COMUNE DI NUORO
Settore Urbanistica
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REGOLAMENTO EDILIZIO
METODI DI MISURA
ART. 1
DETERMINAZIONE DELL’ASSE STRADALE
L’asse stradale si determina trovando il luogo dei punti medi dei segmenti di
rette orizzontali che tagliano la strada normalmente ai suoi lati e compresi fra questi
lati.
Se i lati non sono paralleli, si considerano rette facenti, con i suddetti lati,
angoli uguali.
Nel caso di due strade in adiacenza si determina l’asse considerando la
larghezza della sola strada adiacente l’area o l’edificio interessato.
ART.2
DISTANZA DALL’ASSE STRADALE
Si intende per distanza dall’asse stradale la lunghezza di segmento
orizzontale di retta, condotta perpendicolarmente all’asse stradale medesimo dal punto
di mezzo del fabbricato e compreso tra l’asse stradale ed il fabbricato.
ART.3
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
Si intende per distanza minima dal ciglio stradale la lunghezza del segmento
orizzontale di retta condotta perpendicolarmente all’asse stradale medesimo dal ciglio
stradale ed il fabbricato.
ART. 4
DISTANZA MINIMA DAL CONFINE DI PROPRIETÀ’
Si intende per distanza minima dal confine di proprietà la lunghezza del
segmento orizzontale di retta condotta perpendicolarmente al confine di proprietà dal
punto preso in esame del fabbricato.
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ART. 5
FABBRICATO
Per fabbricato deve intendersi qualsiasi elemento strutturale, portante o non portante,
continuo o a elementi isolati, che abbia altezza non inferiore a mt.3.00 (metri tre)
misurata sulla verticale tra l’attacco alla fondazione e la sommità.
ART.6
ALTEZZA DEL FABBRICATO SU STRADA
Se un fabbricato prospetta su strada, pubblica o privata, la sua altezza si misura
sull’asse del fronte ed è costituita dal segmento di retta verticale compreso tra il piano
di marciapiede in quel punto e l’attacco di copertura.
Se un fabbricato prospetta su una strada in pendenza è ammesso suddividere il fronte
in tratti di lunghezza non superiore a mt.12 (metri dodici) e considerare le altezze dei
punti medi dei singoli tratti.
Se un fabbricato prospetta su due strade ad angolo, la sua altezza si misura su quella
delle due strade che impone la minore altezza.
Se ragioni estetiche impongono l’opportunità del completamento dei fronti, è ammesso
misurare l’altezza sul fronte prospiciente la strada che impone la maggiore altezza e ciò
per una profondità di mt.5.00 (metri cinque) lungo il fronte prospiciente la strada che
impone l’altezza minore; a partire dal risvolto così ottenuto alla restante parte del
fronte, si applicano i metodi di misurazione di cui ai commi precedenti.
Se due fronti opposti di un fabbricato prospettano su due strade aventi quota e
larghezza diversa, l’altezza del fabbricato si misura su quella delle due strade che
impone la minore altezza, salvo il caso che la profondità trasversale del fabbricato
superi i mt. 20.00(metri venti) nel qual caso esso potrà avere altezze diverse su due
fronti. Le altezze determinate secondo le norme di cui ai commi precedenti, non
potranno in nessun caso superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento
urbanistico vigente, ad eccezione dei volumi tecnici purché siano contenuti nei limiti
strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente
compiuta.
Nel caso che il terreno sia in pendenza, l’altezza massima, indicata nelle norme di
attuazione, è riferita all’altezza del prospetto a monte, misurata dal piano di
sistemazione dell’area o della strada.
A valle l’altezza massima misurata, sempre dal piano di sistemazione dell’area o della
strada, non potrà mai superare di mt. 3.00 (metri tre) rispetto all’altezza massima
consentita per le singole zone, salvo i casi particolari previsti dalle norme di
attuazione.
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ART. 7
ALTEZZA DEL FABBRICATO SUI DISTACCHI
Le altezze dei fronti di fabbricato che prospettano su aree private (cortili o distacchi)
si misurano sull’asse del fronte a partire dal livello risultante come media delle quote
dal piano di sistemazione del terreno che costituisce il distacco del cortile medesimo
verso cui il fronte prospetta.
L’altezza è costituita dal segmento di retta verticale di cui al I° e II° comma
dell’articolo precedente.
Per fronti di lunghezza superiori a mt.12 (metri dodici) è ammessa la suddivisione in
tratti di lunghezza non superiore a mt.12 (metri dodici) e considerare le altezze dei
punti medi dei singoli tratti.
Le altezze, determinate secondo le norme di cui ai commi precedenti, non potranno in
nessun caso superare i limiti fissati, per le singole zone dallo strumento urbanistico
vigente, ad eccezione dei volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente
indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta.
ART. 8
FABBRICATO SU TERRAPIENO
Se la porzione di terreno costituente i distacchi o cortili, per adattamento alle quote
stradali circostanti, deve essere modificato con conseguenti sbancamenti dell’area, le
predette altezze saranno riferite a tale piano di sistemazione.
Se la parte del terreno costituente il cortili o distacchi per adattamento delle quote
stradali o per caratteristiche altimetriche del terreno medesimo, viene sistemato a
terrapieno, il fabbricato dovrà essere ubicato in modo da avere una distanza dal ciglio
non inferiore a quella richiesta, nelle singole zone, per i confini di proprietà e per
strade, in ogni caso, non inferiore a mt.5.00 (metri cinque) e sarà misurata sulla retta
orizzontale condotta perpendicolarmente al ciglio del terrapieno dal punto più
prossimo del fronte del fabbricato.
In tal caso l’altezza del fabbricato sarà riferita al piano del terrapieno immediatamente
adiacente al fronte e sarà valutata secondo le norme relative alle altezze sui distacchi.
Qualora il ciglio del terrapieno confini con strada pubblica o con terreno privato la sua
altezza non potrà essere superiore a quella del terreno naturale immediatamente
adiacente alla strada o al confine.
E’ tuttavia ammessa la regolarizzazione a gradoni, purché l’altezza dei gradoni sia
inferiore alla metà della distanza fra i gradoni medesimi.
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ART. 9
CALCOLO DEL VOLUME DEL FABBRICATO
a) volume interrato: è costituito dal volume del fabbricato delimitato superiormente
dalla linea di massima pendenza congiungente a monte la quota di sistemazione del
terreno o della strada con la quota a valle di sistemazione del terreno o della strada.
I punti di unione delle linee di massima pendenza, sia a monte che a valle, debbano
essere adiacenti al fabbricato.
Detto volume non viene computato ai fini della cubatura ammissibile per il fabbricato.
b) Volume seminterrato: è costituito dal volume del fabbricato compreso fra la linea di
massima pendenza precedentemente definita e la quota del piano orizzontale di
sistemazione dell’area o della strada a monte. Detto volume non viene computato ai
fini della cubatura ammissibile per il fabbricato solo ed esclusivamente se è destinato a
cantine, depositi, locali caldaie, garage e simili, e comunque non adibiti ad abitazione.
Qualora detto volume venisse adibito ad uso abitazione, negozi , uffici e simili, verrà
computato ai fini della cubatura totale del fabbricato.
c) Volume fuori terra: è costituito dal volume del fabbricato compreso fra la quota del
piano orizzontale precedentemente definito ed il piano orizzontale passante nel punto
di intersezione dell’intradosso del solaio di copertura con la superficie esterna della
parete del fabbricato.
d) Volume sottotetto: è il volume del fabbricato compreso fra il piano orizzontale
passante nel punto di unione dell’intradosso del solaio di copertura col perimetro
esterno della muratura o della sua proiezione, e l’intradosso del solaio di copertura.
Questo volume non è computabile ai fini della volumetria totale del fabbricato qualora
le pendenze delle falde del tetto siano inferiori al 35%.
Se le falde del tetto superano le pendenze del 35%, il volume in questione verrà
computato per intero nel volume totale ammissibile del fabbricato.
e) Volumi tecnici: non vengono computati ai fini della volumetria totale del fabbricato
e per volume tecnico si intende:
• Torrino vano scala limitatamente al volume ad di sopra della quota dell’ultimo
solaio;
• Torrino vano ascensore e locale deposito acqua limitatamente al volume al di sopra
della quota dell’ultimo solaio e allo spazio strettamente necessario per il montaggio
delle apparecchiature e per i serbatoi idrici;
• Locali per impianti, apparecchiature di riscaldamento di acqua con batterie solari
limitatamente ad una volumetria massima di 30 mc.
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ART. 10
ALLINEAMENTI
Ove ciò non contrasti con le previsioni di strumenti urbanistici di dettaglio, quali piani
particolareggiati o studi plano-volumetrici, i fabbricati che sorgeranno i nelle zone
urbane dovranno avere il fronte prospettante su strada pubblica, parallelo all’asse di
questa e allineato con le altre costruzioni fiancheggianti.
Ai fini di consentire l’eventuale maggiore altezza, ammessa in rapporto alla distanza
dell’asse stradale, è consentito di arretrare il filo dei fronti del fabbricato ai piani
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superiori, purché non comporti il superamento delle altezze medie dell’isolato di cui il
fabbricato fa parte e salvo diverse previsioni dei Piani Particolareggiati.
Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse o in attuazione di Piani Particolareggiati,
potrà imporre che, per un intero tratto di strada, l’arretramento costituisca un
allineamento dei fili dei fronti di tutti i fabbricati a piano terreno o soltanto ai piani
superiori.
