INVESTIMENTI E
FINANZIAMENTI (1)
Stato Patrimoniale
Attività lorde
Rettifiche di
Attività
Passività
Perdite d’es.
Patrimonio Netto
(componenti
positivi)
INVESTIMENTI E
FINANZIAMENTI (2)
Stato Patrimoniale
Attività nette
=
Investimenti
(Impieghi)
Patrimonio Netto
+
Passività
=
Finanziamenti
(Fonti)
I=F
STATO PATRIMONIALE
CLASSIFICATO
FINANZIARIAMENTE
ATTIVITÀ
PASSIVITÀ E NETTO
Immobilizzazioni
Patrimonio Netto
Attività Correnti
Passività a
medio/lungo termine
(consolidate)
Materiali
Immateriali
Finanziarie
Liquidità Immediate
Passività a breve
Liquidità Differite
termine
Rimanenze
INVESTIMENTI E
FINANZIAMENTI (3)
Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni
(I)
CCN
AC - PB
Attività correnti
(AC)
Patrimonio Netto
(N)
Passività a m/l
termine (PM/L)
Passività a breve
termine
(PB)
STRUTTURA DELLO STATO
PATRIMONIALE (art 2423-ter)
La struttura contenuta nell’art. 2424 è
“rigida”, in quanto le voci devono essere
iscritte separatamente e nell’ordine indicato
dall’articolo stesso.
Le voci precedute da numeri arabi possono
essere ulteriormente suddivise, senza
eliminazione della voce complessiva e
dell’importo corrispondente.
Le voci precedute da numeri arabi possono
essere raggruppate solo nei seguenti casi:
- quando il raggruppamento è di
importo irrilevante;
- quando ciò favorisce la chiarezza.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il
loro contenuto non sia compreso in alcuna di
quelle già previste.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale deve
essere indicato l’importo della voce
corrispondente dell’esercizio precedente.
Se le voci non sono comparabili, quelle
relative all’esercizio precedente devono
essere adattate.
Sono vietati i compensi di partite.
LO STATO PATRIMONIALE:
STRUTTURA DELL’ATTIVO
(art. 2424 c.c.)
A) CREDITI VERSO I SOCI
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
IMMOBILIZZAZIONI:
DEFINIZIONE
“Gli elementi patrimoniali destinati
ad essere utilizzati durevolmente
devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni” (art. 2424-bis
c.c.).
COMPOSIZIONE DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI (1)
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione di opere dell’ingegno;
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI (2)
4) concessioni, licenze, marchi e diritti
simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
COSTI DI IMPIANTO E DI
AMPLIAMENTO
Costi di impianto: quelli sostenuti
dall’impresa nel periodo di avviamento
iniziale della sua attività.
Ad esempio:

spese per la redazione dell’atto
costitutivo,

spese di consulenza e per ricerche di
mercato,

spese per la ricerca, assunzione e
addestramento del personale.
Costi di ampliamento: quelli sostenuti
durante
la
vita
dell’impresa
per
incrementare o diversificare la capacità
produttiva e di mercato.
Ad esempio:

spese per la modifica dell’atto
costitutivo e per aumenti del capitale
sociale;

spese per fusioni o trasformazioni,

spese di avviamento di nuove produzioni
o di nuovi impianti.
COSTI DI RICERCA, DI
SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ
Costi sostenuti per:


lo sviluppo di conoscenze scientifiche
(ricerca di base);
l’individuazione e l’accertamento
della utilizzabilità economica di nuovi
prodotti o processi produttivi (ricerca
applicata);

l’introduzione di nuovi prodotti o
processi o il miglioramento sotto il
profilo tecnico-commerciale di quelli
esistenti (sviluppo).

