La Circolare 21 2013 di Lavoro e Previdenza Periodico di aggiornamento ed approfondimento professionale in area giuslavoristica 27 maggio 2013 In evidenza Le notizie flash Prorogati i termini per l’assistenza fiscale del Mod.730/2013 Il punto di pratica professionale Concordato preventivo: la regolarità contributiva si salva solo con l’omologa Il punto di pratica professionale Rapporto Cig, Cigs contratti di solidarietà e altri istituti contrattuali Le notizie flash Assunzione disoccupati da dodici mesi: decreto in fase di pubblicazione Prorogati i termini per l’assistenza fiscale del Mod.730/2013 Ebiten: versamento contributi tramite F24 Versamenti volontari: nuovo portale dei pagamenti Settore portuale: obbligatorio il versamento della contribuzione dello 0,90% Rivalutati i livelli reddituali per gli assegni al nucleo famigliare Assegni familiari per stranieri: ultimi chiarimenti dell’Inps INPS: indicazioni per la liquidazione indennità ai co.co.pro. Card e patenti Cqc: i chiarimenti del Ministero sulla legalizzazione della fotografia Pubblicata la nuova procedura di controllo modello 730/2013 Certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013: al via la convenzione con i Caf Lavoratori sospesi attività lavorativa e obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza Invio denunce/comunicazioni dalle Pubbliche amministrazioni Regione Emilia Romagna: incentivi per l'assunzione nei Comuni colpiti dal sisma del 2012 Regione Sicilia: raddoppiati i limiti numerici per i tirocini formativi Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga: pubblicato il Decreto legge Repechage con offerta di lavoro autonomo invalida il licenziamento pag.4 pag.4 pag.4 pag.5 pag.5 pag.5 pag.5 pag.6 pag.6 pag.6 pag.6 pag.7 pag.7 pag.7 pag.8 pag.8 pag.9 Il punto di pratica professionale Concordato preventivo: la regolarità contributiva si salva solo con pag.10 l’omologa Rapporto Cig, Cigs contratti di solidarietà e altri istituti contrattuali pag.14 CED e abusivismo professionale pag.20 Aggiornamenti professionali Il punto sugli esodati: ultimi chiarimenti dell’Inps pag.22 La sicurezza sul lavoro La gestione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del pag.31 lavoro – il D.Lgs. n.758/94 Il calendario delle scadenze Calendario delle scadenze dal 1° al 15 giugno pag.41 master Breve IL MEGLIO È ANCORA MEGLIO. a Master Breve giunge alla 15 edizione, ulteriormente arricchito per essere ancora più vicino alle esigenze dei professionisti, con una serie di importanti novità. 1 2 DIREZIONE SCIENTIFICA La Direzione Scientifica del Master Breve sarà affidata a Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi, esperti nel settore della formazione dei professionisti e delle imprese, per garantire un prodotto ancora più vicino alle esigenze dei partecipanti. COMITATO SCIENTIFICO Ai membri dell’attuale Comitato Scientifico si affiancheranno altri componenti di assoluto valore nell’ambito della formazione professionale. Il Comitato Scientifico è strutturato in modo che ciascuno dei componenti sia fortemente specializzato in una specifica area tematica in modo da garantire un elevato valore all’erogazione dei contenuti. 3 4 RELATORI IN ESCLUSIVA 5 QUESITI ON LINE 6 E-LEARNING DI PREPARAZIONE SUI TEMI MONOTEMATICI 7 FORUM SUI TEMI MONOTEMATICI I principali relatori saranno in ESCLUSIVA ASSOLUTA per il Master Breve. COORDINATORE DIDATTICO In ciascuna sede vi sarà un coordinatore scientifico per garantire la continuità e l’uniformità didattica. Verrà introdotta la possibilità di porre quesiti on line successivamente all’evento formativo sulle tematiche affrontate in aula. Verranno messi a disposizione dei partecipanti delle ore formative e-learning propedeutiche ai temi monotematici affrontati in aula, che consentiranno di maturare ulteriori crediti formativi. Verrà introdotta la possibilità di partecipare ad un forum on line per sviluppare discussioni ed approfondimenti con i relatori e gli altri partecipanti sui temi affrontati nella parte monotematica. CONSULTA IN ANTEPRIMA LA BROCHURE DELLA 15 A EDIZIONE Gruppo Euroconference S.p.A. via Enrico Fermi,11/a – 37135 VR tel. 045 8201828 (interno 1) • fax. 045 583111 e-mail: [email protected] sito: www.euroconference.it Le notizie flash a cura di Marina Ducci IN PRIMO PIANO Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto direttoriale 19/04/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM Assunzione disoccupati da dodici mesi: decreto in fase di pubblicazione. Si apprende dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che a breve sarà pubblicato sulla G.U. il decreto direttoriale 19 aprile 2013, già registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013, che prevede la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l’assunzione (stanziati € 20.000.000,00). L’incentivo è quantificato in: in € 190,00 al mese per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; in € 190,00 al mese per 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; in entrambi i casi per le assunzione con contratti part time il contributo verrà riproporzionato in base alle ore lavorative previste sul contratto. Il decreto prevede che per fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un’istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità stabilite dall’Istituto entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore del citato decreto. Prorogati i termini per l’assistenza fiscale del Mod.730/2013. Si apprende dalla stampa specializzata che il Governo con DPCM ha prorogato al 10 giugno la scadenza per la presentazione ai Caf e ai professionisti del mod.730/2013 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille, per rispondere alla richiesta di proroga presentata dai Caf in relazione alle variazioni in materia di Imu stabilite in questi giorni. La consegna della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione al contribuente dovrà essere fatta entro lunedì 24 giugno. Mentre la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro l’8 luglio. CONTRIBUTI E PREMI Inps Circolare 14/05/2013 n.80 Ebiten: versamento contributi tramite F24. L’Inps, con circolare n.80 del 14 maggio 2013, rende noto di aver attivato una convenzione tra l’Istituto e l’Ente Bilaterale Ebiten (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “ENBI”, attribuito dall’Agenzia delle Entrate, esposto nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “ENBI” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel modello F24 con il corrispondente codice. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 4 n.21 del 27 maggio 2013 Inps Messaggio 21/05/2013 n.8293 Inps Circolare 21/05/2013 n.83 Versamenti volontari: nuovo portale dei pagamenti. L'Inps, con messaggio n.8293 del 21 maggio 2013, rende noto di aver rilasciato, all’interno del Portale dei Pagamenti del sito Internet dell’Istituto, il servizio "Versamenti Volontari", una nuova versione della funzione “frazionamento” che gestisce in maniera più efficace il pagamento o la stampa del bollettino Mav da parte dell’utente, entro la data di scadenza, di periodi parziali del trimestre. La nuova procedura effettua il calcolo sempre proporzionalmente al “periodo di riferimento”, al “numero dei contributi” ed "all’importo” per cui l’utente, autorizzato alla prosecuzione volontaria, può selezionare il periodo che intende versare anche se è inferiore al trimestre intero proposto dalla procedura. Settore portuale: obbligatorio il versamento della contribuzione dello 0,90%. L’Inps, con circolare n.83 del 21 maggio 2013, chiarisce che è obbligatorio il versamento del contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo del settore portuale (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) per imprese e agenzie (ex art.17, co.2 e 5, della L. n. 84/94) e società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali. L’istituto precisa che a tali aziende non sono però applicabili le previsioni in materia di integrazione salariale straordinaria. Per il versamento della contribuzione dovuta, visto lo scioglimento della riserva sul tema contenuta nella circolare n.13/2013, il contributo è applicabile da gennaio 2013 e le Sedi provvederanno ad attribuire alle posizioni contributive riferite alle imprese sopra indicate il codice di autorizzazione “2U”. Inoltre, le procedura di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 01/2013, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. Eventuali note di rettifica emesse in relazione al mancato versamento della sola contribuzione in argomento per i mesi di “gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013”, non conterranno oneri accessori. PRESTAZIONI Inps Circolare 23/05/2013 n.84 Tabelle Inps Messaggio 15/05/2013 n.7990 Rivalutati i livelli reddituali per gli assegni al nucleo famigliare. L'INPS, con circolare n.84 del 23 maggio 2013, comunica che sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. Assegni familiari per stranieri: ultimi chiarimenti dell’Inps. L’Inps, con messaggio n.7990 del 15 maggio 2013, ha ulteriormente precisato che gli assegni per il nucleo familiare per i soggetti con almeno tre figli minori, previsti dall’art.65 della L. n.448/98, cittadini extracomunitari di Paese terzi soggiornanti da lungo periodo, vanno concessi dai Comuni e che l’Istituto svolge soltanto la funzione di soggetto erogatore. Per cui anche la revoca dell’assegno è un provvedimento che adotta il Comune il quale potrà eventualmente concedere il beneficio anche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, purché il Comune che dispone il mandato si dichiari consapevole delle disposizioni normative vigenti. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 5 n.21 del 27 maggio 2013 Inps Messaggio 22/05/2013 n.8355 INPS: indicazioni per la liquidazione indennità ai co.co.pro.. L'INPS, con messaggio n.8355 del 22 maggio 2013, fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande per la concessione dell’indennità economica ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto. MODULISTICA E SOFTWARE Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Nota 15/05/2013 n.12278 Procedura di controllo modello 730/2013 Versione software: 1.0.1 del 22/05/2013 Card e patenti Cqc: i chiarimenti del Ministero sulla legalizzazione della fotografia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n.12278 del 15 maggio 2013, fornisce dei chiarimenti sull’obbligo di legalizzazione delle foto tessera in caso di rinnovo delle card Cqc e delle patenti Cqc, di seguito si riportano le indicazioni riportate nella nota: per le card Cqc, non essendo esse documenti equiparati a quelli di riconoscimento, non c’è bisogno della legalizzazione delle foto poiché la card ha un suo necessario presupposto logico-giuridico nella patente di guida a cui si riferisce; per le patenti con codice “95” (cd. patente Cqc) essendo esse un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità è necessaria la legalizzazione della fotografia del titolare della patente stessa. Pubblicata la nuova procedura di controllo modello 730/2013. In data 22 maggio 2013 è stata pubblicata la versione software: 1.0.1 della procedura di controllo del modello 730/2013. Il nuova versione del software che consente il controllo del modello 730/2013 contiene i seguenti aggiornamenti: aggiornato il controllo relativo alle addizionali comunali; aggiornato rideterminazione del reddito dei terreni ai fini del calcolo dell’acconto in presenza di casella IAP; aggiornato, con riferimento a particolari situazioni, in presenza dei redditi di terreni o redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera; aggiornato il controllo del rigo “Eccedenza cedolare secca”; aggiornato il controllo relativo alla determinazione dei redditi dei fabbricati nel caso di utilizzo “11” e “12” ed in presenza di particolari condizioni; rimossa errata segnalazione relativa alla scelta del cinque per mille; visualizzazione di una semplice segnalazione nella verifica del numero di modelli compilati del dichiarante e del coniuge; aggiornato il controllo relativo ai righi Crediti per imposte pagate all’estero. TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO Inps Circolare 16/05/2013 n.82 Certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013: al via la convenzione con i Caf. L'Inps, con circolare n.82 del 16 maggio 2013, fornisce le prime istruzioni operative sulle principali novità introdotte dallo schema di Convenzione 20122013 tra l'Inps ed i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2012 e 2013. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 6 n.21 del 27 maggio 2013 SALUTE E SICUREZZA Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali Interpello 22/05/2013 n.16 Inail Comunicato sito Lavoratori sospesi attività lavorativa e obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.16 del 22 maggio 2013, ha risposto ad un quesito di Confindustria, in merito alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. La domanda verteva sulla compatibilità fra gli obblighi formativi previsti dall’art.37 del D.Lgs. n.81/08 e quelli previsti dall’art.4, co.40, L. n.92/2012, che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione. Il Ministero chiarisce che è possibile effettuare nell’ambito della formazione di cui all’art.4, co.40, L. n.92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 co.4, lett. b) e c) del D.L.vo n. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’art.37 co.4, lett.a), cioè quelli da effettuarsi alla costituzione del rapporto di lavoro. Invio denunce/comunicazioni dalle Pubbliche amministrazioni. L’Inail, con comunicato sul proprio sito, rende noto che dal 23 maggio 2013 in Punto Cliente verrà implementato di una sezione dedicata alle Pubbliche amministrazioni in gestione per conto dello Stato che attraverso la funzione "Gestione utenti e profili" potranno effettuare l'autenticazione degli utenti che, a partire dal 1° luglio 2013, saranno abilitati ad effettuare l'invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio. Le denunce potranno riguardare i medici esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive che prestano la loro attività alle dipendenze dello Stato come docenti e assistenti universitari, ai medici addetti alle cliniche universitarie, ecc mentre non sono soggetti alla gestione per conto dello Stato i dipendenti statali rientranti nel campo di applicazione del titolo II del Testo Unico (agricoltura), per i quali è previsto il pagamento dei contributi tramite Inps. AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E BENEFICI Regione Emilia Romagna Delibera 06/05/2013 n.545 Regione Emilia Romagna: incentivi per l'assunzione nei Comuni colpiti dal sisma del 2012. È stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n.132 del 20 maggio 2013 la delibera n.545 del 6 maggio 2013 con cui la Regione ha approvato le disposizioni per l'erogazione di incentivi a favore dei datori di lavoro con sedi ubicate nei Comuni colpiti dal sisma del 2012 che assumono a tempo indeterminato disoccupati/inoccupati. Gli incentivi sono applicabili per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 con l’erogazione di € 7.000,00 per l'assunzione di uomini ed € 8.000,00 per l'assunzione di donne. La condizione per l’assegnazione del beneficio è non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo alla data del 31 dicembre 2012 con riferimento agli intervalli temporali di sotto indicati che determinano l’importo dell’incentivo: fino a 12 mesi: nessun incentivo; La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 7 n.21 del 27 maggio 2013 Regione Sicilia Legge 15/05/2013 n.9 B.U.R. 17/05/2013 S.O. n.23 dai 12 ai 24 mesi: 50%; oltre 24 e fino a 36 mesi: 100%; oltre i 36 mesi: 150%. La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata a partire dalla pubblicazione della delibera sul B.U.R. e massimo entro il 3 febbraio 2014 alla Provincia di riferimento esclusivamente con le seguenti modalità: spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante); tramite posta elettronica certificata. Unitamente al modello di domanda (che verrà pubblicato sul sito della provincia di riferimento) deve essere inviata anche la dichiarazione del regime di aiuti di Stato prescelto (in alternativa: Regime De Minimis o Regime di aiuti all'occupazione). Regione Sicilia: raddoppiati i limiti numerici per i tirocini formativi. È stata pubblicata sul S.O. n.23 del 17 maggio 2013 del B.U.R. della Sicilia, con la L.R. n.9 del 15 maggio 2013, che modifica ll'art.51 della L.R. n.2 del 26 marzo 2002, in materia di tirocini formativi.Tale previsione raddoppia il numero massimo di tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente, inoltre, la proporzione dipendenti-tirocinanti avviene sommando i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con quelli a tempo determinato. L’art.51 della L.R. n. 2/02, in materia di tirocini formativi ora recita: “2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati: a. datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti; b. datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti; c. datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore. 2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare”. AMMORTIZZATORI SOCIALI Presidente della Repubblica Decreto-Legge 21/05/2013 n.54 G.U. 21/05/2013 n.117 Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga: pubblicato il Decreto legge. È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 2012, il Decreto Legge 21 maggio 2013, n.54, concernente interventi urgenti in tema di: sospensione dell'imposta municipale propria (IMU), rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ed eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. Il decreto si prevede l’immediato rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga, in aggiunta alle risorse stanziate dalla L. n.92/12 e ad altre ulteriori risorse già attivabili ai sensi della legislazione vigente. Inoltre, il decreto per garantire la continuità nell’erogazione di servizi pubblici essenziali prevede lo spostamento del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che superano il limite temporale prescritto dalla legge. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 8 n.21 del 27 maggio 2013 CONTENZIOSO Corte di Cassazione Sentenza 23/05/2013 n.12810 Repechage con offerta di lavoro autonomo invalida il licenziamento. La Corte di Cassazione, con sentenza n.12810 depositata il 23 maggio 2013, annulla il licenziamento di un agente ex dipendente di una società assicurativa che al momento della soppressione di una struttura dell’azienda si era visto offrire un contratto di lavoro autonomo. La Corte sottolinea come non sia stato rispettato l’obbligo di repechage verso tale dipendente che, al contrario dei suoi colleghi riassunti con un contratto di agenzia, si era visto offrire solo un lavoro autonomo che non garantiva un reale flusso di lavori e di reddito. Ricordando anche la sentenza n.777 del 2003 la Corte chiarisce che l’onere di repechage per il datore di lavoro può essere letto in maniera elastica ma sempre nei limiti della ragionevolezza. Le ricordiamo che all’interno dell’Area riservata è attivo il nuovo servizio dedicato agli Abbonati che desiderano offrire suggerimenti, casi di studio e idee su argomenti da approfondire. Gli spunti più interessanti saranno oggetto di discussione nel nostro Comitato scientifico e sviluppati nei prossimi numeri. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 9 n.21 del 27 maggio 2013 Il punto di pratica professionale Concordato preventivo: la regolarità contributiva si salva solo con l’omologa a cura di Riccardo Girotto – Consulente del Lavoro in Treviso Fin dalla sua entrata in vigore il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) ha rappresentato un notevole aggravio procedurale per le aziende, nonché un vero e proprio “nulla osta” all’attività lavorativa, considerato come la sua mancata presentazione determini il blocco degli incassi, soprattutto quelli legati ai rapporti con la pubblica amministrazione, nonché della fruizione delle agevolazioni sul lavoro. In molti settori quindi qualunque debito contributivo o assicurativo evidenziato e non assistito da un pronto intervento datoriale di pagamento, anche in via rateale, o di contestazione blocca l’attività produttiva, rischiando di rendere strutturale una situazione di crisi anche solo temporanea. Capita infatti spesso che le imprese, già aggredite da un mercato sempre più ridotto, si vedano limitare ogni flebile opportunità di rilancio dall’impossibilità di ottenere il Durc. Alla luce di queste considerazioni si può apprezzare la spinta derogatoria alle regole vigenti in tema di regolarità contributiva fornita dal Ministero del Lavoro con l’interpello n.41/2012, ove si cerca di coordinare lo spirito di sopravvivenza insito nelle procedure di concordato finalizzato ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa e la necessità di recuperare i debiti contributivi pendenti. Durc, crisi e continuità dell’azienda Come evidenziato in premessa, la mancata emissione del Durc finisce per piegare le aziende già in difficoltà. Pur ritenendo condivisibile l’obiettivo di far lavorare prevalentemente le aziende virtuose, si deve considerare il rischio di seppellire definitivamente le prospettive di ripresa delle aziende insolventi, che potrebbero attraversare difficoltà solo temporanee e superabili alleggerendo la morsa dei creditori. Difficilmente, lo comprendiamo, la P.A. riesce ad individuare le situazioni di insolvenza, costretta com’è da quelle di insolvenza strumentale, per cui il sistema legato alla regolarità contributiva mira a stoppare definitivamente il fenomeno dei mancati pagamenti, pur nella coscienza che chi non può lavorare difficilmente troverà le risorse per soddisfare i debiti pregressi. Tra gli spazi creati dalle situazioni descritte si insinua la risposta ad interpello n.41/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che sazia la richiesta di intervento mossa dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, riferendo circa la condizione di crisi legata all’istituto del Concordato preventivo finalizzato alla continuità aziendale. Il dubbio dell’istante nasce dai possibili effetti della mancata concessione della regolarità contributiva che, oltre a determinare un reale pregiudizio rispetto agli altri crediti coinvolti nella procedura, integrerebbe una condotta notevolmente difforme rispetto allo spirito della Legge Fallimentare che regola il concordato preventivo, impedendo di fatto il superamento dello stato di crisi. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 10 n.21 del 27 maggio 2013 Il concordato alla luce della Riforma Fallimentare come modificata dal Decreto Crescita Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che mira ad assistere l’azienda insolvente al fine di arrestare il fenomeno di deperimento sfociante nella definitiva decozione. Chiaramente l’obiettivo primario trae linfa vitale da un piano specifico di liquidazione creditoria, secondo un preciso programma da approvarsi da parte dei creditori. Le procedure di concordato possono suddividersi in due tipologie, una delimitante il concordato in continuità, una il concordato cessio bonorum. 1. Il primo permette di cristallizzare i crediti ante procedura potendone definire liberamente la gestione della soddisfazione al solo scopo di agevolare la ripresa dell’attività. 2. Il secondo invece prevede un piano di soddisfazione dei crediti tramite la cessione dei beni aziendali finalizzata ad evitare il fallimento. La tipologia più utilizzata ed oggetto delle recenti modifiche legislative è proprio quella in continuità finalizzata alla conservazione, anche parziale, del complesso aziendale. Si assuma poi come le procedure di concordato prevedano tre step vincolanti, recentemente estesi a quattro: 1. la presentazione dell’istanza corredata dal piano di evasione dei debiti; 2. l’ammissione alla procedura; 3. l’omologazione. Il Decreto Crescita D.L. n.83/2012 conv. dalla L. n.134/2012 ha introdotto un nuovo sistema di ricorso al concordato, più agile ma anche meno garantista per i creditori nei suoi aspetti procedurali. Questo intervento permette alle aziende di depositare una domanda priva di indicazioni circa il piano di gestione dei debiti, da qui l’alias “in bianco”, riservandosi di integrarlo in un termine che il Tribunale fissa tra 60 e 120 giorni successivi. Viene pertanto introdotto un quarto step preventivo rappresentato dalla domanda priva di piano di gestione crediti. I debiti ricompresi nel piano sono quelli cristallizzati al periodo che precede il deposito della domanda. Il concordato in bianco peraltro è reso appetibile dalla possibilità di vedersi sospendere le azioni esecutive già dal momento della domanda, anche se avviata con riserva di presentare il piano successivamente. Ovviamente la sospensione permette la piena possibilità di proseguire l’attività, assistendo una possibile, se pur complessa vista la condizione di partenza, prospettiva di ripartenza dell’azienda. La riuscita di un concordato non è semplice. Fino ad un paio di anni fa la maggior parte delle procedure avviate, anche qualora omologate, sfociavano nella più preoccupante procedura fallimentare. Oggi qualche risultato migliore si può scorgere, ma va anche considerato che le domande di concordato, specie nella nuova modalità in bianco, sono aumentate a dismisura. Richiamando nello specifico il tema della trattazione, si ricorda che tra i creditori delle aziende in difficoltà solitamente sono presenti anche gli Istituti, posto che peraltro questi soggetti sono investiti dal delicato obbligo di automaticità delle prestazioni di cui La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 11 n.21 del 27 maggio 2013 all’art.2116 co.1 c.c. Negli ultimi anni conseguentemente Inps ed Inail su tutti hanno subìto l’aumento smisurato delle situazioni di difficoltà che non ha certo giovato alle loro casse. Le posizioni di Inps e Ministero Il Ministero del lavoro in risposta all’interpello n.41/2012 ha fornito un importante chiarimento: anche il Durc infatti, rappresentando una dichiarazione strettamente connessa alla situazione debitoria dell’azienda verso gli istituti, risulta coinvolto dalla sospensione delle azioni esecutive dei creditori e dalla cristallizzazione dei debiti ante procedura. Di conseguenza la sospensione delle posizioni creditorie nei confronti dell’azienda che presenta il piano, qualora estendibile agli Istituti, permetterebbe il rilascio del documento, agevolando la ripresa lavorativa finalizzata al superamento della crisi. Il Ministero conferma questa lettura, specificando che anche per i debiti coinvolti dalla dichiarazione di regolarità contributiva scatta la moratoria; questo effetto deve però limitarsi al periodo intercorrente dal momento dell’omologa fino ad un anno dal provvedimento stesso. Due considerazioni paiono necessarie: non tutti i concordati ottengono l’omologa, a dire il vero solo una percentuale molto esigua degli stessi. Pertanto una volta evidenziata la situazione debitoria viene comunque preclusa definitivamente ogni possibilità di ottenere il semaforo verde utile all’ottenimento del Durc. Rileva peraltro come tra la presentazione del piano e l’omologa possano decorrere molti mesi, tempo nel quale l’azienda non può operare nelle attività vincolate dalla presentazione del Durc; la sospensione ex lege dei crediti opera al massimo per 12 mesi, decorsi i quali scatta, nel caso di mancata copertura delle poste debitorie, l’immediato semaforo rosso che blocca di fatto ogni possibile dichiarazione di regolarità. Si ricorda infatti che i debiti verso gli istituti devono comunque saldarsi, anche per il tramite degli istituti di transazione ex art.182 ter L.F. Ovviamente, come ribadito dal messaggio Inps n.4925/2013, i debiti oggetto di sospensione sono quelli sorti precedentemente all’apertura della procedura, comunque privilegiati nel rispetto di quanto previsto dall’art.2778 c.c., mentre quelli sorti successivamente saranno richiedibili in prededuzione. Le condizioni necessarie individuate dal Ministero del lavoro ai fini dell’ottenimento del documento dal momento dell’omologazione del concordato in continuità sono: 1. la sospensione dei pagamenti che riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento; 2. la previsione espressa nel piano di richiesta moratoria ex art.186bis co.2 lett.c) L.F.; 3. l’omologa del piano di concordato con integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio. Per