I fabbricati che sorgeranno in zone diverse da quelle urbane potranno avere i fronti
disposti secondo l’orientamento ritenuto più idoneo, purché armonizzabile con quello
delle costruzioni vicine.
ART. 11
UTILIZZAZIONE DEI TERRENI DI ARRETRAMENTO O DISTACCO
Qualunque sia la forma, la dimensione e situazione altimetrica del terreno, è vietata la
edificazione, anche sotterranea, sul terreno libero costituente arretramento o distacco
del fabbricato.
Il terreno in arretramento. se in quota con il piano stradale e se non separato da esso
mediante recinzione, dovrà essere sistemato a marciapiede in continuità di quota e di
materiali con quello pubblico eventuale antistante e, in generale, secondo le
indicazioni e prescrizioni degli organi tecnici comunali.
Nel caso in cui esso non sia in quota con detto piano stradale, dovrà essere da esso
separato mediante recinzione, costituita su base a muretto e, preferibilmente, in
inferriate o a siepe, e sarà sistemato con pavimentazione o a prato erboso; è consentita
la costruzione di muri confinanti fra due o più proprietà secondo le norme stabilite dal
Consiglio Comunale.
Dovrà essere evitato che da detto terreno costituente arretramento o distacco
sgrondino verso la via pubblica materiali di qualsiasi natura; le acque meteoriche
dovranno essere raccolte in apposite canalizzazioni all’interno della proprietà e
convogliate, in un unico condotto, alle fogne pubbliche.
Eventuali deroghe alle norme del presente articolo potranno derivare solamente da
studi di Piani Particolareggiati o di Comparti Edificatori
ART. 12
SPORGENZE - BALCONI - PENSILINE.
Sui fronti delle costruzioni è ammessa la creazione di sporgenze per cornicioni,
balconi e pensiline, che occupino anche l’intero fronte, purché siano osservate le
seguenti limitazioni:
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a) Sui fronti che prospettano pubbliche vie debbono essere posti ad altezza non
inferiore a mt. 4.00, anche quando il fronte sia costruito in arretramento; la sporgenza
non deve superare ¼ (un quarto) della distanza del fronte dell’asse stradale e
comunque non deve superare metri 1,60 (metri uno e centimetri sessanta);
b) Sui fronti che prospettano sul terreno privato la sporgenza non deve superare 1/5
(un quinto) della distanza del fronte dal confine di proprietà.
In entrambi i casi la determinazione delle distanze del fronte del fabbricato dall’asse
stradale e dai confini della proprietà, deve essere riferita alla proiezione della massima
sporgenza sul terreno antistante il fronte medesimo.
Da tale valutazione sono escluse solamente le sporgenze, anche continue, che non
superino i mt. 0,40 ( centimetri quaranta ) purché non costituiscano corpo totalmente
chiuso in aggetto. Detta sporgenza può non essere consentita su pubbliche vie qualora
presentino situazioni di pericolo al traffico automobilistico.
ART. 13
COPERTURE
Le coperture degli edifici possono essere piane o inclinate.
Coperture piane: saranno costituite da terrazze opportunamente isolate o
impermeabilizzate e protette da materiali idonei a mantenere integri i sottostanti
isolamenti. Se la terrazza è praticabile dovrà essere protetta da idonei parapetti in ferro
o muratura.
I parapetti in muratura, continui o discontinui, non saranno computati agli effetti della
misura dell’altezza del fabbricato di cui all’art. 5 e 6 se costruiti rispetto ai fronti
dell’edificio, in arretramento a distanza pari alla loro altezza.
Sulle terrazze è ammesso costruire esclusivamente il torrino scala se praticabili; ovvero
il torrino ascensore, un vano eventuale per depositi di acqua, i fumaioli e un locale per
le apparecchiature per il riscaldamento con batterie solari.
Tali elementi dovranno essere opportunamente armonizzati con la soluzione
architettonica del complesso.
Coperture inclinate: saranno costituite da falde aventi inclinazione non superiore al
35%.
Saranno protette da idonei materiali atti ad isolare gli ambienti sottostanti e coperte
con materiali che rappresentino armonica chiusura dei volumi architettonici.
Sulle falde predette saranno ammessi abbaini di servizio o per dare luce ai locali
sottotetto, purché distanti dal filo del tetto non meno di mt. 2.00 ( metri due).
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CONCESSIONI EDILIZIE
ART. 14
DOMANDE E PROGETTI
Chiunque, Ente o privato, voglia costruire nuovi edifici, modificare, demolire e
ricostruire edifici esistenti, variare opere già approvate anche in corso di esecuzione,
mutare le tinte delle facciate dei fabbricati visibili dalle aree pubbliche ed aperte al
pubblico, spostare, rimuovere dalle pareti esterne dei fabbricati oggetti aventi
significato storico od archeologico e comunque memorie esposte da tempo alla vista
del pubblico, esporre all’esterno dei fabbricati insegne, cartelli, quadri indicativi,
leggende o simili, o modificare quelli esistenti, ovvero procedere alla lottizzazione di
terreni a scopo edificatorio o procedere all’esecuzione di lavori di urbanizzazione,
deve chiedere preventivamente una concessione edilizia al Sindaco, presentando, ove
richiesto, il relativo progetto.
Le Amministrazioni Statali sono tenute a denunciare al Sindaco i lavori che intendono
eseguire.
Il rilascio delle concessioni per nuove costruzioni è in ogni caso subordinato
all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all’impegno dei privati di
procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto
della concessione.
ART. 15
MODALITÀ’ PER LE DOMANDE
Le domande di cui all’articolo precedente devono essere stese su carta bollata e portare
la firma del proprietario o di un suo rappresentante con indicazioni del domicilio.
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ART. 16
PROGETTI
Per le opere di costruzione, di ricostruzione o di riattamento di notevole importanza,
devono essere presentati i relativi progetti, firmati e timbrati da un Ingegnere,
Architetto o professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti per
la progettazione.
I disegni di opere di pittura o di scultura facenti parte della costruzione che siano
visibili al pubblico, potranno essere presentati con la firma dell’artista.
I disegni, si devono presentare in cinque copie su carta bianca o su tela di superficie
non maggiore di Mq.1.00 e ripiegate nel formato 0.21 x 0.31.
Le firme di cui sopra devono essere esposte in autografo nei cinque esemplari del
progetto .
Il progetto dovrà comprendere:
a) una planimetria catastale con l’esatta indicazione dell’area oggetto dell’intervento
e con l’esatta indicazione delle dimensioni dell’area medesima e dei confini dei
lotti adiacenti;
b) Una planimetria generale in scala non inferiore a 1:200, con le indicazioni globali
dell’intervento. Su essa saranno riportate le quote atte ad indicate le dimensioni
planimetriche del fabbricato e la relazione tra esso e gli spazi vicini pubblici o
privati; la situazione planimetrica delle vicine proprietà in relazione all’esistenza
di costruzioni o cortili.
c) Una planimetria generale in scala non inferiore a 1:200, con piano quotato con
l’individuazione del perimetro del fabbricato e delle quote del pavimento a diretto
contatto con il terreno; le quote debbono essere riferite, ove possibile, a quelle
dell’asse delle strade adiacenti. Dovranno essere inoltre riportate le quote dei
cortili o costruzioni vicine atte ad individuare le relazioni planoaltimetriche del
fabbricato con le proprietà vicine. Quando il fabbricato derivi dall’utilizzazione di
aree che comportino la demolizione dei vecchi edifici, il progetto dovrà essere
corredato di idonea documentazione fotografica che rappresenti lo stato anteriore
delle demolizioni.
d) Le piante di tutti i piani del fabbricato in scala non inferiore a 1:100
opportunamente quotate con indicazione delle destinazioni dei vari ambianti
e) I prospetti del fabbricato, in scala non inferiore 1:100.
f) Le sezioni quotate in scala non inferiore ad 1:100 che siano ritenute necessarie per
individuare l’esatta volumetria del fabbricato con le quote riferite al piano quotato
di cui al punto c).
g) Gli eventuali particolari costruttivi che siano ritenuti necessari per l’esatta
individuazione della soluzione architettonica proposta.
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h) Il progetto sarà inoltre corredato da una relazione illustrante i criteri informatori
della progettazione, nonché tutte le indicazioni dei materiali che si intendono
adottare.
Dovranno essere, inoltre, evidenziati i conteggi numerici relativi alla valutazione
delle superfici coperte, e dei volumi, con chiaro riferimento ai grafici; tali
valutazioni saranno operate sulla base delle presenti norme.
i) Una planimetria su cui siano riportati gli schemi della rete fognaria, idrica, elettrica e
telefonica, con chiara indicazione dei punti e sistemi di allaccio ai pubblici servizi;
in essa deve essere anche ubicata la posizione degli eventuali serbatoi di
combustibile.
l) Per costruzioni di particolare importanza potrà essere richiesto uno studio
prospettico o un plastico.
Dell’esattezza di tutti i dati riportati sia nei grafici che nella relazione sono
direttamente responsabili il progettista ed il proprietario.
Qualora si dovesse riscontrare la falsa rappresentazione di luoghi o di dati, il progetto
sarà respinto d’Ufficio ed il progettista denunciato all’Ordine Professionale.
Art. 16 bis (introdotto con del. C.C. n. 9 del 27/02/02).
