ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA CERVIGNANO DEL FRIULI REGOLAMENTO D’ ISTITUTO INDICE Premessa sulla Costituzione della Repubblica Italiana Pagina 3 PARTE PRIMA Regolamento Degli Organi Collegiali Titolo I - disposizioni generali Titolo II - Il Consiglio d’Istituto Titolo III - Il Collegio dei Docenti Titolo IV - Il Comitato di valutazione del servizio degli Insegnanti Titolo V - Il Consiglio di Classe Titolo VI - I Dipartimenti Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina PARTE SECONDA Regolamento dei viaggi e visite d’istruzione Pagina 15 PARTE TERZA Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico Pagina 20 PARTE QUARTA Regolamento di disciplina Titolo I - vita della comunità scolastica Titolo II - i diritti Titolo III - il diritto di assemblea Titolo IV - i doveri Titolo V - norme di comportamento Titolo VI - disciplina Titolo VII - mancanze e sanzioni Titolo VIII - impugnazioni e patto di responsabilità Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina ALLEGATO 1 – Patto educativo di corresponsabilità Pagina 37 ALLEGATO 2 – Regolamento sul divieto di fumo negli Istituti scolastici Pagina 40 4 8 12 13 14 22 23 24 25 26 28 30 35 2 PREMESSA Come ogni comunità civile, anche la scuola costituisce un ambito di convivenza regolata da norme che individuano diritti e doveri dei suoi diversi soggetti. Il fondamento delle norme che disciplinano l’istituzione scolastica è la Costituzione Italiana e particolarmente il dettato dei seguenti articoli: Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi…….. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.….” Art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.” Art. 97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.….” A questi principi si ispira il regolamento di istituto dell’ISIS della Bassa Friulana, nell’intento di desumerne norme accettate e condivise da tutti, capaci di informare comportamenti ispirati appunto al rispetto dei diritti umani, all’affermazione del diritto allo studio ed al successo scolastico, agli ideali di solidarietà, uguaglianza, libertà, ai criteri di efficienza ed efficacia del servizio. Per la stessa complessità dell’organizzazione dell’Istituzione scolastica il regolamento di Istituto si presenta come un corpus composto da diversi testi e documenti normativi: il patto di corresponsabilità, i regolamenti degli organi collegiali, i regolamenti delle assemblee studentesche e delle assemblee dei genitori, il regolamento dei viaggi e delle visite d’istruzione, io regolamento di disciplina. Il Regolamento è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del16 dicembre 2013 con deliberazione n 11, previo parere favorevole del Collegio dei docenti espresso in data 11 dicembre 2013 ed è diventato efficace e operativo a partire dal 1° gennaio 2014, andando ad integrare e sostituire quello precedentemente adottato dal Consiglio d’Istituto in data 12/10/2010. Inoltre in data 05 settembre 2014 il Collegio dei docenti ha approvato un’integrazione e specificazione del regolamento di disciplina dando forma definitiva al presente Regolamento. 3 PARTE I REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI (Approvato dal Collegio Docenti in data 26 marzo 2002, approvato dal Consiglio di Istituto in data 23 aprile 2002, entrato in vigore in data 8 maggio 2002, modificato in data 29 ottobre 2008) 1. CONVOCAZIONE: La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni, tramite circolare interna contenente il numero di protocollo, data, ora di inizio e di presumibile conclusione, ordine del giorno. 2. COLLOCAZIONE ORARIA: Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo durante l’orario di servizio, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 3. VERBALE: Di ogni seduta degli organi collegiali viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate, e approvato al massimo all’inizio della seduta successiva dai componenti l’organismo. 4. VALIDITA’ DELLE DELIBERE: Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali deve essere presente il numero legale, composto dalla metà più uno dei componenti. Fanno eccezione le riunioni dei Consigli di classe per gli scrutini, nelle quali devono essere presenti tutti i docenti del Consiglio stesso. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 5. PROGRAMMAZIONE: Ciascun organo collegiale, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora, sulla base del calendario scolastico e delle attività di altri organi con cui coordinarsi, una programmazione di massima, raggruppando a date prestabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà adottare decisioni, proposte, pareri. 6. ELEZIONI: Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. TITOLO II - IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO (T.U. 16/4/94, n. 297, artt. 8 e l0 – Regolamento Approvato dal Consiglio di Istituto in data 08 giugno 2004, entrato in vigore in data 28 giugno 2004) Art. 1 - Attribuzioni del Consiglio di Istituto Il Consiglio di Istituto, nel rispetto delle scelte didattiche e più in generale del Piano dell’Offerta Formativa deliberati dal Collegio dei Docenti: 1. Definisce gli indirizzi generali cui ispirare le attività della scuola nonché i criteri cui ispirare le scelte di gestione , di amministrazione e di organizzazione dell’Istituzione; 2. Adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), approvato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso e la sua compatibilità con le risorse umane e finanziarie disponibili; 3. Approva il programma annuale , il conto consuntivo , le variazioni di bilancio , il piano generale degli acquisti e degli investimenti; 4. Delibera criteri ed indirizzi volti a favorire la partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche; indica le attività ed i servizi da incentivare con il Fondo dell’Istituzione ;lla scuola, inoltre deve stabilire le modalità; 4 5. Stabilisce le modalità di apertura della scuola ad attività culturali, didattiche e sportive promosse da enti o associazioni esterne; stabilisce le modalità di accesso agli spazi, alle strutture, alle attrezzature della scuola da parte di utenti esterni. 6. Indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle medesime . 7. Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal P.OF, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 8. Approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione delle attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione. 9. Delibera le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste all’art. 106 del T.U.. 10. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 N. 275 “Regolamento Autonomia” e dagli articoli 276 e seguenti del decreto legislativo n° 297 del 16 aprile 1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”. 11. Approva la partecipazione della scuola ad accordi , convenzioni, consorzi pubblici per il coordinamento ,la promozione e la realizzazione di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, altre scuole, enti territoriali dello stato, associazioni del volontariato , organizzazioni ONLUS, Cooperative sociali; Art. 2 – Elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Nella prima seduta del Consiglio, convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico, si procede all'elezione del Presidente, scelto fra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri dell'organo. Viene eletto, alla prima votazione, il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, fatta salva la presenza del numero legale. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori presenti nell'organo secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Nella stessa seduta si procede, altresì, con le stesse modalità, all'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un dipendente non docente e da un genitore ed uno studente: il Dirigente Scolastico, che la presiede, ne fa parte di diritto come il Dirigente Amministrativo, che svolge funzioni di segretario della giunta stessa. Art. 3 – Convocazione del Consiglio Nelle successive riunioni, il Consiglio è convocato dal suo Presidente, che è comunque tenuto a riunire l’organo quando lo richiedano il Presidente della Giunta Esecutiva o almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente, sentita la Giunta e tenuto conto delle proposte dei Consiglieri, formula l’ordine del giorno della seduta, che dovrà essere quanto più possibile specifico. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta mediante lettera e/o per posta elettronica, congiuntamente al verbale relativo alla seduta precedente. Entro lo stesso termine devono essere messi a disposizione, nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. I consiglieri possono ottenere copia di detta documentazione. 5 La convocazione deve essere affissa, almeno cinque giorni prima della seduta, all’albo di ciascun plesso scolastico. In casi di urgenza, quando sia necessario assumere tempestivamente provvedimenti atti ad evìtare un danno all'Istituto, il termine di preavviso è ridotto a ventiquattro ore. Anche dopo l’invio della convocazione del Consiglio, in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunque comunicazione ai consiglieri entro 24 ore dalla data prefissata per la riunione. Art. 4 - Convocazione della Giunta La Giunta viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con avviso scritto o comunicazione telefonica indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Art. 5 - Pubblicità delle sedute Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, tranne quando esso si riunisca nella sua qualità di Consiglio di Disciplina, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio , nei limiti della capienza dei locali disponibili. Al Presidente, durante le sedute, sono attribuiti i poteri di ordine pubblico. Egli può allontanare dall’aula i membri del Consiglio e le persone presenti che in qualche modo disturbino il normale svolgimento delle sedute. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente dispone la prosecuzione della seduta in forma non pubblica. Art. 6 - Intervento di esperti Con propria delibera il Consiglio o la Giunta possono chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti ed esperti che operino continuativamente nella scuola nell’ambito dell’assistenza psico-pedagogica, dell’orientamento,della promozione del benesse e di corretti stili di vita. Con propria delibera il Consiglio o la Giunta possono ugualmente invitare a partecipare alle riunioni dell’organo, per discutere di particolari problemi, i rappresentanti degli Enti Territoriali. Art. 7 - Funzioni del Presidente e del Vice Presidente Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, avvalendosi anche di propri delegati nominati all'interno del Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola durante l’orario di apertura; di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro relativo all’Organo collegiale; di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione. In mancanza del Presidente o di suo impedimento il Vice Presidente lo sostituisce ad ogni effetto. Art. 8 - Segretario e pubblicità degli atti Per l'espletamento del proprio mandato, il Presidente ha come referente il Dirigente Scolastico, ed è assistito da un Segretario scelto tra i membri del Consiglio, al quale viene attribuito anche il compito di verbalizzare le sedute e di curare la pubblicità delle deliberazioni, con affissione all'albo dell'Istituto, entro otto giorni dalla loro assunzione. La copia delle deliberazioni, sottoscritta ed autenticata dal Segretario, deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Art. 9 - Luogo delle riunioni Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede delI' ITT Malignani, in via Ramazzotti 41, a Cervignano del Friuli. 6 Art. 10 - Validità delle sedute All'ora prefissata il Presidente fa l'appello e, qualora siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri, dichiara valida ed aperta la seduta. Qualora non si raggiunga il numero legale, entro mezz'ora dall'orario di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta, facendo riportare la constatazione a verbale, con l’indicazione dei Consiglieri presenti e assenti. Tutti gli atti devono essere disponibili per i Consiglieri presso la Segreteria della scuola con almeno un giorno di anticipo rispetto alla convocazione del Consiglio e, in ogni caso, presenti nell'aula dell'adunanza a disposizione degli stessi. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti di competenza della Giunta esecutiva e di chiederne copia. Art. 11 - Disciplina delle adunanze Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, seguendone la progressione. È facoltà di qualsiasi Consigliere proporre mutamenti alla progressione o il ritiro degli argomenti all'ordine del giorno. Tali proposte sono sottoposte a votazione, dopo aver sentito almeno due interventi, a favore o contro. Il Presidente dirige e modera la discussione come previsto all’art. 7. I consiglieri hanno comunque sempre il diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive o per fatto personale. I Consiglieri possono altresì presentare mozioni d'ordine per richiamare al regolamento o all'ordine dei lavori, con precedenza sulle questioni principali. Art. 12 - Emendamenti e operazioni di voto Ogni membro del Consiglio può presentare, per iscritto, emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi, che vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il Presidente sottopone al voto la proposta all' ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti. Qualora una proposta sia costituita da parti od articoli, questi vengono votati singolarmente e infine nel loro complesso. Le votazioni sono, di norma, palesi tranne quando motivi di riservatezza o opportunità inducano l’adunanza a propendere per il voto segreto. La votazione palese può avvenire per alzata di mano o per appello nominale. Art. 13 - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni All'inizio della seduta, entro la prima mezz'ora, possono essere fornite comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico, mentre ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni. L'interrogazione è espressa mediante semplice domanda orale, rivolta al Presidente della Giunta, se un fatto sia vero, se la Giunta ne sia a conoscenza e se intenda assumere deliberazioni in merito. L'interpellanza è una domanda scritta, rivolta da uno o più consiglieri al Presidente della Giunta per chiedere i motivi in base ai quali sono stati assunti determinati provvedimenti. La risposta può essere data dal Dirigente Scolastico immediatamente o successivamente per iscritto entro cinque giorni. La mozione, presentata da uno o più consiglieri, consiste in un documento con cui si formulano un giudizio o una proposta da sottoporre alla votazione del Consiglio. Art. 14 - Verbalizzazione Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un verbale che dovrà riportare ciò che interessa giuridicamente: a) legalità della seduta (luogo e data delle riunioni, chi ha assume la presidenza, chi svolge le funzioni di segretario, assenze e presenze dei Consiglieri); b) lo svolgimento dei lavori e delle discussioni; c) le proposte, le votazioni e le deliberazioni adottate. A verbale devono essere assunte anche le eventuali dichiarazioni di voto, a favore o contro o di astensione. È data facoltà ai consiglieri di produrre il testo delle loro dichiarazioni, oppure di dettarlo direttamente al segretario, in modo sintetico, purché riguardi gli argomenti in discussione. 7 Art. 15 - Aggiornamento delle sedute Qualora la riunione si protragga per oltre 2 ore, senza che sia stata esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente può aggiornarla ad altra data, non prima di cinque giorni, dandone avviso ai consiglieri secondo le modalità riportate nell’art. 3 del presente regolamento. In casi di urgenza, quando sia necessario assumere tempestivamente provvedimenti atti ad evitare un danno all'Istituto, la seduta viene aggiornata al giorno successivo. Art. 16 - Dimissioni Le dimissioni possono essere presentate dai membri elettivi del Consiglio d’Istituto ed esplicano i loro effetti dal momento in cui vengono accolte; nel frattempo il dimissionario fa parte del Consiglio a pieno titolo e deve essere computato nel numero dei componenti e dei presenti. Il dimissionario ha la facoltà di ritirare le proprie dimissioni di sua iniziativa oppure a conclusione della discussione. Le dimissioni devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se data davanti al Consiglio e perciò assunta a verbale. Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. L’accettazione o il rifiuto deve essere formalmente deliberata dal Consiglio. Art. 17 - Decadenza La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio deve essere comunicata preventivamente al Presidente presso la segreteria dell’Istituto. E’ consentita, in casi di improvvisi motivi di impedimento, la giustificazione anche a mezzo telefono o per interposta persona. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica, secondo quanto prevede l’articolo 38 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione , Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e viene surrogato con le modalità previste dall’art. 35 dello stesso Decreto. La decadenza è pronunciata in Consiglio e viene comunicata all’interessato. Subentra al membro dimesso o decaduto, il primo candidato non eletto della lista alla quale apparteneva il membro cessato. L'atto di surroga è emanato dal Dirigente Scolastico. Art. 18 - Relazione annuale. La relazione annuale del Consiglio di Istituto è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio da convocarsi entro il mese di ottobre e comunque, quando si dia luogo al rinnovo dell’Organo, prima dell’insediamento di quello nuovo. TITOLO III - IL COLLEGIO DEI DOCENTI (T.U. 16/4/94, n. 297, DPR 8/3/99, CCNL 16/4/07 – Regolamento approvato dal Collegio Docenti in data 29 ottobre 2008, entrato in vigore in data 30 ottobre 2008) Il Collegio dei Docenti, composto dal personale docente di ruolo ed a Tempo determinato in servizio nell’Istituto, è presieduto dal Dirigente scolastico. Art. 1 - Competenze del Collegio dei docenti Il Collegio: 1. elabora il piano dell’offerta formativa, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione ed amministrazione definiti dal consiglio di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti ( articolo 3.3 DPR 275 8 marzo 1999); 8 2. cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare ( articolo 7.2 a testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 3. nel quadro della programmazione dell’azione didattico educativa delibera il Piano annuale delle attività e con la stessa procedura lo modifica nel corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze ( articolo 28.4 CCNL 29.11.2007); 4. delibera il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti, coerentemente con gli obbiettivi ed i tempi di attuazione del POF (articolo 66.1 CCNL 29.11.2007); 5. delibera le attività da retribuire con il Fondo d’Istituto (articolo 88.1 CCNL 29.11.2007); 6. identifica le funzioni strumentali in coerenza con il piano dell’offerta formativa e ne definisce criteri di attribuzione, il numero e i destinatari (articolo 33.2 CCNL 29.11.2007); 7. regolamenta lo svolgimento da parte dei docenti di attività rivolte al pubblico, attuate in coerenza con gli obbiettivi di ampliamento dell’offerta formativa ed in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio ( articolo 32.1 CCNL 29.11.2007); 8. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi, l’assegnazione ad esse dei docenti; per la formulazione dell’orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto ( articolo 7.2 b) testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 9. delibera le forme di recupero, nell’ambito delle attività didattiche programmate, del monte orario risultante dal cumulo delle frazioni dell’ unità oraria ridotta ( articolo 28.7 CCNL 29.11.2007); 10. delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno in due o tre periodi (articolo 7.2 c), 74.4 testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 11. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obbiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica ( articolo 7.2 d) testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 12. stabilisce le modalità per informare le famiglie dei risultati di apprendimento conseguiti dagli alunni in ciascuna classe e nelle diverse discipline ( articolo 26.3 CCNL 29.11.2007); 13. propone al Consiglio di istituto le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (articolo 23.4 CCNL 29.11.2007); 14. provvede all’adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici ( articolo 7.2 e) testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 15. adotta o promuove iniziative di sperimentazione e di aggiornamento dei docenti ( articolo 7.2 f – g) testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 16. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap ( articolo 7.2 m) testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 9 17. delibera iniziative per l’accoglienza e l’integrazione nelle scuole dell’obbligo di alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati ( articolo 7.2 n) testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 18. formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; definisce l’adattamento dei programmi di insegnamento al livello di competenza degli alunni stranieri; formula proposte in ordine ai criteri ed alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri; delibera eventualmente l’iscrizione dei minori stranieri ad una classe diversa da quella corrispondente all’età anagrafica ( articolo 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 DPR n. 394 del 31 agosto 1999); 19. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, sentiti gli specialisti che operano continuativamente nella scuola con compiti medico – socio – psico – pedagogici e di orientamento (articolo 7.2 o) testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 20. definisce i criteri didattico – metodologici per attuare le attività di recupero ( articolo 2.2 OM n. 92 del 5 novembre 2007); definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero ( articolo 3.2 OM n. 92 del 5 novembre 2007) e definisce altresì i criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi così costituiti (articolo 3.3 OM n. 92 del 5 novembre 2007); programma le attività di sostegno e di recupero, ed individua uno o più docenti cui affidare il coordinamento di tali attività ( articolo 3.4 OM n. 92 del 5 novembre 2007); 21. determina i criteri da seguire nello svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei consigli di classe ( articolo 4.1 OM n. 92 del 5 novembre 2007 ; articolo 5.1 OM n.92 del 5 novembre 2007); 22. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze ( articolo 7.2 q) testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994); 23. approva accordi di rete riguardanti attività didattiche o di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione ed aggiornamento ( articolo 7.2 DPR 275 8 marzo 1999); 24. esprime il suo parere in merito alla definizione dei criteri da seguire nella stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti (Articolo 40.2 Decreto Ministeriale n. 44 1° febbraio 2001); propone i profili didattici delle borse di studio da assegnare - Articolo 54.1 Decreto Ministeriale n. 44 1° febbraio 2001; 25. 26. elegge In base all’ art. 11 del T.U. Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, i membri del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti. Art. 2 Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e tendenzialmente si riunisce secondo il calendario approvato dallo stesso organo nel corso della sua prima riunione. Il Collegio è convocato dal Preside con preavviso di almeno 5 giorni. Contestualmente alla convocazione del Collegio, il Dirigente Scolastico pubblica la bozza del verbale relativo alla precedente riunione dell’organo, da porre in approvazione ad inizio della seduta, e tutta la documentazione riguardante gli argomenti in discussione o le deliberazioni da assumere. Il Collegio può anche autoconvocarsi straordinariamente quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta: in questo caso essa è recepita dal Dirigente che comunica con avviso la data e l’ordine del giorno stabilito autonomamente per la riunione. 10 Il Collegio si riunisce comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio costituiscono obbligo di servizio, nel limite del monte ore massimo di 40 ore annuali stabilito dall’articolo 29.2 a) del CCNL 29.11.2007. Le riunioni di Collegio sono convocate al di fuori dell’orario delle lezioni. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, il Dirigente Scolastico può integrare l’O.d.g. del collegio con comunicazione scritta anche il giorno prima della riunione. Art. 3 Fanno parte del Collegio dei Docenti tutti i componenti del Corpo docente, con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche se nominati in servizio nel corso dell’anno scolastico. Presiede il Collegio dei Docenti il Dirigente Scolastico, o, in caso di sua assenza o impedimento il Collaboratore vicario. Il Dirigente Scolastico in particolare apre e chiude le sedute del Collegio; dà la parola e la toglie; guida e modera la discussione; indice le votazioni e ne proclama i risultati. Il Dirigente Scolastico partecipa con diritto di voto alle deliberazioni del Collegio. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei collaboratori di cui all’articolo 34 del CCNL 29.11.2007. Il Segretario del Collegio sovrintende alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione. Art. 4 In apertura di seduta il segretario procede alla raccolta delle firme per verificare il numero dei presenti. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate. Art. 5 Quindi il Collegio procede all'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso. Le richieste di variazione, correzione, rettifica, integrazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e poste regolarmente in votazione. Art. 6 Prima di iniziare la discussione è possibile richiedere di modificare la successione dei punti all' O.d.g.. La richiesta viene accolta se approvata con maggioranza dei presenti. Art. 7 Sugli argomenti compresi all'O.d.g. gli interventi si succedono secondo l’ordine delle iscrizioni a parlare. Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'O.d.g., fatto salvo il diritto di replica, da esercitarsi una tantum, e l'eventuale dichiarazione di voto. Art. 8 Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio al momento di trattare le “Varie ed eventuali” in conclusione della seduta, non sono di norma soggetti a discussione. Art. 9 La durata di ciascun intervento nella discussione di ogni punto al'O.d.g. non può superare i 5 minuti, aumentabili a 8 per la presentazione di proposte di delibera. Le repliche non possono oltrepassare i due minuti. Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Dirigente Scolastico, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola. Art. 10 Proposte di delibera e relativi emendamenti vanno presentati per iscritto. Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento. Tutte le votazioni avvengono per voto palese, salvo non riguardino designazioni di persone. Ogni componente del Collegio può chiedere il voto per appello nominale. Una proposta di delibera è approvata se votata all' unanimità, oppure, se votata a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 11 Il voto degli astenuti e, nel caso di voto segreto, le schede bianche e nulle non hanno mai valore ai fini della determinazione della maggioranza. Le delibere così approvate sono vincolanti per tutti i docenti. Art. 11 Il Collegio può affidare compiti istruttori o compiti di indagine preliminare finalizzati alla preparazione dei suoi lavori a Commissioni o Gruppi di lavoro ristretto, operanti rispetto alle principali tematiche attribuite alla competenza del Collegio: la programmazione didattica ed educativa, la sperimentazione didattica, l’orientamento scolastico, il disagio scolastico, il rapporto scuola-lavoro, la formazione in servizio…. Tali Commissioni potranno avere carattere permanente o temporaneo, in rapporto a questioni o problemi di straordinaria eccezionalità. Art. 12 Durante la seduta del Collegio i suoi membri debbono tenere un comportamento corretto, tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento del dibattito dell’Assemblea. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di allontanare dall’aula chi intralciasse il regolare svolgimento dei lavori dell’assemblea con atteggiamenti volontariamente indirizzati a impedire, perturbare, interrompere la discussione e gli interventi in corso. Art. 13 Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del presente regolamento. TITOLO IV - IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI (art. 11 T.U. 16/4/94, n. 297 - Approvato dal Collegio Docenti in data 26 marzo 2002, approvato dal Consiglio di Istituto in data 23 aprile 2002, entrato in vigore in data 8 maggio 2002) Art. 1 - Composizione Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, che dura in carica un anno, è formato da 4 membri effettivi , da due supplenti, eletti dal Collegio Docenti, e dal Dirigente scolastico, che ne è presidente di diritto. Data la complessità dell’ISIS i posti dei membri effettivi del Comitato di valutazione dovranno ciascuno rappresentare una delle diverse sedi associate dell’Istituzione: il Polo di San Giorgio, il Polo Liceale di Via Pradati, l’ITT di via Ramazzotti, il Polo di Palmanova. In caso di assenza di un membro effettivo il sostituto dovrà essere possibilmente un membro supplente della stessa sede. Art. 2 - Verbalizzazione Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. Art. 3 - Competenze Il Comitato di valutazione : valuta il servizio del personale docente che lo richieda (art. 448 T.U. 297/16/04/94) previa relazione del preside; esprime pareri per la conferma in ruolo dei docenti al termine dell’anno di formazione (art. 440 c.4 T.U. 297/16/04/94); giudica i docenti che abbiano subito sanzioni disciplinari al fine di riabilitarli al servizio (art. 501 T.U. 297/16/04/94); valuta le candidature ad esercitare funzione strumentale, secondo i criteri decisi dal Collegio dei docenti. 12 Art. 4 - Valutazione di un membro del comitato Alla eventuale valutazione del servizio di un membro effettivo del comitato provvede il comitato stesso: in questo caso il valutando è surrogato da un membro supplente, possibilmente proveniente dalla stessa sede del giudicando. Art. 5 - Convocazione Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque tra la fine delle lezioni (30 giugno) e la conclusione dell’anno scolastico (31 agosto), per procedere alla valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dell’art.448 del Decreto legislativo n.297 del 16 /04/1994 (Testo Unico). TITOLO V - IL CONSIGLIO DI CLASSE (art. 5 T.U. 16/4/94, n. 297 - Approvato dal Collegio Docenti in data 26 marzo 2002, approvato dal Consiglio di Istituto in data 23 aprile 2002, entrato in vigore in data 8 maggio 2002, modificato in data 29 ottobre 2008) Art. 1 - Competenze Il Consiglio di classe è l’organo: che assicura il coordinamento didattico tra i docenti delle diverse discipline; che provvede alla valutazione periodica e finale; che elabora la programmazione didattica e formativa; che attua iniziative di sperimentazione; che garantisce il raccordo e dialogo educativo tra professori, genitori ed allievi. che adotta le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che comportano l’allontanamento degli studenti dalla comunità scolastica fino a 15 giorni. Art. 2 - Convocazione Il Consiglio di classe è convocato dal preside. Art. 3 - Presidenza Il consiglio di classe è presieduto su delega del Dirigente scolastico da un docente, in genere quello che somma il maggior numero di ore di insegnamento, ma non necessariamente, nominato all’inizio di ogni anno scolastico, cui è attribuito il compito di: Preparare le sedute del consiglio, predisporre la relativa documentazione, organizzare e moderare il dibattito durante le sue riunioni, facilitare i rapporti e le relazioni tra i suoi membri. Attuare l’ordine del giorno delle sedute del consiglio; ed in particolare verificare nel corso delle sedute l’attuazione effettiva della programmazione educativa, della programmazione per competenze trasversali, della programmazione delle attività interdisciplinari (Decreto Ministeriale 22 agosto 2007. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione). Informare le famiglie circa la condotta, la regolarità della frequenza, l’andamento ed il profitto scolastico complessivo degli alunni (art. 4.4 Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento). Segnalare tempestivamente alla Presidenza i casi di interruzione della frequenza o di accumulo di un rilevante numero di assenze. Gestire l’informazione e i contatti con le famiglie degli alunni assenti per periodi rilevanti dalle lezioni. Coordinare le attività relative alla programmazione, valutazione e certificazione per competenze. Curare gli aspetti comportamentali e disciplinari degli studenti, fungendo da raccordo fra studenti, genitori, docenti, dirigente e organo di garanzia, e irrogando le sanzioni disciplinari di sua competenza. 13 TITOLO VI – I DIPARTIMENTI (Approvato dal Collegio Docenti in data 26 marzo 2002, approvato dal Consiglio di Istituto in data 23 aprile 2002, entrato in vigore in data 8 maggio 2002, modificato in data 29 ottobre 2008) Art. 1 - Definizione Previsti dai Regolamenti (87.88.89/2010) recanti norme concernenti il riordino degli istituti tecnici, professionali e dei Licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 essi sono articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; Art. 2 - Funzioni I dipartimenti svolgono le seguenti funzioni: Redigono la programmazione per competenze relativa a specifici ambiti disciplinari . Elaborano i relativi di modelli di certificazione delle competenze; Formulano proposte ai Consigli di classe ed al collegio per l’adozione dei manuali disciplinari nelle classi parallele; Formulano proposte di prove di ingresso disciplinari - pluridisciplinari e di prove “esperte” da somministrare nelle classi parallele; Formulano proposte di attività integrative, corsi di approfondimento, attività di alternanza scuola-lavoro, iniziative di orientamento, visite e viaggi di istruzione comuni alle classi. Formulano proposte di utilizzo della quota oraria del piano di studi rimessa direttamente alle singole istituzioni scolastiche per : potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio. attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Formulano proposte di utilizzo, a partire del 3° anno degli Istituti tecnico-professionali, degli spazi di flessibilità per articolare le aree di indirizzo in opzioni. Formulano proposte di attivazione di attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale degli studenti previsto per il relativo percorso liceale. Art. 3 - Coordinatori I coordinatori dei dipartimenti sono nominati dal preside .Essi hanno il compito di presiedere le riunioni, di formulare proposte da sottoporre alla discussione, di moderare il dibattito. 