INDICE EDITORIALE ORGANO UFFICIALE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA BOLLETTINO NOTIZIARIO 08/03 ORGANO UFFICIALE DELL’ORDINE MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA DEI Non si può sempre perdere 3 ATTIVITÀ DELL’ORDINE Assemblea Ordinaria approvazione bilancio consuntivo 2002 Riunione Commissione Studio 16/06/03 Commissione Comitato di Redazione Regolamento valutazione domande di pubblicità sanitaria DALLA FEDERAZIONE Articolo 30 - D.Lgs 368/99 Cordoglio per l’assassinio della collega di Oristano Revisione del decreto sulla privacy Tutela giudiziaria: polizza per gli iscritti all’Albo 13 15 15 16 ENPAM DIRETTORE RESPONSABILE Dott. Paolo Cernuschi Tutela legale: polizza a tutti gli iscritti agli Ordini professionali Equo indennizzo solo se manca l’INAIL DIRETTORE DI REDAZIONE Dott. Fabrizio Scardavi NOTIZIE COMITATO DI REDAZIONE Dott. A. Stefano Crooke Dott. Carlo D’Achille Dott.ssa Mohamed-Alamin Munita Prof. Gianfranco Morrone Dott. Sergio Scoto Dott. Mauro Voza Dott. Marcello Zanna I COLLEGHI SCRIVONO DIREZIONE E REDAZIONE Via Giovanna Zaccherini Alvisi, 4 Telefono 051.399745 Contiene I.P. Gli articoli firmati non comprendono la responsabilità degli altri componenti il Comitato di Redazione Pubblicazione Mensile Spedizione in A.P. - 45% art. 2 comma 20/b - legge 662/96 Filiale di Bo Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 3194 del 21 marzo 1966 Editore: Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri Provincia di Bologna Il presente numero è disponibile in formato PDF nel sito www.odmbologna.it Fotocomposizione e stampa: La litografica - Carpi (Mo) www.lalitografica.it In copertina: Bologna: Torri e Tetti Silver Malgarini 4 6 6 8 Ricettari farmaci oppiacei terapia del dolore Terapia del dolore USL Città di Bologna: Comunicazione Medici disponibili per attività professionale Questura di Bologna: direttiva ministeriale in materia di armi “Illusione” di Fernando Vitullo Oggi fare il medico come si deve c’è da aver paura Denuncia di un medico sui danni della radiocontaminazione Medicina generale: restano un miraggio i nuovi accessi alla convenzione ANT: Ai medici di famiglia della Città di Bologna Consenso informato: note conclusive “Pediculosi” Ciao Amì 18 20 21 21 23 24 25 26 26 28 30 38 42 48 49 ASSOCIAZIONI E SINDACATI Fondazione Matteo Ricci ANFASS 50 51 GIURISPRUDENZA Cartelle cliniche sempre leggibili Specializzandi 1982/1991 52 53 CONGRESSI CONVEGNI PREMI LIBRI Calendario serate informazione medicine non convenzionali AIOT I tumori urologici in fase avanzata Pazienti con scompenso cardiaco: condivisione protocolli 59 60 62 63 PICCOLI ANNUNCI 63 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 1 ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA Presidente Dott.ssa NICOLETTA LONGO Vice Presidente Dott. FRANCESCO BIAVATI Segretario Dott. SERGIO SCOTO Tesoriere Dott. MICHELE UGLIOLA Consiglieri Dott. PAOLO CERNUSCHI Dott. FABRIZIO DEMARIA Dott. MARIO LIPPARINI Dott.ssa PAOLINA MISCIONE Dott.ssa MUNIRA MOHAMED-ALAMIN Dott. ALVISE PASCOLI Dott. FABRIZIO SCARDAVI Dott. GIOVANNI ATTILIO TURCI Dott. MASSIMO VALENTINO Dott. FERNANDO VITULLO Dott. MAURO VOZA Consiglieri Odontoiatri Dott. FEDERICO BONI Dott. MAURO VENTURI Collegio Revisori dei Conti Dott. ANTONIO CURTI Dott. NICOLA ANGELINO Dott.ssa PATRIZIA BARILE Dott. ANDREA BONFIGLIOLI (Presidente) (effettivo) (effettivo) (supplente) Commissione Odontoiatri Presidente: Dott. ALESSANDRO NOBILI Segretario: Dott. CARLO D’ACHILLE Componenti: Dott.ssa LIA RIMONDINI Dott. FEDERICO BONI Dott. MAURO VENTURI 2 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 EDITORIALE Non si può sempre perdere M olti di noi conoscono la vicenda dei Colleghi ex specializzandi iscritti dal 1982 al 1991, ovvero di quei Medici che, pur avendo ottemperato agli obblighi previsti per una frequentazione dei Corsi istituiti, non hanno potuto godere,diversamente da quanto previsto nella direttiva Comunitaria CEE 16-06-1975, n. 363 e 26-01-82 n. 76 del giusto compenso previsto. Dopo alcuni anni la Corte Suprema di Cassazione - terza Sezione Civile, accoglie, nella sentenza riportata successivamente, la legittima aspettativa di un nostro Collega toscano, affermando l’obbligo del giudice nazionale di garantire l’approvazione del diritto comunitario sul diritto nazionale e tutelando in tal modo il diritto del singolo medico. I colleghi interessati potranno documentarsi sulla intera querelle perché la tutela del nostro interesse non deve limitarsi a una lotta formale contro fantasmi che scompaiono nel passato. In fumo. Il Direttore Al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cagliari Dott. Raimondo Ibba nome del Consiglio Direttivo dell’Ordine di Bologna, ti esprimo il cordoglio (chiedendoti di estenderlo anche alla famiglia) per la tragica scomparsa della collega Zedda, barbaramente assassinata nell’espletamento del proprio dovere. Dobbiamo mobilitarci tutti per porre fine a questa serie di efferati delitti che colpiscono inermi colleghi costretti a lavorare in condizioni difficilissime per un onorario irrisorio. Il Presidente Dott.ssa Nicoletta Longo A Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 3 ATTIVITÀ D E L L’ O R D I N E Assemblea ordinaria approvazione bilancio consuntivo 2002 Bologna 20 giugno2003 Alle ore 21.00 il Presidente dà il benvenuto ai partecipanti all'Assemblea. Concede la parola al Tesoriere, Dott.Michele Ugliola, che dà lettura della propria relazione al Rendiconto 2002 RELAZIONE AL RENDICONTO 2002 Il rendiconto per l'esercizio 2002, comprende il rendiconto finanziario, il conto economico e i3 situazione patrimoniale e dimostra i risultati della gestione dell'anno 2002, conformemente a quanto disposto dal regolamento dell'Ordine. Il rendiconto finanziario dimostra per titoli e capitoli, le risultanze della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si chiude con un disavanzo di gestione di euro 33.211,87, determinato da: entrate accertate euro 1.055.339,41 spese impegnate euro 1.088.551,28. La gestione dei residui presenta un avanzo di euro 44.546,29, determinato da: maggiori residui attivi riaccertati per euro 44.497,96 minori residui passivi riaccertati per euro 48,33. Tali risultati sommati agli avanzi degli esercizi precedenti non utilizzati di euro 915.226,55, portano ad un avanzo d'amministrazione al 31/12/2002 di complessivi euro 926.560,97. L'avanzo d'amministrazione complessivo alla 4 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 chiusura dell'esercizio 2002, di euro 926.560,97, come accennato in precedenza, riassume il disavanzo della gestione 2002 e gli avanzi delle precedenti gestioni non utilizzati. L'evoluzione degli avanzi negli ultimi anni è stata la seguente: anno 2001 euro 265.702,52 anno 2000 euro 24.758,95 anno 1999 euro 251.829,98 anno 1998 euro 134.689,02 anno 1997 euro 238.246,06 Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ordine, rilevati secondo criteri di competenza economica e comprende gli accertamenti e gli impegni del conto finanziario, rettificati in termini economici. Il risultato economico positivo di euro 10.937,21, evidenzia che anche nel 2002 i proventi della gestione dell'Ordine pari ad euro 778.521,78 sono stati superiori ai costi gestionaii di euro 767.584,57. Gli ammortamenti compresi nel conto economico, sono determinati in euro 41.256,02 applicando i coefficienti fiscali ai costo dei beni utilizzati nell'esercizio, come disposto dal regolamento di contabilità. Il valore dei beni al netto del relativo fondo, corrisponde alla lororesidua possibilità di utilizzo. Il conto del patrimonio riassume la consistenza del patrimonio dell'Ordine al termine dell'esercizio 2002, ed evidenzia i seguenti valori: ATTIVITÀ Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni flnanziarie Disponibilità liquide Crediti Totale Attività PASSIVITÀ Debiti Fondo T.F.R. Fondo ammortarnento immobilizzazioni Netto patrimoniale Totale passività 618.386,55 95.08g,01 i 888.357,50 304.997,92 1.906.870,98 150.410,28 87.636,37 174.938,03 ~ 1.493.886,301 1.906.870,98 Le immobilizzazioni materiali corrispondono al costo dei beni acquisiti al netto dei relativi fondi di ammortamento come da dettaglio per ATTIVITÀ tipologia e destinazione. Le immobilizzazioni flnanziarie consistono in: Titoli con scadenza nel 2003 Libretti per TFR dipendenti Libretti per fondo amm.to 5.164,56 ! 79.607,24 10.317,21 Le disponibilità liquide corrispondono al saldo al 31\12\2002 del conto di tesoreria di euro 888.397,50. Nei crediti è compresa la somma di euro 258.228, pari al valore dei titoli per operazioni finanziarie a breve termine effettuate per operazioni finanziarie a breve termine. I crediti corrispondono al totale dei residui attivi al 31/12/2002. I debiti corrispondono al totale dei residui passivi al 31\12\2002. Il fondo TFR corrisponde al debito maturato nei confronti dei dipendenti per trattamento flne rapporto in base alle norme vigenti ed al contratto di lavoro. Il patrimonio netto iniziale di euro 1.482.949,09 si incrementa con l'utile dell'esercizio per euro 10.937,21, per cui il nuovo valore è di euro 1.493.886,30. L'avanzo d'amministrazione è stato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2003, per la parte di euro 150.000, destinandolo o per 63.000 ad investimenti o per 87.000 a spese non ricorrenti L'eventuale utilizzo della restante parte sarà successivamente valutata del Consiglio per formare oggetto di una specifica proposta di variazione di bilancio. Terminata la lettura il Presidente cede la parola al Dott. Antonio Curti, Presidente del Collegio Revisori dei Conti che dà lettura della relazione del Collegio. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio, a seguito delle verifiche periodiche durante l'esercizio 2002 e dell'esame della situazione amministrativa finale e degli elementi che compongono il rendiconto D E L L’ O R D I N E ATTESTA - che le risultanze del rendiconto corrispondono alle scritture contabili e sono così riassunte: l) GESTIONE TESORERIA Saldo di cassa all'1/1/2002 770 316 92 Riscossioni 1.126.644,72 Pagamenti -1.008 .564,14 Saldo cassa al 31/12/2002 888.397,50 2) RENDICONTO FINANZIARIO Saldo di cassa al 31/12/2002 888.397,50 Residui attivi 304.997,92 Residui passivi -266.834,45 Avanzo d'amministrazione 926.560,97 3) CONTO ECONOMICO Ricavi e proventi 778.521,78 Costi ed oneri - 767.584,57| Risultato economico 10.337,21 4) CONTO DEL PATRIMONIO Attività 1.906.870,98 Passività -412.984,68 Patrimonio netto 1.493.886,30 5) che la gestione dell'esercizio 2002 non presenta irregolarità. Lì, 20/06/03 IL COLLEGIO Terminata la lettura il Presidente da inizio alle operazione di voto. Viene nominato Segretario il Dott. Andrea Bonfiglioli Chiede che venga votato il Bilancio Consuntivo 2002. Il Segretario Dott. Andrea Bonfiglioli ritira i cartoncini del voto A FAVORE 29 CONTRARI 0 ASTENUTI 0 Il Bilancio Consuntivo 2002 viene approvato all'unanimità. ◆ Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 5 ATTIVITÀ D E L L’ O R D I N E Verbale della riunione del 16 giugno 03 DELLA COMMISSIONE DI STUDIO DELLE PROBLEMTICHE DEL TERRITORIO Il Dott. Curti presenta il documento che illustra le normative regionali che regolano il Distretto, i Nuclei di cure primarie, i percorsi terapeutico-assistenziali (allegato 1) invitando i Membri della Commissione a prendere atto delle direttive reigonai in esso contenute. Si passa successivamente a esaminare il questionari che verrà inserito nel Bollettino sul Cup dopo le modifiche apportate dal Consiglio alla prima stesura. Dopo breve discussione viene messo agli atti. Il Dott. Curti legge la lettera personale ricevuta dal Dott. Savorani. Il Dott. Curti porta ai presenti la delibera di Giunta Regionale n° 2003/896 che ha per oggetto il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2003. Vengono esposti i capitoli di spesa e le linee di indirizzo per la programmazione delle attività delle Aziende Sanitarie. In particolare si sottolinea il paragrafo che regola l'erogazione dei farmaci in dimissione da ricovero ospedaliero e da visita specialistica. 6 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 Commissione Comitato di Redazione BOLLETTINO NOTIZIARIO 03- LUGLIO 03 DEL Presenti: Dott. Cernuschi, Dott Scardavi, Dott Munira, Dott Voza, Dott. D'achille, Dott Scoto, Prof Morrone, Il dott Cemuschi ringrazia i Colleghi presenti e dà lettura dei verbali del Comitato di redaizone dei mesi precedenti 1 ) vengono esposti e valutati i vari preventivi per un eventuale cambio di tipografia rispetto alla Betagraff. Si ritiene, alla luce dei preventivi presentati, che la proposta più vantaggiosa ed economica è quella presentata da LA LITOGRAFICA. Al fine di ottenere un miglior risparmio si propone al Consiglio Direttivo di accordarsi con la stessa per la stampa. 2) si conferma la Collaborazione con ASSOMNIA i cui rapporti con Ordine Medici e la tipografia saranno ridefiniti mediante un accordo di collaborazione ATTIVITÀ 4) si valuta la possibilità di produrre, in un futuro, eventuali inserti monotematici . In consideraizone del costo di produzione, ma non di spedizione che viene attualmente coperto per un peso massimo di 200 grammi, si dovranno verificare nuove forme di finanziamento ( es. incrementare la raccolta pubblicitaria) per non aggravare ulteriormente il bilancio dell'Ordine. 5) si conferma l'attuale impostazione del Bollettino e la sua suddivisione in rubriche. Si auspica una maggiore visibilità della parte inerente alla giurisprudenza che nei primi mesi è stata parzialmente messa da parte . Si autorizza, in accordo con il Consiglio Direttivo, la pubblicaizone di articoli scientifici, fermo restando - che non sono a cura e responsabilità del Consiglio dell'Ordine - che saranno pubblicati nella rubrica ' i Colleghi scrivono' - che non vogliono essere assolutamente 'linee guida' bensì solamente una occasione per favorire il dibattito e lo scambio di opinioni tra Colleghi - che, per motivi editoriali, dovranno essere della lunghezza massima di 3 cartelle per due articoli al mese Il verbale viene approvato all'unanimita' dei presenti ◆ VILLA BARUZZIANA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO PER MALATTIE NERVOSE Direttore Sanitario: Dott. Franco Neri Medico Chirurgo - Specialista in Psicologia BOLOGNA - V. DELL’OSSERVANZA, Aut. San. n. 44940 del 13/03/2003 3) si apprezza, grazie alla collaborazione con il Dott Scoto, la possibilità di offrire in anteprima sul sito dell'Ordine il formato PDF del Bollettino Notiziario del mese corrente. Tale iniziativa è volta ad anticipare e favorire la diffusione del Bollettino in essere, Allo stato attuale non è possibile inviare, a mò di mailing list, il formato PDF ai Colleghi che hanno inviato il proprio indirizzo . La questione sarà successivamente rivalutata per evitare la diffusione di eventuali 'virus informatici ' e alla risoluzione di alcuni problemi tecnici. D E L L’ O R D I N E 19 UFFICIO PRENOTAZIONI RICOVERI: CENTRALINO: TEL. 051 580 395 TEL. 051 644 0324 - FAX: 051 580 315 AMBULATORI: TEL. 051 644 7852 e-mail: [email protected] Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 7 ATTIVITÀ D E L L’ O R D I N E Regolamento per la valutazione delle domande di pubblicità sanitaria NOZIONI GENERALI PUBBLICITÀ Fonti Art. 201 T.U.L.L.S.S. Legge 5 febbraio 1992, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni Articolo 53 Codice di Deontologia Medica 1998 Nozione Qualsiasi forma di messaggio, in qualunque modo diffuso nell’esercizio dell’attività professionale, mirante a promuovere l’attività svolta Forme consentite Sono consentite solo quelle previste dalla legge: Singoli medici • targhe murarie • inserzioni in: - elenchi telefonici; - pagine gialle; - elenchi di categoria - riviste specializzate; - giornali (quotidiani e periodici) destinati al grande pubblico; nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 1-3 della legge n. 175/92 e del Regolamento Attuativo n. 657/94 Strutture autorizzate (gabinetti, ambulatori mono o polispecialistici, case di cura): • targhe murarie • insegne • inserzioni in: - elenchi telefonici - pagine gialle - elenchi di categoria - riviste specializzate; - giornali (quotidiani e 8 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 periodici) destinati al grande pubblico nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 4-5 della legge n. 175/92 8 successive modificazioni e del Regolamento Attuativo n. 657/94 nonché • pubblicità a mezzo stampa o in qualsiasi altro modo su autorizzazione sindacale previo nulla osta dell’Ordine ai sensi dell’art. 201 TULLSS Fonti Art. 54 Codice di Deontologia Medica 1998 Nozione Qualsiasi comunicazione, in qualunque modo diffusa, avulsa da aprioristiche finalità lucrative e commerciali All’interno del concetto di informazione di cui all’art. 54 C.D. è possibile distinguere poi due diverse articolazioni: Informazione sanitaria Qualsiasi comunicazione inerente le attività svolte dal professionista e/o dalla struttura autorizzata (gabinetti, ambulatori mono o polispecialistici, case di cura). Forma consentita Sono consentiti qualsiasi forma e qualsiasi mezzo, purché il messaggio sia utile, veritiero, certificato con dati oggettivi e controllabili e, in ogni caso, tale da assicurare l’effettiva corrispondenza alle aspettative del pubblico senza possibilità di fraintendimenti e/o pregiudizi. Non sono consentiti messaggi di contenuto denigratorio verso colleghi, enti e/o strutture pubbliche e/o private. È indispensabile la previa verifica dei contenuti del messaggio da parte dell’Ordine, che rilascia all’interessato il remlativo nulla osta. L’informazione sulle attività acquista carattere di pubblicità commerciale quando il messaggio utilizza espressioni proclamatorie, promozionali, slogans, sconti sulle tariffe praticate. Informazione scientifica Qualsiasi comunicazione inerente temi di interesse scientifico, anche finalizzata ad iniziative di educazione sanitaria. Forma consentita Sono consentiti qualsiasi forma e qualsiasi ATTIVITÀ mezzo, purché il messaggio contenga informazioni scientificamente rigorose, obiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione). PUBBLICITÀ A MEZZO INTERNET Premesse La legge 5 febbraio 1992 n. 175, come modificata con leggi 26.02.1999 n. 42 e 14 ottobre 1999, n. 362, non ha esplicitamente e direttamente previsto l’utilizzo della rete Internet quale strumento di diffusione dei messaggi pubblicitari. Sul punto la FNOMCEO, con Comunicazione 10 novembre 1999, n. 124, ha reso noto l’orientamento assunto dal Comitato Centrale, a parere del quale la pubblicità a mezzo Internet deve rispettare i dettati della legge n. 175/’92 nonché dell’art. 53 del Codice di Deontologia Medica. Questo Ordine reputa inoltre che, con riferimento ai messaggi privi di connotati strettamente pubblicitari, sia imprescindibile il dettato dell’art. 54 del Codice Deontologico in tema di informazione sanitaria la quale, proprio perché ivi consentita con “ogni mezzo” ed “in qualsiasi forma”, potrà essere effettuata anche attraverso gli strumenti telematici. In questo senso, peraltro, si orientava la proposta di ulteriore modifica ed integrazione della legge n. 175/’92 messa a punto nel febbraio 2002 dalla Commissione Pubblicità istituita in seno alla FNOMCEO, la quale ipotizzava la legittimità della diffusione in rete di siti Internet destinati a fini professionali, nonché di quelli concernenti la diffusione di consulenze professionali, e rinviava all’adozione di linee guida ad hoc da parte del Ministero della Salute, previo parere vincolante delle D E L L’ O R D I N E Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, sentite le organizzazioni e le associazioni per la difesa dei consumatori. Nelle more dell’esame e dell’eventuale approvazione da parte del Parlamento di tale proposta di legge, il continuo e costante perfezionamento degli strumenti di comunicazione telematica per la diffusione di notizie attraverso la rete, nonché il crescente numero di richieste di pubblicità a mezzo Internet da parte degli iscritti e delle strutture sanitarie private, hanno reso più che mai urgente la necessità di dotarsi di regole certe per una uniforme e coerente valutazione delle domande, una conseguente eguale parità di trattamento di tutti gli iscritti ed un’informazione corretta e veritiera ai cittadini. Con tali finalità è stato pertanto stilato il Regolamento interno di seguito riportato. REGOLAMENTO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PUBBLICITÀ A MEZZO INTERNET PRINCIPI GENERALI art. 1 1. È consentita la pubblicità sanitaria effettuata attraverso siti Internet previo rilascio di apposito nulla osta da parte dell’Ordine. 2. Il nulla osta è rilasciato su domanda dell’interessato. 3. La domanda, redatta su carta semplice e sottoscritta in calce dall’iscritto ovvero dal Direttore Sanitario della struttura autorizzata, dovrà essere corredato della seguente documentazione: a) copia del documento di registrazione del sito; b) copia stampata a colori delle singole pagine Attestato di idoneità per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri Si invitano i Colleghi che hanno acquistato l’attestato di idoneità per l’iscrizione all’Albo Odontoiatri ai sensi dell’art. 1. comma 1 dem D.L.gvp 13/10/1998 n. 386 a depositarlo presso gli uffici dell’Ordine, al fine di regolarizzare la Loro posizione. Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 9 D E L L’ O R D I N E ATTIVITÀ di cui si compone il sito; c) segnalazione della presenza di eventuali filmati; d) comunicazione della password rilasciata ai fini dell’accesso all’eventuale zona del sito riservata ai professionisti; e) dichiarazione autografa di conformità del sito ai contenuti del presente Regolamento. 4. L’Ordine rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. 5. Ogni variazione apportata all’originaria composizione del sito necessita di nuovo nulla osta dell’Ordine. art. 2 1. Il sito dovrà essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o odontoiatra interessato o del legale rappresentante della struttura autorizzata. 2. Non è consentita l’utilizzazione di spazi Web gratuiti e di redirect su altri providers. art. 3 La denominazione del sito Web e l’eventuale indirizzo e-mail devono contenere riferimenti diretti atti ad identificare il medico, l’odontoiatra sanitario o la struttura sanitaria. art. 4 1. Il sito Web deve essere visualizzabile mediante l’utilizzo dei browser più comuni. 2. Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche consone al decoro della professione e prive dei connotati tipici della pubblicità commerciale. 3. Non sono consentite animazioni ad eccezione dei filmati di carattere scientifico. In tale ipotesi, ove le scene riprodotte possono turbare la sensibilità degli utenti, deve essere richiesto apposito preventivo consenso ai fini dell’accesso alla pagina. 4. Per la corretta visualizzazione del sito non deve essere richiesta l’installazione di software e/o plug-in, né di cookies. 5. È consentita la riproduzione della piantina stradale atta ad identificare l’ubicazione dello studio medico e/o odontoiatrico e della struttura. 6. È vietata l’indicazione delle tariffe professionali praticate. art. 5 1. Il sito Web non deve ospitare spazi pubblicitari (cosiddetti “banner”) o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici legati all’esercizio dell’attività professionale. 2. Sono esclusi da tale divieto gli spazi pubblicitari tecnici la cui presenza sul sito ha lo scopo di fornire all’utente strumenti utili di visualizzazione dei dati (ad esempio: software per leggere documenti, software per la com- CENTRO DIAGNOSTICO «S. DONATO» POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO Direttore Sanitario: Prof. Giovanni GOLFIERI - Medico Chirurgo - Libero Docente in Radiologia 40127 BOLOGNA - VIA DELL’ARTIGIANO, 4 - TEL. (051) 51.22.38 - 51.53.42- FAX 63.32.033 LE CONSULENZE Spec. in Ostetricia e Ginecologia cardiologia ed angiologia Dott. Claudio Vincenzi Specialista in Cardiologia e Angiologia chirurgia e piccola chirurgia ambulatoriale Dott. Lucio Montone Specialista in Chirurgia dermatologia Dott.ssa Marcella Melino - Specialista in Dermatologia e Venerologia 10 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 dietologia Dott.ssa Alessandra Bordoni - Dott.ssa Grazia Guiducci - Specialista in Scienza dell’Alimentazione neurologia - EMG Dott. Lino Pasquale Marchello - endocrinologia Dott.ssa Anna Maria Ferraro Specialista in Endocrinologia gastroenterologia: - endoscopica Prof. Giancarlo Caletti - Specialista in Gastroenterologia medicina dello sport Dott. Enrico Drago - Specialista in Medicina dello Sport medicina del lavoro Dott. Maurizio Montesi Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Neurologia Dott.ssa Marcella Pedrelli Specialista in Neurologia e Psichiatria oculistica Dott.ssa Luisa Mazza Specialista in Oculistica oncologia Prof. Franco Pannuti Libero Docente in Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica ostetricia ginecologia colposcopia Prof. Giovanni Gentile - Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia ortopedia e fisiatria Dott. Valerio Orlandi Specialista in Ortopedia e Traumatologia Dott. Fedele Giannone Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione otorinolaringoiatria Dott.ssa Silvia Giacchini Specialista in Otorinolaringoiatria urologia Dott. Massimo Fini Specialista in Urologia P.G. 65729 - 17/04/2001 andrologia Dott. Giorgio Isgrò - Medico Chirurgo - ATTIVITÀ pressione dei dati, ecc.) a condizione che trattasi di programmi shareware o freeware. Sono altresì esclusi gli strumenti utili al proprietario del sito per il controllo e monitoraggio degli accessi (ad esempio: contatori, ecc.). 3. Il sito può contenere una zona riservata per notizie informative destinate unicamente ai professionisti medici o odontoiatri a condizione che lo stesso sia preventivamente identificato attraverso apposito form e venga rilasciata una password di accesso. art. 6 1. È consentita l’indicazione di link a siti Web di istituzioni pubbliche di rilievo nazionale (Ministero della Salute, FNOMCEO), e locale (Regioni, Province, Comuni), a banche dati di carattere scientifico in ambito sanitario ed a società scientifiche senza fini di lucro. 2. È vietato l’inserimento di link a siti Web di Aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici. art. 7 1. Il medico e/o l’odontoiatra e le strutture sanitarie possono anche fornire consulenze agli utenti tramite e-mail, con l’avvertenza che una consulenza via e-mail non può considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita medica, che, scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico. In proposito è D E L L’ O R D I N E necessario che nel sito compaia chiaramente apposito avviso che può avere il seguente tenore: “Per doverosa informazione, si ricorda che la visita medica effettuata dal proprio medico abituale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento”. 2. Nel caso in cui gli stessi siano convenzionati con una associazione di mutualità volontaria, possono darne informazione al pubblico. DISPOSIZIONI PARTICOLARI art. 8 SINGOLI MEDICI O ODONTOIATRI 1. Oltre alle disposizioni di carattere generale, il medico o l’odontoiatra devono indicare nella home-page del sito l’Ordine provinciale presso il quale sono iscritti ed il relativo numero di iscrizione all’Albo. 2. In attesa di una regolamentazione specifica della materia non è consentito specificare la pratica di medicine non convenzionali. art. 9 STRUTTURE SANITARIE 1. La struttura sanitaria, qualunque sia l’ambito di attività, deve indicare nella homepage” del proprio sito: CENTRO DIAGNOSTICO «S. DONATO» POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO Direttore Sanitario: Prof. Giovanni GOLFIERI - Medico Chirurgo - Libero Docente in Radiologia 40127 BOLOGNA - VIA DELL’ARTIGIANO, 4 - TEL. (051) 51.22.38 - 51.53.42- FAX 63.32.033 EQUIPE MEDICA analisi cliniche Dott. Massimiliano STANTE Chimico LABORATORIO ANALISI allergologia Dott.ssa Camilla MASCAGNI Specialista in Diagnostica di laboratorio DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Radiologia/Ecografia total body TAC elicoidale/Ricostruzione 3D Mammografia - Ortopantomografia Denta-scan - Densitometria Prof. G. GOLFIERI - Libero Docente in Radiologia P.G. 65729 - 17/04/2001 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 11 ATTIVITÀ D E L L’ O R D I N E a) gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria rilasciata dall’autorità competente; b) il nominativo del Direttore Sanitario e relativa qualifica professionale; c) le eventuali branche specialistiche oggetto di autorizzazione, con indicazione per ciascuna branca del nominativo del soggetto responsabile con relativa qualifica professionale nonché, anche in altra pagina d) la Carta dei Servizi Sanitari o comunque informazione similare. 2. Per quanto concerne le notizie informative di esclusivo interesse dei professionisti medici od odontoiatri, è compito del Direttore Sanitario verificare la veridicità delle dichiarazioni degli utenti, anche tramite la collaborazione dell’Ordine professionale. Non appena sarà tecnicamente possibile, tale identificazione potrà essere verificata tramite la firma digitale. art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Entro il 31 dicembre 2003 tutti gli iscritti, nonché i legali rappresentanti delle strutture sanitarie che abbiano attivato siti Web senza il preventivo nulla osta dell’Ordine devono regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento. art. 11 NORMA FINALE Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 201 T.U.LL.SS., alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 e agli artt. 53 e 54 del Codice di Deontologia Medica.Art. 30 Il testo è disponibile sul sito www.odmbologna.it ◆ Per gentile concessione Aboca Museum 12 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 DALLA FEDERAZIONE Art. 30 D.Lgs 368/99 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Forlì Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Roma In riferimento alla lettera del 17 aprile u.s., trasmessa dall'Ordine di Forlì, riteniamo chela nostra comunicazione del 21 gennaio 2000 n. 6, che ad ogni buon fine alleghiamo in copia, indichi chiaramente la portata e la terminologia da usare per quanto concerne le disposizioni dei commi 1 e 4 del D.Lgs 368/98 per quanto concerne il diritto di esercitare la medicina generale da parte dei medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994. Cordiali saluti Il Presidente Giuseppe Del Barone FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 21 Gennaio 2000 / Fax COMUNICAZIONE N. 6 D.Lgs. n. 368/1999. Rilascio attestati da parte degli Ordini Agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Loro sedi A seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte di Ordini provinciali, in merito agli adempimenti devoluti agli Ordini dall'art. 30 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 ("Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione die medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli"), facciamo presente quanto segue. Il Decreto legislativo n. 368/1999 - che costituisce, tra l'altro, quanto previsto dal D.Lgs n. 256/1991 (abrogato) in materia di formazione specifica in medicina generale - lascia, in linea di massima, inalterato, rispetto alla precedente normativa, il quadro relativo ai soggetti che possono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale. All'articolo 21 del vigente decreto legislativo è stabilito che per l'esercizio di detta attività è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ferma restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del D.M. 10.10.1988 (attestato per compiuto tirocinio teorico-pratico) e del previgente D.Lgs 8.8.1991, n. 256. L'articolo 30, in deroga a quanto stabilito dall'art. 21, riconosce analogo diritto all'esercizio della predetta attività di medico di medicina generale: - ai medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994 (comma 1). Come è noto i medici abilitati entro tale data erano stati già "individuati" come categoria di medici aventi diritto ad esercitare l'attività di medicina generale, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, dal decreto ministeriale 15/12/1994, emanato ai sensi dell'art. 6 c.4 del D.Lgs n. 256/1991 (ora abrogato). - ai medici cittadini di un Paese membro, gia iscritti all'Albo ai sensi della L. 217/198 e che erano titolari di un rapporto convenzionale di medicina generale alla data del 31/12/1996 (comma 2). Gli ordini provinciali, pertanto, ai sensi del 3° comma dello stesso articolo 30 - che prevede il rilascio del relativo attestato ai soggetti sopracitati, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito potranno utilizzare modelli di attestato simili a quelli già in uso per la normativa previgente, modificati in relazione ai mutati riferimenti normativi di cui al D.Lgs n. 368/1999 in questione, che, come già accennato, pressoché nulla modifica rispetto ai soggetti destinatari degli attestati. A tale proposito, per completezza, osserviamo Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 13 DALLA FEDERAZIONE che, ai sensi della precedente normativa, l'Ordine rilasciava, tra gli altri, l'attestato comprovante il diritto ad esercitare l'attività di medico in medicina generale, anche ai medici "titolari di incarico di rapporto convenzionale alla data del 31.12.1994" (art. 6, c. 3 D.Lgs n. 256/1991). L'assenza di tale specifica previsione nel vigente D.Lgs n. 368/1999 dà motivo di ritenere che questa ultima categoria di medici sia nell'attuale quadro normativo ricompresa in quella, più generale, dei medici abilitati entro il 31 dicembre 1994, di cui al comma 1 dell'art. 30 più volte citato. Infine, riteniamo utile allegare, considerato che i chiarimenti richiesti dagli Ordini hanno per oggetto la formulazione dell'attestato da rilasciare ai medici abilitati entro il 31.12.1994, una bozza dell'attestato stesso che potrà essere usata come riferimento per la realizzazione del modello di attesto in questione. Distinti saluti Il Presidente Aldo Pagni FACSIMILE Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ATTESTATO A richiesta dell'interessato, che ha dichiarato di voler esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato stesso e acquisita agli atti d'ufficio di questo Ordine, per gli usi consentiti dalla legge, si attesta ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" che il Dr......... nato a......................................................... il ...................................................... (C.F. ....................................................), laureato in medicina e chirurgia il ........................................................................................... presso l'Università di .........................................................................., abilitato all'esercizio della professione il ...................................................... presso l' Università di .............................................................., iscritto all'albo dei medici chirurghi di questo Ordine il .................................... con il n...................................................... risulta aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994 e aver, pertanto, acquisito i diritto ad esercitare l'attività di medico di medicina generale indipendentemente da possesso dei titoli di formazione in medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, sempreché ricorrano le altre condizioni prescritte a tal fine. Il presidente ................................. lì N.B.: l’attestato deve essere richiesto solo dai medici che intendono esercitare l’attività di medico di medicina generale in uno dei Paesi della U.E. 14 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 Coloro che sono convenzionati col SSN italiano e non intendo trasferirsi in uno degli altri paesi UE non solo tenuti a chiedere l'attestato medesimo. DALLA Comunicato Stampa Reiterata la richiesta di un più efficace intervento delle Istituzioni e delle Forze dell'ordine per garantire l'incolumità ai colleghi di Guardia Medica FEDERAZIONE misure di sicurezza in grado di garantire un servizio che in molto zone del Paese, risulta essere l'unico importante riferimento di carattere sanitario". "Risulta che già da tempo in alcune Regioni sono stati previsti una serie di dispositivi di sicurezza che, nella realtà dei fatti, non hanno poi trovato pratica attuazione. Ebbene - ha concluso il Presidente della FNOMCeO non è questa la strada da percorrere per garantire l'incolumità di chi lavora con abnegazione e senso di responsabilità e troppo spesso in condizioni disagiate". Del Barone: il cordoglio della categoria medica per l'assassinio della giovane collega di Oristano Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO chiede la revisione del decreto sulla privacy Comunicato Stampa Una normativa inadeguata dove gli aspetti di garanzia burocratica prevalgono sui contenuti relativi al rapporto fiduciario tra medico e paziente. Il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Giuseppe Del Barone, durante i lavori del Consiglio Nazionale della FNOMCeO in corso oggi a Roma ha espresso, a nome della categoria medica tutta, le più sentite condoglianze alla famiglia della collega Roberta Zedda, barbaramente assassinata durante il turno di guardia medica nell'ambulatorio di Solarussa in provincia di Oristano. "Di fronte a questo ennesimo grave atto perpetrato nei confronti di una collega nell'esercizio delle sue funzioni - ha detto Del Barone - non possiamo non prendere atto con preoccupazione del fatto che quella medica risulti sempre più una professione a rischio, nella quale non pochi colleghi sono costretti ad operare in un clima di estrema precarietà. Per questo chiediamo con forza alle Istituzioni ed alle Forze dell'ordine di individuare e mettere in atto tutte quelle Una revisione urgente del Decreto sulla Privacy che nel rispetto della normativa CEE renda implicito, nell'ambito del SSN, il consenso al trattamento dei dati ai fini diagnostici e terapeutici è stata chiesta dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 15 DALLA FEDERAZIONE Odontoiatri, riunito a Roma nei giorni 4 e 5 luglio. Secondo i Presidenti dei 103 Ordini provinciali, i Decreto approvato lo scorso 27 giugno, risulta sostanzialmente inadeguato perché privilegia aspetti di garanzia di tipo burocratico anziché i reali contenuti che sono al centro del rapporto di fiducia medico-paziente. "Il provvedimento - ha dichiarato il presidente della FNOMCeO Giuseppe Del Barone - determinerà un ulteriore appesantimento burocratico nell'attività del medico a scapito del tempo dedicato da quest'ultimo all'ascolto e alla comprensione dei problemi e, sono convinto, darà il via ad una possibile diffusione di contestazioni di rilievo penale, derivanti da aspetti meramente formali riguardanti l'applicazione delle norme. Senza contare i riflessi negativi sull'attività delle Regioni impegnate nel concordare con la professione medica i più idonei momenti di verifica circa le appropriatezze e l'efficacia delle prestazioni. Tutte osservazioni - ha concluso Del Barone - che ho portate a conoscenza del Ministro della Salute all'atto della firma del recente protocollo di intesa Ministero-FNOMCeO, ricevendo dallo stesso prof. Sirchia la promessa di un suo autorevole intervento nella Conferenza Stato-Regioni". Nel documento, approvato all'unanimità, il Consiglio Nazionale FNOMCeO ha chiesto inoltre che, nelle more di una auspicabile modifica legislativa venga ritenuto implicito il consenso al trattamento dei dati per i cittadini iscritti al SSN prima dell'entrata in vigore del decreto e ripristinata la precedente normativa per quanto riguarda la redazione delle ricette mediche (visto che le stesse vengono consegnate al cittadino che rimane l'ultimo soggetto che ne determina l'utilizzo). La nota si conclude con la richiesta di depenalizzare la normativa sulla privacy in ambito sanitario, normativa che trova nel potere disciplinare degli Ordini ampie ed efficaci possibilità sanzionatorie. Giuseppe Del Barone 16 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 Polizza "Tutela Giudiziaria" per gli iscritti agli Albi Ai Signori Presidenti degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Ai Signori Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri Loro indirizzi Cari Amici, come già a Vostra conoscenza, il Consigli Nazionale del 4 e 5 luglio u.s. ha approvato la mia proposta di garantire a tutti i professionisti italiani, la possibilità di sottoscrivere, a titolo personale, una polizza denominata "Tutela Giudiziaria" al costo annuo di Euro 30,00 cadauna. La polizza che viene offerta dalla Compagnia Winterthur è conveniente in quanto prevede un massimale per sinistro pari a Euro 26.000,00 e la decorrenza immediata dalle garanzia senza alcun vincolo sul numero di adesioni. A tal proposito la Compagnia Winterthur ha già messo a disposizione di tutti coloro che volessero sottoscrivere la polizza in questione, il seguente numero verde 800 595959. Sarà cura della Compagnia stessa prevedere una riduzione del premio annuo nel caso si dovesse superare i numero delle 25.000 adesioni. Vi prego vivamente di divulgare presso gli iscritti all'Ordine i contenuti della polizza che reputo molto vantaggiosa per tutti gli scritti agli Albi. Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito DALLA alla presente iniziativa, Vi informo che potrete rivolgerVi direttamente alla Compagnia Winterthur Assicurazione Spa nelle perone degli agenti generali Avv. Doria e Dr.ssa Bellisario. La Compagnia Winterthur è la Società con la FEDERAZIONE quale la Federazione ha sottoscritto le polizze assicurative a seguito di apposita gara. Vive cordialità Il Presidente Giuseppe Del Barone Per gentile concessione Aboca Museum Casa di Cura Privata VILLA CHIARA Direttore Sanitario: Dott. Corrado Ballarini Medico chirurgo specialista in psichiatria 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Via Porrettana, 170 - Tel. (051) 61.92.222 RICOVERI IN ACCREDITAMENTO CON S.S.N. E PRIVATI nei reparti di: Medicina Cardiologia Dermatologia Chirurgia generale Otorino Oculistica Ortopedia Ginecologia Psichiatria Dott.ssa Lya Artuso - Spec. in Medicina e Cardiologia Dott.ssa Maria Rita Sabbatucci - Spec. in Cardiologia Dott. Emanuele Nasole - Spec. in Dermatologia e Venerologia Dott. Pietro Panettiere - Spec. in Chirurgia Dott. Rosario La Rosa - Spec. in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico facciale Dott.ssa Giovanna Costantini - Spec. in Oftalmologia Dott. Maurizio Magnani - Spec. in Ortopedia e Traumatologia e in Fisiokinesiteraia ortopedica Prof. Ettore Zanardi - Libero Docente in Clinica Ostetricia-Ginecologica Dott. Corrado Ballarini - Specialista in Psichiatria AUT. 07 del 25.09.2001 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 17 E N PA M Polizza tutela legale riservata a tutti i medici iscritti agli ordini professionali Periodo di adesione dal 01.06.2003 al 31.10.2003 Versamento della quota dopo il 31.10.2003 con modalità che verranno pubblicate sul giornale di Previdenza dell'ENPAM Con la presente vogliamo porgere alla Vs attenzione una polizza di tutela legale per la professione sanitaria I punti salienti di questa polizza collettiva n. 59/31.545.000 "Tutela Giudiziaria per l'attività professionale del Medico" emessa dalla Compagnia RAS TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A. sono i seguenti: 1) Massimale per sinistro, Euro 26.000,00 senza limiti annui 2) Possibilità di libera scelta del legale 3) Costo di Euro 25,00 procapite. Per ulteriori informazioni consigliamo di consultare il sito internet: www.tutelalegalemedici.it [email protected] (per l'invio di e-mail) oppure il Giornale della previdenza dei Medici e degli Odontoiatri Enpam edizione n. 5 del 9/06/03. Sicuri di fare cosa gradita ai vostri iscritti, visto il premio e il massimale garantiti di assoluta convenienza, vi invitiamo a divulgare l'iniziativa a tutti i vostri iscritti affinché si possa raggiungere entro il 31/10/03 il più alto numero di adesioni (minimo 100.000 adesioni) In virtù di quanto sopra, invieremo prossimamente i materiale pubblicitario e nell'attesa alleghiamo scheda di adesione che potrete inviare via fax al numero /010465105. Certi che sappiate cogliere questa opportunità, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. Dott. Claudio Tigani Casa di Cura Privata VILLA CHIARA Direttore Sanitario: Dott Corrado BALLARINI Medico chirurgo specialista in psichiatria 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Via Porrettana, 170 - Tel. (051) 61.92.222 VISITE AMBULATORIALI - SERVIZI SPECIALISTICI ANCHE IN CONVENZIONE Poliambulatorio: Direttore Sanitario e Responsabile Poliambulatorio Dott. Corrado BALLARINI Medico chirurgo specialista in psichiatria Ecografia Addominale - Flussimetria Eco Doppler - Ginecologia; Cardiologia: E.C.G. - E.C.G. Dinamico da Sforzo - Holter E.C.G. - Holter Pressione - Ecocardio Doppler Oculistica: Laserterapia Oculistica - Fluorangiografia - Ecografia - Ecobiometria - Perimetria Computerizzata Videoendoscopia Digestiva ad alta Risoluzione - Elettromiografia - Ortopedia - Ginecologia VISITE AMBULATORIALI - SERVIZI SPECIALISTICI ANCHE IN CONVENZIONE AUT. 07 del 25.09.2001 18 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 E N PA M SCHEDA DI ADESIONE (scaricabile anche da Internet) ASSICURATO CODICE ENPAM INDIRIZZO COMUNE C.A.P./SIGLA PROVINCIA INDIRIZZO E-MAIL N° TELEFONO N° CELLULARE Durata: inizio ore 24 del 31/01/2004 Termine ore 24 del 31/01/2005 Massimale assicurato Euro 26.000,00 per ogni sinistro Premio annuo Euro 25,00 Imposte comprese LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE DEVE ESSERE INOLTRATA IN UNO DEI SEGUENTI MODI A: - Fax n° 010/465105 - Casella Postale n. 4174 - 16149 GE - Sampierdarena Per richiedere informazioni e chiarimenti - Sito Internet: www.tutelalegalemedici.it / e-mail: [email protected] Ag. 153 Io sottoscritto, avendo esaminato le condizioni della POLIZZA COLLETTIVA N. 59/31.545.000 "Tutela Giudiziaria per l'attività professionale del Medico", sul sito internet a cui il presente modulo fa riferimento, emessa dalla Compagnia "RAS Tutela Giudiziaria S.p.A." ed in corso per gli iscritti ENPAM, DICHIARO di aderire alla stessa; di provvedere al versamento di Euro 25,00 direttamente a RAS Tutela Giudiziaria: PRESSO RASBANK IL NUMERO DEL C/C VERRÀ COMUNICATO AD ADESIONE ULTIMATA (tramite il giornale) a) che darà corso alla copertura assicurativa in mio favore per il periodo 31.01.2004 - 31.01.2005, essendo sta- te raggiunte n. 100.000 adesioni di iscritti ENPAM entro il 30/10/2003. b) Nel caso in cui il numero di adesione non raggiunga il minimo previsto non si farà luogo ad alcuna copertura assicurativa (firma) Con riferimento all'art. 1341 c.c., approvo sin d'ora specificatamente le seguenti clausole di polizza: art. 7 - Diritto di recesso art. 11 - Modalità per la denuncia di sinistro - Omesso invio dei documenti art. 12 - Gestione del sinistro - Definizione unilaterale della controversia art. 12 - Gestione del sinistro - Clausola arbitrale (firma) Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili: Preso atto dell'informativa pubblicata sul Giornale della Previdenza, cui il presente modulo è allegato, ed ai sensi degli art. 11, 20, 22 e 28 della Legge 31.12.1996, n. 675, acconsento: al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti obbligatori per legge o aventi le finalità ivi indicate; al trasferimento degli stessi dati all'estero. ✂ (Acconsento) (Non acconsento) (1) per finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti: al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano; al trasferimento degli stessi dati all'estero e alla comunicazione degli stessi dati ai soggetti indicati nella predetta informativa. Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Dichiaro altresì di aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 Marzo 1995. (1) Cancellare la frase tra parentesi che non interessa. Luogo e data (firma) Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 19 E N PA M Equo indennizzo solo se manca l'INAIL a cura di Marco Perelli Ercolini I pubblici dipendenti a seguito di infortunio hanno diritto all'equo indennizzo, secondo quanto previsto dall'articolo del DPR 191/1979, solo se non sono assicurati con l'INAIL. Se sono assicurati con l'INAIL per- cepiranno solo la rendita vitalizia senza alcuna possibilità di scegliere tra indennità INAIL e equo indennizzo. Infatti il Tar Piemonte nella sentenza 805 del 30 maggio 2003 afferma che ai dipendenti degli enti locali che siano titolari di assicurazione obbligatoria spetterà la rendita vitalizia conseguente a tale forma di tutela antinfortunistica, mentre a coloro che ne siano privi va riconosciuta l'equo indennizzo, onde evitare che restino del tutto privi di qualsiasi forma di ristoro per effetto di infortuni subiti sul lavoro. In particolare, non viene data la possibilità di scelta per la mancanza di una astratta spettanza di entrambi i benefici. Infatti l'articolo 11 del DPR 191/79 non ha istituto una vera e propria nuova prestazione previdenziale in favore di un dipendente già titolare di assicurazione obbligatoria. ◆ Per gentile concessione Aboca Museum 20 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 NOTIZIE Ricettari per la prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei impiegati nella terapia del dolore Decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003. Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente l'approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio n. 12 Agli Assessori alla sanità delle regioni e province autonome Loro sedi Alla FNOM - Roma Alla FOFI - Roma Alla FNOVI - Roma Alla Federfarma - Roma Alla Assofarm - Roma Al Comando Carabinieri Sanità - Roma Come è noto con il Decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 maggio 2003 ed entrato in vigore il 29 maggio 2003, si è provveduto ala modifica e alla integrazione del DM 24 maggio 2001 È stato, pertanto, predisposto il nuovo modello di ricettario atto alla prescrizione dei farmaci compresi nell'allegato III-bis al D.P.R. 309/90 impiegati nella terapia del dolore. Così come specificato nell'art. 6 del citato DM 4 aprile 2003, i ricettari già approvati con il DM 24 maggio 2001 e distribuiti sul territorio nazionale, possono essere utilizzati da tutti gli operatori sanitari interessati nella prescrizione e dispensazione dei medicinali sino al completo esaurimento delle scorte. Le modalità di prescrizione da rispettare sono quelle previste dal DM 4 aprile 2003. In particolare si ricorda che è stato eliminato l'obbligo di utilizzare le "tutte lettere" per scrivere la posologia nel modo e nel tempo ed il numero di confezioni del medicinale prescritto. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore delucidazione. (Ref Dott. Lucio Covino tel. 06 59943768 Il Direttore Generale Dott. Nello Martini Ai Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Loro Sedi Ai Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri Loro sedi Terapia del dolore Il Ministero della Salute al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari al tema della "terapia del dolore" ha inviato la nota che in copia si allega. Si prega di darne la massima diffusione con gli usuali strumenti a disposizione degli Ordini provinciali Cordiali saluti Il Presidente Giuseppe Del Barone Ministero della Salute Roma 2 luglio 2003 Caro Collega, In Italia il problema del dolore cronico grave da cancro e del dolore da patologia degeneraBollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 21 NOTIZIE tiva è ancora oggi trattato in modo difforme e talora non adeguato alle indicazioni suggerite dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Trattare il paziente con dolore è un obbligo morale di tutti gli operatori sanitari che non può essere disatteso. Recenti analisi sui consumi della morfina e degli oppiacei similari in Italia mostrano un paese che non risponde ai reali bisogni dei pazienti che necessitano di tali trattamenti. Il Ministero ella Salute, nell'intento di supportare gli operatori sanitari nelle cure dei pazienti affetti da dolore grave in corso di patologia neoplastica e degenerativa, ha promosso e promuove le seguenti iniziative: a) Emanazione del decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003 "Modifiche ed integrazioni de DM 24/05/2001 concernente: Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12", che introduce signficativi cambiamenti perla compilazione delle ricette, quali: • prescrizione senza obbligo di dover utilizzare le "tutte lettere" per descrivere il medicinale e la posologia; • eliminazione dell'obbligo di indicare l'indirizzo di residenza del paziente; • eliminazione dell'obbligo, da parte del prescrittore, di conservare per sei mesi la copia della ricetta a sé destinata. • prescrizione di medicinali contenenti buprenorfina in tutte le forme farmaceutiche. Eventuali dubbi interpretativi o operativi, che dovessero sorgere negli operatori sanitari, possono essere risolti consultando il sito internet www.ministerosalute.it o rivolgendosi al servizio FARMACT-line al numero verde 800 571 661. b) Istituzione della Commissione in materia di Terapia del Dolore che, al fine di offrire agli operatori sanitari una risposta reale alle esigenze del paziente con dolore grave da cancro o degenerativo si popone di • definire un programma di formazione obbligatorio sulla terapia del dolore per gli operatori sanitari nell'ambito del programma ECM; 22 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 • pubblicare un Opuscolo sulla terapia del dolore, da inviare a tutti gli operatori sanitari coinvolti nel settore; • definire, d'intesa con l'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali, un programma di monitoraggio dei consumi degli oppiacei, individuando le variabilità e le differenze tra Regioni e singole ASL. LE iniziative promosse nell'ambito della terapia del dolore e delle cure palliative si inseriscono in Una serie di attività che il Ministero della Salute intende realizzare e che comprendono anche • la riunione in rete dei centri oncologici di eccellenza; • la riduzione delle liste di attesa; • la ricerca oncologica; • la promozione degli stile di vita. Ulteriori informazioni sulle attività del Ministero della salute saranno presto disponibili sul Bollettino d'Informazione sui Farmaci (BIF) e sul sito internet: www.ministerosalute.it. Conto molto sulla Sua sensibilità al problema del sollievo del dolore cronico, perché a questa sensibilità è legato, almeno in parte, il grado di civiltà su cui il nostro Paese viene misurato. Prof. Girolamo Sirchia Per gentile concessione Aboca Museum NOTIZIE Azienda USL Città di Bologna Il Direttore Generale Via Castiglione 29 - 40124 Bologna Centralino 051 658 48 06 - Fax 051 658 49 23 Bologna 23 giugno 2003 Dott.ssa Nicoletta Longo Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna epc Prof. Gian Paolo Salvioli Assessore alla Sanità - Comune di Bologna P.zza Maggiore 6 Bologna Arch. Giovanni Bissoni Assessore alla Sanità Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro, 21 Bologna Gent.ma Presidente, nella sua lettera del 29 maggio 2003, prot. n. 1252/NL/pm, la S.V. mi chiede di rendere una dichiarazione pubblica, destinata a fugare ogni possibile dubbio sulla correttezza dell'operato del personale dell'azienda e sulla sicurezza dei cittadini che fruiscono del Servizio Sanitario, in relazione alla precedentemente ventilata ipotesi di una possibile azione volontaria nella vicenda della carcassa di ratto ritro- vata nel controsoffitto di una sala operatoria dell'Ospedale Maggiore. In realtà, questa dichiarazione è stata resa pubblica già lo scorso 3 giugno, quando è stato inviato il seguente comunicato stampa al Caporedattore de Il Resto del Carlino; Augusto Cavina, direttore generale dell'Azienda Usl Città di Bologna risponde all'intervento di Nicoletta Longo, presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi, pubblicato oggi, 3 giugno, da Resto del Carlino. "Come si ricorderà, l'Azienda richiese immediatamente l'intervento dei Nas per valutare alcuni elementi non facilmente spiegabili e che non consentivano di escludere a priori una ipotesi dolosa. Dopo gli accertamenti e i controlli effettuati dagli operatori dell'Azienda, dai Nas e da esperti esterni, è stato possibile fornire una risposta a questi elementi, facendo decadere quella ipotesi. Tutto questo fu comunicato alla stampa e agli organi di informazione già il 22 maggio scorso e pubblicato il giorno successivo sul Il Resto del Carlino. Nella stessa occasione fu pubblicamente ringraziato tutto il personale dell'Azienda per lo straordinario impegno e collaborazione, che hanno reso possibile i rapido ripristino delle condizioni di funzionalità delle sale operatorie ed i pronto recupero di tutti gli interventi che vennero spostati per poter eseguire i controlli". Il comunicato esitò in un breve articolo pubblicato il giorno seguente, 4 giugno, nelle pagine locali de Il Resto del Carlino. Sempre a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti Distinti saluti Augusto Cavina Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 23 NOTIZIE MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIORNATO AL 15/07/2003 Cognome - Nome AGAJ JERIN ANGONE ANTONIO ANNUNZIATA GIUSEPPE ARIOLI DIMITRY BARDUCCI ROMINA BELMONTE GELORMA BIANCHINI SILVIA BOARON FEDERICO BONAVINA GIUSEPPE BONORA MIRIAM CARACCIOLO DOMENICO CARTELLI DOMENICO CAROSI FRANCESCA CARUSO LORELLA CASADEI RICCARDO CASATELLO MARIAPIA CILIO ROSA CONTINI PAOLA DE BONIS FILOMENA DE CATALDIS ANGELO DI QUATTRO CARLO DAMIANO GIUSEPPE FINO VIOLA FRANCA MICHELE FUCCIO LORENZO GAIBA MARIO GHERSI STEFANIA GIACOMUCCI POMPILIO GIANNINI MARIA BENEDETTA GIULIETTI NICOLETTA GUIDO ALESSANDRA KAMAYANGI OLIVIA KOWOLL LUDOVICA LICANDRO MARIA JOSE’ LOTTI ENRICO LOUNICI ZAKIA MANDELLI GIULIA MANFRONI DAVIDE MONTANARI SARA MONTANARI REGGIANI FRANCO NATALE PASQUALE PARLAPIANO GIAN MARCO PELLONI DILETTA PUGLIOLI EMILIO RAGO SALVATORE STEFANO RIGHINI STEFANO ROMBOLI ELISABETTA SAMMARRO M. ELENA SCIURTI CARLA TORSELLO MARIA CRISTINA 24 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 Indirizzo Via Gherardi, 5 Via Zacconi, 3 Via Cà Selvatica, 11 Via G. Massarenti, 14 Via Malgrado, 9 Via Asia, 1546 Via Col di Lana, 17 V.le Oriani, 37 Via Mura di P.ta Castiglione, 3 Via Ligabue, 3 Via Protti, 5 Via Ferrarelle, 113/2 Via S. Donato, 17 Via Lodovico Berti, 2 Via Turati, 42 Via S. Donato, 136 Via S. Francesco, 51/B Via Pizzardi, 2 Via Alidosi, 21 V.le Masini, 4 Via Cherubini, 3 P.zza C. Musi, 1 Via della Beverara, 68/2 Via Tommasi, 10 Via Remorsella 19 Via Battindarno, 12 Via P. Palagi, 24 Via S. Stefano 124 Via Masia Via Marina Seconda 15 Via Vizzani, 37 Via di Vincenzo, 9 Via Massarenti, 35 Via del Borgo di S. Pietro, 44 Via Bellettini, 18 Via Cracovia, 21 Via degli Angeli, 25 Via Mazzini, 2/2 Via delle Fosse Ardeatine, 16 Via Albertazzi, 16 Via Daniele Manin, 8 Via Guazzaloca, 2/2 Via Montirone 23/B Via B. Cellini, 11 Via dè Monari, 1 Via Vizzani, 20 Via Triachini 22 Via Stoppato, 9 Via Belmeloro, 1 Via Porrettana 192 Telefono 333/24.12.377 347/85.36.327 051/33.21.96 - 348/320.96.44 347/94.63.952 348/60.48.348 339/46.67.028 347/76.04.654 051/34.72.77 - 328/18.84.466 051/58.01.97 - 340/29.79.142 349/81.25.605 347/03.05.503 347/41.53.740 320/21.14.570 051/55.40.79 - 328/92.58.209 051/78.67.60 051/63.31.353 - 339/46.91.1650 0542/62.83.80 - 347/91.59.161 347/66.29.912 338/97.63.353 347/13.49.603 051/47.77.81 - 328/43.38.493 347/31.15.267 051/63.41.006 - 347/07.06.768 051/51.27.29 - 333/83.45.159 338/30.79.255 - 051/23.96.11 328/21.35.230 333/37.37.133 339/28.57.656 -051/30.61.55 051/30.65.54 -338/80.94.926 347/93.83.581 051/63.68.401 340/59.93.200 349/77.41.646 335/69.13.219 328/21.96.313 051/46.60.74 - 339/133.67.95 338/72.95.714 339/70.71.806 051/49.38.16 - 340/60.80.130 051/30.54.53 338/41.78.199 051/49.16.66 - 347/21.04.094 051/82.34.91 - 333/83.10.383 051/53.30.09 - 333/30.75.111 340/73.30.535 333/72.32.185 349/87.64.866 347/50.11.090 347/57.20.392 - 051/26.28.63 328/70.83.299 NOTIZIE MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITA' Cognome e nome Specializzazione Numero Telefono ALEMZADEH SORAIA ARCIERI FERNANDO BICCHIERRI ITALLO CARDILLO ILARIA M.ANNA CERVELLATI SAMANTHA CHIRICO GENNARO CRISCI CARMEN FIORINI STEFANIA PANTANI PATRIZIA RAIMONDI MONICA VISENTIN STEFANO Medicina e Fisica e Riabilitazione Reumatologia Chirurgia Generale Medicina Fisica e Riabilitativa Psicologia clinica Allergologia e immunologia Clinica Patologia Clinica Endocrinologia e Malattie Metabolismo Cardiochirurgia Malattie dell’Apparato Respiratorio Pediatria Preven.e Puer. 328/25.20.037 051/67.01.128 - 348/ 051/25.17.61 - 329.32.17.362 347/58.88.056 329/98.23.978 328/94.41.927 051/50.27.18 051/63.67.241- 338/ 95.18.879 348/93.02.036 347/21.14.517 051 / 23.13.29 Questura di Bologna Divisione polizia amministrativa e sociale (tel. 0516401564/5-fax 0516401560) Bologna, 29.05.2003 Attuazione della direttiva ministeriale in materia di armi del 9 maggio 2003. - Idoneità sanitaria per il rilascio della documentazione sanitaria per il rilascio del nulla osta finalizzato all'acquisto di armi. - revisione straordinaria dei possessori di porto di fucile mediante presentazione certificazione medica come previsto dal D.M. del 28.4.1998 del Ministero della sanità. All'Azienda U.S.L. Città di Bologna (C.A. Dr. A.Cavina ) Via Castiglione N.29 - 40124 Bologna All'Azienda U.S.L Bologna Nord Via Della Libertà N.45 - San Giorgio Di Piano (Bo) All'Azienda U.S.L. Bologna Sud Via Cimarosa N.5/2 - 40033 Casalecchio Di Reno (Bo) All'Ordine Dei Medici Di Bologna - (Via Zaccherini Alvisi N.4.) Si informano le SS.LL., che il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare in cui si dispone in virtù dell'art. 9 del T.U.L.P.S. una revisione straordinaria riguardante i possessori del porto di fucile, mediante esibizione della documentazione sanitaria ai sensi del D.M. 28.4.1998 del Ministero della Sanità, così come previsto per il rilascio /rinnovo del titolo di polizia richiesto. La stessa circolare, stante l'eccezionalità dell'iniziativa, stabilisce tempi ristretti per le prescrizioni dei certificati di cui sopra. Trattandosi di una revisione straordinaria dei requisiti psico-fisici , predetta documentazione verrà prodotta senza l'applicazione del bollo rientrando l'esenzione nella fattispecie al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 al n.3. tabella "B". Riguardo alla documentazione sanitaria relativa al rilascio del nulla osta finalizzato all'acquisto di armi, la medesima verrà rilasciata come previsto per il porto di fucile (D.M. 28.04.1998 Min.sanità). Si prega di rendere partecipi delle nuove disposizioni tutti i medici dipendenti. Il Questore Argenio Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 25 I COLLEGHI SCRIVONO AL FINE DI FAVORIRE UNA MIGLIORE DIFFUSIONE DEI VOSTRI SCRITTI, VI PREGHIAMO DI LIMITARE LE LETTERE AD UN MASSIMO DI 1500 BATTUTE. NEL CASO IN CUI GLI SCRITTI FOSSERO PIÙ LUNGHI LA REDAZIONE SI RISERVERÀ DI OPERARE UNA SINTESI DEL TESTO. GRAZIE La redazione. Illusione E io ti parlavo d'amore e tu sorridesti. E io ti parlavo della vita delle stelle e tu mi abbracciasti. E io ti parlavo di boschi di prati di vette. Amore mio dicesti. E io ti parlavo di volontà di onestà di altruismo. Tua per sempre dicesti. Poi parlasti ed io capii. Non avevi capito E l'amore mio svanì. Fernando Vitullo Per gentile concessione Aboca Museum 26 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 Oggi fare il medico come si deve c’è da aver paura U n tempo il medico era compensato per quello che valeva ed era interesse del medico migliorare sempre più le proprie capacità professionali . I frutti li raccoglieva il paziente in termini di qualità di salute. Oggi con la medicina di Stato, con l'appiattimento dei valori e dei compensi o peggio con il capovolgimento dei valori e dei compensi per via di quello stipendio e di quella quota capitaria uguale per tutti che nè indennità nè i.ncentivi riusciranno mai a differenziare in modo sostanzioso -quale meravi~lia se poi, in mancanza di qualsiasi meccanismo capace di valutare i