DELIBERAZIONE N. 1478/2015 ADOTTATA IN DATA 01/10/2015
OGGETTO: Convenzione con l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano per lo svolgimento di tirocini pratico - applicativi per il corso di laurea
triennale in Igiene dentale.
IL DIRETTORE GENERALE
Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni
di verbalizzante;
Premesso che con lettera del 23 luglio 2014, prot. n. 27463/14, questa azienda ha
comunicato all’Università degli studi di Milano la volontà di mettere a disposizione le proprie
strutture, attrezzature e personale afferenti all’USC Odontoiatria e stomatologia a favore del
corso di laurea triennale in Igiene dentale, previa stipula di apposita convenzione con
l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, sede del citato corso di laurea;
Vista la comunicazione del 10 settembre 2015, prot. n. 31765, con la quale l’IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha trasmesso il testo della convenzione sottoscritta
dal direttore generale per formalizzare la collaborazione di questa azienda allo svolgimento
del tirocini pratico-applicativi da parte degli studenti iscritti al corso stesso;
Richiamati:
- il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509 con il quale sono stati istituiti i corsi di laurea triennali e i successivi decreti
ministeriali datati 2 aprile 2001, con i quali sono state definite le classi delle lauree
universitarie e delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005, che approva il
protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde per la stipula di
convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e definisce lo schema-tipo
di accordo da stipulare tra le università lombarde e le istituzioni sanitarie individuate quali
sede degli stessi corsi per regolamentare i rapporti di collaborazione, prevedendo altresì la
possibilità di stipula di ulteriori accordi convenzionali tra queste ultime e altre strutture
ospedaliere per consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio degli studenti;
Preso atto che con decreto della Direzione generale sanità n. 4415 del 3 maggio 2007,
la Regione Lombardia ha formalmente confermato l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico quale sede del corso di laurea in Igiene dentale e che in data 19 aprile 2012, è stata
stipulata apposita convenzione attuativa tra l’Università degli studi di Milano e lo stesso
IRCCS, come previsto dalla su richiamata deliberazione di Giunta regionale n. VII/20950 del
16 febbraio 2005;
Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo
U.S.C. Affari generali MGV
Acquisito il parere favorevole del direttore f.f. dell’USC Odontoiatria e stomatologia
alla collaborazione con il predetto IRCCS ai fini dell’espletamento del tirocinio degli studenti
iscritti al più volte citato corso di laurea;
DELIBERA
di sottoscrivere con l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano apposita
convenzione per lo svolgimento, presso le strutture di questa azienda, di tirocini praticoapplicativi da parte di studenti iscritti al corso di laurea triennale in Igiene dentale, nei termini
di cui al testo allegato al presente atto (All. A).
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO
dr.ssa Laura Chiappa
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Peter Assembergs
Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo
U.S.C. Affari generali MGV
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRATICO-APPLICATIVI PER
IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN IGIENE DENTALE
TRA
L’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale in Via Francesco Sforza, 28
20122 Milano – C.F. 04724150968, nella persona del Direttore Generale dott. Luigi Macchi nato a
Gallarate (VA) il 15/08/1952, legale rappresentante, d’ora in avanti denominato “soggetto
promotore”
E
L’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo (AO Papa Giovanni), con sede legale in
Piazza OMS, 1 24127 Bergamo C.F. 80020570166 e P. IVA 00837210160, nella persona del
Direttore Generale, dott. Carlo Nicora, nato a Varese il 6/10/1958, legale rappresentante, d’ora in
avanti denominato “soggetto ospitante”
PREMESSO:
che con D.M. 509/99 si è provveduto alla istituzione dei Corsi di laurea triennali e che con
successivi Decreti Ministeriali datati 2/04/2001 (pubblicati sulla G.U. n.136 del 5/06/2001) sono
state definite le classi delle Lauree Universitarie e delle Lauree specialistiche delle Professioni
sanitarie;
che conseguentemente, si è dato corso alla relativa trasformazione dei Corsi di Diploma
Universitario in Corsi di laurea triennali;
