PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] TRIBUNALE AMMINISTRATIVO R E G I O N A L E DEL LAZIO RICORSO PER La PROVINCIA DI LATINA codice fiscale 80003530591, in persona del Presidente Armando Cusani, in virtù dei poteri conferiti dall’art.17 dello Statuto provinciale, rappresentato e difeso, giusta ordinanza presidenziale n.193 assunta in data 4.09.2012, (DOC.1), per mandato in calce al presente dall’Avv. atto, Giulio Tatarelli, c.f. TTRGLI78A17E527J (e.mail [email protected] – PEC [email protected] fax:0773.663556), dell’Avvocatura provinciale ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, in Roma via Cola Di Rienzo n.297 00100 ROMA (RM) presso lo studio dell’Avv. Nadia Scugugia e Avv. Stefano Palmieri posta certificata: [email protected]; CONTRO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi, N.12 – 00186 ROMA. Ed altresì REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro- tempore della Giunta Regionale con sede in Via Cristoforo Colombo n.12 - 00145 ROMA; 1 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] PROVINCIA DI FROSINONE in persona del Presidente pro tempore, Antonello Iannarilli con sede in Frosinone - P.zza A. Gramsci, 13 - 03100 FROSINONE; PROVINCIA DI RIETI in persona del Presidente pro tempore, Fabio Melilli con sede in Via Vittorio Emanuele II - 02100 RIETI PROVINCIA DI VITERBO in persona del Presidente pro tempore, Marcello Meroi, con sede in - Via Saffi, 49 - 01100 VITERBO nonché al CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO in persona del Presidente pro tempore Fabio Melilli, con sede in Via della Pisana, 1301 - 00163 ROMA controinteressati per l’annullamento previa sospensiva della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 Luglio 2012, pubblicata in G.U. n.171 del 24 Luglio 2012, avente ad oggetto la “Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell’articolo 17, comma 2, del D. L. 6 Luglio 2012, n.95” (DOC.2), pubblicata in G.U. del 24 luglio 2012 n. 171, con contestuale questione di illegittimità costituzionale dell’art.17 del D.L. N.95/2012, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto e con espressa riserva di formulare sin da ora motivi aggiunti. FATTO L’art.23 del D.L. n.201/2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L.n.214 del 22.12.2011, dal comma 14 al comma 21, contiene 2 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] norme di sostanziale “abolizione” delle Province ritenute lesive delle attribuzioni, delle competenze e prerogative degli enti locali. Dalle norme approvate, le Province di cui all’art.114 della Cost. escono completamente trasformate, divenendo enti di secondo grado, preposte a funzioni di coordinamento delle attività proprie dei Comuni: non esercitano più l’attività di gestione amministrativa, né propriamente funzioni amministrative ai sensi dell’art.118, comma 1 e 2, della Costituzione. Tali approdi normativi sono stati oggetto di formale dissenso dal Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio (CAL) nella seduta del 24 gennaio u.s. che, in occasione della quale è stata approvata all’unanimità, la deliberazione n.1, con la quale si è sollecitata presso il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, dello Statuto regionale, la proposizione del ricorso alla Corte Costituzionale avverso l’articolo 23, commi 14–21, del d.l. n. 201/2011. Le motivazioni addotte nel citato atto deliberativo venivano ulteriormente argomentate nell’Ordine del giorno approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.4 del 30.01.2012 (DOC.3). La Regione Lazio, d’altro canto, ha esercitato il suo potere-dovere di difendere il sistema delle autonomie locali, promuovendo la questione di legittimità costituzionale, con ricorso n.44/2012, pubblicato in G.U. n.15 del 11.04.2012, ritenendo che l’art.23 costituisca un grave vulnus ai principi costituzionali a garanzia delle autonomie locali. A tal proposito giova, segnalare che la odierna deducente ha proposto nei termini e con le modalità di cui all’art.4 “Interventi in giudizio” della Deliberazione della Corte Costituzionale, deliberazione 7 ottobre 2008, recante Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 3 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] costituzionale (GU n. 261 del 7-11-2008)- ricorso ad ajuvandum per la lesione diretta subita dalle norme contestate e per la lesione delle prerogative dal testo Costituzionale riconosciute alle Province. In prosecuzione dell’avviata opera di riassetto istituzionale, ed in buona parte, col proposito di superare i macroscopici vizi di incostituzionalità del precedente decreto, il Governo, ricorrendo ancora una volta, alla decretazione d’urgenza, ha emanato il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, c.d. “ Spending review 2” recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, successivamente convertito in L. n. 135 del 7 agosto 2012. Ed invero, il decreto in questione ha proceduto, del tutto immotivatamente ed arbitrariamente, all’individuazione di ben due criteri applicativi per la riduzione del numero delle Province Italiane, ovvero quello della dimensione territoriale e quello della popolazione residente in ciascuna provincia, rinviando ad una Deliberazione del Consiglio dei Ministri la successiva puntuale enucleazione dei requisiti minimi. Pertanto, in data 20 Luglio 2012, il Consiglio dei Ministri deliberava, proprio ai fini dell’attuazione dell’art. 17 del D.L. n. 95 del 6 Luglio 2012, i requisiti di riordino delle Province individuando, così come statuito all’art.1, per il requisito dimensionale territoriale: un chilometraggio a) non inferiore a 2.500 Kmq, e per quello della popolazione residente un numero b) non inferiore a 350.000 abitanti. Avverso tale atto, del tutto ingiusto ed illegittimo, oltre che palesemente lesivo delle aspettative ed interessi di cui la Provincia di Latina è direttamente portatrice, la ricorrente intende proporre, come in effetti col presente atto propone, ampio e formale ricorso per ivi sentir 4 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] annullare integralmente la deliberazione de qua atteso che i requisiti determinati dall’esecutivo per il riordino delle Province, così come i criteri enucleati dal presupposto D.L. n.95/2012, meritano, come si avrà modo di argomentare, non poche censure. *** *** *** Avverso l’atto in epigrafe, ed i suoi ineludibili presupposti normativi, gravemente lesivi della sfera giuridica della ricorrente amministrazione, oltre che palesemente illegittimi sotto molteplici profili, si propone il presente ricorso a mezzo del quale se ne chiede l’annullamento per tutti i motivi che verranno appresso dedotti a seguito della illustrazione della ricorrenza delle condizioni dell’azione. I. SULLA LEGITTIMAZIONE E INTERESSE ALLA IMPUGNATIVA E SULL’INTERESSE AL RICORSO Per ciò che concerne la legittimazione al ricorso al momento non v’è deduzione da svolgere, stante la diretta ed immediata incidenza, dell’impugnato provvedimento nella sfera giuridica della Provincia di Latina e degli interessi di cui la ricorrente è portatrice. Invero, non è recabile in dubbio la sussistenza in capo alla ricorrente amministrazione di un diretto interesse ad essere partecipe del processo di riordino posto in atto per il tramite di una complessa sinossi normativa che trae le sue radici dal D.L. n.201/2011 (Decreto meglio noto come Salva Italia), cui succede il D.L. n.95/2012 (c.d. Spending review) tra i quali si innesta la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 Luglio scorso, oggetto della presente impugnativa. 5 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] Ebbene, costituisce ius receputm, anche per come meglio si dirà oltre, l’assunto secondo il quale il principio autonomista concorre a realizzare il principio democratico che informa, nel suo complesso, l’ordinamento repubblicano. Nello specifico, secondo quanto previsto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 aprile 2002 n. 106, l’art. 1, nello stabilire che la sovranità appartiene al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell’organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare esaurendosi, posto che “le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, ma permeano l’intelaiatura costituzionale” assumendo “una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie locali”. Per altro verso, la valenza di questo obiettivo significato, oltre che emergere alla stregua dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, recati dagli articoli 1 e 5, è stata altresì sancita dalla Carta Europea delle Autonomie Locali (CEAL), firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata da 45 Paesi e di cui è stata data esecuzione in Italia con Legge 30 dicembre 1989 n. 439, nell’ottica di una stringente salvaguardia dei diritti del cittadino nell’ambito delle autonomie locali, ove viene in evidenza nella formulazione del preambolo, la consapevolezza “del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell’autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo all’edificazione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento” e che “ciò presuppone l’esistenza di collettività locali dotati di organi decisionali democraticamente costituiti, che beneficiano di una 6 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all’espletamento dei loro compiti istituzionali” . Ne consegue la indubbia legittimazione ed interesse al presente ricorso da parte della deducente, confortata dalla diretta ed immediata incidenza della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, nella sfera giuridica della Provincia di Latina, stante il combinato disposto dell’art. 17 del D.L. n.95 del 6 Luglio 2012 e dell’impugnato provvedimento governativo, oggetto di riordino istituzionale. Del resto, preme rilevare che l’Ente provinciale pontino, pur eccedendo abbondantemente il requisito minimo prescritto di 350 mila residenti, non raggiunge per poche centinaia di Km, il parametro di estensione minimo fissato in 2.500 Kmq dall’articolo 1 della indicata deliberazione. Conseguentemente, appare altresì di tutta evidenza la legittimazione dell’Amministrazione de qua ad agire tanto per la tutela dei propri interessi, che per la cura concreta di quelli della collettività di riferimento in virtù della propria vocazione specifica di Ente territoriale esponenziale che, proprio in ossequio al principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost, impone all’ente locale più vicino ai cittadini la cura degli interessi delle comunità stanziate sul proprio territorio. I cittadini della Provincia di Latina, saranno invero, come prevedibile, i primi ad essere pesantemente pregiudicati dal nuovo assetto organizzativo provinciale, il cui prodotto determinerà la creazione di macro province di area vasta, con la inevitabile conseguenza di ritardi nell’efficienza degli uffici amministrativi, atteso il crescente esponenziale carico di lavoro delle amministrazioni provinciali. 