Gianfranco Purpura
Alle origini delle consuetudini marittime
mediterranee.
Symbola, sylai e lex Rhodia
Affresco del II sec. d.C. da Ostia. Receptum nautarum con ceiršmbolon
[D. 4, 9, 1, 3 (Ulp.)]. Assunzione della responsabilità in occasione del carico
di aridi in una piccola nave mercantile (Isis Geminiana) alla presenza
dell’exercitor (forse Abascantus), del vector, del mensor e del magister
navis Farnaces.
Ostia. Mosaico della schola
dei mensores frumentarii
(Roma. Museo della Civiltà
Romana - riproduzione.).
Tesserae c.d.
nummulariae
Tessera del 55 a.C. dal
Palatino, attribuita a P.
Veveio Pappo, fabbricante
delle anfore di Fondi,
ritrovate a Marsiglia nel
relitto del Grand Conglué
e mercante di vino (M. Di
Fazio, Fondi e il suo
territorio, 2006, 56).
[RUFIO VEVEI =
a Rufio (servo) di Veveio ]
Giovanni 2, 15:
...kaˆ poi»saj fragšllion ™k scoin…wn p£ntaj ™xšbalen ™k toà ƒeroà...
Pannello in stucco di G. Fratelloni (1913),
raffigurante Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio.
Università di Palermo - Aula I.
Lex Rhodia
Si trattava di una “codificazione” di usanze marittime e
mercantili varie, contemplante il diritto di naufragio, alle
quali i Rodii dal III sec. a. C. avrebbero offerto tutela?
o di una leggendaria legislazione elaborata dai giuristi
per legittimare pratiche commerciali e marine consolidate?
o di una autentica legge dell’isola di Rodi riguardante in
origine solo l’avaria?
o, come sembra più probabile, di una legge ellenistica
rodia concernente i dazi doganali ed incidentalmente il
getto, accolta dalla giurisprudenza classica?
Tabula Amalphitana
in una redazione
del XV sec.
Edizione Ashburner del Nomos Rhodion Nautikos.
(VII sec. d. C.)
Il ROV (Remotely Operated underwater
Vehicle) riprende gli ambienti interni nei
quali ancora pendono i lampadari.
Il relitto del Titanic.
La prua.
Affondato nel 1912, si trova
in acque internazionali,
a circa 400 miglia a
sud-est di Terranova,
ad oltre 4000 metri di profondità.
Pena del “giro di chiglia”.
(Atene, Museo Nazionale)
da H.A. Ormerod, Piracy in the ancient world, Chicago 1967.
Littera
Florentina.
Titolo de
lege Rhodia
de iactu
(D. 14, 2)
D. 14, 2, 1 (Paolo, libro secundo Sententiarum)
D. 14, 2, 1: De lege Rhodia de iactu
Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut, si
levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium
contributione sarciatur quod pro omnibus datum est.
Nella Legge Rodia si stabilisce che, se è stato fatto il getto delle
merci in mare per alleggerire la nave, si risarcisca con la
contribuzione di tutti ciò che è stato dato per il vantaggio di
tutti…
D. 14, 2, 10: Labeo libro primo pithanon a Paulo
epitomatorum.
Si vehenda mancipia conduxisti, pro eo mancipio,
quod in nave mortuum est, vectura tibi non
debetur…
Se ti sei impegnato a trasportare schiavi, per quello
schiavo che è morto in nave, non ti spetta compenso
per il trasporto…
D. 14, 2,
2, 5: Paolo, libro 34 ad edictum.
Servorum quoque qui in mare perierunt non magis
aestimatio facienda est, quam qui si aegri in nave
decesserint aut aliqui se praecipitaverint.
Non si da luogo a stima del valore per la
contribuzione in caso di schiavi morti in mare, sia
che fossero morti per malattia nella nave, o si
fossero lanciati da se stessi in mare.
