Contratto di Assicurazione
Multirischi dell’Impresa
in azienda
Modello 7603 - Ed. 01.07.2014
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
Nota informativa
Pagina
• A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legislazione applicabile
11. Regime fiscale
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
13. Reclami
14.
Arbitrato
•Glossario
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Condizioni di assicurazione
• Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni • Sezione Furto e rapina • Sezione Guasti Accidentali • Sezione Lastre • Sezione Responsabilità civile verso terzi • Sezione Tutela Legale • Sezione Assistenza • Norme comuni a tutte le Sezioni • Norme per la liquidazione dei sinistri • Norme che regolano l’assicurazione in generale • Norme di legge richiamate in polizza • Elenco dei codici delle attività per settore merceologico Informativa privacy
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Fascicolo informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende
NOTA INFORMATIVA
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NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazio¬ne
contro i danni “In Azienda” (Regolamento Isvap n.35 del
26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per
concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del
Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni,
sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le
informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da
leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/
Aggiornamento_ Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al
Contraente le altre modifiche del fascicolo informativo e
quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte
necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E
SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI
ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A, in breve UnipolSai S.p.A.,
società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del
Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi
Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
c) Recapito telefonico: 051-5077111, Telefax: 051-375349,
siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: [email protected].
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con
D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M.
dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993;
è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2013,
il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36
con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di
solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito
rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in
mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente.
Si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed
esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione
sono le seguenti:
a) INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI: la Società indennizza
i danni materiali alle cose assicurate, causati da incendio,
fulmine, esplosione o scoppio, implosione, nonchè da tutti
gli altri eventi indicati all’ Articolo 3 e seguenti della Sezione “Incendio ed altri danni ai beni” delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
b) FURTO E RAPINA: la Società indennizza i danni materiali
e diretti causati al contenuto, derivati da furto all’interno dell’azienda, rapina avvenuta all’in­terno dell’azienda,
nonchè da tutti gli altri eventi indicati all’ Articolo 20 e seguenti della Sezione “Furto e rapina” delle Condizioni di
assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
c) GUASTI ACCIDENTALI: la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, derivanti da correnti
o scariche od altri fenomeni elettrici non­chè da tutti gli
altri eventi indicati all’ Articolo 31 e seguenti della Sezione “Guasti accidentali” delle Condizioni di assicurazione,
ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
d) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si
obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagio­nati a terzi per morte, per
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente agli eventi previsti nella garanzia. Si rinvia agli Articoli 41 e seguenti della Sezione
“Responsabilità civile verso terzi” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
f) TUTELA LEGALE: la Società si obbliga ad assumere a
proprio carico, l’onere delle spese per l’assistenza giu­
diziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si ren­
dano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati
in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti. Si
rinvia agli Articoli 52 e seguenti della sezione “Tutela Legale” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di
dettaglio.
g) A
SSISTENZA: la Società si obbliga a prestare assi­
stenza all’Assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle Condizioni di assicurazione, un aiuto nel caso
in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del
verificarsi di uno degli eventi previsti dagli Articoli 62 e
seguenti delle Condizioni di assi­curazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato paga­mento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rin­via per gli aspetti
di dettaglio ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: Art. 14 Sezione Incendio ed altri danni ai beni Art. 27
Sezione Furto e Rapina Art. 34 Sezione Guasti accidentali
Art. 38 Sezione Lastre Art. 48 Sezione Responsabilitˆ civile verso terzi Art. 57 Sezione Tutela legale Art. 64 Sezione
Assistenza Inoltre ciascuna garanzia soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli artico­li
delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di det­t aglio.
Per le sospensioni della garanzia si rimanda all’art.87 “Pagamento del premio” delle norme che regolano l’assicurazione in generale.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei
quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di
seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00
Danno: € 1.500,00
Franchigia: € 250,00
Risarcimento: € 1.500,00 € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00
Danno: € 200,00
Franchigia: € 250,00
Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore
alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00
Danno: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Risarcimento: € 10.000,00 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00
Danno: € 3.000,00
Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00
Risarcimento: € 3.000,00 € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo
scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
Meccanismo di funzionamento del massimale:
Somma assicurata: € 50.000,00
Danno: € 60.000,00
Risarcimento: € 50.000,00.
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l’indennizzo pagato dalla Società
sarà parziale. L’indennizzo pari all’ammontare del danno
moltipli­cato per la somma assicurata e diviso per il valore
delle cose assicurate.
Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata:
Valore delle cose assicurate.
Esempio relativo alla garanzia incendio:
Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00
Valore del contenuto: € 150.000,00
Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00)
= € 60.000,00
Si rimanda agli articoli 72 “Valutazione del danno” e 75
“Assicurazione parziale” delle Condizioni di assicura­zione
per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze
del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del
Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio
rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rin­via all’Articolo 86
“Dichiarazioni relative alle circostan­ze del rischio” delle
Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta
alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il
rischio. Si rinvia agli Articoli 90 “Aggravamento del rischio” e
91 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni di assicurazione
per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi
di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del
rischio.
1° esempio per la garanzia incendio
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente
ha dichiarato che l’attività è svolta in un capannone con
strutture portanti verticali e copertura del tetto in materiali
incombustibili. A seguito dell’ampliamento dei locali vengono
costruiti locali con copertura del tetto in materiali combustibili
(parte in lastre bitumate e parte in lastre traslucide). La
superficie complessiva del tetto risulta pertanto ora costituita
per oltre 50% da materiali combustibili. Se il Contraente non
comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in
caso di sinistro la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione
all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se
avesse conosciuto tale aggravamento.
2° esempio per la garanzia incendio
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha
dichiarato la sua attività consiste nella produzione di carpenteria metallica con successiva fase di verniciatura a spruzzo. In
seguito ad una riorganizzazione della produzione, le operazioni di verniciatura vengono affidate ad una ditta specializzata.
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Viene così eliminato il reparto di verniciatura e, conseguentemente, anche il deposito di solventi infiammabili. La Società
procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata
di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del
premio in conseguenza all’avvenuta diminuzione del rischio.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera
annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione
della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel
rispetto della normativa vigente. La Società può concedere
il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al
3% del premio della singola rata.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 87 “Pagamento del premio” e
88 “Frazionamento del premio”.
Avvertenza: la Società o l’Intermediario assicurativo possono applicare sconti sul premio (esclusa la garanzia Assistenza) quando l’Assicurato acquisti tutte le Sezioni previste in polizza.
7. Rivalse
Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni,
Guasti accidentali e Lastre il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge e le società controllate, consociate e
collegate a condizione che l’Assicurato non eserciti l’azione
di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di
dolo. Si rinvia all’ articolo 80.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può
recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all’Articolo 92 delle
Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società
e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale,
mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno
sessanta giorni prima della scadenza (Articolo 94 delle
Condizioni di assicurazione).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivo no in
due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto
si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento
del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
Per l’assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal
momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette a
termini di decadenza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio
alle seguenti Condizioni Particolari della Sezione “Responsabilità civile verso terzi”: articolo 51 lettere A, B, G, L, M.
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
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NOTA INFORMATIVA
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a
carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna
delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) incendio, furto e responsabilità civile: 21,25% (oltre 1%
quale addizionale antiracket);
b) tutela legale: 21,25%;
c) assistenza: 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE
LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato
devono comin caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato
devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/
Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o
alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le
modalità di accadimento (Art.66 delle Norme comuni a tutte le sezioni).
Si rinvia alla sezione “Norme per la liquidazione dei sinistri”
delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio
delle procedure di accertamento e liquidazione del danno
specifiche di ciascuna sezione.
Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione
Tutela legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e
Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona VR (Italia), in seguito
denominata ARAG. In caso di sinistro il fatto deve essere
denunciato immediatamente per iscritto all’Intermediario
assicurativo al quale è assegnata la polizza, alla Società o
ad ARAG. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’ Articolo
66 delle Condizioni di assicurazione.
La gestione dei sinistri relativi alla sezione Assistenza è
affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza I. Montanelli,
20 – 20099 Sesto San Giovanni.
In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. Si rinvia,
per gli aspetti di dettaglio, all’Articolo 66 delle Condizioni di
assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla
Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea,
3/B 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.51815353 Indirizzo di posta elettronica: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli
Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) n ome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) i ndividuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) c opia del reclamo presentato alla Società e dell’eventua-
le riscontro fornito dalla stessa;
e) o
gni documento utile per descrivere più compiutamente
le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono
riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.comwww.unipolsai.it.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie
tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e
un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via
stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico
Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/
GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la
normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato
di seguito precisato:
•A
ddetti: titolari, compresi i familiari che prestino la loro
opera nell’azienda; i dipendenti soggetti o meno alle norme del D.P.R. n. 1124 ed in regola con gli obblighi di legge; le
persone (diverse dai professionisti, dai subappaltatori e
dai loro dipendenti) delle quali l’Assicurato si serve, anche
occasionalmente, nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza e con le quali esiste un rapporto giuridico
riconosciuto dalla legge, purché siano stati assolti gli obblighi previsti dalla legge stessa.
•A
nno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in
caso di anno bisestile.
•A
pparecchiature ed impianti elettronici: sistemi elettronici di elaborazione dati o personal computers e relative
unità periferiche, terminali P.O.S., registratori di cassa,
macchine per scrivere e per calcolo, fax, fotocopiatrici,
centralini telefonici, impianti citofonici e di allarme, fatturatrici, bilance; il tutto ad uso esclusivo dell’azienda, non
destinato alla vendita né in semplice deposito.
•A
ssicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
•A
ssicurazione: contratto di assicurazione.
•A
ssistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per
evitarlo.
•A
tti di terrorismo: si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo
minacciata da una o più persone espressione di gruppi or-
fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET,
rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello
previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà
a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
14. Arbitrato
Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio e altri
danni ai beni, Furto/Rapina,
Guasti accidentali e Lastre la Società e il Contraente possano
devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta
per l’accertamento del danno ad un collegio di periti.
Per la garanzia Tutela Legale è invece previsto che in caso
di conflitto di interesse o di disaccordo in merito ala gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro.
Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società
e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
ganizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Azienda: insieme di locali tra loro comunicanti nei quali
viene esercitata l’attività artigianale e/o industriale dichiarata nella Scheda di polizza. Fanno parte dell’azienda
le dipendenze.
• Cassaforte: contenitore monoblocco dotato delle seguenti caratteristiche minimali: pareti e battente di
spessore adeguato costituenti difesa atta a contrastare
attacchi condotti con azione meccanica o termica cui devono opporsi; se di peso inferiore a 200 Kg. deve essere
ancorata rigidamente al solaio e/o ad almeno una parete
del fabbricato.
• Contenuto dell’azienda: merci, macchinari, attrezzature,
arredamento in genere dell’azienda e dell’eventuale ufficio annesso, nonché quanto pertinente all’attività dichiarata, compresi:
° materie prime, ingredienti di lavorazione, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo,
imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali;
° apparecchiature ed impianti elettronici;
° impianti ed attrezzature di pesa, traino e trasporto non
iscritti al P.R.A., impianti e mezzi di sollevamento (esclusi
montacarichi ed ascensori);
° altri impianti non rientranti nella definizione di “Fabbricato”;
° cose particolari;
° effetti personali di proprietà dell’Assicurato o dei suoi
familiari, degli addetti o dei clienti;
° tappeti ed oggetti d’arte non destinati alla vendita;
° valori;
° contenuto dell’abitazione dell’Assicurato comunicante
con l’azienda;
NOTA INFORMATIVA
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° addizioni e migliorie apportate al fabbricato dal
locatario.
Sono esclusi veicoli targati e ciclomotori non costituenti
merce inerente l’attività.
Sono tuttavia parificate a merci le cose mobili di terzi in lavorazione manutenzione e riparazione.
•C
ontenuto dell’abitazione: mobilio, arredamento, tappeti ed oggetti d’arte, preziosi e valori, dotazioni dell’eventuale abitazione comunicante con l’azienda e tutto quanto
serve per uso domestico e personale dell’Assicurato e delle persone con lui coabitanti.
•C
ontraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
•C
ose: oggetti materiali e, solo per la responsabilità civile
verso terzi, anche gli animali.
•C
ose particolari: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti
informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori
elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni
per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
•C
ose particolari: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti
informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori
elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni
per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
•D
anni indiretti: danni non inerenti la materialità della
cosa assicurata.
•D
anni materiali e diretti: danni inerenti la materialità
della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta
dell’evento garantito.
•D
anno di natura contrattuale: inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
•D
anno di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
•D
ipendenze: locali anche posti in corpi separati purché
negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si
trova l’azienda assicurata, costituenti uffici, magazzini o
depositi accessori alla stessa, aventi le medesime caratteristiche costruttive e gli stessi mezzi di chiusura del fabbricato assicurato del quale fanno parte.
•D
istributore di carburanti: esercizio costituito da colonnine di distribuzione, eventuale chiosco ed apparecchiature necessarie per la piccola manutenzione quali cambio
dell’olio, gonfiaggio e riparazione dei pneumatici, cambio
di candele, filtro aria e olio.
•E
ffetti personali: vestiario, biancheria, attrezzi sportivi,
apparecchi audiovisivi, personal computers e videogiochi.
