OsraInFormaStudio ANNO 8 - Numero 6 Il periodico di informazione degli utenti OSRA Giugno 2004 L’ INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI GLI SPECIALI Redditi d'impresa Deducibilità delle spese connesse agli immobili non strumentali Scadenzario del mese di GIUGNO IN QUESTO NUMERO Indennità Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al Registro Imprese P.4 La Dichiarazione ICI P.10 Scritture contabili Il furto di beni o merci aziendali e rimborsi assicurativi P.12 Unione Europea Allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT Casa: disposizioni chiarificatorie sul bonus per il riacquisto della prima casa INFORMAZIONI OSRA I prossimi rilasci Guida alle nuove leggi L'opzione per la trasparenza fiscale CALENDARIO DEI CONVEGNI E DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO OsraInFormaStudio ANNO 8 - Numero 6 Il periodico di informazione degli utenti OSRA Giugno 2004 OSRA INFORMA Studio MENSILE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE ANNO 8° - N°6 - Giugno 2004 Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Donatella Treu Realizzazione grafica Osra Stampa Geca Spa via Magellano, 11 - 20090 Cesano Boscone (Mi) Redazione P.Lampugnani, D.Tassisto Coordinamento F.Bonelli Controllo contenuti A.Gigliotti Autorizzazione Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 350 del 12 maggio 2004 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Osra Redazione Osra InForma Tel. 0383.367136 - Fax 0383 40400 E-mail: [email protected] OSRA InForma STUDIO viene distribuito all'interno di alcuni prodotti software Osra e reso disponibile sul sito web OsraInForma (www.osrainforma.it ). Per la consultazione a video e stampa deve essere utilizzato il prodotto Acrobat Reader 4.0 ® liberamente distribuito da Adobe. Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Francesco Bonelli Responsabile della Direzione Prodotti e Marketing prodotto Osra e della Divisione OsraInForma Antonio Gigliotti Dottore Commercialista Collaboratore del Reparto Analisi Normativa Osra Relatore dei convegni OsraInForma Collaboratore de “IL SOLE 24 ORE”,“Informatore Pirola” e riviste IPSOA Responsabile problematiche Fiscali dell' ADC (Associazione Dottori Commercialisti) Federico Gavioli Studio Tributario Gigliotti &Associati Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Ferrara Roberta Aiolfi Dottore commercialista in Bergamo Valerio Artina Dottore commercialista in Bergamo Paolo Parisi Professore di Diritto Tributario alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Carlo Pino Dottore commercialista in Savona Docente presso l'università cattolica di Milano Gianluca Odetto Gruppo di Studio Eutekne Monica Di Lascio Gruppo di Studio Eutekne Egregio abbonato, Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all'Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi). www.osra.it www.osrainforma.it In copertina: Fantin-Latour Fleurs et fruit (1865 cm 64X57 PARIGI, MUSEE D'ORSAY) Periodico di informazione Osra INDICE Immobili strumentali 16 Determinazione del reddito degli 16 immobili non strumentali 16 Chiarimenti della norma di comportamento ADC n. 156 17 L’invio telematico della dichiarazione dei redditi 1 Chi sono gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni I rapporti tra l’intermediario ed il contribuente Presentazione telematica diretta La responsabilità del contribuente e del professionista Responsabilità dell’intermediario abilitato Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al REGISTRO DELLE IMPRESE Il deposito on-line dei bilanci Attestazione dei documenti: un passo indietro rispetto a quanto indicato da Unioncamere Quali sono i requisiti richiesti al professionista La nuova modulistica da utilizzare presso le Camere di Commercio La dichiarazione ICI 1 1 2 IN PRATICA-Indennità 18 4 4 Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia 18 4 Natura delle indennità Disposizioni del codice civile Profili fiscali Impostazioni contabili 4 4 5 5 10 Il furto di beni o merci aziendali e i rimborsi assicurativi 23 IN PRATICA-Unione Europea 26 Allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT 26 Guida alle nuove leggi L’opzione per la trasparenza fiscale 32 Parte I - Il regime di trasparenza per le società partecipate da altre società di capitali 32 Parte II – Il regime di trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria 35 Risoluzione n. 66/E: il contratto preliminare non salva l’agevolazione 13 Il riacquisto dell’abitazione principale entro un anno dalla vendita della prima casa 13 16 Deducibilità delle spese connesse agli immobili non strumentali 16 OsraInForma Studio 23 Storia dei Paesi aderenti all'UE 26 Impatto dell’allargamento sugli Uffici doganali 26 Bagagli da e per i Paesi aderenti 26 Intrastat 29 Casa: disposizioni chiarificatorie sul bonus per il riacquisto della “prima casa” 13 Oggetto RIFERIMENTI NORMATIVI INTERPRETAZIONI DI CATEGORIA IN PRATICA-Scritture contabili Superamento della presunzione di cessione di beni 24 Rimborso assicurativo 24 Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ICI 10 Quali sono i casi in cui non si è tenuti a presentare la dichiarazione ici 10 Come si compila la dichiarazione ici 11 La compilazione dei quadri descrittivi degli immobili 11 Termini di presentazione della dichiarazione ici 11 La comunicazione sostitutiva alla dichiarazione ICI 12 IN PRATICA-Redditi d’impresa 18 18 20 21 SCADENZARIO: GIUGNO 2004 37 CONVEGNI e CORSI di AGGIOR.TO 38 INFORMAZIONI OSRA 39 Rilasci software 16 16 16 I 39 Numero 6 - Giugno 2004 L’invio telematico della dichiarazione dei redditi L’INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Studio Tributario “Gigliotti & Associati” l’intermediario è obbligato a trasmettere in via telematica: • sia le dichiarazioni predisposte per conto dei propri clienti-contribuenti; • sia le dichiarazioni che i clienti-contribuenti consegnano già compilate e per le quali l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica. Chi sono gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni Gli incaricati alla trasmissione telematica sono i seguenti soggetti (art.3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998): Soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni: • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; • iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art.32, co.1, lett.a), b) e c) del D.Lgs 241/1997; • i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; • gli studi professionali in cui almeno la metà degli associati siano soggetti abilitati; • le società di servizi con almeno metà del capitale sociale posseduto da soggetti abilitati; • gli iscritti negli albi degli avvocati; • coloro che svolgono abitualmente l'attività di consulenza fiscale; • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; • gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I rapporti tra l’intermediario ed il contribuente Il contribuente può rivolgersi ad un intermediario affinché quest’ultimo: • rediga e spedisca la dichiarazione; • oppure semplicemente, provveda ad inoltrarla all’Agenzia delle Entrate L’intermediario: • o al momento del conferimento dell’incarico di predisposizione e presentazione della dichiarazione; oppure al momento della consegna della dichiarazione già compilata; dovrà, a sua volta, consegnare al contribuente una “attestazione”. Si tratta, in sostanza: • dell’impegno a trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già provveduto a compilare la dichiarazione; • dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, nell’ipotesi contraria. Tale attestazione dovrà essere rilasciato dall’intermediario anche se non richiesto dal cliente e vi dovrà essere specificato se la dichiarazione che è stata consegnata era già compilata o dovrà essere predisposta dall’intermediario. Lo stesso documento dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, anche se rilasciato in forma libera. Successivamente, l’intermediario dovrà rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. La comunicazione di avvenuta ricezione contiene: Sono inoltre obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel, sempre per procedere all’invio della propria e delle altrui dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli, i seguenti soggetti: • banche convenzionate, • Poste Italiane spa, • associazioni rappresentate dalle minoranze etnico linguistiche, • intermediari finanziari. L’elenco aggiornato degli intermediari autorizzati è consultabile, comunque, sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). L’abilitazione all’invio è concessa, su domanda presentata dall’interessato alla competente Direzione regionale delle Entrate o agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate; OsraInForma Studio 1 Numero 6 - Giugno 2004 L’invio telematico della dichiarazione dei redditi la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione. Sempre nello stesso riquadro deve essere indicato, barrando la relativa casella, se la dichiarazione da trasmettere sia stata predisposta dall’intermediario ovvero gli sia stata consegnata già compilata dal dichiarante. Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione; • i principali dati contabili presenti nella dichiarazione; • le eventuali segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate; • gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata; • il numero di protocollo attribuito dalla medesima Agenzia delle entrate. Nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” collocato nel frontespizio della dichiarazione, l’intermediario deve poi riportare: • il proprio codice fiscale; • se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; • • OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO Rilasciare impegno a trasmettere la dichiarazione Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione telematica, si deve consegnare al contribuente: • copia di avvenuta ricezione da parte dell’agenzia delle entrate; • l’originale della dichiarazione trasmessa, sottoscritta dal contribuente e dall’intermediario Conservare copia delle dichiarazioni trasmesse: ai LA CONSERVAZIONE SU SUPPORTO sensi del comma 9 dell’art. 3 del dpr 322/98 è INFORMATICO disposto che i contribuenti debbano conservare la Il D.p.r. 435/2001 ha introdotto, in alternativa alla documentazione relativa alla presentazione della conservazione delle dichiarazioni cartacee, di tenere dichiarazione, fino al 31 dicembre del quarto anno memoria delle dichiarazioni stesse su supporti successivo a quello in cui e' stata presentata la informatici. In tal caso, come precisato dalla c.m. dichiarazione, coincidente con il termine di 6/2002 esiste l’obbligo di riprodurre la dichiarazione decadenza dell'accertamento di cui all'articolo 43 su modello cartaceo qualora l’Amministrazione del DPR n. 600 del 1973 finanziaria, in sede di controllo, la richieda. • • • LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE Il contribuente L’intermediario • copia dichiarazione trasmessa originale della dichiarazione trasmessa comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione impegno a trasmettere la dichiarazione rilasciato dall’intermediario Presentazione telematica diretta • Il contribuente che abbia predisposto autonomamente la propria dichiarazione può trasmetterla “on-line” direttamente. Anche in tale ipotesi, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate comprovante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione costituisce la prova della presentazione. I soggetti che intendono trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni devono: • Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato. utilizzare il servizio telematico Entratel, nel caso in cui siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770/2004 semplificato o ordinario) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; OsraInForma Studio utilizzare il servizio telematico Internet, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, oppure non siano tenuti a tale adempimento, ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 322/1998. 2 Numero 6 - Giugno 2004 L’invio telematico della dichiarazione dei redditi Il contribuente, pertanto, ha un ulteriore onere, e cioè un obbligo “in vigilando”, il cui mancato rispetto può dar luogo ad una responsabilità diretta e personale del contribuente nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. Sull’argomento è bene ricordare le istruzioni ai modelli di dichiarazione (Iva 2004 e 770/2004) secondo le quali ´il contribuente deve verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'ufficio delle entrate competente che, se del caso, potrà valutare l' irrogazione delle speciali sanzioni previste in capo all'intermediario. A seguito dell’ incarico affidato all’ intermediario, dovrà quindi essere il contribuente a farsi parte diligente e verificare l’eventuale inosservanza. Nel caso di inadempimento del professionista, il contribuente potrà rivolgersi a un altro intermediario per richiedere l'inoltro della dichiarazione (entro il termine di 90 giorni) evitando quindi che la dichiarazione venga considerata non presentata. La responsabilità del contribuente e del professionista Prima delle modifiche apportate dall’art.3 comma 1 del dpr 435/2001 all’articolo 3 comma 8, del dpr 322/1998, nel caso in cui il contribuente avesse affidato la propria dichiarazione ad un intermediario abilitato, ad una banca, o alla Posta il suo compito poteva considerasi esaurito con la semplice consegna. La certificazione rilasciata dal soggetto a cui era stata consegnata la dichiarazione rappresentava, fin da subito, la prova di avvenuta spedizione della dichiarazione. Oggi, la situazione è cambiata: ferme restando le regole precedenti nel caso in cui il contribuente consegni copia della dichiarazione ad un istituto di credito o ad un ufficio postale, l’invio telematico, direttamente o tramite incaricati, comporta che la dichiarazione si considera presentata “quando è trasmessa all’Amministrazione delle Entrate”. Da ciò discende che: Responsabilità dell’intermediario abilitato al momento della consegna, la certificazione rilasciata dall’intermediario non ha valore liberatorio per il contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In altre parole, il contribuente riceve dal professionista incaricato un mero “impegno” alla trasmissione (anche se non richiesto), che non ha valenza di prova di presentazione della dichiarazione. Come ribadito anche nelle istruzioni allegate a Unico 2004, nella fattispecie di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da € 516 a € 5.164 (art.7-bis, D.lgs 9 luglio 1997, n.241). Per i casi di gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di invio telematico, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine professionale di appartenenza o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per i Caf è, altresì, prevista la revoca dell'abilitazione all'invio telematico. Il documento rilasciato rileva esclusivamente in caso di eventuali controversie (in sede civile) tra il professionista (intermediario) e il suo cliente (contribuente). In sostanza: la dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui viene trasmessa all'Agenzia delle entrate e più precisamente, come specificato dalla citata circ. 6/E del 2002, nel momento in cui viene conclusa la ricezione dei dati da parte dell'amministrazione finanziaria. I RISCHI DELL’INTERMEDIARIO Omessa o tardiva trasmissione della dichiarazione • sanzione amministrativa (da 516 • a 5.164 €) Gravi o ripetute irregolarità nell’invio telematico (*) revoca dell'abilitazione all'invio telematico. (*) ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine professionale di appartenenza. OsraInForma Studio 3 Numero 6 - Giugno 2004 Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese IL DEPOSITO ON-LINE DEI BILANCI E LA NUOVA MODULISTICA DA UTILIZZARE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Studio Tributario “Gigliotti & Associati” Il Ministero delle Attività Produttive ha emanato due circolari