Provincia di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Energia, Aria e Rumore
Ufficio Energia e Rumore
energia elettrica
da fonte rinnovabile
il quadro
autorizzativo
Arenzano - 20 maggio 2011
Fonti energetiche: una classificazione
a) fonti rinnovabili: sole - vento – risorse idriche – risorse geotermiche
– maree - moto ondoso – trasformazione in energia elettrica dei
prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici
b) fonti assimilate a quelle rinnovabili: cioè tramite cogenerazione
intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore;
calore di risulta, energia recuperabile in processi e impianti; scarti
di lavorazione e/o di processi; fonti fossili da giacimenti minori
isolati
c) fonti convenzionali: combustibili fossili commerciali non rientranti in
a) e b) (es. carbone, l'olio combustibile e il gas naturale).
C.I.P.E. n. 6 del 29.04.1992
L’energia rinnovabile è:
«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da
fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica,
solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica,
idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas
«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
definizioni del D. Lvo 28/2011
IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE:
SERVONO
AUTORIZZAZIONI?
Fonti normative principali
D. L.vo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
D. Lvo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”
L. 22 maggio 2010 n. 73 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno
della domanda in particolari settori”
Fonti normative principali
D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per il procedimento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida
tecniche per gli impianti stessi”
D. Lvo 3 marzo 2011 n. 28 “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE ”
…. e inoltre: L. 241/1990 ss mm ii
Fonti normative principali (Regione Liguria)
L. R. 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia”
L. R. 6 giugno 2008, n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia”
L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 “Modifiche alle leggi regionali 6
giugno 2008, n. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e 25 luglio
2008, n. 25 (disposizioni per la promozione ed il
finanziamento dei programmi integrati per la mobilità “P.I.M.”)”
…. e inoltre: alcune deliberazioni attuative
autorizzazioni per produrre energia da fonte rinnovabile
Autorizzazione Unica
SOGLIA
Procedure Semplificate
autorizzazioni per produrre energia da fonte rinnovabile
Autorizzazione Unica (AU) provinciale alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto ed opere connesse
DIA al Comune competente per territorio
Comunicazione al Comune competente per territorio
impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile
regimi autorizzativi di
competenza comunale
Impianti per i quali non è mai necessaria
l’Autorizzazione Unica
Impianti di potenza inferiore a:
Produzione di energia elettrica da fonte:
Soglie
Eolica
60 kW
Solare fotovoltaica
20 kW
Idraulica
100 kW
Biomasse
200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas
250 kW
potenza al di sopra del valore soglia: procedura di
Autorizzazione Unica in Provincia
invece è sempre necessaria la AU in caso di richiesta di vincolo
preordinato all’esproprio
I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati sono riferiti alla
somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti
di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso
soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al
medesimo punto di connessione alla rete elettrica
Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la
potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle
potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto
La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza
attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il
fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del
generatore medesimo
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
esclusione dalla DIA e dalla Comunicazione
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente
che non ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle
infrastrutture connesse: si applica la AU.
