DIRITTO ROMANO Irene Zannol Università degli studi di Trento, Facoltà di GIURISPRUDENZA 1 Introduzione al diritto romano • • • • • Consuetudini => testi scritti Leggi dei patrizi e leggi dei plebei Fasi del processo romano Ius edicendi Iuris prudentes Più nel dettaglio.. • primo testo (scritto) giuridico che Roma conosce: dodici tavole (importante per i plebei per far rispettare i loro diritti) • Plebiscito: leggi valide SOLO per i plebei ed emanate all’interno di un concilia plebis. • Leges publicae: legge dei Patrizi votate e promulgate in campo marzio dai comizi centuriati (composta da uomini in armi e divisi per centurie). Il voto viene dato per classi. La legge prende il nome dal magistrato che la aveva proposta. Vale per tutti, anche plebei. • Con la lotta Patrizio-Plebea (fine 3° secolo a.C.) i plebei vincono e ottengono l’equiparazione del Plebiscito alle leggi dei patrizi. 2 fasi del processo Romano: 1. IURISDICTIO Attività dei MAGISTRATI di TROVARE la regola processuale adatta per risolvere il caso concreto 2. IUDICIUM Attività del GIUDICE di risolvere il caso in base alle regole indicate dal magistrato nella fase precedente • IUS EDICENDI: capacità di emanare norme giuridiche • A Roma se due cittadini avevano dei problemi, si rivolgevano al GIURISTA per risolvere il caso soprattutto per • IURIS PRUDENTES: analogia con altri casi giuristi romani simili. Il Giurista (soprattutto PATRIZI) gratuitamente prestava che interpretano le assistenza ai cittadini. La norme (attività molto regola diventa a sua volta importante ancor oggi!) applicabile a successivi consimili casu. 2 Fonti del diritto 1. EPOCA ARCAICA MORES MAIORUM (Consuetudini dei primi cives che hanno formato la civitas) MOS: IUS (diritto umano…talvolta con valenza divina…vedi giorni fasti e nefasti) + FAS (diritto sacro…gli Dei sono soggetti a questo diritto) Gli interpreti sono i PONTEFICI (con a capo il pontifex maximus PM), spesso interpretazione segreta, sentenze non motivate) 2. 451/450 a.C. Prima legge scritta: DODICI TAVOLE (10 tavole e poi altre due aggiunte in un secondo momento). tavola 8°, versetto 2°: se non si individua una sanzione di altro genere, allora si applica la legge del taglione 3. GIURISPRUDENZA LAICA Interpretazione delle leggi soprattutto con metodo induttivo (dalla fattispecie alla regola giuridica) Termini giuridici tratti dall’architettura: -REGOLA (regula iuris)=>da “righello” (unità di misura-del comportamento-) -NORMA=>da “squadra” (intensità-delle dimensioni/del comportamento-) Giuristi con grande attenzione per la TRADIZIONE (salvare ciò che c’è di buono da quello che deriva dal passato e migliorarlo) • IUS HONORARIUM (norme generate dal pretore) • IUS CIVILE (diritto tipico di uno stato, di una società… ius proprium civis romano..è IMMODIFICABILE -salvo*-!! Perché si forma a partire dal mos maiorum) • IUS CIVILE FACERE NON POTEST=> il pretore non può creare il diritto civile! Il pretore può farlo solo -supplendi* (colmare le lacune del diritto civile) -adiuvandi* (aiutare nella sua attuazione) -corrigendi causa* (correggerlo se necessario) • EDILI CURULI: competenti solo nel mercato ufficiale e NON su tutta Roma. “curuli”..dalla sella curule su cui sedevano anche i re.. Indica l’atto del magistrato di sedersi nel tribunale. Del suo editto ci restano solo: -l’azione redibitoria (o di risoluzione del contratto) ..quando compratore cita in giudizio il venditore perché esiste un grande vizio occulto alla cosa -l’azione quanti minoris o estimatoria..quando vizio occulto di lieve gravità SENATO: assemblea di tutti i patres familias. Gli vengono richiesti pareri importanti ai quali risponde con Senatus consultus (deliberazioni del Senato) che diventano poi LEGGI. Il più importante è il Senatus consultus de bacchanalibus. 