Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Lezione 17 L’avvocato del futuro • Potranno gli avvocati conquistare il dono dell’ubiquità nei prossimi anni ? • Cioè adempiere ai doveri di difesa dal proprio studio e contemporaneamente trovarsi in diversi sedi di tribunale anche a chilometri di distanza? a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Leggo alcune frasi • .. Si accendono i monitor, le immagini scorrono sugli schermi. Sembra di vedere Perry Mason alle prese con una delle sue migliori arringhe. • «AVVOCATO dà atto della regolare ricezione dei segnali audiovisivi?» • Un cenno del capo attraverso il monitor e «certo, signor giudice, la ricevo forte e chiaro». • Già, perché l'avvocato ed il giudice si trovano a qualche chilometro di distanza . a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 2 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) realtà • È la prima di un processo immaginario che riguarda uno dei tanti argomenti della giustizia civile. Il sistema non è ancora attivo, si tratta solo di una simulazione, perché per poter partire è necessaria la modifica di alcuni articoli di legge nelle parti dove è previsto che i convenuti in una causa siano presenti in carne e ossa. • (estratti da IL TEMPO (Mercoledì 4 Luglio 2001) ed Il MESSAGGERO (Mercoledì 4 Luglio 2001) articoli completi sul sito: www.foroeuropeo.it ) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 3 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Vantaggi e costi • Le parti senza doversi incontrare tra la folla di un palazzo di giustizia, possono discutere la loro causa per via telematica, attraverso una linea telefonica veloce che utilizza la rete Isdn. • una maggiore celerità nello svolgimento del processo civile, minori rinvii. E comunque l’avvocato che vuole assistere di persona alla causa, può farlo». La telefonata con la rete Isdn costerà praticamente come due chiamate. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 4 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Progetto “POLIS” • Alcuni magistrati del tribunale di Bologna, nel 1993,hanno creato un piccolo gruppo di studio per risolvere i problemi dell’ufficio giudiziario mediante l’utilizzo di strumentazioni informatiche. • Successivamente il progetto venne finanziato dal Ministero di grazia e giustizia che incaricò il tribunale di Bologna ed altri tribunali, di studiare l'informatizzazione dei servizi giudiziari. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 5 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) …la normativa (origini) L. 59/1997 (c.d. L.Bassanini) Art.15 comma2 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissioni con strumenti informatici,sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. D.P.R.445/2000 ossia il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che abroga il D.P.R. 513/1997- La normativa è stata abrogata e sostituita dal codice dell’amministrazione digitale Dlgs 82/2005 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 6 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) La normativa specifica D.P.R. 13/02/2001 n. 123 • Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 7 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Gli strumenti L’art. 4 , comma 1, del Regolamento DPR 123/2001 Art 4 : tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere redatti in forma di documenti informatici sottoscritti da firma digitale. • La firma digitale è un sistema che consente di verificare con certezza l’identità del mittente e l’ integrità del messaggio quando arriva a destinazione, ovvero che il testo non sia stato modificato da terzi non autorizzati. Tale sistema si basa su due chiavi crittografiche, definite chiavi asimmetriche: una pubblica ed una privata. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 8 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Caratteristiche • facilità di uso • riservatezza e privacy (cifratura) • connessione ottimizzata (predisposizione atti off line) (spedizione on-line) • fornitori di software (Ministero - Ordini - Commercialisti) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 9 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Principali innovazioni 1. 2. 3. 4. 5. a cura di Dominio Giustizia Il Sistema Informatico Civile Il fascicolo informatico Atti documenti e provvedimenti Notificazioni e comunicazioni Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 10 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Dominio giustizia: • è definito come "l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, dato, servizio, comunicazione e procedura". a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 11 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 1.Il Sistema Informatico Civile • il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile. • Il S.I.C. è un sistema informatico chiuso, ciò significa che ad esso potranno accedere attivamente solo i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari. • Con questo sistema l’avvocato potrà inviare atti e documenti, direttamente agli uffici giudiziari, consultare fascicoli e registri, chiedere copie degli atti stessi e ricevere comunicazioni dalla cancelleria o notifiche da parte di altri professionisti che collaborano nel processo. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 12 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) …Il Sistema Informatico Civile attraverso esso l’amministrazione della giustizia dovrà assicurare: • L’individuazione dell’ufficio giudiziario e del provvedimento • L’individuazione del soggetto che inserisce modifica o comunica l’atto • L’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto ( procedura di validazione temporale) • L’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale giudiziario. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 13 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 2.Il fascicolo informatico • il fascicolo informatico consentirà alle parti, al giudice ed alla cancelleria la consultazione on-line della documentazione d'ufficio e delle parti. • Il fascicolo informatico verrà affiancato e non sostituito a quello cartaceo a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 14 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Fascicolo cartaceo e fascicolo elettronico • La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. • Nel fascicolo informatico sono inseriti anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 15 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 3.Atti, documenti e provvedimenti • tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale. • Dove non è possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale , gli atti e i provvedimenti vengono redatti su supporto cartaceo e sottoscritti nei modi ordinari; sarà la loro copia ad essere inserita nel fascicolo informatico. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 16 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 4.Notificazioni e comunicazioni • All’ art. 6 il regolamento (DPR 121/2001) stabilisce che le comunicazioni con biglietto di cancelleria e la notificazioni possono avvenire per via telematica • Già il D.P.R. 513/1997 aveva stabilito che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna (validazione temporale), equivale alla notificazione per mezzo della posta. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 17 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) …notificazioni e comunicazioni • Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica possono essere eseguite, oltre che attraverso il Sistema Informatico Civile sopra descritto, anche all’indirizzo elettronico dichiarato al certificatore della firma digitale. • Per gli altri soggetti le comunicazioni e le notificazioni potranno avvenire soltanto nei modi stabiliti dal codice di rito. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 18 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Indirizzo elettronico • L’indirizzo elettronico del difensore sarà quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da quest'ultimo reso disponibile agli uffici giudiziari e al pubblico a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 19 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) attrezzatura • • • • a cura di computer web cam microfono collegamento telefonico Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 20 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) postazione dell’avvocato - hardware rete • Hardware – personal computer – lettore di smart cart – smart card con certificato digitale a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 21 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) connettività • accesso a internet a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 22 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) postazione dell’avvocato - software • a) rilasciato dal ministero della giustizia – generatore atti giudiziari – client di cifratura dati con chiavi pubbliche degli uffici giudiziari • b) rilasciato dal proprio punto di accesso – client di firma digitale • c) commerciale – word processor (word) – client di posta elettronica – browser gestione sessioni sicure – antivirus a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 23 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) fasi del processo • • • • • 1:creazione dell’atto 2: cifratura dell’atto 3: creazione della busta 4: firma della busta 5: – creazione del messaggio – collegamento al punto di accesso – spedizione del messaggio • 5 bis – collegamento al punto di accesso – upload della busta a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 24 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 1- Creazione dell’atto • generazione di un file (XML) contenente: – nome avvocato • tipo atto (atto di citazione) • numero di ruolo • codice oggetto • …. • Documento principale • eventuali documenti allegati a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 25 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 2- Cifratura dell’atto • La procedura di generazione dell’atto, integrata con il client di cifratura dati – Richiede l’Ufficio giudiziario di destinazione – Attiva il client di cifratura dati, che produce il documento cifrato con la chiave pubblica dell’Ufficio Giudiziario – Gestisce eventuali condizioni di errore a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 26 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 3- Creazione della busta • La procedura di generazione dell’atto compila un file XML Processo Telematico.xml contenente: – Intestazione busta • Mittente • Destinatario • Tipologia di servizio (es. invio atti) – Allegato • Atto cifrato • La procedura di generazione dell’atto termina a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 27 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 4- Firma della busta • Il client di firma digitale compone un file ProcessoTelematico.p7m contenente – La busta precedentemente creata – La firma dell’avvocato apposta alla busta – Il certificato digitale dell’avvocato a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 28 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 5 a- Creazione del messaggio S/MIME • Viene predisposto (automaticamente o manualmente) un messaggio di posta elettronica S/MIME – Destinatario: indirizzo e-mail Punto di Accesso - ricezione atti – Soggetto: Processo Telematico – Corpo del messaggio: (vuoto) – Attachment: Busta firmata a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 29 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) b) Collegamento al Punto di accesso e spedizione del messaggio • L’avvocato si collega al proprio punto di Accesso • Tramite il client di posta elettronica sicura, spedisce con protocollo SMTP il messaggio S/MIME composto a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 30 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 5 bis- Collegamento al Punto di Accesso e upload della busta • L’avvocato si collega al proprio Punto di Accesso • Tramite applicazione di portale, effettua (con protocollo HTTP o HTTP/S) l’upload del file contenente la busta firmata a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 31 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Le nuove tecnologie nel processo civile • Il nuovo processo societario • La riforma del c.p.c. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 32 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) In nuovo processo societario Con la nuova normativa è prevista la possibilità di utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 33 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) La normativa D.Lgs 17 gennaio 2003, n.5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 34 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) analisi della normativa D.Lgs 5/2003 Nuovo processo societario – art. 2 D.Lgs 5/2003 – art. 4 D.Lgs 5/2003 – art. 17 D.Lgs 5/2003 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 35 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) analisi della normativa art. 2 D.Lgs 5/2003 l'art. 2, in relazione al contenuto dell'atto di citazione, richiede: • "l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento" a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 36 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) analisi della normativa l 'art. 4 ribadisce l'obbligo per il convenuto di indicare nella comparsa di risposta • "il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento." a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 37 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) analisi della normativa L'art. 17 trattando in generale delle notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento precisa che 1. "tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile,: – a) con trasmissione del l'atto a mezzo fax; – b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 38 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) segue art. 17 D.Lgs 5/03 art. 17 1. Il secondo comma stabilisce che dette disposizioni si applicano a tutti i procedimenti e richiama la normativa, anche regolamentare, concernente il documento informatico e la sua sottoscrizione e trasmissione. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 39 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) segue art. 17 D.Lgs 5/03 dall'art.17 possiamo rilevare quattro principi: • tutte le comunicazioni e le notificazioni possono essere fatte con trasmissione dell'atto per posta elettronica; • questa procedura si applica a tutti i procedimenti previsti nel processo societario e… Esplicito richiamo • al documento informatico; • alla procedura riguardante la sottoscrizione e la trasmissione del documento informatico. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 40