Lezione 7
Nascita dei primi Consigli
• 1178-1192 doge Orio Mastropiero: appaiono insieme
• con funzioni proprie e non di commissione delegata del placito
Minor Consiglio
Maggior Consiglio
= doge + 6 Consiglieri eletti (uno per
ogni sestiere)
= assemblea elettiva di 35 (uno per ogni
trentacìa)
 presiede e propone
 discute e delibera
Sviluppo della concezione politica
• I Consigli di Rialto sono eletti da Realtini ma decidono anche per i centri
minori del dogado e per i territori da Mar
• Comune veneziano = entità unitaria a fini generali
• Le corporazioni di arti e mestieri a Venezia non sono soggetti politici
ma subordinati e controllati dal Comune, che conferisce loro titolo di
esistenza
• Il ceto di governo è trasversale rispetto ai ceti socio-economici
• Precoce estensione delle funzioni pubbliche:
– Iniziativa economica (mude, cantieristica)
– Ordine pubblico (monopolio della repressione penale)
– Sovranità del Comune su ogni altra istituzione
la giustizia veneziana
-- ha la bilancia dell’equità
-- ha la spada del discrimine e della punizione
-- ma non il libro “caduto dal cielo”
-- se occorrono norme, se le fa da sola
• Il legalismo del sistema a diritto comune è visto
dai Veneziani come un irrigidimento delle
regole senza il vantaggio di una maggiore
certezza nella soluzione dei problemi giuridici,
perchè il suo funzionamento è nelle mani dei
giuristi e cioè incontrollabile (pushing rope)
• E’ più certo (cioè prevedibile) un sistema
flessibile, ma sotto il controllo diretto dei
soggetti titolari dei poteri di governo (pulling
rope)
La legislazione dell’età comunale
• 1181 doge Orio Mastropiero
promissio maleficiorum = promission del
maleficio = definizione dei reati perseguiti
dal Comune
– redazione legificante di usi giudiziari in
criminale
– in forma di capitolare giurato dal
magistrato-doge
– pubblicizzazione del settore criminale
– escluse prove legali  libero
convincimento
– pene secondo coscienza  no
principio di legalità
• 1185 sanzioni per rifiuto di carica
• 1192 Enrico Dandolo eletto doge
– Giura su un capitulare magistratuale:
•di adeguarsi alle delibere del Minore e Maggior Consiglio
•di non interferire con le nomine ecclesiastiche
•di rispettare la gerarchia delle fonti (vedi pagina successiva)
• 1195 Parvum statutum = legificazione di usi giudiziari
+ restatement di leggi previgenti
• 1207 doge Pietro Ziani
– tutte le cariche pubbliche sono elettive
– tutte sono annuali
– scadenza San Michele (29 settembre)
– elette da 3 rappresentanti eletti da 3 trentacìe a
turno
Le fonti di diritto: fine XII sec.
NB: Si può parlare di gerarchia delle fonti se l’ordinamento è unico.
Se gli ordinamenti sono plurimi, si parla di sistema delle fonti
gerarchia delle fonti:
secondo il capitolare di Enrico Dandolo:
-- legislazione
-- usi forensi
-- interpretazione autentica (Minor Consiglio)
-- coscienza dei giudici (fonte di chiusura)
il diritto romano giustinianeo non è vigente perché :
-- Venezia non fa parte dell’impero d’Occidente
-- nello stesso impero d’Oriente è già sostituito dai
Basilici di Leone 6° (886-889)
La funzione giudiziaria
• Fine XII-metà XIII sec.
– Gli iudices si strutturano in Curiae ordinatae = Corti stabili
• del Proprio  diritti fondiari
• del Forestier  obbligazioni mercantili
• dell’Esaminador  certificazione di trasferimenti fondiari
• di Petizion  equitativa per situazioni nuove
– Giudica per laudum et arbitrium e non secondo consuetudine
• del Mobile  piccole controversie mobiliari
• del Procurator  interessi del Procuratore di San Marco
– Con advocatores ordinarii = magistrati elettivi per la difesa
d’ufficio delle parti
La Quarantìa
• Inizio XIII sec. (prima menzione 1223)
– Consilium de XL
–
–
–
–
–
occasionale e temporaneo  stabilizzato
funzioni proprie e non delegate dal MaggC
aggregato al MaggC
Presieduto dal Minor Consiglio
Tre Capi di Quaranta aggregati al MinC
– Diplomazia: riceve gli ambasciatori stranieri
– Giurisdizione: revisione (non è impugnazione)
• in criminale: processi già decisi da giudici
periferici
• in civile: liti già decise dalle Corti di Palazzo
– Legislazione:
• Delibere su finanza, zecca ecc.
• Pre-istruzione di proposte al MaggC
La Serenissima Signorìa
• Presiede tutte le assemblee
• Composizione:
• Doge
) = Minor
• + 6 Consiglieri ) Consiglio
• + 3 Capi di Quaranta
• Rappresenta il Comune
– All’interno: nell’esercizio delle
funzioni di governo
– All’esterno: nei rapporti
internazionali
• Il doge propone ma non
dispone
Sviluppo degli statuti
• Ranieri Dandolo (reggente durante la quarta crociata)
– 1204: Novae constitutiones sive leges in civile
• Pietro Ziani
– 1214
– 1223
norme processuali
i doni fatti dal marito alla moglie restano
separati dalla dote
– 1226
venditiones ad usum novum
» (vedere pagina seguente)
– 1227 e 1228-29
norme di polizia marittima
sulle zavorre, i carichi, le stazze
• Statuto di Pietro Ziani sulle venditiones ad usum novum, 1226 (edizione in ENRICO
BESTA, RICCARDO PREDELLI, Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242,
editi per la prima volta, «Nuovo Archivio veneto», estratto, Venezia: Regia
Deputazione veneta di Storia patria, 1901):
•
•
Anno del Signore 1226, giorno 12 del mese di giugno, indizione XIII. Noi
Pietro Ziani per grazia di Dio doge dei Veneziani con i nostri giudici e savi
e con l’approvazione del popolo veneziano.