4. ETA’ DI AUGUSTO Augusto emana delle Constitutiones Principum (costituzioni imperiali, del principe) Degli editti dell’imperatore -destinatari: popolo romano, senato, prefetto del pretorio) -carattere GENERALE e ASTRATTO (non rivolto ad una persona specifica) • Edicta:regolano interi settori della vita economica e non solo (unico generale, non per casi particolari) • Decreta (singolare decretum): dal vb. Decrevi=ha stabilito, decisioni di una sentenza del giudice • Mandata (-um): contratto attraverso il quale il MANDANTE dà al mandatario un incarico (necessaria accettazione del mandatario) • Epistula: corrispondenza ufficiale dell’imperatore ai suoi FUNZIONARI • Rescripta(-um): risposte, in calce alla domanda, dell’imperatore ai quesiti dei SUDDITI e dei PRIVATI non nobili. Vale solo per quel caso. Con valenza generale: • EDICTA Validi per i casi concreti e particolari: • DECRETA • MANDATA • EPISTULA • RESCRIPTA • Inconvenienti dell’ordinamento romano: 1. stratificazione della giurisprudenza (sistema civilistico fatto per sovrapposizione) 2. Esistenza della LEGGE DELLE CITAZIONI • Nel dettaglio: 1. La stratificazione si riscontra anche per la cancelleria imperiale, inconveniente in parte risolto grazie alle opere di raccolta sistematica delle COSTITUZIONI IMPERIALI per esigenza di chiarezza e di ordine. Le raccolte sono: =>Codificazioni private del III secolo: -CODICE GREGORIANO -CODICE ERMOGENIANO =>V secolo: -CODICE TEODOSIANO (primo codice ufficiale fatto da Teodosio I, in 16 libri. Il 16° libro è un trattato ufficiale di diritto ecclesiastico DITITTO ECCLESIASTICO: diritto emanato dallo stato per regolare i rapporti con la sfera religiosa all’interno dell’impero -es. stato vescovo-. DIRITTO CANONICO: per regolare i rapporti interni alla chiesa. =>VI secolo: -CORPUS IURIS CIVILIS o compilazione giustinianea in cui Giustiniano raccoglie in modo sistematico, chiaro e completo le costituzioni imperiali. È composto di varie parti: 1.CODEX IUSTINIANO (12 libri con le costituzioni vigenti, più alcune non più in vigore) 2.DIGESTO di GIUSTINIANO (50 libri in cui viene raccolta la giurisprudenza romana in ordine cronologico) 3.ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO (manuale degli istituti di diritto romano usato nelle scuole. Manuale sistematico e diviso in tre parti, ossia personae, res, actionae) -CODEX REPETITAE RAELECTIONIS del 534, creato da Giustiniano per sostituire il codex precedente. Della prima opera ci perviene l’indice solamente e conteneva parti non presenti nella 2° opera (es. legge sulle citazioni). DIRITTO ROMANO BIZANTINO Giustiniano fa tradurre parola per parola le sue opere dal latino al greco. 2. nel 426 d.C. (impero d’oriente diviso dall’impero d’occidente) esiste la LEGGE DELLE CITAZIONI per cui è possibile citare solo le opinioni dei 5 giuristi (PAPINIANO, PAOLO, ULPIANO, GAIO, MODESTINO). Vince il processo la parte che riesce a portare opinioni della maggior parte dei giuristi sopra citati. Se vi è parità di citazioni => l’autorità di Papiniano ha maggior valore e se Papiniano nulla ha detto in proposito, allora decide il giudice. La citazione di altri giuristi è possibile SE -espressamente citati dai 5 precedenti -allegata in originale la fonte da cui è tratta la citazione. 