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26 novembre 2014
Sesta salvaguardia
In questo numero:
INPS messaggio 8881 del 19.11.2014
INPS, con un messaggio assolutamente chiaro, entra nel
merito della legge 147/2014 che ha modificato i
contingenti numerici e alcune norme di accesso delle
precedenti salvaguardie (seconda e quarta) e ha
introdotto nuove categorie di salvaguardati.
Riduzione del contingente numerico e modifiche alle
norme precedenti
Art 1, comma1, lettera a) e b) e comma 3-Viene modificato
l’articolo 22, comma 1, della legge 135/2012 (seconda
salvaguardia) con la riduzione di 20.000 unità (da 40.000 a
20.000) del contingente numerico relativo alla categoria dei
lavoratori collocati in mobilità.
Si tratta di lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in
sede governativa entro il 31.12.2011 accordi finalizzati alla
gestione di eccedenze occupazionali con utilizzo di
ammortizzatori sociali.
La riduzione di 20.000 unità avviene modificando alcune
condizioni per l’accesso alla salvaguardia, infatti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge 147/2014
continuano ad accedere alla seconda salvaguardia i
lavoratori che siano:
 Cessati dall’ attività lavorativa entro il 31.12.2014, collocati
in mobilità, i cui nominativi siano comunicati entro il
31.12.2014 da parte delle aziende al Ministero del Lavoro,
 ovvero, già percettori al 6.11.2014 , ovvero, entro i 15
giorni successivi a tale data ( entro il 21.11.2014) della
CIGS e il cui rapporto di lavoro cessi ( senza soluzione di
continuità con la CIGS) entro il 30.12.2016 per la messa in
mobilità, dovranno anche essere presenti negli elenchi
inviati all’INPS dal Ministero del Lavoro.
Segue a pag 2
Sesta salvaguardia: INPS
messaggio 8881/2014
pag.1-2-3
Notizie in breve
pag.3
Documentazione: le
tabelle per il diritto alla
Vecchiaia e alla
Anticipata
pag.4
Istanza all’INPS: lavoratori in mobilità; autorizzati ai VV
alla DTL: tutte le altre categorie di salvaguardati
Rimane fermo che il perfezionamento dei
requisiti per il diritto a pensione deve
avvenire entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità, ovvero, se
prevista, della mobilità lunga.
Ai lavoratori licenziati dal 31.12.2014 al
31.12.2016 e collocati in mobilità non si
applicherà il regime transitorio di riduzione
del periodo di godimento della mobilità che
come noto decorrerà dai licenziamenti
successivi al 30.12.2014.
Art.1, comma 4-Viene modificato l’art.11
della legge 124/2013 con la riduzione da
6.500 a 2500 unità del contingente
numerico dei lavoratori cessati in base a
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
(quarta salvaguardia).
Ampliamento platea lavoratori
salvaguardati
L’art.2, comma 1, della legge 147/2014
introduce nuove misure di salvaguardia
in favore di ulteriori categorie di
lavoratori.
L’elencazione, anche numerica, delle
categorie di lavoratori interessati, con i
relativi requisiti per l’accesso alla
salvaguardia, è riportata per esteso
nella circolare di INCA nazionale n°76
del 7 novembre e nei numeri 47 e 49
della NL InFormazione, e a questi
rinviamo per i necessari
approfondimenti.
Del messaggio 8881 riportiamo invece di
seguito alcune precisazioni relative a:
Lavoratori collocati in mobilità
(art.2, comma 1, lettera a) 5.500 unità
Devono perfezionare i requisiti
pensionistici previgenti durante la
fruizione della mobilità o entro i dodici
mesi dalla fine della stessa, anche
mediante i versamenti volontari.
La verifica del periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità ordinaria, entro
il quale riscontrare la maturazione dei
requisiti per il pensionamento sarà
effettuata alla data del 6 novembre
2014 (entrata in vigore della 147/2014).
Gli eventuali periodi di sospensione
dell’indennità di mobilità, per assunzione
a tempo determinato, successivi al
6.11.2014 non saranno considerati ai fini
del prolungamento del periodo di
fruizione entro il quale devono essere
maturati i requisiti per il pensionamento.
Il perfezionamento del requisito al
trattamento pensionistico come detto
può avvenire anche, entro 12 mesi dalla
cessazione della mobilità, tramite il
versamento volontario, in tal caso, in
deroga alla norma generale, il
versamento dei periodi precedenti la
domanda di VV, può riguardare anche
periodi eccedenti i 6 mesi (ovviamente
se non già coperti da contribuzione).
I lavoratori già autorizzati ai VV in data
precedente l’entrata in vigore della
legge 147/2014 e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono
riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi
successivi alla fine del periodo di
fruizione della mobilità.
Per i non autorizzati ai VV, la domanda
di prosecuzione volontaria può essere
inoltrata entro il 5 gennaio 2015.
Il pagamento degli arretrati per i periodi
superiori ai 6 mesi può essere concesso
solo se effettivamente utili a raggiungere
il diritto a pensione entro i 12 mesi dalla
cessazione della mobilità.