che il soggetto promotore con D.D.G.S. n. 4415 del 3/05/2007, è stato individuato dalla Regione
Lombardia quale sede del Corso di laurea in Igiene dentale e che il 19/04/2012 veniva stipulata
apposita convenzione attuativa con l’Università degli studi di Milano,
PREMESSO ALTRESÌ:
che il soggetto promotore, quale struttura sanitaria accreditata per la realizzazione dell’attività di
formazione in oggetto, deve garantire, anche mediante rapporti convenzionali con altre strutture
sanitarie e quindi non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nell’ordinamento didattico
del corso in parola;
che sono state individuate alcune strutture sanitarie idonee presso il soggetto ospitante;
che il soggetto ospitante ha dichiarato la propria disponibilità a stipulare la presente convenzione,
per consentire l’effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del corso di
laurea in Igiene dentale, attivo presso la sede del soggetto promotore, così come previsto dal
regolamento didattico del corso di laurea stesso.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
Il soggetto ospitante accoglie gli studenti del Corso di laurea in Igiene dentale dell’Università degli
studi di Milano, con sede accreditata presso il soggetto promotore e, ai fini dell'espletamento delle
attività di tirocinio pratico previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione attrezzature,
servizi e personale identificati come idonei per la formazione dei tirocinanti;
ART. 2
Le funzioni di assistenza al tirocinio presso il soggetto ospitante sono svolte da personale
qualificato messo a disposizione dal soggetto medesimo all'interno dell'orario di servizio.
Ove previsto, unitamente alle attività di tutorato, tale personale concorre alla formulazione del
giudizio sul tirocinio degli studenti.
La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard
indicati dal Protocollo Regione/Università e alle modalità di svolgimento del tirocinio in relazione
agli obiettivi di formazione, relativamente al rapporto studenti/assistenti al tirocinio; di ciò è garante
il Responsabile della Direzione professioni sanitarie (DPS) o persona dallo stesso delegata.
ART. 3
Il personale del soggetto promotore, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, e
della preventiva autorizzazione del legale rappresentante, può partecipare al bando per gli incarichi
di docenza per il Corso di Laurea in oggetto, annualmente predisposto dell'Università degli Studi di
Milano (Facoltà di Medicina e Chirurgia).
AI personale con incarico di docenza nei corsi integrati dell'ordinamento della Laurea in parola,
sono dovuti, da parte del soggetto promotore, i compensi relativi nell'entità prevista dalle
disposizioni in materia.
Detti compensi, liquidati dietro presentazione di idonea notula, sono assimilabili ai redditi di lavoro
dipendenti e, come tali, conguagliati ai fini fiscali.
Il personale coinvolto nell'attività di supporto alla didattica d'aula svolgerà tale attività al di fuori
dell'orario di servizio (ovvero, se eccezionalmente svolta durante l'orario di servizio, verrà
compensata con un orario aggiuntivo di pari durata).
ART. 4
La durata, il periodo di svolgimento e le modalità del tirocinio saranno concordati tra il coordinatore
delle attività professionalizzanti del corso di laurea o persona delegata e il Responsabile della DPS
del soggetto ospitante o persona delegata.
ART. 5
Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono adeguatamente coperti da assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni che potrebbero verificarsi con polizza a carico dell'Università degli
studi di Milano;
L'Università degli Studi di Milano provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura
assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose. Gli estremi
delle garanzie assicurative sono riportate nel progetto formativo del singolo studente
Il soggetto ospitante per il tramite del Responsabile DPS o del tutor degli studenti, insieme allo
studente comunicano il verificarsi del sinistro al soggetto promotore. L'eventuale denuncia di
sinistro è un onere dell’Università degli studi di Milano soggetto promotore ed è inoltrata
direttamente dalla medesima secondo propria procedura. Il soggetto promotore e l’università si
fanno carico di comunicare agli studenti le modalità da seguire.
ART. 6
Gli studenti in tirocinio hanno diritto di usufruire, alle medesime condizioni del personale del
soggetto ospitante dei seguenti servizi accessori:
a) spogliatoi, servizi igienici (etc.)
b) fruizione servizio mensa alle condizioni e tariffe previste dal regolamento aziendale.