in cui sono dettate le istruzioni che le Camere di Commercio devono seguire relativamente a: • gli atti societari presso il Registro delle Imprese, con riferimento all’attestazione di conformità riconosciuta ai professionisti ai sensi dell’articolo 31 della legge n.340/2000, modificata dall’articolo 2 della legge n.350/2003 ( circolare n.3575/C del 20 aprile 2004); • le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica elettronica; in particolare il riferimento è ai prospetti da utilizzare per l’iscrizione e il deposito dei documenti presso l’Ufficio del Registro che dal 1 novembre scorso per le società è tutto telematico e con l’obbligo della firma digitale (circolare n.3574/C del 7 aprile 2004). all’originale dei documenti che accompagnano la domanda stessa. La possibilità di richiedere l’iscrizione/deposito nel registro delle imprese di estende per tali soggetti, a tutti gli atti societari per i quali non si rende necessario il diretto intervento del notaio. I professionisti che possono attestare la conformità degli atti all’originale sono: • i dottori commercialisti; • i ragionieri commercialisti e periti commerciali; • i notai; • gli amministratori di società. Tale attestazione di conformità da parte del professionista è dovuta nel caso in cui il bilancio e i documenti indicati nell’articolo 2435 del codice civile, non siano scritti digitalmente: da tutti i soggetti obbligati, in quanto non titolari di Smartcard. Il deposito on-line dei bilanci La circolare suindicata ricorda inoltre, che la forma più idonea attraverso la quale deve essere conferito l’incarico al professionista, è la procura speciale; è consentita anche la possibilità di conferire l’incarico con una procura avente un oggetto più ampio, da conservarsi presso la sede dell’impresa, tra i quali sia indicata in modo chiaro e univoco, la facoltà di deposito e attestazione degli atti in esame. Occorre ricordare preliminarmente che la Finanziaria 2004 ha introdotto la possibilità per alcune tipologie di professionisti muniti di firma digitale, di presentare al registro delle imprese le domande di deposito dei bilanci e degli altri documenti previsti dall’articolo 2435 del codice civile, per via telematica o su supporto informatico, nonché di attestare la conformità Tabella n.1 – Come è conferito l’incarico al professionista L’incarico è conferito tramite procura speciale; • con procura avente un oggetto più ampio nella quale viene indicato in modo chiaro e univoco la facoltà di deposito e di attestazione Commercio che prevedeva una interpretazione estensiva dell’articolo 2, comma 54, della Finanziaria 2004, in riferimento alla possibilità di deposito di altri documenti societari, oltre a quelli previsti dall’articolo 2435 del codice civile, la circolare del Ministero dell’Industria è invece Attestazione dei documenti: un passo indietro rispetto a quanto indicato da Unioncamere Rispetto alla circolare di Unioncamere dell’11 febbraio 2004 inviata a tutte le Camere di OsraInForma Studio • 4 Numero 6 - Giugno 2004 Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese all’articolo 2435 del codice civile non potendosi estendere ad atti societari di altra natura”. piuttosto categorica: la facoltà di attestazione della conformità all’originale della documentazione trasmesse“ deve ritenersi limitata (..) ai bilanci e agli altri documenti di cui Tabella n.2 – I documenti indicati nell’articolo 2435 del codice civile - Bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa la relazione sulla gestione la relazione del Collegio Sindacale la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile il verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza l’elenco dei soci In forza di questo i consulenti del lavoro e i tributaristi continueranno a esercitare il ruolo di intermediaro, inviando on-line per conto delle imprese, i dati al Registro delle Imprese. Quali sono i requisiti richiesti al professionista Relativamente alla prova della qualità di professionista, legittimamente incaricato dai legali rappresentanti della società per eseguire il deposito di atti societari, vi sono alcuni requisiti che qui si evidenziano: • iscrizione all’albo professionale di appartenenza; • inesistenza di eventuali procedimenti disciplinari di sospensione o di cancellazione dall’Albo; • conferimento dell’incarico da parte del legale rappresentante della società; • possesso di smartcard, necessaria per apporre la firma digitale. La qualità del professionista sarà testata da certificati di professionalità o, in via transitoria, da autocertificazioni su cui veglierà la camera di commercio competente mediante idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Va infine ricordato che il provvedimento del Ministro dell’Industria conferma l’esistenza di preclusioni ed esclusive sul deposito telematico dei bilanci . OsraInForma Studio La nuova modulistica da utilizzare presso le Camere di Commercio Con la circolare n.3574/C del 7 aprile scorso, pubblicato sul S.O. n.88 alla G.U. del 10 maggio 2004 il Ministero delle Attività Produttive detta le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica elettronica; in particolare il riferimento è ai prospetti da utilizzare per l’iscrizione e il deposito dei documenti presso l’Ufficio del Registro che dal 1 novembre scorso per le società è tutto telematico e con l’obbligo della firma digitale. Vediamo qui sotto nella tabella che cosa cambia, ricordando che con la pubblicazione delle istruzioni sulla Gazzetta Ufficiale per gli enti territoriali, imprese e professionisti finisce la possibilità del cosiddetto “fai-da-te” iniziato a Gennaio. 5 Numero 6 - Giugno 2004 Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese • • • • • • • • • • • soggetti Società in nome collettivo Società in accomandita semplice; S.r.l.; S.a.p.a.; Cooperative; Consorzi con attività esterna modelli S1 Società: consortile, tra avvocati (D.Lgs.96/0 1) Enti pubblici economici Società estere, solo in caso di apertura di una sede secondaria o di volgimento dell’attività principale in Italia (la società estera che apre una semplice unità locale in Italia presenta il modulo R a cui va allegato il modulo UL Associazioni o altri enti o organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa Aziende speciali e consorzi fra gli enti locali S2 OsraInForma Studio FINALITA’ Nuova iscrizione derivante da: • Costituzione (atto costitutivo) • Trasferimento di sede legale da altra provincia Modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, nomina organi amministratori, fusioni, scissioni e trasformazioni,patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare, patti parasociali, emissioni di titoli 6 NOVITA’ Modelli S1 –S2 Quadro 8 – Conferimenti e benefici Va utilizzato per indicare l’articolo dell’atto costitutivo/statuto relativo alle correlate informazioni. Ad esempio: va utilizzato in caso di conferimento di prestazione d’opera o di servizi nelle S.r.l. (art. 2464 c.c.) Quadri S1-17/S2 – 22 Limitazione responsabilità soci In precedenza utilizzati solo dalle società semplici. Sono estesi a tutti i soggetti utilizzatori. Va indicato solo l’articolo dell’atto costitutivo che contiene eventuali clausole su tali elementi. S1-18/S2-23 Ripartizione utili e perdite soci In precedenza utilizzati solo dalle società di persone; sono stati estesi a tutti i soggetti utilizzatori. Vanno indicate le norme di ripartizione (specificando l’articolo dell’atto costitutivo o dello statuto) Quadro S2-20 Domanda di arbitrato e dispositivi di ordinanza di sospensione del lodo che decide l’impugnazione (art. 35 D.Lgs. 5/03) Quadro 24- Strumenti finanziari Vanno indicati sia gli strumenti finanziari previsti dallo statuto sia gli articoli dello statuto relativi alla descrizione di tali strumenti finanziari Quadro 25 Patrimonio e finanziamento destinato a uno specifico affare. Vanno indicati gli estremi della deliberazione di costituzione/modificazione/estinzione del patrimonio separato (art. 2447ter) Quadro 26-Patti parasociali Solo per S.p.a. quotate o che ricorrono al capitale di rischio. Va indicata la data e la descrizione del contenuto del patto parasociale Quadro 27 - Convenzione ed intervento in assemblea Vanno indicati gli articoli dello statuto che disciplinano le modalità di convocazione ed intervento in assemblea Quadro 28- Recesso, limitazioni, esclusioni, gradimento e prelazione Va indicato l’articolo dello statuto (o la delibera modificativa) Numero 6 - Giugno 2004 Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese • soggetti Società semplice modelli S3 B S5 • • • S.r.l., anche unipersonali ,e società consortili a responsabili tà limitata Le persone fisiche che esercitano un’attività economica in qualità di imprenditori individuali (piccoli o non piccoli, coltivatori diretti, imprenditori agricoli) Le persone fisiche che esercitano un’attività economica in qualità di imprenditori individuali (piccoli o non piccoli, coltivatori diretti, imprenditori agricoli) FINALITA’ Scioglimento: cariche relative alla liquidazione; bilanci finali di liquidazione; cancellazioni; sentenze dichiarative di nullità delle società (art.2332 c.c.), cancellazione a seguito trasferimenti sedi in altre province Bilanci d’esercizio, situazioni patrimoniali, depositi elenco soci a riconferma (allegando intercalare S in caso di variazione) NOVITA’ Modello S3 Quadro 6/A – Istanza di cancellazione dal Registro delle imprese Va compilato in caso di deposito della sentenza che dichiara la nullità della costituzione di società di capitali (art. 2332) Quadro 19 – Revoca della liquidazione In precedenza questo quadro si trovava nel modello S2. Va indicata la data della deliberazione di revoca e la data dell’effetto esecutivo Modello B • Bilancio consolidato da depositare per le società di persone ex articolo 111duodecies del D.Lgs. 6/03 • Bilancio di esercizio dei Confidi art. 13, comma 35, L. 326/03 Denuncia al Rea di inizio/modifica/cessazione di attività; richieste di iscrizioni/cancellazioni nella sezione speciale del Registro imprese di imprenditori agricoli Trasferimento di quote sociali Invariato Iscrizioni di imprenditori individuali Invariato Modificazioni relative ai dati generali e ai dati economici delle imprese individuali, cancellazione imprese individuali Invariato S6 Il modello va utilizzato anche per l’iscrizione del pignoramento (e sequestro) di quote di Srl (art.2471) con una procedura molto più semplice e rapida rispetto al passato I1 I2 OsraInForma Studio 7 Numero 6 - Giugno 2004 Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese • • • • • soggetti I soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro imprese o alla denuncia al Rea, per indicare i dati anagrafici, le cariche ed i poteri (sono esclusi i titolari di imprese individuali) Società: a responsabili tà limitata, anche unipersonali , consortili, per azioni, in accomandita per azioni, non quotate in mercati regolamenta ti, anche Spa unipersonali Consorzi con attività esterna Società soggette all’altrui attività di direzione e coordiname nto Società di capitali, di persone, cooperative, consorzi e società consortili, Geie, enti pubblici economici e società estere con sedi secondarie o attività principali in Italia modelli Intercalare P Intercalare S FINALITA’ Modello Intercalare P NOVITA’ Quadro 4 – Qualifica In precedenza la qualifica di unico socio era dovuta solo per le Srl unipersonali, ora va indicata anche per le Spa con un unico socio (art. 2363 c.c.) Comunicazioni, elenchi soci (nel caso di costituzione, trasformazione, variazione del capitale sottoscritto allegato al deposito bilanci in caso di variazione soci). Indicazione analitica trasferimenti, entrata/uscita soci di consorzi, iscrizione/cessazione società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento • Modello Intercalare S Gruppi societari Nuova disposizione di pubblicità prevista dell’art. 2479-bis c.c. Vanno indicati i dati relativi alla data di inizio/cessazione attività di direzione e coordinamento e quelli relativi alla società che esercita l’attività. Elenco soci collegato al deposito Bilancio d’esercizio dei Confidi, art.13, comma 35, L. 326/03 Iscrizione/modificazione/cessazione sede secondaria Invariato SE OsraInForma Studio 8 Numero 6 - Giugno 2004 Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese • • • • soggetti (queste ultime dovranno presentare, per l’iscrizione, anche il modello S1), imprenditori commerciali individuali iscritti nel registro imprese sezione ordinaria Tutti i soggetti iscritti nel Registro imprese e nel Rea Notai eroganti o autenticanti Associazioni o altri enti non societari Imprese estere sia individuali che societarie modelli UL TA R OsraInForma Studio FINALITA’ NOVITA’ Apertura, modifica, o cessazione di unità locali Invariato Deposito di atti di trasferimento della proprietà o di godimento di azienda Invariato Iscrizione/modifica/cessazione di associazioni o altri enti non societari; apertura/modifica/cessa-zione unità locali di imprese con sede all’estero Invariato 9 Numero 6 - Giugno 2004 La dichiarazione ICI LA DICHIARAZIONE ICI Studio Tributario “Gigliotti & Associati” Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con decreto del 22.04.2004 pubblicato sulla G.U. del 30.04.2004 il modello di dichiarazione ici per l’anno 2003, con le relative istruzioni. presentare la dichiarazione ai fini dell’ICI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ICI Quali sono i casi in cui non si è tenuti a presentare la dichiarazione ici E’ obbligatoria la presentazione della dichiarazione qualora nel corso del 2003 si sia verificata una delle seguenti situazioni: • l’immobile è stato trasferito; • sull’immobile si è costituito ovvero si è estinto un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sia stato oggetto di locazione finanziaria (leasing); • l’immobile ha perso o acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’Ici; • l’immobile ha mutato le proprie caratteristiche. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti fattispecie: • terreno agricolo che è diventato area fabbricabile; • area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; • area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; • fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; • fabbricato che a seguito di accorpamento o ristrutturazioni ha cambiato categoria e classe ed è in attesa di attribuzione della rendita catastale; • unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale (o, che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale nel corso del 2003); • aree fabbricabili il cui valore è variato; • costruzioni rurali che hanno perso tale caratteristica in corso d’anno; • è stata posta in essere nell’anno 2003 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, poiché, in tal caso, dal 1° gennaio 2002 si è avuta la variazione della soggettività passiva. Le istruzioni allegate alla dichiarazione ici specificano che nei sottoelencati casi non bisogna presentare la dichiarazione ici: • fabbricati per i quali l’unica variazione è costituita dall’attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali; • terreni agricoli per i quali l’unica variazione è costituita dal cambiamento del reddito dominicale; • immobili comunque esenti o esclusi dall’Ici per l’intero anno 2003, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento. Inoltre restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta gli immobili che non possiedono le caratteristiche per essere considerati fabbricabili, fabbricati e terreni agricoli ai fini dell’imposta. I piccoli appezzamenti od orticelli, se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell’Ici, in quanto utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola in modo occasionale ed in forma imprenditoriale; • i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l’unica variazione nel corso dell’anno 2003 è data dall’attribuzione della rendita, oppure dall’annotazione negli atti catastali della “rendita proposta” a seguito dell’espletamento della procedura prevista nel regolamento di cui al D.M. n. 701/1994, oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, poiché tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo decorrere dall’anno 2004. Inoltre non costituiscono causa di variazione e pertanto non deve essere presentata la dichiarazione Ici nei seguenti casi: • l’assoggettamento dell’immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate nel 2003; • l’applicazione, per l’abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore a 103,29 €, oppure della riduzione Relativamente alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della legge 383/2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a OsraInForma Studio 10 Numero 6 - Giugno 2004 La dichiarazione ICI • • • • Il quadro dei “contitolari” deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta. dell’imposta fino alla metà, a seguito di apposita delibera adottata dal Comune; l’applicazione della detrazione o riduzione d’imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli I.A.C.P.; l’aumento rispetto al 1996, del 5% del valore catastale dei fabbricati e del 25% di quello dei terreni agricoli; l’aumento del valore contabile, per effetto dell’aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale; la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell’anno 2003, riguardante fabbricati, il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso soltanto dal 2004 si avrà la variazione della soggettività passiva. La compilazione dei quadri descrittivi degli immobili Il quadro descrittivo di ogni singolo immobile si compone di tre settori: • il primo, che comprende i campi da 1 a 18, serve per indicare come si è modificata la titolarità di possesso e la tipologia dell’immobile nel corso dell’anno 2003; • il secondo, che comprende i campi da 19 a 22, serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2003; • il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione. Le istruzioni specificano che la compilazione del secondo settore (intitolato “situazione al 31 dicembre 2003”) pur non essendo necessaria per la determinazione dell’imposta relativa all’anno 2003, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell’anno 2004, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2005, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell’ultimo giorno dell’anno 2003. Come si compila la dichiarazione ici Come ormai consuetudine, il modello ici si compone di due facciate di cui la prima è dedicata all’indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari se la dichiarazione è presentata in forma congiunta). La seconda facciata è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l’obbligo della denuncia (nei casi di immobili posseduti che hanno subito variazioni nel corso dell’ anno 2003) Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l’elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente. Sul frontespizio il contribuente deve indicare il Comune destinatario della dichiarazione. Nel quadro dedicato al “contribuente” che in ogni caso deve essere sempre compilato, devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazioni finanziaria, concessione su aree demaniali nel corso del 2003, gli immobili denunciati. Relativamente al quadro dedicato al “denunciante”, diverso dal contribuente, deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: • dall’erede; si ricorda che in caso di più eredi saranno indicati i dati di uno soltanto di essi; • dal curatore fallimentare; • dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa. OsraInForma Studio Esempio: ipotesi di un fabbricato venduto il 20 aprile 2003 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell’anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2003. Il compratore nella sua dichiarazione indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2003. Termini di presentazione della dichiarazione ici La dichiarazione ICI assieme agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciare ricevuta. E’ possibile anche spedire la dichiarazione in busta chiusa, a mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione ICI 2003”, in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. Si ricorda che occorre presentare insieme all’originale per il comune anche la copia per l’elaborazione meccanografica. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 11 Numero 6 - Giugno 2004 La dichiarazione ICI soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata. Pertanto, in tal caso, non è necessario presentare la dichiarazione Ici, ma ciascun contribuente deve informarsi se nel Comune ove è sito l’immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare. La comunicazione deve essere consegnata direttamente al comune di competenza che rilascia apposita ricevuta. Può essere anche spedita all’Ufficio Tributi dello stesso Comune in busta chiusa, con raccomandata semplice. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Comunicazione Ici” e l’anno di riferimento. Il contribuente può consegnare o spedire la dichiarazione ici dal giorno in cui è avvenuta la variazione e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificata la variazione medesima, salvo diversa disposizione del Comune. La dichiarazione ICI per l’anno 2003 deve essere presentata entro il 02 novembre 2004 La comunicazione sostitutiva alla dichiarazione ICI Va evidenziato, al fine di non creare problematiche ai contribuenti, che i Comuni possono sostituire l’obbligo della dichiarazione con una semplice comunicazione. Il Comune, infatti, in applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 446/1997, può stabilire nel proprio regolamento l’eliminazione dell’obbligo della presentazione della dichiarazione Ici e l’introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della OsraInForma Studio 12 Numero 6 - Giugno 2004 Casa: disposizioni chiarificatorie sul bonus per il riacquisto della “prima casa” CASA: DISPOSIZIONI CHIARIFICATORIE SUL BONUS PER IL RIACQUISTO DELLA “PRIMA CASA” Studio Tributario “Gigliotti & Associati” al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). Il suddetto credito riconosciuto è pari al minore degli importi tra: • l’imposta di registro o Iva assolte al precedente acquisto; • e l’imposta ri registro o Iva dovute al successivo acquisto. Nel mese di Maggio 2004 l’Agenzia delle Entrate ha formulato due risoluzioni interessanti in riferimento al bonus previsto per il riacquisto della “prima casa”. In particolare si andranno a considerare, brevemente, il contenuto sia della risoluzione n. 66/E del 3 Maggio 2004, sia di quella dell’11 Maggio 2004 n. 70/E. Risoluzione n. 66/E: il contratto preliminare non salva l’agevolazione Art. 7, comma 1, legge n. 448/1998 “….e' attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non puo' essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. Ai sensi della Risoluzione n. 66/E del 3 Maggio 2004 discende che la stipulazione della promessa del nuovo acquisto non basta per evitare la perdita dei benefici fiscali sull’abitazione rivenduta prima del quinquennio, sebbene tale compromesso venga stipulato entro 1 anno dalla rivendita del primo immobile La norma, su cui si fonda tale disposizione è il comma 4 della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (approvato con D.P.R. n. 131/1986), prevede che nell’ipotesi in cui si proceda a rivendere l’immobile acquistato in regime di favore prima che siano decorsi i 5 anni, non verrà meno la decadenza dal suddetto agevolato regime se: • entro un anno dall’alienazione del suddetto immobile si proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. La norma è tassativa e, dunque, il medesimo risultato non potrà essere raggiunto dal contratto preliminare in quanto esso non produce l’effetto reale del trasferimento del bene, ma solo quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo, quello, cioè, di compravendita. Inoltre, non solo il contribuente decadrà dal beneficio goduto, ma non gli spetterà neppure il credito previsto dall’articolo 7, legge 448/1998. Il credito in riferimento, invece, viene riconosciuto al contribuente che: • provveda ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale ha fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso (in presenza delle condizioni di cui alla nota IIbis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata OsraInForma Studio Il riacquisto dell’abitazione principale entro un anno dalla vendita della prima casa Ai sensi della Risoluzione n. 70/E dell’11 Maggio 2004 viene chiarito, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che non è obbligatorio indicare nel rogito concernete la nuova abitazione principale, la volontà di utilizzare il credito di imposta sulle tasse pagate sull’acquisto precedente, a riduzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto Come già rilevato nel paragrafo precedente, il soggetto che, avendo venduto prima dei 5 anni l’abitazione acquisita in regime agevolato, proceda, entro un anno dalla alienazione, a riacquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non solo continuerà a godere dell’agevolazione ma si vedrà anche riconoscere, al momento del rogito inerente al nuovo immobile, un credito di imposta. In particolare la risoluzione n. 70/E fornisce chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo del suddetto credito. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, legge 448/1998, si prevede che il contribuente potrà impiegare il bonus secondo le seguenti, alternative, modalità: • scontandolo, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, 13 Numero 6 - Giugno 2004 Casa: disposizioni chiarificatorie sul bonus per il riacquisto della “prima casa” compravendita del nuovo immobile per non perdere il credito qualora decida di utilizzarlo a scomputo dell’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto. In quella occasione, infatti, l’Agenzia delle Entrate previde che l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere: • le dichiarazioni previste dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, del testo unico della imposta di registro, lettere b) e c), • l'espressa richiesta del beneficio in argomento • oltre che indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito. Sara', pertanto, necessario: • indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'IVA in misura agevolata nonche' l'ammontare della stessa; • nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l'IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo; • nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA sull'immobile alienato, produrre le relative fatture; • indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile. Qualora l'acquisto del secondo immobile agevolato avvenga mediante contratto d'appalto si ricorda che, per poter fruire del credito d'imposta, e' necessario che il contratto d'appalto sia redatto in forma scritta e registrato e contenga le indicazioni sopra precisate. sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, • oppure utilizzandolo in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; • oppure, infine, utilizzandolo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La legge, infine, specifica che il credito non potrà dar luogo a rimborso. Dalla lettura di quanto sopra si rileva soltanto che il legislatore con la “dizione “intero importo” ha voluto escludere la possibilità di utilizzare il credito parzialmente e, quindi, portarlo in detrazione dalle imposte dovute su più atti o denunce di successione, presentati all’ufficio competente per la registrazione dopo la data di acquisizione del credito. Il credito di cui all’art. 7, legge n. 448/1998 è un credito personale (come specificato nella circolare n. 19 del 1° Marzo 2001) e, dunque, non compete a coloro che: • abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d."prima casa"; • abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione; • acquisiscano un immobile non avente le caratteristiche richieste dall'art.1, della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro e in assenza delle condizioni enunciate dalla nota II-bis) allo stesso art. 1; quindi, coloro che nell'acquisto dell'immobile non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata; • coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d."prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell'atto, ancorche' sia pendente un procedimento contenzioso sulla specifica questione; il perfezionamento della fattispecie giuridica che consente il riconoscimento del credito non risulta in tale ipotesi completamente realizzato, intervenendo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio instaurato. In caso di giudicato favorevole, il contribuente avra' diritto al rimborso, entro i limiti del credito medesimo, qualora abbia chiesto di utilizzarlo per il pagamento della imposta di registro dovuta sul secondo acquisto oppure potra' utilizzarlo negli altri modi previsti dalla legge. Ai sensi della circolare n. 19 del 1° Marzo 2001 per poter usufruire del credito di imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzare lo stesso in detrazione dall’imposta di registro dovuta per l’atto con cui riacquista la nuova abitazione principale. Da quanto riportato, dunque, discende che la mancata espressione della volontà nell’atto di riacquisto comporta la decadenza dalla possibilità di utilizzare il credito nella successiva dichiarazione dei redditi, in diminuzione dell’Irpef: tale disposizione si pone, però, in contrasto con la legge in quanto impone un obbligo non previsto dal legislatore. Una chiara interpretazione per risolvere la incerta situazione viene fornita con la risoluzione n. 70/E dell’11 maggio 2004 dove l’Agenzia delle Entrate specifica che il “dovere” di indicare la propria volontà non è assoluto, ma è necessario solo nel caso in cui il contribuente opti per l’utilizzo del credito di La circolare n. 19 del 1° marzo 2001 ha creato, successivamente, difficoltà interpretative proprio in merito al comportamento che il contribuente deve tenere al momento in cui stipula l’atto di OsraInForma Studio 14 Numero 6 - Giugno 2004 Casa: disposizioni chiarificatorie sul bonus per il riacquisto della “prima casa” imposta a decurtazione delle dovute sull’atto di compravendita. risoluzione medesima, in quanto la dichiarazione di voler utilizzare il credito in detrazione dall’imposta di registro dovuta per l’atto di riacquisto stesso è finalizzata a definire gli obblighi e le responsabilità del notaio in ordine alla misura dell’imposta di registro da versare: per cui è necessaria solo se il contribuente intende utilizzare contestualmente il credito, compensando l’imposta di registro dovuta in tale sede. Le Entrate hanno anche chiarito che non ha rilevanza il fatto che la circolare del 2001 sia stata diramata più di due anni dopo la legge n. 448/1998. Il credito di imposta ha sempre avuto la stessa disciplina, come affermato dall’Agenzia delle Entrate: quindi non aver effettuato segnalazioni nel rogito in quel periodo non implica la perdita di diritti nei confronti dei contribuenti. imposte Ai sensi della Risoluzione n. 70/E discende che: • la dichiarazione di voler beneficiare del credito per il riacquisto non è una condizione di legge • la dichiarazione è necessaria, tuttavia, se si intende utilizzare il bonus nello stesso atto di riacquisto • la dichiarazione non è, pertanto, necessaria, laddove si intenda utilizzare il bonus a scomputo dell’Irpef scaturente dalla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo riacquisto. L’Agenzia delle Entrate sempre nella risoluzione n. 70/E rileva, anche, che quanto disposto nella circolare non contrasta con il contenuto della OsraInForma Studio 15 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - redditi d’impresa: deducibilità delle spese connesse agli immobili non strumentali IN PRATICA - REDDITI D’IMPRESA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE CONNESSE AGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI (tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 21/2004) di Monica Di Lascio Gruppo di Studio Eutekne Ai sensi dell’art. 90, comma 1, del T.U.I.R., il reddito degli immobili che, nell’ambito di un’impresa, non sono né strumentali (per natura o per destinazione), né destinati alla vendita (cd. beni merce), deve essere calcolato sulla base delle disposizioni previste per la determinazione del reddito fondiario. In particolare, per i fabbricati è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 37 comma 1 (per i fabbricati non locati) e all’art. 37 comma 4-bis (per i fabbricati locati) del T.U.I.R. Tali norme prevedono che: • da una parte, il reddito dei fabbricati non locati sia determinato in base alla rendita catastale; • dall’altra parte, il reddito dei fabbricati locati sia determinato in base al maggior importo tra i canoni di locazione di competenza, ridotti forfetariamente nella misura del 15%, e la rendita catastale stessa. L’art. 90, comma 2, del T.U.I.R. dispone, inoltre, che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili non strumentali non sono ammessi in deduzione. L’indeducibilità di tali costi è dovuta al fatto che le spese relative a tali immobili risultano già comprese: • nella deduzione forfetaria del 15% del canone di locazione; • nella rendita catastale. LA NOVITA’ Oggetto Qualora le imprese possiedano immobili non strumentali, i componenti positivi e negativi di reddito connessi a tali immobili sono determinati sulla base di quanto previsto dall’art. 90 del TUIR. L’ADC Milano, con la Norma di comportamento n. 156, si è soffermata sul tema, analizzando, in particolare, le spese deducibili connesse a tali immobili ai fini del calcolo del reddito imponibile. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 90 del TUIR Art. 7 del DPR 29.9.73 n. 604 INTERPRETAZIONI DI CATEGORIA Norma di comportamento ADC n. 156 Immobili strumentali L’art. 43, comma 2, del T.U.I.R. individua due tipologie di immobili strumentali, ossia: • gli immobili strumentali per natura; • gli immobili strumentali per destinazione Immobili strumentali per natura Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del T.U.I.R., si considerano strumentali per natura gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, ancorché non utilizzati, ovvero dati in locazione o comodato. La strumentalità per natura degli immobili, pertanto, ha carattere oggettivo, non rilevando l’utilizzazione o meno degli stessi per l’esercizio dell’impresa. Dubbi applicativi La problematica che ne deriva consiste nello stabilire, innanzitutto, se l’indeducibilità è riferibile esclusivamente a quei costi che sono stati presi in considerazione nella determinazione catastale del reddito tramite le tariffe d’estimo. Al riguardo, infatti, l’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 specifica che “la tariffa di estimo è costituita per unità di riferimento e in moneta legale per ciascuna categoria e classe, dal reddito medio lordo ordinario da essa ritraibile, diminuito delle spese di riparazione e manutenzione di ogni altra spesa necessaria a produrlo. Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, interessi passivi, nonché per oneri tributari”. In secondo luogo, sussiste il dubbio se vi siano altri costi, oltre a quelli considerati nella determinazione catastale, che possano essere considerati relativi ai beni immobili e, quindi, Immobili strumentali per destinazione Con riguardo agli immobili strumentali per destinazione, le caratteristiche oggettive non hanno alcuna rilevanza; è necessario, infatti, fare esclusivo riferimento all’utilizzo cui l’immobile è concretamente destinato da parte del possessore. Determinazione del reddito degli immobili non strumentali OsraInForma Studio 16 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - redditi d’impresa: deducibilità delle spese connesse agli immobili non strumentali finanziaria, con una successiva risoluzione (ris. Agenzia entrate 9 novembre 2001, n. 178), si è nuovamente soffermata sul tema, seppure in relazione a diversa fattispecie, stabilendo la deducibilità degli interessi passivi. L'ADC, quindi, ha confermato il precedente orientamento ministeriale, specificando che gli interessi passivi sono fiscalmente deducibili, “indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale siano eventualmente collegati”. indeducibili e quali costi, viceversa, siano da considerare non relativi agli immobili e, pertanto, deducibili. Chiarimenti della norma di comportamento ADC n. 156 La Commissione Norme di comportamento in materia tributaria dell’Associazione Dottori Commercialisti (ADC) di Milano, con la Norma di comportamento n. 156, si è soffermata sul tema, prendendo in esame la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi nel calcolo del reddito imponibile delle imprese che possiedono immobili non strumentali. Spese societarie Le spese societarie, essendo riferite non ad una particolare attività dell’impresa o alla tipologia dei beni patrimoniali gestiti dalla medesima, bensì, in linea generale, alla struttura aziendale, sono integralmente deducibili. Rientrano nelle spese societarie, ad esempio: • le spese per la tenuta della contabilità; • le spese per il deposito del bilancio e per gli altri adempimenti societari; • le spese per la consulenza societaria e fiscale e per l’espletamento delle relative formalità; • gli emolumenti per l’organo di controllo, ove esistente; • le indennità di carica per l’organo amministrativo, con esclusione dello specifico compenso per la gestione degli immobili eventualmente delegata a taluno degli amministratori. Interessi passivi Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 604/1973, gli interessi passivi non rientrano fra gli elementi considerati nella determinazione degli estimi. Con riferimento al loro trattamento ai fini fiscali, l’ADC ha evidenziato che gli interessi passivi sostenuti da un’impresa per finanziarsi rappresentano un costo che “solo astrattamente è riconducibile a uno specifico impiego”; conseguentemente, non è possibile stabilire in modo assoluto un nesso tra le operazioni di finanziamento e l’utilizzo delle risorse finanziarie che ne derivano. In altre parole, tali interessi costituiscono un componente negativo del reddito d’impresa generato dalla gestione finanziaria, non riferito ad una particolare attività aziendale, né accessorio ad uno specifico onere. Sulla base di quanto affermato dalla Norma di comportamento ADC n. 156, pertanto, gli interessi passivi sono deducibili fiscalmente, “indipendentemente da ogni valutazione della loro inerenza ad «attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito»”, nel solo rispetto dei limiti fissati, in seguito all’entrata in vigore della riforma fiscale, dagli artt. 96, 97 e 98 del T.U.I.R. Altre spese di gestione In relazione alle spese diverse da quelle di riparazione e manutenzione, espressamente considerate nelle tariffe d’estimo, è necessario analizzare ogni singolo caso, verificando la sussistenza del nesso richiesto dall’art. 90, comma 2, del T.U.I.R. L’ADC ha precisato che tale analisi deve essere eseguita anche in riferimento alle spese che vengono registrate in un unico conto ma che hanno una diversa destinazione. La Norma di comportamento n. 156 rileva che, ad esempio, in relazione alle spese per il personale, è necessario distinguere fra: • le spese per il personale addetto ai servizi di custodia o di portineria, alla manutenzione degli edifici o dedicato all’amministrazione e gestione degli stabili, connesse alla corrente redditività dell’immobile e, quindi, indeducibili; • le spese per il personale addetto alla contabilità, non specificamente relative ai beni immobili e, pertanto, integralmente deducibili. Orientamento dell’Amministrazione finanziaria e della Corte di cassazione La R.M. 3 giugno 1977, n. 9/903, in passato, aveva considerato, relativamente ad una società immobiliare di gestione, indeducibili gli interessi passivi da funzionamento (es.: interessi derivanti da finanziamenti contratti per spese di manutenzione) e deducibili gli interessi passivi da finanziamento (contratti, cioè, per finanziare l'acquisto dell'immobile o le manutenzioni straordinarie); in senso opposto, si era espressa la Corte di cassazione (sent. 7 giugno 1994, n. 5501), che ha escluso la deducibilità di tali oneri.L'Amministrazione OsraInForma Studio 17 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia IN PRATICA - INDENNITÀ LE INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI AGENZIA (tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 22/2004) di Gianluca Odetto Gruppo di Studio Eutekne Indennità non dovuta LA NOVITA’ Indennità di agenzia L’Agenzia delle entrate ha precisato che gli accantonamenti per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia devono considerarsi deducibili nella misura in cui questi sono stanziati in bilancio. È stata, pertanto, superata la precedente tesi ministeriale, secondo cui gli accantonamenti effettuati a fronte dell’indennità suppletiva di clientela non potevano essere dedotti sino al momento della effettiva erogazione, in quanto non presenterebbero il requisito di certezza. Riferimenti normativi e di prassi - Art. 105 TUIR - Agenzia entrate, Ris. 9 aprile 2004, n. 59 Ai sensi dell’art. 1751, comma 2, c.c., non è dovuta l’indennità per la cessazione del rapporto qualora: • la risoluzione del rapporto da parte del preponente sia imputabile ad inadempienze dell’agente che non consentano, neanche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto; • l’agente receda dal contratto, salvo i casi in cui il recesso dipenda: • da circostanze attribuibili al preponente; • da circostanze attribuibili all’agente (età, infermità, malattia) che non consentano la prosecuzione del rapporto; • l’agente ceda il contratto a un terzo, che subentra nei diritti e negli obblighi con il preponente. Natura delle indennità Attenzione Per effetto delle disposizioni dell’art. 1751, comma 3, c.c., l’importo totale dell’indennità non può superare quello di una indennità annua calcolata in base alla media delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, nel periodo di efficacia del contratto. All’atto della cessazione del rapporto di agenzia deve essere corrisposta all’agente una indennità il cui importo varia in dipendenza della durata del rapporto stesso e dell’ammontare delle provvigioni liquidate (indennità per la cessazione del rapporto di agenzia). La natura e la quantificazione di tale indennità è rinvenibile nelle disposizioni contenute nell’art. 1751 c.c. Gli accordi collettivi di settore, tuttavia, hanno regolamentato la materia in modo generalmente più favorevole agli agenti. Accordi collettivi di categoria Gli accordi collettivi di settore prevedono, in linea generale, disposizioni di maggiore favore per l’agente rispetto a quelle contenute nel Codice Civile, anche per quanto riguarda le indennità per la cessazione del rapporto. Prendendo, ad esempio, l’Accordo Economico Collettivo del 20 marzo 2002 per agenti e rappresentanti del settore Industria, all’art. 10 si legge che le parti “intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell’indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell’indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ.”. In maniera sostanzialmente analoga si è espresso l’art. 12 dell’Accordo Economico Collettivo del 26 Disposizioni del codice civile Indennità dovuta La nozione di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia è rinvenibile dalle disposizioni del Codice Civile. L’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia è dovuta, ai sensi dell’art. 1751, comma 1, c.c., se: • l’agente ha procurato nuovi clienti, o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e il preponente riceve ancora vantaggi dagli affari con tali clienti; • l’indennità è stabilita in misura equa, tenuto conto delle provvigioni che l’agente perde a seguito dell’interruzione del rapporto. Il successivo art. 1751 comma 7 precisa, poi, che l’indennità è dovuta anche nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta alla morte dell’agente. OsraInForma Studio 18 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia giugno 2002 per agenti e rappresentanti del settore Commercio. Gli accordi collettivi nazionali individuano con precisione la natura e la quantificazione delle indennità per la cessazione del rapporto di agenzia. Prendendo, ad esempio, il contratto collettivo del settore Commercio, questo prevede la suddivisione dell’indennità in tre distinti emolumenti: • indennità di risoluzione del rapporto; • indennità suppletiva di clientela; • indennità “meritocratica”. Gli stessi contratti collettivi precisano che l’indennità deve essere corrisposta in caso di scioglimento del rapporto dovuto a invalidità, conseguimento di pensione di vecchiaia o morte dell’agente. Anche nel caso di indennità suppletiva di clientela, la quantificazione avviene secondo percentuali applicate all’ammontare delle provvigioni spettanti all’agente per ciascun anno. A differenza dell’indennità di risoluzione del rapporto, tuttavia, essa viene corrisposta all’agente direttamente dal preponente. Componenti dell’indennità per la cessazione del rapporto Indennità meritocratica Un ulteriore emolumento spettante all’agente è la cd. indennità meritocratica. Trattasi di una indennità aggiuntiva rispetto alle due precedenti, in quanto corrisposta se l’agente abbia procurato nuova clientela o abbia incrementato gli affari con i clienti esistenti, in ottemperanza con quanto previsto nell’art. 1751, comma 1, c.c. La contrattazione collettiva ha previsto anche i limiti massimi dell’indennità totale spettante per la cessazione dei rapporti di agenzia. Gli accordi collettivi oggetto di esame, infatti, prevedono che la somma degli importi erogati all’agente a titolo di: • indennità di risoluzione del rapporto, e • indennità suppletiva di clientela, possa anche eccedere il limite massimo posto dall’art. 1751 comma 3 c.c. (determinato in base alla media delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, nel periodo di vigenza del contratto). Un limite preciso è anche posto per l’indennità meritocratica. Questa, infatti, non può eccedere la differenza tra l’ammontare massimo spettante in base all’art. 1751, comma 3, c.c., e la somma delle indennità di risoluzione e suppletiva. Tale indennità, in altre parole, può essere riconosciuta solo qualora le altre componenti non abbiano raggiunto il limite massimo previsto dal Codice Civile e, in tale caso, sino a concorrenza di tale limite. Indennità di risoluzione La regolamentazione della indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) deroga ai criteri previsti dall’art. 1751 c.c. Come specificato in precedenza, infatti, condizione per riconoscere l’indennità all’agente è che questi abbia procurato nuovi clienti, o abbia incrementato l’attività con quelli esistenti. I contratti collettivi di settore sopra esaminati prevedono, invece, che tale indennità spetti all’agente “anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità”. Vi sono, tuttavia, alcuni espliciti casi in cui questa non può essere riconosciuta; trattasi: • della ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente; • della concorrenza sleale; • della violazione del vincolo di esclusiva. I singoli accordi collettivi regolano, poi, l’ammontare dell’indennità, sulla base di percentuali applicate all’ammontare annuo delle provvigioni maturate. Questa viene poi corrisposta dall’ENASARCO, in base alle quote accantonate dal preponente. Indennità suppletiva di clientela L’indennità suppletiva di clientela è, invece, dovuta, secondo i contratti collettivi di settore, nel momento in cui il contratto a tempo indeterminato viene risolto per un fatto non imputabile all’agente o rappresentante. Tavola n. 1 - Contratti collettivi di settore - Disciplina delle indennità F.I.R.R. INDENNITÀ OsraInForma Studio Dall’Enasarco, alla cessazione del rapporto SUPPLETIVA Dall’impresa, se la cessazione non è imputabile all’agente MERITOCRATI CA Dall’impresa, per gli aumenti degli affari con la clientela per 19 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia stato interpretato in maniera sostanzialmente difforme dalla giurisprudenza. La questione non ha mai assunto una soluzione definitiva. Anche la Corte di cassazione è intervenuta nel corso del 2003 sulla materia, con due pronunce di segno opposto. Secondo la Sentenza 16 maggio 2003, n. 7690, l’indennità suppletiva di clientela ha natura aleatoria, dipendendo essenzialmente dalle modalità e dalle cause per cui si scioglie il contratto, e non possiede i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità necessari per esercitarne il diritto alla deduzione. Una indicazione di segno contrario sembra, invece, emergere dalla lettura della Sentenza della Corte di Cassazione 27 giugno 2003, n. 10221. In tale pronuncia, la Corte ha sostenuto che l’art. 70, comma 3, del TUIR “si riferisce alle indennità percepite per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche, tra le quali rientra l’indennità suppletiva di clientela” e che “non vale rilevare che dal contratto collettivo che disciplina tale indennità suppletiva risulta che essa non viene corrisposta sempre, ma soltanto nelle ipotesi di scioglimento di un contratto a tempo indeterminato per fatto non imputabile all’agente”; in tal modo, prosegue la Sentenza, non potrebbe essere disconosciuto il diritto alla deduzione dell’indennità suppletiva, ma sarebbe solo possibile, per gli Uffici, contestarne la quantificazione sulla base di criteri statistici che tengano conto “delle probabilità di cessazione del rapporto di agenzia per fatto imputabile all’agente”. Profili fiscali Con la risoluzione 9 aprile 2004, n. 59/E, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che gli accantonamenti per le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia: • devono essere quantificati secondo i criteri propri dell’art. 1751 c.c. o dei contratti collettivi di settore, se applicabili; • sono deducibili nella misura effettivamente stanziata, a nulla rilevando la natura aleatoria di parte delle componenti; • assolvono a una funzione del tutto equiparabile a quella propria degli accantonamenti per quiescenza e previdenza (art. 105, comma 4, del T.U.I.R.). Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, si deve rilevare che: • gli accantonamenti per il TFR e per i fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili “nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro (…)” (art. 105 co. 1); • il medesimo principio è applicabile, per rimando espresso operato dal comma 4, anche alle indennità “di cui all’art. 17, comma 1, lettere c), d) e f)” (trattasi, appunto, delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione dei rapporti di agenzia e per la cessazione da funzioni notarili). Precedente orientamento dell’Amministrazione finanziaria Chiarimenti della ris. 59/2004/E sulla deducibilità degli accantonamenti La natura aleatoria dell’indennità suppletiva di clientela ha condotto, in passato, l’Amministrazione finanziaria a negarne la deducibilità sino al momento dell’effettiva erogazione all’agente. Nella R.M. 21 luglio 1980 n. 9/120, infatti, il Ministero delle Finanze aveva riconosciuto che le indennità previste per legge all’atto della risoluzione del rapporto di agenzia potevano essere ricondotte al regime previsto per gli accantonamenti di quiescenza e di previdenza, con la conseguente deducibilità in capo all’impresa mandante. A conclusioni diverse si giungeva, però, secondo l’Amministrazione finanziaria, per l’indennità suppletiva di clientela. In tali casi, infatti, l’assenza del requisito di certezza (non è sicuro, infatti, che vi siano i presupposti per l’erogazione di tale indennità) non poteva consentire di attribuire rilevanza fiscale agli accantonamenti stanziati. A fronte di un panorama, anche di tipo giurisprudenziale, in cui sussistevano notevoli profili di incertezza, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 9 aprile 2004, n. 59/E, che ha riconosciuto la deducibilità degli accantonamenti per l’indennità suppletiva. In estrema sintesi, le principali argomentazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria centrale hanno riguardato: • la natura degli accantonamenti e l’importo deducibile ai fini fiscali; • i riflessi fiscali all’atto della effettiva erogazione dell’indennità; • le conseguenze per le imprese che, in passato, non hanno dedotto l’indennità suppletiva. Con riferimento al primo aspetto, la risoluzione ha precisato che, ferma restando la ripartizione della indennità di cessazione del rapporto nelle componenti esaminate in precedenza (FIRR, suppletiva e “meritocratica”), essa deve considerarsi–ai fini fiscali–come un unicum regolato dalle disposizioni dell’art. 105, comma 4, del T.U.I.R. Posizione della giurisprudenza L’orientamento assunto dall’Amministrazione finanziaria con la R.M. 21 luglio 1980, n. 9/120 è OsraInForma Studio 20 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia Conseguentemente, l’intero importo stanziato nell’anno sarà deducibile. La risoluzione precisa, infatti, che i criteri di determinazione delle indennità previsti dal Codice Civile e dagli accordi collettivi “rilevano anche ai fini fiscali”, e che “sarà fiscalmente deducibile l’importo, calcolato anno per anno ipotizzando la cessazione di tutti i rapporti di agenzia in essere per cause non imputabili all’agente o rappresentante”. Altra questione chiarita dalla risoluzione è il rapporto tra la natura aleatoria delle indennità suppletiva e meritocratica e la deducibilità fiscale. Secondo la risoluzione 9 aprile 2004, n. 59/E, tale natura non è di ostacolo alla deduzione degli accantonamenti: le indennità in questione, infatti, “assolvono, a tutti gli effetti e senza distinzione, la funzione propria degli accantonamenti di quiescenza e previdenza, vale a dire sostituire il mancato reddito derivante dalla cessazione del rapporto”, e possono essere quindi dedotte nella misura effettivamente stanziata in bilancio. Trattamento ai fini IRAP Per effetto del rinvio operato dall’art. 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997, la deducibilità degli accantonamenti ai fini IRAP opera nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi. Gli accantonamenti a fronte delle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia sono, quindi, deducibili per l’impresa mandante anche ai fini IRAP, in quanto contabilizzati in una voce di conto economico rilevante ai fini del tributo regionale. Impostazioni contabili Per l’impresa mandante, gli importi stanziati per la cessazione del rapporto di agenzia non devono essere iscritti tra gli accantonamenti di cui alle voci B.9, B.12 e B.13 del conto economico, ma bensì alla voce B.7 (Spese per prestazioni di servizi). In tal senso si esprime il documento interpretativo del PCDC n. 12 (il riferimento è alla voce B.9.d - Trattamento di quiescenza e simili, ove si legge che “non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi, gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”). Quale contropartita nello Stato Patrimoniale, deve essere iscritto un fondo nella voce B.1 (Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili), come previsto dal PCDC 19 (§ C.II). Lo stesso PCDC 19 (§ C.V.i) ne ammette, comunque, l’iscrizione tra i fondi per oneri (voce B.3 del passivo del bilancio).(cfr.Tavola n.3). All’atto dell’erogazione delle indennità, possono però sussistere scostamenti rispetto alla quota accantonata. Nel momento in cui questi non derivino da errori, ma dalla normale revisione delle stime operate nei precedenti esercizi, queste devono essere allocate nelle voci A.5 o B.14 del conto economico (nell’esempio, si ipotizza una rettifica a seguito della mancata spettanza dell’indennità suppletiva di clientela).(cfr.Tavola n.3). Conseguenze fiscali all’effettiva erogazione dell’indennità La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 9 aprile 2004, n. 59/E ha chiarito che, all’atto della erogazione dell’indennità a ciascun agente cessato, occorre confrontare: • l’indennità effettivamente corrisposta, e • l’indennità accantonata. Nel caso in cui gli importi divergano, la differenza costituisce per l’impresa preponente una sopravvenienza imponibile o deducibile. (cfr.Tavola n.2). Da ultimo, occorre precisare che l’Agenzia delle entrate ha anche preso in considerazione la situazione delle imprese mandanti che, pur accantonando nei bilanci le indennità suppletiva e meritocratica, non le avevano dedotte in via prudenziale, in conformità al vecchio orientamento ministeriale. In tali casi, all’atto della liquidazione delle indennità, l’intero importo potrà essere dedotto mediante una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Tavola n. 2 - Erogazione dell’indennità per la cessazione del rapporto Maggiore del fondo accantonato in bilancio Sopravvenienza deducibile Minore del fondo accantonato in bilancio Sopravvenienza attiva imponibile Somma erogata all’agente OsraInForma Studio 21 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia Tavola n.3 – Scritture contabili Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (B.7 Fondo indennità agenti (B.1) OsraInForma Studio a Fondo indennità agenti (B.1) 100,00 a ≠ Debiti vs/agente Bianchi M Sopravvenienze attive (A.5) 25,00 75,00 22 100,00 100,00 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - scritture contabili: il furto di beni o merci aziendali e i rimborsi assicurativi IN PRATICA - SCRITTURE CONTABILI IL FURTO DI BENI O MERCI AZIENDALI E I RIMBORSI ASSICURATIVI (tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 21/2004) di Antonio Gigliotti e Federico Gavioli Studio tributario Gigliotti & Associati mentre i rimborsi assicurativi vanno iscritti nella voce: • A.5 “Altri ricavi e proventi” nel caso in cui gli indennizzi assicurativi ricevuti siano relativi a sinistri cui non sono conseguiti oneri straordinari per la riparazione del danno. In pratica, quando l’indenizzo è conseguente al deterioramento di prodotti propri dà luogo ad un ricavo da iscrivere nei proventi da attività accessorie dell’impresa. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le indennità ed i risarcimenti su beni merce; • E.20 “Proventi straordinari” se riguardano: • sinistri derivanti da furti o ammanchi di carattere non ricorrente; • danni derivanti da eventi di carattere eccezionale quali gli incendi o calamità naturali (per esempio grandini o alluvioni, etc). La voce di contropartita nello Stato Patrimoniale che è utilizzata riguarda generalmente: • una posta dell’attivo circolante C.II.5 “Verso altri” con la denominazione “Crediti verso istituti di assicurazione per sinistro da liquidare” in caso di incasso non ancora avvenuto; • una posta dell’attivo circolante C.IV.1 “Depositi bancari e postali” qualora l’incasso sia già avvenuto. L’ADEMPIMENTO Furto di beni Il furto di beni o di merci aziendali deve essere giustificato con mezzi idonei a fronte di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria; le aziende per queste problematiche si tutelano sottoscrivendo polizze assicurative che coprano i danni subiti. Riferimenti normativi Articolo 57 del nuovo T.U.I.R.; Articolo 56 e 86 del nuovo T.U.I.R.; Articolo 88 del nuovo T.U.I.R.; Articolo 2426 del codice civile; Principio contabile n.12 del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti Il furto dei beni o merci rappresenta una ipotesi che coinvolge le aziende, oltre che per il danno subìto, anche per le conseguenze civilistiche e fiscali che ne derivano; le azienda stesse, inoltre, al fine di tutelarsi sottoscrivono polizze assicurative che rimborsano l’importo del bene o della merce sottratta. Secondo quanto stabilito dal principio contabile n.12 dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti il furto di beni deve essere contabilmente rilevato tra i componenti negativi straordinari E.20 “Proventi straordinari”, Tavola n. 1 – Voci di bilancio interessate dal furto di beni aziendali Componente negativo straordinario di reddito da indicare nella voce CE E 21 Oneri straordinari Il furto di beni aziendali determina Tavola n. 2 – Voci di bilancio interessate dal rimborso assicurativo del bene oggetto di furto Rimborso assicurativo di bene oggetto di furto OsraInForma Studio Voci di economico conto Voci di patrimoniale stato 23 - A5-Altri ricavi e proventi - E.20 Proventi straordinari -C.II.5 Crediti verso istituti di assicurazione per sinistro da liquidare; -C.IV.1 Depositi bancari e postali Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - scritture contabili: il furto di beni o merci aziendali e i rimborsi assicurativi nella voce “E.20 Proventi straordinari” del conto economico. Qualora l’assicurazione intenda sostituire il bene oggetto del furto con uno equivalente a tutti gli effetti, non deve essere rilevata alcuna sopravvenienza. Nel caso in cui il rimborso sia certo già nell’esercizio in cui è registrata la minusvalenza derivante dalla perdita del bene aziendale, il rimborso come previsto dai principi contabili dei dottori e ragionieri commercialisti, deve essere detratto direttamente dalla minusvalenza stessa. Superamento della presunzione di cessione di beni Una delle maggiori problematiche fiscali che emergono in caso di furto di beni aziendali riguarda la presunzione di cessione o di acquisto di beni per fattori indipendenti dalla volontà del contribuente. In questo caso occorre che l’azienda: • abbia idonea documentazione fornita da organo di pubblica amministrazione (es. denuncia ai Carabinieri); • in mancanza del requisito previsto al punto a) è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi entro 30 giorni dal momento del verificarsi dell’evento o da quello in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza da cui risulti il valore complessivo dei beni oggetto del furto. In pratica quindi l’Azienda deve tenere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le modalità di determinazione del valore (natura, quantità e qualità dei beni rubati ed il loro valore unitario). La denuncia ha come finalità quella di vincere la presunzione di acquisto e cessione di beni ai fini IVA di cui al D.P.R. n. 441/1997, con evidenti effetti anche ai fini delle imposte dirette. Esempio Ipotizziamo che nel corso del 2003 la ditta Rossi spa abbia subito il furto di un cespite che ha un costo storico di €.5.000, ammortizzato per €.3.000. Nello stesso esercizio l’azienda ottiene il rimborso assicurativo di € 2.000 5.000 SP A B II 2) Diversi Impianto e -Fondo ammortamento macchinario 3.000 attrezzature 2.000 -CE E 21 Sopravvenienze passive SP A C IV CE E 21 2.000 2.000 banca Sopravvenienze passive Qualora il furto riguardi invece merci dell’azienda, anche queste, regolarmente assicurate presso una compagnia assicurativa la situazione che si potrebbe presentare è la seguente: Principali rilevazioni contabili del furto aziendale di beni o di merci Rilevazione di furto bene aziendale Diversi -Fondo ammortamento attrezzature -CE.E.21 Sopravvenienze passive xxxx SP A C IV Cassa Nel corso del 2003 l’azienda ha subito un furto di merci assicurate per un importo di € 15.000; l’assicurazione decide di rimborsare interamente nel 2003 l’importo oggetto del furto A 5) 15.000 15.000 SP A C II 5) CE da Crediti diversi Ricavi risarcimento verso assicurativo assicurazioni xx xx Rilevazione di furto merci -CE.E.21 Sopravvenienze passive Rilevazione di finanziarie (es. cassa) CE B 6) Merci conto acquisti xxxx xxxx Si prenda in considerazione anche questa ipotesi: nel corso del 2004 l’assicurazione decide arbitrariamente che il risarcimento del danno deve essere ridotto a €.10.000 con la rilevazione di una sopravvenienza passiva di €.5.000 furto di disponibilità furto di contante dalla Riduzione del risarcimento del danno -CE.E.21 SP A C IV xxx xxxx Sopravvenienze Cassa passive Rimborso assicurativo Nel caso di rimborso assicurativo derivante dalla perdita di beni o merci per eventi non imputabili all’azienda, quindi nella fattispecie in esame per il furto, occorre rilevare contabilmente una minusvalenza per la perdita