DELIBERAZIONE N. 1478/2015 ADOTTATA IN DATA 01/10/2015 OGGETTO: Convenzione con l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per lo svolgimento di tirocini pratico - applicativi per il corso di laurea triennale in Igiene dentale. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che con lettera del 23 luglio 2014, prot. n. 27463/14, questa azienda ha comunicato all’Università degli studi di Milano la volontà di mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale afferenti all’USC Odontoiatria e stomatologia a favore del corso di laurea triennale in Igiene dentale, previa stipula di apposita convenzione con l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, sede del citato corso di laurea; Vista la comunicazione del 10 settembre 2015, prot. n. 31765, con la quale l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha trasmesso il testo della convenzione sottoscritta dal direttore generale per formalizzare la collaborazione di questa azienda allo svolgimento del tirocini pratico-applicativi da parte degli studenti iscritti al corso stesso; Richiamati: - il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 con il quale sono stati istituiti i corsi di laurea triennali e i successivi decreti ministeriali datati 2 aprile 2001, con i quali sono state definite le classi delle lauree universitarie e delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie; - la deliberazione di Giunta regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005, che approva il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e definisce lo schema-tipo di accordo da stipulare tra le università lombarde e le istituzioni sanitarie individuate quali sede degli stessi corsi per regolamentare i rapporti di collaborazione, prevedendo altresì la possibilità di stipula di ulteriori accordi convenzionali tra queste ultime e altre strutture ospedaliere per consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio degli studenti; Preso atto che con decreto della Direzione generale sanità n. 4415 del 3 maggio 2007, la Regione Lombardia ha formalmente confermato l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico quale sede del corso di laurea in Igiene dentale e che in data 19 aprile 2012, è stata stipulata apposita convenzione attuativa tra l’Università degli studi di Milano e lo stesso IRCCS, come previsto dalla su richiamata deliberazione di Giunta regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005; Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo U.S.C. Affari generali MGV Acquisito il parere favorevole del direttore f.f. dell’USC Odontoiatria e stomatologia alla collaborazione con il predetto IRCCS ai fini dell’espletamento del tirocinio degli studenti iscritti al più volte citato corso di laurea; DELIBERA di sottoscrivere con l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano apposita convenzione per lo svolgimento, presso le strutture di questa azienda, di tirocini praticoapplicativi da parte di studenti iscritti al corso di laurea triennale in Igiene dentale, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (All. A). IL DIRETTORE GENERALE dr. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo U.S.C. Affari generali MGV CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRATICO-APPLICATIVI PER IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN IGIENE DENTALE TRA L’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale in Via Francesco Sforza, 28 20122 Milano – C.F. 04724150968, nella persona del Direttore Generale dott. Luigi Macchi nato a Gallarate (VA) il 15/08/1952, legale rappresentante, d’ora in avanti denominato “soggetto promotore” E L’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo (AO Papa Giovanni), con sede legale in Piazza OMS, 1 24127 Bergamo C.F. 80020570166 e P. IVA 00837210160, nella persona del Direttore Generale, dott. Carlo Nicora, nato a Varese il 6/10/1958, legale rappresentante, d’ora in avanti denominato “soggetto ospitante” PREMESSO: che con D.M. 509/99 si è provveduto alla istituzione dei Corsi di laurea triennali e che con successivi Decreti Ministeriali datati 2/04/2001 (pubblicati sulla G.U. n.136 del 5/06/2001) sono state definite le classi delle Lauree Universitarie e delle Lauree specialistiche delle Professioni sanitarie; che conseguentemente, si è dato corso alla relativa trasformazione dei Corsi di Diploma Universitario in Corsi di laurea triennali; che il soggetto promotore con D.D.G.S. n. 4415 del 3/05/2007, è stato individuato dalla Regione Lombardia quale sede del Corso di laurea in Igiene dentale e che il 19/04/2012 veniva stipulata apposita convenzione attuativa con l’Università degli studi di Milano, PREMESSO ALTRESÌ: che il soggetto promotore, quale struttura sanitaria accreditata per la realizzazione dell’attività di formazione in oggetto, deve garantire, anche mediante rapporti convenzionali con altre strutture sanitarie e quindi non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nell’ordinamento didattico del corso in parola; che sono state individuate alcune strutture sanitarie idonee presso il soggetto ospitante; che il soggetto ospitante ha dichiarato la propria disponibilità a stipulare la presente convenzione, per consentire l’effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del corso di laurea in Igiene dentale, attivo presso la sede del soggetto promotore, così come previsto dal regolamento didattico del corso di laurea stesso. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 Il soggetto ospitante accoglie gli studenti del Corso di laurea in Igiene dentale dell’Università degli studi di Milano, con sede accreditata presso il soggetto promotore e, ai fini dell'espletamento delle attività di tirocinio pratico previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione attrezzature, servizi e personale identificati come idonei per la formazione dei tirocinanti; ART. 2 Le funzioni di assistenza al tirocinio presso il soggetto ospitante sono svolte da personale qualificato messo a disposizione dal soggetto medesimo all'interno dell'orario di servizio. Ove previsto, unitamente alle attività di tutorato, tale personale concorre alla formulazione del giudizio sul tirocinio degli studenti. La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard indicati dal Protocollo Regione/Università e alle modalità di svolgimento del tirocinio in relazione agli obiettivi di formazione, relativamente al rapporto studenti/assistenti al tirocinio; di ciò è garante il Responsabile della Direzione professioni sanitarie (DPS) o persona dallo stesso delegata. ART. 3 Il personale del soggetto promotore, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, e della preventiva autorizzazione del legale rappresentante, può