INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI (1) Stato Patrimoniale Attività lorde Rettifiche di Attività Passività Perdite d’es. Patrimonio Netto (componenti positivi) INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI (2) Stato Patrimoniale Attività nette = Investimenti (Impieghi) Patrimonio Netto + Passività = Finanziamenti (Fonti) I=F STATO PATRIMONIALE CLASSIFICATO FINANZIARIAMENTE ATTIVITÀ PASSIVITÀ E NETTO Immobilizzazioni Patrimonio Netto Attività Correnti Passività a medio/lungo termine (consolidate) Materiali Immateriali Finanziarie Liquidità Immediate Passività a breve Liquidità Differite termine Rimanenze INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI (3) Stato Patrimoniale Immobilizzazioni (I) CCN AC - PB Attività correnti (AC) Patrimonio Netto (N) Passività a m/l termine (PM/L) Passività a breve termine (PB) STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE (art 2423-ter) La struttura contenuta nell’art. 2424 è “rigida”, in quanto le voci devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato dall’articolo stesso. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente. Le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate solo nei seguenti casi: - quando il raggruppamento è di importo irrilevante; - quando ciò favorisce la chiarezza. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle già previste. Per ogni voce dello Stato Patrimoniale deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate. Sono vietati i compensi di partite. LO STATO PATRIMONIALE: STRUTTURA DELL’ATTIVO (art. 2424 c.c.) A) CREDITI VERSO I SOCI B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI IMMOBILIZZAZIONI: DEFINIZIONE “Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni” (art. 2424-bis c.c.). COMPOSIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (1) 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno; IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (2) 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO Costi di impianto: quelli sostenuti dall’impresa nel periodo di avviamento iniziale della sua attività. Ad esempio: spese per la redazione dell’atto costitutivo, spese di consulenza e per ricerche di mercato, spese per la ricerca, assunzione e addestramento del personale. Costi di ampliamento: quelli sostenuti durante la vita dell’impresa per incrementare o diversificare la capacità produttiva e di mercato. Ad esempio: spese per la modifica dell’atto costitutivo e per aumenti del capitale sociale; spese per fusioni o trasformazioni, spese di avviamento di nuove produzioni o di nuovi impianti. COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ Costi sostenuti per: lo sviluppo di conoscenze scientifiche (ricerca di base); l’individuazione e l’accertamento della utilizzabilità economica di nuovi prodotti o processi produttivi (ricerca applicata); l’introduzione di nuovi prodotti o processi o il miglioramento sotto il profilo tecnico-commerciale di quelli esistenti (sviluppo). iniziative pubblicitarie che ragionevolmente avranno effetti durevoli nel tempo (ad esempio, la campagna pubblicitaria per il lancio di un nuovo prodotto o quella relativa all’immagine dell’impresa) (pubblicità). BREVETTI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO (1) Brevetto: è il diritto esclusivo di attuare un’invenzione e di disporne (compreso il commercio del prodotto) entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. BREVETTI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO (2) I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno comprendono anche il know-how ed il software applicativo. Know-how: insieme di conoscenze e informazioni che possono formare oggetto di trasferimento a terzi. BREVETTI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO (2) Software applicativo: bene immateriale, distinto dal supporto fisico in cui è incorporato, suscettibile di formare oggetto di trasferimento a terzi. Può essere acquisito dall’esterno o prodotto internamente. Il software applicativo prodotto internamente ma non avente la caratteristica di trasferibilità a terzi va incluso nella classe “Costi di ricerca e sviluppo”. Se il software applicativo è acquisito mediante un contratto di licenza d’uso ed il corrispettivo ha carattere pluriennale, va iscritto nella classe “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”. CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI Le concessioni e le licenze sono rilasciate dall’autorità amministrativa e riguardano, rispettivamente, diritti su beni di proprietà degli Enti concedenti e diritti di esercizio di un’attività. Il marchio è il segno distintivo del prodotto, avente caratteristiche di novità e di originalità. AVVIAMENTO Differenza tra il prezzo di cessione di un’impresa ed il capitale di funzionamento di questa. Può essere iscritto nell’attivo, col consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso. Altre immobilizzazioni immat. • COSTI PER L’ ACQUISIZIONE DI COMMESSE E RELATIVI COSTI PRE OPERATIVI • COSTI PER MIGLIORIE E SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI • DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU AZIONI • ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI • COSTI PER IL TRASFERIMENTO E PER IL RIPOSIZIONAMENTO DI CESPITI • COSTI DI SOFTWARE (autoprodotto e non tutelato) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (1) 1) partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese art. 2359 c.c. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (2) 2) crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri art. 2359 c.c. Con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (3) 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI (1) Di norma, i crediti da iscriversi tra le Immobilizzazioni Finanziarie sono quelli derivanti da prestiti e finanziamenti concessi (crediti di finanziamento). CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI (2) Qualora tali crediti siano sin dall’origine a breve termine, vanno invece iscritti nell’ambito della classe C-II Attivo Circolante. CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI (3) I crediti derivanti da cessioni di beni e servizi che, sin dalla loro origine, sono a medio-lungo termine, vanno iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie. TITOLI E PARTECIPAZIONI PARTECIPAZIONI: titoli di credito (o altri diritti) che attribuiscono al detentore la qualifica di socio in un contratto di società (azioni o quote societarie). ALTRI TITOLI: le rimanenti categorie di titoli di credito, generalmente definiti “a reddito fisso”. SOCIETÀ CONTROLLATE (art. 2359 c.c.) 1) Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante; 3) le società sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. SOCIETÀ COLLEGATE (art. 2359 c.c.) Sono collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando può essere esercitato: il 20% dei voti; il 10% dei voti, se la società è quotata in borsa. AZIONI PROPRIE Possono essere acquistate, previa autorizzazione dell’Assemblea dei soci, solo azioni interamente liberate, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, in nessun caso eccedendo il decimo del capitale sociale (art. 2357 c.c.). Una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni proprie iscritto nell’attivo, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate (art. 2357-ter c.c.). Altre disposizioni sulle azioni proprie: art. 2357-bis: “Casi speciali di acquisto delle azioni proprie”; art. 2357-quater: “Divieto di sottoscrizione delle azioni proprie”; art. 2358: “Altre operazioni sulle proprie azioni”. COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE II) CREDITI III) ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE RIMANENZE 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 5) verso controllanti; 6) verso altri. art. 2359 c.c. ISCRIZIONE DEI CREDITI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE Di norma, i crediti derivanti da cessioni di beni e servizi vanno iscritti nell’Attivo Circolante. Tuttavia, tali crediti, se fin dall’origine hanno durata medio-lunga, vanno rappresentati tra le Immobilizzazioni Finanziarie. Sono iscritti inoltre nell’Attivo Circolante i crediti di finanziamento che sin dalla loro origine hanno scadenza a breve. ATTIVITÀ FINANZIARIE che non costituiscono Immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie; 7) altri titoli. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa; RATEI E RISCONTI ATTIVI (art. 2424-bis c.c.) Ratei attivi: proventi di competenza dell’esercizio ma esigibili in esercizi successivi. Risconti attivi: costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. DISAGGIO SU PRESTITI Il disaggio o scarto di emissione si verifica tipicamente al momento dell’emissione di prestiti obbligazionari “sotto la pari”. La natura del disaggio è quella di un interesse aggiuntivo sul capitale preso a prestito; va imputato al Conto Economico in ragione della durata del debito. STATO PATRIMONIALE CLASSIFICATO FINANZIARIAMENTE ATTIVITÀ PASSIVITÀ E NETTO Immobilizzazioni Patrimonio Netto Attività Correnti Passività a medio/lungo termine (consolidate) Materiali Immateriali Finanziarie Liquidità Immediate Liquidità Differite Rimanenze Passività a breve termine PASSIVO (art. 2424 c.c.) A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI ED ONERI C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell’aggio su prestiti. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (1) I) Capitale; II) Riserva da sovrapprezzo azioni; III) Riserve di rivalutazione; IV) Riserva legale; V) Riserve statutarie; COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (2) VI) Riserva per azioni proprie in portaf.; VII) Altre riserve, distintamente indicate; VIII) Utili (perdite) portati a nuovo; IX) Utile (perdita) dell’esercizio. TOTALE RISERVE E FONDI PARTICOLARI DI CAPITALE RISERVE DI UTILI (riserve in senso stretto): sono formate da utili risparmiati (autofinanziamento). RISERVE DI CAPITALE o fondi particolari di capitale: sono formate da risorse provenienti dall’esterno dell’impresa a titolo di capitale proprio apportato. RISERVA LEGALE (art. 2430 c.c.) 1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. 2. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. 3. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. ALTRE RISERVE Riserve facoltative (generiche specifiche). Riserve per versamenti dei soci: • • o versamenti in conto capitale. versamenti per aumenti in corso del capitale sociale. Riserva per contributi capitale) e liberalità. (in conto Riserve derivanti da ristrutturazioni societarie (avanzi di fusione e di scissione). Riserve derivanti da particolari norme civilistiche (ad esempio: riserva derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto). Riserve diverse. B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (1) Comprendono gli accantonamenti destinati: • a coprire perdite o debiti di natura determinata, • di esistenza certa e probabile, • dei quali alla fine dell’esercizio, sono indeterminati: o l’ammontare o la data di sopravvenienza B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (2) 1) Per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili; 2) per imposte, anche differite 3) altri. TOTALE FONDI PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI Riguardano i fondi di previdenza del personale diversi dal “Trattamento di Fine Rapporto”. Si tratta, principalmente, dei fondi pensione interni alla società, integrativi o sostitutivi rispetto al trattamento previdenziale INPS. FONDI PER IMPOSTE Secondo i Principi Contabili dell’OIC, è opportuno distinguere tra: A) fondi per imposte (passività probabili); B) fondi per imposte differite. IMPOSTE DIFFERITE: • quelle emergenti da differenze temporanee tra reddito civilistico e reddito fiscale; • quelle relative a rettifiche di valore e accantonamenti effettuati in applicazione di norme fiscali). ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI Comprendono, ad esempio: Fondo per rischi su cambi; Fondi per operazioni e concorsi a premio; Fondo rischi per contratti ad esecuzione differita; Fondo rischi per controversie legali in corso. Fondo per manutenzione ciclica; Fondo rischi per garanzia su prodotti venduti; Fondo rischi per garanzie concesse a terzi (accettazioni, avalli, fidejussioni); Fondo rischi per ritardata consegna di lavori o di prodotti. C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO di lavoro subordinato Disciplinato dall’art. 2120 c.c., è la parte di retribuzione corrisposta al lavoratore dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. D) DEBITI (1) con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Obbligazioni Obbligazioni convertibili Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori Acconti Debiti verso fornitori D) DEBITI (2) 8. Debiti rappresentati da titoli di credito 9. Debiti verso imprese controllate 10. Debiti verso imprese collegate 11. Debiti verso controllanti 12. Debiti tributari 13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 14. Altri debiti TOTALE DEBITI TRIBUTARI Si tratta di debiti verso l’Amministrazione Finanziaria, certi nell’esistenza e nell’importo. Ad esempio: debiti per imposte dirette (IRPEG e IRAP); debiti per IVA da versare; debiti per ritenute alla fonte operate. DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA SOCIALE La voce accoglie i debiti maturati nei confronti di enti previdenziali (ad es. INPS) per: oneri sociali a carico dell’impresa ritenute effettuate nei confronti dei dipendenti; ritenute effettuate nei confronti di lavoratori autonomi. RATEI E RISCONTI PASSIVI (art. 2424-bis c.c.) Ratei passivi: costi di competenza dell’esercizio ma esigibili in esercizi successivi. Risconti passivi: proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. AGGIO SU PRESTITI L’aggio di emissione si verifica tipicamente al momento dell’emissione di prestiti obbligazionari “sopra la pari”. La natura dell’aggio è quella di un minore interesse sul capitale preso a prestito; va imputato al Conto Economico in ragione della durata del debito. CONTI D’ORDINE Vanno iscritti in calce allo Stato Patrimoniale (art. 2424, 3° comma, c.c.). Riguardano: i beni di terzi presso l’impresa; gli impegni assunti dall’impresa; i rischi assunti dall’impresa. Secondo i Principi Contabili (doc. 22): per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza, non si deve procedere alla rappresentazione nei conti d’ordine di quegli accadimenti che, essendo già stati rilevati nella contabilità generale, trovano consequenziale, ordinaria collocazione in bilancio. Ad esempio: le garanzie reali prestate a favore di creditori su propri debiti; depositi cauzionali ricevuti in denaro; beni dell’impresa presso terzi in deposito, in pegno o in comodato; BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (art. 2435-bis c.c.) Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superino due dei seguenti limiti: totale dell’attivo: 4.700 milioni di lire; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e numeri romani. Dalle Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni. Dai crediti iscritti nell’attivo circolante e dai debiti devono essere separatamente indicati quelli esigibili oltre l’esercizio successivo. Stato Patrimoniale – IAS 1 1. Ciascuna impresa deve determinare, in base alla natura delle sue operazioni, se esporre separatamente o meno le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti 2. L’impresa deve evidenziare per ogni voce dell’attivo e del passivo l’importo che si prevede debba essere realizzato o regolato oltre dodici mesi Stato Patrimoniale – IAS 1 • Attività correnti: 1. Realizzate o possedute per la vendita o il consumo nel normale svolgimento del ciclo operativo; o 2. Possedute per essere negoziate o per breve termine e si suppone debbano essere realizzate entro dodici mesi 3. Denaro o altre attività equivalenti Stato Patrimoniale – IAS 1 • Passività correnti: 1. Passività che si suppone saranno estinte nel normale svolgimento del ciclo operativo;o 2. L’estinzione è dovuta entro dodici mesi; Stato Patrimoniale – IAS 1 • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Contenuto minimo: Immobili, impianti e macchinari; Immobilizzazioni immateriali Attività finanziarie (escluse quelle sub 4,5,6); Partecipazioni contabilizzate a PN; Rimanenze; Crediti commerciali e altri crediti Disponibilità liquide e mazzi equivalenti Stato Patrimoniale – IAS 1 • Contenuto minimo (continua) 8. Debiti commerciali e altri debiti; 9. Passività e attività fiscali; 10. Fondi; 11. Passività non correnti fruttifere di interesse; 12. Quote di pertinenza di terzi e 13. Capitale emesso e riserve