fugare ogni possibile dubbio il Dicastero del Lavoro ha emesso una specifica nota, anagrafata n.4323/2013, in cui si precisa che nell’intervallo di tempo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e la successiva emanazione da parte del Tribunale dell’omologa del concordato preventivo non è applicabile la sospensione. A mero titolo di completamento della disciplina, la nota ricorda che per la verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la verifica della posizione personale dei singoli soci. Di fatto la società non risponde infatti delle irregolarità contributive personali di questi soggetti (Inps messaggio n.16246/2010). La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 12 n.21 del 27 maggio 2013 Criticità e prospettive Alla luce del quadro delineato dal Ministero e dall’Inps emerge con chiarezza lo sforzo, comunque necessario alla luce di un sistema di equità degli effetti giuridici, teso ad alleggerire gli oneri che ostacolano la ripartenza dell’azienda. Emerge però come tale equiparazione tra crediti possa affermarsi solamente al momento dell’omologazione del concordato; fase questa che, come illustrato in questo pezzo, non si verifica immediatamente oltre a risultare meramente eventuale. Un’azienda in difficoltà, lo dimostra l’esperienza purtroppo diffusa di questi tempi, non rinasce come un’araba fenice dalle proprie ceneri: per poter ripartire dovrebbe paradossalmente non fermarsi mai. Ecco perché l’equiparazione parziale dei trattamenti tra crediti diversi proposta dalla risposta ad interpello non può sortire gli effetti che avrebbe prodotto un’equiparazione totale tra le posizioni creditorie. Solo una moratoria sui crediti effettiva fin dal momento di presentazione della richiesta del concordato può assistere congruamente la vera esigenza delle aziende, come accade sostanzialmente con la sospensione delle esecuzioni generabili da tutti gli altri crediti. Quale altro scopo dovrebbe integrare la novità introdotta dal Decreto Crescita, se non la prosecuzione di attività senza soluzione di continuità con un chiaro alleggerimento dei rapporti debitori? La prassi di fatto, perché è questa la fonte qui commentata, dovrebbe aiutare a digerire le norma attraverso il richiamo della ratio, in questo caso obiettivo l’obiettivo pare decisamente fallito. Proprio per tale motivo chi scrive ritiene che la precisazione inserita nell’interpello 41/2012: “… la ratio della procedura concorsuale sarebbe disattesa qualora si riconoscesse un’incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura stessa …” profumi di beffa. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 13 n.21 del 27 maggio 2013 Il punto di pratica professionale Rapporto Cig, Cigs contratti di solidarietà e altri istituti contrattuali a cura di Beniamino Gallo, Funzionario Inps – Direzione metropolitana di Torino* Numerosi sono gli effetti della Cassa integrazione sui vari istituti contrattuali, cosi come le relazioni tra la Cig e altri istituti previdenziali che possono presentarsi in concomitanza con la sospensione dal lavoro per Cig. Con il presente intervento illustriamo il rapporto tra i diversi trattamenti di Cig e gli istituti contrattuali, nel prossimo numero della rivista affronteremo invece le relazioni tra la Cig e altre prestazioni previdenziali. Cig e Festività Ai fini della determinazione dell’integrabilità o meno a carico della Cig delle festività, possono presentarsi le seguenti situazioni: Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati; Lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile; Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati Relativamente ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (o mensilizzati) l’Inps ha chiarito che le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività (al riguardo si veda la circolare n.50943 G.S. datata 8 febbraio 1973 lettera B - punto 6). In tal caso le ore attinenti alle festività sono da comprendere, da un lato, nel numero delle ore lavorative ricadenti in ogni singolo mese per il quale deve essere diviso l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale e, dall'altro, devono essere incluse nel numero delle ore integrabili. Tale metodo di calcolo del trattamento vale anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al CCNL di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata (vedi il messaggio n.13552 del 12 giugno 2009). Lavoratori retribuiti non in misura fissa Riguardo ai lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, in base al combinato disposto di cui agli artt.1 e 2 della L. n.90/54, le festività del 25 aprile e del 1° maggio e del 2 giugno non sono mai integrabili devono quindi essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Pertanto nella determinazione delle ore integrabili non vanno comunque considerate a carico della Cig le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana. Sono da considerarsi non integrabili anche le ore relative alle festività infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art.3 della L. n.90/54) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti. * Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non impegna l’Amministrazione di appartenenza. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 14 n.21 del 27 maggio 2013 Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate festività, quando queste si collocano oltre le prime due settimane di sospensione. Le ore relative alla festività infrasettimanale che ricorre nell'ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro e quindi computate fra le ore lavorate nella settimana medesima (Circolare n.64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972). Per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella quale non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore. Per settimana di riduzione di orario si intende invece la settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa. Pertanto, se, ad esempio, il lavoratore viene sospeso dal lavoro a far tempo dal mercoledì tale settimana sarà da considerare a riduzione di orario. Elenco delle festività: 1° gennaio; 6 gennaio; Lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre; Santo Patrono. Cig e Ferie L’Inps ha più volte ribadito la non integrabilità dei ratei di ferie relativi ai periodi nei quali i lavoratori fruiscono dell’intervento Cig, perché sospesi o lavoranti ad orario ridotto. Durante il periodo di fruizione di Cigo a zero ore, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n.1648 del 12 marzo 1980, il diritto alle ferie non matura, salvo espressa previsione contrattuale. In caso di integrazione salariale dovuta per contrazione di orario, l’Inps ritiene che il diritto alle ferie maturerà e sarà a carico del datore di lavoro, in quanto ha diritto a beneficiare dell’intero periodo feriale in relazione alla durata del rapporto di lavoro e non al numero delle ore effettivamente prestate, tenuto conto che per ogni settimana vi è comunque prestazione lavorativa. Sul punto si segnala, però, la sentenza della Corte di Cassazione n.3603 del 28 maggio 1986, di tenore contrario, la quale afferma che in caso di integrazione salariale dovuta per contrazione d'orario, il diritto alle ferie maturerà e sarà a carico del datore di lavoro, limitatamente alle ore di lavoro effettivamente prestate, mentre saranno a carico della Cig le ore non lavorate. Durante il periodo di chiusura della azienda per ferie collettive nessun lavoratore potrà beneficiare dell’intervento ordinario di Cig, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura (Circolare n.53416 GS del 12 luglio 1957). Nel caso di sospensione per Cig e Cigs a zero ore, l’obbligo di far fruire al lavoratore almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione, è posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo, coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Parimenti non sussiste l’obbligo di far fruire al lavoratore delle ferie arretrate in anticipo rispetto all’inizio della sospensione per Cig e Cigs; dunque la fruizione delle stesse può essere posticipata al rientro dalla sospensione. Qualora la sospensione avvenga nel corso del periodo dei 18 mesi al termine dei quali scatta l’obbligo di versamento della contribuzione per le ferie non godute, il termine è sospeso per un periodo di durata pari a quello della sospensione per Cig e Cigs a zero ore, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività produttiva (Ministero del lavoro - Interpello n.19/2011). Ferie e Contratto di solidarietà Durante il contratto di solidarietà, le ferie a carico del datore di lavoro maturano in proporzione all’orario effettivo di lavoro, la quota di tali istituti contrattuali relativa alle ore La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 15 n.21 del 27 maggio 2013 di sospensione per contratto di solidarietà resta a carico della Cigs (circolare n.9 del 8 gennaio 1986, punto 3). Affinché la quota di ferie possa essere recuperata a carico della Cigs, occorre verificare cosa prevede in concreto il contratto di solidarietà: se le ferie e le festività maturano per intero anche durante il contratto di solidarietà, le stesse devono essere retribuite a carico del datore di lavoro; se il contratto prevede invece la riduzione di tali istituti contrattuali in corrispondenza del contratto di solidarietà, la parte non più a carico del datore di lavoro viene indennizzata mediante il trattamento di integrazione salariale (Circolare n.9 del 8 gennaio 1986). Relativamente alle ferie, occorre inoltre distinguere fra quelle maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà e quelle relative a periodi successivi all'applicazione del contratto stesso. Le ferie maturate relative a periodi anteriori al contratto di solidarietà devono essere retribuite interamente dal datore di lavoro, anche se fruite nel corso del periodo di riduzione di orario. Per i periodi di ferie maturate durante il contratto di solidarietà e usufruiti nel corso del periodo di integrazione salariale autorizzato, la quota di ferie relativa al Contratto di solidarietà è a carico della Cigs. Non sono invece integrabili in quanto non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa, la indennità sostitutiva delle ferie, il trattamento per le festività soppresse, l'indennità di mancato preavviso (Circolare n.212 del 13 luglio 1994, punto 3). Tfr e Cigs È ammesso il rimborso delle quote di Tfr maturate durante il periodo di Cigs e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato (art.2, co.2, L. 8 agosto 1972, n.464). Le quote rimborsabili sono quelle immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto qualsiasi evento che interrompa la continuità cronologica della sospensione (per es., rioccupazione presso la stessa azienda, ferie, festività a carico del datore di lavoro, servizio militare) comporterà l'impossibilità di imputare a carico della Cigs tali quote. Costituiscono eccezione a tale disposizione le interruzioni dovute all'astensione obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile e 1° maggio che possono considerarsi non interruttive della sospensione dal lavoro per espresso parere del Ministero del Lavoro. Il Ministero ha altresì chiarito che ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle quote Tfr è ininfluente che si siano verificate interruzioni nella fruizione della Cigs per effetto della rotazione nell'ambito del programma approvato dal Ministero del Lavoro (Messaggio n.190 del 2001). La rioccupazione a tempo determinato presso altra azienda o lo svolgimento di lavoro autonomo non comportano la perdita del diritto alle quote di Tfr se vi è stata tempestiva e regolare comunicazione del lavoratore al proprio datore di lavoro ed all'Inps di competenza. Le quote di Tfr maturate in costanza di periodo di Cigs, non essendo qualificabili come somme dovute a titolo d'integrazione salariale, vengono corrisposte secondo la normativa vigente in rapporto alla retribuzione che sarebbe effettivamente spettata e non sono soggette quindi al massimale mensile. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 16 n.21 del 27 maggio 2013 Tfr e Contratto di solidarietà Al lavoratore in contratto di solidarietà spetta il Tfr per intero sulla base dell’intera retribuzione che avrebbe percepito lavorando. Per il periodo di durata del contratto di solidarietà, la quota di accantonamento Tfr relativa al contratto di solidarietà è però a carico della Cigs (Circolare n.94 del 9 maggio 1989). Il trattamento di Tfr relativo al contratto di solidarietà può essere riconosciuto solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (Circolare n.212 del 13 luglio 1994). Tfr relativo a Cigs e Contratto di solidarietà e rapporto con Fondo di Tesoreria Per i lavoratori in Cigs per i quali si versa il Tfr al Fondo di tesoreria, anche qualora sia prevedibile che i lavoratori in Cigs non rientrino al lavoro e che quindi venga a determinarsi il recupero del Tfr a carico della Cigs, durante il periodo di Cigs è obbligatorio continuare il versamento al Fondo di tesoreria. Per tali lavoratori, in sede di liquidazione del Tfr a seguito di cessazione del rapporto, il datore di lavoro potrà recuperare le quote trasferite al Fondo di Tesoreria come avviene per tutti gli altri dipendenti e contestualmente porre a carico della Cigs con il codice previsto l’importo di Tfr spettante al lavoratore per il periodo di Cigs (Messaggio 28 aprile 2009, n.9468). Nel caso del Contratto di solidarietà, l’Inps ha chiesto al Ministero del lavoro, che non risulta essersi ancora pronunciato, di valutare quale debba essere il momento per il recupero del Tfr in quanto si avrebbe un aggravio di costi per le aziende che devono anticipare una somma al Fondo di tesoreria che potranno recuperare, a volte, con anni di ritardo in quanto il licenziamento potrebbe avvenire anni dopo la conclusione del contratto di solidarietà. Tfr e Cig in deroga Non può essere riconosciuto il rimborso delle quote di Tfr maturate durante l'intervento della Cig in deroga, anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore, in quanto non vi è nessuna norma che lo preveda (Messaggio n.23953 del 23 ottobre 2009). Cig e Congedo matrimoniale Durante il periodo di assenza per matrimonio, per i settori Industria e Artigianato, al lavoratore spetta per legge la normale retribuzione, seppure depurata delle somme relative al lavoro straordinario e ai ratei di mensilità aggiuntive e ferie. Pertanto viene meno uno dei presupposti essenziali per l'intervento di cassa integrazione guadagni, cioè la perdita della retribuzione. L'importo dell'assegno rimane interamente a carico del datore di lavoro quando il beneficiario riveste la qualifica di impiegato o quadro; mentre per l'operaio e l'intermedio una quota dello stesso in misura rapportata a 6 ore e 40' per 7 giorni è a carico dell'Inps. Il lavoratore che all'atto del matrimonio non svolge attività lavorativa a causa di malattia infortunio o sospensione di attività ha comunque diritto a beneficiare del congedo retribuito. Pertanto nei confronti di un dipendente in integrazione salariale che intende beneficiare del congedo a causa di matrimonio deve essere sospesa l'erogazione del trattamento Cig e corrisposta l'intera retribuzione, salvo rimborso di una quota da chiedere all'Inps quando si tratti di operaio o intermedio (Circolare n.248/92). Congedo matrimoniale e Contratto di solidarietà L'assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con la concessione dei Contratti di solidarietà, di conseguenza spetta l'assegno per congedo matrimoniale calcolato sul minor orario stabilito dal contratto e in aggiunta, per lo stesso periodo, l'integrazione salariale per Contratto di solidarietà. