51 26 novembre 2014 Sesta salvaguardia In questo numero: INPS messaggio 8881 del 19.11.2014 INPS, con un messaggio assolutamente chiaro, entra nel merito della legge 147/2014 che ha modificato i contingenti numerici e alcune norme di accesso delle precedenti salvaguardie (seconda e quarta) e ha introdotto nuove categorie di salvaguardati. Riduzione del contingente numerico e modifiche alle norme precedenti Art 1, comma1, lettera a) e b) e comma 3-Viene modificato l’articolo 22, comma 1, della legge 135/2012 (seconda salvaguardia) con la riduzione di 20.000 unità (da 40.000 a 20.000) del contingente numerico relativo alla categoria dei lavoratori collocati in mobilità. Si tratta di lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31.12.2011 accordi finalizzati alla gestione di eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali. La riduzione di 20.000 unità avviene modificando alcune condizioni per l’accesso alla salvaguardia, infatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 147/2014 continuano ad accedere alla seconda salvaguardia i lavoratori che siano: Cessati dall’ attività lavorativa entro il 31.12.2014, collocati in mobilità, i cui nominativi siano comunicati entro il 31.12.2014 da parte delle aziende al Ministero del Lavoro, ovvero, già percettori al 6.11.2014 , ovvero, entro i 15 giorni successivi a tale data ( entro il 21.11.2014) della CIGS e il cui rapporto di lavoro cessi ( senza soluzione di continuità con la CIGS) entro il 30.12.2016 per la messa in mobilità, dovranno anche essere presenti negli elenchi inviati all’INPS dal Ministero del Lavoro. Segue a pag 2 Sesta salvaguardia: INPS messaggio 8881/2014 pag.1-2-3 Notizie in breve pag.3 Documentazione: le tabelle per il diritto alla Vecchiaia e alla Anticipata pag.4 Istanza all’INPS: lavoratori in mobilità; autorizzati ai VV alla DTL: tutte le altre categorie di salvaguardati Rimane fermo che il perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione deve avvenire entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, se prevista, della mobilità lunga. Ai lavoratori licenziati dal 31.12.2014 al 31.12.2016 e collocati in mobilità non si applicherà il regime transitorio di riduzione del periodo di godimento della mobilità che come noto decorrerà dai licenziamenti successivi al 30.12.2014. Art.1, comma 4-Viene modificato l’art.11 della legge 124/2013 con la riduzione da 6.500 a 2500 unità del contingente numerico dei lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (quarta salvaguardia). Ampliamento platea lavoratori salvaguardati L’art.2, comma 1, della legge 147/2014 introduce nuove misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori. L’elencazione, anche numerica, delle categorie di lavoratori interessati, con i relativi requisiti per l’accesso alla salvaguardia, è riportata per esteso nella circolare di INCA nazionale n°76 del 7 novembre e nei numeri 47 e 49 della NL InFormazione, e a questi rinviamo per i necessari approfondimenti. Del messaggio 8881 riportiamo invece di seguito alcune precisazioni relative a: Lavoratori collocati in mobilità (art.2, comma 1, lettera a) 5.500 unità Devono perfezionare i requisiti pensionistici previgenti durante la fruizione della mobilità o entro i dodici mesi dalla fine della stessa, anche mediante i versamenti volontari. La verifica del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale riscontrare la maturazione dei requisiti per il pensionamento sarà effettuata alla data del 6 novembre 2014 (entrata in vigore della 147/2014). Gli eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, per assunzione a tempo determinato, successivi al 6.11.2014 non saranno considerati ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento. Il perfezionamento del requisito al trattamento pensionistico come detto può avvenire anche, entro 12 mesi dalla cessazione della mobilità, tramite il versamento volontario, in tal caso, in deroga alla norma generale, il versamento dei periodi precedenti la domanda di VV, può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi (ovviamente se non già coperti da contribuzione). I lavoratori già autorizzati ai VV in data precedente l’entrata in vigore della legge 147/2014 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione della mobilità. Per i non autorizzati ai VV, la domanda di prosecuzione volontaria può essere inoltrata entro il 5 gennaio 2015. Il pagamento degli arretrati per i periodi superiori ai 6 mesi può essere concesso solo se effettivamente utili a raggiungere il diritto a pensione entro i 12 mesi dalla cessazione della mobilità. Data di decorrenza ultima del trattamento pensionistico Autorizzati ai VV (art.2, comma1, lettera b) 12.000 