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NOTA INFORMATIVA
• Effetti personali: vestiario, biancheria, attrezzi sportivi,
apparecchi audiovisivi, personal computers e videogiochi.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e
pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga
con elevata velocità.
• Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l’intero immobile od una sua porzione, siti nella ubicazione
riportata in polizza ed adibiti all’azienda dichiarata nella
Scheda di polizza compresa l’eventuale abitazione civile
comunicante, escluso solo il valore dell’area.
Sono compresi:
° fissi ed infissi;
° opere di fondazione od interrate;
° dipendenze;
° recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, strade
private, cortili, giardini compreso alberi;
° tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole
esterne purché installate su strutture fisse;
° ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d’aria, comprese caldaie autonome di
riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi
e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione
al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e
destinazione anche se di proprietà di società erogatrici
di servizi;
° statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore
artistico;
° antenne e parabole radiotelericeventi.
Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in locazione allo stesso (Rischio locativo).
• Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione
informativa da consegnare al potenziale cliente: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
• Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta
a tutela della collettività o comportamento che violi un
diritto assoluto del singolo. Non è inadempimento, ossia
violazione di norme contrattuali.
• Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie,
rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o
protezione.
• Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato,
per ogni sinistro, espresso in cifra fissa sull’ammontare
del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in
assenza della franchigia stessa.
• Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
• Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al
di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e
propagarsi.
• I ndennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società
in caso di sinistro.
• I ndennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società
in caso di sinistro.
• I VASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denomnazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
•M
ateriali incombustibili: prodotti che alla temperatura di
750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal
Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
• Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611
del Codice Civile, per danni diretti e materiali di incendio,
esplosione e scoppio cagionati al fabbricato tenuto in locazione da sinistri indennizzabili a’ termini della presente
polizza, secondo le norme di assicurazione e di liquidazione previste nel contratto. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a’ termini di
polizza, viene applicata la regola proporzionale.
• Scippo: impossessarsi della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.
•O
ggetti d’arte: oggetti di particolare pregio e di valore
artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, statue, decorazioni,
affreschi, oggetti d’antiquariato, raccolte e/o collezioni in
genere.
• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, per
ogni sinistro, espresso in misura percentuale sull’ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe
in assenza dello scoperto stesso.
•P
eriodo assicurativo – annualità assicurativa: in caso di
polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina
alla scadenza della polizza stessa.
In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo
periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza
e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366
negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo
che li precede.
• Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso
di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli
effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati
scoppio.
•P
artita: insieme di beni o eventi garantiti assicurati con un
unico capitale.
• Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse
pavimentazioni e soffittature.
•P
olizza: il documento che prova l’esistenza del contratto
assicurativo.
•P
remio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
•P
reziosi: gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su
detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura.
•P
rimo rischio assoluto: forma di assicurazione in base
alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
•P
rimo rischio assoluto: forma di assicurazione per la
quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza
della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell’ammontare del danno, della regola proporzionale.
•R
apina: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri.
•R
eato colposo: quello così definito dalla legge penale,
commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.
•R
egola proporzionale: quella derivante dall’art.1907 del
Codice Civile, che stabilisce, qualora nella Scheda di polizza sia assicurata solamente una parte del valore che le cose
avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.
• Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
• Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.
• Stazione di lavaggio: centro di assistenza veicoli caratterizzato dai servizi di lavaggio di veicoli, grassaggio, grafitaggio, manutenzione, comunque senza distribuzione di
carburante.
• Stazione di servizio: centro di assistenza veicoli caratterizzato da più servizi tra quelli di seguito elencati: rifornimento carburante, lavaggio di veicoli, grassaggio, grafitaggio, negozio di vendita accessori per veicoli a motore,
officina meccanica alla quale sono addette non più di tre
persone.
• Struttura organizzativa: il complesso di responsabili,
personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.
• Struttura organizzativa esterna: la struttura di cui al precedente punto, se di proprietà di altra impresa assicurativa o di società non assicurativa alla quale l’impresa che
esercita il ramo assistenza delega la gestione dei sinistri
di tale ramo.
• Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti,
destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli
agenti atmosferici.
• Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del
sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a
quello dichiarato, si applica la regola proporzionale.
• Valori: denaro, titoli di credito in genere, francobolli
NOTA INFORMATIVA
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(esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto,
buoni benzina, biglietti di lotteria, fustelle di farmacia,
schede telefoniche, biglietti ed abbonamenti autofilotramviari ed ogni carta rappresentante valore certo e
spendibile dall’Assicurato.
• Vetro anticrimine: vetro stratificato costituito almeno
da due lastre di vetro rigidamente accoppiate con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore
complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da una o
più lastre accoppiate di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota informativa.
Ed. 01/07/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Carlo Cimbri)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA
00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
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Fascicolo Informativo - Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
Art. 1 - Rischio Assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare , nei limiti delle somme indicate nella Scheda di polizza nonché alle condizioni
che seguono, i danni materiali causati al fabbricato e/o al
contenuto (comprese le cose mobili di proprietà di terzi),
se assicurati in polizza, dagli eventi previsti nella garanzia
base, nelle garanzie facoltative – se rese operanti – e nelle
estensioni, anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato/Contraente e/o colpa grave delle persone del cui fatto
deve rispondere a norma di legge.
Art. 2 - Destinazione Del Fabbricato e Caratteristiche
Costruttive
L’assicurazione è prestata in base alla condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia:
a) adibito all’attività indicata nella Scheda di polizza, comprese tutte le operazioni accessorie necesssarie alla
stessa;
b) costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne
e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 75% delle rispettive superfici.
Art. 3 - Eventi Garantiti – Garanzia Base
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti
derivanti da:
A) incendio;
B) fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;
C) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi,
ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell’Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
D) implosione;
E) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali,
loro parti o cose da essi trasportate;
F) onda sonica determinata dal superamento del muro
del suono da parte di aeromobili;
G) guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare il sinistro;
H) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o
distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica,
mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a’ termini della presente
sezione che abbiano colpito il fabbricato e/o il contenuto oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da essi;
I) urto di veicoli stradali e natanti, purché in transito su
pubblica via, strada privata esterna o corsi d’acqua, non
appartenenti o in uso all’Assicurato o al Contraente;
J) caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
K) caduta di antenne o parabole radiotelericeventi,
compresi i danni alle stesse;
L) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici anche se
conseguenti a fulmine. Sono tuttavia esclusi i danni:
a) di deperimento, logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento;
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Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
b) dei quali debba rispondere il costruttore o il fornitore;
c) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed
altri fonti di luce.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di ! 150,00. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ! 2.500,00. Se attivata la sezione “Guasti accidentali”, in deroga parziale all’Art. 34 lettera k, la presente
garanzia è prestata in aumento.
Art. 4 - Eventi garantiti - eventi eccezionali
(garanzia facoltativa, operante – escluso il “Rischio
Locativo” ed il “Ricorso Terzi”– solo se richiamato il codice
701 nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti
derivanti da:
A) trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e
cose da essi trasportate o fatte crollare.
Sono compresi, fino alla concorrenza del 10% della
somma assicurata per il fabbricato con il massimo di
€ 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, i danni a:
• installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari,
muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per
natura e destinazione;
• tende frangisole esterne installate su strutture fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati
(escluso il relativo contenuto);
• lastre in cemento amianto o fibrocemento e manu
fatti in materia plastica per effetto della grandine.
Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono
esclusi i danni subiti da enti ed installazioni collocati
all’aperto od all’esterno del fabbricato.
I danni di bagnamento verificatisi all’interno del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di
rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti
o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra,
ad eccezione di quelli causati da occlusione di grondaie
e pluviali determinati esclusivamente da grandine.
Sono tuttavia esclusi, anche se questi eventi fossero
conseguenti a fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni
causati da:
a) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo il
caso sopra considerato di occlusione di grondaie e
pluviali determinati esclusivamente da grandine;
b)
acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua;
c) fuoriuscita di corsi o specchi d’acqua dalle usuali
sponde;
d) mareggiate e penetrazione d’acqua marina;
e) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
f) valanghe, slavine, gelo e neve.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. L’assicurazione
è prestata fino alla concorrenza dell’80% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e/o per
il contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso
anno assicurativo;
B)sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, che ne
provochi il crollo totale o parziale, a condizione che il
fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai
sovraccarichi di neve.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione
di garanzia;
b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle
tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici; al loro contenuto.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno
scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del
50% della somma rispettivamente assicurata per il
fabbricato e/o per il contenuto per uno o più sinistri
avvenuti nello stesso anno assicurativo;
C)atti vandalici e dolosi di terzi, sabotaggio, anche se
in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse,
compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio. La
garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione
è limitata ai danni di incendio, fulmine, esplosione o
scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni;
b) di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di
qualsiasi genere;
c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di
serrata;
d) causati da interruzione di processi di lavorazione,
da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione
od omissione di controlli o manovre;
e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos,
vasche e danni conseguenti;
f) di fenomeno elettrico;
g) causati da atti di terrorismo.
Ai soli fini della presente garanzia non sono considerati
comunque terzi:
1) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o
dell’Assicurato, nonché i componenti i loro nuclei
familiari risultanti dal certificato anagrafico di
“Stato di famiglia”;
2) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno
scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza
dell’80% della somma rispettivamente assicurata per
il fabbricato e/o per il contenuto per uno o più sinistri
avvenuti nello stesso anno assicurativo;
D)fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed
accidentale agli impianti per la produzione di calore
facenti parte del fabbricato e/o contenuto assicurati,
purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Art 4.1 Eventi Garantiti - Atti Di Terrorismo
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 230 nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti
derivanti da atti di terrorismo.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche
e/o nucleari;
b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas,
acqua e comunicazioni.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00.
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50%
della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato
e/o per il contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello
stesso anno assicurativo.
Ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione e più
precisamente dalla garanzia “Atti di terrorismo”, in qualunque momento, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta,
relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 5 - Eventi Garantiti – Fuoriuscita Di Liquidi
(garanzia facoltativa, operante – escluso il “Rischio
Locativo” ed il “Ricorso Terzi”– solo se richiamato il codice
700 nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti
da spargimento di acqua condotta ed altri liquidi per:
A) rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici,
igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento
- compresi canali di gronda e pluviali -, di pertinenza del
fabbricato, esclusi quelli interrati.
Sono comprese le spese sostenute per demolire e
ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato
allo scopo di ricercare la rottura degli impianti idrici,
igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento
di pertinenza del fabbricato stesso, nonché per ripristinare o sostituire le condutture e relativi raccordi nei
quali ha avuto origine la rottura accidentale indennizzabile a’ termini sopra previsti, fino alla concorrenza
del 3% della somma assicurata per il fabbricato con il
massimo di € 3.000,00 per uno o più sinistri avvenuti
nello stesso anno assicurativo. Qualora a seguito del
ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti
e/o pareti conformi a quelli originariamente installati,
Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
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la Società corrisponderà, comunque, un supplemento
non superiore al 20% delle spese liquidate a’ termini
di polizza, fermi i massimi sopra indicati.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) da usura, corrosione o difetto di materiali;
b) da umidità, stillicidio;
c) da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a
rotture di condutture;
d) da traboccamenti e rigurgiti di fogna;
e) a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a
cm12 dal suolo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00;
B) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento all’interno del
fabbricato causata da gelo.
Sono tuttavia esclusi:
a) i danni da spargimento d’acqua fuoriuscita da condutture installate all’esterno delle opere edili costituenti l’intero fabbricato, anche se interrate;
b) i danni ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
c) le spese per ricercare la rottura e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00 e con il massimo di € 3.000,00 per
uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
C) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici,
tecnici, di riscaldamento o condizionamento e rigurgiti
di fognature.
Sono tuttavia esclusi:
a) i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete
fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
b) i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
c) le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00 e con il massimo di € 3.000,00 per
uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Art. 6 - Eventi Garantiti – Merci In Refrigerazione
(garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti
alle merci in refrigerazione derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita
del fluido frigorigeno, a seguito di:
a) sinistro indennizzabile nella presente sezione;
b) guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero o
dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché
degli impianti di adduzione dell’acqua e/o di produzione e distribuzione di energia elettrica pertinenti direttamente all’impianto stesso esistenti nel fabbricato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 250,00.
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Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 7 - Eventi Garantiti – Merci Trasportate
(garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita
e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti
derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, alle merci inerenti l’attività dichiarata (esclusi valori e preziosi) durante
il trasporto effettuato all’esterno, per operazioni di prelievo
e consegna, tra le ore 6 e le ore 21, su autoveicoli di proprietà
od in uso all’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi addetti.
Art. 8 - Eventi garantiti – interruzione di attività – forma
a diaria
(garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita
e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda la corresponsione di una
diaria per ogni giorno di chiusura, totale o parziale, dell’azienda in conseguenza di un sinistro indennizzabile nella
presente sezione.
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di novanta
giorni di interruzione totale o parziale dell’attività per uno
o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, purché di durata superiore a cinque giorni compreso quello
del sinistro.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) conseguenti alla cessazione definitiva dell’attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile;
b) imputabili a cause esterne quali: impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo l’originaria destinazione,
regolamenti urbanistici locali od altre norme di legge,
scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, provvedimenti imposti dall’Autorità.