14 PARTE II REGOLAMENTO DEI VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE (Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4 dicembre 2012 - Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 22 dicembre 2012) A. DEFINIZIONE DELLA MATERIA 1. Per viaggi di istruzione si devono intendere le uscite didattiche che, indirizzate alla visita di località d’interesse storico - artistico, di monumenti, musei e gallerie, mostre, aziende, parchi e riserve naturali etc , situati all’interno dei confini nazionali o all’estero, protraggono la loro durata per più giorni e comportano uno o più pernottamenti fuori sede. 2. Per visite guidate si debbono intendere le uscite didattiche strettamente limitate allo spazio di una giornata, ed indirizzate a mete comprese di norma nell’ambito del territorio regionale o nelle aree limitrofe. In questa categoria rientrano pure i trasferimenti per assistere a spettacoli teatrali o concerti musicali, per visitare scuole ed aziende nell’ambito dei programmi di orientamento e continuità, per partecipare a manifestazioni sportive. 3. Una particolare categoria di viaggi è rappresentata da quelli finalizzati a coinvolgere gli alunni in esperienze di vita all’aria aperta o in attività sportive, che oltre ad un evidente valore formativo rivestono grande importanza come occasioni di educazione alla salute. Tra queste iniziative, che hanno durata di più giorni consecutivi, rientrano i campeggi, i campi scuola o settimane verdi, le settimane bianche, etc. 4. Non rientrano nell’oggetto del presente regolamento le iniziative di scambio culturale, partenariato o gemellaggio scolastico con alunni di scuole estere (programmati nell’ambito dei Progetti Europei Comenius o simili). B. FINALITA’ E DESTINATARI 1. Visite guidate e viaggi di istruzione devono possedere quelle serie motivazioni culturali e quella reale valenza formativa che ne costituiscono lo scopo preminente: essi non devono perciò ridursi a semplici occasioni di evasione, ma devono costituire momenti di arricchimento culturale, occasioni di apprendimento teorico - pratico integrate nel curricolo scolastico e finalizzate a sviluppare negli alunni capacità di analisi e rielaborazione critica, ad approfondire i contenuti della loro preparazione. 2. In particolare i viaggi devono promuovere negli alunni una miglior conoscenza della loro regione e del paese, introdurre gli alunni alla rilevazione diretta delle risorse del territorio, favorire il contatto degli alunni con l’ambiente, considerato nei suoi aspetti umani e naturali, stimolare negli alunni la formazione di una sensibilità ecologica. 3. Oltre che scopi cognitivi però i viaggi di studio devono perseguire anche finalità di tipo relazionale, favorendo la socializzazione all’interno del gruppo. 4. I viaggi possono inoltre rivestire un’importante funzione educativa, favorendo l’arricchimento umano, lo sviluppo e la formazione della personalità, la maturazione degli ali alunni. 5. I viaggi possono pure acquistare un carattere orientativo e concorrere ad offrire all’alunno elementi utili ad immaginare la propria collocazione nel mondo ed a dare una direzione alla propria esistenza. 6. Perché i viaggi e le visite assumano tutte queste valenze è necessario che essi siano accuratamente preparati e preceduti da una seria presentazione, illustrazione e documentazione 15 dei loro contenuti. Allo stesso modo essi devono essere seguiti al ritorno da una rielaborazione attenta delle esperienze vissute. 7. Tutti i viaggi di studio e visite guidate, se concepiti ed attuati secondo i criteri sopra indicati, vanno assimilati a delle vere e proprie esercitazioni didattiche e quindi devono essere considerati (a norma della c.m. n° 244 del 12 settembre 1986), come parte integrante delle lezioni. La progettazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione si colloca dunque all’interno della programmazione educativo – didattica e rientra nelle attribuzioni degli organi collegiali. Più precisamente spetta al consiglio di Istituto dettare i presenti criteri di indirizzo; spetta ai consigli di classe e ai dipartimenti elaborare su queste basi il programma analitico del viaggio con l’enunciazione degli obiettivi culturali e didattici che lo motivano; spetta ad una commissione composta dal Dirigente o da un suo delegato, dal docente referente per le visite ed i viaggi di istruzione, dal coordinatore della sede associata, da un allievo nominato dalla componete studenti in Consiglio d’Istituto, valutare se il progetto di visita di istruzione è pienamente compatibile con le finalità ed i caratteri di cui al presente titolo B ed con i vincoli del successivo titolo C, e quindi procedere a concedere o negare l’autorizzazione ad effettuarlo, entro 10 giorni dalla presentazione della proposta. Il giudizio della Commissione non può essere appellato, salvo che il suo diniego non sia stato motivato. È il Preside che valuta e giudica eventuali reclami. C. ORGANIZZAZIONE 1. Bisogna evitare di progettare viaggi la cui realizzazione richiederebbe alle famiglie degli allievi quote di partecipazione tali da risultare proibitive per molti: in questo caso la visita di istruzione acquisirebbe un inaccettabile senso discriminatorio che ne inficerebbe la validità educativa. La progettazione dei viaggi di studio va pertanto commisurata alle risorse delle famiglie, realizzando solo quelli che per durata e scelta della località risultino accessibili alla maggioranza degli alunni: non sarà inopportuno a tal riguardo effettuare un preventivo sondaggio delle famiglie circa la tollerabilità delle quote previste. Nessun viaggio o visita guidata cui non sia assicurata la partecipazione di almeno quattro quinti (dell’80%) della classe potrà comunque essere effettuato. Gli studenti che non partecipano al viaggio d’istruzione sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni. 2. Ad evitare di sottrarre eccessivo tempo alle attività didattiche curricolari, è bene limitare al massimo a 3 per ciascuna classe il numero di visite guidate, a condizione naturalmente che tali iniziative siano state oggetto in sede di programmazione di ponderato giudizio, volto a garantire che si integrino nelle attività curricolari e non costituiscano per esse alcun nocumento. Tra le mete delle uscite vanno privilegiate quelle più vicine alla sede scolastica, sia per limitarne i costi, sia per ridurre il disagio di lunghi trasferimenti, sia per valorizzare la conoscenza approfondita del territorio locale. Orientativamente le visite guidate non dovrebbero oltrepassare i confini della regione; ma sono ammessi sconfinamenti per visitare località di grande interesse o richiamo limitrofe alla regione, persino situate all’estero, fatto salvi i limiti di durata in precedenza richiamati. 3. Quanto al numero dei viaggi finalizzati ad attività sportive o all’aria aperta, sarà opportuno effettuarne solo uno all’anno, di durata non superiore a cinque giorni feriali. 4. Fermi restando i vincoli ed i limiti sopra esplicitati, ogni classe non potrà comunque impegnare in visite, viaggi, soggiorni in montagna/campagna etc. un monte globale di giornate scolastiche superiore a 8 (otto ). 5. Soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico (nei periodi di alta stagione) sarà opportuno escludere dalle mete dei viaggi di istruzione i luoghi troppo noti e visitati, per dar la preferenza a centri e località minori, ma non per questo meno interessanti dal punto di vista storico, artistico, 16 culturale, e quindi altrettanto validi dei primi ai fini del conseguimento degli obbiettivi formativi previsti. 6. Sarà in ogni caso buona regola organizzare il calendario delle uscite in modo da distribuirle uniformemente nel corso dell’intero anno scolastico. Bisogna però evitare di programmare le uscite in momenti particolarmente sensibili ed in periodi particolarmente intensi della vita scolastica, come quelli a ridosso delle iscrizioni o degli scrutini. 7. Ciò premesso, si cercherà di favorire l’aggregazione delle classi parallele, in modo da ridurre i costi delle uscite e favorire la sinergia delle risorse. In linea di massima si cercherà di concentrare le gite, e nel periodo di marzo-aprile. 8. Gli accompagnatori devono essere ordinariamente in numero di uno ogni 15 alunni o frazioni inferiori a 15. Nel caso di iscrizione alla vista di istruzione di alunni portatori di handicap verrà designato un ulteriore qualificato accompagnatore (cui verranno affidati al massimo due allievi disabili), e verranno adottate tutte le misure di sostegno per rimuovere eventuali ostacoli alla loro partecipazione. 9. Di norma gli accompagnatori sono scelti tra gli stessi insegnanti degli alunni interessati alla visita di istruzione. Anzi, è opportuno che alla visita di istruzione partecipi come accompagnatore il docente della classe e della disciplina maggiormente coinvolta nelle attività previste dal programma. Ogni insegnante non potrà impegnare per l’accompagnamento degli allievi in visite, viaggi, soggiorni in montagna/campagna etc. un monte globale di giornate di lezione superiore a 8 (otto). Ma sulla base di motivi di ovvia opportunità il Dirigente Scolastico, nella sua discrezionalità, potrà negare l’autorizzare ad accompagnare gli allievi in visita di istruzione a quegli insegnanti che abbiano già cumulato un numero consistente di assenze dal servizio, comunque giustificate. 10. L’accompagnamento degli alunni in vista di istruzione per l’insegnante costituisce prestazione di servizio a tutti gli effetti. Gli accompagnatori hanno l’obbligo di assicurare la vigilanza assidua degli alunni, assumendosi la responsabilità prevista all’art. 2047 e dall’art. 2048 del Codice Civile. Al termine della visita di istruzione, e non oltre il settimo giorno dalla sua conclusione, il responsabile presenta al Dirigente Scolastico una relazione sull’attuazione del viaggio e lo informa di ogni eventuale inconveniente verificatosi e di eventuali disservizi imputabili a carico dell’agenzia o della ditta di trasporto incaricata. 11. Fermo restando il numero degli accompagnatori sopra previsto, ai viaggi e viste di istruzione può partecipare anche il Dirigente, che oltre a mettere a disposizione le sue competenze personali può, con la sua stessa presenza, indurre gli alunni ad una maggiore correttezza di comportamento. Per particolari motivazioni, ragioni ed esigenze, attinenti soprattutto all’ausilio nella vigilanza ed allo svolgimento di compiti sussidiari di carattere logistico o organizzativo, il Dirigente può consentire la partecipazione ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate anche di membri del personale ATA, purché vi sia il preventivo assenso del DSGA e non si producano oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Per particolari motivazioni, ragioni ed esigenze, attinenti soprattutto all’ausilio nella vigilanza, allo svolgimento di compiti sussidiari di carattere logistico o organizzativo , al possesso di specifiche conoscenze e competenze richieste dal programma della visita o del viaggio, il Dirigente può consentire la partecipazione dei genitori degli allievi, purché non si producano oneri aggiuntivi per l’Amministrazione . Il Dirigente può aggregare ai docenti accompagnatori designati anche altri insegnanti, pur assegnati a classi diverse da quelle interessate all’uscita, se in possesso di particolari e specifiche competenze richieste dal programma del viaggio o della visita. Per ogni visita di istruzione o uscita didattica il Dirigente Scolastico individua un responsabile scelto fra i docenti accompagnatori. 12. Tutti i partecipanti a visite guidate o d’istruzione, compresi i docenti accompagnatori ed eventualmente il Dirigente, devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 17 13. L’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione viene curata in proprio dall’istituzione scolastica, che nell’ambito dei servizi di segreteria individua un particolare ufficio cui affidare tale compito. Tale ufficio, per meglio organizzare viaggi e visite di istruzione può a sua volta far ricorso all’esperienza professionale di un’agenzia di viaggio. Per determinare la scelta dell’ agenzia cui affidare il servizio di organizzazione della visita di istruzione, così come la scelta della ditta cui affidare il trasporto degli alunni, nel caso la scuola organizzi in proprio il viaggio, l’ufficio di segreteria delegato a gestire le visite di istruzione ricorrerà alla procedura prevista all’art. 34.1 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, che impone la comparazione preventiva delle offerte presentate da almeno tre aziende (sempre che il valore dei servizi da contrattare sia superiore al limite di spesa stabilito dal Consiglio di Istituto per gli acquisti a trattativa diretta). Con l’agenzia prescelta, che dovrà essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali relative all’organizzazione di viaggi turistici, l’istituzione scolastica stipulerà un vero e proprio contratto rispondente ai criteri stabiliti in materia di pacchetti turistici dal D.L. n. 111 del 17 marzo 1995. A sua volta la ditta d’autotrasporti eventualmente prescelta dovrà impegnarsi ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia di circolazione veicolare,ed in particolare garantire che il veicolo noleggiato sia munito di regolare carta di circolazione e licenza comunale, sia coperto da polizza assicurativa con massimale di almeno 2.5 milioni di Euro a copertura dei rischi delle persone trasportate, sia regolarmente fornito di cronotachigrafo di attestata efficienza; abbia superato la revisione tecnica annuale presso gli uffici della MCTC; che il personale conducente sia regolarmente munito di patente D e del certificato di abilitazione professionale KD, sia alle dipendenze della ditta, abbia sempre rispettato le norme in vigore per quanto concerne l’alternanza tra periodi di guida e di riposo. 14. L’ufficio di segreteria preposto all’organizzazione dei viaggi e delle visite predispone : a) L’elenco nominativo degli alunni partecipanti; b) L’elenco nominativo degli accompagnatori, con le rispettive dichiarazioni di assunzione dell’obbligo di vigilanza; c) Le dichiarazioni di consenso che i genitori dovranno sottoscrivere ed il loro impegno a versare le quote di volta in volta stabilite. D. COMPORTAMENTI DELLO STUDENTE 1. Lo studente durante la visita, il viaggio, il soggiorno cui partecipa, è tenuto a mantenere una condotta corretta, a rispettare i propri compagni e i docenti accompagnatori, a non provocare danni a terzi o a cose, a non mettere in nessun modo a rischio la propria salute ed incolumità adottando comportamenti pericolosi, assumendo sostanze psicoattive o psicotrope, abusando di bevande alcoliche o facendo consumo di farmaci senza prescrizione e fuori del controllo medico. 2. Lo studente durante la visita, il viaggio, il soggiorno cui partecipa, è tenuto a seguire scrupolosamente il programma, a rispettarne gli orari, a non allontanarsi mai senza permesso dal gruppo e dagli accompagnatori. 3. Durante gli spostamenti, effettuati a piedi o con i mezzi pubblici, negli alberghi, nei musei e in genere all’interno dei monumenti visitati lo studente deve dar prova di assoluta buona educazione, evitando in particolare schiamazzi e rumori molesti, osservando divieti e prescrizioni del luogo, muovendosi in modo composto ed ordinato. 4. Ove l’Amministrazione sia chiamata a pagare danni causati dagli studenti, essa potrà rivalersi singolarmente o in solido sui responsabili. Durante la visita, il viaggio, il soggiorno gli studenti partecipanti sono tenuti a rispettare comunque il regolamento di disciplina dell’Istituto. Eventuali mancanze o infrazioni alle norme in esso contenute come alle regole di comportamento sopra richiamate, saranno sanzionate, nelle forme, nelle modalità e nella misura previste dal regolamento stesso. 18 6. Anche per le infrazioni commesse dagli studenti durante viaggi, visite o soggiorni, restano stabiliti i principi della responsabilità individuale, della proporzionalità della pena alla gravità della mancanza commessa, del carattere riparatorio ed educativo della sanzione. 7. Nel caso lo studente si renda responsabile durante viaggi, visite o soggiorni di mancanze gravissime, tali da mettere in pericolo la propria o altrui incolumità, o tali da recare gravissimo danno all’immagine dell’Istituzione scolastica, il Dirigente potrà disporne l’immediato rientro, facendo carico delle spese alla famiglia e garantendo comunque l’accompagnamento e la sorveglianza del colpevole durante il viaggio di ritorno. 