ATTENZIONE PERÒ:
la SOGLIA che individua il tipo di procedimento
non dipende solo dalla potenza dell’impianto
quindi la casistica effettiva è molto più
complessa da quella riassunta nella tabella
precedente
casi di competenza comunale
fotovoltaico
comunicazione se:
impianti aderenti o integrati nei tetti (stessa inclinazione e
orientamento) di edifici esistenti senza modifiche alla sagoma +
superficie impianto minore superficie del tetto + intervento non
ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004
oppure se:
impianti realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze + potenza di
picco < 200 kW + intervento realizzato al di fuori della zona A) del
DM 1444/1968
casi di competenza comunale
fotovoltaico
DIA se non ricadendo nei casi di comunicazione si
verifica che:
impianti collocati su edifici + superficie complessiva dei moduli
minore superficie del tetto
oppure se non ricadono nei casi precedenti e se:
impianti con potenza di picco inferiore a 20 kW
casi di competenza comunale
eolico
comunicazione se:
installati su tetti di edifici esistenti + altezza complessiva non
superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m + intervento non
ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004
DIA se:
impianti con potenza di picco < 60 kW
casi di competenza comunale
idroelettrico
comunicazione se:
Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e
superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti
le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né
incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW
DIA se:
non ricadenti nel caso precedente + potenza minore di 100 kW
casi di competenza comunale
Biomasse, gas di discarica, gas da
processi di depurazione e biogas
comunicazione se:
operanti in assetto cogenerativo + potenza massima minore di 50
kWe (microcogenerazione)
oppure se:
Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e
superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti
le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né
incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW
casi di competenza comunale
Biomasse, gas di discarica, gas da
processi di depurazione e biogas
DIA se:
operanti in assetto cogenerativo + potenza massima inferiore a 1000
kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt
oppure se:
impianti non in assetto cogenerativo con potenza massima:
- minore di 200 kW per biomasse
- minore di 250 kW per gas di discarica, gas da depurazione e
biogas
casi di competenza comunale
geotermoelettrico
comunicazione se:
Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e
superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti
le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né
incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW
casi di competenza comunale
Impianti solari termici
comunicazione se:
impianti aderenti o integrati nei tetti (stessa inclinazione e
orientamento) senza modifiche alla sagoma + superficie impianto
minore superficie del tetto + intervento non ricadenti nell’ambito del
D. Lvo 42/2004
oppure se:
impianti realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze + a servizio
degli edifici + intervento realizzato al di fuori della zona A) del DM
1444/1968
N.B.: il D. Lvo 28/2003 ha soppresso la precedente condizione «e termici
senza serbatoio di accumulo esterno»
casi di competenza comunale
Impianti solari termici
DIA se:
non ricorrono le condizioni precedenti e la superficie dell’impianto è
inferiore a 100 mq
restano ferme le disposizioni tributarie
in materia di accisa sull'energia elettrica
nella DIA possono confluire altri atti:
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni
ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storicoartistico, della salute o della pubblica incolumità: sono acquisite
e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per
gli atti di sua competenza
Sono realizzabili con DIA anche le eventuali opere per la
connessione alla rete elettrica: le autorizzazioni, i nulla osta o atti
d'assenso comunque denominati sono allegati alla DIA (verifica
gestore rete/ preventivo per la connessione).
Per gli impianti soggetti a comunicazione le eventuali opere per la
connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente
l’art. 6 D. Lvo 28/2011 specifica l’iter dei
procedimenti di competenza comunale
Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità
sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una
dichiarazione accompagnata da
• dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato
• opportuni elaborati progettuali
• attestazione della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici
• approvati e i regolamenti edilizi vigenti
• attestazione della non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati,
• attestazione del rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
• elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete
se la dichiarazione è carente:
Il Comune entro 30 giorni, riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite dalla normativa, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento.
In caso di falsa attestazione del professionista il Comune informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche
o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
Se il Comune non procede alla notifica, decorso il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione della dichiarazione l'attività di
costruzione deve ritenersi assentita
se mancano atti di assenso:
Se sono necessari atti di assenso di competenza comunale e
non allegati alla dichiarazione:
• devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme
di settore
• il Comune deve rendere gli atti di assenso tempestivamente ed
entro il termine per la conclusione del relativo procedimento.
Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine l'interessato
può adire i rimedi di tutela.
se mancano atti di assenso:
Se l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti richiese atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse dal comune,
e tali atti non sono allegati alla dichiarazione, l'amministrazione
comunale provvede a:
• acquisirli d'ufficio
oppure
• convoca, entro venti giorni dalla presentazione della
dichiarazione, una conferenza di servizi (artt.14 e seguenti L.
241/1990 ss mm ii).
Il termine di trenta giorni è sospeso fino alla acquisizione degli atti di
assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento o all'esercizio del potere sostitutivo
previsto dalla normativa vigente (L. 241/1990 ss mm ii)
quali altri Enti potrebbero
dover fornire atti di assenso?
