INDICE
EDITORIALE
ORGANO UFFICIALE
DELL’ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI BOLOGNA
BOLLETTINO
NOTIZIARIO
08/03
ORGANO UFFICIALE DELL’ORDINE
MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA
DEI
Non si può sempre perdere
3
ATTIVITÀ DELL’ORDINE
Assemblea Ordinaria approvazione bilancio consuntivo 2002
Riunione Commissione Studio 16/06/03
Commissione Comitato di Redazione
Regolamento valutazione domande di pubblicità sanitaria
DALLA FEDERAZIONE
Articolo 30 - D.Lgs 368/99
Cordoglio per l’assassinio della collega di Oristano
Revisione del decreto sulla privacy
Tutela giudiziaria: polizza per gli iscritti all’Albo
13
15
15
16
ENPAM
DIRETTORE RESPONSABILE
Dott. Paolo Cernuschi
Tutela legale: polizza a tutti gli iscritti agli Ordini professionali
Equo indennizzo solo se manca l’INAIL
DIRETTORE DI REDAZIONE
Dott. Fabrizio Scardavi
NOTIZIE
COMITATO DI REDAZIONE
Dott. A. Stefano Crooke
Dott. Carlo D’Achille
Dott.ssa Mohamed-Alamin Munita
Prof. Gianfranco Morrone
Dott. Sergio Scoto
Dott. Mauro Voza
Dott. Marcello Zanna
I COLLEGHI SCRIVONO
DIREZIONE E REDAZIONE
Via Giovanna Zaccherini Alvisi, 4
Telefono 051.399745
Contiene I.P.
Gli articoli firmati non comprendono
la responsabilità degli altri componenti il Comitato di Redazione
Pubblicazione Mensile
Spedizione in A.P. - 45%
art. 2 comma 20/b - legge 662/96
Filiale di Bo
Autorizzazione Tribunale di Bologna
n. 3194 del 21 marzo 1966
Editore: Ordine Medici Chirurghi ed
Odontoiatri Provincia di Bologna
Il presente numero è disponibile in
formato PDF nel sito
www.odmbologna.it
Fotocomposizione e stampa:
La litografica - Carpi (Mo)
www.lalitografica.it
In copertina:
Bologna: Torri e Tetti
Silver Malgarini
4
6
6
8
Ricettari farmaci oppiacei terapia del dolore
Terapia del dolore
USL Città di Bologna: Comunicazione
Medici disponibili per attività professionale
Questura di Bologna: direttiva ministeriale in materia di armi
“Illusione” di Fernando Vitullo
Oggi fare il medico come si deve c’è da aver paura
Denuncia di un medico sui danni della radiocontaminazione
Medicina generale: restano un miraggio i nuovi accessi alla convenzione
ANT: Ai medici di famiglia della Città di Bologna
Consenso informato: note conclusive
“Pediculosi”
Ciao Amì
18
20
21
21
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26
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ASSOCIAZIONI E SINDACATI
Fondazione Matteo Ricci
ANFASS
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GIURISPRUDENZA
Cartelle cliniche sempre leggibili
Specializzandi 1982/1991
52
53
CONGRESSI CONVEGNI PREMI LIBRI
Calendario serate informazione medicine non convenzionali
AIOT
I tumori urologici in fase avanzata
Pazienti con scompenso cardiaco: condivisione protocolli
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60
62
63
PICCOLI ANNUNCI
63
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
1
ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI BOLOGNA
Presidente
Dott.ssa NICOLETTA LONGO
Vice Presidente
Dott. FRANCESCO BIAVATI
Segretario
Dott. SERGIO SCOTO
Tesoriere
Dott. MICHELE UGLIOLA
Consiglieri
Dott. PAOLO CERNUSCHI
Dott. FABRIZIO DEMARIA
Dott. MARIO LIPPARINI
Dott.ssa PAOLINA MISCIONE
Dott.ssa MUNIRA MOHAMED-ALAMIN
Dott. ALVISE PASCOLI
Dott. FABRIZIO SCARDAVI
Dott. GIOVANNI ATTILIO TURCI
Dott. MASSIMO VALENTINO
Dott. FERNANDO VITULLO
Dott. MAURO VOZA
Consiglieri Odontoiatri
Dott. FEDERICO BONI
Dott. MAURO VENTURI
Collegio Revisori dei Conti
Dott. ANTONIO CURTI
Dott. NICOLA ANGELINO
Dott.ssa PATRIZIA BARILE
Dott. ANDREA BONFIGLIOLI
(Presidente)
(effettivo)
(effettivo)
(supplente)
Commissione Odontoiatri
Presidente: Dott. ALESSANDRO NOBILI
Segretario: Dott. CARLO D’ACHILLE
Componenti: Dott.ssa LIA RIMONDINI
Dott. FEDERICO BONI
Dott. MAURO VENTURI
2
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
EDITORIALE
Non si può
sempre perdere
M
olti di noi conoscono la vicenda dei Colleghi ex specializzandi iscritti
dal 1982 al 1991, ovvero di quei Medici che, pur avendo ottemperato
agli obblighi previsti per una frequentazione dei Corsi istituiti, non
hanno potuto godere,diversamente da quanto previsto nella direttiva Comunitaria
CEE 16-06-1975, n. 363 e 26-01-82 n. 76 del giusto compenso previsto.
Dopo alcuni anni la Corte Suprema di Cassazione - terza Sezione Civile, accoglie,
nella sentenza riportata successivamente, la legittima aspettativa di un nostro
Collega toscano, affermando l’obbligo del giudice nazionale di garantire l’approvazione del diritto comunitario sul diritto nazionale e tutelando in tal modo il
diritto del singolo medico.
I colleghi interessati potranno documentarsi sulla intera querelle perché la tutela
del nostro interesse non deve limitarsi a una lotta formale contro fantasmi che
scompaiono nel passato. In fumo.
Il Direttore
Al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Cagliari
Dott. Raimondo Ibba
nome del Consiglio Direttivo dell’Ordine di Bologna, ti esprimo il cordoglio
(chiedendoti di estenderlo anche alla famiglia) per la tragica scomparsa
della collega Zedda, barbaramente assassinata nell’espletamento del proprio dovere. Dobbiamo mobilitarci tutti per porre fine a questa serie di efferati
delitti che colpiscono inermi colleghi costretti a lavorare in condizioni difficilissime
per un onorario irrisorio.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Longo
A
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
3
ATTIVITÀ
D E L L’ O R D I N E
Assemblea
ordinaria
approvazione
bilancio
consuntivo
2002
Bologna 20 giugno2003
Alle ore 21.00 il Presidente dà il benvenuto ai
partecipanti all'Assemblea.
Concede la parola al Tesoriere, Dott.Michele
Ugliola, che dà lettura della propria relazione al
Rendiconto 2002
RELAZIONE AL RENDICONTO 2002
Il rendiconto per l'esercizio 2002, comprende il
rendiconto finanziario, il conto economico e i3
situazione patrimoniale e dimostra i risultati
della gestione dell'anno 2002, conformemente
a quanto disposto dal regolamento dell'Ordine.
Il rendiconto finanziario dimostra per titoli e
capitoli, le risultanze della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni e si chiude con un disavanzo di
gestione di euro 33.211,87, determinato da:
entrate accertate euro 1.055.339,41 spese
impegnate euro 1.088.551,28. La gestione dei
residui presenta un avanzo di euro 44.546,29,
determinato da: maggiori residui attivi riaccertati per euro 44.497,96
minori residui passivi riaccertati per euro
48,33.
Tali risultati sommati agli avanzi degli esercizi
precedenti non utilizzati di euro 915.226,55,
portano ad un avanzo d'amministrazione al
31/12/2002 di complessivi euro 926.560,97.
L'avanzo d'amministrazione complessivo alla
4
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
chiusura dell'esercizio 2002, di euro
926.560,97, come accennato in precedenza,
riassume il disavanzo della gestione 2002 e gli
avanzi delle precedenti gestioni non utilizzati.
L'evoluzione degli avanzi negli ultimi anni è
stata la seguente: anno 2001 euro 265.702,52
anno 2000 euro 24.758,95 anno 1999 euro
251.829,98 anno 1998 euro 134.689,02 anno
1997 euro 238.246,06
Il conto economico evidenzia i componenti
positivi e negativi dell'attività dell'Ordine, rilevati secondo criteri di competenza economica e
comprende gli accertamenti e gli impegni del
conto finanziario, rettificati in termini economici.
Il risultato economico positivo di euro
10.937,21, evidenzia che anche nel 2002 i proventi della gestione dell'Ordine pari ad euro
778.521,78 sono stati superiori ai costi gestionaii di euro 767.584,57.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico, sono determinati in euro 41.256,02
applicando i coefficienti fiscali ai costo dei beni
utilizzati nell'esercizio, come disposto dal regolamento di contabilità.
Il valore dei beni al netto del relativo fondo,
corrisponde alla lororesidua possibilità di utilizzo.
Il conto del patrimonio riassume la consistenza
del patrimonio dell'Ordine al termine dell'esercizio 2002, ed evidenzia i seguenti valori:
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni flnanziarie
Disponibilità liquide
Crediti
Totale Attività
PASSIVITÀ
Debiti
Fondo T.F.R.
Fondo ammortarnento
immobilizzazioni
Netto patrimoniale
Totale passività
618.386,55
95.08g,01 i
888.357,50
304.997,92
1.906.870,98
150.410,28
87.636,37
174.938,03 ~
1.493.886,301
1.906.870,98
Le immobilizzazioni materiali corrispondono
al costo dei beni acquisiti al netto dei relativi
fondi di ammortamento come da dettaglio per
ATTIVITÀ
tipologia e destinazione.
Le immobilizzazioni flnanziarie consistono in:
Titoli con scadenza nel 2003
Libretti per TFR dipendenti
Libretti per fondo amm.to
5.164,56 !
79.607,24
10.317,21
Le disponibilità liquide corrispondono al saldo
al 31\12\2002 del conto di tesoreria di euro
888.397,50. Nei crediti è compresa la somma
di euro 258.228, pari al valore dei titoli per
operazioni finanziarie a breve termine effettuate per operazioni finanziarie a breve termine.
I crediti corrispondono al totale dei residui attivi al 31/12/2002.
I debiti corrispondono al totale dei residui passivi al 31\12\2002.
Il fondo TFR corrisponde al debito maturato
nei confronti dei dipendenti per trattamento
flne rapporto in base alle norme vigenti ed al
contratto di lavoro.
Il patrimonio netto iniziale di euro
1.482.949,09 si incrementa con l'utile dell'esercizio per euro 10.937,21, per cui il nuovo
valore è di euro 1.493.886,30.
L'avanzo d'amministrazione è stato applicato al
bilancio di previsione dell'esercizio 2003, per la
parte di euro 150.000, destinandolo
o per 63.000 ad investimenti
o per 87.000 a spese non ricorrenti
L'eventuale utilizzo della restante parte sarà
successivamente valutata del Consiglio per formare oggetto di una specifica proposta di variazione di bilancio.
Terminata la lettura il Presidente cede la parola
al Dott. Antonio Curti, Presidente del Collegio
Revisori dei Conti che dà lettura della relazione
del Collegio.
RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio, a seguito delle verifiche periodiche
durante l'esercizio 2002 e dell'esame della
situazione amministrativa finale e degli elementi che compongono il rendiconto
D E L L’ O R D I N E
ATTESTA
- che le risultanze del rendiconto corrispondono alle scritture contabili e sono così riassunte:
l) GESTIONE TESORERIA
Saldo di cassa all'1/1/2002
770 316 92
Riscossioni
1.126.644,72
Pagamenti
-1.008 .564,14
Saldo cassa al 31/12/2002
888.397,50
2) RENDICONTO FINANZIARIO
Saldo di cassa al 31/12/2002
888.397,50
Residui attivi
304.997,92
Residui passivi
-266.834,45
Avanzo d'amministrazione
926.560,97
3) CONTO ECONOMICO
Ricavi e proventi
778.521,78
Costi ed oneri
- 767.584,57|
Risultato economico
10.337,21
4) CONTO DEL PATRIMONIO
Attività
1.906.870,98
Passività
-412.984,68
Patrimonio netto
1.493.886,30
5) che la gestione dell'esercizio 2002 non presenta irregolarità.
Lì, 20/06/03
IL COLLEGIO
Terminata la lettura il Presidente da inizio alle
operazione di voto.
Viene nominato Segretario il Dott. Andrea
Bonfiglioli
Chiede che venga votato il Bilancio
Consuntivo 2002.
Il Segretario Dott. Andrea Bonfiglioli ritira i
cartoncini del voto
A FAVORE 29
CONTRARI 0
ASTENUTI 0
Il Bilancio Consuntivo 2002 viene approvato
all'unanimità. ◆
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
5
ATTIVITÀ
D E L L’ O R D I N E
Verbale
della riunione
del 16 giugno 03
DELLA
COMMISSIONE DI STUDIO
DELLE PROBLEMTICHE
DEL TERRITORIO
Il Dott. Curti presenta il documento che
illustra le normative regionali che regolano il
Distretto, i Nuclei di cure primarie, i percorsi
terapeutico-assistenziali (allegato 1) invitando
i Membri della Commissione a prendere atto
delle direttive reigonai in esso contenute.
Si passa successivamente a esaminare il questionari che verrà inserito nel Bollettino sul Cup
dopo le modifiche apportate dal Consiglio alla
prima stesura. Dopo breve discussione viene
messo agli atti.
Il Dott. Curti legge la lettera personale ricevuta dal Dott. Savorani.
Il Dott. Curti porta ai presenti la delibera di
Giunta Regionale n° 2003/896 che ha per
oggetto il finanziamento del Servizio Sanitario
Regionale per l'anno 2003. Vengono esposti i
capitoli di spesa e le linee di indirizzo per la
programmazione delle attività delle Aziende
Sanitarie.
In particolare si sottolinea il paragrafo che regola l'erogazione dei farmaci in dimissione da
ricovero ospedaliero e da visita specialistica.
6
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
Commissione
Comitato
di Redazione
BOLLETTINO NOTIZIARIO
03- LUGLIO 03
DEL
Presenti: Dott. Cernuschi, Dott Scardavi,
Dott Munira, Dott Voza, Dott. D'achille,
Dott Scoto, Prof Morrone,
Il dott Cemuschi ringrazia i Colleghi presenti e dà lettura dei verbali del Comitato di
redaizone dei mesi precedenti
1 ) vengono esposti e valutati i vari preventivi per un eventuale cambio di tipografia
rispetto alla Betagraff. Si ritiene, alla luce dei
preventivi presentati, che la proposta più
vantaggiosa ed economica è quella presentata da LA LITOGRAFICA. Al fine di ottenere un miglior risparmio si propone al
Consiglio Direttivo di accordarsi con la stessa per la stampa.
2) si conferma la Collaborazione con
ASSOMNIA i cui rapporti con Ordine
Medici e la tipografia saranno ridefiniti
mediante un accordo di collaborazione
ATTIVITÀ
4) si valuta la possibilità di produrre, in un
futuro, eventuali inserti monotematici . In
consideraizone del costo di produzione, ma
non di spedizione che viene attualmente
coperto per un peso massimo di 200 grammi, si dovranno verificare nuove forme di
finanziamento ( es. incrementare la raccolta
pubblicitaria) per non aggravare ulteriormente il bilancio dell'Ordine.
5) si conferma l'attuale impostazione del
Bollettino e la sua suddivisione in rubriche.
Si auspica una maggiore visibilità della parte
inerente alla giurisprudenza che nei primi
mesi è stata parzialmente messa da parte . Si
autorizza, in accordo con il Consiglio
Direttivo, la pubblicaizone di articoli scientifici, fermo restando
- che non sono a cura e responsabilità del
Consiglio dell'Ordine - che saranno pubblicati nella rubrica ' i Colleghi scrivono'
- che non vogliono essere assolutamente
'linee guida' bensì solamente una occasione per favorire il dibattito e lo scambio di
opinioni tra Colleghi
- che, per motivi editoriali, dovranno essere
della lunghezza massima di 3 cartelle per
due articoli al mese
Il verbale viene approvato all'unanimita' dei
presenti ◆
VILLA BARUZZIANA
OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
PER MALATTIE NERVOSE
Direttore Sanitario: Dott. Franco Neri
Medico Chirurgo - Specialista in Psicologia
BOLOGNA - V.
DELL’OSSERVANZA,
Aut. San. n. 44940 del 13/03/2003
3) si apprezza, grazie alla collaborazione con
il Dott Scoto, la possibilità di offrire in anteprima sul sito dell'Ordine il formato PDF
del Bollettino Notiziario del mese corrente.
Tale iniziativa è volta ad anticipare e favorire la diffusione del Bollettino in essere, Allo
stato attuale non è possibile inviare, a mò di
mailing list, il formato PDF ai Colleghi che
hanno inviato il proprio indirizzo . La questione sarà successivamente rivalutata per
evitare la diffusione di eventuali 'virus informatici ' e alla risoluzione di alcuni problemi
tecnici.
D E L L’ O R D I N E
19
UFFICIO PRENOTAZIONI RICOVERI:
CENTRALINO: TEL. 051 580 395
TEL. 051 644 0324 - FAX: 051 580 315
AMBULATORI: TEL. 051 644 7852
e-mail: [email protected]
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
7
ATTIVITÀ
D E L L’ O R D I N E
Regolamento
per la valutazione
delle domande
di pubblicità
sanitaria
NOZIONI GENERALI
PUBBLICITÀ
Fonti
Art. 201 T.U.L.L.S.S.
Legge 5 febbraio 1992, n. 175 e successive
modificazioni ed integrazioni
Articolo 53 Codice di Deontologia Medica
1998
Nozione
Qualsiasi forma di messaggio, in qualunque
modo diffuso nell’esercizio dell’attività professionale, mirante a promuovere l’attività svolta
Forme consentite
Sono consentite solo quelle previste dalla
legge:
Singoli medici
• targhe murarie
• inserzioni in: - elenchi telefonici; - pagine gialle; - elenchi di categoria
- riviste specializzate; - giornali (quotidiani e
periodici) destinati al grande pubblico; nel
rispetto di quanto stabilito agli artt. 1-3 della
legge n. 175/92 e del Regolamento Attuativo n.
657/94
Strutture autorizzate (gabinetti, ambulatori
mono o polispecialistici, case di cura):
• targhe murarie
• insegne
• inserzioni in: - elenchi telefonici - pagine gialle - elenchi di categoria
- riviste specializzate; - giornali (quotidiani e
8
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
periodici) destinati al grande pubblico nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 4-5 della legge n.
175/92 8 successive modificazioni e del
Regolamento Attuativo n. 657/94
nonché
• pubblicità a mezzo stampa o in qualsiasi
altro modo su autorizzazione sindacale previo
nulla osta dell’Ordine ai sensi dell’art. 201
TULLSS
Fonti
Art. 54 Codice di Deontologia Medica 1998
Nozione
Qualsiasi comunicazione, in qualunque modo
diffusa, avulsa da aprioristiche finalità lucrative e commerciali
All’interno del concetto di informazione di
cui all’art. 54 C.D. è possibile distinguere poi
due diverse articolazioni:
Informazione sanitaria
Qualsiasi comunicazione inerente le attività
svolte dal professionista e/o dalla struttura
autorizzata (gabinetti, ambulatori mono o
polispecialistici, case di cura).
Forma consentita
Sono consentiti qualsiasi forma e qualsiasi
mezzo, purché il messaggio sia utile, veritiero,
certificato con dati oggettivi e controllabili e,
in ogni caso, tale da assicurare l’effettiva corrispondenza alle aspettative del pubblico senza
possibilità di fraintendimenti e/o pregiudizi.
Non sono consentiti messaggi di contenuto
denigratorio verso colleghi, enti e/o strutture
pubbliche e/o private.
È indispensabile la previa verifica dei contenuti del messaggio da parte dell’Ordine, che
rilascia all’interessato il remlativo nulla osta.
L’informazione sulle attività acquista carattere
di pubblicità commerciale quando il messaggio utilizza espressioni proclamatorie, promozionali, slogans, sconti sulle tariffe praticate.
Informazione scientifica
Qualsiasi comunicazione inerente temi di
interesse scientifico, anche finalizzata ad iniziative di educazione sanitaria.
Forma consentita
Sono consentiti qualsiasi forma e qualsiasi
ATTIVITÀ
mezzo, purché il messaggio contenga informazioni scientificamente rigorose, obiettive, prudenti (che non producano timori infondati,
spinte consumistiche o illusorie attese nella
pubblica opinione).
PUBBLICITÀ A MEZZO INTERNET
Premesse
La legge 5 febbraio 1992 n. 175, come modificata con leggi 26.02.1999 n. 42 e 14 ottobre
1999, n. 362, non ha esplicitamente e direttamente previsto l’utilizzo della rete Internet
quale strumento di diffusione dei messaggi
pubblicitari.
Sul
punto
la
FNOMCEO,
con
Comunicazione 10 novembre 1999, n. 124,
ha reso noto l’orientamento assunto dal
Comitato Centrale, a parere del quale la pubblicità a mezzo Internet deve rispettare i dettati della legge n. 175/’92 nonché dell’art. 53
del Codice di Deontologia Medica.
Questo Ordine reputa inoltre che, con riferimento ai messaggi privi di connotati strettamente pubblicitari, sia imprescindibile il dettato dell’art. 54 del Codice Deontologico in
tema di informazione sanitaria la quale, proprio perché ivi consentita con “ogni mezzo” ed
“in qualsiasi forma”, potrà essere effettuata
anche attraverso gli strumenti telematici.