Art. 8.1 - Eventi garantiti – interruzione di attività – forma a percentuale
(garanzia facoltativa, operante - esclusivamente per il
“Fabbricato di proprietà” e/o il “Contenuto” - solo se richiamato il codice 734 nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda la corresponsione dei danni
da interruzione di esercizio di attività in percentuale pari al
20% del sinistro indennizzabile alla presente sezione.
Art. 9 - Eventi garantiti – ricorso terzi
(garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita
e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda l’obbligo della Società
a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del
massimale concordato, delle somme che egli sia tenuto
a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni
materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro
indennizzabile a’ termini della presente sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole
o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza
del 10% del massimale stesso.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei suoi dipendenti
ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose
sugli stessi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale
rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti
di cui al punto precedente;
3) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una
persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art.2359 del Codice
Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché
gli amministratori delle medesi me.
Relativamente alla gestione delle vertenze vale il disposto di
cui all’art.81.
Art. 10 - Eventi garantiti – rischi all’esterno
(sempre operanti)
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti
avvenuti all’esterno dell’azienda causati:
A) al contenuto posto all’aperto nelle immediate vicinanze
o nell’area esterna immediatamente adiacente il fabbricato di esclusiva pertinenza dell’azienda, limitatamente
agli eventi di cui alle lettere A) fino ad H) dell’art.3;
B) alle merci in deposito e/o lavorazione presso terzi
nonché nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”;
C) alle merci ed alle attrezzature in ubicazioni diverse
da quella indicata in polizza in occasione di mostre
e/o esposizioni cui l’Assicurato partecipi in qualità di
espositore, con il limite del 10% della somma assicurata per il “Contenuto”.
Art. 11 - Merci di categorie diverse
(sempre operante)
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di azienda riportata nella Scheda di polizza con il limite del 10%
della somma assicurata per il “Contenuto” ed il massimo
di € 15.500,00. Qualora risultino presenti merci diverse
da quelle previste dalla categoria di azienda dichiarata in
misura superiore al limite di valore sopraindicato, si applicherà il disposto degli artt. 86 e 90.
Art. 12 - Estensioni
(sempre operanti)
Sono altresì indennizzabili, anche in eccedenza alla somma
assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:
A) le spese per demolire, sgomberare, smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro, fino alla concorrenza
del 10% dell’indennizzo liquidato a’ termini della presente sezione con il massimo di € 30.000,00;
B) le spese di rimozione e di ricollocamento del contenuto dell’azienda per consentire il ripristino del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a’ termini di polizza con il massimo di € 10.500,00;
C) la perdita del canone di locazione, nel caso in cui il
fabbricato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di
dodici mesi ed il massimo di € 5.500,00 per sinistro;
D) le spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato avrà
scelto e nominato conformemente al disposto dell’art.70
punto b), nonché la quota parte di spese ed onorari a suo
carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto fino
alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a’ termini di polizza con il massimo di € 3.000,00;
E) le spese di riprogettazione del fabbricato fino alla
concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a’ termini
di polizza, con il massimo di € 5.500,00;
F) i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni
amministrative) che comunque dovessero gravare
sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del
fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all’epoca,
fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato
a’ termini di polizza, con il massimo di € 5.500,00;
G) le spese di rifacimento di documenti personali, come
patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il
massimo di € 550,00 per sinistro.
Art. 13 - Limiti di indennizzo per il contenuto
Per il “Contenuto” la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non liquiderà più:
a) del 5% della somma assicurata con il massimo di
€ 3.000,00 per preziosi relativi al “contenuto dell’abitazione” comunicante con l’azienda e non destinati alla vendita;
b) del 5% della somma assicurata con il massimo di
€ 3.000,00 per valori;
c) di € 8.000,00 per singolo oggetto non costituente
merce dell’attività dichiarata e non destinato alla vendita, relativamente a: oggetti d’arte, tappeti e pellicce,
oggetti e servizi di argenteria;
d) del 10% della somma assicurata per le cose particolari.
Art. 14 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Oltre alle esclusioni previste in relazione alle singole garanzie facoltative, l’assicurazione non è comunque operante
per i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare , atti dolosi e vandalici, sabotaggio, salvo che sia stato reso operante l’art 4. lettera C);
c) causati da esplosione o emanazione di calore o di
radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate
Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
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dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da dolo dell’Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni ed alluvioni;
f) di smarrimento, furto, rapina ed estorsione, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli
eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche
se conseguenti al fulmine o ad altri eventi per i quali è
prestata l’assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione,
salvo che sia stato reso operante l’art.6;
i) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing,
qualora già coperte da apposita assicurazione;
j) indiretti, quali: cambiamenti di costruzione, mancanza
di locazione, di godimento o di reddito commerciale
od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno
che non riguardi la materialità delle cose assicurate,
salvo che sia stato reso operante l’art.8 od 8.1 e quanto
previsto all’art.12;
k) causati da atti di terrorismo salvo che sia stato reso
operante l’art. 4.1.
Art. 15 - Trasloco Delle Cose Assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è
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Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella
nuova, per i sette giorni successivi alla comunicazione.
In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il
Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto
alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso;
in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende
vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni
dell’art.90, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
Art. 16 - Forma dell’assicurazione – valore delle cose assicurate
L’assicurazione è stipulata a “Valore intero” – ad eccezione
delle partite di cui agli artt. 6, 7 e 9 che invece sono prestate
a “Primo rischio assoluto” – ed a “Valore a nuovo”, pertanto
il valore assicurato deve corrispondere:
a) per i fabbricati, anche nel caso di rischio locativo, alla
spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di
tutto il fabbricato escluso solo il valore dell’area;
b) per il contenuto dell’azienda, al costo di rimpiazzo delle
cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di:
merci, oggetti d’arte, pellicce, valori, preziosi, oggetti
fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata
in base all’effettivo valore;
c) per l’interruzione di attività – forma a diaria - alla somma dell’utile netto e delle spese di carattere fisso ed
insopprimibile calcolati in relazione ai dodici mesi antecedenti alla data di effetto della polizza.
Sezione FURTO E RAPINA
Art. 17 - Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme
e delle partite indicate nella Scheda di polizza nonché alle
condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al
contenuto (comprese le cose mobili di proprietà di terzi), dagli
eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facoltative –
se rese operanti – e nelle estensioni.
Art. 18 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche
costruttive
L’assicurazione è prestata in base alla condizione che il fabbricato contenente le cose assicurate sia:
a) costituito da uno o più locali anche non comunicanti adibiti all’attività indicata nella Scheda di polizza ed esercitata
all’indirizzo ivi indicato. Sono comprese tutte le operazioni accessorie necessarie alla stessa;
b) costruito e coperto in vivo, cotto, calcestruzzo o altri elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento. Qualora
elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia
situata in linea verticale ad un’altezza inferiore ai 4 metri
dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, la copertura
del tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato
senza lucernari, o vetrocemento armato totalmente fisso.
Art. 19 - Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno del fabbricato contenente le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da
superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili
per via ordinaria dall’esterno, sia difesa da serramenti di legno,
materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni
manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta
da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le
loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali assicurati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni
di chiusura.
La garanzia è comunque operante anche quando:
• v enga accertata, al momento del sinistro, l’esistenza di aperture diversamente protette, purchè l’autore del furto si sia
introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
• vi siano serramenti con vetro non anticrimine e il furto sia
stato commesso con la sola rottura di tali vetri o con lo
scasso delle strutture e/o congegni di chiusura di tali serramenti; in questo caso la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo di danno liquidato rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo. Se detto scoperto è
operante in concomitanza con la franchigia di cui all’art.25,
quest’ultima, fermo lo scoperto sopraindicato, verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione
presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato,
conformemente all’art.93, senza tener conto dello scoperto
con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente
dall’importo così calcolato.
Non sono comunque indennizzabili i danni di furto quando,
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura
del fabbricato.
Art. 20 Eventi garantiti – garanzia base
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da:
A) furto all’interno dell’azienda a condizione che l’autore
del furto si sia introdotto nel fabbricato contenente le
cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di
arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di
mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva
sia avvenuta poi a fabbricato chiuso. Qualora siano attivate le partite “Valori in cassetti chiusi a chiave” e/o “Valori
in cassaforte” l’assicurazione è operante soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nell’azienda secondo le modalità sopra indicate, abbia violato tali difese
interne mediante rottura o scasso.
È inoltre compreso il furto commesso:
d) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate
con rottura del vetro retrostante;
e) durante i periodi di esposizione diurna e serale fra le
ore 8 e le ore 24 e non oltre, a condizione che le vetrine,
purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente
chiuse, rimangano protette almeno da vetro fisso;
f) con rottura dei vetri delle vetrine, durante l’orario di
apertura al pubblico e presenza di addetti all’azienda;
g) dagli addetti all’attività, esclusi i titolari ed i familiari,
fuori dalle ore di lavoro, purché:
• l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi degli stessi,
né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o
delle casseforti;
• il furto sia commesso a fabbricato chiuso ed in ore
diverse da quelle durante le quali l’addetto adempie
alle sue mansioni all’interno dei locali stessi;
B) rapina avvenuta all’interno dell’azienda, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza
siano state prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nel
fabbricato stesso;
C) sottrazione delle cose assicurate costringendo l’Assicurato e/o gli addetti a consegnarle mediante violenza o minaccia diretta alle loro persone od a quelle di altre; tanto
la violenza o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente
all’interno del fabbricato indicato in polizza;
D) guasti alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto e/o la rapina e/o la sottrazione
delle cose stesse;
E) furto di veicoli a motore: solo quando l’assicurazione sia
riferita al rischio Autorimesse (codice attività 1660), la copertura è estesa al furto dei veicoli dei clienti, posti all’interno dei locali, commesso in qualsiasi modo durante le
ore di apertura dell’autorimessa con presenza delle per-
Sezione FURTO E RAPINA
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sone addette al servizio. Sono escluse dall’assicurazione
le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto
lasciato all’interno del veicolo.
In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato
la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di
una franchigia pari al 15% della somma assicurata;
F) rapina di valori: solo quando la copertura sia riferita ai rischi Stazione di servizio (codice attività 1658) o
Distributore di carburanti (codice attività 1659), la rapina di
valori avvenuta nel piazzale e/o negli spazi aperti di pertinenza dell’azienda dichiarata nella Scheda di polizza, deve
intendersi unicamente assicurata nell’ambito della garanzia J) di cui all’art. 23 “Estensioni” (sempre operanti) e della
partita “Portavalori” se la stessa è stata attivata.
Art. 21 - Eventi Garantiti – Merci Trasportate
(garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita e
corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina di merci, inerenti all’attività
dichiarata (esclusi valori e preziosi), durante il trasporto
effettuato all’esterno su autoveicoli di proprietà od in uso
all’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi addetti.
L’assicurazione è valida esclusivamente per trasporti effettuati
con autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di prelievo o consegna tra le ore 6 e le ore 21.
Nel caso in cui l’autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che
sia completamente chiuso e con le portiere bloccate.
In caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20%.
Art. 22 - Merci di Categorie Diverse
(sempre operante)
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di azienda
riportata nella Scheda di polizza fino alla concorrenza del
10% della somma assicurata per il “Contenuto” ed il massimo di € 5.000,00 esclusi, comunque, valori e preziosi.
Art. 23 - Estensioni
(sempre operanti)
Sono altresì indennizzabili, nei limiti della somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:
A) l e spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato avrà
scelto e nominato conformemente al disposto dell’art.70
punto b), nonché la quota parte di spese ed onorari a suo
carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto fino
alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a’ termini di polizza, con il massimo di € 3.000,00;
B)
i costi di rifacimento o riparazione delle cose particolari,
fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per
il “Contenuto” con il massimo di € 5.000,00;
C)
le spese di rifacimento di documenti personali, come
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Sezione FURTO E RAPINA
patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il
massimo di € 550,00 per sinistro;
D)
i danni per furto di infissi e/o i guasti arrecati al fabbricato contenente le cose assicurate, in occasione di
furto o rapina, tentati o consumati, con il massimo di
€ 2.000,00 per sinistro;
E) i danni da atti vandalici cagionati dai ladri in occasione
di furto, rapina, tentati o consumati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il “Contenuto”;
F) l e spese sanitarie documentate, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre
terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi
comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito
dall’Assicurato o dagli addetti a seguito di scippo o rapina, tentati o consumati, indennizzabili a’ termini di polizza,
con il massimo di € 2.000,00 per sinistro;
G)
le spese di carattere fisso ed insopprimibile – relative
esclusivamente a salari, stipendi, canoni di locazione e
canoni fissi per servizi e/o manutenzione – sostenute
durante la forzata interruzione di attività, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a’ termini
della presente sezione.
Sono inoltre indennizzabili, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti da furto e/o
rapina avvenuti all’esterno dell’azienda causati:
H)
alle merci in deposito e/o lavorazione presso terzi
nonché nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”;
I)
alle merci ed alle attrezzature in ubicazioni diverse
da quella indicata in polizza in occasione di mostre
e/o esposizioni cui l’Assicurato partecipi in qualità di
espositore, fino alla concorrenza del 10% della somma
assicurata per il “Contenuto”;
J)
ai valori inerenti l’attività dichiarata portati dall’assicurato o da uno dei suoi addetti, mentre sono in servizio all’esterno dell’azienda e nello svolgimento delle
loro funzioni, entro i confini della Repubblica Italiana,
Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche, a fornitori e a clienti e viceversa, fino alla concorrenza del
15% della somma assicurata per il “Contenuto” con il
massimo di € 3.000,00.
