DIRITTO ROMANO
Irene Zannol
Università degli studi di Trento,
Facoltà di GIURISPRUDENZA
1
Introduzione al diritto romano
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Consuetudini => testi scritti
Leggi dei patrizi e leggi dei plebei
Fasi del processo romano
Ius edicendi
Iuris prudentes
Più nel dettaglio..
• primo testo (scritto)
giuridico che Roma
conosce: dodici tavole
(importante per i
plebei per far
rispettare i loro diritti)
• Plebiscito: leggi
valide SOLO per i
plebei ed emanate
all’interno di un
concilia plebis.
• Leges publicae: legge
dei Patrizi votate e
promulgate in campo
marzio dai comizi
centuriati (composta
da uomini in armi e
divisi per centurie). Il
voto viene dato per
classi. La legge prende
il nome dal magistrato
che la aveva proposta.
Vale per tutti, anche
plebei.
• Con la lotta Patrizio-Plebea
(fine 3° secolo a.C.) i plebei
vincono e ottengono
l’equiparazione del Plebiscito
alle leggi dei patrizi.
2 fasi del processo Romano:
1. IURISDICTIO
Attività dei
MAGISTRATI di
TROVARE la regola
processuale adatta
per risolvere il caso
concreto
2. IUDICIUM
Attività del GIUDICE di
risolvere il caso in base
alle regole indicate dal
magistrato nella fase
precedente
• IUS EDICENDI:
capacità di emanare
norme giuridiche
• A Roma se due cittadini
avevano dei problemi, si
rivolgevano al
GIURISTA per risolvere
il
caso
soprattutto
per
• IURIS PRUDENTES:
analogia con altri casi
giuristi romani
simili. Il Giurista
(soprattutto PATRIZI)
gratuitamente
prestava
che interpretano le
assistenza ai cittadini. La
norme (attività molto
regola
diventa
a
sua
volta
importante ancor oggi!)
applicabile a successivi
consimili casu.
2
Fonti del diritto
1. EPOCA ARCAICA
MORES MAIORUM (Consuetudini dei primi cives
che hanno formato la civitas)
MOS: IUS (diritto umano…talvolta con valenza
divina…vedi giorni fasti e nefasti) + FAS (diritto
sacro…gli Dei sono soggetti a questo diritto)
Gli interpreti sono i PONTEFICI (con a capo il
pontifex maximus PM), spesso interpretazione
segreta, sentenze non motivate)
2. 451/450 a.C.
Prima legge scritta: DODICI TAVOLE
(10 tavole e poi altre due aggiunte in un
secondo momento).
tavola 8°, versetto 2°: se non si individua
una sanzione di altro genere, allora si
applica la legge del taglione
3. GIURISPRUDENZA LAICA
Interpretazione delle leggi soprattutto con metodo
induttivo (dalla fattispecie alla regola giuridica)
Termini giuridici tratti dall’architettura:
-REGOLA (regula iuris)=>da “righello” (unità di
misura-del comportamento-)
-NORMA=>da “squadra” (intensità-delle
dimensioni/del comportamento-)
Giuristi con grande attenzione per la TRADIZIONE
(salvare ciò che c’è di buono da quello che deriva
dal passato e migliorarlo)
• IUS HONORARIUM (norme generate dal
pretore)
• IUS CIVILE (diritto tipico di uno stato, di una
società… ius proprium civis romano..è
IMMODIFICABILE -salvo*-!! Perché si forma a
partire dal mos maiorum)
• IUS CIVILE FACERE NON POTEST=> il
pretore non può creare il diritto civile! Il pretore
può farlo solo
-supplendi* (colmare le lacune del diritto civile)
-adiuvandi* (aiutare nella sua attuazione)
-corrigendi causa* (correggerlo se necessario)
• EDILI CURULI: competenti solo nel mercato
ufficiale e NON su tutta Roma.
“curuli”..dalla sella curule su cui sedevano anche i
re.. Indica l’atto del magistrato di sedersi nel
tribunale.
Del suo editto ci restano solo:
-l’azione redibitoria (o di risoluzione del contratto)
..quando compratore cita in giudizio il venditore
perché esiste un grande vizio occulto alla cosa
-l’azione quanti minoris o estimatoria..quando vizio
occulto di lieve gravità
SENATO: assemblea di tutti i patres
familias.
Gli vengono richiesti pareri importanti ai
quali risponde con Senatus consultus
(deliberazioni del Senato) che diventano
poi LEGGI.
