Parlamento
il parlamento: la difesa politica delle
libertà
• nel 1688-89 , accade un fatto importante, nelle
isole britanniche la monarchia assoluta cessi di
esistere.
• Nasce, in quel momento, ad opera del
parlamento il parlamentarismo
• la monarchia assoluta cessa di esistere ha di
fronte a se un potere importante con cui
confrontarsi, che è il potere che ha saputo
riconquistare le libertà e che è da allora dovrà
custodire le libertà.
• Quindi il parlamento in Inghilterra,è la difesa
politica delle libertà
bill of rights
• con il bill of rights Guglielmo d’Orange riconosce
il potere del parlamento come risultato di un
contratto tra i sudditi: il re si impegna a non
reclutare truppe e a non adottare provvedimenti
finanziari senza il consenso del parlamento, a
non operare alcuna ingerenza nelle elezioni e,
soprattutto, si impegna a non esercitare lo ius
dispensandi, cioè a non dispensare chicchessia
dall’osservanza delle leggi del parlamento,
aprendo la strada a una significativa
affermazione del principio di legalità.
• Il parlamento italiano segue, nell’Ottocento, le
vicende degli altri parlamenti degli stati liberali,
avendo una struttura bicamerale (la camera
rappresentante dei ceti borghesi e il senato, i cui
membri erano nominati dal re, portavoce degli
interessi nobiliari) e un rapporto con il governo
prima di tipo dualistico (il governo doveva la sua
esistenza sia alla fiducia del re che a quella del
parlamento) poi di tipo monistico (il governo è in
rapporto fiduciario solo con il parlamento).
Com’è composto il parlamento
italiano
• Il parlamento repubblicano ha ereditato
dall’esperienza costituzionale precedente la sua
struttura bicamerale, prevedendo due camere
con identici compiti e poteri: la camera dei
deputati e il senato della repubblica.
• Il bicameralismo italiano è definito come
eguale, o paritario, quando le due camere
svolgono identiche funzioni e hanno identici
poteri (funzione di maggiore ponderazione delle
scelte).
Progetto di riforma modificava ,
l’articolo 70
• L’articolo 11 del progetto di riforma modifica,
infatti, l’articolo 70 della Costituzione
configurando un «bicameralismo asimmetrico»:
si passerebbe
• dall’attuale assetto, caratterizzato da un
bicameralismo paritario,
• ad un sistema bicamerale imperfetto (ovvero,
nel lessico della relazione,a-simmetrico).
• In particolare, la Camera dei deputati – unica titolare del rapporto
fiduciario
• ed unica soggetta a scioglimento voluto dal primo ministro –
• avrebbe una competenza prevalente per tutta la legislazione
esclusiva statale
• ex articolo 117 comma 2.
• Il Senato federale – non legato da rapporto fiduciario e composto
• proporzionalmente – avrebbe una competenza prevalente per tutta
la legislazione statale concorrente ex articolo 117 comma 3: cioe` in
materia di definizione dei principi fondamentali.
Lavori riforma 2004
• (Ferrara)
• Ritiene, tuttavia, che una riforma coerente debba tenere
conto dell’assetto complessivo del sistema
costituzionale, in particolare dei rapporti tra le Camere
e il Governo.
• Non e` infatti possibile, a suo avviso, definire
correttamente quale debba essere il ruolo del Senato se
non si ha chiaro quali siano la posizione ed i poteri
attribuiti al Governo ed in particolare al Presidente del
Consiglio, considerato che, ad esempio, ad un Capo del
Governo dotato di poteri assai vasti corrisponde in
genere una Camera alta con maggiori poteri di controllo
e di intervento, e viceversa.
prima di abbandonare definitivamente il
bicameralismo perfetto per adottarne uno di tipo
differenziato, occorra definire chiaramente gli
obiettivi da raggiungere.