meriti personali, la tendenza non è più quella di affinare le capacità ma di trascinare tutto all'appiattimento, con un invito continuo a tenere il minimo? Ricoverate il meno possibile, fate ricoveri brevi, state ai livelli essenziali di assistenza (LEA), prescrivete l'indispensabile scegliendo i farmaci ai costi più bassi, contenete le proposte di indagini diagnostiche entro limiti predeterminati, gli anziani teneteli a casa e i cronici assisteteli nell'ambito delle cure primarie che costano meno dei secondi livelli di assistenza. Ci pensiamo noi a darvi le direttive. a imbonirvi con l'educazione continua aziendale, a controllare prescrizioni, proposte, interventi e degenze. Ci siamo noi a raccogliere dati, a vigilare, a stressare, a redarguire, trasformando ATTIVITÀ talora semplici errori di penna o banali omissioni burocratiche, in documentati danni erariali. E tutto questo mentre fuori c'è un invito continuo, incontrollato, smisurato a chiedere e pretendere con toni sempre più perentorl, salute, sempre più salute. Mentre gli stessi programmatori ne inventano una tutti i giorni e ora stanno lanciando i PAI, i programmi di assistenza individuale. Oggi, a fare il medico come si deve, c'è da aver paura. Se curi le broncopolmoniti a casa evitando le maggiori spese dei ricoveri, vai fuori dal tuo bilancio prescrittivo e devi tenertl pronto a una convocazione d'ufficio preludio a provvedimenti di più vasta portata. Se ti metti in mente di fare prevenzione, non D E L L’ O R D I N E solo raccontando storie e dispensando consigli, ma ricorrendo anche ad approfondimenti diagnostici e a supporti terapeutici, passi subito nella lista nera. Se vai di corsa al capezzale di un malato e scegli la via piu breve, c'è da raccogliere per strada una raffica di multe e non c è santo che poi riesca a levartele. Senza considerare quelli che col fucile puntato - nuovo sport nazionale - sono pronti a trascinarti in Tribunale se non hai dato a qualcuno tutto quello che crede diritto di avere. E si potrebbe continuare a lungo, ma si siamo capitl: oggi per non avere rogne bisogna saper fare salti mortali. Forse anche per questo il nuovo Cardinale di Milano, Tettamanzi, ha definito i medici ''miracoli viventi". Bruno Conti Per gentile concessione Aboca Museum Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 27 ATTIVITÀ D E L L’ O R D I N E Denuncia di un medico sui danni della radiocontaminazione “SIAMO IN UNO STATO DI CALAMITÀ ARTIFICIALE” Pubblichiamo l’esposto pervenutoci il 24/1/2003 dal Dr. Marco Marotta, Medico milanese Membro dell’Accademia Tiberina per le Scienze, sulle dannose conseguenze della radiocontaminazione e che condividiamo. È ora che i Medici si facciano sentire per denunciare i danni alla salute (art. 32 Cost) e al clima dalle devastanti immissioni radioattive nell'atmosfera ad opera dei test atomici, delle centrali elettronucleari e dei propulsori a energia nucleare, immissioni conseguenti alla fissione dell'Uranio. Sono immissioni continue, a far data dagli anni '40, di radionuclìdi tossici che si cumulano progressivamente nell'ambiente dato il noto loro lungo periodo di decadimento. Mi limito qui - poiché basta e avanza - al solo Trizio, T o H-3, che è l'ìsotopo radioattivo, 3 volte più pesante (Radioidrògeno, Idrògeno3, Idrògeno presentissimo), dell'Idrògeno e che si forma sempre, come 3° frammento di fissione, in ragione di 1 atomo di T ogni 10.000 fissioni, cioè in pratica 100 milioni di miliardi di atomi di T al secondo per ogni impianto nucleare da 1.000 MW (ce ne sono 500 nel pianeta, ma vogliono farne altri 1.000!). Come è noto, T si forma in natura nell'alta atmosfera (jonosfera, stratosfera) per azione dei raggi cosmici sugli atomi di azoto e di ossigeno. Qualcosa scende in troposfera a combinarsi con l'ossigeno per precipitare al suolo 28 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 come acqua o neve triziata, HTO, in ragione di 5-10 picoCurie per litro d'acqua (Eisenbud, Environmental Radioactivity, 1973). Tale T naturale concorre al fondo radioattivo naturale, cui è dovuta l'incidenza di 100 caso di leucemìa all'anno (Veronesi). Ebbene, al T naturale (5-10 pCi/l) si aggiunge, in troposfera, il T artificiale prodotto ed emesso dal basso, elevandone oggi il valore in tutto il pianeta - a 100 volte (500-1.000 pCi/l) quello naturale (Rapporto NCRP, 6/79)! (... e fanno i Congressi internazionali per ridurre il cumulo di anidride carbonica, immessa in atmosfera dalle industrie, "essendo aumentata di quasi 2 volte"!). Essendo Idrògeno (radioattivo), il T, peraltro tossico di Classe IV (Decreto L.vo n° 230 del 17-03-1995, art. 439 C.P.7, entra nella composizione degli alimenti e di tutti i tessuti e liquidi organici di ognuno di noi, ove si concentra 10 volte (rapporto cnen, rt/prot (79)5)! In forma jonizzata, T+, acidifica le piogge, da me scoperte e denunciate nel 1977. Essendo jonizzante, per sparo di una particella beta e trasmutazione a Elio-3, jonizza e pone in agitazione termica le molecole dell'ambiente, elettrizzandole e determinando un innalzamento della temperatura e un incremento del vapor d'acqua, sia per formazione diretta che per evaporazione delle acque superficiali, e quindi un aumento dell'effetto serra e della violenza dei fenomeni meteorologici. Dobbiamo renderci conto che tali immissioni stanno riempiendo di devastante energia il nostro habitat, la troposfera, che rappresenta il sottile strato isolante del condensatore terrestre! Il cumulo è inesorabile, perché T per decadere impiega 246 anni (20 periodi di 12,3 anni). Le conseguenze? Alluvioni disastrose, sconvolgimento delle stagioni e del clima, tropicalizzazione, innalzamento del livello dei mari per scioglimento dei grandi ghiacciai polari (Venezia è gravemente minacciata), innalzamento delle falde acquifere per scioglimento dei ghiacciai alpini (le linee metropolitane e gli scantinati di Milano ne sanno già qualcosa), luttuose frane, slavine e valanghe per il maggior peso della neve, aumento di incidenza delle malattie tumorali e degenerative, aumento delle liste d'attesa per trapianti d'or- ATTIVITÀ gani anatomofunzionalmente devastati e perduti! Ho sporto denuncia dei fatti al Presidente della Regione Lombardia, Dr. Formigoni, e al Procuratore della Repubblica Agg. di Milano, Dr. Dettori Albert Einstein ci aveva invitato "a un nuovo modo di pensare" e ci aveva avvisato, col suo "Messaggio del 1954", dell'esiziale pericolo radioattivo: "Da quando i frutti delle ricerche dell'uomo di scienza sono caduti nelle mani di coloro che detengono il potere politico, cui è affidato il destino della massa degli individui sempre più amorfa, va gradualmente profilandosi la minaccia dell'avvelenamento dell'atmosfera da parte della radioattività e, di conseguenza, della distruzione di qualsiasi forma di vita sulla Terra. Allontanare questa minaccia è divenuto il problema più urgente del nostro tempo". D E L L’ O R D I N E Noi Medici non facciamo parte della massa amorfa. Dobbiamo assolutamente adoperarci, singolarmente e anche col nostro Ordine Professionale, per far bloccare la radio contaminazione dell'ambiente in forza di "un nuovo modo di pensare" e cioè di una strategia geopolitica di costituzione di uno Stato confederato della Terra, senza più steccati da difendere con immense spese militari, senza più l'odio infinito degli sfruttati, ma con la rigida tutela delle risorse economiche e ambientali, delle tradizioni e del credo religioso per ognuno nella propria terra ove è nato e dove ha garanzia di lavoro. Non vedo alternative, perché il satana nucleare, inodore, incolore, invisibile e "pulito", ci sta cancellando dalla faccia della Terra. Salvo miglior consigliere, s'intende.... Besana Brianza 10/01/2003, telefono/fax 0362 994550. Note biografiche sull’autore autore della copertina di questo mese è Anco Marzio (Silver Malgarini da Suzzara; 1897-1976). Per 25 anni visse a Bologna, dove giovanissimi studiò disegno con il Prof. Guglielmo Pizzirani - Trasferitosi successivamente a Milano studiò pittura presso il Prof. Fedeli. Fu esponente del Circolo milanese di via Bagutta. Le sue opere sono esposte in collezioni private e pubbliche in Italia, Francia, Svizera, Spagna e in altri paesi europei. L’ Casa di Cura Privata VILLA CHIARA Direttore Sanitario: Dott. Corrado Ballarini Medico chirurgo specialista in psichiatria 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Via Porrettana, 170 - Tel. (051) 61.92.222 Equipe Medica Fisiokinesiterapia e Rieducazione Funzionale: Dott. Domenico COSTANZO - Medico Chirurgo spec.in Fisiokinesiterapia Ortopedica Radiodiagnostica e Diagnostica per Immagini: Dott.ssa Silvia CANOVA Medico Chirurgo spec. in Radiologia-(Radiodiagnostica) T.A.C.: Dott.ssa Rita QUERZÈ Medico Chirurgo spec. in Radiodiagnostica e Dott. Gianfranco CRISTI Medico Chirurgo spec. in Radiologia Medica e Terapia Fisica Analisi Cliniche e di Laboratorio: Dr.ssa Liviana FORMICA - Biologa - spec. in Biochimica e Chimica Clinica Citoistopatologica ed Estemporanea: Prof. Giovanni SCHLICH Libero Docente in Anatomia e Istologia Patologica AUT. 07 del 25.09.2001 Ecografia senologia - Mammografia - Ortopantomografia Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 29 I COLLEGHI Medicina generale: restano un miraggio i nuovi accessi alla convenzione di Stefano di Marzio L’ODISSEA DEI PIÙ GIOVANI TRA GRADUATORIE E ZONE CARENTI Angelo Laguardia, titolare di continuità assistenziale, fa la spola tra Puglia e Lombardia. Denuncia l’inutilità del tirocinio obbligatorio e crede nella professione liberalizzata. Pazienti venduti: solo un’infrazione alla deontologia? N essuna possibilità. Tra graduatorie sterminate, zone carenti tirate fuori con il contagocce e massimalisti che non mollano l'osso, la speranza di nuove convenzioni per la medicina generale in una qualunque provincia italiana e qualcosa di molto simile al miraggio. Quando va bene, quando cioè si esce dal tunnel e ci si vede assegnare un ambito dall'Asl, capita anche di imbattersi in un collega pensionando che cede i propri pazienti in cambio di denaro. Amministratori e sindacalisti assicurano si tratti di pratiche di certo esecrabili, quanto rare e desuete. Però a Verona, a Foggia o a Napoli può succedere ancora oggi di pagare 10-15 mila euro (20-30 milioni di vecchie lire) solo per essere ~presentati~ e "consigliati~ agli assistiti dal loro dottore di fiducia. Magari dopo un breve periodo di affiancamento o associazione, cui si ha diritto pagando un anticipo: il saldo a massimale raggiunto. L'ingresso sul mercato del lavoro non è 30 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 SCRIVONO agevolato dal fatto che l'offerta di posti vacanti e la mappa delle aree scoperte, non siano centralizate né dal ministero, né dalla Fnomceo, né dai sindacati medici. Ogni regione fa per sé e pubblica i dati sui propri bollettini ufficiali che, per fortuna, in molti casi finiscono anche sul web. La Lombardia ha le sue graduatorie aggiornate all'anno in corso. La Campania e ferma al 1999. Allora ci si arrangia. Un giovane medico - dove per "giovane" si intende anche l'ultraquarantenne disoccupato o inoccupato s'affida a intemet, alle "conoscenze" in qualche Asl, al tam tam tra i colleghi. L'obiettivo è sempre lo stesso: scoprire dove, conviene iscriversi per coltivare la speranza se non di una convenzione per l'assistenza primaria, almeno di sostituzioni o titolarita in continuità assistenziale. A fronte dei 47 mila e passa medici di famiglia che esercitano in Italia si contano circa 23 mila tra guardisti e medici dei servizi. Difficile dire quanti siano i senza lavoro o comunque coloro che non godono di impieghi continuativi e remunerativi. La tabella pubblicata in basso a pagina 8 mostra che ogni anno va in pensione circa un migliaio di medici di medicina generale. A quanto si sa, la stima globale della pletora (si veda il Grand'ltalia pubblicato su Doctor n°1 del 2003) oscilla tra le 40 mila e le 60 mila unità Tra quelli che s'arrangiano c'e Angelo Laguardia, classe '61, pugliese di Castellana Grotte in provincia di Bari e residente a Corato. Come tanti colleghi del Sud che oltrepassano il Po (il flusso è sempre verso il Nord...) da circa due anni, ogni settimana, fa la spola con Roncoferraro, in provincia di Mantova dove ha ottenuto prima un contratto di sostituto in continuità assistenziale e poi di titolare (agosto 2001). La sua Asl gli dà modo di concentrare i turni, quindi Laguardia "vive" in ambulatorio dal venerdi alla domenica e il lunedì toma a casa. Guadagna poco meno di 1.700 euro al mese, cui deve sottrame circa 210 che spende per il treno. Laguardia cerca di capitalizzare ogni possibile festività e di effettuare sostituzioni nei continua a pag. 35 I N A I L ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO SEDE DI BOLOGNA IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO... COSA FARE? IOR AZIENDA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI CUP E CARE 2000 AZIENDA USL BOLOGNA NORD AZIENDA USL BOLOGNA SUD OSPEDALIERA DI Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 31 IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO... COSA FARE? 1. AVVISO IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO (che ha l’obbligo di presentare la denuncia) o i colleghi più prossmi 2. Mi reco al PRONTO SOCCORSO e preciso che si tratta di infortunio sul lavoro 3. 32 Consegno immeidatamente al datore di lavoro la COPIA DEL CERTIFICATO rilasciato dal Pronto Soccorso Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 4. Al termine dei giorni di PROGNOSI: - SE SONO GUARITO RIPRENDO IL LAVORO - SE RITENGO DI NON ESSERE GUARITO: qualche giorno prima della scadenza della prognosi, PRENOTO UNA VISITA ALL’INAIL tramite: • SPORTELLI CUP, presentando il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso • CALL-CENTER al n° 8488 - 84888 • FARMACIE Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 33 I N A I L ricorda che: Le prestazioni specialistiche e medico-legali, prenotate tramite CUP sono COMPLETAMENTE GRATUITE La sede di Bologna si trova in VIA MILAZZO 10 nei pressi della stazione Centrale Ufifci e ambulatori effettuano i seguenti ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 ☎ 051 6095281/288 34 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 I COLLEGHI SCRIVONO segue da pag. 30 paesi della provincia. Fa conto che dopo tre anni di permanenza nella graduatoria unica potra ottenere il trasferimento vicino casa sempre e comunque in continuità assistenziale. Allo stesso tempo però sta ragionando di mettere radici in Lombardia (ha due figli di due e cinque anni e una moglie avvocato). «Tanto - ammette sconsolato - non riuscirò mai a fare il medico di famiglia a Corato. In realta nemmeno a Mantova, neanche prendendo la residenza (circostanza che dà punteggio, ndr). Però li, tra sostituzioni e incarichi nei centri geriatrici, ci sono più occasioni di lavoro». La formazione serve ai tutor Lungi dal rassegnarsi a una condizione piuttosto disagevole, Laguardia ha scritto una lunga lettera a questo giornale. Il testo si traduce in un atto d'accusa che prende spunto dalla recente estensione, da due a tre anni, del periodo di formazione specifica in medicina generale. Senza mezzi termini, il dottore si chiede a che serva e, soprattutto, a chi: «Diventare medico di base è impossibile, dal momento che le regioni pubblicano poche zone carenti per l'assistenza primaria e queste poche vengono assegnate ai colleghi che si trasferiscono. In Lombardia, per esempio, per aprire il proprio ambulatorio passano circa dieci anni dal conseguimento dell'attestato di formazione. Allora mi chiedo: che senso ha frequentare il corso per diventare generalisti quando si ha la matematica certezza di non avere mai la convenzione? Perché lo Stato conbnua a spendere soldi dei contribuenti per formare medici che non potranno mai esercitare la professione? E' inutile che le regioni formino nuovi generalisti da una parte e poi innalzino il rapporto ottimale dall'altra A chi serve veramente il corso di formazione in medicina generale? Forse ai tutor e ai docenti dello stesso?n. Laguardia tocca un altro aspetto scottante, quello della deroga all'eta pensionabile: «La magistratura fa anche la sua parte consentendo ai colleghi settantenni di mantenere la convenzione per altri due anni, ritardando ulteriormente l'entrata nella professione di colle- IL TIROCINIO COME PARCHEGGIO emmeno il più grande sindacato medico,la Fimg, accentra i dati sulle zone carenti e le graduatorie italiane. Lo dice Massimo Magi, segretario provincaile ad Ancona, che rimanda i colleghi alla consultazione dei bollettini regionali, quasi sempre diffusi anche sul web. Magi ammette che il periodo di formazione obbligatorio in medicina genrale doveva servire anche modulare il turn over degli aspiranti medici di famiglia, in rapporto alle necessità del territorio. Non tutto però è andato per il verso giusto se è vero che nella regione Marche, rispetto alle circa quaranta zone carenti per la medicina generale, sono soltanto dodici i medici in formazione. L’anomalia è ancora più stridente in Sicilia, dove - a detta di Magi - pe seicento zone carenti, i candidati che frequentano i tirocini sono oltre milleduecento. Quanto alla pratica della compravendita di pazienti, Massimo Magi, così come Renato Giusto, presidente dell’ordine di Savona, parla di abitudini in vai di estinzione, censurate e perseguite da sindacati e ordini. N ghi giovani condannati a fare la guardia medica o i sostituti per tutta la vita». Laguardia dà per scontato che il corso per generalisti sia diventato un'ulteriore area di parcheggio per la pletora medica «Lo Stato abbia il coraggio di dire ai neolaureati in medicina che la medicina generale è uno sbocco professionale ormai chiuso e che è meglio tentare di entrare in una scuola di specializzazione, in quanto questa consente almeno di svolgere la libera professione e di partecipare ai concorsi". Poi, il dottore si lancia in una proposta non nuova non rivoluzionaria ma che può sicuramente far ancora discutere: liberalizzare l'accesso alla medicina generale, dando modo ai cittadini di scegliere liberamente il proprio medico senza essere costretti a scegliere una lista di nomi proposti dalle Asl. Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 35 I COLLEGHI SCRIVONO Assistiti al migliore offerente cittadino) dice espressamente che: "La libera Ma finché i nomi li propone l'Asl può ancora scelta del medico e del luogo di cura costituiandare. Come accennato in apertura, il prosce principio fondamentale del rapporto blema può nascere quando il parco-assistiti (o medico-paziente. Nell'esercizio delI'attività parte di esso) viene trasferito da un medico di libero professionale svolta presso le strutture medicina generale prossimo alla pensione, previo UN MEDICO PER MILLE ABITANTI pagamento, a un aspirante general rapporto ottimale tra numero di medici e abitanti e la copertura delle lista che necessazone carenti, sono regolati dagli articoli 19 e 20 (capo II) della vigente riamente già convenzione. Il comportamento delle regioni italiane non è univoco, figuri in vetta a tanto che, ad esempio, la Lombardia preferisce ripartire tra i già convenuna graduatoria zionati gli assistiti di massimalisti in pensione, prima di aprire le porte ai La storia è vecchia, gli strata- medici della graduatoria. Ciò è reso possibile dal comma 9 del citato articolo 19 che recita: "Ferma restando la facoltà delle regioni di disciplinare gemmi pure (anl'accesso alle funzioni di medico di medicina generale secondo parametri nunci, associazioni dell'ultim'ora, diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell'art 8, lett. h), sostituzioni, a f f i a n c a m e n t i decreto legislativo n. 502192 e successive modificazioni, per ciascun ecc.). Né l'una né ambito territoriale, definito ai sensi del comma 3, può essere iscritto gli altri, pero, soltanto un medico per ogni 1000 residenti o frazione di 1000 superiore sono stati seppela 500, detratta la popolazione di età compresa tra O e 14 anni, risultante liti. Dall'ufficio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente". E' però l'allegato 8 del legale della medesimo accordo che definisce le procedure di calcolo del rapporto FNOMCEO assicuottimale. Premesso che un ambito territoriale non può comprendere una rano che questa popolazione inferiore a 5.000 abitanti né può essere inferiore al territopratica, se non rio del comune anche se questo comprende più aziende, le regioni proaltro poco etica cedono così: stabiliscono la popolazione nell'ambito risultante alla data non è perseguibidel 31 dicembre dell'anno precedente. Da tale quantità si detrae la popole civilmente né lazione che al 31 dicembre dell'anno precedente, pur anagraficamente tantomeno residente nell'ambito territoriale, ha effettuato la scelta del medico in penalmente. Quel che puo altro ambito. Si aggiunge la popolazione non residente che ha effettuato accadere (ma la la scelta nell'ambito. Dal totale si detrae ulteriormente la popolazione in Federazione non età pediatrica (0-14 anni). Il risultato è il numero di abitanti utile al fine sembra disporre del rapporto ottimale. A parte si prende l'elenco dei medici già operanti di una casistica nella medicina generale nell'ambito in questione, compresi gli ex-assoad hoc) è infran- ciati. Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale gere qua e là il derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o dalla autolimiCodice deontolotazione. Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione gico, con le sandel rapporto ottimale. Esso sarà: 1) uguale a 1.000 per tutti coloro che zioni che possousufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superino conseguirne. ore a 1.000; 2) pari al loro massimale se esso è inferiore a 1.000. Fatta L'articolo 24 del la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti del rapTitolo 111 (rapporti con il citta- porto ottimale. La zona è carente se il risultato della sottrazione è un numero superiore a 500. Si inserirà un medico per ogni 1.000 abitanti o dino), capo 11 (doveri del medi- frazione superiore a 500 in relazione al risultato della sottrazione. co e diritti del I 36 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 I Regione Lombardia Lazio Campani Sicilia Piemonte Veneto Emilia R. Puglia Toscana Calabria Liguria Sardegna Marche Friuli V.G. Abruzzo Umbria Basilicata P.a.Trento Molise P.a. Bolzano Valle d’Aosta Italia N° Medici Pazienti per medico 7452 4715 4582 3914 3621 3467 3257 3262 2940 1712 1417 1301 1199 1033 1032 697 560 375 282 225 105 47.148 Fonte, ministero della Salute (2000) Casa di Cura Privata A I C OLLI O S P E D A L E P R I VAT O PER MALATTIE NERVOSE 1095 1014 1144 1111 1078 1161 1107 1095 1040 1047 1029 1132 1092 1051 1075 1064 1085 1111 1031 1830 1045 1092 SCRIVONO pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino. E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta. Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura" Nel commentario allegato al Codice, proprio rispetto a questo articolo è specificato che lo stesso: "...considera solamente la fattispecie in cui le indicazioni del medico siano mosse da convinzioni di beneficialità; qualora, invece, dette indicazioni dovessero fondarsi su diverse finalità quali, ad esempio, benefici economici per il medico stesso o compartecipazioni agli utili di determinate strutture verrebbero a configurarsi violazioni di altre nomme quali quelle che sanciscono il principio dell'indipendenza dell'esercizio professionale e la finalizzazione dello stesso alla sola tutela della vita e della salute dei pazienti (artt. 3 e 4 del codice)" Inoltre va presa in considerazione la nomma del rispetto reciproco tra colleghi (articolo 5% capo 1, titolo IV), laddove dice che il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale" e che il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Trattandosi di incaricati di pubblico servizio, il rischio piu immediato per i medici che lucrano sull'accordo può essere la revoca o sospensione della convenzione da parte della Asl e la sanzione da parte dell'ordine. Ma a un pensionato importa qualcosa? Direttore Sanitario Responsabile: DR. RAFFAELLO BIAGI Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria 40136 BOLOGNA VIA SAN MAMOLO 158 - TEL. 051 581073 - FAX 051 6448061 AMBULATORI: TEL. 051 583013 - 051 580922 051 331998 - 051 6446234 - 051 6446916 P.G. 29607 - 05/03/96 La geografia italiana dei medici di base COLLEGHI Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 37 I COLLEGHI Ai medici di famiglia della Città di Bologna SCRIVONO PROTOTIPO DEI “BUONI NECESSARI” COMUNE DI BOLOGNA CENTRI SOCIALI ANZIANI PROGRAMMA DI DIAGNOSI TEMPESTIVA Buono N. 2 rilasciato dal Centro Sociale Anziani per eseguire gratuitamente entro tre girni lavorativi dalla prenotazione telefonica il seguente esame ecografico: C ome sapete, Bologna, prima città al mondo, ha dato l'avvo nel 1985 ad un programma d'ospedalizzazione domiciliare gratuita dedicato in modo esclusivo ai cosiddetti Malati di cancro 'Terminali' (Progetto EUBIOSIA-ANT). Da allora, abbiamo assistito fino all'ultimo giorno più di 40.000 Sofferenti di questo tipo, grazie anche alla generosita' dei nostri Concittadini, alla preziosa disponibilita' e all'importante collaborazione di tanti Medici di Famiglia. Di recente abbiamo sottoposto alla Vostra attenzione il nuovo progetto EUBIOSIA 3ANT, finalizzato alla diagnosi tempestiva nell'ambito della patologia oncologica, (vedi Bollettino Notiziario settembre 2002). Tale "Progetto' consiste nel mettere a disposizione fondi per effettuare ecografie a titolo gratuito, entro 3 giorni lavorativi. a persone con patologia oncologica (sospetta o accertata), indicate dai Medici di Famiglia di Bologna e Provincia. In questa nuova fase il Progetto prevede di far eseguire ulteriori 100 ecografie, riservate ai Centri Sociali Anziani di Bologna. All'uopo saranno a disposizione dei Cittadini muniti dl specifica richiesta del Medico di Famiglia, presso i Centri Sociali Anziani, appositi "BUONI" forniti dall'ANT, per esegulre gli esami presso centri diagnostici convenzlonati con l'ANT (Centro S. Donato, Centro Cavour, Centro S. Camillo). Le spese saranno a totale carico dell'ANT. Per qualsiasi altra informazione e possibile rivolgersi agli Uffici Accoglienza ANT (Via Piave n. 11/b. tel: 051/614 01 01, Via Albertoni n. 15. tel:051/636 23 20. 38 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 al/alla Sig. presso il CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR S.R.L. Via del Lavoro, 40 - Bologna - Tel. 051 4211195. È INDISPENSABILE ALLEGARE LA RICHIESTA DEL MEDICO Le spese sono a carico dlel’ANT. Fotocopia del presente buono sarà invita dal Centro al Dipartimento Amministrativo ANT - Via Bergami, 9 Bologna - Tel. 051 311762 Firma del Presidente del Centro Anziani Firma del Direttore del Centro Diagnostico E' gradita l'occasione per inviare i più fraterni saluti a tutti Voi, Dott. Giorgio Anagni *** CONTROLLO DEL DOLORE NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA FONDAZIONE ANT ITALIA Il Professor Franco Pannuti, Presidente della Fondazione ANT Italia, in occasione del venticinquennale dell'ANT, rende noto che nei Pazienti seguiti a domicilio, gratuitamente, dall'équipe medico-infermieristica ANT, opera per il controllo del dolore da tumori nel rispetto del protocollo ospedaliero nazionale. I Malati con dolore (il 67% degli assistiti) utilizzano, in base ai diversi gradi di dolore, tre tipi di farmaci :gli antinfiammatori (FANS), gli oppiacei deboli e gli oppiacei forti come la morfina. I Sofferenti che necessitano di morfina sono il 28%, ottenendosi un buon controllo del dolore nel 95%dei casi. Attualmente I l'ANT assiste ogni giorno, gratuitamente e a domicilio, 2145 Malati di tumore in tutta Italia. Dal 1985, data in cui sono nati gli Ospedali Domiciliari Oncologici (i 26 ODO ANT oggi presenti in Italia), sono stati assistiti 39.290 Pazienti. Il Malato seguito dall'équipe specializzata dell'ANT (144 Medici e 42 Infermieri), nel rispetto dell'Eubiosia, assicura una buona dignità di vita, fino all'ultimo respiro, in seno al nucleo famigliare. Per rendere sempre più efficace la sua opera, la Fondazione ANT Italia onlus cerca Medici ed Infermieri, con un rapporto di lavoro di tipo professionale, da inserire nel suo programma di ospedalizzazione domiciliare per la provincia di Bologna: per ulteriori inforrnazioni contattare Dr.ssa Marina Casadio 348.3102868 o Dr. Maurizio Mineo 348.3102821 *** Bologna 06/06/03 Fondazione ANT-Italia ONLUS: La formazione del personale sanitario degli ODO-ANT I) L'ANT e gli ODO-ANT promuovono da sempre la formazione degli Operatori Sanitari. Perchè in ANT serve piu che in altri Ospedali la forrnazione degli operatori'? Da quando l'ANT è stata fondata nel 1978 lo studio e la ricerca scientifica sono stati tra i princlpali campi di interesse sempre finalizzati al campo clinico e alla didattica Da allora infatti è attivo il Laboratorio ANT (ANT-LAB) che ha realizzato studi sull'assorbimento e la cinetica del farmaci antineoplastici nell'organismo umano . I risultati di queste ricerche hanno reso possibili aggiustamenti di dosaggio di tali farmaci e permesso cosi alle terapie antiblastiche di essere più efficaci. Il programma di ricerca scientifica prosegue ancora oggi in parallelo con quello dell'Ospedalizzazione Domiclllare Oncologica (ODO). L'insegnamento delle nuove acquisizioni in termini di terapie oncologiche unitamente alla standardizzazione di protocolli per le diverse COLLEGHI SCRIVONO situazioni cliniche è sempre stati oggetto dei corsi di formazione e d'aggiornamento per il personale sanitario degli ODO-ANT (Medici, Infermieri professlonali e Pslcologi). E' indispensabile che l'equipe sanitaria abbia un ottimo livello culturale per fornire al Paziente oncologico le terapie più efficaci e per garantirgli il miglior livello di Eubiosia (dignità di vita). Da sempre l'ANT ha investito moltissimo in termini di risorse umane perchè un Professionista con una buona formazione non solo dal punto di vista tecnico-culturale ma anche psicologico ed etico-morale può fomire al Sofferente un alto livello assistenziale. 2) Cosa è cambiato rispetto al passato? I corsi dell'ANT di formazione di base per i tirocinanti Medici, Infermieri Professionali e Psicologi sono gli stessi di sempre per quel che riguarda la valutazione dei candidati dal punto di vista relazionale e culturale. E' cambiato il numero dei candidati (in aumento) e l'organizzazione dello stage di formazione con un percorso molto dettagliato sia dal punto di vista pratico con affiancamento ad un tutor per le visite domiciliari, sia dal punto di vista teorico (seminari, incontri scientificl, dlscussioni di casi clinici). Per quanto riguarda l'aggiornamento "continuo" per tutto il personale operativo degli ODO-ANT si sono sempre svolti seminari e corsi d'aggiornamento al fine di approfondire argomenti relativi all'oncologla in generale e all'ospedalizzazione oncologica domiciliare in particolare. Di nuovo c'è anche la necessità di accreditare tali eventi scientifico-culturali presso il Ministero della Salute secondo il programma Educazione Continua in Medicina (ECM), destinandoli non solo agli Operatori dell'ANT, ma anche a quelli provenienti da altre Istituzioni. 3) Cosa significa accreditamento del Corso? Il Ministero della Salute per il programma ECM ha reso obbligatoria a tutto il Personale che opera nella sanità (Medici, Infermieri Professionali, Psicologi, Farmacisti, Fisioterapisti, etc. . .) la partecipazione a evenBollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 39 I COLLEGHI ti di aggiornamento nella disciplina praticata che siano "riconosciuti" da una apposita Commissione di esperti che attribuisce a ciascun evento un "punteggio" in termini di crediti formativi. Ogni Professionista della sanità deve partecipare ai vari corsi, congressi, seminari, etc. organizzati su tematiche inerenti la propria disciplina al fine di raccogliere il numero di crediti stabiliti dal Ministero come indispensabili per ogni anno. Il programma ECM, dopo una fase sperimentale di prova, è iniziato nel 2002 e per quell'anno erano richiesti 10 crediti formativi, per il 2003 SOI10 richiesti 20 crediti, 30 per il 2004 etc. 4) Come vengono organizzati i corsi di aggiornamento dell'ANT ? Dal 2002, in ottemperanza alle direttive ministeriali del programma ECM, I'ANT ha organizzato gli eventi culturali per gli operatori degli ODO-ANT secondo le regole stabilite dal Ministero e accreditando così tali corsi di aggiornamento per fornite ai professionisti i crediti formativi richiesti. La partecipazione ai Corsi d'Aggiornamento ANT è stata aperta a Professionisti di altre istituzioni. L'organizzazione di tali eventi (piuttosto complessa per una serie di procedure burocratiche e informatiche necessarie per "colloquiare" adeguatamente con il Ministero della Salute), richiede uno staff di operatori dedicato a questa attività con Medici oncologi che delineano il programma scientifico e collaboratori che siano di aiuto nella segreteria scientifica per tutti gli indispensabili contatti con i docenti e i partecipanti, nonchè per la preparazione di tutto il materiale didattico utile per il migliore apprendimento delle tematiche trattate. 5) Quali sono gli argomenti che includete nel corso? Gli argomenti sono relativi all'oncologia clinica, all'ospedalizzazione domiciliare e a problemi etico-morali comprendendo problematiche relazionali dell'équipe assistenziale con il paziente e i familiari. E' particolarmente oculata la scelta dei docen40 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 SCRIVONO ti che devono essere tra i massimi esperti del loro settore. 6) Cosa è stato organizzato e previsto per quest' anno? 11-12 aprile 2003 "I tumori del colon in fase avanzata" per Medici con 7 crediti formativi concessi; 16-17 maggio 2003 "11° corso di aggiornamento per Infermieri Professionali: Ospedalizzazione Domiciliare Oncologica" con 15 crediti formativi concessi, entrambi presso l'Auditorium del Comune di Budrio (Bo); 10-11 ottobre 2003 "I tumori urologici in fase avanzata" per Medici; 7-8 novembre 2003 "III° Corso di aggiornamento per Infermieri Professionali: Ospedalizzazione Domiciliare Oncologica" entrambi organizzati nella Sala Congressi della Ditta Eminflex di Budrio (Bo); Seminari mensili monotematici presso l'Aula dell'Istituto Addari (S. Orsola). Si stanno già identificando gli argomenti e i relatori per gli eventi formativi del prossimo anno. 7) Si parla anche di una Scuola permanente ANT. Cosa significa? Considerando che gli ODO-ANT sono "ospedali senza muri" in quanto l'attività assistenziale si svolge al domicilio del Paziente, I'ANT ha iniziato la costruzione dell'Istituto di Scienze Oncologiche, della Solidarietà e del Volontariato dove unificare il coordinamento dei vari Dipartimenti (amministrativo, promozionale, sanitario, etc.) includendo la scuola di formazione dei Professionisti perché anche questa realtà abbia una sede a garanzia della continuità didattico-formativa .In questa sede, già in fase di costruzione, Volontari e Professionisti, condividendo gli stessi ideali etici che sono alla basa del Progetto Eubiosia, potranno garantire la migliore dignità di vita al Paziente e alla Sua famiglia. Dott.ssa Marina Casadio Responsabile ANT dei Corsi d'aggiornamento I Fondazione ANT Italia Onlus Presidente Prof. F. Pannuti Corso aggiornamento per medici "I tumori del colon in fase avanzata" 11-12 aprile 2003 Auditorium Via Saffi, 50 Budrio Bologna Il Corso di Aggiornamento organizzato dalla Fondazione Ant Italia Onlus si è svolto sotto il patrocinio dei Comuni di Budrio e Bologna, Assessorato alla Sanità e Ambiente e Assessorato Servizi Sociali, Volontariato e Famiglia, Ordine dei Medici di Bologna, Università degli Studi di Bologna e Regione Emilia-Romagna. Hanno partecipato 78 Medici, provenienti dalla provincia di Bologna in numero di 37, dalla regione in numero di 8 e dal territorio nazionale in numero di 33. La rilevazione finale riguardante l'evento nel suo complesso ha avuto il esito: per quanto riguarda la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla del Medico di aggiornamento il risultato del questionario è stato: Non rilevante Poco rilevante Abbastanza rilevante Rilevante Molto rilevante / / 14% 59% 24% COLLEGHI state: Scarsa Mediocre Soddisfacente Buona Eccellente Medico chirurgo Specialista in: STOMATOLOGIA MALATTIE DELLA BOCCA e PROTESI DENTARIE Aut. Sanitaria n° 108 del 21.03.2000 / / 17% 58% 26% Per quanto riguarda l’efficacia dell’evento per la formazione del Medico stimolandolo a cambiare e migliorare la sua attività clinica le risposte sono state: Inefficace / Parzialmente efficace 1% Abbastanza efficace 28% Efficace 59% Molto efficace 12% L'evento nel suo complesso si è dimostrato di alto contenuto scientifico/educazionale per i contributi, in media di ottimo livello, dei Docenti. Buona la partecipazione dei Medici e la valutazione degli stessi come si desume dai risultati del questionario. La Fondazione ANT Italia ONLUS proseguirà l'aggiornamento continuo non solo per i Medici degli ODO-ANT, ma anche per quelli provenienti da altre Istituzioni, affrontando le tematiche oncologiche generali e approfondendo in particolare gli argomenti relativi alle cure oncologiche domiciliari. Per quanto riguarda la qualità di aggiornamento fornita dall’evento le risposte sono DAL MONTE DOTT.SSA DERNA SCRIVONO DAL MONTE MAZZOLI DOTT.SSA ALESSANDRA Laureata in: ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA Aut. Sanitaria n° 107 del 21.03.2000 Dr.ssa M.Casadio BOLOGNA Via Emilia Lev. 80 Tel. 051 49 21 05 Lunedì 15-19 Mercoledì e Giovedì 9-19 Orario Continuato IMOLA Via Cavour, 104 Tel. 0542 24 212 Martedì e Venerdì 9-19 Orario Continuato Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 41 I COLLEGHI Consenso informato: note conclusive professionisti per i quali sia prevista dalla normativa la raccolta del consenso informato e nei casi in cui la prestazione comporti un apprezzabile rischio che sia conoscibile dal professionista secondo le norme di buona pratica, (Faraca). Il consenso è diretto al Professionista responsabile (come singolo o come équipe) e comprova la volontà dell'interessato di sottoporsi agli atti sanitari che sono stati oggetto dell'informazione. F Quando è giuridicamente richiesto, deve essere personale e valido, esplicito (non presunto) ed univoco; specifico (finalizzato e circoscritto); gratuito; non contrario all'ordine pubblico ed al buon costume. Il consenso deve essere preventivo e attuale: è perciò revocabile in qualsiasi momento, almeno finchè ne sia possibile l'interruzione; è rinnovabile; va reiterato per ogni segmento significativo della prestazione previamente non previsto Quando la prestazione comporta rischi di danno reale, la richiesta di consenso deve essere tempestiva, tale da dar spazio ad un eventuale ripensamento; deve divenire personale e formale; deve essere rivolta esplicitamente alle componenti critiche della prestazione ed essere specifica per ogni singola fase di essa. ONDAMENTI - Dal diritto inviolabile alla libertà personale, intesa come diritto al rispetto dell'integrità corporea (Costituzione art.13) discende la volontarietà dei trattamenti sanitari (Costituzione art.32, Legge 833/78 art. 32, Codice Deontologico 1998 capo IV) e la necessità del consenso informato. Ogni atto diagnostico o terapeutico è soggetto agli obblighi contrattuali della perizia, della prudenza e della diligenza da parte dei singoli Operatori coinvolti (Faraca), e può ritenersi lecito e legittimo in quanto autorizzato. Non può essere quindi intrapreso senza il valido consenso dell'interessato o del titolare dei diritti sulla persona. Se manca il consenso (quando necessario e possibile) l'operatore può incorrere nel reato di lesioni penali dolose o di violenza privata (art. 610 C.P.) (Faraca). Fanno eccezione i trattamenti obbligatori e gli interventi in stato di necessità. • Stato di necessita (art. 54 C.P.): EmergenzaUtenza - Quando il paziente sia incapace di intendere e di volere (e non possa quindi esprimere al momento una volontà contraria), ove ricorra il pericolo di un danno grave alla persona pericolo non volontariamente causato ne altrimenti evitabile - ed i trattamenti sanitari siano indifferibili, il Sanitario deve agire di propria iniziativa, nell'esclusivo interesse del paziente, prestando l'assistenza e le cure indispensabili, con atti medici proporzionati al rischio che si vuole evitare (art. 54 C.P., Codice di Deontologia Medica art. 35). CARATTERISTICHE E CONTENUTO DEL CONSENSO - L'acquisizione del consenso si applica a tutti i trattamenti sanitari erogati da 42 SCRIVONO Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 ESTENSIONE DEL CONSENSO - Il consenso del paziente ha valenza specifica, ossia si riferisce unicamente alla prestazione che gli venga prospettata come da eseguirsi da parte del sanitario. Un intervento diverso da quello consentito non è legittimamente ammissibile, salvo quando venga a configurarsi uno stato di necessità. L'interessato, adeguatamente informato, può tuttavia preventivamente rimettersi in modo più o meno completo alle valutazioni ed alle decisioni del sanitario, attesa la assoluta fiduciarietà del rapporto (Stefanelli) - delegandolo ad operare nella maniera più idonea ed efficace. • Quando l'interessato non è in grado di consentire, la prestazione è giustificata solo nei limiti permessi dallo stato di necessità. VALIDITÀ DEL CONSENSO - Condizione giuridica di validità è che l'informazione offer- I ta sia adeguata e corretta; che l'interessato abbia maggiore età, capacità di intendere e di volere e libertà decisionale (immune da errore, dolo o violenza); che la sua volontà sia realmente consapevole. • In caso di esplicito rifiuto da parte di un Interessato capace di intendere e di volere, il Sanitario è tenuto a desistere dalla procedura o dall'atto intrapreso o programmato - a meno che non vi sia una disposizione specifica dell'Autorità Giudiziaria. • Se il persistente rifiuto del/dei titolare/i dei diritti sulla persona alla prestazione comporta prevedibilmente gravi danni alla salute dell'interessato, il Responsabile ne deve informare il Magistrato. La necessità della maggiore età per esprimere un valido consenso, pur discussa, ha fondamento normativo nella norma generale dettata dall'art. 2 del C.C., ove si stabilisce che «con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa» (Stefanelli); l'informazione è comunque dovuta al minore che abbia compiuto i 14 anni, il cui consenso deve essere preso in considerazione (Barozzi). TITOLARE DEL CONSENSO L'interessato, se maggiorenne e capace di intendere e di volere, è il titolare primario, l'unico legittimato a consentire la prestazione; esso potrebbe rimettersi totalmente alle valutazioni ed alle decisioni del Sanitario, data la fiduciarietà del rapporto. I congiunti non autorizzati non hanno alcun titolo in tal senso, tranne che in caso di esercizio della tutela per il paziente incapace, o della potestà dei genitori per il paziente minore. • Minori - La rappresentanza spetta a chi detiene la potestà parentale (genitori, tutore, affidatari) od al Tribunale dei Minori. Entrambi i genitori devono essere interpellati, anche se, in presenza di un genitore, si suppone l'altro consenziente (anche alla luce del disposto del D.Lgs 282/99). Può essere sufficiente uno solo dei genitori in caso di impedimento legale dell'altro (lontananza, morte, incapacità giuridica) o in caso di separazione legale o divorzio: in tale situazione il consenso spetta al genitore a cui sono stati affidati i figli per l'esercizio della potestà, salvo i casi in cui COLLEGHI SCRIVONO vi siano decisioni particolarmente importanti per le quali si richieda una decisione congiunta (Faraca). La potestà parentale dei genitori può essere sospesa solo dal Tribunale dei Minori. Il Giudice tutelare sarà chiamato in causa nell'ipotesi di discordanza di pareri tra gli esercenti la potestà oppure allorché tali esercenti convergono nell'adottare una decisione che appaia al medico contraria agli interessi del minore assistito(Faraca). Anche il paziente minore e non emancipato dovrebbe ricevere informazione, calibrata peraltro in rapporto alla sua maturità (Faraca). • Minore emancipato (sposato) - E' equiparato al maggiorenne per il compimento di atti di ordinaria amministrazione (art. 390 e 84 C.C.) a cui il trattamento sanitario si riferisca. • Assenza del legale rappresentante del minorenne o suo dissenso all'atto medico - Per trattamento differibili il Giudice tutelare deve procedere alla nomina di un tutore; per trattamenti urgenti il consenso deve essere dato dal Giudice tutelare; per trattamenti indilazionabili subentra il principio dello stato di necessità, e quindi è il medico a decidere (Barozzi). • Minori extracomunitari con genitori non reperibili - E' competente il Giudice Tutelare - anche se spesso si presume (erroneamente) il potere genitoriale dell'accompagnatore adulto. Nelle situazioni sociologicamente poco chiare, quando non sia reperibile un titolare dei diritti e non si abbia tempo di attivare una richiesta di tutela presso il Tribunale dei Minori, può intervenire in via provvisoria il Giudice Tutelare, in applicazione dell'art.361 C.C.; negli stati di necessita è competente il medico. • Valutazione dell'età scheletrica in soggetto clandestino dichiaratosi minorenne L'autorizzazione compete alla Procura della Repubblica. • Soggetto adulto sottoposto a fermo, detenzione o arresto. - Soltanto il Giudice competente può autorizzare l'esecuzione di esami diagnostici, fermo restando il principio dello stato di necessità. • Soggetti incapaci di intendere e di volere non interdetti - E' competente il Giudice Tutelare. Per gli interdetti, il tutore legale, senza tralasciare l'informativa al paziente, per quanto sia possibile. Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 43 I COLLEGHI INFORMAZIONE SPECIFICA L'informazione fa parte della buona condotta medica; costituisce un vero e proprio dovere contrattuale; è integrativa della prestazione sanitaria tanto da diventare prestazione sanitaria essa stessa; dalla sua omissione possono derivare responsabilità professionali e pretese risarcitorie (Faraca). L'informazione deve essere data a chi ne ha diritto. Può essere data a terzi solo con il consenso esplicito del paziente, titolare (oppure i suoi legali rappresentanti: esercenti la potestà di genitore; tutore), fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Codice di Deontologia Medica per le ipotesi di pericolo grave per la vita o la salute di altri (Faraca). L'informazione è finalizzata ad ottenere il consenso dell'Interessato o del titolare dei diritti sulla persona e rappresenta il momento essenziale per ottenere un valido consenso. Non può essere demandata al medico inviante, ma data all'interessato od a chi legalmente lo rappresenta. Va attuata con anticipo rispetto all'inizio dell'atto programmato (ma di norma non prima di 24 ore), affinché l'interessato abbia il tempo sufficiente per maturare il consenso. L'informazione personale è un obbligo per il medico, non per L'interessato, che può delegare il medico ad operare secondo i criteri scientifici correnti e gli schemi più adeguati al caso, ovvero delegare ad un terzo il diritto di richiedere informazioni sulla sua salute e sulle procedure sanitarie che lo concedono e/o assumere la responsabilità delle decisioni conseguenti; la delega deve essere documentata (Fallani). • Nei rapporti con un soggetto momentaneamente incapace di intendere e di volere od in stato di shock lo Specialista deve previamente accertarsi della possibilità e della validità del colloquio informativo e del consenso conseguente. Se non vi sono pericolo di vita o rischio di danni gravi per la salute, e se vi sia ragionevole probabilità di ritorno alla coscienza, è opportuno attendere che il paziente sia di nuovo in grado di esprimere il proprio consenso; quando non sia dato attendersi un ritorno allo stato di coscienza in tempo utile ed il trattamento sanitario appaia indifferibile, 44 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 SCRIVONO prospettandosi uno stato di necessità, il sanitario deve agire secondo scienza e coscienza; se lo stato di incoscienza interviene dopo che il paziente ha espresso rifiuto ad un determinato trattamento, è necessario agire tenendo in considerazione i suoi desiderata, come da notizie apprese da congiunti o conoscenti affidabili (Faraca). Il D.Lgs 282/99 (art. 2, comma 1c) prevede la possibilità di identificare situazioni di urgenza in cui l'informativa ed consenso possono intervenire successivamente alla richiesta di prestazione. • In ogni altro caso, l'informazione deve essere fornita nella maniera più efficace possibile: non può esistere consenso senza valida informazione. L'informazione, per essere adeguata, deve porre l'interessato in grado valutare i rischi e le prospettive della prestazione. Va quindi personalizzata in rapporto al suo livello intellettuale, al suo grado di cultura ed alla sua reattività psichica; deve essere effettuata con cautela e serenità per evitare reazioni emotivo-ansiose che possano indurlo ad un rifiuto razionalmente immotivato. Qualora l'ottenimento del consenso informato sia oggettivamente ininfluente sulla condotta terapeutica, appare giustificato omettere un'informazione veritiera, per non aggiungere al danno somatico anche un trauma psichico (Fallani). L'informazione può essere data gradualmente se le condizioni psichiche dei paziente non consentono di agire diversamente e se il differimento dei trattamenti non pregiudica il risultato atteso; se la gradualità dovesse pregiudicare l'effettuazione della terapia, l'informazione deve essere data in rigorosa aderenza alla realtà (Fallani) - con particolare riguardo ai rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva dell'interessato e allo stato dell'arte della disciplina. L'informazione non deve essere coercitiva, deve essere quanto più scevra possibile da tentativi di convincimento del paziente a sottoporsi all'esame o al trattamento. Il linguaggio deve essere preciso e comprensibile, non tecnico. La comprensione del messaggio informativo va sottoposta a verifica. Veridica e corretta, chiara nella forma ed essenziale nei contenuti (senza esasperate pre- I cisazioni), funzionale e proporzionata al tipo di atto sanitario cui si riferisce, l'informazione deve descrivere succintamente la procedura generale ed in dettaglio le fasi critiche della prestazione, rappresentando gli inconvenienti (effetti avversi e complicanze) che appaiono inevitabili o fortemente probabili, pur avendo adottato le misure idonee ad evitarli; illustrando i vantaggi diagnostico-terapeutici della procedura ed i rischi insiti nel rifiuto di essa. Se del caso, possono essere citate le tecníche altemative con i relativi rischi. E' comunque fondamentale che ci sia una descrizione della serie di atti finalizzati che integrano la procedura (Roma). Se le singole fasi assumono un'autonomia operativa e presentano varie soluzioni alternative, ognuna delle quali comporti rischi diversi, il dovere di informazione si estende anche alle singole fasi e ai rispettivi rischi (Stefanelli). L'informazione deve essere particolarmente dettagliata nelle indagini a rischio - in cui la richiesta dell'esame deve essere attentamente considerata dal radiologo e sottoposta ad una valutazione rischio/beneficio che ne giustifichi la necessità (Barozzi). • Il consenso informato in vista di una terapia specialistica o di un accertamento diagnostico invasivi riguarda anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno alla procedura, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un'altra. L'omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso con l'ospedale sul piano della responsabilità civile (Stefanelli). • Limitatamente alle ricerche cliniche il D.lgs 230/95 (mantenuto dal D.lgs. 187/2000), introduce il dovere di informare l'interessato anche sui rischi della radioesposizione, per quanto in termini generici e comparativi con altri tipi di rischio. • Trattamenti sperimentali - La natura sperimentale del trattamento deve essere esplicitamente dichiarata al paziente, insieme alle ragioni per le quali - nel caso personale - e possibile attendere un beneficio che altri trattamenti non assicurano o assicurerebbero, in COLLEGHI SCRIVONO conformità a principi dottrinali ed esperienze già condotte. Circa i benefici attesi è necessaria una loro esplicita indicazione, anche in termini di probabilità, di modo che il paziente sappia che può attendersi una più lunga sopravvivenza, minori disagi personali nella realizzazione dei trattamento, una migliore qualità della vita, ecc. (Fallani) FORMA DEL CONSENSO - Purchè esplicito ed univoco, il consenso non è condizionato di norma a modalità di acquisizione ed a forme di espressione particolari (Stefanelli). Non esistendo alcuna norma specifica, la forma del consenso è sostanzialmente libera, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge: in campo radiologico, sperimentazione clinica (art. 108 D.lgs. 230/95; DM 15.07.1997 - allegato su Linee guida per la buona pratica clinica; Circolare Ministero della sanità 05.10.2000, n.15); esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo di ricerca scientifica clinica: art. 5 D.lgs. 187/2000. E tuttavia opportuno, agli effetti probatori, che nelle condizioni di maggior rischio sotto il profilo della radioesposizione (ad es. in gravide), della somministrazione di mezzi di contrasto (mdc), di manovre interventive, l'acquisizione del consenso sia formalizzata attraverso la sottoscrizione da parte dell'interessato di un documento dedicato. Il consenso non deve contenere frasi che possano dare l'impressione all'interessato che la firma comporti la rinuncia ai propri diritti e che l'operatore venga sollevato da eventuali colpe per negligenza; dovrebbe inoltre contenere la rassicurazione che i suoi dati personali verranno trattati secondo il principio di privacy (Roma). • Se il CONSENSO è solo VERBALE, esso dovrebbe avvenire alla presenza di testimoni autorizzati ed annotato sulla cartella radiologica. • Il CONSENSO scritto (modulo o formulario) deve essere esaustivo per le prestazioni interventistiche. Per quelle mini-invasive (contrastografie i.v.) o non-invasive (radiografie della pelvi in donne gravide, ecc.) è sufficiente che indichi la modalità ed il tipo di informazione fornita all'interessato, il quale dichiarerà contestualmente di aver potuto Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 45 I COLLEGHI rivolgere al Sanitario le domande necessarie per acquisire elementi idonei ad una sufficiente comprensione della procedura; che le spiegazioni del Sanitario sono state chiare e complete; di avere la facoltà e l'opportunità di chiedere ulteriori delucidazioni in ogni momento dell'indagine. Per ogni tipo di indagine che necessiti di consenso, è opportuno predisporre schede informative specifiche, da consegnare all'assistito, con notizie di tipo medico riguardanti: modalità di espletamento dell'indagine, vantaggi e rischi ad essa connessi, dubbi diagnostici, possibili trattamenti alternativi e possibili conseguenze in caso di interruzione o sospensione (Barozzi). L'interessato è invitato a leggere attentamente la dichiarazione di consenso informato ed il foglio informativo allegato, al fine di prendere coscienza di ciò che dovrà affrontare ed al fine di elaborare eventuali quesiti e dubbi, che dovranno trovare risposta ed adeguati chiarimenti mediante colloquio preliminare all'indagine - dopo il quale si procederà alla firma dei modulo di consenso informato. La firma dell'interessato, apposta soltanto sul modulo di consenso, viene ritenuta riferita sia al consenso all'indagine che alla presa visione della relativa scheda informativa. (Barozzi). ACQUISIZIONE DEL CONSENSO Dell'informazione dell'interessato è responsabile il radiologo che espleterà la procedura (D.lgs. 187 e 241/2000). Quando la procedura si articoli in varie fasi, ciascuna delle quali con rischi specifici e distinti, dell'acquisizione del consenso specifico sarà responsabile il Sanitario preposto ad ogni singola fase (Stefanelli). Il consenso d'ordinario non è dato ad personam: esso può essere reso ad altro Sanitario qualificato del Servizio, secondo direttive opportunamente stabilite quanto alla forma ed alle modalità dell'atto di ricezione nonché all'ampiezza della informazione da rendere; in casi di particolare delicatezza (come le indagini interventive) o su richiesta del paziente è necessario che il materiale esecutore dell'atto si faccia carico dell'informazione (Stefanelli). All'opera di informazione collabora attivamente il TSRM, figura professionale sanitaria, 46 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 SCRIVONO sulla base delle disposizioni programmate specie per gli ambiti in cui la legge prevede la sua autonoma gestione dell'indagine - esprimendo tutta la sua competenza scientifica e tecnica così come previsto dalla sua formazione professionale: a questo lo richiama la Legge ed il Codice Deontologico (Roma). Il limite è costituito dalle competenze specifiche delle altre figure professionali che agiscono in collaborazione (medico, infermiere professionale, fisico, esperto qualificato) (Roma). OGGETTO DEL CONSENSO - L'esame radiodiagnostico è un atto sanitario sulla persona, e pertanto è soggetto a consenso preventivo, tacito od esplicito. Come ogni altro atto medico, deve fondarsi sulle acquisizioni scientifiche più aggiornate e sperimentate, nella più scrupolosa osservanza del rapporto rischio-beneficio. L'attività radiodiagnostica, per la potenziale incidenza sul bene salute, è stata considerata, dal Legislatore tanto Comunitario che Nazionale, bisognevole di specifica preparazione professionale ai fini della sua esecuzione (Stefanelli). Secondo Feltrin (Padova) il consenso informato deve essere raccolto soltanto quando il rischio sia di natura non abituale o non così comune da rientrare tra quelli gia accettati implicitamente dal paziente nella volontaria richiesta di ricovero o di prestazioni diagnostico-terapeutiche: in queste condizioni, a suo avviso, rientrerebbero soltanto l'utilizzo di mezzi di contrasto organo-iodati e le procedure invasive diagnostiche e terapeutiche. • Per gli esami radiologici "semplici" (RX torace, RX segmenti scheletrici, RX addome, ecc.) il rischio di danni deterministici da radiazioni ionizzanti è così basso che induce a non ritenere necessaria l'espressione scritta del consenso, che si considera tacito ed implicito nel rapporto fiduciario proprio di gran parte dell'attività medica (art.50 C.P.: "volenti non fit iniuria"). E' stato abolito dal D.lgs. 187/2000 l'obbligo del consenso informato previsto in passato dalla L. 230/95 per esami nei quali non sussista una immediata ricaduta a migliorare la salute del paziente quali quelli medico-legali ed epidemiologici. Resta l'obbligo per le inda- I gini per ricerca biomedica (art. 108 della L. 230/95, mantenuto dal D.lgs. 187/2000), eccetto che per quelle previste da una disposizione di legge o che rientrino nel programma di ricerca biomedica e sanitaria elaborato dal Ministero della Sanità (L.502/92, art.12 bis, recepito dal D.lgs 282/99, art.5). • Va segnalata la decisione di alcune Strutture di acquisire il consenso informato per indagini quali l'esame dell'apparato digerente per os, il clisma del tenue, il clisma del colon, la cistografia, l'uretrografia, la galattografia, la scialografia, l'ecografia dinamica del pene e l'isterosalpingografia (Barozzi). • E' prevista la raccolta del consenso per tutte le indagini (radiologiche, ma anche RM ed US), che comportino l'uso di farmaci, di mdc, di sonde, di cateteri o, più ancora, manovre interventive. Nel caso degli esami contrastografci nessuna disposizione impone un consenso scritto - che resta tuttavia praticamente obbligatorio. Potrà indifferentemente essere preferita una formulazione dettagliata o sintetica; quest'ultima deve tuttavia rimandare ad un reale colloquio informativo. Le procedure intervenzionali richiedono il massimo dettaglio informativo e la più accurata documentazione degli atti effettuati. RIFERIMENTI-BASE CORSO ECM "IL CONSENSO INFORMATO", IMAGING, BOLOGNA 07.06.2003: Barozzi L: il consenso informato nella attività clinica quotidiana di un servizio di radiologia. - Fallani M: Consenso informato: aspetti medico-legali e deontologici. - COLLEGHI SCRIVONO Faraca M: 11 consenso informato: contenzioso medico-legale. - Roma L: 11 consenso informato nella attività del TSRM. - Stefanelli S., Stola AM: Il consenso informato: risvolti legali e giudiziari. Pezzi A, Gavelli GP, Barozzi L, Faraca M et al: La radioprotezione nell'esame radiodiagnostica. Azienda Ospedaliera di Bologna, 2000. (D.lgs 230195) Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 - G.U. S.O. al n.136 del 13.06.95: Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. . (Legge 675/96) Legge 31 dicembre 1996, n.675 - G.U. S.O. al n.3 (f.5) 08.01.97: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. (D.lgs 282199) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.282 - G.U. 191,16.08.99: Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario. (D.lgs 187100) Decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187 - G.U. 15, 07.07.00: Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. . (D.lgs 241100) Decreto legislativo 26 maggio 2000, n.241 - G.U., S.O. al n.140: Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Alberto Pezzi, Marisa Faraca Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 47 I COLLEGHI "Pediculosi" Dott. Maurizio Reggiani Primario Dermatologo del Ospedaliero Bellaria Maggiore Presidio L e pediculosi sono parassitosi della cute dell'uomo causate da insetti chiamati pidocchi. I pidocchi sono specie specifici e vivono tutta la loro esistenza sull'ospite: I'uomo viene parassitato da due specie di pidocchi: 1) il Pediculus humanus nelle sue due varianti P.H. Capitis (o pidocchio della testa) e P.H. Corporis (o pidocchio del corpo) e 2)1o Phtinus pubis (o pidocchio del pube). Tutti si nutrono suggendo sangue direttamente dai vasi dermici utilizzando uno stiletto posizionato nel loro apparato buccale. Le uova ( lendini) dei pidocchi, delle dimensioni di circa 1 mm., una volta deposte dalla femmina, aderiscono alla base del fusto dei capelli e dei peli mediante una sostanza chitinosa secreta da apposite ghiandole della femmina; si schiudono dopo 8 giorni liberando le ninfe, le quali divengono pidocchi adulti nel giro di 10 giorni. PEDICULOSI DEL CAPO Causata dal Pediculus Humanus Capitis. E' presente in tutto il mondo, prevale nei bambini e nel sesso femminile, viene favorita dall'affollamento. L'infestazione si ha soprattutto per contatto diretto testa a testa, meno frequentemente attraverso pettini o cappelli. Sintomo principale è il prurito localizzato al capo, al collo e, nelle persone con capelli lunghi, alla porzione superiore del dorso e alle spalle. Fra i segni escoriazioni da trattamento e, nel caso di sovrapposizione batterica, adenomegalie retronucali e laterocervicali. Le lendini sono facilmente visibili) specie in regione occipitale e retroauricolare, difficile riuscire a vedere gli adulti. La terapia si attua con malathion in gel lasciato sul cuoio capelluto per 15 minuti 48 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 SCRIVONO poi asportato mediante abbondante lavaggio. Dopo 8 giorni il trattamento deve essere ripetuto. Anche nella pediculosi del capo può essere utilizzata, con le stesse modalità, una mousse termosensibile a base di piretrine naturali a basso dosaggio. Dopo il trattamento farmacologico è bene distaccare meccanicamente (con pettinina) le lendini. PEDICULOSI DEL CORPO Oggi rara. E' dovuta al Pediculus Humanus Corporis, varietà di pidocchio di forma simile a quello del capo: le cuciture degli abiti sono l'habitat del pidocchio del corpo, le uova vengono depositate lungo le fibre degli abiti stessi. Entrambi (uova e parassita) non sopravvivono alla temperatura consueta dei lavaggi. Colpisce individui che non si cambiano mai ne mai lavano gli abiti (malattia dei vagabondi). La trasmissione interumana