Contratto di Assicurazione Multirischi dell’Impresa in azienda Modello 7603 - Ed. 01.07.2014 Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione c) Informativa privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Fascicolo informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende Nota informativa Pagina • A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa • B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 5. Aggravamento e diminuzione del rischio 6. Premi 7. Rivalse 8. Diritto di recesso 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 10. Legislazione applicabile 11. Regime fiscale • C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 13. Reclami 14. Arbitrato •Glossario 2di 8 2di 8 2di 8 2di 8 2di 8 3di 8 3di 8 4di 8 4di 8 4di 8 4di 8 4di 8 4di 8 4di 8 4di 8 4di 8 5di 8 5di 8 Condizioni di assicurazione • Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni • Sezione Furto e rapina • Sezione Guasti Accidentali • Sezione Lastre • Sezione Responsabilità civile verso terzi • Sezione Tutela Legale • Sezione Assistenza • Norme comuni a tutte le Sezioni • Norme per la liquidazione dei sinistri • Norme che regolano l’assicurazione in generale • Norme di legge richiamate in polizza • Elenco dei codici delle attività per settore merceologico Informativa privacy Pagina 2 di33 7 di33 10 di33 11 di33 12 di33 18 di33 20 di33 22 di33 23 di33 28 di33 29 di33 32 di33 2di 3 Fascicolo informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende NOTA INFORMATIVA 1 di 8 NOTA INFORMATIVA Nota informativa relativa al contratto di assicurazio¬ne contro i danni “In Azienda” (Regolamento Isvap n.35 del 26 maggio 2010) Gentile Cliente, siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS; - il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/ Aggiornamento_ Fascicoli_Informativi.aspx. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il Suo Agente/intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A, in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia). c) Recapito telefonico: 051-5077111, Telefax: 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: [email protected]. d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006 2 di 8 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36 con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo. Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione sono le seguenti: a) INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI: la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, causati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio, implosione, nonchè da tutti gli altri eventi indicati all’ Articolo 3 e seguenti della Sezione “Incendio ed altri danni ai beni” delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. b) FURTO E RAPINA: la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al contenuto, derivati da furto all’interno dell’azienda, rapina avvenuta all’interno dell’azienda, nonchè da tutti gli altri eventi indicati all’ Articolo 20 e seguenti della Sezione “Furto e rapina” delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. c) GUASTI ACCIDENTALI: la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, derivanti da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici nonchè da tutti gli altri eventi indicati all’ Articolo 31 e seguenti della Sezione “Guasti accidentali” delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. d) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente agli eventi previsti nella garanzia. Si rinvia agli Articoli 41 e seguenti della Sezione “Responsabilità civile verso terzi” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. f) TUTELA LEGALE: la Società si obbliga ad assumere a proprio carico, l’onere delle spese per l’assistenza giu diziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si ren dano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti. Si rinvia agli Articoli 52 e seguenti della sezione “Tutela Legale” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. g) A SSISTENZA: la Società si obbliga a prestare assi stenza all’Assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle Condizioni di assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dagli Articoli 62 e seguenti delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: Art. 14 Sezione Incendio ed altri danni ai beni Art. 27 Sezione Furto e Rapina Art. 34 Sezione Guasti accidentali Art. 38 Sezione Lastre Art. 48 Sezione Responsabilitˆ civile verso terzi Art. 57 Sezione Tutela legale Art. 64 Sezione Assistenza Inoltre ciascuna garanzia soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dett aglio. Per le sospensioni della garanzia si rimanda all’art.87 “Pagamento del premio” delle norme che regolano l’assicurazione in generale. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia: 1° esempio Somma assicurata: € 10.000,00 Danno: € 1.500,00 Franchigia: € 250,00 Risarcimento: € 1.500,00 € 250,00 = € 1.250,00 2° esempio Somma assicurata: € 10.000,00 Danno: € 200,00 Franchigia: € 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1° esempio Somma assicurata: € 50.000,00 Danno: € 10.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento: € 10.000,00 10% = € 9.000,00 2° esempio Somma assicurata: € 50.000,00 Danno: € 3.000,00 Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento: € 3.000,00 € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). Meccanismo di funzionamento del massimale: Somma assicurata: € 50.000,00 Danno: € 60.000,00 Risarcimento: € 50.000,00. Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’indennizzo pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate. Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata: Valore delle cose assicurate. Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno: € 90.000,00 Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00) = € 60.000,00 Si rimanda agli articoli 72 “Valutazione del danno” e 75 “Assicurazione parziale” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’Articolo 86 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 90 “Aggravamento del rischio” e 91 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio. 1° esempio per la garanzia incendio Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l’attività è svolta in un capannone con strutture portanti verticali e copertura del tetto in materiali incombustibili. A seguito dell’ampliamento dei locali vengono costruiti locali con copertura del tetto in materiali combustibili (parte in lastre bitumate e parte in lastre traslucide). La superficie complessiva del tetto risulta pertanto ora costituita per oltre 50% da materiali combustibili. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento. 2° esempio per la garanzia incendio Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato la sua attività consiste nella produzione di carpenteria metallica con successiva fase di verniciatura a spruzzo. In seguito ad una riorganizzazione della produzione, le operazioni di verniciatura vengono affidate ad una ditta specializzata. NOTA INFORMATIVA 3 di 8 Viene così eliminato il reparto di verniciatura e, conseguentemente, anche il deposito di solventi infiammabili. La Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio in conseguenza all’avvenuta diminuzione del rischio. 6. Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della singola rata. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 87 “Pagamento del premio” e 88 “Frazionamento del premio”. Avvertenza: la Società o l’Intermediario assicurativo possono applicare sconti sul premio (esclusa la garanzia Assistenza) quando l’Assicurato acquisti tutte le Sezioni previste in polizza. 7. Rivalse Relativamente alle sezioni Incendio ed altri danni ai beni, Guasti accidentali e Lastre il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge e le società controllate, consociate e collegate a condizione che l’Assicurato non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di dolo. Si rinvia all’ articolo 80.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 8. Diritto di recesso Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all’Articolo 92 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza (Articolo 94 delle Condizioni di assicurazione). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivo no in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile). Per l’assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio alle seguenti Condizioni Particolari della Sezione “Responsabilità civile verso terzi”: articolo 51 lettere A, B, G, L, M. 10. Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana. 4 di 8 NOTA INFORMATIVA 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) incendio, furto e responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket); b) tutela legale: 21,25%; c) assistenza: 10%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comin caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/ Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento (Art.66 delle Norme comuni a tutte le sezioni). Si rinvia alla sezione “Norme per la liquidazione dei sinistri” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno specifiche di ciascuna sezione. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Tutela legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona VR (Italia), in seguito denominata ARAG. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’ Articolo 66 delle Condizioni di assicurazione. La gestione dei sinistri relativi alla sezione Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza I. Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni. In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’Articolo 66 delle Condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti Via della Unione Europea, 3/B 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.51815353 Indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) n ome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) i ndividuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) c opia del reclamo presentato alla Società e dell’eventua- le riscontro fornito dalla stessa; e) o gni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.comwww.unipolsai.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/ GLOSSARIO Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: •A ddetti: titolari, compresi i familiari che prestino la loro opera nell’azienda; i dipendenti soggetti o meno alle norme del D.P.R. n. 1124 ed in regola con gli obblighi di legge; le persone (diverse dai professionisti, dai subappaltatori e dai loro dipendenti) delle quali l’Assicurato si serve, anche occasionalmente, nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza e con le quali esiste un rapporto giuridico riconosciuto dalla legge, purché siano stati assolti gli obblighi previsti dalla legge stessa. •A nno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. •A pparecchiature ed impianti elettronici: sistemi elettronici di elaborazione dati o personal computers e relative unità periferiche, terminali P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e per calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, impianti citofonici e di allarme, fatturatrici, bilance; il tutto ad uso esclusivo dell’azienda, non destinato alla vendita né in semplice deposito. •A ssicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. •A ssicurazione: contratto di assicurazione. •A ssistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo. •A tti di terrorismo: si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi or- fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 14. Arbitrato Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio e altri danni ai beni, Furto/Rapina, Guasti accidentali e Lastre la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia Tutela Legale è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito ala gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro. Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende ganizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. • Azienda: insieme di locali tra loro comunicanti nei quali viene esercitata l’attività artigianale e/o industriale dichiarata nella Scheda di polizza. Fanno parte dell’azienda le dipendenze. • Cassaforte: contenitore monoblocco dotato delle seguenti caratteristiche minimali: pareti e battente di spessore adeguato costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con azione meccanica o termica cui devono opporsi; se di peso inferiore a 200 Kg. deve essere ancorata rigidamente al solaio e/o ad almeno una parete del fabbricato. • Contenuto dell’azienda: merci, macchinari, attrezzature, arredamento in genere dell’azienda e dell’eventuale ufficio annesso, nonché quanto pertinente all’attività dichiarata, compresi: ° materie prime, ingredienti di lavorazione, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali; ° apparecchiature ed impianti elettronici; ° impianti ed attrezzature di pesa, traino e trasporto non iscritti al P.R.A., impianti e mezzi di sollevamento (esclusi montacarichi ed ascensori); ° altri impianti non rientranti nella definizione di “Fabbricato”; ° cose particolari; ° effetti personali di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari, degli addetti o dei clienti; ° tappeti ed oggetti d’arte non destinati alla vendita; ° valori; ° contenuto dell’abitazione dell’Assicurato comunicante con l’azienda; NOTA INFORMATIVA 5 di 8 ° addizioni e migliorie apportate al fabbricato dal locatario. Sono esclusi veicoli targati e ciclomotori non costituenti merce inerente l’attività. Sono tuttavia parificate a merci le cose mobili di terzi in lavorazione manutenzione e riparazione. •C ontenuto dell’abitazione: mobilio, arredamento, tappeti ed oggetti d’arte, preziosi e valori, dotazioni dell’eventuale abitazione comunicante con l’azienda e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato e delle persone con lui coabitanti. •C ontraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione. •C ose: oggetti materiali e, solo per la responsabilità civile verso terzi, anche gli animali. •C ose particolari: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. •C ose particolari: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. •D anni indiretti: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata. •D anni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito. •D anno di natura contrattuale: inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale. •D anno di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito. •D ipendenze: locali anche posti in corpi separati purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l’azienda assicurata, costituenti uffici, magazzini o depositi accessori alla stessa, aventi le medesime caratteristiche costruttive e gli stessi mezzi di chiusura del fabbricato assicurato del quale fanno parte. •D istributore di carburanti: esercizio costituito da colonnine di distribuzione, eventuale chiosco ed apparecchiature necessarie per la piccola manutenzione quali cambio dell’olio, gonfiaggio e riparazione dei pneumatici, cambio di candele, filtro aria e olio. •E ffetti personali: vestiario, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, personal computers e videogiochi. 