In questo senso, peraltro, si orientava la proposta di ulteriore modifica ed integrazione
della legge n. 175/’92 messa a punto nel febbraio 2002 dalla Commissione Pubblicità istituita in seno alla FNOMCEO, la quale ipotizzava la legittimità della diffusione in rete di
siti Internet destinati a fini professionali, nonché di quelli concernenti la diffusione di consulenze professionali, e rinviava all’adozione
di linee guida ad hoc da parte del Ministero
della Salute, previo parere vincolante delle
D E L L’ O R D I N E
Federazioni Nazionali degli Ordini e dei
Collegi professionali, sentite le organizzazioni
e le associazioni per la difesa dei consumatori.
Nelle more dell’esame e dell’eventuale approvazione da parte del Parlamento di tale proposta di legge, il continuo e costante perfezionamento degli strumenti di comunicazione telematica per la diffusione di notizie attraverso la
rete, nonché il crescente numero di richieste
di pubblicità a mezzo Internet da parte degli
iscritti e delle strutture sanitarie private,
hanno reso più che mai urgente la necessità di
dotarsi di regole certe per una uniforme e
coerente valutazione delle domande, una conseguente eguale parità di trattamento di tutti
gli iscritti ed un’informazione corretta e veritiera ai cittadini.
Con tali finalità è stato pertanto stilato il
Regolamento interno di seguito riportato.
REGOLAMENTO INTERNO
PER LA VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE DI
PUBBLICITÀ A MEZZO INTERNET
PRINCIPI GENERALI
art. 1
1. È consentita la pubblicità sanitaria effettuata attraverso siti Internet previo rilascio di
apposito nulla osta da parte dell’Ordine.
2. Il nulla osta è rilasciato su domanda dell’interessato.
3. La domanda, redatta su carta semplice e
sottoscritta in calce dall’iscritto ovvero dal
Direttore Sanitario della struttura autorizzata,
dovrà essere corredato della seguente documentazione:
a) copia del documento di registrazione del
sito;
b) copia stampata a colori delle singole pagine
Attestato di idoneità per l’iscrizione
all’albo degli odontoiatri
Si invitano i Colleghi che hanno acquistato l’attestato di idoneità per l’iscrizione all’Albo
Odontoiatri ai sensi dell’art. 1. comma 1 dem D.L.gvp 13/10/1998 n. 386 a depositarlo
presso gli uffici dell’Ordine, al fine di regolarizzare la Loro posizione.
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
9
D E L L’ O R D I N E
ATTIVITÀ
di cui si compone il sito;
c) segnalazione della presenza di eventuali filmati;
d) comunicazione della password rilasciata ai
fini dell’accesso all’eventuale zona del sito
riservata ai professionisti;
e) dichiarazione autografa di conformità del
sito ai contenuti del presente Regolamento.
4. L’Ordine rilascia il nulla osta entro trenta
giorni dalla presentazione della domanda.
5. Ogni variazione apportata all’originaria
composizione del sito necessita di nuovo nulla
osta dell’Ordine.
art. 2
1. Il sito dovrà essere registrato come dominio
di primo livello a nome del medico e/o odontoiatra interessato o del legale rappresentante
della struttura autorizzata.
2. Non è consentita l’utilizzazione di spazi
Web gratuiti e di redirect su altri providers.
art. 3
La denominazione del sito Web e l’eventuale
indirizzo e-mail devono contenere riferimenti
diretti atti ad identificare il medico, l’odontoiatra sanitario o la struttura sanitaria.
art. 4
1. Il sito Web deve essere visualizzabile
mediante l’utilizzo dei browser più comuni.
2. Il sito deve avere caratteristiche grafiche e
cromatiche consone al decoro della professione e prive dei connotati tipici della pubblicità
commerciale.
3. Non sono consentite animazioni ad eccezione dei filmati di carattere scientifico. In tale
ipotesi, ove le scene riprodotte possono turbare la sensibilità degli utenti, deve essere richiesto apposito preventivo consenso ai fini dell’accesso alla pagina.
4. Per la corretta visualizzazione del sito non
deve essere richiesta l’installazione di software
e/o plug-in, né di cookies.
5. È consentita la riproduzione della piantina
stradale atta ad identificare l’ubicazione dello
studio medico e/o odontoiatrico e della struttura.
6. È vietata l’indicazione delle tariffe professionali praticate.
art. 5
1. Il sito Web non deve ospitare spazi pubblicitari (cosiddetti “banner”) o fare riferimento
a prodotti di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici legati all’esercizio dell’attività
professionale.
2. Sono esclusi da tale divieto gli spazi pubblicitari tecnici la cui presenza sul sito ha lo
scopo di fornire all’utente strumenti utili di
visualizzazione dei dati (ad esempio: software
per leggere documenti, software per la com-
CENTRO DIAGNOSTICO «S. DONATO»
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO
Direttore Sanitario: Prof. Giovanni GOLFIERI - Medico Chirurgo - Libero Docente in Radiologia
40127 BOLOGNA - VIA DELL’ARTIGIANO, 4 - TEL. (051) 51.22.38 - 51.53.42- FAX 63.32.033
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dermatologia
Dott.ssa Marcella Melino - Specialista
in Dermatologia e Venerologia
10
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
dietologia
Dott.ssa Alessandra Bordoni -
Dott.ssa Grazia Guiducci -
Specialista in Scienza dell’Alimentazione
neurologia - EMG
Dott. Lino Pasquale Marchello -
endocrinologia
Dott.ssa Anna Maria Ferraro Specialista in Endocrinologia
gastroenterologia: - endoscopica
Prof. Giancarlo Caletti - Specialista in
Gastroenterologia
medicina dello sport
Dott. Enrico Drago - Specialista in
Medicina dello Sport
medicina del lavoro
Dott. Maurizio Montesi
Specialista in Medicina del Lavoro
Specialista in Medicina del Lavoro
Specialista in Neurologia
Dott.ssa Marcella Pedrelli
Specialista in Neurologia e Psichiatria
oculistica
Dott.ssa Luisa Mazza
Specialista in Oculistica
oncologia
Prof. Franco Pannuti
Libero Docente in Patologia Speciale
Medica e Metodologia Clinica
ostetricia ginecologia colposcopia
Prof. Giovanni Gentile - Professore
Associato di Ginecologia e Ostetricia
ortopedia e fisiatria
Dott. Valerio Orlandi
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dott. Fedele Giannone
Specialista in Medicina Fisica e
Riabilitazione
otorinolaringoiatria
Dott.ssa Silvia Giacchini
Specialista in Otorinolaringoiatria
urologia
Dott. Massimo Fini
Specialista in Urologia
P.G. 65729 - 17/04/2001
andrologia
Dott. Giorgio Isgrò - Medico Chirurgo -
ATTIVITÀ
pressione dei dati, ecc.) a condizione che trattasi di programmi shareware o freeware.
Sono altresì esclusi gli strumenti utili al proprietario del sito per il controllo e monitoraggio degli accessi (ad esempio: contatori, ecc.).
3. Il sito può contenere una zona riservata per
notizie informative destinate unicamente ai
professionisti medici o odontoiatri a condizione che lo stesso sia preventivamente identificato attraverso apposito form e venga rilasciata una password di accesso.
art. 6
1. È consentita l’indicazione di link a siti Web
di istituzioni pubbliche di rilievo nazionale
(Ministero della Salute, FNOMCEO), e locale (Regioni, Province, Comuni), a banche dati
di carattere scientifico in ambito sanitario ed a
società scientifiche senza fini di lucro.
2. È vietato l’inserimento di link a siti Web di
Aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici.
art. 7
1. Il medico e/o l’odontoiatra e le strutture
sanitarie possono anche fornire consulenze
agli utenti tramite e-mail, con l’avvertenza che
una consulenza via e-mail non può considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita
medica, che, scientificamente, rappresenta il
solo strumento diagnostico. In proposito è
D E L L’ O R D I N E
necessario che nel sito compaia chiaramente
apposito avviso che può avere il seguente
tenore: “Per doverosa informazione, si ricorda
che la visita medica effettuata dal proprio
medico abituale rappresenta il solo strumento
diagnostico per un efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento”.
2. Nel caso in cui gli stessi siano convenzionati con una associazione di mutualità volontaria, possono darne informazione al pubblico.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
art. 8
SINGOLI MEDICI O ODONTOIATRI
1. Oltre alle disposizioni di carattere generale,
il medico o l’odontoiatra devono indicare
nella home-page del sito l’Ordine provinciale
presso il quale sono iscritti ed il relativo
numero di iscrizione all’Albo.
2. In attesa di una regolamentazione specifica
della materia non è consentito specificare la
pratica di medicine non convenzionali.
art. 9
STRUTTURE SANITARIE
1. La struttura sanitaria, qualunque sia l’ambito di attività, deve indicare nella homepage” del proprio sito:
CENTRO DIAGNOSTICO «S. DONATO»
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO
Direttore Sanitario: Prof. Giovanni GOLFIERI - Medico Chirurgo - Libero Docente in Radiologia
40127 BOLOGNA - VIA DELL’ARTIGIANO, 4 - TEL. (051) 51.22.38 - 51.53.42- FAX 63.32.033
EQUIPE MEDICA
analisi cliniche
Dott. Massimiliano STANTE
Chimico
LABORATORIO ANALISI
allergologia
Dott.ssa Camilla MASCAGNI
Specialista in Diagnostica di laboratorio
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Radiologia/Ecografia total body
TAC elicoidale/Ricostruzione 3D
Mammografia - Ortopantomografia
Denta-scan - Densitometria
Prof. G. GOLFIERI - Libero Docente in Radiologia
P.G. 65729 - 17/04/2001
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
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ATTIVITÀ
D E L L’ O R D I N E
a) gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio
di attività sanitaria rilasciata dall’autorità
competente;
b) il nominativo del Direttore Sanitario e relativa qualifica professionale;
c) le eventuali branche specialistiche oggetto
di autorizzazione, con indicazione per ciascuna branca del nominativo del soggetto responsabile con relativa qualifica professionale
nonché, anche in altra pagina
d) la Carta dei Servizi Sanitari o comunque
informazione similare.
2. Per quanto concerne le notizie informative
di esclusivo interesse dei professionisti medici
od odontoiatri, è compito del Direttore
Sanitario verificare la veridicità delle dichiarazioni degli utenti, anche tramite la collaborazione dell’Ordine professionale. Non appena
sarà tecnicamente possibile, tale identificazione potrà essere verificata tramite la firma digitale.
art. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Entro il 31 dicembre 2003 tutti gli iscritti,
nonché i legali rappresentanti delle strutture
sanitarie che abbiano attivato siti Web senza il
preventivo nulla osta dell’Ordine devono
regolarizzare la propria posizione mediante
presentazione di apposita domanda ai sensi
dell’art. 1 del presente Regolamento.
art. 11
NORMA FINALE
Restano ferme le disposizioni di cui all’art.
201 T.U.LL.SS., alla legge 5 febbraio 1992, n.
175 e agli artt. 53 e 54 del Codice di
Deontologia Medica.Art. 30
Il testo è disponibile sul sito
www.odmbologna.it ◆
Per gentile concessione Aboca Museum
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Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
DALLA
FEDERAZIONE
Art. 30
D.Lgs 368/99
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Forlì
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Roma
In riferimento alla lettera del 17 aprile u.s.,
trasmessa dall'Ordine di Forlì, riteniamo chela
nostra comunicazione del 21 gennaio 2000 n.
6, che ad ogni buon fine alleghiamo in copia,
indichi chiaramente la portata e la terminologia da usare per quanto concerne le disposizioni dei commi 1 e 4 del D.Lgs 368/98 per
quanto concerne il diritto di esercitare la
medicina generale da parte dei medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
Cordiali saluti
Il Presidente
Giuseppe Del Barone
FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
21 Gennaio 2000
/ Fax
COMUNICAZIONE N. 6
D.Lgs. n. 368/1999. Rilascio attestati da parte
degli Ordini
Agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Loro sedi
A seguito di alcune richieste di chiarimenti da
parte di Ordini provinciali, in merito agli
adempimenti devoluti agli Ordini dall'art. 30
del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368
("Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione die medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli"), facciamo presente
quanto segue.
Il Decreto legislativo n. 368/1999 - che costituisce, tra l'altro, quanto previsto dal D.Lgs n.
256/1991 (abrogato) in materia di formazione
specifica in medicina generale - lascia, in linea
di massima, inalterato, rispetto alla precedente
normativa, il quadro relativo ai soggetti che
possono esercitare l'attività professionale in
qualità di medico di medicina generale.
All'articolo 21 del vigente decreto legislativo è
stabilito che per l'esercizio di detta attività è
necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ferma
restando la validità degli attestati già rilasciati
ai sensi del D.M. 10.10.1988 (attestato per
compiuto tirocinio teorico-pratico) e del previgente D.Lgs 8.8.1991, n. 256.
L'articolo 30, in deroga a quanto stabilito dall'art. 21, riconosce analogo diritto all'esercizio
della predetta attività di medico di medicina
generale:
- ai medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994 (comma
1). Come è noto i medici abilitati entro tale
data erano stati già "individuati" come categoria di medici aventi diritto ad esercitare l'attività di medicina generale, indipendentemente
dal possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, dal decreto ministeriale 15/12/1994, emanato ai sensi dell'art. 6
c.4 del D.Lgs n. 256/1991 (ora abrogato).
- ai medici cittadini di un Paese membro, gia
iscritti all'Albo ai sensi della L. 217/198 e che
erano titolari di un rapporto convenzionale di
medicina generale alla data del 31/12/1996
(comma 2).
Gli ordini provinciali, pertanto, ai sensi del 3°
comma dello stesso articolo 30 - che prevede il
rilascio del relativo attestato ai soggetti sopracitati, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito potranno utilizzare modelli di attestato simili a
quelli già in uso per la normativa previgente,
modificati in relazione ai mutati riferimenti
normativi di cui al D.Lgs n. 368/1999 in questione, che, come già accennato, pressoché
nulla modifica rispetto ai soggetti destinatari
degli attestati.
A tale proposito, per completezza, osserviamo
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
13
DALLA
FEDERAZIONE
che, ai sensi della precedente normativa,
l'Ordine rilasciava, tra gli altri, l'attestato
comprovante il diritto ad esercitare l'attività di
medico in medicina generale, anche ai medici
"titolari di incarico di rapporto convenzionale
alla data del 31.12.1994" (art. 6, c. 3 D.Lgs n.
256/1991). L'assenza di tale specifica previsione nel vigente D.Lgs n. 368/1999 dà motivo
di ritenere che questa ultima categoria di
medici sia nell'attuale quadro normativo
ricompresa in quella, più generale, dei medici
abilitati entro il 31 dicembre 1994, di cui al
comma 1 dell'art. 30 più volte citato.
Infine, riteniamo utile allegare, considerato
che i chiarimenti richiesti dagli Ordini hanno
per oggetto la formulazione dell'attestato da
rilasciare ai medici abilitati entro il 31.12.1994,
una bozza dell'attestato stesso che potrà essere
usata come riferimento per la realizzazione del
modello di attesto in questione.
Distinti saluti
Il Presidente
Aldo Pagni
FACSIMILE
Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
ATTESTATO
A richiesta dell'interessato, che ha dichiarato di voler esercitare l'attività professionale
in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di
uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato stesso e acquisita agli atti d'ufficio di questo Ordine, per gli usi consentiti dalla legge, si
attesta
ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" che il Dr.........
nato a......................................................... il ......................................................
(C.F. ....................................................), laureato in medicina e chirurgia
il ...........................................................................................
presso l'Università di
..........................................................................,
abilitato all'esercizio della
professione il ......................................................
presso l' Università di
.............................................................., iscritto all'albo dei medici chirurghi di
questo Ordine il .................................... con il n......................................................
risulta aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale entro il 31 dicembre
1994 e aver, pertanto, acquisito i diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina
generale indipendentemente da possesso dei titoli di formazione in medicina generale
di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, sempreché ricorrano le
altre condizioni prescritte a tal fine.
Il presidente
................................. lì
N.B.: l’attestato deve essere richiesto solo dai
medici che intendono esercitare l’attività di
medico di medicina generale in uno dei Paesi
della U.E.
14
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
Coloro che sono convenzionati col SSN italiano
e non intendo trasferirsi in uno degli altri paesi
UE non solo tenuti a chiedere l'attestato medesimo.
DALLA
Comunicato Stampa
Reiterata la richiesta di un più efficace intervento delle Istituzioni e delle Forze dell'ordine
per garantire l'incolumità ai colleghi di
Guardia Medica
FEDERAZIONE
misure di sicurezza in grado di garantire un
servizio che in molto zone del Paese, risulta
essere l'unico importante riferimento di
carattere sanitario".
"Risulta che già da tempo in alcune Regioni
sono stati previsti una serie di dispositivi di
sicurezza che, nella realtà dei fatti, non
hanno poi trovato pratica attuazione.
Ebbene - ha concluso il Presidente della
FNOMCeO non è questa la strada da percorrere per garantire l'incolumità di chi
lavora con abnegazione e senso di responsabilità e troppo spesso in condizioni disagiate".
Del Barone:
il cordoglio
della categoria
medica per
l'assassinio della
giovane collega
di Oristano
Il Consiglio
Nazionale
della FNOMCeO
chiede la revisione
del decreto
sulla privacy
Comunicato Stampa
Una normativa inadeguata dove gli aspetti
di garanzia burocratica prevalgono sui contenuti relativi al rapporto fiduciario tra
medico e paziente.
Il Presidente della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri Giuseppe Del Barone, durante i
lavori del Consiglio Nazionale della
FNOMCeO in corso oggi a Roma ha espresso, a nome della categoria medica tutta, le
più sentite condoglianze alla famiglia della
collega Roberta Zedda, barbaramente assassinata durante il turno di guardia medica
nell'ambulatorio di Solarussa in provincia di
Oristano.
"Di fronte a questo ennesimo grave atto
perpetrato nei confronti di una collega nell'esercizio delle sue funzioni - ha detto Del
Barone - non possiamo non prendere atto
con preoccupazione del fatto che quella
medica risulti sempre più una professione a
rischio, nella quale non pochi colleghi sono
costretti ad operare in un clima di estrema
precarietà. Per questo chiediamo con forza
alle Istituzioni ed alle Forze dell'ordine di
individuare e mettere in atto tutte quelle
Una revisione urgente del Decreto sulla
Privacy che nel rispetto della normativa
CEE renda implicito, nell'ambito del SSN,
il consenso al trattamento dei dati ai fini
diagnostici e terapeutici è stata chiesta dal
Consiglio Nazionale della Federazione degli
Ordini dei Medici chirurghi e degli
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
15
DALLA
FEDERAZIONE
Odontoiatri, riunito a Roma nei giorni 4 e 5
luglio.
Secondo i Presidenti dei 103 Ordini provinciali, i Decreto approvato lo scorso 27 giugno, risulta sostanzialmente inadeguato perché privilegia aspetti di garanzia di tipo
burocratico anziché i reali contenuti che
sono al centro del rapporto di fiducia medico-paziente.
"Il provvedimento - ha dichiarato il presidente della FNOMCeO Giuseppe Del
Barone - determinerà un ulteriore appesantimento burocratico nell'attività del medico a
scapito del tempo dedicato da quest'ultimo
all'ascolto e alla comprensione dei problemi
e, sono convinto, darà il via ad una possibile diffusione di contestazioni di rilievo penale, derivanti da aspetti meramente formali
riguardanti l'applicazione delle norme.
Senza contare i riflessi negativi sull'attività
delle Regioni impegnate nel concordare con
la professione medica i più idonei momenti
di verifica circa le appropriatezze e l'efficacia
delle prestazioni. Tutte osservazioni - ha
concluso Del Barone - che ho portate a
conoscenza del Ministro della Salute all'atto
della firma del recente protocollo di intesa
Ministero-FNOMCeO, ricevendo dallo
stesso prof. Sirchia la promessa di un suo
autorevole intervento nella Conferenza
Stato-Regioni".
Nel documento, approvato all'unanimità, il
Consiglio Nazionale FNOMCeO ha chiesto
inoltre che, nelle more di una auspicabile
modifica legislativa venga ritenuto implicito
il consenso al trattamento dei dati per i cittadini iscritti al SSN prima dell'entrata in
vigore del decreto e ripristinata la precedente normativa per quanto riguarda la redazione delle ricette mediche (visto che le stesse
vengono consegnate al cittadino che rimane
l'ultimo soggetto che ne determina l'utilizzo). La nota si conclude con la richiesta di
depenalizzare la normativa sulla privacy in
ambito sanitario, normativa che trova nel
potere disciplinare degli Ordini ampie ed
efficaci possibilità sanzionatorie.
Giuseppe Del Barone
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Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
Polizza "Tutela
Giudiziaria"
per gli iscritti
agli Albi
Ai Signori
Presidenti degli Ordini provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
Ai Signori Presidenti delle Commissioni per
gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri
Loro indirizzi
Cari Amici,
come già a Vostra conoscenza, il Consigli
Nazionale del 4 e 5 luglio u.s. ha approvato la
mia proposta di garantire a tutti i professionisti italiani, la possibilità di sottoscrivere, a
titolo personale, una polizza denominata
"Tutela Giudiziaria" al costo annuo di Euro
30,00 cadauna.
La polizza che viene offerta dalla Compagnia
Winterthur è conveniente in quanto prevede
un massimale per sinistro pari a Euro
26.000,00 e la decorrenza immediata dalle
garanzia senza alcun vincolo sul numero di
adesioni.
