N. 6502/12 R.G. notizie di reato
N. 3068/2013 R. GIP
N. 72/2014 R. Sent.
data deposito ____________
data irrevocabilità ____________
TRIBUNALE DI
AVELLINO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dell’udienza preliminare dott. Giuseppe Riccardi
all’udienza preliminare del 26 marzo 2014, nel procedimento n. 3068/2013
R.GIP ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
(art. 425 c.p.p.)
nei confronti di:
1) P. P., nato a [OMISSIS], residente e con domicilio eletto a [OMISSIS].
contumace
Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Giovanni Adamo, presente.
2) C. T., nato a [OMISSIS], residente e con domicilio eletto a [OMISSIS].
contumace
Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Francesco Ceglia, presente.
3) D. A., nato a [OMISSIS], residente a [OMISSIS] e con domicilio eletto a
[OMISSIS].
contumace
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Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Alberico Villani, presente.
IMPUTATI
In ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p. – 26 e 73 DPR 309/90 perché, in concorso fra
loro, coltivavano all’interno di un fondo terriero sito alla località [OMISSIS] una pianta
di cannabis indica ricavandone una quantità di sostanza stupefacente sufficiente per il
loro uso personale. Infatti i CC. sorprendevano il P. in possesso di gr. 0,1 di marijuana.
In San Martino V.C. il 18/9/2012.
Conclusioni
Il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati.
I difensori degli imputati hanno chiesto emettersi sentenza di non luogo a
procedere perché il fatto non sussiste.
MOTIVAZIONE
Con richiesta di rinvio a giudizio del 9.5.2013 P. P., C. T. e D. A. venivano tratti a
giudizio per il reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.
Dall’esame degli atti emerge che il 18 settembre 2012 i tre giovani imputati
venivano notati all’interno di un fondo terriero defilato, ubicato in località
[OMISSIS], intenti ad una imprecisata attività; non appena si allontanavano dal
fondo venivano sottoposti a controllo, e, all’esito della perquisizione, veniva
rinvenuta, indosso a P. P. – che si era appena disfatto di una bilancia elettronica0,1 grammi di sostanza stupefacente del genere marijuana, contenuta in due
fazzolettini monouso, e un paio di forbici di piccole dimensioni, nonché, indosso
a C. T., un contenitore di ‘cartine’; gli stessi giovani conducevano i militari sul
fondo, mostrando la piantina di cannabis dagli stessi coltivata dal mese di marzo,
allorquando avevano acquistato i semi a [OMISSIS], al fine di ricavarne qualche
‘spinello’ da destinare all’esclusivo consumo personale.
Dagli accertamenti tecnici si evinceva, infine, che la pianta era di piccole
dimensioni, con un fusto di circa 15 cm., ed era priva di principio attivo; la
modesta quantità di sostanza stupefacente rinvenuta indosso al P., invece, veniva
identificata come cannabis sativa (marijuana), contenente 0,22 gr. di principio
attivo, inferiore alla soglia massima (0,44).
Alla stregua delle suddette risultanze processuali, va pronunciata sentenza di
non luogo a procedere per il contestato reato di coltivazione illecita di sostanze
stupefacenti.
Al riguardo, giova osservare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno affermato che la coltivazione c.d. domestica di sostanze stupefacenti,
anche allorquando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso
personale, costituisce condotta penalmente rilevante (Cass., Sezioni Unite, 24
aprile/10 luglio 2008 n. 28605, Di Salvia); in tal senso, peraltro, hanno ribadito,
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sulla scorta anche della giurisprudenza costituzionale sviluppatasi al riguardo
(Corte Cost. n. 360/1995), che, in ogni caso, è necessaria “la verifica - demandata al
giudice di merito- dell’offensività concreta specifica della singola condotta in concreto
accertata”, e che “la “offensività” non ricorre soltanto sicchè, se la sostanza ricavabile
dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile”
(S.U. 2008, cit.).
Il principio di diritto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, peraltro, è
stato specificato da successivi arrêts di legittimità, allorquando è stato ribadito
che, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante da cui siano
estraibili sostanze stupefacenti, occorre accertare la concreta offensività della
condotta, ovvero l’effettiva capacità della stessa di offendere i beni giuridici
tutelati dalla norma incriminatrice; offensività esclusa allorquando le piante non
abbiano ancora completato il ciclo di maturazione e non abbiano ancora prodotto
sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza del
principio attivo della sostanza stupefacente (Cass.pen., sez. IV,
28.10.2008/14.1.2009 n. 1222, Nicoletti) ovvero, allorquando siano prive di (o, in
altre pronunce, dotate di modesta) efficacia drogante (di recente, Cass.pen., sez.
VI, 2.5.2013 n. 22110, Capuano, che ha escluso l’offensività della coltivazione di
tre piantine di marijuana; Cass.pen., sez. IV, 20.9.2013 n. 43184, Carioti; Cass.pen.,
sez. IV, 17.2.2011 n. 351, Marino, che ha escluso l’offensività della coltivazione di
una sola pianta di cannabis contenente un principio attivo di 16 mg.).
