ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
LE NOVITA’ FISCALI PER L’ANNO 2015
Fattura Elettronica e Split Payement
Relatore: Massimo Ciocchini
Fattura Elettronica e Split Payment
Il 31 marzo si avvicina: c’è ormai poco tempo a disposizione per attrezzarsi ed essere
in grado di procedere all’emissione delle fatture elettroniche nei confronti della
restante parte della PA. All’entrata in vigore a pieno regime dell’obbligo di
fatturazione elettronica si sovrappone, peraltro, una ulteriore modifica normativa,
rappresentata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment. In
talune ipotesi potrà verificarsi non solo che il cedente o prestatore debba emettere il
documento in formato elettronico, ma anche che la fattura debba riportare, come
previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Relatore: Massimo Ciocchini
ARGOMENTI DA TRATTARE:
DEFINIZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLA P.A.;
CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA;
IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (S.D.I.);
I SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO DI F.E.;
MODALITA’ DI TRASMISSIONE F.E.;
LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI;
PERIMETRO APPLICATIVO;
PROBLEMATICHE SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91
Relatore: Massimo Ciocchini
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
DELLA FATTURA ELETTRONICA
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, la fattura elettronica viene intesa come
documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language),
sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la
normativa, anche tecnica, vigente in materia.
Relatore: Massimo Ciocchini
FATTURA ELETTRONICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La legge finanziaria del 2008 ha previsto che: «l’emissione, la
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le
amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella
e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica,
con l’osservanza del Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
Relatore: Massimo Ciocchini
FATTURA ELETTRONICA NELLA PA
ENTRATA IN VIGORE
L’emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 3 aprile 2013, n. 55, (GU Serie Generale n.118 del 22‐5‐2013)
recante il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche”, ha reso imminente e obbligatoria l’emissione di fattura
elettronica per tutte le amministrazioni pubbliche. DECRETO ENTRATO
IN VIGORE IL 06/06/2013
Relatore: Massimo Ciocchini
ENTRATA IN VIGORE
La decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica è fissata in:
• 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento per i ministeri, le
agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (6
giugno 2014);
• 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento
per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat
(6 giugno 2015).
Quest’ultimo termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 da parte del
Governo con l’inserimento dell'articolo 25 nel decreto Irpef 2014:
DECRETO‐LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 ‐ Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale. (G.U. n. 95 del 24/4/2014)
Relatore: Massimo Ciocchini
FATTURA ELETTRONICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ENTRATA IN VIGORE
DIVIETO DI PAGAMENTO
Decorsi tre mesi dalla decorrenza dell’obbligo di fatturazione
elettronica, le PA non possono più procedere ad alcun pagamento,
neanche parziale, se non hanno ricevuto le fatture in formato
elettronico. Le fatture emesse in forma cartacea entro la data di
decorrenza della FE potranno comunque essere ancora accettate e
pagate nei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dalla
norma. Le fatture che allo scadere dei tre mesi siano ancora in
lavorazione presso la PA e prevedano termini di pagamento successivi,
potranno comunque essere pagate senza necessità che il fornitore
debba emetterle in formato elettronico.
Relatore: Massimo Ciocchini
CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, presenta le seguenti caratteristiche:  è un documento statico non modificabile;  la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e l'autenticità dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata o digitale;
deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico;
Relatore: Massimo Ciocchini
CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA
deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale ed approvate dalla Commissione SPC (Sistema pubblico di connettività). deve essere inviata alla pubblica amministrazione tramite il “Sistema di Interscambio” (SDI)
il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language). la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Relatore: Massimo Ciocchini
Pubbliche Amministrazioni (codice IPA)
SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)
Il Sistema di Interscambio, la cui gestione viene demandata al Ministero dell'economia e delle finanze:  fornisce i servizi di accreditamento al sistema; riceve le fatture trasmesse in formato elettronico; valida e gestisce i flussi delle fatture; effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura);
 indirizza le fatture alle PP.AA. destinatarie; notifica l'esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta; invia alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica;
Relatore: Massimo Ciocchini
SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO
DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:  gli operatori economici, le amministrazioni pubbliche;
 gli intermediari.
