OsraInFormaStudio
ANNO 8 - Numero 6
Il periodico di informazione degli utenti OSRA
Giugno 2004
L’ INVIO TELEMATICO
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
GLI SPECIALI
Redditi d'impresa
Deducibilità delle spese
connesse agli immobili non
strumentali
Scadenzario
del mese di GIUGNO
IN QUESTO NUMERO
Indennità Le indennità
per la cessazione dei
rapporti di agenzia
Il deposito on-line dei
bilanci e la nuova
modulistica da utilizzare
al Registro Imprese
P.4
La Dichiarazione ICI
P.10
Scritture contabili Il
furto di beni o merci
aziendali e rimborsi
assicurativi
P.12
Unione Europea
Allargamento UE e
conseguenti modifiche dei
modelli INTRASTAT
Casa: disposizioni
chiarificatorie sul bonus
per il riacquisto della
prima casa
INFORMAZIONI OSRA
I prossimi rilasci
Guida alle nuove leggi
L'opzione per la
trasparenza fiscale
CALENDARIO DEI CONVEGNI E DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO
OsraInFormaStudio
ANNO 8 - Numero 6
Il periodico di informazione degli utenti OSRA
Giugno 2004
OSRA INFORMA Studio
MENSILE DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI E AZIENDE
ANNO 8° - N°6 - Giugno 2004
Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago
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Direttore responsabile Donatella Treu
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via Magellano, 11 - 20090 Cesano Boscone (Mi)
Redazione P.Lampugnani, D.Tassisto
Coordinamento F.Bonelli
Controllo contenuti A.Gigliotti
Autorizzazione Autorizzazione del Tribunale di
Milano n. 350 del 12 maggio 2004
Contributi redazionali Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o
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Osra Redazione Osra InForma
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Hanno collaborato alla
realizzazione di questo numero:
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Responsabile della Direzione Prodotti e Marketing
prodotto Osra e della Divisione OsraInForma
Antonio Gigliotti
Dottore Commercialista
Collaboratore del Reparto Analisi Normativa Osra
Relatore dei convegni OsraInForma Collaboratore de
“IL SOLE 24 ORE”,“Informatore Pirola”
e riviste IPSOA
Responsabile problematiche Fiscali dell' ADC
(Associazione Dottori Commercialisti)
Federico Gavioli
Studio Tributario Gigliotti &Associati
Dottore Commercialista
e Revisore Contabile in Ferrara
Roberta Aiolfi
Dottore commercialista in Bergamo
Valerio Artina
Dottore commercialista in Bergamo
Paolo Parisi
Professore di Diritto Tributario
alla Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze
Carlo Pino
Dottore commercialista in Savona
Docente presso l'università cattolica di Milano
Gianluca Odetto
Gruppo di Studio Eutekne
Monica Di Lascio
Gruppo di Studio Eutekne
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Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi).
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In copertina: Fantin-Latour
Fleurs et fruit (1865 cm 64X57 PARIGI, MUSEE D'ORSAY)
Periodico di informazione Osra
INDICE
Immobili strumentali
16
Determinazione del reddito degli
16
immobili non strumentali
16
Chiarimenti della norma di comportamento ADC
n. 156
17
L’invio telematico della dichiarazione
dei redditi
1
Chi sono gli intermediari abilitati alla
trasmissione delle dichiarazioni
I rapporti tra l’intermediario ed il contribuente
Presentazione telematica diretta
La responsabilità del contribuente e del
professionista
Responsabilità dell’intermediario abilitato
Il deposito on-line dei bilanci e la
nuova modulistica da utilizzare al
REGISTRO DELLE IMPRESE
Il deposito on-line dei bilanci
Attestazione dei documenti: un passo indietro
rispetto a quanto indicato da Unioncamere
Quali sono i requisiti richiesti al professionista
La nuova modulistica da utilizzare presso le
Camere di Commercio
La dichiarazione ICI
1
1
2
IN PRATICA-Indennità
18
4
4
Le indennità per la cessazione dei
rapporti di agenzia
18
4
Natura delle indennità
Disposizioni del codice civile
Profili fiscali
Impostazioni contabili
4
4
5
5
10
Il furto di beni o merci aziendali e i
rimborsi assicurativi
23
IN PRATICA-Unione Europea
26
Allargamento UE e conseguenti
modifiche dei modelli INTRASTAT
26
Guida alle nuove leggi L’opzione per la
trasparenza fiscale
32
Parte I - Il regime di trasparenza per le società
partecipate da altre società di capitali
32
Parte II – Il regime di trasparenza fiscale delle
società a ristretta base proprietaria
35
Risoluzione n. 66/E: il contratto preliminare non
salva l’agevolazione
13
Il riacquisto dell’abitazione principale entro un
anno dalla vendita della prima casa
13
16
Deducibilità delle spese connesse agli
immobili non strumentali
16
OsraInForma Studio
23
Storia dei Paesi aderenti all'UE
26
Impatto dell’allargamento sugli Uffici doganali 26
Bagagli da e per i Paesi aderenti
26
Intrastat
29
Casa: disposizioni chiarificatorie sul
bonus per il riacquisto della “prima
casa”
13
Oggetto
RIFERIMENTI NORMATIVI
INTERPRETAZIONI DI CATEGORIA
IN PRATICA-Scritture contabili
Superamento della presunzione di cessione di
beni
24
Rimborso assicurativo
24
Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione
della dichiarazione ICI
10
Quali sono i casi in cui non si è tenuti a
presentare la dichiarazione ici
10
Come si compila la dichiarazione ici
11
La compilazione dei quadri descrittivi degli
immobili
11
Termini di presentazione della dichiarazione ici 11
La comunicazione sostitutiva alla dichiarazione
ICI
12
IN PRATICA-Redditi d’impresa
18
18
20
21
SCADENZARIO: GIUGNO 2004
37
CONVEGNI e CORSI di AGGIOR.TO
38
INFORMAZIONI OSRA
39
Rilasci software
16
16
16
I
39
Numero 6 - Giugno 2004
L’invio telematico della dichiarazione dei redditi
L’INVIO TELEMATICO DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Studio Tributario “Gigliotti & Associati”
l’intermediario è obbligato a trasmettere in via
telematica:
•
sia le dichiarazioni predisposte per conto dei
propri clienti-contribuenti;
•
sia le dichiarazioni che i clienti-contribuenti
consegnano già compilate e per le quali
l’intermediario ha assunto l’impegno alla
trasmissione telematica.
Chi sono gli intermediari abilitati
alla trasmissione delle
dichiarazioni
Gli incaricati alla trasmissione telematica sono i
seguenti soggetti (art.3, comma 3, del D.P.R. n.
322/1998):
Soggetti
incaricati
alla
trasmissione
telematica delle dichiarazioni:
•
iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri, dei periti commerciali e dei
consulenti del lavoro;
•
iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei
ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere
di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la subcategoria tributi, in
possesso
di
diploma
di
laurea
in
giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria;
•
le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori di cui all'art.32, co.1, lett.a), b)
e c) del D.Lgs 241/1997;
•
i centri autorizzati di assistenza fiscale per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e
pensionati;
•
gli studi professionali in cui almeno la metà
degli associati siano soggetti abilitati;
•
le società di servizi con almeno metà del
capitale sociale posseduto da soggetti
abilitati;
•
gli iscritti negli albi degli avvocati;
•
coloro che svolgono abitualmente l'attività di
consulenza fiscale;
•
gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei
dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti
agrari;
•
gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
I rapporti tra l’intermediario ed il
contribuente
Il contribuente può rivolgersi ad un intermediario
affinché quest’ultimo:
•
rediga e spedisca la dichiarazione;
•
oppure
semplicemente,
provveda
ad
inoltrarla all’Agenzia delle Entrate
L’intermediario:
•
o al momento del conferimento dell’incarico
di predisposizione e presentazione della
dichiarazione;
ƒ
oppure al momento della consegna della
dichiarazione già compilata;
dovrà, a sua volta, consegnare al contribuente
una “attestazione”.
Si tratta, in sostanza:
•
dell’impegno
a
trasmettere
i
dati
contenuti nella dichiarazione, nell’ipotesi
in cui il contribuente abbia già provveduto a
compilare la dichiarazione;
•
dell’assunzione dell’incarico per la sua
predisposizione, nell’ipotesi contraria.
Tale
attestazione
dovrà
essere
rilasciato
dall’intermediario anche se non richiesto dal
cliente e vi dovrà essere specificato se la
dichiarazione che è stata consegnata era già
compilata
o
dovrà
essere
predisposta
dall’intermediario.
Lo stesso documento dovrà essere datato e
sottoscritto dall’intermediario, anche se rilasciato
in forma libera.
Successivamente,
l’intermediario
dovrà
rilasciare, entro trenta giorni dal termine
previsto per la presentazione in via
telematica,
anche
l'originale
della
dichiarazione, debitamente sottoscritta dal
contribuente,
unitamente
alla
copia
della
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che
attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.
Tale comunicazione, consultabile attraverso il
servizio telematico utilizzato per la trasmissione
della dichiarazione (Entratel o Internet) resta
disponibile per trenta giorni dalla sua
emissione.
La comunicazione di avvenuta ricezione contiene:
Sono inoltre obbligati ad utilizzare il servizio
telematico Entratel, sempre
per procedere
all’invio della propria e delle altrui dichiarazioni
consegnate direttamente dai contribuenti agli
sportelli, i seguenti soggetti:
•
banche convenzionate,
•
Poste Italiane spa,
•
associazioni rappresentate dalle minoranze
etnico linguistiche,
•
intermediari finanziari.
L’elenco aggiornato degli intermediari autorizzati
è consultabile, comunque, sul sito dell’Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
L’abilitazione all’invio è concessa, su domanda
presentata dall’interessato
alla competente
Direzione regionale delle Entrate o agli uffici
competenti
dell’Agenzia
delle
Entrate;
OsraInForma Studio
1
Numero 6 - Giugno 2004
L’invio telematico della dichiarazione dei redditi
la data (giorno, mese e anno) di assunzione
dell’impegno a presentare la dichiarazione.
Sempre nello stesso riquadro deve essere
indicato, barrando la relativa casella, se la
dichiarazione
da
trasmettere
sia
stata
predisposta dall’intermediario ovvero gli sia stata
consegnata già compilata dal dichiarante.
Il contribuente dovrà pertanto verificare il
puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da
parte dell’intermediario, segnalando eventuali
inadempienze al competente Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro
intermediario per la trasmissione telematica della
dichiarazione per non incorrere nella violazione di
omissione della dichiarazione.
i dati generali del contribuente e del soggetto
che ha presentato la dichiarazione;
•
i principali dati contabili presenti nella
dichiarazione;
•
le eventuali segnalazioni dell’Agenzia delle
Entrate;
•
gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione
è stata scartata;
•
il numero di protocollo attribuito dalla
medesima Agenzia delle entrate.
Nel riquadro “Impegno alla presentazione
telematica” collocato nel frontespizio della
dichiarazione, l’intermediario deve poi riportare:
•
il proprio codice fiscale;
•
se si tratta di CAF, il proprio numero di
iscrizione all’albo;
•
•
OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO
Rilasciare impegno a trasmettere la dichiarazione
Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione telematica, si deve consegnare al contribuente:
•
copia di avvenuta ricezione da parte dell’agenzia delle entrate;
•
l’originale della dichiarazione trasmessa, sottoscritta dal contribuente e dall’intermediario
Conservare copia delle dichiarazioni trasmesse: ai
LA CONSERVAZIONE SU SUPPORTO
sensi del comma 9 dell’art. 3 del dpr 322/98 è
INFORMATICO
disposto che i contribuenti debbano conservare la Il D.p.r. 435/2001 ha introdotto, in alternativa alla
documentazione relativa alla presentazione della conservazione delle dichiarazioni cartacee, di tenere
dichiarazione, fino al 31 dicembre del quarto anno memoria delle dichiarazioni stesse su supporti
successivo a quello in cui e' stata presentata la informatici. In tal caso, come precisato dalla c.m.
dichiarazione, coincidente con il termine di 6/2002 esiste l’obbligo di riprodurre la dichiarazione
decadenza dell'accertamento di cui all'articolo 43 su modello cartaceo qualora l’Amministrazione
del DPR n. 600 del 1973
finanziaria, in sede di controllo, la richieda.
•
•
•
LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Il contribuente
L’intermediario
•
copia dichiarazione trasmessa
originale della dichiarazione trasmessa
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta
ricezione
impegno a trasmettere la dichiarazione rilasciato dall’intermediario
Presentazione telematica diretta
•
Il
contribuente
che
abbia
predisposto
autonomamente la propria dichiarazione può
trasmetterla “on-line” direttamente. Anche in
tale ipotesi, la comunicazione dell’Agenzia delle
Entrate comprovante l’avvenuto ricevimento della
dichiarazione
costituisce
la
prova
della
presentazione.
I
soggetti
che
intendono
trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni
devono:
•
Tale modalità di trasmissione può essere
utilizzata anche nell’ipotesi in cui il
soggetto
scelga
di
presentare
la
dichiarazione in via telematica pur non
essendo obbligato.
utilizzare il servizio telematico Entratel, nel
caso in cui siano obbligati a presentare la
dichiarazione dei sostituti di imposta (modello
770/2004 semplificato o ordinario) in
relazione ad un numero di soggetti superiore
a venti;
OsraInForma Studio
utilizzare il servizio telematico Internet,
qualora siano obbligati a presentare la
dichiarazione dei sostituti di imposta in
relazione ad un numero di soggetti non
superiore a venti, oppure non siano tenuti a
tale adempimento, ma devono trasmettere
per via telematica le altre dichiarazioni
previste dal D.P.R. 322/1998.
2
Numero 6 - Giugno 2004
L’invio telematico della dichiarazione dei redditi
Il contribuente, pertanto, ha un ulteriore
onere, e cioè un obbligo “in vigilando”, il cui
mancato rispetto può dar luogo ad una
responsabilità
diretta
e
personale
del
contribuente nei confronti dell’Amministrazione
Finanziaria. Sull’argomento è bene ricordare le
istruzioni ai modelli di dichiarazione (Iva 2004 e
770/2004) secondo le quali ´il contribuente deve
verificare il puntuale rispetto dei suddetti
adempimenti
da
parte
dell'intermediario,
segnalando eventuali inadempienze all'ufficio
delle entrate competente che, se del caso, potrà
valutare l' irrogazione delle speciali sanzioni
previste in capo all'intermediario. A seguito dell’
incarico affidato all’ intermediario, dovrà quindi
essere il contribuente a farsi parte diligente e
verificare l’eventuale inosservanza. Nel caso di
inadempimento del professionista, il contribuente
potrà rivolgersi a un altro intermediario per
richiedere l'inoltro della dichiarazione (entro il
termine di 90 giorni) evitando quindi che la
dichiarazione venga considerata non presentata.
La responsabilità del
contribuente e del professionista
Prima delle modifiche apportate dall’art.3
comma 1 del dpr 435/2001 all’articolo 3 comma
8, del dpr 322/1998, nel caso in cui il
contribuente
avesse
affidato
la
propria
dichiarazione ad un intermediario abilitato, ad
una banca, o alla Posta il suo compito poteva
considerasi esaurito con la semplice consegna. La
certificazione rilasciata dal soggetto a cui era
stata consegnata la dichiarazione rappresentava,
fin da subito, la prova di avvenuta spedizione
della dichiarazione. Oggi, la situazione è
cambiata: ferme restando le regole precedenti
nel caso in cui il contribuente consegni copia della
dichiarazione ad un istituto di credito o ad un
ufficio postale, l’invio telematico, direttamente o
tramite incaricati, comporta che la dichiarazione
si considera presentata “quando è trasmessa
all’Amministrazione delle Entrate”. Da ciò
discende che:
Responsabilità dell’intermediario
abilitato
al momento della consegna, la certificazione
rilasciata dall’intermediario non ha valore
liberatorio per il contribuente nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria. In altre parole, il
contribuente riceve dal professionista incaricato
un mero “impegno” alla trasmissione (anche se
non richiesto), che non ha valenza di prova di
presentazione della dichiarazione.
Come ribadito anche nelle istruzioni allegate a
Unico 2004, nella fattispecie di tardiva od omessa
trasmissione delle dichiarazioni è prevista a
carico
degli
intermediari
una
sanzione
amministrativa da € 516 a € 5.164 (art.7-bis,
D.lgs 9 luglio 1997, n.241). Per i casi di gravi o
ripetute irregolarità commesse nello svolgimento
dell'attività di invio telematico, ovvero in
presenza di provvedimenti di sospensione irrogati
dall'ordine professionale di appartenenza o di
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
per i Caf è, altresì, prevista la revoca
dell'abilitazione all'invio telematico.
Il documento rilasciato rileva esclusivamente in
caso di eventuali controversie (in sede civile) tra
il professionista (intermediario) e il suo cliente
(contribuente). In sostanza:
la dichiarazione si intende presentata nel giorno
in cui viene trasmessa all'Agenzia delle entrate e
più precisamente, come specificato dalla citata
circ. 6/E del 2002, nel momento in cui viene
conclusa la ricezione dei dati da parte
dell'amministrazione finanziaria.
I RISCHI DELL’INTERMEDIARIO
Omessa o tardiva trasmissione
della dichiarazione
•
sanzione amministrativa (da 516
•
a 5.164 €)
Gravi o ripetute irregolarità nell’invio telematico (*)
revoca dell'abilitazione all'invio telematico.
(*) ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine professionale di appartenenza.