Il più importante è il Senatus consultus de
bacchanalibus.
4. ETA’ DI AUGUSTO
Augusto emana
 delle Constitutiones Principum
(costituzioni imperiali, del principe)
Degli editti dell’imperatore
-destinatari: popolo romano, senato, prefetto
del pretorio)
-carattere GENERALE e ASTRATTO (non
rivolto ad una persona specifica)
• Edicta:regolano interi settori della vita economica
e non solo (unico generale, non per casi
particolari)
• Decreta (singolare decretum): dal vb. Decrevi=ha
stabilito, decisioni di una sentenza del giudice
• Mandata (-um): contratto attraverso il quale il
MANDANTE dà al mandatario un incarico
(necessaria accettazione del mandatario)
• Epistula: corrispondenza ufficiale dell’imperatore
ai suoi FUNZIONARI
• Rescripta(-um): risposte, in calce alla domanda,
dell’imperatore ai quesiti dei SUDDITI e dei
PRIVATI non nobili. Vale solo per quel caso.
Con valenza generale:
• EDICTA
Validi per i casi concreti e particolari:
• DECRETA
• MANDATA
• EPISTULA
• RESCRIPTA
• Inconvenienti dell’ordinamento romano:
1. stratificazione della giurisprudenza (sistema civilistico
fatto per sovrapposizione)
2. Esistenza della LEGGE DELLE CITAZIONI
• Nel dettaglio:
1. La stratificazione si riscontra anche per la cancelleria
imperiale, inconveniente in parte risolto grazie alle opere
di raccolta sistematica delle COSTITUZIONI IMPERIALI
per esigenza di chiarezza e di ordine.
Le raccolte sono:
=>Codificazioni private del III secolo:
-CODICE GREGORIANO
-CODICE ERMOGENIANO
=>V secolo:
-CODICE TEODOSIANO (primo codice ufficiale fatto da
Teodosio I, in 16 libri. Il 16° libro è un trattato ufficiale di
diritto ecclesiastico
DITITTO ECCLESIASTICO: diritto emanato
dallo stato per regolare i rapporti con la
sfera religiosa all’interno dell’impero -es.
stato vescovo-.
DIRITTO CANONICO: per regolare i
rapporti interni alla chiesa.
=>VI secolo:
-CORPUS IURIS CIVILIS o compilazione
giustinianea in cui Giustiniano raccoglie in modo
sistematico, chiaro e completo le costituzioni
imperiali.
È composto di varie parti:
1.CODEX IUSTINIANO (12 libri con le
costituzioni vigenti, più alcune non più in vigore)
2.DIGESTO di GIUSTINIANO (50 libri in cui
viene raccolta la giurisprudenza romana in ordine
cronologico)
3.ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO (manuale
degli istituti di diritto romano usato nelle scuole.
Manuale sistematico e diviso in tre parti, ossia
personae, res, actionae)
-CODEX REPETITAE RAELECTIONIS
del 534, creato da Giustiniano per sostituire
il codex precedente. Della prima opera ci
perviene l’indice solamente e conteneva
parti non presenti nella 2° opera (es. legge
sulle citazioni).
DIRITTO ROMANO BIZANTINO
Giustiniano fa tradurre parola per parola le
sue opere dal latino al greco.
2. nel 426 d.C. (impero d’oriente diviso dall’impero
d’occidente) esiste la LEGGE DELLE CITAZIONI per
cui è possibile citare solo le opinioni dei 5 giuristi
(PAPINIANO, PAOLO, ULPIANO, GAIO,
MODESTINO).
Vince il processo la parte che riesce a portare opinioni della
maggior parte dei giuristi sopra citati.
Se vi è parità di citazioni => l’autorità di Papiniano ha
maggior valore e se Papiniano nulla ha detto in proposito,
allora decide il giudice.
La citazione di altri giuristi è possibile SE
-espressamente citati dai 5 precedenti
-allegata in originale la fonte da cui è tratta la citazione.
3
DIRITTO DELLE PERSONE
SOGGETTI DI DIRITTO:
-persone fisiche (esseri umani dalla nascita alla
morte, non necessaria la vitalità…per le
aspettative ereditarie rileva dal concepimento
v.curator ventris)
-persone giuridiche (es. imprese)
CAPACITA’ DI AGIRE
(idoneità a porre in essere attività giuridicamente rilevanti.