8. Nel caso lo studente debba durante il viaggio, la visita o il soggiorno seguire particolari cure ed assumere particolari farmaci sarà cura della famiglia avvertire preventivamente la scuola. Nel caso lo studente sia esposto all’insorgenza di crisi o malesseri dipendenti da particolari patologie croniche, sarà cura della famiglia avvertire la scuola e fornire tutte le indicazioni e le istruzioni mediche per far fronte a tali emergenze. E. COSTI 1. I C.d.C., nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi benefici, tenendo presenti le possibilità economiche delle famiglie. 2. Le famiglie saranno informate prima della richiesta di adesione del costo presunto del viaggio di istruzione. 2. Contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di adesione al viaggio di istruzione, i genitori si impegnano a versare a titolo di caparra di una somma non superiore al 50% della quota di partecipazione. 3. In caso di successiva rinuncia al viaggio, non giustificata da gravissimi motivi la caparra sarà trattenuta a titolo di risarcimento dall’Amministrazione scolastica. 4. Le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono avanzare motivata e documentata richiesta di contributo al Dirigente scolastico. 5. In ogni caso il Dirigente scolastico, anche in assenza di domanda, potrà provvedere discrezionalmente e di propria iniziativa ad assegnare agli studenti provenienti da famiglia disagiata o agli studenti altamente meritevoli eventualità gratuità messe a disposizione dall’agenzia organizzatrice. Per tali sussidi il Dirigente scolastico potrà anche attingere a fondi del budget scolastico a tale scopo espressamente dedicati. 6. Compatibilmente con le risorse disponibili l’istituto si fa interamente carico dei costi di trasporto necessari ad assicurare l’effettuazione di visite finalizzate all’orientamento (visite a fiere, saloni, sedi universitarie, stabilimenti industriali), alla partecipazione delle rappresentative sportive di Istituto alle fasi provinciali, regionali o nazionali dei giochi studenteschi, all’effettuazione di speciali attività di alternanza scuola – lavoro. 19 PARTE III REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 maggio 2011 - Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 maggio 2011) PREMESSA Visto l’art.5.3 (e del D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 ( Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); Visto l’art.5.3 d) del D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); Visto l’art.10.2 b) del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 (Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); Visto l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59); È istituito il Comitato tecnico scientifico dell’Istituto d’Istruzione Superiore della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli. Art 1. Il comitato tecnico scientifico (CTS), composto da docenti e da rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, è un organismo con funzioni consultive che si propone di favorire l’innovazione didattica ed organizzativa, di garantire un’efficace utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; di realizzare un funzionale raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca. Art 2. Il comitato tecnico scientifico (CTS) formula, se ne è espressamente richiesto, proposte e pareri in merito agli argomenti in discussione nelle riunioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto. Art 3. Il comitato tecnico scientifico (CTS) concorre alla programmazione e definizione delle attività di alternanza scuola-lavoro, dei progetti di orientamento, dei corsi per adulti, dei piani di sviluppo della scuola, delle iniziative di ricerca e sperimentazione. Art 4. Il comitato tecnico scientifico (CTS) dura in carica un triennio e si riunisce in seduta plenaria con frequenza almeno trimestrale. L’adunanza generale del Comitato tecnico scientifico (CTS) può essere preceduta da riunioni di commissione, formate in base all’indirizzo di studi (istituti tecnici, professionali, licei) o costituite su base territoriale (scuole ed enti locali di San Giorgio di Nogaro, Palmanova, Cervignano del Friuli) . Il Comitato Tecnico scientifico può anche istituire gruppi di lavoro su singoli temi o problemi. Art 5. Il comitato tecnico scientifico (CTS) è composto dal Dirigente scolastico (o in sua assenza dal Vicario), dal Presidente, da 12 membri interni (un docente dell’IPSIA, un docente dell’ITI, indirizzo meccanico, un docente dell’ITI indirizzo chimico, un docente dell’ITI 20 indirizzo informatico e telecomunicazioni, un docente dell’ITI, indirizzo elettrotecnica, elettronica e automazione, un docente dell’ITC indirizzo Amministrazione finanza e marketing, un docente dell’ITC indirizzo Relazioni Internazionali, un docente dell’IPSSCT, un docente del liceo scientifico, un docente del liceo delle scienze applicate, un docente del liceo delle scienze umane; il docente incaricato di funzione strumentale per i rapporti tra scuola e territorio) e da 12 membri esterni (un rappresentante dell’Università di Udine; un rappresentante dell’università di Trieste; un rappresentante del Collegio dei Periti Industriali di Udine; un rappresentante della Camera di Commercio di Udine; il presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell’Aussa-Corno; il presidente del Comitato delle Imprese insediate in ZIAC; un rappresentante della Confindustria di Udine; i Sindaci dei Comuni di Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Palmanova; un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Udine; il presidente del Consiglio di Istituto). Art 6. I membri interni sono indicati dal Collegio dei Docenti; i membri esterni, ove non individuati precisamente, dalle Organizzazioni o Istituzioni di appartenenza. Il comitato tecnico scientifico (CTS) è poi formalmente insediato dal Dirigente scolastico, che nomina anche il suo presidente. Il presidente del Comitato Tecnico Scientifico deve essere una personalità di chiara fama, che sappia rappresentare sia le istanze della scuola che quelle del mondo del lavoro. Il Dirigente scolastico provvede a surrogare i membri decaduti o dimissionari. Art 7. Il Presidente del Comitato tecnico scientifico ne presiede, coordina e convoca le riunioni; predispone l'ordine del giorno; firma il verbale delle riunioni. In caso di indisponibilità può delegare a presiederne le sedute un membro di diritto. Le riunioni del Comitato tecnico scientifico possono essere convocate quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Comitato tecnico scientifico devono essere convocate via fax o email almeno 15 giorni prima della data fissata se ritratta di sedute ordinarie, 5 giorni se si tratta di sedute straordinarie. Art 8. Perché le sedute del Comitato tecnico scientifico siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato tecnico scientifico sono adottate a maggioranza dai presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato tecnico scientifico non sono pubbliche. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive i membri del Comitato tecnico scientifico sono considerati decaduti dalla loro funzione. Art 9. Organo esecutivo del Comitato tecnico scientifico è una giunta formata dal Dirigente scolastico, da due docenti e da due rappresentanti del mondo del lavoro. Le sedute del Comitato esecutivo sono verbalizzate da un docente a ciò delegato dal Dirigente scolastico. Art 10. Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno di volta in volta partecipare degli esperti invitati per la loro particolare competenza nelle tematiche di volta in volta affrontate. 21 PARTE IV REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (attuattivo dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse - D.P.R. 24.06.1998 n. 249 - DPR 21/11/07 n. 235) PREMESSA Il regolamento di disciplina dell’ISIS assume a fonte ispiratrice lo statuto degli studenti e delle studentesse, ed in coerenza con questo testo normativo afferma il Diritto degli studenti e delle studentesse: ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta all’identità di ciascuno, al pluralismo, alla libertà di scelta; alla riservatezza; all’informazione sulle regole scolastiche; alla partecipazione attiva alla vita della scuola; ad una valutazione trasparente e tempestiva; alla libertà di apprendimento; e per converso sancisce il dovere degli studenti e delle studentesse: di frequentare i corsi di studio; di rispettare tutti i membri della comunità scolastica; di comportarsi in modo corretto e civile; di rispettare le disposizioni di sicurezza; di aver cura dell’ambiente scolastico; di collaborare responsabilmente con il personale scolastico; di impegnarsi nello studio in modo puntuale e preciso; TITOLO I VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA (Art. 1 DPR n.249 24 giugno 1998 - Statuto degli Studenti e delle Studentesse) Art 1. La scuola assume lo studente, nella sua assoluta diversità e peculiarità, nella specificità della sua dimensione individuale, unica, originale, irripetibile, a soggetto e protagonista del processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della propria identità umana, sociale, professionale. Art 2. La scuola si pone come compito fondamentale quello di coinvolgere tutti gli studenti, senza escludere nessuno; di assicurare a tutti e ad ognuno di essi condizioni d’apprendimento ottimali, nel riconoscimento e nel rispetto delle differenze di competenze, doti, inclinazioni, propensioni, esperienze di vita, provenienza sociale che li distinguono l’uno dall’altro; di aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri talenti, le proprie capacità cognitive, le proprie competenze ed abilità specifiche, a riflettere sulle proprie emozioni e a conoscere e controllare la propria emotività, a esercitare e potenziare le proprie competenze sociali e relazionali, dando ad ogni allievo l’opportunità di crescere, migliorare e maturare, di valorizzare, realizzare ed affermare la propria personalità. Art3. La scuola, ponendosi come laboratorio di democrazia, si assume come compito fondamentale quello di trasformare i giovani e gli adolescenti che le sono stati affidati in adulti, in cittadini liberi, responsabili, consapevoli, artefici del proprio futuro; quello di farne delle persone autonome, dotate di spirito critico, curiose di sapere ed imparare, preparate ad inserirsi nel mondo del lavoro, nella società della conoscenza che si sta formando, dotate degli strumenti 22 per esercitarvi un ruolo attivo; abituate a riconoscere innanzitutto le proprie attitudini per orientarsi nella scelte che contrassegnano ogni momento e passaggio importante dell’esistenza; capaci di orizzontarsi nell’età della comunicazione pervasiva, in una società inflazionata dalle informazioni; preparate a fronteggiare la complessità: a individuare i problemi, e conseguentemente a risolverli razionalmente, elaborando le soluzioni di volta in volta adeguate. Art 4. La scuola si presenta come uno spazio accogliente e protetto di benessere, una comunità educante, ove in un clima di solidarietà umana i ragazzi sono chiamati a partecipare alla vita scolastica, a condividere scelte e decisioni di fondo: mediante questo coinvolgimento attivo lo studente matura, forma la sua personalità, acquisisce fiducia in sé e nei compagni; si apre senza remore al dialogo con i docenti, riconoscendoli come interlocutori credibili ed autorevoli, acquista fiducia nelle istituzioni; impara a cooperare, a lavorare in gruppo. Art 5. La vita della comunità scolastica si basa pertanto sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. TITOLO II I DIRITTI (Art. 2 DPR n.249 24 giugno 1998 Statuto degli Studenti e delle Studentesse) Art 6. Lo studente ha diritto di ricevere una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi le sue inclinazioni personali e favorisca lo sviluppo integrale della sua personalità. Lo studente ha diritto di sviluppare i propri soggettivi talenti e può formulare richieste, approfondire temi liberamente scelti e realizzare iniziative autonome. Art 7. Lo studente ha diritto di usufruire di offerte formative aggiuntive e integrative. Art 8. Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto per recuperare ritardi e colmare lacune di preparazione. Art 9. Lo studente ha diritto di ricevere sostegno ed aiuto, anche psicologico, per affrontare situazioni di disagio e difficoltà di integrazione in ambito scolastico. Art 10. Lo studente ha diritto alla riservatezza. Art 11. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, ed in particolare di essere coinvolto nella programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione, nella scelta dei libri e del materiale didattico. Art 12. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Art 13. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Art 14. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. Art 15. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della lingua, della cultura, della religione della comunità cui appartengono. Art 16. Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola. Art 17. Gli studenti hanno diritto di riunirsi liberamente in associazione, di svolgere iniziative all'interno della scuola e di utilizzarne i locali. 23 Art 18. Lo studente ha diritto di svolgere l’attività didattica in ambienti salubri e sicuri. Art 19. La scuola deve porre a disposizione degli studenti tutte le attrezzature e le strumentazioni tecnologiche atte a facilitare il conseguimento delle competenze previste dal corso di studi. TITOLO III IL DIRITTO DI ASSEMBLEA (Art. 13 D.LGS. 297 16 aprile 1994) Art 20. Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola. Le loro assemblee sono occasioni di partecipazione democratica, momenti di approfondimento dei problemi della scuola e di formazione culturale e civile dei giovani. Art 21. Sono previste, con frequenza mensile, assemblee di istituto e di classe l’assemblea di istituto può protrarsi a comprendere l’intera giornata di lezione. L’assemblea di classe ha la durata massima equivalente a due ore di lezione, e non può essere programmata sempre lo stesso giorno della settimana o durante le medesime lezioni. Art 22. L'assemblea di istituto viene richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di un Comitato studentesco di Istituto che riunisca i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o da un numero di studenti pari al 10% della popolazione scolastica dell’Istituto. Tale richiesta deve essere inoltrata con preavviso di almeno una settimana e con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno. Nel caso che l’O.d.G. preveda la proiezione di un film, il dirigente valuterà se il contenuto e le immagini del film proposto siano adatti all’età ed alla sensibilità dei partecipanti all’assemblea e se sia stato previsto di fornire agli allievi gli strumenti di analisi e lettura del film, considerato che, per la carica emotiva e per la violenza sia fisica che psicologica espressa, molti film possono avere un impatto troppo forte su una parte degli allievi, specie mancando la necessaria mediazione dell’adulto. L’assemblea di istituto non potrà essere programmata sempre lo stesso giorno della settimana. Le riunioni in orario di lezione del Comitato Studentesco sono autorizzate in forma scritta dalla Dirigente, con l’indicazione della loro durata. Art 23. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o i rappresentanti del Comitato studentesco dovranno redigere il verbale dell’assemblea entro i tre giorni successivi al suo svolgimento. Durante l'assemblea gli allievi dovranno rispettare il regolamento che essi stessi avranno predisposto e presentato in visione al Consiglio di Istituto. In ogni caso l’assemblea dovrà essere presieduta da un Presidente liberamente designato dagli studenti. L'ordinato e corretto svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal presidente dell’Assemblea e dai richiedenti stessi, che a loro volta si impegneranno a garantirlo di fronte al Dirigente scolastico. Art 24. L’assemblea degli studenti può deliberare di darsi una propria organizzazione interna tramite la costituzione di comitati incaricati di proporre e gestire attività ed iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo. Art 25. Su richiesta degli studenti possono essere ammessi a partecipare alle assemblee di istituto esperti di questioni sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Le assemblee così organizzate dovranno essere al massimo 4. Il Dirigente dovrà preventivamente autorizzare i loro interventi, sentito il parere del Consiglio di Istituto. Art 26. Il Dirigente può autorizzare su richiesta degli studenti anche più di una assemblea al mese, salvo che le adunanze eccedenti il numero prescritto si tengano fuori dell’orario delle lezioni. 