Il committente dei lavori, all’atto della presentazione dell’istanza di Concessione
Edilizia , Autorizzazione edilizia e/o Dichiarazione Asseverativa o Denuncia di Inizio
Attività (DIA), è tenuto a presentare, unitamente alla documentazione di cui all’art. 16:
1. - Stima, redatta da tecnico abilitato, salvo che nel caso di opere soggette ad
autorizzazione, per le quali può essere resa dal proprietario, contenente:
a – le quantità espresse in metri cubi, da determinarsi in modo analitico e con
l’ausilio di grafici, di rifiuti inerti che si presume verranno a determinarsi a
seguito di scavi e demolizioni, decurtando i materiali che eventualmente possono
essere riciclati (vedi comma 1 c;
b – l’indicazione (ubicazione e denominazione) dell’impianto di smaltimento
presso il quale verrà effettuato il conferimento dei rifiuti stessi;
c – l’indicazione del terreno privato o la ditta ove s’intende conferire terra
vegetale e/o terra di sbancamento, o materiale da costruzione in genere che
possono essere riutilizzati (vedi tegole, cantonetti di granito, travi in legno, opere
in ferro etc.)
2. – All’atto del ritiro della concessione edilizia e dell’autorizzazione, mentre va
presentata contestualmente alla dichiarazione asseverativa o Denuncia di inizio
attività (DIA), Ricevuta del versamento in CCP intestato al Civico Tesoriere –
Comune di Nuoro – causale “corrispettivo di conferimento inerti in discarica
autorizzata”, il cui importo, calcolato sulla base della tariffa vigente al momento
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della presentazione dell’istanza e dei metri cubi indicati nella stima di cui al
punto 1 che precede, sarà soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione, al
momento della denuncia di fine lavori (art. 36 del R.E.).
– nell’ipotesi di cui al punto 1c, il tecnico o il proprietario, alla stima di cui
sopra, dovrà allegare copia dell’autorizzazione a effettuare sistemazioni del
terreno con rilevati e/o alla posa in opera dei materiali riutilizzati, con allegate
fotografie del sito ante sistemazione;
– La quantità effettiva dei rifiuti prodotti, non potrà discostarsi in diminuzione
più del 20% di quella dichiarata dal professionista nella stima sommaria. In ogni
caso è sempre dovuta la somma determinata in rapporto alla quantità dei rifiuti
effettivamente prodotti.
– Nel caso in cui, la quantità effettivamente prodotta si discosti più del 20%
rispetto a quella dichiarata nella stima, di cui al primo comma, il pagamento da
effettuare è in ogni caso pari all’ 80% della quantità dichiarata in stima.
– Nel caso di cui al comma precedente, si procederà nei confronti del
professionista, ai sensi del successivo comma.
– Il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale. In caso di stime che si
discostano in diminuzione più del 20% dalla quantità effettivamente prodotta,
accertata in corso d’opera dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. (Polizia Municipale,
Forze dell’Ordine, di Vigilanza Ambientale della R.A.S., funzionari del settore
urbanistica, ambiente, manutenzioni e lavori pubblici, funzionari della
Provincia); l’amministrazione ne da comunicazione al competente ordine
professionale.
– In ogni caso, all’atto della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità, è
obbligatorio, se non già fatto in occasione della presentazione della
dichiarazione di fine lavori, presentare l’attestazione dei versamenti effettuati.
ART.17
LOTTIZZAZIONE DELLE AREE PRIVATE
Prima dell’approvazione del Piano Regolatore Generale è vietato procedere alla
lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.
Approvato del Piano Regolatore Generale, la lottizzazioni di terreno a scopo edilizio
può essere autorizzate da questo Comune, seguendo le disposizioni dell’art.28 della
Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n.1150 modificato dall’art.8 della Legge 6 Agosto
1967 n.765.
L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da
trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
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1) La cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, precisate dall’art.4 della Legge 29 Settembre 1964, n.847,
nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
secondaria.
2) L’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle spese di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona
ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche
degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) I termini non superiori a dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione
delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) Congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forma di
legge.
Il rilascio delle concessioni edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato
all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
relative ai lotti stessi.
Il progetto di Lottizzazione deve comprendere:
a) Planimetria catastale con i dati necessari per l’individuazione dell’area;
b) Planimetria generale catastale in scala non inferiore a 1:500 in cui siano riportate le
previsioni di PRG e l’indicazione delle aree da lottizzare;
c) Piano di Lottizzazione in scala non inferiore a 1:500;
d) Planovolumetrico delle aree da utilizzare in scala non inferiore a 1:500;
e) Planimetria e profili delle strade;
f) Planimetria e profili delle reti idriche e fognarie con relativo calcolo dimensionale.
g) Planimetrie e grafici delle reti elettriche e telefoniche con visto di approvazione
delle rispettive società esercenti. Devono essere indicate le relative derivazioni delle
reti urbane.
h) Computi metrici estimativi delle opere, distinti per categorie.
i) Tipologie edilizie in scala 1:200.
Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono
nulli ove da essi non risulti a norma dell’art. 31 della Legge Urbanistica modificato
dall’art. 10 della Legge 6.08.67 n. 765, che l’acquirente era a conoscenza della
mancanza di una lottizzazione autorizzata.
ART. 18
ESAME DELLE DOMANDE
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L’ufficio tecnico dovrà esaminare tutte le domande di concessioni di costruzione
presentate al Sindaco. Esso dovrà richiedere, se del caso, il completamento delle
domande, dei progetti e dei disegni a norma del presente Regolamento e quindi,
esaminerà se tutte le disposizioni di legge e di regolamento siano state osservate nella
redazione del progetto e se la sua attuazione potrà avere luogo in corrispondenza al
Piano regolatore della città, senza offesa alle distanze legali e regolamentari e tenendo
conto dello stato dell’edilizia e dei servizi pubblici di quella località.
A tal fine l’Ufficio Tecnico avrà facoltà di invitare il progettista a compiere con
funzionari dell’ufficio stesso uno o più sopralluoghi.
Compiuto tale esame, la domanda di concessione sarà trasmessa al Sindaco col parere
scritto dell’Ufficio Tecnico, ed il Sindaco prima di rilasciare il relativo permesso
richiederà, il parere della Commissione Edilizia.
ART. 19
RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI.
Quando l’edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di una strada
aperta o da aprirsi, il proprietario deve chiedere al Sindaco, prima della redazione del
progetto, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali dovrà poi egli
esattamente attenersi.
Tale determinazione avverrà sulla base dei grafici planoaltimetrici della strada che
saranno sottoscritti dal proprietario e dal progettista e sulla base del relativo verbale
previo pagamento dei diritti con un minimo di £. 15.000 ( lire quindicimila) e delle
spese di vettura.
Prima di questa pratica ,non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la
strada pubblica.
Per la consegna dei punti fissi, il richiedente dovrà fornire agli operai, gli attrezzi ed i
materiali occorrenti e presentarsi a tutte le operazione che all’uopo gli verranno
indicate dagli incaricati municipali e pagare le spese, comprese quelle per eventuali
trasferte e quelle per bolli e tasse di registrazione del suddetto verbale.
Alla consegna dovranno essere presenti il progettista ed il proprietario o un suo
incaricato.
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CAPO III
COMMISSIONE EDILIZIA E SUE ATTRIBUZIONI
ART.20 (SOPPRESSO con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
La Commissione Edilizia è composta dei seguenti membri:
1) Capo dell’Amministrazione Comunale (Presidente);
2) Assessore ai Lavori Pubblici
3) Quattro Consiglieri nominati dal Consiglio Comunale
4) Assessore all’Urbanistica
5) Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale
6) L’ingegnere della Sezione Urbanistica dell’Ufficio Tecnico
7) L’Ufficiale Sanitario
8) Un Ingegnere nominato dall’Amministrazione Comunale, su designazione
dell’Ordine Professionale
9)Un architetto nominato dall’Amministrazione Comunale, su designazione
dell’Ordine Professionale
10) Un rappresentante dell’Associazione della Proprietà edilizia, nominato
dall’Amministrazione Comunale;
11) Un rappresentante della Sovraintendenza ai Monumenti
12) Il Comandante dei Vigili del Fuoco
13) un Esperto in materie giuridiche designato dalla competente associazione
professionale
14) Un Geometra nominato dall’Amministrazione Comunale su designazione
dell’Ordine Professionale;
15) Un Funzionario dell’Ufficio Tecnico nominato dalla Giunta Municipale su
indicazione dell’Ingegnere Capo, assiste, senza diritto di voto, quale Segretario, alle
adunanze della Commissione Edilizia, riferisce sui progetti sottoposti all’esame
dell’Ufficio tecnico e stende i verbali delle adunanze.
ART.21 (SOPPRESSO con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)
DURATA DELLA CARICA
I membri della Commissione Edilizia vengono nominati dal Consiglio Comunale,
durano in carica due anni e possono essere confermati.
Le nomine vengono fatte nel mese di dicembre ed avranno effetto dal mese di gennaio
successivo.
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ART.22 (SOPPRESSO con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)
ADUNANZA, DELIBERAZIONI E LORO VALIDITÀ’
La Commissione Edilizia è convocata dal Sindaco ordinariamente due volte la mese e
straordinariamente ogni qualvolta ne sia necessario.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno otto membri,
compreso il Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, a parità di voti prevale quello del
Presidente.
I membri che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive,
potranno essere dichiarati decaduti dalla carica e dovranno essere sostituiti.
