola pena pecuniaria, come per I'ipotesi di cui all'art. 110 Tulps, il termine di prescrizione è di 2 anni e sei mesi (prima erano 2). La norma prevede che in caso di interruzione il termine ricominci a decorrere dall'atto interruttivo e o dall'ultimo di essi. La vecchia norma, tuttavia, disponeva che mai i termini possano prolungarsi oltre la metà, ovvero in riferimento alI'art. 110 TULPS si prescriverà decorsi 3 anni dal fatto con la nuova normativa gli anni passano a 4 e se recidivi addirittura a 5, mentre I'art. 718 C.P., prima erano 4 anni e sei mesi ora si può giungere a 6 anni con la recidiva sino a 7 anni e 6 mesi. Resta da menzionare "la spada di Damocle" dell'art. 1 commi 499 e 500 della legge 311104 (1) in cui viene preclusa la possibilità di acquisire nulla osta per cinque anni a coloro che non adempiono ai dettami della legge e delle regolamentazioni tecniche; chiarisco per i più attenti che di tale norma vi sono due orientamenti interpretativi: uno più rigoroso che afferma l'immediata applicabilita al reo e l'altro più favorevole che vuole I' applicazione solo in caso di sentenza passata in giudicato. Concludendo rilevo quello che esprimevo inizialmente ovvero lo strabismo dei governanti, tanto che manca nella nuova legge finanziaria, la norma di raccordo e collegamento che una volta depenalizzato il 110 TULPS e quindi si paghino solo ammende per violazione di tale articolato, non accada nuovamente la beffa che oltre a pagare, salato, la singola violazione, si incorra nuovamente nell'art. 718 C.P. (gioco d'azzardo) che normalmente viene associato nella maggioranza dei sequestri dai P.M. che convalidano i sequestri di P.G.