3 DIRITTO DELLE PERSONE SOGGETTI DI DIRITTO: -persone fisiche (esseri umani dalla nascita alla morte, non necessaria la vitalità…per le aspettative ereditarie rileva dal concepimento v.curator ventris) -persone giuridiche (es. imprese) CAPACITA’ DI AGIRE (idoneità a porre in essere attività giuridicamente rilevanti. La si possiede dalla maggiore età con la maturazione psicofisica. Può essere affievolita per età-minori…tutore per prestare l’auctoritas laddove l’incapace non può deliberare da solo-, sesso-donne…tutore-, vizi alla sfera psicologica-furiosi e prodighi….curatore temporaneo-) CAPACITA’ GIURIDICA (idoneità ad essere titolari di diritti e doveri) CAPACITA’ GIURIDICA (idoneità ad essere titolari di diritti e doveri. Solo per chi possiede i tre status, ossia libertatis, civitatis e familiae, vale cioè per persone libere, cittadine romane, sui iuris. La Capitis deminutio, ossia il cambiamento di uno degli status, fa cambiare anche la capacità di agire di una persona. Può essere una -capitis deminutio MAXIMA (perdità della libertà) -capitis deminutio MEDIA (perdita dello status civitatis) -capitis deminutio MINIMA (perdita dello status familia per assoggettamento alla patria potestas, oppure per translatio della donna o per adozione dei figli) 1. STATUS SERVITUTIS Come perdita dello status libertatis. -forza lavoro a basso costo -schiavi colti in famiglia e schiavi con le mansioni più umili -natura giuridica dello schiavo: può nascere non libero ed essere liberato o può nascere libero ed essere poi reso schiavo -è una RES (di dominio del dominus) e non ha personalità giuridica -no tutela salvo poche limitazioni -morale di non maltrattarli, divieto di abbandono degli schiavi malati, obbligo di prestargli gli alimenti, sepoltura equiparata anche per il luogo a quella delle persone libere-ius sacrum-) - no matrimonio -le loro azioni rilevano per il diritto penale e criminale -compiono negozi a nome del dominus, però non ne risponde né lo schiavo né il dominus Actiones adiecticae qualitatis • Sia per negozi giuridici fatti da schiavi sia da figli • È la prima forma di rappresentanza (diretta/indiretta, legale/volontaria) Cause di schiavitù • Prigionia per guerra • Nascita da madre schiava • Per effetto di sanzioni accessorie di condanne criminali • Con GIUSTINIANO il padre può vendere il neonato il quale diventa schiavo Effetti della schiavitù • Perdita della capacità giuridica • Perdita della titolarità dei propri beni (diventano res nullius) • Eliminazione rapporti debito/credito • Perdita dei rapporti che richiedono continuità (es.possesso, matrimonio) Diritto di post liminii Se un cives romano ritorna in patria e sfugge dalla sua condizione di schiavitù allora -riacquista la libertà -riacquista la capacità giuridica per quanto possibile (no matrimonio e no possesso) MANOMISSIONI Per far riacquistare la libertà agli schivi che diventano LIBERTI (schiavi liberati) MANOMISSIONI CIVILI (solenni e formali) 1. Vindicta 2. Censu 3. testamento • MANOMISSIONI PRETORIE (non solenni e informali) 1. Per epistolam 2. Inter amicos o per mensam 3. In sacramentiis ecclesiis Lex aelia sentia Vieta la manomissione • agli schiavi di età inferiore ai 30 (senno diventano LATINI IUNIANI, con libertà, ma senza cittadinanza) • Fatte da pater familias di età inferiore ai 20 anni (sennò invalide) • In frode ai creditori (sennò invalide) GIUSTINIANO Abolisce la lex aelia sentia e mantiene solo l’invalidità della manomissione in frode ai creditori Condizione giuridica degli schiavi manomessi • Acquistano la libertà e la cittadinanza romana • Libertus ha obblighi verso il padrone:prestazione di opere, aspettative ereditarie del patronus sul liberto-se muore senza eredi• Limitazioni nel diritto pubblico:non possono accedere al cursus honorum-viene poi eliminato!,no matrimonio con appartenenti al senato, non possono chiamare in processo il patrono – viceversa è possibile!