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Se si tratta di garantire in maniera adeguata trasparenza e democrazia nei
processi parlamentari, il bicameralismo perfetto sembra del tutto idoneo
a tali scopi, ne´ si puo` motivare
il ricorso al bicameralismo differenziato con l’esigenza di rendere piu`
veloce l’iter di esame ed approvazione delle leggi, in particolare di quelle
finanziarie, in quanto l’esperienza degli ultimi anni dimostra che, pur
con le inevitabili difficolta`, il sistema attuale e` perfettamente in grado
di assolvere a questo compito.
Altro conto sarebbe, invece, se la riforma del sistema parlamentare attuale
fosse riconducibile solo all’esigenza di sfoltire il numero dei parlamentari o
di garantire maggiore rappresentanza alle realta` regionali e territoriali in
genere.
• Un altro elemento di insoddisfazione dell’opinione
pubblica nei confronti degli attuali assetti costituzionali
che si e` ritenuto di raccogliere si appunta sull’eccessiva
ampiezza, sul piano numerico, delle Assemblee
parlamentari.
• In proposito, la scelta di dar luogo ad una riduzione di
circa un terzo del numero dei seggi della Camera e del
Senato andrebbe a suo avviso per coerenza estesa
anche alle leggi che disciplinano l’elezione dei
• consigli regionali, provinciali e comunali.
Oggi ancora paritari
• La camera consta di 630 deputati, il senato di
315 senatori più i senatori a vita, cioè gli ex
presidenti della repubblica
• Votano per la camera tutti i cittadini
maggiorenni, mentre per il senato i cittadini oltre
i 25 anni (elettorato attivo); possono essere
votati per l'elezione alla camera i cittadini che
abbiano superato i 25 anni, per il senato coloro
che hanno superato i 40 (elettorato passivo).
La durata in carica
• Entrambe le camere restano in carica per 5
anni, periodo che costituisce la durata normale
della legislatura (salvo scioglimento anticipato).
• Nel periodo di tempo necessario
all’insediamento delle nuove camere (il che deve
avvenire entro 20 giorni dal voto popolare),
quelle precedenti vedono prorogati i loro poteri,
anche se questi non possono eccedere
l’ordinaria amministrazione (cd. prorogatio).
• È escluso, invece, il prolungamento della durata
normale della legislatura se non in caso di
guerra (cd. proroga).
Il parlamento in seduta comune
• Per l’esercizio di determinate funzioni, la costituzione prevede che le
camere si riuniscano in seduta congiunta, dando vita a un organo
distinto, il cd. parlamento in seduta comune.
• Le funzioni che esso svolge sono espressamente indicate dalla
costituzione e sono:
• elezione, giuramento e messa in stato di accusa del presidente della
repubblica;
• elezione di 1/3 dei componenti del consiglio superiore della
magistratura;
• elezione di 5 giudici costituzionali;
• compilazione ogni 9 anni di un elenco di persone (45, aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore) fra i quali sorteggiare, in caso
di necessità, i 16 giudici aggregati alla corte costituzionale al fine del
giudizio contro il capo dello stato.
• Quando il parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e
l'ufficio di presidenza sono quelli della camera.
La disciplina costituzionale delle
due camere
• L’organizzazione e il funzionamento delle
due camere sono disciplinati da fonti
costituzionali, regolamentari e, in piccola
misura, legislative. Il complesso di tali
disposizioni, nonché le consuetudini e le
prassi instauratesi costituiscono il cd.
diritto parlamentare.
regolamenti parlamentari
• Le regole fondamentali dell’organizzazione
e del funzionamento delle camere sono
prevalentemente indicate nei regolamenti
parlamentari (autonomia organizzativa),
che ciascuna camera adotta a
maggioranza assoluta dei componenti.
• I regolamenti parlamentari (art. 64
cost.) sono fonti del diritto che sfuggono a
una collocazione gerarchica delle fonti,
Numero legale
• Per la validità delle sedute parlamentari è
generalmente richiesta la presenza della metà
più uno dei componenti dell’assemblea (numero
legale o quorum strutturale), anche se i
regolamenti delle camere attenuano la rigidità di
tale norma stabilendo la presunzione assoluta
del numero legale.
