Bruxelles, 22 maggio 2012
(OR. en)
CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
9494/12
Fascicolo interistituzionale:
2012/0020 (NLE)
LIMITE
ENV 327
PECHE 147
WTO 161
OC 212
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto:
DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, da parte
dell'Unione europea, di una modifica dell'appendice III della
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna
selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 23.05.2012
9494/12
MA/ff
DG E 1
LIMITE
IT
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del
relativa alla presentazione, da parte dell'Unione europea, di una modifica
dell'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie
di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
9494/12
MA/ff
DG E 1
LIMITE
1
IT
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione ("convenzione CITES") è attuata nell'Unione mediante il
regolamento (CE) n. 338/97, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio1.
(2)
La specie Lamna nasus è molto vulnerabile alla pressione sulle risorse ittiche a causa della
sua bassa riproduttività. Negli ultimi decenni nell'Atlantico settentrionale se ne è registrato
un brusco declino, in particolare nell'Atlantico nord-orientale, il che ha spinto l'Unione a
proibire la pesca di tale specie. Tale divieto si applica alle navi dell'Unione in tutte le
acque, salvo talune eccezioni, nonché alle navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione. Lo
sfruttamento delle risorse in altri oceani dell'emisfero australe è, tuttavia, per lo più non
gestito e verosimilmente non sostenibile.
(3)
Poiché riteneva che il Lamna nasus sarebbe stato minacciato di estinzione a livello
mondiale se il commercio internazionale non fosse stato sottoposto a rigorosa
regolamentazione, in occasione della 14a e della 15a conferenza delle parti della CITES
tenutesi, rispettivamente, nel 2007 e nel 2010, l'Unione ne ha proposto l'iscrizione
nell'appendice II della convenzione CITES. Tali proposte non hanno raggiunto la soglia
necessaria ai fini della loro adozione a norma della convenzione CITES. Poiché non si
registra alcun segnale di recupero di tale specie e in assenza di un regime internazionale
mirato a garantirne la gestione e la conservazione in tutte le zone di distribuzione, è
necessaria un'ulteriore azione dell'Unione finalizzata a proteggerla.
1
GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
9494/12
MA/ff
DG E 1
LIMITE
2
IT
(4)
Si ritiene che il commercio internazionale svolga un ruolo importante nello sfruttamento
eccessivo del Lamna nasus. Ulteriori dati relativi al commercio internazionale del Lamna
nasus potrebbero migliorare la valutazione dell'impatto del commercio internazionale sulla
conservazione della specie e future misure di gestione. Al fine di promuovere la
cooperazione internazionale per il controllo del commercio di esemplari di Lamna nasus e
per una migliore protezione della specie, è opportuno che tutti gli Stati membri includano il
Lamna nasus nell'appendice III della convenzione CITES.
(5)
A norma dell'articolo XVI, paragrafo 2, della convenzione CITES, una modifica
dell'appendice III entra automaticamente in vigore novanta giorni dopo che il segretariato
della CITES l'abbia comunicata alle parti. Tale modifica dell'appendice III della
convenzione CITES inciderebbe sulla normativa dell’Unione, poiché tutte le esportazioni
di Lamna nasus dall'Unione dovrebbero essere corredate di una licenza di esportazione che
certifichi la legalità delle catture. Altri tipi di scambi (esportazione verso l'Unione o scambi
fra parti non dell'Unione) implicherebbero che il paese esportatore produca un certificato di
origine.
(6)
Dato che il cosiddetto "emendamento di Gaborone" della convenzione CITES non è
entrato in vigore, l’Unione non è ancora parte contraente di tale convenzione.
9494/12
MA/ff
DG E 1
LIMITE
3
IT
(7)
In tali circostanze è opportuno che una decisione dell'Unione volta a richiedere l'iscrizione
del Lamna nasus nell'appendice III della convenzione CITES sia espressa dagli Stati
membri che agiscono congiuntamente nell'interesse dell’Unione con modalità coerenti con
le esigenze di unità nella rappresentanza esterna dell'Unione.