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 17 n.21 del 27 maggio 2013 Cig e Attività di volontariato Il compenso corrisposto dalla Prefettura competente per attività di volontariato promosse dalla protezione civile è totalmente non cumulabile con l’importo spettante a titolo di integrazione salariale (Circolare n.179 del 12 dicembre 2002). Cig e attività svolta dai membri eletti a cariche delle Amministrazioni locali Il compenso corrisposto dall’Ente locale è totalmente non cumulabile con l’importo spettante a titolo di integrazione salariale (Circolare n.179 del 12 dicembre 2002). Cig e Diritto d’autore In via generale il compenso ricevuto per la cessione del diritto di utilizzazione economica di un’opera non incide sulle integrazioni salariali, queste ultime sono infatti incumulabili con redditi di lavoro (art.8, co.4 L. n.160/88). I proventi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali ecc., possono essere invece considerati redditi assimilabili di lavoro autonomo secondo quanto previsto dall’art.53 co.2 lettera b) DPR n.971/86 (TUIR), ma ciò solo ai fini fiscali. Tuttavia, qualora l’opera esaurisca i suoi effetti nell’ambito temporale della prima diffusione e sia stata resa su richiesta dell’impresa editoriale, la cessione dei diritti d’autore rappresenta uno strumento per il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni rese (Nota Ministero del lavoro del 27 maggio 1999). Quindi i proventi in questo caso sono soggetti al generale regime di incompatibilità e incumulabilità previsto per il lavoro autonomo. Cig e Donazione di sangue Al donatore di sangue è riconosciuto per legge un riposo retribuito per la giornata in cui avviene il prelievo. Il diritto a percepire l’intera retribuzione, anticipata dal datore di lavoro ed allo stesso rimborsata dall’Inps, determina la non integrabilità della giornata. Quindi il lavoratore interessato al prelievo viene escluso dall’integrazione salariale anche nell’ipotesi in cui l’impresa, da cui il lavoratore dipende, sospenda l’attività o attui una riduzione di orario relativamente a quella giornata. Cig e Assemblea Il diritto dei lavoratori di partecipare ad assemblee durante l’orario di lavoro, senza perdita della retribuzione, discende da norme contrattuali generalizzate, anche se il numero di ore annue retribuite da utilizzare a tale scopo è diversificato in rapporto al contratto applicato. Nel caso in cui i lavoratori si riuniscano in assemblea in una giornata in cui è programmata una riduzione di orario, ai fini dell’intervento della Cig le ore relative all’assemblea si computano quali ore lavorate e si sommano alle ore di effettivo lavoro per cui si integrano solo le rimanenti ore. Nel caso di sospensione totale dal lavoro, se l’assemblea si svolge nell’ambito aziendale e durante l’orario di lavoro contrattualmente stabilito, le ore di assemblea sono a carico del datore di lavoro e, pertanto, vengono detratte dalle 40 ore settimanali o dal minore orario contrattuale, da integrare. Cig e Distacco La possibilità di disporre il distacco per evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni non è ammessa in quanto la scelta potrebbe apparire dettata non tanto da un interesse proprio del distaccante, affinché i lavoratori eseguano presso il terzo la prestazione lavorativa, quanto piuttosto dalla esigenza di sostenere l'impresa, temporaneamente in La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 18 n.21 del 27 maggio 2013 crisi, attraverso il rimborso del costo della manodopera in distacco; tanto più che l'operazione complessiva troverebbe riscontro in un autonomo e rilevante interesse del distaccatario a fronteggiare, proprio attraverso la fornitura della manodopera in distacco, punte di intensificazione della attività produttiva (Circolare Ministero del Lavoro n.28 del 24 giugno 2005). Poiché il distacco integra un atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, e determina così una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, deve escludersi la legittimità di un distacco fondato su una ragione meramente economica, che può essere tanto l'interesse ad un corrispettivo, come sopra evidenziato, quanto il solo interesse al risparmio del costo del lavoro (Cass. 18 agosto 2004, n.16165). Cig e Stato di detenzione Lo stato di detenzione fa venire meno il diritto alla Cig. Ciò in quanto, ai sensi dell’art.3 del D.L.L. n.788/45, l’integrazione salariale non è dovuta per le assenze che non comportino retribuzione. In caso di detenzione il lavoratore non è in grado di prestare la propria opera presso il datore di lavoro e, conseguentemente, non può percepire la retribuzione, essendo il contratto un contratto a prestazioni corrispettive. Inoltre, poiché detenuto, è carente anche la disponibilità del lavoratore a riprendere l’attività lavorativa. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 19 n.21 del 27 maggio 2013 Il punto di pratica professionale CED e abusivismo professionale a cura di Riccardo Travers – Consulente del lavoro in Torino La pacata soddisfazione che aveva suscitato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.9725 del 2013 ha avuto un seguito che, in qualche misura, potrebbe aumentare il livello di gradimento di quelle categorie professionali a cui l’art.1 della L. n.12/79 affida una precisa riserva nello svolgimento degli “adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”1. Il Ministero del lavoro, con la circolare n.17 datata 11 aprile 2013, ha infatti colto l’occasione per focalizzare ancora una volta i connotati dell’abusivismo nell’esercizio della consulenza del lavoro, con particolare riferimento all’attività dei Centri elaborazione dati (CED). L'argomento è tutt'altro che nuovo, se si considera che già nel lontano anno 1986, lo stesso Ministero, con la circolare n.82, dettava norme per la "Repressione dell'abusivismo nella professione di consulente del lavoro", tuttavia questa volta il Ministero sembra essersi maggiormente soffermato su alcuni concetti molto interessanti. Anzitutto la Circolare rileva che "la predisposizione e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale (Emens o Uniemens) non può che essere effettuata esclusivamente da coloro che hanno titolo a “validare” la correttezza ed autenticità dei dati, ovvero dai soggetti qualificati" di cui all'art.1, co.1 della L. n.12/79. Si sofferma poi, il Ministero, sulle conseguenze della sentenza n.49 dell'8 gennaio 2003 della Cassazione che "estende" la copertura penale, non solo agli "atti tipici" della professione, ma anche agli atti caratteristici a quella strumentalmente connessi, "a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale". Non può sfuggire il collegamento di questa sentenza con il coerente contenuto dell'art.2 (Oggetto dell'attività) della L. n.12/79, allorché precisa che i consulenti del lavoro " … sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto dal comma precedente (l'amministrazione del personale dipendente)". Appare consequenziale dedurne che la trasmissione telematica all'Inps, relativa non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai parasubordinati, dovrebbe essere effettuata solo dagli intermediari di cui all'art.1 della L. n.12/79. Naturalmente queste affermazioni appaiono in chiaro conflitto con l'attribuzione di competenza alla trasmissione telematica da parte dell'Inps, mediante accordo, a soggetti che non hanno conseguito abilitazione professionale. Speriamo che l'Istituto ne tragga le logiche conclusioni. Precisa ancora il Ministero: "… sembra evidente che i CED possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali e accessorie". Questa affermazione pare tuttavia confliggere con il quarto comma del già citato art.2 della L. n.12/79 che recita testualmente: "Ferma restando la responsabilità personale del 1 Sul tema si legga a cura di Riccardo Travers “Consulenza del lavoro: limiti allo svolgimento della professione Pubblicato su La Circolare di Lavoro e Previdenza n.14 dell’8 aprile 2013 pag. 18. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 20 n.21 del 27 maggio 2013 consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale". La Circolare in esame si dilunga poi nel definire i limiti dei compiti che i CED possono effettuare e qui la soddisfazione dei professionisti aumenta notevolmente nel rilevare che il Ministero ha finalmente corretto l'errore che era contenuto nella circolare n.82 del 1986. Detta circolare precisava infatti: "Non versano in condizione di illegittimità quei CED che operino per i consulenti del lavoro e per gli altri soggetti di cui all'art.1 L. n.12/79 che ne utilizzino l'attività. In tal caso, infatti, i CED si atteggiano come mero supporto tecnico delle prestazioni professionali dei consulenti, al di fuori di ogni rapporto diretto con le aziende clienti dei consulenti medesimi. Del pari, sono da considerare legittimati quei CED i quali limitino la loro attività a operazioni di calcolo e stampa, sulla base di dati e indicazioni forniti dalle aziende clienti che i centri stessi provvedono poi a codificare ed elaborare secondo istruzioni ricevute dalle aziende. È da considerare come in entrambi i casi sopraccennati l'ausilio meccanico dei CED integra un'attività che, per la sua materialità e automaticità, si caratterizza solo in termini di "potenzialità di calcolo". Ora il Ministero precisa chiaramente che i CED "devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica …. (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo". Le attività "di tipo valutativo ed interpretativo" sono costituite esclusivamente dalle gravose e delicate operazioni di codifica dei dati che devono essere effettuate dal professionista (o dai suoi collaboratori, ma sotto la sua personale responsabilità). È infatti nel momento della codifica dei dati, che solo successivamente verranno destinati all'elaborazione (data entry), che si compiono quelle operazioni di individuazione del contratto collettivo applicabile, di inquadramento del lavoratore, di applicazione degli istituti contrattuali e delle normative previdenziali e fiscali che giustamente la Circolare ha assegnato come di "esclusiva pertinenza dei soggetti qualificati". La definizione di questi ruoli e competenze mette a nudo l'elusione normativa che viene attuata da quei CED che, mascherandosi dietro il calcolo e la stampa (operazioni che invero implicherebbero costi assai contenuti), sviluppano invece azioni di vero e proprio abusivismo professionale con le deleterie conseguenze che ne conseguono in ordine alla qualità della prestazione ed alle sue ripercussioni di tipo risarcitorio e sanzionatorio. Un'ultima nota circa i CED, cui faceva riferimento la circolare ministeriale del 1986, funzionali alle attività degli stessi professionisti abilitati, che, solitamente, fanno anche parte della loro compagine societaria: è auspicabile che la recente regolamentazione delle Società Tra Professionisti consenta di riportare l'attività di questi CED direttamente nell'alveo delle prestazioni professionali, di cui costituiscono una componente meramente esecutiva, ma essenziale. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 21 n.21 del 27 maggio 2013 Aggiornamenti Professionali Il punto sugli esodati: ultimi chiarimenti dell’Inps a cura di Temistocle Bussino – Funzionario Ispettivo e Docente di ‘’Prassi Previdenzialè’ All’Università Cattolica Le salvaguardie (possibilità di collocarsi in pensione con le regole antecedenti al 2012) oggi operative sono quelle previste dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012 (65.000 lavoratori) e dal decreto interministeriale datato 8 ottobre 2012 (55.000 lavoratori). La terza salvaguardia è quella prevista dall’art.1, co.231 della L. n.228/2012. Il relativo decreto interministeriale è in corso di emanazione (art.1, co.232, L. 228/2012). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM del 22 aprile 2013 diventerà, quindi, operativo il terzo contingente di salvaguardati, dei beneficiari cioè della salvaguardia pensionistica a cui si applicheranno le regole antecedenti alla riforma Fornero per andare in pensione. L’Inps con la circolare n.76 dell'8 maggio 2013 fa il punto complessivo della questione e fornisce alcune importanti precisazioni. Il susseguirsi delle norme Come è noto, la riforma delle pensioni ha prodotto la questione degli "esodati". Lo stesso precedente Governo Monti ha cercato di correre ai ripari con alcuni provvedimenti tampone. In particolare, l’art.24 del D.L. n.201/11, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto dal 1° gennaio 2012 nuove regole in materia di trattamenti pensionistici modificando, tra l’altro, i requisiti per il diritto ai trattamenti medesimi. Il co.14 del richiamato art.24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito al riguardo che a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n.201 del 2011. Nello specifico, dunque, le salvaguardie prevedono che a determinati soggetti, che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le norme vigenti ante riforma Fornero e l’Inps, con la nuova circolare presenta la possibilità di una nuova salvaguardia per gli esodati che si sono rioccupati. Nello specifico, infatti, l’Istituto di previdenza nazionale effettuerà il ricontrollo delle posizioni dei soggetti esclusi dai primi due contingenti (65mila e 55mila) per aver ripreso l’attività lavorativa, con l’intento di verificare nuovamente la possibilità di immetterli nel terzo contingente (10.130). L’Inps ha riassunto tutte le indicazioni in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici varati dalla riforma Fornero, con particolare attinenza alla terza tornata di esodati, autorizzata dalla legge di Stabilità 2013, legge che giunge a prendere ad oggetto i lavoratori cessati dal lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga nonché i lavoratori che hanno risolto il rapporto lavorativo entro il 30 giugno 2012 tramite accordi di natura privata o viceversa collettiva d’incentivo all’esodo siglati entro il La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 22 n.21 del 27 maggio 2013 31 dicembre 2011. L’Istituto chiarisce come i lavoratori interessati saranno tenuti a presentare apposita richiesta per poter accedere alla salvaguardia, alcuni di essi alla Direzione territoriale del lavoro mentre altri direttamente all’Inps. In particolare: i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga, (dovendosi comunque trattare di ammortizzatori autorizzati da accordi governativi o almeno stipulati entro il 31 dicembre 2011) insieme ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, saranno tenuti a presentare istanza alla competente Direzione territoriale del lavoro entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento; viceversa, i lavoratori che sono stati abilitati alla prosecuzione volontaria dovranno presentare la domanda all’Inps, pur sempre rispettando il termine fissato a 120 giorni dalla data di pubblicazione del D.L. in Gazzetta Ufficiale. La circolare chiarisce, tuttavia, che con l’intento di facilitare le tempistiche della definizione delle diverse situazioni, l’Istituto procederà comunque ad effettuare l’elaborazione delle posizioni dei prosecutori volontari noti all’Inps. L’Inps spiega infine la concessione dell’ulteriore chance. Nel merito, le posizioni dei soggetti esclusi dalle salvaguardie immesse dai primi due decreti, dal momento che risultano riattivate le rispettive attività lavorative consecutivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro, subiranno un aggiuntivo riesame al fine di verificare se siano raggiunti o meno i requisiti previsti per il terzo contingente dei 10.130, per il quale la rioccupazione è consentita entro determinati vincoli, oltre che temporali, anche subordinati al reddito. Analizziamo in breve, le tre diverse situazioni: Prima salvaguardia (c.d. salvaguardia 65.000) art.24, co.14 e 15, della L. n.214/11 La Riforma Monti ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n.201 del 2011 continuano ad applicarsi: ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; ai soggetti di cui all'art.1, co.9 della L. n.243 del 2004; a varie categorie di lavoratori elencate nel comma 14 stesso, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Tale ultima salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019. Il decreto interministeriale 1° giugno 2012 ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari di detta salvaguardia, nonché le relative modalità di attuazione, successivamente illustrate da parte dell’Istituto. L’Inps ha annunciato che è in fase di completamento l’invio a tutti i soggetti interessati della comunicazione attestante l’accesso alla salvaguardia “65.000” la quale costituisce certificazione del diritto ad accedere alla pensione in regime di salvaguardia, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti richiesti fino alla relativa decorrenza. I soggetti con pensione avente decorrenza entro luglio 2013 hanno ricevuto o stanno ricevendo, oltre a detta comunicazione, una seconda lettera recante l’informazione precisa sulla data di decorrenza del trattamento pensionistico con l’invito, ove non si sia già provveduto, a presentare la relativa istanza. Al riguardo, le Sedi Inps sono state interessate a riesaminare i provvedimenti di reiezione delle domande presentate in anticipo rispetto alla decorrenza della pensione e, ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla salvaguardia, a riconoscere il diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 23 n.21 del 27 maggio 2013 CATEGORIE CRITERI DI AMMISSIONE SALVAGUARDIA ALLA a) n.25.590 lavoratori collocati in mobilità Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011; Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011; Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art.7, co.1-2, L. n.223/91). Accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011. Titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 nonché Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’Inps, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011; non rioccupati dopo l’autorizzazione; almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011; decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013. Esonero in corso al 4 dicembre 2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4 dicembre 2011. ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. n.223 del 23 luglio 1991, e s.m.i. b) n.3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art.7, co.6 e 7, della L. n.223 del 23 luglio 1991, e s.m.i. c) n.17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art.2, co.28, della L. n.662 del 23 dicembre 1996. d) n.10.250 lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e) n.950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art.72, co.1, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, conv. con mod. in L. n.133/08. f) n.150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art.42, co.5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n.151 g) n.6.890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011: ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c.; in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. in In congedo al 31/10/2011; beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione; perfezionamento requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo. Data cessazione entro il 31 dicembre 2011; non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro; decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 24 n.21 del 27 maggio 2013 Seconda salvaguardia (c.d. salvaguardia 55.000) art.22, co.1, della L. n.135/12 Il D.L. n.95/2012, art.22, co. 2, ha stabilito che l'Inps provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci in argomento. Per tale salvaguardia è stata prevista, per gli anni 2012, 2013 ed a decorrere dal 2014, la copertura finanziaria annuale dei relativi oneri. Il decreto interministeriale 8 ottobre 2012 ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento e con messaggio n.4678 del 18 marzo 2013, sono state fornite le prime istruzioni operative per l’applicazione delle suddette disposizioni. I chiarimenti del messaggio n.6645/2013 In un primo momento l’Inps aveva fornito chiarimenti in tema di lavoratori esodati, specificando che i requisiti per la salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni (L. n.214 del 2011) devono sussistere fino al momento di decorrenza della pensione, inclusa la finestra mobile. Questo vale in particolare per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: «la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico». Nel messaggio n.6645/2013 l’Istituto fa riferimento in particolare ai primi due decreti salva esodati, ovvero quello di salvaguardia dei 65.000 (art.24, co.14 e 15, della L. n.214 del 22 dicembre 2011) e quello di salvaguardia dei 55.000 (art.22 della L. 7 agosto 2012, n.135). Il messaggio n.6645 fa seguito ai messaggi n.2526 del 24 gennaio 2013, n.4678 del 18 marzo 2013 (decorrenza pensione per i 55mila) e n.5445 del 2 aprile 2013 (salvaguardia per i contributi volontari) con i quali sono state fornite altre istruzioni in tema di esodati. Rettificando le precedenti istruzioni, sulla base della nota protocollo n.21011/2013 del Ministero del Lavoro, l’Inps ha precisato che i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo le cui domande fossero state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro poi risultati esclusi dalla prima trance dei 65.000 – per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 ma entro il 6 gennaio 2015, o per eventuale incapienza – non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alla salvaguardia riservata ai 55 mila. Le posizioni di questi lavoratori esodati saranno riesaminate per verificare la sussistenza dei requisiti e per l’accesso alla salvaguardia prevista dal decreto dei 55.000. A parte questa eccezione, i soggetti interessati ad accedere alla salvaguardia perché non hanno presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro pur essendo in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, devono inviare l’istanza per accedere alla salvaguardia dei 55.000 entro il 21 maggio 2013. L’Inps rammenta che lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli art.410, 411 e 412-ter c.p.c.; in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso le Commissioni istituite presso le DTL competenti entro il 21 maggio 2013 e i relativi La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 25 n.21 del 27 maggio 2013 provvedimenti di accoglimento devono essere inviati anche in via telematica all’Inps per consentire le successive lavorazioni. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia “55.000”, l’Inps ha chiarito che è in corso il riesame delle posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria e rimasti esclusi dal beneficio della prima salvaguardia “65.000”. In ogni caso le posizioni dei titolari di prestazione straordinaria, esclusi dalla salvaguardia “65.000” poiché la decorrenza della pensione si pone oltre la data del 31 dicembre 2019, sono state riconsiderate nella salvaguardia “55.000” (che ha previsto la copertura finanziaria anche oltre tale data). Le sedi dell’Ente previdenziale devono riesaminare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio, nell’ambito della prima salvaguardia, siano state accolte dalle competenti DTL e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per incapienza o per maturazione dei requisiti o della decorrenza successivamente al 2013, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia “65.000”. Per quanto concerne i lavoratori collocati in mobilità (40.000) nel 2012 e negli anni successivi, le posizioni devono essere fornite dal Ministero del Lavoro come precisato nel decreto attuativo dell’8 ottobre 2012 (al riguardo, è in corso di definizione il flusso amministrativo tra il Ministero e Inps. I nominativi dei soggetti interessati verranno comunque comunicati dalle aziende al Ministero anno per anno). Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia 55.000 - In attesa della definizione delle attività di monitoraggio relative alla Salvaguardia “55.000”, le Sedi Inps non adotteranno provvedimenti di reiezione delle domande eventualmente già pervenute, o che dovessero pervenire, per l’accesso al trattamento pensionistico nell’ambito di tale Salvaguardia. Ne verrà data formale comunicazione agli interessati nei termini che seguono: “La sua domanda di pensione in Salvaguardia verrà definita non appena saranno terminate le relative operazioni di monitoraggio”. I provvedimenti di reiezione adottati sino ad oggi dovranno essere riesaminati ed eventualmente annullati ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla c.d. “Salvaguardia”, con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda. CATEGORIE CRITERI DI AMMISSIONE SALVAGUARDIA a) n.40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ALLA Accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011; cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n.223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011; perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art.7, co.1 e 2, della L. n.223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art.7, co.6 e 7, della L. n.223 del 1991. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 26 n.21 del 27 maggio 2013 b) n.1.600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’art.2, co.28, della L. n.662 del 1996 c) n.7.400 lavoratori autorizzati prosecuzione volontaria contribuzione alla della d) n.6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli art.410, 411 e 412-ter del c.p.c.; in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. in Accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011; titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art.2, co.28, della L. n.662 del 1996 da data successiva al 4 dicembre 2011; permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età. Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011; non rioccupati dopo l’autorizzazione; con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011; decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011; non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro; decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Terza salvaguardia (c.d. salvaguardia 10.130) art.1, co.231 e ss., della L. n.228/12 La Legge di Stabilità 2013 prevede, a determinate condizioni, l’ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati (10.130 unità). Le modalità di attuazione della salvaguardia saranno definite con decreto interministeriale, firmato dai Ministri competenti in data 22 aprile 2013 ed in fase di registrazione presso la Corte dei Conti. Tuttavia, al fine di agevolare i tempi di definizione del monitoraggio relativo alla Salvaguardia dei 10.130, in attesa della presentazione della suddetta istanza, si provvederà comunque a processare le posizioni dei prosecutori volontari note all’Istituto. Si precisa inoltre che: allo stato, le posizioni dei soggetti esclusi dalle salvaguardie 65.000 e 55.000, in quanto hanno ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro, saranno riesaminate al fine di verificare se siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni relative al contingente della terza salvaguardia “10.130”, per la quale è consentita la rioccupazione entro determinati vincoli temporali e reddituali; in merito alla gestione delle domande già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio relative alla salvaguardia in argomento, l’Inps rinvia a quanto precisato con riferimento alla gestione delle domande presentate nell’ambito della Salvaguardia “55.000”. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 27 n.21 del 27 maggio 2013 CATEGORIE CRITERI DI AMMISSIONE SALVAGUARDIA a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘ESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario. ALLA perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n.201 del 2011 (6 gennaio 2015). conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n.201 del 2011 (6 gennaio 2015). perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n.201 del 2011 (6 gennaio 2015). Adeguamento alla speranza di vita L'Inps, oltre a riassumere la normativa e aggiornare lo stato di avanzamento dei "lavori" delle tre salvaguardie, affronta la questione di quei lavoratori in mobilità ordinaria che per effetto dell'applicazione della stima di vita Istat rischiavano di rimanere esclusi dalla salvaguardia (per maturazione del diritto a pensione successivamente alla scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria). Il tema peraltro era già emerso nel messaggio Inps 13343 del 12 Agosto 2012 (al punto 2.1). A riguardo l'Inps precisa: 1. pensione di anzianità con i 40 anni: i salvaguardati che maturano il diritto alla pensione con il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva non sono soggetti all'incremento per speranza di vita; 2. pensionati di anzianità col sistema delle quote: in questi casi si applica la speranza di vita e dunque dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n.201/2011, possono conseguire tale diritto se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un'età anagrafica La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 28 n.21 del 27 maggio 2013 minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps, di un'età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3; 3. lavoratori in mobilità: alcuni lavoratori, in virtù dell'applicazione della speranza di vita matureranno la pensione dopo la fine del trattamento di mobilità, contro quindi la regola generale (la pensione deve maturare, per poter accedere alla salvaguardia, entro la durata massima della mobilità). Per l'Inps in questi casi potrà intervenire il Fondo per l'occupazione per supportare il trattamento di mobilità prolungandolo così fino alla maturazione della pensione. In particolare ecco i punti essenziali relativi alle diverse ipotesi illustrate dall’Istituto. A Perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica Tale adeguamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti che continuano ad accedere al pensionamento sulla base delle disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, come precisato con il messaggio n.2600 del 2012 sulla base del parere espresso al riguardo dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 13 agosto 2012 prot. n.29/0004427/P. Peraltro, ai soggetti beneficiari della c.d. “Salvaguardia”, i quali accedono al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, non si applicano le disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. B Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. “quote” A decorrere dal 2013, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per la pensione di anzianità, opera anche per i soggetti ‘’esodati’’ (di cui al co.14 del richiamato art.24) che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 dicembre 2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 “i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla L. 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità”. In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce in 3 mesi l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ed in 0,3 unità l’incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. “quote”) per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. Pertanto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n.201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 29 n.21 del 27 maggio 2013 C Lavoratori in mobilità Per la determinazione della c.d. “quota” per il diritto al trattamento pensionistico, si deve far riferimento alle modalità descritte con circolare n.60 del 2008, nella quale sono state illustrate le disposizioni di cui alla L. n.243/2004 come modificata dalla L. n.247/2007 (messaggio n.20600 del 2012). La Circolare n.76/2013 ricorda i contorni del problema: "L’applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria l’esclusione dalla salvaguardia; ciò in quanto l’adeguamento alla speranza di vita applicato ai requisiti pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, comporta l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia. La stessa problematica si pone con riferimento all’innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, disposto dalla legge n.111 del 2011. Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta può comportare che il perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo di fruizione della mobilità ordinaria". Per le fattispecie sopra richiamate, che allo stato riguardano circa 600 soggetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Legislativo ha fatto presente, con la nota prot. n.29/0006109/L del 29 novembre 2012 che “si può far leva sull’incremento temporale in deroga della mobilità al fine di perfezionare i requisiti pensionistici nell’ambito del periodo complessivo di mobilità con onere a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione”. L’Istituto, in ossequio a quanto indicato da detto Dicastero con la citata nota, ha richiesto con nota del 10 aprile 2013 ai competenti Uffici ministeriali l’intervento a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione (FSOF) a copertura dell’impegno di spesa necessario per il trattamento di mobilità in deroga di cui sopra. Per tali soggetti è in corso l’invio della comunicazione/certificazione del diritto di accesso alla pensione in regime di salvaguardia. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 30 n.21 del 27 maggio 2013 La sicurezza sul lavoro La gestione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro – il D.Lgs. n.758/94. a cura di Michele Forneris – Avvocato in Torino Alla fine del 1994, il nostro legislatore, dopo avere introdotto con il D.Lgs. n.626/94 una normativa generale che regolasse la vita delle aziende nell’ambito della gestione della sicurezza ed igiene del lavoro (oltre ad una serie di norme in materia più specifiche), si è altresì preoccupato di riorganizzare e razionalizzare il relativo sistema sanzionatorio. A questo scopo, è stato emanato il D.Lgs. n.758 del 19 dicembre 1994, il quale è tuttora autonomamente vigente, a differenza del D.Lgs. n.626/94 che è confluito nel D.Lgs. n.81/08 – Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro2. La norma si è mossa in tre direzioni: 1. la depenalizzazione di una serie di reati non direttamente connessi alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, trasformando le relative contravvenzioni in sanzioni amministrative; 2. la ridefinizione delle sanzioni connesse alla violazione della normativa antinfortunistica; 3. l’introduzione di un procedimento a livello amministrativo che consentisse l’estinzione delle contravvenzioni derivanti da tali violazioni. Ciò che qui interessa analizzare sono gli ultimi due punti, ed in particolare il procedimento definito agli artt.19 e seguenti del D.Lgs. n.758/94. Si tratta di un iter molto importante nella vita delle aziende, considerate la frequenza delle visite ispettive e le gravi conseguenze che potrebbero derivare da una poco accorta conduzione dello stesso. Quanto invece alle sanzioni, esse sono state modificate con il D.Lgs. n.81/08 e nuovamente riviste con le sostanziali modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. n.106 del 2009. I reati - le sanzioni Come è noto, la tutela della salute dei lavoratori è materia oggetto di normativa di carattere penale. Considerato, infatti, il rango costituzionale elevatissimo del bene giuridico tutelato, il nostro ordinamento non poteva esimersi dal corredare le norme precettive con lo strumento sanzionatorio più forte a sua disposizione, ovvero quello penale. Pertanto, gli infortuni e le malattie professionali sono ricondotti nelle generali fattispecie di lesioni personali colpose e omicidio colposo di cui al codice penale 2 L’art.301 del D.Lgs. n.81/08 espressamente sancisce la sopravvivenza del procedimento estintivo di cui al D.Lgs. n.758/94, ampliandone la portata anche alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda: “alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia si prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt. 20 e seguenti del D.lgs. 758/94”. Va infine segnalato che l’art.301 bis del D.Lgs. n.81/08 prevede un meccanismo analogo anche per le violazioni punite a titolo di sanzione amministrativa: “in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 31 n.21 del 27 maggio 2013 (rispettivamente agli artt.590 e 589), ma con la previsione di specifiche aggravanti e di regole peculiari circa la procedibilità (quanto alle lesioni personali colpose) e la prescrizione (quanto all’omicidio colposo). A livello di delitto, e nell’ambito del codice penale, sono anche inquadrate le ipotesi di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art.437 c.p.p.) e di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art.451 c.p.), di più rara applicazione concreta. Quanto invece alle singole violazioni della normativa antinfortunistica, nella stragrande maggioranza esse rientrano nel novero delle contravvenzioni, ovvero di quei reati, che si potrebbero definire minori, puniti con la sanzione dell’arresto e/o dell’ammenda. Gli artt.26 e seguenti del D.Lgs. n.758/94 avevano riscritto le norme sanzionatorie prevedendo per tutte le contravvenzioni la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Le norme così modificate sono state abrogate dal D.Lgs. n.81/08 ma, come si è accennato, le nuove disposizioni sanzionatorie hanno ripreso nella maggior parte dei casi lo schema di pena alternativa impostato dal decreto in esame. Fanno eccezione, in quanto sanzionate con la sola pena dell’arresto (da quattro a otto mesi), le contravvenzioni derivanti dalla violazione di alcune disposizioni in materia di valutazione del rischio (art.29, co.1), di nomina del RSPP (art.17, co.1, lett.b) o di svolgimento diretto di tale ruolo da parte del datore di lavoro (art.34, co.2) ma soltanto per le aziende soggette alla normativa di prevenzione dal rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs. n.334/99); per le centrali termoelettriche e gli impianti nucleari; per le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; per le industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; per le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori; per le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art.268, co.1, lett.c) e d), da atmosfere esplosive, da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni; per le attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; per le attività nei cantieri temporanei e mobili in cui si svolgono lavori edili e di ingegneria civile, caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art.55, co.2, del D.Lgs. n.81/08)3. Sono invece punite con la sola pena dell’ammenda, le violazioni commesse dal datore di lavoro e relative all’adozione del documento di valutazione del rischio in assenza degli elementi previsti dagli artt.28 e 29 (art.55, co.3 e 4), nonché la violazione di alcuni obblighi di cui agli artt. 18, 35 e 41 (art.55, co.5, lett.e). Con la modifica apportata al testo del D.Lgs. n.81/08 dal D.Lgs. n.106/2009, l’art.301 prevede oggi che il procedimento di estinzione delle contravvenzioni antinfortunistiche di cui al D.Lgs. n.758/94 si applichi anche a queste contravvenzioni. Va inoltre segnalata una serie di disposizioni inserite nel D.Lgs. n.81/08 al fine di contenere l’ammontare delle sanzioni pecuniarie in caso di molteplicità di violazioni della normativa antinfortunistica. In linea di principio, infatti, ogni singola irregolarità costituisce una contravvenzione (o un illecito amministrativo) sanzionato autonomamente, con effetti a volte molto pesanti per le imprese. Si pensi, nel concreto, al caso di una serie di macchine operatrici sulle quali venga riscontrato il medesimo difetto: si tratta di tante contravvenzioni quante sono le macchine, le cui sanzioni dovrebbero sommarsi algebricamente. 3 Le norme relative alla definizioni di queste contravvenzioni saranno illustrate infra. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 32 n.21 del 27 maggio 2013 Per ovviare al problema, il legislatore ha previsto, tra le altre, la seguente norma riferita alle violazioni della normativa tecnica in materia di requisiti dei luoghi di lavoro di cui all’Allegato IV del D.Lgs. n.81/08, che si riporta a titolo di esempio: “la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ,2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal co.1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati” (art.68, co.2). In questo modo si ottiene una unificazione tra le contravvenzioni omogenee, ma soltanto al fine dell’applicazione della pena: l’accertamento delle singole violazioni, come anche le relative prescrizioni e la verifica degli adempimenti dovranno essere compiute dall’organo di vigilanza caso per caso. Tuttavia la sanzione viene applicata una sola volta per tutte le contravvenzioni, in questo modo mitigando considerevolmente l’impatto economico sull’impresa. Nell’ambito del D.Lgs. n.81/08, simili disposizioni si ritrovano sistematicamente in tutti i casi in cui tale molteplicità di violazioni sia ipotizzabile4. Il procedimento estintivo in sede amministrativa Con il D.Lgs. n.758/94, il nostro legislatore ha voluto introdurre un meccanismo premiale, che consentisse ai datori di lavoro che si fossero impegnati nella soluzione dei problemi di sicurezza presenti nelle loro aziende, di evitare le conseguenze di natura penale delle contravvenzioni commesse, sia dal punto di vista sanzionatorio che procedurale. Si è voluto, insomma, privilegiare l’aspetto sostanziale di miglioramento delle condizioni di lavoro, rispetto a quello repressivo della condotta illecita5. È stata dunque introdotta una procedura che comporta l’estinzione della contravvenzione prima dello svolgersi del procedimento penale. Gli organi di vigilanza (ASL, SPRESAL, etc.),6 in qualità di funzionari di polizia giudiziaria, hanno la possibilità di effettuare visite ispettive presso i luoghi di lavoro, al fine di accertare eventuali carenze di natura prevenzionistica. Questo comunemente avviene o a seguito di un infortunio, e dunque nell’ambito di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica, o di iniziativa o a seguito della richiesta di intervento formulata da soggetti a ciò autorizzati dalla legge, quali i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In occasione di queste visite, una volta accertata la presenza di carenze nell’applicazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, l’organo di vigilanza, ai sensi del co.1 dell’art.20 “allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario”. 4 Si tratta degli artt. 68, co.2; 87, comm1 5 e 6; 159, co.3; 165, co.2 e 178, co.2 del D.Lgs. n.81/08. Si veda sul punto quanto afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n.19/98: “Il sistema delineato dal capo II del D.Lgs. n.758 del 1994, dedicato all’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro sanzionate alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda, disciplina un peculiare e articolato meccanismo funzionalmente destinato all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall’effetto estintivo del reato, così legittimando prassi già invalse in tema di contravvenzioni antinfortunistiche. La nuova normativa mira, cioè, da un lato ad assicurare l’effettività dell’osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, materia in cui l’interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, é di gran lunga prevalente rispetto all’applicazione della sanzione penale, dall’altro si propone di conseguire una consistente deflazione processuale”. Interessante notare che questo tipo di procedura, il quale presenta importanti elementi di razionalità, è stato trasposto anche in altri campi, quali la tutela dei dati personali (benché in modo un po’ più contorto, si veda l’art.169 del D.Lgs. n.196/03 come modificato dall’art.44, co.9, lett.a), del D.L. 30 dicembre 2008, n.207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14) e le violazioni in materia previdenziale (si veda infra, nota n.8). 6 L’art.19, lettera b) del D.Lgs. n.758/94, con una formula piuttosto tautologica, definisce l’organo di vigilanza come “il personale ispettivo di cui all’art.21, terzo comma della legge 23 dicembre 1978 n.833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme”. 5 La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 33 n.21 del 27 maggio 2013 Il termine per l’adempimento è prorogabile “a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento”. Il termine non deve superare i sei mesi, ma è possibile una proroga di ulteriori sei mesi nel caso in cui vi siano “specifiche circostanze non imputabili al contravventore” che abbiano determinato un ritardo nella regolarizzazione. La richiesta di proroga pertanto deve essere ben motivata e può essere proposta una sola volta; l’organo di vigilanza dispone la proroga, ove la ritenga giustificata, con provvedimento motivato che viene altresì comunicato al Pubblico Ministero. Il capoverso dell’art.20 recita: “copia della prescrizione deve essere notificata o comunicata anche al legale rappresentante dell’Ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore”. Va infatti tenuto presente che la responsabilità penale è personale, e viene dunque riferita alle sole persone fisiche; inoltre, le contravvenzioni antinfortunistiche sono reati propri, ovvero che possono essere commessi unicamente dai soggetti espressamente indicati nella norma. Di conseguenza, i contravventori potranno essere il datore di lavoro, i dirigenti (in virtù di apposita delega di funzioni o nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze) i preposti, il medico competente ed anche i lavoratori. Non sono previste contravvenzioni per il responsabile o gli addetti del Servizio di prevenzione e protezione. Possono inoltre commettere contravvenzioni antinfortunistiche anche i progettisti, fornitori, fabbricanti e installatori di luoghi o posti di lavoro, attrezzature, impianti macchine etc. per la violazione delle norme loro riservate. Ora, la norma citata impone che debba essere data comunicazione della prescrizione anche al legale rappresentante dell’ente, posto che la persona fisica del contravventore potrebbe non essere in grado di provvedere, autonomamente e per proprio conto, all’ottemperanza della stessa e che, in ogni caso, si tratta di un fatto che ha una chiara rilevanza aziendale. Pertanto tale comunicazione è data al legale rappresentante, e non al datore di lavoro, e dunque al soggetto che rappresenta l’azienda in quanto tale, anche se al di fuori dell’organigramma aziendale in materia di sicurezza. Infatti è possibile che i due soggetti non coincidano: si pensi al caso, ad esempio, di un datore di lavoro identificato nel responsabile dell’unità produttiva (ai sensi dell’art.2, lett.b) e t)) o del direttore generale dotato di poteri institori. La norma pertanto sottolinea la necessità che l’azienda in quanto tale sia portata a conoscenza delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza.Il contenuto della prescrizione è rimesso alla valutazione dell’organo di vigilanza, e nella pratica si vedono formulazioni assai varie che possono andare dalla generica indicazione dell’obbligo di adempiere ad una norma, fino alla specifica descrizione degli adempimenti da adottare o, al contrario, alla richiesta di trovare la soluzione tecnica più adatta a risolvere il problema. In ogni caso, il terzo comma dell’art.20 consente all’organo di vigilanza di imporre anche “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”. Una volta che l’organo di vigilanza ha accertato una violazione della normativa prevenzionistica, ed impartito la relativa prescrizione, sotto il profilo procedimentale si aprono due strade: una amministrativa, che si svolge in seno all’organo di vigilanza stesso l’altra penale La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 34 n.21 del 27 maggio 2013 Infatti, come si è visto, l’organo di vigilanza opera in funzione di Polizia Giudiziaria, ed è pertanto tenuto a riferire alla Procura della Repubblica ogni notizia di reato di cui venga a conoscenza, e dunque anche delle contravvenzioni riscontrate nel corso delle visite ispettive. Tuttavia, per consentire lo svolgimento della procedura di estinzione in esame, il legislatore ha disposto che il procedimento penale derivante dall’iscrizione a ruolo di tale notizia di reato resti sospeso fino alla comunicazione da parte dell’organismo di vigilanza dell’avvenuta conclusione dello stesso, sia in termini positivi (con l’estinzione del reato) sia in termini negativi7. L’art.21 del D.Lgs. n.758/94 regola la verifica dell’adempimento della prescrizione: all’organo di vigilanza è dato un termine massimo di sessanta giorni dallo scadere del termine fissato con la prescrizione, al fine di effettuare un nuovo accesso in azienda e verificare ciò che è stato fatto. Si tratta di un termine ordinatorio, alla cui inosservanza non è connessa alcuna conseguenza sia per l’organo di vigilanza che per il contravventore. È dunque prevista la c.d. rivisita, con la quale l’organo di vigilanza controlla se vi è stato adempimento o meno delle prescrizioni: in caso positivo, ai sensi del capoverso dell’art.21, viene redatto un verbale in cui si da atto della cessazione della violazione e nel quale si ammette il contravventore a pagare una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la relativa contravvenzione. Tale pagamento conclude l’iter amministrativo a comporta l’estinzione del reato8. Non resta che il dovere per l’organo di vigilanza di comunicare tale esito alla Procura della Repubblica al fine di consentire l’archiviazione del procedimento penale, che in questo modo si conclude anch’esso, senza alcun tipo di conseguenza per il contravventore. Va sottolineato che il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell’ammissione, e che questo è un termine perentorio: la giurisprudenza è costante nel dire che un versamento tardivo non determina l’effetto estintivo del reato e dunque annulla l’esito vantaggioso del procedimento. L’applicazione pratica del decreto in esame ha posto in luce alcune situazioni di stallo che si venivano a creare in caso di impossibilità materiale di adempimento da parte del contravventore. Si pensi, ad esempio, al caso del soggetto che è cessato dalla carica, e che dunque non è nella materiale possibilità di dar corso alle prescrizioni ricevute, oppure si pensi all’ipotesi in cui la contravvenzione sia cessata prima dell’intervento dell’organo di vigilanza, o in quanto regolarizzata autonomamente o perché è terminata la relativa lavorazione (ipotesi assai comune nei cantieri edili) o perché sono stati dismessi il macchinario o l’attrezzatura coinvolti. Va tenuto presente che le contravvenzioni in questioni sono reati permanenti, che sussistono dal momento in cui nasce la violazione (ad esempio dal momento in cui una macchina viene privata del necessario carter di protezione) fino al momento in cui la stessa viene a cessare (proseguendo l’esempio, al momento in cui tale carter viene rimesso al suo posto oppure in cui la macchina viene 7 Ai sensi del primo comma dell’art.23 del D.Lgs. n.758/94, infatti “il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art.335 c.p.p. (noto come registro generale delle notizie di reato o registro degli indagati) fino al momento in cui il pubblico ministro riceve una delle comunicazioni di cui all’art.21, commi 2 e 3”. Tuttavia il Pubblico Ministero è legittimato a svolgere alcune attività anche nel corso della sospensione del procedimento. In particolare, il terzo comma dell’art.23 consente all’inquirente di richiedere l’archiviazione del procedimento, si assumere prove attraverso l’incidente probatorio, di disporre il sequestro preventivo o di svolgere gli atti urgenti delle indagini preliminari. 8 Ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.758/94: “1. la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art.21, co.2. 2. Il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del co.1”. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 35 n.21 del 27 maggio 2013 rottamata): la rimozione della violazione pertanto non determina estinzione della contravvenzione ma soltanto la fine della sua durata. In casi di questo genere, l’organo di vigilanza non potrebbe impartire una prescrizione, e dunque la procedura si bloccherebbe. Il problema è stato risolto dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n.19 del 18 febbraio 1998, ha introdotto il concetto di “prescrizione ora per allora”: l’organo di vigilanza potrà dunque ammettere al pagamento del quarto del massimo dell’ammenda il contravventore che non sia più in condizione di adempiere o in quanto soggettivamente impossibilitato (perché privo dei poteri necessari) o in quanto la contravvenzione è cessata9. Tuttavia, occorre rilevare che l’adempimento “soggettivo” non determina la cessazione della contravvenzione, se non con riferimento a quel contravventore. La violazione infatti permane e la relativa nuova contravvenzione verrà attribuita ad un altro soggetto responsabile, dal momento della sue entrata in carica fino a quello della cessazione della violazione (o della carica). Si vengono così a creare due autonome contravvenzioni imputabili a due soggetti distinti in successione temporale. Nel caso in cui, nel corso della c.d. rivisita, l’organo di vigilanza accerti che le prescrizioni impartite non sono state adempiute, ai sensi dell’art.21, co.3, deve darne notizia all’Autorità Giudiziaria, la quale, da quel momento, sarà libera di agire nei modi previsti dal codice di procedura penale, essendo venuta meno la sospensione del procedimento di cui primo comma dell’art.23 del D.Lgs. n.758/94, cui si è fatto cenno più sopra. Questo non significa però che siano precluse le possibilità di addivenire comunque all’estinzione del reato, come si vedrà infra, nel paragrafo dedicato all’oblazione. Occorre ancora in questa fase analizzare le norme che regolano i casi in cui la notizia di reato relativa a contravvenzioni antinfortunistiche pervenga alla Procura della Repubblica da fonti diverse rispetto all’organo di vigilanza: si può pensare, ad esempio, a denunce o esposti di privati, all’emergere di carenze antinfortunistiche nel corso di indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria o nel corso di perizie etc.. A tale proposito, l’art.22 del D.Lgs. n.758/94 recita: se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria al fine di eliminare la contravvenzione. 9 Si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto, con la quale la Corte Costituzionale ha sancito che le norme in esame non contrastano con la Costituzione se lette nei termini indicati: “Appare infatti che le "lacune" segnalate dal giudice rimettente dipendono da una difettosa formulazione tecnica della normativa in esame, derivante dall’obiettiva difficoltà di prevedere in astratto tutte le possibili situazioni equipollenti a quelle espressamente disciplinate dalla legge, e, in quanto tali, non sono dovute ad una consapevole scelta di politica legislativa. Pertanto, é senz’altro possibile un’applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un’autorità di polizia giudiziaria diversa dall’organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l’organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista dall’art.20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonché a verificare l’avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell’art.21, commi 1 e 2, sì che l’autore dell’illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell’estinzione del reato disciplinata dall’art.24.” Il legislatore intervenuto successivamente in materia di violazioni previdenziali ha recepito l’insegnamento della Corte Costituzionale: si riporta l’art.15 del D.Lgs. n.124/2004 “1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, co.1, dello stesso decreto. 