7 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] Per quanto poi riguarda l’interesse al ricorso, del pari indubitabile né è la ricorrenza, ove si consideri che, la Provincia assume una posizione differenziata rispetto alla tutela del proprio interesse alla corretta azione amministrativa in materia, da cui discende la legittimazione ad agire anche nell'interesse dell'intera sua collettività derivandole direttamente dal ruolo di portatore di interessi generali della comunità territoriale di riferimento. Anche solo facendo riferimento a tali principi affermati da orientamenti ormai risalenti, non si potrebbe dubitare della legittimazione degli enti territoriali rispetto agli interessi della Comunità e del territorio di cui sono enti, non solo esponenziali ma, altresì, rappresentativi. Infatti per tali enti la tutela degli interessi della collettività che rappresentano è oggetto di specifica tutela costituzionale. Si deve ricordare che con la riforma del titolo V della Costituzione è stata esplicitata la funzione degli enti territoriali di cura concreta degli interessi della collettività di riferimento; ciò sia in relazione alla autonomia di cui all'art. 114 della Costituzione (i Comuni, le Province, le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione), sia in relazione alla espressa previsione del principio di sussidiarietà ( art. 118 della Costituzione) che affida all'ente locale più vicino ai cittadini la cura concreta di interessi. La giurisprudenza riconosce ai Comuni quali enti esponenziali della collettività radicata sul loro territorio la legittimazione ad impugnare provvedimenti, anche in materie in cui la competenza specifica sia di altro soggetto pubblico (Cfr. di recente Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1725, che ha affermato la legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti di un Comune, 8 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] che, anche se spogliato di specifiche competenze in materia, nella sua qualità di ente esponenziale, portatore in via continuativa di interessi diffusi radicati nel proprio territorio che fanno capo ad una circoscritta e determinata popolazione residente, è, in astratto, portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato; cfr. altresì T.A.R. Liguria, sez. II, 13 marzo 2009, n. 311, rispetto alla legittimazione di un Comune all'impugnazione di un piano sanitario che prevede la soppressione di strutture sanitarie ospedaliere: i Comuni, sono in linea generale riconosciuti quali titolari di una situazione rappresentativa degli interessi radicati nel proprio territorio, in specie nel nuovo contesto costituzionale in cui all'equiparazione tra diversi livelli di governo, come fissata dall'art. 114 Cost. con conseguente elevazione del riconoscimento dei Comuni, si accompagna l'individuazione del principio di sussidiarietà quale parametro principale di affidamento delle funzioni amministrative le quali comunque vanno attribuite in via principale proprio agli stessi comuni, art. 118 comma 1 Cost.; trattandosi di un ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti nel suo territorio e titolato, in quanto tale, all'impugnazione dei provvedimenti che producono effetti pregiudizievoli per la comunità locale dallo stesso rappresentata, il Comune è legittimato ad impugnare le parti del piano sanitario e di quello ospedaliero riferite alle strutture ricadenti nel suo ambito ovvero, nel caso in cui nel singolo territorio non ve ne siano, in quelle poste nelle immediate vicinanze in quanto costituenti i diretti ed immediati riferimenti sanitari della collettività territoriale). Inoltre, alla Provincia, proprio in quanto ente esponenziale degli interessi che fanno 9 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] capo al suo territorio sono affidate specifiche funzioni dall'ordinamento dagli art. 19 e 20 del T.UE.L., n° 267 del 18-8-2000). Sicchè resta acclarata la idoneità lesiva degli impugnati atti in relazione alla loro concreta ed immediata applicabilità, e che per tali motivi, richiamando il principio di costituzionale memoria fissato dall’art.113, non può sottrarsi al sindacato giurisdizionale, pena la lesione dei principi di cui alla stessa Carta costituzionale fissati agli artt. 3 e 24, vieppiù esaltati dalla riforma dell’art.111 Cost. *** *** *** Ciò in fatto premesso e dedotto quanto alla ricorrenza delle condizioni dell’azione ed alla ammissibilità del ricorso in rapporto alla idoneità lesiva degli atti al cui annullamento lo stesso è diretto, anche alla luce dei principi racchiusi negli articoli 3, 24, 97,111 e 113 della Costituzione, si osserva quanto segue in Diritto II. SULLA NATURA CONSEGUENTE DELL’ATTO IMPUGNATO ASSOGGETTABILITÀ AL E SINDACATO GIURISDIZIONALE. Come noto, in base all’art.2 della Legge n.400 del 23 Agosto 1988, il Consiglio dei Ministri è organo preposto alla determinazione della politica generale del Governo e, ai fini della sua attuazione, ha pertanto competenza all’emanazione di tutti i provvedimenti di fissazione dell’azione generale amministrativa. Ed invero, nel caso di specie la Deliberazione del 20 Luglio 2012 adottata dal Consiglio dei Ministri, ha inteso, proprio nell’asserita ottica 10 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] di riordino istituzionale amministrativo, indirizzare e coordinare segnatamente il nuovo assetto delle Province sulla scorta di ben due criteri; quello dimensionale territoriale e quello afferente la popolazione residente. Orbene, proprio la potestas vincolata del fine dell’atto de quo, oltre che l’individuazione specifica delle Province quali soggetti destinatari, comprova l’evidente natura amministrativa della deliberazione emarginata, che a differenza dei c.d. atti politici, espressivi della libertà politica dell’organo emanante e contenenti per lo più direttive di carattere generale, non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo (Cfr. TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 2223 del 22.02.12, per cui gli Atti Politici “….non costituiscono attuazione dell’ordinamento ma sono espressione di una funzione diversa, libera nei fini e per tal motivo sono sottratti al sindacato del Giudice amministrativo..”. Acclarata l’indiscussa natura amministrativa dell’atto-provvedimento, è poi opinabile la riconducibilità dello stesso alla categoria di quegli atti caratterizzati da ampia discrezionalità emanati da organi di alta amministrazione come appunto i c.d. atti di alta amministrazione, che svolgono funzione di raccordo tra indirizzo politico ed attività amministrativa in senso stretto e che, pertanto, rappresentano il primo grado di attuazione dell’indirizzo politico nel campo amministrativo. Tuttavia, anche nella denegata e marginale ipotesi in cui l’atto in questione debba annoverarsi tra gli atti di alta amministrazione, giova ricordare che per orientamento pacifico di dottrina e giurisprudenza, gli stessi soggiacciono alla generale disciplina del più ampio genus degli atti amministrativi ivi compreso dunque altresì il sindacato 11 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] giurisdizionale e l’obbligo di motivazione prescritto dalla Legge n. 241 del 1990. Del resto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la natura ampliamente discrezionale della scelta adottata dall’organo di alta amministrazione “… può sempre essere sindacata dal giudice sul piano della sufficienza, della logica e della sostanziale congruità e razionalità in quanto non possono ritenersi sussistenti zone assolutamente franche dal sindacato giurisdizionale sull’esercizio di detto potere discrezionale, seppure circoscritto all’accertamento estrinseco della legittimità, cioè al riscontro dell’esistenza dei presupposti e dell’esistenza e della congruità del nesso logico di consequenzialità fra presupposti e conclusione” (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3893; Tar Lazio, I, 9 febbraio 2004, n. 1206; Tar Lazio, Roma, III-quater, 22 gennaio 2009, n. 517). III. SULLA IMMEDIATA LESIVITA’ DELL’ATTO IMPUGNATO Le argomentazioni in punto di diritto che seguiranno infra, meritano una ulteriore preliminare premessa, necessaria a fugare ogni possibile dubbio circa la immediata impugnabilità del provvedimento in oggetto. La gravata deliberazione trae fondamento dal già ricordato art.17 D.L. n.95/2012, il quale sostanzia il riordino in un procedimento complesso, nel quale la fase decisoria si presenta chiaramente articolata in una pluralità di atti e quindi di momenti decisionali, da realizzarsi in tempi assai stringenti. Orbene, nella denegata e remota ipotesi in cui si volesse ricondurre la gravata deliberazione nell’alveo degli atti endoprocedimentali, 12 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] rivisitando i tradizionali principi in materia di impugnazione degli atti amministrativi ed alla luce delle note nozioni di teoria del procedimento amministrativo, talune eccezioni si impongono rispetto alla regola che vuole tali atti non autonomamente impugnabili. Si allude all’ipotesi dell'autonoma impugnabilità di atti come pareri e proposte, che abbiano carattere vincolante e quindi risultino immediatamente lesivi della sfera giuridica dell’interessato. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che "la regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento) incontra un’eccezione nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato, e di atti soprassessori, che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza idonei, come tali, ad imprimere un indirizzo ineludibile alla determinazione conclusiva" (così: C.d.S., Sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 296; id., 11 marzo 2004, n. 1246; 11 marzo 1997, n. 226; Sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 1377, TAR Lazio n.2223/2012). Vieppiù che nel caso in esame, la lesività non si profila soltanto temuta, ma si concreta nella modificazione della circoscrizione provinciale quale 13 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] conseguenza diretta della carenza in capo alla Provincia di Latina (similmente ad altre province) dei requisiti minimi determinati dall’atto deliberativo impugnato. Il tenore del comma 2, primo periodo, dell’art. 17, non lascia dubbi in tal senso: “Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riordino delle province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia”. Appare chiaro quanto il disposto normativo citato preveda, un procedimento complesso determinativo di una sequenza articolata di atti che, tuttavia, hanno una autonoma valenza lesiva, atti che non determinano interruzioni del processo, viepiù salvaguardato nel suo incedere, da idonei meccanismi sostitutivi, ad assicurare il perseguimento dell’obiettivo e dunque un riordino ingenerato dai parametri vincolanti stabiliti dal Governo. Tale idoneità lesiva impone il superamento della paventata natura generale ovvero endoprocedimentale del provvedimento impugnato, il quale si profila come provvedimento avente carattere specifico e concreto, e pertanto idoneo ad incidere direttamente nella sfera degli amministrati, siano essi soggetti singoli o enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, da cui l'onere di immediata impugnazione. 14 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] Conforta la fondatezza di tale approdo, l’avvenuta pubblicazione dell’atto deliberativo governativo non solo sul sito del Ministero bensì sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2012 n. 171, attraverso la quale si è adempiuto all’onere comunicativo integrativo della efficacia provvedimentale. La espressa previsione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un atto asseritamente endoprocedimentale, rappresenterebbe un ossimoro giuridico frutto di esegesi negromantiche, piuttosto che normative. Non sfugge quanto l’ordine normativo assegni alla comunicazione una specifica presenza procedimentale, successiva alla fase decisoria e quindi riconducibile alla fase di integrazione dell'efficacia. Adottato il provvedimento espresso l'amministrazione procedente deve informare gli interessati dell'avvenuta conclusione del procedimento. La suddetta pubblicazione ha consacrato la generale conoscibilità dell’atto corroborandone la natura definitiva dello stesso, dal quale cioè, né sono derivati, e come in effetti derivano, conseguenze immediate. Il processo di riordino vede infatti già mutato lo scenario istituzionale italiano: più della metà degli enti provinciali sono stati dichiarati morituri, le Province "salve" sarebbero 43 su 107 di cui 10 metropolitane, 26 in Regioni a Statuto ordinario e 7 in Regioni a statuto speciale. Chiara ed inequivocabile la nuova geografia provinciale, disegnata a far data dalla pubblicazione dell’atto dell’Esecutivo sopra ricordata, che individua i soggetti istituzionali che mantengono la loro entità rappresentativa e coloro che iniziano il percorso di dismissione delle funzioni propedeutico all’accorpamento in una nuova circoscrizione. 