Un orientamento maggiormente rigoroso, affermatosi nella giurisprudenza di
legittimità ha, peraltro, affermato la rilevanza penale della coltivazione di
sostanze stupefacenti, a prescindere dalla destinazione all’uso personale, stante
la potenziale diffusività della droga (Cass.pen., sez. VI, 9.12.2009 n. 49523,
Cammarota, relativa alla coltivazione di quindici piante di marijuana; Cass.pen.,
sez. VI, 13.10.2009 n. 49528, Lanzo, relativa alla coltivazione di venticinque piante
di cannabis).
Sulla base di tale quadro interpretativo va considerata la recente sentenza 25
febbraio 2014 n. 32 della Corte Costituzionale, che, dichiarando
l’incostituzionalità delle norme che avevano novellato l’art. 73 DPR 309/90, ha
determinato la reviviscenza delle disposizioni precedenti alle modifiche
introdotte dalla L. 49/2006.
Invero, sulla base delle formulazione introdotta dalla L. 49/2006, l’inserimento
della “coltivazione” nell’ambito del comma 1 dell’art. 73 DPR 309/90, tra le
condotte ‘intrinsecamente’ destinate al mercato illecito degli stupefacenti, e non
già tra le condotte di cui al comma 1 bis che necessita(va)no di un connotato
ulteriore di illiceità costituito dai parametri indicativi della destinazione allo
spaccio, approfondiva i limiti della valutazione di offensività, delimitando il
perimetro dell’inoffensività ‘in concreto’ della condotta alla stregua della
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giurisprudenza costituzionale che, anche in tema di coltivazione di droga, ha
riconosciuto la dimensione ermeneutica del principio di necessaria lesività del
fatto (Corte Cost. n. 360/1995).
Del resto, la riferibilità della sanzione amministrativa sancita per l’uso personale
(art. 75) alle sole ipotesi previste dall’art. 73 comma 1 bis rendeva impervia la
valorizzazione, a livello di tipicità, della destinazione ad uso esclusivamente
personale delle sostanze coltivate.
La reviviscenza della versione originaria dell’art. 73 ha ripristinato una
valutazione normativa omogenea per le diverse condotte illecite legate al traffico
di stupefacenti, ed in particolare per la coltivazione e la detenzione illecita, tutte
descritte nel precetto di cui al comma 1.
Al riguardo, pur non rilevando in concreto nella presente fattispecie, va
rimarcato che la caducazione del comma 1 bis dell’art. 73, al quale fa espresso
riferimento l’art. 75, sembrerebbe aver determinato una caducazione ‘a cascata’
di quest’ultima norma; invero, nel solco del compito affidato dalla Corte
Costituzionale al giudice comune (“rientra nei compiti del giudice comune
individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché
divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali,
invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza
degli artt. 4-bis e 4-vicies, oggetto della presente decisione”), va evidenziato che l’art.
75, nella formulazione introdotta dalla L. 49/2006, non fa riferimento alla
destinazione ad uso personale –alla quale, invece, faceva riferimento il caducato
comma 1 bis dell’art 73-, limitandosi a sanzionare amministrativamente le
condotte poste in essere “fuori delle ipotesi di cui all’art. 73, comma 1 bis”.
Ebbene, la caducazione ‘a cascata’ dell’art. 75 comma 1 deriverebbe dalla
sopravvenuta mancanza di oggetto, contenendo la norma un rinvio a
disposizione caducata; tuttavia, l’effetto indiretto di una tale caducazione ‘a
cascata’ sarebbe quello di determinare l’estensione delle incriminazioni previste
dall’art. 73 comma 1 -venute meno le limitazioni di cui al comma 1 bis (che nella
formulazione post L. 49/2006 delimitava la destinazione al consumo personale), e
non essendo vigente l’art. 75 nella versione precedente alla L. 49/2006 (che
delimitava, nel precedente sistema, la fattispecie dell’uso personale)-, che
attrarrebbero nel perimetro di tipicità anche le condotte finalizzate ad uso
meramente personale delle sostanze.
Pur prescindendo dalla tesi proposta in dottrina, che pure solleva inediti profili
problematici da un punto di vista costituzionale, secondo la quale, per impedire
una criminalizzazione delle condotte finalizzate ad uso personale, dovrebbe
ritenersi mai abrogata la versione previgente dell’art. 75, nel caso di specie va
comunque osservato che, trattandosi della coltivazione di una sola piantina di
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cannabis, la soluzione va ricercata più che sul piano della astratta tipicità, sul
piano della concreta offensività.