Essi avranno, a fine di ogni trimestre, un gettone di presenza pari a £. 8.000 a persona,
che potrà prelevarsi dalle somme riscosse per diritti di esame di progetti esaminati
ART.23 (soppresso con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)
ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il suo parere:
a) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamento, di riforma e ricostruzione, di
qualche rilievo, per i quali sia prescritta l’approvazione del Sindaco;
b) sui monumenti da erigersi sulle pubbliche piazze e nel civico cimitero;
c) sui Piani Regolatori, di ampliamento e di lottizzazione qualora sia richiesto
dall’Amministrazione;
d) sull’interpretazione, sull’esecuzione e sulle eventuali modifiche del presente
Regolamento;
e) su ogni opera intorno alla quale il Sindaco giudichi conveniente consultarla.
Il parere della Commissione Edilizia dovrà riflettere il rispetto delle disposizioni
regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo
esame, allo scopo soprattutto di evitare deturpazioni architettoniche, in ispecie quando
le soluzioni proposte rilevino assoluta deficienza di studio sia nel loro complesso, sia
nelle loro parti.
La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico.
Dovrà curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alla località in cui dovranno
sorgere, cercando di conciliare la libertà e l’utilità del proprietario con l’abbellimento
della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico vantaggio.
La Commissione potrà col suo voto proporre quelle modifiche ai progetti che ravviserà
opportuno.
Il voto della Commissione Edilizia è consultivo e non costituisce presunzione
dell’emissione del permesso di costruzione, che è riservato esclusivamente al Sindaco
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ART.24
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ESAME PROGETTI
(modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)
Alla richiesta di concessione edilizia, dovrà essere allegata l’attestazione del
versamento dei diritti di segreteria determinati dalla Giunta Comunale.
Qualora il Dirigente emetta il diniego di concessione (di cui al successivo art. 28),
ogni ulteriore richiesta di riesame del progetto, sarà considerata nuova istanza di
concessione.
Il parere dell’ufficio sulla pratica avrà validità sino a che non cambino le norme
urbanistiche.
ART.25 (soppresso con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)
PROCESSI VERBALI DELLE ADUNANZE
I processi verbali delle adunanze della Commissione Edilizia saranno scritti in
apposito registro a cura del Segretario e firmati dal Presidente, dal Segretario e
dall’Ingegnere Capo.
ART.26 (soppresso con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)
ESAMI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Per qualsiasi progetto, il Sindaco potrà autorizzare uno dei membri della Commissione
Edilizia di farne speciali esami da riferire per iscritto.
Il Sindaco potrà pure delegare uno dei Commissari a sorvegliare l’esecuzione di
qualsiasi progetto. Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità dei
funzionari ed agenti municipali.
ART. 27 (soppresso con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)
ASTENSIONE DEI SINGOLI MEMBRI
Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi interessato
qualcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e
non deve assistere all’esame ed al giudizio relativo all’argomento stesso.
ART. 28
APPROVAZIONE E RITIRO DEI PROGETTI
(modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03
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Il Dirigente esaminata la relazione sulla istanza di concessione edilizia del
Responsabile del Procedimento e tutti gli atti relativi, provvederà assumere le proprie
determinazioni nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici;
che si concretizzano con il rilascio o il diniego di concessione edilizia.
Su ogni copia del progetto va indicato testualmente: “Allegato alla concessione
edilizia n.
del “ oppure :”Allegato al diniego di concessione n.
del
”sottoscritta dal Resp. del Proc. e dal Dirigente.
Almeno due copie del progetto presentato, dovranno rimanere agli atti dell’Amm./ne
Com,/le, mentre le altre potranno essere ritirate dal richiedente.
ART. 29
LIMITI DI VALIDITÀ’ DELL’APPROVAZIONE
L’approvazione del progetto ha validità per tre anni. Se entro tale termine il progetto
non è stato iniziato, per ottenere la relativa concessione occorre ripresentarlo
all’approvazione della Commissione Edilizia.
ART. 30
INDICAZIONI FALSE, INCOMPLETE O INESATTE
L’approvazione di un progetto si avrà come non intervenuta se il progetto stesso
contenga indicazioni false, incomplete o inesatte.
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CAPO IV
RILASCIO DELLE CONCESSIONI
ART. 31
RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Quando trattasi di opere per le quali è richiesto il progetto, la domanda tendente ad
ottenere la concessione di costruzione, dovrà essere corredata da una dichiarazione
firmata da un Ingegnere o Architetto o professionista autorizzato ai sensi delle
disposizioni vigenti, nella quale egli attesti di accettare l’incarico della Direzione dei
Lavori e di assumere ogni responsabilità derivante da tale prestazione.
Dell’eventuale sostituzione del D.L. dovrà essere data tempestiva comunicazione al
Sindaco e la relativa rinuncia dovrà essere firmata dall’Ingegnere, Architetto o
professionista abilitato ai sensi delle leggi, subentranti, che dovrà parimenti dichiarare
di accettare l’incarico e di assumere ogni responsabilità inerente alla Direzione dei
Lavori.
Per quelle opere, per le quali .è stato richiesto il progetto, la concessione di
costruzione non potrà essere rilasciata se non è stato approvato il progetto stesso.
Il Sindaco, udito il parere dell’Ufficio Tecnico e se del caso della Commissione
Edilizia, rilascerà entro due mesi dalla presentazione della domanda la concessione per
la esecuzione dei lavori.
Nei casi di imminente pericolo gli interessati possono eseguire gli occorrenti lavori,
dandone però contemporaneo avviso al Sindaco.
Il Direttore dei Lavori è responsabile col committente, titolare della concessione, e con
l’imprenditore verso l’Amministrazione Comunale della fedele esecuzione delle opere,
secondo i progetti approvati.
Il Sindaco può non accettare la designazione a Direttore dei Lavori di professionisti
che, per precedenti opere abbiano in corso giudizi di responsabilità penale o
disciplinare o abbiano consentito nella Direzione di altre opere, modifiche arbitrarie
dei progetti approvati.
Qualora il Direttore dei Lavori declinasse l’incarico ed il proprietario non provvedesse
alla sua sostituzione, la concessione verrà revocata ed i lavori sospesi.
Le funzioni di Direttore dei Lavori possono essere disimpegnate dal proprietario della
costruzione qualora questi abbia personalmente i requisiti necessari e qualora non
abbia subito contravvenzioni in materia edilizia negli ultimi cinque anni.
Per i lavori per i quali non fosse richiesto il progetto, è obbligo che venga designato un
Direttore dei Lavori quando è prevista l’esecuzione di opere che interessano la stabilità
delle strutture.
19
ART. 32
TASSA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE
Il rilascio della Concessione edilizia è sottoposto al pagamento di una tassa
rispettivamente di £.1.00 - £.2.00 - £.3.00 - £.5.00 a metro cubo vuoto per pieno,
misurato secondo le modalità e la classifica dei fabbricati stabiliti nell’art.24; per ogni
frontone in pietra da taglio o artificiale ed opere decorative di facciata, £. 2.000
(duemila); per le opere minori £. 5.000; per le targhe e vetrine mobili, £. 5.000;
dovranno essere precedentemente assicurati e definiti gli obblighi onerosi derivanti
dall’applicazione della Legge 28/01/1977 n.10 e successive integrazioni.
ART. 33
VARIAZIONI DI PROGETTI
Ogni variante ai progetti approvati che alteri la linea architettonica, la disposizione
degli ambienti, ed importanti elementi strutturali, dovrà essere denunciata al Sindaco,
prima di essere attuata e non potrà essere eseguita se non dopo ottenuta una regolare
concessione.
E’ pure vietato di eseguire soltanto in parte le opere denunciate, se non ne fu fatta
formale riserva nella dichiarazione con le precise indicazioni delle parti che vogliansi
omettere o prorogare.
ART. 34
VALIDITÀ’ DELLA CONCESSIONE
La concessione ha validità per il tempo in essa indicato e comunque non superiore ad
un anno per l’inizio dei lavori: questi dovranno essere ultimati entro e non oltre tre
anni dal rilascio della medesima.
Le opere non iniziate entro tale termine e quelle iniziate ma sospese, in uno o più
periodi per oltre un anno non potranno essere intraprese o riprese se non previa nuova
denuncia e nuova concessione.
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle
concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati
iniziati o vengano completati entro .il termine di tre anni dalla data di inizio.
ART. 35
EFFETTI DELLA CONCESSIONE
La concessione rilasciata dal Sindaco per l’esecuzione delle opere edilizie costituisce
solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in
20
vigore, e non esonera il proprietario dall’obbligo tassativo di attenersi strettamente a
dette leggi e regolamenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, con tutte le
conseguenze di cui all’art.37.
La concessione inoltre viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei
terzi, nonché del Comune, verso il quale il concessionario assume ogni responsabilità,
rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne il Comune da ogni azione, molestia o
spesa che potesse in qualsiasi tempo o modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata
dalla concessione stessa.
Il committente titolare della concessione, il Direttore dei Lavori e l’Esecutore dei
lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di
regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.
ART. 36
DENUNCIA DELL’INIZIO E DELLE ULTIMAZIONI DELLE OPERE RESPONSABILITÀ’ DELL’ESECUZIONE.
Chi ha ottenuto la concessione per nuove costruzioni, sopraelevazioni demolizione di
quelle vecchie o riforma delle medesime è tenuto a fare al Sindaco denuncia dell’inizio
e della ultimazione delle opere stesse entro cinque giorni dalle relative date.