A tal proposito la Compagnia Winterthur ha
già messo a disposizione di tutti coloro che
volessero sottoscrivere la polizza in questione,
il seguente numero verde 800 595959.
Sarà cura della Compagnia stessa prevedere
una riduzione del premio annuo nel caso si
dovesse superare i numero delle 25.000 adesioni.
Vi prego vivamente di divulgare presso gli
iscritti all'Ordine i contenuti della polizza che
reputo molto vantaggiosa per tutti gli scritti
agli Albi.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito
DALLA
alla presente iniziativa, Vi informo che potrete rivolgerVi direttamente alla Compagnia
Winterthur Assicurazione Spa nelle perone
degli agenti generali Avv. Doria e Dr.ssa
Bellisario.
La Compagnia Winterthur è la Società con la
FEDERAZIONE
quale la Federazione ha sottoscritto le polizze
assicurative a seguito di apposita gara.
Vive cordialità
Il Presidente
Giuseppe Del Barone
Per gentile concessione Aboca Museum
Casa di Cura Privata VILLA CHIARA
Direttore Sanitario: Dott. Corrado Ballarini
Medico chirurgo specialista in psichiatria
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Via Porrettana, 170 - Tel. (051) 61.92.222
RICOVERI IN ACCREDITAMENTO CON S.S.N. E PRIVATI nei reparti di:
Medicina
Cardiologia
Dermatologia
Chirurgia generale
Otorino
Oculistica
Ortopedia
Ginecologia
Psichiatria
Dott.ssa Lya Artuso - Spec. in Medicina e Cardiologia
Dott.ssa Maria Rita Sabbatucci - Spec. in Cardiologia
Dott. Emanuele Nasole - Spec. in Dermatologia e Venerologia
Dott. Pietro Panettiere - Spec. in Chirurgia
Dott. Rosario La Rosa - Spec. in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico facciale
Dott.ssa Giovanna Costantini - Spec. in Oftalmologia
Dott. Maurizio Magnani - Spec. in Ortopedia e Traumatologia e in Fisiokinesiteraia ortopedica
Prof. Ettore Zanardi - Libero Docente in Clinica Ostetricia-Ginecologica
Dott. Corrado Ballarini - Specialista in Psichiatria
AUT. 07 del 25.09.2001
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
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E N PA M
Polizza tutela
legale riservata a
tutti i medici
iscritti agli ordini
professionali
Periodo di adesione
dal 01.06.2003 al 31.10.2003
Versamento della quota dopo il 31.10.2003 con
modalità che verranno pubblicate sul giornale di
Previdenza dell'ENPAM
Con la presente vogliamo porgere alla Vs
attenzione una polizza di tutela legale per la
professione sanitaria
I punti salienti di questa polizza collettiva n.
59/31.545.000 "Tutela Giudiziaria per l'attività professionale del Medico" emessa dalla
Compagnia RAS TUTELA GIUDIZIARIA
S.p.A. sono i seguenti:
1) Massimale per sinistro, Euro 26.000,00
senza limiti annui
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Per ulteriori informazioni consigliamo di consultare il sito internet:
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Medici e degli Odontoiatri Enpam edizione
n. 5 del 9/06/03.
Sicuri di fare cosa gradita ai vostri iscritti,
visto il premio e il massimale garantiti di assoluta convenienza, vi invitiamo a divulgare l'iniziativa a tutti i vostri iscritti affinché si possa
raggiungere entro il 31/10/03 il più alto
numero di adesioni (minimo 100.000 adesioni)
In virtù di quanto sopra, invieremo prossimamente i materiale pubblicitario e nell'attesa
alleghiamo scheda di adesione che potrete
inviare via fax al numero /010465105.
Certi che sappiate cogliere questa opportunità, cogliamo l'occasione per porgere i nostri
più cordiali saluti.
Dott. Claudio Tigani
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Direttore Sanitario: Dott Corrado BALLARINI
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AUT. 07 del 25.09.2001
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Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
E N PA M
SCHEDA DI ADESIONE
(scaricabile anche da Internet)
ASSICURATO
CODICE ENPAM
INDIRIZZO
COMUNE C.A.P./SIGLA PROVINCIA
INDIRIZZO E-MAIL
N° TELEFONO
N° CELLULARE
Durata: inizio ore 24 del 31/01/2004
Termine ore 24 del 31/01/2005
Massimale assicurato Euro 26.000,00 per ogni sinistro
Premio annuo Euro 25,00 Imposte comprese
LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE DEVE ESSERE INOLTRATA IN UNO DEI SEGUENTI MODI A:
- Fax n° 010/465105
- Casella Postale n. 4174 - 16149 GE - Sampierdarena
Per richiedere informazioni e chiarimenti
- Sito Internet: www.tutelalegalemedici.it / e-mail: [email protected]
Ag. 153
Io sottoscritto, avendo esaminato le condizioni della POLIZZA COLLETTIVA N. 59/31.545.000 "Tutela Giudiziaria per l'attività professionale del Medico", sul sito internet a cui il presente modulo fa riferimento, emessa
dalla Compagnia "RAS Tutela Giudiziaria S.p.A." ed in corso per gli iscritti ENPAM,
DICHIARO
di aderire alla stessa; di provvedere al versamento di Euro 25,00 direttamente a RAS
Tutela Giudiziaria: PRESSO RASBANK
IL NUMERO DEL C/C VERRÀ COMUNICATO AD ADESIONE ULTIMATA (tramite il giornale)
a) che darà corso alla copertura assicurativa in mio favore per il periodo 31.01.2004 - 31.01.2005, essendo sta-
te raggiunte n. 100.000 adesioni di iscritti ENPAM entro il 30/10/2003.
b) Nel caso in cui il numero di adesione non raggiunga il minimo previsto non si farà luogo ad alcuna copertura
assicurativa
(firma)
Con riferimento all'art. 1341 c.c., approvo sin d'ora specificatamente le seguenti clausole di polizza:
art. 7 - Diritto di recesso
art. 11 - Modalità per la denuncia di sinistro - Omesso invio dei documenti
art. 12 - Gestione del sinistro - Definizione unilaterale della controversia
art. 12 - Gestione del sinistro - Clausola arbitrale
(firma)
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili:
Preso atto dell'informativa pubblicata sul Giornale della Previdenza, cui il presente modulo è allegato, ed ai sensi degli art. 11, 20, 22 e 28 della Legge
31.12.1996, n. 675, acconsento: al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti obbligatori per legge o aventi le finalità ivi indicate; al trasferimento degli stessi dati all'estero.
✂
(Acconsento)
(Non acconsento) (1)
per finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione
dei clienti: al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano; al trasferimento degli stessi dati all'estero e alla comunicazione
degli stessi dati ai soggetti indicati nella predetta informativa. Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente
normativa. Dichiaro altresì di aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 Marzo 1995.
(1) Cancellare la frase tra parentesi che non interessa.
Luogo e data
(firma)
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
19
E N PA M
Equo indennizzo
solo se manca
l'INAIL
a cura di
Marco Perelli Ercolini
I
pubblici dipendenti a seguito di infortunio
hanno diritto all'equo indennizzo, secondo
quanto previsto dall'articolo del DPR
191/1979, solo se non sono assicurati con
l'INAIL. Se sono assicurati con l'INAIL per-
cepiranno solo la rendita vitalizia senza alcuna
possibilità di scegliere tra indennità INAIL e
equo indennizzo.
Infatti il Tar Piemonte nella sentenza 805 del
30 maggio 2003 afferma che ai dipendenti
degli enti locali che siano titolari di assicurazione obbligatoria spetterà la rendita vitalizia
conseguente a tale forma di tutela antinfortunistica, mentre a coloro che ne siano privi va
riconosciuta l'equo indennizzo, onde evitare
che restino del tutto privi di qualsiasi forma di
ristoro per effetto di infortuni subiti sul lavoro. In particolare, non viene data la possibilità
di scelta per la mancanza di una astratta spettanza di entrambi i benefici. Infatti l'articolo
11 del DPR 191/79 non ha istituto una vera
e propria nuova prestazione previdenziale in
favore di un dipendente già titolare di assicurazione obbligatoria. ◆
Per gentile concessione Aboca Museum
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Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
NOTIZIE
Ricettari per
la prescrizione dei
farmaci analgesici
oppiacei impiegati
nella terapia del
dolore
Decreto del Ministro della salute del 4 aprile
2003. Modifiche ed integrazioni al decreto del
Ministro della sanità del 24 maggio 2001,
concernente l'approvazione del ricettario per
la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato
III-bis al decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio n. 12
Agli Assessori alla sanità
delle regioni e province autonome
Loro sedi
Alla FNOM - Roma
Alla FOFI - Roma
Alla FNOVI - Roma
Alla Federfarma - Roma
Alla Assofarm - Roma
Al Comando Carabinieri Sanità - Roma
Come è noto con il Decreto del Ministro della
salute del 4 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 28 maggio 2003 ed entrato in vigore il 29
maggio 2003, si è provveduto ala modifica e
alla integrazione del DM 24 maggio 2001
È stato, pertanto, predisposto il nuovo modello di ricettario atto alla prescrizione dei farmaci compresi nell'allegato III-bis al D.P.R.
309/90 impiegati nella terapia del dolore.
Così come specificato nell'art. 6 del citato
DM 4 aprile 2003, i ricettari già approvati
con il DM 24 maggio 2001 e distribuiti sul
territorio nazionale, possono essere utilizzati
da tutti gli operatori sanitari interessati nella
prescrizione e dispensazione dei medicinali
sino al completo esaurimento delle scorte.
Le modalità di prescrizione da rispettare sono
quelle previste dal DM 4 aprile 2003.
In particolare si ricorda che è stato eliminato
l'obbligo di utilizzare le "tutte lettere" per scrivere la posologia nel modo e nel tempo ed il
numero di confezioni del medicinale prescritto.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore
delucidazione.
(Ref Dott. Lucio Covino tel. 06 59943768
Il Direttore Generale
Dott. Nello Martini
Ai Presidenti degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
Loro Sedi
Ai Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti
all'Albo degli Odontoiatri
Loro sedi
Terapia
del dolore
Il Ministero della Salute al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari al tema della "terapia
del dolore" ha inviato la nota che in copia si
allega.
Si prega di darne la massima diffusione con gli
usuali strumenti a disposizione degli Ordini
provinciali
Cordiali saluti
Il Presidente
Giuseppe Del Barone
Ministero della Salute
Roma 2 luglio 2003
Caro Collega,
In Italia il problema del dolore cronico grave
da cancro e del dolore da patologia degeneraBollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
21
NOTIZIE
tiva è ancora oggi trattato in modo difforme e
talora non adeguato alle indicazioni suggerite
dalle linee guida dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità.
Trattare il paziente con dolore è un obbligo
morale di tutti gli operatori sanitari che non
può essere disatteso.
Recenti analisi sui consumi della morfina e
degli oppiacei similari in Italia mostrano un
paese che non risponde ai reali bisogni dei
pazienti che necessitano di tali trattamenti.
Il Ministero ella Salute, nell'intento di supportare gli operatori sanitari nelle cure dei
pazienti affetti da dolore grave in corso di
patologia neoplastica e degenerativa, ha promosso e promuove le seguenti iniziative:
a) Emanazione del decreto del Ministro della
salute del 4 aprile 2003 "Modifiche ed integrazioni de DM 24/05/2001 concernente:
Approvazione del ricettario per la prescrizione
dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto
del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309 introdotto dalla legge 8 febbraio
2001, n. 12", che introduce signficativi cambiamenti perla compilazione delle ricette,
quali:
• prescrizione senza obbligo di dover utilizzare le "tutte lettere" per descrivere il medicinale e la posologia;
• eliminazione dell'obbligo di indicare l'indirizzo di residenza del paziente;
• eliminazione dell'obbligo, da parte del prescrittore, di conservare per sei mesi la copia
della ricetta a sé destinata.
• prescrizione di medicinali contenenti buprenorfina in tutte le forme farmaceutiche.
Eventuali dubbi interpretativi o operativi, che
dovessero sorgere negli operatori sanitari, possono essere risolti consultando il sito internet
www.ministerosalute.it o rivolgendosi al servizio FARMACT-line al numero verde 800 571
661.
b) Istituzione della Commissione in materia
di Terapia del Dolore che, al fine di offrire agli
operatori sanitari una risposta reale alle esigenze del paziente con dolore grave da cancro
o degenerativo si popone di
• definire un programma di formazione obbligatorio sulla terapia del dolore per gli operatori sanitari nell'ambito del programma
ECM;
22
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
• pubblicare un Opuscolo sulla terapia del
dolore, da inviare a tutti gli operatori sanitari
coinvolti nel settore;
• definire, d'intesa con l'Osservatorio
Nazionale sull'Impiego dei Medicinali, un
programma di monitoraggio dei consumi
degli oppiacei, individuando le variabilità e le
differenze tra Regioni e singole ASL.
LE iniziative promosse nell'ambito della terapia del dolore e delle cure palliative si inseriscono in Una serie di attività che il Ministero
della Salute intende realizzare e che comprendono anche
• la riunione in rete dei centri oncologici di
eccellenza;
• la riduzione delle liste di attesa;
• la ricerca oncologica;
• la promozione degli stile di vita.
Ulteriori informazioni sulle attività del
Ministero della salute saranno presto disponibili sul Bollettino d'Informazione sui Farmaci
(BIF) e sul sito internet: www.ministerosalute.it.
Conto molto sulla Sua sensibilità al problema
del sollievo del dolore cronico, perché a questa sensibilità è legato, almeno in parte, il
grado di civiltà su cui il nostro Paese viene
misurato.
Prof. Girolamo Sirchia
Per gentile concessione Aboca Museum
NOTIZIE
Azienda
USL Città
di Bologna
Il Direttore Generale
Via Castiglione 29 - 40124 Bologna
Centralino 051 658 48 06 - Fax 051 658 49
23
Bologna 23 giugno 2003
Dott.ssa Nicoletta Longo
Presidente Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
epc
Prof. Gian Paolo Salvioli
Assessore alla Sanità - Comune di Bologna P.zza Maggiore 6
Bologna
Arch. Giovanni Bissoni
Assessore alla Sanità
Regione Emilia-Romagna
Viale A. Moro, 21
Bologna
Gent.ma Presidente,
nella sua lettera del 29 maggio 2003, prot. n.
1252/NL/pm, la S.V. mi chiede di rendere
una dichiarazione pubblica, destinata a fugare
ogni possibile dubbio sulla correttezza dell'operato del personale dell'azienda e sulla sicurezza dei cittadini che fruiscono del Servizio
Sanitario, in relazione alla precedentemente
ventilata ipotesi di una possibile azione volontaria nella vicenda della carcassa di ratto ritro-
vata nel controsoffitto di una sala operatoria
dell'Ospedale Maggiore.
In realtà, questa dichiarazione è stata resa
pubblica già lo scorso 3 giugno, quando è
stato inviato il seguente comunicato stampa al
Caporedattore de Il Resto del Carlino;
Augusto
Cavina,
direttore
generale
dell'Azienda Usl Città di Bologna risponde
all'intervento di Nicoletta Longo, presidente
dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi,
pubblicato oggi, 3 giugno, da Resto del
Carlino.
"Come si ricorderà, l'Azienda richiese immediatamente l'intervento dei Nas per valutare
alcuni elementi non facilmente spiegabili e
che non consentivano di escludere a priori
una ipotesi dolosa. Dopo gli accertamenti e i
controlli
effettuati
dagli
operatori
dell'Azienda, dai Nas e da esperti esterni, è
stato possibile fornire una risposta a questi elementi, facendo decadere quella ipotesi.
Tutto questo fu comunicato alla stampa e agli
organi di informazione già il 22 maggio scorso e pubblicato il giorno successivo sul Il
Resto del Carlino.
Nella stessa occasione fu pubblicamente ringraziato tutto il personale dell'Azienda per lo
straordinario impegno e collaborazione, che
hanno reso possibile i rapido ripristino delle
condizioni di funzionalità delle sale operatorie
ed i pronto recupero di tutti gli interventi che
vennero spostati per poter eseguire i controlli".
Il comunicato esitò in un breve articolo pubblicato il giorno seguente, 4 giugno, nelle
pagine locali de Il Resto del Carlino.
Sempre a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti
Distinti saluti
Augusto Cavina
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
23
NOTIZIE
MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
AGGIORNATO AL 15/07/2003
Cognome - Nome
AGAJ JERIN
ANGONE ANTONIO
ANNUNZIATA GIUSEPPE
ARIOLI DIMITRY
BARDUCCI ROMINA
BELMONTE GELORMA
BIANCHINI SILVIA
BOARON FEDERICO
BONAVINA GIUSEPPE
BONORA MIRIAM
CARACCIOLO DOMENICO
CARTELLI DOMENICO
CAROSI FRANCESCA
CARUSO LORELLA
CASADEI RICCARDO
CASATELLO MARIAPIA
CILIO ROSA
CONTINI PAOLA
DE BONIS FILOMENA
DE CATALDIS ANGELO
DI QUATTRO CARLO
DAMIANO GIUSEPPE
FINO VIOLA
FRANCA MICHELE
FUCCIO LORENZO
GAIBA MARIO
GHERSI STEFANIA
GIACOMUCCI POMPILIO
GIANNINI MARIA BENEDETTA
GIULIETTI NICOLETTA
GUIDO ALESSANDRA
KAMAYANGI OLIVIA
KOWOLL LUDOVICA
LICANDRO MARIA JOSE’
LOTTI ENRICO
LOUNICI ZAKIA
MANDELLI GIULIA
MANFRONI DAVIDE
MONTANARI SARA
MONTANARI REGGIANI FRANCO
NATALE PASQUALE
PARLAPIANO GIAN MARCO
PELLONI DILETTA
PUGLIOLI EMILIO
RAGO SALVATORE STEFANO
RIGHINI STEFANO
ROMBOLI ELISABETTA
SAMMARRO M. ELENA
SCIURTI CARLA
TORSELLO MARIA CRISTINA
24
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
Indirizzo
Via Gherardi, 5
Via Zacconi, 3
Via Cà Selvatica, 11
Via G. Massarenti, 14
Via Malgrado, 9
Via Asia, 1546
Via Col di Lana, 17
V.le Oriani, 37
Via Mura di P.ta Castiglione, 3
Via Ligabue, 3
Via Protti, 5
Via Ferrarelle, 113/2
Via S. Donato, 17
Via Lodovico Berti, 2
Via Turati, 42
Via S. Donato, 136
Via S. Francesco, 51/B
Via Pizzardi, 2
Via Alidosi, 21
V.le Masini, 4
Via Cherubini, 3
P.zza C. Musi, 1
Via della Beverara, 68/2
Via Tommasi, 10
Via Remorsella 19
Via Battindarno, 12
Via P. Palagi, 24
Via S. Stefano 124
Via Masia
Via Marina Seconda 15
Via Vizzani, 37
Via di Vincenzo, 9
Via Massarenti, 35
Via del Borgo di S. Pietro, 44
Via Bellettini, 18
Via Cracovia, 21
Via degli Angeli, 25
Via Mazzini, 2/2
Via delle Fosse Ardeatine, 16
Via Albertazzi, 16
Via Daniele Manin, 8
Via Guazzaloca, 2/2
Via Montirone 23/B
Via B. Cellini, 11
Via dè Monari, 1
Via Vizzani, 20
Via Triachini 22
Via Stoppato, 9
Via Belmeloro, 1
Via Porrettana 192
Telefono
333/24.12.377
347/85.36.327
051/33.21.96 - 348/320.96.44
347/94.63.952
348/60.48.348
339/46.67.028
347/76.04.654
051/34.72.77 - 328/18.84.466
051/58.01.97 - 340/29.79.142
349/81.25.605
347/03.05.503
347/41.53.740
320/21.14.570
051/55.40.79 - 328/92.58.209
051/78.67.60
051/63.31.353 - 339/46.91.1650
0542/62.83.80 - 347/91.59.161
347/66.29.912
338/97.63.353
347/13.49.603
051/47.77.81 - 328/43.38.493
347/31.15.267
051/63.41.006 - 347/07.06.768
051/51.27.29 - 333/83.45.159
338/30.79.255 - 051/23.96.11
328/21.35.230
333/37.37.133
339/28.57.656 -051/30.61.55
051/30.65.54 -338/80.94.926
347/93.83.581
051/63.68.401
340/59.93.200
349/77.41.646
335/69.13.219
328/21.96.313
051/46.60.74 - 339/133.67.95
338/72.95.714
339/70.71.806
051/49.38.16 - 340/60.80.130
051/30.54.53
338/41.78.199
051/49.16.66 - 347/21.04.094
051/82.34.91 - 333/83.10.383
051/53.30.09 - 333/30.75.111
340/73.30.535
333/72.32.185
349/87.64.866
347/50.11.090
347/57.20.392 - 051/26.28.63
328/70.83.299
NOTIZIE
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITA'
Cognome e nome
Specializzazione
Numero Telefono
ALEMZADEH SORAIA
ARCIERI FERNANDO
BICCHIERRI ITALLO
CARDILLO ILARIA M.ANNA
CERVELLATI SAMANTHA
CHIRICO GENNARO
CRISCI CARMEN
FIORINI STEFANIA
PANTANI PATRIZIA
RAIMONDI MONICA
VISENTIN STEFANO
Medicina e Fisica e Riabilitazione
Reumatologia
Chirurgia Generale
Medicina Fisica e Riabilitativa
Psicologia clinica
Allergologia e immunologia Clinica
Patologia Clinica
Endocrinologia e Malattie Metabolismo
Cardiochirurgia
Malattie dell’Apparato Respiratorio
Pediatria Preven.e Puer.