partecipare al bando per gli incarichi di docenza per il Corso di Laurea in oggetto, annualmente predisposto dell'Università degli Studi di Milano (Facoltà di Medicina e Chirurgia). AI personale con incarico di docenza nei corsi integrati dell'ordinamento della Laurea in parola, sono dovuti, da parte del soggetto promotore, i compensi relativi nell'entità prevista dalle disposizioni in materia. Detti compensi, liquidati dietro presentazione di idonea notula, sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendenti e, come tali, conguagliati ai fini fiscali. Il personale coinvolto nell'attività di supporto alla didattica d'aula svolgerà tale attività al di fuori dell'orario di servizio (ovvero, se eccezionalmente svolta durante l'orario di servizio, verrà compensata con un orario aggiuntivo di pari durata). ART. 4 La durata, il periodo di svolgimento e le modalità del tirocinio saranno concordati tra il coordinatore delle attività professionalizzanti del corso di laurea o persona delegata e il Responsabile della DPS del soggetto ospitante o persona delegata. ART. 5 Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono adeguatamente coperti da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni che potrebbero verificarsi con polizza a carico dell'Università degli studi di Milano; L'Università degli Studi di Milano provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose. Gli estremi delle garanzie assicurative sono riportate nel progetto formativo del singolo studente Il soggetto ospitante per il tramite del Responsabile DPS o del tutor degli studenti, insieme allo studente comunicano il verificarsi del sinistro al soggetto promotore. L'eventuale denuncia di sinistro è un onere dell’Università degli studi di Milano soggetto promotore ed è inoltrata direttamente dalla medesima secondo propria procedura. Il soggetto promotore e l’università si fanno carico di comunicare agli studenti le modalità da seguire. ART. 6 Gli studenti in tirocinio hanno diritto di usufruire, alle medesime condizioni del personale del soggetto ospitante dei seguenti servizi accessori: a) spogliatoi, servizi igienici (etc.) b) fruizione servizio mensa alle condizioni e tariffe previste dal regolamento aziendale. L'identificazione degli studenti deve essere effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento da distribuirsi a cura dell'Università degli studi di Milano. ART. 7 I tirocinanti, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s. m. e i.), nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine utilizzate dal tirocinante siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Il soggetto promotore assicura che agli studenti siano forniti abbigliamento e calzature adeguate in conformità a quelle utilizzate dal personale dipendente operante nel servizio dove verrà effettuato il tirocinio e alle normative vigenti in materia di sicurezza. ART. 8 Tra gli studenti e l'AO di Bergamo che li riceve in tirocinio non s'instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione. Durante lo svolgimento del tirocinio gli studenti sono tenuti a svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del corso di laurea in oggetto, a rispettare il segreto professionale, mantenere un comportamento deontologicamente corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività aziendale acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m. e i. ART. 9 Salvo quanto previsto agli art. 5, 6 e 7 la presente convenzione non comporta alcun onere a carico del soggetto promotore per l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante. Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si fa riferimento al relativo Protocollo d'Intesa Regione/Università. ART. 10 La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 e fino all'anno accademico 2016/2017 e potrà essere rinnovata, non essendo previsto il rinnovo tacito, per un uguale periodo previa comunicazione scritta tra le parti. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto da comunicarsi tramite pec o a mezzo raccomandata a.r. entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico. ART. 11 Il soggetto promotore, prima dell'inizio dei tirocini, si impegna ad inviare all'USC Politiche e gestione del personale del soggetto promotore e all’USC Direzione delle professioni sanitarie l'elenco nominativo dei tirocinanti, con tutti i loro dati personali, nonché il periodo di frequenza. Sarà quindi compito dei tirocinanti recarsi presso all'USC Politiche e gestione del personale per il disbrigo delle necessarie formalità connesse al tirocinio. L'attivazione e gestione dei singoli progetti formativi sono demandati alle valutazioni e alle intese tra il Responsabile dell’USC Direzione professioni sanitarie del soggetto ospitante e il referente designato dal soggetto promotore. ART. 12 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura ed a carico del soggetto promotore, salvo che le parti godano dell'esenzione prevista dalla normativa vigente, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della dell'art. 5 e della Tariffa Parte Il - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà resa obbligatoria la stessa registrazione. ART. 13 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. ART. 14 Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, nel caso in cui non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Bergamo, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normalmente disciplinato dal c.p.c.. ART. 15 Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto dei rispettivi Codici Etici: - per il soggetto promotore approvato con deliberazione n. 40 del 28.09.2012 e consultabile sul sito www.policlinico.mi.it; - per il soggetto ospitante approvato con deliberazione n. 289 del 26.06.2007 e consultabile sul sito www.hpg23.it al link “Chi siamo” – “ Codice etico”; la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell’accordo e prendono quindi atto che l’inosservanza dei principi negli stessi contenuti è rilevante anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto. ART. 16 Le parti, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, dichiarano, ciascuna per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. X/825 del 25 ottobre 2013. Letto, confermato e sottoscritto, Milano, ___________________ Bergamo, ___________________ Fondazione IRCCS Cà Granda Azienda Papa Giovanni XXIII Ospedale Maggiore Policlinico IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carlo Nicora) (dott. Luigi Macchi) ____________________________________ __________________________________ "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate". Imposta di bollo assolta in modo virtuale. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------