24 Art 27. Su richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per svolgere attività di ricerca, conferenze, di attività culturali, sociali, a scopo benefico e solidaristico, attività seminariali, lavori di gruppo. Art 28. L'assemblea di classe dovrà essere richiesta su apposito modulo al Dirigente Scolastico dagli studenti rappresentanti di classe almeno cinque giorni prima dello svolgimento previsto, con una precisa indicazione dell'Ordine del Giorno e la dichiarazione di nulla osta degli insegnanti interessati. Il Dirigente Scolastico vista per autorizzazione la domanda e ne riporta l’avviso sul registro di classe in corrispondenza del giorno indicato. Al termine dell'assemblea di classe i rappresentanti di classe redigeranno e sottoscriveranno un verbale della riunione, che dovrà essere consegnato al Dirigente scolastico entro cinque giorni. Art 29. Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda l’Assemblea di istituto, i singoli docenti in servizio per quanto riguarda le assemblee di classe, hanno facoltà di intervenire nella discussione ed anche di interrompere le adunanze nel caso constatino l’impossibilità di assicurarne uno svolgimento ordinato e corretto. In tal caso le lezioni riprenderanno secondo il consueto orario. Art 30. Chi recasse disturbo, intralcio o turbamento ai lavori dell’assemblea sarà soggetto a sanzioni disciplinari. Art 31. Gli insegnanti in servizio durante le assemblee di classe, anche se decidessero di uscire dall’aula per consentire agli studenti una discussione più libera, mantengono a tutti gli effetti la responsabilità della vigilanza sulla classe. Art 32. Nell'ultimo mese di lezione non possono avere luogo le assemblee. TITOLO IV I DOVERI (Art. 3 DPR n.249 24 giugno 1998 Statuto degli Studenti e delle Studentesse) Art 33. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente ai loro impegni di studio. Art 34. Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento educato, ad esprimersi con un linguaggio corretto e rispettoso, ad indossare un abbigliamento decoroso, consono alla dignità dell’Istituzione scolastica. Art 35. Gli studenti non devono arrecare danni al patrimonio della scuola e devono aver cura dell'ambiente scolastico. Art 36. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia all’interno dell’Istituto. di sicurezza Art 37. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, le attrezzature e i sussidi didattici (insomma i beni immobili e mobili) in dotazione all’Istituto e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Art 38. Gli studenti all’interno degli spazi scolastici sono tenuti ad evitare rigorosamente tutti i comportamenti che ne potrebbero compromettere l’incolumità e la salute , a partire dal consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco. 25 TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO Libretto personale Art 39. Il libretto personale, obbligatoriamente provvisto di foto del possessore, è insieme documento di identificazione dello studente e strumento di comunicazione tra scuola e famiglia. L’allievo deve conservarlo con cura e portarlo sempre con sé durante lo svolgimento dell’attività didattica. Art 40. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, le richieste di uscita anticipata, le comunicazioni della scuola alla famiglia, tutte le valutazioni scritte, orali e pratiche, devono sempre essere sottoscritte dai genitori, la cui firma deve essere depositata all’inizio dell’anno scolastico nell’apposito spazio sulla retrocopertina del libretto. Gli studenti maggiorenni possono firmare autonomamente solo le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, ma devono far firmare ai genitori tutte le comunicazioni della scuola alle famiglie. Art 41. È severamente proibita ogni manomissione del libretto, ogni alterazione delle comunicazioni tra scuola e famiglia, ogni falsificazione delle firme dei genitori. Art 42. Gli allievi devono consegnare ai genitori e riportare firmato ogni altro documento loro trasmesso dalla scuola, come le autorizzazioni per le uscite, le viste di istruzione, le attività extracurricolari, le comunicazioni infraquadrimestrali dei voti e le pagelle. Qualora gli studenti non riportino le comunicazioni firmate nel tempo previsto, i genitori verranno convocati dalla scuola con lettera scritta per discutere gli opportuni interventi. Orario scolastico e frequenza alle lezioni Art 43. L’accesso degli allievi negli Istituti dell’ISIS è consentito mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni. Durante tale periodo gli alunni “anticipatari” stazioneranno nell’atrio e saranno sottoposti alla sorveglianza dei collaboratori e docenti preposti. Atti di indisciplina, maleducazione, disturbo, comporteranno l’esclusione immediata degli studenti responsabili dai benefici della pre - accoglienza. Art 44. Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito agli alunni di lasciare l’aula, e tanto meno di accedere al Bar o ai distributori automatici di bevande calde, fredde e snack. Non è nemmeno consentito consumare in aula bevande o merende. Art 45. Durante la pausa tra una lezione e l’altra è consentito agli alunni, se autorizzati dall’insegnante entrante o uscente, recarsi ai bagni. Durante la pausa tra una lezione e l’altra gli allievi permangono ordinatamente in aula, senza fare schiamazzi e senza abbandonare il posto loro assegnato. Art 46. Durante gli spostamenti in gruppo dall’aula ai laboratori, all’aula magna, ad aule specializzate, alla palestra gli alunni si muovono ordinatamente e silenziosamente, sempre accompagnati dall’insegnante. Art 47. Gli studenti non possono accedere ai laboratori, alle palestre, alla biblioteca ed alle altre aule speciali se non accompagnati da un insegnante. Art 48. Per utilizzare i computer in dotazione ai laboratori informatici gli alunni dovranno compilare l’apposito registro e firmarlo. Inoltre dovranno assolutamente evitare di manomettere i programmi software e le configurazioni esistenti, ed impegnarsi ad usare i P.C. solo per scopi didattici, eseguendo le istruzioni a tal fine impartite dall’insegnante. Art 49. Durante la ricreazione gli alunni devono senza eccezione abbandonare le aule ed i corridoi dei piani, per recarsi in cortile o negli atri. È assolutamente vietato durante l’intervallo uscire dal recinto scolastico. 26 Art 50. Qualora le attività didattiche si svolgano in locali posti al di fuori della sede abituale, lungo il tragitto gli alunni saranno accompagnati dai docenti in orario di servizio e non potranno utilizzare mezzi propri. Qualora l’attività abbia inizio con la prima ora di lezione, gli alunni sono autorizzati ad incontrare il docente responsabile della sorveglianza 5 min prima dell’inizio della lezioni direttamente presso la sede esterna, fatto salvo quanto detto precedentemente per il rientro in sede, qualora sia previsto l’utilizzo della sede abituale durante la mattinata. Analogamente se l’attività didattica svolta in locali fuori dalla sede abituale ha termine con l’ultima ora di lezione gli alunni sono autorizzati a lasciare autonomamente la sede esterna al termine dell’attività. Permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata Art 51. Gli allievi che si presentano a scuola con un ritardo superiore a 10 minuti dovranno darne giustificazione scritta. In ogni caso essi saranno ammessi in aula solo al termine della prima ora o della seconda ora lezione. Oltre tale termine nessun allievo sarà accolto in classe, se non autorizzato per ragioni serie e particolari dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di sede. Art 52. Uscite anticipate potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di sede solo nelle due ultime ore di lezione, e solo per ragioni serie e particolari, quali visite mediche, impegni sportivi, gravi motivi familiari. Art 53. Il Dirigente Scolastico può rilasciare permessi permanenti di entrata in ritardo o uscita in anticipo per ragioni unicamente afferenti a disfunzioni o carenze dei servizi di pubblico trasporto. Nel caso sia stata accordata l’autorizzazione permanente all’uscita anticipata, gli allievi potranno lasciare l’istituto anche se non accompagnati. I permessi concessi potrebbero venir revocati qualora gli studenti procrastinassero abusivamente il loro ingresso a scuola o se ne allontanassero prima del termine concordato. Art 54. Qualora le lezioni terminino prima e inizino dopo dell’orario consueto (assemblea sindacale, scioperi, o altro) le famiglie saranno informate tramite libretto personale entro il giorno precedente. Gli allievi che non avranno fatto firmare ai genitori l’avviso saranno trattenuti a scuola ed inseriti in altre classi. Art 55. È assolutamente vietato agli allievi lasciare l’ Istituto senza permesso prima del termine delle lezioni. Assenze Art 56. Le assenze dalle lezioni dovranno sempre essere giustificate per iscritto sul libretto personale, che dovrà essere presentato per registrazione all’insegnante in servizio nella prima ora di lezione: le giustificazioni ammesse possono riguardare motivi di salute, visite e terapie sanitarie, gravi motivi familiari (da esplicitare in tutta riservatezza al Dirigente Scolastico), l’interruzione dei servizi di pubblico trasporto, gli impedimenti dovuti a calamità naturali o eventi metereologici eccezionali, la partecipazione a competizioni sportive autorizzate; non sono assolutamente ammesse giustificazioni con motivazioni generiche o per partecipazione a pubbliche manifestazioni o astensioni collettive dalle lezioni (i cosiddetti “scioperi studenteschi”). Art 57. Nel caso di assenze reiterate e frequenti la scuola si riserva il diritto di avvertire ed interpellare, anche per le vie brevi, mediante comunicazione telefonica, la famiglia dell’alunno. 27 TITOLO VI DISCIPLINA (Art. 4 DPR n.249 24 giugno 1998 Statuto degli Studenti e delle Studentesse così come modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) I PRINCIPI E LE PROCEDURE Art 58. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente ed al suo recupero. Art 59. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Considerazioni relative al comportamento, di un allievo non possono essere addotte ad influenzarne la valutazione nelle singole discipline. Art 60. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera manifestazione da parte dello studente delle sue opinioni, sempre che non ledano l’altrui onorabilità, non offendano convinzioni religiose, politiche ed ideologiche diverse, non esprimano sentimenti razzisti, xenofobi, sessisti e fascisti. Art 61. Le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi a carico dello studente incolpato. Art 62. Le sanzioni devono essere chiaramente e rigorosamente motivate. Art 63. Esse devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare commessa e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del suo comportamento e delle conseguenze che da esso sono derivate. Art 64. Le sanzioni diverse dalla sospensione della frequenza sono comminate dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore di Classe o dai singoli docenti del Consiglio, come di volta in volta di seguito specificato. Il Dirigente scolastico ha sempre la facoltà di impugnare le decisioni assunte dal Coordinatore e dai Docenti o di avocare a sé le decisioni in materia disciplinare a questi delegate. Art 65. Le sanzioni che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe o autoritativamente dal Preside, nel caso di infrazioni al divieto di fumo ed in ogni altro caso in cui la gravità della trasgressione comporti la necessità di un intervento immediato e tempestivo di allontanamento dalla scuola. Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto, gli organi rispettivamente competenti ad irrogare le sanzioni previste, sono convocati dalle autorità competenti entro una settimana dalla segnalazione delle trasgressioni al regolamento da giudicare. Alle riunioni degli organi in seduta giudicante è sempre presente il Dirigente Scolastico o il Vicario, che presenta il fatto in discussione sulla base delle risultanze dell’istruttoria precedentemente compiuta. Prima di assumere la sua decisione l’organo collegiale competente ha facoltà di ascoltare direttamente lo studente accusato e di valutarne le dichiarazioni e giustificazioni. Lo studente giudicato può valersi in tali circostanze dell’assistenza dei genitori. Art 66. Nei periodi di allontanamento da scuola inferiori a quindici giorni gli insegnanti devono mantenere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori in modo da preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, 28 sempre che non siano definitivi (e comportino cioè l’esclusione dalle lezioni fino alla fine dell’anno scolastico), la scuola, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, deve promuovere un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione ed al reintegro dello studente nella comunità scolastica. In ogni caso la scuola è tenuta a giustificare e specificare le ragioni per cui non siano esperibili “interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Art 67. Ove la situazione sconsigli il rientro dello studente nella comunità scolastica di appartenenza, egli è invitato a iscriversi ad altra scuola. Art 68. Le sanzioni disciplinari più lievi, ed in particolare le ammonizioni, dovranno essere trascritte dal Coordinatore sul registro di classe e sul libretto personale dell’allievo. La nota riportata sul libretto personale dovrà essere controfirmata dal un genitore per presa visione anche nel caso di allievi maggiorenni. Le sanzioni disciplinari comportanti allontanamento dalla scuola o pene alternative a carattere riparatorio dovranno essere formalizzate dal Dirigente scolastico mediante decreto da comunicare all’allievo, inviare alla famiglia. Art 69. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione del suo trasferimento ad altro Istituto. Le sanzioni disciplinari non sono considerate alla stregua di dati sensibili. Il cambiamento di scuola non interrompe il procedimento disciplinare. Art 70. Le sanzioni inflitte allo studente verranno valutate ai fini dell’attribuzione del voto di condotta. Art 71. Il voto di condotta valuta globalmente il comportamento degli studenti, registra il rispetto delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica, ma non può riferirsi ad un singolo episodio isolato, pur censurabile, dovendo scaturire da un giudizio complessivo sul livello di maturazione e di crescita raggiunto dallo studente nel corso dell’intero anno scolastico. Art 72. Esso viene attribuito collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. Art 73. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. Art 74. Un voto di condotta inferiore alla sufficienza comporta, in sede di scrutinio finale, la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di stato. Art 75. Il voto di condotta viene espresso in decimi. Ai fini della determinazione del voto di condotta vanno considerati in positivo i seguenti elementi: 1. Regolarità della frequenza e puntualità della presenza 2. Rispetto delle consegne ed esecuzione dei compiti domestici 3. Attenzione, impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica 4. Comportamento composto ed educato in classe, tale da non arrecare disturbo alla lezione. 5. Rispetto dei compagni e degli insegnanti 6. Rispetto dell’ambiente, delle strutture, delle attrezzature, delle norme di pulizia ed igiene 7. Correttezza dell’abbigliamento e del linguaggio 8. Attitudine a socializzare, disponibilità ad integrarsi nel gruppo, disponibilità ad aiutare i compagni 9. Autonomia, capacità di organizzazione efficace dell’attività di studio. Disponibilità alla collaborazione ed al lavoro di gruppo. 29 10. Capacità di iniziativa, di proposta, di critica. Ai fini della determinazione del voto di condotta saranno considerati in negativo i seguenti elementi, secondo la tassativa corrispondenza stabilita tra voto, sanzioni, e fattori comportamentali nella seguente tabella: Accumulo di un numero variabile da 5 a 20 note disciplinari e/o carico di sanzioni da 2 a 7 giorni di sospensione 7 Accumulo di un numero maggiore di 20 note disciplinari e/o carico di sanzioni da 8 a 15 giorni di sospensione 6 Comportamento di grave indisciplina e mancato rispetto delle regole sanzionato almeno una volta con l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, senza che a tale punizione sia seguito un miglioramento o un ravvedimento significativo. Ne consegue l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato. 5 Comportamento aggressivo, irresponsabile, antisociale, oppositivo, conflittuale, caratterizzato da mancanza di controllo, insofferente delle regole e dell’autorità, tale da dar luogo a condotte violente e distruttive, a reati gravi contro l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, anche reiterati fino ad ingenerare un elevato allarme sociale. Comportamento sanzionato con l’allontanamento per tutto l’anno scolastico, e di conseguenza con l’esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all’esame di Stato Da 4 a 1 TITOLO VII MANCANZE E SANZIONI Art 76. Qualora uno studente manchi gravemente di rispetto ad un Insegnante, al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, ad un membro del personale scolastico o a un suo compagno, salvo eventuali conseguenze d’ordine penale o civile (per calunnia, diffamazione, ingiuria etc.), egli sarà punito con l’allontanamento dalle lezioni per un periodo di durata proporzionale alla gravità dell’offesa ed al ruolo della persona offesa, comunque variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 giorni . Il rifiuto di presentare scuse scritte e pubbliche alla persona offesa determinerà un aggravamento della sanzione, comunque entro i limiti massimi stabiliti per la fattispecie. 