D. 14, 2, 9: Volusius Maecianus ex lege Rhodia.
J Ajxivwsi Eujdaivmono Nikomhdevw pro;
Ajntwnivnon basile;a: Kuvrie basileà Ajntwn‹ne,
naufravgion poihvsante ejn tÍ/ Ijkariva/ dihrpavghmen
ujpo; tî dhmosivwn tîn tav Kuklavvvvvvda nhvso
oijkouvntwn. Ajntwnivno ei\pen Eujdaivmoni: ejgw;
me;n toà kovsmou kuvrio oJ de; novmo tÁ
qalavssh. Tù novmw/ tîn JRodivwn krinevsqw tù
nautikù, ejn oi mhv ti tîn h\meterwn aujtw// novmo
ejnantioàtai toàto de; aujto; kai; oJ qeiovtato
Au[gousto e[krinen.
Petizione di Eudemone di Nicomedia all’imperatore
Antonino. Signor imperatore Antonino avendo fatto
naufragio in Icaria siamo stati spogliati dai pubblicani
delle Cicladi. Antonino dice ad Eudemone: Io sono il
signore del mondo, la legge del mare. Si giudichi in
base alla legge nautica dei Rodii, in quanto non
contrasti con le nostre. Così giudicò anche il Divino
Augusto.
Regolamento
doganale di
Cauno, inciso
sulle pareti
esterne
dell’edificio
doganale del
porto. I sec. d.C.
E 18 – F 4: …Nulla sarà riscosso per tutte le
Edificio doganale
di Cauno,
piccolo porto
commerciale
rodio.
I sec. d.C.
imbarcazioni straniere che ripiegano o cercano
rifugio o svernano o trasformano qualcosa o
restaurano qualche parte o sostituiscono qualcosa o
anche
parte
delle
restanti
attrezzature
dell’imbarcazione che sono inutilizzabili o per le cose
a loro mancanti delle quali potrebbero ciascuno di
loro avere (bisogno) … o in allestimento per la
navigazione o per alcuna scialuppa costruita…
Tertulliano, Adversus Marcionem, 3, 6,
2. Atque ita coacta est cum Iudaico errore sociari et ab eo
argumentationem sibi struere, quasi Iudaei, certi et ipsi
alienum fuisse qui venit, non modo respuerint eum ut
extraneum verum et interfecerint eum ut adversarium,
agnituri sine dubio et omni officio religionis prosecuturi, si
ipsorum fuisset. Scilicet nauclero illi non quidem Rhodia lex,
sed Pontica caverat, errare Iudaeos in Christum suum non
potuisse, quando, et si nihil tale praedicatum in illos
inveniretur, vel sola utique humana condicio deceptui obnoxia
persuasisset Iudaeos errare potuisse, qua homines, nec statim
praeiudicium sumendum de sententia eorum, quos credibile
fuerit errasse.
…S’intende che quell’armatore non si atteneva alla legge
Rodia, ma alla Pontica…
Roma. Symbolon.
VII/VI sec. a.C.
Iscrizione etrusca retrograda:
Araz Silqetenas Spurianas
Montlaurès (Museo di Narbona).
Symbolon in corallo.
Punto di percussione per il distacco di una
scheggia.
Symbolon dall’abitato greco romano
di Monte Iato
(Palermo)
Tessera di ospitalità del II sec a. C.
da Lilibeo (Imilcone Inibalo Cloro ,
figlio di Imilcone, viene ospitato da
Lisone figlio di Diogneto).
Il grande porto (1)
commerciale (™mpÒrion)
costruito nel I sec. d. C. da
Erode, il Grande a Cesarea
Marittima (Israele) con kleistÒj
lim»n, porto interno murato (2).
1
2
Reperti dal relitto di Ulu Burun. XIV sec. a. C.
Anello d’oro spezzato dal
relitto di Ulu Burun.
XIV sec. a.C.
Tavoletta scrittoria con
incisioni trasversali per
agevolare l’aderenza del
sovrastante strato di cera
D. 47, 9, 10
(Ulpiano, De officio proconsulis): Ne piscatores
nocte lumine ostenso fallant navigantes, quasi in
portum aliquem delaturi, eoque modo in
periculum naves et qui in eis sunt deducant
sibique execrandam praedam parent, praesides
provinciae religiosa constantia efficiant
I governatori della provincia provvedano con
attenta costanza affinchè i pescatori di notte non
ingannino i naviganti con l’ostentare una luce,
come se potesse condurre in qualche porto e in tal
modo indurre in pericolo le navi e coloro che vi
sono imbarcati, procacciandosi una preda
esecranda.