Il furto sarà indennizzabile purché avvenuto :
• in occasione di infortunio o di improvviso malore
della persona incaricata del trasporto valori;
• con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori;
• strappando di mano o di dosso i valori alla persona
incaricata del trasporto degli stessi.
Resta confermato che il pagamento dell’indennizzo
sarà effettuato con uno scoperto del 20%.
Inoltre, qualora sia attivata la partita “Portavalori” e sia
corrisposto il premio nella Scheda di polizza, ferma l’operatività del presente art. 23 lettera J) ed in aumento allo stesso, l’indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza della
somma assicurata e con uno scoperto del 20%.
Art. 24 - Furto e Rapina Commessi utilizzando veicoli ricoverati nel fabbricato o nell’area in uso all’assicurato
(sempre operante)
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per
l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano
nel fabbricato o nell’area in uso all’Assicurato, la Società
corrisponderà la somma liquidata a’ termini di polizza con
uno scoperto del 25% a carico dell’Assicurato.
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato
complessivamente al 30%; se è operante, invece, in concomitanza con la franchigia di cui all’art.25, quest’ultima, fermo
lo scoperto del 25%, verrà considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato, conformemente all’art. 93,
senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che
verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 25 - Franchigia
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 716 nella Scheda di polizza)
In caso di sinistro avvenuto ai sensi dell’art. 20 Eventi garantiti
– Garanzia base, lettera A) “furto all’interno dell’azienda”, il pagamento dell’indennizzo relativo alla partita “Contenuto” sarà
effettuato con l’applicazione della franchigia indicata nella
Scheda di polizza che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato, conformemente all’art.93,
senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 26 - Limiti di indennizzo per il contenuto
Per il “Contenuto” la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non liquiderà più:
del 10% della somma assicurata con il massimo di
a)
€ 3.000,00 per preziosi relativi al “contenuto dell’abitazione” comunicante con l’azienda e non destinati alla
vendita;
b) del 20% della somma assicurata con il massimo di
€ 3.000,00 per valori.
La garanzia di cui ai punti a) e b) precedenti è operante a
condizione che detti preziosi e valori siano posti in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa od in
cassaforte, chiusi a chiave;
di € 8.000,00 per singolo oggetto non costituente
c)
merce dell’attività dichiarata e non destinato alla vendita, relativamente a: oggetti d’arte, tappeti e pellicce,
oggetti e servizi di argenteria;
d) di € 550,00 complessivo per effetti personali, compresi
preziosi e valori, in possesso dei clienti presenti all’interno dell’azienda.
Art. 27 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non è operante per i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, rivolta, insur-
rezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, confische, requisizioni, distruzioni
o danneggiamenti per opera di qualsiasi Governo od
Autorità di diritto o di fatto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive,
purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni ed alluvioni, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro
sia in rapporto con tali eventi;
d) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o
colpa grave, nonché per i furti commessi od agevolati
con dolo o colpa grave:
• da persone che con l’Assicurato e/o con il Contraente
occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• da persone del fatto delle quali l’Assicurato e/o il
Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto
all’art.20 lettera A) punto g);
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o
dei locali che le contengono;
• da persone legate all’Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione
dell’art.649 del Codice Penale (nn.1, 2 e 3) anche se non
coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata
dell’Assicurato, se questi è una società;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o
scoppi provocati dall’autore del furto o rapina, anche
se il reato non è stato consumato;
f) avvenuti, a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo
giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai preziosi e valori l’esclusione
decorre dalle ore 24 dell’ottavo giorno;
g)
alle cose detenute in forza di contratto di leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione;
h)
indiretti, quali: i profitti sperati, i danni del mancato
godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, salvo
quanto previsto all’art.23 lettera G).
Art. 28 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è
operante sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella
nuova, per i sette giorni successivi alla comunicazione.
In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il
Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto
alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso;
in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende
vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni
dell’art.90, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
Art. 29 - Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è stipulata a “Primo rischio assoluto”.
Sezione FURTO E RAPINA
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Sezione GUASTI ACCIDENTALI
Art. 30 - Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme
indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che
seguono, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed agli impianti elettronici nonché alla parti elettriche,
elettroniche e meccaniche delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all’esercizio dell’attività o al servizio del
fabbricato (comprese: le cose mobili di proprietà di terzi; gli
apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, videogiochi, home computers, contenuti nell’abitazione
dell’Assicurato comunicante con l’azienda) dagli eventi previsti nella garanzia base, nella garanzia facoltativa – se resa
operante – e nelle estensioni, anche se determinati da colpa
grave dell’Assicurato/Contraente e/o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.
Art. 31 - Eventi garantiti – Garanzia base – Fenomeno
elettrico
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti
derivanti da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici
anche se conseguenti a fulmine.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.
Art. 32 - Eventi garantiti – Guasti meccanici
(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice
2 e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza
alla Sezione Guasti Accidentali)
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti
derivanti da:
a) errata manovra, negligenza, imperizia;
b)
mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento dell’aria,
automatismi di regolazione e di segnalazione;
c) errori di progettazione e di costruzione;
d) vizio di materiale o difetto di fusione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Art. 33 - Estensioni
(sempre operanti)
Sono altresì indennizzabili in quanto conseguenti agli eventi assicurati e con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata:
A) le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più
vicina discarica autorizzata i residui del sinistro nonché
le spese per la rimozione e il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche assicurate con il massimo di
€ 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
B) le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali
per l’uso di apparecchiatura sostitutiva, applicazione di
altri metodi di lavoro e per l’utilizzo di servizi effettuati
da terzi, al fine di proseguire l’attività interrotta a causa del mancato funzionamento, totale o parziale, delle
apparecchiature e/o degli impianti;
C)le spese per ore straordinarie di lavoro connesse alla
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Sezione GUASTI ACCIDENTALI
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
riparazione e/o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate;
D)le spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato avrà
scelto e nominato conformemente al disposto dell’art.
70 punto b), nonché la quota parte di spese ed onorari a
suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto
fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato
a’ termini di polizza con il massimo di € 3.000,00.
Art. 34 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non è operante per i danni:
a)
verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo,
sabotaggio, insurrezione, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, occupazione militare, invasione, purché il
sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di
calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da atti dolosi dell’Assicurato o del Contraente,
dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali, dei
soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni ed alluvioni;
e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione
che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento
o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
f) dei quali debba rispondere il costruttore o il fornito re;
g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non
connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione,
nonché in occasione di trasporto o trasferimento fuori
dall’azienda e le relative operazioni di carico e scarico;
h) di natura estetica che non siano conseguenza diretta di
danni indennizzabili;
i) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta
di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti
delle cose assicurate;
j) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o
montabili per una determinata lavorazione, a forme,
matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere
fatta eccezione per l’olio dei trasformatori e degli interruttori;
k) assicurati o assicurabili con altre sezioni della presente polizza;
l) subiti dalle cose detenute in forza di contratto di leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione;
n)
indiretti, quali: cambiamenti di costruzione, mancanza
di locazione, di godimento o di reddito commerciale
od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno
che non riguardi la materialità delle cose assicurate,
salvo quanto previsto all’art.33.
Art. 35 - Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è stipulata a “Primo rischio assoluto”.
Sezione LASTRE
Art. 36 - Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della somma
indicata nella Scheda di polizza nonché alle condizioni che
seguono, i danni materiali e diretti in seguito a fatto accidentale o di terzi alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro,
compresi gli specchi, le insegne, le vetrinette, le iscrizioni, le
decorazioni, anche installate all’esterno del fabbricato nelle
immediate pertinenze dell’Azienda assicurata, da qualunque
evento causati salvo quelli esclusi all’art. 38.
A titolo esemplificativo la garanzia assicurativa comprende i danni derivanti da:
A)rotture accidentali determinate da fatto involontario
dell’Assicurato, degli addetti o di terzi;
B)
rotture avvenute in occasione di furto o di tentato
furto;
C)
rotture causate da grandine, vento e quanto da esso
trasportato ed abbattuto, nonché da sovraccarico di
neve;
D)
rotture avvenute in occasione di scioperi, sommosse,
tumulti popolari ed atti vandalici.
Art. 37 - Estensioni
(sempre operanti)
Sono altresì indennizzabili, nei limiti della somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:
A)
le spese necessarie per la demolizione e lo sgombero dei
residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata;
B) i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
rottura delle lastre, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo di cui al precedente art. 36.
Art. 38 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non è operante per i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo,
sabotaggio, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di
calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da atti dolosi dell’Assicurato o del Contraente,
dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali, dei
soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni ed alluvioni;
e) causati da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso,
cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato;
f) alle sorgenti o scritte luminose, compresi i relativi impianti elettrici o elettronici, a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
g) verificatisi in occasione dell’esecuzione di riparazioni
e/o lavori in genere al fabbricato;
h) di scheggiatura o rigatura.
Art. 39 - Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è stipulata a “Primo rischio assoluto”.
Sezione LASTRE
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Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 40 - Rischio assicurato
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, nonché
alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile a’ sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente agli eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie
facoltative – se rese operanti – e nelle estensioni.
Art. 41 - Eventi garantiti – Garanzia base – responsabilità
civile derivante dall’esercizio dell’attività dell’azienda
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 719 nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile
derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione all’esercizio dell’azienda dichiarata nella Scheda di
polizza, nonché di attività complementari ad essa connesse, comprendendo quelli derivanti:
A)
dalla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell’Assicurato nello svolgimento delle loro
mansioni, esclusi comunque i danni cagionati all’Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia, a parziale
deroga dell’art. 47 punto d), sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, semprechè dall’evento
derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime,
così come definite dall’art. 583 del Codice Penale;
B)
dalla responsabilità civile personale e diretta dei familiari coadiuvanti nello svolgimento delle loro mansioni;
C)
dalla responsabilità del dipendente nominato a’ sensi del D.Lgs.81/2008, responsabile del servizio protezione e prevenzione;
D)
dalla conduzione dei locali ove ha sede l’attività, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza
del fabbricato;
E)
dalla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive
fisse; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità
di committente;
F)
dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
G)
dall’esercizio di mense e spacci aziendali;
H)
dalla caduta di antenne o parabole radiotelericeventi
non centralizzate installate sul tetto dell’azienda;
I)
da servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche
armati e con cani;
J)
da servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori,
infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda;
K)
da servizio antincendio interno o intervento diretto
degli addetti dell’azienda per tale scopo;
L)
dalla partecipazione dell’Assicurato a mostre ed
esposizioni, compreso il rischio derivante dall’allestimento e smontaggio degli stands; nel caso in cui
allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi,
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Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di
committente;
M)
dall’organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari;
N)
dalla circolazione e dall’uso di biciclette;
O)
dalla proprietà ed uso di macchine anche semoventi,
impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere,
con esclusione dei danni alle persone trasportate;
P)
dallo smercio delle cose vendute o consegnate, purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e
consegna delle stesse e, comunque, durante il periodo
di validità del contratto. Sono comunque esclusi i danni
dovuti a vizio originario delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per i generi alimentari ed i prodotti
galenici di produzione propria, venduti e consegnati
nell’azienda, nonché i danni subiti dalle cose stesse, le
spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo;
Q)da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento
di merci, nonché dall’installazione presso terzi delle
cose vendute, ferma l’esclusione derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
R)
in qualità di committente dei dipendenti, a’ sensi
dell’art.2049 del Codice Civile, in relazione alla guida
di autovetture, ciclomotori e motocicli, che non siano
di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia
vale anche per i danni corporali cagionati alle persone
trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La
presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della legge 12
giugno 1984, n. 222.
Art. 42 - Eventi garantiti – Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 704 nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile
derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato ove ha sede l’azienda
compresi i relativi impianti e dipendenze. Se il fabbricato
fa parte di un condominio, l’assicurazione comprende la
responsabilità dell’Assicurato sia per i danni di cui debba
rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro
quota, nella sua qualità di condomino, escluso l’eventuale
maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri
condomini.
Sono compresi inoltre i danni derivanti:
A)
dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza
del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, binari di raccordo nonché recinzioni
e cancelli automatici;
B)da manutenzione ordinaria e straordinaria del fab-
bricato predetto, restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la
responsabilità civile incombente all’Assicurato nella
sua qualità di committente di tali lavori. Sono esclusi
i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione
nonché i lavori rientranti nel campo di applicazione del
D.Lgs 81 del 2008;
C)da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato, con una franchigia di € 150,00;
D)
da rigurgito di fogna, purché riguardanti impianti di
esclusiva pertinenza del fabbricato, con una franchigia
di € 150,00;
E)
da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e
dalle coperture in genere;
F)
dalla caduta dell’antenna o parabola radiotelericevente centralizzata.
La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa
esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno
1984, n. 222.
Art. 43 - Eventi garantiti – Responsabilità civile verso i
prestatori di lavoro
(garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile
dell’Assicurato per i danni cagionati ai prestatori di lavoro
suoi dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:
a)
ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965
n. 1124 e dell’art.13 del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli
infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai
dipendenti stessi addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
La Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli
importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto semprechè sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima si
riferisca a capitalizzazione per postumi invalidanti;
b)
ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs 81 del 2008
(e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli
infortuni sofferti dai dipendenti stessi, dai quali sia derivata morte od una invalidità permanente (escluse le
malattie professionali) non inferiore al 5%.