OsraInForma Studio
3
Numero 6 - Giugno 2004
Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese
IL DEPOSITO ON-LINE DEI BILANCI E LA
NUOVA MODULISTICA DA UTILIZZARE AL
REGISTRO DELLE IMPRESE
Studio Tributario “Gigliotti & Associati”
Il Ministero delle Attività Produttive ha emanato
due circolari in cui sono dettate le istruzioni che
le Camere di Commercio devono seguire
relativamente a:
•
gli atti societari presso il Registro delle
Imprese, con riferimento all’attestazione di
conformità riconosciuta ai professionisti ai
sensi dell’articolo 31 della legge n.340/2000,
modificata
dall’articolo
2
della
legge
n.350/2003 ( circolare n.3575/C del 20 aprile
2004);
•
le istruzioni per la compilazione della nuova
modulistica elettronica; in particolare il
riferimento è ai prospetti da utilizzare per
l’iscrizione e il deposito dei documenti presso
l’Ufficio del Registro che dal 1 novembre
scorso per le società è tutto telematico e con
l’obbligo della firma digitale (circolare
n.3574/C del 7 aprile 2004).
all’originale dei documenti che accompagnano la
domanda stessa. La possibilità di richiedere
l’iscrizione/deposito nel registro delle imprese di
estende per tali soggetti, a tutti gli atti societari
per i quali non si rende necessario il diretto
intervento del notaio.
I professionisti che possono attestare la
conformità degli atti all’originale sono:
•
i dottori commercialisti;
•
i
ragionieri
commercialisti
e
periti
commerciali;
•
i notai;
•
gli amministratori di società.
Tale attestazione di conformità da parte del
professionista è dovuta nel caso in cui il bilancio e
i documenti indicati nell’articolo 2435 del codice
civile, non siano scritti digitalmente: da tutti i
soggetti obbligati, in quanto non titolari di
Smartcard.
Il deposito on-line dei bilanci
La circolare suindicata ricorda inoltre, che la
forma più idonea attraverso la quale deve essere
conferito l’incarico al professionista, è la procura
speciale; è consentita anche la possibilità di
conferire l’incarico con una procura avente un
oggetto più ampio, da conservarsi presso la sede
dell’impresa, tra i quali sia indicata in modo
chiaro e univoco, la facoltà di deposito e
attestazione degli atti in esame.
Occorre ricordare preliminarmente che la
Finanziaria 2004 ha introdotto la possibilità per
alcune tipologie di professionisti muniti di firma
digitale, di presentare al registro delle imprese le
domande di deposito dei bilanci e degli altri
documenti previsti dall’articolo 2435 del codice
civile, per via telematica o su supporto
informatico, nonché di attestare la conformità
Tabella n.1 – Come è conferito l’incarico al professionista
L’incarico è conferito
tramite procura speciale;
•
con procura avente un oggetto più ampio
nella quale viene indicato in modo chiaro
e univoco la facoltà di deposito e di
attestazione
Commercio che prevedeva una interpretazione
estensiva dell’articolo 2, comma 54, della
Finanziaria 2004, in riferimento alla possibilità di
deposito di altri documenti societari, oltre a quelli
previsti dall’articolo 2435 del codice civile, la
circolare del Ministero dell’Industria è invece
Attestazione dei documenti: un
passo indietro rispetto a quanto
indicato da Unioncamere
Rispetto alla circolare di Unioncamere dell’11
febbraio 2004 inviata a tutte le Camere di
OsraInForma Studio
•
4
Numero 6 - Giugno 2004
Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese
all’articolo 2435 del codice civile non potendosi
estendere ad atti societari di altra natura”.
piuttosto categorica: la facoltà di attestazione
della
conformità
all’originale
della
documentazione
trasmesse“
deve
ritenersi
limitata (..) ai bilanci e agli altri documenti di cui
Tabella n.2 – I documenti indicati nell’articolo 2435 del codice civile
-
Bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa
la relazione sulla gestione
la relazione del Collegio Sindacale
la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile
il verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza
l’elenco dei soci
In forza di questo i consulenti del lavoro e i
tributaristi continueranno a esercitare il ruolo di
intermediaro, inviando on-line per conto delle
imprese, i dati al Registro delle Imprese.
Quali sono i requisiti richiesti al
professionista
Relativamente alla prova della qualità di
professionista, legittimamente incaricato dai
legali rappresentanti della società per eseguire il
deposito di atti societari, vi sono alcuni requisiti
che qui si evidenziano:
•
iscrizione
all’albo
professionale
di
appartenenza;
•
inesistenza
di
eventuali
procedimenti
disciplinari di sospensione o di cancellazione
dall’Albo;
•
conferimento dell’incarico da parte del legale
rappresentante della società;
•
possesso di smartcard, necessaria per
apporre la firma digitale.
La qualità del professionista sarà testata da
certificati di professionalità o, in via transitoria,
da autocertificazioni su cui veglierà la camera di
commercio competente mediante idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Va infine ricordato che il provvedimento del
Ministro dell’Industria conferma l’esistenza di
preclusioni ed esclusive sul deposito telematico
dei bilanci .
OsraInForma Studio
La nuova modulistica da
utilizzare presso le Camere di
Commercio
Con la circolare n.3574/C del 7 aprile scorso,
pubblicato sul S.O. n.88 alla G.U. del 10 maggio
2004 il Ministero delle Attività Produttive detta le
istruzioni per la compilazione della nuova
modulistica
elettronica;
in
particolare
il
riferimento è ai prospetti da utilizzare per
l’iscrizione e il deposito dei documenti presso
l’Ufficio del Registro che dal 1 novembre scorso
per le società è tutto telematico e con l’obbligo
della firma digitale.
Vediamo qui sotto nella tabella che cosa cambia,
ricordando che con la pubblicazione delle
istruzioni sulla Gazzetta Ufficiale per gli enti
territoriali, imprese e professionisti finisce la
possibilità del cosiddetto “fai-da-te” iniziato a
Gennaio.
5
Numero 6 - Giugno 2004
Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
soggetti
Società
in
nome
collettivo
Società
in
accomandita
semplice;
S.r.l.;
S.a.p.a.;
Cooperative;
Consorzi
con attività
esterna
modelli
S1
Società:
consortile,
tra avvocati
(D.Lgs.96/0
1)
Enti pubblici
economici
Società
estere, solo
in caso di
apertura di
una
sede
secondaria
o
di
volgimento
dell’attività
principale in
Italia
(la
società
estera
che
apre
una
semplice
unità locale
in
Italia
presenta
il
modulo R a
cui
va
allegato
il
modulo UL
Associazioni
o altri enti o
organismi
che
esercitano
in
via
esclusiva o
principale
attività
economica
in forma di
impresa
Aziende
speciali
e
consorzi fra
gli
enti
locali
S2
OsraInForma Studio
FINALITA’
Nuova iscrizione derivante da:
•
Costituzione (atto costitutivo)
•
Trasferimento di sede legale da
altra provincia
Modificazioni dell’atto costitutivo o
dello
statuto,
nomina
organi
amministratori, fusioni, scissioni e
trasformazioni,patrimoni
e
finanziamenti destinati a uno
specifico affare, patti parasociali,
emissioni di titoli
6
NOVITA’
Modelli S1 –S2
Quadro 8 – Conferimenti e
benefici Va utilizzato per indicare
l’articolo dell’atto costitutivo/statuto
relativo alle correlate informazioni.
Ad esempio: va utilizzato in caso di
conferimento di prestazione d’opera
o di servizi nelle S.r.l. (art. 2464
c.c.)
Quadri
S1-17/S2
–
22
Limitazione responsabilità soci In
precedenza
utilizzati
solo
dalle
società semplici. Sono estesi a tutti i
soggetti utilizzatori. Va indicato solo
l’articolo dell’atto costitutivo che
contiene eventuali clausole su tali
elementi.
S1-18/S2-23 Ripartizione utili e
perdite soci In precedenza utilizzati
solo dalle società di persone; sono
stati estesi a tutti i soggetti
utilizzatori. Vanno indicate le norme
di ripartizione (specificando l’articolo
dell’atto costitutivo o dello statuto)
Quadro
S2-20
Domanda
di
arbitrato e dispositivi di ordinanza
di sospensione del lodo che decide
l’impugnazione (art. 35 D.Lgs. 5/03)
Quadro 24- Strumenti finanziari
Vanno indicati sia gli strumenti
finanziari previsti dallo statuto sia gli
articoli dello statuto relativi alla
descrizione
di
tali
strumenti
finanziari
Quadro
25
Patrimonio
e
finanziamento destinato a uno
specifico affare. Vanno indicati gli
estremi
della
deliberazione
di
costituzione/modificazione/estinzione
del patrimonio separato (art. 2447ter)
Quadro 26-Patti parasociali Solo
per S.p.a. quotate o che ricorrono al
capitale di rischio. Va indicata la
data e la descrizione del contenuto
del patto parasociale
Quadro 27 - Convenzione ed
intervento in assemblea Vanno
indicati gli articoli dello statuto che
disciplinano
le
modalità
di
convocazione
ed
intervento
in
assemblea
Quadro 28- Recesso, limitazioni,
esclusioni,
gradimento
e
prelazione Va indicato l’articolo
dello
statuto
(o
la
delibera
modificativa)
Numero 6 - Giugno 2004
Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese
•
soggetti
Società
semplice
modelli
S3
B
S5
•
•
•
S.r.l., anche
unipersonali
,e società
consortili a
responsabili
tà limitata
Le persone
fisiche
che
esercitano
un’attività
economica
in qualità di
imprenditori
individuali
(piccoli
o
non piccoli,
coltivatori
diretti,
imprenditori
agricoli)
Le persone
fisiche
che
esercitano
un’attività
economica
in qualità di
imprenditori
individuali
(piccoli
o
non piccoli,
coltivatori
diretti,
imprenditori
agricoli)
FINALITA’
Scioglimento: cariche relative alla
liquidazione;
bilanci
finali
di
liquidazione;
cancellazioni;
sentenze dichiarative di nullità
delle
società
(art.2332
c.c.),
cancellazione
a
seguito
trasferimenti sedi in altre province
Bilanci
d’esercizio,
situazioni
patrimoniali, depositi elenco soci a
riconferma (allegando intercalare S
in caso di variazione)
NOVITA’
Modello S3
Quadro
6/A
–
Istanza
di
cancellazione dal Registro delle
imprese Va compilato in caso di
deposito della sentenza che dichiara
la nullità della costituzione di società
di capitali (art. 2332)
Quadro 19 – Revoca della
liquidazione In precedenza questo
quadro si trovava nel modello S2. Va
indicata la data della deliberazione di
revoca
e
la
data
dell’effetto
esecutivo
Modello B
•
Bilancio
consolidato
da
depositare per le società di
persone
ex
articolo
111duodecies del D.Lgs. 6/03
•
Bilancio di esercizio dei Confidi
art. 13, comma 35, L. 326/03
Denuncia
al
Rea
di
inizio/modifica/cessazione
di
attività;
richieste
di
iscrizioni/cancellazioni nella sezione
speciale del Registro imprese di
imprenditori agricoli
Trasferimento di quote sociali
Invariato
Iscrizioni di imprenditori individuali
Invariato
Modificazioni
relative
ai
dati
generali e ai dati economici delle
imprese individuali, cancellazione
imprese individuali
Invariato
S6
Il modello va utilizzato anche per
l’iscrizione del pignoramento (e
sequestro) di quote di Srl (art.2471)
con una procedura molto più
semplice e rapida rispetto al passato
I1
I2
OsraInForma Studio
7
Numero 6 - Giugno 2004
Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese
•
•
•
•
•
soggetti
I
soggetti
obbligati
all’iscrizione
nel Registro
imprese
o
alla
denuncia al
Rea,
per
indicare
i
dati
anagrafici,
le cariche ed
i
poteri
(sono
esclusi
i
titolari
di
imprese
individuali)
Società: a
responsabili
tà limitata,
anche
unipersonali
, consortili,
per azioni,
in
accomandita
per azioni,
non quotate
in mercati
regolamenta
ti, anche
Spa
unipersonali
Consorzi
con attività
esterna
Società
soggette
all’altrui
attività
di
direzione e
coordiname
nto
Società
di
capitali,
di
persone,
cooperative,
consorzi
e
società
consortili,
Geie,
enti
pubblici
economici e
società
estere
con
sedi
secondarie
o
attività
principali in
Italia
modelli
Intercalare
P
Intercalare
S
FINALITA’
Modello Intercalare P
NOVITA’
Quadro
4
–
Qualifica
In
precedenza la qualifica di unico
socio era dovuta solo per le Srl
unipersonali, ora va indicata anche
per le Spa con un unico socio (art.
2363 c.c.)
Comunicazioni, elenchi soci (nel
caso
di
costituzione,
trasformazione,
variazione
del
capitale sottoscritto allegato al
deposito
bilanci
in
caso
di
variazione
soci).
Indicazione
analitica
trasferimenti,
entrata/uscita soci di consorzi,
iscrizione/cessazione
società
soggetta
all’altrui
attività
di
direzione e coordinamento
•
Modello Intercalare S
Gruppi
societari
Nuova
disposizione di pubblicità prevista
dell’art. 2479-bis c.c. Vanno indicati i
dati
relativi
alla
data
di
inizio/cessazione attività di direzione
e coordinamento e quelli relativi alla
società che esercita l’attività.
Elenco soci collegato al deposito
Bilancio d’esercizio dei Confidi,
art.13, comma 35, L. 326/03
Iscrizione/modificazione/cessazione
sede secondaria
Invariato
SE
OsraInForma Studio
8
Numero 6 - Giugno 2004
Il deposito on-line dei bilanci e la nuova modulistica da utilizzare al registro delle imprese
•
•
•
•
soggetti
(queste
ultime
dovranno
presentare,
per
l’iscrizione,
anche
il
modello
S1),
imprenditori
commerciali
individuali
iscritti
nel
registro
imprese
sezione
ordinaria
Tutti
i
soggetti
iscritti
nel
Registro
imprese
e
nel Rea
Notai
eroganti
o
autenticanti
Associazioni
o altri enti
non
societari
Imprese
estere
sia
individuali
che
societarie
modelli
UL
TA
R
OsraInForma Studio
FINALITA’
NOVITA’
Apertura, modifica, o cessazione di
unità locali
Invariato
Deposito di atti di trasferimento
della proprietà o di godimento di
azienda
Invariato
Iscrizione/modifica/cessazione
di
associazioni o altri enti non
societari; apertura/modifica/cessa-zione unità locali di imprese con
sede all’estero
Invariato
9
Numero 6 - Giugno 2004
La dichiarazione ICI
LA DICHIARAZIONE ICI
Studio Tributario “Gigliotti & Associati”
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha
approvato con decreto del 22.04.2004 pubblicato
sulla G.U. del 30.04.2004 il modello di
dichiarazione ici per l’anno 2003, con le relative
istruzioni.
presentare la dichiarazione ai fini dell’ICI. Infatti,
gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno
ricevuto la dichiarazione di successione ne
trasmettono una copia a ciascun comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili.
Chi sono i soggetti obbligati alla
presentazione della dichiarazione
ICI
Quali sono i casi in cui non si è
tenuti a presentare la
dichiarazione ici
E’
obbligatoria
la
presentazione
della
dichiarazione qualora nel corso del 2003 si sia
verificata una delle seguenti situazioni:
•
l’immobile è stato trasferito;
•
sull’immobile si è costituito ovvero si è
estinto un diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sia
stato
oggetto
di
locazione
finanziaria
(leasing);
•
l’immobile ha perso o acquistato il diritto
all’esenzione o all’esclusione dall’Ici;
•
l’immobile
ha
mutato
le
proprie
caratteristiche. A titolo esemplificativo si
segnalano le seguenti fattispecie:
•
terreno agricolo che è diventato area
fabbricabile;
•
area fabbricabile su cui è stata ultimata la
costruzione del fabbricato;
•
area divenuta edificabile in seguito alla
demolizione del fabbricato;
•
fabbricato la cui rendita catastale deve
essere
cambiata
a
seguito
di
modificazioni strutturali;
•
fabbricato che a seguito di accorpamento
o ristrutturazioni ha cambiato categoria e
classe ed è in attesa di attribuzione della
rendita catastale;
•
unità immobiliari che hanno smesso di
essere adibite ad abitazione principale (o,
che, viceversa, sono state destinate ad
abitazione principale nel corso del 2003);
•
aree fabbricabili il cui valore è variato;
•
costruzioni rurali che hanno perso tale
caratteristica in corso d’anno;
•
è stata posta in essere nell’anno 2003 la
stipulazione di un contratto di locazione
finanziaria riguardante fabbricati il cui
valore deve essere calcolato sulla base
delle scritture contabili ai sensi dell’art. 5,
comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, poiché, in
tal caso, dal 1° gennaio 2002 si è avuta
la variazione della soggettività passiva.
Le istruzioni allegate alla dichiarazione ici
specificano che nei sottoelencati casi non bisogna
presentare la dichiarazione ici:
• fabbricati per i quali l’unica variazione è
costituita dall’attribuzione o dal cambiamento
della rendita catastale che non dipende da
modificazioni strutturali;
• terreni agricoli per i quali l’unica variazione è
costituita dal cambiamento del reddito
dominicale;
• immobili comunque esenti o esclusi dall’Ici
per l’intero anno 2003, anche se siano stati
venduti, o se su di essi siano stati costituiti
diritti reali di godimento. Inoltre restano
esclusi
dall’ambito
di
applicazione
dell’imposta gli immobili che non possiedono
le caratteristiche per essere considerati
fabbricabili, fabbricati e terreni agricoli ai fini
dell’imposta. I piccoli appezzamenti od
orticelli, se non sono aree fabbricabili, sono
esclusi dal campo di applicazione dell’Ici, in
quanto utilizzati per l’esercizio dell’attività
agricola in modo occasionale ed in forma
imprenditoriale;
• i fabbricati interamente posseduti da imprese
e distintamente contabilizzati, classificabili
nel gruppo catastale D e sforniti di rendita
catastale, per i quali l’unica variazione nel
corso dell’anno 2003 è data dall’attribuzione
della rendita, oppure dall’annotazione negli
atti catastali della “rendita proposta” a
seguito dell’espletamento della procedura
prevista nel regolamento di cui al D.M. n.
