LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN AMBITO GIORNALISTICO Fonti normative Per la generalità dei lavoratori (ad eccezione dei Giornalisti): art. 1, commi 1202 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno 2007). Per i Giornalisti: Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 5 del 29 gennaio 2009, adottata sulla base della delega conferita con l’art. 1, comma 80, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. In cosa consiste la stabilizzazione FATTISPECIE: trasformazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in un rapporto di lavoro subordinato, mediante l’assunzione del collaboratore con contratto di lavoro dipendente EFFETTI: il precedente rapporto di co.co.co. rimane tale a tutti gli effetti e non può più generare alcun tipo di rivendicazione circa eventuali diritti retributivi o normativi maturati dal giornalista In sintesi: la stabilizzazione costituisce una facoltà, per il datore di lavoro, di trasformare un rapporto di co.co.co. in rapporto di lavoro dipendente, avendo in cambio il vantaggio di evitare ogni eventuale rivendicazione di natura retributiva, normativa o sanzionatoria, riferita al precedente rapporto di collaborazione, in relazione al quale ha unicamente l’obbligo di versare alla Gestione Separata dell’INPGI un contributo di modesta entità, pari alla metà dell’aliquota a proprio carico COSA SI INTENDE PER “TRASFORMAZIONE” DEL RAPPORTO Assunzione con contratto di lavoro dipendente di un giornalista che, fino a quel momento, ha svolto la propria attività in favore dell’azienda sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa REQUISITI Sussistenza, all’atto dell’assunzione, di un rapporto di co.co.co. in corso di esecuzione Regolare assolvimento degli obblighi di iscrizione e versamento della contribuzione alla Gestione separata dell’Inpgi Assenza dei requisiti SANABILE In caso di irregolarità nella posizione previdenziale esistente presso la Gestione separata, riferite al rapporto di co.co.co. da stabilizzare (consistenti, ad esempio, nell’omessa denuncia del rapporto o di parte dei compensi, ovvero nel mancato versamento dei contributi dovuti), la stabilizzazione è comunque possibile a condizione che il giornalista (e, per i periodi successivi al 1° gennaio 2009, il committente) provvedano a regolarizzare le proprie inadempienze Assenza dei requisiti NON SANABILE Mancanza di un rapporto di co.co.co. in corso di svolgimento all’atto dell’assunzione: non è possibile “stabilizzare” giornalisti che abbiano interrotto la collaborazione prima dell’assunzione (o che siano stati nel frattempo già assunti alle dipendenze dell’azienda) Sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo diverso dalla co.co.co. (per esempio, prestazioni occasionali o libero professionali, cessione del diritto d’autore, associazione in partecipazione, ecc.) IN QUESTI CASI NON E’ POSSIBILE ATTIVARE LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE IL PERCORSO DELLA STABILIZZAZIONE: ACCORDO SINDACALE ↓ SOTTOSCRIZIONE DI SINGOLI ATTI DI CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE CON CIASCUN COLLABORATORE PRESSO LA DPL ↓ ASSUNZIONE DEL COLLABORATORE ↓ PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ACCORDO SINDACALE FINALITA’: individuazione dei collaboratori da stabilizzare, programmazione delle assunzioni che possono avvenire anche con decorrenze diverse l’una dall’altra, ma comunque non oltre il 15/8/2011 - e definizione dei relativi inquadramenti contrattuali SOGGETTI: il datore di lavoro e le Associazioni Regionali della Stampa, previa consultazione del Cdr TERMINI: entro il 15 agosto 2010 STABILIZZAZIONE IN CASO DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI, AMMINISTRATIVI O GIUDIZIALI, A SEGUITO DEI QUALI SIA STATA RILEVATA LA DIVERSA NATURA DI LAVORO DIPENDENTE “DI FATTO” DEL RAPPORTO DI CO.CO.CO. DEFINITIVI: INCOMPATIBILE non è possibile stabilizzare collaboratori il cui rapporto di lavoro sia stato definitivamente accertato come avente diversa natura di lavoro dipendente SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DECRETO INGIUNTIVO, VERBALE ISPETTIVO, O DIFFIDA