Integrale
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 17 dicembre 2013, n. 28204
Data Udienza: 15/11/2013
Presidente Sezione: BUCCIANTE Ettore
Relatore: MATERA Lina
Attore: LUGLI MARCO
Convenuto: MARINA TREMILA SRL
Pubbl. Ministero: CAPASSO Lucio
VENDITA - CONTRATTO PRELIMINARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2051/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente avverso la sentenza n. 5274/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19-7-1995 la s.r.l. (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Latina (OMISSIS),
deducendo che quest'ultimo si era reso inadempiente all'obbligo, assunto con contratto preliminare del (OMISSIS), di
trasferire all'attrice la proprieta' di un terreno in localita' (OMISSIS), edificabile in base ad un progetto di costruzione
"esecutivo". L'attrice chiedeva, conseguentemente, che venisse ridotto il prezzo di acquisto o, in subordine, venisse
dichiarato risolto il contratto preliminare, con condanna del convenuto al risarcimento del danno arrecato.
Nel costituirsi, il (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda e chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del
contratto per inadempimento dell'attrice, la quale, dopo aver versato la somma di lire 300.000.000 (su un totale di lire
1.050.000.000), aveva emesso due assegni per ulteriori 300.000.000, messi all'incasso e ritornati insoluti e protestati.
Con sentenza n. 329M999 il Tribunale respingeva le domande dell'attrice e, in accoglimento della riconvenzionale del
(OMISSIS), qualificata come intesa a far valere la facolta' di recesso ex articolo 1385 c.c., dichiarava il diritto del
convenuto a trattenere quanto ricevuto a titolo di caparra.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la s.r.l. (OMISSIS) in Liquidazione (gia' s.r.l. (OMISSIS)).
Con sentenza in data 30-11-2006 la Corte di Appello di Roma, qualificata la domanda riconvenzionale come volta ad
ottenere la risoluzione contrattuale, riformava la sentenza di primo grado, nella parte in cui riconosceva il diritto del
(OMISSIS) a ritenere la caparra come conseguenza del diritto di recesso, e condannava il convenuto a restituire il
relativo importo, maggiorato degli interessi legali, alla s.r.l. (OMISSIS) in Liquidazione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di due motivi.
La s.r.l. (OMISSIS) in Liquidazione ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 183, 184 e 345 c.p.c.,
deducendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilita' della domanda di restituzione della
caparra, formulata dall'attrice solo all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado del 27-10-1998, e dalla
stessa societa' reiterata in appello.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'articolo 366 bips c.p.c.: Dica la
Corte se, nel vigore delle preclusioni di cui al nuovo testo degli articoli 183, 184 e 345 c.p.c., introdotto dalla Legge n.
553 del 1990, la domanda di restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria dal (OMISSIS), domanda
formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado dall'attrice, e poi da quest'ultima ribadita in
appello, si debba considerare "nuova" e come tale debba essere dichiarata inammissibile d'ufficio.
2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1385 e 1453 c.c., nonche' il
vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione della domanda riconvenzionale proposta dal (OMISSIS) come di
risoluzione del contratto preliminare per inadempimento. Deduce che, come era stato esattamente rilevato dal Tribunale,
la predetta domanda, al di la' della terminologia usata, era chiaramente intesa all'esercizio del diritto di recesso con
conseguente ritenzione della caparra versata, ai sensi dell'articolo 1385 c.c., comma 2. Rileva, in particolare, che
nessuna domanda di risarcimento danni, quale conseguenza del grave inadempimento posto in essere dall'attrice in
occasione dei fatti per cui e' causa, era stata formulata dal (OMISSIS), non potendosi considerare tale la richiesta
risarcitoria avanzata dal convenuto nella comparsa di costituzione, avente ad oggetto solo ed esclusivamente le
conseguenze dannose che sarebbero potute derivare al predetto dalla trascrizione della domanda proposta dall'attrice.
11 quesito di diritto posto e' il seguente: Dica la Corte se la mancata proposizione di una formale domanda di recesso ex
articolo 1385 c.c., comma 2, escluda o meno che la stessa possa ritenersi ugualmente, anche se implicitamente,
avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui
inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione,
quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza, della caparra a suo tempo corrisposta. In
particolare, dica la Corte se la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento con richiesta di
incameramento della caparra confirmatoria avanzata dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. possa essere
qualificata dal giudice come atto di recesso unilaterale ex articolo 1385 c.c., comma 2, tenuto conto che lo stesso
(OMISSIS) non ha formulato richiesta di risarcimento danni, quale conseguenza del grave inadempimento posto in
essere dalla predetta societa'.
2) Il secondo motivo, da esaminarsi in via prioritaria per ragioni di ordine logico e giuridico, e' fondato.
Deve premettersi che il ricorrente, a pag 4 del ricorso, ha riportato in modo specifico ed esaustivo le conclusioni
contenute nella comparsa di costituzione di primo grado, con cui era stata chiesta, in via riconvenzionale, la risoluzione
del contratto preliminare per grave inadempimento della promittente acquirente, con conseguente riconoscimento del
diritto del (OMISSIS) a trattenere la somma di lire 300.000.000 percepita a titolo di caparra confirmatoria, nonche' la
condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti a causa della trascrizione della citazione, con conseguente ordine
alla competente Conservatoria di procedere alla relativa cancellazione.
Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, pertanto, il motivo in esame soddisfa il requisito di autosufficienza del
ricorso per cassazione, consentendo di individuare in modo completo e preciso il contenuto della domanda
riconvenzionale, di cui si assume l'erronea interpretazione da parte del giudice di appello.
Cio' posto, si rammenta che, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra
confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge e'
legittimata, ai sensi dell'articolo 1385 c.c., comma 2, a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella
versata: in tal caso, la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da
inadempimento. Qualora, invece, detta parte abbia preferito, ai sensi del dell'articolo 1385 c.c., comma 3, domandare la
risoluzione (o l'esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il
pregiudizio subito dovra', in tal caso, essere provato nell'an e nel quantum, giacche' la caparra conserva solo la funzione
di garanzia dell'obbligazione risarcitoria (Cass. 22-2-2011 n. 4278; Cass. 23-8-2007 n. 17923).
I due rimedi rispettivamente disciplinati dall'articolo 1385 c.c., commi 2 e 3, a favore della parte non inadempiente per il
caso di inadempimento della controparte, pertanto, hanno carattere distinto e non cumulabile, fermo restando che, in
entrambe le ipotesi, l'inadempimento si identifica con quello che da luogo alla risoluzione, di cui il giudice e' tenuto
comunque a sindacare gravita' e imputabilita' (v. Cass. 19-2-1993 n. 2032; Cass. 23-1-1989 n. 398; Cass. 21-8-1985 n.
4451).
Tali principi sono stati di recente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato che l'azione di
risoluzione e di risarcimento integrale del danno e l'azione di recesso e di ritenzione della caparra si pongono in termini
di assoluta incompatibilita' strutturale e funzionale, venendo la finalita' di liquidazione anticipata, forfetaria e
stragiudiziale, tipica della richiesta di ritenzione della caparra, irrimediabilmente esclusa dalla pretesa giudiziale di un
maggior danno da risarcire, conseguibile secondo le normali regole probatorie (v. Cass. Sez. Un. 14-1-2009 n. 553).
Nella stessa pronuncia, e' stato puntualizzato che la domanda di ritenzione della caparra e' legittimamente proponibile,
nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli
effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda
introduttiva, sara' compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della
domanda stessa, convenirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione,
senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potra' essere legittimamente integrata, nell'ulteriore
sviluppo del processo, con domande "complementari", ne' di risarcimento vero e proprio ne' di ritenzione della caparra,
entrambe inammissibili perche' nuove (Cass. Sez. Un. 14-1-2009 n. 553).
Nella specie, la Corte di Appello, nell'escludere che il (OMISSIS), nel chiedere in via riconvenzionale l'incameramento
della caparra, abbia inteso esercitare la facolta' di recesso ex articolo 385 c.c., comma 2, e nell'affermare che, al
contrario, il medesimo ha proposto una ordinaria domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, ha da un lato
considerato prevalente il nomen iuris attribuito dal convenuto all'azione proposta (risoluzione per inadempimento)
rispetto al petitum (incameramento della caparra), e dall'altro rilevato che con la comparsa di costituzione il (OMISSIS),
oltre all'incameramento della caparra confirmatoria, aveva altresi' domandato il risarcimento del danno per le ulteriori
conseguenze sofferte: la contemporanea esistenza della domanda risolutoria e di quella risarcitoria, ad avviso del giudice
del gravame, costituiva elemento univoco, idoneo a far ritenere esercitata una domanda di risoluzione.
La seconda argomentazione svolta dalla Corte territoriale risulta affetta da un palese vizio logico, muovendo dal
presupposto secondo cui il convenuto, nella comparsa di costituzione, abbia chiesto, oltre alla ritenzione della caparra,
anche il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della controparte. E' evidente, al contrario, che il danno
invocato dal (OMISSIS) non discendeva dall'inadempimento contrattuale in cui era incorsa la promittente acquirente,
bensi' da un fatto distinto, costituito dalla successiva trascrizione, da parte dell'attrice, della domanda giudiziale di
risoluzione del contratto preliminare.
Sotto il profilo considerato, pertanto, la decisione impugnata rimane priva di un adeguato supporto motivazionale, non
potendosi ritenere ostativa alla proposizione dell'azione di recesso ex articolo 385 c.c., comma 2, la richiesta del
promittente venditore intesa ad ottenere, oltre alla ritenzione della caparra confirmatoria, anche il risarcimento dei danni
subiti in conseguenza di un comportamento del promittente acquirente autonomo e distinto rispetto al dedotto
inadempimento contrattuale.
Ne', alla luce dei principi innanzi richiamati, appare legittimo qualificare, sulla base del mero nomen iuris utilizzato dal
convenuto, come di risoluzione una domanda riconvenzionale con la quale, in conseguenza dell'inadempimento della
promittente acquirente, sia stato fatto valere il solo diritto all'incameramento della caparra confirmatoria da questa
versata.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del motivo in esame, si impone la cassazione della sentenza impugnata, con
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale, nell'interpretare la domanda riconvenzionale, dovra'
attenersi agli enunciati principi di diritto.
Il primo motivo di ricorso rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
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Caparra confirmatoria, risoluzione sempre convertibile dal