328/25.20.037
051/67.01.128 - 348/
051/25.17.61 - 329.32.17.362
347/58.88.056
329/98.23.978
328/94.41.927
051/50.27.18
051/63.67.241- 338/ 95.18.879
348/93.02.036
347/21.14.517
051 / 23.13.29
Questura
di Bologna
Divisione polizia
amministrativa e sociale
(tel. 0516401564/5-fax 0516401560)
Bologna, 29.05.2003
Attuazione della direttiva ministeriale in
materia di armi del 9 maggio 2003.
- Idoneità sanitaria per il rilascio della documentazione sanitaria per il rilascio del nulla
osta finalizzato all'acquisto di armi.
- revisione straordinaria dei possessori di porto
di fucile mediante presentazione certificazione
medica come previsto dal D.M. del 28.4.1998
del Ministero della sanità.
All'Azienda U.S.L. Città
di Bologna (C.A. Dr. A.Cavina )
Via Castiglione N.29 - 40124 Bologna
All'Azienda U.S.L Bologna Nord
Via Della Libertà N.45 - San Giorgio Di
Piano (Bo)
All'Azienda U.S.L. Bologna Sud
Via Cimarosa N.5/2 - 40033 Casalecchio Di
Reno (Bo)
All'Ordine Dei Medici Di Bologna - (Via
Zaccherini Alvisi N.4.)
Si informano le SS.LL., che il Ministero
dell'Interno ha emanato una circolare in cui si
dispone in virtù dell'art. 9 del T.U.L.P.S. una
revisione straordinaria riguardante i possessori
del porto di fucile, mediante esibizione della
documentazione sanitaria ai sensi del D.M.
28.4.1998 del Ministero della Sanità, così
come previsto per il rilascio /rinnovo del titolo di polizia richiesto. La stessa circolare, stante l'eccezionalità dell'iniziativa, stabilisce
tempi ristretti per le prescrizioni dei certificati di cui sopra. Trattandosi di una revisione
straordinaria dei requisiti psico-fisici , predetta documentazione verrà prodotta senza l'applicazione del bollo rientrando l'esenzione
nella fattispecie al D.P.R. 26 ottobre 1972
n.642 al n.3. tabella "B".
Riguardo alla documentazione sanitaria relativa al rilascio del nulla osta finalizzato all'acquisto di armi, la medesima verrà rilasciata
come previsto per il porto di fucile (D.M.
28.04.1998 Min.sanità). Si prega di rendere
partecipi delle nuove disposizioni tutti i medici dipendenti.
Il Questore
Argenio
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
25
I
COLLEGHI
SCRIVONO
AL FINE DI FAVORIRE UNA MIGLIORE DIFFUSIONE DEI VOSTRI SCRITTI, VI PREGHIAMO DI LIMITARE LE LETTERE AD UN MASSIMO DI 1500 BATTUTE. NEL CASO IN CUI GLI SCRITTI FOSSERO
PIÙ LUNGHI LA REDAZIONE SI RISERVERÀ DI OPERARE UNA SINTESI DEL TESTO.
GRAZIE
La redazione.
Illusione
E io ti parlavo
d'amore
e tu sorridesti.
E io ti parlavo
della vita
delle stelle
e tu mi abbracciasti.
E io ti parlavo
di boschi
di prati
di vette.
Amore mio
dicesti.
E io ti parlavo
di volontà
di onestà
di altruismo.
Tua per sempre
dicesti.
Poi parlasti
ed io capii.
Non avevi capito
E l'amore mio
svanì.
Fernando Vitullo
Per gentile concessione Aboca Museum
26
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
Oggi fare
il medico come
si deve c’è
da aver paura
U
n tempo il medico era compensato per
quello che valeva ed era interesse del
medico migliorare sempre più le proprie capacità professionali .
I frutti li raccoglieva il paziente in termini di
qualità di salute.
Oggi con la medicina di Stato, con l'appiattimento dei valori e dei compensi o peggio con
il capovolgimento dei valori e dei compensi per via di quello stipendio e di quella quota
capitaria uguale per tutti che nè indennità nè
i.ncentivi riusciranno mai a differenziare in
modo sostanzioso -quale meravi~lia se poi, in
mancanza di qualsiasi meccanismo capace di
valutare i meriti personali, la tendenza non è
più quella di affinare le capacità ma di trascinare tutto all'appiattimento, con un invito
continuo a tenere il minimo?
Ricoverate il meno possibile, fate ricoveri
brevi, state ai livelli essenziali di assistenza
(LEA), prescrivete l'indispensabile scegliendo
i farmaci ai costi più bassi, contenete le proposte di indagini diagnostiche entro limiti
predeterminati, gli anziani teneteli a casa e i
cronici assisteteli nell'ambito delle cure primarie che costano meno dei secondi livelli di
assistenza.
Ci pensiamo noi a darvi le direttive. a imbonirvi con l'educazione continua aziendale, a
controllare prescrizioni, proposte, interventi e
degenze. Ci siamo noi a raccogliere dati, a
vigilare, a stressare, a redarguire, trasformando
ATTIVITÀ
talora semplici errori di penna o banali omissioni burocratiche, in documentati danni erariali.
E tutto questo mentre fuori c'è un invito continuo, incontrollato, smisurato a chiedere e
pretendere con toni sempre più perentorl,
salute, sempre più salute.
Mentre gli stessi programmatori ne inventano
una tutti i giorni e ora stanno lanciando i PAI,
i programmi di assistenza individuale.
Oggi, a fare il medico come si deve, c'è da aver
paura.
Se curi le broncopolmoniti a casa evitando le
maggiori spese dei ricoveri, vai fuori dal tuo
bilancio prescrittivo e devi tenertl pronto a
una convocazione d'ufficio preludio a provvedimenti di più vasta portata.
Se ti metti in mente di fare prevenzione, non
D E L L’ O R D I N E
solo raccontando storie e dispensando consigli, ma ricorrendo anche ad approfondimenti
diagnostici e a supporti terapeutici, passi subito nella lista nera.
Se vai di corsa al capezzale di un malato e scegli la via piu breve, c'è da raccogliere per strada una raffica di multe e non c è santo che poi
riesca a levartele.
Senza considerare quelli che col fucile puntato - nuovo sport nazionale - sono pronti a trascinarti in Tribunale se non hai dato a qualcuno tutto quello che crede diritto di avere.
E si potrebbe continuare a lungo, ma si siamo
capitl: oggi per non avere rogne bisogna saper
fare salti mortali.
Forse anche per questo il nuovo Cardinale di
Milano, Tettamanzi, ha definito i medici
''miracoli viventi".
Bruno Conti
Per gentile concessione Aboca Museum
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
27
ATTIVITÀ
D E L L’ O R D I N E
Denuncia
di un medico
sui danni
della radiocontaminazione
“SIAMO IN UNO STATO DI CALAMITÀ
ARTIFICIALE”
Pubblichiamo l’esposto pervenutoci il 24/1/2003
dal Dr. Marco Marotta, Medico milanese
Membro dell’Accademia Tiberina per le Scienze,
sulle dannose conseguenze della radiocontaminazione e che condividiamo.
È
ora che i Medici si facciano sentire per
denunciare i danni alla salute (art. 32
Cost) e al clima dalle devastanti immissioni radioattive nell'atmosfera ad opera dei
test atomici, delle centrali elettronucleari e dei
propulsori a energia nucleare, immissioni conseguenti alla fissione dell'Uranio.
Sono immissioni continue, a far data dagli
anni '40, di radionuclìdi tossici che si cumulano progressivamente nell'ambiente dato il
noto loro lungo periodo di decadimento.
Mi limito qui - poiché basta e avanza - al solo
Trizio, T o H-3, che è l'ìsotopo radioattivo, 3
volte più pesante (Radioidrògeno, Idrògeno3, Idrògeno presentissimo), dell'Idrògeno e
che si forma sempre, come 3° frammento di
fissione, in ragione di 1 atomo di T ogni
10.000 fissioni, cioè in pratica 100 milioni di
miliardi di atomi di T al secondo per ogni
impianto nucleare da 1.000 MW (ce ne sono
500 nel pianeta, ma vogliono farne altri
1.000!).
Come è noto, T si forma in natura nell'alta
atmosfera (jonosfera, stratosfera) per azione
dei raggi cosmici sugli atomi di azoto e di ossigeno. Qualcosa scende in troposfera a combinarsi con l'ossigeno per precipitare al suolo
28
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
come acqua o neve triziata, HTO, in ragione
di 5-10 picoCurie per litro d'acqua
(Eisenbud, Environmental Radioactivity,
1973). Tale T naturale concorre al fondo
radioattivo naturale, cui è dovuta l'incidenza
di 100 caso di leucemìa all'anno (Veronesi).
Ebbene, al T naturale (5-10 pCi/l) si aggiunge, in troposfera, il T artificiale prodotto ed
emesso dal basso, elevandone oggi il valore in tutto il pianeta - a 100 volte (500-1.000
pCi/l) quello naturale (Rapporto NCRP,
6/79)! (... e fanno i Congressi internazionali
per ridurre il cumulo di anidride carbonica,
immessa in atmosfera dalle industrie, "essendo aumentata di quasi 2 volte"!).
Essendo Idrògeno (radioattivo), il T, peraltro
tossico di Classe IV (Decreto L.vo n° 230 del
17-03-1995, art. 439 C.P.7, entra nella composizione degli alimenti e di tutti i tessuti e
liquidi organici di ognuno di noi, ove si concentra 10 volte (rapporto cnen, rt/prot (79)5)!
In forma jonizzata, T+, acidifica le piogge, da
me scoperte e denunciate nel 1977. Essendo
jonizzante, per sparo di una particella beta e
trasmutazione a Elio-3, jonizza e pone in agitazione termica le molecole dell'ambiente,
elettrizzandole e determinando un innalzamento della temperatura e un incremento del
vapor d'acqua, sia per formazione diretta che
per evaporazione delle acque superficiali, e
quindi un aumento dell'effetto serra e della
violenza dei fenomeni meteorologici.
Dobbiamo renderci conto che tali immissioni
stanno riempiendo di devastante energia il
nostro habitat, la troposfera, che rappresenta
il sottile strato isolante del condensatore terrestre!
Il cumulo è inesorabile, perché T per decadere impiega 246 anni (20 periodi di 12,3 anni).
Le conseguenze? Alluvioni disastrose, sconvolgimento delle stagioni e del clima, tropicalizzazione, innalzamento del livello dei mari per
scioglimento dei grandi ghiacciai polari
(Venezia è gravemente minacciata), innalzamento delle falde acquifere per scioglimento
dei ghiacciai alpini (le linee metropolitane e
gli scantinati di Milano ne sanno già qualcosa), luttuose frane, slavine e valanghe per il
maggior peso della neve, aumento di incidenza delle malattie tumorali e degenerative,
aumento delle liste d'attesa per trapianti d'or-
ATTIVITÀ
gani anatomofunzionalmente devastati e perduti!
Ho sporto denuncia dei fatti al Presidente
della Regione Lombardia, Dr. Formigoni, e al
Procuratore della Repubblica Agg. di Milano,
Dr. Dettori
Albert Einstein ci aveva invitato "a un nuovo
modo di pensare" e ci aveva avvisato, col suo
"Messaggio del 1954", dell'esiziale pericolo
radioattivo:
"Da quando i frutti delle ricerche dell'uomo
di scienza sono caduti nelle mani di coloro che
detengono il potere politico, cui è affidato il
destino della massa degli individui sempre più
amorfa, va gradualmente profilandosi la
minaccia dell'avvelenamento dell'atmosfera
da parte della radioattività e, di conseguenza,
della distruzione di qualsiasi forma di vita
sulla Terra. Allontanare questa minaccia è
divenuto il problema più urgente del nostro
tempo".
D E L L’ O R D I N E
Noi Medici non facciamo parte della massa
amorfa. Dobbiamo assolutamente adoperarci,
singolarmente e anche col nostro Ordine
Professionale, per far bloccare la radio contaminazione dell'ambiente in forza di "un
nuovo modo di pensare" e cioè di una strategia geopolitica di costituzione di uno Stato
confederato della Terra, senza più steccati da
difendere con immense spese militari, senza
più l'odio infinito degli sfruttati, ma con la
rigida tutela delle risorse economiche e
ambientali, delle tradizioni e del credo religioso per ognuno nella propria terra ove è nato e
dove ha garanzia di lavoro.
Non vedo alternative, perché il satana nucleare, inodore, incolore, invisibile e "pulito", ci
sta cancellando dalla faccia della Terra. Salvo
miglior consigliere, s'intende....
Besana Brianza 10/01/2003, telefono/fax
0362 994550.
Note biografiche sull’autore
autore della copertina di questo mese è Anco Marzio (Silver Malgarini da Suzzara;
1897-1976). Per 25 anni visse a Bologna, dove giovanissimi studiò disegno con il
Prof. Guglielmo Pizzirani - Trasferitosi successivamente a Milano studiò pittura presso il Prof. Fedeli. Fu esponente del Circolo milanese di via Bagutta.
Le sue opere sono esposte in collezioni private e pubbliche in Italia, Francia, Svizera,
Spagna e in altri paesi europei.
L’
Casa di Cura Privata VILLA CHIARA
Direttore Sanitario: Dott. Corrado Ballarini
Medico chirurgo specialista in psichiatria
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Via Porrettana, 170 - Tel. (051) 61.92.222
Equipe Medica Fisiokinesiterapia e Rieducazione Funzionale:
Dott. Domenico COSTANZO - Medico Chirurgo spec.in Fisiokinesiterapia Ortopedica
Radiodiagnostica e Diagnostica per Immagini:
Dott.ssa Silvia CANOVA Medico Chirurgo spec. in Radiologia-(Radiodiagnostica)
T.A.C.:
Dott.ssa Rita QUERZÈ Medico Chirurgo spec. in Radiodiagnostica e
Dott. Gianfranco CRISTI Medico Chirurgo spec. in Radiologia Medica e Terapia Fisica
Analisi Cliniche e di Laboratorio:
Dr.ssa Liviana FORMICA - Biologa - spec. in Biochimica e Chimica Clinica
Citoistopatologica ed Estemporanea:
Prof. Giovanni SCHLICH Libero Docente in Anatomia e Istologia Patologica
AUT. 07 del 25.09.2001
Ecografia senologia - Mammografia - Ortopantomografia
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
29
I
COLLEGHI
Medicina
generale:
restano
un miraggio
i nuovi accessi
alla convenzione
di Stefano di Marzio
L’ODISSEA DEI PIÙ GIOVANI
TRA GRADUATORIE E ZONE CARENTI
Angelo Laguardia, titolare di continuità assistenziale, fa la spola tra Puglia e Lombardia.
Denuncia l’inutilità del tirocinio obbligatorio e
crede nella professione liberalizzata. Pazienti
venduti: solo un’infrazione alla deontologia?
N
essuna possibilità. Tra graduatorie
sterminate, zone carenti tirate fuori
con il contagocce e massimalisti che
non mollano l'osso, la speranza di nuove
convenzioni per la medicina generale in una
qualunque provincia italiana e qualcosa di
molto simile al miraggio. Quando va bene,
quando cioè si esce dal tunnel e ci si vede
assegnare un ambito dall'Asl, capita anche di
imbattersi in un collega pensionando che
cede i propri pazienti in cambio di denaro.
Amministratori e sindacalisti assicurano si
tratti di pratiche di certo esecrabili, quanto
rare e desuete. Però a Verona, a Foggia o a
Napoli può succedere ancora oggi di pagare
10-15 mila euro (20-30 milioni di vecchie
lire) solo per essere ~presentati~ e "consigliati~ agli assistiti dal loro dottore di fiducia.
Magari dopo un breve periodo di affiancamento o associazione, cui si ha diritto pagando un anticipo: il saldo a massimale raggiunto. L'ingresso sul mercato del lavoro non è
30
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
SCRIVONO
agevolato dal fatto che l'offerta di posti
vacanti e la mappa delle aree scoperte, non
siano centralizate né dal ministero, né dalla
Fnomceo, né dai sindacati medici. Ogni
regione fa per sé e pubblica i dati sui propri
bollettini ufficiali che, per fortuna, in molti
casi finiscono anche sul web.
La Lombardia ha le sue graduatorie aggiornate all'anno in corso. La Campania e ferma
al 1999. Allora ci si arrangia. Un giovane
medico - dove per "giovane" si intende anche
l'ultraquarantenne disoccupato o inoccupato
s'affida a intemet, alle "conoscenze" in qualche Asl, al tam tam tra i colleghi. L'obiettivo
è sempre lo stesso: scoprire dove, conviene
iscriversi per coltivare la speranza se non di
una convenzione per l'assistenza primaria,
almeno di sostituzioni o titolarita in continuità assistenziale. A fronte dei 47 mila e
passa medici di famiglia che esercitano in
Italia si contano circa 23 mila tra guardisti e
medici dei servizi. Difficile dire quanti siano
i senza lavoro o comunque coloro che non
godono di impieghi continuativi e remunerativi. La tabella pubblicata in basso a pagina
8 mostra che ogni anno va in pensione circa
un migliaio di medici di medicina generale.
A quanto si sa, la stima globale della pletora
(si veda il Grand'ltalia pubblicato su Doctor
n°1 del 2003) oscilla tra le 40 mila e le 60
mila unità
Tra quelli che s'arrangiano c'e Angelo
Laguardia, classe '61, pugliese di Castellana
Grotte in provincia di Bari e residente a
Corato. Come tanti colleghi del Sud che
oltrepassano il Po (il flusso è sempre verso il
Nord...) da circa due anni, ogni settimana, fa
la spola con Roncoferraro, in provincia di
Mantova dove ha ottenuto prima un contratto di sostituto in continuità assistenziale e
poi di titolare (agosto 2001). La sua Asl gli
dà modo di concentrare i turni, quindi
Laguardia "vive" in ambulatorio dal venerdi
alla domenica e il lunedì toma a casa.
Guadagna poco meno di 1.700 euro al mese,
cui deve sottrame circa 210 che spende per il
treno.
Laguardia cerca di capitalizzare ogni possibile festività e di effettuare sostituzioni nei
continua a pag. 35
I N A I L
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
SEDE DI BOLOGNA
IN CASO DI INFORTUNIO
SUL LAVORO...
COSA FARE?
IOR
AZIENDA
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI
CUP E CARE 2000
AZIENDA USL BOLOGNA NORD
AZIENDA USL BOLOGNA SUD
OSPEDALIERA DI
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
31
IN CASO DI INFORTUNIO
SUL LAVORO...
COSA FARE?
1.
AVVISO IMMEDIATAMENTE
IL DATORE DI LAVORO
(che ha l’obbligo di presentare
la denuncia)
o i colleghi più prossmi
2.
Mi reco al PRONTO SOCCORSO
e preciso che si tratta
di infortunio sul lavoro
3.
32
Consegno immeidatamente
al datore di lavoro
la COPIA DEL CERTIFICATO
rilasciato dal Pronto Soccorso
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
4.
Al termine dei giorni di
PROGNOSI:
- SE SONO GUARITO
RIPRENDO IL LAVORO
- SE RITENGO
DI NON ESSERE GUARITO:
qualche giorno prima
della scadenza della prognosi,
PRENOTO UNA VISITA
ALL’INAIL tramite:
• SPORTELLI CUP,
presentando il certificato
rilasciato dal Pronto Soccorso
• CALL-CENTER al n° 8488 - 84888
• FARMACIE
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
33
I N A I L ricorda che:
Le prestazioni
specialistiche e medico-legali,
prenotate tramite CUP sono
COMPLETAMENTE
GRATUITE
La sede di Bologna
si trova in VIA MILAZZO 10
nei pressi della
stazione Centrale
Ufifci e ambulatori
effettuano i seguenti ORARI:
dal lunedì al venerdì
dalle 08.00 alle 12.00
martedì e giovedì
anche il pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.00
☎ 051 6095281/288
34
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
I
COLLEGHI
SCRIVONO
segue da pag. 30
paesi della provincia. Fa conto che dopo tre
anni di permanenza nella graduatoria unica
potra ottenere il trasferimento vicino casa
sempre e comunque in continuità assistenziale. Allo stesso tempo però sta ragionando di
mettere radici in Lombardia (ha due figli di
due e cinque anni e una moglie avvocato).
«Tanto - ammette sconsolato - non riuscirò
mai a fare il medico di famiglia a Corato. In
realta nemmeno a Mantova, neanche prendendo la residenza (circostanza che dà punteggio, ndr). Però li, tra sostituzioni e incarichi nei centri geriatrici, ci sono più occasioni
di lavoro».
La formazione serve ai tutor
Lungi dal rassegnarsi a una condizione piuttosto disagevole, Laguardia ha scritto una lunga
lettera a questo giornale. Il testo si traduce in
un atto d'accusa che prende spunto dalla
recente estensione, da due a tre anni, del
periodo di formazione specifica in medicina
generale. Senza mezzi termini, il dottore si
chiede a che serva e, soprattutto, a chi:
«Diventare medico di base è impossibile, dal
momento che le regioni pubblicano poche
zone carenti per l'assistenza primaria e queste
poche vengono assegnate ai colleghi che si trasferiscono.
In Lombardia, per esempio, per aprire il proprio ambulatorio passano circa dieci anni dal
conseguimento dell'attestato di formazione.