15 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] Il rinnovato contesto istituzionale non appare privo di ulteriori conseguenze in danno degli enti morituri: appare infatti di tutta evidenza quanto la Provincia di Latina ob torto collo abbia la necessità di rimodulare la propria actio pubblica ed i propri programmi, un ripensamento delle priorità che avevano ispirato il programma di mandato con evidente coinvolgimento dell’apparato amministrativo che, alla luce della inevitabile soppressione (o riordino che dir si voglia) sta alimentando, giorno dopo giorno, un sentimento di sconforto generale presso i dipendenti, i quali in vista della rivisitazione degli organici attiva volontariamente procedimenti di esodo verso i Comuni della Provincia, della Regione o comunque verso altri enti, al fine di scongiurare eventuali ma pur sempre possibili, se non prevedibili, situazioni di esubero. Si tratta di ripercussioni gravi, che minano la dinamica delle relazioni interne all’amministrazione ed alterano i rapporti e le progettualità sinora messe in campo necessarie al corretto raggiungimento degli obiettivi. Ulteriori profili di illegittimità sono riscontrabili dal giudice a quo nel contrasto diretto con alcuni principi della Costituzione, IV. ILLEGGITTIMITA’ DEGL’ATTO VIOLAZIONE PRECETTI DEI ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO GRAVATO PER COSTITUZIONALI - PRESUPPOSTO – INVALIDITA’ DERIVATA a) VIOLAZIONE DELL’ART.77 DELLA COSTITUZIONE: RICORSO ALLA DECRETAZIONE D’URGENZA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA URGENZA E 16 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] DELLA NECESSITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OMOGENEITA’. Come noto, l’articolo 77 della Costituzione, consente al Governo, nei soli casi di straordinarietà ed urgenza la possibilità di adottare sotto la propria personale responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Come ha affermato la Corte costituzionale, il Governo, ai sensi dell’art. 77 Cost., è legittimato ad adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge unicamente quando, in ragione di una circostanza eccezionale ed imprevedibile, non sia possibile provvedere con gli strumenti legislativi ordinari, rendendosi necessaria ed improcrastinabile la produzione immediata degli effetti propri del decreto governativo (cfr. Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29). L’esistenza di tali presupposti non può essere sostenuta dalla apodittica enunciazione di tale sussistenza, essendo indispensabile, fra l’altro, che alla situazione o le situazioni disciplinate dall’atto normativo dell’esecutivo si applichino immediatamente gli effetti del decreto, al fine di porre in essere quelle modificazioni, sia della realtà materiale, sia dell’ordinamento che sono richieste proprio dalla eccezionalità ed imprevedibilità dell’evento regolato (cfr. Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171). CIÒ FUGA OGNI DUBBIA CIRCA LA ATTITUDINE LESIVA DELL’ATTO DE QUO E LA NECESSITÀ DELLA SUA IMMEDIATA IMPUGNAZIONE nei termini già argomentati in rubrica che precede. In questo senso, del resto, dispone l’art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, rendendo esplicito il principio desumibile dalla norma costituzionale, prevede che il decreto-legge “DEBBA CONTENERE MISURE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE”. 17 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto – legge, “costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione del predetto atto, di modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura…un vizio di illegittimità costituzionale del decreto – legge che risulti adottato al di fuori dell’ambito applicativo costituzionalmente previsto” (cfr. Corte cost., 30 aprile 2008, n. 128; Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171). E la prova della mancanza dei requisiti di cui all’art. 77, II comma, Cost. può e deve desumersi non solo da indici testuali interni, ma anche da elementi esterni al decreto, i quali, nel caso concreto, dimostrino la evidente insussistenza di circostanze attuali di natura eccezionale ed imprevedibile che si pongano a fondamento del provvedimento governativo (cfr. Corte cost., 30 aprile 2008, n. 128; Corte cost., 29 luglio 1996, n. 330; Corte cost., 22 luglio 1996, n. 270). Orbene, nel caso che ci occupa, non può sicuramente ravvisarsi né la straordinarietà, né tantomeno l’urgenza giustificativi dell’emanazione del D.L.95/2012 atteso che il dichiarato intento del Governo di conseguire, altresì con il riordino delle Province, il rispetto in tempi celeri del piano di revisione e contenimento della spesa pubblica, appare palesemente in contraddizione con quanto asserito nella relazione tecnica allegata all’emarginato decreto, per cui “l’effettiva quantificazione dei risparmi di spesa discendenti dalla procedura di riordino potranno essere quantificati solo a completamento dell’iter”, iter che –a mente dell’art.23 del D.L. n.201/2012, difficilmente potrà concludersi prima della scadenza naturale del mandato di numerose province, verosimilmente previsto per il 2014. 18 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] A maggiore conforto, vale la pena richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale non ha mancato di chiarire quanto il vizio del decreto carente dei presupposti della necessità ed urgenza si trasmette ineluttabilmente alla legge di conversione. Ne resta, nel caso che ci occupa, evidentemente travolto il deliberato del Consiglio dei Ministri che, nel decreto e nell’atto di conversione radica la propria ragion d’essere. Ne tale carenza può dirsi superata dalla prassi invalsa negli ultimi anni, consolidando, il caso di che trattasi, una indubbia evidente mancanza, non potendosi tale lacuna colmarsi inscrivendo il caso controverso entro un quadro di straordinaria contingenza economico finanziaria da arginare attraverso il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, imposti dagli obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio (art.17 comma 1 D.L. n.95/2012). Del resto, sul punto la stessa Corte Costituzionale, con noti arresti giurisprudenziali (sentenze n.148/2012 e n.151/2012), proprio in materia di autonomia degli enti locali ha inteso, con l’inequivocabile intento di arginare l’ormai copioso ricorso alla decretazione d’urgenza, ammonire il Governo ribadendo che il richiamo al noto principio “Salus rei publicae suprema lex esto”, non può in alcun modo essere invocato per giustificare la sospensione delle garanzie costituzionalmente previste. Afferma infatti la Corte: “il principio salus rei publicae suprema lex esto non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l’emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall’ordinamento 19 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] costituzionale”. E’ un principio netto e chiarissimo, in risposta alla difesa dello Stato secondo la quale le misure finanziarie adottate “trovano giustificazione nell’esigenza di far fronte con urgenza ad una gravissima crisi finanziaria che mette in pericolo la stessa salus rei publicae. La gravità della situazione consentirebbe allo Stato di derogare alle regole costituzionali di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e di «intervenire legislativamente in ogni materia», in ottemperanza ai doveri espressi dalla Costituzione ed in applicazione dei princípi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unità della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost., dell’appartenenza all’Unione europea (art. 11 Cost.), del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.) e della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.)”. Tale assunto come noto non è stato condiviso dalla Corte Costituzionale la quale ha perentoriamente affermato: LE NORME COSTITUZIONALI MENZIONATE DALLA DIFESA DELLO STATO, INFATTI, NON ATTRIBUISCONO ALLO STATO IL POTERE DI DEROGARE AL RIPARTO DELLE COMPETENZE FISSATO DAL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE, NEPPURE IN SITUAZIONI ECCEZIONALI”. E’ chiaro che le norme relative alle Province, contenute nella sinossi normativa a fonte governativa modificano in radice l’architrave del policentrismo autarchico adottato dalla Carta Costituzionale e ridefiniscono profondamente l’assetto di un ente territoriale, la Provincia, 20 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] previsto dalla Costituzione, realizzando una riforma strutturale destinata a valere in via permanente sulla organizzazione dei pubblici poteri, che non radica la sua ragion d’essere nella necessità di far fronte ad una situazione di urgenza contingente e straordinaria. Né l’urgenza di adottare la disciplina in questione può consistere nell’esigenza di conseguire un risparmio di spesa in tempi brevi, dal momento che, come si è in precedenza ricordato, secondo la relazione illustrativa accompagnatoria del D.L. N.201/2011, il risparmio ipotizzato “è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo”. Infine, ma non di minor rilievo, le norme censurate risultano, altresì, illegittime anche perché inserite all’interno di un decreto – legge PRIVO DEL REQUISITO DELLA OMOGENEITÀ. Com’è noto, l’art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 stabilisce che il contenuto del decreto-legge debba “ESSERE SPECIFICO, OMOGENEO E CORRISPONDENTE AL TITOLO”, e la Corte costituzionale ha affermato, con una recentissima decisione, che tale disposizione “costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto – legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento”, cosicché “la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il “caso” che lo ha reso necessario, trasformando il decreto – legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale” (cfr. Corte cost., 16 febbraio 2012, n. 22; v. anche Corte cost., 30 aprile 2008, n. 128). 21 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] L’inserzione nel testo normativo in questione, sotto il titolo omnicomprensivo “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, di cui al D.L. 201/2012, al pari di quello del D.L. n. 95/2012, sotto tale ultimo profilo ancor più interessante e variegato, che reca “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)” della normativa afferente il riordino delle Province, accanto a disposizioni riguardanti oggetti più disparati, rende il decreto illegittimo per mancanza del citato requisito dell’omogeneità. Né i vizi del decreto potrebbero ritenersi sanati dalla legge di conversione, dal momento che, come ha affermato la Corte costituzionale già richiamata, la conversione di un decreto – legge illegittimo determina, al contrario, un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, che, valutando erroneamente l’esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti, converte in legge un atto che non può essere legittimo oggetto di conversione (cfr. Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29). Affermare che la legge di conversione sia atta a sanare, in ogni caso, i vizi del decreto-legge, infatti, “significa in concreto attribuire al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie” (cfr. Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171; Corte cost., 30 aprile 2008, n. 128) e quanto alla “tutela di valori e diritti costituzionali” (cfr. Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171). 22 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] b) VIOLAZIONE DELL’ART.133 DELLA COSTITUZIONE: MANCANZA DEL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI LOCALI NELLA PROCEDURA DI RIORDINO La procedura individuata dal Governo, nel D.L. n. 95/2012, di rinvio ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, per la fissazione dei requisiti minimi essenziali alla rimodulazione del sistema locale, si pone senza dubbio alcuno in contrasto con quanto disposto all’art. 133, 1 comma, della Carta Costituzionale che enuncia: “Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione”. La procedura di riordino, prescelta dalla Costituzione dunque, demanda esclusivamente ai Comuni, primi coinvolti, l’iniziativa del riordino delle circoscrizioni provinciali dello Stato sentite le Regioni. Solo al termine di tale iter che si avvia secondo un processo definito bottom up, “dal basso verso l’alto”, il Parlamento, cui in buona sostanza spetta un ruolo di verifica-ratifica, potrà procedere ad approvazione mediante apposita legge. Orbene, nel caso del D.L. 95/2012 e conseguente della Deliberazione del Consiglio dei Ministri, si è inteso seguire l’inverso ed opposto percorso ove l’iniziativa dei Comuni viene apoditticamente sostituita da quella dei CAL. Ebbene, non sfugge quanto il CAL, pur contemplato dalla Carta costituzionale, viene specificatamente indicato dall’articolo 123 quale “organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”, ben 23 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] lontano da poter costituire un idoneo e democratico sostituto dei Comuni. Resta peraltro poi da dover comprendere come possano partecipare al suddetto processo riorganizzativo i comuni presenti nelle Regioni che ad oggi non hanno tuttavia provveduto all’istituzione degli organi consultivi CAL o che risultano sprovviste di organi di raccordo delle autonomie locali! Tale questione sembrerebbe in qualche modo superabile, così come desunto dalla norma del decreto, dall’ennesima forzatura, per la quale in assenza di proposte, il riordino prosegue autonomamente mediante meccanismi sostitutivi, con ciò reiterando la violazione del 133, 1 comma Cost.. Sebbene, il procedimento di riordino delineato a partire dalla Decreto Legge n.201 del 2012, ed articolatosi nei termini di cui all’art.17 del Decreto legge n.95/2012, abbia una portata generale, è indubbia la sua sussumibilità nell’alveo dell’art.133 Cost., in assenza del quale si ipotizzerebbe un vuoto normativo. Ma anche a voler supportare l’infondata tesi della generalità del riordino rispetto alla specificità del caso delineato dall’art.133 Cost., quanto da questo stabilito, il dettato costituzionale resterebbe pur sempre un monito chiaro, dal quale il legislatore ordinario non avrebbe motivo né ragione di discostarsi ammantando un revisione su scala generale, né giammai un percorso necessitato dalla urgenza di assicurare gli equilibri di bilancio. Ebbene, nella relazione al disegno di legge di iniziativa governativa n. 3396 per la conversione del decreto-legge n.95/2012 (spending review) si 24 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] legge: “anche a voler prescindere dalla considerazione che, trattandosi di riordino complessivo, non trova applicazione l’art.133 della Costituzione, va rilevato in ogni caso che detto articolo è, nella sostanza, rispettato visto che i Comuni sono pienamente coinvolti tramite il Consiglio delle autonomie locali” (pag. 371 della relazione di accompagnamento). Secondo il Governo, quindi, in caso di riordino delle Province che coinvolga tutto il territorio nazionale, è possibile derogare al procedimento legislativo di tipo aggravato di cui all’art. 133, comma 1, della Carta costituzionale. A dire dell’Esecutivo, la norma costituzionale, pertanto, troverebbe applicazione unicamente per modifiche di circoscrizioni provinciali ed istituzioni di nuove Province limitate all’ambito regionale. Premesso che anche il caso di riordino complessivo produce i suoi effetti sempre e comunque all’interno di una Regione, non essendo consentita un’ipotesi di riduzione/accorpamento concernente Province di Regioni contermini (perché, in questa evenienza, la Provincia dovrebbe prima staccarsi dalla Regione di appartenenza e poi aggregarsi a quella confinante ai sensi dell’art.132, comma 2, Cost.), dalla lettura dell’art. 133, comma 1, del testo costituzionale non pare vi siano elementi funzionali ad una interpretazione derogatoria nell’evenienza di un intervento generalizzato sulle Province. Nell’unica volta in cui la Corte costituzionale si è occupata dell’art.133, comma 1, Cost., ossia nella sentenza n.347/1994 relativa al caso della istituzione della Provincia di Lodi, il giudice delle leggi ha “concesso” che la istituzione di Province o la modifica di quelle esistenti possano essere effettuate, oltre che con legge formale, con ricorso 25 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] ad una delega legislativa, ma sempre nel rispetto di quel procedimento ascensionale che vede coinvolti, in primis, i Comuni. Al potere legislativo, ha poi proseguito la Corte, “SPETTA SOLTANTO DELLO VALUTARE, STESSO L’ADEGUATEZZA NELLA FASE PROCEDIMENTO, DELL’AMBITO CONCLUSIVA L’IDONEITÀ E TERRITORIALE DESTINATO A COSTITUIRE LA BASE DELLA NUOVA PROVINCIA”. Infine, sostenere, come ha fatto l’Esecutivo, che la norma costituzionale è comunque rispettata in quanto prevede un coinvolgimento delle amministrazioni comunali tramite i CAL, non sembra fondato. Infatti, l’iniziativa comunale di cui all’art.133, comma 1, Cost. si configura in modo molto diverso rispetto alla deliberazione del piano di accorpamenti e riduzioni che devono adottare i Consigli delle autonomie locali o, in mancanza, gli organi regionali di raccordo, come prevede l’art. 17, comma 2, del decreto-legge n.95/2012. Sono i Comuni, enti locali territoriali singolarmente considerati, ad essere titolari della riserva di competenza ad attivare un eventuale procedimento revisorio e non altri organismi. Inoltre, l’iter procedurale previsto dal provvedimento sulla spending review delinea un percorso il cui contenuto è già precostituito dal Governo e non è affatto rimesso alla libera ed autonoma iniziativa delle amministrazioni comunali, recando ulteriore vulnus alle garanzie assicurate dal disposto costituzionale, aggravato nel momento in cui viene altresì previsto un intervento in via sostitutiva dell’Esecutivo (art. 26 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] 17, comma 4) nel caso in cui le deliberazioni non dovessero essere assunte. Conclusivamente, non appare pertanto plausibile circoscrivere il campo di efficacia della norma costituzionale, ritenendo che essa riguardi solo ipotesi di carattere specifico, posto che una tale esegesi restrittiva non è in alcun modo compatibile con l’art.133 Cost. il cui disposto, al contrario, pone una regola generale, suscettibile di trovare applicazione a tutti i casi di mutamento delle circoscrizioni provinciali. Il principio del pluralismo democratico, l’autonomia riconosciuta agli enti locali territoriali, il processo di decentramento ed il principio di prossimità, suffragano e rafforzano l’estendibilità dei precetti consacrati nell’art.133 al processo in corso, impedendo che la volontà formatasi dal basso possa essere superata da succedanei non conformi al dettato costituzionale, sopravvalutati nella loro rappresentatività al solo scopo di salvaguardare una surrettizia investitura proveniente dalle popolazioni locali, unica fonte della iniziativa ritenuta dal Costituente essenziale alla realizzazione di un riordino territoriale complessivo come quello in atto. c) VIOLAZIONE ART. 117, I COMMA, COST. E ARTT. 2, 3, 5 6 DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI. La soppressione, a tutti i costi, dell’ente intermedio sembra essere diventato un obiettivo ineludibile alla salute dei conti pubblici, tuttavia resta disatteso il conforto di una attenta analisi costi-benefici, così come è risultato irrilevante simulare un ipotesi di scenario credibile del nuovo assetto istituzionale delle autonomie locali. 27 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] Si è da più parti sostenuto che l’Unione Europea spinga verso un riordino amministrativo (art.17 D.L. n.95/2012) da declinare sempre alla luce del principio di sussidiarietà, già individuato come cardine dell’ordinamento giuridico comunitario all’art. 5 del Trattato CE, d’altro canto, promuovendo con efficacia precettiva la Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata dall’ordinamento interno con la legge n.439 del 30 Dicembre 1989. Ebbene, il legislatore italiano nel suo progetto di riordino istituzionale richiama le sollecitazioni dell’Unione, ma dimentica gli impegni assunti con prefato atto normativo. Nel preambolo della medesima Carta viene affermato che “LE COLLETTIVITÀ LOCALI COSTITUISCONO UNO DEI PRINCIPALI FONDAMENTI DI UN REGIME DEMOCRATICO”. Tutto ciò, però, richiede “L’ESISTENZA DI COLLETTIVITÀ LOCALI DOTATE DI ORGANI DECISIONALI DEMOCRATICAMENTE COSTITUITI, CHE BENEFICINO DI UNA VASTA AUTONOMIA PER QUANTO RIGUARDA LE LORO DELLE COMPETENZE, STESSE, ALL’ESPLETAMENTO LE ED MODALITÀ I DEI MEZZI LORO D’ESERCIZIO NECESSARI COMPITI ISTITUZIONALI”. In base all’art. 4.3 della Carta europea delle autonomie locali, “L’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L’assegnazione di una responsabilità ad un’altra 28 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] autorità deve tener conto dell’ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia”. Pertanto, e coerentemente con l’impostazione che si ricava dall’ordinamento comunitario, gli enti locali sono intesi quali primi garanti dei principi di democrazia e di tutela dei diritti fondamentali della persona che ispirano la stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La precettività della Carta, e le prescrizioni da questa vaticinate presso i governi europei, prevede un’ampia tutela delle autonomie territoriali e che coinvolge anche tutte le Province italiane, tutela a fortiori assicurata dalla successiva ratifica avvenuta con legge 30 dicembre 1989, n. 439. All’art. 5 della Cost. viene infatti previsto che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Pertanto, dalla garanzia del principio autonomistico sopra esposto discende, anzitutto, il riconoscimento della capacità delle collettività locali di darsi un proprio indirizzo politico amministrativo, anche diverso da quello del governo nazionale e regionale. La Costituzione italiana del resto mette chiaramente in rilievo la posizione della Provincia come ente rappresentativo della collettività locale, come ente autonomo territoriale, accanto agli altri enti cui si distribuisce l’esercizio della sovranità popolare e si organizza il pluralismo politico-amministrativo. 