L’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione di legge contro
gli infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in
quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.
La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa
esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno
1984, n. 222.
Limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
Art. 44 - Franchigia del danno biologico in valore assoluto
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 709 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto indicato all’art.43 punto b) la
garanzia assicurativa riguarda il risarcimento ai sensi del
Codice Civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non
rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e del
D.Lgs. 38 del 23/2/2000, per gli infortuni dai quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 2.500,00.
Art. 45 - Estensioni
(sempre operanti)
Sono altresì indennizzabili i danni:
A)
da interruzioni o sospensioni – totali o parziali –
dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi,
purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a’ termini di polizza. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% e con il massimale di
€ 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
B)
verificatisi durante le operazioni di carico o scarico,
ivi compresi i danni a mezzi di trasporto anche in sosta
nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una
franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato;
C) cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei
dipendenti dell’Assicurato, posteggiati negli spazi di
pertinenza dell’azienda, esclusi i danni da furto e quelli
conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle
cose che si trovino sui mezzi stessi. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00;
D) cagionati alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura,
volume o peso non possono essere rimosse agevolmente. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno
scoperto del 10% e con il massimale di € 55.000,00 per
uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
E)
cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti,
con esclusione dei danni a beni di terzi in consegna o
custodia. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% e con il massimale di €
150.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso
anno assicurativo.
Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
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Art. 46 - Persone considerate “terzi”
Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali e con esclusione delle malattie professionali:
a)
i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di
assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124,
che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio,
a parziale deroga dell’art. 47 punto d);
b)
i titolari ed i dipendenti di altre ditte, compresi i clienti,
che in via occasionale possono partecipare ai lavori di
carico e scarico od a quelli complementari all’attività
oggetto dell’assicurazione, nonché di imprese addette
al servizio di pulizia e/o manutenzione;
c)
gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi, tecnici e legali ed
altri liberi professionisti in genere;
d)
limitatamente alla morte o alle lesioni gravi o gravissime come definite dall’art. 583 del Codice Penale, le
persone (diverse dai professionisti, dai subappaltatori
e dai loro dipendenti) delle quali l’Assicurato si serve,
anche occasionalmente, nello svolgimento dell’attività
dichiarata in polizza e con le quali esiste un rapporto
giuridico riconosciuto dalla legge, purchè siano stati
assolti gli obblighi previsti dalla legge stessa.
Art. 47 - Persone non considerate “terzi”
Non sono considerati “terzi” ai fini dell’assicurazione:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato
anagrafico di “Stato di famiglia”;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale
rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei
rapporti di cui al punto precedente;
c) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia
una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.
216, nonché gli amministratori delle medesime;
d) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con
l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o
di servizio;
e) i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro
che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto
con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo coloro che sono considerati
“terzi” limitatamente alle lesioni corporali.
Art. 48 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non è operante per i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad
esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b)
da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti
che siano condotti od azionati da persona non abilitata anorma delle disposizioni in vigore e che comunque
non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
c)
arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con
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Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, salvo che sia stato reso
operante l’art.51 lettera I);
d)
da furto, salvo che sia stato reso operante l’art.51 lettere F) e/o H);
e) da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
f) derivanti dalla proprietà del fabbricato, salvo che sia
stato reso operante l’art.42;
g)
da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;
h)
alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia
o detenga a qualsiasi titolo, salvo che sia stato reso
operante l’art.51 lettere D) e/o E) e/o F);
i)
alle cose movimentate, salvo che sia stato reso operante l’art.51 lettera C);
j) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo che sia
stato reso operante l’art.51 lettera D) e/o E);
k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni;
l) alle condutture ed agli impianti sotterranei, a fabbricati
e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento,
franamento o vibrazioni del terreno da qualunque causa determinati, nonché derivanti da scavi e reinterri,
salvo che sia stato reso operante l’art.51 lettera G);
m) cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, cagionati da opere o installazioni in genere dopo
l’ultimazione dei lavori, salvo che sia stato reso operante l’art. 51 lettera A) e/o B) e/o L). Per le opere che
richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali
distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del
compimento dell’intera opera, del compimento di ogni
singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa é stata
resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
n)
dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all’art.41
lettera P);
o) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla
detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di
apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche,
come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si
siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
p) conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni
fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione,
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere,
di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova
nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
q)
derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
r)
derivanti da prodotti geneticamente modificati;
s) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che
potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia
spongiforme (TSE);
t) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione
e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti
amianto;
u) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione
di onde e campi elettromagnetici;
v)
conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e
non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari,
terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili
a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a ordigni di
guerra.
Art. 49 - Variazione del numero degli addetti
Il premio della presente sezione è convenuto in base al numero degli addetti dichiarato nella Scheda di polizza.
Qualora il numero degli addetti dovesse aumentare o diminuire nel corso del contratto di almeno due unità, l’Assicurato dovrà darne avviso alla Società entro i quindici giorni
successivi alla variazione suddetta. Il premio di polizza verrà adeguato di conseguenza entro i trenta giorni successivi alla comunicazione.
Si conviene che la Società, in caso di sinistro, applicherà
la regola proporzionale fra il numero di addetti dichiarati,
aumentati di una unità, e quelli effettivi al momento del
sinistro.
Art. 50 - Limiti territoriali
L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi vale
per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi U.S.A.,
Canada, Messico e Portorico.
L’assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori
di lavoro vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
Art. 51 - Condizioni particolari
A)Responsabilità civile postuma per le attività previste dal d.m. 37/2008 (garanzia facoltativa, operante
solo se richiamato il codice 721 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 48 punto m),
la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i
committenti, dopo l’ultimazione dei lavori di installazione,
manutenzione o riparazione di impianti, anche da lui non
installati, purché tali lavori siano stati effettuati durante
il periodo di validità del contratto e che il danno si manifesti non oltre 10 anni dall’esecuzione dei lavori stessi, e,
comunque, non oltre la data di scadenza della polizza.
L’assicurazione è prestata per le attività di cui all’art. 1
dal D.M. 37/2008 e purché l’Assicurato sia in possesso
dell’ abilitazione prevista dall’art. 2 della legge stessa,
con esclusione comunque dell’attività di installazione,
manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.
Sono esclusi:
a)
i danni cagionati da vizio o difetto originario dei
prodotti installati da chiunque fabbricati, nonché i
danneggiamenti alle cose installate;
b)
qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle cose installate nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
c)
i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute nonché
dalla loro mancata rispondenza all’uso a cui sono
destinati;
d)
i danni cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione.
Il pagamento dell’indennizzo per i danni a cose sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di €
250,00 e con un massimale di € 155.000,00 per uno
o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Il
pagamento degli indennizzi per i danni a persone sarà
invece effettuato con uno scoperto del 10% con il massimo di € 3.000,00 e nel limite del massimale per sinistro ed anno stabilito in polizza.
B)Responsabilità civile postuma per le attività non
previste dal d.m. 37/2008 (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 722 nella Scheda di
polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 48 punto
m), la garanzia è operante per la responsabilità civile
derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi,
compresi i committenti, dopo l’ulti¬mazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di
impianti, anche da lui non installati, purché tali lavori
siano stati effettuati durante il periodo di validità del
contratto e che il danno si manifesti non oltre 3 mesi
dall’esecuzione dei lavori stessi, e, comunque, non oltre
la data di scadenza della polizza.
Sono esclusi:
a) i danni cagionati da vizio o difetto originario dei
prodotti installati da chiunque fabbricati, nonché i
danneggiamenti alle cose installate;
b) qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione di parti oggetto di installazione e/o manutenzione e/o riparazione, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle
opere installate, riparate o manutenute nonché dalla
loro mancata rispondenza all’uso a cui sono destinati;
d) i danni derivanti dalle attività previste dal D.M.
37/2008.
Il pagamento dell’indennizzo per i danni a cose sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di €
250,00 e con un massimale di € 15.500,00 per sinistro
e di € 55.000,00 per anno assicurativo. Il pagamento
degli indennizzi per i danni a persone sarà invece effettuato con uno scoperto del 10% con il massimo di
€ 3.000,00 e nel limite dei massimali per sinistro ed
anno stabilito in polizza.
Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
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C)Danni a cose movimentate (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 723 nella Scheda di
polizza)
parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punto i),
A
la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose movimentate
all’interno dell’azienda. Il pagamento dell’indennizzo
sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo
di € 250,00 e con il massimale di € 10.500,00 per uno o
più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
D) Danni ai veicoli in consegna, custodia e riparazione
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il
codice 724 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punto h) e
j), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni subiti dai veicoli in sua
consegna e custodia, ovvero in fase di manutenzione e
riparazione, purché detti danni si verifichino nell’officina
o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza
dei lavori di riparazione o manutenzione meccanica.
Restano comunque esclusi i danni da incendio e/o furto nonché quelli di cui all’art. 48 lett. a).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno
scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il
massimale di € 25.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
E)
Danni cagionati da lavanderie e stirerie di indumenti
usati (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 725 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punti h)
e j), la garanzia è operante per la responsabilità civile
derivante all’Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno
scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il
massimale di € 5.500,00 per uno o più sinistri avvenuti
nello stesso anno assicurativo.
F)Danni a cose portate dai clienti (garanzia facoltativa,
operante solo se richiamato il codice 726 nella Scheda
di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punti d)
ed h), la garanzia è operante per la responsabilità civile
derivante all’Assicurato per i danni alle cose portate dai
clienti, consegnate o non consegnate, dovuti a sottrazione, distruzione o deterioramento.
Restano comunque esclusi i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle oggetto dell’attività
dell’azienda, nonché valori, preziosi, veicoli, natanti e
cose in essi contenute.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno
scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il
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Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
massimale di € 5.500,00 per uno o più sinistri avvenuti
nello stesso anno assicurativo.
G)
Danni a condutture ed impianti sotterranei - danni da
cedimento o franamento del terreno - scavi e reinterri (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il
codi- ce 727 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’art 48 punto l),
la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni:
• alle condutture ed agli impianti sotterranei;
• a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno
alla condizione che tali danni non derivino da lavori che
implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
• riguardanti i lavori di scavo e per i danni verificatisi anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dalla
avvenuta consegna dei lavori al committente e, compresi entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno
scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il
massimale di € 50.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
H)Danni da furto agevolati da impalcature (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 728
nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 48 punto d), la
garanzia é operante per la responsabilità civile derivante
all’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiera l’azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall’Assicurato.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno
scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il
massimale di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
I)Cessione di lavori in appalto o subappalto (garanzia
facoltativa, operante solo se richiamato il codice 729
nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punto c),
la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
• a qualunque titolo per i danni cagionati a terzi dalle
ditte subappaltatrici o appaltatrici della cui opera si
avvalga nell’esercizio dell’attività;
• da reato colposo perseguibile d’ufficio, commesso
dall’Assicurato stesso o da un suo dipendente del fatto
del quale debba rispondere, a seguito di infortuni, occorsi in occasione di lavoro ed escluse le malattie professionali, subiti dai titolari di ditte appaltatrici o subappaltatrici dei lavori stessi, nonché dai loro dipendenti.
La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione
che i lavori dati in appalto o ceduti in subappalto non superino
complessivamente il 40% dell’intera attività dell’Assicurato.
J) E
stensione danni di responsabilità civile verso terzi
al mondo intero (garanzia facoltativa, operante solo se
richiamato il codice 730 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’art.50, la garanzia di responsabilità civile verso terzi opera per i danni
cagionati in tutto il mondo fatta eccezione per quanto
derivante da società produttive e/o commerciali domiciliate, anche temporaneamente, in USA, Canada,
Messico e Portorico.
K)Inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice
735 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all’Art 48 punto p),
la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. Il pagamento
dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del
10% con il minimo di € 2.500,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 50.000,00 per uno o più sinistri
avvenuti nello stesso anno assicurativo.
L)Responsabilità civile postuma per le attività previste dalla legge n. 122 del 5 febbraio 1992 (garanzia
facoltativa, operante solo se richiamato il codice 737
nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 48 punto
m), limitatamente agli Assicurati che effettuano i lavori
di autoriparazione di cui all’art. 1 della Legge 5 febbraio
1992, n. 122, l’assicurazione vale per la responsabilità
civile dell’Assicurato nella sua qualità di autoriparatore per danni cagionati a terzi (compresi i committenti),
dopo l’ultimazione dei lavori, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a installazione o manutenzione, dovuti a fatto od omissione per il quale
l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. La
garanzia è prestata purché l’Assicurato sia in possesso
dell’abilitazione prevista dalla Legge stessa.
La garanzia è operante per i danni a terzi dopo l’ultimazione dei lavori, purché tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto ed il danno si manifesti non oltre 1 anno dall’esecuzione dei lavori stessi, e,
comunque, non oltre la data di scadenza della polizza.
Sono esclusi i danni:
a) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente
alla sostituzione o riparazione delle stesse;
b) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti
antincendio e antifurto;
c) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
d) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti
da chiunque fabbricati.
