DELIBERAZIONE N. 960/2015 ADOTTATA IN DATA 11/06/2015 OGGETTO: Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, per l’esecuzione di indagini molecolari. I L DI RE TT ORE GE NE RALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: questa azienda ospedaliera ha garantito attraverso l’attività dell’USC Ematologia – a richiesta diretta per singole prestazioni – alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico l’esecuzione di indagini molecolari; con e-mail prot. A.O. n. 0022303del 11/06/2014, sono state comunicate alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico le nuove condizioni per accedere al servizio e contestualmente è stata inviata una bozza di convenzione; con e-mail prot. A.O. n. 21606 del 08/06/2015, la suddetta Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico ha comunicato che intende stipulare una convenzione per l’esecuzione di indagini molecolari in campo ematologico; Visto il testo di convenzione predisposto dal competente ufficio e trasmesso con alcune modifiche dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico; Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Ematologia; DELIBERA 1. di approvare le premesse e gli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante; 2. di sottoscrivere con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico specifico accordo per l’esecuzione di indagini molecolari con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A); 3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio dell’esecuzione del contratto provvedendo a verificare la rendicontazione dell’attività svolta e a richiedere all’ufficio competente l’emissione delle fatture; Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo 4. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati alla sua esecuzione. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo Allegato A CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI MOLECOLARI IN CAMPO EMATOLOGICO TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII E LA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. n. 80020570166 e P.IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora, (d'ora in poi detta anche “Azienda”) e La Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale Dr. Luigi Macchi, domiciliato per la carica presso detta sede, (d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”). “Azienda” e “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche “Parti” PREMESSO CHE - la “Azienda” ha garantito – a richiesta diretta per singole prestazioni - al “Titolare della convenzione” l’esecuzione di indagini molecolari; - tale attività viene svolta con regolarità e reciproca soddisfazione delle parti comportando di norma circa 40 prestazioni per anno; - la “Azienda” ha richiesto al “Titolare della convenzione” l’attivazione di specifica convenzione per meglio definire i termini del servizio garantito da parte della USC Ematologia diretta dal dott. Alessandro Rambaldi; - le “Parti” dichiarano di conoscere reciprocamente il codice etico delle rispettive organizzazioni pag. 1 di 5 impegnandosi al rispetto formale e sostanziale dei contenuti e danno atto e attestano che le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI 2.1 Il “Titolare della convenzione” affida alla “Azienda” l’esecuzione di indagini molecolari da eseguirsi a favore dei propri utenti secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 2.2 La “Azienda” garantisce: 2.2.1 l’esecuzione delle prestazioni specialistiche richieste nell’ambito della attività del Laboratorio di Ematologia. 2.2.2 la trasmissione dei referti delle indagini eseguite nel formato e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal “Titolare della convenzione”, ovvero tramite software di accesso diretto ai referti predisposto dalla “Azienda” di norma entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricezione dei campioni, precisando inoltre che tale termine sarà ridotto ad 15 (quindici) giorni in caso di problemi preventivamente segnalati come urgenti da parte dei responsabili sanitari indicati dal “Titolare della convenzione”. 2.3 Il “Titolare della Convenzione” garantisce: 2.3.1 le attività di prelievo e predisposizione del materiale da analizzare presso le proprie sedi con proprio personale, senza oneri per la “Azienda” procedendo secondo le indicazioni per la raccolta di materiale biologico contenute nella versione operativa del manuale fornito dal “Responsabile del contratto” ovvero secondo ulteriori eventuali specifiche ed istruzioni per la conservazione di materiali biologici interne al Sistema di Qualità del “Titolare della Convenzione” e fornite dallo stesso per iscritto; 2.3.2 la conservazione e l’invio dei campioni da esaminare presso l’USC Ematologia della “Azienda” secondo le indicazioni per la raccolta di materiale biologico contenute nella versione pag. 2 di 5 operativa del manuale fornito dall’ “Azienda” ovvero secondo ulteriori eventuali specifiche indicazioni fornite dallo stesso per iscritto. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO 3.1 Per l’attività oggetto del presente contratto il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” gli importi corrispondenti a quelli previsti nel tariffario allegato al presente contratto. 3.2 Non sono previsti rimborsi per spese di spedizione effettuati mediante posta elettronica o accesso al sistema di refertazione diretto della “Azienda; nel caso il “Titolare della convenzione” richiedesse la spedizione in forme diverse onerose verranno addebitati a quest’ultimo i costi di spedizione. 3.3 L’USC Ematologia della “Azienda” provvederà a trasmettere all’USC Formazione, marketing e libera professione con cadenza trimestrale il prospetto di rendicontazione delle prestazioni effettuate a favore del “Titolare della convenzione” in relazione alla presente convenzione. 3.4 Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla ricezione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Azienda Ospedaliera PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN IT75Z0569611100000008001X73. 3.5 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento al momento della sottoscrizione. ELIMINARE (VEDI ART. 7) Art. 4 - DURATA 4.1 Il presente contratto, di validità biennale, entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione dell’ultimo contraente. 4.2 Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”. 4.3 Le “Parti” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto anche a mezzo telefax alla parte interessata. 4.4 Le parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo a partire dall’1.6.2015. pag. 3 di 5 Art. 5 – GARANZIA GENERALE 5.1 Le “Parti” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati. 5.3 Le “Parti” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni. 5.4 Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto (anche a mezzo telefax) alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle sole prestazioni già erogate. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE 7.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento. pag. 4 di 5 7.2 Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 7.3 è soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione, assolta in modo virtuale, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642. La Fondazione corrisponderà l'imposta di bollo in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005. Per la “Azienda” Per il “Titolare della convenzione” IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Carlo Nicora Dott.ssa Francesca Fancelli IL DIRETTORE GENERALE Dr. Luigi Macchi Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2. La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i. USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 035 2673704 Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa pag. 5 di 5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------