Data di decorrenza ultima del
trattamento pensionistico


Autorizzati ai VV (art.2, comma1,
lettera b) 12.000 unità;
Lavoratori cessati in ragione di
accordi individuali o collettivi di
incentivi all’esodo e per risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro
(art.2, comma 1, lettera c) 8.800
unità;
segue a pag.3
2
INCA INFormazione – N.51


Lavoratori in congedo o fruitori di
permessi (art.2, comma 1, lettera d)
1.800 unità
Lavoratori con contratto di lavoro a
tempo determinato cessati dal
lavoro (art 2, comma 1, lettera e)
4.000 unità
Per queste categorie di lavoratori, la
decorrenza del trattamento
pensionistico non potrà essere anteriore
alla data di entrata in vigore della
147/2014 (6.11.2014) e non successiva al
6 gennaio 2016 (entro 48 mesi dal dl 201
del 6.12.2011).
Presentazione istanze
Come noto le istanze di accesso ai
benefici della 6° salvaguardia, devono
essere inoltrate entro il 5 gennaio 2015.
Chi deve presentare istanza all’INPS:
I lavoratori in mobilità (art.2, comma 1,
lettera a) e i prosecutori volontari (ar.2,
comma 1, lettera b) iscritti alle gestioni
private, pubbliche e dei lavoratori di
sport e spettacolo (ex-Enpals). L’istanza
è inviata in modalità telematica, a
breve sarà disponibile la modulistica.
Chi deve presentare istanza alle DTL:
i lavoratori (art.2, comma 1, lettere c, d
ed e) cessati per accordi e risoluzione
unilaterale, in congedo o fruitori di
permessi, con contratto a tempo
determinato, come previsto dalla
circolare n° 27/2014 emessa dal
Ministero del Lavoro ( vedi NL
InFormazione n° 49).
I lavoratori in congedo o in permesso
che hanno già presentato domanda di
accesso ai benefici previsti dalla 4°
salvaguardia (2.500 unità), la cui
precedente istanza è stata accolta
dalla DTL ma sono rimasti esclusi dal
limite numerico, non dovranno
ripresentare domanda alla DTL.
INPS provvederà a recuperare d’ufficio i
lavoratori aventi diritto a rientrare nel
contingente di 1.800 unità di questa 6°
salvaguardia.
3
Monitoraggio e criterio ordinatorio
Il monitoraggio per la verifica dei limiti
numerici, connessi ai limiti finanziari, oltre
i quali non si prenderanno in esame
ulteriori domande di pensionamento, è
effettuato da INPS.
Il criterio ordinatorio è determinato dalla
data di cessazione del rapporto di
lavoro, mentre per la sola fattispecie dei
lavoratori in congedo o in permesso si
terrà conto della prossimità al
raggiungimento dei requisiti per il
perfezionamento del diritto al primo
trattamento pensionistico utile (anzianità
o vecchiaia).
Notizie in breve
Messaggio INPS 8862 del 18
novembre 2014
INPS detta disposizioni operative per la
cooperazione con gli Istituti di Patronato per
la trasmissione telematica delle domande di
prestito dei pensionati iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
della gestione dipendenti pubblici (ex
INPDAP).
Con precedente circolare si era disposto
che a decorrere dal 12 gennaio 2013
operasse il regime dell’invio telematico in via
esclusiva per le domande finalizzate
all’erogazione di piccoli prestiti ai pensionati
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, per gli appartenenti
all’Arma dei Carabinieri e per il personale
gestito dal Service Personale Tesoro (SPT) ed
iscritto alla suddetta Gestione.
Dal corrente mese INPS mette a disposizione
degli Enti di patronato la procedura per
l’invio delle domande in via telematica
anche per le istanze relative ai prestiti
pluriennali.
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INCA INFormazione – N.51
d
Documentazione
Pensione di vecchiaia: requisiti anagrafici e contributivi dal 2012
(Diritto a pensione nel sistema Misto per assicurati già iscritti al 31.12.1995)
Età minima adeguata alla speranza di vita (dal 2016 stimata)
Anni
Lavoratori
Lavoratrici
Pubblico impiego
Settore privato
Autonome
2012
66 anni
66 anni
62
63 e 6 mesi
2013
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
62 e 3 mesi
63 e 9 mesi
2014
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
63 e 9 mesi
64 e 9 mesi
2015
66 e 3mesi
66 e 3 mesi
63 e 9 mesi
64 e 9 mesi
2016
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
65 e 7 mesi
66 e 1 mese
2017
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
65 e 7 mesi
66 e 1 mese
2018
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
2019 2020
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
2021
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
Pensione Anticipata: requisiti anagrafici e contributivi dal 2012
(Diritto a pensione nel sistema Misto per assicurati già iscritti al 31.12.1995)
Requisito contributivo adeguato alla speranza di vita (dal 2016 stimata)
Anno
Anzianità contributiva
Aumento speranza di
vita (mesi)
dal 2016 stimata
Uomini (anni e mesi)
Donne (anni e mesi)
2012
-
42 e 1
41 e 1
2013
3
42 e 5
41 e 5
2014-2015
-
42 e 6
41 e 6
2016-2018
4
42 e 10
41 e 10
2019-2020
4
43 e 2
42 e 2
2021-2022
3
43 e 5
42 e 5
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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INCA INFormazione – N.51
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n°51 del 26 novembre 2014