29 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] L’attuale art. 114 della Costituzione, come riformato con la legge cost. n. 3/2001, equipara il rango costituzionale di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, che insieme allo Stato, costituiscono la Repubblica, ed espressamente al comma 2 prevede che “…le Provincie…sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. Insomma, “la pari dignità politico costituzionale si traduce qui in una parità di regime giuridico di tutti gli enti del governo territoriale, tutti definiti nel loro contesto ordinamentale, tanto sul versante organizzativo che su quello funzionale, dai principi della Costituzione”. Rafforza il precetto costituzionale citato il successivo art. 119 della Costituzione. Tale articolo stabilisce chiaramente che le “Province…hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa…Le Province hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio”. Ma vi è di più, la recente legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 5 Maggio 2009 costituisce l’attuazione del citato art. 119 Cost., assicurando autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, GARANTENDO I PRINCIPI DI SOLIDARIETÀ E DI COESIONE SOCIALE IN MANIERA DA SOSTITUIRE GRADUALMENTE, PER TUTTI I LIVELLI DI GOVERNO, IL CRITERIO DELLA SPESA STORICA E DI 30 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] GARANTIRE LA RESPONSABILIZZAZIONE LORO E L’EFFETTIVITÀ MASSIMA E LA TRASPARENZA DEL CONTROLLO DEMOCRATICO NEI CONFRONTI DEGLI ELETTI. L’art. 11 di tale legge, rubricato “Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane” prevede il finanziamento delle funzioni fondamentali anche delle Province. Su questa architettura istituzionale, si dovrebbe quindi realizzare il principio costituzionale dell’autonomia finanziaria, contenuto nell’art.119 della Costituzione, di ciascun soggetto territoriale del sistema, fondata su risorse proprie, compartecipazioni ed eventuali riequilibri perequativi. Sulle norme del federalismo fiscale trova consacrazione il nesso inscindibile tra assetto delle competenze amministrative e assetto delle risorse finanziarie, nella prospettiva di una piena valorizzazione dell’autonomia finanziaria delle Province. I frutti della Carta si sono potuti vedere non solo in rapporto all’opera di continuo stimolo e collaborazione tra Consiglio d’Europa e UE (e che ha portato infine ad una forte valorizzazione della Rappresentanza delle autonomie regionali e locali in sede UE nel recente Trattato Costituzionale), ma anche relativamente al “precipitato” normativo che, all’interno dei singoli ordinamenti statali è direttamente o indirettamente riconducibile alla CEAL ed ai principi in essa contenuti. Tale concezione, dunque, è strettamente collegata al già citato principio di sussidiarietà e presuppone un tendenziale autogoverno delle collettività locali tramite “Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro 31 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] confronti”(art. 3.2). La precisazione di una legittimazione democratica degli organi rappresentativi a livello locale, dunque, è il primo tassello per una costruzione di un sistema delle autonomie locali che garantisca democrazia e partecipazione nella gestione della cosa pubblica. Ai fini del presente ricorso si pone l’accento su un’ulteriore spunto di riflessione offertoci dalla CEAL: in particolare recita l’art.5 della CEAL recante “Tutela dei limiti territoriali delle collettività locali. Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali interessate dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge.” E’ chiara la distanza tra le garanzie offerte dai precetti di tradizione europeistica ed invece la impostazione assunta dal Governo italiano al varo delle norme della c.d. spending review. Un ultima notazione sull’argomento ci sia consentita: in sede di conversione del Decreto Legge n.95/2012, nella medesima seduta del 7 Agosto 2012, su proposta dell’On. Foti Tommaso, e dei cofirmatari On.li Ghiglia Agostino Aracri Francesco Polledri Massimo, la Camera, rafforzando quanto già disposto a livello europeo, e recepito con legge ordinaria, ulteriormente accoglieva l’Ordine del Giorno 9/05389/004 testualmente riportato: “La Camera, premesso che: l'articolo 17 del provvedimento in esame reca il riordino delle province e loro funzioni, impegna il Governo a valutare l'opportunità, e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di consentire alle Province di potere assumere gli atti amministrativi 32 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] prodromici a dare effettività alle previsioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1989, n. 439.” E’ chiara la scissura determinata dalla normativa varata in tema di riordino in aperto dispregio delle più elementari norme di democrazia e partecipazione che lo Stato Italiano ha recepito agli arbori del rinnovato slancio europeo, ha fatto proprie, dapprima recependo i precetti europee, per poi consacrarli nella propria Carta fondamentale. I provvedimenti varati dal Governo nella loro complessità, in modo specioso appaiono conseguire fini nobili nell’interesse del Paese, ma nella sostanza, tradiscono i principi profondi che ispirano da sempre la democrazia. La CEAL va infatti oltre al dettato costituzionale, e richiama la possibilità di un ricorso a forme di partecipazione diretta (quali referendum e assemblee di cittadini), se consentite e disciplinate a livello legislativo. Da segnalare, infine, l’art. 11, in relazione alla tutela legale dell’autonomia locale. Tale disposizione prevede che “le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna”. Tale norma, non a caso inserita tra i dieci paragrafi a efficacia rinforzata ex art. 12 CEAL, mira a garantire, sul piano del diritto interno, che i principi di autonomia che stanno alla base della Carta non rimangano privi di garanzie giurisdizionali. Si tenta, quindi, di recuperare sul piano interno una delle più evidenti lacune del testo sul piano del diritto internazionale: la mancanza di forme di controllo e di garanzia. La disposizione, che si inserisce in qualche modo nel dibattito sul riconoscimento di un accesso diretto degli enti 33 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] locali alla giurisdizione costituzionale (da ultimo previsto, ad esempio, nel disegno di legge di revisione attualmente in discussione nel parlamento italiano), non specifica le forme di una tale garanzia giurisdizionale, potendosi quindi ritenere sufficiente anche la tutela in sede di giurisdizione amministrativa. A tal proposito, vale la pena ricordare la giurisprudenza della Corte costituzionale, che dopo la riforma del Titolo V del 2001, ha evidenziato quanto le norme dei trattati internazionali costituiscano norme interposte nei giudizi di legittimità costituzionale, essendo il legislatore ordinario, statale e regionale, tenuto a rispettare, ai sensi dell’art. 117, I comma, Cost., i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, anche di carattere pattizio (cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348; Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349). L’articolazione procedurale dettata dall’art.17, all’interno della quale si colloca con preminente funzione la Deliberazione impugnata in questa sede, al pari del logico loro presupposto normativo, e tale è l’art.23 del Decreto Legge n. 201/2012, costituisce uno iato stridente con la nostra Carta Costituzionale, una sorta di diverticolite normativa dalle potenzialità destruenti del genoma costituzionale e del patrimonio precettivo realizzato con la Carta europea delle autonomie locali, sottoscritta a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dall’Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439. Appare di tutta evidenza, senza necessità di ulteriore argomentazioni, il contrasto dell’art. 23 del D.L. n.201/2011, e dei suoi degni successori, segnatamene all’art.17 in combinato disposto con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, con le citate norme convenzionali determini, 34 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] dunque, l’illegittimità costituzionale della normativa interna per violazione dell’art. 117, I comma, Cost. Da ultimo non può poi peraltro sfuggire l’ulteriore contegno assunto dal Governo del tutto lesivo delle prerogative parlamentari nell’adozione della Deliberazione del 20 Luglio 2012. Deve infatti ricordarsi che il Governo ha ritenuto, nel menzionato art.17 del D.L. 95/2012, demandare al Consiglio dei Ministri, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, la puntuale quantificazione dei requisiti in esso individuati ancor prima che il Parlamento potesse procedere, entro i consueti 60 giorni, all’esame della conversione dello stesso Decreto in legge. Come infatti evidente, il parlamento ben avrebbe potuto, nell’esercizio legittimo delle proprie funzioni, emendare e sostituire entrambi i requisiti prescritti dall’art. 17 de quo, che a questo punto sarebbero invece già stati segnatamente indicati dall’avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri. d) ILLEGITTIMITA’ IRRAGIONEVOLEZZA, PER LA DELL’ATTO MANIFESTA CHE NE DETERMINA IL CONTRASTO CON L’ART. 3 COST. – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA Le ragioni che la relazione allegata al testo del decreto – legge adducono per giustificare la radicale riforma dell’ordinamento provinciale che il decreto stesso realizza, sono di carattere esclusivamente economico, consistendo, in ultima analisi, nel risparmio di spesa che la riforma stessa consentirebbe, ad avviso del Governo, di realizzare. Ciò si desume, del resto, dalla stessa rubrica dell’art. 23, che parla, appunto, di “Riduzioni di spesa. Costi degli apparati”. Per quanto riguarda, in 35 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] particolare, il taglio dei cosiddetti “costi della politica”, al quale sembrerebbero da ricondurre gli interventi relativi agli organi di governo delle Province, esso dovrebbe consentire, secondo la relazione, di realizzare un risparmio di spesa stimato, sulla base, peraltro, di un calcolo meramente ipotetico, in 65 milioni di euro lordi. Sennonché, a parte il fatto che simili esigenze di carattere economico non potrebbero certo giustificare, la violazione dell’autonomia che la Costituzione riconosce alle Province, la normativa in questione appare per più profili affetta da irragionevolezza, incongruità e contraddittorietà. Va detto, in primo luogo, che lo stesso Governo si mostra estremamente dubbioso circa la possibilità di conseguire effettivamente gli obiettivi di risparmio di spesa enunciati nella citata relazione al decreto – legge, dal momento che, nella medesima relazione, si dichiara che “il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame – 65 milioni di euro lordi – è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo”. Ma l’impossibilità di conseguire un simile obiettivo appare certa, se si considera che i risparmi, meramente ipotizzati, che deriverebbero dalla riforma sono destinati a essere assorbiti dai costi che la stessa comporta per l’istituzione e il funzionamento di una serie di strutture amministrative, di livello regionale o sovracomunale, necessarie per lo svolgimento delle funzioni attualmente espletate dalle Province, e, in particolare, delle unioni o organi di raccordo comunali previsti dal comma 21, nonché delle strutture che lo Stato o le Regioni dovrebbero costituire, ai sensi del comma 19, per assicurare il necessario supporto di 36 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] segreteria per l’operatività degli organi della Provincia. Ove, poi, si consideri che buona parte delle funzioni oggi di competenza provinciale sono destinate, con ogni probabilità, a essere trasferite alle Regioni e che i dipendenti provinciali ad esse addetti finirebbero, di conseguenza, con il transitare nei ruoli regionali, godendo di un trattamento economico superiore a quello attuale, appare del tutto evidente come la riforma rischi, in realtà, di produrre un risultato esattamente opposto a quello auspicato, determinando un aumento complessivo della spesa pubblica, anziché una sua riduzione. La necessità di riallocare le funzioni che attualmente svolge la Provincia comporterebbe, poi, verosimilmente, data la strutturale inadeguatezza del livello comunale all’espletamento delle funzioni di area vasta e la grande difficoltà di costituire forme associative o di collaborazione tra Comuni, un accentramento delle funzioni stesse a livello regionale, con conseguente pregiudizio per l’efficienza dell’attività amministrativa e allontanamento delle amministrazioni dai cittadini. Una incomprensibile involuzione del percorso riformista avviato da oltre un ventennio, che riporta il Paese all’infausto ed improbo centralismo autarchico, superato con fatica, con le Bassanini, la riforma del Titolo V della Costituzione, tradito oggi da poche norme, prive di senso e coordinamento. L’irragionevolezza delle soluzioni adottate con la normativa di cui al Decreto Legge Salva Italia si estende con soluzione di continuità al successivo decreto, convertito in Legge n.135/2012 e alla Delibera del Consiglio dei Ministri che di tali norme sono la estrema conseguenza. 