Il pagamento dell’indennizzo per i danni a cose sarà
effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 250,00 e fino alla concorrenza del massimale di €
55.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso
anno assicurativo. Il pagamento degli indennizzi per i
danni a persone sarà invece effettuato con uno scoperto del 10% con il massimo di € 3.000,00 e nel limite
del massimale per sinistro ed anno stabilito in polizza.
M)Parrucchieri, podologi, estetisti e visagisti (garanzia
facoltativa, operante solo se richiamato il codice 736
nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni:
• cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti, con le limitazioni stabili te
dall’art. 45 lettera D);
• corporali derivanti direttamente dall’applicazione
di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti
di bellezza che non richiedano preventivo controllo
medico. La garanzia é valida purché l’applicazione o
il trattamento siano stati effettuatidurante il periodo
di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato entro sessanta giorni dalla data di applicazione o dal trattamento e, comunque, non oltre la data di
scadenza di polizza.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno
scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e fino alla
concorrenza del massimale di € 25.000,00 per uno o
più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
La garanzia é prestata purché l’Assicurato, o persone di
cui lo stesso si avvale, siano in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
N) Distributori di carburante in genere, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 738 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga dell’art. 48, delle lettere h) e j) la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, lavaggio
o riparazione, purchè detti danni si verifichino nel luogo
dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione.
Restano comunque esclusi i danni da incendio e/o furto e quelli arrecati alle parti direttamente interessate
alle operazioni di riparazione e di manutenzione meccanica. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
con una franchigia di € 150,00 per sinistro e con il massimale di € 25.000,00 per uno o più sinistri avvenuto
nello stesso anno.
Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
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Sezione TUTELA LEGALE
Art. 52 - Rischio assicurato
La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella Scheda di polizza nonché alle
condizioni che seguono, l’onere delle spese per l’assistenza
giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in
conseguenza di un fatto inerente ai rischi previsti nella garanzia base e nella garanzia facoltativa se resa operante.
Sono in garanzia le spese:
a) per l’intervento di un legale;
b) per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio;
c) per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
d) di giustizia, in caso di condanne penali;
e)
conseguenti ad una transazione autorizzata dalla
Società;
f)
liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
g)
di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri;
h) di indagini per la ricerca di prove a difesa;
i)
per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
nonché:
l)
il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
(Legge 23/12/99 n° 488 - Art. 9 - D.L. 11/03/02 n° 28) se
non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza
di quest’ultima.
Art. 53 - Persone assicurate
L’assicurazione è operante per il Contraente e per gli addetti all’azienda; per questi ultimi limitatamente alle lettere A)
e B) di cui al successivo Art.54.
Art. 54 - Eventi garantiti – Garanzia base – Procedimenti
civili e penali
La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata, e in particolare per:
A)controversie per danni extracontrattuali subiti
dall’Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
B)difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o
contravvenzione;
C)
controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, in
relazione a forniture di beni o prestazioni di servizi da
lui commissionate e/o ricevute, purché il valore in lite
non sia inferiore a € 600,00;
D)controversie di diritto civile riguardanti la locazione
o la proprietà del fabbricato, indicato nella Scheda di
polizza, ove viene svolta l’attività, purché il valore in lite
non sia inferiore a € 600,00;
E)
controversie di diritto civile relative a contratti individuali di lavoro con gli addetti all’azienda, purché
questi risultino regolarmente iscritti al libro matricola
ed il valore in lite non sia inferiore a € 600,00.
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Sezione TUTELA LEGALE
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
Art. 55 - Eventi garantiti - Procedure arbitrali
(garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice
2 e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza
alla Sezione Tutela Legale)
Qualora la soluzione della controversia, che rientri in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata demandata
ad uno o più arbitri, la Società rimborserà all’Assicurato le
somme eventualmente rimaste a suo carico con il massimo
di € 1.600,00 per ciascun arbitrato.
Art. 56 - Decorrenza della garanzia
La garanzia è prestata per le controversie determinate da
fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione
per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i
procedimenti penali;
b) dopo il trascorso di novanta giorni dall’effetto dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono
avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma
o dell’inadempimento.
La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da
patti, accordi, contratti che, al momento dell’effetto della
polizza, fossero stati già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una
delle parti.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in
caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro
si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi
per oggetto domande identiche o connesse, si considerano
a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a
carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 57 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b)
gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi
delle persone assicurate;
d)
le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di
veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
f) le operazioni di acquisto, di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume di
fabbricati;
g) le controversie inerenti all’art.28 dello Statuto dei lavoratori;
h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
i) l e violazioni civili o penali derivanti da detenzione o
impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da
inquinamento di acque, terreni e colture;
j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l’Assicurato
abbia partecipato;
l) le controversie di trasformazione, fusione, partecipazione societaria;
m)
il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza
sleale;
n) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
o) le vertenze contrattuali, salvo quanto previsto
all’art.54;
p)
l’acquisto di beni mobili registrati;
q) le procedure arbitrali, salvo che sia stato reso operante l’art. 55;
r) le controversie relative a rapporti tra soci e/o amministratori;
s)
le vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di
servizi che l’Assicurato effettui;
t)
le controversie con la Società.
Art. 58 - Variazione del numero degli addetti
Il premio della presente sezione è convenuto in base al numero degli addetti dichiarato nella Scheda di polizza.
Qualora il numero degli addetti dovesse aumentare o diminuire nel corso del contratto di almeno due unità, l’Assicurato dovrà darne avviso alla Società entro i quindici giorni
successivi alla variazione suddetta. Il premio di polizza verrà adeguato di conseguenza entro i trenta giorni successivi alla comunicazione.
Si conviene che la Società, in caso di sinistro, applicherà
la regola proporzionale fra il numero di addetti dichiarati,
aumentati di una unità, e quelli effettivi al momento del
sinistro.
Art. 59 - Operatività della garanzia
L’assicurazione vale per le controversie determinate da
fatti verificatisi nel territorio dell’Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di
natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i
sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica
Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San
Marino.
Sezione TUTELA LEGALE
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Sezione ASSISTENZA
SEZIONE ASSISTENZA
Art. 60 - Rischio assicurato
La Società si obbliga a prestare assistenza all’Assicurato
conformemente alle prestazioni garantite nel successivo
art.62.
La presente Sezione opera dal momento in cui decorre la copertura assicurativa fino alla scadenza della prima annualità.
Ad ogni scadenza annuale successiva la Società si riserva la
facoltà di rinnovare la presente Sezione mediante apposita
segnalazione al Contraente/Assicurato.
Art. 61 - Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni
La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l’erogazione delle
prestazioni di assistenza si avvale della società IMA Italia
Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 20099 Sesto
San Giovanni (MI).
Art. 62 - Prestazioni
La Struttura Organizzativa provvede:
A)al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano
necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e fornire nel più breve tempo possibile
informazioni in merito a:
• i draulici;
• elettricisti;
• f abbri;
• vetrai;
• servizi di pronto intervento ed Autorità Pubbliche.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo
(uscita, manodopera, materiali, ecc.);
B)all’invio di un idraulico in caso di emergenza, con
spese di uscita e di manodopera, con il massimo di €
260,00 per sinistro, a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi:
a)
allagamento dei locali dell’azienda assicurata, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di
tubazioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
b)
mancanza d’acqua nei locali dell’azienda assicurata provocata da una rottura, un’otturazione o un
guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico del
fabbricato;
c)
mancato scarico delle acque nere degli impianti
igienico–sanitari dell’azienda assicurata, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico
dell’impianto idraulico del fabbricato;
C)
all’invio di un elettricista in caso di emergenza, con
spese di uscita e di manodopera, con il massimo di €
260,00 per sinistro, a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi:
a)
mancanza di corrente elettrica nell’azienda assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle
prese di corrente;
b)
guasto o scasso dell’impianto d’allarme dell’azienda assicurata;
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Sezione ASSISTENZA
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
D)
all’invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese
di uscita e di manodopera, con il massimo di € 260,00
per sinistro, a carico della Società. Tale prestazione è
operante per i seguenti eventi:
a)
smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, esclusa quella elettronica, che
rendano impossibile l’accesso ai locali dell’azienda
assicurata;
b)
inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura
dei locali dell’azienda assicurata provocata da furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, atti vandalici o allagamento tale
da compromettere la sicurezza dei locali stessi;
E) all’invio di un vetraio in caso di emergenza, con spese
di uscita e di manodopera, con il massimo di € 260,00
per sinistro, a carico della Società a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l’efficienza
delle vetrine o porte vetrate dell’azienda assicurata;
F)a far intervenire una guardia giurata a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione,
scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l’efficienza dei mezzi di chiusura dell’azienda assicurata ed
esiste l’oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con
spese a carico della Società fino ad un periodo massimo di quindici ore;
G)al rientro anticipato dell’Assicurato alla sua abitazione, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento
avvenuti nella azienda assicurata, organizzandolo con
il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica,
treno prima classe od altro) con spese relative a carico
della Società.
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco,
sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per
il successivo recupero del veicolo stesso.
Tale prestazione è operante solo se l’Assicurato può
fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno
luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente ed a richiesta.
Art. 63 - Validità territoriale
L’assistenza è operante per eventi verificatisi in Italia,
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, salvo le
estensioni territoriali previste per le singole prestazioni.
Art. 64 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Premesso che:
• la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare
indennizzi in alternativa a titolo di compensazione per
quanto sopra previsto, se l’Assicurato non ne usufruisce
per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
• la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità
alcuna per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore;
• la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità
alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese
dall’Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in
quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.
L’assicurazione non è operante:
a) in caso di mancata autorizzazione da parte della
Struttura Organizzativa;
b) per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi X, ecc.);
c) per le conseguenze: di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti od aggressioni, cui l’Assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche
o sociali; di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
di atti dolosi dell’Assicurato;
d)
per guasti e otturazioni di rubinetti nonché apparecchi
o tubazioni mobili;
e)
per rottura delle tubazioni esterne all’azienda;
f) per tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
g) per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica
ai locali dell’azienda a monte del contatore;
h)
per corto circuito provocato da imperizia, negligenza o
dolo dell’Assicurato;
i) p
er interruzione delle forniture da parte degli enti erogatori.
Art. 65 - Modalità per la richiesta di assistenza
Le prestazioni di assistenza devono essere immediatamente richieste nel momento in cui si verifica la necessità
della prestazione e comunque non oltre i tre giorni successivi al verificarsi dell’evento che le rende necessarie.
In caso di richiesta di assistenza l’Assicurato deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa fornendo
con precisione le seguenti notizie:
1. numero di polizza emessa dalla Società;
2.
cognome e nome dell’Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo;
3. tipo di prestazione richiesta.
I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero verde
800 810820
oppure
per l’Italia e per l’Estero
0039 02 24128285
oppure via fax
0039 02 24128245
Sezione ASSISTENZA
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NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 66 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto, devono
darne avviso scritto all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni. A richiesta della Società o
in caso si tratti di sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo la denuncia è da farsi alla Società
ed all’Autorità giudiziaria entro il termine di 24 ore.
La denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del
luogo, giorno ed ora dell’evento, una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che
hanno originato il sinistro, persone e beni coinvolti, nonché
deve indicare l’importo approssimativo del danno.
L’Assicurato od il Contraente dovrà altresì:
a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di
credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge
lo consente – la procedura di ammortamento;
b) tenere a disposizione sino a sessanta giorni dalla data
di ricevimento da parte della Società della denuncia
del sinistro le cose non rubate o illese, gli indizi materiali del reato, nonché le tracce ed i residui del sinistro,
senza avere per tale titolo, diritto ad indennizzo. Lo
stato delle cose, prima dell’ispezione da parte di un
incaricato della Compagnia, non può venire modificato
che nella misura strettamente necessaria al ripristino
delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità;
c)
predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e
valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre
cose assicurate, esistenti al momento del sinistro, con
indicazione del rispettivo valore;
d) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i
Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando dell’eventuale ritrovamento la Società;
f) informare la Società, in caso di danno a terzi, circa le
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NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento delle
proprie responsabilità senza il consenso della Società
stessa;
g) trasmettere tempestivamente alla Società o ad ARAG.,
in caso di attivazione della Sezione ”Tutela Legale”, gli
atti giudiziari notificatigli nonché ogni altra comunicazione inerente il sinistro.
Art. 67 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate
e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 68 - Indicizzazione
Premesso che il Contraente ha la facoltà di rinunciare all’adeguamento automatico di cui al presente articolo ed in
tal caso nella Scheda di polizza deve essere richiamato
il codice 99, alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l’”Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai
e impiegati”, elaborato dall’I.S.T.A.T., del mese di settembre
dell’anno solare antecedente la data di effetto della polizza
stessa e di conseguenza:
a)
se fra l’indice del mese di settembre dell’anno solare
precedente la scadenza di una rata e l’indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, i massimali, le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in
cifra assoluta ed i premi vengono aumentati o ridotti in
eguale misura, a partire dalla scadenza stessa;
b) allorché l’indice venga a superare del 100% quello
inizialmente stabilito è facoltà del Contraente di rinunciare all’adeguamento della polizza e i massimali,
le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in
cifra assoluta ed il premio rimangono quelli risultanti
dall’ultimo adeguamento effettuato. Non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto, nonché tutte le prestazioni della “Sezione Assistenza”.