701/1994, oppure dalla contabilizzazione di
costi aggiuntivi a quello di acquisizione,
poiché tale rendita o i costi incrementativi
influiscono sulla determinazione del valore
solo decorrere dall’anno 2004.
Inoltre non costituiscono causa di variazione e
pertanto non deve essere presentata la
dichiarazione Ici nei seguenti casi:
• l’assoggettamento dell’immobile ad aliquota o
aliquote diverse rispetto a quelle applicate nel
2003;
• l’applicazione, per l’abitazione principale,
della detrazione nella misura annua superiore
a
103,29
€,
oppure
della
riduzione
Relativamente alle successioni aperte a partire
dalla data di entrata in vigore della legge
383/2001, gli eredi ed i legatari che abbiano
presentato la dichiarazione di successione
contenente beni immobili, non sono obbligati a
OsraInForma Studio
10
Numero 6 - Giugno 2004
La dichiarazione ICI
•
•
•
•
Il quadro dei “contitolari” deve essere compilato
solo per gli immobili per i quali viene presentata
dichiarazione congiunta.
dell’imposta fino alla metà, a seguito di
apposita delibera adottata dal Comune;
l’applicazione della detrazione o riduzione
d’imposta per gli alloggi regolarmente
assegnati in locazione dagli I.A.C.P.;
l’aumento rispetto al 1996, del 5% del valore
catastale dei fabbricati e del 25% di quello
dei terreni agricoli;
l’aumento del valore contabile, per effetto
dell’aggiornamento
dei
coefficienti
di
attualizzazione dei fabbricati interamente
posseduti
da
imprese,
distintamente
contabilizzati,
classificabili
nel
gruppo
catastale D e sforniti di rendita catastale;
la stipulazione di un contratto di locazione
finanziaria
nel
corso
dell’anno
2003,
riguardante fabbricati, il cui valore deve
essere calcolato sulla base delle scritture
contabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso
soltanto dal 2004 si avrà la variazione della
soggettività passiva.
La compilazione dei quadri
descrittivi degli immobili
Il quadro descrittivo di ogni singolo immobile si
compone di tre settori:
•
il primo, che comprende i campi da 1 a 18,
serve per indicare come si è modificata la
titolarità
di
possesso
e
la
tipologia
dell’immobile nel corso dell’anno 2003;
•
il secondo, che comprende i campi da 19 a
22, serve per indicare la situazione esistente
alla data del 31 dicembre 2003;
•
il terzo serve per indicare gli estremi del
titolo di acquisto o di cessione.
Le istruzioni specificano che la compilazione del
secondo settore (intitolato “situazione al 31
dicembre 2003”) pur non essendo necessaria per
la determinazione dell’imposta relativa all’anno
2003, è essenziale in quanto la sussistenza o
meno di variazioni nel corso dell’anno 2004, con
eventuale obbligo di presentazione della relativa
dichiarazione nel 2005, va verificata con
riferimento alla situazione esistente nell’ultimo
giorno dell’anno 2003.
Come si compila la dichiarazione
ici
Come ormai consuetudine, il modello ici si
compone di due facciate di cui la prima è
dedicata all’indicazione del Comune destinatario e
dei dati identificativi del contribuente (e dei
contitolari se la dichiarazione è presentata in
forma congiunta). La seconda facciata è destinata
alla descrizione degli immobili per i quali sussiste
l’obbligo della denuncia (nei casi di immobili
posseduti che hanno subito variazioni nel corso
dell’
anno
2003)
Il modello di dichiarazione è composto di tre
esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo
necessario per l’elaborazione meccanografica e
un terzo riservato al contribuente.
Sul frontespizio il contribuente deve indicare il
Comune destinatario della dichiarazione. Nel
quadro dedicato al “contribuente” che in ogni
caso deve essere sempre compilato, devono
essere riportati i dati identificativi di chi ha
posseduto a titolo di proprietà piena oppure a
titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie,
enfiteusi, locazioni finanziaria, concessione su
aree demaniali nel corso del 2003, gli immobili
denunciati.
Relativamente
al
quadro
dedicato
al
“denunciante”, diverso dal contribuente, deve
essere compilato nel caso che il contribuente sia
deceduto ovvero sia stato privato della
disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro
va compilato:
•
dall’erede; si ricorda che in caso di più eredi
saranno indicati i dati di uno soltanto di essi;
•
dal curatore fallimentare;
•
dal commissario liquidatore in caso di
liquidazione coatta amministrativa.
OsraInForma Studio
Esempio: ipotesi di un fabbricato venduto il 20
aprile 2003 ad una persona che lo ha adibito a
sua abitazione principale per la restante parte
dell’anno.
Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi
di possesso, nel secondo specificherà che il
fabbricato non è più in suo possesso al 31
dicembre 2003.
Il compratore nella sua dichiarazione indicherà,
nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel
secondo settore specificherà che il fabbricato è
destinato ad abitazione principale alla data del 31
dicembre 2003.
Termini di presentazione della
dichiarazione ici
La dichiarazione ICI assieme agli eventuali
modelli aggiuntivi, deve essere consegnata
direttamente al Comune indicato sul frontespizio,
il quale deve rilasciare ricevuta. E’ possibile
anche spedire la dichiarazione in busta chiusa, a
mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di
ritorno, all’Ufficio tributi del Comune, riportando
sulla busta la dicitura “Dichiarazione ICI 2003”, in
tal caso la dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.
Si ricorda che occorre presentare insieme
all’originale per il comune anche la copia per
l’elaborazione meccanografica.
La dichiarazione deve essere presentata entro il
termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
11
Numero 6 - Giugno 2004
La dichiarazione ICI
soggettività passiva, con la sola individuazione
dell’unità immobiliare interessata.
Pertanto, in tal caso, non è necessario presentare
la dichiarazione Ici, ma ciascun contribuente deve
informarsi se nel Comune ove è sito l’immobile
sia stata introdotta tale norma regolamentare.
La comunicazione deve essere consegnata
direttamente al comune di competenza che
rilascia apposita ricevuta. Può essere anche
spedita all’Ufficio Tributi dello stesso Comune in
busta chiusa, con raccomandata semplice. Sulla
busta
dovrà
essere
apposta
la
dicitura
“Comunicazione Ici” e l’anno di riferimento.
Il contribuente può consegnare o spedire la
dichiarazione ici dal giorno in cui è avvenuta la
variazione e fino al termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si
è verificata la variazione medesima, salvo diversa
disposizione del Comune.
La dichiarazione ICI per l’anno 2003 deve
essere presentata entro il 02 novembre
2004
La comunicazione sostitutiva alla
dichiarazione ICI
Va
evidenziato,
al
fine
di
non
creare
problematiche ai contribuenti, che i Comuni
possono sostituire l’obbligo della dichiarazione
con una semplice comunicazione.
Il Comune, infatti, in applicazione dell’art. 59,
comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 446/1997, può
stabilire nel proprio regolamento l’eliminazione
dell’obbligo
della
presentazione
della
dichiarazione Ici e l’introduzione dell’obbligo della
comunicazione, da parte del contribuente, degli
acquisti,
cessazioni
o
modificazioni
della
OsraInForma Studio
12
Numero 6 - Giugno 2004
Casa: disposizioni chiarificatorie sul bonus per il riacquisto della “prima casa”
CASA: DISPOSIZIONI CHIARIFICATORIE
SUL BONUS PER IL RIACQUISTO DELLA
“PRIMA CASA”
Studio Tributario “Gigliotti & Associati”
al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131).
Il suddetto credito riconosciuto è pari al minore
degli importi tra:
•
l’imposta di registro o Iva assolte al
precedente acquisto;
•
e l’imposta ri registro o Iva dovute al
successivo acquisto.
Nel mese di Maggio 2004 l’Agenzia delle Entrate
ha formulato due risoluzioni interessanti in
riferimento al bonus previsto per il riacquisto
della “prima casa”. In particolare si andranno a
considerare, brevemente, il contenuto sia della
risoluzione n. 66/E del 3 Maggio 2004, sia di
quella dell’11 Maggio 2004 n. 70/E.
Risoluzione n. 66/E: il contratto
preliminare non salva
l’agevolazione
Art. 7, comma 1, legge n. 448/1998 “….e'
attribuito un credito d'imposta fino a
concorrenza dell'imposta di registro o
dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta
in
relazione
al
precedente
acquisto
agevolato. L'ammontare del credito non
puo' essere superiore, in ogni caso,
all'imposta di registro o all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per l'acquisto
agevolato della nuova casa di abitazione
non di lusso.
Ai sensi della Risoluzione n. 66/E del 3 Maggio
2004 discende che la stipulazione della
promessa del nuovo acquisto non basta per
evitare la perdita dei benefici fiscali
sull’abitazione
rivenduta
prima
del
quinquennio, sebbene tale compromesso
venga stipulato entro 1 anno dalla rivendita
del primo immobile
La norma, su cui si fonda tale disposizione è il
comma 4 della nota II-bis all’articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al Testo unico
dell’imposta di registro (approvato con D.P.R. n.
131/1986), prevede che nell’ipotesi in cui si
proceda a rivendere l’immobile acquistato in
regime di favore prima che siano decorsi i 5 anni,
non verrà meno la decadenza dal suddetto
agevolato regime se:
•
entro un anno dall’alienazione del suddetto
immobile si proceda all’acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione
principale.
La norma è tassativa e, dunque, il medesimo
risultato non potrà essere raggiunto dal
contratto preliminare in quanto esso non
produce l’effetto reale del trasferimento del
bene, ma solo quello obbligatorio di concludere il
contratto
definitivo,
quello,
cioè,
di
compravendita.
Inoltre, non solo il contribuente decadrà dal
beneficio goduto, ma non gli spetterà neppure il
credito previsto dall’articolo 7, legge 448/1998. Il
credito
in
riferimento,
invece,
viene
riconosciuto al contribuente che:
•
provveda ad acquisire, a qualsiasi titolo,
entro
un
anno
dall'alienazione
dell'immobile per il quale ha fruito
dell'aliquota agevolata prevista ai fini
dell'imposta di registro e dell'imposta sul
valore aggiunto per la prima casa, un'altra
casa di abitazione non di lusso (in
presenza delle condizioni di cui alla nota IIbis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata
OsraInForma Studio
Il riacquisto dell’abitazione
principale entro un anno dalla
vendita della prima casa
Ai sensi della Risoluzione n. 70/E dell’11 Maggio
2004 viene chiarito, da parte dell’Agenzia delle
Entrate, che non è obbligatorio indicare nel
rogito concernete la nuova abitazione
principale, la volontà di utilizzare il credito
di imposta sulle tasse pagate sull’acquisto
precedente, a riduzione dell’Irpef dovuta in
base alla prima dichiarazione dei redditi
successiva al nuovo acquisto
Come già rilevato nel paragrafo precedente, il
soggetto che, avendo venduto prima dei 5 anni
l’abitazione acquisita in regime agevolato,
proceda, entro un anno dalla alienazione, a
riacquistare un altro immobile da adibire ad
abitazione principale, non solo continuerà a
godere dell’agevolazione ma si vedrà anche
riconoscere, al momento del rogito inerente al
nuovo immobile, un credito di imposta. In
particolare la risoluzione n. 70/E fornisce
chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo del
suddetto credito. Ai sensi dell’articolo 7, comma
2, legge 448/1998, si prevede che il contribuente
potrà impiegare il bonus secondo le seguenti,
alternative, modalità:
•
scontandolo, per l'intero importo, dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale,
13
Numero 6 - Giugno 2004
Casa: disposizioni chiarificatorie sul bonus per il riacquisto della “prima casa”
compravendita del nuovo immobile per non
perdere il credito qualora decida di utilizzarlo a
scomputo dell’Irpef risultante dalla dichiarazione
dei redditi successiva al nuovo acquisto.
In quella occasione, infatti, l’Agenzia delle
Entrate previde che l'atto di acquisto del
nuovo immobile deve contenere:
•
le dichiarazioni previste dalla nota II-bis)
all'art. 1 della tariffa, parte prima, del testo
unico della imposta di registro, lettere b) e
c),
•
l'espressa richiesta del beneficio in
argomento
•
oltre che indicare gli elementi necessari per la
determinazione del credito.
Sara', pertanto, necessario:
•
indicare gli estremi dell'atto di acquisto
dell'immobile sul quale era stata corrisposta
l'imposta di registro o l'IVA in misura
agevolata nonche' l'ammontare della stessa;
•
nel caso in cui per l'acquisto del suddetto
immobile era stata corrisposta l'IVA ridotta in
assenza della specifica agevolazione c.d.
"prima casa", rendere la dichiarazione di
sussistenza dei requisiti che avrebbero dato
diritto a tale agevolazione alla data
dell'acquisto medesimo;
•
nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA
sull'immobile alienato, produrre le relative
fatture;
•
indicare gli estremi dell'atto di alienazione
dell'immobile.
Qualora
l'acquisto
del
secondo
immobile
agevolato avvenga mediante contratto d'appalto
si ricorda che, per poter fruire del credito
d'imposta, e' necessario che il contratto d'appalto
sia redatto in forma scritta e registrato e
contenga le indicazioni sopra precisate.
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti
e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito,
•
oppure utilizzandolo in diminuzione delle
imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da
presentare successivamente alla data del
nuovo acquisto;
•
oppure,
infine,
utilizzandolo
in
compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
La legge, infine, specifica che il credito non
potrà dar luogo a rimborso.
Dalla lettura di quanto sopra si rileva soltanto che
il legislatore con la “dizione “intero importo” ha
voluto escludere la possibilità di utilizzare il
credito parzialmente e, quindi, portarlo in
detrazione dalle imposte dovute su più atti o
denunce di successione, presentati all’ufficio
competente per la registrazione dopo la data di
acquisizione del credito.
Il credito di cui all’art. 7, legge n. 448/1998 è un
credito personale (come specificato nella circolare
n. 19 del 1° Marzo 2001) e, dunque, non
compete a coloro che:
•
abbiano alienato un immobile acquistato con
l'aliquota ordinaria, senza fruire della
agevolazione c.d."prima casa";
•
abbiano alienato un immobile pervenuto per
successione o donazione;
•
acquisiscano un immobile non avente le
caratteristiche
richieste
dall'art.1,
della
tariffa, parte prima, del testo unico
dell'imposta di registro e in assenza delle
condizioni enunciate dalla nota II-bis) allo
stesso art. 1; quindi, coloro che nell'acquisto
dell'immobile
non
usufruiscono
ovvero
decadono
dal
beneficio
della
aliquota
agevolata;
•
coloro nei cui confronti, per il precedente
acquisto, non sia stata confermata, in sede di
accertamento,
l'agevolazione
c.d."prima
casa" sulla base della normativa vigente alla
data dell'atto, ancorche' sia pendente un
procedimento contenzioso sulla specifica
questione;
il
perfezionamento
della
fattispecie
giuridica
che
consente
il
riconoscimento del credito non risulta in tale
ipotesi
completamente
realizzato,
intervenendo soltanto con il passaggio in
giudicato della sentenza che conclude il
giudizio instaurato. In caso di giudicato
favorevole, il contribuente avra' diritto al
rimborso, entro i limiti del credito medesimo,
qualora abbia chiesto di utilizzarlo per il
pagamento della imposta di registro dovuta
sul secondo acquisto oppure potra' utilizzarlo
negli altri modi previsti dalla legge.
Ai sensi della circolare n. 19 del 1° Marzo
2001 per poter usufruire del credito di imposta è
necessario che il contribuente manifesti la
propria volontà, specificando se intende o
meno utilizzare lo stesso in detrazione
dall’imposta di registro dovuta per l’atto con
cui riacquista la nuova abitazione principale.
Da quanto riportato, dunque, discende che la
mancata espressione della volontà nell’atto di
riacquisto comporta la decadenza dalla possibilità
di
utilizzare
il
credito
nella
successiva
dichiarazione
dei
redditi,
in
diminuzione
dell’Irpef: tale disposizione si pone, però, in
contrasto con la legge in quanto impone un
obbligo non previsto dal legislatore.
Una chiara interpretazione per risolvere la incerta
situazione viene fornita con la risoluzione n. 70/E
dell’11 maggio 2004 dove l’Agenzia delle Entrate
specifica che il “dovere” di indicare la
propria volontà non è assoluto, ma è
necessario
solo
nel
caso
in
cui
il
contribuente opti per l’utilizzo del credito di
La circolare n. 19 del 1° marzo 2001 ha creato,
successivamente, difficoltà interpretative proprio
in merito al comportamento che il contribuente
deve tenere al momento in cui stipula l’atto di
OsraInForma Studio
14
Numero 6 - Giugno 2004
Casa: disposizioni chiarificatorie sul bonus per il riacquisto della “prima casa”
imposta a decurtazione delle
dovute sull’atto di compravendita.
risoluzione medesima, in quanto la dichiarazione
di voler utilizzare il credito in detrazione
dall’imposta di registro dovuta per l’atto di
riacquisto stesso è finalizzata a definire gli
obblighi e le responsabilità del notaio in ordine
alla misura dell’imposta di registro da versare:
per cui è necessaria solo se il contribuente
intende utilizzare contestualmente il credito,
compensando l’imposta di registro dovuta in tale
sede.
Le Entrate hanno anche chiarito che non ha
rilevanza il fatto che la circolare del 2001 sia
stata diramata più di due anni dopo la legge n.