L'identificazione degli studenti deve essere effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento
da distribuirsi a cura dell'Università degli studi di Milano.
ART. 7
I tirocinanti, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni
normative vigenti, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e
prevenzione infortuni (D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s. m. e i.), nonché di quelle ulteriori
eventualmente dettate dal soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine utilizzate
dal tirocinante siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/08).
Il soggetto promotore assicura che agli studenti siano forniti abbigliamento e calzature adeguate in
conformità a quelle utilizzate dal personale dipendente operante nel servizio dove verrà effettuato il
tirocinio e alle normative vigenti in materia di sicurezza.
ART. 8
Tra gli studenti e l'AO di Bergamo che li riceve in tirocinio non s'instaura alcun tipo di rapporto di
impiego, né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione.
Durante lo svolgimento del tirocinio gli studenti sono tenuti a svolgere le attività previste dal
relativo ordinamento didattico del corso di laurea in oggetto, a rispettare il segreto professionale,
mantenere un comportamento deontologicamente corretto e tenere la necessaria riservatezza per
quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività aziendale
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal D.Lgs.
196 del 30/06/2003 e s.m. e i.
ART. 9
Salvo quanto previsto agli art. 5, 6 e 7 la presente convenzione non comporta alcun onere a carico
del soggetto promotore per l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a
disposizione dal soggetto ospitante.
Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si fa riferimento al
relativo Protocollo d'Intesa Regione/Università.
ART. 10
La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 e fino
all'anno accademico 2016/2017 e potrà essere rinnovata, non essendo previsto il rinnovo tacito, per
un uguale periodo previa comunicazione scritta tra le parti.
Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto da comunicarsi tramite
pec o a mezzo raccomandata a.r. entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico.
ART. 11
Il soggetto promotore, prima dell'inizio dei tirocini, si impegna ad inviare all'USC Politiche e
gestione del personale del soggetto promotore e all’USC Direzione delle professioni sanitarie
l'elenco nominativo dei tirocinanti, con tutti i loro dati personali, nonché il periodo di frequenza.
Sarà quindi compito dei tirocinanti recarsi presso all'USC Politiche e gestione del personale per il
disbrigo delle necessarie formalità connesse al tirocinio. L'attivazione e gestione dei singoli progetti
formativi sono demandati alle valutazioni e alle intese tra il Responsabile dell’USC Direzione
professioni sanitarie del soggetto ospitante e il referente designato dal soggetto promotore.
ART. 12
La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura ed a carico del soggetto promotore,
salvo che le parti godano dell'esenzione prevista dalla normativa vigente, ed è soggetta a
registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della dell'art. 5 e della Tariffa Parte Il - Atti soggetti a
registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà resa
obbligatoria la stessa registrazione.
ART. 13
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire al trattamento dei dati
personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003.
ART. 14
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla
presente convenzione, nel caso in cui non sia possibile, le parti espressamente concordano di
eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di
Bergamo, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normalmente disciplinato dal c.p.c..
ART. 15
Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto dei rispettivi
Codici Etici:
- per il soggetto promotore approvato con deliberazione n. 40 del 28.09.2012 e consultabile sul sito
www.policlinico.mi.it;
- per il soggetto ospitante approvato con deliberazione n. 289 del 26.06.2007 e consultabile sul sito
www.hpg23.it al link “Chi siamo” – “ Codice etico”;
la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell’accordo e
prendono quindi atto che l’inosservanza dei principi negli stessi contenuti è rilevante anche ai fini di
un’eventuale risoluzione del rapporto.
ART. 16
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione
Amministrativa, dichiarano, ciascuna per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il
rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. X/825 del 25 ottobre 2013.
Letto, confermato e sottoscritto,
Milano, ___________________
Bergamo, ___________________
Fondazione IRCCS Cà Granda
Azienda Papa Giovanni XXIII
Ospedale Maggiore Policlinico
IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo Nicora)
(dott. Luigi Macchi)
____________________________________
__________________________________
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 come
modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".
Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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OGGETTO: Convenzione con l`IRCCS Cà Granda Ospedale