(8)
Sarebbe pertanto necessario che una richiesta congiunta finalizzata all'iscrizione del Lamna
nasus nell'appendice III della convenzione CITES fosse trasmessa al segretariato della
convenzione CITES dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio, in qualità
di rappresentante degli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
9494/12
MA/ff
DG E 1
LIMITE
4
IT
Articolo 1
Gli Stati membri, che agiscono nell'interesse dell’Unione, presentano congiuntamente al
segretariato della CITES una richiesta di iscrizione del Lamna nasus nell'appendice III della
convenzione CITES.
La presentazione congiunta, quale figura nell'allegato della presente decisione, è trasmessa al
segretariato della CITES dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a, il
Per il Consiglio
Il presidente
9494/12
MA/ff
DG E 1
LIMITE
5
IT
ALLEGATO
Presentazione da parte della Danimarca, che esercita attualmente la presidenza del Consiglio
dell'Unione europea, a nome degli Stati membri dell'Unione europea al segretariato della CITES
volta all'iscrizione del Lamna nasus nell'appendice III della convenzione CITES.
A norma dell'articolo XVI, paragrafo 1, della convenzione CITES, e previa consultazione con le
altre parti interessate della CITES, la Danimarca presenta l'iscrizione del Lamna nasus
nell'appendice III di tale convenzione.
Si richiede pertanto al segretariato della CITES di iscrivere nell'appendice III della convenzione
CITES, a nome dei ventisette Stati membri dell'Unione europea (Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca,
Danimarca1, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia,
Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito) la specie indicata di seguito:
1
L'elenco di cui all'appendice III non si estende al territorio dipendente della Groenlandia.
9494/12
ALLEGATO
MA/ff
DG E 1
LIMITE
1
IT
FAUNA
Chondrichthyes (sottoclasse: Elasmobranchii)
Lamniformes
Lamnidae
Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)
Figura 1: Smeriglio (Lamna nasus)
(Fonte: scheda identificativa delle specie, FAO)
A norma dell'articolo XVI, paragrafo 4, della Convenzione CITES, si veda nell'allegato una sintesi
delle misure adottate dall'Unione europea per attuare le raccomandazioni di cui alla risoluzione
CITES Conf. 9.25 (Rev. CoP15).
Distinti saluti,
9494/12
ALLEGATO
MA/ff
DG E 1
LIMITE
2
IT
ALLEGATO
Misure adottate dall'Unione europea per attuare le raccomandazioni
di cui alla risoluzione CITES Conf. 9.25 (rev. CoP15)
I regolamenti interni dell'Unione europea volti a prevenire o limitare lo sfruttamento del Lamna
nasus e a controllarne il commercio a fini di conservazione sono:
–
regolamenti (UE) n. 43/20121 e (UE) n. 44/20122 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che
vietano la pesca del Lamna nasus. Essi si applicano alle navi UE in tutte le acque, salvo
talune eccezioni, e a navi di paesi terzi in acque UE.
–
regolamento (CE) n. 1224/20093 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che stabilisce
misure per il controllo, l'ispezione e l'esecuzione per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca dell'Unione. Tale divieto è applicabile al Lamna nasus nonché
alle altre specie soggette alla politica comune della pesca dell'Unione.
–
regolamento (CE) n. 1005/20084 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che stabilisce le
norme applicabili alle importazioni di prodotti della pesca nell'Unione.
1
2
3
4
GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1. Il Lamna nasus è contemplato all'articolo 5, in combinato
disposto con l'allegato I, parte B, pagina 18, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).
GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55. Il Lamna nasus è contemplato all'articolo 13, paragrafo 1,
lettera b), in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1, lettera e).
GU L 343, del 22.12.2009, pag. 1.
GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
9494/12
ALLEGATO
MA/ff
DG E 1
LIMITE
3
IT
I regolamenti dell'Unione europea sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri
dell'Unione europea.
Inoltre, durante la sua riunione annuale tenutasi nel novembre 2010, la commissione per la pesca
nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha convenuto il divieto della pesca diretta del Lamna nasus
nel 2011 nella zona sotto la sua giurisdizione.
9494/12
ALLEGATO
MA/ff
DG E 1
LIMITE
4
IT
Scarica

LIMITE IT