2. L'art.22 del citato decreto legislativo n.758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al co.1. 3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.” La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 36 n.21 del 27 maggio 2013 Si tratta di una disposizione di raccordo molto importante, perché garantisce una sostanziale parità di trattamento: il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in sede amministrativa va esperito sempre, anche qualora non sia un organo di vigilanza ad avere avuto per primo contezza della violazione antinfortunistica. Ne discende, come ormai stabilmente affermato dalla giurisprudenza10, che l’esperimento della procedura fin qui descritta si pone come condizione di “proseguibilità” dell’azione penale (essendo stata di volta in volta definita dalla Suprema Corte come condizione di procedibilità o di punibilità) e che la sospensione del procedimento di cui all’art.21 opera nei confronti di tutte le contravvenzioni di cui all’art.19 del D.Lgs. n.758/94. Pertanto il Giudice non potrà addivenire ad una sentenza di condanna, né comunque procedere all’istruttoria dibattimentale, se non avrà prima accertato che la procedura amministrativa è stata correttamente svolta ed ha dato esito negativo. L’oblazione delle contravvenzioni Nel caso in cui il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in sede amministrativa non addivenga al suo scopo, riprende il suo corso il procedimento penale, il quale però può portare al medesimo effetto estintivo attraverso l’istituto dell’oblazione. In altri termini, al contravventore è data una seconda possibilità, diversamente modulata a seconda dei casi. L’oblazione è una generale causa di estinzione del reato, prevista nel nostro codice penale in due ipotesi: 1. quella relativa alle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria, contemplata all’art.162 c.p. 2. quella per le contravvenzioni punite con pena alternativa, all’art.162 bis c.p..11 Le due ipotesi sono regolate in modo diverso: 1. la prima è un puro automatismo e costituisce un diritto per il contravventore: questi è ammesso, entro determinati termini, a pagare una somma pari ad un terzo del massimo dell’ammenda, e tale pagamento estingue il reato12; 2. la seconda, che è la sola che qui interessa,13 è invece chiamata “oblazione facoltativa” perché sottoposta ad una serie di condizioni, oltre che ad una valutazione di merito da parte del Giudice. 10 Si vedano, tra le altre, Cass. Sez. III Penale, sentenza n.40544 del 12.10.2007 e Cass. Sez. III Penale sentenza n.44369 del 24.10.2007: “il rituale esperimento della procedura amministrativa prevista dal D.Lgs. n.758/94, artt. 19 ss., costituisce una condizione di procedibilità dell’azione penale. La facoltà concessa all’imputato di chiedere l’oblazione di cui all’art.162bis c.p. non esclude quella prevista dalle disposizioni dianzi citate e non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per applicare l’oblazione prevista dal D.Lgs. n.758/94 o quando il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell’oblazione speciale prevista dal citato D.Lgs., fermo restando che tale procedura deve comunque essere esperita e spetta al Giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. più volte citato, accertare che siano stati svolti tutti i passaggi della procedura stessa” mentre Cass. Sez. III Penale sentenza n.8372 del 11.1.2008 fa riferimento alla procedura in sede amministrativa come condizione di punibilità. 11 L’art.162bis è stato inserito nel codice penale ad opera dell’art.126 della L. 689/81. 12 Questo il testo dell’art.162 c.p. “Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari a alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”. 13 Va ricordato infatti che, ai sensi dell’art.127 della L. n.689/81, “le disposizioni dell’art.162 bis c.p. si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell’art.34” il quale prevede alla lettera n) proprio le contravvenzioni previste “dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all’igiene del lavoro”. Ne discende pertanto che in questa materia tutte le contravvenzioni sono escluse dall’oblazione di cui all’art.162 c.p. e sono soggette all’oblazione di cui all’art.162 bis, anche se punite con la sola pena dell’ammenda. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 37 n.21 del 27 maggio 2013 Dunque, il primo comma dell’art.162 bis c.p. prevede che: nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Rispetto alla cifra richiesta per il pagamento il sede amministrativa, l’esborso necessario al fine dell’oblazione è pertanto doppio (oltre alle spese). Inoltre, come si è anticipato, sussistono una serie di condizioni alle quali è sottoposta l’ammissione all’oblazione, previste dal terzo comma dell’art.162 bis c.p.. Alcune riguardano la persona del contravventore: questi, infatti, non deve essere un recidivo reiterato (ovvero non deve essere stato condannato per un delitto non colposo per due volte) né deve essere stata dichiarata la abitualità nelle contravvenzioni ai sensi dell’art.104 c.p.14 o la professionalità nel reato, ai sensi del successivo art.105 c.p.15. Più rilevante però è la condizione oggettiva prevista dal terzo comma dell’art.162 bis secondo cui il Giudice non può ammettere all’oblazione “quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore”. In sostanza, per accedere al beneficio, occorre comunque che le violazioni alla normativa antinfortunistiche siano state rimosse. La valutazione di tale condizione è ora rimessa al Giudice e non più all’organo di vigilanza. Vi è infine una ulteriore limitazione, di natura prettamente valutativa e di applicazione poco frequente, che consiste nella possibilità riconosciuta al Giudice di respingere l’istanza di oblazione “avuto riguardo della gravità del fatto”, anche in caso di rimozione degli effetti dannosi e pericolosi del reato (art.162 bis c.p. co.4). Il termine ultimo per la proposizione dell’istanza di oblazione è la dichiarazione di apertura del dibattimento, oppure, in caso di emissione del decreto penale di condanna, l’istanza deve essere presentata congiuntamente all’atto di opposizione. Nel caso in cui il Giudice respinga l’istanza, e dunque proceda oltre con il processo penale, è possibile riproporla in sede di impugnazione della sentenza. Per le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, il D.Lgs. n.758/94 prevede due ipotesi nelle quali la somma di denaro da versare viene ridotta della metà, e dunque parificata a quanto si deve pagare in sede amministrativa. Ai sensi del terzo comma dell’art.24, infatti: “l’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art.20, co.1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’art.162 bis c.p.. in tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”. Si tratta di un modo per consentire al Giudice un vaglio sull’attività dell’organo di vigilanza. Infatti, nel caso in cui l’attività di messa a norma posta in essere dal contravventore non sia ritenuta adeguata, questi potrà chiedere al Tribunale di estinguere comunque il reato attraverso l’oblazione in misura ridotta. Trattandosi di oblazione a tutti 14 Recita l’art.104 c.p.: “chi, dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un’altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art.133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato”. 15 Recita l’art.105 c.p.: “chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art.133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato”. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 38 n.21 del 27 maggio 2013 gli effetti però, occorre tenere presente che valgono i limiti che si sono appena elencati, e pertanto il contravventore che si trovi nelle condizioni soggettive ostative di cui sopra, non potrà beneficiare nemmeno dell’oblazione in misura ridotta. Questo istituto è stato in qualche caso utilizzato proprio per contestare l’operato dell’organo di vigilanza, anche dopo l’accertamento dell’adempimento e l’ammissione al pagamento del quarto del massimo dell’ammenda in sede amministrativa. Infatti, una volta scaduto il termine di trenta giorni stabilito per tale pagamento, l’organo di vigilanza, come si è visto, ha il dovere di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. In questo modo, ovvero omettendo il pagamento, è possibile sottoporre la questione ad una diversa autorità, chiedendo l’archiviazione del procedimento nel merito, e dunque senza avvalersi dell’oblazione. Qualora anche l’Autorità Giudiziaria ritenga corretta l’attività svolta dall’organo di vigilanza, si potrà comunque chiedere l’oblazione in misura ridotta. È chiaro che si tratta di ipotesi molto particolari, che si verificano raramente e che ancor più raramente giustificano tale operazione (la quale, seppur presenti uno scarso rischio a livello penale, certamente comporta maggiori spese e tempi più lunghi); occorre pertanto una ponderazione attenta circa l’opportunità di tale scelta. Le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto Si è già visto che il D.Lgs. n.81/08 ha previsto per alcune contravvenzioni la sola pena detentiva, ovvero l’arresto. Ciò comporta che questi reati siano esclusi dai procedimenti estintivi fin qui esaminati. Pertanto con l’art.302 del D.Lgs. n.81/08 (interamente riscritto dal D.Lgs. n.106/2009) è stata inserita una norma ad hoc (“definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto”) che prevede però soltanto una qualche attenuazione della disciplina sanzionatoria. Dunque, ai sensi del primo comma dell’art.302, il Giudice può sostituire la pena detentiva irrogata con la corrispondente pena pecuniaria, nel limite di dodici mesi, su richiesta dell’imputato e comunque alla condizione che “siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato”. Tale sostituzione non è ammessa se “la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni”. In realtà esiste una norma generale che consente la sostituzione delle pene detentive nelle corrispondenti pene pecuniarie nel limite di sei mesi, e senza le condizioni imposte dall’art.302 del D.Lgs. n.81/0816, si ritiene pertanto che quest’ultima norma operi soltanto per le pene che vanno dai sei ai dodici mesi di arresto. Inoltre va tenuto presente che, con la recente modifica dell’art.135 del c.p., il criterio di ragguaglio tra la pena detentiva e quella pecuniaria è passato dai precedenti € 39,00 al giorno agli attuali € 250,00 al giorno, rendendo la conversione eccessivamente onerosa per molti, e dunque poco appetibile, anche a fronte della possibilità di non avvalersi del beneficio della sospensione condizionale della pena17. Infine, l’ultimo comma dell’art.302 prevede che “decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'art.589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice 16 Si tratta dell’ultima parte del primo comma dell’art.53 della L. 689/81 (sostituzione di pene detentive brevi) che prevede oltre alla possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, nel limite di sei mesi, anche la possibilità di sostituire la pena detentiva con la semidetenzione, nel limite di due anni, e con la libertà controllata, nel limite di un anno. 17 L’art.135 del codice penale è stato modificato in tal senso dalla L. 190/12. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 39 n.21 del 27 maggio 2013 penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue”. Si tratta di una forma automatica di estinzione del reato, ma in realtà soltanto dei suoi effetti penali, essendo comunque intervenuta una sentenza di condanna, paragonabile al meccanismo estintivo previsto dal codice penale per il patteggiamento e per il decreto penale di condanna (il quale meccanismo però, per le contravvenzioni, opera in due anni). In conclusione, si può affermare che l’attuale normativa in materia di contravvenzioni antinfortunistiche consente molteplici scelte difensive, sulla base di meccanismi giuridici a volte piuttosto complessi, che necessitano di un’attenta ponderazione e di una profonda conoscenza tecnica. In ogni caso, ed all’esito di un’evoluzione tutt’altro che lineare, essa denota un interesse del legislatore per l’effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro che appare certamente razionale. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 40 n.21 del 27 maggio 2013 Calendario delle scadenze dal 1° al 15 giugno Tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali. Ricordiamo che, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI CHIMICI – DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa FONCHIM. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI GIORNALISTI – FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione. ADEMPIMENTI FISCALI CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA FISCALE PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA È stato prorogato ad oggi (10 giugno 2013) il termine per la presentazione al Caf o a un professionista abilitato del modello 730/2013 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille. ADEMPIMENTI FISCALI DATORI DI LAVORO CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA È stato prorogato ad oggi il termine per la consegna al dipendente del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3 (DPCM 26 aprile 2013). ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – CASSA DI PREVIDENZA Versamento della terza rata dei contributi minimi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali. * Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. n.241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 41 n.21 del 27 maggio 2013 LEGENDA ICONE Le notizie flash Il caso del mese La raccolta di tutte le novità legislative, di prassi e giurisprudenza divise per argomento e brevemente commentate. I due simboli distinguono le notizie a contenuto professionale (lente) da quello operativo (computer). 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