Legge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni
e fusioni di Comuni”
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”
Gli organi della Provincia
(art. 1 co. 54 - art. 1 L. 56/2014):
Il Presidente (mandato quadriennale)
Il Consiglio Provinciale (mandato biennale)
L’Assemblea dei Sindaci
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”
Il Presidente è eletto, con elezione di
secondo livello svolta il 28 settembre 2014
con voto ponderato, dai sindaci e dai
consiglieri dei Comuni della Provincia. È
eleggibile a presidente unicamente un
sindaco o, in sede di prima applicazione del
testo legislativo, un consigliere provinciale
uscente.
Ogni elettore esprime
una sola preferenza
Il candidato Presidente
non è collegato a nessuna lista
Il Presidente della Provincia rappresenta
l’Ente, convoca e presiede il consiglio
provinciale e l’assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto.
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sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”
Il Consiglio provinciale - nel VCO composto da 10 membri
oltre al presidente della Provincia - è eletto, con elezione di
secondo livello e voto ponderato svolta il 28 settembre 2014,
dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Sono
eleggibili nel consiglio i sindaci e i consiglieri comunali in
carica e, in sede di prima applicazione, anche i consiglieri
provinciali uscenti.
Ogni elettore esprime
una sola preferenza
Si voterà, pertanto, con due schede:
una per la elezione del Presidente
una per la elezione del Consiglio
Il Consiglio provinciale:
• è l’organo di indirizzo e controllo;
• propone all'assemblea lo statuto;
• approva regolamenti, piani, programmi;
• approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal
presidente della provincia;
• esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto;
• adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere
dell’assemblea dei sindaci;
• approva in via definitiva i bilanci dell’ente
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sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”
La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014
Individuazione data di svolgimento delle elezioni
(Presidente e Consiglio):
domenica 28 settembre 2014
dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Provvedimento di indizione delle elezioni
martedì 19 agosto 2014
Un unico seggio (sede della Provincia)
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La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014
Numero complessivo elettori (sindaci e consiglieri): 866
(secondo i dati attualmente in possesso dell’Amministrazione provinciale, il corpo elettorale
sarà comunque ridefinito il 35° giorno antecedente le elezioni, come da espressa previsione
della circolare ministeriale)
Numero minimo di sottoscrittori per la candidatura a Presidente (15% aventi diritto al voto):
130
Numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle liste a consigliere (5% aventi
diritto al voto): 44
Le dichiarazioni di accettazione di candidatura e le sottoscrizioni andranno autenticate.
Numero soggetti eleggibili
alla carica di Presidente: 73 sindaci (non eleggibili per scadenza mandato nei
prossimi 18 mesi i sindaci di Crevoladossola, Cursolo Orasso, Falmenta e Stresa)
oltre ai 22 Consiglieri provinciali uscenti (3 già conteggiati come Sindaci in
carica): totale 95 soggetti
alla carica di Consigliere: 866 tra Sindaci e Consiglieri comunali oltre a 15
Consiglieri provinciali uscenti (10 già conteggiati come Sindaci e Consiglieri
comunali in carica): totale 881 soggetti
N.B.: sono incompatibili coloro che sono dipendenti provinciali
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Commi 76 e 77 - art. 1 L. 56/2014
La particolarità del sistema elettorale del
consiglio provinciale.
•Liste composte da non oltre il numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiori al 50% degli
stessi (nel VCO da 5 a 10);
•Risultano eletti i candidati consiglieri che
conseguono la maggiore cifra individuale
ponderata.
NB: nessun collegamento tra liste e
candidati in sede di attribuzione dei
seggi!
(solo per i subentri successivi si richiama la lista)
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sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”
L’Assemblea dei Sindaci (costituita dai sindaci
dei comuni appartenenti alla Provincia) - ha poteri
propositivi, consultivi e di controllo secondo
quanto disposto dallo statuto.
Adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio.
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Sistema di voto ponderato (per il VCO):
Comuni divisi in fasce
(comma 33 - art. 1 L. 56/2014):
•Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
•Comuni con popolazione superiore a 3.000 e
fino a 5.000 abitanti;
•Comuni con popolazione superiore a 5.000 e
fino a 10.000 abitanti;
•Comuni con popolazione superiore a 10.000 e
fino a 30.000 abitanti;
• Comuni con popolazione superiore a 30.000 e
fino a 100.000 abitanti.