30 Art 77. Salve le conseguenze d’ordine penale, qualora uno studente passi a vie di fatto nei confronti di un Insegnante, del Dirigente scolastico o di uno dei suoi collaboratori, di un qualsiasi membro del personale scolastico, egli sarà punito con l’allontanamento dalle lezioni per un periodo di durata proporzionale alla gravità dell’offesa ed al ruolo della persona offesa, e comunque non inferiore a 30 giorni. Art 78. Qualora uno studente partecipi ad una zuffa, si renda responsabile nei confronti di un compagno di un’aggressione fisica, e comunque metta in atto comportamenti maneschi, sempre che queste azioni non provochino nelle persone offese lesioni o danni di sorta, esse sono punite con l’allontanamento dalle lezioni per un periodo variabile da una settimana a 15 giorni. Il rifiuto di presentare scuse scritte e pubbliche alla persona offesa e di svolgere azioni riparatorie opportune, come ad esempio una ricerca sui temi della violenza, della tolleranza, delle regole della convivenza civile, è assunta ad aggravante, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti per la sanzione. Art 79. Salve le conseguenze d’ordine penale e le responsabilità d’ordine civile verso terzi, qualora uno studente commetta contro un compagno azioni gravi e/o ripetute tali da recare danno alla sua integrità fisica e/o psichica (percosse gravi determinanti lesioni, atti persecutori classificabili come “bullismo”, molestie e violenze sessuali etc.), o compia azioni tali da mettere in pericolo la sicurezza generale (atti dolosi indirizzati a provocare incendi, allagamenti, distruzioni) egli è sospeso dal Consiglio di istituto per periodi variabili da 15 giorni all’intero anno scolastico. Tali fatti sono dal Dirigente scolastico segnalati alla Magistratura per i provvedimenti di competenza. L’iter del procedimento giudiziario, qualsiasi sia il suo esito, non inficia i provvedimenti assunti d’urgenza dall’autorità scolastica, né determina la loro sospensione o revoca. Art 80. Qualora uno studente rivolga offese a un compagno, relative alla sua identità di genere o etnica, o alle sue convinzioni religiose, ideologiche, culturali, fatte salve eventuali conseguenze d’ordine penale o civile (per calunnia, diffamazione, ingiuria, istigazione all’odio razziale etc.) egli sarà punito con l’allontanamento dalle lezioni per un periodo di durata variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 15 giorni. Egli, oltre alle scuse formali alla persona offesa, dovrà svolgere, su indicazione del Coordinatore di classe, una ricerca sulla confessione, ideologia, etnia, comunità cui ha portato offesa, riflettendo in generale sull’odiosità dei meccanismi di discriminazione ed esclusione comunque giustificati. Il rifiuto di tale atto di riparazione determinerà un aggravamento della sanzione, comunque entro i limiti massimi stabiliti. Art 81. Se gli studenti non assolvono le consegne loro affidate o non svolgono diligentemente i compiti domestici, i singoli docenti, possono irrogare loro sanzioni riparatorie consistenti nello svolgimento di compiti supplementari. Art 82. Nel caso un allievo arrechi disturbo ed intralci il regolare svolgimento delle lezioni, egli non potrà essere dall’insegnante temporaneamente allontanato dall’aula, con il ricorso ad una sanzione legittimata da una lunga tradizione, ma non più accettabile in quanto contrastante con il dovere di vigilanza e sorveglianza del docente. In alternativa egli provvederà a sottoporre l’allievo ad immediata verifica orale relativa all’argomento della lezione in corso, o gli assegnerà compiti domestici supplementari, sempre relativi agli argomenti trattati nel corso della lezione. In ogni caso il comportamento dell’alunno dovrà essere segnalato e censurato con nota scritta di ammonizione da riportare sul registro di classe e sul libretto personale del colpevole. Art 83. Se gli studenti si assentano dalle lezioni senza una giustificazione valida o se si presentano alle lezioni con continuo ed immotivato ritardo potranno con delibera del Consiglio di classe essere allontanati dalla scuola per un periodo da uno a tre giorni, salvo l’accettazione 31 di una pena riparatoria ed educativa, come l’impegno a partecipare attivamente ad attività integrative e progetti programmati in orario extrascolastico. Art 84. Gli allievi che si allontanassero senza permesso dalla classe, dal laboratorio o da altri spazi adibiti ad ospitare attività didattiche, sottraendosi alla sorveglianza dell’insegnante, pur senza lasciare i locali scolastici e le loro immediate pertinenze, sono puniti con la sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni. Gli allievi che senza permesso abbandonino l’Istituto durante il tempo scolastico, sono puniti con la sospensione da 1 a 6 giorni se maggiorenni, da 1 a 2 settimane se minorenni. Art 85. Nell’ipotesi che gli studenti si assentino dalle lezioni per partecipare a manifestazioni e proteste collettive comunque motivate, soprattutto se reiterate, il Dirigente provvederà ad informare le famiglie degli studenti dell’illiceità del loro comportamento e delle conseguenze possibili sul piano del profitto e della condotta. Art 86. Se in occasione di cosiddetti scioperi o astensioni collettive dalle lezioni, uno studente si renda responsabile di atti di intimidazione, coercizione o violenza tesi ad impedire ai compagni di entrare a scuola, fatto salvo le conseguenze penali dell’azione (per violenza privata etc,) egli sarà allontanato dalle lezioni per un periodo variabile da 7 a 15 giorni. Il rifiuto di presentare scuse scritte e pubbliche alla persona offesa e di svolgere azioni riparatorie opportune, come ad esempio la disponibilità a garantire per periodi variabili assistenza, sostegno ed aiuto a compagni in difficoltà, è assunta ad aggravante, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti per la sanzione. Art 87. Allo studente che si sia reso responsabile di una contraffazione o falsificazione di firme, voti o comunicazioni sul libretto personale o altri documenti della scuola verrà irrogata una sanzione riparatoria consistente in una ricerca sulla normativa riguardante la fattispecie e verrà escluso dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, mantenendo durante la loro effettuazione l’obbligo di frequenza. La sanzione sarà annotata sul registro e sul libretto personale e influenzerà il voto di condotta. Art 88. Nel caso in cui falsificazioni o contraffazioni siano più di una o lo studente abbia provveduto a sostituire delle pagine o l’intero libretto personale, al fine di nascondere alla famiglia la propria situazione scolastica, oltre all’esclusione dai viaggi di istruzione, sarà allontanato dalle lezioni per un periodo variabile da 1 a 7 giorni, con obbligo di frequenza. In alternativa, per lo stesso periodo, lo studente dovrà svolgere in orario extrascolastico opera di supporto all’attività didattica (ricercando o elaborando documentazione, catalogando libri ecc.). Art 89. Fatte salve le conseguenze d’ordine penale e le azioni di rivalsa in sede civile per risarcimento danni, nei confronti degli studenti che si siano resi responsabili dell’organizzazione delle cosiddette autogestioni ed occupazioni o vi abbiano comunque attivamente preso parte il Consiglio di classe, proporzionalmente alle singole responsabilità, adotta provvedimenti di allontanamento dalle lezioni fino a 7 giorni, prospettando in alternativa agli allievi implicati la partecipazione a corsi di recupero in orario extrascolastico di uguale durata. Art 90. Qualora lo studente utilizzi il cellulare, o altri supporti multimediali non previsti dallo svolgimento delle lezioni, e comunque non autorizzati dall’insegnante, tali strumenti saranno sequestrati dall’insegnante e saranno custoditi dalla scuola fino al momento fissato per la riconsegna ai genitori, che sarà stabilito dal dirigente a seguito di formale convocazione. L’abuso verrà annotato sul registro di classe e sul libretto e influirà sul voto di condotta. Qualora tale comportamento sia reiterato dall’allievo esso sarà punito con la sospensione da 1 a tre giorni dalle lezioni. Art 91. Qualora lo studente utilizzi il cellulare per diffondere atti coperti dal segreto d’ufficio (ammonizioni sul registro; verifiche scritte; schede di valutazione; schede personali etc.), 32 qualsiasi sia la finalità delle sue azioni e salve le conseguenze d’ordine penale, egli è punito con la sospensione dalle lezioni per un periodo variabile da un giorno ad una settimana, estensibile fino a 15 giorni in caso di recidiva. La disponibilità ad effettuare azioni riparatorie, quali la frequenza di un corso intensivo sulla privacy costituisce attenuante e può comportare una riduzione della sanzione. Il perseguimento di finalità oltraggiose o diffamatorie nei confronti di compagni ed insegnanti costituisce aggravante, entro i limiti massimi stabiliti per la sanzione. Art 92. Qualora lo studente utilizzi il cellulare per ritrarre o riprendere compagni ed insegnanti senza il loro consenso, palesemente violandone la privacy, lo studente sarà dal Consiglio di classe allontanato per un periodo massimo di una settimana, estensibile fino a 15 giorni in caso di recidiva. Art 93. Qualora lo studente utilizzi il cellulare per riprendere o ritrarre compagni ed insegnanti in atteggiamenti che costituiscano palese violazione della loro dignità, oltre che della loro privacy, per diffamarli ed umiliarli pubblicamente, o per diffondere bravate ed atti di bullismo, la sospensione dalle lezioni può essere disposta dal Consiglio di istituto per periodi variabili, a seconda della gravità degli atti, da 15 a 30 giorni, fatte salve le conseguenze d’ordine penale e le possibili rivalse delle parti offese in sede civile. Art 94. È assolutamente vietato , durante le prove scritte, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo, nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, apparecchiature elettroniche di tipo palmare o personal computer portatili. Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è previsto il ritiro della prova e la sua classificazione con il punteggio minimo (applicazione estensiva della nota MIUR n. prot. 5190 del 18 maggio 2009). Art 95. Qualsiasi registrazione di lezioni è vincolata alla concessione dell’autorizzazione da parte dell’insegnante: in assenza di permesso, il dispositivo utilizzato per la registrazione sarà sequestrato alla stregua di quanto previsto all’art. 90. Art 96. Il singolo studente sarà tenuto a risarcire personalmente qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa grave, quando sia provata la sua responsabilità individuale. Gruppi di studenti saranno invece chiamati a risarcire in solido il danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa grave, quando si provi che hanno concorso a determinarlo con il loro comportamento commissivo od omissivo. In ogni caso, in presenza di atti di danneggiamento volontario (atti vandalici), fatta salva la sanzione civilistica del risarcimento, il Consiglio di classe potrà irrogare ulteriori sanzioni disciplinari, consistenti nell’allontanamento dalle lezioni da 1 a 7 giorni, che possono venire sostituite da sanzioni a carattere riparatorio o compensatorio (ad esempio : cancellazione di scritte deturpanti o di graffiti, riparazione di danni o guasti, ripulitura di ambienti e locali ….). Art 97. Ugualmente il singolo studente sarà tenuto a risarcire personalmente, e gruppi di studenti saranno chiamati a risarcire in solido, qualsiasi danno arrecato durante attività scolastiche e parascolastiche ai beni di un soggetto privato (compagni, insegnanti, membri del personale non docente o anche terzi estranei all’Istituzione scolastica). Se il danno provocato deriva da dolo o colpa grave, oltre all’obbligo del risarcimento potrà essere loro applicata la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni da 1 a 7 giorni, da sostituirsi eventualmente con attività riparatorie da concordare. Art 98. Lo studente che si sia appropriato dolosamente di beni appartenenti ad un soggetto terzo, o all’Istituzione scolastica stessa, sarà tenuto a restituire la refurtiva o comunque a risarcire personalmente o in solido il derubato; fermo restando che la restituzione o il risarcimento non escludono conseguenze d’ordine disciplinare, che in rapporto alla gravità del fatto 33 possono arrivare a 15 giorni di sospensione dalla frequenza scolastica e comportare la denuncia all’autorità giudiziaria. Art 99. Nel caso uno studente metta in atto comportamenti tali da mettere a rischio o compromettere la sua incolumità e salute, facendo ad esempio consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco o violando le regole di sicurezza, fatte salve le conseguenze penali, la responsabilità civile e il risarcimento del danno, dovrà produrre ed esporre in pubblico ampia e documentata relazione sulle conseguenze dannose provocate dai suoi atti, sul valore ed il significato della prevenzione in materia di salute e sicurezza etc.; in ogni caso sarà immediatamente sospeso dalle lezioni con provvedimento autoritativo del Dirigente scolastico per un periodo variabile, in relazione della gravità del fatto, da uno a dodici giorni. Art 100. Nei casi in cui, negli spazi interni od esterni agli istituti, durante l’orario scolastico o nello spazio di tempo immediatamente precedente all’inizio o immediatamente successivo al termine delle lezioni, gli studenti mettano in atto comportamenti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica, elevando schiamazzi, canti sguaiati, urla e grida , oppure mettano in atto comportamenti tali da arrecare molestia e pregiudizio alle persone che frequentano gli spazi o le vie attigue all’Istituto, abbandonando rifiuti o lanciando oggetti nell’altrui proprietà, fino a creare anche situazioni di pericolo per i vicini, il Consiglio di classe potrà adottare nei loro confronti provvedimenti riparatori o di esclusione dalla ricreazione e dai viaggi di istruzione. Nei casi più gravi, ove il comportamento degli allievi, oltre che provocare rischi alle persone o danni alle cose, finisca per compromettere il buon nome della scuola, il Preside, oltre a pretendere un’immediata riparazione dei danni morali e materiali, potrà sospendere i responsabili dalla frequenza delle lezioni , in proporzione alla gravità dei fatti, fino a 10 giorni, fatte salve le conseguenze d’ordine civile e penale. Art 101. Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente si allontanerà volontariamente dal gruppo, sottraendosi alla sorveglianza dell’insegnante sia in orario diurno che notturno, l’insegnante responsabile della vigilanza e dell’organizzazione potrà decidere l’immediato rientro del responsabile, avvertendo i suoi genitori della mancanza commessa ed invitandoli a provvedere al suo riaccompagnamento a casa. In ogni caso lo studente responsabile sarà escluso da ogni altra uscita, salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti di sospensione dalle lezioni fino ad una settimana nel caso egli abbia messo a repentaglio la sua sicurezza ed incolumità. Art 102. Se, nel corso di viaggi o visite di istruzione, lo studente abbia mantenuto un contegno tale da arrecare disturbo ai compagni ed a terzi, abbia compiuto azioni tali da arrecare danno all’immagine della Scuola o si sia reso responsabile di atti di vandalismo, teppismo e violenza l’insegnante responsabile della vigilanza e dell’organizzazione potrà decidere l’immediato rientro del responsabile, avvertendo i suoi genitori della mancanza commessa ed invitandoli a provvedere al suo riaccompagnamento a casa. In ogni caso lo studente responsabile sarà escluso da ogni altra uscita, salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti di sospensione dalle lezioni fino ad una settimana e provvedimenti di risarcimento dei danni arrecati. Art 103. Nel caso lo studente commetta azioni che ad inappellabile giudizio dell’autorità scolastica configurino reati in violazione della dignità e del rispetto della persona umana (minacce, intimidazioni, ingiurie, percosse, reati molestie e violenze sessuali etc.), o compia azioni tali da mettere in pericolo la sicurezza generale (azioni dolose atte a provocare incendi, allagamenti, distruzioni) egli è sospeso dal Consiglio di istituto per periodi variabili da 15 giorni all’intero anno scolastico, con possibilità di esclusione dallo scrutinio finale o dall’esame di stato nei casi più gravi, di recidiva acclarata o comunque tali da ingenerare un 34 elevato allarme sociale. Tali fatti sono dal Consiglio di Istituto sanzionati indipendentemente dagli accertamenti della Magistratura inquirente e dalla sentenza del Tribunale giudicante. Art 104. La reiterazione delle infrazioni meno gravi che di per sè non comporterebbero la sospensione dalle lezioni o il rifiuto dello studente di sottostare alle disposizioni riparatorie stabilite negli stessi casi, darà luogo all’allontanamento dalle lezioni per un periodo variabile da 1 a 3 giorni. Art 105. In ogni caso tutte le mancanze disciplinari devono essere trascritte sul registro di classe e sul libretto personale. Per i fatti più gravi il docente presente al momento dell’infrazione o il presidente del consiglio di classe o il coordinatore di sede, deve produrre una relazione scritta e circostanziata sui fatti da presentare al Dirigente Scolastico. Art 106. Nel caso venga irrogata la sanzione disciplinare della sospensione, prima del periodo del temporaneo allontanamento i docenti della classe daranno indicazione scritta allo studente sugli argomenti che saranno trattati durante il successivo periodo e, su richiesta dello stesso o della sua famiglia, forniranno ulteriori indicazioni di studio allo scopo di far riprendere l’allievo la normale attività didattica al termine dell’allontanamento. Il presidente del Consiglio di Classe durante tale periodo contatterà lo studente e la famiglia allo scopo di favorire un rapporto volto al reinserimento in classe. TITOLO VIII IMPUGNAZIONI E PATTO DI RESPONSABILITÀ (Articolo 5 DPR N.249 24 giugno 1998 Statuto degli studenti e delle studentesse così come modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) Art 107. Art 107. Avverso un provvedimento di sospensione dall’attività didattica, lo studente, la sua famiglia o chiunque vi abbia interesse possono inoltrare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola (D. P. R. 249/98, modificato 235/2007). L’organo di garanzia verrà immediatamente convocato e si riunirà entro una settimana a decorrere dalla data di presentazione del ricorso. Art 108. Art 108. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione in base al principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Art 109. Art 109. L’organo di garanzia è presieduto di diritto dal dirigente scolastico ed è composto da quattro altri membri designati dal Consiglio di Istituto nel suo seno: due insegnanti, uno studente ed un genitore. Il Consiglio designa pure nel suo seno 3 supplenti: un docente, uno studente, un genitore. Art 110. Art 110. La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. Art 111. Art 111. I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno. Art 112. Art 112.Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti. Art 113. Art 113. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente. 35 Art 114. Art 114. L’organo di garanzia è espressione del Consiglio d'Istituto e resta in carico quanto il Consiglio di Istituto stesso. I membri del Comitato di garanzia decaduti per perdita di requisiti di eleggibilità vengono immediatamente surrogati. Art 115. Art 115. L’organo di garanzia si riunisce entro sette giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del Dirigente Scolastico e delibera, in presenza del numero legale, a maggioranza, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente sui fatti ed i provvedimenti in contestazione. L’organo di garanzia può anche convocare lo studente interessato ed i suoi genitori, per sentirne in merito il punto di vista. I membri supplenti sono convocati a sostituire i membri effettivi della medesima componente che comunichino l’impossibilità o l’inopportunità di essere presenti alla convocazione dell’organo. Art 116. Art 116. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. Art 117. Art 117. L’organo di garanzia può respingere il ricorso o accoglierlo annullando o modificando il provvedimento disciplinare impugnato dal ricorrente. Art 118. Art 118. Contro le decisioni assunte dall’organo di garanzia interno alla scuola è ammesso ricorrere, da parte di chiunque vi abbia interesse, all’organo di garanzia regionale. L’impugnazione delle deliberazioni dell’organo di garanzia deve avvenire entro quindici giorni dalla loro comunicazione. Art 119. Art 119. L’organo di garanzia regionale, decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente Della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235) ed in merito alla rispondenza delle norme del presente regolamento a quelle contenute nello Statuto degli studenti e delle studentesse. Art 120. Art 120. Contestualmente all'iscrizione, e comunque non oltre i primi 15 giorni di attività scolastica, i genitori (ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.), gli studenti e l’Istituzione scolastica sottoscrivono un Patto educativo di corresponsabilità, che li impegna a stabilire, ciascuno secondo i rispettivi ruoli, doveri e responsabilità, un’alleanza educativa ed a condividere i nuclei fondanti, le finalità, le priorità dell’azione educativa. L’elaborazione del Patto di corresponsabilità è demandata al Consiglio di Istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti. 36 ALLEGATO 1 – Patto educativo di corresponsabilità (art 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235) Preso atto che: Le scuole associate all’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA assumono lo studente, nella sua assoluta diversità e peculiarità, nella specificità della sua dimensione individuale, unica, originale, irripetibile, a soggetto e protagonista del processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della propria identità umana, sociale, professionale. Le scuole associate all’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA si pongono come compito fondamentale quello di coinvolgere tutti gli studenti , senza escludere nessuno; di assicurare a tutti e ad ognuno di essi condizioni d’apprendimento ottimali, nel riconoscimento e nel rispetto delle differenze di competenze, doti, inclinazioni, propensioni, esperienze di vita, provenienza sociale che li distinguono l’uno dall’altro; di aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri talenti, le proprie attitudini e propensioni , le proprie capacità cognitive, le proprie competenze ed abilità specifiche, ad esprimere a fondo la propria emotività, a manifestare le proprie capacità sociorelazionali, dando ad ogni allievo l’opportunità di valorizzare, realizzare ed affermare la propria personalità. Le scuole associate all’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA pongono grande attenzione al dialogo, alla comunicazione, all’ incontro ed confronto con le famiglie, alla loro informazione, alla loro partecipazione alla vita scolastica, al loro coinvolgimento nella progettazione e nell’attuazione dei percorsi formativi, in applicazione del principio della corresponsabilità e della condivisione dei percorsi educativi tra scuola e famiglia. Le scuole associate all’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA si pongono come laboratorio di democrazia e di civile convivenza: e perciò ispirano la loro azione educativa ai principi della tolleranza, della solidarietà, della pacifica convivenza; ed in particolare all’accettazione della diversità e dello svantaggio, al rispetto della persona, dell’altrui cultura e dignità, dei diritti individuali, della libertà di opinione ; al rifiuto di ogni discriminazione, qualsiasi fondamento, natura, pretesto essa abbia. Insomma si assumono come compito fondamentale quello di trasformare i giovani e gli adolescenti che sono stati ad esse affidati in adulti, in cittadini liberi, responsabili, consapevoli, arbitri del proprio destino; quello di farne delle persone autonome, dotate di spirito critico, curiose di sapere ed imparare, preparate ad inserirsi nel mondo del lavoro, dotate degli strumenti per esercitarvi un ruolo attivo (Definizione degli indirizzi generali per le attività delle scuole dell’ISIS e delle scelte generali di gestione ed amministrazione dell’Istituzione.( ai sensi dell’art.3.3 del DPR n° 275 del 8 marzo 1999 e dell’art. 10. 1 del D.L. n° 297 del 16 aprile 1994 , Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione ) fra le parti interessate si stipula il seguente patto educativo di corresponsabilità: Rapporti tra scuole e famiglia 37 1. L’I.S.I.S. della Bassa Friulana di Cervignano perseguirà in ogni forma ed in massimo grado il coinvolgimento consapevole e l’attiva partecipazione delle famiglie al processo educativo ed all’attività didattica, garantendo innanzitutto un’informazione tempestiva e trasparente relativamente a: le finalità, i contenuti e gli obbiettivi della programmazione didattico – educativa, i principi e i metodi dell’insegnamento, i criteri e i sistemi di valutazione; l’organizzazione didattica e l’ organizzazione dell’orario scolastico; i regolamenti scolastici ,il codice di comportamento del personale, le norme di disciplina vigenti; la situazione logistica della scuola, con gli spazi, le strutture e le attrezzature disponibili; l’offerta formativa complessiva della scuola , il quadro delle attività didattiche e dei progetti programmati; il funzionamento degli organi collegiali. 2. Nel corso dell’anno scolastico gli insegnanti dell’I.S.I.S. della Bassa Friulana Cervignano manterranno contatti continui con le famiglie, informandole tempestivamente mediante comunicazioni verbali o epistolari o avvisi da esporre all’albo, delle iniziative attuate in ambito scolastico, del funzionamento dei servizi scolastici, dei progressi compiuti o delle difficoltà di apprendimento o inserimento incontrate dagli alunni, delle strategie poste in atto per favorirne la maturazione umana e la crescita intellettuale, dei percorsi di lavoro individuali, dei risultati delle verifiche, delle mancanze disciplinari e di ogni altro aspetto relativo al processo educativo ed alla vita scolastica. 3. Alla metà del secondo periodo dell’anno scolastico gli insegnanti si renderanno disponibili a compilare e consegnare ai genitori un documento informale di valutazione degli allievi, compilato sulla base delle votazioni da essi conseguite nel corso del primo bimestre del secondo periodo. Alla fine del primo e del secondo periodo gli insegnanti dell’I.S.I.S. della Bassa Friulana di Cervignano si renderanno disponibili ad illustrare ai genitori le schede di valutazione ed i risultati intermedi e finali conseguiti da ogni alunno. 4. Durante tutto l’anno scolastico gli insegnanti dell’I.S.I.S. della Bassa Friulana di Cervignano si renderanno disponibili a svolgere attività di recupero, approfondimento e sostegno per i ragazzi che presentino difficoltà o ritardi nel processo di apprendimento, e comunque si impegneranno a fornire ad ogni allievo precise indicazioni per organizzare efficacemente lo studio individuale , colmare eventuali lacune, dotarsi di un metodo di indagine e lavoro efficiente. 5. Inoltre gli insegnanti dell’I.S.I.S. della Bassa Friulana di Cervignano si impegneranno a: incrementare ed approfondire le occasioni di dialogo ed incontro con i genitori, rendendosi disponibili ad incontrarli anche in orario pomeridiano; coinvolgere praticamente i genitori nell’attuazione dei progetti formativi e delle iniziative extracurricolari. Adempimenti in materia di sicurezza 1. L’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano garantisce in tutte le sue sedi l’attivazione di un servizio di prevenzione e protezione dai rischi, formato da squadre antincendio , evacuazione e primo soccorso adeguatamente formate, nonché e l’adozione di procedure di sicurezza per far fronte a temporanee o improvvise emergenze, basate su piani di evacuazione o esodo, antincendio, primo soccorso costantemente aggiornati . 2. L’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano garantisce in tutte le sue sedi: l’applicazione di protocolli congiuntamente definiti da scuola ed amministrazione sanitaria in tema di somministrazione di farmaci salva – vita, di profilassi contro i parassiti ( zecche, pidocchi …) , di prevenzione del contagio da malattie infettive; la presenza in ogni scuola di cassette di soccorso rifornite di tutti i materiali previsti dall’allegato 1 del DM n.388 del 15 luglio 2003; Il servizio di sorveglianza sanitaria garantito dal medico competente che la normativa prevede obbligatoriamente per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (articolo 48.4 c del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008), per gli addetti ai videoterminali (articolo 55 del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008), e per i lavoratori esposti a rischio chimico (articolo 72 decies titolo VII bis del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008). 38 I diritti degli allievi 1. L’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano si impegna a garantire allo studente una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi le sue inclinazioni personali e favorisca lo sviluppo integrale della sua personalità. 2. L’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano si impegna a garantire allo studente sostegno ed aiuto, anche psicologico, per affrontare situazioni di disagio e difficoltà di integrazione in ambito scolastico. 3. L’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano si impegna a garantire allo studente una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 4. L’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano si impegna a rispettare la lingua, la cultura, la religione della comunità cui appartengono gli studenti stranieri. 5. L’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano si impegna a porre a disposizione degli studenti tutte le attrezzature e le strumentazioni tecnologiche atte a facilitare il conseguimento delle competenze previste dal corso di studi. Comportamenti degli alunni 1. La famiglia si impegna a prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa ,della programmazione formativa del consiglio di classe, del regolamento di istituto, dei criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, dei criteri comuni per lo svolgimento degli scrutini finali e delle attività di recupero, dei criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 2. La famiglia si impegna a garantire che gli studenti frequentino regolarmente i corsi e assolvano assiduamente ai loro impegni di studio. In ogni caso la famiglia si impegna a non prestarsi a giustificare assenze e ritardi degli studenti che non siano seriamente motivate. 3. La famiglia si impegna a garantire che gli studenti evitino rigorosamente tutti i comportamenti che ne potrebbero compromettere l’incolumità e la salute, a partire dal consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco. 4. la famiglia si impegna a prendere regolarmente conoscenza ed a controfirmare per presa visione le comunicazioni della scuola; in particolare si impegna a controllare regolarmente le valutazioni e le note dettate dai professori sul libretto personale. 5. La famiglia riconosce il diritto della scuola a sequestrare e custodire temporaneamente il cellulare dello studente, qualora questi lo utilizzi o lo tenga acceso durante le lezioni. 6. La famiglia si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle attrezzature scolastiche, per dolo o colpa grave, dallo studente, quando naturalmente sia provata la sua responsabilità individuale. Ugualmente la famiglia si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato dallo studente durante le attività scolastiche e parascolastiche ai beni di un soggetto privato (compagni, insegnanti, membri del personale non docente o anche terzi estranei all’Istituzione scolastica). 7. La famiglia si impegna ad assicurare a proprie spese l’immediato rientro ed accompagnamento a casa dello studente che , nel corso di viaggi o visite di istruzione, si sia allontanato volontariamente dal gruppo, sottraendosi alla sorveglianza dell’insegnante, sia in orario diurno che notturno; nonché dello studente che durante viaggi o visite di istruzione abbia mantenuto un contegno tale da arrecare disturbo ai compagni ed a terzi, abbia compiuto azioni tali da arrecare danno all’immagine della Scuola o si sia reso responsabili di atti di vandalismo, teppismo e violenza. FIRMA PER SOTTOSCRIZIONE Il Dirigente scolastico………………………………….. Il Genitore………………………………………………. 39 ALLEGATO 2 – Regolamento sul divieto di fumo negli Istituti scolastici ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA CERVIGNANO DEL FRIULI REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 40 VISTO l’art.2.1 lett. b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’art.1 del Decreto Ministeriale n. 292 del 21 giugno 1996, e la C.M. n° 119 del 29 aprile 1999, che attribuiscono ai capi di istituto i compiti e gli obblighi previsti dal Decreto legislativo n° 626 del 19 settembre 1994 e dal Decreto Ministeriale n° 382 del 29 settembre 1998 per i datori di lavoro; Nella mia qualità di Datore di lavoro e responsabile della tutela della salute dei lavoratori di questa Istituzione, cui gli stessi studenti sono equiparati, EMANO CON EFFETTO IMMEDIATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO: Art. 1 Finalità Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di: a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, in applicazione dell’articolo 32 della Costituzione: ” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”; b) prevenire il tabagismo e contrastare il tabagismo, in quanto malattia e tossicodipendenza, come stabilito dalla Framework Convention on Tobacco Control, adottata nel corso della cinquantaseiesima assemblea mondiale della sanità tenutasi a Ginevra nel maggio 2003 ed entrata in vigore il 28 febbraio 2005; c) imporre il rispetto rigoroso del divieto di fumo in tutti i locali scolastici e nelle loro pertinenze, anche esterne, così come previsto dalle norme vigenti, ed in particolare: dall’art. 1 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, per cui “è vietato fumare… nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale “ resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti”; dall’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3,”Tutela della salute dei non fumatori 1” per cui “è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico”; dall’art. 4 del D.L.vo 09.09.2013, n. 104– Tutela della salute nelle scuole- che recita : c1. “All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”; 41 c2. “È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale”; c3. “Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”. d) sensibilizzare ed informare gli utenti sulle attività di educazione alla salute promosse dalla scuola, ed in particolare sulla politica dare visibilità alla politica di prevenzione e contrasto del tabagismo da essa adottata Art. 2 Locali soggetti al divieto di fumo 1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni. 2. In tutti i locali dell’Istituto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare al rispetto della proibizione ed alla repressione di eventuali abusi. 