La si possiede dalla maggiore età con la maturazione
psicofisica. Può essere affievolita per età-minori…tutore
per prestare l’auctoritas laddove l’incapace non può
deliberare da solo-, sesso-donne…tutore-, vizi alla sfera
psicologica-furiosi e prodighi….curatore temporaneo-)
CAPACITA’ GIURIDICA
(idoneità ad essere titolari di diritti e doveri)
CAPACITA’ GIURIDICA
(idoneità ad essere titolari di diritti e doveri. Solo per chi
possiede i tre status, ossia libertatis, civitatis e familiae,
vale cioè per persone libere, cittadine romane, sui iuris.
La Capitis deminutio, ossia il cambiamento di uno degli
status, fa cambiare anche la capacità di agire di una
persona. Può essere una
-capitis deminutio MAXIMA (perdità della libertà)
-capitis deminutio MEDIA (perdita dello status
civitatis)
-capitis deminutio MINIMA (perdita dello status
familia per assoggettamento alla patria potestas, oppure
per translatio della donna o per adozione dei figli)
1. STATUS SERVITUTIS
Come perdita dello status libertatis.
-forza lavoro a basso costo
-schiavi colti in famiglia e schiavi con le mansioni più umili
-natura giuridica dello schiavo: può nascere non libero ed
essere liberato o può nascere libero ed essere poi reso schiavo
-è una RES (di dominio del dominus) e non ha personalità
giuridica
-no tutela salvo poche limitazioni -morale di non maltrattarli,
divieto di abbandono degli schiavi malati, obbligo di prestargli
gli alimenti, sepoltura equiparata anche per il luogo a quella
delle persone libere-ius sacrum-)
- no matrimonio
-le loro azioni rilevano per il diritto penale e criminale
-compiono negozi a nome del dominus, però non ne risponde
né lo schiavo né il dominus
Actiones adiecticae qualitatis
• Sia per negozi giuridici fatti da schiavi sia
da figli
• È la prima forma di rappresentanza
(diretta/indiretta, legale/volontaria)
Cause di schiavitù
• Prigionia per guerra
• Nascita da madre schiava
• Per effetto di sanzioni accessorie di
condanne criminali
• Con GIUSTINIANO il padre può vendere il
neonato il quale diventa schiavo
Effetti della schiavitù
• Perdita della capacità giuridica
• Perdita della titolarità dei propri beni
(diventano res nullius)
• Eliminazione rapporti debito/credito
• Perdita dei rapporti che richiedono
continuità (es.possesso, matrimonio)
Diritto di post liminii
Se un cives romano ritorna in patria e sfugge
dalla sua condizione di schiavitù allora
-riacquista la libertà
-riacquista la capacità giuridica per quanto
possibile (no matrimonio e no possesso)
MANOMISSIONI
Per far riacquistare la libertà agli schivi che diventano
LIBERTI (schiavi liberati)
MANOMISSIONI
CIVILI
(solenni e formali)
1. Vindicta
2. Censu
3. testamento
•
MANOMISSIONI
PRETORIE
(non solenni e informali)
1. Per epistolam
2. Inter amicos o per
mensam
3. In sacramentiis
ecclesiis
Lex aelia sentia
Vieta la manomissione
• agli schiavi di età inferiore ai 30 (senno
diventano LATINI IUNIANI, con libertà,
ma senza cittadinanza)
• Fatte da pater familias di età inferiore ai 20
anni (sennò invalide)
• In frode ai creditori (sennò invalide)
GIUSTINIANO
Abolisce la lex aelia sentia e mantiene solo
l’invalidità della manomissione in frode ai
creditori
Condizione giuridica degli
schiavi manomessi
• Acquistano la libertà e la cittadinanza romana
• Libertus ha obblighi verso il padrone:prestazione
di opere, aspettative ereditarie del patronus sul
liberto-se muore senza eredi• Limitazioni nel diritto pubblico:non possono
accedere al cursus honorum-viene poi eliminato!,no matrimonio con appartenenti al senato, non
possono chiamare in processo il patrono –
viceversa è possibile!-
2. STATUS CIVITATIS
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA:
a. Con ius connubi
b. Per nascita da padre romano (se matrimonio)
c. Per nascita da madre romana (se no matrimonio)
d. Attraverso manomissio iusta o civilis
e. Per specifica concessione ad opera di una legge
f. Per concessione del senato
g. Per concessione dell’imperatore
PERDITA DELLA CITTADINANZA
• Capitis deminutio maxima
• Per acquisto della cittadinanza di un altro
popolo
• Come conseguenza della comminazione di
una condanna criminale se è prevista la
pena di morte
• Deportatio in insulam (esilio)
CONSTITUTIO
ANTONINIANA, 212 d.C.