Allora mi chiedo: che senso ha frequentare il
corso per diventare generalisti quando si ha la
matematica certezza di non avere mai la convenzione? Perché lo Stato conbnua a spendere
soldi dei contribuenti per formare medici che
non potranno mai esercitare la professione? E'
inutile che le regioni formino nuovi generalisti da una parte e poi innalzino il rapporto
ottimale dall'altra A chi serve veramente il
corso di formazione in medicina generale?
Forse ai tutor e ai docenti dello stesso?n.
Laguardia tocca un altro aspetto scottante,
quello della deroga all'eta pensionabile: «La
magistratura fa anche la sua parte consentendo ai colleghi settantenni di mantenere la convenzione per altri due anni, ritardando ulteriormente l'entrata nella professione di colle-
IL TIROCINIO
COME PARCHEGGIO
emmeno il più grande sindacato
medico,la Fimg, accentra i dati
sulle zone carenti e le graduatorie
italiane. Lo dice Massimo Magi, segretario provincaile ad Ancona, che rimanda i colleghi alla consultazione dei bollettini regionali, quasi sempre diffusi
anche sul web. Magi ammette che il
periodo di formazione obbligatorio in
medicina genrale doveva servire anche
modulare il turn over degli aspiranti
medici di famiglia, in rapporto alle
necessità del territorio. Non tutto però è
andato per il verso giusto se è vero che
nella regione Marche, rispetto alle circa
quaranta zone carenti per la medicina
generale, sono soltanto dodici i medici
in formazione. L’anomalia è ancora più
stridente in Sicilia, dove - a detta di Magi
- pe seicento zone carenti, i candidati
che frequentano i tirocini sono oltre milleduecento. Quanto alla pratica della
compravendita di pazienti, Massimo
Magi, così come Renato Giusto, presidente dell’ordine di Savona, parla di abitudini in vai di estinzione, censurate e
perseguite da sindacati e ordini.
N
ghi giovani condannati a fare la guardia medica o i sostituti per tutta la vita». Laguardia dà
per scontato che il corso per generalisti sia
diventato un'ulteriore area di parcheggio per
la pletora medica «Lo Stato abbia il coraggio
di dire ai neolaureati in medicina che la medicina generale è uno sbocco professionale
ormai chiuso e che è meglio tentare di entrare
in una scuola di specializzazione, in quanto
questa consente almeno di svolgere la libera
professione e di partecipare ai concorsi". Poi,
il dottore si lancia in una proposta non nuova
non rivoluzionaria ma che può sicuramente
far ancora discutere: liberalizzare l'accesso alla
medicina generale, dando modo ai cittadini di
scegliere liberamente il proprio medico senza
essere costretti a scegliere una lista di nomi
proposti dalle Asl.
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
35
I
COLLEGHI
SCRIVONO
Assistiti al migliore offerente
cittadino) dice espressamente che: "La libera
Ma finché i nomi li propone l'Asl può ancora
scelta del medico e del luogo di cura costituiandare. Come accennato in apertura, il prosce principio fondamentale del rapporto
blema può nascere quando il parco-assistiti (o
medico-paziente. Nell'esercizio delI'attività
parte di esso) viene trasferito da un medico di
libero professionale svolta presso le strutture
medicina generale prossimo alla
pensione, previo
UN MEDICO PER MILLE ABITANTI
pagamento, a un
aspirante general rapporto ottimale tra numero di medici e abitanti e la copertura delle
lista che necessazone carenti, sono regolati dagli articoli 19 e 20 (capo II) della vigente
riamente
già
convenzione. Il comportamento delle regioni italiane non è univoco,
figuri in vetta a
tanto
che, ad esempio, la Lombardia preferisce ripartire tra i già convenuna graduatoria
zionati
gli assistiti di massimalisti in pensione, prima di aprire le porte ai
La storia è vecchia, gli strata- medici della graduatoria. Ciò è reso possibile dal comma 9 del citato articolo 19 che recita: "Ferma restando la facoltà delle regioni di disciplinare
gemmi pure (anl'accesso alle funzioni di medico di medicina generale secondo parametri
nunci, associazioni dell'ultim'ora, diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell'art 8, lett.
h),
sostituzioni,
a f f i a n c a m e n t i decreto legislativo n. 502192 e successive modificazioni, per ciascun
ecc.). Né l'una né
ambito territoriale, definito ai sensi del comma 3, può essere iscritto
gli altri, pero, soltanto un medico per ogni 1000 residenti o frazione di 1000 superiore
sono stati seppela 500, detratta la popolazione di età compresa tra O e 14 anni, risultante
liti. Dall'ufficio
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente". E' però l'allegato 8 del
legale
della
medesimo accordo che definisce le procedure di calcolo del rapporto
FNOMCEO assicuottimale. Premesso che un ambito territoriale non può comprendere una
rano che questa
popolazione inferiore a 5.000 abitanti né può essere inferiore al territopratica, se non
rio del comune anche se questo comprende più aziende, le regioni proaltro poco etica
cedono così: stabiliscono la popolazione nell'ambito risultante alla data
non è perseguibidel 31 dicembre dell'anno precedente. Da tale quantità si detrae la popole civilmente né
lazione che al 31 dicembre dell'anno precedente, pur anagraficamente
tantomeno
residente nell'ambito territoriale, ha effettuato la scelta del medico in
penalmente.
Quel che puo
altro ambito. Si aggiunge la popolazione non residente che ha effettuato
accadere (ma la
la scelta nell'ambito. Dal totale si detrae ulteriormente la popolazione in
Federazione non
età pediatrica (0-14 anni). Il risultato è il numero di abitanti utile al fine
sembra disporre
del rapporto ottimale. A parte si prende l'elenco dei medici già operanti
di una casistica
nella medicina generale nell'ambito in questione, compresi gli ex-assoad hoc) è infran- ciati. Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale
gere qua e là il
derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o dalla autolimiCodice deontolotazione. Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione
gico, con le sandel rapporto ottimale. Esso sarà: 1) uguale a 1.000 per tutti coloro che
zioni che possousufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superino conseguirne.
ore a 1.000; 2) pari al loro massimale se esso è inferiore a 1.000. Fatta
L'articolo 24 del
la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti del rapTitolo 111 (rapporti con il citta- porto ottimale. La zona è carente se il risultato della sottrazione è un
numero superiore a 500. Si inserirà un medico per ogni 1.000 abitanti o
dino), capo 11
(doveri del medi- frazione superiore a 500 in relazione al risultato della sottrazione.
co e diritti del
I
36
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
I
Regione
Lombardia
Lazio
Campani
Sicilia
Piemonte
Veneto
Emilia R.
Puglia
Toscana
Calabria
Liguria
Sardegna
Marche
Friuli V.G.
Abruzzo
Umbria
Basilicata
P.a.Trento
Molise
P.a. Bolzano
Valle d’Aosta
Italia
N° Medici
Pazienti
per medico
7452
4715
4582
3914
3621
3467
3257
3262
2940
1712
1417
1301
1199
1033
1032
697
560
375
282
225
105
47.148
Fonte, ministero della Salute (2000)
Casa di Cura Privata
A I C OLLI
O S P E D A L E P R I VAT O
PER MALATTIE NERVOSE
1095
1014
1144
1111
1078
1161
1107
1095
1040
1047
1029
1132
1092
1051
1075
1064
1085
1111
1031
1830
1045
1092
SCRIVONO
pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino. E',
pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici
tendente a influire sul diritto del cittadino alla
libera scelta. Il medico può consigliare, ma
non pretendere, che il cittadino si rivolga a
determinati presidi, istituti o luoghi di cura"
Nel commentario allegato al Codice, proprio
rispetto a questo articolo è specificato che lo
stesso: "...considera solamente la fattispecie in
cui le indicazioni del medico siano mosse da
convinzioni di beneficialità; qualora, invece,
dette indicazioni dovessero fondarsi su diverse
finalità quali, ad esempio, benefici economici
per il medico stesso o compartecipazioni agli
utili di determinate strutture verrebbero a
configurarsi violazioni di altre nomme quali
quelle che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'esercizio professionale e la finalizzazione dello stesso alla sola tutela della vita
e della salute dei pazienti (artt. 3 e 4 del codice)" Inoltre va presa in considerazione la
nomma del rispetto reciproco tra colleghi
(articolo 5% capo 1, titolo IV), laddove dice
che il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai
principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale" e
che il medico deve assistere i colleghi senza
fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle
spese sostenute. Trattandosi di incaricati di
pubblico servizio, il rischio piu immediato per
i medici che lucrano sull'accordo può essere la
revoca o sospensione della convenzione da
parte della Asl e la sanzione da parte dell'ordine. Ma a un pensionato importa qualcosa?
Direttore Sanitario Responsabile: DR. RAFFAELLO BIAGI
Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria
40136 BOLOGNA
VIA SAN MAMOLO 158 - TEL. 051 581073 - FAX 051 6448061
AMBULATORI:
TEL. 051 583013 - 051 580922
051 331998 - 051 6446234 - 051 6446916
P.G. 29607 - 05/03/96
La geografia italiana
dei medici di base
COLLEGHI
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
37
I
COLLEGHI
Ai medici
di famiglia
della Città
di Bologna
SCRIVONO
PROTOTIPO DEI “BUONI NECESSARI”
COMUNE DI BOLOGNA
CENTRI SOCIALI ANZIANI
PROGRAMMA DI DIAGNOSI TEMPESTIVA
Buono N. 2 rilasciato dal Centro Sociale Anziani
per eseguire gratuitamente entro tre girni lavorativi dalla
prenotazione telefonica il seguente esame ecografico:
C
ome sapete, Bologna, prima città al
mondo, ha dato l'avvo nel 1985 ad un
programma d'ospedalizzazione domiciliare gratuita dedicato in modo esclusivo ai
cosiddetti Malati di cancro 'Terminali'
(Progetto EUBIOSIA-ANT).
Da allora, abbiamo assistito fino all'ultimo
giorno più di 40.000 Sofferenti di questo tipo,
grazie anche alla generosita' dei nostri
Concittadini, alla preziosa disponibilita' e
all'importante collaborazione di tanti Medici
di Famiglia.
Di recente abbiamo sottoposto alla Vostra
attenzione il nuovo progetto EUBIOSIA 3ANT, finalizzato alla diagnosi tempestiva nell'ambito della patologia oncologica, (vedi
Bollettino Notiziario settembre 2002).
Tale "Progetto' consiste nel mettere a disposizione fondi per effettuare ecografie a titolo
gratuito, entro 3 giorni lavorativi. a persone
con patologia oncologica (sospetta o accertata), indicate dai Medici di Famiglia di
Bologna e Provincia.
In questa nuova fase il Progetto prevede di far
eseguire ulteriori 100 ecografie, riservate ai
Centri Sociali Anziani di Bologna.
All'uopo saranno a disposizione dei Cittadini
muniti dl specifica richiesta del Medico di
Famiglia, presso i Centri Sociali Anziani,
appositi "BUONI" forniti dall'ANT, per esegulre gli esami presso centri diagnostici convenzlonati con l'ANT (Centro S. Donato,
Centro Cavour, Centro S. Camillo).
Le spese saranno a totale carico dell'ANT.
Per qualsiasi altra informazione e possibile
rivolgersi agli Uffici Accoglienza ANT (Via
Piave n. 11/b. tel: 051/614 01 01, Via
Albertoni n. 15. tel:051/636 23 20.
38
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
al/alla Sig.
presso il CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR S.R.L.
Via del Lavoro, 40 - Bologna - Tel. 051 4211195.
È INDISPENSABILE ALLEGARE
LA RICHIESTA DEL MEDICO
Le spese sono a carico dlel’ANT.
Fotocopia del presente buono sarà invita dal Centro al
Dipartimento Amministrativo ANT - Via Bergami, 9 Bologna - Tel. 051 311762
Firma del Presidente del Centro Anziani
Firma del Direttore del Centro Diagnostico
E' gradita l'occasione per inviare i più fraterni
saluti a tutti Voi,
Dott. Giorgio Anagni
***
CONTROLLO DEL DOLORE
NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE
DELLA FONDAZIONE ANT ITALIA
Il Professor Franco Pannuti, Presidente della
Fondazione ANT Italia, in occasione del venticinquennale dell'ANT, rende noto che nei
Pazienti seguiti a domicilio, gratuitamente,
dall'équipe medico-infermieristica ANT,
opera per il controllo del dolore da tumori nel
rispetto del protocollo ospedaliero nazionale. I
Malati con dolore (il 67% degli assistiti) utilizzano, in base ai diversi gradi di dolore, tre
tipi di farmaci :gli antinfiammatori (FANS),
gli oppiacei deboli e gli oppiacei forti come la
morfina. I Sofferenti che necessitano di morfina sono il 28%, ottenendosi un buon controllo del dolore nel 95%dei casi. Attualmente
I
l'ANT assiste ogni giorno, gratuitamente e a
domicilio, 2145 Malati di tumore in tutta
Italia. Dal 1985, data in cui sono nati gli
Ospedali Domiciliari Oncologici (i 26 ODO
ANT oggi presenti in Italia), sono stati assistiti 39.290 Pazienti. Il Malato seguito dall'équipe specializzata dell'ANT (144 Medici e 42
Infermieri), nel rispetto dell'Eubiosia, assicura
una buona dignità di vita, fino all'ultimo
respiro, in seno al nucleo famigliare. Per rendere sempre più efficace la sua opera, la
Fondazione ANT Italia onlus cerca Medici ed
Infermieri, con un rapporto di lavoro di tipo
professionale, da inserire nel suo programma
di ospedalizzazione domiciliare per la provincia di Bologna: per ulteriori inforrnazioni
contattare
Dr.ssa
Marina
Casadio
348.3102868 o Dr. Maurizio Mineo
348.3102821
***
Bologna 06/06/03
Fondazione ANT-Italia ONLUS:
La formazione del personale sanitario degli
ODO-ANT
I) L'ANT e gli ODO-ANT promuovono da
sempre la formazione degli Operatori
Sanitari. Perchè in ANT serve piu che in
altri Ospedali la forrnazione degli operatori'?
Da quando l'ANT è stata fondata nel 1978 lo
studio e la ricerca scientifica sono stati tra i
princlpali campi di interesse sempre finalizzati al campo clinico e alla didattica
Da allora infatti è attivo il Laboratorio ANT
(ANT-LAB) che ha realizzato studi sull'assorbimento e la cinetica del farmaci antineoplastici nell'organismo umano . I risultati di queste ricerche hanno reso possibili aggiustamenti di dosaggio di tali farmaci e permesso cosi
alle terapie antiblastiche di essere più efficaci.
Il programma di ricerca scientifica prosegue
ancora oggi in parallelo con quello
dell'Ospedalizzazione
Domiclllare
Oncologica (ODO).
L'insegnamento delle nuove acquisizioni in
termini di terapie oncologiche unitamente alla
standardizzazione di protocolli per le diverse
COLLEGHI
SCRIVONO
situazioni cliniche è sempre stati oggetto dei
corsi di formazione e d'aggiornamento per il
personale sanitario degli ODO-ANT (Medici,
Infermieri professlonali e Pslcologi). E' indispensabile che l'equipe sanitaria abbia un ottimo livello culturale per fornire al Paziente
oncologico le terapie più efficaci e per garantirgli il miglior livello di Eubiosia (dignità di
vita). Da sempre l'ANT ha investito moltissimo in termini di risorse umane perchè un
Professionista con una buona formazione non
solo dal punto di vista tecnico-culturale ma
anche psicologico ed etico-morale può fomire
al Sofferente un alto livello assistenziale.
2) Cosa è cambiato rispetto al passato?
I corsi dell'ANT di formazione di base per i
tirocinanti Medici, Infermieri Professionali e
Psicologi sono gli stessi di sempre per quel che
riguarda la valutazione dei candidati dal
punto di vista relazionale e culturale. E' cambiato il numero dei candidati (in aumento) e
l'organizzazione dello stage di formazione con
un percorso molto dettagliato sia dal punto di
vista pratico con affiancamento ad un tutor
per le visite domiciliari, sia dal punto di vista
teorico (seminari, incontri scientificl, dlscussioni di casi clinici).
Per quanto riguarda l'aggiornamento "continuo" per tutto il personale operativo degli
ODO-ANT si sono sempre svolti seminari e
corsi d'aggiornamento al fine di approfondire
argomenti relativi all'oncologla in generale e
all'ospedalizzazione oncologica domiciliare in
particolare.
Di nuovo c'è anche la necessità di accreditare
tali eventi scientifico-culturali presso il
Ministero della Salute secondo il programma
Educazione Continua in Medicina (ECM),
destinandoli non solo agli Operatori
dell'ANT, ma anche a quelli provenienti da
altre Istituzioni.
3) Cosa significa accreditamento del Corso?
Il Ministero della Salute per il programma
ECM ha reso obbligatoria a tutto il Personale
che opera nella sanità (Medici, Infermieri
Professionali,
Psicologi,
Farmacisti,
Fisioterapisti, etc. . .) la partecipazione a evenBollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
39
I
COLLEGHI
ti di aggiornamento nella disciplina praticata
che siano "riconosciuti" da una apposita
Commissione di esperti che attribuisce a ciascun evento un "punteggio" in termini di crediti formativi.
Ogni Professionista della sanità deve partecipare ai vari corsi, congressi, seminari, etc.
organizzati su tematiche inerenti la propria
disciplina al fine di raccogliere il numero di
crediti stabiliti dal Ministero come indispensabili per ogni anno. Il programma ECM,
dopo una fase sperimentale di prova, è iniziato nel 2002 e per quell'anno erano richiesti 10
crediti formativi, per il 2003 SOI10 richiesti
20 crediti, 30 per il 2004 etc.
4) Come vengono organizzati i corsi di
aggiornamento dell'ANT ?
Dal 2002, in ottemperanza alle direttive ministeriali del programma ECM, I'ANT ha organizzato gli eventi culturali per gli operatori
degli ODO-ANT secondo le regole stabilite
dal Ministero e accreditando così tali corsi di
aggiornamento per fornite ai professionisti i
crediti formativi richiesti. La partecipazione ai
Corsi d'Aggiornamento ANT è stata aperta a
Professionisti di altre istituzioni.
L'organizzazione di tali eventi (piuttosto complessa per una serie di procedure burocratiche
e informatiche necessarie per "colloquiare"
adeguatamente con il Ministero della Salute),
richiede uno staff di operatori dedicato a questa attività con Medici oncologi che delineano
il programma scientifico e collaboratori che
siano di aiuto nella segreteria scientifica per
tutti gli indispensabili contatti con i docenti e
i partecipanti, nonchè per la preparazione di
tutto il materiale didattico utile per il migliore apprendimento delle tematiche trattate.
5) Quali sono gli argomenti che includete nel
corso?
Gli argomenti sono relativi all'oncologia clinica, all'ospedalizzazione domiciliare e a problemi etico-morali comprendendo problematiche relazionali dell'équipe assistenziale con il
paziente e i familiari.
E' particolarmente oculata la scelta dei docen40
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
SCRIVONO
ti che devono essere tra i massimi esperti del
loro settore.
6) Cosa è stato organizzato e previsto per
quest' anno?
11-12 aprile 2003 "I tumori del colon in fase
avanzata" per Medici con 7 crediti formativi
concessi; 16-17 maggio 2003 "11° corso di
aggiornamento per Infermieri Professionali:
Ospedalizzazione Domiciliare Oncologica"
con 15 crediti formativi concessi, entrambi
presso l'Auditorium del Comune di Budrio
(Bo);
10-11 ottobre 2003 "I tumori urologici in fase
avanzata" per Medici;
7-8 novembre 2003 "III° Corso di aggiornamento per Infermieri Professionali:
Ospedalizzazione Domiciliare Oncologica"
entrambi organizzati nella Sala Congressi
della Ditta Eminflex di Budrio (Bo);
Seminari mensili monotematici presso l'Aula
dell'Istituto Addari (S. Orsola).
Si stanno già identificando gli argomenti e i
relatori per gli eventi formativi del prossimo
anno.
7) Si parla anche di una Scuola permanente
ANT. Cosa significa?
Considerando che gli ODO-ANT sono
"ospedali senza muri" in quanto l'attività assistenziale si svolge al domicilio del Paziente,
I'ANT ha iniziato la costruzione dell'Istituto
di Scienze Oncologiche, della Solidarietà e del
Volontariato dove unificare il coordinamento
dei vari Dipartimenti (amministrativo, promozionale, sanitario, etc.) includendo la scuola di formazione dei Professionisti perché
anche questa realtà abbia una sede a garanzia
della continuità didattico-formativa .In questa
sede, già in fase di costruzione, Volontari e
Professionisti, condividendo gli stessi ideali
etici che sono alla basa del Progetto Eubiosia,
potranno garantire la migliore dignità di vita
al Paziente e alla Sua famiglia.