Relatore: Massimo Ciocchini
GLI OPERATORI ECONOMICI
L’ Operatore economico è colui che effettua fatturazione elettronica verso un’ Amministrazione pubblica tramite il Sistema di Interscambio. L’ Operatore economico può predisporre, emettere e trasmettere autonomamente la fattura elettronica oppure avvalersi di un Intermediario.
Relatore: Massimo Ciocchini
GLI INTERMEDIARI
Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’Intermediario è colui che invia o riceve i file FatturaPA o i file archivio per conto dell’Operatore economico e/o dell’Amministrazione pubblica.
Relatore: Massimo Ciocchini
ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le operazioni che l’Operatore Economico deve svolgere sono: Predisporre la FatturaPA
 Firmare la FatturaPA
Inviare la FatturaPA
Relatore: Massimo Ciocchini
PREDISPORRE LA FATTURA PA
Ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA.
Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in firmato zip, cioè in un file archivio. Dopo aver preparato il file, esso deve essere “nominato” in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal Sistema di Interscambio.
Relatore: Massimo Ciocchini
Nomenclatura file FatturaPA
Nel caso di file FatturaPA
deve essere rispettata la seguente nomenclatura: 1. Codice Paese; 2. Identificativo univoco del Trasmittente; 3. Progressivo univoco del file
Relatore: Massimo Ciocchini
Nomenclatura file FatturaPA
1) CODICE PAESE ‐ Il Codice Paese va espresso secondo lo standard ISO 3166‐1 alpha‐2 code; Per l’Italia il codice è IT.
2) IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL TRASMITTENTE sia esso persona fisica o soggetto giuridico, è rappresentato dal suo codice fiscale. La lunghezza di questo identificativo è di: 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT,
3) PROGRESSIVO UNIVOCO DEL FILE è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da “A” a “Z” e da “0” a “9”. Il separatore degli elementi che compongono il nome file è il carattere underscore (“_”), codice ASCII 95 (tasto Alt + 95).
Relatore: Massimo Ciocchini
Nomenclatura file FatturaPA
Ad esempio: Identificativo univoco del Trasmittente Codice Paese Progressivo univoco del file
ITSRCVTI67H26A893M_00001.xml
Relatore: Massimo Ciocchini
Contenuto della FatturaPa
In merito al destinatario indicare: Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione al quale è destinata la fattura. Ad esempio il Codice Univoco UFYYBQ è quello corrispondente alla : Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore Dei Dottori Commercialisti Relatore: Massimo Ciocchini
Contenuto della FatturaPa
Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nel: Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),
Le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco. I codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche sono consultabili sul sito www.indicepa.gov.it
Relatore: Massimo Ciocchini
FIRMARE LA FATTURA PA
Ogni file FatturaPA prima di essere trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata.
La firma è necessaria in quanto garantisce:
•l’integrità delle informazioni contenute nella fattura e
•l’autenticità dell’emittente;
Relatore: Massimo Ciocchini
Contenuto della FatturaPa
L’estensione del file assume il valore “.xml” prima dell’apposizione della firma e “.xml.p7m” dopo la firma digitale. Nel caso di file archivio deve essere rispettata la stessa nomenclatura usata per il file FatturaPA
utilizzando l'estensione .zip. La firma digitale va apposta sui singoli file di FatturaPa che compongono il file archivio e non su quest’ultimo.
Relatore: Massimo Ciocchini
INVIARE LA FATTURA PA
Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste,
può essere inviato al Sistema di Interscambio.
Relatore: Massimo Ciocchini
TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Sono previsti cinque diversi canali di trasmissione per l’invio dei file: 1.
Posta Elettronica Certificata (PEC) 2.
Invio via web 3.
Servizio SDICoop ‐ canale di cooperazione per l'invio delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio
4.
Servizio SDIFTP ‐ sistema di trasmissione dei dati mediante FTP 5.
Servizio SPCoop – infrastruttura per la cooperazione tra enti della pubblica amministrazione che tutela e garantisce il patrimonio informativo della Pubblica amministrazione
Relatore: Massimo Ciocchini
TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Invio tramite posta elettronica certificata (pec) L’invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di
Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone
alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di
Interscambio
I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del
messaggio di PEC. L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente:
[email protected] Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà,
sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio
prodotti dal SdI relativi al proprio
invio.
Relatore: Massimo Ciocchini
TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Invio via web
Il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per
inviare un file FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web.
Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o
Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle
Entrate.