- 2. STATUS CIVITATIS ACQUISTO DELLA CITTADINANZA: a. Con ius connubi b. Per nascita da padre romano (se matrimonio) c. Per nascita da madre romana (se no matrimonio) d. Attraverso manomissio iusta o civilis e. Per specifica concessione ad opera di una legge f. Per concessione del senato g. Per concessione dell’imperatore PERDITA DELLA CITTADINANZA • Capitis deminutio maxima • Per acquisto della cittadinanza di un altro popolo • Come conseguenza della comminazione di una condanna criminale se è prevista la pena di morte • Deportatio in insulam (esilio) CONSTITUTIO ANTONINIANA, 212 d.C. Estensione della cittadinanza a tutti i sudditi dell’impero => possibile usare tutti gli istituti del diritto (ius civile e ius gentium) =>eccezioni: no cittadinanza per condannati con gravi pene criminali e per i latini iuniani (non hanno la testamenti facio attiva e passiva, né il connubio, né la cittadinanza romana e soprattutto non hanno la libertà) 3. STATUS FAMILIAE MODI DI ACQUISTO: a. Nascita da iustae nuptiae b. Adrogatio (pater familias adottato da un altro pater familias) c. Adoptio (adozione filius familias da parte di un pater familias) d. Conventio in manu (matrimonio, la donna passa dalla potestas del proprio padre a quella del marito o del padre del marito) ESTINZIONE status familiae • Morte pater familias • Emancipatio • Se sottoposto passa sotto l’autorità di un altro pater familias => capitis deminutio! E rottura del vincolo agnatizio –rapporto di parentela civile- b.ADROGATIO • Per ragioni economiche o politiche • Da fare di fronte al pontifex maximus • Chi adroga deve avere più di 60 anni e deve essere più vecchio • Chi adotta acquista la potesta adrogans più tutti i suoi beni (successione inter vivos) • Chi viene adottato perde lo status familias e ottiene l’estinzione dei debiti c.ADOPTIO • VERSETTO DELLE 12 TAVOLE 4.2, tavola 4, versetto 2: “se il padre cerca di vendere tre volte il proprio figlio perde la patria potestas su di esso e il tentativo non è efficace. Così può essere accolto in una nuova famiglia” Vale sia per i figli sia per gli schiavi d. CONVENTIO IN MANU • Giuste nozze, dalle quali nasce un vincolo parentale civile (AGNATIO) ed un vincolo di sangue (COGNATIO) • CONSENSO! Deve essere manifestato personalmente(se persona sui iuris) e per la donna è necessario anche il consenso del padre • ARRA SPONSALICIA, se l’uomo non contrae matrimonio entro due anni perde la caparra, mentre la donna la perde quadruplicata • PRESUPPOSTI per il matrimonio:cittadinanza romana, no parentela di sangue o civile, no rapporto di tutore/pupilla, no appartenenza agli ordini religiosi, no bigamia ..Cerimonie del matrimonio: • CONFARREATIO: più solenne, offerta di una focaccia di farro alla presenza del pontifex maximus, effetto religioso, figli possono far parte delle cariche religiose più alte • COEMPTIO: vendita rituale a scopo di matrimonio • USUS: moglie vive more uxorio per almeno 1 anno ininterrottamente, alla donna si applica l’usucapione per un anno –cosa mobileUSURPATIO TRINOCTII, interruzione convivenza per almeno tre notti, interruzione usus, quindi si conta da capo ..Cause di cessazione del matrimonio • No auctoritas pater familias • No consenso marito, ripudio • Morte coniugi ..Rapporti personali vir-mulier • Disparità nell’ordinamento giuridico • Adulterio crimine solo per la moglie, se il marito lo scopre deve uccidere la moglie e il complice. Marito punito solo per concubinaggio. ..Rapporti patrimonial vir-mulier • DOTE: insieme di beni, ogni apporto patrimoniale che la moglie, il padre di lei o terzi offrono al marito per sostenere i pesi economici del matrimonio SCHIAVI vs. FIGLI • Schiavo non può adire alle cariche pubbliche, il figlio sì (fino al principato) • Schiavo non può contrarre matrimonio, il figlio può, se autorizzato dal pater • Schiavo non possiede denaro proprio, il figlio possiede il PECULO CASTRENSE –paga militare per il figlio in guerra- , il PECULO QUASI CASTRENSE –legato ad attività ecclesiastiche o burocratiche-, il PATRIMONIO LASCIATO DALLA MADRE O DAI PARENTI DELLA MADRE –pater ha l’usufrutto e gode di questi beni di titolarità del figlio-