Dott.ssa Marina Casadio
Responsabile ANT
dei Corsi d'aggiornamento
I
Fondazione ANT Italia Onlus
Presidente Prof. F. Pannuti
Corso aggiornamento per medici
"I tumori del colon in fase avanzata"
11-12 aprile 2003
Auditorium Via Saffi, 50 Budrio Bologna
Il Corso di Aggiornamento organizzato dalla
Fondazione Ant Italia Onlus si è svolto sotto
il patrocinio dei Comuni di Budrio e
Bologna, Assessorato alla Sanità e Ambiente e
Assessorato Servizi Sociali, Volontariato e
Famiglia, Ordine dei Medici di Bologna,
Università degli Studi di Bologna e Regione
Emilia-Romagna. Hanno partecipato 78
Medici, provenienti dalla provincia di
Bologna in numero di 37, dalla regione in
numero di 8 e dal territorio nazionale in
numero di 33. La rilevazione finale riguardante l'evento nel suo complesso ha avuto il esito:
per quanto riguarda la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla del Medico di
aggiornamento il risultato del questionario è
stato:
Non rilevante
Poco rilevante
Abbastanza rilevante
Rilevante
Molto rilevante
/
/
14%
59%
24%
COLLEGHI
state:
Scarsa
Mediocre
Soddisfacente
Buona
Eccellente
Medico chirurgo Specialista in:
STOMATOLOGIA
MALATTIE DELLA BOCCA
e PROTESI DENTARIE
Aut. Sanitaria n° 108 del 21.03.2000
/
/
17%
58%
26%
Per quanto riguarda l’efficacia dell’evento per
la formazione del Medico stimolandolo a
cambiare e migliorare la sua attività clinica le
risposte sono state:
Inefficace
/
Parzialmente efficace
1%
Abbastanza efficace
28%
Efficace
59%
Molto efficace
12%
L'evento nel suo complesso si è dimostrato di
alto contenuto scientifico/educazionale per i
contributi, in media di ottimo livello, dei
Docenti.
Buona la partecipazione dei Medici e la valutazione degli stessi come si desume dai risultati del questionario.
La Fondazione ANT Italia ONLUS proseguirà l'aggiornamento continuo non solo per i
Medici degli ODO-ANT, ma anche per quelli provenienti da altre Istituzioni, affrontando
le tematiche oncologiche generali e approfondendo in particolare gli argomenti relativi alle
cure oncologiche domiciliari.
Per quanto riguarda la qualità di aggiornamento fornita dall’evento le risposte sono
DAL MONTE
DOTT.SSA DERNA
SCRIVONO
DAL MONTE MAZZOLI
DOTT.SSA ALESSANDRA
Laureata in:
ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA
Aut. Sanitaria n° 107 del 21.03.2000
Dr.ssa M.Casadio
BOLOGNA
Via Emilia Lev. 80
Tel. 051 49 21 05
Lunedì 15-19
Mercoledì e Giovedì
9-19 Orario Continuato
IMOLA
Via Cavour, 104
Tel. 0542 24 212
Martedì e Venerdì
9-19 Orario Continuato
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
41
I
COLLEGHI
Consenso
informato:
note conclusive
professionisti per i quali sia prevista dalla normativa la raccolta del consenso informato e
nei casi in cui la prestazione comporti un
apprezzabile rischio che sia conoscibile dal
professionista secondo le norme di buona pratica, (Faraca). Il consenso è diretto al
Professionista responsabile (come singolo o
come équipe) e comprova la volontà dell'interessato di sottoporsi agli atti sanitari che sono
stati oggetto dell'informazione.
F
Quando è giuridicamente richiesto, deve essere personale e valido, esplicito (non presunto)
ed univoco; specifico (finalizzato e circoscritto); gratuito; non contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.
Il consenso deve essere preventivo e attuale: è
perciò revocabile in qualsiasi momento, almeno finchè ne sia possibile l'interruzione; è rinnovabile; va reiterato per ogni segmento significativo della prestazione previamente non
previsto Quando la prestazione comporta
rischi di danno reale, la richiesta di consenso
deve essere tempestiva, tale da dar spazio ad
un eventuale ripensamento; deve divenire personale e formale; deve essere rivolta esplicitamente alle componenti critiche della prestazione ed essere specifica per ogni singola fase
di essa.
ONDAMENTI - Dal diritto inviolabile
alla libertà personale, intesa come diritto
al rispetto dell'integrità corporea
(Costituzione art.13) discende la volontarietà
dei trattamenti sanitari (Costituzione art.32,
Legge 833/78 art. 32, Codice Deontologico
1998 capo IV) e la necessità del consenso
informato. Ogni atto diagnostico o terapeutico è soggetto agli obblighi contrattuali della
perizia, della prudenza e della diligenza da
parte dei singoli Operatori coinvolti (Faraca),
e può ritenersi lecito e legittimo in quanto
autorizzato. Non può essere quindi intrapreso
senza il valido consenso dell'interessato o del
titolare dei diritti sulla persona. Se manca il
consenso (quando necessario e possibile) l'operatore può incorrere nel reato di lesioni
penali dolose o di violenza privata (art. 610
C.P.) (Faraca).
Fanno eccezione i trattamenti obbligatori e gli
interventi in stato di necessità.
• Stato di necessita (art. 54 C.P.): EmergenzaUtenza - Quando il paziente sia incapace di
intendere e di volere (e non possa quindi
esprimere al momento una volontà contraria),
ove ricorra il pericolo di un danno grave alla
persona pericolo non volontariamente causato
ne altrimenti evitabile - ed i trattamenti sanitari siano indifferibili, il Sanitario deve agire
di propria iniziativa, nell'esclusivo interesse
del paziente, prestando l'assistenza e le cure
indispensabili, con atti medici proporzionati
al rischio che si vuole evitare (art. 54 C.P.,
Codice di Deontologia Medica art. 35).
CARATTERISTICHE E CONTENUTO
DEL CONSENSO - L'acquisizione del consenso si
applica a tutti i trattamenti sanitari erogati da
42
SCRIVONO
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
ESTENSIONE DEL CONSENSO - Il consenso del paziente ha valenza specifica, ossia si
riferisce unicamente alla prestazione che gli
venga prospettata come da eseguirsi da parte
del sanitario. Un intervento diverso da quello
consentito non è legittimamente ammissibile,
salvo quando venga a configurarsi uno stato di
necessità.
L'interessato, adeguatamente informato, può
tuttavia preventivamente rimettersi in modo
più o meno completo alle valutazioni ed alle
decisioni del sanitario, attesa la assoluta fiduciarietà del rapporto (Stefanelli) - delegandolo
ad operare nella maniera più idonea ed efficace.
• Quando l'interessato non è in grado di consentire, la prestazione è giustificata solo nei
limiti permessi dallo stato di necessità.
VALIDITÀ DEL CONSENSO - Condizione
giuridica di validità è che l'informazione offer-
I
ta sia adeguata e corretta; che l'interessato
abbia maggiore età, capacità di intendere e di
volere e libertà decisionale (immune da errore,
dolo o violenza); che la sua volontà sia realmente consapevole.
• In caso di esplicito rifiuto da parte di un
Interessato capace di intendere e di volere, il
Sanitario è tenuto a desistere dalla procedura
o dall'atto intrapreso o programmato - a meno
che non vi sia una disposizione specifica
dell'Autorità Giudiziaria.
• Se il persistente rifiuto del/dei titolare/i dei
diritti sulla persona alla prestazione comporta
prevedibilmente gravi danni alla salute dell'interessato, il Responsabile ne deve informare il
Magistrato.
La necessità della maggiore età per esprimere
un valido consenso, pur discussa, ha fondamento normativo nella norma generale dettata dall'art. 2 del C.C., ove si stabilisce che
«con la maggiore età si acquista la capacità di
compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa» (Stefanelli); l'informazione è comunque dovuta al minore che abbia
compiuto i 14 anni, il cui consenso deve essere preso in considerazione (Barozzi).
TITOLARE
DEL
CONSENSO
L'interessato, se maggiorenne e capace di
intendere e di volere, è il titolare primario, l'unico legittimato a consentire la prestazione;
esso potrebbe rimettersi totalmente alle valutazioni ed alle decisioni del Sanitario, data la
fiduciarietà del rapporto. I congiunti non
autorizzati non hanno alcun titolo in tal
senso, tranne che in caso di esercizio della
tutela per il paziente incapace, o della potestà
dei genitori per il paziente minore.
• Minori - La rappresentanza spetta a chi
detiene la potestà parentale (genitori, tutore,
affidatari) od al Tribunale dei Minori.
Entrambi i genitori devono essere interpellati,
anche se, in presenza di un genitore, si suppone l'altro consenziente (anche alla luce del disposto del D.Lgs 282/99). Può essere sufficiente uno solo dei genitori in caso di impedimento legale dell'altro (lontananza, morte,
incapacità giuridica) o in caso di separazione
legale o divorzio: in tale situazione il consenso
spetta al genitore a cui sono stati affidati i figli
per l'esercizio della potestà, salvo i casi in cui
COLLEGHI
SCRIVONO
vi siano decisioni particolarmente importanti
per le quali si richieda una decisione congiunta (Faraca). La potestà parentale dei genitori
può essere sospesa solo dal Tribunale dei
Minori. Il Giudice tutelare sarà chiamato in
causa nell'ipotesi di discordanza di pareri tra
gli esercenti la potestà oppure allorché tali
esercenti convergono nell'adottare una decisione che appaia al medico contraria agli interessi del minore assistito(Faraca). Anche il
paziente minore e non emancipato dovrebbe
ricevere informazione, calibrata peraltro in
rapporto alla sua maturità (Faraca).
• Minore emancipato (sposato) - E' equiparato al maggiorenne per il compimento di atti di
ordinaria amministrazione (art. 390 e 84
C.C.) a cui il trattamento sanitario si riferisca.
• Assenza del legale rappresentante del minorenne o suo dissenso all'atto medico - Per trattamento differibili il Giudice tutelare deve
procedere alla nomina di un tutore; per trattamenti urgenti il consenso deve essere dato dal
Giudice tutelare; per trattamenti indilazionabili subentra il principio dello stato di necessità, e quindi è il medico a decidere (Barozzi).
• Minori extracomunitari con genitori non
reperibili - E' competente il Giudice Tutelare
- anche se spesso si presume (erroneamente) il
potere genitoriale dell'accompagnatore adulto. Nelle situazioni sociologicamente poco
chiare, quando non sia reperibile un titolare
dei diritti e non si abbia tempo di attivare una
richiesta di tutela presso il Tribunale dei
Minori, può intervenire in via provvisoria il
Giudice Tutelare, in applicazione dell'art.361
C.C.; negli stati di necessita è competente il
medico.
• Valutazione dell'età scheletrica in soggetto
clandestino dichiaratosi minorenne L'autorizzazione compete alla Procura della
Repubblica.
• Soggetto adulto sottoposto a fermo, detenzione o arresto. - Soltanto il Giudice competente può autorizzare l'esecuzione di esami
diagnostici, fermo restando il principio dello
stato di necessità.
• Soggetti incapaci di intendere e di volere
non interdetti - E' competente il Giudice
Tutelare. Per gli interdetti, il tutore legale,
senza tralasciare l'informativa al paziente, per
quanto sia possibile.
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
43
I
COLLEGHI
INFORMAZIONE
SPECIFICA
L'informazione fa parte della buona condotta
medica; costituisce un vero e proprio dovere
contrattuale; è integrativa della prestazione
sanitaria tanto da diventare prestazione sanitaria essa stessa; dalla sua omissione possono
derivare responsabilità professionali e pretese
risarcitorie (Faraca). L'informazione deve essere data a chi ne ha diritto. Può essere data a
terzi solo con il consenso esplicito del paziente, titolare (oppure i suoi legali rappresentanti: esercenti la potestà di genitore; tutore),
fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del
Codice di Deontologia Medica per le ipotesi
di pericolo grave per la vita o la salute di altri
(Faraca).
L'informazione è finalizzata ad ottenere il
consenso dell'Interessato o del titolare dei
diritti sulla persona e rappresenta il momento
essenziale per ottenere un valido consenso.
Non può essere demandata al medico inviante, ma data all'interessato od a chi legalmente
lo rappresenta. Va attuata con anticipo rispetto all'inizio dell'atto programmato (ma di
norma non prima di 24 ore), affinché l'interessato abbia il tempo sufficiente per maturare il consenso.
L'informazione personale è un obbligo per il
medico, non per L'interessato, che può delegare il medico ad operare secondo i criteri
scientifici correnti e gli schemi più adeguati al
caso, ovvero delegare ad un terzo il diritto di
richiedere informazioni sulla sua salute e sulle
procedure sanitarie che lo concedono e/o
assumere la responsabilità delle decisioni conseguenti; la delega deve essere documentata
(Fallani).
• Nei rapporti con un soggetto momentaneamente incapace di intendere e di volere od in
stato di shock lo Specialista deve previamente
accertarsi della possibilità e della validità del
colloquio informativo e del consenso conseguente.
Se non vi sono pericolo di vita o rischio di
danni gravi per la salute, e se vi sia ragionevole probabilità di ritorno alla coscienza, è
opportuno attendere che il paziente sia di
nuovo in grado di esprimere il proprio consenso; quando non sia dato attendersi un
ritorno allo stato di coscienza in tempo utile
ed il trattamento sanitario appaia indifferibile,
44
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
SCRIVONO
prospettandosi uno stato di necessità, il sanitario deve agire secondo scienza e coscienza; se
lo stato di incoscienza interviene dopo che il
paziente ha espresso rifiuto ad un determinato trattamento, è necessario agire tenendo in
considerazione i suoi desiderata, come da
notizie apprese da congiunti o conoscenti affidabili (Faraca).
Il D.Lgs 282/99 (art. 2, comma 1c) prevede la
possibilità di identificare situazioni di urgenza
in cui l'informativa ed consenso possono
intervenire successivamente alla richiesta di
prestazione.
• In ogni altro caso, l'informazione deve essere fornita nella maniera più efficace possibile:
non può esistere consenso senza valida informazione.
L'informazione, per essere adeguata, deve
porre l'interessato in grado valutare i rischi e le
prospettive della prestazione. Va quindi personalizzata in rapporto al suo livello intellettuale, al suo grado di cultura ed alla sua reattività
psichica; deve essere effettuata con cautela e
serenità per evitare reazioni emotivo-ansiose
che possano indurlo ad un rifiuto razionalmente immotivato. Qualora l'ottenimento del
consenso informato sia oggettivamente ininfluente sulla condotta terapeutica, appare giustificato omettere un'informazione veritiera,
per non aggiungere al danno somatico anche
un trauma psichico (Fallani). L'informazione
può essere data gradualmente se le condizioni
psichiche dei paziente non consentono di
agire diversamente e se il differimento dei trattamenti non pregiudica il risultato atteso; se la
gradualità dovesse pregiudicare l'effettuazione
della terapia, l'informazione deve essere data
in rigorosa aderenza alla realtà (Fallani) - con
particolare riguardo ai rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva dell'interessato e allo stato dell'arte della disciplina. L'informazione non deve essere coercitiva,
deve essere quanto più scevra possibile da tentativi di convincimento del paziente a sottoporsi all'esame o al trattamento. Il linguaggio
deve essere preciso e comprensibile, non tecnico. La comprensione del messaggio informativo va sottoposta a verifica.
Veridica e corretta, chiara nella forma ed
essenziale nei contenuti (senza esasperate pre-
I
cisazioni), funzionale e proporzionata al tipo
di atto sanitario cui si riferisce, l'informazione
deve descrivere succintamente la procedura
generale ed in dettaglio le fasi critiche della
prestazione, rappresentando gli inconvenienti
(effetti avversi e complicanze) che appaiono
inevitabili o fortemente probabili, pur avendo
adottato le misure idonee ad evitarli; illustrando i vantaggi diagnostico-terapeutici della
procedura ed i rischi insiti nel rifiuto di essa.
Se del caso, possono essere citate le tecníche
altemative con i relativi rischi. E' comunque
fondamentale che ci sia una descrizione della
serie di atti finalizzati che integrano la procedura (Roma). Se le singole fasi assumono
un'autonomia operativa e presentano varie
soluzioni alternative, ognuna delle quali comporti rischi diversi, il dovere di informazione
si estende anche alle singole fasi e ai rispettivi
rischi (Stefanelli). L'informazione deve essere
particolarmente dettagliata nelle indagini a
rischio - in cui la richiesta dell'esame deve
essere attentamente considerata dal radiologo
e sottoposta ad una valutazione rischio/beneficio che ne giustifichi la necessità (Barozzi).
• Il consenso informato in vista di una terapia
specialistica o di un accertamento diagnostico
invasivi riguarda anche la concreta, magari
momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in
modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno alla procedura, ma
anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un'altra. L'omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà
in concorso con l'ospedale sul piano della
responsabilità civile (Stefanelli).
• Limitatamente alle ricerche cliniche il D.lgs
230/95 (mantenuto dal D.lgs. 187/2000),
introduce il dovere di informare l'interessato
anche sui rischi della radioesposizione, per
quanto in termini generici e comparativi con
altri tipi di rischio.
• Trattamenti sperimentali - La natura sperimentale del trattamento deve essere esplicitamente dichiarata al paziente, insieme alle
ragioni per le quali - nel caso personale - e
possibile attendere un beneficio che altri trattamenti non assicurano o assicurerebbero, in
COLLEGHI
SCRIVONO
conformità a principi dottrinali ed esperienze
già condotte. Circa i benefici attesi è necessaria una loro esplicita indicazione, anche in termini di probabilità, di modo che il paziente
sappia che può attendersi una più lunga
sopravvivenza, minori disagi personali nella
realizzazione dei trattamento, una migliore
qualità della vita, ecc. (Fallani)
FORMA DEL CONSENSO - Purchè esplicito ed univoco, il consenso non è condizionato
di norma a modalità di acquisizione ed a
forme di espressione particolari (Stefanelli).
Non esistendo alcuna norma specifica, la
forma del consenso è sostanzialmente libera,
tranne nei casi espressamente previsti dalla
legge: in campo radiologico, sperimentazione
clinica (art. 108 D.lgs. 230/95; DM
15.07.1997 - allegato su Linee guida per la
buona pratica clinica; Circolare Ministero
della sanità 05.10.2000, n.15); esposizione a
radiazioni ionizzanti a scopo di ricerca scientifica clinica: art. 5 D.lgs. 187/2000. E tuttavia opportuno, agli effetti probatori, che nelle
condizioni di maggior rischio sotto il profilo
della radioesposizione (ad es. in gravide), della
somministrazione di mezzi di contrasto
(mdc), di manovre interventive, l'acquisizione
del consenso sia formalizzata attraverso la sottoscrizione da parte dell'interessato di un
documento dedicato.
Il consenso non deve contenere frasi che possano dare l'impressione all'interessato che la
firma comporti la rinuncia ai propri diritti e
che l'operatore venga sollevato da eventuali
colpe per negligenza; dovrebbe inoltre contenere la rassicurazione che i suoi dati personali
verranno trattati secondo il principio di privacy (Roma).
• Se il CONSENSO è solo VERBALE, esso
dovrebbe avvenire alla presenza di testimoni
autorizzati ed annotato sulla cartella radiologica.
• Il CONSENSO scritto (modulo o formulario) deve essere esaustivo per le prestazioni
interventistiche. Per quelle mini-invasive
(contrastografie i.v.) o non-invasive (radiografie della pelvi in donne gravide, ecc.) è sufficiente che indichi la modalità ed il tipo di
informazione fornita all'interessato, il quale
dichiarerà contestualmente di aver potuto
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
45
I
COLLEGHI
rivolgere al Sanitario le domande necessarie
per acquisire elementi idonei ad una sufficiente comprensione della procedura; che le spiegazioni del Sanitario sono state chiare e complete; di avere la facoltà e l'opportunità di
chiedere ulteriori delucidazioni in ogni
momento dell'indagine.
Per ogni tipo di indagine che necessiti di consenso, è opportuno predisporre schede informative specifiche, da consegnare all'assistito,
con notizie di tipo medico riguardanti: modalità di espletamento dell'indagine, vantaggi e
rischi ad essa connessi, dubbi diagnostici, possibili trattamenti alternativi e possibili conseguenze in caso di interruzione o sospensione
(Barozzi). L'interessato è invitato a leggere
attentamente la dichiarazione di consenso
informato ed il foglio informativo allegato, al
fine di prendere coscienza di ciò che dovrà
affrontare ed al fine di elaborare eventuali
quesiti e dubbi, che dovranno trovare risposta
ed adeguati chiarimenti mediante colloquio
preliminare all'indagine - dopo il quale si procederà alla firma dei modulo di consenso
informato. La firma dell'interessato, apposta
soltanto sul modulo di consenso, viene ritenuta riferita sia al consenso all'indagine che
alla presa visione della relativa scheda informativa. (Barozzi).
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO Dell'informazione dell'interessato è responsabile il radiologo che espleterà la procedura
(D.lgs. 187 e 241/2000). Quando la procedura si articoli in varie fasi, ciascuna delle quali
con rischi specifici e distinti, dell'acquisizione
del consenso specifico sarà responsabile il
Sanitario preposto ad ogni singola fase
(Stefanelli).
Il consenso d'ordinario non è dato ad personam: esso può essere reso ad altro Sanitario
qualificato del Servizio, secondo direttive
opportunamente stabilite quanto alla forma
ed alle modalità dell'atto di ricezione nonché
all'ampiezza della informazione da rendere; in
casi di particolare delicatezza (come le indagini interventive) o su richiesta del paziente è
necessario che il materiale esecutore dell'atto
si faccia carico dell'informazione (Stefanelli).
All'opera di informazione collabora attivamente il TSRM, figura professionale sanitaria,
46
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
SCRIVONO
sulla base delle disposizioni programmate specie per gli ambiti in cui la legge prevede la
sua autonoma gestione dell'indagine - esprimendo tutta la sua competenza scientifica e
tecnica così come previsto dalla sua formazione professionale: a questo lo richiama la Legge
ed il Codice Deontologico (Roma). Il limite è
costituito dalle competenze specifiche delle
altre figure professionali che agiscono in collaborazione (medico, infermiere professionale,
fisico, esperto qualificato) (Roma).