6 di 8 NOTA INFORMATIVA • Effetti personali: vestiario, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, personal computers e videogiochi. • Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. • Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l’intero immobile od una sua porzione, siti nella ubicazione riportata in polizza ed adibiti all’azienda dichiarata nella Scheda di polizza compresa l’eventuale abitazione civile comunicante, escluso solo il valore dell’area. Sono compresi: ° fissi ed infissi; ° opere di fondazione od interrate; ° dipendenze; ° recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, strade private, cortili, giardini compreso alberi; ° tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; ° ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d’aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi; ° statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico; ° antenne e parabole radiotelericeventi. Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in locazione allo stesso (Rischio locativo). • Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. • Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali. • Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. • Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato, per ogni sinistro, espresso in cifra fissa sull’ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza della franchigia stessa. • Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. • Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. • I ndennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. • I ndennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. • I VASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denomnazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. •M ateriali incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. • Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. • Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni diretti e materiali di incendio, esplosione e scoppio cagionati al fabbricato tenuto in locazione da sinistri indennizzabili a’ termini della presente polizza, secondo le norme di assicurazione e di liquidazione previste nel contratto. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a’ termini di polizza, viene applicata la regola proporzionale. • Scippo: impossessarsi della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene. •O ggetti d’arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d’antiquariato, raccolte e/o collezioni in genere. • Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, per ogni sinistro, espresso in misura percentuale sull’ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. •P eriodo assicurativo – annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede. • Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati scoppio. •P artita: insieme di beni o eventi garantiti assicurati con un unico capitale. • Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. •P olizza: il documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo. •P remio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. •P reziosi: gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura. •P rimo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale. •P rimo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell’ammontare del danno, della regola proporzionale. •R apina: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri. •R eato colposo: quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi. •R egola proporzionale: quella derivante dall’art.1907 del Codice Civile, che stabilisce, qualora nella Scheda di polizza sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta. • Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. • Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. • Stazione di lavaggio: centro di assistenza veicoli caratterizzato dai servizi di lavaggio di veicoli, grassaggio, grafitaggio, manutenzione, comunque senza distribuzione di carburante. • Stazione di servizio: centro di assistenza veicoli caratterizzato da più servizi tra quelli di seguito elencati: rifornimento carburante, lavaggio di veicoli, grassaggio, grafitaggio, negozio di vendita accessori per veicoli a motore, officina meccanica alla quale sono addette non più di tre persone. • Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza. • Struttura organizzativa esterna: la struttura di cui al precedente punto, se di proprietà di altra impresa assicurativa o di società non assicurativa alla quale l’impresa che esercita il ramo assistenza delega la gestione dei sinistri di tale ramo. • Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. • Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, si applica la regola proporzionale. • Valori: denaro, titoli di credito in genere, francobolli NOTA INFORMATIVA 7 di 8 (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria, fustelle di farmacia, schede telefoniche, biglietti ed abbonamenti autofilotramviari ed ogni carta rappresentante valore certo e spendibile dall’Assicurato. • Vetro anticrimine: vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da una o più lastre accoppiate di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Ed. 01/07/2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Carlo Cimbri) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it 8 di 8 Fascicolo Informativo - Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 33 Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI Art. 1 - Rischio Assicurato La Società si obbliga ad indennizzare , nei limiti delle somme indicate nella Scheda di polizza nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali causati al fabbricato e/o al contenuto (comprese le cose mobili di proprietà di terzi), se assicurati in polizza, dagli eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facoltative – se rese operanti – e nelle estensioni, anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato/Contraente e/o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge. Art. 2 - Destinazione Del Fabbricato e Caratteristiche Costruttive L’assicurazione è prestata in base alla condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia: a) adibito all’attività indicata nella Scheda di polizza, comprese tutte le operazioni accessorie necesssarie alla stessa; b) costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 75% delle rispettive superfici. Art. 3 - Eventi Garantiti – Garanzia Base La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da: A) incendio; B) fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti; C) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell’Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; D) implosione; E) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; F) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili; G) guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare il sinistro; H) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a’ termini della presente sezione che abbiano colpito il fabbricato e/o il contenuto oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da essi; I) urto di veicoli stradali e natanti, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi d’acqua, non appartenenti o in uso all’Assicurato o al Contraente; J) caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti; K) caduta di antenne o parabole radiotelericeventi, compresi i danni alle stesse; L) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine. Sono tuttavia esclusi i danni: a) di deperimento, logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento; 2 di 33 Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI b) dei quali debba rispondere il costruttore o il fornitore; c) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altri fonti di luce. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di ! 150,00. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ! 2.500,00. Se attivata la sezione “Guasti accidentali”, in deroga parziale all’Art. 34 lettera k, la presente garanzia è prestata in aumento. Art. 4 - Eventi garantiti - eventi eccezionali (garanzia facoltativa, operante – escluso il “Rischio Locativo” ed il “Ricorso Terzi”– solo se richiamato il codice 701 nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da: A) trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare. Sono compresi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, i danni a: • installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • tende frangisole esterne installate su strutture fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto); • lastre in cemento amianto o fibrocemento e manu fatti in materia plastica per effetto della grandine. Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti da enti ed installazioni collocati all’aperto od all’esterno del fabbricato. I danni di bagnamento verificatisi all’interno del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, ad eccezione di quelli causati da occlusione di grondaie e pluviali determinati esclusivamente da grandine. Sono tuttavia esclusi, anche se questi eventi fossero conseguenti a fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da: a) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo il caso sopra considerato di occlusione di grondaie e pluviali determinati esclusivamente da grandine; b) acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua; c) fuoriuscita di corsi o specchi d’acqua dalle usuali sponde; d) mareggiate e penetrazione d’acqua marina; e) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno; f) valanghe, slavine, gelo e neve. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell’80% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; B)sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, che ne provochi il crollo totale o parziale, a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Sono tuttavia esclusi i danni: a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici; al loro contenuto. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; C)atti vandalici e dolosi di terzi, sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio. La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate. Sono tuttavia esclusi i danni: a) di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni; b) di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; f) di fenomeno elettrico; g) causati da atti di terrorismo. Ai soli fini della presente garanzia non sono considerati comunque terzi: 1) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché i componenti i loro nuclei familiari risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”; 2) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell’80% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; D)fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato e/o contenuto assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Art 4.1 Eventi Garantiti - Atti Di Terrorismo (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 230 nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo. Sono tuttavia esclusi i danni: a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione e più precisamente dalla garanzia “Atti di terrorismo”, in qualunque momento, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 5 - Eventi Garantiti – Fuoriuscita Di Liquidi (garanzia facoltativa, operante – escluso il “Rischio Locativo” ed il “Ricorso Terzi”– solo se richiamato il codice 700 nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti da spargimento di acqua condotta ed altri liquidi per: A) rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali -, di pertinenza del fabbricato, esclusi quelli interrati. Sono comprese le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato stesso, nonché per ripristinare o sostituire le condutture e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale indennizzabile a’ termini sopra previsti, fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 3.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 3 di 33 la Società corrisponderà, comunque, un supplemento non superiore al 20% delle spese liquidate a’ termini di polizza, fermi i massimi sopra indicati. Sono tuttavia esclusi i danni: a) da usura, corrosione o difetto di materiali; b) da umidità, stillicidio; c) da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture; d) da traboccamenti e rigurgiti di fogna; e) a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm12 dal suolo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00; B) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento all’interno del fabbricato causata da gelo. Sono tuttavia esclusi: a) i danni da spargimento d’acqua fuoriuscita da condutture installate all’esterno delle opere edili costituenti l’intero fabbricato, anche se interrate; b) i danni ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; c) le spese per ricercare la rottura e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00 e con il massimo di € 3.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; C) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento e rigurgiti di fognature. Sono tuttavia esclusi: a) i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato; b) i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato; c) le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00 e con il massimo di € 3.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Art. 6 - Eventi Garantiti – Merci In Refrigerazione (garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, a seguito di: a) sinistro indennizzabile nella presente sezione; b) guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché degli impianti di adduzione dell’acqua e/o di produzione e distribuzione di energia elettrica pertinenti direttamente all’impianto stesso esistenti nel fabbricato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 250,00. 