del bene e una sopravvenienza attiva per il rimborso assicurativo, nel caso in cui il rimborso sia certo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l’evento dannoso. La sopravvenienza in esame deve essere annotata OsraInForma Studio SP A C II 5) 15.000 Diversi -SP A C IV 1) Crediti verso 10.000 assicurazione banca 5.000 -CE.E.21 Sopravvenienze passive 24 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - scritture contabili: il furto di beni o merci aziendali e i rimborsi assicurativi attività produttive le voci che avrebbero ripercussioni sulla rilevanza fiscale ai fini del tributo regionale sono: • A5 “Altri ricavi” rientrano nel valore della produzione e quindi concorrono alla formazione della base imponibile IRAP; • E20 Proventi e oneri straordinari sono di norma esclusi dalla base imponibile IRAP. Occorre con riferimento all’imposta regionale fare alcune precisazioni nel senso che sono tassate ai fini IRAP le minusvalenze e le plusvalenze qualora siano relative a beni strumentali e quando non derivano da trasferimenti di azienda intendendosi come tali i conferimenti di azienda o le fusioni o scissioni. Qualora il rimborso assicurativo sia per il 2004 superiore a quello preventivato nel 2003 per un importo di € 2.000, la rilevazione sarà: Rilevazione di una sopravvenienza attiva Diversi -SP A C E 20 IV 1) CE Sopravvenienza banca attiva SP A C II 5) Crediti verso assicurazione 17.000 2.000 15.000 Va infine rilevato che relativamente ai rimborsi assicurativi ai fini dell’imposta regionale sulle OsraInForma Studio 25 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT IN PRATICA - UNIONE EUROPEA ALLARGAMENTO UE E CONSEGUENTI MODIFICHE DEI MODELLI INTRASTAT (tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 22/2004) di Roberta Aiolfi e Valerio Artina Dottori commercialisti in Bergamo) hanno portato a 25 gli Stati membri dell’Unione Europea. L’allargamento è in continua evoluzione e altri Paesi si sono già candidati per la prossima fase di espansione dell’Unione: Bulgaria e Romania, per le quali l’adesione è stata programmata per il 2007; Croazia e Turchia in date successive. L’Atto di adesione, ratificato con legge 24 dicembre 2003, n. 380 (supplemento ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004), modifica talune disposizioni del trattato CE (ad es. l’articolo 205 relativo alla ponderazione dei voti attribuiti agli Stati membri) del trattato Euratom e del trattato sull’Unione Europea. L'ingresso nell'Unione Europea degli ultimi Paesi aderenti incide notevolmente sui traffici commerciali intracomunitari. L’Atto di adesione, inoltre, modifica talune norme degli strumenti giuridici che si basano su tali trattati (ad es. il Codice doganale comunitario e le sue disposizioni d’applicazione). Si illustrano di seguito i principali effetti sorti con decorrenza dal 1° maggio 2004. LA NOVITA’ uE Dal 1° maggio 2004 fanno parte dell'UE anche i seguenti 10 nuovi Paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Con decorrenza dalla suddetta data, quindi, le transazioni commerciali da e per i 10 Paesi aderenti alla UE dovranno essere assoggettate alla disciplina IVA prevista per le operazioni intracomunitarie. ALLARGAMENTO INTRASTAT In conseguenza dell'adesione all'UE dei nuovi Paesi, le operazioni tra Italia e detti Stati rientreranno tra le operazioni intracomunitarie, anziché internazionali, con conseguente obbligo di compilazione dei modelli INTRASTAT. Per poter compilare gli anzidetti elenchi sono state modificate alcune disposizioni normative con riferimento ai codici ISO da utilizzare; nell'occasione il legislatore ha inoltre apportato ulteriori modifiche alle istruzioni per la compilazione dei modelli Intra 1-ter e 2-ter. Impatto dell’allargamento sugli Uffici doganali Storia dei Paesi aderenti all'UE A decorrere dalla data del 1° maggio 2004 le dogane nazionali poste al confine con la Slovenia hanno perso la natura di uffici doganali di passaggio sia in entrata che in uscita, oltre che per il regime del Transito comunitario/comune. La Comunità europea è stata fondata nel 1957 da 6 Paesi (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) a cui si sono aggiunti nel 1973 la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito. Con l’entrata della Grecia nel 1981 e di Portogallo e Spagna nel 1986, i Paesi sono diventati 12. Con il Trattato di Maastricht la Comunità diviene Unione Europea e nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia entrano nell'Unione. Infine è stato deciso di allargare l’Unione a 10 nuovi Paesi: • Cipro; • Estonia; • Lettonia; • Lituania; • Malta; • Polonia; • Repubblica Ceca; • Slovacchia; • Slovenia; • Ungheria. Sono questi ultimi Paesi che, dal 1° maggio 2004, OsraInForma Studio Bagagli da e per i Paesi aderenti Dal 1° maggio 2004 per i 10 Paesi aderenti sono stati quindi eliminati, come per altro avviene per i Paesi membri da date antecedenti, i controlli e le formalità per i bagagli a mano e quelli registrati delle persone che effettuano voli o traversate marittime tra questi nuovi Paesi e quelli dell’U.E.. Misure transitorie in materia di regimi doganali economici Alla data attuale non sono più necessarie le autorizzazioni per gli scambi tra vecchi e nuovi Stati membri, nonché per gli scambi tra i nuovi Stati membri. Inoltre le procedure doganali avviate prima della adesione e non appurate 26 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT doganale di uscita dalla Comunità anteriormente al 1° maggio 2004 e sottoposti a un regime doganale comunitario, continuano ad essere vincolati a tale regime fino all’appuramento nella Comunità allargata. L’accisa viene sospesa per tutto il tempo, in virtù del regime doganale. Una volta che i prodotti sono stati sdoganati nello Stato membro di immissione in libera pratica, e ipotizzando che i prodotti debbano essere consegnati in regime di sospensione dei diritti di accisa a un magazzino fiscale, si applicano le procedure per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti d’accisa. entro tale data devono essere terminate dopo la data di adesione. Non può nascere alcuna obbligazione doganale per merci che hanno ottenuto il carattere comunitario in virtù dell’adesione; tale principio si applica: • alle merci originarie degli Stati membri attuali o dei nuovi Stati membri; • alle merci importate da Paesi terzi che sono state immesse in libera pratica negli Stati membri attuali o nei nuovi Stati membri prima dell’adesione. Le autorizzazioni di perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, deposito doganale (esistenti nei confronti dei Paesi terzi) rilasciate in uno dei nuovi Stati membri prima dell’adesione restano valide per un anno dopo la data di adesione o fino al termine del loro periodo di validità, se precedente a tale termine. Si rinvia alle indicazioni fornite con Circolare delle Dogane n. 21/D del 7 aprile 2004 con riferimento alle anzidette specifiche operazioni doganali. Disposizioni IVA Cessioni di beni A partire dal 1° maggio 2004 le merci provenienti o dirette verso uno dei nuovi Paesi aderenti non sono più considerate importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitari. Dette merci, pertanto, come indicato in precedenza, possono circolare liberamente nel nuovo spazio allargato dell’Unione europea senza essere soggette ad alcuna formalità doganale e sono disciplinate, per quanto attiene all’imposizione sul valore aggiunto, dalle disposizioni recate in materia dal D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 427/1993, ivi incluse quelle relative alla presentazione degli elenchi riepilogativi. In seguito al nuovo trattamento dei beni ceduti a Paesi neo aderenti si evidenzia la necessità, ai fini IVA, di integrare le fatture con i dati indicati nella Tavola n. 1. Circolazione doganale delle merci Per il regime di transito deve essere applicata la regola secondo cui le procedure iniziate prima della data di adesione devono essere appurate sia nel caso in cui siano state adottate tra uno Stato membro attuale e un nuovo Stato membro sia nel caso in cui siano state adottate tra due nuovi Stati membri. Procedure relative alle accise Con riferimento alle accise i prodotti che hanno iniziato a circolare e che sono giunti all’ufficio Tavola n. 1 - Dati aggiuntivi da indicare in fattura da parte del cedente nazionale Mittente Numero identificativo UE Destinatario Descrizione trattamento IVA Numero identificativo UE del cessionario Cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. n. 331/1993 Con riferimento al periodo transitorio si applicano specifiche disposizioni, come previsto dall'art. 60 del D.L. n. 331/1993. In particolare, caso di fatturazione anticipata ovvero di pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, anteriormente al 1° maggio 2004, è necessario distinguere il caso della cessione o dell'acquisto da parte del soggetto nazionale. Costituiscono, infatti, acquisti intracomunitari, soggetti ad IVA in capo al cessionario, i beni provenienti da un nuovo Stato membro introdotti in Italia dopo il 30 aprile 2004, anche se il relativo corrispettivo è stato anteriormente in tutto o in parte pagato, ovvero fatturato. L’art. 46 comma 5 del D.L. n. 331/1993 stabilisce che il cessionario italiano, qualora, entro il mese successivo a quello di Con riferimento agli acquisti di beni da Paesi neo aderenti, invece, si evidenzia la necessità, ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 331/1993, di integrare la fattura relativa all'acquisto intracomunitario; la stessa, infatti, deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. Qualora l'acquisto intracomunitario sia senza pagamento dell'imposta o non imponibile od esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma. OsraInForma Studio 27 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT sono assoggettati alla disciplina dei trasporti intracomunitari e quindi, se eseguiti da un vettore non residente e commissionati da un operatore nazionale residente, sono assoggettati alla disciplina dei trasporti intracomunitari di cui agli articoli 40, comma 5, e 46, comma 1, del D.L. n. 331, con conseguente integrazione da parte del committente nazionale della fattura emessa dal vettore non residente. effettuazione dell’operazione, non abbia ricevuto la fattura relativa all’acquisto intracomunitario, è tenuto ad emettere, entro il mese successivo, la fattura stessa, in unico esemplare, provvedendo anche ad indicare il numero di identificazione attribuito ai fini IVA al cedente comunitario. Se, invece, il cessionario italiano ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, tale soggetto deve emettere una fattura integrativa entro il mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Infine per i beni spediti o trasportati in un nuovo Stato membro successivamente alla data del 30 aprile 2004, per i quali sia stata emessa fattura anteriormente a tale data, si applica l’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR n. 633/72, a condizione che le relative cessioni siano non imponibili IVA anche ai sensi dell’art. 41 del DL n. 331/93. Identificazione diretta ai fini IVA L'allargamento dell'Unione Europea comporta inoltre la possibilità di identificazione diretta in Italia degli operatori residenti nei nuovi Paesi membri. In particolare l'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le disposizioni applicabili all'identificazione diretta. Si ricorda in particolare che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 settembre 2002, è stato approvato il modello ANR/1 che i soggetti non residenti nel territorio dello Stato devono utilizzare qualora intendano porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini dell'IVA ed assolvere direttamente tutti gli adempimenti connessi alla disciplina prevista per tale tributo. Tale sistema di identificazione diretta è stato introdotto dal D.Lgs. n. 191/2002 ed è in vigore dal 31 agosto 2002. Il modello ANR/1 e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e possono essere utilizzati per la presentazione della dichiarazione di identificazione diretta. Il sistema dell'identificazione diretta è alternativo all'istituto della rappresentanza fiscale; pertanto, i soggetti non residenti che attualmente si avvalgono di tale istituto e che intendono invece operare direttamente, dovranno preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale in precedenza nominato. Prestazioni di servizi L'allargamento del "confini" dell'Unione Europea produce effetti anche relativamente alle prestazioni di servizi. Con particolare riferimento alle prestazioni di servizio disciplinate dall'art. 40 del D.L. n. 331/1993, le stesse si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, come indicato nell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, o dell'emissione della fattura. Con particolare riferimento alla prestazioni di servizio effettuate nei confronti dei nuovi Paesi membri sarà però necessario verificare la materiale esecuzione delle stesse (prima o dopo il 1° maggio 2004), ai fini di verificare l'effettiva non imponibilità, a nulla rilevando la data di emissione della fattura o del pagamento del relativo corrispettivo, in quanto, non rivestendo la qualifica di operatori intracomunitari sino alla data del 30 aprile 2004, per gli stessi non risulterebbe applicabile il suddetto art. 40. Come indicato nella circolare Assonime n. 19 del 5 maggio 2004, infatti, nel periodo transitorio potrebbe verificarsi che una stessa prestazione debba considerarsi in parte esclusa dal tributo ed in parte ad esso soggetta: così una prestazione di consulenza o assistenza tecnica resa ad un non soggetto passivo d’imposta, residente in uno dei nuovi Paesi aderenti potrà rimanere non soggetta ad IVA per l’acconto pagato entro il 30 aprile 2004, ma dovrà essere assoggettata al tributo per il saldo fatturato e pagato successivamente a tale data. Per alcune prestazioni di servizi possono inoltre risultare modificati i criteri di tassazione. E' il caso, ad esempio, dei trasporti di beni all’importazione provenienti da uno dei nuovi Stati membri, che, se relativi a beni indicati in dichiarazioni doganali accettate in dogana entro il 30 aprile, concorrono a formare l’imponibile doganale, ancorché successivamente fatturati ovvero pagati; se relativi a beni introdotti nel territorio dello Stato a partire dal 1° maggio, OsraInForma Studio Rimborso a soggetti non residenti In base al disposto dell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 i soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, quindi ora anche i nuovi 10 Paesi membri, che non si siano identificati direttamente in Italia (art. 35-ter sopra citato) e che non abbiano nominato un rappresentante (art. 17 comma 2), che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione, eventualmente, delle operazioni indicate nella Tavola n. 2, possono ottenere il rimborso infrannuale dell'imposta, se detraibile a norma degli artt. 19 e 19-bis1, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, se di importo complessivo non inferiore a 200 €. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali fosse inferiore a 200 € il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque euro. 28 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT dovuta se all’atto dell’importazione i beni vengono vincolati alla spedizione o al trasporto al di fuori del territorio doganale comunitario. Tavola n. 2 - Operazioni in Italia rimborsabili Prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9 Prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d) (quali, ad esempio, prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, ecc.) Prestazioni di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 44, comma 2, lett. b), del D.L. n. 331/1993 (art. 59 D.L. n. 331/1993) Reimportazione Nell’ipotesi sopra richiamata della reimportazione, l’art. 69 comma 2 del DPR n. 633/1972 dispone che l’esenzione totale o parziale da IVA si applica a condizione che: • i beni vengano reimportati dal soggetto che li aveva esportati, ovvero da un terzo per suo conto; • lo scarico della temporanea esportazione avvenga per identità. Reintroduzione Nell’ipotesi invece della reintroduzione, l’art. 68 comma 1 lett. d) del DPR n. 633/1972 dispone che la stessa non è soggetta a IVA purché: • i beni vengano reintrodotti nello stato originario da parte del medesimo soggetto che li aveva precedentemente esportati; • ricorrano le condizioni per la franchigia doganale. Il rimborso da parte di soggetti non residente non è applicabile in caso di identificazione diretta ai fini IVA o di nomina di rappresentante fiscale. Importazioni non soggette ad IVA Inoltre non sono soggette all'imposta le importazioni relative a: • beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° maggio 2004 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza; • mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° maggio 2004 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° maggio 1996 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a 10,33 € (pari a lire 20 mila). Regime transitorio ai fini IVA La Circolare delle Dogane n. 21/2004 fa inoltre un rinvio al regime transitorio previsto dall'art. 60 del D.L. n. 331/1993 (che aveva disciplinato il regime transitorio di precedenti ingressi nell'Ue di Paesi neo aderenti) per la corretta individuazione del trattamento delle operazioni effettuate a cavallo del 1° maggio 2004 nei confronti dei nuovi Stati membri. Costituiscono quindi importazioni, anche se effettuate successivamente alla data del 30 aprile 2004 le seguenti fattispecie: • i beni provenienti dagli altri Stati membri, che anteriormente al 1° maggio 2004 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi; • conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data del 1° maggio 2004 e risultante ancora acceso alla data stessa; • i beni nazionali esportati anteriormente al 1° maggio 2004 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data. Inoltre nelle ipotesi di svincolo da un regime doganale sospensivo e di conclusione del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito, l’IVA non è OsraInForma Studio Intrastat Come indicato in precedenza, in seguito all'ingresso dei nuovi Paesi membri, per gli scambi che avvengono ora tra Italia e detti Stati, devono essere applicate le disposizioni di cui al D.L. n. 331/1993, con conseguente obbligo di compilazione degli elenchi INTRASTAT. In seguito all'adesione dei nuovi Paesi membri dell'Ue, il decreto 15 aprile 2004 introduce nuove disposizioni da applicare agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento 29 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT in aumento o in diminuzione degli importi, dopo aver riportato: • il numero di identificazione (Stato e codice IVA) nel caso di rettifiche ad elenchi annuali, trimestrali o mensili per operazioni riepilogate solo ai fini fiscali; • il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate solo ai fini statistici; • il numero di identificazione (Stato e codice IVA), il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate sia ai fini fiscali che statistici. decorrenti dal 1° maggio 2004, quindi con riferimento a: • elenchi mensili relativi a maggio da presentare entro il 21 giugno 2004; • elenchi trimestrali relativi al secondo trimestre 2004 da presentare entro il 31 luglio 2004; • elenchi annuali 2004 da presentare entro il 31 gennaio 2005. Per poter compilare gli elenchi INTRASTAT si evidenzia in particolare la necessità di reperire il numero di identificazione IVA nazionale dei clienti e/o fornitori neo aderenti. Qualora il contribuente volesse verificare tale numero IVA (quindi non solo appurare tramite il sito www.finanze.gov.it se lo stesso è operante), è possibile ottenere la conferma della validità nonché i dati anagrafici ad esso riferiti presso l'Agenzia delle Entrate competente, la quale rilascia apposita attestazione. Si ricorda infatti che non può essere applicata nessuna sanzione per mancata applicazione dell’IVA nel caso in cui il cedente nazionale abbia avuto la suddetta attestazione. In caso di mancanza del codice IVA all'atto della presentazione del modello INTRASTAT, il soggetto nazionale può indicare nel relativo campo degli zeri e presentare il modello Intra 1-ter, integrativo dei dati mancanti, in un secondo momento. Periodicità Poiché la disciplina comunitaria per le operazioni effettuate da o nei confronti dei nuovi Stati membri non trova applicazione dall’inizio del 2004, bensì in corso d’anno, si potrebbero verificare dubbi interpretativi con riferimento alla periodicità degli elenchi INTRASTAT in conseguenza dell'ingresso dei nuovi Paesi membri rispetto agli scambi intervenuti con nuovi Paesi aderenti. In precedenti occasioni (Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 e Circolare n. 45/1995) era stato previsto che la periodicità della presentazione degli elenchi venisse determinata con riferimento al volume degli scambi effettuati negli anni precedenti; al momento di andare in stampa si attendono chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria prima della scadenza di presentazione degli elenchi INTRASTAT di maggio da consegnare entro il 21 giugno 2004. Nel caso in cui nell’anno 2003 non sino stati realizzati scambi né con operatori residenti in Paesi già aderenti né con operatori residenti nei nuovi Paesi membri, sarà sicuramente necessario far ricorso a dati presuntivi riferiti all’anno 2004, sempreché nel periodo 1° gennaio-30 aprile 2004 non si siano realizzate operazioni intracomunitarie per un ammontare tale da precludere di per sé la periodicità annuale o trimestrale di presentazione degli elenchi (paragrafo 15 della citata Circolare n. 13/1994). Codici ISO In particolare il decreto 15 aprile 2004 ha aggiornato la tabella A di cui all'allegato VII del decreto del 27 ottobre 2000 del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, recante: "Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni", inerente i codici ISO da utilizzare nella compilazione degli elenchi INTRASTAT. Modifica istruzioni elenchi riepilogativi Oltre all'integrazione dei codici ISO il suddetto decreto ha modificato le istruzioni per la compilazione dei modelli Intra prevedendo che, in caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico (modelli Intra 1ter e 2-ter), sia sufficiente indicare le variazioni OsraInForma Studio 30 Numero 6 - Giugno 2004 In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT Tavola n. 3- Codici ISO CODICE ISO AT BE CY DK EE DE EL FI FR GB IE IT LV LT LU MT NL PL PT CZ SK SI ES SE HU OsraInForma Studio STATO MEMBRO Austria Belgio Cipro Danimarca Estonia Germania Grecia Finlandia Francia Bretagn Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Olanda Polonia Portogallo Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Slovenia Spagna Svezia Ungheria 31 N.RO CARATTERE DEL CODICE 9 9 9 8 9 9 9 8 11 5 ovvero 9 ovvero 12 8 11 9 ovvero 11 9 ovvero 12 8 8 12 10 9 8 ovvero 9 ovvero 10 9 ovvero 10 8 9 12 8 Numero 6 – Giugno 2004 Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale GUIDA ALLE NUOVE LEGGI L’OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE (tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 21/2004) di Carlo Pino Docente presso l’università cattolica di Milano – Dottore commercialista in Savona tassazione di gruppo nel consolidato nazionale o mondiale. I soggetti esclusi – Art. 2 L’opzione non può essere esercitata qualora la società partecipata: a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, ultimo comma, c.c.); b) abbia optato, in qualità di società controllante o controllata, per la tassazione di gruppo nel consolidato nazionale o mondiale; c) risulti assoggettata ad una delle seguenti procedure concorsuali: • fallimento; • liquidazione coatta amministrativa; • concordato preventivo; • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto che stabilisce le disposizioni applicative per l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale, prevista in particolari circostanze degli articoli 115 e 116 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Ricordiamo che l’opzione per la trasparenza comportal’equiparazione alle società di persone: ciò significa che la società i cui redditi sono imputati per trasparenza ai soci perdono la soggettività passiva ai fini dell’IRES, mentre il risultato della gestione è imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili (o alle perdite), mentre non assume rilevanza fiscale l’effettiva distribuzione dei dividendi. Per il testo del documento cfr. Pratica Fiscale online (www.ipsoa.it/praticafiscale) Percentuali di partecipazione – Art. 3 Le percentuali di partecipazione al diritto di voto e agli utili sono determinate avendo riguardo esclusivamente alla partecipazione detenuta direttamente nella società partecipata. La percentuale al diritto di voto è riferibile alle assemblee ordinarie dei soci (artt. 2364, 2364bis e 2479-bis c.c.). Parte I - Il regime di trasparenza per le società partecipate da altre società di capitali Requisiti soggettivi I soggetti ammessi – Art. 1 L’opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 del T.u.i.r.) può essere esercitata a condizione: a) che la società partecipata sia: • una società per azioni, • una società in accomandita per azioni, • una società a responsabilità limitata, • una società cooperativa, • una società di mutua assicurazione e sia residente nel territorio dello Stato; b) che tutti i suoi soci rientrino fra i soggetti del precedente elenco, ovvero siano società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, a condizione, in quest’ultimo caso, che per gli utili distribuiti dalla società partecipata non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero la ritenuta, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso; c) che ciascun socio abbia una percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale dei soci e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento. L’opzione può essere esercitata dai soci anche se gli stessi optino, sia in qualità di soggetti controllanti che di soggetti controllati, per la OsraInForma Studio Esercizio dell’opzione Comunicazione dell’opzione – Art. 4 L’opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci, che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L’opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle entrate, entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia, con le modalità indicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa. Mutamento della compagine sociale – Art. 4 Nell’ipotesi di mutamento della compagine sociale o di modifica delle percentuali di partecipazione agli utili o dei diritti di voto, che comportino la perdita di efficacia dell’opzione, la società partecipata effettua, entro i successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all’Agenzia delle entrate secondo le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Se le predette ipotesi si verificano nel primo periodo d’imposta di applicazione del regime di 32 Numero 6 - Giugno 2004 Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale trasparenza, le comunicazioni possono essere effettuate entro il medesimo periodo. definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa. Rinnovo dell’opzione - Art. 5 L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta della società partecipata ed è rinnovabile, entro il primo periodo d’imposta successivo al triennio di efficacia dell’opzione. Mutamento della compagine sociale della partecipata – Art. 4 In caso di cessione della partecipazione in regime di trasparenza, il socio cedente deve comunicare, contestualmente alla cessione stessa, al socio cessionario l’avvenuto esercizio dell’opzione. In caso di aumento del capitale sociale della partecipata, con ingresso di nuovi soci, tale obbligo di informazione compete alla società partecipata. Perdita di efficacia dell’opzione Casi di perdita di efficacia - Art. 6 L’opzione già validamente esercitata perde efficacia: a) se vengono meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per la partecipata e per i suoi soci; in tal caso il regime di trasparenza viene meno dall’inizio del periodo d’imposta della società partecipata in cui sono venuti meno i predetti requisiti; b) se la società partecipata emette strumenti finanziari partecipativi; in tal caso il regime di trasparenza viene meno dall’inizio del periodo d’imposta della società partecipata in cui sono emessi gli strumenti finanziari; c) nel caso in cui la società partecipata è assoggettata a procedure concorsuali nonché in caso di sua trasformazione in altra società non soggetta ad IRES. In tali circostanze, l’opzione perde efficacia a partire dal periodo d’imposta avente inizio dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale, ovvero dalla data in cui ha effetto la trasformazione; d) in caso di trasferimento all’estero della residenza della società partecipata; in tal caso l’opzione perde efficacia a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è avvenuto il trasferimento stesso; e) in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati (ricorrendone i presupposti soggettivi previsti dalla legge), entro il periodo d’imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità previste per l’esercizio ex novo dell’opzione. Imputazione del reddito e delle perdite Modalità dell’imputazione - Art. 7 Il reddito e le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e alle perdite alla data di chiusura del periodo d’imposta della partecipata. L’imputazione avviene, per ciascun socio, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata. Limite all’imputazione delle perdite – Art. 7 Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate a ciascun socio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinato senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Le perdite fiscali eccedenti tale limite, e quelle relative ai periodi d’imposta antecedenti all’opzione, si computano in diminuzione del reddito della società partecipata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto successivo a quello di formazione della perdita, secondo le modalità previste dall’art. 84 del T.u.i.r. Imputazione delle detrazione e dei crediti d’imposta – Art. 7 Gli oneri per i quali spettano detrazioni d’imposta (art. 78 del T.u.i.r.) e i crediti di imposta fruibili nei limiti dell’imposta sul reddito delle società liquidata, sono interamente attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Ipotesi in cui l’opzione non perde efficacia – Art. 6 L’opzione non perde efficacia qualora si modifichino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione agli utili o muti la compagine sociale, purché permangano i requisiti soggettivi previsti dalla legge. Se la società partecipata è messa in liquidazione, l’opzione non perde efficacia. In tale ipotesi, tuttavia - in deroga all’art. 182 del T.u.i.r. - il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano OsraInForma Studio Distribuzione degli utili e delle riserve Distribuzione di dividendi in regime di trasparenza – Art. 8 Gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui le distribuzioni avvengano successivamente ai 33 Numero 6 - Giugno 2004 Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale imputati ai soci nei periodi d’imposta in cui ha avuto efficacia l’opzione. periodi di efficacia dell’opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, a condizione che rientrino tra i soggetti che possono partecipare al regime di trasparenza. Comunicazioni obbligatorie - Art.13 In caso di cessione della partecipazione, il socio cedente deve comunicare al cessionario l’ammontare dei redditi che sono stati oggetto di imputazione per trasparenza, nonché gli utili che in caso di distribuzione riducono l’importo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Distribuzione di utili estranei al regime di trasparenza – Art. 8 Il regime di trasparenza non modifica la disciplina fiscale: • dei dividendi (art. 89 del T.u.i.r., che prevede l’esclusione da imposizione