iniziative pubblicitarie che ragionevolmente avranno effetti durevoli nel
tempo (ad esempio, la campagna
pubblicitaria per il lancio di
un
nuovo prodotto o quella relativa
all’immagine dell’impresa)
(pubblicità).
BREVETTI E DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE DELLE
OPERE DELL’INGEGNO (1)
Brevetto: è il diritto esclusivo di attuare
un’invenzione e di disporne (compreso il
commercio del prodotto) entro i limiti e
alle condizioni stabilite dalla legge.
BREVETTI E DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE DELLE
OPERE DELL’INGEGNO (2)
I diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno comprendono anche il know-how
ed il software applicativo.
Know-how: insieme di conoscenze e
informazioni che possono formare oggetto di
trasferimento a terzi.
BREVETTI E DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE DELLE
OPERE DELL’INGEGNO (2)
Software applicativo: bene immateriale,
distinto dal supporto fisico in cui è
incorporato, suscettibile di formare oggetto di
trasferimento a terzi. Può essere acquisito
dall’esterno o prodotto internamente.
Il software applicativo prodotto internamente
ma non avente la caratteristica di trasferibilità
a terzi va incluso nella classe “Costi di ricerca
e sviluppo”.
Se il software applicativo è acquisito mediante
un contratto di licenza d’uso ed il corrispettivo
ha carattere pluriennale, va iscritto nella
classe “Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili”.
CONCESSIONI, LICENZE E
MARCHI
Le concessioni e le licenze sono rilasciate
dall’autorità amministrativa e riguardano,
rispettivamente, diritti su beni di proprietà
degli Enti concedenti e diritti di esercizio
di un’attività.
Il marchio è il segno distintivo del
prodotto, avente caratteristiche di novità e
di originalità.
AVVIAMENTO
Differenza tra il prezzo di cessione di
un’impresa ed il capitale di funzionamento
di questa.
Può essere iscritto nell’attivo, col consenso
del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso.
Altre immobilizzazioni immat.
•
COSTI PER L’ ACQUISIZIONE DI COMMESSE E RELATIVI COSTI PRE
OPERATIVI
•
COSTI PER MIGLIORIE E SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI
TERZI
•
DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU AZIONI
•
ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI
•
COSTI PER IL TRASFERIMENTO E PER IL RIPOSIZIONAMENTO DI
CESPITI
•
COSTI DI SOFTWARE (autoprodotto e non tutelato)
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE (1)
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
art. 2359 c.c.
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE (2)
2) crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
art. 2359 c.c.
Con separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio
successivo.
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE (3)
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del
valore nominale complessivo.
CLASSIFICAZIONE DEI
CREDITI (1)
Di norma, i crediti da iscriversi tra le
Immobilizzazioni Finanziarie sono quelli
derivanti da prestiti e finanziamenti
concessi (crediti di finanziamento).
CLASSIFICAZIONE DEI
CREDITI (2)
Qualora tali crediti siano sin dall’origine a
breve termine, vanno invece iscritti
nell’ambito della classe C-II Attivo
Circolante.
CLASSIFICAZIONE DEI
CREDITI (3)
I crediti derivanti da cessioni di beni e
servizi che, sin dalla loro origine, sono a
medio-lungo termine, vanno iscritti fra le
immobilizzazioni finanziarie.
TITOLI E PARTECIPAZIONI
PARTECIPAZIONI: titoli di credito (o
altri diritti) che attribuiscono al detentore
la qualifica di socio in un contratto di
società (azioni o quote societarie).
ALTRI TITOLI: le rimanenti categorie di
titoli di credito, generalmente definiti “a
reddito fisso”.
SOCIETÀ CONTROLLATE
(art. 2359 c.c.)
1) Le società in cui un’altra società dispone
della maggioranza dei voti esercitabili;
2) le società in cui un’altra società dispone
di
voti
sufficienti
per
esercitare
un’influenza dominante;
3) le società sotto influenza dominante di
un’altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali.
SOCIETÀ COLLEGATE
(art. 2359 c.c.)
Sono collegate le società sulle quali un’altra
società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando può essere
esercitato:
il 20% dei voti;
il 10% dei voti, se la società è quotata in
borsa.
AZIONI PROPRIE
Possono
essere
acquistate,
previa
autorizzazione dell’Assemblea dei soci,
solo azioni interamente liberate, nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili, in nessun caso eccedendo il
decimo del capitale sociale (art. 2357 c.c.).
Una riserva indisponibile, pari all’importo
delle azioni proprie iscritto nell’attivo, deve
essere costituita e mantenuta finché le
azioni non siano trasferite o annullate (art.
2357-ter c.c.).
Altre disposizioni sulle azioni proprie:
art. 2357-bis: “Casi speciali di acquisto
delle azioni proprie”;
art. 2357-quater: “Divieto di sottoscrizione
delle azioni proprie”;
art. 2358: “Altre operazioni sulle proprie
azioni”.
COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO
CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI
III) ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE
RIMANENZE
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
CREDITI
(con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo)
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
5) verso controllanti;
6) verso altri.
art. 2359 c.c.
ISCRIZIONE DEI CREDITI
NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
Di norma, i crediti derivanti da cessioni di
beni e servizi vanno iscritti nell’Attivo
Circolante.
Tuttavia, tali crediti, se fin dall’origine
hanno
durata
medio-lunga,
vanno
rappresentati tra le Immobilizzazioni
Finanziarie.
Sono iscritti inoltre nell’Attivo Circolante i
crediti di finanziamento che sin dalla loro
origine hanno scadenza a breve.
ATTIVITÀ FINANZIARIE
che non costituiscono Immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie;
7) altri titoli.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
RATEI E RISCONTI ATTIVI
(art. 2424-bis c.c.)
Ratei attivi: proventi di competenza
dell’esercizio ma esigibili in esercizi
successivi.
Risconti attivi: costi sostenuti entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza
di esercizi successivi.
DISAGGIO SU PRESTITI
Il disaggio o scarto di emissione si verifica
tipicamente al momento dell’emissione di
prestiti obbligazionari “sotto la pari”.
La natura del disaggio è quella di un
interesse aggiuntivo sul capitale preso a
prestito; va imputato al Conto Economico
in ragione della durata del debito.
STATO PATRIMONIALE
CLASSIFICATO
FINANZIARIAMENTE
ATTIVITÀ
PASSIVITÀ E NETTO
Immobilizzazioni
Patrimonio Netto
Attività Correnti
Passività a
medio/lungo termine
(consolidate)
Materiali
Immateriali
Finanziarie
Liquidità Immediate
Liquidità Differite
Rimanenze
Passività a breve
termine
PASSIVO
(art. 2424 c.c.)
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI, con separata indicazione degli
importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
E) RATEI E RISCONTI, con separata
indicazione dell’aggio su prestiti.
COMPOSIZIONE DEL
PATRIMONIO NETTO (1)
I) Capitale;
II) Riserva da sovrapprezzo azioni;
III) Riserve di rivalutazione;
IV) Riserva legale;
V) Riserve statutarie;
COMPOSIZIONE DEL
PATRIMONIO NETTO (2)
VI) Riserva per azioni proprie in portaf.;
VII) Altre riserve, distintamente indicate;
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo;
IX) Utile (perdita) dell’esercizio.
TOTALE
RISERVE E FONDI
PARTICOLARI DI CAPITALE
RISERVE DI UTILI (riserve in senso
stretto): sono formate da utili risparmiati
(autofinanziamento).
RISERVE DI CAPITALE o fondi
particolari di capitale: sono formate da
risorse
provenienti
dall’esterno
dell’impresa a titolo di capitale proprio
apportato.
RISERVA LEGALE
(art. 2430 c.c.)
1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una
somma corrispondente almeno alla ventesima parte
di essi per costituire una riserva, fino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. La riserva deve essere reintegrata a norma del
comma precedente se viene diminuita per qualsiasi
ragione.
3. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
ALTRE RISERVE
 Riserve facoltative (generiche
specifiche).
 Riserve per versamenti dei soci:
•
•
o
versamenti in conto capitale.
versamenti per aumenti in
corso del capitale sociale.
 Riserva per contributi
capitale) e liberalità.
(in
conto