Uguale obbligo incombe nel caso di interruzioni dei lavori: dovranno essere denunciate
la interruzione e la ripresa dei lavori entro 15 giorni dalle rispettive date.
La Direzione dei Lavori, il proprietario e l’esecutore sono responsabili dell’osservanza
di tale obbligo.
L’eventuale inadempienza sarà punita con una ammenda variabile, fino ad un massimo
di £. 200.000 fatta salva la facoltà di revoca della concessione.
ART. 37
QUADRO INDICANTE I RESPONSABILI DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.
Per le nuove costruzioni, per le sopraelevazioni, demolizioni o riforma di quelle
esistenti è fatto obbligo al titolare della concessione di esporre in luogo ben visibile
della pubblica via, un cartello contenente le seguenti indicazioni:
• Oggetto e numero della concessione;
• Titolare della concessione;
• Esecutore dei lavori;
• Direttore dei Lavori.
L’omissione di tale obbligo sarà punita con un’ammenda variabile fino a £.200.000.
ART.38
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OBBLIGO DI OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Non potranno ottenere la concessione i progetti che in qualsiasi modo contravvengano,
oltre alla legge urbanistica, alle prescrizioni del presente Regolamento e di quelli
dell’Igiene e di Polizia Urbana, salvo quando si tratti di opere indispensabili per dotare
l’abitazione dei servizi essenziali.
ART.39
PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE
A norma dell’art.32 della Legge Urbanistica, speta al Sindaco di fare sospendere le
opere arbitrarie intraprese e non conformi al progetto approvato e, per qualsiasi
ragione, non regolamentari; con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di
adottare, ove occorra, quei provvedimenti di urgenza che sono nelle sue attribuzioni.
Agli inadempienti verranno applicate le penalità previste dall’art.41 della vigente
Legge Urbanistica e della Legge 28 gennaio 2977 n.10 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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CAPO V
PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA ESECUZIONE DELLE OPERE
ART. 40
NORME TECNICHE GENERALI DI BUONA COSTRUZIONE
Salvo l’osservanza delle particolari norme stabilite dalla legge 25 novembre 1962,
n.1864, per le zone soggette ad intensi movimenti sismici, in qualsiasi opera edilizia da
effettuarsi in questa circoscrizione comunale dovranno essere osservate le buone regole
dell’arte del costruire, indicate nell’art.4 della predetta legge.In particolare:
a) E’ vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine
fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche.
Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali devono avere
larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
b) Le fondazioni, ove possibile, devono poggiare su roccia lapidea opportunamente
sistemata in piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero incassate in rocce
sciolte coerenti, purché di buona consistenza ed opportunamente protette dall’azione
delle acque.
Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su
terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi
più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall’arte del costruire per ottenere una
sufficiente fondazione, tenendo opportunamente conto dell’escursione della falda
freatica sotterranea.
Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare, in ogni caso, una reazione alle
sollecitazioni trasmesse dall’opera, compatibile con le strutture.
Per le opere indicate nel 3° comma della citata legge (ponti, viadotti, torri ed in genere
costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale) e per edifici di particolare
importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di
consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una
relazione geologica, redatta da persone di riconosciuta competenza in materia, sulle
caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni
sismiche, anche se l’area su cui sono progettati gli edifici suddetti non ricada nel
perimetro delle località dichiarate sismiche a tutti gli effetti di legge.
c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti con calcestruzzi idraulici o cementizi
o con muratura in pietrame o mattoni e malte idrauliche.
d) Le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte,
con buoni materiali ed accurati magisteri.
23
Nelle murature di pietrame è vietato l’uso del ciottolame se non convenientemente
spaccato e lavato.
Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere
interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di
conglomerato cementizio, dello spessore non inferiore a cm.12, estesi, nell’uno o
nell’altro caso, a tutta la larghezza del muro.
La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare i mt.1,60 da asse ad asse.
I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sovraccarico accidentale
di almeno duecento chilogrammi per metro quadrato;
e) Le strutture dei piani fuori terra, ed in particolare le ossature delle coperture, non
devono, in alcun caso, dare luogo a spinte.
Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune
ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne
fumarie e vuoti di qualsiasi genere;
f) Le travi in ferro dei solai e voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per
almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere
annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma.
Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di quaranta oppure di trenta
centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a cm.30 o cm.25 rispettivamente.
Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno
ogni mt. 2,50 rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
g) In tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire, in corrispondenza dei solai di ogni
piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su
tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la
larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un’altezza minima di centimetri venti.
La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre d’acciaio
in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo e le legature
trasversali devono essere poste alla distanza di 25 - 30 centimetri.
Il peso complessivo dell’armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50
chilogrammi per metro cubo di conglomerato;
h) I solai in cemento armato, normale o precompresso e quelli di tipo misto, anche
quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente.
Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o
della maggiore dei solai contigui.
I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presente le norme vigenti all’atto
dell’inizio dei lavori per la esecuzione e l’accettazione di solai in conglomerato
cementizio con laterizi e con armatura metallica.
i) Per tutte le strutture in cemento armato normale o precompresso, debbono essere
osservate le prescrizioni per la accettazione dei leganti idraulici e, per la loro
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esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio, semplice od
armato o in precompresso, vigenti al momento dell’inizio dei lavori.
Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge
vigenti per la loro accettazione.
In ogni fabbricato le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di
strati impermeabili.
l) Il pavimento di ogni locale al piano terreno non centinato dovrà essere isolato dal
passaggio dell’umidità del suolo per mezzo di vespai e di pilastri.
m) I muri esterni delle case di nuova costruzione o riattate, dovranno avere, qualunque
sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale da proteggere le persone dalle
variazioni esterne di temperatura e dall’umidità.
Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a cm. 40, se i muri sono in muratura di
mattoni o anche minore se i muri sono formati da materiali speciali che consentono
un’uguale protezione dagli agenti esterni.
ART. 41
CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE
Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni o siano riparazioni o
riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte ad
evitare ogni pericolo di danni a persone ed a cose. ed ad atenuare, per quanto possibile,
gli incomodi che io terzi possono risentire dall’esecuzione di dette opere.
ART. 42
CAUTELE CONTRO DANNI A MANUFATTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Per l’esecuzione di opere per cui occorre manomettere il suolo pubblico e costruire
assiti e ponteggi, il costruttore deve in precedenza prendere accordi con l’ ufficio
tecnico comunale, per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblici, usare
in seguito ogni cautela per non danneggiarli, e dare contemporaneo avviso alle aziende
che eserciscono quei servizi perché prendano gli opportuni provvedimenti.
ART. 43
COSTRUZIONE DI ASSITI.
Ove le opere di cui all’articolo 42 debbano essere eseguite sul confine di vie o parchi
pubblici o aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere il luogo destinato all’opera
lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici con un assito, fatta eccezione:
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a) Per le opere di minima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato nei
quali casi il proprietario potrà, a giudizio del Sindaco, essere esonerato dall’obbligo
della costruzione dell’assito ed autorizzato invece a sostituire altri convenienti segnali
che servano di avviso ai passanti;
b) Nei casi in cui per evitare soverchio intralcio al pubblico transito il Sindaco non
possa permettere che venga ingombrata alcuna parte del suolo pubblico nella quale
contingenza il costruttore dovrà provvedere altrimenti a termine dell’art. 45 e a seconda
migliori norme dell’arte a tutela della sicurezza pubblica.
ART. 44
NORME PER LA COSTRUZIONE DEGLI ASSITI, SEGNALI E LANTERNE
Gli assiti devono essere di aspetto decoroso, alti almeno due metri costruiti secondo gli
allineamenti prescritti da Sindaco.
Quando le opere di chiusura importino l’occupazione temporanea di area pubblica il
proprietario o chi per esso, deve prima ottenere il permesso dal Sindaco in conformità
alle disposizioni contenute nel regolamento per l’applicazione della tassa di
occupazione di spazi e aree pubbliche presentandone domanda con l’indicazione della
località estensione e durata presumibile della occupazione e procedendo in concorso
con i funzionari municipali, alla constatazione dello stato di consistenza, dei
marciapiedi e materiali stadali, che verranno compresi nell’assito o comunque
manomessi. Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessano servizi
pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti
o funzionari del Comune.
Il proprietario, o che per esso, deve, prima dell’impianto eseguire il pagamento delle
tasse relative. Ove sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito dal
permesso, il proprietario, o chi per esso, deve presentare in tempo utile nuova domando
indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione ed ottenere nuovo
permesso.
Le porte che si praticano negli assiti devono aprire verso l’interno e tenersi chiuse
durante la sospensione dei lavori.
Gli angoli sporgenti degli assiti odi altro genere di riparo devono essere imbiancati per
tutta la loro altezza e muniti di lampada a vetri rossi che deve restare accesa, a cura e
spese di chi fabbrica, dal tramonto alla levata del sole.
Il collocamento di detta lampada deve essere tale da rendere facilmente visibile il
recinto od il riparo per cui essa è posta.
Nei cantieri di lavoro, per tutta la durata della costruzione dovranno essere impiantate
sufficienti latrine provvisorie per gli operai.
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ART. 45
PONTI DI SERVIZIO
Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell’assito, il primo
ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad un’altezza tale
che il punto più basso della sua armatura disti non meno di metri tre dal suolo e deve
avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
Nel caso di ponti a sbalzo, l’altezza del punto più basso dell’armatura sul piano della
strada non potrà essere inferiore a metri quattro.