448/1998. Il credito di imposta ha sempre avuto
la stessa disciplina, come affermato dall’Agenzia
delle Entrate: quindi non aver effettuato
segnalazioni nel rogito in quel periodo non
implica la perdita di diritti nei confronti dei
contribuenti.
imposte
Ai sensi della Risoluzione n. 70/E discende
che:
•
la dichiarazione di voler beneficiare del
credito per il riacquisto non è una
condizione di legge
•
la dichiarazione è necessaria, tuttavia,
se si intende utilizzare il bonus nello
stesso atto di riacquisto
•
la dichiarazione non è, pertanto,
necessaria,
laddove
si
intenda
utilizzare il bonus a scomputo
dell’Irpef
scaturente
dalla
prima
dichiarazione dei redditi successiva al
nuovo riacquisto.
L’Agenzia delle Entrate sempre nella risoluzione
n. 70/E rileva, anche, che quanto disposto nella
circolare non contrasta con il contenuto della
OsraInForma Studio
15
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - redditi d’impresa: deducibilità delle spese connesse agli immobili non strumentali
IN PRATICA - REDDITI D’IMPRESA
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE CONNESSE
AGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI
(tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 21/2004)
di Monica Di Lascio
Gruppo di Studio Eutekne
Ai sensi dell’art. 90, comma 1, del T.U.I.R., il
reddito degli immobili che, nell’ambito di
un’impresa, non sono né strumentali (per natura
o per destinazione), né destinati alla vendita (cd.
beni merce), deve essere calcolato sulla base
delle disposizioni previste per la determinazione
del reddito fondiario.
In particolare, per i fabbricati è necessario fare
riferimento a quanto disposto dall’art. 37 comma
1 (per i fabbricati non locati) e all’art. 37 comma
4-bis (per i fabbricati locati) del T.U.I.R.
Tali norme prevedono che:
• da una parte, il reddito dei fabbricati non
locati sia determinato in base alla rendita
catastale;
• dall’altra parte, il reddito dei fabbricati
locati sia determinato in base al maggior
importo tra i canoni di locazione di
competenza, ridotti forfetariamente nella
misura del 15%, e la rendita catastale stessa.
L’art. 90, comma 2, del T.U.I.R. dispone, inoltre,
che le spese e gli altri componenti negativi
relativi ai beni immobili non strumentali non sono
ammessi in deduzione.
L’indeducibilità di tali costi è dovuta al fatto
che le spese relative a tali immobili risultano già
comprese:
• nella deduzione forfetaria del 15% del
canone di locazione;
• nella rendita catastale.
LA NOVITA’
Oggetto
Qualora le imprese possiedano immobili non
strumentali, i componenti positivi e negativi di
reddito connessi a tali immobili sono determinati
sulla base di quanto previsto dall’art. 90 del
TUIR. L’ADC Milano, con la Norma di
comportamento n. 156, si è soffermata sul tema,
analizzando, in particolare, le spese deducibili
connesse a tali immobili ai fini del calcolo del
reddito imponibile.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 90 del TUIR
Art. 7 del DPR 29.9.73 n. 604
INTERPRETAZIONI DI CATEGORIA
Norma di comportamento ADC n. 156
Immobili strumentali
L’art. 43, comma 2, del T.U.I.R. individua due
tipologie di immobili strumentali, ossia:
•
gli immobili strumentali per natura;
•
gli immobili strumentali per destinazione
Immobili strumentali per natura
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del T.U.I.R., si
considerano strumentali per natura gli immobili
che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni, ancorché non utilizzati,
ovvero dati in locazione o comodato.
La strumentalità per natura degli immobili,
pertanto, ha carattere oggettivo, non rilevando
l’utilizzazione o meno degli stessi per l’esercizio
dell’impresa.
Dubbi applicativi
La problematica che ne deriva consiste nello
stabilire, innanzitutto, se l’indeducibilità è
riferibile esclusivamente a quei costi che sono
stati presi in considerazione nella determinazione
catastale del reddito tramite le tariffe d’estimo. Al
riguardo, infatti, l’art. 7 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 604 specifica che “la tariffa di estimo
è costituita per unità di riferimento e in moneta
legale per ciascuna categoria e classe, dal reddito
medio lordo ordinario da essa ritraibile, diminuito
delle spese di riparazione e manutenzione di ogni
altra spesa necessaria a produrlo. Nessuna
detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli,
interessi passivi, nonché per oneri tributari”.
In secondo luogo, sussiste il dubbio se vi siano
altri costi, oltre a quelli considerati nella
determinazione catastale, che possano essere
considerati relativi ai beni immobili e, quindi,
Immobili strumentali per
destinazione
Con riguardo agli immobili strumentali per
destinazione, le caratteristiche oggettive non
hanno alcuna rilevanza; è necessario, infatti,
fare esclusivo riferimento all’utilizzo cui
l’immobile è concretamente destinato da parte
del possessore.
Determinazione del reddito degli
immobili non strumentali
OsraInForma Studio
16
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - redditi d’impresa: deducibilità delle spese connesse agli immobili non strumentali
finanziaria, con una successiva risoluzione (ris.
Agenzia entrate 9 novembre 2001, n. 178), si è
nuovamente soffermata sul tema, seppure in
relazione a diversa fattispecie, stabilendo la
deducibilità degli interessi passivi.
L'ADC, quindi, ha confermato il precedente
orientamento ministeriale, specificando che gli
interessi passivi sono fiscalmente deducibili,
“indipendentemente dal fatto aziendale che li ha
generati o dalla deducibilità del costo al quale
siano eventualmente collegati”.
indeducibili e quali costi, viceversa, siano da
considerare non relativi agli immobili e,
pertanto, deducibili.
Chiarimenti della norma di
comportamento ADC n. 156
La Commissione Norme di comportamento in
materia
tributaria
dell’Associazione
Dottori
Commercialisti (ADC) di Milano, con la Norma di
comportamento n. 156, si è soffermata sul tema,
prendendo in esame la deducibilità delle spese
e degli altri componenti negativi nel calcolo del
reddito imponibile delle imprese che possiedono
immobili non strumentali.
Spese societarie
Le spese societarie, essendo riferite non ad una
particolare attività dell’impresa o alla tipologia dei
beni patrimoniali gestiti dalla medesima, bensì, in
linea generale, alla struttura aziendale, sono
integralmente deducibili.
Rientrano nelle spese societarie, ad esempio:
• le spese per la tenuta della contabilità;
• le spese per il deposito del bilancio e per
gli altri adempimenti societari;
• le spese per la consulenza societaria e
fiscale e per l’espletamento delle relative
formalità;
• gli emolumenti per l’organo di controllo,
ove esistente;
• le indennità di carica per l’organo
amministrativo, con esclusione dello specifico
compenso per la gestione degli immobili
eventualmente delegata a taluno degli
amministratori.
Interessi passivi
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 604/1973, gli
interessi passivi non rientrano fra gli elementi
considerati nella determinazione degli estimi.
Con riferimento al loro trattamento ai fini fiscali,
l’ADC ha evidenziato che gli interessi passivi
sostenuti
da
un’impresa
per
finanziarsi
rappresentano
un
costo
che
“solo
astrattamente è riconducibile a uno specifico
impiego”; conseguentemente, non è possibile
stabilire in modo assoluto un nesso tra le
operazioni di finanziamento e l’utilizzo delle
risorse finanziarie che ne derivano.
In altre parole, tali interessi costituiscono un
componente negativo del reddito d’impresa
generato dalla gestione finanziaria, non riferito
ad una particolare attività aziendale, né
accessorio ad uno specifico onere.
Sulla base di quanto affermato dalla Norma di
comportamento ADC n. 156, pertanto, gli
interessi passivi sono deducibili fiscalmente,
“indipendentemente da ogni valutazione della
loro inerenza ad «attività o beni da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il
reddito»”, nel solo rispetto dei limiti fissati, in
seguito all’entrata in vigore della riforma fiscale,
dagli artt. 96, 97 e 98 del T.U.I.R.
Altre spese di gestione
In relazione alle spese diverse da quelle di
riparazione e manutenzione, espressamente
considerate nelle tariffe d’estimo, è necessario
analizzare ogni singolo caso, verificando la
sussistenza del nesso richiesto dall’art. 90,
comma 2, del T.U.I.R.
L’ADC ha precisato che tale analisi deve essere
eseguita anche in riferimento alle spese che
vengono registrate in un unico conto ma che
hanno una diversa destinazione.
La Norma di comportamento n. 156 rileva che, ad
esempio, in relazione alle spese per il
personale, è necessario distinguere fra:
• le spese per il personale addetto ai servizi
di
custodia
o
di
portineria,
alla
manutenzione degli edifici o dedicato
all’amministrazione e gestione degli stabili,
connesse
alla
corrente
redditività
dell’immobile e, quindi, indeducibili;
• le spese per il personale addetto alla
contabilità, non specificamente relative ai
beni immobili e, pertanto, integralmente
deducibili.
Orientamento
dell’Amministrazione finanziaria
e della Corte di cassazione
La R.M. 3 giugno 1977, n. 9/903, in passato,
aveva considerato, relativamente ad una società
immobiliare
di
gestione,
indeducibili
gli
interessi passivi da funzionamento (es.:
interessi derivanti da finanziamenti contratti per
spese di manutenzione) e deducibili gli
interessi passivi da finanziamento (contratti,
cioè, per finanziare l'acquisto dell'immobile o le
manutenzioni straordinarie); in senso opposto, si
era espressa la Corte di cassazione (sent. 7
giugno 1994, n. 5501), che ha escluso la
deducibilità
di
tali
oneri.L'Amministrazione
OsraInForma Studio
17
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
IN PRATICA - INDENNITÀ
LE INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DEI
RAPPORTI DI AGENZIA
(tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 22/2004)
di Gianluca Odetto
Gruppo di Studio Eutekne
Indennità non dovuta
LA NOVITA’
Indennità di agenzia
L’Agenzia delle entrate ha precisato che gli
accantonamenti per le indennità di cessazione dei
rapporti di agenzia devono considerarsi deducibili
nella misura in cui questi sono stanziati in
bilancio.
È stata, pertanto, superata la precedente tesi
ministeriale, secondo cui gli accantonamenti
effettuati a fronte dell’indennità suppletiva di
clientela non potevano essere dedotti sino al
momento della effettiva erogazione, in quanto
non presenterebbero il requisito di certezza.
Riferimenti normativi e di prassi
- Art. 105 TUIR
- Agenzia entrate, Ris. 9 aprile 2004, n. 59
Ai sensi dell’art. 1751, comma 2, c.c., non è
dovuta l’indennità per la cessazione del rapporto
qualora:
•
la risoluzione del rapporto da parte del
preponente sia imputabile ad inadempienze
dell’agente che non consentano, neanche in
via provvisoria, la prosecuzione del rapporto;
•
l’agente receda dal contratto, salvo i casi
in cui il recesso dipenda:
•
da circostanze attribuibili al preponente;
•
da circostanze attribuibili all’agente (età,
infermità, malattia) che non consentano la
prosecuzione del rapporto;
•
l’agente ceda il contratto a un terzo, che
subentra nei diritti e negli obblighi con il
preponente.
Natura delle indennità
Attenzione
Per effetto delle disposizioni dell’art. 1751,
comma 3, c.c., l’importo totale dell’indennità
non può superare quello di una indennità
annua calcolata in base alla media delle
retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi
cinque anni o, se il contratto risale a meno di
cinque anni, nel periodo di efficacia del
contratto.
All’atto della cessazione del rapporto di
agenzia deve essere corrisposta all’agente una
indennità il cui importo varia in dipendenza della
durata del rapporto stesso e dell’ammontare delle
provvigioni liquidate (indennità per la cessazione
del rapporto di agenzia).
La natura e la quantificazione di tale indennità è
rinvenibile nelle disposizioni contenute nell’art.
1751 c.c. Gli accordi collettivi di settore, tuttavia,
hanno regolamentato la materia in modo
generalmente più favorevole agli agenti.
Accordi collettivi di categoria
Gli accordi collettivi di settore prevedono, in linea
generale, disposizioni di maggiore favore per
l’agente rispetto a quelle contenute nel Codice
Civile, anche per quanto riguarda le indennità per
la cessazione del rapporto. Prendendo, ad
esempio, l’Accordo Economico Collettivo del 20
marzo 2002 per agenti e rappresentanti del
settore Industria, all’art. 10 si legge che le parti
“intendono dare piena ed esaustiva applicazione
all’art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle
previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n.
86/653, individuando condizioni di miglior favore
per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia
per
quanto
riguarda
i
requisiti
per
il
riconoscimento dell’indennità, sia per ciò che
attiene al limite massimo dell’indennità, stabilito
dal terzo comma del predetto art. 1751 cod.
civ.”.
In maniera sostanzialmente analoga si è espresso
l’art. 12 dell’Accordo Economico Collettivo del 26
Disposizioni del codice civile
Indennità dovuta
La nozione di indennità per la cessazione del
rapporto di agenzia è rinvenibile dalle disposizioni
del Codice Civile. L’indennità per la cessazione
del rapporto di agenzia è dovuta, ai sensi dell’art.
1751, comma 1, c.c., se:
•
l’agente ha procurato nuovi clienti, o ha
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti
esistenti, e il preponente riceve ancora
vantaggi dagli affari con tali clienti;
•
l’indennità è stabilita in misura equa,
tenuto conto delle provvigioni che l’agente
perde a seguito dell’interruzione del rapporto.
Il successivo art. 1751 comma 7 precisa, poi, che
l’indennità è dovuta anche nel caso in cui la
cessazione del rapporto sia dovuta alla morte
dell’agente.
OsraInForma Studio
18
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
giugno 2002 per agenti e rappresentanti del
settore Commercio.
Gli accordi collettivi nazionali individuano con
precisione la natura e la quantificazione delle
indennità per la cessazione del rapporto di
agenzia. Prendendo, ad esempio, il contratto
collettivo del settore Commercio, questo
prevede la suddivisione dell’indennità in tre
distinti emolumenti:
•
indennità di risoluzione del rapporto;
•
indennità suppletiva di clientela;
•
indennità “meritocratica”.
Gli stessi contratti collettivi precisano che
l’indennità deve essere corrisposta in caso di
scioglimento del rapporto dovuto a invalidità,
conseguimento di pensione di vecchiaia o
morte dell’agente.
Anche nel caso di indennità suppletiva di
clientela, la quantificazione avviene secondo
percentuali
applicate
all’ammontare
delle
provvigioni spettanti all’agente per ciascun anno.
A differenza dell’indennità di risoluzione del
rapporto, tuttavia, essa viene corrisposta
all’agente direttamente dal preponente.
Componenti dell’indennità per la
cessazione del rapporto
Indennità meritocratica
Un ulteriore emolumento spettante all’agente è la
cd. indennità meritocratica. Trattasi di una
indennità
aggiuntiva
rispetto
alle
due
precedenti, in quanto corrisposta se l’agente
abbia procurato nuova clientela o abbia
incrementato gli affari con i clienti esistenti, in
ottemperanza con quanto previsto nell’art. 1751,
comma 1, c.c.
La contrattazione collettiva ha previsto anche i
limiti massimi dell’indennità totale spettante
per la cessazione dei rapporti di agenzia. Gli
accordi collettivi oggetto di esame, infatti,
prevedono che la somma degli importi erogati
all’agente a titolo di:
•
indennità di risoluzione del rapporto, e
•
indennità suppletiva di clientela,
possa anche eccedere il limite massimo posto
dall’art. 1751 comma 3 c.c. (determinato in base
alla media delle retribuzioni riscosse dall’agente
negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a
meno di cinque anni, nel periodo di vigenza del
contratto).
Un limite preciso è anche posto per l’indennità
meritocratica. Questa, infatti, non può eccedere
la differenza tra l’ammontare massimo
spettante in base all’art. 1751, comma 3, c.c., e
la somma delle indennità di risoluzione e
suppletiva. Tale indennità, in altre parole, può
essere riconosciuta solo qualora le altre
componenti non abbiano raggiunto il limite
massimo previsto dal Codice Civile e, in tale
caso, sino a concorrenza di tale limite.
Indennità di risoluzione
La regolamentazione della indennità di risoluzione
del rapporto (FIRR) deroga ai criteri previsti
dall’art.
1751
c.c.
Come
specificato
in
precedenza, infatti, condizione per riconoscere
l’indennità all’agente è che questi abbia procurato
nuovi clienti, o abbia incrementato l’attività con
quelli esistenti. I contratti collettivi di settore
sopra esaminati prevedono, invece, che tale
indennità spetti all’agente “anche se non ci sia
stato da parte sua alcun incremento della
clientela e/o del fatturato, e risponde
principalmente al criterio dell’equità”. Vi sono,
tuttavia, alcuni espliciti casi in cui questa non
può essere riconosciuta; trattasi:
•
della ritenzione indebita di somme di
spettanza del preponente;
•
della concorrenza sleale;
•
della violazione del vincolo di esclusiva.
I singoli accordi collettivi regolano, poi,
l’ammontare dell’indennità, sulla base di
percentuali applicate all’ammontare annuo delle
provvigioni maturate. Questa viene poi corrisposta
dall’ENASARCO, in base alle quote accantonate
dal preponente.
Indennità suppletiva di clientela
L’indennità suppletiva di clientela è, invece,
dovuta, secondo i contratti collettivi di settore,
nel momento in cui il contratto a tempo
indeterminato viene risolto per un fatto non
imputabile all’agente o rappresentante.
Tavola n. 1 - Contratti collettivi di settore - Disciplina delle indennità
F.I.R.R.
INDENNITÀ
OsraInForma Studio
Dall’Enasarco, alla
cessazione
del rapporto
SUPPLETIVA
Dall’impresa, se la
cessazione non è
imputabile all’agente
MERITOCRATI
CA
Dall’impresa, per gli
aumenti degli affari
con la clientela per
19
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
stato interpretato in maniera sostanzialmente
difforme dalla giurisprudenza.