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI,
FURTO E RAPINA, GUASTI ACCIDENTALI E LASTRE
Art. 69 - Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza
I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla polizza possono
essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in
relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti
necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi a
favore dei quali l’assicurazione risulti stipulata, restando
esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo, in tal modo, liquidato a favore di terzi, non potrà tuttavia essere pagato se non con l’intervento od il consenso dei medesimi.
Art. 70 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a)
direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
altrimenti, di comune accordo fra le Parti:
b)
fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal
Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da
altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i due Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale
nomina è demandata, su istanza anche di una sola delle
Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il
sinistro è avvenuto. Se non diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà. La procedura di accertamento del danno è facoltativa ed alternativa al ricorso
all’Autorità Giudiziaria.
Art. 71 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a)
indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
b)
verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento
del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c)
verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto
agli obblighi di cui all’art.66;
d)
verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che
le cose medesime avevano al momento del sinistro
secondo i criteri di valutazione di cui all’art.16 per la
“Sezione Incendio ed altri danni ai beni”;
e)
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno
e delle spese secondo i criteri di valutazione di cui
all’art.72.
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art.70 punto b), i risultati delle operazioni
peritali devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare
uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) ed e)
sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a
qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza,
nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata
in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di
sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri
Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità
giudiziaria.
Art. 72 - Valutazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita:
A)
Incendio ed altri danni ai beni, furto e rapina, guasti
accidentali
a)
per il fabbricato stimando:
1) la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione
a nuovo dello stesso, escluso il valore dell’area;
2)
il valore del fabbricato assicurato al momento
del sinistro che si ottiene applicando alla stima
di cui al punto precedente un deprezzamento
stabilito in relazione al grado di vetustà, allo
stato di conservazione, al modo di costruzione,
alla ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a
ogni altra circostanza concomitante;
b)
per il macchinario, l’attrezzatura e l’arredamento
stimando:
1)
il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con
altre nuove od equivalenti per rendimento
economico;
2)
il valore delle cose assicurate al momento
del sinistro che si ottiene applicando alla stima
di cui al punto precedente un deprezzamento
stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni
altra circostanza concomitante.
Il pagamento dell’indennizzo resta tuttavia limitato,
nella fase iniziale, al valore al momento del sinistro
delle cose assicurate distrutte o danneggiate, che si
ottiene secondo i criteri di cui alle lettere a) punto 2 e
b) punto 2.
Si calcola poi il supplemento d’indennità a nuovo pari
alla differenza tra la stima delle cose assicurate a
“Valore a nuovo” come alle lettere a) punto 1 e b) punto 1 e la stima delle stesse a “Valore al momento del
sinistro” come alle lettere a) punto 2 e b) punto 2) che,
aggiunto alle indennità di cui al precedente paragrafo,
determina l’indennizzo complessivo calcolato in base
al “Valore a nuovo” corrispondente alle stime di cui alle
lettere a) punto 1 e b) punto1.
Agli effetti dell’art.75 il supplemento di indennità per
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
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ogni partita:
•è
dato dall’intero ammontare del supplemento stesso qualora la somma assicurata risulti superiore od
uguale al rispettivo “Valore a nuovo”;
• viene proporzionalmente ridotto, qualora la somma
assicurata risulti inferiore al rispettivo “Valore a nuovo” ma superiore al “Valore al momento del sinistro”
per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera
differenza occorrente per l’integrale assicurazione “a
nuovo”, nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
• diventa nullo qualora la somma assicurata risulti
uguale o inferiore al “Valore al momento del sinistro”.
Il versamento del supplemento d’indennità, fermo il di
sposto dell’art.79, verrà corrisposto:
• in caso di rimpiazzo, entro trenta giorni, purché questo avvenga entro diciotto mesi dalla data dell’atto
di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti;
• in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni sei mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga entro
diciotto mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, salvo ritardi
per legittimi impedimenti.
La Società, fermo comunque il disposto dell’art. 78, non
sarà tenuta a corrispondere somma maggiore del:
• triplo del valore di ciascun macchinario, attrezzatura,
nonché dell’arredamento stimato come alle lettere a)
punto 2 e b) punto 2;
• t riplo del valore del contenuto dell’abitazione stimato come alla lettera b) punto 2, ma con il massimo di
€ 3.000,00 quale supplemento di indennità a nuovo
relativamente a capi di vestiario e biancheria personale e di casa.
L’assicurazione in base al “Valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività.
Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di
altrui proprietà ed il danno risulti d’importo superiore
al 30% del valore del fabbricato al “momento del sinistro” stimato come alla lettera a) punto 2, la Società
corrisponderà solo il valore del materiale distrutto o
danneggiato considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà corrisposta solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la
ricostruzione o riparazione e semprechè la stessa sia
stata ultimata entro diciotto mesi dalla data dell’atto
di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti;
c)
per le merci stimando il loro valore al momento del
sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale
svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse
i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo
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NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
dal valore delle cose assicurate, come sopra stimato, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile
dalle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non
dovuti all’erario.
Per le merci vendute in attesa di consegna, purché
non siano assicurate dall’acquirente e non risulti
possibile sostituire con equivalenti merci illese,
l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere
comprovata dalle prescritte scritture;
d)
per le cose particolari stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il
rifacimento o la riparazione ridotti in relazione al loro
stato d’uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
L’indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione o ricostruzione e purché questi avvengano
entro il termine di dodici mesi dal sinistro;
e)
per l’interruzione di attività – forma a diaria stimando l’importo globale delle spese di carattere
fisso ed insopprimibile e dell’utile netto calcolati in
relazione ai dodici mesi antecedenti alla data del
sinistro. L’indennizzo sarà pari ad 1/360 dell’ammontare di cui sopra – con il limite della diaria
giornaliera indicata nella Scheda di polizza – per il
numero di giorni consecutivi di chiusura totale per
i quali è dovuta la diaria, riconosciuti sufficienti a
ripristinare la normale attività dell’azienda. Per i
giorni per i quali l’inattività è solo parziale l’indennizzo sarà ridotto in proporzione;
f)
per l’interruzione di attività – forma a percentuale
applicando all’importo dell’indennizzo spettante per
il fabbricato e/o contenuto la percentuale del 20%;
B)Lastre
stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle
lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali
residui, senza applicazione della regola proporzionale.
Art. 73 - Raccolte e collezioni
Se la raccolta o collezione viene asportata o danneggiata
parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei
singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle
rispettive parti.
Art. 74 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
a)
la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b)
l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo
per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c)
il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre
stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per
i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 75 - Assicurazione parziale
In caso di assicurazione a “Valore intero”, se dalle stime fatte in base all’art.72 risulta che i valori di una o più partite,
prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento
del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le
partite stesse, maggiorate del 15%, la Società corrisponderà un indennizzo diminuito in proporzione del rapporto
fra il valore assicurato, aumentato del 15%, e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 76 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di
furto
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e
fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un
importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza
corrispondente restituzione di premio.
La Società, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, può
concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle
stesse somme assicurate, dalla data della richiesta fino
alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse
invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso
del premio, al netto dell’imposta, non goduto sulle somme
assicurate rimaste in essere.
Art. 77 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte,
l’Assicurato/Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società,
se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che
l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso
a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la
Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato
ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate,
previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso
dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno,
sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a’ termini di polizza e
si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima
che siano trascorsi novanta giorni dalla data di avviso del
sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti
dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società
le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico,
salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 78 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art.1914 del Codice Civile e quanto indicato all’art.12, per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 79 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la
Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione da parte di terzi, in
particolare:
a) nel caso di incendio se è stato aperto un procedimento
penale sulla causa del sinistro, dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di cui all’art.14
punto b) o d);
b) nel caso di furto dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si
evidenzi alcuno dei casi di cui all’art.27 punto d).
Il Contraente o l’Assicurato può richiedere, non prima di
sessanta giorni dalla data di presentazione della denuncia
di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% dell’importo minimo determinato come previsto alla lettera A) punto a) 2) e punto b) 2) dell’art.72 che
dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a
condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’entità del danno – escluso quello relativo al Ricorso Terzi – non sia inferiore al 30% delle
somme complessivamente assicurate. Il pagamento verrà
effettuato entro trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 80 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate cose che
non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o
manomette cose indenni o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera
dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il
diritto all’indennizzo.
Art. 80.1 - Rinuncia alla rivalsa
Esclusivamente per le Sezioni “Incendio ed altri danni ai
beni”, “Guasti accidentali “ e “Lastre” la Società rinuncia –
salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art.
1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purchè l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 80.2 - Buona fede – sezioni: incendio, guasti accidentali, lastre
La mancata comunicazione da parte del Contraente o
dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così
come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto
della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso,
semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in
buona fede.
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
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La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di
premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal
momento in cui la circostanza si è verificata.
Resta altresì inteso che quanto convenuto con la presente
clausola non può in nessun caso essere riferito ad una eventuale inesatta valutazione riguardante l’entità delle somme
assicurate.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 81 - Gestione delle vertenze
(operante anche per il Ricorso Terzi della “Sezione
Incendio ed altri danni ai beni”)
La Società assume, sino al momento della tacitazione
del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato medesimo. La stessa Società garantisce comunque la
prosecuzione dell’assistenza dell’Assicurato in sede penale
sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese di difesa e di resistenza alle azioni promosse contro l’Assicurato
sono a carico della Società entro il limite di un importo pari
al quarto del massimale indicato nella Scheda di polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra Società ed Assicurato
in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe
o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 82 - Assicurazione parziale
Premesso che il premio relativo alla “Sezione responsabilità civile” è concordato in base al numero degli addetti, se
al momento del sinistro risulta che il numero effettivo degli
stessi sia superiore a quello dichiarato, la Società corrisponderà l’indennizzo in proporzione al numero degli addetti assicurati e riportato nella Scheda di polizza, aumentati di una unità, rispetto a quelli effettivamente esistenti.
Art. 82.1 - Massimo risarcimento
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia
la garanzia di Responsabilità Civile per l’esercizio dell’attività sia quella per la Responsabilità Civile verso prestatori
di lavoro, La Società non risarcirà somme superiori complessivamente all’importo del massimale indicato nel frontespizio della Scheda di polizza per la Responsabilità Civile
per l’esercizio dell’attività.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Premessa
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla
Società a: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Tutela
legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione
per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del
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NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Commercio n. 59, 37135 Verona VR (Italia), in seguito denominata ARAG alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: [email protected], fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro
045.8290449.
Art. 83 - Gestione del sinistro e scelta del legale
Ricevute le denunce di sinistro, la Società esperisce ogni
utile tentativo di bonario componimento.
Qualora non sia stato possibile raggiungere un bonario
componimento della controversia con il terzo oppure vi sia
conflitto d’interessi tra la Società e l’Assicurato, quest’ultimo ha diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro
che esercitano nel circondario del tribunale ove l’Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari
competenti, segnalandone il nominativo alla Società.
La Società, preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative.
Il mandato al Legale designato dovrà essere conferito
dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione
necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le
norme fiscali in vigore.
Con le stesse regole si procederà anche per la scelta del
Perito.
La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di scelta del
Legale e del Perito.
L’Assicurato, in ogni caso, non può dar corso ad iniziative e
ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese
da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l’Assicurato
e la Società in merito alla gestione dei sinistri, l’Assicurato
può scegliere:
a)
di adire l’Autorità giudiziaria o alternativamente di demandare la decisione sul comportamento da tenere ad
un arbitro che pronuncia secondo equità.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle
spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La
Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura;
b) di proseguire la controversia per proprio conto ed a
proprio rischio con facoltà di ottenere dalla Società la
refusione delle spese sostenute, qualora il risultato in
tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa,
in linea di fatto e di diritto.
La scelta di una delle due procedure esclude l’altra.
Art. 84 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità
civile
In caso di coesistenza di assicurazione di responsabilità civile, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento
di ciò che è dovuto dall’Assicuratore di responsabilità civile
per spese di resistenza e di soccombenza.
Art. 85 - Assicurazione parziale
Premesso che il premio relativo alla “Sezione Tutela Legale”
è concordato in base al numero degli addetti, se al momento del sinistro risulta che il numero effettivo degli stessi
sia superiore a quello dichiarato, la Società corrisponderà
l’indennizzo in proporzione al numero degli addetti nella
Scheda di polizza, aumentati di una unità, rispetto a quelli
effettivamente esistenti.
Art. 85.1 - Recupero delle somme
Le somme recuperate per capitali ed interessi spetteranno
integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le
spese liquidate saranno di spettanza della Società che li ha
sostenuti o anticipati.
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 86 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi delle disposizioni
degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 87 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato
sulla Scheda di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del
giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o
le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi delle disposizioni dell’art.1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.
Art. 88 - Frazionamento del premio
Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può
concederne il pagamento frazionato. In caso di mancato
pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni
dalla rispettiva scadenza, la società è esonerata da ogni
obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni
diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.
Art. 89 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere
provate per iscritto.
Art. 90 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta
alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai
sensi delle disposizioni dell’art.1898 del Codice Civile.
Art. 91 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi delle disposizioni dell’art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
Art. 92 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a’ termini di polizza e fino al
sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata.
Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta
giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del
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Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta,
relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non
potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di
recesso.
Art. 93 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto
alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per il medesimo rischio indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono
darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il
nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell’art.1910 del
Codice Civile.
