ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LE NOVITA’ FISCALI PER L’ANNO 2015 Fattura Elettronica e Split Payement Relatore: Massimo Ciocchini Fattura Elettronica e Split Payment Il 31 marzo si avvicina: c’è ormai poco tempo a disposizione per attrezzarsi ed essere in grado di procedere all’emissione delle fatture elettroniche nei confronti della restante parte della PA. All’entrata in vigore a pieno regime dell’obbligo di fatturazione elettronica si sovrappone, peraltro, una ulteriore modifica normativa, rappresentata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment. In talune ipotesi potrà verificarsi non solo che il cedente o prestatore debba emettere il documento in formato elettronico, ma anche che la fattura debba riportare, come previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Relatore: Massimo Ciocchini ARGOMENTI DA TRATTARE: DEFINIZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA; LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLA P.A.; CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA; IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (S.D.I.); I SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO DI F.E.; MODALITA’ DI TRASMISSIONE F.E.; LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI; PERIMETRO APPLICATIVO; PROBLEMATICHE SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91 Relatore: Massimo Ciocchini DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la fattura elettronica viene intesa come documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia. Relatore: Massimo Ciocchini FATTURA ELETTRONICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La legge finanziaria del 2008 ha previsto che: «l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relatore: Massimo Ciocchini FATTURA ELETTRONICA NELLA PA ENTRATA IN VIGORE L’emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, (GU Serie Generale n.118 del 22‐5‐2013) recante il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche”, ha reso imminente e obbligatoria l’emissione di fattura elettronica per tutte le amministrazioni pubbliche. DECRETO ENTRATO IN VIGORE IL 06/06/2013 Relatore: Massimo Ciocchini ENTRATA IN VIGORE La decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica è fissata in: • 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (6 giugno 2014); • 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat (6 giugno 2015). Quest’ultimo termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 da parte del Governo con l’inserimento dell'articolo 25 nel decreto Irpef 2014: DECRETO‐LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 ‐ Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (G.U. n. 95 del 24/4/2014) Relatore: Massimo Ciocchini FATTURA ELETTRONICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTRATA IN VIGORE DIVIETO DI PAGAMENTO Decorsi tre mesi dalla decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le PA non possono più procedere ad alcun pagamento, neanche parziale, se non hanno ricevuto le fatture in formato elettronico. Le fatture emesse in forma cartacea entro la data di decorrenza della FE potranno comunque essere ancora accettate e pagate nei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dalla norma. Le fatture che allo scadere dei tre mesi siano ancora in lavorazione presso la PA e prevedano termini di pagamento successivi, potranno comunque essere pagate senza necessità che il fornitore debba emetterle in formato elettronico. Relatore: Massimo Ciocchini CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, presenta le seguenti caratteristiche: è un documento statico non modificabile; la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e l'autenticità dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata o digitale; deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico; Relatore: Massimo Ciocchini CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale ed approvate dalla Commissione SPC (Sistema pubblico di connettività). deve essere inviata alla pubblica amministrazione tramite il “Sistema di Interscambio” (SDI) il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language). la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Relatore: Massimo Ciocchini Pubbliche Amministrazioni (codice IPA) SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI) Il Sistema di Interscambio, la cui gestione viene demandata al Ministero dell'economia e delle finanze: fornisce i servizi di accreditamento al sistema; riceve le fatture trasmesse in formato elettronico; valida e gestisce i flussi delle fatture; effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura); indirizza le fatture alle PP.AA. destinatarie; notifica l'esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta; invia alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica; Relatore: Massimo Ciocchini SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono: gli operatori economici, le amministrazioni pubbliche; gli intermediari. Relatore: Massimo Ciocchini GLI OPERATORI ECONOMICI L’ Operatore economico è colui che effettua fatturazione elettronica verso un’ Amministrazione pubblica tramite il Sistema di Interscambio. L’ Operatore economico può predisporre, emettere e trasmettere autonomamente la fattura elettronica oppure avvalersi di un Intermediario. Relatore: Massimo Ciocchini GLI INTERMEDIARI Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’Intermediario è colui che invia o riceve i file FatturaPA o i file archivio per conto dell’Operatore economico e/o dell’Amministrazione pubblica. Relatore: Massimo Ciocchini ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI ECONOMICI Le operazioni che l’Operatore Economico deve svolgere sono: Predisporre la FatturaPA Firmare la FatturaPA Inviare la FatturaPA Relatore: Massimo Ciocchini PREDISPORRE LA FATTURA PA Ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA. Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in firmato zip, cioè in un file archivio. Dopo aver preparato il file, esso deve essere “nominato” in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal Sistema di Interscambio. Relatore: Massimo Ciocchini Nomenclatura file FatturaPA Nel caso di file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: 1. Codice Paese; 2. Identificativo univoco del Trasmittente; 3. Progressivo univoco del file Relatore: Massimo Ciocchini Nomenclatura file FatturaPA 1) CODICE PAESE ‐ Il Codice Paese va espresso secondo lo standard ISO 3166‐1 alpha‐2 code; Per l’Italia il codice è IT. 2) IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL TRASMITTENTE sia esso persona fisica o soggetto giuridico, è rappresentato dal suo codice fiscale. La lunghezza di questo identificativo è di: 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT, 3) PROGRESSIVO UNIVOCO DEL FILE è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da “A” a “Z” e da “0” a “9”. Il separatore degli elementi che compongono il nome file è il carattere underscore (“_”), codice ASCII 95 (tasto Alt + 95). Relatore: Massimo Ciocchini Nomenclatura file FatturaPA Ad esempio: Identificativo univoco del Trasmittente Codice Paese Progressivo univoco del file ITSRCVTI67H26A893M_00001.xml Relatore: Massimo Ciocchini Contenuto della FatturaPa In merito al destinatario indicare: Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione al quale è destinata la fattura. Ad esempio il Codice Univoco UFYYBQ è quello corrispondente alla : Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore Dei Dottori Commercialisti Relatore: Massimo Ciocchini Contenuto della FatturaPa Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nel: Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), Le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco. I codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche sono consultabili sul sito www.indicepa.gov.it Relatore: Massimo Ciocchini FIRMARE LA FATTURA PA Ogni file FatturaPA prima di essere trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata. La firma è necessaria in quanto garantisce: •l’integrità delle informazioni contenute nella fattura e •l’autenticità dell’emittente; Relatore: Massimo Ciocchini Contenuto della FatturaPa L’estensione del file assume il valore “.xml” prima dell’apposizione della firma e “.xml.p7m” dopo la firma digitale. Nel caso di file archivio deve essere rispettata la stessa nomenclatura usata per il file FatturaPA utilizzando l'estensione .zip. La firma digitale va apposta sui singoli file di FatturaPa che compongono il file archivio e non su quest’ultimo. Relatore: Massimo Ciocchini INVIARE LA FATTURA PA Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio. Relatore: Massimo Ciocchini TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Sono previsti cinque diversi canali di trasmissione per l’invio dei file: 1. Posta Elettronica Certificata (PEC) 2. Invio via web 3. Servizio SDICoop ‐ canale di cooperazione per l'invio delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio 4. Servizio SDIFTP ‐ sistema di trasmissione dei dati mediante FTP 5. Servizio SPCoop – infrastruttura per la cooperazione tra enti della pubblica amministrazione che tutela e garantisce il patrimonio informativo della Pubblica amministrazione Relatore: Massimo Ciocchini TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Invio tramite posta elettronica certificata (pec) L’invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC. L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: [email protected] Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio. Relatore: Massimo Ciocchini TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Invio via web Il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare un file FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Relatore: Massimo Ciocchini MESSAGGI DI RITORNO DA PARTE DEL SDI Tutti i canali di trasmissione descritti prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la "messa a disposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve. Relatore: Massimo Ciocchini MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE SI CONSIDERA EMESSA LA FATTURA L’art. 2 comma 4 D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in combinazione con l’art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, delinea la disciplina applicabile all’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche . La fattura elettronica si considera emessa elettronicamente solo nel momento in cui viene rilasciata dal Sistema di Interscambio (SDI) la ricevuta di consegna. Relatore: Massimo Ciocchini MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE SI CONSIDERA EMESSA LA FATTURA Sul punto la Circolare 31 marzo 2014, n. 1/Dipartimento Finanze chiarisce come “…il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente”. Relatore: Massimo Ciocchini Lo split payment (scissione dei pagamenti) prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati enti pubblici (vedi C.M. 1/E/2015), che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'Economia. Al fornitore verrà dunque corrisposto il corrispettivo al netto dell’IVA. Relatore: Massimo Ciocchini Split payment: qual è il perimetro applicativo? Quando un nuovo meccanismo viene introdotto per la prima volta nei sistemi amministrativi contabili spesso non si conoscono in anticipo le conseguenze pratiche della sua applicazione. Non fa eccezione il cosiddetto “split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17‐ter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n. 633/1972). Relatore: Massimo Ciocchini Split payment: qual è il perimetro applicativo? Sono escluse dall'applicazione dello split payment le operazioni per i quali l'ente acquirente è debitore d'imposta in quanto soggetto all’inversione contabile, nonché i compensi erogati ai professionisti per i quali si applica ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo meccanismo dello split payment richiede l’esposizione del tributo in fattura. Pertanto se l’acquisto è documentato con il rilascio di uno scontrino o una ricevuta fiscale l’applicazione dello split payment è esclusa automaticamente (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 1E del 9 febbraio 2015). Relatore: Massimo Ciocchini Split payment ed enti associativi: qual è il perimetro applicativo? La