La questione non ha mai assunto una soluzione
definitiva. Anche la Corte di cassazione è
intervenuta nel corso del 2003 sulla materia, con
due pronunce di segno opposto.
Secondo la Sentenza 16 maggio 2003, n. 7690,
l’indennità suppletiva di clientela ha natura
aleatoria, dipendendo essenzialmente dalle
modalità e dalle cause per cui si scioglie il
contratto, e non possiede i requisiti di certezza
e oggettiva determinabilità necessari per
esercitarne il diritto alla deduzione.
Una indicazione di segno contrario sembra, invece,
emergere dalla lettura della Sentenza della Corte
di Cassazione 27 giugno 2003, n. 10221. In tale
pronuncia, la Corte ha sostenuto che l’art. 70,
comma 3, del TUIR “si riferisce alle indennità
percepite per la cessazione del rapporto di
agenzia delle persone fisiche, tra le quali rientra
l’indennità suppletiva di clientela” e che “non vale
rilevare che dal contratto collettivo che disciplina
tale indennità suppletiva risulta che essa non
viene corrisposta sempre, ma soltanto nelle ipotesi
di scioglimento di un contratto a tempo
indeterminato per fatto non imputabile all’agente”;
in tal modo, prosegue la Sentenza, non potrebbe
essere disconosciuto il diritto alla deduzione
dell’indennità suppletiva, ma sarebbe solo
possibile, per gli Uffici, contestarne la
quantificazione sulla base di criteri statistici che
tengano conto “delle probabilità di cessazione del
rapporto di agenzia per fatto imputabile
all’agente”.
Profili fiscali
Con la risoluzione 9 aprile 2004, n. 59/E,
l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che gli
accantonamenti per le indennità per la cessazione
dei rapporti di agenzia:
•
devono essere quantificati secondo i criteri
propri dell’art. 1751 c.c. o dei contratti
collettivi di settore, se applicabili;
•
sono deducibili nella misura effettivamente
stanziata, a nulla rilevando la natura aleatoria
di parte delle componenti;
•
assolvono a una funzione del tutto
equiparabile
a
quella
propria
degli
accantonamenti
per
quiescenza
e
previdenza (art. 105, comma 4, del
T.U.I.R.).
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto,
si deve rilevare che:
•
gli accantonamenti per il TFR e per i fondi
di previdenza del personale dipendente
sono deducibili “nei limiti delle quote
maturate nell’esercizio in conformità alle
disposizioni legislative e contrattuali che
regolano il rapporto di lavoro (…)” (art. 105
co. 1);
•
il medesimo principio è applicabile, per
rimando espresso operato dal comma 4, anche
alle indennità “di cui all’art. 17, comma 1,
lettere c), d) e f)” (trattasi, appunto, delle
indennità per la cessazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per
la cessazione dei rapporti di agenzia e per la
cessazione da funzioni notarili).
Precedente orientamento
dell’Amministrazione finanziaria
Chiarimenti della ris. 59/2004/E
sulla deducibilità degli
accantonamenti
La natura aleatoria dell’indennità suppletiva
di
clientela
ha
condotto,
in
passato,
l’Amministrazione finanziaria a negarne la
deducibilità sino al momento dell’effettiva
erogazione all’agente.
Nella R.M. 21 luglio 1980 n. 9/120, infatti, il
Ministero delle Finanze aveva riconosciuto che le
indennità previste per legge all’atto della
risoluzione del rapporto di agenzia potevano
essere ricondotte al regime previsto per gli
accantonamenti
di
quiescenza
e
di
previdenza, con la conseguente deducibilità in
capo all’impresa mandante.
A conclusioni diverse si giungeva, però, secondo
l’Amministrazione finanziaria, per l’indennità
suppletiva di clientela. In tali casi, infatti,
l’assenza del requisito di certezza (non è sicuro,
infatti, che vi siano i presupposti per l’erogazione
di tale indennità) non poteva consentire di
attribuire rilevanza fiscale agli accantonamenti
stanziati.
A fronte di un panorama, anche di tipo
giurisprudenziale, in cui sussistevano notevoli
profili di incertezza, è intervenuta l’Agenzia delle
Entrate con la risoluzione 9 aprile 2004, n. 59/E,
che ha riconosciuto la deducibilità degli
accantonamenti per l’indennità suppletiva.
In estrema sintesi, le principali argomentazioni
fornite dall’Amministrazione Finanziaria centrale
hanno riguardato:
•
la natura degli accantonamenti e l’importo
deducibile ai fini fiscali;
•
i riflessi fiscali all’atto della effettiva
erogazione dell’indennità;
•
le conseguenze per le imprese che, in
passato, non hanno dedotto l’indennità
suppletiva.
Con riferimento al primo aspetto, la risoluzione
ha precisato che, ferma restando la ripartizione
della indennità di cessazione del rapporto nelle
componenti esaminate in precedenza (FIRR,
suppletiva
e
“meritocratica”),
essa
deve
considerarsi–ai fini fiscali–come un unicum
regolato dalle disposizioni dell’art. 105, comma
4, del T.U.I.R.
Posizione della giurisprudenza
L’orientamento
assunto
dall’Amministrazione
finanziaria con la R.M. 21 luglio 1980, n. 9/120 è
OsraInForma Studio
20
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
Conseguentemente, l’intero importo stanziato
nell’anno sarà deducibile. La risoluzione precisa,
infatti, che i criteri di determinazione delle
indennità previsti dal Codice Civile e dagli accordi
collettivi “rilevano anche ai fini fiscali”, e che
“sarà fiscalmente deducibile l’importo, calcolato
anno per anno ipotizzando la cessazione di tutti i
rapporti di agenzia in essere per cause non
imputabili all’agente o rappresentante”.
Altra questione chiarita dalla risoluzione è il
rapporto tra la natura aleatoria delle
indennità suppletiva e meritocratica e la
deducibilità fiscale. Secondo la risoluzione 9
aprile 2004, n. 59/E, tale natura non è di
ostacolo alla deduzione degli accantonamenti: le
indennità in questione, infatti, “assolvono, a tutti
gli effetti e senza distinzione, la funzione propria
degli accantonamenti di quiescenza e
previdenza, vale a dire sostituire il mancato
reddito derivante dalla cessazione del rapporto”,
e possono essere quindi dedotte nella misura
effettivamente stanziata in bilancio.
Trattamento ai fini IRAP
Per effetto del rinvio operato dall’art. 11-bis del
D.Lgs. n. 446/1997, la deducibilità degli
accantonamenti ai fini IRAP opera nella stessa
misura prevista ai fini delle imposte sui
redditi.
Gli accantonamenti a fronte delle indennità per la
cessazione dei rapporti di agenzia sono, quindi,
deducibili per l’impresa mandante anche ai fini
IRAP, in quanto contabilizzati in una voce di conto
economico rilevante ai fini del tributo regionale.
Impostazioni contabili
Per l’impresa mandante, gli importi stanziati per
la cessazione del rapporto di agenzia non devono
essere iscritti tra gli accantonamenti di cui alle
voci B.9, B.12 e B.13 del conto economico, ma
bensì alla voce B.7 (Spese per prestazioni di
servizi). In tal senso si esprime il documento
interpretativo del PCDC n. 12 (il riferimento è alla
voce B.9.d - Trattamento di quiescenza e simili,
ove si legge che “non si rilevano in questa voce,
bensì alla voce B7 - Costi per servizi, gli
accantonamenti ai fondi di indennità per la
cessazione
dei
rapporti
di
agenzia
e
rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva
di clientela ed ai fondi di indennità per la
cessazione
dei
rapporti
di
collaborazione
coordinata e continuativa”).
Quale contropartita nello Stato Patrimoniale,
deve essere iscritto un fondo nella voce B.1
(Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi
simili), come previsto dal PCDC 19 (§ C.II).
Lo stesso PCDC 19 (§ C.V.i) ne ammette,
comunque, l’iscrizione tra i fondi per oneri
(voce B.3 del passivo del bilancio).(cfr.Tavola n.3).
All’atto dell’erogazione delle indennità, possono
però sussistere scostamenti rispetto alla quota
accantonata. Nel momento in cui questi non
derivino da errori, ma dalla normale revisione
delle stime operate nei precedenti esercizi,
queste devono essere allocate nelle voci A.5 o
B.14 del conto economico (nell’esempio, si
ipotizza una rettifica a seguito della mancata
spettanza
dell’indennità
suppletiva
di
clientela).(cfr.Tavola n.3).
Conseguenze fiscali all’effettiva
erogazione dell’indennità
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 9 aprile
2004, n. 59/E ha chiarito che, all’atto della
erogazione dell’indennità a ciascun agente
cessato, occorre confrontare:
•
l’indennità effettivamente corrisposta, e
•
l’indennità accantonata.
Nel caso in cui gli importi divergano, la
differenza costituisce per l’impresa preponente
una sopravvenienza imponibile o deducibile.
(cfr.Tavola n.2).
Da ultimo, occorre precisare che l’Agenzia delle
entrate ha anche preso in considerazione la
situazione delle imprese mandanti che, pur
accantonando nei bilanci le indennità suppletiva e
meritocratica, non le avevano dedotte in via
prudenziale,
in
conformità
al
vecchio
orientamento ministeriale.
In tali casi, all’atto della liquidazione delle
indennità, l’intero importo potrà essere dedotto
mediante una variazione in diminuzione in sede
di dichiarazione dei redditi.
Tavola n. 2 - Erogazione dell’indennità per la cessazione del rapporto
Maggiore del fondo
accantonato in bilancio
Sopravvenienza deducibile
Minore del fondo
accantonato in bilancio
Sopravvenienza attiva imponibile
Somma erogata
all’agente
OsraInForma Studio
21
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - indennità: le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
Tavola n.3 – Scritture contabili
Indennità per la cessazione
dei rapporti di agenzia (B.7
Fondo indennità agenti (B.1)
OsraInForma Studio
a
Fondo indennità agenti (B.1)
100,00
a
≠ Debiti vs/agente Bianchi M
Sopravvenienze attive (A.5)
25,00
75,00
22
100,00
100,00
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - scritture contabili: il furto di beni o merci aziendali e i rimborsi assicurativi
IN PRATICA - SCRITTURE CONTABILI
IL FURTO DI BENI O MERCI AZIENDALI E I
RIMBORSI ASSICURATIVI
(tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 21/2004)
di Antonio Gigliotti e Federico Gavioli
Studio tributario Gigliotti & Associati
mentre i rimborsi assicurativi vanno iscritti nella
voce:
•
A.5 “Altri ricavi e proventi” nel caso in cui
gli indennizzi assicurativi ricevuti siano
relativi a sinistri cui non sono conseguiti oneri
straordinari per la riparazione del danno. In
pratica, quando l’indenizzo è conseguente al
deterioramento di prodotti propri dà luogo ad
un ricavo da iscrivere nei proventi da attività
accessorie dell’impresa. Rientrano in tale
ipotesi, ad esempio, le indennità ed i
risarcimenti su beni merce;
•
E.20
“Proventi
straordinari”
se
riguardano:
•
sinistri derivanti da furti o ammanchi di
carattere non ricorrente;
•
danni derivanti da eventi di carattere
eccezionale quali gli incendi o calamità
naturali (per esempio grandini o alluvioni,
etc).
La voce di contropartita nello Stato Patrimoniale
che è utilizzata riguarda generalmente:
•
una posta dell’attivo circolante C.II.5 “Verso
altri” con la denominazione “Crediti verso
istituti di assicurazione per sinistro da
liquidare” in caso di incasso non ancora
avvenuto;
•
una posta dell’attivo circolante C.IV.1
“Depositi bancari e postali” qualora
l’incasso sia già avvenuto.
L’ADEMPIMENTO
Furto di beni
Il furto di beni o di merci aziendali deve essere
giustificato con mezzi idonei a fronte di eventuali
controlli
da
parte
dell’Amministrazione
finanziaria; le aziende per queste problematiche
si tutelano sottoscrivendo polizze assicurative che
coprano i danni subiti.
Riferimenti normativi
Articolo 57 del nuovo T.U.I.R.;
Articolo 56 e 86 del nuovo T.U.I.R.;
Articolo 88 del nuovo T.U.I.R.;
Articolo 2426 del codice civile;
Principio
contabile
n.12
del
Consiglio
Nazionale dei dottori commercialisti e dei
Ragionieri Commercialisti
Il furto dei beni o merci rappresenta una ipotesi
che coinvolge le aziende, oltre che per il danno
subìto, anche per le conseguenze civilistiche e
fiscali che ne derivano; le azienda stesse, inoltre,
al fine di tutelarsi sottoscrivono polizze
assicurative che rimborsano l’importo del bene
o della merce sottratta.
Secondo quanto stabilito dal principio contabile
n.12 dei dottori commercialisti e dei ragionieri
commercialisti il furto di beni deve essere
contabilmente rilevato tra i componenti negativi
straordinari E.20 “Proventi straordinari”,
Tavola n. 1 – Voci di bilancio interessate dal furto di beni aziendali
Componente negativo straordinario di
reddito da indicare nella voce CE E 21
Oneri straordinari
Il furto di beni aziendali
determina
Tavola n. 2 – Voci di bilancio interessate dal rimborso assicurativo del bene oggetto di furto
Rimborso
assicurativo
di bene
oggetto di
furto
OsraInForma Studio
Voci
di
economico
conto
Voci
di
patrimoniale
stato
23
- A5-Altri ricavi e proventi
- E.20 Proventi straordinari
-C.II.5 Crediti verso istituti di
assicurazione per sinistro da
liquidare;
-C.IV.1 Depositi bancari e postali
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - scritture contabili: il furto di beni o merci aziendali e i rimborsi assicurativi
nella voce “E.20 Proventi straordinari” del
conto economico.
Qualora l’assicurazione intenda sostituire il bene
oggetto del furto con uno equivalente a tutti gli
effetti, non deve essere rilevata alcuna
sopravvenienza. Nel caso in cui il rimborso sia
certo già nell’esercizio in cui è registrata la
minusvalenza derivante dalla perdita del bene
aziendale, il rimborso come previsto dai principi
contabili dei dottori e ragionieri commercialisti,
deve
essere
detratto
direttamente
dalla
minusvalenza stessa.
Superamento della presunzione
di cessione di beni
Una delle maggiori problematiche fiscali che
emergono in caso di furto di beni aziendali
riguarda la presunzione di cessione o di acquisto
di beni per fattori indipendenti dalla volontà
del contribuente. In questo caso occorre che
l’azienda:
•
abbia idonea documentazione fornita da
organo di pubblica amministrazione (es.
denuncia ai Carabinieri);
•
in mancanza del requisito previsto al punto a)
è necessaria una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà da rendersi entro 30
giorni dal momento del verificarsi dell’evento
o da quello in cui il contribuente ne ha avuto
conoscenza da cui risulti il valore complessivo
dei beni oggetto del furto.
In pratica quindi l’Azienda deve tenere a
disposizione dell’Agenzia delle entrate le modalità
di determinazione del valore (natura, quantità e
qualità dei beni rubati ed il loro valore unitario).
La denuncia ha come finalità quella di vincere la
presunzione di acquisto e cessione di beni ai fini
IVA di cui al D.P.R. n. 441/1997, con evidenti
effetti anche ai fini delle imposte dirette.
Esempio
Ipotizziamo che nel corso del 2003 la ditta Rossi
spa abbia subito il furto di un cespite che ha un
costo storico di €.5.000, ammortizzato per
€.3.000. Nello stesso esercizio l’azienda ottiene il
rimborso assicurativo di € 2.000
5.000
SP A B II 2)
Diversi
Impianto
e
-Fondo
ammortamento macchinario
3.000
attrezzature
2.000
-CE
E
21
Sopravvenienze
passive
SP A C IV CE
E
21 2.000 2.000
banca
Sopravvenienze
passive
Qualora il furto riguardi invece merci dell’azienda,
anche queste, regolarmente assicurate presso
una compagnia assicurativa la situazione che si
potrebbe presentare è la seguente:
Principali rilevazioni contabili del
furto aziendale di beni o di merci
Rilevazione di furto bene aziendale
Diversi
-Fondo
ammortamento
attrezzature
-CE.E.21
Sopravvenienze
passive
xxxx
SP A C IV
Cassa
Nel corso del 2003 l’azienda ha subito un furto di
merci assicurate per un importo di € 15.000;
l’assicurazione decide di rimborsare interamente
nel 2003 l’importo oggetto del furto
A
5) 15.000 15.000
SP A C II 5) CE
da
Crediti diversi Ricavi
risarcimento
verso
assicurativo
assicurazioni
xx
xx
Rilevazione di furto merci
-CE.E.21
Sopravvenienze
passive
Rilevazione
di
finanziarie (es.
cassa)
CE B 6)
Merci conto
acquisti
xxxx
xxxx
Si prenda in considerazione anche questa ipotesi:
nel corso del 2004 l’assicurazione decide
arbitrariamente che il risarcimento del danno
deve essere ridotto a €.10.000 con la rilevazione
di una sopravvenienza passiva di €.5.000
furto
di
disponibilità
furto di contante dalla
Riduzione del risarcimento del danno
-CE.E.21
SP A C IV xxx xxxx
Sopravvenienze
Cassa
passive
Rimborso assicurativo
Nel caso di rimborso assicurativo derivante dalla
perdita di beni o merci per eventi non imputabili
all’azienda, quindi nella fattispecie in esame per il
furto, occorre rilevare contabilmente una
minusvalenza per la perdita del bene e una
sopravvenienza attiva per il rimborso
assicurativo, nel caso in cui il rimborso sia certo
in un esercizio successivo rispetto a quello in cui
si
è
verificato
l’evento
dannoso.