quanto previsto per l’Autorizzazione Unica può
essere un utile riferimento
per i procedimenti di competenza comunale
principali Autorizzazioni / Nulla Osta recepiti dalla AU:
Tema
Recepito
Ente di riferimento
Ambiente
AIA
Provincia
Paesaggio
Autorizzazione Paesaggistica
Regione o Provincia + Soprintendenza
Rumore
Nulla Osta
Comune
Edilizia
Permesso di costruire
Comune
Edilizia
Autorizzazione alla costruzione di
sopraelevazioni
Provincia
Sismico
Nulla Osta
Provincia
Atmosfera
Autorizzazione alle emissioni
Provincia
Scarichi
Autorizzazione
Provincia
Rifiuti
Autorizzazione alla gestione
Provincia
Idrogeol. (mov. Terra)
Nulla Osta
Comune o Provincia o Regione
Idrogeol. (demanio/alveo)
Parere
Provincia
Urbanistica
Variazione PUC
Comune / Provincia
Impatto ambientale
Decreto
Regione
Urbanistica
Variazione PTCP
Regione
Sicurezza
Parere di conformità
Vigili del Fuoco
Aree protette
Nulla Osta
Ente gestore
Servitù militari
Nulla Osta
Forze Armate
Sicurezza voli
Nulla Osta
Forze Armate
Sicurezza voli
Nulla Osta
Enac / Enav
Uso civico
Mutamento destinazione d’uso
Comune
Taglio alberi
Autorizzazione
Corpo Forestale dello Stato / Regione
Comunicazioni
Nulla Osta
Ministero Sviluppo Economico
Minerario
Nulla Osta
Ministero Sviluppo Economico
Strade
Autorizzazione ad
attraversamento e uso
Ente proprietario (+ Comune nei sentri
abitati + gestore autostradale)
si tratta però di un elenco non esaustivo rispetto ai
possibili soggetti interessati dal procedimento di AU
ad esempio potrebbero essere coinvolti anche:
la Soprintendenza ai beni archeologici, l’Agenzia delle
Dogane, l’ENEL, i gestori di infrastrutture, etc.
ATTENZIONE:
una novità legislativa in vigore da maggio 2011 (L.R. 7/2011):
il movimento terra in zona con vincolo idrogeologico è
autorizzato da:
Provincia e Regione se si tratta di opere:
su strade di interesse provinciale e regionale
cave
opere pubbliche realizzate da Provincia o Regione
Comune (eventualmente in convenzione con altri comuni o Provincia):
negli altri casi
modifiche ad impianti esistenti: art. 5 comma 3 del D. Lvo 28/2011
Un decreto individuerà gli interventi di modifica sostanziale da
assoggettare ad AU, fermo restando il rinnovo della AU in caso di
modifiche sostanziali ai sensi del D. Lvo 152/2006.
Per adesso non sono sostanziali e sono di competenza comunale
gli interventi su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a
prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni
delle dimensioni fisiche: degli apparecchi, della volumetria delle
strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle
opere connesse.
Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati
sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la
potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato
Restano ferme, se previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e
valutazione di impatto ambientale.
Il procedimento di AU può essere assorbito in un
procedimento urbanistico-edilizio comunale
Se un impianto è assoggettato alla procedura di AU e,
contemporaneamente, ha carattere secondario ed accessorio
rispetto ad un più ampio intervento edilizio principale e contestuale
(ad esempio: installazione di un impianto fotovoltaico a tetto di un
edificio in progetto), non si attiva la procedura di AU poiché l’iter
approvativo dell’intervento edilizio principale è “prevalente ed
assorbente” rispetto al procedimento di AU.
La Provincia si esprime con proprio provvedimento (per i soli profili
ecologici – ambientali) all’interno della Conferenza dei Servizi,
facente capo al Comune, per l’intervento edilizio.
alla Comunicazione si allegano
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
a) autorizzazioni eventualmente obbligatorie per normative di
settore
b) dati identificativi dell'impresa che realizza i lavori
c) relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale
dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il
committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di permesso di costruire
conclusione dei lavori: obblighi del proponente
L'interessato è tenuto a comunicare sempre al Comune la data di
ultimazione dei lavori.
La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.