3. In assenza dei preposti qualsiasi membro del personale scolastico, in quanto cittadino, è tenuto, soprattutto se si tratta di minorenni o comunque di allievi dell’Istituto, a richiamare i trasgressori all’osservanza del divieto di fumo, e quindi a segnalarne i comportamenti a chi di competenza: in mancanza di che egli potrebbe essere chiamato a rispondere in solido della mancanza compiuta da un minore. Art. 3 Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo 1. I responsabili preposti (agenti accertatori) a vigilare sull’osservanza del divieto di fumo nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, appartengono al personale docente ed ATA in servizio nella scuola, e sono formalmente e personalmente individuati con atto di nomina dirigenziale a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento. 2. E' compito dei responsabili preposti: Esercitare la sorveglianza affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti glia spazi di cui all’articolo 2. Vigilare che cartelli indicanti il divieto di fumo siano da collocati in posizione ben visibile; Procedere all’ identificazione dei trasgressori del divieto, invitandoli ad esibire un documento di identità , ove già non siano riconoscibili dal cartellino identificativo, o il libretto scolastico, se studenti; contestare ai responsabili così riconosciuti l’ infrazione del divieto; procedere alla redazione del verbale di accertamento utilizzando gli schemi e la modulistica allegati al presente Regolamento, individuare la sanzione da comminare, nella misura di volta in volta prevista secondo il caso dal presente Regolamento; consegnare al trasgressore la copia del verbale di sua pertinenza, unitamente al bollettino da utilizzare per il versamento dell’oblazione; trasmettere copia del verbale al DSGA. 42 3. L’incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata al Dirigente per iscritto). 4. Gli agenti accertatori , salvo il trasferimento ad altra sede, svolgono la loro funzione fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. 5. In presenza di eventuale opposizione dei trasgressori all’identificazione, sentito il Dirigente, l’agente accertatore dovrà chiedere l’intervento della forza pubblica. 6. Gli agenti accertatori devono essere muniti di apposito cartellino di riconoscimento. Art. 4 Procedura di accertamento Contestazione e Notificazione 1. Il verbale di accertamento di cui all’articolo 3.2 del presente regolamento deve essere numerato, munito del timbro dell’Istituto, riportare le generalità del trasgressore, la descrizione della violazione compiuta, l’entità della sanzione pecuniaria e le modalità dell’oblazione, l’indicazione del termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, entro cui il trasgressore può far pervenire al Prefetto una memoria difensiva. 2. Nel caso sia impossibile la consegna immediata del verbale di accertamento al trasgressore esso sarà notificato entro trenta giorni mediante raccomandata A/R a cura della amministrazione scolastica. 3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Art. 5 Sanzioni 1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, dall'art. 10 Legge 689/1981, dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999 e aggiornato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 31, art.1 comma 189, i trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 27,50 e massima di € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini di età inferiore a dodici anni. 2. Coloro che, pur essendo preposti all'applicazione del presente regolamento, non ne fanno rispettare le disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 220,00 e massima di € 2.200,00. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione non sanzionata sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti. 3. Tali sanzioni si applicano: a. nella misura minima se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dall’accertamento dell’infrazione; b. nella misura del doppio del minimo se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dall’accertamento dell’ infrazione; 43 c. nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi. 4. I dipendenti della scuola che contravvengono al presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 5. Gli allievi della scuola che contravvengono al divieto di fumo, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste solo se maggiorenni. A norma dell’Art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 i minori non possono essere assoggettati a sanzione amministrativa. In questi casi della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Comunque gli allievi che abbiano trasgredito al divieto di fumo saranno sottoposti alle sanzioni disciplinari previste dall’art. 98, Titolo VII del Regolamento d’Istituto, così modificato: ”Nel caso uno studente metta in atto comportamenti tali da mettere a rischio o compromettere la sua incolumità e salute, facendo ad esempio consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco o violando le regole di sicurezza, fatte salve le conseguenze penali, la responsabilità civile e il risarcimento del danno, dovrà produrre ed esporre in pubblico amplia e documentata relazione sulle conseguenze dannose provocate dai suoi atti, sul valore ed il significato della prevenzione in materia di salute e sicurezza etc… in ogni caso sarà immediatamente sospeso dalle lezioni con provvedimento autoritativo del Dirigente scolastico per un periodo variabile, in relazione alla gravità del fatto, da uno a dodici giorni”. 6. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato: a. - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.S.I.S. “Malignani” – Cervignano del Friuli (UD) - Verbale N. ____ del ______); b. - direttamente presso la tesoreria Provinciale di Udine; c. - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale di Udine, indicando la causale del versamento (come sopra). 7. Il trasgressore dovrà far pervenire alla Scuola, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta dell’avvenuto versamento. In difetto di tale riscontro la scuola inoltrerà al Prefetto di Udine il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, unitamente alle prove delle eseguite contestazioni o notificazioni. 8. Il Prefetto, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l’oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni. Art. 6 Modalità organizzative 1. Il collaboratore del Preside a ciò designato è incaricato di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento. Art. 7 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili. Art. 8 Entrata in vigore 44 Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili. Il Dirigente Scolastico prof. Aldo Durì Allegati al regolamento: Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo Allegato B: Nomina preposto alla vigilanza e all’accertamento delle infrazioni. Allegato C: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all’accertamento delle infrazioni. Allegato D: lettera di trasmissione alla prefettura dell’infrazione Allegato E: Comunicazione alla famiglia dell’allievo trasgressore dell’avvenuta infrazione al divieto fumo ALLEGATO A VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modificazioni Il giorno……del mese…………… nell’anno………alle ore….………… presso la Sede …………………..…………... sita in ………….. via ………………………………… n. ………….. nel locale così individuato……………………………….. / nello spazio esterno…………………………………. Il/la sottoscritto/ a …………………………........................................ in qualità di preposto alla vigilanza del divieto di fumo per incarico del Dirigente Scolastico HA ACCERTATO che il/la Sig./ Sig.ra ……………………..…………………….. nato/a a ……………………………. Provincia di ……………… il …………………… residente a …………………………………………... in via …………………………… così individuato dal documento di identità: ………………………………… rilasciato il ………………………. da ………………………………, scadenza ……………………………… HA VIOLATO le disposizioni in materia di fumo, di cui all’art. 1della Legge 11.11.1975 n. 584, D.P.C.M. 14.11. 1995 , Legge 16.01.2003 n. 3, art. 51 e (eventualmente) art.4 D.L.vo 104 del 09.09.2013 , avendo constatato che lo/la stesso/a stava fumando all’interno ..…………………..……… /nello spazio esterno alla sede ………………………………………….. Sono presenti e in grado di testimoniare: ………………………………………………………………………. 45 La violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini di età fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata. La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, il quale ha dichiarato quanto segue:………...…………….………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………………………………………..… ……………………………………………………………………...……………… Il soggetto preposto alla vigilanza …………………………………… Ammontare della sanzione amministrativa Il trasgressore ……………………….. L’obbligato in solido ………………………. Per la violazione accertata la sanzione amministrativa base ex art.7 della legge 11 novembre 1975 n. 584, come modificato dall’art.1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ammonta a un minimo di 27,5 € (ventisette/50 Euro) e ad un massimo di 275,0 € (duecentosettantacinque/00 Euro). In caso di circostanze aggravanti (qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età), tale sanzione è raddoppiata ed ammonta pertanto a un minimo di 55,0 € (cinquantacinque/00 Euro) e ad un massimo di 550,0 € (cinquecentocinquanta/00 Euro). La sanzione si applica nella misura minima di 27,5 € (ventisette/50 Euro) - 55,0 € (cinquantacinque/00 Euro) in circostanze aggravanti, se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dall’ accertamento dell’infrazione. Il trasgressore è informato che, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689 del 20 novembre 1981, ha facoltà di pagare, dal 16° ed entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata (ovvero dalla notifica degli estremi della violazione), un importo pari al doppio del minimo della sanzione per la violazione accertata, e cioè € 55,00 ovvero € 110,00 in caso di violazione con circostanze aggravanti, con ogni effetto liberatorio da ogni ulteriore responsabilità. La sanzione si applica nella misura massima 275,00 € (duecentosettantacinque/00 Euro) - 550,00 € (cinquecentocinquanta/00 Euro) in circostanze aggravanti, se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi. Modalità di pagamento Il trasgressore (o l’obbligato in solido) è ammesso a pagare l’importo in misura ridotta e comunque entro i 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione: 1. In banca o presso gli uffici postali, utilizzando l’allegato modello F 23, indicando il codice tributo “131T”, la causale di versamento “infrazione al divieto di fumo” e la dicitura ISIS della Bassa Friulana; 2. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio; 3. Direttamente presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento “infrazione al divieto di fumo”. 4. Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa al DSGA, dott.ssa Laura Zulian, dell’ISIS della Bassa Friulana (via Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) a cura del trasgressore. Rapporto e modalità di ricorso 46 A norma dell’art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto di Udine scritti difensivi e/o documenti a discarico e chiedendo di essere sentito in merito ai fatti. Il soggetto preposto alla vigilanza Il trasgressore ……………………………………. ……………………….. L’obbligato in solido ………………………. 47 Allegato B Prot. N. …………………. Cervignano del Friuli, li ……………….. Al/Alla prof/prof.ssa – Al/Alla Collaboratore scolastico ………………………………………… Oggetto: Nomina e delega di compiti di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo". Il sottoscritto Aldo Durì nella qualità di Dirigente Scolastico VISTI: - la legge 11 novembre 1975 n° 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” e successive modifiche; - la legge 24 novembre 1981 n° 689 “Modifiche al sistema penale“ ; - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”; - la Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001 n° 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”; - l’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n° 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione “; - l’accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003; - il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U. n.300/2003); - l’art. 19 del D.L. 9 novembre 2004 n. 266, “Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004 n. 306; - l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U., 28 dicembre, n. 303), con cui e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali; - l’art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, con il quale è stato disposto l’aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003 n. 3; - il D.L.vo 09.09.2013, n. 104, art. 4 commi 1, 2 e 3 – “Tutela della salute nelle scuole” – con il quale il divieto di fumo è stato esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie ed è stato vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale; - il Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo dell’ISIS “Malignani” emanato dal Dirigente scolastico e, in particolare l’art. 4, comma 2; DELEGA il/la prof/prof.ssa il/la Collaboratore/trice scolastico/a _____________________________ , nella sua qualità di____________________, a controllare dell’applicazione del divieto di fumo di cui all’art. 4 del Regolamento, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento sopra citato. Il Dirigente Scolastico prof. Aldo Durì 48 Allegato C Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all’accertamento delle infrazioni. ITT “Malignani 2000” – Cervignano del Friuli 1. Federico Regeni 2. Alberto Ligustri 3. Incoronata Buonadonna 4. Cingano Giuseppe 5. Claudia Gliottone 6. Stefano Rigonat 7. Alan Tromba 8. Maria Ledda 9. Giovanna Ranieri 10. Dario Puntin 11. Giuliano Grion 12. Massimo Del Ponte 13. Ennio Giavedoni 14. Luca D’Amore 15. Robina Tomè 16. Antonio Felice La Montagna 17. Lucia Trevisan 18. Monica Conte 19. Gabriele Zuttion 20. Lorena Franzin Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Cervignano del Friuli 1. Rossanna Andrian 2. Claudio Betta 3. Renzo Sponza 4. Edoardo Greblo 5. Dianella Pez 6. Marilena Beltramini 7. Alessandra Purpura 8. Vincenzo Di Florio 9. Nada Michelini 10. Alessandra Pozzo 11. Rossanna Virgolin 12. Giuseppina Gambin 13. Liliana Giolo 14. Vittorio Castellan 15. Roberta Zorba 49 16. Giorgio Feresin ITE “Luigi Einaudi” - IPSSC “Enrico Mattei “– Palmanova 1. Gianna De Toni 2. Gianna Mischis 3. Alfonso Sgubin 4. Loretta Rosso 5. Luisa Contin 6. Sandro Candotto 7. Paola Tedesco 8. Renato Zof 9. Raffaella Strizzolo 10. Dina Saccavino 11. Paola Venturini 12. Claudia Valentini 13. Bruno Cimenti ITT e IPSIA “Malignani 2000”– San Giorgio di Nogaro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Diego Munari Fulvia Berginc Maria Teresa Esposito Stefano Zorzet Leonardo Grandi Fulvia Malisan Maurizio Zanello Laboratori sede staccata 1. 2. 3. 4. 5. Dario Medeot Luca Puntin Gognan Paolo De Sabata Flavia Zanin Ivana Seravalle 50 Allegato D Prot. N. …………………. Cervignano del Friuli, li ……………….. Al Sig. PREFETTO di Udine Oggetto: Rapporto a carico di ________________________ Ai sensi della Legge24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. ________________del _______ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione (o notificazione), per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004. Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico prof. Aldo Durì 51 Allegato E Prot. N. …………………. Cervignano del Friuli, li ……………….. Ai genitori dello studente …………………………….. della classe _____________ Sede ………………………. Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola, SI COMUNICA che lo studente non ha rispettato le norma SUL DIVIETO che vieta il fumo agli studenti. Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo VII, art. 98 viene perciò sospeso dalle lezioni per ………giorni Inoltre, lo studente è tenuto a svolgere una relazione, che verrà valutata, sulla tematica dei DANNI DERIVANTI DAL FUMO, da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di classe . Il Dirigente Scolastico prof. Aldo Durì 52