La
sopravvenienza in esame deve essere annotata
OsraInForma Studio
SP A C II 5) 15.000
Diversi
-SP A C IV 1) Crediti verso
10.000
assicurazione
banca
5.000
-CE.E.21
Sopravvenienze
passive
24
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - scritture contabili: il furto di beni o merci aziendali e i rimborsi assicurativi
attività produttive le voci che avrebbero
ripercussioni sulla rilevanza fiscale ai fini del
tributo regionale sono:
•
A5 “Altri ricavi” rientrano nel valore della
produzione
e
quindi
concorrono
alla
formazione della base imponibile IRAP;
•
E20 Proventi e oneri straordinari sono di
norma esclusi dalla base imponibile IRAP.
Occorre con riferimento all’imposta regionale fare
alcune precisazioni nel senso che sono tassate ai
fini IRAP le minusvalenze e le plusvalenze
qualora siano relative a beni strumentali e
quando non derivano da trasferimenti di azienda
intendendosi come tali i conferimenti di azienda o
le fusioni o scissioni.
Qualora il rimborso assicurativo sia per il 2004
superiore a quello preventivato nel 2003 per un
importo di € 2.000, la rilevazione sarà:
Rilevazione di una sopravvenienza attiva
Diversi
-SP A C
E
20
IV
1) CE
Sopravvenienza
banca
attiva
SP A C II 5)
Crediti
verso
assicurazione
17.000
2.000
15.000
Va infine rilevato che relativamente ai rimborsi
assicurativi ai fini dell’imposta regionale sulle
OsraInForma Studio
25
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT
IN PRATICA - UNIONE EUROPEA
ALLARGAMENTO UE E CONSEGUENTI
MODIFICHE DEI MODELLI INTRASTAT
(tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 22/2004)
di Roberta Aiolfi e Valerio Artina
Dottori commercialisti in Bergamo)
hanno portato a 25 gli Stati membri dell’Unione
Europea.
L’allargamento è in continua evoluzione e altri
Paesi si sono già candidati per la prossima fase di
espansione dell’Unione: Bulgaria e Romania, per
le quali l’adesione è stata programmata per il
2007; Croazia e Turchia in date successive.
L’Atto di adesione, ratificato con legge 24
dicembre 2003, n. 380 (supplemento ordinario n.
10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2004), modifica talune disposizioni del trattato
CE
(ad
es.
l’articolo
205
relativo
alla
ponderazione dei voti attribuiti agli Stati membri)
del trattato Euratom e del trattato sull’Unione
Europea.
L'ingresso nell'Unione Europea degli ultimi Paesi
aderenti
incide
notevolmente
sui
traffici
commerciali intracomunitari.
L’Atto di adesione, inoltre, modifica talune norme
degli strumenti giuridici che si basano su tali
trattati (ad es. il Codice doganale comunitario e
le sue disposizioni d’applicazione).
Si illustrano di seguito i principali effetti sorti con
decorrenza dal 1° maggio 2004.
LA NOVITA’
uE
Dal 1° maggio 2004 fanno parte dell'UE anche i
seguenti 10 nuovi Paesi: Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
Con decorrenza dalla suddetta data, quindi, le
transazioni commerciali da e per i 10 Paesi
aderenti alla UE dovranno essere assoggettate
alla disciplina IVA prevista per le operazioni
intracomunitarie.
ALLARGAMENTO
INTRASTAT
In conseguenza dell'adesione all'UE dei nuovi
Paesi, le operazioni tra Italia e detti Stati
rientreranno
tra
le
operazioni
intracomunitarie, anziché internazionali, con
conseguente obbligo di compilazione dei
modelli INTRASTAT. Per poter compilare gli
anzidetti elenchi sono state modificate alcune
disposizioni normative con riferimento ai
codici ISO da utilizzare; nell'occasione il
legislatore ha inoltre apportato ulteriori modifiche
alle istruzioni per la compilazione dei modelli
Intra 1-ter e 2-ter.
Impatto dell’allargamento sugli
Uffici doganali
Storia dei Paesi aderenti all'UE
A decorrere dalla data del 1° maggio 2004 le
dogane nazionali poste al confine con la Slovenia
hanno perso la natura di uffici doganali di
passaggio sia in entrata che in uscita, oltre che
per il regime del Transito comunitario/comune.
La Comunità europea è stata fondata nel 1957
da 6 Paesi (Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi) a cui si sono aggiunti
nel 1973 la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito.
Con l’entrata della Grecia nel 1981 e di Portogallo
e Spagna nel 1986, i Paesi sono diventati 12.
Con il Trattato di Maastricht la Comunità diviene
Unione Europea e nel 1995 Austria, Finlandia e
Svezia entrano nell'Unione.
Infine è stato deciso di allargare l’Unione a 10
nuovi Paesi:
•
Cipro;
•
Estonia;
•
Lettonia;
•
Lituania;
•
Malta;
•
Polonia;
•
Repubblica Ceca;
•
Slovacchia;
•
Slovenia;
•
Ungheria.
Sono questi ultimi Paesi che, dal 1° maggio 2004,
OsraInForma Studio
Bagagli da e per i Paesi aderenti
Dal 1° maggio 2004 per i 10 Paesi aderenti sono
stati quindi eliminati, come per altro avviene per
i Paesi membri da date antecedenti, i controlli e
le formalità per i bagagli a mano e quelli
registrati delle persone che effettuano voli o
traversate marittime tra questi nuovi Paesi e
quelli dell’U.E..
Misure transitorie in materia di
regimi doganali economici
Alla data attuale non sono più necessarie le
autorizzazioni per gli scambi tra vecchi e nuovi
Stati membri, nonché per gli scambi tra i nuovi
Stati membri. Inoltre le procedure doganali
avviate prima della adesione e non appurate
26
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT
doganale di uscita dalla Comunità anteriormente
al 1° maggio 2004 e sottoposti a un regime
doganale comunitario, continuano ad essere
vincolati a tale regime fino all’appuramento
nella Comunità allargata.
L’accisa viene sospesa per tutto il tempo, in
virtù del regime doganale. Una volta che i
prodotti sono stati sdoganati nello Stato membro
di immissione in libera pratica, e ipotizzando che i
prodotti debbano essere consegnati in regime di
sospensione dei diritti di accisa a un magazzino
fiscale, si applicano le procedure per la
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in
regime di sospensione dei diritti d’accisa.
entro tale data devono essere terminate dopo la
data di adesione. Non può nascere alcuna
obbligazione doganale per merci che hanno
ottenuto il carattere comunitario in virtù
dell’adesione; tale principio si applica:
•
alle merci originarie degli Stati membri
attuali o dei nuovi Stati membri;
•
alle merci importate da Paesi terzi che
sono state immesse in libera pratica negli
Stati membri attuali o nei nuovi Stati membri
prima dell’adesione.
Le autorizzazioni di perfezionamento attivo,
perfezionamento passivo, trasformazione sotto
controllo doganale, ammissione temporanea,
deposito doganale (esistenti nei confronti dei
Paesi terzi) rilasciate in uno dei nuovi Stati
membri prima dell’adesione restano valide per
un anno dopo la data di adesione o fino al
termine del loro periodo di validità, se
precedente a tale termine.
Si rinvia alle indicazioni fornite con Circolare delle
Dogane n. 21/D del 7 aprile 2004 con riferimento
alle anzidette specifiche operazioni doganali.
Disposizioni IVA
Cessioni di beni
A partire dal 1° maggio 2004 le merci
provenienti o dirette verso uno dei nuovi
Paesi aderenti non sono più considerate
importazioni o esportazioni, bensì acquisti e
cessioni
intracomunitari.
Dette
merci,
pertanto, come indicato in precedenza, possono
circolare liberamente nel nuovo spazio
allargato dell’Unione europea senza essere
soggette ad alcuna formalità doganale e sono
disciplinate, per quanto attiene all’imposizione sul
valore aggiunto, dalle disposizioni recate in
materia dal D.L. n. 331/1993, convertito con
modificazioni nella legge n. 427/1993, ivi incluse
quelle relative alla presentazione degli elenchi
riepilogativi.
In seguito al nuovo trattamento dei beni ceduti a
Paesi neo aderenti si evidenzia la necessità, ai fini
IVA, di integrare le fatture con i dati indicati nella
Tavola n. 1.
Circolazione doganale delle merci
Per il regime di transito deve essere applicata
la regola secondo cui le procedure iniziate prima
della data di adesione devono essere appurate
sia nel caso in cui siano state adottate tra uno
Stato membro attuale e un nuovo Stato membro
sia nel caso in cui siano state adottate tra due
nuovi Stati membri.
Procedure relative alle accise
Con riferimento alle accise i prodotti che hanno
iniziato a circolare e che sono giunti all’ufficio
Tavola n. 1 - Dati aggiuntivi da indicare in fattura da parte del cedente nazionale
Mittente
Numero identificativo UE
Destinatario
Descrizione trattamento IVA
Numero identificativo UE del cessionario
Cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi
dell'art. 41 D.L. n. 331/1993
Con riferimento al periodo transitorio si
applicano specifiche disposizioni, come previsto
dall'art. 60 del D.L. n. 331/1993. In particolare,
caso di fatturazione anticipata ovvero di
pagamento del corrispettivo, in tutto o in
parte, anteriormente al 1° maggio 2004, è
necessario distinguere il caso della cessione o
dell'acquisto da parte del soggetto nazionale.
Costituiscono, infatti, acquisti intracomunitari,
soggetti ad IVA in capo al cessionario, i beni
provenienti da un nuovo Stato membro
introdotti in Italia dopo il 30 aprile 2004,
anche se il relativo corrispettivo è stato
anteriormente in tutto o in parte pagato, ovvero
fatturato. L’art. 46 comma 5 del D.L. n.
331/1993 stabilisce che il cessionario italiano,
qualora, entro il mese successivo a quello di
Con riferimento agli acquisti di beni da Paesi
neo aderenti, invece, si evidenzia la necessità,
ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 331/1993, di
integrare
la
fattura
relativa
all'acquisto
intracomunitario; la stessa, infatti, deve essere
numerata
e
integrata
dal
cessionario
o
committente con l'indicazione del controvalore in
euro del corrispettivo e degli altri elementi che
concorrono a formare la base imponibile
dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché
dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo
l'aliquota dei beni o servizi acquistati.
Qualora l'acquisto intracomunitario sia senza
pagamento dell'imposta o non imponibile od
esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta
nella fattura deve essere indicato il titolo
unitamente alla relativa norma.
OsraInForma Studio
27
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT
sono assoggettati alla disciplina dei trasporti
intracomunitari e quindi, se eseguiti da un
vettore non residente e commissionati da un
operatore nazionale residente, sono assoggettati
alla disciplina dei trasporti intracomunitari di cui
agli articoli 40, comma 5, e 46, comma 1, del
D.L. n. 331, con conseguente integrazione da
parte del committente nazionale della fattura
emessa dal vettore non residente.
effettuazione dell’operazione, non abbia ricevuto
la fattura relativa all’acquisto intracomunitario, è
tenuto ad emettere, entro il mese successivo,
la
fattura
stessa,
in
unico
esemplare,
provvedendo anche ad indicare il numero di
identificazione attribuito ai fini IVA al cedente
comunitario. Se, invece, il cessionario italiano ha
ricevuto
una
fattura
indicante
un
corrispettivo inferiore a quello reale, tale
soggetto
deve
emettere
una
fattura
integrativa entro il mese successivo alla
registrazione della fattura originaria.
Infine per i beni spediti o trasportati in un
nuovo Stato membro successivamente alla data
del 30 aprile 2004, per i quali sia stata emessa
fattura anteriormente a tale data, si applica l’art.
8 co. 1 lett. a) del DPR n. 633/72, a condizione
che le relative cessioni siano non imponibili IVA
anche ai sensi dell’art. 41 del DL n. 331/93.
Identificazione diretta ai fini IVA
L'allargamento dell'Unione Europea comporta
inoltre la possibilità di identificazione diretta in
Italia degli operatori residenti nei nuovi Paesi
membri. In particolare l'art. 35-ter del D.P.R. n.
633/1972 disciplina le disposizioni applicabili
all'identificazione diretta. Si ricorda in particolare
che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate 6 settembre 2002, è stato
approvato il modello ANR/1 che i soggetti non
residenti nel territorio dello Stato devono
utilizzare qualora intendano porre in essere in
Italia operazioni rilevanti ai fini dell'IVA ed
assolvere direttamente tutti gli adempimenti
connessi alla disciplina prevista per tale tributo.
Tale sistema di identificazione diretta è stato
introdotto dal D.Lgs. n. 191/2002 ed è in vigore
dal 31 agosto 2002.
Il modello ANR/1 e le relative istruzioni per la
compilazione sono disponibili nel sito dell'Agenzia
delle
entrate
www.agenziaentrate.gov.it
e
possono essere utilizzati per la presentazione
della dichiarazione di identificazione diretta. Il
sistema
dell'identificazione
diretta
è
alternativo all'istituto della rappresentanza
fiscale; pertanto, i soggetti non residenti che
attualmente si avvalgono di tale istituto e che
intendono invece operare direttamente, dovranno
preliminarmente procedere alla chiusura della
partita IVA richiesta per loro conto dal
rappresentante fiscale in precedenza nominato.
Prestazioni di servizi
L'allargamento del "confini" dell'Unione Europea
produce
effetti
anche
relativamente
alle
prestazioni di servizi. Con particolare riferimento
alle prestazioni di servizio disciplinate dall'art. 40
del D.L. n. 331/1993, le stesse si considerano
effettuate
all'atto
del
pagamento
del
corrispettivo, come indicato nell'art. 6 del
D.P.R. n. 633/1972, o dell'emissione della
fattura.
Con particolare riferimento alla prestazioni di
servizio effettuate nei confronti dei nuovi Paesi
membri sarà però necessario verificare la
materiale esecuzione delle stesse (prima o
dopo il 1° maggio 2004), ai fini di verificare
l'effettiva non imponibilità, a nulla rilevando la
data di emissione della fattura o del pagamento
del relativo corrispettivo, in quanto, non
rivestendo la qualifica di operatori intracomunitari
sino alla data del 30 aprile 2004, per gli stessi
non risulterebbe applicabile il suddetto art. 40.
Come indicato nella circolare Assonime n. 19 del
5 maggio 2004, infatti, nel periodo transitorio
potrebbe verificarsi che una stessa prestazione
debba considerarsi in parte esclusa dal tributo
ed in parte ad esso soggetta: così una
prestazione di consulenza o assistenza tecnica
resa ad un non soggetto passivo d’imposta,
residente in uno dei nuovi Paesi aderenti potrà
rimanere non soggetta ad IVA per l’acconto
pagato entro il 30 aprile 2004, ma dovrà essere
assoggettata al tributo per il saldo fatturato e
pagato successivamente a tale data.
Per alcune prestazioni di servizi possono inoltre
risultare modificati i criteri di tassazione. E' il
caso, ad esempio, dei trasporti di beni
all’importazione provenienti da uno dei nuovi
Stati membri, che, se relativi a beni indicati in
dichiarazioni doganali accettate in dogana entro il
30 aprile, concorrono a formare l’imponibile
doganale, ancorché successivamente fatturati
ovvero pagati; se relativi a beni introdotti nel
territorio dello Stato a partire dal 1° maggio,
OsraInForma Studio
Rimborso a soggetti non residenti
In base al disposto dell'art. 38-ter del D.P.R. n.
633/1972 i soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri della Comunità economica europea,
quindi ora anche i nuovi 10 Paesi membri, che
non si siano identificati direttamente in Italia (art.
35-ter sopra citato) e che non abbiano nominato
un rappresentante (art. 17 comma 2), che non
hanno effettuato operazioni in Italia, ad
eccezione,
eventualmente,
delle
operazioni
indicate nella Tavola n. 2, possono ottenere il
rimborso
infrannuale
dell'imposta,
se
detraibile a norma degli artt. 19 e 19-bis1,
relativa ai beni mobili e ai servizi importati o
acquistati, se di importo complessivo non
inferiore a 200 €. Se l'importo complessivo
relativo ai periodi infrannuali fosse inferiore a 200
€ il rimborso spetta annualmente, sempreché di
importo non inferiore a venticinque euro.
28
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT
dovuta se all’atto dell’importazione i beni
vengono vincolati alla spedizione o al
trasporto al di fuori del territorio doganale
comunitario.
Tavola n. 2 - Operazioni in Italia
rimborsabili
Prestazioni di trasporto e relative prestazioni
accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9
Prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma,
lettera d) (quali, ad esempio, prestazioni
pubblicitarie, di consulenza e assistenza
tecnica o legale, comprese quelle di formazione
e di addestramento del personale, le prestazioni
di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione
e di televisione, le prestazioni di servizi rese
tramite mezzi elettronici, di elaborazione e
fornitura di dati e simili, ecc.)
Prestazioni di trasporto intracomunitario
nonché relative prestazioni accessorie per le quali
l'imposta è dovuta dal committente, residente nel
territorio dello Stato, a norma dell'art. 44,
comma 2, lett. b), del D.L. n. 331/1993 (art. 59
D.L. n. 331/1993)
Reimportazione
Nell’ipotesi
sopra
richiamata
della
reimportazione, l’art. 69 comma 2 del DPR n.
633/1972 dispone che l’esenzione totale o
parziale da IVA si applica a condizione che:
•
i beni vengano reimportati dal soggetto
che li aveva esportati, ovvero da un terzo
per suo conto;
•
lo scarico della temporanea esportazione
avvenga per identità.
Reintroduzione
Nell’ipotesi invece della reintroduzione, l’art. 68
comma 1 lett. d) del DPR n. 633/1972 dispone
che la stessa non è soggetta a IVA purché:
•
i beni vengano reintrodotti nello stato
originario da parte del medesimo soggetto
che li aveva precedentemente esportati;
•
ricorrano le condizioni per la franchigia
doganale.