I ponti di servizio debbono avere tutti i requisiti necessari per garantire l’incolumità
delle persone addette ai lavori e dovranno essere tali da evitare la caduta di materiali o
mezzi d’opera verso gli spazi pubblici.
ART. 46
CAUTELE DA ESEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE
Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco del materiale voluminoso e
pesante devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone e a cose
e, in particolare, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai
fabbricati vicini.
E’ vietato tenere accumulati, in qualsiasi luogo, materiali provenienti da demolizioni,
quando possa esservi pericolo d’incendio ed è vietato accumulare materiali pesanti nei
piani superiori di ogni edificio.
E’ vietato altresì calare il materiale di demolizione verso la via pubblica, i materiali
stessi dovranno venire calati entro panieri o appositi condotti chiusi.
Dovranno altresì osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Igiene ed
adottarsi tutte quelle speciali cautele che il Sindaco potrà imporre a seconda dei casi.
ART. 47
DIVIETO DI INGOMBRARE SPAZI PUBBLICI
Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica
siano sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami ed altro oggetto attinenti alla
costruzione.
Solo in caso di assoluta necessità, quando non esista cantiere di lavoro chiuso, può
essere permesso il deposito temporaneo di materiali sugli spazi pubblici alle seguenti
condizioni:
1) I depositi saranno momentanei e la loro esportazione deve avvenire con la più
grande celerità, ed in ogni altro caso prima della giornaliera cessazione dei lavori;
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2) i depositi saranno fatti in modo da non intralciare la circolazione né lo scolo delle
acque;
3) se, per ragioni di forza maggiore, l’asportazione dei depositi non si potesse
compiere prima della notte, si dovrà provvedere alla loro illuminazione in modo
sufficiente;
4) lo spazio occupato dovrà essere rimesso immediatamente in perfetto stato di pulizia;
5) Sono esclusi dalla tolleranza i depositi di terra e quelli di materiali provenienti dallo
spurgo e demolizione di fogne, i quali devono in ogni caso essere asportati
direttamente e mai depositati sulla pubblica via.
ART. 48
INTERRUZIONE DEI LAVORI ED OBBLIGHI RELATIVI
Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad
interromperne l’esecuzione dovrà essere osservato l’obbligo di cui al capoverso
dell’art.36, a fare eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti
costruite ed a togliere eventuali sconci.
In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà d’ufficio a termini della Legge
Comunale e Provinciale.
Trascorsi due mesi dalla interruzione delle opere, salvo il caso che questa dipenda da
causa di forza maggiore che l’interessato dovrà specificare e dimostrare sarà in facoltà
del Sindaco di far cessare l’occupazione del suolo pubblico eventualmente concesso.
ART. 49
RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO MANOMESSO
Compiuti i lavori, il proprietario dell’edificio dovrà riconsegnare perfettamente
sgombra e ripulita, a sua cura e spese, l’area pubblica che venne racchiusa nell’assito e
comunque occupata per la fabbrica.
Le opere di ripristino del suolo stradale manomesso saranno eseguite a cura ed a spese
del proprietario, sotto il diretto controllo degli agenti municipali.
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NORME IGIENICO - EDILIZIE
ART. 50
OBBLIGHI DI MANUTENZIONE
Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in
condizioni perfettamente rispondenti alle esigenze di sicurezza, di igiene e di decoro
pubblico, curando di mantenerlo in stato di perfetta conservazione e di assoluta
pulizia.
ART. 51
PROVVEDIMENTI CONTRO I PERICOLI PER L’INCOLUMITÀ’ PUBBLICA
Qualora al Sindaco pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci
rovina o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per l’incolumità
delle persone o delle cose, egli incaricherà l’Ufficio Tecnico di fare le relative
constatazioni e, ove la denuncia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere
immediatamente i necessari provvedimenti, compreso l’eventuale sgombero
dell’edificio, assegnando un termine per l’attuazione dei lavori ritenuti indispensabili
per assicurare la stabilità.
Trascorso infruttuosamente detto termine, il Sindaco ordinerà l’esecuzione d’ufficio, a
totale carico del proprietario inadempiente, e farà riscuotere le note delle spese con i
privilegi delle pubbliche imposte ai sensi della Legge Comunale e Provinciale.
ART. 52
CANNE DA FUMO E FUMAIOLI
Ogni focolare, camino o fornello, stufa o cucina dovrà essere fornito di un proprio
condotto per l’eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi.
Essi dovranno emergere non meno di un metro oltre il tetto sulle terrazze non
praticabili e non meno di mt. 2,50, sulle terrazze praticabili o di quelle maggiori
altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni ovvero essere giudicate
necessarie dal Sindaco in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni ed il fumo
abbiano a recare danno o molestia o pericolo a edifici vicini.
Non dovranno mai essere addossati a travi o pareti di legno, ma dovranno da queste
essere separati mediante muro dello spessore minimo di cm. 20 e nell’attraversare i
solai e le soffitte dovranno essere difesi
da una controcanna che li recinga
completamente in modo da creare una opportuna intercapedine.
Le condotte da fumo di forni, panifici, grossi apparecchi di riscaldamento o di
qualsiasi apparecchio dove si sviluppi grande quantità di calore, saranno separati dalle
29
abitazioni con camere d’aria ventilate sufficientemente onde impedire incomode
irradiazioni; inoltre dovranno trovarsi a non meno di cm. 3 distanti da qualsiasi
finestra e dovranno essere di almeno tre metri più alti dalla massima altezza che,
secondo le norme del Regolamento Edilizio, potrà essere raggiunto dalle costruzioni
entro un raggio di metri trenta.
I predetti dovranno essere solidamente costruiti e posti in opera in modo da evitare
pericoli di caduta e dovranno essere dotati di apparecchi di depurazione del fumo.
Gli impianti esistenti debbono uniformarsi alle prescrizioni presenti entro un anno
dalla entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 53
CAMINI INDUSTRIALI.
Salvo speciali concessioni i camini industriali, oltre a soddisfare tutte le prescrizioni di
cui al precedente articolo 52 ed a quello del regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana,
debbono avere dai confini di proprietà e dalle opere pubbliche, una distanza uguale
almeno alla metà della loro altezza e devono essere almeno di mt. 10 più alti dalla
massima altezza consentita dal Regolamento Edilizio per le costruzioni da edificarsi
entro un raggio di mt. 50.
Essi dovranno inoltre essere muniti di parafulmine. Gli impianti esistenti devono
adattarsi alle presenti prescrizioni entro un anno.
ART. 54
CORTILI
Nei fabbricati di nuova costruzione i cortili dovranno preferibilmente essere aperti
almeno da un lato.
Essi dovranno avere un’area non minore di 1/5 della somma delle superfici che li
circondano.
L’altezza massima dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ad una
volta e mezzo la distanza media tra essi.
La distanza minima dei lati contrapposti non dovrà essere inferiore a mt. 4.
L’altezza dei muri sarà misurata dal pavimento del cortile sino alla linea di gronda del
tetto.
La superficie come sopra stabilita dei cortili, dovrà essere netta da ogni sporgenza; sarà
solo tollerata la gronda che insieme al canale non sporga di cm.40 dalla linea del muro.
Nei fabbricati esistenti, se la superficie dei cortili non comporta sopraelevazione di
nuovo piano a norma delle prescrizioni precedenti, potranno eseguirsi sopralzi in
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arretramento, alle condizioni che la nuova area arretrata, unita a quella del vecchio
cortile, non risulti inferiore ai minimi prescritti.
Nei cortili coperti, in corrispondenza dei piani bassi, l’altezza dei muri perimetrali si
misurerà dal pavimento del cortile coperto e non dal livello della copertura. Per i cortili
da costruire sul confine di altre proprietà, debbono essere soddisfatte le condizioni di
area minima e di minima distanza fra le pareti opposte precedentemente stabilite,
tenuto conto della massima altezza che potrebbe raggiungere sulla linea di confine le
costruzioni dei vicini secondo le norme del presente Regolamento in relazione alle
zone edilizie di P.R.G.
E ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo
le possibilità costruttive dei vicini.
A tali norme si può derogare soltanto quando il proprietario che vuole costruire
presenti un atto di costituzione di servitù a carico del fondo dei vicini e del
proprietario dal quale risulti stabilito sul confine, per contributo a carico delle due
proprietà o di una sola di esse un cortile corrispondente all’altezza dei muri che lo
dovranno fiancheggiare.
L’atto di costituzione di servitù deve risultare regolarmente trascritto e deve portare la
dichiarazione che non è possibile rinunciare ne estinguere ne modificare le servitù
consentite senza il consenso del Capo dell’Amministrazione Comunale.
Nel caso invece che a confine di proprietà esista un cortile le cui dimensioni siano per
area e distanze fra pareti opposte anche superiori alle minime prescritte è vietata la
modifica della situazione della costruzione a confine per il tratto che costituisce
delimitazione del cortile, fatte salve le operazioni di risanamento e consolidamento che
non comportino nessuna maggioranza di altezza e salvo la costituzione di servitù a
carico del cortile del vicino, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
La copertura dei cortili con invetriate è subordinata al permesso del Sindaco che
deciderà, sentiti gli uffici Tecnico e Sanitario ma non potrà essere concessa quando da
essi esclusivamente traggano aria e luce gli ambienti che li circondano che dovranno
essere serviti da altre aperture rispondenti alle norme del presente Regolamento.