OGGETTO DEL CONSENSO - L'esame
radiodiagnostico è un atto sanitario sulla persona, e pertanto è
soggetto a consenso preventivo, tacito od
esplicito. Come ogni altro atto medico, deve
fondarsi sulle acquisizioni scientifiche più
aggiornate e sperimentate, nella più scrupolosa osservanza del rapporto rischio-beneficio.
L'attività radiodiagnostica, per la potenziale
incidenza sul bene salute, è stata considerata,
dal Legislatore tanto Comunitario che
Nazionale, bisognevole di specifica preparazione professionale ai fini della sua esecuzione
(Stefanelli). Secondo Feltrin (Padova) il consenso informato deve essere raccolto soltanto
quando il rischio sia di natura non abituale o
non così comune da rientrare tra quelli gia
accettati implicitamente dal paziente nella
volontaria richiesta di ricovero o di prestazioni diagnostico-terapeutiche: in queste condizioni, a suo avviso, rientrerebbero soltanto l'utilizzo di mezzi di contrasto organo-iodati e le
procedure invasive diagnostiche e terapeutiche.
• Per gli esami radiologici "semplici" (RX
torace, RX segmenti scheletrici, RX addome,
ecc.) il rischio di danni deterministici da
radiazioni ionizzanti è così basso che induce a
non ritenere necessaria l'espressione scritta del
consenso, che si considera tacito ed implicito
nel rapporto fiduciario proprio di gran parte
dell'attività medica (art.50 C.P.: "volenti non
fit iniuria").
E' stato abolito dal D.lgs. 187/2000 l'obbligo
del consenso informato previsto in passato
dalla L. 230/95 per esami nei quali non sussista una immediata ricaduta a migliorare la
salute del paziente quali quelli medico-legali
ed epidemiologici. Resta l'obbligo per le inda-
I
gini per ricerca biomedica (art. 108 della L.
230/95, mantenuto dal D.lgs. 187/2000),
eccetto che per quelle previste da una disposizione di legge o che rientrino nel programma
di ricerca biomedica e sanitaria elaborato dal
Ministero della Sanità (L.502/92, art.12 bis,
recepito dal D.lgs 282/99, art.5).
• Va segnalata la decisione di alcune Strutture
di acquisire il consenso informato per indagini quali l'esame dell'apparato digerente per os,
il clisma del tenue, il clisma del colon, la
cistografia, l'uretrografia, la galattografia, la
scialografia, l'ecografia dinamica del pene e l'isterosalpingografia (Barozzi).
• E' prevista la raccolta del consenso per tutte
le indagini (radiologiche, ma anche RM ed
US), che comportino l'uso di farmaci, di mdc,
di sonde, di cateteri o, più ancora, manovre
interventive. Nel caso degli esami contrastografci nessuna disposizione impone un consenso scritto - che resta tuttavia praticamente
obbligatorio. Potrà indifferentemente essere
preferita una formulazione dettagliata o sintetica; quest'ultima deve tuttavia rimandare ad
un reale colloquio informativo. Le procedure
intervenzionali richiedono il massimo dettaglio informativo e la più accurata documentazione degli atti effettuati.
RIFERIMENTI-BASE
CORSO ECM "IL CONSENSO INFORMATO",
IMAGING,
BOLOGNA
07.06.2003: Barozzi L: il consenso informato
nella attività clinica quotidiana di un servizio
di radiologia. - Fallani M: Consenso informato: aspetti medico-legali e deontologici. -
COLLEGHI
SCRIVONO
Faraca M: 11 consenso informato: contenzioso medico-legale. - Roma L: 11 consenso
informato nella attività del TSRM. - Stefanelli
S., Stola AM: Il consenso informato: risvolti
legali e giudiziari.
Pezzi A, Gavelli GP, Barozzi L, Faraca M et al:
La radioprotezione nell'esame radiodiagnostica. Azienda Ospedaliera di Bologna, 2000.
(D.lgs 230195) Decreto legislativo 17 marzo
1995, n.230 - G.U. S.O. al n.136 del
13.06.95: Attuazione delle Direttive Euratom
80/836, 84/467, 89/618, 90/641, 92/3 in
materia di radiazioni ionizzanti. .
(Legge 675/96) Legge 31 dicembre 1996,
n.675 - G.U. S.O. al n.3 (f.5) 08.01.97:
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
(D.lgs 282199) Decreto legislativo 30 luglio
1999, n.282 - G.U. 191,16.08.99:
Disposizioni per garantire la riservatezza dei
dati personali in ambito sanitario.
(D.lgs 187100) Decreto legislativo 26 maggio
2000, n.187 - G.U. 15, 07.07.00: Attuazione
della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche. .
(D.lgs 241100) Decreto legislativo 26 maggio
2000, n.241 - G.U., S.O. al n.140:
Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti.
Alberto Pezzi, Marisa Faraca
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
47
I
COLLEGHI
"Pediculosi"
Dott. Maurizio Reggiani
Primario Dermatologo del
Ospedaliero Bellaria Maggiore
Presidio
L
e pediculosi sono parassitosi della cute
dell'uomo causate da insetti chiamati
pidocchi.
I pidocchi sono specie specifici e vivono tutta
la loro esistenza sull'ospite: I'uomo viene
parassitato da due specie di pidocchi: 1) il
Pediculus humanus nelle sue due varianti P.H.
Capitis (o pidocchio della testa) e P.H.
Corporis (o pidocchio del corpo) e 2)1o
Phtinus pubis (o pidocchio del pube).
Tutti si nutrono suggendo sangue direttamente dai vasi dermici utilizzando uno stiletto
posizionato nel loro apparato buccale.
Le uova ( lendini) dei pidocchi, delle dimensioni di circa 1 mm., una volta deposte dalla
femmina, aderiscono alla base del fusto dei
capelli e dei peli mediante una sostanza chitinosa secreta da apposite ghiandole della femmina; si schiudono dopo 8 giorni liberando le
ninfe, le quali divengono pidocchi adulti nel
giro di 10 giorni.
PEDICULOSI DEL CAPO
Causata dal Pediculus Humanus Capitis.
E' presente in tutto il mondo, prevale nei
bambini e nel sesso femminile, viene favorita dall'affollamento. L'infestazione si ha
soprattutto per contatto diretto testa a testa,
meno frequentemente attraverso pettini o
cappelli.
Sintomo principale è il prurito localizzato al
capo, al collo e, nelle persone con capelli
lunghi, alla porzione superiore del dorso e
alle spalle. Fra i segni escoriazioni da trattamento e, nel caso di sovrapposizione batterica, adenomegalie retronucali e laterocervicali. Le lendini sono facilmente visibili) specie
in regione occipitale e retroauricolare, difficile riuscire a vedere gli adulti.
La terapia si attua con malathion in gel
lasciato sul cuoio capelluto per 15 minuti
48
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
SCRIVONO
poi asportato mediante abbondante lavaggio. Dopo 8 giorni il trattamento deve essere ripetuto.
Anche nella pediculosi del capo può essere
utilizzata, con le stesse modalità, una mousse
termosensibile a base di piretrine naturali a
basso dosaggio.
Dopo il trattamento farmacologico è bene distaccare meccanicamente (con pettinina) le
lendini.
PEDICULOSI DEL CORPO
Oggi rara. E' dovuta al Pediculus Humanus
Corporis, varietà di pidocchio di forma simile
a quello del capo: le cuciture degli abiti sono
l'habitat del pidocchio del corpo, le uova vengono depositate lungo le fibre degli abiti stessi. Entrambi (uova e parassita) non sopravvivono alla temperatura consueta dei lavaggi.
Colpisce individui che non si cambiano mai
ne mai lavano gli abiti (malattia dei vagabondi).
La trasmissione interumana avviene per lo
stretto contatto corporeo o per scambio di
abiti parassitari.
L'unico sintomo è il prurito. L'obbiettività è
costituita da escoriazioni lineari da trattamento; se l'infestazione è cronica compare una
pigmentazione diffusa ed una linfoadenomegalia diffusa conseguente e sovrainfezione batterica.
Il Pediculus Corporis può essere vettore di tifo
epidermico (Rickettsia prowazekii), di febbre
delle trincee (Rickettsia quintana) e di febbre
ricorrente (Borrelia recurrentis).
Il trattamento consiste in un'accurata disinfestazione degli abiti con acqua a T. 60° o con
lavaggio.
PEDICULOSI DEL PUBE
Lo Pthyrus Pubis (pidocchio del pube o piattola) ha forma più tozza rispetto al Pediculus
Humanus con grossi artigli sulle zampe con i
quali si attacca all'epidermide e ai peli.
Le uova (lendini) di colore chiaro, vengono
depositate sul fusto dei peli dalla femmina
adulta.
Sede elettiva ed iniziale dell'infestazione sono
I
COLLEGHI
SCRIVONO
i peli del pube, successivamente si può estendere alle restanti sedi pilifere (tronco, ascelle,
cosce, ciglia e sopracciglia).
Raramente viene interessato il cuoio capelluto e solo alla periferia.
L'infestazione avviene di solito attraverso uno
stretto contatto fisico; possibile il contagio
attraverso indumenti parassitari.
Il sintomo principale è il prurito.
All'obiettività si vedono i parassiti adulti
adesi all'epidermide e le lendini attaccate ai
peli; tipiche le macchie nere o ruggine sugli
slip bianchi (feci dello Pthyrus contenenti
sangue digerito).
Talvolta, specie nei bimbi, compaiono macchie bluastre (macule cerulee) all'addome ed
ai fianchi dovute all'azione degli enzimi salivari della piattola sul sangue dell'ospite.
Il trattamento si attua col malathion o con
una mousse termosensibile a base di pietrine
con le stesse modalità d'uso suggerite per la
pediculosi del capo. Per le ciglia ossido giallo
di mercurio al 2% in unguento oftalmico, 2
volte al giorno per 8 giorni.
Ciao Amì
una decina d’anni) e a testimonianza della
professionalità e dell’umanità di Amicangelo.
Riposa in pace, Amì e che la terra ti sia lieve.
Dr. Francesco Biavati
È recentemente scomparso il Collega
Amicangelo Ricci (per gli amici Amì) indimenticabile figura di medico di famiglia di
Corticella.
Mi onoro di essergli stato amico per oltre 25
anni, avendo condiviso con Lui, oltre alla professione, la comune passione per il cicloturismo.
Tra i cultori di questo sport godeva di vasta
popolarità sia per le Sue mitiche imprese
(aveva al Suo attivo tutte le più famose salite
alpine e dolomitiche) che per il “succhiabacchetto” unica fonte di sostentamento (accompagnato talvolta da un gelato) nelle Sue performance nonostante fosse più anziano di me
di vent’anni era in realtà rimasto un goliardo
giovane di spirito (mitiche le sue burle, in particolare una ai funzionari Ausl) e, fino a pochi
mesi orsono in ottima forma fisica (ancora nel
settembre 2002 aveva partecipato al campionato italiano per medici ciclisti su di un percorso molto impegnativo).
Nel dicembre dello scorso anno, con molto
piacere avevo ottenuto dalla Presidente Longo
il permesso di poter essere io a consegnargli la
medaglia d’oro per i cinquant’anni di laurea e
lo avevo trovato in splendida forma.
Il giorno dei suoi funerali la Chiesa di San
Savino, a Corticella, era stracolma, con moltissimi “ex pazienti del Dott. Ricci” ancora
molto amato (nonostante fosse in pensione da
Argenta 30/09/89 - I° raduno medici ciclisti
emiliano-romagnoli.
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
49
ASSOCIAZIONI
Fondazione
Matteo Ricci
Presidente Dott.Annunzio Matrà
Scuola Italiana di Medicina Cinese - Gruppo
di Studio “Società e Salute”
Associazione Medici Agopuntori Bolognesi
Scuola Italo-Cinese di Agopuntura
SCUOLA MATTEO RICCI
Direttore Dott. Carlo Maria Giovanardi
L
a Fondazione Matteo Ricci nasce allo
scopo di promuovere l’integrazione culturale tra Oriente ed Occidente nel settore della prevenzione e tutela della salute e
della pratica delle medicine naturali; a questo
scopo promuove tutte le iniziative atte a diffondere in Occidente l’agopuntura e la medicina cinese favorendo il loro incontro con la
medicina occidentale; tra queste iniziative
ricordiamo la Scuola “Matteo Ricci”, la
Rivista Italiana di Medicina Tradizionale
Cinese ed il Forum Congressi per incontri
nazionali ed internazionali. La Fondazione
raccoglie in questa maniera l’eredità di due
delle più autorevoli realtà italiane del settore:
la “Scuola Italiana di Medicina Cinese” del
Gruppo di Studio Società e Salute fondata nel
1979 e la “Scuola Italo-Cinese di
Agopuntura” dell’Associazione Medici
Agopuntori Bolognesi (A.M.A.B.) fondata nel
1986.
L’obiettivo della Fondazione Matteo Ricci è
fornire al mondo medico, accademico e politico italiano ed europeo gli strumenti per la valorizzazione e quindi promozione, diffusione,
utilizzazione della medicina cinese e delle
medicine naturali allo scopo di favorire l’integrazione ed il confronto con la medicina occidentale per una globale promozione della
salute e della qualità della vita della popolazione secondo le indicazioni contenute nel
programma dell’O.M.S. “Salute per tutti”.
50
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
E
SINDACATI
Strumento di tutto ciò è la Scuola Matteo
Ricci, insieme alla Rivista Italiana di Medicina
Tradizionale Cinese e al Forum Congressi.
Organizzano
CORSO QUADRIENNALE
DI AGOPUNTURA
Sede di Bologna, Bari, Napoli
Si tratta di un corso quadriennale che si svolge
in conformità con le direttive in materia di
formazione e accreditamento espresse
dall’O.M.S., dal National Health Institute e
dalla UE, nonché dalle Facoltà di Medicina
Tradizionale Cinese e dalla Federazione
Italiana delle Società di Agopuntura (F.l.S.A.).
La Scuola Matteo Ricci è registrata presso il
Ministero della Sanità come Ente
Organizzatore di eventi formativi nell’ambito
dell’Educazione Continua del Medico.
ECM: sono stati richiesti i crediti formativi.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione vanno inviate entro
il 10 dicembre 2003 (Sede di Bologna), 10
gennaio 2004 (Sede di Bari). MODALITÀ
DI ACCESSO AGLI ESAMI ANNUALI E
DI CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO La Scuola rilascia l’Attestato Italiano di
Agopuntura riconosciuto dalla F.I.S.A.
(Federazione Italiana delle Società di
Agopuntura). Il rilascio dell’Attestato è subordinato al superamento dell’esame finale ed alla
presentazione e discussione di una tesi. Ogni
anno prevede un esame di ammissione al successivo
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
via Canova, 13 - 40138 BOLOGNA tel. 051531595 - fax 051/6029371
E-mail [email protected]
SITO INTERNET: www.fondazionericci.it
ASSOCIAZIONI
Anffas
L'
Anffas è un ente autonomo che opera
senza fini di lucro (ONLUS); persegue
scopi di solidarietà sociale a favore delle
persone svantaggiate per disabilità intetlettive
o relazionali e delle loro famiglie .Agisce nei
campi dell'assistenza sociale e sanitaria, della
ricerca scientifica, della forma~ione del personale, dell'integrazione scolastica e lavorativa,
della promozione e della tutela dei diritti civili
. Dopo lunghe controversie,dovute a interpretazioni divergenti della legge 295/90, ora, con
la circolare n. 83 10 datata 07-01-2003 il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
definitivamente chiarito che in tutte le
Commissioni per l'accertamento delle invalidità debba essere presente un medico rappresentante dell'Anffas qualora sia da esaminare lo
stato di disabilità psichica di una persona, qualunque sia la sua età. L'Anffas ,che a causa
delle predette controversie, era stata esclusa
CKF
E
SINDACATI
dalle Commissioni, deve reinserirsi facendo
conoscere agli interessati (medici e genitori) il
significato e la portata della nuova situazione
.Ciò al fine di promuovere l'attività istituzionale dell'ente ma soprattutto nell'interesse dei
genitori . Quando nasce un figlio, disabile i
genitori debbono sapere subito a quale ente
rivolgersi ( e i medici debbono essere in grado
di consigliarli per il meglio) per avviare le loro
richieste di aiuto .Debbono essere evitate
quelle condizioni d'angoscia, quelle impressioni di essere abbandonati al proprio destino
che si riscontrano di frequente e che sono
dovute solo a carenze d'informazione.
L'Anffas offre la sua esperienza cinquantennale che si articola in un' ampia scelta di offerte:
centri d'assistenza diurni e residenziali, centri
per tutti i gradi della patologia intellettiva e
relazionale, centri per vacanze, fondazione per
il " dopo di noi ", possibilità di informare e
dirigere gli interessati nel disbrigo delle
incombenze burocratiche e soprattutto di fargli conoscere le provvidenze cui hanno diritto
e aiutarli ad ottenerle .
Dott. Carlo Camprini
P O L I A M B U L AT O R I O P R I VAT O
DI GIORNO
CENTRO KINESI FISIOTERAPICO DI GIORNO s.a.s.
Direttore Sanitario: Dott. LUCIO MARIA MANUELLI - Medico Chir urgo Specialista in
FISIOKINESITERAPIA O R TO P E D I CA
e
in
O R TO P E D I A
e
T R AU M ATO L O G I A
• ONDE D’URTO • LASER NEODIMIO: YAG • LASER CO2 • LASER I.R. • IPERTERMIA • MAGNETO T.E.N.S. • T.E.N.S. ACUSCOPE •
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GALVANICHE • IDROGALVANO • IONOFORESI • INFRAROSSI • ULTRAVIOLETTI • ULTRASUONI • PARAFFINA • RADAR • MASSAGGIO • MASSAGGIO
LINFODRENAGGIO MANUALE • TRAZIONI VERTEBRALI • KINESI • RIABILITAZIONE FUNZIONALE • RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA • RIABILITAZIONE
RESPIRATORIA • MANIPOLAZIONI VERTEBRALI MANU MEDICA • R.P.G. RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE • ISOCINETICA • PALESTRA GENERALE
Autorizzazione Comune di Bologna P.G. 84545 del 21.05.2001
P.ZZA MARTIRI, 1/2 - 40121 BOLOGNA - ☎ 051 24 91 01 - 25.42.44 r.a. - Fax 051 42 29 343
e-mail: [email protected] - www.ckf-digiorno.com - Partita IVA 04141560377
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
51
GIURISPRUDENZA
Il malato deve sempre capire
Per il Garante
le cartelle
cliniche devono
essere sempre
leggibili
F
oma - La cartella clinica deve essere leggibile e comprensibile da parte del
paziente. Lo afferma il garante delle privacy nella Newsletter numero 165, dettando
inoltre norme per una maggiore tutela. Infatti
se la cartella è illeggibile per la grafia di chi
l’ha redatta, va trascritta in modo che le informazioni in essa contenute risultino chiare per
il malato: la leggibilità delle informazioni è la
prima condizione per la loro piena comprensione.
In particolare, si sottolinea la specifica tutela
che la legge sulla privacy garantisce alle persone al momento dell’accesso ai propri dati personali, rispetto al diverso diritto di accesso agli
atti e documenti amministrativi (legge
241/1990). L’articolo 13 della legge 675/1996
prevede, infatti, che i dati personali siano
estratti e comunicati all’interessato in forma
intelligibile. Il principio è ulteriormente specificato nel dpr 501/1998, quando in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, si afferma che il titolare del trattamento deve adottare opportune misure per
agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati. Anche se estrazione e trasposizione dei
dati su un supporto cartaceo o informatico
dovessero risultare difficili, la richiesta di
accesso ai dati personali, formulata ai sensi
della legge sulla privacy, può essere soddisfatta
dall’esibizione o dalla consegna in copia di un
documento, la cui leggibilità è la prima condizione, necessaria anche se non sufficiente, di
comprensibilità.
Si sottolinea poi l’obbligo dell’Azienda di rilasciare, entro un ragionevole termine stabilito,
una eventuale trascrizione dattiloscritta o
comunque comprensibile delle informazioni
nella cartella clinica e di comunicarle all’interessato tramite il medico di fiducia o designato dalla Asl.
Marco Perelli Ercolini
Per gentile concessione
Aboca Museum
52
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
GIURISPRUDENZA
Specializzandi
anni 1982 /1991:
I
mportante sentenza della Corte di
Cassazione che accetta il principio del
risarcimento del danno causato allo specializzando dall'inadempienza dello Stato italiano nell'attuazione tempestiva delle direttive
delle direttive CEE 16.6.1975 n. 363 e
26.1.1982 n. 76, (con le quali la Comunità
Europea aveva disciplinato e reso obbligatorio
per tutti gli Stati membri l'istituzione di corsi
di specializzazione medica con previsione di
adeguata retribuzione per i partecipanti) privandolo della possibilità di frequentare il
corso di specializzazione secondo le regole
comunitarie e di conseguire la retribuzione da
esse prevista.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
Sezione terza civile
SENTENZA n. 7630/03
sul ricorso proposto da:
Repubblica italiana, in persona del Presidente
del Consiglio p.t.,
contro
Gronchi Luca
Svolgimento del Processo
Con atto notificato in data 20.6.1995, il dottore in medicina Luca Gronchi conveniva in
giudizio, avanti al Tribunale di Firenze, la
Repubblica Italiana, onde sentirla condannare al risarcimento del danno a lui derivato
dalla mancata attuazione delle direttive CEE
16.6.1975 n. 363 e 26.1.1982 n. 76, con le
quali la Comunità Europea aveva disciplinato e reso obbligatorio per tutti gli Stati membri l'istituzione di corsi di specializzazione
medica con previsione di adeguata retribuzione per i partecipanti. Esponeva che le
direttive suddette, che dovevano essere recepite nella legislazione nazionale dei singoli
Stati entro e non oltre il 31.12.1983, erano
state in effetti attuate dalla Repubblica italiana soltanto a decorrere dall'anno accademico
1991-1992; che egli, dopo aver conseguito il
diploma di laurea in medicina, aveva frequentato con successo un corso di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio
presso l'Università di Pisa dal 1986 al 1989,
senza peraltro aver ricevuto alcun emolumento; che, a causa dell'inadempienza dello
Stato italiano nell'attuazione tempestiva
delle direttive in questione, era stato privato
della possibilità di frequentare il corso di specializzazione secondo le rego!e comunitarie e
di conseguire la retribuzione da esse prevista.