Anfore capovolte in un
magazzino della città
tracia di Mesembria.
IV/III sec. a.C.
Nell’accordo tra il re pontico
Sadala e la città di Mesembria,
riferito in un’epigrafe del 280/270
a.C., sembra che la rinuncia alle
pretese sui relitti e sulle navi si
accompagni al versamento di
un’indennità concordata di volta
in volta sul valore, una sorta di
riscatto
Relitti di due navi fenicie della seconda
metà dell’VIII sec. a.C. a
33 miglia al largo di Ascalona
(Israele) con 400 anfore vinarie
del tipo Mañá D.
Ascalona (1997/9 Ballard –
Stager). – 880 m. Relitto
fenicio A “Tanit”.
750/700 a.C.
Relitto fenicio B “Elissa”. 750/700 a.C.
D. 41, 2, 21, 1 e 2 (Giavoleno, l. 7 ex Cassio): Quod
ex naufragio expulsum est, usucapi non potest,
quoniam non est in derelicto, sed in deperdito.
Idem iuris esse existimo in his rebus, quae iactae
sunt quoniam non potest videri id pro derelicto
habitum, quod salutis causa interim dimissum est.
Ciò che fu espulso dal naufragio, non può essere
usucapito, poichè non è abbandonato, ma perduto.
Pari condizione giuridica ritengo competa alle cose
gettate dalla nave poichè non può considerarsi
abbandonato ciò che per necessità viene
momentaneamente allontanato.
• Res derelictae =
res nullius = occupabili
•Res deperditae = del dominus = inoccupabili = relitto galleggiante
Epigrafe di Ostia
del corpus dei locali urinatores.
I sec. d.C.
Madrague de Giens
(Francia).
Relitto del 75/60 a.C.
dal quale antichi
urinatores hanno
recuperato anfore di
Veveio Pappo,
abbandonando ciottoli
di fiume utilizzati per la
discesa sul fondale.
Residui vinosi all’interno delle anfore
D. 14, 2, 8: Iulianus libro secundo ex Minicio.
Qui levandae navis gratia res aliquas proiciunt, non hanc
mentem habent, ut eas pro derelicto habeant, quippe si
invenerint eas, ablaturos et, si suspicati fuerint, in quem locum
eiectae sunt, requisituros: ut perinde sint, ac si quis onere
pressus in viam rem abiecerit mox cum aliis reversurus, ut
eandem auferret.
Coloro che gettano <a mare> alcune cose per alleggerire la
nave non hanno l’intenzione di considerarle come abbandonate:
perciò, se le abbiano trovate, se le porteranno via e, se abbiano
sospettato il luogo in cui <il mare> le avrebbe restituite, le
reclameranno; essi sono come colui che, appesantito dal troppo
peso, abbia lasciato sulla via qualcosa, e subito dopo sia tornato
indietro con altri per portare via quella stessa cosa.
Regolamento marittimo del Regno
di Napoli (XVII sec.):
Navis vi tempestatis in Regnum
appulsa, si exoneravit merces, non
solvit gabellas neque tractas in hac
Civitate, quia violenter venit.
La nave sospinta nel Regno dalla violenza della
tempesta, se scarica le merci, non è soggetta a
dazi, né a tratte in questa Città, poiché vi
giunge per forza maggiore.
D. 14, 2, 1: De lege Rhodia
de iactu. Paulus libro
secundo sententiarum. Lege
Rhodia cavetur, ut, si
levandae navis gratia iactus
mercium factus est, omnium
contributione sarciatur quod
pro omnibus datum est.
Colonna nel porto di Rodi
con il celebre testo di Paolo
(D. 14, 2, 1)
Ordinazioni al buon regolamento del porto di Palermo del 19 marzo1787.
§§. 1-5
§§. 6-9
§§. 22-23
§§. 24-26
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