4 di 33 Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI Art. 7 - Eventi Garantiti – Merci Trasportate (garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, alle merci inerenti l’attività dichiarata (esclusi valori e preziosi) durante il trasporto effettuato all’esterno, per operazioni di prelievo e consegna, tra le ore 6 e le ore 21, su autoveicoli di proprietà od in uso all’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi addetti. Art. 8 - Eventi garantiti – interruzione di attività – forma a diaria (garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda la corresponsione di una diaria per ogni giorno di chiusura, totale o parziale, dell’azienda in conseguenza di un sinistro indennizzabile nella presente sezione. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di novanta giorni di interruzione totale o parziale dell’attività per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, purché di durata superiore a cinque giorni compreso quello del sinistro. Sono tuttavia esclusi i danni: a) conseguenti alla cessazione definitiva dell’attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile; b) imputabili a cause esterne quali: impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo l’originaria destinazione, regolamenti urbanistici locali od altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, provvedimenti imposti dall’Autorità. Art. 8.1 - Eventi garantiti – interruzione di attività – forma a percentuale (garanzia facoltativa, operante - esclusivamente per il “Fabbricato di proprietà” e/o il “Contenuto” - solo se richiamato il codice 734 nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda la corresponsione dei danni da interruzione di esercizio di attività in percentuale pari al 20% del sinistro indennizzabile alla presente sezione. Art. 9 - Eventi garantiti – ricorso terzi (garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda l’obbligo della Società a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale concordato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a’ termini della presente sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Sono tuttavia esclusi i danni: a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei suoi dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: 1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”; 2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 3) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesi me. Relativamente alla gestione delle vertenze vale il disposto di cui all’art.81. Art. 10 - Eventi garantiti – rischi all’esterno (sempre operanti) La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti avvenuti all’esterno dell’azienda causati: A) al contenuto posto all’aperto nelle immediate vicinanze o nell’area esterna immediatamente adiacente il fabbricato di esclusiva pertinenza dell’azienda, limitatamente agli eventi di cui alle lettere A) fino ad H) dell’art.3; B) alle merci in deposito e/o lavorazione presso terzi nonché nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”; C) alle merci ed alle attrezzature in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza in occasione di mostre e/o esposizioni cui l’Assicurato partecipi in qualità di espositore, con il limite del 10% della somma assicurata per il “Contenuto”. Art. 11 - Merci di categorie diverse (sempre operante) La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di azienda riportata nella Scheda di polizza con il limite del 10% della somma assicurata per il “Contenuto” ed il massimo di € 15.500,00. Qualora risultino presenti merci diverse da quelle previste dalla categoria di azienda dichiarata in misura superiore al limite di valore sopraindicato, si applicherà il disposto degli artt. 86 e 90. Art. 12 - Estensioni (sempre operanti) Sono altresì indennizzabili, anche in eccedenza alla somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati: A) le spese per demolire, sgomberare, smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a’ termini della presente sezione con il massimo di € 30.000,00; B) le spese di rimozione e di ricollocamento del contenuto dell’azienda per consentire il ripristino del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a’ termini di polizza con il massimo di € 10.500,00; C) la perdita del canone di locazione, nel caso in cui il fabbricato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di dodici mesi ed il massimo di € 5.500,00 per sinistro; D) le spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art.70 punto b), nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a’ termini di polizza con il massimo di € 3.000,00; E) le spese di riprogettazione del fabbricato fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a’ termini di polizza, con il massimo di € 5.500,00; F) i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all’epoca, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a’ termini di polizza, con il massimo di € 5.500,00; G) le spese di rifacimento di documenti personali, come patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il massimo di € 550,00 per sinistro. Art. 13 - Limiti di indennizzo per il contenuto Per il “Contenuto” la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non liquiderà più: a) del 5% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 per preziosi relativi al “contenuto dell’abitazione” comunicante con l’azienda e non destinati alla vendita; b) del 5% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 per valori; c) di € 8.000,00 per singolo oggetto non costituente merce dell’attività dichiarata e non destinato alla vendita, relativamente a: oggetti d’arte, tappeti e pellicce, oggetti e servizi di argenteria; d) del 10% della somma assicurata per le cose particolari. Art. 14 - Rischi esclusi dall’assicurazione Oltre alle esclusioni previste in relazione alle singole garanzie facoltative, l’assicurazione non è comunque operante per i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare , atti dolosi e vandalici, sabotaggio, salvo che sia stato reso operante l’art 4. lettera C); c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 5 di 33 dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati da dolo dell’Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni; f) di smarrimento, furto, rapina ed estorsione, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti al fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo che sia stato reso operante l’art.6; i) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione; j) indiretti, quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo che sia stato reso operante l’art.8 od 8.1 e quanto previsto all’art.12; k) causati da atti di terrorismo salvo che sia stato reso operante l’art. 4.1. Art. 15 - Trasloco Delle Cose Assicurate In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è 6 di 33 Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i sette giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’art.90, se il trasloco comporta aggravamento di rischio. Art. 16 - Forma dell’assicurazione – valore delle cose assicurate L’assicurazione è stipulata a “Valore intero” – ad eccezione delle partite di cui agli artt. 6, 7 e 9 che invece sono prestate a “Primo rischio assoluto” – ed a “Valore a nuovo”, pertanto il valore assicurato deve corrispondere: a) per i fabbricati, anche nel caso di rischio locativo, alla spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso solo il valore dell’area; b) per il contenuto dell’azienda, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di: merci, oggetti d’arte, pellicce, valori, preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore; c) per l’interruzione di attività – forma a diaria - alla somma dell’utile netto e delle spese di carattere fisso ed insopprimibile calcolati in relazione ai dodici mesi antecedenti alla data di effetto della polizza. Sezione FURTO E RAPINA Art. 17 - Rischio assicurato La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme e delle partite indicate nella Scheda di polizza nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al contenuto (comprese le cose mobili di proprietà di terzi), dagli eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facoltative – se rese operanti – e nelle estensioni. Art. 18 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive L’assicurazione è prestata in base alla condizione che il fabbricato contenente le cose assicurate sia: a) costituito da uno o più locali anche non comunicanti adibiti all’attività indicata nella Scheda di polizza ed esercitata all’indirizzo ivi indicato. Sono comprese tutte le operazioni accessorie necessarie alla stessa; b) costruito e coperto in vivo, cotto, calcestruzzo o altri elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento. Qualora elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata in linea verticale ad un’altezza inferiore ai 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, la copertura del tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetrocemento armato totalmente fisso. Art. 19 - Mezzi di chiusura dei locali L’assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno del fabbricato contenente le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali assicurati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. La garanzia è comunque operante anche quando: • v enga accertata, al momento del sinistro, l’esistenza di aperture diversamente protette, purchè l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti; • vi siano serramenti con vetro non anticrimine e il furto sia stato commesso con la sola rottura di tali vetri o con lo scasso delle strutture e/o congegni di chiusura di tali serramenti; in questo caso la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo di danno liquidato rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo. Se detto scoperto è operante in concomitanza con la franchigia di cui all’art.25, quest’ultima, fermo lo scoperto sopraindicato, verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato, conformemente all’art.93, senza tener conto dello scoperto con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. Non sono comunque indennizzabili i danni di furto quando, Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura del fabbricato. Art. 20 Eventi garantiti – garanzia base La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da: A) furto all’interno dell’azienda a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nel fabbricato contenente le cose assicurate: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a fabbricato chiuso. Qualora siano attivate le partite “Valori in cassetti chiusi a chiave” e/o “Valori in cassaforte” l’assicurazione è operante soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nell’azienda secondo le modalità sopra indicate, abbia violato tali difese interne mediante rottura o scasso. È inoltre compreso il furto commesso: d) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; e) durante i periodi di esposizione diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, a condizione che le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette almeno da vetro fisso; f) con rottura dei vetri delle vetrine, durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’azienda; g) dagli addetti all’attività, esclusi i titolari ed i familiari, fuori dalle ore di lavoro, purché: • l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi degli stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o delle casseforti; • il furto sia commesso a fabbricato chiuso ed in ore diverse da quelle durante le quali l’addetto adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi; B) rapina avvenuta all’interno dell’azienda, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza siano state prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nel fabbricato stesso; C) sottrazione delle cose assicurate costringendo l’Assicurato e/o gli addetti a consegnarle mediante violenza o minaccia diretta alle loro persone od a quelle di altre; tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all’interno del fabbricato indicato in polizza; D) guasti alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto e/o la rapina e/o la sottrazione delle cose stesse; E) furto di veicoli a motore: solo quando l’assicurazione sia riferita al rischio Autorimesse (codice attività 1660), la copertura è estesa al furto dei veicoli dei clienti, posti all’interno dei locali, commesso in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell’autorimessa con presenza delle per- Sezione FURTO E RAPINA 7 di 33 sone addette al servizio. Sono escluse dall’assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato all’interno del veicolo. In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia pari al 15% della somma assicurata; F) rapina di valori: solo quando la copertura sia riferita ai rischi Stazione di servizio (codice attività 1658) o Distributore di carburanti (codice attività 1659), la rapina di valori avvenuta nel piazzale e/o negli spazi aperti di pertinenza dell’azienda dichiarata nella Scheda di polizza, deve intendersi unicamente assicurata nell’ambito della garanzia J) di cui all’art. 23 “Estensioni” (sempre operanti) e della partita “Portavalori” se la stessa è stata attivata. Art. 21 - Eventi Garantiti – Merci Trasportate (garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina di merci, inerenti all’attività dichiarata (esclusi valori e preziosi), durante il trasporto effettuato all’esterno su autoveicoli di proprietà od in uso all’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi addetti. L’assicurazione è valida esclusivamente per trasporti effettuati con autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di prelievo o consegna tra le ore 6 e le ore 21. Nel caso in cui l’autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. In caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20%. Art. 22 - Merci di Categorie Diverse (sempre operante) La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di azienda riportata nella Scheda di polizza fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Contenuto” ed il massimo di € 5.000,00 esclusi, comunque, valori e preziosi. Art. 23 - Estensioni (sempre operanti) Sono altresì indennizzabili, nei limiti della somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati: A) l e spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art.70 punto b), nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a’ termini di polizza, con il massimo di € 3.000,00; B) i costi di rifacimento o riparazione delle cose particolari, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di € 5.000,00; C) le spese di rifacimento di documenti personali, come 8 di 33 Sezione FURTO E RAPINA patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il massimo di € 550,00 per sinistro; D) i danni per furto di infissi e/o i guasti arrecati al fabbricato contenente le cose assicurate, in occasione di furto o rapina, tentati o consumati, con il