Relatore: Massimo Ciocchini
MESSAGGI DI RITORNO DA PARTE DEL SDI
Tutti i canali di trasmissione descritti prevedono dei
messaggi di ritorno a conferma del buon esito della
trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle
infrastrutture di comunicazione e garantiscono la "messa a
disposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture o
notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi
riceve.
Relatore: Massimo Ciocchini
MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE SI CONSIDERA
EMESSA LA FATTURA
L’art. 2 comma 4 D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in combinazione con l’art.
21, comma 1, D.P.R. 633/1972, delinea la disciplina applicabile
all’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso
le Amministrazioni Pubbliche .
La fattura elettronica si considera emessa elettronicamente solo nel
momento in cui viene rilasciata dal Sistema di Interscambio (SDI) la
ricevuta di consegna.
Relatore: Massimo Ciocchini
MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE SI CONSIDERA
EMESSA LA FATTURA
Sul punto la Circolare 31 marzo 2014, n. 1/Dipartimento Finanze
chiarisce come “…il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della
ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013,
è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura
elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione
committente”.
Relatore: Massimo Ciocchini
Lo split payment (scissione dei pagamenti) prevede per le cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati enti
pubblici (vedi C.M. 1/E/2015), che l'imposta sia versata in ogni caso
dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del
ministro dell'Economia. Al fornitore verrà dunque corrisposto il
corrispettivo al netto dell’IVA.
Relatore: Massimo Ciocchini
Split payment: qual è il perimetro applicativo?
Quando un nuovo meccanismo viene introdotto per la prima volta nei
sistemi amministrativi contabili spesso non si conoscono in anticipo le
conseguenze pratiche della sua applicazione. Non fa eccezione il
cosiddetto “split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha
inserito il nuovo art. 17‐ter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n.
633/1972).
Relatore: Massimo Ciocchini
Split payment: qual è il perimetro applicativo?
Sono escluse dall'applicazione dello split payment le operazioni per i
quali l'ente acquirente è debitore d'imposta in quanto soggetto
all’inversione contabile, nonché i compensi erogati ai professionisti per
i quali si applica ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo meccanismo dello split
payment richiede l’esposizione del tributo in fattura. Pertanto se
l’acquisto è documentato con il rilascio di uno scontrino o una ricevuta
fiscale l’applicazione dello split payment è esclusa automaticamente
(cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 1E del 9 febbraio 2015).
Relatore: Massimo Ciocchini
Split payment ed enti associativi: qual è il
perimetro applicativo?
La stessa esclusione è dovuta all’applicazione di uno dei regimi
speciali ai fini IVA per le operazioni che non prevedono l’evidenza
dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento
secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio, del regime
speciale previsto per l’editoria, per le cessioni dei beni usati (c.d.
del margine) e delle agenzie di viaggio.
Relatore: Massimo Ciocchini
SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91
Deve però considerarsi che alcuni dei regimi speciali prevedono la
distinta evidenziazione dell’IVA addebitata al cessionario/committente
in quanto la particolarità delle regole applicabili investe il profilo della
detrazione. Uno di questi riguarda gli enti associativi e le società di
capitali non lucrative che svolgono un’attività sportiva/dilettantistica e
che hanno optato per il regime speciale di cui alla legge n. 398/1991.
Gli enti associativi e le società non lucrative che hanno optato per tale
regime non sono obbligati all’emissione della fattura, salvo il caso in cui
non sia richiesta dal cliente. In tale ipotesi, in mancanza della fattura,
non sussistono dubbi sull’inapplicabilità
della scissione dei pagamenti.
Relatore: Massimo Ciocchini
SPLIT PAYMENT E REGIME 398/91
Viceversa, in caso di richiesta del documento o per le prestazioni
pubblicitarie e di sponsorizzazioni, l’emissione della fattura è
obbligatoria (indipendentemente da un’esplicita richiesta in tal
senso). In tale ipotesi l’imposta sul valore aggiunto è indicata
distintamente dall’imponibile.
Pertanto il meccanismo dello split payment troverà, in presenza
di tutti i presupposti di legge, regolare applicazione.
Relatore: Massimo Ciocchini
ENTRATA IN VIGORE DELLO SPLIT PAYMENT
Come chiarito dal citato comunicato stampa del Mef del 9
gennaio 2015, il nuovo sistema di pagamento dell’IVA si
applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio
2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi
successivamente a tale data.