Tale copertura potrà farsi soltanto con invetriate ed avrà una lanterna non minore di
1/3 della superficie, sopraelevata di almeno mq. 0,50, con sportelli laterali apribili.
In nessun caso detti cortili coperti potranno essere utilizzati per abitazione e per
cucina.
Tutte le opere di copertura, anche parziali dei cortili nel caso esistenti dovranno essere
demolite qualora non risultino rispettate tali condizioni.
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ART. 55
CHIOSTRINE
Nel caso di nuova costruzione saranno consentite le chiostrine o cavedi ristretti in
limiti inferiori a quelli stabiliti per i cortili, se esclusivamente destinati alla diretta
illuminazione ed areazione di scale, latrine, gabinetti da bagno, od in genere di quelli
ambienti non destinati ad abitazione, escluse quindi anche le cucine.
Dette chiostrine o cavedi dovranno avere un’area non minore di un ventesimo della
somma delle superfici delle pareti che li circondano e la distanza dei punti medi dei
lati contrapposti non dovrà essere inferiore a mt. 3
Quando trattasi di sventramenti, adattamenti e restauri di vecchi edifici, al fine di
migliorarne le condizioni di ventilazione e di illuminazione, potranno essere consentite
chiostrine di nuova formazione, aventi dimensioni minori di quelle sopradescritte,
purché rappresentino un
effettivo sensibile miglioramento delle condizioni
preesistenti.
ART. 56
SCALE E LORO ILLUMINAZIONE
Le scale dovranno essere illuminate ed arieggiate da finestre che si aprono verso i
cortili o chiostrine.
Soltanto nelle opere di ricostruzione e sventramenti o restauri di vecchi edifici si può
consentire che esse siano illuminate soltanto dall’alto mediante un lucernaio. Questo
deve avere una superficie non minore di due terzi dell’area del vano scala, con
sufficiente apertura per la ventilazione diretta dall’esterno.
In questo caso le rampe ed i ripiani dovrà lasciare un vano interno ( tromba ) minimo
di larghezza non inferiore ad un metro.
Per i fabbricati di altezza inferiore a mt. 9, sarà consentita l’areazione di finestre di
superficie complessiva non inferiore a mq. 2, aprentesi sui muri laterali del vano scala
nella parte sopraelevantesi sulla copertura.
I ripiani e le rampe, a meno che non si tratti di scale di servizio devono avere una
larghezza non minore di mt. 0,90 ( novanta centimetri ).
ART. 57
VANI DI SCALE E ASCENSORI
Le scale e le relative gabbie di scala e ascensori debbono essere costruite con materiali
resistenti al fuoco; i gradini ed i pianerottoli in lastre di marmo debbono essere
costituiti da convenienti armature.
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Gli edifici ad uso abitazione, di uffici, di depositi commerciali, di officine industriali,
di alberghi, di scuole, di alloggi, dovranno essere provvisti di almeno due scale
contigue dalla base alla sommità, opportunamente distanti una dall’altra, quando
l’area coperta sia superiore ai 450 e fino a 600 mq.
ART. 58
ALTEZZE E SUPERFICI DEI LOCALI
L’altezza minima interna di locali adibiti ad abitazione è fissata in mt. 2,70 riducibili a
mt. 2,40 per corridoi, disimpegni, i bagni e i ripostigli.
Per ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.
14 per i primi quattro abitanti, e mq. 10 per ciascuno dei successivi, le stanze da letto
devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e di mq. 14, se per due
persone, ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestre apribili.
L’alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, compresi i
servizi , di mq. 28 e di mq. 38 per due persone.
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni,
corridoi, vani scala e ripostigli, debbono usufruire di illuminazione naturale diretta
adeguata alla destinazione dell’uso.
Per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza delle finestre deve avere una superficie
apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; per gli edifici compresi
nell’Edilizia Pubblica Residenziale, occorre assicurare, sulla base di quanto sopra
disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensioni unificate
di finestre e quindi dei relativi infissi.
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi non consentono di fruire di
ventilazione naturale si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata
immettendo aria opportunamente captata con requisiti igienici confacenti, e comunque
da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di
produzione ( cucine, gabinetti etc..) e prima che si diffondano.
Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare
ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di
aspirazione forzata sui fornelli.
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’area
o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di
apparecchi a fiamma libera.
10 - Per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti
impianti igienici: Vaso, bidè, vasca da bagno, doccia, lavabo.
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I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono
garantire una adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori
da calpestio, rumori di traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati
nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi
destinati a servizi comuni.
Gli alloggi devono essere dotati di impianto di riscaldamento, La temperatura di
progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18° e i 20°.
Per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre fare riferimento ai lavori
ed agli standards consigliati dal Ministro dei LL.PP. o da altri qualificati organi
politici.
Se l’area coperta e superiore ai limiti di 600 mq. dovrà essere predisposto un numero
maggiore di scale in più ogni 300 mq. o frazione superiore ai 150mq.
Negli edifici ad uso uffici, depositi ed officine, ogni scala deve essere larga non meno
di mt.1.20.
Le gabbie degli ascensori, che non siano nel vano scala debbono essere completamente
divise da pareti resistenti al fuoco.
ART. 59
Nessun muro esterno dovrà avere spessore inferiore a cm.40, a meno che non si tratti di
costruzioni con ossatura metallica ed in conglomerato cementizio armato, nel qual caso
i muri esterni dovranno essere costruiti con adeguata intercapedine.
L’ultimo piano dei fabbricati dovrà avere una camera d’aria tra il soffitto ed il
sovrastante terrazzo, realizzabile anche con elementi forati che abbiano altezza non
inferiore a cm. 20.
Tutti gli ambienti di qualsiasi edificio devono essere pavimentati; il pavimento dei
locali di abitazione sarà di materiale impermeabile, non polveroso, privo di scabrezze e
di discontinuità.
I locali terreni destinati ad abitazione devono essere separati dal terreno mediante
vespaio ventilato di altezza non minore di m. 0,30.
ART.60
CUCINE
Ogni appartamento destinato ad abitazione dovrà essere provvisto di cucina situata in
apposito locale avente tutti i requisiti delle camere di abitazione e dotate di acqua
corrente con lavandino a scarico.
Le dimensioni potranno essere minori qualora i servizi ausiliari siano sistemati
convenientemente in altro locale.
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La superficie non potrà mai essere inferiore a mq.5.
Ogni cucina dovrà essere munita di una finestra avente i requisiti indicati nel
precedente articolo.
ART.61
BAGNI E SERVIZI
Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà avere almeno un servizio per ogni
appartamento.
Gli ambienti destinati a tale uso debbono avere le dimensioni di almeno mq.2,20 con
lato minimo di almeno mt.1,20.
I locali debbono ricevere aria e luce direttamente dall’esterno, cortili e chiostrini a
mezzo di finestra che deve avere una superficie proporzionata alle dimensioni
dell’ambiente od in nessun caso inferiore a mq.0,50.
Non sono ammessi i servizi in bussole isolate, nei ballatoi ecc. e comunque al di fuori
del corpo del fabbricato.
Nel caso che l’alloggio sia dotato di doppio servizio è ammesso che uno di esso sia
privo di illuminazione diretta e sia dotato di ventilazione forzata con aspiratore ed
apposita canna.
ART.62
FOGNATURE
Tutti gli edifici devono avere gli scarichi delle acque bianche e nere allacciati alla
pubblica fogna. Tutte le opere di canalizzazione all’uopo necessarie devono essere
approvate dall’Ufficio Tecnico e sono a totale carico di chi richiede la concessione
edilizia.
Sono ammessi impianti di depurazione dei tipi consentiti dall’autorità sanitaria
soltanto quando sia assolutamente impossibile, in linea tecnica, l’allaccio alla pubblica
fogna.
La capacità minima della fossa non dovrà essere inferiore ai mc.0,40 per persona.
La posizione rispetto all’edificio e le particolarità costruttive e le eventuali modalità di
smaltimento delle acque saranno fissate volta a volta dall’Ufficio Sanitario e
dall’Ufficio Tecnico per le parti di relativa spettanza.
I proprietari di una casa fronteggiante una via o vicolo pubblico, in cui venga a
costruirsi una fognatura pubblica, dovranno a loro spese, mentre è in costruzione il
condotto di fogna, formare i canaletti di immissione dall’esterno delle rispettive
abitazioni.
I canaletti privati saranno costruiti con tubi di grès del diametro non inferiore a cm.12.
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ART.63
POZZI NERI
Qualora la costruzione degli edifici sia effettuata in zona non ancora fognata, dovrà
procedersi, prima della sistemazione degli scarichi, alla costruzione di appositi pozzi
neri secondi i più moderni criteri.
I pozzi neri non potranno costruirsi in area già ricoperta da un fabbricato. Essi devono
essere distaccati di almeno cm.50 dai muri degli edifici e convenientemente isolati da
questi. Inoltre dovranno distare di almeno 10 mt. da qualunque pozzo, pompa, serbatoi,
acquedotto, presa d’acqua potabile ecc.
Se i pozzi neri sono costruiti in calcestruzzo cementizio o in calcestruzzo armato, lo
spessore delle pareti e del fondo non dovrà essere inferiore a cm. 15 e la soletta a volta
della copertura non dovrà essere inferiore a cm.10.
Se la costruzione è fatta in muratura, la casa deve essere costruita con pietre di prima
qualità, dello spessore di cm.50, con massicciata dello spessore di cm.45 con intonaco
di cemento su tutta la superficie interna e che ne assicuri la completa impermeabilità.