Chiedeva quindi la condanna della
Repubblica italiana al risarcimento del
danno, che indicava nella complessiva
somma di lire 48.450.000, pari alle tre
annualità del corso valutate in lire
16.150.000 al valore della moneta nel
novembre 1986, ragguagliato all'importo
stabilito per legge al momento della domanda (lire 21.500.000).
La Repubblica italiana si costituiva chieden-
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
53
GIURISPRUDENZA
do il rigetto della domanda.
Il Tribunale adito rigettava la domanda con
sentenza 8.8.1996, osservando che la direttiva 82/76 non aveva affermato il generale
diritto alla remunerazione del medico specializzando, ma aveva previsto questa solo in via
incidentale, giacché il risultato effettivamente perseguito consisteva nella sostanziale
parificazione della preparazione specialistica
dei medici della Comunità.
Osservava ancora che la predetta remunerazione doveva compensare l'impegno esclusivo e continuativo dello specializzando, previsto dalla direttiva in questione, ma introdotto in Italia solo a far tempo dall'anno accademico 1991/92, e non quindi vigente all'epoca in cui l'attore aveva seguito il corso di
specializzazione.
Gronchi impugnava la sentenza ribadendo
che l'illecito omissivo del legislatore italiano
era stato per lui causa di danno risarcibile ex
art. 1223 C.C. ed affermando di aver seguito il corso di specializzazione in maniera
esclusiva e continuativa.
Lo Stato italiano chiedeva il rigetto dell'impugnazione affermando essere applicabile
alla fattispecie la normativa precedente il D.
Lgs. 8.8.91 n. 257; normativa che non contemplava gli obblighi e i divieti imposti in
attuazione della direttiva CEE.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza
14.10.1997, in accoglimento del gravame,
condannava la Repubblica italiana al pagamento, in favore dell'appellante, della
somma di lire 48.450.000 oltre interessi
legali e rivalutazione dai singoli ratei bimestrali di pagamento, a titolo di risarcimento
del danno.
Osservava che la pretesa risarcitoria del
Gronchi trovava pieno fondamento nella
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che aveva statuito essere gli Stati membri
della Comunità responsabili dei danni arrecati ai singoli per effetto di violazioni del
diritto comunitario, anche ove tali violazioni
fossero ascrivibili al legislatore nazionale ed
aveva affermato, per tale ipotesi, il diritto del
singolo al risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza lo Stato italiano ha
54
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
proposto ricorso con tre motivi. Resiste il
Gronchi con controricorso. Le parti hanno
prodotto memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame la
Repubblica italiana ha denunciato la violazione delle norme in tema di giurisdizione,
nonché la violazione dell'art. 2043 C.C.
Ha definito improponibile la domanda
essendo l' attore titolare di una posizione di
interesse legittimo in conseguenza del largo
margine di discrezionalità con il quale lo
Stato italiano era investito del compito di
dare attuazione alle direttive del consiglio
CEE.
Da ciò derivava la inapplicabilità della
norma dell'art. 2043 C.C., in considerazione
della mancata violazione di un diritto soggettivo
L' eccezione è stata sottoposta ex art. 374
c.p.c. all'esame delle Sezioni Unite di questa
Corte che, con .sentenza 14.2.2002 n. 5125,
ne hanno ritenuto l'infondatezza ed hanno
trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice per l'esame degli altri motivi di gravame.
Le S.U. hanno osservato che, nonostante la
prospettazione della violazione di norme
sulla giurisdizione, il ricorrente aveva dedotto una questione di diritto sostanziale, consistente nella configurabilità della responsabilità civile, della P.A., ai sensi dell'art. 2043
C.C., per il risarcimento del danno derivato
dalla lesione di un interesse legittimo, e,
riportandosi alla sentenza Cass. S.U.
22.7.1999 n. 500, hanno affermato che la
domanda del Gronchi, proposta con atto
20.6.1995 e quindi prima delle innovazioni
apportate con il d.lgs. N. 80 del 1998,
appartiene alla giurisdizione ordinaria, essendo indifferente se il diritto al risarcimento
attenga alla violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
Ciò detto, si osserva che nella seconda parte
della censura, il ricorrente desume l'improponibilità della domanda della mancata
impugnazione dei decreti interministeriali
GIURISPRUDENZA
17.12.91 e 28.12.91 e quindi afferma la
necessaria pregiudizialità del giudizio di
annullamento.
Tale assunto è infondato.
I suddetti decreti ebbero per tema la determinazione del fabbisogno annuo dei medici
specialisti dal 1° novembre 1991 e per i due
anni accademici successivi, nonché il numero di laureati in medicina, con le relative
borse di studio, da assegnare alle singole
scuole di specializzazione e furono impugnati avanti al giudice amministrativo da medici
in corso di specializzazione al momento di
emanazione dei decreti, al fine di ottenere l'
accesso ai benefici in essi previsti (borsa di
studio e speciale punteggio} .
I ricorrenti chiedevano quindi che il TAR del
Lazio dichiarasse illegittima la distinzione tra
corsi iniziati e non conclusi e corsi di futura
attivazione, con conseguente annullamento
dei decreti in quanto disciplinanti soltanto i
corsi non ancora iniziati.
Diversa era invece la posizione del Gronchi,
il .quale non aveva interesse alcuno all'annullamento dei citati decreti, dal momento
che egli aveva concluso nel 1989 il corso di
specializzazione e quindi non poteva trarre
alcun beneficio dall'annullamento della
distinzione tra corsi in itinere e corsi futuri.
Né la domanda da lui proposta era diretta
all'attuazione della Direttiva in suo favore,
ma era invece volta ad ottenere il risarcimento del danno per non aver potuto seguire il
corso come previsto dalla Direttiva a causa
del colpevole ritardo dello Stato italiano
nella attuazione della stessa.
Del resto la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento non ha ragione di
coesistere con il nuovo orientamento che
esclude, in tema di responsabilità aquiliana,
la necessità del requisito della violazione di
un diritto soggettivo ,essendo sufficiente
anche la lesione di un interesse legittimo
(vedi Cass. S.U. n. 500/99) e stante il disposto dell'art. 29 d.lgs. N. 80/1998, che ha
conferito al giudice ordinario il potere di disapplicare, in via incidentale, gli atti amministrativi presupposti, se illegittimi.
Vero è che la giurisprudenza ebbe ad affer-
mare, nel passato, la citata pregiudizialità,
ma ciò era allora necessitato dal superato
orientamento che limitava l'applicazione del
principio del neminem laedere alla sola ipotesi della violazione di un diritto soggettivo.
Con il secondo motivo di gravame lo Stato
italiano denuncia la violazione dell'art. 177
del Trattato della Comunità Europea, affermando che in ottemperanza a tale norma, i
giudici di merito avrebbero dovuto sospendere il giudizio ed investire la Corte di
Giustizia delle Comunità Europee della
interpretazione delle direttive n. 363/75 e n.
76/82, come effettuato dal Tribunale di
Padova in causa analoga.
Il ricorrente rileva che il predetto Tribunale
ha enunciato i seguenti quesiti: 1) se la direttiva 82/76 abbia attribuito ai medici specializzandi un diritto perfetto nei confronti
degli Stati di appartenenza; 2) ove tale diritto sia ritenuto sussistente, quali siano i criteri di determinazione della «adeguata remunerazione», per gli specializzandi tanto a tempo
pieno, quanto a tempo ridotto. Quindi il
ricorrente si riporta, facendole proprie, alle
osservazioni prodotte dallo Stato italiano alla
Corte di Giustizia in quel giudizio per negare fondamento alla pretesa risarcitoria avanzata dal Gronchi.
Afferma quindi il principio generale di diritto comunitario secondo cui la direttiva
determina obblighi a carico degli Stati membri, ma non regola direttamente i rapporti
giuridici tra detti Stati e i soggetti da essi
amministrati, con la sola eccezione della
direttiva self-executing, che è di immediata
applicabilità in senso verticale (tra Stato e
cittadino), purché sia incondizionata e sufficientemente precisa, tanto da non presupporre per la sua attuazione ulteriori previsioni e disposizioni da parte dello Stato membro.
Osserva ancora il ricorrente che, nella fattispecie, i suddetti requisiti non sussistono
giacche solo attraverso la fissazione di modalità e condizioni da parte del legislatore
nazionale è fruibile lo svolgimento del corso
nel senso tracciato dalla direttiva e la corresponsione dell'adeguata retribuzione.
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
55
GIURISPRUDENZA
Deriva da ciò, secondo il ricorrente, che la
direttiva, in mancanza di emanazione di
norme specifiche nazionali, non ha efficacia
diretta e non attribuisce allo specializzando il
diritto al compenso.
La censura non merita accoglimento.
Il giudice nazionale, non di vertice, non ha
l'obbligo di rivolgere istanza di interpretazione di una direttiva comunitaria alla Corte di
Giustizia Europea.
L'art. 177 del Trattato prevede tale ricorso
come facoltativo e non già obbligatorio,
cosicché in ragione all'omessa richiesta di
interpretazione da parte della Corte di
Appello di Firenze non può rilevarsi alcun
vizio giustificante il ricorso per Cassazione.
Ma devesi comunque rilevare la differenza
sostanziale tra la fattispecie in oggetto e quella prospettata avanti al Tribunale di Padova,
all'esame del quale, secondo quanto si legge
nel ricorso (pag. 14}, è stata posta la domanda diretta ad ottenere la condanna dello
Stato al pagamento della borsa di studio.
In tal caso trova giustificazione l'indagine
circa la natura autoesecutiva o meno della
direttiva dedotta in lite, giacché il pagamento richiesto presuppone ovviamente l'esecuzione della direttiva da parte dello Stato italiano.
Non così nella presente fatti specie ove la
domanda presuppone invece l'omissione dell'attuazione della direttiva autoesecutiva o
non, quale presupposto necessario a sostenere la pretesa risarcitoria.
Del resto l'interpretazione della normativa
disciplinante la fattispecie in oggetto appare
incontrovertibile nei suoi aspetti essenziali,
in virtù dell'ormai consolidato orientamento
assunto dalla giurisprudenza comunitaria,
costituzionale e ordinaria.
Non è inutile ricordare l'assetto che la giurisprudenza costituzionale ha dato al tema dei
rapporti tra diritto costituzionale e diritto
nazionale.
Ad una antica impostazione (Corte Cost.
sent. 14/1964) secondo cui il diritto comunitario era assimilato alla legge nazionale, è
succeduta una svolta con la sentenza 183/73
della Corte Costituzionale, a mezzo della
56
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
quale è stata affermata l'efficacia obbligatoria
e la diretta applicabilità dei regolamenti
comunitari in tutti gli Stati membri, sulla
base dei criteri di riparto fissati dal Trattato
CEE.
Anche la Corte Comunitaria, con la nota
sentenza Simmenthal, proclamava l'obbligo
del giudice nazionale di garantire l'applicazione del diritto comunitario anche previa
disapplicazione del diritto nazionale, ove con
quello contrastante, senza dover attendere un
qualsiasi intervento del legislatore nazionale.
E' questo il principio della preminenza dei
regolamenti comunitari sulle norme di diritto interno dei singoli Stati, nell'ipotesi di
irriducibile incompatibilità tra i due ordini
di norme. Principio che è stato ripreso e nuovamente
affermato
dalla
Corte
Costituzionale con le sentenze 8.6.1984 n.
170 e 23.4.1985 n. 113.
Rilevante è quanto affermato da quest'ultima
sentenza: «la norma comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza
che i suoi effetti siano intaccati dalla legge
ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che
essa soddisfa il requisito della immediata
applicabilità. Questo principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi
della CEE mediante regolamento, ma anche
per le statuizioni risultanti dalle sentenze
interpretative della Corte di giustizia
Europea».
Ora, se è vero che la sentenza della Corte
Europea fa stato soltanto nella controversia
in cui è stata emessa, è altrettanto vero che
essa ha comunque efficacia di precedente, cui
può ben farsi riferimento nella decisione di
questioni analoghe, e che pertanto i principi
così affermati dalla giurisprudenza comunitaria superano i limiti del giudizio in cui
sono stati pronunciati.
Ciò è naturale corollario, dal punto di vista
sistematico, della ratio della norma dell'art.
177 del Trattato, che affida alla Corte
Europea l'interpretazione delle norme comunitarie, ed essendo evidente, secondo comune razionalità, che il contenuto interpretativo della sentenza comunitaria, pur emesso
per il caso concreto, abbia effetto per la fatti-
GIURISPRUDENZA
specie astratta in cui questo si inquadra.
A tale principio, secondo cui la decisione
interpretativa della Corte di Giustizia
Europea trascende il caso specifico, si è adeguata anche la giurisprudenza di legittimità,
che con recenti sentenze (Cass. Sez. Lav. N.
10617/95, N. 5946/98 e N. 5249/01) si è
riportata alla giurisprudenza comunitaria in
tema di danno subito dal cittadino per effetto della mancata attuazione di una direttiva
CEE.
Tra tali decisioni rileva la sentenza 19.11.91
della Corte di Giustizia, resa nelle cause
riunite C-6/90 e C-9/90 (FrancovichBonifaci c. Repubblica Italiana) .
La Corte di Giustizia, dopo aver negato l'efficacia immediata della direttiva non autoesecutiva, per la quale lo Stato membro non
abbia emanato i necessari provvedimenti
attuativi, ha però enunciato l'ulteriore principio secondo cui lo Stato che, non abbia
tempestivamente adottato i predetti provvedimenti, è obbligato al risarcimento del
danno da ciò derivato al singolo, allorché si
verifichino le seguenti condizioni:
a) che la direttiva preveda l'attribuzione di
diritti ai singoli;
b) che tali diritti possano essere individuati
in base alle disposizioni della direttiva;
c) che sussista il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il
pregiudizio subito dal soggetto leso.
La Corte ha altresì rilevato che l'obbligo di
risarcire tale danno trova il suo fondamento
negli artt. 5 e 189 del Trattato, dai quali esso
discende in conseguenza della violazione del
diritto comunitario.
Si tratta quindi di obbligazione che trova il
suo fondamento nella normativa del
Trattato, ma che deve essere eseguita nell'ambito del diritto nazionale e con le regole
e le condizioni da esso previste.
La Corte ha infine stabilito che le condizioni, formali e sostanziali, stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento del
danno) non possono essere meno favorevoli
di quelle che riguardano pretese analoghe di
natura interna.
I suddetti principi sono stati nuovamente
affermati dalla Corte di Giustizia con le sentenze successive, rese in data 5.3.1996 nelle
cause riunite C-46/93 e C-48/93 (Brasserie
de Pecheur e Factoram), in data 26.3.1996
nella causa C-393/93 (British Tel.) e in data
8.10.1996 nelle cause riunite C-179/94, C188/94, C-189/94 e C-190/94 (Dillenkofer
e altri) .
Consegue da ciò la risarcibilità del danno
subito dal singolo in conseguenza di violazione delle norme comunitarie da parte del
legislatore per mancata attuazione di direttiva non autoesecutiva, in ambedue le ipotesi
di lesione un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
Con l'ultima censura il ricorrente lamenta la
violazione degli artt. 2697 C.C. e 115
C.p.C., nonché l'omessa o insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osserva che la Corte di merito non ha motivato in ordine alla sussistenza dei tre requisiti indicati dalla Corte di Giustizia per l'ottenimento del risarcimento che il Gronchi non
è stato soggetto agli obblighi previsti per il
corso di specializzazione secondo la diretta
CEE (esclusività e continuità), ai quali era
connessa l'adeguata retribuzione; che spettava comunque al Gronchi provare di aver
osservato il cd. "tempo pieno" e di non aver
svolto, durante il corso, attività di libera professione.
La censura non merita accoglimento.
Quanto al primo punto della censura basterà
osservare che la Corte di Firenze ha evidenziato a sufficienza, con adeguata ricognizione
della direttiva ed anche con riferimento alla
motivazione della decisione del TAR del
Lazio, la sussistenza sia della giuridica possibilità di desumere il diritto vantato dal
Gronchi, sia la identificazione in equivoca
dello stesso nella direttiva CEE.
In ordine poi all'asserito difetto di prova
circa la esclusività e la continuità del corso
effettuato dal Gronchi devesi poi rilevare
trattarsi di contestazione cui il Gronchi non
è in grado di rispondere proprio a .causa dell'inadempienza dello Stato.
Del resto rimane il fatto che a causa di tale
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
57
GIURISPRUDENZA
inadempienza il Gronchi è stato costretto a
seguire un corso di specializzazione privo
delle regole previste nella direttiva CEE.
In considerazione della natura della causa e
della ragionevole disputabilità delle opposte
posizioni, si reputa equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di
Cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le
parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, addì 16.10.2002.
Depositata in cancelleria il 16.5.2003
I
n merito alla possibile "sanatoria" per gli specializzandi dall'anno 1981 al 1992 è stata
promulgata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 16.05.2003, una sentenza, cui
seguirà la pubblicazione, che, ancora una volta, da ragione ad un Collega il quale si era
rivolto alla Magistratura per il rimborso degli emolumenti rigaurdanti gli anni di specialità.
Questa sentenza in alcune parti è francamente indictiva della necessità da parte dello Stato
di chiudere al più presto tale situaizone in quanto anche un rimborso di tipo forfettario
sarebbe sempre vantaggioso a fronte di un pagamento a toto a tutti coloro i quali abbiano
frequentato in quegli anni la scuola di specialità.
Dott. Alvise Pascoli
UNO SPIRAGLIO PER GLI EX-SPECIALIZZANDI
C
on la sentenza n. 7630/2003 la Corte di Cassazione ha registrato un primo cambiamento di tendenza nell'annosa questione dei medici che hanno frequentato corsi di specializzazione negli anni dal 1982 al 1991 e che chiedono il riconoscimento della retribuzione che sarebbe loro spettata durante la formazione in forza di una direttiva comunitaria
che lo Stato Italiano ha tardato a recepire.
La sentenza, infatti, accoglie la tesi di un medico che aveva citato in giudizio lo Stato italiano
nel 1995, riconoscendo che questi ha subito un danno che lo Stato deve risarcire, perché il
ritardo accumulato dall'Italia nel recepimento delle direttive comunitarie 75/363/CEE e
82/76/CEE gli ha impedito di ricevere una formazione analoga a quella dei colleghi europei.
La Cassazione, in particolare, ha ribadito la preminenza dei regolamenti comunitari sulle
norme nazionali ove si riscontri una irriducibile incompatibilità fra i primi e le seconde e la
diretta applicazione di quelle direttive, cosiddette self-executing, che per la loro "puntualità" siano direttamente applicabili nello Stato membro con una semplice operazione di "scavallamento" della legislazione nazionale rimasta ingiustamente inerte rispetto all'obbligo di
recepimento delle norme europee.
La Suprema Corte ha inoltre sancito l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno anche
ove il medico non provi di aver osservato il cd. "tempo pieno" e di non aver svolto durante
la specializzazione attività libero professionale proprio a causa dell'inadempienza dello Stato.
La sentenza in questione, ovviamente, fa stato solo tra le parti in giudizio e pertanto non
comporta che la strada sia spianata verso un riconoscimento economico per tutti, ma rappresenta comunque un primo passo in questo senso, in attesa di una legge che dirami il
copioso contenzioso in essere.
avv. Annamaria Stola
58
Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
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Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
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professionale, dall’altro lato sono medici particolarmente esperti nelle varie branche della
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Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
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Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
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Grigioni
Coffee break
17.00-18.00 - Approccio chirurgico - Prof.
Reggiani
18.00-19.00 - Strategie terapeutiche - Dr.
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Moderatore: Dr. Farabegoli e Dr. Lelli
09.00-10.00 - Aspetti biopatologici - Prof.
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Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
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Medici di Bologna - Regione EmiliaRomagna
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Baroni
Ore 8.40 - Prima sessione
Moderatori: Ernesto Labriola, Stefano
Urbinati
Ore 8.45 - L’identificazione precoce dlela disfunzione ventricolare: come ricercarla? Antonella Mirri
Ore 9.05 - La terapia dello scompenso cardiaco: quali strategie? - Giuseppe Di Pasquale
Ore 9.25 - La prevenzione delle riacutizzazioni: quali possibili interventi? - Maurizio
Baroni
Ore 9.45 - Discussione
Ore 10.20 - Seconda Sessione
Moderatori: Michele Adamo, Roberto Nardi
Ore 10.25 - Lo scompenso cardiaco refrattario: quali prospettive? - Claudio Rapezzi
Ore 10.45 - Stimolazione biventricoalre: indicazioni ristrette o allargate? - Alessandro
Capucci
ore 11.05 - Progetto di gestione integrata
ospedale-territorio: una realtà a Bologna? Leo Orselli
Ore 11.25 Discussione
Ore 12.25 Chiusura
Ore 12.30 Assemblea Regionale ANCE
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Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003
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