Al riguardo, infatti, va rammentato che già prima delle modifiche del 2006,
nonostante un orientamento giurisprudenziale avesse delimitato la tipicità della
condotta di coltivazione alla sola ‘coltivazione in senso tecnico-agrario’,
escludendo dal perimetro penale la mera ‘coltivazione domestica’, ovvero avesse
attratto la nozione di ‘coltivazione destinata ad uso esclusivamente personale’
nell’ambito della condotta di detenzione di cui al successivo art. 75 (in tal senso,
Cass.pen., sez. VI, 18.1.2007 n. 17983, Notaro; Cass.pen., 21.9.2007, Nicoletti;
Cass.pen., 20.9.2007, Piersanti), con un’interpretazione costituzionalmente
orientata che valorizzava le attitudini ermeneutiche del principio di uguaglianza
e di ragionevolezza (che impediscono il trattamento difforme di situazioni simili,
e dunque la punibilità della condotta di coltivazione e la non punibilità della logicamente, quando non anche cronologicamente- detenzione, allorquando
entrambe finalizzate ad un uso esclusivamente personale), la giurisprudenza di
legittimità prevalente (affermatasi anche sotto la vigenza delle norme precedenti
a quelle, oggi caducate, introdotte dalla L. 49/2006), sulla scorta anche della
giurisprudenza costituzionale (sentenza 360/1995), aveva ritenuto arbitraria la
distinzione tra coltivazione ‘domestica’ e ‘imprenditoriale’, e non irragionevole il
differente trattamento normativo.
In altri termini, la verifica giudiziale di legalità era circoscritta alla concreta
offensività della condotta di coltivazione, non già alla astratta tipicità della
fattispecie: in tal senso, invero, la Corte Costituzionale, nel ribadire che la
coltivazione “costituisce reato anche quando sia realizzata per (…) uso personale”,
giungeva a valorizzare, in una dimensione eminentemente ermeneutica, il
principio di offensività, escludendo dal perimetro di tipicità della fattispecie le
condotte “assolutamente inidonee a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato”
(Corte cost., n. 360 del 1995).
Nel solco di tali coordinate ermeneutiche, peraltro, la carenza di offensività della
condotta di coltivazione è stata affermata non soltanto nei casi di assenza di
principio attivo e di efficacia drogante delle sostanze coltivate (Cass.pen., sez. IV,
28.10.2008/14.1.2009 n. 1222, Nicoletti; Cass.pen., sez. IV, 20.9.2013 n. 43184,
Carioti), ma, secondo un orientamento maggiormente elastico, anche nei casi di
‘minima efficacia drogante’ (Cass.pen., sez. VI, 2.5.2013 n. 22110, Capuano, che
ha escluso l’offensività della coltivazione di tre piantine di marijuana; Cass.pen.,
sez. IV, 17.2.2011 n. 351, Marino, che ha escluso l’offensività della coltivazione di
una sola pianta di cannabis contenente un principio attivo di 16 mg.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può essere dunque affermata
la tipicità del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990, sotto il profilo della carenza
di offensività.
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Invero, la coltivazione posta in essere dagli odierni imputati aveva ad oggetto
una sola piantina di cannabis, che, tra l’altro, è stato accertato essere priva di
principio attivo all’esito delle indagini tecniche.
Dunque, la condotta appare concretamente inidonea a porre in pericolo i beni
giuridici tutelati, pur in maniera dilatata, dalla fattispecie incriminatrice.
Giova, peraltro, osservare che non risulta contestata autonomamente la condotta
di detenzione della piccola quantità di marijuana rinvenuta indosso a Pi
dalla valutazione degli elementi emersi –la sostanza, contenente un principio
attivo modesto, e comunque inferiore ai limiti, era stata appena ricavata dalla
pianta, con l’uso di forbici in possesso dei giovani, e destinata all’uso personale
dei tre, come desumibile anche dal sequestro delle ‘cartine’ indosso a C
- si
desume, peraltro, una evidente irrilevanza penale del fatto, trattandosi di
detenzione destinata ad un uso esclusivamente personale.
Va, al riguardo, rilevato che la concreta fattispecie sembra evidenziare la
potenziale irragionevolezza del differente trattamento della coltivazione e della
detenzione (entrambe) “ad uso esclusivamente personale”, potendo la
contestazione della fattispecie dipendere dal casuale momento della ‘scoperta’
del fatto; considerazione che, una volta risolto (ermeneuticamente o, potissimum,
legislativamente) il problema della attuale vigenza della norma che esclude la
destinazione ad uso personale dall’ambito del penalmente rilevante, potrebbe
riproporre la problematicità di una criminalizzazione indistinta delle condotte
di coltivazione.
Trattandosi di “cose…la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato”
(art. 240, comma 2, n. 2, c.p.), va disposta la confisca e la distruzione (ai sensi
dell’art. 87, comma 4, T.U. 309/90) della sostanza stupefacente in sequestro.
P.Q.M.
Letto l’art. 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di P. P., C. T. e
D. A. in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Letto l’art. 87 D.P.R. 309/90, ordina la confisca e la distruzione della sostanza
stupefacente in sequestro.
Avellino, 26.3.2014
Il Giudice dell’udienza preliminare
Dott. Giuseppe Riccardi
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