I. In che modo i fondi possano essere venduti secondo l’uso nuovo.
Legiferando stabiliamo per modo di comando che colui il quale vuole
vendere il fondo o i fondi suoi o dei quali abbia l’amministrazione a titolo di
commissarìa o per testamento (= in qualità di esecutore testamentario) o
per altro titolo, per prima cosa debba adire la presenza del signor doge e
dei giudici dell’Esaminador e dichiarare che vuole vendere il suo fondo. Ciò
fatto, i giudici, per incarico del signor doge (e) a richiesta di chi vuole
vendere, vadano (in sopralluogo) e stimino i fondi in vendita in buona fede
e senza frode. Stimati dunque i fondi in vendita dai giudici predetti, si
debba proclamare da parte del comandador del signor doge, la domenica
in broglio di San Marco (= in Piazzetta) e nei seguenti giorni di lunedì,
martedì e mercoledì sulle scale di Rialto, che il tale fondo sito nella tale
parrocchia, il quale ha i tali e talaltri confini, è stato stimato un tanto dai
giudici; chi volesse comprarlo secondo quanto è stabilito nello statuto
nazionale, tanto coloro che sono figli di colui che vuole vendere quanto gli
altri, entro 30 giorno dopo che sarà stata fatta la prima proclamazione (e
quindi il comandador in occasione di ciascuna proclamazione che farà,
faccia menzione di quando sia stata fatta la prima proclamazione) vadano
in presenza dei giudici dell’Esaminador e si costituiscano presso di loro,
dichiarando che vogliono comprare il fondo proclamato, e offrano garanzia
reale di dieci libbre per cento, in oro o in argento, in base a quanto sarà
stato stimato il fondo in vendita.
Analisi della norma
• Precostituzione di procedure di volontaria giurisdizione
• Per prevenire controversie riguardo a:
– eventuali diritti di prelazione
– revocatorie (es. per lesione di legittima)
– frodi sul prezzo
• Capitolo recepito con rinvio recettizio integrale nello
Statutum novum di Jacopo Tiepolo (vedi infra)
• NOTA: a Venezia non si abroga mai, si novella
aggiungendo o modificando rispetto a norme anche
antiche
Jacopo Tiepolo: le istituzioni
• 1229 Pietro Ziani  Jacopo Tiepolo
– Appaiono i Correttori alla promission
ducale
– Modello delle successive
– Legislazione costituzionale: limiti al potere
– Ottriata solo formalmente
• 1230 legge elettorale
– Aboliti i 6 elettori rappresentanti dei sestieri
– Istituito un collegio di 10 eletti dal MaggC
– Rappresentanza territoriale 
semiprofessionalizzazione della
partecipazione alla politica (base non
cetuale)
Jacopo Tiepolo: legislazione statutaria
• 1230:
– Novae leges civili
– Statuto marittimo = consolidazione legificante di leggi e usi
• 1231:
– Statutum qualibet sul recupero di crediti di veneziani
• 1232:
– Promissio maleficiorum
• 1233:
– sette capitoli di novelle allo Statuto civile (venditiones ad
usum novum)
• 1233-36:
– novelle allo Statuto marittimo
Jacopo Tiepolo: lo Statutum Novum
• 1242
– Statutum novum = consolidazione delle norme legislative
previgenti e degli usi forensi civili
– redatta da una commissione a quattro
– approvata dal Maggior Consiglio
– ratificata dal placito (convocato per l’occasione)
– interpretazione autentica per un anno (MinC)
• 1244
– Novelle allo Statutum Novum: capitolare dei Giudici di
Petizion
• 1253 (Ranieri Zeno)
– Statuto marittimo con appendice di Statuta tarretarum
= consolidazione dello Statuto marittimo di Jacopo Tiepolo,
delle novelle successive e degli usi nautici
Le fonti di diritto: da Jacopo Tiepolo…
Gerarchia delle fonti nello Statutum novum (1242):
1-- testo dello statuto
= testo unico (non codice!) legislativo
2-- analogia (anche in penale)
 no principio di legalità
3-- consuetudine (ragionevole e provata)
 la norma è oggetto di prova
4– arbitrium = fonte di chiusura
= equità definita dalla prassi magistratuale
Odofredo:
• [Veneti] non servant legem, sed solummodo vivunt eorum
consuetudine
• I Veneziani non seguono il diritto (= il diritto romano), ma
vivono seguendo soltanto i loro usi (compresavi la legislazione
statutaria)
… a Ranieri Zeno
Gerarchia delle fonti nella promissione (1253):
1– legislazione = nell’ordine:
Statuto
promissioni (dogale + maleficiorum)
capitolari delle magistrature
legislazione di Consigli e magistrature
2 – analogia (anche in penale)
3 – consuetudine (ragionevole e provata)
4 – arbitrium = equità
• eccezione: il capitolare della curia del Forestier
stabilisce che prevale su tutto la forma pactorum
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