37 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] La irragionevolezza appare, d’altronde, ancor più evidente, se si considera che non sarebbero mancate soluzioni alternative, che avrebbero potuto consentire di realizzare più agevolmente gli obiettivi di risparmio di spesa perseguiti, senza sacrificare l’autonomia di enti territoriali garantiti dalla Costituzione, dall’accorpamento delle Province esistenti, specie laddove il loro numero è stato artificiosamente aumentato, nel periodo più recente, all’istituzione delle Città metropolitane, da tempo previste dalla legislazione ordinaria e, ora, anche dalla Costituzione, ma mai attuate, all’accorpamento degli uffici statali periferici, alla riduzione di quella miriade di enti pubblici, statali e locali, di carattere funzionale che non godono, a differenza degli enti territoriali, di garanzia costituzionale e le cui funzioni potrebbero (e dovrebbero, in base all’art. 118 Cost.) essere attribuite a questi ultimi. Non meno irragionevole appare, d’altra parte, la scelta del legislatore di incidere, per di più mediante lo strumento del decreto – legge, sull’ordinamento delle Province, fino a trasformare radicalmente l’assetto attuale dell’ente, sotto il profilo organizzativo e funzionale, con una normativa parziale e frammentaria, che appare priva di qualsiasi coordinamento con l’ordinamento degli enti locali delineato, nel quadro dei principi costituzionali, dal testo unico n.267 del 2000, e richiede l’intervento, in funzione attuativa e integrativa, di ulteriori leggi statali e regionali, i cui contenuti e i cui tempi di approvazione appaiono largamente indeterminati. La mancanza di qualsiasi coordinamento tra la normativa in questione e l’ordinamento degli enti locali appare fonte di incertezza sul piano applicativo e si pone in evidente contrasto con l’esigenza di coerenza che caratterizza l’ordinamento medesimo e che 38 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] trova espressione, fra l’altro, nel principio enunciato nell’art. 1, comma 4, del testo unico del 2000, in base al quale deroghe alla disciplina contenuta nello stesso testo unico possono essere introdotte solo “mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”. Gli assunti sinora postulati non mancano del conforto costituzionale che ha ribadito, in più occasioni, quanto il sindacato di legittimità delle leggi ben può estendersi alla verifica della loro ragionevolezza e proporzionalità rispetto al fine perseguito dal legislatore (cfr., per tutte, Corte cost., 1° agosto 2008, n. 326; Corte cost., 21 dicembre 2007, n. 452). La palese irragionevolezza delle disposizioni dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 le rende, dunque, manifestamente illegittime per violazione dell’art. 3 Cost., al quale è riconducibile, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, il principio di ragionevolezza dell’attività legislativa. e) ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ VERTICALE E ALTRESÌ DEL PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA SANCITO DELL’ARTICOLO 118 COST. Invero i criteri determinati dal Consiglio dei Ministri, nel non tener conto delle peculiarità geo-morfologiche proprie di ciascuna provincia italiana, si pongono indirettamente in netto contrasto con la corretta applicazione sia del principio di sussidiarietà, e nello specifico quella verticale, quanto altresì con quello di differenziazione ed adeguatezza sancito all’art. 118 Cost. Il principio di sussidiarietà verticale, contemplato da quest’ultima disposizione, privilegia il livello comunale nell’esercizio delle funzioni amministrative, tuttavia richiedendo la allocazione delle stesse al livello 39 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] direttamente superiore, in primis quello provinciale, al fine di garantire ed assicurare un trattamento più uniforme in relazione al territorio preso a riferimento. Non può infatti sottacersi che, nel caso di specie, la mancanza per la odierna ricorrente del requisito dimensionale territoriale si tradurrebbe, stante il vigente dettato normativo, in una soppressione- accorpamento con l’altra provincia presente nel basso Lazio, quella di Frosinone originando così un Ente provinciale ben più esteso e popoloso addirittura di altre regioni Italiane. Il nuovo Ente provinciale del Lazio Meridionale, Latina-Frosinone, arriverebbe dunque infatti a contare circa 1 milione e 100 mila abitanti su un territorio vastissimo di ben 5.000 Kmq, dovendosi considerare di fatto come Provincia solo nel nomen. Dall’accorpamento infatti la nuova circoscrizione provinciale risulterebbe tra le più popolose, nonché più estesa dell’intera Regione Liguria. In buona sostanza dunque l’entità territoriale amministrativa più vicina al cittadino, immediatamente consequenziale ai comuni, diverrebbe, nella fattispecie in esame, un ente che, in pratica del tutto simile ad una regione, oltre a correre il concreto rischio di distanziarsi dalle tematiche locali, verrebbe altresì oberato dal crescente carico degli adempimenti rivelandosi del tutto inefficiente all’esercizio della potestas amministrativa. Del resto la concretezza del paventato rischio lesivo delle garanzie costituzionali sussidiaristiche, è apparso altresì condiviso ed argomentato dai ben 33 Comuni della Provincia Pontina che, nonostante dal combinato disposto del D.L. 201/2011 e D.L 95/2012, abbiano ottenuto un potenziamento ed implementazione delle proprie funzioni, hanno 40 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] tuttavia inteso sottoscrivere un documento, “Salviamo le Province, non il provincialismo” (DOC.4), nella consapevolezza che il ruolo fondamentale della Provincia di Latina, per l’operato svolto, oltre che per la presenza e sussidio mostrati negli anni al territorio di propria competenza, difficilmente possano essere adeguatamente sostituiti ne con la creazione di una macro-provincia, che è bene ancora una volta ribadire si connota più come “Regione Latina-Frosinone” che come ente provinciale, ne tantomeno con la devoluzione-frazianamento di competenze della stessa a Regioni e Comuni. *** *** *** L’atto impugnato oltre a recare seco gravi vizi di incostituzionalità derivata, importando sul piano della effettività un vulnus alle prerogative costituzionalmente garantite alle autonomie locali, segnatamente alle Province, quali istituzioni equiordinate in cui si articola lo Stato, e rilevabili dal giudice a quo, presenta ulteriori e non meno evidenti vizi di legittimità per i seguenti motivi: V. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/90 E S.M.I PER ASSOLUTA CARENZA MOTIVAZIONALE VIOLAZIONE ED ECCESSO DI PERPLESSITÀ POTERE, CARENZA DELL’AZIONE ISTRUTTORIA, AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA L’agere dell’amministrazione come autorità è il potere, ma il potere lo si vuole assoggettato alla legge, e dal suo assoggettamento alla legge deriva (art. 3 della legge n. 241 del 1990 ), in primo luogo, il suo essere 41 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] incatenato all’obbligo di motivazione , obbligo strumentale, non finale, via attraverso cui il potere si fa legittimo, disvela le sue ragioni, ostende in pubblico la giustificazione del suo operare, concilia quando può, sceglie quando deve. In apicibus, può essere evidenziato che non appare revocabile in dubbio l’affermazione secondo cui la motivazione rappresenta un elemento essenziale del provvedimento amministrativo. Sul punto può essere citato l’art. 3, L. n. 241/1990 laddove si sancisce che “Ogni provvedimento amministrativo .. deve essere motivato”. Ebbene, alla luce di quanto asserito, preme rilevare che la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 Luglio 2012, presenta un grave deficit motivazionale. Di fatto, l'atto in questione, pur richiamando in premessa espressamente il D.L. n. 95/2012, e segnatamente l'articolo 17, comma 2, che enuclea i due requisiti per il riordino delle province ossia quello dimensionale territoriale e quello della popolazione residente in ciascuna provincia, non appare in alcun modo motivare la scelta quantitativa dei 2.500 Kmq e dei 350 mila abitanti. In assenza di siffatta motivazione, ci si interroga dunque necessariamente e legittimamente sul perché siano stati individuati proprio 2.500 Kmq e non 2.450 Kmq, o 360 mila abitanti in luogo dei 350 mila prescritti, né l’atto presupposto (art.17) reca un corredo motivazionale congruo alla scelta dei due soli criteri ovvero di quei criteri in luogo di altri. Ebbene, pare corretta la qualificazione della motivazione quale elemento essenziale del provvedimento in considerazione, oltre che dell’evoluzione 42 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] sottesa all’emergere del concetto stesso di motivazione, dello stesso dato positivo ed in particolare dell’art. 1, Legge n.241/1990 che attribuisce ai criteri di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa il crisma di principi generali dell’agere pubblicistico. E’ indubitabile, infatti, che detti principi trovano un momento di attuazione proprio mediante l’esternazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato - in relazione alle risultanze dell'istruttoria - la decisione dell'amministrazione. Se pertanto si riconduce l’istituto della motivazione ad uno strumento attuativo dei suddetti principi generali dell’azione amministrativa, il carattere essenziale dell’istituto risulta essere in re ipsa. Non sfugge allora quanto i criteri determinati dal Consiglio dei Ministri: - non tengono conto di alcun tipo di fattore legato alla peculiarità di ogni provincia italiana, come ad esempio la posizione geografica, le caratteristiche geo-morfologiche, il reddito prodotto, le tradizioni storico-culturali dei territori coinvolti nel processo di riordino; - non sono in grado di individuare alcun elemento di virtuosità, né connesso alla efficienza amministrativa, né alla capacità e/o solidità dei conti pubblici, con ciò ponendo sullo stesso piano le province che negli anni si sono contraddistinte per una efficiente e virtuosa gestione e quelle invece che tali virtuosità hanno completamente disatteso; - comportano per la Provincia di Latina, caratterizzatasi da una sana gestione amministrativo finanziaria, un gravissimo pregiudizio e nocumento, venendo i territori di cui è rappresentativa del tutto sacrificati senza una valutazione 43 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] reale e concreta