Riserve derivanti da ristrutturazioni
societarie (avanzi di fusione e di scissione).
 Riserve derivanti da particolari norme
civilistiche (ad esempio: riserva derivante
dall’applicazione del metodo del patrimonio
netto).
Riserve diverse.
B) FONDI PER RISCHI ED
ONERI (1)
Comprendono gli accantonamenti destinati:
• a coprire perdite o debiti di natura determinata,
• di esistenza certa e probabile,
• dei quali alla fine
dell’esercizio, sono
indeterminati:
o l’ammontare
o la data di sopravvenienza
B) FONDI PER RISCHI ED
ONERI (2)
1) Per trattamenti di quiescenza ed
obblighi simili;
2) per imposte, anche differite
3) altri.
TOTALE
FONDI PER TRATTAMENTI DI
QUIESCENZA E SIMILI
Riguardano i fondi di previdenza del
personale diversi dal “Trattamento di Fine
Rapporto”.
Si tratta, principalmente, dei fondi
pensione interni alla società, integrativi o
sostitutivi
rispetto
al
trattamento
previdenziale INPS.
FONDI PER IMPOSTE
Secondo i Principi Contabili dell’OIC, è
opportuno distinguere tra:
A) fondi per imposte (passività probabili);
B) fondi per imposte differite.
IMPOSTE DIFFERITE:
•
quelle emergenti da differenze
temporanee tra reddito civilistico e
reddito fiscale;
•
quelle relative a rettifiche di valore
e accantonamenti effettuati in
applicazione di norme fiscali).
ALTRI FONDI PER RISCHI ED
ONERI
Comprendono, ad esempio:
Fondo per rischi su cambi;
Fondi per operazioni e concorsi a premio;
Fondo rischi per contratti ad esecuzione
differita;
Fondo rischi per controversie legali in
corso.
Fondo per manutenzione ciclica;
Fondo rischi per garanzia su prodotti
venduti;
Fondo rischi per garanzie concesse a terzi
(accettazioni, avalli, fidejussioni);
Fondo rischi per ritardata consegna di
lavori o di prodotti.
C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO di lavoro subordinato
Disciplinato dall’art. 2120 c.c., è la parte di
retribuzione corrisposta al lavoratore
dipendente in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro.
D) DEBITI (1)
con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l’esercizio successivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
D) DEBITI (2)
8. Debiti rappresentati da titoli di credito
9. Debiti verso imprese controllate
10. Debiti verso imprese collegate
11. Debiti verso controllanti
12. Debiti tributari
13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale
14. Altri debiti
TOTALE
DEBITI TRIBUTARI
Si tratta di debiti verso l’Amministrazione
Finanziaria,
certi
nell’esistenza
e
nell’importo. Ad esempio:
 debiti per imposte dirette (IRPEG e
IRAP);