La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare, con curvature nei risvolti, o
circolare, oppure ellittica; in ogni caso il fondo dovrà essere a bacino e le bocche
dovranno avere un telaio in pietra a doppio chiusino, con interposto uno strato di creta
che ne impedisca qualsiasi esalazione e ne renda facile la vuotatura.
I pozzi neri saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione e devono avere
una profondità non superiore a mt.4 dal livello del suolo con una canna di ventilazione
prolungata fin oltre il tetto e munita di mitria.
ART.64
STENDITOI
Le case di nuova costruzione per uso di abitazione che non siano dotate di cortile o
che non siano circondate da giardino di cui tutti gli inquilini possano servirsi per
sciorinare i panni dovranno avere delle terrazze accessibili da tutti gli appartamenti a
ciascuno dei quali deve esserne assicurato l’uso.
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ART. 65
REGOLAMENTO DI IGIENE E DI POLIZIA URBANA E DEI VIGILI
DEL FUOCO
Oltre alla prescrizione del presente Regolamento, chi costruisce dovrà osservare le
norme contenute nel Regolamento d’Igiene, di Polizia Urbana e dei Vigili del Fuoco.
ART. 66
VIGILANZA E SEGNALAZIONI
Gli uffici tecnici di Igiene, di Polizia Urbana, sorveglieranno ciascuno secondo le
proprie competenze che le opere siano eseguite in seguito a regolare concessione od in
piena conformità alle modalità e prescrizioni dettate nella concessione stessa ed al
progetto approvato e seguendo tutte le norme legislative e regolamentari prescritte per
la esecuzione, dalle opere urbanistiche e segnaleranno al Sindaco ogni abuso e
irregolarità.
A tale scopo i luoghi e i cantieri in cui si eseguono i lavori devono essere sempre
accessibili ai funzionari di detti uffici ed il proprietario e l’assuntore dei lavori
dovranno eseguire, a richiesta i tipi del progetto approvato, la relativa concessione per
la esecuzione delle opere e fornire i chiarimenti del caso.
E’ in facoltà del Sindaco di fare procedere a ispezione dei fabbricati esistenti ogni
qualvolta ne appaia l’opportunità e la necessità per ragioni di pèubblico interesse e
sicurezza e di ingiungere i provvedimenti di urgenza del caso previsti nella Legge
Comunale e Provinciale.
ART. 67
CONTRAVVENZIONI E SANZIONI PENALI
Nei casi di contrastata inosservanza delle norme della legge urbanistica, dei
regolamenti Comunali e delle prescrizioni e delle modalità esecutive fissate nella
concessione ad edificare, si procederà alla norma dell’art.32 della precitata legge ed
all’ applicazione delle sanzioni penali richiamate e previste nell’art.41 della Legge
medesima.
Ove non siano fissati o indicati altri limiti, per le contravvenzioni alle norme del
presente regolamento si applica l’ammenda fino ad un massimo di £.200.000.
37
CAPO VI
ART. 68
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento Edilizio entrerà in vigore al compimento del quindicesimo
giorno di pubblicazione all’albo pretorio del Comune dopo che avrà conseguito
l’approvazione da parte delle superiori autorità.
Le costruzioni che all’attuazione del presente regolamento siano state iniziate in
seguito a permessi ottenuti in base a regolamenti precedenti, potranno essere ultimate
in conformità ai relativi progetti; dovranno comunque essere portati a termine entro tre
anni dalla data del rilascio della concessione edilizia.
ART.69
LINEE ELETTRICHE - TELEGRAFICHE E TELEFONICHE
Le società esercenti linee elettriche telegrafiche e telefoniche dovranno entro due mesi
dall’entrata in vigore del presente Regolamento consegnare all’Amministrazione
Comunale una planimetria della città e dipendenze in cui siano indicati i sostegni, i
conduttori, le cabine con tutte le apparecchiature di trasformazione, misura e sicurezza
e con tutti i dati esplicativi di natura meccanica ed elettrica.
Qualora non venga provveduto entro il termine prescritto, il rilevamento sarà eseguito
dall’Amministrazione Comunale e le relative spese saranno riscosse a mezzo
dell’Esattore Comunale.
Dopo accertata la consistenza dell’impianto, qualunque nuova installazione potrà
essere preventivamente autorizzata dal Sindaco in modo che sia evitato ogni
inconveniente di natura tecnica ed estetica.
Per ottenere l’autorizzazione ad l’installare nuove linee elettriche, telegrafiche e
telefoniche, dovrà essere presentata domanda su carta legale corredata di planimetria
quotata in tre copie con indicate tutte le caratteristiche meccaniche ed elettriche dei
nuovi impianti con disegni pure in tre copie delle linee e dei sostegni delle opere
murarie ecc.
Le autorizzazioni saranno rilasciate per interventi singoli, limitati ad una sola strada, in
modo che i lavori progrediscano ordinatamente senza arrecare pregiudizio alla
utilizzazione delle medesime da parte dei cittadini.
Una volta che il primo intervento sarà portato a termine e che saranno effettuati i
ripristini relativi sarà possibile procedere al rilascio delle successive autorizzazioni.
38
ART.70
APPOSIZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI
Al Sindaco è riservata, per ragioni di pubblico servizio e quando non si possa meglio
provvedere in altro modo, la facoltà di fare applicare, previo avviso agli interessati, e
dietro parere della Commissione Edilizia, alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni
di qualsiasi natura prospicienti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi
ai servizi stradali e di traffico.
Questi indicatori ed apparecchi vengono applicati a spese del Comune, nei luoghi
stabiliti dal Sindaco.
ART.71
DEROGHE ALLE NORME DEL PIANO REGOLATORE E DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO
I poteri in deroga alle norme del Piano Regolatore Generale o di Regolamento possono
essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici ed interesse
pubblico e sempre con l’osservanza dell’art.3 della L.21/12/1955 n°1357.
L’autorizzazione è accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio
Comunale.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L’art. 16/bis e’ stato approvato con deliberazione del c.c. n.9 del 27/02/2002
ART. 16 bis
Il committente dei lavori, all’atto della presentazione dell’istanza di
Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia e/o Dichiarazione Asseverativa o
Denuncia di Inizio Attività (DIA), è tenuto a presentare, unitamente alla
documentazione di cui all’art. 16:
1.
Stima, redatta da tecnico abilitato, salvo che nel caso di opere soggette ad
autorizzazione, per le quali può essere resa dal proprietario, contenente:
a) le quantità espresse in metri cubi, da determinarsi in modo analitico e con
l’ausilio di grafici, di rifiuti inerti che si presume verranno a determinarsi
a seguito di scavi e demolizioni, decurtando i materiali che eventualmente
possono essere riciclati (vedi comma 1C);
b) l’indicazione (ubicazione e denominazione) dell’impianto di smaltimento
presso il quale verrà effettuato il conferimento dei rifiuti stessi;
39
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
c) l’indicazione del terreno privato o la ditta ove si intende conferire terra
vegetale e/o terra di sbancamento, o materiale da costruzione in genere
che possono essere riutilizzati (vedi tegole, cantonetti di granito, travi in
legno, opere in ferro ecc.);
All’atto del ritiro della Concessione Edilizia e dell’Autorizzazione, mentre
va presentata contestualmente alla Dichiarazione Asseverativa o Denuncia di
Inzio Attività (DIA), ricevuta del versamento in CCP intestato al Civico
Tesoriere — Comune di Nuoro — causale “corrispettivo di conferimento
inerti in discarica autorizzata”, il cui importo, calcolato sulla base della
tariffa vigente al momento della presentazione dell’istanza e dei metri cubi
indicati nella stima di cui al punto 1 che precede, sarà soggetto a conguaglio,
in aumento o in diminuzione, al momento della denuncia di fine lavori (artt.
36 del R.E.).
Nell’ipotesi di cui al punto lC il tecnico o il proprietario, alla stima di cui
sopra, dovrà allegare copia dell’autorizzazione a effettuare sistemazioni del
terreno con rilevati e/o alla posa in opera dei materiali riutilizzati, con
allegate fotografie del sito ante sistemazione.
La quantità effettiva dei rifiuti prodotti, non potrà discostarsi in diminuzione
più del 20% di quella dichiarata dal professionista nella stima sommaria. In
ogni caso è sempre dovuta la somma determinata in rapporto alla quantità dei
rifiuti effettivamente prodotti.
Nel caso in cui, la quantità effettivamente prodotta si discosti più del 20%
rispetto a quella dichiarata nella stima, di cui al primo comma, il pagamento
da effettuare è in ogni caso pari all’80% della quantità dichiarata in stima.
Nel caso di cui al comma precedente, si procederà nei confronti del
professionista, ai sensi del successivo comma.
Il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale. In caso di
stime che si discostano in diminuzione più del 20% dalla quantità
effettivamente prodotta, accertata in corso d’opera dagli Ufficiali ed Agenti
di P.G. (Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, di Vigilanza Ambientale
della R.A.S., funzionari del settore urbanistica, ambiente, manutenzioni e
lavori pubblici, funzionari della Provincia); l’amministrazione ne da
comunicazione al competente ordine professionale.
In ogni caso, all’atto della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità, è
obbligatorio, se non già fatto in occasione della presentazione della
dichiarazione di fine lavori, presentare l’attestazione dei versamenti
effettuati.
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