La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata
a nuova dichiarazione.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, da trasmettere
al Comune, con cui si attesta:
• la conformità dell'opera al progetto presentato,
• l'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale
Attività libera
Costituiscono attività libera l’installazione di impianti
di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il
rilascio di alcuna autorizzazione (articolo 12, comma
5 del d.lgs. 387/2003)
sanzioni amministrative specifiche (L. R 22/2007)
Costruzione ed esercizio di impianti in assenza di AU o in modo
difforme da quanto previsto nella AU: sanzione da 2.500 a 10.000 €
e immediata rimozione degli impianti a cura dei gestori (se non
provvedono, gli interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune, con
addebito delle relative spese ai gestori)
Mancata trasmissione della DIA o della comunicazione: sanzione da
250 a 1.000 €
All’applicazione delle sanzioni provvede ARPAL secondo le
procedure della L.R. 45/1982 (norme per l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di
enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011)
Costruzione ed esercizio in assenza di AU: sanzione da 1.000 a
150.000 €, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto,
l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Inoltre è fatto salvo il
ripristino dello stato dei luoghi.
Esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa
semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato:
sanzione da 500 a 30.000 €, cui sono tenuti in solido il proprietario
dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Inoltre
è fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi.
sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011)
Violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione
o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura
abilitativa semplificata: sanzione di importo pari ad un terzo dei
valori minimo e massimo di cui ai due casi precedenti e
comunque non inferiore a 300 €. Alla sanzione sono tenuti il
proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei
lavori. È Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e
di ripristino dello stato dei luoghi.
Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa
vigente per le fattispecie precedenti, nonché la potestà
sanzionatoria in capo alle Regioni e agli enti locali.
sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011)
nota
Costruzione ed esercizio in assenza di AU
L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte non
autorizzata:
a) da 40 a 240 € per ogni kWt di potenza nominale, in caso di
impianti termici di produzione di energia;
b) da 60 a 360 € per ogni kWe di potenza nominale, in caso di
impianti non termici di produzione di energia;
Principali criticità del fotovoltaico
1. Impatti ambientali
• Paesaggio
• Costruzione pannelli
• Smaltimento
2. Stabilità della struttura
• Resistenza struttura
• Azione del vento
• Carico neve
3. Interferenze • Voli aerei
• Strade
Principali criticità dell’eolico
1. Impatti ambientali
• Rumore
• Paesaggio
• Fase di cantiere
2. Stabilità dell’aerogeneratore
3. Interferenza con i voli aerei
4. Costruzione linee elettriche
Eolico: criteri per siti
La Regione Liguria ha escluso:
• Aree di pregio naturalistico (ZPS, SIC) ed in generale
aree di conservazione di fauna e flora;
• Rotte migratorie
Privilegiare: disponibilità di infrastrutture (strade, cabine
elettriche, ecc.)
Impianti industriali: solo nelle aree stabilite dalla Regione
Principali criticità delle biomasse
1. Impatti ambientali • Atmosfera
• Rumore
• Rifiuti
• Paesaggio
2. Stabilità della struttura
• Resistenza struttura
3. Interferenze
• Voli aerei
•…
impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile
Autorizzazione Unica
di competenza provinciale
L’autorizzazione unica
La normativa stabilisce che la costruzione
e l’esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono subordinati al rilascio di
un’autorizzazione unica
La Regione Liguria ha delegato
la competenza alle Province
Il procedimento di A.U.
– procedimento unico cui partecipano tutte
le Amministrazioni interessate
– modalità: conferenza dei servizi
– tempo massimo pari a 90 gg.
procedura di autorizzazione
Istanza di autorizzazione
Verifica di completezza della documentazione
Conferenza dei servizi (referente)
Eventuale recepimento di integrazioni
Conferenza dei servizi (deliberante)
Autorizzazione (Provvedimento Dirigenziale)
le regole del procedimento di AU
RIFERIMENTI NORMATIVI:
L. 241/1990
D. Lvo 28/2011
D. Lvo 387/2003
Linee Guida, DM 18.09.2010
L.R. 16/2008
Richiamo degli articoli principali della L.241/1990
14. Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e
non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della
relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è
intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal
caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle
medesime amministrazioni.
14-ter. Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a
maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle
amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla
prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la
richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli
sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità
competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno
trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro
adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per
via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.
Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
14-ter. Lavori della conferenza di servizi
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva
alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della
conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente
si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si
conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per
assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnicoistruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
14-ter. Lavori della conferenza di servizi
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere
utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o
regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e
17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio
storico-artistico e della pubblica incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse
in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono
valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno
derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli
articoli 2 e 2-bis.