stessa esclusione è dovuta all’applicazione di uno dei regimi speciali ai fini IVA per le operazioni che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio, del regime speciale previsto per l’editoria, per le cessioni dei beni usati (c.d. del margine) e delle agenzie di viaggio. Relatore: Massimo Ciocchini SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91 Deve però considerarsi che alcuni dei regimi speciali prevedono la distinta evidenziazione dell’IVA addebitata al cessionario/committente in quanto la particolarità delle regole applicabili investe il profilo della detrazione. Uno di questi riguarda gli enti associativi e le società di capitali non lucrative che svolgono un’attività sportiva/dilettantistica e che hanno optato per il regime speciale di cui alla legge n. 398/1991. Gli enti associativi e le società non lucrative che hanno optato per tale regime non sono obbligati all’emissione della fattura, salvo il caso in cui non sia richiesta dal cliente. In tale ipotesi, in mancanza della fattura, non sussistono dubbi sull’inapplicabilità della scissione dei pagamenti. Relatore: Massimo Ciocchini SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91 Viceversa, in caso di richiesta del documento o per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazioni, l’emissione della fattura è obbligatoria (indipendentemente da un’esplicita richiesta in tal senso). In tale ipotesi l’imposta sul valore aggiunto è indicata distintamente dall’imponibile. Pertanto il meccanismo dello split payment troverà, in presenza di tutti i presupposti di legge, regolare applicazione. Relatore: Massimo Ciocchini ENTRATA IN VIGORE DELLO SPLIT PAYMENT Come chiarito dal citato comunicato stampa del Mef del 9 gennaio 2015, il nuovo sistema di pagamento dell’IVA si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. Relatore: Massimo Ciocchini PROBLEMATICHE PER LE A.S.D. IN 398/91 Per questi soggetti l’imposta da versare è determinata in maniera forfettaria, secondo le disposizioni previste dal sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. Per calcolare l’Iva da versare si fa riferimento all'imposta relativa alle operazioni attive alla quale devono essere applicate le percentuali di detrazione indicate nel citato sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. L'Iva da versare è quindi forfettizzata con l'applicazione, in via ordinaria, di una detrazione pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. La stessa percentuale si applica, a decorrere dal 13 dicembre scorso, anche alle prestazioni di sponsorizzazione (in precedenza limitata al 10%), mentre per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari al 33% dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Relatore: Massimo Ciocchini PROBLEMATICHE PER LE A.S.D. IN 398/91 Il “vantaggio” riconosciuto al regime della L. n. 398/1991 è quindi quello di poter trattenere una quota dell’Iva incassata sulle fatture emesse. In contabilità, questo importo determina una sopravvenienza attiva che non concorre a determinare il volume dei ricavi massimo consentito ai soggetti che applicano questo regime. E’ chiaro quindi che un meccanismo, quale quello dello split payment, che non prevede la liquidazione dell’imposta indicata in fattura al soggetto cedente o prestatore (in quanto versata in maniera autonoma e particolare) non solo reca un danno finanziario per coloro che applicano il regime forfettario della L. n. 398/91 ma determina anche un indebito arricchimento per l’Erario. Relatore: Massimo Ciocchini SPLIT PAYMENT E 398/91 Rimane pertanto, auspicabile un chiarimento che possa dirimere ogni dubbio. Relatore: Massimo Ciocchini SPLIT E FATTPA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE Non è previsto alcun obbligo di effettuare registrazioni distinte. Tuttavia, la registrazione distinta può trovare una diversa origine e potrebbe essere dovuta all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture emesse in formato elettronico devono essere registrate separatamente rispetto ai documenti analogici. In considerazione del fatto che la conservazione delle fatture deve avvenire secondo il principio di ordinata contabilità e di omogeneità, è necessario dover predisporre due distinti registri sezionali, uno per le fatture in formato cartaceo ed uno per le fatture elettroniche. Relatore: Massimo Ciocchini SPLIT E FATTPA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE In buona sostanza fino al 30 marzo i contribuenti potranno emettere tutte le fatture, anche quelle soggette allo split payment, in formato cartaceo. Dal 31 marzo sorgerà l’obbligo di invio dei documenti in formato elettronico, con il conseguente ed ulteriore obbligo di istituzione dei registri sezionali adottando distinte serie di numerazione dei documenti. Il decreto del Ministro dell' Economia e Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l' obbligo di esposizione in fattura dell' assoggettamento dell' operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti. La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015. Relatore: Massimo Ciocchini Split payment sotto i fari di Bruxelles: già chiesti chiarimenti al governo Lo split payment è sotto osservazione della Commissione europea, che nelle prossime settimane deciderà se stopparlo. Tutto parte da una lettera del presidente dell’ANCE di Cuneo ove si chiedeva l'intervento della Commissione, basandosi su una violazione del diritto comunitario. «Nonostante – si leggeva ‐ la versione originaria della legge di stabilità subordinasse l'efficacia della misura al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, un emendamento predisposto dal governo ha anticipato l'efficacia della misura, che è effettivamente entrata in vigore e produce effetti dal primo gennaio 2015. Questo fattore desta non poche perplessità sul piano della compatibilità con il diritto comunitario». Relatore: Massimo Ciocchini Split payment sotto i fari di Bruxelles: già chiesti chiarimenti al governo La Commissione Europea sta dunque osservando attentamente gli eventi recenti nonché i possibili sviluppi». E, a breve, si pronuncerà. Relatore: Massimo Ciocchini