Estensione della cittadinanza a tutti i sudditi
dell’impero => possibile usare tutti gli istituti del
diritto (ius civile e ius gentium)
=>eccezioni: no cittadinanza per condannati con
gravi pene criminali e per i latini iuniani (non
hanno la testamenti facio attiva e passiva, né il
connubio, né la cittadinanza romana e soprattutto
non hanno la libertà)
3. STATUS FAMILIAE
MODI DI ACQUISTO:
a. Nascita da iustae nuptiae
b. Adrogatio (pater familias adottato da un altro
pater familias)
c. Adoptio (adozione filius familias da parte di un
pater familias)
d. Conventio in manu (matrimonio, la donna passa
dalla potestas del proprio padre a quella del
marito o del padre del marito)
ESTINZIONE status familiae
• Morte pater familias
• Emancipatio
• Se sottoposto passa sotto l’autorità di un
altro pater familias => capitis deminutio! E
rottura del vincolo agnatizio –rapporto di
parentela civile-
b.ADROGATIO
• Per ragioni economiche o politiche
• Da fare di fronte al pontifex maximus
• Chi adroga deve avere più di 60 anni e deve
essere più vecchio
• Chi adotta acquista la potesta adrogans più
tutti i suoi beni (successione inter vivos)
• Chi viene adottato perde lo status familias e
ottiene l’estinzione dei debiti
c.ADOPTIO
• VERSETTO DELLE 12 TAVOLE 4.2,
tavola 4, versetto 2:
“se il padre cerca di vendere tre volte il
proprio figlio perde la patria potestas su di
esso e il tentativo non è efficace. Così può
essere accolto in una nuova famiglia”
Vale sia per i figli sia per gli schiavi
d. CONVENTIO IN MANU
• Giuste nozze, dalle quali nasce un vincolo
parentale civile (AGNATIO) ed un vincolo di
sangue (COGNATIO)
• CONSENSO! Deve essere manifestato
personalmente(se persona sui iuris) e per la donna
è necessario anche il consenso del padre
• ARRA SPONSALICIA, se l’uomo non contrae
matrimonio entro due anni perde la caparra,
mentre la donna la perde quadruplicata
• PRESUPPOSTI per il matrimonio:cittadinanza
romana, no parentela di sangue o civile, no
rapporto di tutore/pupilla, no appartenenza agli
ordini religiosi, no bigamia
..Cerimonie del matrimonio:
• CONFARREATIO: più solenne, offerta di una
focaccia di farro alla presenza del pontifex
maximus, effetto religioso, figli possono far parte
delle cariche religiose più alte
• COEMPTIO: vendita rituale a scopo di
matrimonio
• USUS: moglie vive more uxorio per almeno 1
anno ininterrottamente, alla donna si applica
l’usucapione per un anno –cosa mobileUSURPATIO TRINOCTII, interruzione
convivenza per almeno tre notti, interruzione usus,
quindi si conta da capo
..Cause di cessazione del
matrimonio
• No auctoritas pater familias
• No consenso marito, ripudio
• Morte coniugi
..Rapporti personali vir-mulier
• Disparità nell’ordinamento giuridico
• Adulterio crimine solo per la moglie, se il
marito lo scopre deve uccidere la moglie e il
complice. Marito punito solo per
concubinaggio.
..Rapporti patrimonial vir-mulier
• DOTE: insieme di beni, ogni apporto
patrimoniale che la moglie, il padre di lei o
terzi offrono al marito per sostenere i pesi
economici del matrimonio
SCHIAVI vs. FIGLI
• Schiavo non può adire alle cariche pubbliche, il
figlio sì (fino al principato)
• Schiavo non può contrarre matrimonio, il figlio
può, se autorizzato dal pater
• Schiavo non possiede denaro proprio, il figlio
possiede il PECULO CASTRENSE –paga militare
per il figlio in guerra- , il PECULO QUASI
CASTRENSE –legato ad attività ecclesiastiche o
burocratiche-, il PATRIMONIO LASCIATO
DALLA MADRE O DAI PARENTI DELLA
MADRE –pater ha l’usufrutto e gode di questi
beni di titolarità del figlio-
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La presentazione in Power Point sul diritto romano (a