In particolare, in caso di incendio, furto e rapina o responsabilità civile, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun
assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio
l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi
l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo
calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque
ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 94 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
spedita almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza dell’assicurazione, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e
così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al
periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella
durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per
una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del
contratto.
Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti
avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata o telefax, spedita almeno
sessanta giorni prima della scadenza annuale.
Nel caso in cui la polizza sia vincolata a favore di un Ente
Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleghi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell’Ente sopra citato.
Art. 95 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del
Contraente.
Art. 96 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono
le norme della legge italiana.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno
dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al
momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria
diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a
favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi
terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità
giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli
o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte
al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o
del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche
se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma
dell’articolo precedente.
Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata Il
conduttore risponde della perdita e del deterioramento
della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche
se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza
tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è
stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi
è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di
surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se
nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
La disposizione del comma precedente non si applica se si
prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio
non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di
chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per
conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura
non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il
contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli
valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono
opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il
rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di
conservazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o
colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato
il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono
causa di annullamento del contratto quando il contraente
ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto
se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo
anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la
somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle
quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo
o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal
contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o
prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto,
la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza
tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
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Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi
hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o
delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore
dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che
producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse
stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore,
l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta,
non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata
fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo
un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo
tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito
l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più
elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal
giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale
che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione;
ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto
un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini
per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia
tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il
nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del
rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che
sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito
al tempo del contratto stesso.
Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave
dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da
dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del
beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo
o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i
30 di 33
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o
del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o
nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino
alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga
quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi
successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei
mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non
agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto
al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma
non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la
cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore
risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a
meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più
assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve
dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno
il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto,
purché le somme complessivamente riscosse non superino
l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro
gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri
assicuratori.
Art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i
danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore
o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro
tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso,
se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del
contratto interviene entro il detto termine alle operazioni
di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avvi-
so, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o
diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato
rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro,
anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno,
supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto
lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono
state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde
dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi
sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose
assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi
diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in
proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino
alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri
parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore
è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza
della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi
i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà,
previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al
pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato
contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti
del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che
sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale
assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in
causa l’assicuratore.
Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2359 - Società controllate e Società collegate
Sono considerate società controllate:
1)
le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2)
le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3)
le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù’ di particolari vincoli contrattuali con
essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma
si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie e a persona interposta: non si computano
i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra
società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha
azioni quotate in borsa.
CODICE PENALE
Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa,
per fatti commessi a danno di congiunti
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti
da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
2)
di un ascendente o discendente o di un affine in linea
retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3)
di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non
convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote
o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti
preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle
persone.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
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ELENCO DEI CODICI DELLE ATTIVITÀ
PER SETTORE MERCEOLOGICO
Alimentari e simili
1501Acque minerali, gassose e bibite analcoliche,
succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi
1502Burro, latticini, latte
1503Caffè e surrogati
1504 Carni, macelli senza stallaggio
1505 Confetture, conserve di ortofrutticoli
1506 Distilleria di spiriti, estratti alcolici
1507 Formaggi duri
1508Gelati
1509Mangimi per animali
1510 Oli di oliva
1511 Oli e grassi alimentari di origine animale e vegetale
1512
Panifici, grissini, dolciumi
1513
Paste alimentari, cereali, riso, legumi
1514Prodotti alimentari surgelati, carni e pesci
conservati ed in scatola
1515Prodotti alimentari liofilizzati, disidratati,
omogeneizzati
1516Prosciutti, salumi, alimentari precotti
1517
The, camomilla, erbe aromatiche, spezie
1518Vini, spumanti, aceto, cantine sociali, bibite e
liquori (esclusi distilleria ed estratti alcolici)
Carta - cartotecnica - grafica
1519Cartiere
1520Carte da parati (esclusa posa in opera)
1521Cartotecnica, cartoni ondulati e globulari
1522 Legatoria (escluso antiquariato)
1523 Litografia, serigrafia
1524Tipografia
Chimica
1525 Adesivi, colle, mastici
1526 Cere, creme per calzature, grassi minerali
1527 Colori a colla, a pastello, a calce ad acquerello
1528Colori a base di infiammabili, inchiostri
1529
Concimi, fertilizzanti, anticrittogamici,
antiparassitari, diserbanti
1530Detersivi, detergenti, dentifrici, liquidi e paste per
pulizie
1531Oli lubrificanti
1532Preparati farmaceutici, prodotti antibiotici e
biologici (esclusi stupefacenti)
1533Profumi, cosmetici, essenze
1534 Vernici, smalti, lacche
Edilizia - lavorazioni accessorie - prodotti
1535Elettricisti, installatori e manutentori di impianti
elettrici, televisivi, telefonici e telegrafici
1536Elettricisti, installatori e manutentori di impianti
elettrici, televisivi, telefonici e telegrafici (esclusi
fono-audiovisivi)
1537Idraulici, installatori e manutentori di
impianti idraulici, termici, di riscaldamento, di
refrigerazione, di condizionamento
1538Leganti: calci, cementi, gesso
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Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per le Aziende
1539Manufatti per l’edilizia (escluse materie plastiche
espanse)
1540Imbianchini
1541Parquettisti, posatori di moquette
1542Piastrellisti
1543 Tappezzieri in carta e plastica
Elettromeccanica - meccanica di precisione
1544Accumulatori elettrici, pile elettriche
1545Apparecchi, strumenti e componenti elettronici,
ottici, scientifici e di precisione, orologi,
componenti fono-audiovisivi
1546Cavi e conduttori elettrici
1547 Circuiti elettrici miniaturizzati e stampati
1548 Elettrodomestici (esclusi fono-audiovisivi)
1549 Elettrodomestici, fono-audiovisivi
1550 Macchine ed apparecchiature elettriche
1551Macchine da scrivere, da calcolo, per cucire,
registratori di cassa
Legno
1552 Carpenterie di legno, segherie di tronchi
1553 Compensati, lastre e fogli di impiallacciature
1554 Mobili di legno, oggetti di legno, falegnamerie
1555 Nobilitazione di: compensati, paniforti, truciolari
1556Paniforti
1557 Pannelli truciolari
1558Poltronifici
1559 Restauratori, decoratori di mobili e cornici
1560 Segherie di tronchi
1561Serramenti, palchetti (esclusa rimozione,
manutenzione e posa)
1562Serramenti, palchetti compresa rimozione,
manutenzione e posa
1563 Strumenti musicali
Metallurgia - lavorazioni speciali di metallo
1564 Argenteria (oggetti di)
1565Bigiotteria
1566Fonderie e/o pressofusione di metalli (esclusi
titanio, zirconio, magnesio, preziosi)
1567 Fonderie e/o pressofusione di metalli (esclusi
titanio, zirconio, magnesio, stagno, ottone, bronzo,
piombo, rame, argento, acciai 18/8 e 18/10, preziosi)
1568Galvanostegia, galvanoplastica
1569Gioielli
1570Minerali e rottami metallici
1571
Smaltatura, sabbiatura di oggetti di metallo
1572 Trattamento termico dei metalli
Metalmeccanica - veicoli
1573 Armi da fuoco
1574 Autofficine, elettrauto (esclusi fono-audiovisivi)
1575 Carpenteria metallica, fabbri
1576Carpenteria metallica, serramenti metallici,
fabbri, lattonieri (escluso stagno, ottone,
bronzo,piombo, rame, argento, acciai 18/8 e 18/10)
ELENCO DEI CODICI DELLE ATTIVITÀ PER SETTORE MERCEOLOGICO
1577
Carrozzeria per autoveicoli (esclusi fono audiovisivi)
1578Ciclomotori, moto, biciclette, trattori, semoventi
1579Macchine operatrici utensili non elettriche e parti
metalliche delle stesse
1580Minuterie metalliche, oggetti di metallo,
serramenti, lucchetti, serrature
1581Mobili metallici, casseforti
1582Roulotte, caravan, motocaravan, motorhome
1583Rubinetteria, posateria, coltelleria, stoviglie,
casalinghi
Trasporti e facchinaggio
1619Facchinaggio presso aeroporti e ferrovie
1620Imprese di trasloco (esclusi preziosi)
1621Recapiti espressi, corrispondenza, pacchi (esclusi
preziosi e valori)
Pelli
1584 Articoli di cuoio o pelle naturale (escluso calzature)
1585Calzature, suole di cuoio, di pelle naturale ed
artificiale
1586Concerie
1587 Calzolai
Aziende particolari
1625Abrasivi, mole, carte, tele smeriglio
1626Bottoni
1627Cordami
1628Guarnizioni d’attrito per freni e frizioni
1629 Lana di vetro e di roccia
1630Matite, penne a sfera e stilografiche (esclusi
argento e preziosi)
1631Occhiali
1632Oggetti di: avorio, ambra, corallo, corno,
madreperla, osso, perla, tartaruga, cammei
1633 Ombrelli
1634 Reti di qualsiasi tipo
1635Sale (raffinazione)
1636 Scope, spazzole, pennelli
1637Stabilimenti di confezionamento,
imbottigliamento, imballaggio
1638Stabilimenti inattivi
1639 Stabilimenti di verniciatura
1640 Sviluppo e stampa di materiale cinefotografico
1641Tappeti e stuoie
Pietre - Terrecotte
1588Ceramiche, terrecotte, grès, porcellane, maioliche
(esclusa posa in opera)
1589Ceramiche, terrecotte, grès, porcellane, maioliche
compresa posa in opera
1590 Fornaci di laterizi
1591Lavorazione e frantumazione marmi e simili,
marmisti (esclusa posa in opera)
1592Lavorazione e frantumazione marmi e simili,
marmisti compresa posa in opera
1593 Smalti silicei e vetrosi
Plastica - gomma
1594
Calzature in gomma, tela, corda
1595 Natanti (esclusi motori)
1596 Natanti e relativi motori
1597Oggetti di materia plastica non espansa od
alveolare
1598Oggetti in gomma naturale e sintetica
1599Plasticatura di oggetti
1600 Pneumatici, gommisti
Tessili - abbigliamento
1601Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce)
1602Abiti e confezioni in genere comprese pellicce
1603 Biancheria da casa, teleria, tendaggi, trapunte
1604Calze, cravatte e guanti
1605 Cappelli e borse in tessuto
1606 Lavanderie di filati e tessuti
1607Lavanderie e stirerie di indumenti usati
1608Maglierie
1609Materassi a molle
1610Nastri, passamanerie, merletti, ricami
1611
Pellicce
1612Sartorie
1613Stamperia di tessuti 1614 Tessitura di cotone
1615 Tessitura di lana, seta, fibre di origine animale
1616 Tessuti di spugna
1617
Tessuti non tessuti
1618Tintoria di tessuti e confezioni
Vetri
1622 Oggetti di vetro e cristallo
1623Vetrerie, vetrai (esclusa rimozione e posa)
1624 Vetrerie, vetrai compresa rimozione e posa
Attività varie
1642 Barbieri, parrucchieri
1643Figurinisti, modellisti
1644 Estetisti, visagisti, massaggiatori, podologi
1645Gastronomia, servizi mensa con cibi freschi
1646Giardinaggio esclusa potatura ed abbattimento
piante
1647Giardinaggio compresa potatura ed abbattimento
piante
1648 Installatori e manutentori di impianti antincendio
1649 Installatori di insegne e cartelli pubblicitari
1650 Imprese di pulizia
1651Istituti di bellezza
1652 Laboratori odontotecnici (esclusi argento e preziosi)
1653 Produzione di protesi ortopediche
1654 Servizi di pompe funebri
1655 Studi emittenti radio/televisivi
1656 Toelettatura per cani ed altri animali
1657 Stazioni di lavaggio
1658 Stazioni di servizio
1659Distributore di carburanti (esclusi quelli con
servizio di autolavaggio o di officina)
1660 Autorimesse - Autosilos
ED. 01/07/2014
ELENCO DEI CODICI DELLE ATTIVITÀ PER SETTORE MERCEOLOGICO
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi dell’abitazione
INFORMATIVA PRIVACY
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sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche
e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture
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INFORMATIVA PRIVACY
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Multirischi dell’abitazione
della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e
servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura
tecnica od organizzativa(7).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La
riguardano, di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge,
la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi dati per
l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado
45 - 40128 Bologna(8).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà
rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati”,
presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45,
Bologna, [email protected]
Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione
Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte
le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui
nostri prodotti o servizi assicurativi.
– NOTE –
1)Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri
operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi,
imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per
soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.)
richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2)Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma
anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente
delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
3)Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia,
AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in
materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, nonché per gli
obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata
verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del
terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di
eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso
Banca d’Italia, ecc.
4)Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti as-
sicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o
collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la
raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la
costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di
legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività
statistico-tariffarie.
5)Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol
cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio
Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc.
Per ulteriori informazioni , si veda l’elenco delle società
del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
6)In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e
trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso
Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da
soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”
come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori;
intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed
altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche
depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate;
nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore
assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per
l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre
banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco
completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
7)Ad esempio, società di servizi informatici e telematici
o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri;
società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di
consulenza; società di informazione commerciale per
rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle
frodi; società di recupero crediti.
8)Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e
liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con
sede in Bologna, via Larga, 8.
USA_Info_Cont_01 – ed. 1/05/2014
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
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Modello 7603 – Ed. 01.07.2014
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