massimo di € 2.000,00 per sinistro; E) i danni da atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina, tentati o consumati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il “Contenuto”; F) l e spese sanitarie documentate, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dagli addetti a seguito di scippo o rapina, tentati o consumati, indennizzabili a’ termini di polizza, con il massimo di € 2.000,00 per sinistro; G) le spese di carattere fisso ed insopprimibile – relative esclusivamente a salari, stipendi, canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione – sostenute durante la forzata interruzione di attività, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a’ termini della presente sezione. Sono inoltre indennizzabili, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti da furto e/o rapina avvenuti all’esterno dell’azienda causati: H) alle merci in deposito e/o lavorazione presso terzi nonché nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”; I) alle merci ed alle attrezzature in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza in occasione di mostre e/o esposizioni cui l’Assicurato partecipi in qualità di espositore, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Contenuto”; J) ai valori inerenti l’attività dichiarata portati dall’assicurato o da uno dei suoi addetti, mentre sono in servizio all’esterno dell’azienda e nello svolgimento delle loro funzioni, entro i confini della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche, a fornitori e a clienti e viceversa, fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di € 3.000,00. Il furto sarà indennizzabile purché avvenuto : • in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori; • con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori; • strappando di mano o di dosso i valori alla persona incaricata del trasporto degli stessi. Resta confermato che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20%. Inoltre, qualora sia attivata la partita “Portavalori” e sia corrisposto il premio nella Scheda di polizza, ferma l’operatività del presente art. 23 lettera J) ed in aumento allo stesso, l’indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata e con uno scoperto del 20%. Art. 24 - Furto e Rapina Commessi utilizzando veicoli ricoverati nel fabbricato o nell’area in uso all’assicurato (sempre operante) Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nel fabbricato o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a’ termini di polizza con uno scoperto del 25% a carico dell’Assicurato. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato complessivamente al 30%; se è operante, invece, in concomitanza con la franchigia di cui all’art.25, quest’ultima, fermo lo scoperto del 25%, verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato, conformemente all’art. 93, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. Art. 25 - Franchigia (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 716 nella Scheda di polizza) In caso di sinistro avvenuto ai sensi dell’art. 20 Eventi garantiti – Garanzia base, lettera A) “furto all’interno dell’azienda”, il pagamento dell’indennizzo relativo alla partita “Contenuto” sarà effettuato con l’applicazione della franchigia indicata nella Scheda di polizza che rimarrà a carico dell’Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato, conformemente all’art.93, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato. Art. 26 - Limiti di indennizzo per il contenuto Per il “Contenuto” la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non liquiderà più: del 10% della somma assicurata con il massimo di a) € 3.000,00 per preziosi relativi al “contenuto dell’abitazione” comunicante con l’azienda e non destinati alla vendita; b) del 20% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 per valori. La garanzia di cui ai punti a) e b) precedenti è operante a condizione che detti preziosi e valori siano posti in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa od in cassaforte, chiusi a chiave; di € 8.000,00 per singolo oggetto non costituente c) merce dell’attività dichiarata e non destinato alla vendita, relativamente a: oggetti d’arte, tappeti e pellicce, oggetti e servizi di argenteria; d) di € 550,00 complessivo per effetti personali, compresi preziosi e valori, in possesso dei clienti presenti all’interno dell’azienda. Art. 27 - Rischi esclusi dall’assicurazione L’assicurazione non è operante per i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, rivolta, insur- rezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per opera di qualsiasi Governo od Autorità di diritto o di fatto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni ed alluvioni, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; d) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché per i furti commessi od agevolati con dolo o colpa grave: • da persone che con l’Assicurato e/o con il Contraente occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; • da persone del fatto delle quali l’Assicurato e/o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto all’art.20 lettera A) punto g); • da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; • da persone legate all’Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art.649 del Codice Penale (nn.1, 2 e 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’Assicurato, se questi è una società; e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del furto o rapina, anche se il reato non è stato consumato; f) avvenuti, a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai preziosi e valori l’esclusione decorre dalle ore 24 dell’ottavo giorno; g) alle cose detenute in forza di contratto di leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione; h) indiretti, quali: i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto all’art.23 lettera G). Art. 28 - Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i sette giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’art.90, se il trasloco comporta aggravamento di rischio. Art. 29 - Forma dell’assicurazione L’assicurazione è stipulata a “Primo rischio assoluto”. Sezione FURTO E RAPINA 9 di 33 Sezione GUASTI ACCIDENTALI Art. 30 - Rischio assicurato La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed agli impianti elettronici nonché alla parti elettriche, elettroniche e meccaniche delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all’esercizio dell’attività o al servizio del fabbricato (comprese: le cose mobili di proprietà di terzi; gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, videogiochi, home computers, contenuti nell’abitazione dell’Assicurato comunicante con l’azienda) dagli eventi previsti nella garanzia base, nella garanzia facoltativa – se resa operante – e nelle estensioni, anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato/Contraente e/o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge. Art. 31 - Eventi garantiti – Garanzia base – Fenomeno elettrico La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Art. 32 - Eventi garantiti – Guasti meccanici (garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice 2 e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza alla Sezione Guasti Accidentali) La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da: a) errata manovra, negligenza, imperizia; b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento dell’aria, automatismi di regolazione e di segnalazione; c) errori di progettazione e di costruzione; d) vizio di materiale o difetto di fusione. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Art. 33 - Estensioni (sempre operanti) Sono altresì indennizzabili in quanto conseguenti agli eventi assicurati e con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata: A) le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro nonché le spese per la rimozione e il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche assicurate con il massimo di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; B) le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali per l’uso di apparecchiatura sostitutiva, applicazione di altri metodi di lavoro e per l’utilizzo di servizi effettuati da terzi, al fine di proseguire l’attività interrotta a causa del mancato funzionamento, totale o parziale, delle apparecchiature e/o degli impianti; C)le spese per ore straordinarie di lavoro connesse alla 10 di 33 Sezione GUASTI ACCIDENTALI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende riparazione e/o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate; D)le spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 70 punto b), nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a’ termini di polizza con il massimo di € 3.000,00. Art. 34 - Rischi esclusi dall’assicurazione L’assicurazione non è operante per i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo, sabotaggio, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati da atti dolosi dell’Assicurato o del Contraente, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni; e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; f) dei quali debba rispondere il costruttore o il fornito re; g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché in occasione di trasporto o trasferimento fuori dall’azienda e le relative operazioni di carico e scarico; h) di natura estetica che non siano conseguenza diretta di danni indennizzabili; i) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; j) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l’olio dei trasformatori e degli interruttori; k) assicurati o assicurabili con altre sezioni della presente polizza; l) subiti dalle cose detenute in forza di contratto di leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione; n) indiretti, quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’art.33. Art. 35 - Forma dell’assicurazione L’assicurazione è stipulata a “Primo rischio assoluto”. Sezione LASTRE Art. 36 - Rischio assicurato La Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della somma indicata nella Scheda di polizza nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti in seguito a fatto accidentale o di terzi alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, compresi gli specchi, le insegne, le vetrinette, le iscrizioni, le decorazioni, anche installate all’esterno del fabbricato nelle immediate pertinenze dell’Azienda assicurata, da qualunque evento causati salvo quelli esclusi all’art. 38. A titolo esemplificativo la garanzia assicurativa comprende i danni derivanti da: A)rotture accidentali determinate da fatto involontario dell’Assicurato, degli addetti o di terzi; B) rotture avvenute in occasione di furto o di tentato furto; C) rotture causate da grandine, vento e quanto da esso trasportato ed abbattuto, nonché da sovraccarico di neve; D) rotture avvenute in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari ed atti vandalici. Art. 37 - Estensioni (sempre operanti) Sono altresì indennizzabili, nei limiti della somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati: A) le spese necessarie per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata; B) i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende rottura delle lastre, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo di cui al precedente art. 36. Art. 38 - Rischi esclusi dall’assicurazione L’assicurazione non è operante per i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo, sabotaggio, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati da atti dolosi dell’Assicurato o del Contraente, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni; e) causati da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato; f) alle sorgenti o scritte luminose, compresi i relativi impianti elettrici o elettronici, a seguito di surriscaldamento o corto circuito; g) verificatisi in occasione dell’esecuzione di riparazioni e/o lavori in genere al fabbricato; h) di scheggiatura o rigatura. Art. 39 - Forma dell’assicurazione L’assicurazione è stipulata a “Primo rischio assoluto”. Sezione LASTRE 11 di 33 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Art. 40 - Rischio assicurato La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a’ sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente agli eventi previsti nella garanzia base, nelle garanzie facoltative – se rese operanti – e nelle estensioni. Art. 41 - Eventi garantiti – Garanzia base – responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività dell’azienda (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 719 nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione all’esercizio dell’azienda dichiarata nella Scheda di polizza, nonché di attività complementari ad essa connesse, comprendendo quelli derivanti: A) dalla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell’Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni, esclusi comunque i danni cagionati all’Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia, a parziale deroga dell’art. 47 punto d), sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, semprechè dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale; B) dalla responsabilità civile personale e diretta dei familiari coadiuvanti nello svolgimento delle loro mansioni; C) dalla responsabilità del dipendente nominato a’ sensi del D.Lgs.81/2008, responsabile del servizio protezione e prevenzione; D) dalla conduzione dei locali ove ha sede l’attività, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato; E) dalla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente; F) dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; G) dall’esercizio di mense e spacci aziendali; H) dalla caduta di antenne o parabole radiotelericeventi non centralizzate installate sul tetto dell’azienda; I) da servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e con cani; J) da servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda; K) da servizio antincendio interno o intervento diretto degli addetti dell’azienda per tale scopo; L) dalla partecipazione dell’Assicurato a mostre ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall’allestimento e smontaggio degli stands; nel caso in cui allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi, 12 di 33 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente; M) dall’organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari; N) dalla circolazione e dall’uso di biciclette; O) dalla proprietà ed uso di macchine anche semoventi, impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate; P) dallo smercio delle cose vendute o consegnate, purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e, comunque, durante il periodo di validità del contratto. Sono comunque esclusi i danni dovuti a vizio originario delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria, venduti e consegnati nell’azienda, nonché i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo; Q)da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall’installazione presso terzi delle cose vendute, ferma l’esclusione derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; R) in qualità di committente dei dipendenti, a’ sensi dell’art.2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Art. 42 - Eventi garantiti – Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 704 nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato ove ha sede l’azienda compresi i relativi impianti e dipendenze. Se il fabbricato fa parte di un condominio, l’assicurazione comprende la responsabilità dell’Assicurato sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, nella sua qualità di condomino, escluso l’eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Sono compresi inoltre i danni derivanti: A) dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, binari di raccordo nonché recinzioni e cancelli automatici; B)da manutenzione ordinaria e straordinaria del fab- bricato predetto, restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori. Sono esclusi i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione nonché i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81 del 2008; C)da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato, con una franchigia di € 150,00; D) da rigurgito di fogna, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato, con una franchigia di € 150,00; E) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere; F) dalla caduta dell’antenna o parabola radiotelericevente centralizzata. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Art. 43 - Eventi garantiti – Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (garanzia facoltativa, operante solo se assicurata la partita e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni cagionati ai prestatori di lavoro suoi dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell’art.13 del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai dipendenti stessi addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La Società si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto semprechè sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima si riferisca a capitalizzazione per postumi invalidanti; b) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs 81 del 2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs.38 del 23/2/2000, per gli infortuni sofferti dai dipendenti stessi, dai quali sia derivata morte od una invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 5%. L’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Art. 44 - Franchigia del danno biologico in valore assoluto (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 709 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto indicato all’art.43 punto b) la garanzia assicurativa riguarda il risarcimento ai sensi del Codice Civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e del D.Lgs. 38 del 23/2/2000, per gli infortuni dai quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 2.500,00. Art. 45 - Estensioni (sempre operanti) Sono altresì indennizzabili i danni: A) da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a’ termini di polizza. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% e con il massimale di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; B) verificatisi durante le operazioni di carico o scarico, ivi compresi i danni a mezzi di trasporto anche in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato; C) cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell’Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda, esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00; D) cagionati alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, volume o peso non possono essere rimosse agevolmente. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% e con il massimale di € 55.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; E) cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti, con esclusione dei danni a beni di terzi in consegna o custodia. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% e con il massimale di € 150.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 13 di 33 Art. 46 - Persone considerate “terzi” Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali e con esclusione delle malattie professionali: a) i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio, a parziale deroga dell’art. 47 punto d); b) i titolari ed i dipendenti di altre ditte, compresi i clienti, che in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico od a quelli complementari all’attività oggetto dell’assicurazione, nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione; c) gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri liberi professionisti in genere; d) limitatamente alla morte o alle lesioni gravi o gravissime come definite dall’art. 583 del Codice Penale, le persone (diverse dai professionisti, dai subappaltatori e dai loro dipendenti) delle quali l’Assicurato si serve, anche occasionalmente, nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza e con le quali esiste un rapporto giuridico riconosciuto dalla legge, purchè siano stati assolti gli obblighi previsti dalla legge stessa. Art. 47 - Persone non considerate “terzi” Non sono considerati “terzi” ai fini dell’assicurazione: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime; d) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; e) i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo coloro che sono considerati “terzi” limitatamente alle lesioni corporali. Art. 48 - Rischi esclusi dall’assicurazione L’assicurazione non è operante per i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata anorma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; c) arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con 14 di 33 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, salvo che sia stato reso operante l’art.51 lettera I); d) da furto, salvo che sia stato reso operante l’art.51 lettere F) e/o H); e) da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; f) derivanti dalla proprietà del fabbricato, salvo che sia stato reso operante l’art.42; g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato; h) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo che sia stato reso operante l’art.51 lettere D) e/o E) e/o F); i) alle cose movimentate, salvo che sia stato reso operante l’art.51 lettera C); j) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo che sia stato reso operante l’art.51 lettera D) e/o E); k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni; l) alle condutture ed agli impianti sotterranei, a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualunque causa determinati, nonché derivanti da scavi e reinterri, salvo che sia stato reso operante l’art.51 lettera G); m) cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo che sia stato reso operante l’art. 51 lettera A) e/o B) e/o L). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa é stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico; n) dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all’art.41 lettera P); o) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; p) conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; q) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale; r) derivanti da prodotti geneticamente modificati; s) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE); t) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; u) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; v) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra. Art. 49 - Variazione del numero degli addetti Il premio della presente sezione è convenuto in base al numero degli addetti dichiarato nella Scheda di polizza. Qualora il numero degli addetti dovesse aumentare o diminuire nel corso del contratto di almeno due unità, l’Assicurato dovrà darne avviso alla Società entro i quindici giorni successivi alla variazione suddetta. Il premio di polizza verrà adeguato di conseguenza entro i trenta giorni successivi alla comunicazione. Si conviene che la Società, in caso di sinistro, applicherà la regola proporzionale fra il numero di addetti dichiarati, aumentati di una unità, e quelli effettivi al momento del sinistro. Art. 50 - Limiti territoriali L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi U.S.A., Canada, Messico e Portorico. L’assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale per i danni che avvengono in tutto il mondo. Art. 51 - Condizioni particolari A)Responsabilità civile postuma per le attività previste dal d.m. 37/2008 (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 721 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 48 punto m), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, anche da lui non installati, purché tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e che il danno si manifesti non oltre 10 anni dall’esecuzione dei lavori stessi, e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. L’assicurazione è prestata per le attività di cui all’art. 1 dal D.M. 37/2008 e purché l’Assicurato sia in possesso dell’ abilitazione prevista dall’art. 2 della legge stessa, con esclusione comunque dell’attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili. Sono esclusi: a) i danni cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate; b) qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle cose installate nonché i danni conseguenti al loro mancato uso; c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso a cui sono destinati; d) i danni cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione. Il pagamento dell’indennizzo per i danni a cose sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con un massimale di € 155.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Il pagamento degli indennizzi per i danni a persone sarà invece effettuato con uno scoperto del 10% con il massimo di € 3.000,00 e nel limite del massimale per sinistro ed anno stabilito in polizza. B)Responsabilità civile postuma per le attività non previste dal d.m. 37/2008 (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 722 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 48 punto m), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ulti¬mazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, anche da lui non installati, purché tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e che il danno si manifesti non oltre 3 mesi dall’esecuzione dei lavori stessi, e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. Sono esclusi: a) i danni cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate; b) qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione di parti oggetto di installazione e/o manutenzione e/o riparazione, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso; c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso a cui sono destinati; d) i danni derivanti dalle attività previste dal D.M. 37/2008. Il pagamento dell’indennizzo per i danni a cose sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con un massimale di € 15.500,00 per sinistro e di € 55.000,00 per anno assicurativo. Il pagamento degli indennizzi per i danni a persone sarà invece effettuato con uno scoperto del 10% con il massimo di € 3.000,00 e nel limite dei massimali per sinistro ed anno stabilito in polizza. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 15 di 33 C)Danni a cose movimentate (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 723 nella Scheda di polizza) parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punto i), A la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose movimentate all’interno dell’azienda. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il massimale di € 10.500,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. D) Danni ai veicoli in consegna, custodia e riparazione (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 724 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punto h) e j), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni subiti dai veicoli in sua consegna e custodia, ovvero in fase di manutenzione e riparazione, purché detti danni si verifichino nell’officina o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o manutenzione meccanica. Restano comunque esclusi i danni da incendio e/o furto nonché quelli di cui all’art. 48 lett. a). Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il massimale di € 25.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. E) Danni cagionati da lavanderie e stirerie di indumenti usati (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 725 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punti h) e j), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il massimale di € 5.500,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. F)Danni a cose portate dai clienti (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 726 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punti d) ed h), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose portate dai clienti, consegnate o non consegnate, dovuti a sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano comunque esclusi i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle oggetto dell’attività dell’azienda, nonché valori, preziosi, veicoli, natanti e cose in essi contenute. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il 16 di 33 Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI massimale di € 5.500,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. G) Danni a condutture ed impianti sotterranei - danni da cedimento o franamento del terreno - scavi e reinterri (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codi- ce 727 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto all’art 48 punto l), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni: • alle condutture ed agli impianti sotterranei; • a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive; • riguardanti i lavori di scavo e per i danni verificatisi anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dalla avvenuta consegna dei lavori al committente e, compresi entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il massimale di € 50.