circa i servizi erogati e la capacità di governo di area vasta sino ad oggi esercitata; - i criteri non tengono in alcuna considerazione le differenze correnti tra le Regioni Italiane, né sono in grado di considerare la peculiarità che presenta la Regione Lazio, in relazione alla presenza di Roma Capitale, e della ineludibile necessità, proprio in ragione di tale presenza, di assicurare più livelli di governo di area vasta in grado di fare sintesi e coesione amministrativa, a salvaguardare quei territori da sempre lontani da Roma e troppo spesso penalizzate da politiche promananti dalla Regione romanocentriche; - determineranno una concentrazioni delle funzioni per ciascun ambito territoriale, e con esso una depauperamento del principio dell’autonomia e del federalismo, che implicano la dismissione di tutte le politiche sinora attuate dirette a garantire la centralità dei servizi ed il loro coordinamento. Non convince la tesi della natura regolamentare dell’atto de quo, ovvero la sua astratta generalità, per eludere l’obbligo, giacchè nel momento stesso in cui si quantificano i criteri restano acclarate le Province moriture. Né giova a sanare il vizio, ritenere succedaneo alla motivazione il richiamo che introduce nel primo dei suoi due articoli “Ai fini dell’attuazione dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95” attesa la non conformità di una tale inverosimile giustificazione al paradigma normativo di riferimento, quanto a 44 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] completezza degli elementi costitutivi (risultanze dell’istruttoria e loro complessiva valutazione). Non di meno, in linea di mero subordine, tale motivazione appare censurabile comunque sotto il diverso profilo dell’eccesso di potere per illogicità della motivazione resa. VI. ECCESSO DI POTERE ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA DEI CRITERI ADOTTATI. La scelta dei criteri minimi quantitativi operata dall’organo collegiale di Governo con la Deliberazione del 20 Luglio scorso non può poi peraltro in alcun modo ritenersi scevra, nel merito, da qualsivoglia censura attesa la natura discrezionale dell'atto, conseguendone un evidente eccesso di potere. Deve invero puntualizzarsi che il D.L. n. 95 del 2012 nella delega che di fatto rende al Consiglio dei Ministri, si limita unicamente ad indicare i due già richiamati requisiti essendo invece poi l’atto deliberativo a specificare all’art. 2 che “Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti…”. Tale scelta operata, peraltro anch’essa in assenza di motivazione, unitamente alla fissazione dei requisiti minimi quantitativi, si connota come del tutto illogica ed ingiusta, specie nei confronti di quelle Amministrazioni Provinciali che, come la Provincia di Latina, superano abbondantemente un solo limite imposto ma non rientrano nei parametri dell’atro. La disamina del panorama provinciale italiano, pone la Provincia di Latina tra le province italiane più popolose, superando il tetto delle 500 45 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] mila unità (il dato ISTAT 2009 registra 555.692 abitanti) viepiù con un indice di antropizzazione elevato, registrando una densità per chilometro quadrato pari a 246,9, penalizzata, come in effetti è stata, da una estensione geografica contenuta 2.251 Km/q. Ciò ne ha fatto una Provincia moritura. I suoi 33 Comuni, mostrano più di tante altre realtà provinciali, quanto l’attuale assetto della Provincia di Latina possa rappresentare un modello di governance ideale, e presso il quale l’archetipo istituzionale colga il massimo risultato. Una istituzione di area vasta realmente intermedia alla Regione Comune, capace di intercettare il fabbisogno democratico ed amministrativo-gestionale, di Comuni la maggior parte dei quali di medio-grandi dimensioni. Del resto le stesse vaticinazioni impartite dal Governo, con noti provvedimenti, sollecitano, imponendolo, un processo di associazionismo di funzioni per i piccoli comuni ormai inidonei a rappresentare adeguatamente le rinnovate esigenze delle comunità amministrate. In ciò tuttavia sembra annidarsi un’ulteriore contraddittorietà del processo di riordino in fieri, dato dalla evidente discrasia tra la volontà di accorpare -mediante soppressione di provinceil livello istituzionale intermedio, e la contestuale sollecitazione ad associare funzioni presso i Comuni di più piccole dimensioni, innescando così un processo evolutivo di lenta e progressiva rinascita di agglomerati istituzionali in luogo delle province soppresse. Lo iato istituzionale nel contesto laziale derivato dal venir meno di ben 3 province tra cui Latina, con i numeri che sopra abbiamo richiamato, induce a chiedersi come sia ipotizzabile in concreto una gestione di una 46 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] entità amministrativa dalle funzioni ridotte e da una rappresentatività mortificata dalla incostituzionale degradazione, sancita dall’art.23 del decreto c.d. Salva Italia. Ulteriori considerazioni si impongono alla luce degli indicatori economici, cui agevolmente può farsi ricorso esaminando l’analisi condotta dal CUSPI-UPI, autrici dell’Atlante Statistico delle Province Italiane 2011, i quali pongono la Provincia di Latina nelle prime posizioni tra le Province italiane; posizione che migliora sensibilmente se si circoscrive il campione alle sole province del centro sud: in particolare, in base agli ultimi dati forniti dal richiamato studio statistico la Provincia di Latina produce al 2010 un PIL pari a 12.373,1 Milioni di Euro, con un Pil pro capite pari a 22.353,1 Euro. Già questi soli dati consentono di ritenere che i criteri indicati nella proposta di riordino varata dal Governo –popolazione superiore ai 350mila abitanti e territorio superiore a 2.500 Kmq– si rivelano del tutto inadeguati a decretare quale Provincia italiana può permanere e quale invece dovrà soggiacere al processo forzato di riordino. E’ indubbio quanto i parametri prescelti siano insufficienti a descrivere e comprendere le peculiarità territoriali delle istituzioni che intendono riformarsi, inesaustivi a rappresentare realtà disomogenee dal nord e sud Italia, cui fanno il paio, limiti fissati con la Delibera del Consiglio dei Ministri, cionostante idonei a far cadere nella ghigliottina realtà che al contrario hanno diritto, atteso il contributo che danno alla economia italiana, e per esso al risanamento dei conti pubblici, di continuare a rappresentare i loro territori. In chiosa di postilla, la incongruenza dei limiti adottati dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri appaiono evidenti provando ad 47 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] ipotizzare lo scenario futuro della Provincia di Latina, la quale si vede accorpata tout court con l’unica provincia laziale superstite, ovvero Frosinone, 1.053.859 GENERANDO ABITANTI, UNA MAXI DISTRIBUITI PROVINCIA SU 124 DA COMUNI, INSISTENTI SU 5.495 KM/Q, LA CAPACE DI GENERARE UN PIL ANNUO PARI A 24.317 MILIONI di euro il che equivale a dire una produzione: SUPERIORE A QUELLA DELLA REGIONE UMBRIA (21.623) E DELLA REGIONE BASILICATA (10.984) QUASI PARI A QUELLA DELLA REGIONE ABRUZZO (28.371); QUASI QUATTRO VOLTE SUPERIORE A QUELLA DELLA REGIONE BASILICATA (6.479). La riduzione degli organi di governo delle Province a due soli organi, non più eletti direttamente dal corpo elettorale e ridotti nella loro composizione, limita considerevolmente la capacità di operare scelte di politica territoriale relative al livello intermedio, pregiudicandone l’attitudine a svolgere in maniera adeguata quelle stesse funzioni di indirizzo e di coordinamento dell’attività dei Comuni che dovrebbero rimanere in capo all’ente intermedio. L’attribuzione, poi, ai Comuni del potere di eleggere i componenti degli organi di governo delle Province rischia di accentuare gli effetti negativi della riforma, soprattutto in quelle zone nelle quali, a causa della frammentazione della dimensione comunale e della presenza di molti Comuni di piccolissime dimensioni (la nuova circoscrizione provinciale Latina-Frosinone ne conterà, 124) 48 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] sarebbe difficile trovare professionalità realmente capaci di gestire i problemi quotidiani di aree tanto vaste e popolose. Si argomenta da se la sostanziale ed obiettiva impossibilità per l’Ente, riformato nei termini voluti dal Governo, di gestire adeguatamente numeri di tale portata e rilevanza. Numeri ai quali rispondono delle persone (e verso i quali è evidente il dispregio dell’Esecutivo), portatori di interessi ed istanze cui l’istituzione nel suo complesso è chiamata a rispondere, secondo i consueti criteri di adeguatezza e prossimità, ma viepiù depositari della sovranità popolare consacrata dalla Carta Costituzionale, rivelatasi per il Governo non così fondamentale. Peraltro, non può poi non rilevarsi in siffatta sede, altresì la MANIFESTA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ED ARBITRARIETÀ DELLA SCELTA STESSA DEI CRITERI INDIVIDUATI DAL PRESUPPOSTO ATTO della deliberazione in oggetto, ovvero dall’art. 17, comma 2 del D.L. n. 95 /2012, avvenuta, oltre che in dispregio di qualsivoglia confronto con le Autonomie locali altresì in assenza di apposita legge delega. Il progetto governativo, in realtà, si rivela manchevole proprio sotto il profilo della coerenza della differenziazione legislativa. Con una recentissima pronuncia, la n. 151/2012, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la bontà dell’operato del legislatore statale in merito ai provvedimenti adottati inerenti ai tagli del costo della politica già contemplati nel decreto-legge n.78/2010, ha rivolto un monito allo Stato, valido pro futuro, di rispettare i principi fondamentali che la Costituzione pone a garanzia degli enti locali territoriali. In altri termini, secondo il giudice delle leggi, situazioni eccezionali, come la grave crisi economica 49 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] che ha colpito l’Italia e l’Europa intera, non possono essere invocate ed utilizzate dal legislatore per sospendere le garanzie costituzionali di autonomia di Comuni e Province stabilite dalla Carta. Lo Stato, pertanto, se da un lato deve affrontare con decisione l’emergenza finanziaria, dall’altro deve predisporre rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale. Ebbene, il Governo ben avrebbe potuto, laddove la scelta fosse stata frutto di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie, salvare quanto meno quelle Province la cui popolazione superi le 500 mila unità, evitando che dall’accorpamento derivassero mostri istituzionali dalle ingestibili dimensioni. E’ il caso della Provincia di Latina, di cui si è già avuto occasione di dire, con dati alla mano. Del resto questo semplice correttivo non sarebbe pesato sulla fantomatica necessità di conseguire risparmi e/o riduzioni della spesa pubblica, atteso che delle Province moriture, solo 6 tra cui appunto Latina, sforano il tetto dei 500 mila abitanti, tetto accompagnato come evidente da una antropizzazione forte, dovuta alla carenza del requisito minimo territoriale che le avrebbe al contrario mantenute in vita. E’ patrimonio comune della nostra cultura giuridica l’assunto per cui anche il principio autonomista, sancito dall’art. 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”, concorre a realizzare il principio democratico che informa, nel suo complesso, l’ordinamento repubblicano. 