NOTIZIE Quindicinale di informazione previdenziale a cura dell’INCACGIL Milano 14 gennaio 2009 Indennità di disoccupazione e di mobilità: non è più necessario il modello DS22 dell’azienda Numero 176 www.servizi.cgil.milano.it (Circolare INPS n. 115 del 31 dicembre 2008) Importante novità per quanto riguarda i lavoratori che devono richiedere l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, l’indennità di mobilità e i trattamenti di disoccupazione dell’edilizia. In seguito all’applicazione dell’art. 44, comma 9, della legge 24. 11. 2003, n. 326, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005, il sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (emens), le aziende erano state dispensate dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o rettificativi del conto assicurativo. A decorrere dal mese di luglio 2008, la denuncia mensile contiene quattro nuove informazioni, relative a: orario contrattuale; retribuzione “teorica” del mese; numero di mensilità annue; percentuale part-time. Ciò consente finalmente all’INPS la liquidazione dell’indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito, nonché l’accredito figurativo extra rapporto di lavoro, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva. L’INPS afferma quindi che da subito sarà possibile procedere alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di mobilità sulla base dei dati disponibili con il flusso e-mens. modulistica: il DS21 (modello semplificato di domanda), che riporta: i dati anagrafici; le indicazioni per il pagamento; l’autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l’impiego; l’indicazione dell’eventuale richiesta dell’assegno al nucleo familiare (ANF); l’indicazione per esprimere le opzioni tra assegno di invalidità e indennità di mobilità e tra DS ordinaria e TS edili ex lege n.427/75; la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio. L’ ANF/PREST, da compilarsi, come allegato al DS21 ed eventualmente ad integrazione dell’ANF/DIP utilizzato dall’ex datore di lavoro e già presente nella dichiarazione mensile (e-mens), esclusivamente nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo familiare; Il modello DS22 – DS22MOB è eliminato e non dovrà essere più utilizzato dal 1° gennaio 2009; L’INPS infine precisa che nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso e-mens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, E’ stata quindi predisposta una nuova ultime buste paga, ecc. Sommario: Le pensioni 2009 P. 2 Assegni familiari per gli autonomi: aggiornati i limiti di reddito P. 4 Pagina 2 Notizie Le pensioni 2009 (Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2009) L’INPS comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2009. Per l’anno 2009, la perequazione delle pensioni è stata applicata con le seguenti modalità: • per intero (3,3 per cento), sull’importo di pensione fino a 2.217,80 euro mensili; per il 75 per cento (2,475 per cento), per l’importo eccedente 2.217,80 euro mensili. Prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV) L’INPS conferma che il conguaglio relativo alla differenza di perequazione per l’anno 2008 sarà corrisposto sulla rata di gennaio 2009. Gli importi delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 3,04%. Applicazione delle disposizioni relative all'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro L’INPS già con la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008 è intervenuto illustrando la nuova disciplina del cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima introdotta dall’articolo 19 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - S.O n. 196. Dal 1° gennaio 2009, sono quindi interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Contestualmente, l’INPS ricorda che la nuova norma abroga direttamente anche il comma 21 dell'art. 1 della legge 335/1995, che disciplinava il regime di cumulo per le pensioni di vecchiaia contributive. In fase di prima attuazione, la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto. In attesa dei chiarimenti da parte dei ministeri vigilanti, sono state per il momento escluse dall'applicazione della nuova disciplina le pensioni di vecchiaia contributiva di cui alla legge 335/1995. Suscita non poche perplessità questa posizione di attesa dell’Istituto in quanto con l’abrogazione del divieto di cumulo per le pensioni contributive, non dovrebbero sussistere ulteriori dubbi. Tassazione congiunta La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura “proporzionale”, secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate. a pag. 3 >>> Notizie Pagina 3 <<< da pag. 2 Conguagli da rinnovo Con il rinnovo dell’anno 2009, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare: i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato; i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato; i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato; i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato; i conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004; i conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2008; l’acconto per l’addizionale comunale per l’anno 2009. Comunicazione ai pensionati Per l’anno 2009 è stato disposto l’invio: del Mod. ObisM e della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV , il giorno 19 dicembre 2008; di un plico contenente il Mod. CUD 2009, la richiesta dei redditi ed il nuovo modello di dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta, entro il 15 febbraio 2009. Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM contenente le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall’Istituto. Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d’imposta, quote incumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con l’indicazione degli importi mensili spettanti per ogni pensione. Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l’anno 2009 e sulla perequazione definitiva per l'anno 2008. E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale. L’INPS segnala che anche per l’anno 2009 il Mod. ObisM non riporta le informazioni relative al pagamento di gennaio. Importo 2009 del trattamento minimo, assegni sociali e pensioni sociali Importo 2009 limite di reddito e pensione invalidi civili totali Importo 2009 limite di reddito e pensione invalidi civili parziali Importo 2009 indennità di accompagnamento a pag. 4 >>> Notizie Pagina 4 <<< da pag. 3 Massimale di retribuzione imponibile. Il massimale contributivo costituisce la massima retribuzione imponibile oltre la quale non vanno versati i contributi e di conseguenza non va calcolato l'accantonamento per determinare l'importo pensionistico. Il massimale è in vigore esclusivamente nel sistema contributivo. L’importo per il 2009 è pari a 91.597,00 euro. Minimale retributivo ai fini dell’accreditamento dei contributi. L'articolo 1 comma 1 della legge n. 389/1989 ha stabilito che la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Il minimale previdenziale è costituito dall'importo minimo giornaliero su cui il datore di lavoro deve calcolare la contribuzione dovuta all'INPS. Diverso concetto segue il minimale per l'accredito dei contributi: è l'importo minimo di retribuzione che consente l'accredito di 1 contributo settimanale. Qualora la retribuzione fosse inferiore all'importo del minimale, l'accreditamento dei contributi verrà proporzionalmente ridotto. Il valore del minimale settimanale per il 2009 è pari a euro 183,28. Per quanto riguarda il part-time, il calcolo dell'imponibile segue regole particolari, seguendo l'orario contrattuale. Assegni familiari 2009 (Circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2009) L’INPS aggiorna i limiti di reddito per fruire degli assegni familiari previsti per i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Ricordiamo che gli importi delle prestazioni sono: pari a 8,18 euro mensili per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli; pari a euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli. Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. L’INPS comunica che la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2008 è stata pari all’1,7 % per cento. Di conseguenza sono state aggiornate le tabelle, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2009, allegate alla circolare dell’Istituto. Patronato INCA-CGIL Milano INCAnotizie Corso di Porta Vittoria, 43 Quindicinale di informazione previdenziale a cura 20123 Milano dell’INCA-CGIL Milano Tel. 0255025309 Fax 025512827 e-mail: [email protected] Per suggerimenti, quesiti, commenti o segnalazioni scrivi a: [email protected]