Il rimborso da parte di soggetti non residente
non è applicabile in caso di identificazione
diretta ai fini IVA o di nomina di
rappresentante fiscale.
Importazioni non soggette ad IVA
Inoltre non sono soggette all'imposta le
importazioni relative a:
•
beni diversi dai mezzi di trasporto
introdotti nello Stato in regime di ammissione
temporanea anteriormente al 1° maggio
2004 che sono rispediti o trasportati verso lo
Stato membro di provenienza;
•
mezzi di trasporto introdotti nello Stato in
regime
di
ammissione
temporanea
anteriormente al 1° maggio 2004 che
risultino acquistati o importati nello Stato
membro
di
provenienza
secondo
le
disposizioni generali di imposizione vigenti in
tale Stato e che comunque non abbiano
beneficiato
di
esenzione
o
rimborso
dall'imposta a motivo della loro esportazione
dallo Stato medesimo; tale condizione si
considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo
di
trasporto
è
stato
oggetto
di
immatricolazione o di iscrizione in pubblici
registri o di formalità equipollenti per la
prima volta anteriormente al 1° maggio 1996
ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta
non superiore a 10,33 € (pari a lire 20 mila).
Regime transitorio ai fini IVA
La Circolare delle Dogane n. 21/2004 fa inoltre
un rinvio al regime transitorio previsto dall'art.
60 del D.L. n. 331/1993 (che aveva disciplinato il
regime transitorio di precedenti ingressi nell'Ue di
Paesi
neo
aderenti)
per
la
corretta
individuazione
del
trattamento
delle
operazioni effettuate a cavallo del 1° maggio
2004 nei confronti dei nuovi Stati membri.
Costituiscono quindi importazioni, anche se
effettuate successivamente alla data del 30 aprile
2004 le seguenti fattispecie:
•
i beni provenienti dagli altri Stati
membri, che anteriormente al 1° maggio
2004 sono stati introdotti nello Stato ed
assoggettati ad un regime doganale
sospensivo e che risultano alla data stessa
ancora vincolati a detto regime, sono
considerati in importazione all'atto dello
svincolo, anche irregolare, se esso comporta
l'immissione in consumo nello Stato dei beni
stessi;
•
conclusione, anche irregolare, del regime
del transito comunitario o di altro regime
internazionale di transito iniziato in altro
Stato membro anteriormente alla data del 1°
maggio 2004 e risultante ancora acceso alla
data stessa;
•
i beni nazionali esportati anteriormente
al 1° maggio 2004 verso un altro Stato
membro, qualora siano reimportati o
reintrodotti nello Stato a decorrere da tale
data.
Inoltre nelle ipotesi di svincolo da un regime
doganale sospensivo e di conclusione del
regime del transito comunitario o di altro
regime internazionale di transito, l’IVA non è
OsraInForma Studio
Intrastat
Come indicato in precedenza, in seguito
all'ingresso dei nuovi Paesi membri, per gli
scambi che avvengono ora tra Italia e detti Stati,
devono essere applicate le disposizioni di cui al
D.L. n. 331/1993, con conseguente obbligo di
compilazione degli elenchi INTRASTAT.
In seguito all'adesione dei nuovi Paesi membri
dell'Ue, il decreto 15 aprile 2004 introduce
nuove disposizioni da applicare agli elenchi
riepilogativi aventi periodi di riferimento
29
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT
in aumento o in diminuzione degli importi, dopo
aver riportato:
•
il numero di identificazione (Stato e codice
IVA) nel caso di rettifiche ad elenchi annuali,
trimestrali o mensili per operazioni riepilogate
solo ai fini fiscali;
•
il codice di nomenclatura combinata e la
natura della transazione nel caso di
rettifiche ad elenchi mensili per operazioni
riepilogate solo ai fini statistici;
•
il numero di identificazione (Stato e codice
IVA), il codice di nomenclatura combinata e
la natura della transazione nel caso di
rettifiche ad elenchi mensili per operazioni
riepilogate sia ai fini fiscali che statistici.
decorrenti dal 1° maggio 2004, quindi con
riferimento a:
•
elenchi mensili relativi a maggio da
presentare entro il 21 giugno 2004;
•
elenchi trimestrali relativi al secondo
trimestre 2004 da presentare entro il 31
luglio 2004;
•
elenchi annuali 2004 da presentare entro il
31 gennaio 2005.
Per poter compilare gli elenchi INTRASTAT si
evidenzia in particolare la necessità di reperire il
numero di identificazione IVA nazionale dei
clienti e/o fornitori neo aderenti. Qualora il
contribuente volesse verificare tale numero IVA
(quindi non solo appurare tramite il sito
www.finanze.gov.it se lo stesso è operante), è
possibile ottenere la conferma della validità
nonché i dati anagrafici ad esso riferiti presso
l'Agenzia delle Entrate competente, la quale
rilascia apposita attestazione. Si ricorda infatti
che non può essere applicata nessuna sanzione
per mancata applicazione dell’IVA nel caso in
cui il cedente nazionale abbia avuto la suddetta
attestazione. In caso di mancanza del codice
IVA all'atto della presentazione del modello
INTRASTAT, il soggetto nazionale può indicare
nel relativo campo degli zeri e presentare il
modello Intra 1-ter, integrativo dei dati
mancanti, in un secondo momento.
Periodicità
Poiché la disciplina comunitaria per le operazioni
effettuate da o nei confronti dei nuovi Stati
membri non trova applicazione dall’inizio del
2004, bensì in corso d’anno, si potrebbero
verificare dubbi interpretativi con riferimento alla
periodicità
degli
elenchi
INTRASTAT
in
conseguenza dell'ingresso dei nuovi Paesi membri
rispetto agli scambi intervenuti con nuovi Paesi
aderenti. In precedenti occasioni (Circolare n. 13
del 23 febbraio 1994 e Circolare n. 45/1995) era
stato previsto che la periodicità della
presentazione degli elenchi venisse determinata
con riferimento al volume degli scambi
effettuati negli anni precedenti; al momento di
andare in stampa si attendono chiarimenti da
parte dell'Amministrazione finanziaria prima della
scadenza
di
presentazione
degli
elenchi
INTRASTAT di maggio da consegnare entro il 21
giugno 2004.
Nel caso in cui nell’anno 2003 non sino stati
realizzati scambi né con operatori residenti in
Paesi già aderenti né con operatori residenti nei
nuovi Paesi membri, sarà sicuramente necessario
far ricorso a dati presuntivi riferiti all’anno
2004, sempreché nel periodo 1° gennaio-30
aprile 2004 non si siano realizzate operazioni
intracomunitarie per un ammontare tale da
precludere di per sé la periodicità annuale o
trimestrale di presentazione degli elenchi
(paragrafo 15 della citata Circolare n. 13/1994).
Codici ISO
In particolare il decreto 15 aprile 2004 ha
aggiornato la tabella A di cui all'allegato VII
del decreto del 27 ottobre 2000 del Direttore
generale del Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette del Ministero delle finanze,
recante: "Istruzioni per l'uso e la compilazione
degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari di beni", inerente i
codici ISO da utilizzare nella compilazione degli
elenchi INTRASTAT.
Modifica istruzioni elenchi riepilogativi
Oltre all'integrazione dei codici ISO il suddetto
decreto ha modificato le istruzioni per la
compilazione dei modelli Intra prevedendo che,
in caso di rettifica dell'ammontare delle
operazioni o del valore statistico (modelli Intra 1ter e 2-ter), sia sufficiente indicare le variazioni
OsraInForma Studio
30
Numero 6 - Giugno 2004
In pratica - Unione Europea: allargamento UE e conseguenti modifiche dei modelli INTRASTAT
Tavola n. 3- Codici ISO
CODICE ISO
AT
BE
CY
DK
EE
DE
EL
FI
FR
GB
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
CZ
SK
SI
ES
SE
HU
OsraInForma Studio
STATO MEMBRO
Austria
Belgio
Cipro
Danimarca
Estonia
Germania
Grecia
Finlandia
Francia
Bretagn
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Olanda
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
31
N.RO CARATTERE DEL
CODICE
9
9
9
8
9
9
9
8
11
5 ovvero 9 ovvero 12
8
11
9 ovvero 11
9 ovvero 12
8
8
12
10
9
8 ovvero 9 ovvero 10
9 ovvero 10
8
9
12
8
Numero 6 – Giugno 2004
Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI L’OPZIONE PER
LA TRASPARENZA FISCALE
(tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 21/2004)
di Carlo Pino
Docente presso l’università cattolica di Milano – Dottore commercialista in Savona
tassazione
di
gruppo
nel
consolidato
nazionale o mondiale.
I soggetti esclusi – Art. 2
L’opzione non può essere esercitata qualora la
società partecipata:
a) abbia
emesso
strumenti
finanziari
partecipativi (art. 2346, ultimo comma, c.c.);
b) abbia optato, in qualità di società controllante
o controllata, per la tassazione di gruppo
nel consolidato nazionale o mondiale;
c) risulti assoggettata ad una delle seguenti
procedure concorsuali:
•
fallimento;
•
liquidazione coatta amministrativa;
•
concordato preventivo;
•
amministrazione
straordinaria
delle
grandi imprese in crisi.
Il Ministro dell’economia e delle finanze ha
emanato il decreto che stabilisce le disposizioni
applicative per l’esercizio dell’opzione per la
trasparenza fiscale, prevista in particolari
circostanze degli articoli 115 e 116 del nuovo
Testo unico delle imposte sui redditi.
Ricordiamo che l’opzione per la trasparenza
comportal’equiparazione alle società di persone:
ciò significa che la società i cui redditi sono
imputati per trasparenza ai soci perdono la
soggettività passiva ai fini dell’IRES, mentre il
risultato della gestione è imputato ai soci in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione
agli utili (o alle perdite), mentre non assume
rilevanza fiscale l’effettiva distribuzione dei
dividendi.
Per il testo del documento cfr. Pratica Fiscale online (www.ipsoa.it/praticafiscale)
Percentuali di partecipazione – Art. 3
Le percentuali di partecipazione al diritto di voto
e agli utili sono determinate avendo riguardo
esclusivamente alla partecipazione detenuta
direttamente nella società partecipata.
La percentuale al diritto di voto è riferibile alle
assemblee ordinarie dei soci (artt. 2364, 2364bis e 2479-bis c.c.).
Parte I - Il regime di trasparenza
per le società partecipate da
altre società di capitali
Requisiti soggettivi
I soggetti ammessi – Art. 1
L’opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 del
T.u.i.r.) può essere esercitata a condizione:
a) che la società partecipata sia:
•
una società per azioni,
•
una società in accomandita per azioni,
•
una società a responsabilità limitata,
•
una società cooperativa,
•
una società di mutua assicurazione
e sia residente nel territorio dello Stato;
b) che tutti i suoi soci rientrino fra i soggetti
del precedente elenco, ovvero siano società
ed enti non residenti nel territorio dello Stato,
a condizione, in quest’ultimo caso, che per gli
utili distribuiti dalla società partecipata non vi
sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero la
ritenuta, se applicata, sia suscettibile di
integrale rimborso;
c) che ciascun socio abbia una percentuale di
diritto di voto esercitabile nell’assemblea
generale dei soci e di partecipazione agli utili
non inferiore al 10 per cento e non superiore
al 50 per cento.
L’opzione può essere esercitata dai soci anche se
gli stessi optino, sia in qualità di soggetti
controllanti che di soggetti controllati, per la
OsraInForma Studio
Esercizio dell’opzione
Comunicazione dell’opzione – Art. 4
L’opzione deve essere esercitata, oltre che dalla
società partecipata, anche da tutti i soci, che
devono comunicarla alla società partecipata
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’opzione si considera perfezionata quando
viene trasmessa dalla società partecipata
all’Agenzia delle entrate, entro il primo dei tre
periodi di imposta di sua efficacia, con le
modalità
indicate
con
provvedimento
del
Direttore dell’Agenzia stessa.
Mutamento della compagine sociale – Art. 4
Nell’ipotesi di mutamento della compagine sociale
o di modifica delle percentuali di partecipazione
agli utili o dei diritti di voto, che comportino la
perdita di efficacia dell’opzione, la società
partecipata effettua, entro i successivi trenta
giorni, le relative comunicazioni all’Agenzia
delle entrate secondo le modalità indicate nel
provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Se le predette ipotesi si verificano nel primo
periodo d’imposta di applicazione del regime di
32
Numero 6 - Giugno 2004
Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale
trasparenza, le comunicazioni possono essere
effettuate entro il medesimo periodo.
definitivi, indipendentemente dalla durata della
liquidazione stessa.
Rinnovo dell’opzione - Art. 5
L’opzione è irrevocabile per tre periodi
d’imposta della società partecipata ed è
rinnovabile, entro il primo periodo d’imposta
successivo al triennio di efficacia dell’opzione.
Mutamento della compagine sociale della
partecipata – Art. 4
In caso di cessione della partecipazione in regime
di trasparenza, il socio cedente deve comunicare,
contestualmente alla cessione stessa, al socio
cessionario l’avvenuto esercizio dell’opzione.
In caso di aumento del capitale sociale della
partecipata, con ingresso di nuovi soci, tale
obbligo di informazione compete alla società
partecipata.
Perdita di efficacia dell’opzione
Casi di perdita di efficacia - Art. 6
L’opzione già validamente esercitata perde
efficacia:
a) se vengono meno i requisiti soggettivi
previsti dalla legge per la partecipata e per i
suoi soci; in tal caso il regime di trasparenza
viene meno dall’inizio del periodo d’imposta
della società partecipata in cui sono venuti
meno i predetti requisiti;
b) se la società partecipata emette strumenti
finanziari partecipativi; in tal caso il
regime di trasparenza viene meno dall’inizio
del
periodo
d’imposta
della
società
partecipata in cui sono emessi gli strumenti
finanziari;
c) nel caso in cui la società partecipata è
assoggettata a procedure concorsuali
nonché in caso di sua trasformazione in altra
società non soggetta ad IRES. In tali
circostanze, l’opzione perde efficacia a partire
dal periodo d’imposta avente inizio dalla data
del provvedimento di ammissione alla
procedura concorsuale, ovvero dalla data in
cui ha effetto la trasformazione;
d) in caso di trasferimento all’estero della
residenza della società partecipata; in tal
caso l’opzione perde efficacia a partire dal
periodo d’imposta nel corso del quale è
avvenuto il trasferimento stesso;
e) in caso di fusione o di scissione della
società
partecipata,
l’opzione
perde
efficacia a partire dalla data da cui
l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo
che essa venga confermata da tutti i soggetti
interessati
(ricorrendone
i
presupposti
soggettivi previsti dalla legge), entro il
periodo d’imposta da cui decorrono i predetti
effetti fiscali e con le stesse modalità previste
per l’esercizio ex novo dell’opzione.
Imputazione del reddito e delle
perdite
Modalità dell’imputazione - Art. 7
Il reddito e le perdite fiscali della società
partecipata
sono
imputate
ai
soci
in
proporzione
alle
rispettive
quote
di
partecipazione agli utili e alle perdite alla data
di
chiusura
del
periodo
d’imposta
della
partecipata.
L’imputazione avviene, per ciascun socio, nel
periodo d’imposta in corso alla data di chiusura
dell’esercizio della partecipata.
Limite all’imputazione delle perdite – Art. 7
Le perdite fiscali della società partecipata sono
imputate a ciascun socio entro il limite delle
rispettive quote
del
patrimonio netto
contabile della società partecipata, determinato
senza considerare la perdita dell’esercizio e
tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la
data di approvazione del relativo bilancio.
Le perdite fiscali eccedenti tale limite, e quelle
relative
ai
periodi
d’imposta
antecedenti
all’opzione, si computano in diminuzione del
reddito della società partecipata nei periodi
d’imposta successivi, ma non oltre il quinto
successivo a quello di formazione della perdita,
secondo le modalità previste dall’art. 84 del
T.u.i.r.
Imputazione delle detrazione e dei crediti
d’imposta – Art. 7
Gli oneri per i quali spettano detrazioni
d’imposta (art. 78 del T.u.i.r.) e i crediti di
imposta fruibili nei limiti dell’imposta sul reddito
delle società liquidata, sono interamente attribuiti
ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione agli utili.
Ipotesi in cui l’opzione non perde efficacia –
Art. 6
L’opzione non perde efficacia qualora si
modifichino le percentuali di diritto di voto o
di partecipazione agli utili o muti la
compagine sociale, purché permangano i
requisiti soggettivi previsti dalla legge.
Se la società partecipata è messa in liquidazione,
l’opzione non perde efficacia. In tale ipotesi,
tuttavia - in deroga all’art. 182 del T.u.i.r. - il
reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli
esercizi compresi nella liquidazione si considerano
OsraInForma Studio
Distribuzione degli utili e delle
riserve
Distribuzione di dividendi in regime di
trasparenza – Art. 8
Gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi
in cui è efficace l’opzione, ove distribuiti, non
concorrono a formare il reddito dei soci.
La stessa disposizione si applica anche nel caso in
cui le distribuzioni avvengano successivamente ai
33
Numero 6 - Giugno 2004
Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale
imputati ai soci nei periodi d’imposta in cui ha
avuto efficacia l’opzione.
periodi di efficacia dell’opzione o i soci siano
diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, a
condizione che rientrino tra i soggetti che
possono partecipare al regime di trasparenza.
Comunicazioni obbligatorie - Art.13
In caso di cessione della partecipazione, il
socio cedente deve comunicare al cessionario
l’ammontare dei redditi che sono stati oggetto
di imputazione per trasparenza, nonché gli
utili che in caso di distribuzione riducono
l’importo
fiscalmente
riconosciuto
della
partecipazione.