per il 95% dei dividendi percepiti), relativamente alla distribuzione di riserve costituite con utili di precedenti esercizi (cioè degli esercizi in cui non è avvenuta l’opzione), • delle riserve la cui distribuzione non è soggetta ad imposizione in capo ai soci (art. 47, comma 5, del T.u.i.r., con riferimento alle riserve per sovraprezzo azioni, agli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, ai versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale, ai saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta). Versamento degli acconti d’imposta Primo periodo di efficacia dell’opzione – Art. 9 Nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto dell’IRES di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, permangono anche in capo alla società partecipata che, ove venga scelto il criterio previsionale, deve aver riguardo all’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Mancato rinnovo dell’opzione – Art. 9 In caso di mancato rinnovo dell’opzione, gli acconti sono calcolati da ciascun soggetto assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Distribuzione di utili in sospensione d’imposta – Art. 8 Nei confronti della società partecipata resta fermo, anche nel caso di distribuzione di utili in regime di trasparenza, il pagamento dell’imposta sugli utili in sospensione d’imposta eventualmente distribuiti (si tratta degli utili in sospensione d’imposta, per l’effetto di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore non imputate al conto economico, ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), del Tu.i.r.). Perdita di efficacia dell’opzione – Art. 9 Le disposizioni precedenti si applicano anche nell’ipotesi di perdita dell’efficacia dell’opzione. In tal caso, per il periodo d’imposta in cui si verifica tale effetto, ciascun socio deve integrare quanto versato a titolo di acconto, se il versamento effettuato è inferiore a quello dovuto; analogamente la società partecipata deve effettuare il versamento di quanto dovuto. I versamenti non eseguiti in tutto o in parte devono essere effettuati entro i termini ordinari ovvero, se questi ultimi scadono prima dei successivi trenta giorni, gli stessi devono essere effettuati entro trenta giorni. I soci possono attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati alla società partecipata, secondo le modalità previste per la cessione delle eccedenze d’imposta nell’ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973). Ordine di distribuzione delle riserve – Art. 8 Salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nel periodo di efficacia dell’opzione; tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l’opzione. In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve oggettivamente non tassabili in caso di distribuzione (art. 47, comma 5, del T.u.i.r., sopra ricordato), la presunzione secondo cui si considerano prioritariamente distribuiti gli utili d’esercizio (art. 47, comma 1 del T.u.i.r.), si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili di periodi d’imposta nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza. Rideterminazione del reddito oggetto di imputazione Rideterminazione del reddito imputato – Art. 11 Ciascun socio, in relazione alla quota di reddito della società partecipata ad esso imputata provvede a rettificare: • i valori fiscali degli elementi dell’attivo patrimoniale; • i valori fiscali dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale, Comunicazione in ordine agli utili distribuiti – Art. 8 La società partecipata fornisce nella dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve indicate nei commi precedenti, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi OsraInForma Studio 34 Numero 6 - Giugno 2004 Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale Modalità di effettuazione delle rettifiche – Art. 11 Le rettifiche di cui ai commi precedenti vanno apportate agli elementi dell’attivo patrimoniale nonché ai fondi di accantonamento del passivo patrimoniale del bilancio della società partecipata relativo all’esercizio precedente a quello da cui ha effetto l’opzione, qualora il loro valore fiscale risulti, rispettivamente, superiore e inferiore a quello contabile. Il socio rettifica in diminuzione il valore degli elementi dell’attivo e in aumento quello dei fondi di accantonamento, ripartendo su ciascuno di essi, e fino al riassorbimento delle predette differenze, l’importo calcolato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, in base al rapporto tra la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento e fondo e l’ammontare complessivo delle differenze relative a tutti gli elementi e fondi. della società stessa che divergono da quelli contabili, dandone indicazione in apposito prospetto della dichiarazione. Sulla base di tali rettifiche, il socio deve aumentare, in ciascun esercizio, il reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata, diminuendo i componenti negativi e aumentando quelli positivi relativi ai predetti elementi e fondi. Queste disposizioni si applicano esclusivamente con riferimento al periodo di efficacia dell’opzione. Ammontare delle rettifiche -Art.11 L’importo da assumere ai fini delle rettifiche è costituito: • dall’ammontare delle svalutazioni della partecipazione dedotte fiscalmente dal socio nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione e nei nove precedenti, ivi comprese quelle che si considerano dedotte ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, • ovvero dall’ammontare, se inferiore, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti operati dalla società partecipata che hanno determinato le svalutazioni. Disposizioni in materia di accertamento e sanzioni Accertamento in capo agli associati – Art. 12 In caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del socio del reddito imputato dalla società partecipata, è ammesso l’accertamento parziale, ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973. Ai soggetti che optano per il regime di trasparenza, si applicano le disposizioni in materia di società di persone (art. 40, secondo comma, D.P.R. n. 600/1973), secondo cui alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalla società i cui redditi si imputano per trasparenza, si procede con unico atto ai fini delle imposte dovute dalla società stessa e delle imposte sul reddito dovute dai singoli soci. Agli effetti delle suddette rettifiche assumono rilevanza esclusivamente: • le rettifiche di valore e gli accantonamenti diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva, operati negli esercizi in perdita ricompresi nel predetto periodo temporale e fino a concorrenza della perdita stessa; • le svalutazioni che il socio non avrebbe effettuato, ai sensi dell’articolo 61, comma 3, lettera b), del testo unico, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in assenza di tali rettifiche e accantonamenti; Responsabilità della società partecipata Art. 13 La società partecipata è responsabile solidalmente con i soci dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi relativi al reddito imputato per trasparenza. La responsabilità solidale non sussiste: • nel caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del socio del reddito imputato dalla società partecipata; • nel caso di omesso o carente versamento dell’imposta da parte dei soci. Non si tiene, comunque, conto delle svalutazioni riferibili alle partecipazioni successivamente cedute a soggetti non appartenenti al gruppo; se le partecipazioni sono cedute a società del gruppo, l’obbligo di operare le rettifiche si trasferisce alla società cessionaria e le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori che sono stati assoggettati a tassazione dalla società cedente per effetto della cessione; si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. OsraInForma Studio Parte II – Il regime di trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria Esercizio dell’opzione Condizioni – Art. 14 L’opzione per il regime di trasparenza fiscale può essere esercitata dalla società a responsabilità limitata e dai suoi soci, a condizione che: 35 Numero 6 - Giugno 2004 Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale • • Perdita di efficacia – Art. 14 Se vengono meno le condizioni di cui sopra, l’opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente: • dal periodo d’imposta successivo, nel casi di superamento del volume di affari massimo; dallo stesso periodo d’imposta, in casi di mutamento di compagine sociale, tale da non rispettare i requisiti voluti dalla legge. L’opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione che possa godere dell’esenzione in caso di sua successivo cessione (ai sensi dell’art. 87 del T.u.i.r.), salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo. il volume dei ricavi della società partecipata indicati in dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore; a tal fine non si tiene conto dei corrispettivi derivanti dalla cessione di azioni, quote di partecipazione, titoli di serie o di massa, che producono ricavi in quanto non iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del T.u.i.r.); la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20. OsraInForma Studio Norma di rinvio – Art. 14 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all’esercizio dell’opzione per le società di capitale possedute da altre società di capitali, di cui all’art. 115 del T.u.i.r.. 36 Numero 6 - Giugno 2004 Scadenziario: Giugno 2004 SCADENZARIO: GIUGNO 2004 A cura di A. Gigliotti INPS – Versamento del contributo alla gestione 1 Martedì separata IRPEG – IRAP – Dichiarazione Modello UNICO – ENPALS – Versamento contributi Adempimenti collegati – Termini di Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti presentazione e di versamento Pagamento ACCISE Scritture contabili di magazzino FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E SICAV: Iva – Dichiarazione relativa al 2003 Versamento imposta sostitutiva ASSICURAZIONI – Ritenute alla fonte 5 Sabato INTEGRAZIONE - Versamento IVA – Emissione della fattura per provvigioni ai CONCORDATO – Versamento rivenditori autorizzati di documenti di viaggio Risparmio gestito e amministrato relativi al trasporto pubblico urbano di persone Imprese che impiegano borsisti CHIMICI: versamento contributi 20 Domenica DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO CASAGIT 10 Giovedì IVA – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili CVS-COMUNICAZIONE VALUTARIA per scambi intracomunitari TRASPORTO CONTO TERZI CONAI – contributo ambientale GIORNALISTI – Fondo di previdenza Energia elettrica – dichiarazione e versamento INPGI – Versamento 15 Martedì CONTRATTI DI BORSA - Versamento ASSISTENZA FISCALE – Presentazione mod. 730 CONDONO TOMBALE – Versamento rata ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CONCORDATO - Versamento rata Annotazione delle operazioni INTEGRAZIONE SEMPLICE - Versamento rata IVA – Fatturazione differita – Emissione della DEFINIZIONE LITI POTENZIALI - Versamento fattura IMPOSTE DUI REDDITI – IRAP – Versamento IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA – Annotazione IRES – IRAP - Versamento delle operazioni per i contribuenti minori e SIM e società fiduciarie – Versamento virtuale minimi INPS – Versamento contributo gestione separata IVA – Annotazione cumulativa nel registro INPS – Contributi dovuti da artigiani e corrispettivi delle operazioni per le quali sono commercianti rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali IVA – Annotazione nel documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a € 154,94 25 Venerdì AGRITURISMO - annotazione cumulativa Cassa integrazione guadagni ENPAIA – versamento contributi mensile dei corrispettivi ai fini Iva ENPALS – Denuncia contributi Consorzio oli usati Iva – Comunicazione del plafond IRAP – Versamento dell’acconto mensile per le 30 Mercoledì Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici ASSISTENZA FISCALE – Mod. 730 – 730/3 IMPOSTE SUI REDDITI: versamento ritenute alla OMESSI E RITARDATI VERSAMENTI – fonte operate dagli enti pubblici Versamento rata AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Addizionali LOCAZIONI E IMPOSTA DI REGISTRO IRPEF Imposta sulle assicurazioni IVA – Dichiarazione e versamento per acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed 16 Mercoledì altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto IVA E RITENUTE ALLA FONTE: ravvedimento comma, D.P.R. n. 633/1972 (entro 30 giorni dalla scadenza) Autofatture – acquisti intracomunitari IMPOSTE SUI REDDITI – Versamento delle IVA - Adempimenti di fine mese ritenute operate alla fonte ACCONTI D’IMPOSTA – Soggetti IRPEG IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai IMPOSTE E CONTRIBUTI – Versamento – Non proventi derivanti da partecipazioni ad organismi titolari di partita IVA di investimento collettivo del risparmio ACCISE – Gas metano – Versamento (O.I.C.R.) ICI – Versamento prima rata per il 2004 ADDIZIONALE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE ALL’IRPEF – Versamento AVVERTENZA: dell’addizionale sui redditi di lavoro dipendente Segnaliamo che all’interno del servizio Net&Day(www.osrainforma.it) è disponibile la versione e assimilati estesa e sempre aggiornata di questo scadenzario, IVA – Liquidazione dei contribuenti mensili completa delle indicazioni e delle avvertenze utili per la IVA – Versamento conguaglio gestione operativa degli adempimenti in scadenza. OsraInForma Studio 37 Numero 6 - Giugno 2004 Convegni e corsi di aggiornamento CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO In questa rubrica vengono segnalati tutti gli incontri di aggiornamento professionale organizzati da OsraInForma e i convegni sponsorizzati da Osra e dai propri partner nei prossimi mesi. OSRA è accreditata presso il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali e presso la ANCOT ai fini della formazione professionale permanente. Data Città Corso Rivenditore Relatore 04/06/2004 Aosta PRIVACY D. Lgs. 196/2003 OSRA FRANCO 04/06/2004 Sassari LE NOVITA’ DI UNICO 2004 OSRA SARDEGNA BARONE 09/06/2004 Terni LE NOVITA’ DI UNICO 2004 OSRA UMBRIA BARONE Per informazioni sui corsi contattare il rivenditore di riferimento ai seguenti numeri: Rivenditore OSRA OSRA UMBRIA OSRA SARDEGNA OsraInForma Studio Telefono 011.42.43.111 075.39.31.02 079.37.64.076 38 Numero 6 - Giugno 2004 Informazioni Osra INFORMAZIONI OSRA In questa rubrica sono riepilogate alcune sintetiche informazioni relative ai prodotti o servizi rilasciati nel mese di pertinenza o di imminente rilascio, così da offrire agli utenti una panoramica sempre aggiornata delle iniziative Osra. Rilasci software SISPAC (Il Sistema Informativo Integrato per Commercialisti e Aziende) e COSMO (Il nuovo Sistema Informativo Integrato Grafico) Mese Rel. Contenuti Maggio 4.40 MOD. UNICI - Stampe ministeriali STUDI DI SETTORE - Elaborazione calcolo Maggiore Ricavo MOD.770 – Stampe ministeriali MOD.730 - Generazione telematico Giugno 4.50 DICHIARAZIONE IVA – Generazione telematico MOD. 770 – Generazione telematico Luglio 4.60 MOD. UNICI – Generazione telematici Altri prodotti Mese Prodotto Maggio SIAR 2003 Giugno Descrizione Il Sistema Integrato Anti Riciclaggio ( S.I.A.R. ) e' stato creato per sopperire ai compiti posti in essere dal decreto ministeriale del 7 luglio 1992 in base al quale gli “Intermediari finanziari indicati nell'articolo 2 della legge 197/1991 (antiriciclaggio)” che effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a 12.500 € (20.000.000 di lire) devono mantenere l'Archivio Unico Informatico Aziendale. E’ la soluzione software Osra per la gestione del bilancio CEE e l'analisi di TUTTOBILANCIO bilancio in ambiente Windows. Tuttobilancio si integra con Sispac/Cosmo per Rel. 6.50 contabilità e dichiarazioni e Teseo, per l'invio telematico. Sul sito www.osra.com sono disponibili le schede tecniche di ogni prodotto. Per informazioni sui prodotti Osra contattare i Distributori e Rivenditori di zona OsraInForma Studio 39 Numero 6 - Giugno 2004