debiti per IVA da versare;

debiti per ritenute alla fonte operate.
DEBITI VERSO ISTITUTI DI
PREVIDENZA SOCIALE
La voce accoglie i debiti maturati nei
confronti di enti previdenziali (ad es.
INPS) per:
oneri sociali a carico dell’impresa
ritenute effettuate nei confronti dei
dipendenti;
ritenute effettuate nei confronti di
lavoratori autonomi.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
(art. 2424-bis c.c.)
Ratei passivi: costi di competenza
dell’esercizio ma esigibili in esercizi
successivi.
Risconti passivi: proventi percepiti entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza
di esercizi successivi.
AGGIO SU PRESTITI
L’aggio di emissione si verifica tipicamente al momento dell’emissione di
prestiti obbligazionari “sopra la pari”.
La natura dell’aggio è quella di un minore
interesse sul capitale preso a prestito; va
imputato al Conto Economico in ragione
della durata del debito.
CONTI D’ORDINE
Vanno iscritti in calce allo Stato
Patrimoniale (art. 2424, 3° comma, c.c.).
Riguardano:



i beni di terzi presso l’impresa;
gli impegni assunti dall’impresa;
i rischi assunti dall’impresa.
Secondo i Principi Contabili (doc. 22):
per evitare duplicazioni che nuocerebbero
alla chiarezza,
non
si
deve
procedere
alla
rappresentazione nei conti d’ordine di
quegli accadimenti che, essendo già stati
rilevati nella contabilità generale, trovano
consequenziale, ordinaria collocazione in
bilancio.
Ad esempio:

le garanzie reali prestate a favore di
creditori su propri debiti;

depositi cauzionali ricevuti in denaro;

beni dell’impresa presso terzi in
deposito, in pegno o in comodato;
BILANCIO IN FORMA
ABBREVIATA (art. 2435-bis c.c.)
Le società possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo
esercizio o per due esercizi consecutivi,
non superino due dei seguenti limiti:

totale dell’attivo: 4.700 milioni di lire;

ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 9.500 milioni di lire;

dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato
Patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell’art. 2424 con lettere
maiuscole e numeri romani.
Dalle
Immobilizzazioni
Materiali
ed
Immateriali devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.
Dai crediti iscritti nell’attivo circolante e dai
debiti devono essere separatamente indicati
quelli esigibili oltre l’esercizio successivo.
Stato Patrimoniale – IAS 1
1. Ciascuna impresa deve determinare, in base alla
natura delle sue operazioni, se esporre
separatamente o meno le attività correnti e non
correnti e le passività correnti e non correnti
2. L’impresa deve evidenziare per ogni voce
dell’attivo e del passivo l’importo che si prevede
debba essere realizzato o regolato oltre dodici
mesi
Stato Patrimoniale – IAS 1
• Attività correnti:
1. Realizzate o possedute per la vendita o il
consumo nel normale svolgimento del
ciclo operativo; o
2. Possedute per essere negoziate o per breve
termine e si suppone debbano essere
realizzate entro dodici mesi
3. Denaro o altre attività equivalenti
Stato Patrimoniale – IAS 1
• Passività correnti:
1. Passività che si suppone saranno estinte
nel normale svolgimento del ciclo
operativo;o
2. L’estinzione è dovuta entro dodici mesi;
Stato Patrimoniale – IAS 1
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Contenuto minimo:
Immobili, impianti e macchinari;
Immobilizzazioni immateriali
Attività finanziarie (escluse quelle sub 4,5,6);
Partecipazioni contabilizzate a PN;
Rimanenze;
Crediti commerciali e altri crediti
Disponibilità liquide e mazzi equivalenti
Stato Patrimoniale – IAS 1
• Contenuto minimo (continua)
8. Debiti commerciali e altri debiti;
9. Passività e attività fiscali;
10. Fondi;
11. Passività non correnti fruttifere di interesse;
12. Quote di pertinenza di terzi e
13. Capitale emesso e riserve
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