Relatore: Massimo Ciocchini
PROBLEMATICHE PER LE A.S.D. IN 398/91
Per questi soggetti l’imposta da versare è determinata in maniera
forfettaria, secondo le disposizioni previste dal sesto comma dell'art.
74 del D.P.R. n. 633/1972. Per calcolare l’Iva da versare si fa riferimento
all'imposta relativa alle operazioni attive alla quale devono essere
applicate le percentuali di detrazione indicate nel citato sesto comma
dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. L'Iva da versare è quindi forfettizzata
con l'applicazione, in via ordinaria, di una detrazione pari al 50%
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. La stessa percentuale si
applica, a decorrere dal 13 dicembre scorso, anche alle prestazioni di
sponsorizzazione (in precedenza limitata al 10%), mentre per
le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura
pari al 33% dell'imposta relativa alle operazioni stesse.
Relatore: Massimo Ciocchini
PROBLEMATICHE PER LE A.S.D. IN 398/91
Il “vantaggio” riconosciuto al regime della L. n. 398/1991 è quindi
quello di poter trattenere una quota dell’Iva incassata sulle fatture
emesse.
In contabilità, questo importo determina una sopravvenienza attiva che
non concorre a determinare il volume dei ricavi massimo consentito ai
soggetti che applicano questo regime.
E’ chiaro quindi che un meccanismo, quale quello dello split payment,
che non prevede la liquidazione dell’imposta indicata in fattura al
soggetto cedente o prestatore (in quanto versata in maniera autonoma
e particolare) non solo reca un danno finanziario per
coloro che applicano il regime forfettario della L. n. 398/91
ma determina anche un indebito arricchimento per l’Erario.
Relatore: Massimo Ciocchini
SPLIT PAYMENT E 398/91
Rimane pertanto, auspicabile un chiarimento che possa dirimere ogni dubbio.
Relatore: Massimo Ciocchini
SPLIT E FATTPA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Non è previsto alcun obbligo di effettuare registrazioni distinte.
Tuttavia, la registrazione distinta può trovare una diversa origine e
potrebbe essere dovuta all’obbligo di emissione della fattura in formato
elettronico.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture emesse in
formato elettronico devono essere registrate separatamente rispetto ai
documenti analogici. In considerazione del fatto che la conservazione
delle fatture deve avvenire secondo il principio di ordinata contabilità e
di omogeneità, è necessario dover predisporre due distinti
registri sezionali, uno per le fatture in formato cartaceo ed uno per le
fatture elettroniche.
Relatore: Massimo Ciocchini
SPLIT E FATTPA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
In buona sostanza fino al 30 marzo i contribuenti potranno emettere
tutte le fatture, anche quelle soggette allo split payment, in formato
cartaceo.
Dal 31 marzo sorgerà l’obbligo di invio dei documenti in formato
elettronico, con il conseguente ed ulteriore obbligo di istituzione dei
registri sezionali adottando distinte serie di numerazione dei
documenti.
Il decreto del Ministro dell' Economia e Finanze 23 gennaio 2015,
pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l'
obbligo di esposizione in fattura dell' assoggettamento dell' operazione
fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti.
La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015.
Relatore: Massimo Ciocchini
Split payment sotto i fari di Bruxelles: già
chiesti chiarimenti al governo
Lo split payment è sotto osservazione della Commissione europea, che
nelle prossime settimane deciderà se stopparlo.
Tutto parte da una lettera del presidente dell’ANCE di Cuneo ove si
chiedeva l'intervento della Commissione, basandosi su una violazione
del diritto comunitario. «Nonostante – si leggeva ‐ la versione originaria
della legge di stabilità subordinasse l'efficacia della misura al rilascio di
apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, un
emendamento predisposto dal governo ha anticipato l'efficacia della
misura, che è effettivamente entrata in vigore e produce effetti dal
primo gennaio 2015. Questo fattore desta non poche perplessità sul
piano
della
compatibilità
con
il
diritto
comunitario».
Relatore: Massimo Ciocchini
Split payment sotto i fari di Bruxelles: già
chiesti chiarimenti al governo
La Commissione Europea sta dunque osservando attentamente gli eventi recenti nonché i possibili sviluppi». E, a breve, si pronuncerà. Relatore: Massimo Ciocchini
Scarica

Slides - CONI Valle d`Aosta