14-ter. Lavori della conferenza di servizi
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi
i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti
dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in
detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di
VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.
14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché
dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da
parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro
sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso
di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi
trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato
dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme
di attuazione.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova
applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali
svolgimento del procedimento di AU
Entro 15 giorni la Provincia verifica la completezza formale della
documentazione e comunica l'avvio del procedimento, ovvero la
improcedibilità; in tale caso il procedimento può essere avviato solo al
ricevimento dell'istanza completa. Trascorsi 15 giorni senza
comunicazione di improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
Entro trenta giorni, la Provincia convoca la conferenza dei servizi con le
modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 ss mm ii
Nello stesso termine si dà avviso pubblico del procedimento.
La verifica di assoggettabilità alla VIA si applica:
a) agli impianti eolici di potenza nominale complessiva > 1 MW;
b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale
complessiva > 1 MW.
Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilità a VIA, resta fermo quanto previsto dal D. Lvo
152/2006.
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:
al procedimento AU per impianti localizzati in aree sottoposte a tutela
D. Lvo. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
nell'ambito dell'istruttoria di VIA per gli impianti eolici con potenza
nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in
area sottoposta a tutela;
al procedimento AU per impianti localizzati in aree contermini a quelle
sottoposte a tutela;
se l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela o
di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla
data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
Il gestore della rete partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di
voto.
Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il
procedimento amministrativo e il progetto abbia no effetto diretto o
indiretto sulla loro attività.
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Le integrazioni sono richieste in un'unica soluzione ed entro 90 giorni
dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la
documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga
per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di
comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla
base degli elementi disponibili.
Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare
modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di
rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione.
Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA,
comprensive della valutazione di incidenza, nonché di tutti gli atti
autorizzatori comunque denominati in materia ambientale (art. 26 D.
Lvo 152 /2006) sono contenuti in provvedimenti che confluiscono
nella conferenza dei servizi.
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Entro la data della riunione conclusiva della conferenza, il proponente,
pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la
documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è
ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa.
Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi
tenuto conto delle eventuali sospensioni, non puo' comunque essere
superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
contenuti minimi dell'istanza AU
Progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per
la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili
previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello
stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito
da misure di reinserimento e recupero ambientale.
Relazione tecnica con:
dati generali del proponente
descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata
descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di
esecuzione dei lavori, del piano di dismissione e di ripristino dello
stato dei luoghi (per impianti idroelettrici: misure di reinserimento
e recupero ambientale);
stima dei costi di dismissione e di ripristino
analisi delle ricadute sociali, occupazionali ed economiche a
livello locale (solo per impianti di potenza superiore ad 1 MW).
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Documentazione della disponibilità dell'area, ovvero la richiesta di
dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio (documentazione: estensione,
confini e dati catastali, piano particellare).
Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia
stata già acquisita.
Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete con gli
elaborati comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della
connessione;
Certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle
norme d'uso del piano paesaggistico regionale e, se dovuta , la
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005;
documentazione per la VIA e valutazione di incidenza,
ricevuta di pagamento degli oneri istruttori
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una
cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione
e delle opere di messa in pristino, da versare a favore
dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria
o assicurativa con importo in proporzione al valore delle opere di
rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero
ambientale; la cauzione è stabilita in favore del Comune;
Specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative
di settore.
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
contenuti essenziali dell’AU
Sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni coinvolte nella Conferenza
Costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili nonché dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere
Ove occorra costituisce variante allo strumento urbanistico. Gli
impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici, nel qual caso l‘AU non dispone la variante
dello strumento urbanistico.
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Include le prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e definisce le modalità per l'ottemperanza
all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i
quali, salvo proroga, l’AU perde efficacia. I termini sono congruenti
con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l‘AUe recepisce e
con la dichiarazione di pubblica utilità.
Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui
sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell'autorizzazione unica.
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Ufficio Energia e Rumore
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www.sportelloenergierinnovabili.it
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Energie rinnovabili: tutto quanto c`e` da sapere sull`autorizzazione