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Sistema di voto applicato al VCO
voto ponderato per ciascun consigliere
(popolazione: censimento 2011)
Popolaz.
per fascia
% per
fascia
N. Sindaci
e
Consiglieri
per fascia
Indice
ponderato
di voto
Fasce
demografiche
N.
Comuni
>30.000 100.000
1
30.332
18,926
33
573,515
>10.000 30.000
2
33.919
21,164
34
622,471
>5.000 10.000
2
14.258
9,065
24
377,708
>3.000 - 5.000
6
26.334
16,432
86
191,070
<3.000
66
55.151
34,413
689
49,946
TOTALI
77
160.264
100,000
866
-
N.B.: l’indice di voto ponderato è il “peso” di ciascun consigliere
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sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”
Funzioni assegnate dal DDL Delrio:
comma 85 - art. 1 L. 56/2014: funzioni fondamentali
delle Province
a)
b)
c)
d)
e)
f)
pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la
programmazione regionale, nonché costruzione e
gestione delle strade provinciali e regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente;
programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
gestione dell'edilizia scolastica;
controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunità
sul territorio provinciale
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Ulteriori funzioni:
commi 88 e 89 - art. 1 L. 56/2014:
Comma 88
La Provincia può, d’intesa con i
Comuni, esercitare le funzioni di
predisposizione dei documenti di
gara, di stazione appaltante, di
monitoraggio dei contratti di
servizio e di organizzazione di
concorsi e procedure selettive.
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Ulteriori funzioni:
commi 88 e 89 - art. 1 L. 56/2014:
Comma 89
Lo Stato e le Regioni, secondo le
rispettive competenze, attribuiscono le
funzioni provinciali diverse da quelle
di cui al comma 85, in attuazione
dell'articolo 118 della Costituzione (i
Comuni, le Province e le Città
Metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze)
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PROVINCE MONTANE:
Comma 3 secondo periodo - art. 1 L. 56/2014:
Alle Province con territorio
interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri sono
riconosciute specificità.
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PROVINCE MONTANE – funzioni previste:
In particolare commi 52, 57 e 86 - art. 1 L. 56/2014
Queste province godono di ulteriori
funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del
territorio e gestione di servizi in
forma associata in base alle specificità
del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con
province, province autonome, regioni,
regioni a statuto speciale ed enti
territoriali di altri Stati, con esse
confinanti e il cui territorio abbia
caratteristiche montane (anche
stipulando accordi e convenzioni con
gli enti predetti)
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PROVINCE MONTANE – forme particolari di
autonomia:
Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale
rapporti internazionali e con l’Unione
Europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione
professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori
produttivi;
tutela della salute;
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PROVINCE MONTANE – forme particolari di
autonomia:
Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
Produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario;
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PROVINCE MONTANE – forme particolari di
autonomia:
Art. 117 commi 3 e 4 della Carta costituzionale
valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
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La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 in data 1 luglio 2014
Le scadenze
Incombenza
Data
Decreto presidenziale di indizione dei comizi
19 agosto
Costituzione ufficio elettorale
Alla data di indizione dei comizi (composto da 6
persone, dipendenti della Provincia, di cui una
con funzioni di Presidente e una con funzioni di
Segretario)
Individuazione del corpo elettorale da parte dei
Comuni (al 35° giorno antecedente)
24 agosto
Nei successivi 3 giorni trasmissione dei
nominativi degli elettori da parte dei Comuni alla
Provincia
27 agosto
Pubblicazione sul sito della Provincia del
numero complessivo degli aventi diritto al voto
(entro il 30° giorno antecedente)
29 agosto
Presentazione delle liste e delle candidature a
Presidente (21° e 20° giorno antecedente le
elezioni)
7 settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00
8 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Termine di esame delle liste e delle candidature
a presidente da parte dell’ufficio elettorale (18°
giorno antecedente l’elezione)
10 settembre
Provvedimenti di ammissione o ricusazione liste
e candidature da parte dell’ufficio elettorale (15°
giorno antecedente l’elezione) e sorteggio
dell’ordine delle liste
13 settembre
fino al 14 settembre per il sorteggio
Pubblicazione delle candidature ammesse sul
sito internet della Provincia (8° giorno
antecedente l’elezione)
20 settembre
Data fissata per le elezioni
28 settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Operazioni di scrutinio
29 settembre dalle ore 8:00
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DDL Delrio slide 04.07.2014 per stampa