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. H)Danni da furto agevolati da impalcature (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 728 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 48 punto d), la garanzia é operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiera l’azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall’Assicurato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il massimale di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. I)Cessione di lavori in appalto o subappalto (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 729 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto all’art.48 punto c), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato: • a qualunque titolo per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici o appaltatrici della cui opera si avvalga nell’esercizio dell’attività; • da reato colposo perseguibile d’ufficio, commesso dall’Assicurato stesso o da un suo dipendente del fatto del quale debba rispondere, a seguito di infortuni, occorsi in occasione di lavoro ed escluse le malattie professionali, subiti dai titolari di ditte appaltatrici o subappaltatrici dei lavori stessi, nonché dai loro dipendenti. La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione che i lavori dati in appalto o ceduti in subappalto non superino complessivamente il 40% dell’intera attività dell’Assicurato. J) E stensione danni di responsabilità civile verso terzi al mondo intero (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 730 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto all’art.50, la garanzia di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutto il mondo fatta eccezione per quanto derivante da società produttive e/o commerciali domiciliate, anche temporaneamente, in USA, Canada, Messico e Portorico. K)Inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 735 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto all’Art 48 punto p), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 50.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. L)Responsabilità civile postuma per le attività previste dalla legge n. 122 del 5 febbraio 1992 (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 737 nella Scheda di polizza) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 48 punto m), limitatamente agli Assicurati che effettuano i lavori di autoriparazione di cui all’art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, l’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di autoriparatore per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l’ultimazione dei lavori, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a installazione o manutenzione, dovuti a fatto od omissione per il quale l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. La garanzia è prestata purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla Legge stessa. La garanzia è operante per i danni a terzi dopo l’ultimazione dei lavori, purché tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto ed il danno si manifesti non oltre 1 anno dall’esecuzione dei lavori stessi, e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. Sono esclusi i danni: a) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; b) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto; c) da mancato uso o disponibilità del veicolo; d) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati. Il pagamento dell’indennizzo per i danni a cose sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 55.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Il pagamento degli indennizzi per i danni a persone sarà invece effettuato con uno scoperto del 10% con il massimo di € 3.000,00 e nel limite del massimale per sinistro ed anno stabilito in polizza. M)Parrucchieri, podologi, estetisti e visagisti (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 736 nella Scheda di polizza) La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni: • cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti, con le limitazioni stabili te dall’art. 45 lettera D); • corporali derivanti direttamente dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia é valida purché l’applicazione o il trattamento siano stati effettuatidurante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato entro sessanta giorni dalla data di applicazione o dal trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza di polizza. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 25.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. La garanzia é prestata purché l’Assicurato, o persone di cui lo stesso si avvale, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta. N) Distributori di carburante in genere, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 738 nella Scheda di polizza) A parziale deroga dell’art. 48, delle lettere h) e j) la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, lavaggio o riparazione, purchè detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione. Restano comunque esclusi i danni da incendio e/o furto e quelli arrecati alle parti direttamente interessate alle operazioni di riparazione e di manutenzione meccanica. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00 per sinistro e con il massimale di € 25.000,00 per uno o più sinistri avvenuto nello stesso anno. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 17 di 33 Sezione TUTELA LEGALE Art. 52 - Rischio assicurato La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella Scheda di polizza nonché alle condizioni che seguono, l’onere delle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi previsti nella garanzia base e nella garanzia facoltativa se resa operante. Sono in garanzia le spese: a) per l’intervento di un legale; b) per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio; c) per l’intervento di un consulente tecnico di parte; d) di giustizia, in caso di condanne penali; e) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza; g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri; h) di indagini per la ricerca di prove a difesa; i) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; nonché: l) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23/12/99 n° 488 - Art. 9 - D.L. 11/03/02 n° 28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest’ultima. Art. 53 - Persone assicurate L’assicurazione è operante per il Contraente e per gli addetti all’azienda; per questi ultimi limitatamente alle lettere A) e B) di cui al successivo Art.54. Art. 54 - Eventi garantiti – Garanzia base – Procedimenti civili e penali La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata, e in particolare per: A)controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri soggetti; B)difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzione; C) controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, in relazione a forniture di beni o prestazioni di servizi da lui commissionate e/o ricevute, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00; D)controversie di diritto civile riguardanti la locazione o la proprietà del fabbricato, indicato nella Scheda di polizza, ove viene svolta l’attività, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00; E) controversie di diritto civile relative a contratti individuali di lavoro con gli addetti all’azienda, purché questi risultino regolarmente iscritti al libro matricola ed il valore in lite non sia inferiore a € 600,00. 18 di 33 Sezione TUTELA LEGALE Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende Art. 55 - Eventi garantiti - Procedure arbitrali (garanzia facoltativa operante solo se richiamato il codice 2 e corrisposto il relativo premio nella Scheda di polizza alla Sezione Tutela Legale) Qualora la soluzione della controversia, che rientri in garanzia, per accordo scritto delle Parti sia stata demandata ad uno o più arbitri, la Società rimborserà all’Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 1.600,00 per ciascun arbitrato. Art. 56 - Decorrenza della garanzia La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente: a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; b) dopo il trascorso di novanta giorni dall’effetto dell’assicurazione per gli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento. La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, contratti che, al momento dell’effetto della polizza, fossero stati già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle parti. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Art. 57 - Esclusioni L’assicurazione non è operante per: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti); c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei; f) le operazioni di acquisto, di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume di fabbricati; g) le controversie inerenti all’art.28 dello Statuto dei lavoratori; h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza; i) l e violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture; j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza; k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l’Assicurato abbia partecipato; l) le controversie di trasformazione, fusione, partecipazione societaria; m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; n) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni; o) le vertenze contrattuali, salvo quanto previsto all’art.54; p) l’acquisto di beni mobili registrati; q) le procedure arbitrali, salvo che sia stato reso operante l’art. 55; r) le controversie relative a rapporti tra soci e/o amministratori; s) le vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l’Assicurato effettui; t) le controversie con la Società. Art. 58 - Variazione del numero degli addetti Il premio della presente sezione è convenuto in base al numero degli addetti dichiarato nella Scheda di polizza. Qualora il numero degli addetti dovesse aumentare o diminuire nel corso del contratto di almeno due unità, l’Assicurato dovrà darne avviso alla Società entro i quindici giorni successivi alla variazione suddetta. Il premio di polizza verrà adeguato di conseguenza entro i trenta giorni successivi alla comunicazione. Si conviene che la Società, in caso di sinistro, applicherà la regola proporzionale fra il numero di addetti dichiarati, aumentati di una unità, e quelli effettivi al momento del sinistro. Art. 59 - Operatività della garanzia L’assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel territorio dell’Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Sezione TUTELA LEGALE 19 di 33 Sezione ASSISTENZA SEZIONE ASSISTENZA Art. 60 - Rischio assicurato La Società si obbliga a prestare assistenza all’Assicurato conformemente alle prestazioni garantite nel successivo art.62. La presente Sezione opera dal momento in cui decorre la copertura assicurativa fino alla scadenza della prima annualità. Ad ogni scadenza annuale successiva la Società si riserva la facoltà di rinnovare la presente Sezione mediante apposita segnalazione al Contraente/Assicurato. Art. 61 - Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione nonché per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale della società IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 20099 Sesto San Giovanni (MI). Art. 62 - Prestazioni La Struttura Organizzativa provvede: A)al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a: • i draulici; • elettricisti; • f abbri; • vetrai; • servizi di pronto intervento ed Autorità Pubbliche. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.); B)all’invio di un idraulico in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 260,00 per sinistro, a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi: a) allagamento dei locali dell’azienda assicurata, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato; b) mancanza d’acqua nei locali dell’azienda assicurata provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato; c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico–sanitari dell’azienda assicurata, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell’impianto idraulico del fabbricato; C) all’invio di un elettricista in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 260,00 per sinistro, a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi: a) mancanza di corrente elettrica nell’azienda assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente; b) guasto o scasso dell’impianto d’allarme dell’azienda assicurata; 20 di 33 Sezione ASSISTENZA Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende D) all’invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 260,00 per sinistro, a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi: a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, esclusa quella elettronica, che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’azienda assicurata; b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell’azienda assicurata provocata da furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, atti vandalici o allagamento tale da compromettere la sicurezza dei locali stessi; E) all’invio di un vetraio in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 260,00 per sinistro, a carico della Società a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l’efficienza delle vetrine o porte vetrate dell’azienda assicurata; F)a far intervenire una guardia giurata a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l’efficienza dei mezzi di chiusura dell’azienda assicurata ed esiste l’oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società fino ad un periodo massimo di quindici ore; G)al rientro anticipato dell’Assicurato alla sua abitazione, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nella azienda assicurata, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con spese relative a carico della Società. Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso. Tale prestazione è operante solo se l’Assicurato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente ed a richiesta. Art. 63 - Validità territoriale L’assistenza è operante per eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, salvo le estensioni territoriali previste per le singole prestazioni. Art. 64 - Rischi esclusi dall’assicurazione Premesso che: • la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa a titolo di compensazione per quanto sopra previsto, se l’Assicurato non ne usufruisce per sua scelta o perché non ne ha la necessità; • la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità alcuna per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore; • la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall’Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza. L’assicurazione non è operante: a) in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa; b) per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); c) per le conseguenze: di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti od aggressioni, cui l’Assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali; di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche; di atti dolosi dell’Assicurato; d) per guasti e otturazioni di rubinetti nonché apparecchi o tubazioni mobili; e) per rottura delle tubazioni esterne all’azienda; f) per tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna; g) per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell’azienda a monte del contatore; h) per corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell’Assicurato; i) p er interruzione delle forniture da parte degli enti erogatori. Art. 65 - Modalità per la richiesta di assistenza Le prestazioni di assistenza devono essere immediatamente richieste nel momento in cui si verifica la necessità della prestazione e comunque non oltre i tre giorni successivi al verificarsi dell’evento che le rende necessarie. In caso di richiesta di assistenza l’Assicurato deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa fornendo con precisione le seguenti notizie: 1. numero di polizza emessa dalla Società; 2. cognome e nome dell’Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo; 3. tipo di prestazione richiesta. I numeri da contattare sono i seguenti: Numero verde 800 810820 oppure per l’Italia e per l’Estero 0039 02 24128285 oppure via fax 0039 02 24128245 Sezione ASSISTENZA 21 di 33 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Art. 66 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni. A richiesta della Società o in caso si tratti di sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo la denuncia è da farsi alla Società ed all’Autorità giudiziaria entro il termine di 24 ore. La denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro, persone e beni coinvolti, nonché deve indicare l’importo approssimativo del danno. L’Assicurato od il Contraente dovrà altresì: a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento; b) tenere a disposizione sino a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Società della denuncia del sinistro le cose non rubate o illese, gli indizi materiali del reato, nonché le tracce ed i residui del sinistro, senza avere per tale titolo, diritto ad indennizzo. Lo stato delle cose, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità; c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore; d) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando dell’eventuale ritrovamento la Società; f) informare la Società, in caso di danno a terzi, circa le 22 di 33 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società stessa; g) trasmettere tempestivamente alla Società o ad ARAG., in caso di attivazione della Sezione ”Tutela Legale”, gli atti giudiziari notificatigli nonché ogni altra comunicazione inerente il sinistro. Art. 67 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. Art. 68 - Indicizzazione Premesso che il Contraente ha la facoltà di rinunciare all’adeguamento automatico di cui al presente articolo ed in tal caso nella Scheda di polizza deve essere richiamato il codice 99, alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l’”Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati”, elaborato dall’I.S.T.A.T., del mese di settembre dell’anno solare antecedente la data di effetto della polizza stessa e di conseguenza: a) se fra l’indice del mese di settembre dell’anno solare precedente la scadenza di una rata e l’indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, i massimali, le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta ed i premi vengono aumentati o ridotti in eguale misura, a partire dalla scadenza stessa; b) allorché l’indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito è facoltà del Contraente di rinunciare all’adeguamento della polizza e i massimali, le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato. Non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto, nonché tutte le prestazioni della “Sezione Assistenza”. NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI, FURTO E RAPINA, GUASTI ACCIDENTALI E LASTRE Art. 69 - Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi a favore dei quali l’assicurazione risulti stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo, in tal modo, liquidato a favore di terzi, non potrà tuttavia essere pagato se non con l’intervento od il consenso dei medesimi. Art. 70 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; altrimenti, di comune accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i due Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata, su istanza anche di una sola delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se non diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà. La procedura di accertamento del danno è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. Art. 71 - Mandato dei periti I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art.66; d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art.16 per la “Sezione Incendio ed altri danni ai beni”; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di valutazione di cui all’art.72. Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art.70 punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 72 - Valutazione del danno La determinazione del danno viene eseguita: A) Incendio ed altri danni ai beni, furto e rapina, guasti accidentali a) per il fabbricato stimando: 1) la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo dello stesso, escluso il valore dell’area; 2) il valore del fabbricato assicurato al momento del sinistro che si ottiene applicando alla stima di cui al punto precedente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante; b) per il macchinario, l’attrezzatura e l’arredamento stimando: 1) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico; 2) il valore delle cose assicurate al momento del sinistro che si ottiene applicando alla stima di cui al punto precedente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Il pagamento dell’indennizzo resta tuttavia limitato, nella fase iniziale, al valore al momento del sinistro delle cose assicurate distrutte o danneggiate, che si ottiene secondo i criteri di cui alle lettere a) punto 2 e b) punto 2. Si calcola poi il supplemento d’indennità a nuovo pari alla differenza tra la stima delle cose assicurate a “Valore a nuovo” come alle lettere a) punto 1 e b) punto 1 e la stima delle stesse a “Valore al momento del sinistro” come alle lettere a) punto 2 e b) punto 2) che, aggiunto alle indennità di cui al precedente paragrafo, determina l’indennizzo complessivo calcolato in base al “Valore a nuovo” corrispondente alle stime di cui alle lettere a) punto 1 e b) punto1. Agli effetti dell’art.75 il supplemento di indennità per NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 23 di 33 ogni partita: •è dato dall’intero ammontare del supplemento stesso qualora la somma assicurata risulti superiore od uguale al rispettivo “Valore a nuovo”; • viene proporzionalmente ridotto, qualora la somma assicurata risulti inferiore al rispettivo “Valore a nuovo” ma superiore al “Valore al momento del sinistro” per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione “a nuovo”, nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza; • diventa nullo qualora la somma assicurata risulti uguale o inferiore al “Valore al momento del sinistro”. Il versamento del supplemento d’indennità, fermo il di sposto dell’art.79, verrà corrisposto: • in caso di rimpiazzo, entro trenta giorni, purché questo avvenga entro diciotto mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni sei mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga entro diciotto mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti. La Società, fermo comunque il disposto dell’art. 78, non sarà tenuta a corrispondere somma maggiore del: • triplo del valore di ciascun macchinario, attrezzatura, nonché dell’arredamento stimato come alle lettere a) punto 2 e b) punto 2; • t riplo del valore del contenuto dell’abitazione stimato come alla lettera b) punto 2, ma con il massimo di € 3.000,00 quale supplemento di indennità a nuovo relativamente a capi di vestiario e biancheria personale e di casa. L’assicurazione in base al “Valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti d’importo superiore al 30% del valore del fabbricato al “momento del sinistro” stimato come alla lettera a) punto 2, la Società corrisponderà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà corrisposta solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e semprechè la stessa sia stata ultimata entro diciotto mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti; c) per le merci stimando il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo 24 di 33 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI dal valore delle cose assicurate, come sopra stimato, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Per le merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture; d) per le cose particolari stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento o la riparazione ridotti in relazione al loro stato d’uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione o ricostruzione e purché questi avvengano entro il termine di dodici mesi dal sinistro; e) per l’interruzione di attività – forma a diaria stimando l’importo globale delle spese di carattere fisso ed insopprimibile e dell’utile netto calcolati in relazione ai dodici mesi antecedenti alla data del sinistro. L’indennizzo sarà pari ad 1/360 dell’ammontare di cui sopra – con il limite della diaria giornaliera indicata nella Scheda di polizza – per il numero di giorni consecutivi di chiusura totale per i quali è dovuta la diaria, riconosciuti sufficienti a ripristinare la normale attività dell’azienda. Per i giorni per i quali l’inattività è solo parziale l’indennizzo sarà ridotto in proporzione; f) per l’interruzione di attività – forma a percentuale applicando all’importo dell’indennizzo spettante per il fabbricato e/o contenuto la percentuale del 20%; B)Lastre stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della regola proporzionale. Art. 73 - Raccolte e collezioni Se la raccolta o collezione viene asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. Art. 74 - Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. Art. 75 - Assicurazione parziale In caso di assicurazione a “Valore intero”, se dalle stime fatte in base all’art.72 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, maggiorate del 15%, la Società corrisponderà un indennizzo diminuito in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, aumentato del 15%, e quello risultante al momento del sinistro. Art. 76 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. La Società, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle stesse somme assicurate, dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell’imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Art. 77 - Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a’ termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto. Art. 78 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall’art.1914 del Codice Civile e quanto indicato all’art.12, per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 79 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione da parte di terzi, in particolare: a) nel caso di incendio se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di cui all’art.14 punto b) o d); b) nel caso di furto dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi di cui all’art.27 punto d). Il Contraente o l’Assicurato può richiedere, non prima di sessanta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% dell’importo minimo determinato come previsto alla lettera A) punto a) 2) e punto b) 2) dell’art.72 che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’entità del danno – escluso quello relativo al Ricorso Terzi – non sia inferiore al 30% delle somme complessivamente assicurate. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo. Art. 80 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose indenni o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all’indennizzo. Art. 80.1 - Rinuncia alla rivalsa Esclusivamente per le Sezioni “Incendio ed altri danni ai beni”, “Guasti accidentali “ e “Lastre” la Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purchè l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. Art. 80.2 - Buona fede – sezioni: incendio, guasti accidentali, lastre La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 25 di 33 La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Resta altresì inteso che quanto convenuto con la presente clausola non può in nessun caso essere riferito ad una eventuale inesatta valutazione riguardante l’entità delle somme assicurate. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Art. 81 - Gestione delle vertenze (operante anche per il Ricorso Terzi della “Sezione Incendio ed altri danni ai beni”) La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato medesimo. La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell’assistenza dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese di difesa e di resistenza alle azioni promosse contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 82 - Assicurazione parziale Premesso che il premio relativo alla “Sezione responsabilità civile” è concordato in base al numero degli addetti, se al momento del sinistro risulta che il numero effettivo degli stessi sia superiore a quello dichiarato, la Società corrisponderà l’indennizzo in proporzione al numero degli addetti assicurati e riportato nella Scheda di polizza, aumentati di una unità, rispetto a quelli effettivamente esistenti. Art. 82.1 - Massimo risarcimento In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia di Responsabilità Civile per l’esercizio dell’attività sia quella per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, La Società non risarcirà somme superiori complessivamente all’importo del massimale indicato nel frontespizio della Scheda di polizza per la Responsabilità Civile per l’esercizio dell’attività. SEZIONE TUTELA LEGALE Premessa La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Tutela legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del 26 di 33 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Commercio n. 59, 37135 Verona VR (Italia), in seguito denominata ARAG alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: Telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: [email protected], fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449. Art. 83 - Gestione del sinistro e scelta del legale Ricevute le denunce di sinistro, la Società esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Qualora non sia stato possibile raggiungere un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto d’interessi tra la Società e l’Assicurato, quest’ultimo ha diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l’Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative. Il mandato al Legale designato dovrà essere conferito dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Con le stesse regole si procederà anche per la scelta del Perito. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di scelta del Legale e del Perito. L’Assicurato, in ogni caso, non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, l’Assicurato può scegliere: a) di adire l’Autorità giudiziaria o alternativamente di demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che pronuncia secondo equità. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura; b) di proseguire la controversia per proprio conto ed a proprio rischio con facoltà di ottenere dalla Società la refusione delle spese sostenute, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto e di diritto. La scelta di una delle due procedure esclude l’altra. Art. 84 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile In caso di coesistenza di assicurazione di responsabilità civile, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’Assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza. Art. 85 - Assicurazione parziale Premesso che il premio relativo alla “Sezione Tutela Legale” è concordato in base al numero degli addetti, se al momento del sinistro risulta che il numero effettivo degli stessi sia superiore a quello dichiarato, la Società corrisponderà l’indennizzo in proporzione al numero degli addetti nella Scheda di polizza, aumentati di una unità, rispetto a quelli effettivamente esistenti. Art. 85.1 - Recupero delle somme Le somme recuperate per capitali ed interessi spetteranno integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza della Società che li ha sostenuti o anticipati. NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 27 di 33 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 86 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi delle disposizioni degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 87 - Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi delle disposizioni dell’art.1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Art. 88 - Frazionamento del premio Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concederne il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato. Art. 89 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 90 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi delle disposizioni dell’art.1898 del Codice Civile. Art. 91 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi delle disposizioni dell’art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 92 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a’ termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del 28 di 33 Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso. Art. 93 - Altre Assicurazioni Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell’art.1910 del Codice Civile. In particolare, in caso di incendio, furto e rapina o responsabilità civile, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 94 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza dell’assicurazione, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale. Nel caso in cui la polizza sia vincolata a favore di un Ente Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleghi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell’Ente sopra citato. Art. 95 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 96 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA CODICE CIVILE Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa. Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore. Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione. Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 29 di 33 Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893. Art. 1897 - Diminuzione del rischio Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. Art. 1898 - Aggravamento del rischio Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i 30 di 33 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore. Art. 1901 - Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. Art. 1907 - Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. Art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari. Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avvi- so, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. Art. 1914 - Obbligo di salvataggio L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato. Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore. Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Art. 2359 - Società controllate e Società collegate Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù’ di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. CODICE PENALE Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone. NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 31 di 33 ELENCO DEI CODICI DELLE ATTIVITÀ PER SETTORE MERCEOLOGICO Alimentari e simili 1501Acque minerali, gassose e bibite analcoliche, succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi 1502Burro, latticini, latte 1503Caffè e surrogati 1504 Carni, macelli senza stallaggio 1505 Confetture, conserve di ortofrutticoli 1506 Distilleria di spiriti, estratti alcolici 1507 Formaggi duri 1508Gelati 1509Mangimi per animali 1510 Oli di oliva 1511 Oli e grassi alimentari di origine animale e vegetale 1512 Panifici, grissini, dolciumi 1513 Paste alimentari, cereali, riso, legumi 1514Prodotti alimentari surgelati, carni e pesci conservati ed in scatola 1515Prodotti alimentari liofilizzati, disidratati, omogeneizzati 1516Prosciutti, salumi, alimentari precotti 1517 The, camomilla, erbe aromatiche, spezie 1518Vini, spumanti, aceto, cantine sociali, bibite e liquori (esclusi distilleria ed estratti alcolici) Carta - cartotecnica - grafica 1519Cartiere 1520Carte da parati (esclusa posa in opera) 1521Cartotecnica, cartoni ondulati e globulari 1522 Legatoria (escluso antiquariato) 1523 Litografia, serigrafia 1524Tipografia Chimica 1525 Adesivi, colle, mastici 1526 Cere, creme per calzature, grassi minerali 1527 Colori a colla, a pastello, a calce ad acquerello 1528Colori a base di infiammabili, inchiostri 1529 Concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti 1530Detersivi, detergenti, dentifrici, liquidi e paste per pulizie 1531Oli lubrificanti 1532Preparati farmaceutici, prodotti antibiotici e biologici (esclusi stupefacenti) 1533Profumi, cosmetici, essenze 1534 Vernici, smalti, lacche Edilizia - lavorazioni accessorie - prodotti 1535Elettricisti, installatori e manutentori di impianti elettrici, televisivi, telefonici e telegrafici 1536Elettricisti, installatori e manutentori di impianti elettrici, televisivi, telefonici e telegrafici (esclusi fono-audiovisivi) 1537Idraulici, installatori e manutentori di impianti idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento 1538Leganti: calci, cementi, gesso 32 di 33 Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per le Aziende 1539Manufatti per l’edilizia (escluse materie plastiche espanse) 1540Imbianchini 1541Parquettisti, posatori di moquette 1542Piastrellisti 1543 Tappezzieri in carta e plastica Elettromeccanica - meccanica di precisione 1544Accumulatori elettrici, pile elettriche 1545Apparecchi, strumenti e componenti elettronici, ottici, scientifici e di precisione, orologi, componenti fono-audiovisivi 1546Cavi e conduttori elettrici 1547 Circuiti elettrici miniaturizzati e stampati 1548 Elettrodomestici (esclusi fono-audiovisivi) 1549 Elettrodomestici, fono-audiovisivi 1550 Macchine ed apparecchiature elettriche 1551Macchine da scrivere, da calcolo, per cucire, registratori di cassa Legno 1552 Carpenterie di legno, segherie di tronchi 1553 Compensati, lastre e fogli di impiallacciature 1554 Mobili di legno, oggetti di legno, falegnamerie 1555 Nobilitazione di: compensati, paniforti, truciolari 1556Paniforti 1557 Pannelli truciolari 1558Poltronifici 1559 Restauratori, decoratori di mobili e cornici 1560 Segherie di tronchi 1561Serramenti, palchetti (esclusa rimozione, manutenzione e posa) 1562Serramenti, palchetti compresa rimozione, manutenzione e posa 1563 Strumenti musicali Metallurgia - lavorazioni speciali di metallo 1564 Argenteria (oggetti di) 1565Bigiotteria 1566Fonderie e/o pressofusione di metalli (esclusi titanio, zirconio, magnesio, preziosi) 1567 Fonderie e/o pressofusione di metalli (esclusi titanio, zirconio, magnesio, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai 18/8 e 18/10, preziosi) 1568Galvanostegia, galvanoplastica 1569Gioielli 1570Minerali e rottami metallici 1571 Smaltatura, sabbiatura di oggetti di metallo 1572 Trattamento termico dei metalli Metalmeccanica - veicoli 1573 Armi da fuoco 1574 Autofficine, elettrauto (esclusi fono-audiovisivi) 1575 Carpenteria metallica, fabbri 1576Carpenteria metallica, serramenti metallici, fabbri, lattonieri (escluso stagno, ottone, bronzo,piombo, rame, argento, acciai 18/8 e 18/10) ELENCO DEI CODICI DELLE ATTIVITÀ PER SETTORE MERCEOLOGICO 1577 Carrozzeria per autoveicoli (esclusi fono audiovisivi) 1578Ciclomotori, moto, biciclette, trattori, semoventi 1579Macchine operatrici utensili non elettriche e parti metalliche delle stesse 1580Minuterie metalliche, oggetti di metallo, serramenti, lucchetti, serrature 1581Mobili metallici, casseforti 1582Roulotte, caravan, motocaravan, motorhome 1583Rubinetteria, posateria, coltelleria, stoviglie, casalinghi Trasporti e facchinaggio 1619Facchinaggio presso aeroporti e ferrovie 1620Imprese di trasloco (esclusi preziosi) 1621Recapiti espressi, corrispondenza, pacchi (esclusi preziosi e valori) Pelli 1584 Articoli di cuoio o pelle naturale (escluso calzature) 1585Calzature, suole di cuoio, di pelle naturale ed artificiale 1586Concerie 1587 Calzolai Aziende particolari 1625Abrasivi, mole, carte, tele smeriglio 1626Bottoni 1627Cordami 1628Guarnizioni d’attrito per freni e frizioni 1629 Lana di vetro e di roccia 1630Matite, penne a sfera e stilografiche (esclusi argento e preziosi) 1631Occhiali 1632Oggetti di: avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, perla, tartaruga, cammei 1633 Ombrelli 1634 Reti di qualsiasi tipo 1635Sale (raffinazione) 1636 Scope, spazzole, pennelli 1637Stabilimenti di confezionamento, imbottigliamento, imballaggio 1638Stabilimenti inattivi 1639 Stabilimenti di verniciatura 1640 Sviluppo e stampa di materiale cinefotografico 1641Tappeti e stuoie Pietre - Terrecotte 1588Ceramiche, terrecotte, grès, porcellane, maioliche (esclusa posa in opera) 1589Ceramiche, terrecotte, grès, porcellane, maioliche compresa posa in opera 1590 Fornaci di laterizi 1591Lavorazione e frantumazione marmi e simili, marmisti (esclusa posa in opera) 1592Lavorazione e frantumazione marmi e simili, marmisti compresa posa in opera 1593 Smalti silicei e vetrosi Plastica - gomma 1594 Calzature in gomma, tela, corda 1595 Natanti (esclusi motori) 1596 Natanti e relativi motori 1597Oggetti di materia plastica non espansa od alveolare 1598Oggetti in gomma naturale e sintetica 1599Plasticatura di oggetti 1600 Pneumatici, gommisti Tessili - abbigliamento 1601Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce) 1602Abiti e confezioni in genere comprese pellicce 1603 Biancheria da casa, teleria, tendaggi, trapunte 1604Calze, cravatte e guanti 1605 Cappelli e borse in tessuto 1606 Lavanderie di filati e tessuti 1607Lavanderie e stirerie di indumenti usati 1608Maglierie 1609Materassi a molle 1610Nastri, passamanerie, merletti, ricami 1611 Pellicce 1612Sartorie 1613Stamperia di tessuti 1614 Tessitura di cotone 1615 Tessitura di lana, seta, fibre di origine animale 1616 Tessuti di spugna 1617 Tessuti non tessuti 1618Tintoria di tessuti e confezioni Vetri 1622 Oggetti di vetro e cristallo 1623Vetrerie, vetrai (esclusa rimozione e posa) 1624 Vetrerie, vetrai compresa rimozione e posa Attività varie 1642 Barbieri, parrucchieri 1643Figurinisti, modellisti 1644 Estetisti, visagisti, massaggiatori, podologi 1645Gastronomia, servizi mensa con cibi freschi 1646Giardinaggio esclusa potatura ed abbattimento piante 1647Giardinaggio compresa potatura ed abbattimento piante 1648 Installatori e manutentori di impianti antincendio 1649 Installatori di insegne e cartelli pubblicitari 1650 Imprese di pulizia 1651Istituti di bellezza 1652 Laboratori odontotecnici (esclusi argento e preziosi) 1653 Produzione di protesi ortopediche 1654 Servizi di pompe funebri 1655 Studi emittenti radio/televisivi 1656 Toelettatura per cani ed altri animali 1657 Stazioni di lavaggio 1658 Stazioni di servizio 1659Distributore di carburanti (esclusi quelli con servizio di autolavaggio o di officina) 1660 Autorimesse - Autosilos ED. 01/07/2014 ELENCO DEI CODICI DELLE ATTIVITÀ PER SETTORE MERCEOLOGICO 33 di 33 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi dell’abitazione INFORMATIVA PRIVACY 1 di 3 INFORMATIVA PRIVACY Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). Perché Le chiediamo i dati I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(4), ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonchè per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(6). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture 2 di 3 INFORMATIVA PRIVACY Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi dell’abitazione della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7). Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(8). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati”, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, [email protected] Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. – NOTE – 1)Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2)Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali. 3)Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc. 4)Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti as- sicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie. 5)Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni , si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it. 6)In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). 7)Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 8)Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8. USA_Info_Cont_01 – ed. 1/05/2014 INFORMATIVA PRIVACY 3 di 3 4 di 3 Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it Modello 7603 – Ed. 01.07.2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.