• Questo vuol dire che le votazioni delle camere
sono sempre valide, a prescindere dal numero
dei presenti, a meno che un numero congruo di
essi (a seconda dei regolamenti) richieda la
verifica del numero legale.
Mandato imperativo
• L’art. 67 cost. stabilisce il divieto di
mandato imperativo, cioè il divieto di
revoca del mandato del parlamentare che
agisce in modo difforme rispetto alle
indicazioni del proprio gruppo
parlamentare.
L’organizzazione delle camere
Organi interni delle camere sono:
ssoluta per i primi due scrutini, poi la maggioranza semplice), poiché la sua funzione deve e
tto di bilancio delle camere), compiti attinenti alla disciplina interna (es. decide su eventuali
parlamentari, che assiste il presidente per tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori d
eri, ossia l’accertamento della regolarità delle elezioni e l’inesistenza di cause di incompatib
ari gruppi e hanno importanti funzioni legislative, di controllo e di informazione, conoscitive. E
e quando vi è la necessità e che durano in carica solo per il tempo necessario a compiere la
ne per le questioni regionali, mentre le altre sono istituite con legge. Anch’esse possono ess
no iscrivere. Per costituire un gruppo parlamentare al senato sono necessari almeno 10 sen
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le giunte, a cui sono deferite alcune funzioni molto delicate. Ad esempio, alla giunta per il
regolamento spettano le decisioni interpretative sui regolamenti parlamentari; a quella delle
elezioni spetta la cd. verifica dei poteri, ossia l’accertamento della regolarità delle elezioni e
l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità dei parlamentari neo-eletti; a quella per le
autorizzazioni a procedere spetta l’esame delle richieste di misure limitative delle libertà personali
dei membri del parlamento (sarà poi l’assemblea a decidere);
le commissioni permanenti: sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi
e hanno importanti funzioni legislative, di controllo e di informazione, conoscitive. Esse hanno
competenza per materia che, in genere, si conforma a quella di uno o più ministeri;
le commissioni speciali, o ad hoc, create quando vi è la necessità e che durano in carica solo per
il tempo necessario a compiere la loro mansione (es. commissioni d’inchiesta);
le commissioni bicamerali, composte da un uguale numero di deputati e senatori. La costituzione
non le prevede espressamente, ma essa stessa ne istituisce una: la commissione per le questioni
regionali, mentre le altre sono istituite con legge. Anch’esse possono essere permanenti o
temporanee e svolgono funzioni di vigilanza, di indirizzo, di controllo e consultive (es.
commissione bicamerale per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi);
i gruppi parlamentari costituiscono la proiezione dei partiti politici in seno alle camere, a cui
obbligatoriamente i parlamentari si devono iscrivere. Per costituire un gruppo parlamentare al
senato sono necessari almeno 10 senatori, alla camera 20 deputati. I deputati o senatori che non
aderiscono a nessun gruppo sono iscritti automaticamente al gruppo "misto";
Organi interni delle camere sono:
•
il presidente rappresenta l’assemblea, assicura il corretto svolgimento delle
attività parlamentari, è garante dei diritti delle minoranze.
•
la sua elezione avviene con una maggioranza particolarmente ampia (alla
camera 2/3 dei componenti per i primi due scrutini, poi la maggioranza
assoluta; al senato la maggioranza assoluta per i primi due scrutini, poi la
maggioranza semplice), poiché la sua funzione deve essere esercitata nel
più rigoroso rispetto del principio di imparzialità.
•
l’ufficio di presidenza coadiuva il presidenza nell’espletamento delle sue
funzioni e ha compiti amministrativi
•
la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che assiste il
presidente per tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell’aula (es.
fissazione dell’ordine del giorno);
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