avviene per lo stretto contatto corporeo o per scambio di abiti parassitari. L'unico sintomo è il prurito. L'obbiettività è costituita da escoriazioni lineari da trattamento; se l'infestazione è cronica compare una pigmentazione diffusa ed una linfoadenomegalia diffusa conseguente e sovrainfezione batterica. Il Pediculus Corporis può essere vettore di tifo epidermico (Rickettsia prowazekii), di febbre delle trincee (Rickettsia quintana) e di febbre ricorrente (Borrelia recurrentis). Il trattamento consiste in un'accurata disinfestazione degli abiti con acqua a T. 60° o con lavaggio. PEDICULOSI DEL PUBE Lo Pthyrus Pubis (pidocchio del pube o piattola) ha forma più tozza rispetto al Pediculus Humanus con grossi artigli sulle zampe con i quali si attacca all'epidermide e ai peli. Le uova (lendini) di colore chiaro, vengono depositate sul fusto dei peli dalla femmina adulta. Sede elettiva ed iniziale dell'infestazione sono I COLLEGHI SCRIVONO i peli del pube, successivamente si può estendere alle restanti sedi pilifere (tronco, ascelle, cosce, ciglia e sopracciglia). Raramente viene interessato il cuoio capelluto e solo alla periferia. L'infestazione avviene di solito attraverso uno stretto contatto fisico; possibile il contagio attraverso indumenti parassitari. Il sintomo principale è il prurito. All'obiettività si vedono i parassiti adulti adesi all'epidermide e le lendini attaccate ai peli; tipiche le macchie nere o ruggine sugli slip bianchi (feci dello Pthyrus contenenti sangue digerito). Talvolta, specie nei bimbi, compaiono macchie bluastre (macule cerulee) all'addome ed ai fianchi dovute all'azione degli enzimi salivari della piattola sul sangue dell'ospite. Il trattamento si attua col malathion o con una mousse termosensibile a base di pietrine con le stesse modalità d'uso suggerite per la pediculosi del capo. Per le ciglia ossido giallo di mercurio al 2% in unguento oftalmico, 2 volte al giorno per 8 giorni. Ciao Amì una decina d’anni) e a testimonianza della professionalità e dell’umanità di Amicangelo. Riposa in pace, Amì e che la terra ti sia lieve. Dr. Francesco Biavati È recentemente scomparso il Collega Amicangelo Ricci (per gli amici Amì) indimenticabile figura di medico di famiglia di Corticella. Mi onoro di essergli stato amico per oltre 25 anni, avendo condiviso con Lui, oltre alla professione, la comune passione per il cicloturismo. Tra i cultori di questo sport godeva di vasta popolarità sia per le Sue mitiche imprese (aveva al Suo attivo tutte le più famose salite alpine e dolomitiche) che per il “succhiabacchetto” unica fonte di sostentamento (accompagnato talvolta da un gelato) nelle Sue performance nonostante fosse più anziano di me di vent’anni era in realtà rimasto un goliardo giovane di spirito (mitiche le sue burle, in particolare una ai funzionari Ausl) e, fino a pochi mesi orsono in ottima forma fisica (ancora nel settembre 2002 aveva partecipato al campionato italiano per medici ciclisti su di un percorso molto impegnativo). Nel dicembre dello scorso anno, con molto piacere avevo ottenuto dalla Presidente Longo il permesso di poter essere io a consegnargli la medaglia d’oro per i cinquant’anni di laurea e lo avevo trovato in splendida forma. Il giorno dei suoi funerali la Chiesa di San Savino, a Corticella, era stracolma, con moltissimi “ex pazienti del Dott. Ricci” ancora molto amato (nonostante fosse in pensione da Argenta 30/09/89 - I° raduno medici ciclisti emiliano-romagnoli. Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 49 ASSOCIAZIONI Fondazione Matteo Ricci Presidente Dott.Annunzio Matrà Scuola Italiana di Medicina Cinese - Gruppo di Studio “Società e Salute” Associazione Medici Agopuntori Bolognesi Scuola Italo-Cinese di Agopuntura SCUOLA MATTEO RICCI Direttore Dott. Carlo Maria Giovanardi L a Fondazione Matteo Ricci nasce allo scopo di promuovere l’integrazione culturale tra Oriente ed Occidente nel settore della prevenzione e tutela della salute e della pratica delle medicine naturali; a questo scopo promuove tutte le iniziative atte a diffondere in Occidente l’agopuntura e la medicina cinese favorendo il loro incontro con la medicina occidentale; tra queste iniziative ricordiamo la Scuola “Matteo Ricci”, la Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese ed il Forum Congressi per incontri nazionali ed internazionali. La Fondazione raccoglie in questa maniera l’eredità di due delle più autorevoli realtà italiane del settore: la “Scuola Italiana di Medicina Cinese” del Gruppo di Studio Società e Salute fondata nel 1979 e la “Scuola Italo-Cinese di Agopuntura” dell’Associazione Medici Agopuntori Bolognesi (A.M.A.B.) fondata nel 1986. L’obiettivo della Fondazione Matteo Ricci è fornire al mondo medico, accademico e politico italiano ed europeo gli strumenti per la valorizzazione e quindi promozione, diffusione, utilizzazione della medicina cinese e delle medicine naturali allo scopo di favorire l’integrazione ed il confronto con la medicina occidentale per una globale promozione della salute e della qualità della vita della popolazione secondo le indicazioni contenute nel programma dell’O.M.S. “Salute per tutti”. 50 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 E SINDACATI Strumento di tutto ciò è la Scuola Matteo Ricci, insieme alla Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese e al Forum Congressi. Organizzano CORSO QUADRIENNALE DI AGOPUNTURA Sede di Bologna, Bari, Napoli Si tratta di un corso quadriennale che si svolge in conformità con le direttive in materia di formazione e accreditamento espresse dall’O.M.S., dal National Health Institute e dalla UE, nonché dalle Facoltà di Medicina Tradizionale Cinese e dalla Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (F.l.S.A.). La Scuola Matteo Ricci è registrata presso il Ministero della Sanità come Ente Organizzatore di eventi formativi nell’ambito dell’Educazione Continua del Medico. ECM: sono stati richiesti i crediti formativi. MODALITÀ DI ISCRIZIONE Le domande di iscrizione vanno inviate entro il 10 dicembre 2003 (Sede di Bologna), 10 gennaio 2004 (Sede di Bari). MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ESAMI ANNUALI E DI CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO La Scuola rilascia l’Attestato Italiano di Agopuntura riconosciuto dalla F.I.S.A. (Federazione Italiana delle Società di Agopuntura). Il rilascio dell’Attestato è subordinato al superamento dell’esame finale ed alla presentazione e discussione di una tesi. Ogni anno prevede un esame di ammissione al successivo INFORMAZIONI E ISCRIZIONI via Canova, 13 - 40138 BOLOGNA tel. 051531595 - fax 051/6029371 E-mail [email protected] SITO INTERNET: www.fondazionericci.it ASSOCIAZIONI Anffas L' Anffas è un ente autonomo che opera senza fini di lucro (ONLUS); persegue scopi di solidarietà sociale a favore delle persone svantaggiate per disabilità intetlettive o relazionali e delle loro famiglie .Agisce nei campi dell'assistenza sociale e sanitaria, della ricerca scientifica, della forma~ione del personale, dell'integrazione scolastica e lavorativa, della promozione e della tutela dei diritti civili . Dopo lunghe controversie,dovute a interpretazioni divergenti della legge 295/90, ora, con la circolare n. 83 10 datata 07-01-2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definitivamente chiarito che in tutte le Commissioni per l'accertamento delle invalidità debba essere presente un medico rappresentante dell'Anffas qualora sia da esaminare lo stato di disabilità psichica di una persona, qualunque sia la sua età. L'Anffas ,che a causa delle predette controversie, era stata esclusa CKF E SINDACATI dalle Commissioni, deve reinserirsi facendo conoscere agli interessati (medici e genitori) il significato e la portata della nuova situazione .Ciò al fine di promuovere l'attività istituzionale dell'ente ma soprattutto nell'interesse dei genitori . Quando nasce un figlio, disabile i genitori debbono sapere subito a quale ente rivolgersi ( e i medici debbono essere in grado di consigliarli per il meglio) per avviare le loro richieste di aiuto .Debbono essere evitate quelle condizioni d'angoscia, quelle impressioni di essere abbandonati al proprio destino che si riscontrano di frequente e che sono dovute solo a carenze d'informazione. L'Anffas offre la sua esperienza cinquantennale che si articola in un' ampia scelta di offerte: centri d'assistenza diurni e residenziali, centri per tutti i gradi della patologia intellettiva e relazionale, centri per vacanze, fondazione per il " dopo di noi ", possibilità di informare e dirigere gli interessati nel disbrigo delle incombenze burocratiche e soprattutto di fargli conoscere le provvidenze cui hanno diritto e aiutarli ad ottenerle . Dott. Carlo Camprini P O L I A M B U L AT O R I O P R I VAT O DI GIORNO CENTRO KINESI FISIOTERAPICO DI GIORNO s.a.s. Direttore Sanitario: Dott. LUCIO MARIA MANUELLI - Medico Chir urgo Specialista in FISIOKINESITERAPIA O R TO P E D I CA e in O R TO P E D I A e T R AU M ATO L O G I A • ONDE D’URTO • LASER NEODIMIO: YAG • LASER CO2 • LASER I.R. • IPERTERMIA • MAGNETO T.E.N.S. • T.E.N.S. ACUSCOPE • ELETTROSTIMOLAZIONI • ELETTROSTIMOLAZIONI COMPEX • CORRENTI DIADINAMICHE • CORRENTI INTERFERENZIALI • CORRENTI FARADICHE • CORRENTI GALVANICHE • IDROGALVANO • IONOFORESI • INFRAROSSI • ULTRAVIOLETTI • ULTRASUONI • PARAFFINA • RADAR • MASSAGGIO • MASSAGGIO LINFODRENAGGIO MANUALE • TRAZIONI VERTEBRALI • KINESI • RIABILITAZIONE FUNZIONALE • RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA • RIABILITAZIONE RESPIRATORIA • MANIPOLAZIONI VERTEBRALI MANU MEDICA • R.P.G. RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE • ISOCINETICA • PALESTRA GENERALE Autorizzazione Comune di Bologna P.G. 84545 del 21.05.2001 P.ZZA MARTIRI, 1/2 - 40121 BOLOGNA - ☎ 051 24 91 01 - 25.42.44 r.a. - Fax 051 42 29 343 e-mail: [email protected] - www.ckf-digiorno.com - Partita IVA 04141560377 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 51 GIURISPRUDENZA Il malato deve sempre capire Per il Garante le cartelle cliniche devono essere sempre leggibili F oma - La cartella clinica deve essere leggibile e comprensibile da parte del paziente. Lo afferma il garante delle privacy nella Newsletter numero 165, dettando inoltre norme per una maggiore tutela. Infatti se la cartella è illeggibile per la grafia di chi l’ha redatta, va trascritta in modo che le informazioni in essa contenute risultino chiare per il malato: la leggibilità delle informazioni è la prima condizione per la loro piena comprensione. In particolare, si sottolinea la specifica tutela che la legge sulla privacy garantisce alle persone al momento dell’accesso ai propri dati personali, rispetto al diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi (legge 241/1990). L’articolo 13 della legge 675/1996 prevede, infatti, che i dati personali siano estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile. Il principio è ulteriormente specificato nel dpr 501/1998, quando in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, si afferma che il titolare del trattamento deve adottare opportune misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati. Anche se estrazione e trasposizione dei dati su un supporto cartaceo o informatico dovessero risultare difficili, la richiesta di accesso ai dati personali, formulata ai sensi della legge sulla privacy, può essere soddisfatta dall’esibizione o dalla consegna in copia di un documento, la cui leggibilità è la prima condizione, necessaria anche se non sufficiente, di comprensibilità. Si sottolinea poi l’obbligo dell’Azienda di rilasciare, entro un ragionevole termine stabilito, una eventuale trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle informazioni nella cartella clinica e di comunicarle all’interessato tramite il medico di fiducia o designato dalla Asl. Marco Perelli Ercolini Per gentile concessione Aboca Museum 52 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 GIURISPRUDENZA Specializzandi anni 1982 /1991: I mportante sentenza della Corte di Cassazione che accetta il principio del risarcimento del danno causato allo specializzando dall'inadempienza dello Stato italiano nell'attuazione tempestiva delle direttive delle direttive CEE 16.6.1975 n. 363 e 26.1.1982 n. 76, (con le quali la Comunità Europea aveva disciplinato e reso obbligatorio per tutti gli Stati membri l'istituzione di corsi di specializzazione medica con previsione di adeguata retribuzione per i partecipanti) privandolo della possibilità di frequentare il corso di specializzazione secondo le regole comunitarie e di conseguire la retribuzione da esse prevista. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE Sezione terza civile SENTENZA n. 7630/03 sul ricorso proposto da: Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio p.t., contro Gronchi Luca Svolgimento del Processo Con atto notificato in data 20.6.1995, il dottore in medicina Luca Gronchi conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Firenze, la Repubblica Italiana, onde sentirla condannare al risarcimento del danno a lui derivato dalla mancata attuazione delle direttive CEE 16.6.1975 n. 363 e 26.1.1982 n. 76, con le quali la Comunità Europea aveva disciplinato e reso obbligatorio per tutti gli Stati membri l'istituzione di corsi di specializzazione medica con previsione di adeguata retribuzione per i partecipanti. Esponeva che le direttive suddette, che dovevano essere recepite nella legislazione nazionale dei singoli Stati entro e non oltre il 31.12.1983, erano state in effetti attuate dalla Repubblica italiana soltanto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992; che egli, dopo aver conseguito il diploma di laurea in medicina, aveva frequentato con successo un corso di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università di Pisa dal 1986 al 1989, senza peraltro aver ricevuto alcun emolumento; che, a causa dell'inadempienza dello Stato italiano nell'attuazione tempestiva delle direttive in questione, era stato privato della possibilità di frequentare il corso di specializzazione secondo le rego!e comunitarie e di conseguire la retribuzione da esse prevista. Chiedeva quindi la condanna della Repubblica italiana al risarcimento del danno, che indicava nella complessiva somma di lire 48.450.000, pari alle tre annualità del corso valutate in lire 16.150.000 al valore della moneta nel novembre 1986, ragguagliato all'importo stabilito per legge al momento della domanda (lire 21.500.000). La Repubblica italiana si costituiva chieden- Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 53 GIURISPRUDENZA do il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettava la domanda con sentenza 8.8.1996, osservando che la direttiva 82/76 non aveva affermato il generale diritto alla remunerazione del medico specializzando, ma aveva previsto questa solo in via incidentale, giacché il risultato effettivamente perseguito consisteva nella sostanziale parificazione della preparazione specialistica dei medici della Comunità. Osservava ancora che la predetta remunerazione doveva compensare l'impegno esclusivo e continuativo dello specializzando, previsto dalla direttiva in questione, ma introdotto in Italia solo a far tempo dall'anno accademico 1991/92, e non quindi vigente all'epoca in cui l'attore aveva seguito il corso di specializzazione. Gronchi impugnava la sentenza ribadendo che l'illecito omissivo del legislatore italiano era stato per lui causa di danno risarcibile ex art. 1223 C.C. ed affermando di aver seguito il corso di specializzazione in maniera esclusiva e continuativa. Lo Stato italiano chiedeva il rigetto dell'impugnazione affermando essere applicabile alla fattispecie la normativa precedente il D. Lgs. 8.8.91 n. 257; normativa che non contemplava gli obblighi e i divieti imposti in attuazione della direttiva CEE. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 14.10.1997, in accoglimento del gravame, condannava la Repubblica italiana al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di lire 48.450.000 oltre interessi legali e rivalutazione dai singoli ratei bimestrali di pagamento, a titolo di risarcimento del danno. Osservava che la pretesa risarcitoria del Gronchi trovava pieno fondamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che aveva statuito essere gli Stati membri della Comunità responsabili dei danni arrecati ai singoli per effetto di violazioni del diritto comunitario, anche ove tali violazioni fossero ascrivibili al legislatore nazionale ed aveva affermato, per tale ipotesi, il diritto del singolo al risarcimento del danno. Avverso tale sentenza lo Stato italiano ha 54 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 proposto ricorso con tre motivi. Resiste il Gronchi con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame la Repubblica italiana ha denunciato la violazione delle norme in tema di giurisdizione, nonché la violazione dell'art. 2043 C.C. Ha definito improponibile la domanda essendo l' attore titolare di una posizione di interesse legittimo in conseguenza del largo margine di discrezionalità con il quale lo Stato italiano era investito del compito di dare attuazione alle direttive del consiglio CEE. Da ciò derivava la inapplicabilità della norma dell'art. 2043 C.C., in considerazione della mancata violazione di un diritto soggettivo L' eccezione è stata sottoposta ex art. 374 c.p.c. all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte che, con .sentenza 14.2.2002 n. 5125, ne hanno ritenuto l'infondatezza ed hanno trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice per l'esame degli altri motivi di gravame. Le S.U. hanno osservato che, nonostante la prospettazione della violazione di norme sulla giurisdizione, il ricorrente aveva dedotto una questione di diritto sostanziale, consistente nella configurabilità della responsabilità civile, della P.A., ai sensi dell'art. 2043 C.C., per il risarcimento del danno derivato dalla lesione di un interesse legittimo, e, riportandosi alla sentenza Cass. S.U. 22.7.1999 n. 500, hanno affermato che la domanda del Gronchi, proposta con atto 20.6.1995 e quindi prima delle innovazioni apportate con il d.lgs. N. 80 del 1998, appartiene alla giurisdizione ordinaria, essendo indifferente se il diritto al risarcimento attenga alla violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. Ciò detto, si osserva che nella seconda parte della censura, il ricorrente desume l'improponibilità della domanda della mancata impugnazione dei decreti interministeriali GIURISPRUDENZA 17.12.91 e 28.12.91 e quindi afferma la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento. Tale assunto è infondato. I suddetti decreti ebbero per tema la determinazione del fabbisogno annuo dei medici specialisti dal 1° novembre 1991 e per i due anni accademici successivi, nonché il numero di laureati in medicina, con le relative borse di studio, da assegnare alle singole scuole di specializzazione e furono impugnati avanti al giudice amministrativo da medici in corso di specializzazione al momento di emanazione dei decreti, al fine di ottenere l' accesso ai benefici in essi previsti (borsa di studio e speciale punteggio} . I ricorrenti chiedevano quindi che il TAR del Lazio dichiarasse illegittima la distinzione tra corsi iniziati e non conclusi e corsi di futura attivazione, con conseguente annullamento dei decreti in quanto disciplinanti soltanto i corsi non ancora iniziati. Diversa era invece la posizione del Gronchi, il .quale non aveva interesse alcuno all'annullamento dei citati decreti, dal momento che egli aveva concluso nel 1989 il corso di specializzazione e quindi non poteva trarre alcun beneficio dall'annullamento della distinzione tra corsi in itinere e corsi futuri. Né la domanda da lui proposta era diretta all'attuazione della Direttiva in suo favore, ma era invece volta ad ottenere il risarcimento del danno per non aver potuto seguire il corso come previsto dalla Direttiva a causa del colpevole ritardo dello Stato italiano nella attuazione della stessa. Del resto la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento non ha ragione di coesistere con il nuovo orientamento che esclude, in tema di responsabilità aquiliana, la necessità del requisito della violazione di un diritto soggettivo ,essendo sufficiente anche la lesione di un interesse legittimo (vedi Cass. S.U. n. 500/99) e stante il disposto dell'art. 29 d.lgs. N. 80/1998, che ha conferito al giudice ordinario il potere di disapplicare, in via incidentale, gli atti amministrativi presupposti, se illegittimi. Vero è che la giurisprudenza ebbe ad affer- mare, nel passato, la citata pregiudizialità, ma ciò era allora necessitato dal superato orientamento che limitava l'applicazione del principio del neminem laedere alla sola ipotesi della violazione di un diritto soggettivo. Con il secondo motivo di gravame lo Stato italiano denuncia la violazione dell'art. 177 del Trattato della Comunità Europea, affermando che in ottemperanza a tale norma, i giudici di merito avrebbero dovuto sospendere il giudizio ed investire la Corte di Giustizia delle Comunità Europee della interpretazione delle direttive n. 363/75 e n. 76/82, come effettuato dal Tribunale di Padova in causa analoga. Il ricorrente rileva che il predetto Tribunale ha enunciato i seguenti quesiti: 1) se la direttiva 82/76 abbia attribuito ai medici specializzandi un diritto perfetto nei confronti degli Stati di appartenenza; 2) ove tale diritto sia ritenuto sussistente, quali siano i criteri di determinazione della «adeguata remunerazione», per gli specializzandi tanto a tempo pieno, quanto a tempo ridotto. Quindi il ricorrente si riporta, facendole proprie, alle osservazioni prodotte dallo Stato italiano alla Corte di Giustizia in quel giudizio per negare fondamento alla pretesa risarcitoria avanzata dal Gronchi. Afferma quindi il principio generale di diritto comunitario secondo cui la direttiva determina obblighi a carico degli Stati membri, ma non regola direttamente i rapporti giuridici tra detti Stati e i soggetti da essi amministrati, con la sola eccezione della direttiva self-executing, che è di immediata applicabilità in senso verticale (tra Stato e cittadino), purché sia incondizionata e sufficientemente precisa, tanto da non presupporre per la sua attuazione ulteriori previsioni e disposizioni da parte dello Stato membro. Osserva ancora il ricorrente che, nella fattispecie, i suddetti requisiti non sussistono giacche solo attraverso la fissazione di modalità e condizioni da parte del legislatore nazionale è fruibile lo svolgimento del corso nel senso tracciato dalla direttiva e la corresponsione dell'adeguata retribuzione. Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 55 GIURISPRUDENZA Deriva da ciò, secondo il ricorrente, che la direttiva, in mancanza di emanazione di norme specifiche nazionali, non ha efficacia diretta e non attribuisce allo specializzando il diritto al compenso. La censura non merita accoglimento. Il giudice nazionale, non di vertice, non ha l'obbligo di rivolgere istanza di interpretazione di una direttiva comunitaria alla Corte di Giustizia Europea. L'art. 177 del Trattato prevede tale ricorso come facoltativo e non già obbligatorio, cosicché in ragione all'omessa richiesta di interpretazione da parte della Corte di Appello di Firenze non può rilevarsi alcun vizio giustificante il ricorso per Cassazione. Ma devesi comunque rilevare la differenza sostanziale tra la fattispecie in oggetto e quella prospettata avanti al Tribunale di Padova, all'esame del quale, secondo quanto si legge nel ricorso (pag. 14}, è stata posta la domanda diretta ad ottenere la condanna dello Stato al pagamento della borsa di studio. In tal caso trova giustificazione l'indagine circa la natura autoesecutiva o meno della direttiva dedotta in lite, giacché il pagamento richiesto presuppone ovviamente l'esecuzione della direttiva da parte dello Stato italiano. Non così nella presente fatti specie ove la domanda presuppone invece l'omissione dell'attuazione della direttiva autoesecutiva o non, quale presupposto necessario a sostenere la pretesa risarcitoria. Del resto l'interpretazione della normativa disciplinante la fattispecie in oggetto appare incontrovertibile nei suoi aspetti essenziali, in virtù dell'ormai consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza comunitaria, costituzionale e ordinaria. Non è inutile ricordare l'assetto che la giurisprudenza costituzionale ha dato al tema dei rapporti tra diritto costituzionale e diritto nazionale. Ad una antica impostazione (Corte Cost. sent. 14/1964) secondo cui il diritto comunitario era assimilato alla legge nazionale, è succeduta una svolta con la sentenza 183/73 della Corte Costituzionale, a mezzo della 56 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 quale è stata affermata l'efficacia obbligatoria e la diretta applicabilità dei regolamenti comunitari in tutti gli Stati membri, sulla base dei criteri di riparto fissati dal Trattato CEE. Anche la Corte Comunitaria, con la nota sentenza Simmenthal, proclamava l'obbligo del giudice nazionale di garantire l'applicazione del diritto comunitario anche previa disapplicazione del diritto nazionale, ove con quello contrastante, senza dover attendere un qualsiasi intervento del legislatore nazionale. E' questo il principio della preminenza dei regolamenti comunitari sulle norme di diritto interno dei singoli Stati, nell'ipotesi di irriducibile incompatibilità tra i due ordini di norme. Principio che è stato ripreso e nuovamente affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze 8.6.1984 n. 170 e 23.4.1985 n. 113. Rilevante è quanto affermato da quest'ultima sentenza: «la norma comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilità. Questo principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia Europea». Ora, se è vero che la sentenza della Corte Europea fa stato soltanto nella controversia in cui è stata emessa, è altrettanto vero che essa ha comunque efficacia di precedente, cui può ben farsi riferimento nella decisione di questioni analoghe, e che pertanto i principi così affermati dalla giurisprudenza comunitaria superano i limiti del giudizio in cui sono stati pronunciati. Ciò è naturale corollario, dal punto di vista sistematico, della ratio della norma dell'art. 177 del Trattato, che affida alla Corte Europea l'interpretazione delle norme comunitarie, ed essendo evidente, secondo comune razionalità, che il contenuto interpretativo della sentenza comunitaria, pur emesso per il caso concreto, abbia effetto per la fatti- GIURISPRUDENZA specie astratta in cui questo si inquadra. A tale principio, secondo cui la decisione interpretativa della Corte di Giustizia Europea trascende il caso specifico, si è adeguata anche la giurisprudenza di legittimità, che con recenti sentenze (Cass. Sez. Lav. N. 10617/95, N. 5946/98 e N. 5249/01) si è riportata alla giurisprudenza comunitaria in tema di danno subito dal cittadino per effetto della mancata attuazione di una direttiva CEE. Tra tali decisioni rileva la sentenza 19.11.91 della Corte di Giustizia, resa nelle cause riunite C-6/90 e C-9/90 (FrancovichBonifaci c. Repubblica Italiana) . La Corte di Giustizia, dopo aver negato l'efficacia immediata della direttiva non autoesecutiva, per la quale lo Stato membro non abbia emanato i necessari provvedimenti attuativi, ha però enunciato l'ulteriore principio secondo cui lo Stato che, non abbia tempestivamente adottato i predetti provvedimenti, è obbligato al risarcimento del danno da ciò derivato al singolo, allorché si verifichino le seguenti condizioni: a) che la direttiva preveda l'attribuzione di diritti ai singoli; b) che tali diritti possano essere individuati in base alle disposizioni della direttiva; c) che sussista il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il pregiudizio subito dal soggetto leso. La Corte ha altresì rilevato che l'obbligo di risarcire tale danno trova il suo fondamento negli artt. 5 e 189 del Trattato, dai quali esso discende in conseguenza della violazione del diritto comunitario. Si tratta quindi di obbligazione che trova il suo fondamento nella normativa del Trattato, ma che deve essere eseguita nell'ambito del diritto nazionale e con le regole e le condizioni da esso previste. La Corte ha infine stabilito che le condizioni, formali e sostanziali, stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento del danno) non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano pretese analoghe di natura interna. I suddetti principi sono stati nuovamente affermati dalla Corte di Giustizia con le sentenze successive, rese in data 5.3.1996 nelle cause riunite C-46/93 e C-48/93 (Brasserie de Pecheur e Factoram), in data 26.3.1996 nella causa C-393/93 (British Tel.) e in data 8.10.1996 nelle cause riunite C-179/94, C188/94, C-189/94 e C-190/94 (Dillenkofer e altri) . Consegue da ciò la risarcibilità del danno subito dal singolo in conseguenza di violazione delle norme comunitarie da parte del legislatore per mancata attuazione di direttiva non autoesecutiva, in ambedue le ipotesi di lesione un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. Con l'ultima censura il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 C.C. e 115 C.p.C., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva che la Corte di merito non ha motivato in ordine alla sussistenza dei tre requisiti indicati dalla Corte di Giustizia per l'ottenimento del risarcimento che il Gronchi non è stato soggetto agli obblighi previsti per il corso di specializzazione secondo la diretta CEE (esclusività e continuità), ai quali era connessa l'adeguata retribuzione; che spettava comunque al Gronchi provare di aver osservato il cd. "tempo pieno" e di non aver svolto, durante il corso, attività di libera professione. La censura non merita accoglimento. Quanto al primo punto della censura basterà osservare che la Corte di Firenze ha evidenziato a sufficienza, con adeguata ricognizione della direttiva ed anche con riferimento alla motivazione della decisione del TAR del Lazio, la sussistenza sia della giuridica possibilità di desumere il diritto vantato dal Gronchi, sia la identificazione in equivoca dello stesso nella direttiva CEE. In ordine poi all'asserito difetto di prova circa la esclusività e la continuità del corso effettuato dal Gronchi devesi poi rilevare trattarsi di contestazione cui il Gronchi non è in grado di rispondere proprio a .causa dell'inadempienza dello Stato. Del resto rimane il fatto che a causa di tale Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 57 GIURISPRUDENZA inadempienza il Gronchi è stato costretto a seguire un corso di specializzazione privo delle regole previste nella direttiva CEE. In considerazione della natura della causa e della ragionevole disputabilità delle opposte posizioni, si reputa equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione. PQM La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, addì 16.10.2002. Depositata in cancelleria il 16.5.2003 I n merito alla possibile "sanatoria" per gli specializzandi dall'anno 1981 al 1992 è stata promulgata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 16.05.2003, una sentenza, cui seguirà la pubblicazione, che, ancora una volta, da ragione ad un Collega il quale si era rivolto alla Magistratura per il rimborso degli emolumenti rigaurdanti gli anni di specialità. Questa sentenza in alcune parti è francamente indictiva della necessità da parte dello Stato di chiudere al più presto tale situaizone in quanto anche un rimborso di tipo forfettario sarebbe sempre vantaggioso a fronte di un pagamento a toto a tutti coloro i quali abbiano frequentato in quegli anni la scuola di specialità. Dott. Alvise Pascoli UNO SPIRAGLIO PER GLI EX-SPECIALIZZANDI C on la sentenza n. 7630/2003 la Corte di Cassazione ha registrato un primo cambiamento di tendenza nell'annosa questione dei medici che hanno frequentato corsi di specializzazione negli anni dal 1982 al 1991 e che chiedono il riconoscimento della retribuzione che sarebbe loro spettata durante la formazione in forza di una direttiva comunitaria che lo Stato Italiano ha tardato a recepire. La sentenza, infatti, accoglie la tesi di un medico che aveva citato in giudizio lo Stato italiano nel 1995, riconoscendo che questi ha subito un danno che lo Stato deve risarcire, perché il ritardo accumulato dall'Italia nel recepimento delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE gli ha impedito di ricevere una formazione analoga a quella dei colleghi europei. La Cassazione, in particolare, ha ribadito la preminenza dei regolamenti comunitari sulle norme nazionali ove si riscontri una irriducibile incompatibilità fra i primi e le seconde e la diretta applicazione di quelle direttive, cosiddette self-executing, che per la loro "puntualità" siano direttamente applicabili nello Stato membro con una semplice operazione di "scavallamento" della legislazione nazionale rimasta ingiustamente inerte rispetto all'obbligo di recepimento delle norme europee. La Suprema Corte ha inoltre sancito l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno anche ove il medico non provi di aver osservato il cd. "tempo pieno" e di non aver svolto durante la specializzazione attività libero professionale proprio a causa dell'inadempienza dello Stato. La sentenza in questione, ovviamente, fa stato solo tra le parti in giudizio e pertanto non comporta che la strada sia spianata verso un riconoscimento economico per tutti, ma rappresenta comunque un primo passo in questo senso, in attesa di una legge che dirami il copioso contenzioso in essere. avv. Annamaria Stola 58 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 CONVEGNI -CONGRESSI-PREMI-LIBRI 29 OTTOBRE FITOTERAPIA OCCIDENTALE Dott. Cicero Calendario per le serate di informazione sulle medicine non convenzionali 05 NOVEMBRE MEDICINA ANTROPOSOFICA Dott. Amabile 12 NOVEMBRE MEDICINA AYURVEDICA Dott. G. 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(Educaione Continua in Medicina), ha tra i suoi scopi principali quello della organizzazione di corsi finalizzati all’aggiornamento professionale dei medici che vogliono approfondire gli aspetti teorici e pratici legati alla Medicina Naturale. I nostri Relatori sono da un lato docenti universitari che hanno affrontato lo studio di queste discipline e din particolare dell’Omotossicologia e che hannoa vuto modo di utilizzarle per anni nella loro prassi professionale, dall’altro lato sono medici particolarmente esperti nelle varie branche della Medicina Naturale. Alla luce del Decreto Legislativo N. 185 G.U. del 22/05/1995 e successivi, che hanno recepito la Direttiva Europea sull’Omeopatia e alla luce dell’importante documetno approvato a Terni il 17/05/2002 dal Consiglio Nazionale FNOMCeO sul riconosciemnto delle Medicine non convenzionali come Discipline mediche, organizziamo anche numeroso Corsi di aggiornamento che hanno come scopo l’illustrazione ad alto livello delle caratteristiche salienti di alcune tra le metodiche della Medicina Naturale, in particolare quelle più affini all’impostazione culturale ed accademica del medico italiano. A.I.O.T. Il Segretario Dr. Alessandro Pizzoccaro Per gentile concessione Aboca Museum 60 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 CONVEGNI ACCADEMIA DI MEDICINA BIOLOGICA CENTRO DIDATTICO POST-LAUREAM DELLE ASSOCIAZIONI MEDICO-SCIENTIFICO DI MEDICINA NATURALE INTERNATIONAL GESELLSCHAFT FÜR HOMOTOXIKOLOGIE RERTHOLDAIR, 7 - BADEN BADEN GERMANIA A.I.O.T. ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI OMOTOSSICOLOGIA 20129 MILANO, VIA VANVITELLI, 6 ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E FORMAZIONE PERMANENTE IN MEDICINA OMEOPATICA SCUOLA TRIENNALE DI OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA E DISCIPLINE INTEGRATE Direttore: Prof. I. Bianchi Partecipa al programma ECR per la professione di Medico Chirurgo; per il 1° anno anche per la professione di Odontoiatra Riservata a medici e odontoiatri PERCHÉ • La scuola di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate si propone di insegnare i nuovi indirizzi offerti dall'Omeopatia basata sull'evidenza clinica e di fornire una conoscenza integrata delle principali metodiche naturali la cui padronanza è sempre più necessaria al Medico di oggi. Particolare attenzione viene rivolta all'Omotossicologia, la prima grande innovazione in Omeopatia dopo Hahnemann, che rappresenta il passaggio dell'Omeopatia dalla filosofia empirica al rigore clinico e alla validazione scientifica. 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Dovranno inoltre essere indicati i propri dati, anagrafici e accademici, le eventuali specializzazioni, la sede prescelta e inviata fotocopia del tesserino O.d.M. Il saldo dovrà essere versato all'inizio del primo seminario. La Scuola è a numero chiuso; verranno ammessi i primi 100 iscritti per ogni sede. CALENDARIO DELLA SCUOLA DI OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA E DISCIPLINE INTEGRATE 2003-2004 Rimini - Hotel Continental - Viale A. Vespucci 40 11/12 Ottobre 2003 8/9 Novembre 2003 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 61 CONVEGNI -CONGRESSI-PREMI-LIBRI 13/14 Dicembre 2003 17/18 Gennaio 2004 14/15 Febbraio 2004 13/14 Marzo 2004 17/18 Aprile 2004 ORARI • Sabato: 9.00-13.00 - 14.30/18.30 Domenica: 9.00/13.00 Per ricevere ulteriori informazioni ed i modulo di iscrizione, rivolgersi alla Segreteria della Scuola presso: Guna srl, Via Palmanova, 71 - 20132 Milano - Tel. 02/28018207 - Fax 02 2822234 E-mail: [email protected] Fondazione ANT Italia Onlus Presidente Prof. Enrico Pannuti 10.00-11.00 - Approccio chirurgico - Prof. Martorana Ceffee break 11.15-12.15 - Strategie terapeutiche sistemiche - Dr.ssa Cricca 12.15-13.15 - Le rerapie loco-regionali Dr.ssa Bacchetti Lunch Moderatore: Dr. Anagni e Dr.ssa Cricca 14.30-15.30 - La gestione delleurostomie IPAFD Ruggeri 15.30-16.30 - Aspetti psicologici del Paziente operato o stomizzato - Dr;ssa Fierro 16.30-17.30 - Emergenze urologiche nel Paziente oncologico - Dr. Ferri CORSO DI AGGIORNAMENTO “I tumori urologici in fase avanzata” Sala Congressi Ditta Eminflex - Via San Vitale, 35 - 40054 Budrio (Bo) 10-11 ottobre 2003 PROGRAMMA VENERDÌ I TUMORI RENALI Moderatore: Prof. Tanneberger e Dr. Martoni 15.00-15.30 - Apertura del Corso - Prof. F. Pannuti 15.30- 16.00 - Aspetti biopatologici - Prof. Grigioni Coffee break 17.00-18.00 - Approccio chirurgico - Prof. Reggiani 18.00-19.00 - Strategie terapeutiche - Dr. Lelli SABATO I TUMORI UROTELIALI Moderatore: Dr. Farabegoli e Dr. Lelli 09.00-10.00 - Aspetti biopatologici - Prof. Grigioni 62 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 Con il patrocinio di: Comune di Budrio, Comune di Bologna: Assessorato alla Sanità e Ambiente; Assessorato Servizi Sociali, Volontariato, famiglia e Scuola Università degli Studi di Bologna - Ordine dei Medici di Bologna - Regione EmiliaRomagna SEGRETERIA SCIENTIFICA: Prof. F. Pannuti, Dr. G. Farabegoli, Dr.ssa M. Casadio SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Sig.ra A. Bonazzi - c/o Ufficio Formazione ANT Via Berti, 4 - tel. 051 521999 - (ore 8.30 - 13.30) - cell. 348-3102862 e-mail: [email protected] Accreditamento ECM richiesto. La partecipazione al corso è gratuita. CONVEGNI Convegno di aggiornamento ANCE - Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri - Emilia Romagna La condivisione di protocolli di follow-up tra ospedale e territorio nel paziente con scompenso cardiaco 8 novembre 2003 Novotel - Via Villanova 31 - Castenaso Bologna - 051 6009111 -CONGRESSI-PREMI-LIBRI PROGRAMMA Ore 8.30 - Presentazione: Dott. Maurizio Baroni Ore 8.40 - Prima sessione Moderatori: Ernesto Labriola, Stefano Urbinati Ore 8.45 - L’identificazione precoce dlela disfunzione ventricolare: come ricercarla? Antonella Mirri Ore 9.05 - La terapia dello scompenso cardiaco: quali strategie? - Giuseppe Di Pasquale Ore 9.25 - La prevenzione delle riacutizzazioni: quali possibili interventi? - Maurizio Baroni Ore 9.45 - Discussione Ore 10.20 - Seconda Sessione Moderatori: Michele Adamo, Roberto Nardi Ore 10.25 - Lo scompenso cardiaco refrattario: quali prospettive? - Claudio Rapezzi Ore 10.45 - Stimolazione biventricoalre: indicazioni ristrette o allargate? - Alessandro Capucci ore 11.05 - Progetto di gestione integrata ospedale-territorio: una realtà a Bologna? Leo Orselli Ore 11.25 Discussione Ore 12.25 Chiusura Ore 12.30 Assemblea Regionale ANCE Emilia Romagna Per gentile concessione Aboca Museum Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 63 PICCOLI Affittasi a giornate studio dentistico attrezzato - 2 unità operative presso Porta Castiglione - Tel. 348 3345399 Vendesi per motivi di spazio: lettino ginecologico completo di reggigambe, bacinella in acciaio, sgabello operatore, Lettino in legno per visite e fisioterapia, Tavola optometrica con illuminazione tutto in ottime condizioni e ottimo prezzo. Per informazioni telefonare 0542 91500 ore studio. In prestigioso e centrale stabile S. Gervasio (ang. Via U. Bassi) si affittano vani e segreteria - reception mattina e/o pomeriggio anche per singolo mezze giornate settimanali. Per i colleghi oculisti è già presente tutta la strumentazione occorrente. Tel. 339 4883023 - Tel. 348 5814060. 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Medico Chirurgo Odontostomatologo già aiuto dirigente con esperienza pluriennale presso struttura pubblica offre disponibilità come responsabile sanitario presso centro medico anche per collaborazione odontoiatrica - Telefonare 051 797447 ore pasti. ELENCO INSERZIONISTI BOLLETTINO AGOSTO 2003 AMBULATORIO PRIVATO CKF .................................................................. pag. 51 AMBULATORIO SANTA LUCIA ................................................................. pag. 59 BANCA POPOLARE MILANO................................................................... 3ª di cop CASA DI CURA AI COLLI......................................................................... pag. 37 DA MONTE DERNA................................................................................ pag. 41 MEDICA SAN DONATO ......................................................................... pagg. 10-11 OSP. SANTA VIOLA ................................................................................ pag. 47 SALSUBIUM............................................................................................ 2ª di cop. TECNOBIOS .......................................................................................... 4ª di cop VILLA CHIARA ........................................................................................ pag. 17-18-29 VILLA BARUZZIANA ................................................................................ pag. 7 CONCESSIONARIO 64 Bollettino Notiziario n° 8 Agosto 2003 PER LA PUBBLICITÀ: ASSOMNIA SAS - TELEFONO E FAX 051 241379