unità; Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivi all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art.2, comma 1, lettera c) 8.800 unità; segue a pag.3 2 INCA INFormazione – N.51 Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art.2, comma 1, lettera d) 1.800 unità Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art 2, comma 1, lettera e) 4.000 unità Per queste categorie di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico non potrà essere anteriore alla data di entrata in vigore della 147/2014 (6.11.2014) e non successiva al 6 gennaio 2016 (entro 48 mesi dal dl 201 del 6.12.2011). Presentazione istanze Come noto le istanze di accesso ai benefici della 6° salvaguardia, devono essere inoltrate entro il 5 gennaio 2015. Chi deve presentare istanza all’INPS: I lavoratori in mobilità (art.2, comma 1, lettera a) e i prosecutori volontari (ar.2, comma 1, lettera b) iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo (ex-Enpals). L’istanza è inviata in modalità telematica, a breve sarà disponibile la modulistica. Chi deve presentare istanza alle DTL: i lavoratori (art.2, comma 1, lettere c, d ed e) cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato, come previsto dalla circolare n° 27/2014 emessa dal Ministero del Lavoro ( vedi NL InFormazione n° 49). I lavoratori in congedo o in permesso che hanno già presentato domanda di accesso ai benefici previsti dalla 4° salvaguardia (2.500 unità), la cui precedente istanza è stata accolta dalla DTL ma sono rimasti esclusi dal limite numerico, non dovranno ripresentare domanda alla DTL. INPS provvederà a recuperare d’ufficio i lavoratori aventi diritto a rientrare nel contingente di 1.800 unità di questa 6° salvaguardia. 3 Monitoraggio e criterio ordinatorio Il monitoraggio per la verifica dei limiti numerici, connessi ai limiti finanziari, oltre i quali non si prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento, è effettuato da INPS. Il criterio ordinatorio è determinato dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre per la sola fattispecie dei lavoratori in congedo o in permesso si terrà conto della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile (anzianità o vecchiaia). Notizie in breve Messaggio INPS 8862 del 18 novembre 2014 INPS detta disposizioni operative per la cooperazione con gli Istituti di Patronato per la trasmissione telematica delle domande di prestito dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali della gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP). Con precedente circolare si era disposto che a decorrere dal 12 gennaio 2013 operasse il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande finalizzate all’erogazione di piccoli prestiti ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e per il personale gestito dal Service Personale Tesoro (SPT) ed iscritto alla suddetta Gestione. Dal corrente mese INPS mette a disposizione degli Enti di patronato la procedura per l’invio delle domande in via telematica anche per le istanze relative ai prestiti pluriennali. Sondaggio sulla NewsLetter e sul sito Wiki InFormazione Se non hai ancora partecipato, ti chiediamo soltanto un minuto per rispondere ad alcune domande. Il sondaggio è assolutamente anonimo e ci serve per migliorare i nostri servizi, grazie. Per andare al sondaggio clicca sul link qui sotto https://it.surveymonkey.com/s/8Y5LGL3 INCA INFormazione – N.51 d Documentazione Pensione di vecchiaia: requisiti anagrafici e contributivi dal 2012 (Diritto a pensione nel sistema Misto per assicurati già iscritti al 31.12.1995) Età minima adeguata alla speranza di vita (dal 2016 stimata) Anni Lavoratori Lavoratrici Pubblico impiego Settore privato Autonome 2012 66 anni 66 anni 62 63 e 6 mesi 2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi 2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 2015 66 e 3mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 2016 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese 2017 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese 2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 2019 2020 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 2021 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi Pensione Anticipata: requisiti anagrafici e contributivi dal 2012 (Diritto a pensione nel sistema Misto per assicurati già iscritti al 31.12.1995) Requisito contributivo adeguato alla speranza di vita (dal 2016 stimata) Anno Anzianità contributiva Aumento speranza di vita (mesi) dal 2016 stimata Uomini (anni e mesi) Donne (anni e mesi) 2012 - 42 e 1 41 e 1 2013 3 42 e 5 41 e 5 2014-2015 - 42 e 6 41 e 6 2016-2018 4 42 e 10 41 e 10 2019-2020 4 43 e 2 42 e 2 2021-2022 3 43 e 5 42 e 5 Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.51