50 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] Il concetto di autonomia locale è chiaramente ribadito dalla Carta europea delle autonomie locali, recepita in Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che, dopo aver sancito all’art. 2 che “Il principio dell’autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e per quanto possibile, dalla Costituzione” all’art. 3 precisa: “Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti”. Un percorso culminato nella riforma del Titolo V della Costituzione che ha introdotto il principio di pariordinazione tra diversi livelli di governo, un elemento profondamente innovativo ed in grado di definire le concrete relazioni tra Enti locali, Regioni e Stato. Tanti e tali conquiste garantiste sembrano essere state travolte da uno ztunami normativo, caratterizzato da un eccesso di disinvoltura, dalla superficialità e dalla fretta che di sovente colora gran parte dei processi riformatori italiani, che merita in questa sede di essere perentoriamente censurata. VII. INCOMPETENZA DEL SOGGETTO CHE HA POSTO IN ESSERE L'ATTO IMPUGNATO - INCOMPETENZA DELLA MATERIA SU CUI QUESTO DISPIEGA I SUOI EFFETTI. 51 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] In ossequio a quanto statuito dall’art. 3, lett. q) della L. n. 400/1988, sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri tutti quei provvedimenti per i quali essa sia prescritta. Orbene, nell’ipotesi in esame la competenza all’emanazione della Deliberazione del 20 Luglio 2012 da parte del Consiglio dei Ministri, pacificamente deve rinvenirsi dall’espresso dettato dell’art. 17, comma 2 del D.L. 95/2012 che demanda alla deliberazione consiliare il compito di adottare, entro 10 giorni dalla entrata in vigore dello stesso decreto, i criteri quantitativi di riordino delle province italiane. Tuttavia, non può sfuggire che il D.L. 95/2012, atto presupposto della deliberazione de qua, ha erroneamente e del tutto illegittimamente demandato ad un organo come quello del Collegio dei Ministri, l’attuazione del citato art.17 concernete materia strettamente costituzionale, con la conseguente inevitabile incompetenza dello stesso alla puntualizzazione dei criteri riorganizzativi delle Province. Di fatto, preme rilevare che il nuovo assetto istituzionale provinciale, ridisegnato dal D.L. n.95/2012, convertito in L. n.135/2012, e susseguente Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 Luglio 2012, modifica del tutto arbitrariamente ed illegittimamente l’attuale dettato della Carta Costituzionale che, all'art.114, comma 1, individua nelle province una delle articolazioni fondamentali della Repubblica e pertanto come noto, può essere oggetto di revisione unicamente nelle forme e nei modi prescritti dall’art.138 della stessa Costituzione e non anche con mera legge ordinaria, peraltro emanata a seguito di conversione di decreto legge, o con atto amministrativo. 52 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] Di tutta evidenza appare dunque la competenza esclusiva del Parlamento nella materia de qua su cui la delibera incompetentemente spiega i propri effetti. Tale assunto appare viepiù confortato da quanto disposto all’art. 15 della L. n. 400/1988 sulla scorta del quale non possono formare oggetto di decretazione d’urgenza le materie previste dall’art.72, 4 comma della Cost., tra le quali appunto rientra quella costituzionale. Acclarata dunque la natura squisitamente costituzionale della materia oggetto dell’atto impugnato, come vieppiù comprovato dalla disposizione dell’art.133 Cost, preme altresì rilevarsi che la delega presente nell’art. 17, comma 2, del D.l. n. 95/2012, si sostanzia peraltro come una vera e propria “delega in bianco” conferita dal Governo allo stesso Governo e pertanto assunta in violazione dell’art.76 Cost. che afferma che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”, ragion per cui ex art. 15 della L. n. 400/1988 l’Esecutivo non può mediante decreto legge conferire deleghe legislative ai sensi dell’art. 76 Cost. VIII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE IN RELAZIONE ALL’ART. 8 DELLA LEGGE 5.6.2003 N. 131 RECANTE DISPOSIZIONI PER L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18.10.2001 N. 3. Il comma 18, del richiamato art.17 del D.L. n. 95/2012, ove si prevede l’intervento sostitutivo dello Stato, viola il principio di 53 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] leale collaborazione non rientrando, le fattispecie ivi normate, nell’art. 120 della Costituzione così come applicato nell’art. 8 della L.n.131/2003. Oltre a ciò la mancanza di concertazione tra Stato e Regioni ed enti locali di per sé viola il principio di leale collaborazione. Emerge con sufficiente chiarezza quanto l’attuazione delle singole disposizioni esaminate disattenda l’unico obiettivo della “manovra” quello cioè di produrre una riduzione delle spese, posto che da una loro disamina viene dimostrata la inidoneità delle misure al perseguimento e la estraneità di tale obiettivo suo da un intervento strutturale sull’autonomia degli enti locali costituzionalmente definita e garantita: nessun risparmio di spesa deriva dalle norme impugnate, e se risparmio vi è, sicuramente è sproporzionato alla deflagrazione dell’architrave istituzionale voluto dalle disposizioni costituzionali. Sarebbe stato auspicabile, nei termini pure prospettati dalla Unione delle Province italiane con un ordine del giorno del 7.12.2011, e di cui l’atto deliberativo assunto dal Consiglio provinciale n.4/2012 (DOC.3) in allegato, condividere con le Regioni, Province ed i Comuni una proposta unitaria di riordino complessivo delle istituzioni territoriali capace di ingenerare riduzione della spesa, razionalizzazione dei costi di gestione e parimenti la democraticità ed il pluralismo amministrativo dell’ordinamento garantita dalle norme costituzionali. La norma impugnata, con ciò, viola quel principio di ragionevolezza nel quale ravvisare l’interesse interesse pubblico a non poter giustificare una così grave limitazione e invasione della sfera di competenza regionale e degli altri enti locali territoriali. 54 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] L’uso del decreto legge, unitamente al breve termine concesso alle Regioni per ottemperare a disposizioni a loro volta invasive della loro competenza legislativa concorrente, non è giustificato da un risparmio economico non dimostrato e a scapito delle Regioni e degli enti locali. ISTANZA CAUTELARE Sussistono i presupposti previsti dall’articolo 21 della legge TAR per l’emanazione dei provvedimenti cautelari finalizzati alla sospensione della efficacia dell’atto impugnato. Rinviando, per quanto concerne il fumus boni juris, alle deduzioni in diritto, per ciò che riguarda il periculum in mora pare opportuno osservare quanto segue. Non può dubitarsi della lesività grave ed immediata dell’atto in questa sede impugnato, né dubbi della sussistenza di ragioni che impongono di esaminare con urgenza, già in sede di delibazione dell’istanza di sospensione, la questione di legittimità costituzionale al fine di rimettere in via immediata atti e parti avanti la Corte Costituzionale. Sul punto è noto infatti che il Giudice delle Leggi ha più volte statuito che il Giudice amministrativo ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte a suo fondamento, nel definitivo esaurimento del potere cautele del quale in quella sede il giudice amministrativo fruisce (cfr., fra le tante, Corte Costituzionale 07 luglio 2010 n. 236). Quanto al periculum in mora lo stesso è ravvisabile nell’essere il procedimento di riordino -il cui avvio è stato sancito proprio dalla 55 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] determinazione dei limiti di cui all’atto deliberativo impugnatoattualmente in fieri senza possibilità di arresto, tutelato dai poteri sostitutivi predisposti dall’articolo 17 del D.L. n.95/2012. La cadenza temporale da quest’ultimo determinata del resto non offre alternativa alcuna, all’esito della quale già il prossimo 3 Ottobre il CAL del Lazio sarà tenuto sulla scorta dei limiti indicati dal Governo a formulare la proposta di riordino da inviare alla Regione. Tra le conseguenze immediate del processo militano in favore della invocata misura cautelare, motivazioni non di minore interesse legate allo sconcerto ed alla incertezza determinata dal riordino in atto. Le politiche attuative del programma di mandato devono necessariamente essere rivisitate, anche con riferimento alla capacità organizzativa e funzionalità della macchina burocratica che, come detto, sconta un malessere generalizzato conseguente alla incertezza sul destino di una provincia moritura, sulla paura di entrare a far parte di processi di gestione degli esuberi non meramente eventuali, bensì concreti e piuttosto importanti. Si insiste quindi per l’emanazione di un ordine cautelare volto a paralizzare, nel tempo necessario alla decisione nel merito delle presenti eccezioni ed anche alla luce della eccepita incostituzionalità delle disposizioni indicate in narrativa segnatamente alla disciplina di cui all’art. 23, commi 15, 16, 17 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, la quale, del resto, è stata oggetto di impugnativa in via principale da parte di diverse Regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte ed altresì la stessa resistente mediante intervento ad adjuvandum), i cui ricorsi sono attualmente pendenti davanti alla Corte costituzionale, con udienza fissata in data 6 Novembre p.v.. La questione deve, d’altra parte, ritenersi 56 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] rilevante nell’ambito del presente giudizio, dal momento che il suo accoglimento comporterebbe il venir meno delle norme legislative sulla base delle quali sono stati emanati i provvedimenti impugnati e la conseguente illegittimità dei provvedimenti stessi. In via subordinata, si chiede che codesto Tribunale amministrativo Voglia ordinare alle autorità amministrative resistenti di riesaminare e/o modificare i provvedimenti impugnati alla luce dei motivi di diritto formulati nel presente ricorso. Sussistono, dunque, amministrativo i rimetta presupposti la perché questione alla codesto Corte Tribunale costituzionale, sospendendo il giudizio fino alla decisione della Corte. All’accoglimento della questione, e al conseguente annullamento della disciplina legislativa che ne è oggetto, non potrà non conseguire l’annullamento dei provvedimenti impugnati. P. Q. M. si chiede in accoglimento delle istanze avanzate dalla ricorrente Provincia di Latina, che l’Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione Voglia: In via cautelare sospendere il provvedimento impugnato; In via pregiudiziale: rimettere alla Corte Costituzionale gli atti aventi ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In via principale: accogliere il presente ricorso con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio. Si producono in copia i seguenti documenti: 57 PROVINCIA DI LATINA AVVOCATURA PROVINCIALE Avvocato Giulio Tatarelli Via Costa n.1 – LATINA 04100 Tel.0773.401387 - fax 0773.663556 [email protected] PEC: [email protected] 1) Ordinanza presidenziale conferimento incarico legale n.193 del 04.09.2012; 2) Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 Luglio 2012, pubblicata in G.U. del 24 luglio 2012 n. 171; 3) Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.4 del 30.01.2012; 4) Ordine del giorno “Salviamo le Province, non il provincialismo” sottoscritto dai Comuni della Provincia di Latina; 5) Nota spese fase cautelare. Ai fini e per gli effetti di cui al d.P.R. 115/2002 e ss. mm. e ii., si dichiara che alla proposizione della presente controversia corrisponde l’obbligo di versamento di un contributo unificato pari a 600 euro. Latina - Roma, 18 Settembre 2012 Avv. Giulio Tatarelli 58