Distribuzione di utili estranei al regime di
trasparenza – Art. 8
Il regime di trasparenza non modifica la
disciplina fiscale:
•
dei dividendi (art. 89 del T.u.i.r., che
prevede l’esclusione da imposizione per il
95% dei dividendi percepiti), relativamente
alla distribuzione di riserve costituite con
utili di precedenti esercizi (cioè degli
esercizi in cui non è avvenuta l’opzione),
•
delle riserve la cui distribuzione non è
soggetta ad imposizione in capo ai soci
(art. 47, comma 5, del T.u.i.r., con
riferimento alle riserve per sovraprezzo
azioni, agli interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni, ai versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto
capitale, ai saldi di rivalutazione monetaria
esenti da imposta).
Versamento degli acconti
d’imposta
Primo periodo di efficacia dell’opzione – Art.
9
Nel primo periodo d’imposta di efficacia
dell’opzione, gli obblighi di acconto dell’IRES di
cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, permangono
anche in capo alla società partecipata che, ove
venga scelto il criterio previsionale, deve aver
riguardo all’imposta che si sarebbe determinata
in assenza dell’opzione.
Mancato rinnovo dell’opzione – Art. 9
In caso di mancato rinnovo dell’opzione, gli
acconti sono calcolati da ciascun soggetto
assumendo
come
imposta
del
periodo
precedente quella che si sarebbe determinata in
assenza dell’opzione.
Distribuzione
di
utili
in
sospensione
d’imposta – Art. 8
Nei confronti della società partecipata resta
fermo, anche nel caso di distribuzione di utili in
regime
di
trasparenza,
il
pagamento
dell’imposta sugli utili in sospensione
d’imposta eventualmente distribuiti (si tratta
degli utili in sospensione d’imposta, per l’effetto
di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di
valore non imputate al conto economico, ai sensi
dell’art. 109, comma 4, lettera b), del Tu.i.r.).
Perdita di efficacia dell’opzione – Art. 9
Le disposizioni precedenti si applicano anche
nell’ipotesi di perdita dell’efficacia dell’opzione.
In tal caso, per il periodo d’imposta in cui si
verifica tale effetto, ciascun socio deve
integrare quanto versato a titolo di acconto, se
il versamento effettuato è inferiore a quello
dovuto; analogamente la società partecipata
deve effettuare il versamento di quanto dovuto.
I versamenti non eseguiti in tutto o in parte
devono essere effettuati entro i termini ordinari
ovvero, se questi ultimi scadono prima dei
successivi trenta giorni, gli stessi devono essere
effettuati entro trenta giorni.
I soci possono attribuire in tutto o in parte i
versamenti effettuati alla società partecipata,
secondo le modalità previste per la cessione delle
eccedenze d’imposta nell’ambito del gruppo (art.
43-ter del D.P.R. n. 602/1973).
Ordine di distribuzione delle riserve – Art. 8
Salva diversa esplicita volontà assembleare, si
considerano prioritariamente distribuiti gli
utili e le riserve di utili realizzati nel periodo
di efficacia dell’opzione; tale presunzione si
applica anche se gli utili e le riserve sono
distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è
efficace l’opzione.
In caso di esplicita volontà assembleare di
distribuzione di riserve oggettivamente non
tassabili in caso di distribuzione (art. 47, comma
5, del T.u.i.r., sopra ricordato), la presunzione
secondo cui si considerano prioritariamente
distribuiti gli utili d’esercizio (art. 47, comma 1
del T.u.i.r.), si applica solo con riguardo alle
riserve costituite con utili di periodi d’imposta nei
quali non ha operato la tassazione per
trasparenza.
Rideterminazione del reddito
oggetto di imputazione
Rideterminazione del reddito imputato –
Art. 11
Ciascun socio, in relazione alla quota di reddito
della società partecipata ad esso imputata
provvede a rettificare:
•
i valori fiscali degli elementi dell’attivo
patrimoniale;
•
i valori fiscali dei fondi di accantonamento
del passivo patrimoniale,
Comunicazione in ordine agli utili distribuiti
– Art. 8
La società partecipata fornisce nella dichiarazione
dei redditi una separata indicazione degli
ammontari delle riserve indicate nei commi
precedenti, delle loro distribuzioni e del loro
utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi
OsraInForma Studio
34
Numero 6 - Giugno 2004
Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale
Modalità di effettuazione delle rettifiche –
Art. 11
Le rettifiche di cui ai commi precedenti vanno
apportate agli elementi dell’attivo patrimoniale
nonché ai fondi di accantonamento del passivo
patrimoniale del bilancio della società partecipata
relativo all’esercizio precedente a quello da cui ha
effetto l’opzione, qualora il loro valore fiscale
risulti, rispettivamente, superiore e inferiore a
quello contabile.
Il socio rettifica in diminuzione il valore degli
elementi dell’attivo e in aumento quello dei fondi
di accantonamento, ripartendo su ciascuno di
essi, e fino al riassorbimento delle predette
differenze, l’importo calcolato ai sensi dei
precedenti commi 2 e 3, in base al rapporto tra la
differenza del valore fiscale rispetto a quello
contabile relativo a ciascun elemento e fondo e
l’ammontare complessivo delle differenze relative
a tutti gli elementi e fondi.
della società stessa che divergono da quelli
contabili, dandone indicazione in apposito
prospetto della dichiarazione.
Sulla base di tali rettifiche, il socio deve
aumentare, in ciascun esercizio, il reddito
imputato
per
trasparenza
dalla
società
partecipata, diminuendo i componenti negativi e
aumentando quelli positivi relativi ai predetti
elementi e fondi.
Queste disposizioni si applicano esclusivamente
con
riferimento
al
periodo
di
efficacia
dell’opzione.
Ammontare delle rettifiche -Art.11
L’importo da assumere ai fini delle rettifiche è
costituito:
•
dall’ammontare delle svalutazioni della
partecipazione dedotte fiscalmente dal
socio nel periodo d’imposta antecedente a
quello dal quale ha effetto l’opzione e nei
nove precedenti, ivi comprese quelle che si
considerano dedotte ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione,
•
ovvero dall’ammontare, se inferiore, delle
rettifiche
di
valore
e
degli
accantonamenti
fiscalmente
non
riconosciuti operati dalla società partecipata
che hanno determinato le svalutazioni.
Disposizioni in materia di
accertamento e sanzioni
Accertamento in capo agli associati – Art. 12
In caso di omessa o parziale dichiarazione da
parte del socio del reddito imputato dalla società
partecipata,
è
ammesso
l’accertamento
parziale, ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n.
600/1973.
Ai soggetti che optano per il regime di
trasparenza, si applicano le disposizioni in
materia di società di persone (art. 40, secondo
comma, D.P.R. n. 600/1973), secondo cui alla
rettifica delle dichiarazioni presentate dalla
società i cui redditi si imputano per trasparenza,
si procede con unico atto ai fini delle imposte
dovute dalla società stessa e delle imposte sul
reddito dovute dai singoli soci.
Agli effetti delle suddette rettifiche assumono
rilevanza esclusivamente:
•
le rettifiche di valore e gli accantonamenti
diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la
cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva,
operati negli esercizi in perdita ricompresi nel
predetto periodo temporale e fino a
concorrenza della perdita stessa;
•
le svalutazioni che il socio non avrebbe
effettuato, ai sensi dell’articolo 61, comma 3,
lettera b), del testo unico, nel testo vigente
antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, in assenza di tali rettifiche e
accantonamenti;
Responsabilità della società partecipata Art.
13
La società partecipata è responsabile
solidalmente con i soci dell’imposta, delle
sanzioni e degli interessi relativi al reddito
imputato per trasparenza.
La responsabilità solidale non sussiste:
•
nel caso di omessa o parziale dichiarazione
da parte del socio del reddito imputato dalla
società partecipata;
•
nel caso di omesso o carente versamento
dell’imposta da parte dei soci.
Non si tiene, comunque, conto delle svalutazioni
riferibili alle partecipazioni successivamente
cedute a soggetti non appartenenti al
gruppo; se le partecipazioni sono cedute a
società del gruppo, l’obbligo di operare le
rettifiche si trasferisce alla società cessionaria e
le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori
che sono stati assoggettati a tassazione dalla
società cedente per effetto della cessione; si
considerano società del gruppo le società
controllate, controllanti o controllate da un
medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile.
OsraInForma Studio
Parte II – Il regime di
trasparenza fiscale delle società
a ristretta base proprietaria
Esercizio dell’opzione
Condizioni – Art. 14
L’opzione per il regime di trasparenza fiscale può
essere esercitata dalla società a responsabilità
limitata e dai suoi soci, a condizione che:
35
Numero 6 - Giugno 2004
Guida alle nuove leggi: l’opzione per la trasparenza fiscale
•
•
Perdita di efficacia – Art. 14
Se vengono meno le condizioni di cui sopra,
l’opzione
perde
efficacia
a
decorrere,
rispettivamente:
•
dal periodo d’imposta successivo, nel casi
di superamento del volume di affari
massimo;
dallo stesso periodo d’imposta, in casi di
mutamento di compagine sociale, tale da non
rispettare i requisiti voluti dalla legge.
L’opzione perde efficacia nel caso di possesso o di
acquisto di una partecipazione che possa godere
dell’esenzione in caso di sua successivo cessione
(ai sensi dell’art. 87 del T.u.i.r.), salvo che tale
partecipazione sia posseduta o acquistata per
effetto di obbligo di legge, regolamento o altro
atto amministrativo.
il volume dei ricavi della società partecipata
indicati in dichiarazione dei redditi del periodo
precedente a quello di opzione non superi le
soglie previste per l’applicazione degli studi
di settore; a tal fine non si tiene conto dei
corrispettivi derivanti dalla cessione di azioni,
quote di partecipazione, titoli di serie o di
massa, che producono ricavi in quanto non
iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (art.
85, comma 1, lettere c), d) ed e), del
T.u.i.r.);
la
compagine
sociale
sia
composta
esclusivamente
da
persone
fisiche
residenti, anche se esercenti attività di
impresa,
o
non
residenti
purché
la
partecipazione sia riferibile ad una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, in
numero non superiore a 10 o, nel caso di
società cooperative, a 20.
OsraInForma Studio
Norma di rinvio – Art. 14
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
relative all’esercizio dell’opzione per le società di
capitale possedute da altre società di capitali, di
cui all’art. 115 del T.u.i.r..
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Numero 6 - Giugno 2004
Scadenziario: Giugno 2004
SCADENZARIO: GIUGNO 2004
A cura di A. Gigliotti
INPS – Versamento del contributo alla gestione
1 Martedì
separata
IRPEG – IRAP – Dichiarazione Modello UNICO –
ENPALS – Versamento contributi
Adempimenti
collegati
–
Termini
di
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti
presentazione e di versamento
Pagamento ACCISE
Scritture contabili di magazzino
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E SICAV:
Iva – Dichiarazione relativa al 2003
Versamento imposta sostitutiva
ASSICURAZIONI – Ritenute alla fonte
5 Sabato
INTEGRAZIONE - Versamento
IVA – Emissione della fattura per provvigioni ai
CONCORDATO – Versamento
rivenditori autorizzati di documenti di viaggio
Risparmio gestito e amministrato
relativi al trasporto pubblico urbano di persone
Imprese che impiegano borsisti
CHIMICI: versamento contributi
20 Domenica
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO
CASAGIT
10 Giovedì
IVA – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili
CVS-COMUNICAZIONE VALUTARIA
per scambi intracomunitari
TRASPORTO CONTO TERZI
CONAI – contributo ambientale
GIORNALISTI – Fondo di previdenza
Energia elettrica – dichiarazione e versamento
INPGI – Versamento
15 Martedì
CONTRATTI DI BORSA - Versamento
ASSISTENZA FISCALE – Presentazione mod. 730
CONDONO TOMBALE – Versamento rata
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CONCORDATO - Versamento rata
Annotazione delle operazioni
INTEGRAZIONE SEMPLICE - Versamento rata
IVA – Fatturazione differita – Emissione della
DEFINIZIONE LITI POTENZIALI - Versamento
fattura
IMPOSTE DUI REDDITI – IRAP – Versamento
IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA – Annotazione
IRES – IRAP - Versamento
delle operazioni per i contribuenti minori e
SIM e società fiduciarie – Versamento virtuale
minimi
INPS – Versamento contributo gestione separata
IVA – Annotazione cumulativa nel registro
INPS – Contributi dovuti da artigiani e
corrispettivi delle operazioni per le quali sono
commercianti
rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali
IVA – Annotazione nel documento riepilogativo
delle fatture di importo inferiore a € 154,94
25 Venerdì
AGRITURISMO
- annotazione cumulativa
Cassa integrazione guadagni
ENPAIA – versamento contributi
mensile dei corrispettivi ai fini Iva
ENPALS – Denuncia contributi
Consorzio oli usati
Iva – Comunicazione del plafond
IRAP – Versamento dell’acconto mensile per le
30 Mercoledì
Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
ASSISTENZA FISCALE – Mod. 730 – 730/3
IMPOSTE SUI REDDITI: versamento ritenute alla
OMESSI
E
RITARDATI
VERSAMENTI
–
fonte operate dagli enti pubblici
Versamento rata
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
- Addizionali
LOCAZIONI E IMPOSTA DI REGISTRO
IRPEF
Imposta sulle assicurazioni
IVA – Dichiarazione e versamento per acquisti
intracomunitari da parte di enti, associazioni ed
16 Mercoledì
altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto
IVA E RITENUTE ALLA FONTE: ravvedimento
comma, D.P.R. n. 633/1972
(entro 30 giorni dalla scadenza)
Autofatture – acquisti intracomunitari
IMPOSTE SUI REDDITI – Versamento delle
IVA - Adempimenti di fine mese
ritenute operate alla fonte
ACCONTI D’IMPOSTA – Soggetti IRPEG
IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai
IMPOSTE E CONTRIBUTI – Versamento – Non
proventi derivanti da partecipazioni ad organismi
titolari di partita IVA
di
investimento
collettivo
del
risparmio
ACCISE – Gas metano – Versamento
(O.I.C.R.)
ICI – Versamento prima rata per il 2004
ADDIZIONALE REGIONALE, PROVINCIALE E
COMUNALE
ALL’IRPEF
–
Versamento
AVVERTENZA:
dell’addizionale sui redditi di lavoro dipendente
Segnaliamo
che
all’interno
del
servizio
Net&Day(www.osrainforma.it) è disponibile la versione
e assimilati
estesa e sempre aggiornata di questo scadenzario,
IVA – Liquidazione dei contribuenti mensili
completa delle indicazioni e delle avvertenze utili per la
IVA – Versamento conguaglio
gestione operativa degli adempimenti in scadenza.
OsraInForma Studio
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Numero 6 - Giugno 2004
Convegni e corsi di aggiornamento
CONVEGNI
E CORSI DI AGGIORNAMENTO
In questa rubrica vengono segnalati tutti gli incontri di aggiornamento professionale organizzati da
OsraInForma e i convegni sponsorizzati da Osra e dai propri partner nei prossimi mesi.
OSRA è accreditata presso il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali e presso la ANCOT ai
fini della formazione professionale permanente.
Data
Città
Corso
Rivenditore
Relatore
04/06/2004 Aosta
PRIVACY D. Lgs. 196/2003
OSRA
FRANCO
04/06/2004 Sassari
LE NOVITA’ DI UNICO 2004
OSRA SARDEGNA
BARONE
09/06/2004 Terni
LE NOVITA’ DI UNICO 2004
OSRA UMBRIA
BARONE
Per informazioni sui corsi contattare il rivenditore di riferimento ai seguenti numeri:
Rivenditore
OSRA
OSRA UMBRIA
OSRA SARDEGNA
OsraInForma Studio
Telefono
011.42.43.111
075.39.31.02
079.37.64.076
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Numero 6 - Giugno 2004
Informazioni Osra
INFORMAZIONI OSRA
In questa rubrica sono riepilogate alcune sintetiche informazioni relative ai prodotti o servizi rilasciati nel
mese di pertinenza o di imminente rilascio, così da offrire agli utenti una panoramica sempre aggiornata
delle iniziative Osra.
Rilasci software
SISPAC (Il Sistema Informativo Integrato per Commercialisti e
Aziende) e COSMO (Il nuovo Sistema Informativo Integrato Grafico)
Mese
Rel.
Contenuti
Maggio
4.40
MOD. UNICI - Stampe ministeriali
STUDI DI SETTORE - Elaborazione calcolo Maggiore Ricavo
MOD.770 – Stampe ministeriali
MOD.730 - Generazione telematico
Giugno
4.50
DICHIARAZIONE IVA – Generazione telematico
MOD. 770 – Generazione telematico
Luglio
4.60
MOD. UNICI – Generazione telematici
Altri prodotti
Mese
Prodotto
Maggio SIAR 2003
Giugno
Descrizione
Il Sistema Integrato Anti Riciclaggio ( S.I.A.R. ) e' stato creato per sopperire ai
compiti posti in essere dal decreto ministeriale del 7 luglio 1992 in base al
quale gli “Intermediari finanziari indicati nell'articolo 2 della legge 197/1991
(antiriciclaggio)” che effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di
pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a 12.500
€ (20.000.000 di lire) devono mantenere l'Archivio Unico Informatico
Aziendale.
E’ la soluzione software Osra per la gestione del bilancio CEE e l'analisi di
TUTTOBILANCIO
bilancio in ambiente Windows. Tuttobilancio si integra con Sispac/Cosmo per
Rel. 6.50
contabilità e dichiarazioni e Teseo, per l'invio telematico.
Sul sito www.osra.com sono disponibili le schede tecniche di ogni prodotto.
Per informazioni sui prodotti Osra
contattare i Distributori e Rivenditori di zona
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Numero 6 - Giugno 2004
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