AMMINISTRATIVA CUI IL DATORE DI LAVORO ABBIA PRESTATO ESPLICITA ACQUIESCENZA O IN RELAZIONE AI QUALI ABBIA EFFETTUATO PAGAMENTI SENZA RISERVA DI RIPETIZIONE NON DEFINITIVI: COMPATIBILE e’ però necessario STABILIZZARE TUTTI I COLLABORATORI OGGETTO DI ACCERTAMENTO CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ESSERE STABILIZZATI ASSUMERE I COLLABORATORI IN BASE ALLE QUALIFICHE CONTRATTUALI ACCERTATE Per quali periodi ha effetto la stabilizzazione ? Per tutta la durata ininterrotta del rapporto di co.co.co. in corso di esecuzione all’atto dell’assunzione. IN CASO DI PLURALITÀ DI CONTRATTI a) successione di rapporti senza soluzione di continuità: la stabilizzazione ha effetto per tutto il periodo della collaborazione, sin dall’inizio del primo contratto fino al momento dell’assunzione; b) successione dei rapporti con intervalli di tempo tra un contratto e l’altro: la stabilizzazione ha effetto solo per il periodo dell’ultimo rapporto o dei rapporti che si sono succeduti, senza soluzione di continuità, fino al momento dell’assunzione. In caso di pluralità di contratti IPOTESI 1 Il giornalista ha avuto 3 contratti di collaborazione, senza soluzione di continuità, ciascuno dei quali di durata annuale: 1° contratto dal 1/1/2008 al 31/12/2008; 2° contratto dal 1/1/2009 al 31/12/2009; 3° contratto dal 1/1/2010 al 31/12/2010. La trasformazione del rapporto avviene con assunzione in data 1/3/2010 La stabilizzazione produce effetto per l’intero periodo dal 1/1/2008 al 28/2/2010; la collaborazione svolta non può più essere oggetto di rivendicazioni o contestazioni In caso di pluralità di contratti IPOTESI 2 Il giornalista ha avuto 3 contratti di collaborazione, ciascuno dei quali di durata annuale, con una interruzione tra il 1° ed il 2°: 1° contratto dal 1/1/2008 al 31/12/2008; 2° contratto dal 15/1/2009 al 15/1/2010; 3° contratto dal 16/1/2010 al 16/1/2011. La trasformazione del rapporto avviene con assunzione in data 1/3/2010 La stabilizzazione produce effetto per il periodo dal 15/1/2009 al 28/2/2010; la collaborazione svolta in questo periodo non può più essere oggetto di rivendicazioni o contestazioni. Il periodo di collaborazione dal 1/1/2008 al 31/12/2008, invece, può essere oggetto di eventuali rivendicazioni o contestazioni anche dopo l’avvenuta stabilizzazione. In caso di pluralità di contratti IPOTESI 3 Il giornalista ha collaborato senza soluzione di continuità, sulla base di 2 contratti annuali di co.co.co. intervallati da un rapporto di “prestazioni libero professionali” come free lance, compensate a fronte dell’emissione di fattura soggetta ad IVA 1° contratto di co.co.co. dal 1/1/2008 al 31/12/2008; 2° rapporto di “free lance” con fatture IVA dal 1/1/2009 al 31/12/2009; 3° contratto di co.co.co. dal 1/1/2010 al 31/12/2010. La trasformazione del rapporto avviene con assunzione in data 1/3/2010 La stabilizzazione produce effetto per il periodo dal 1/1/2010 al 28/2/2010; la collaborazione svolta in questo periodo non può più essere oggetto di rivendicazioni o contestazioni. Il periodo di collaborazione dal 1/1/2008 al 31/12/2008 e quello da “free lance”, invece, possono essere oggetto di eventuali rivendicazioni o contestazioni anche dopo l’avvenuta stabilizzazione. Esiste una durata massima del rapporto di collaborazione da stabilizzare? Non esiste una durata massima prestabilita, in quanto non si applicano le norme in materia di prescrizione. Unico Limite: decorrenza dell’obbligo di iscrizione alle Gestione Separata INPGI No periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 No periodi antecedenti all’acquisizione dello status professionale ATTI DI CONCILIAZIONE INDIVIDUALE FINALITA’: definizione in via transattiva di eventuali rivendicazioni o contestazioni relative al periodo di collaborazione oggetto di stabilizzazione con rinuncia ad ulteriori azioni SOGGETTI: il datore di lavoro e ciascun collaboratore da stabilizzare con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali SEDE: presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente TERMINI: teoricamente entro il 15/8/2011 (in pratica: in tempo utile per consentire l’assunzione del collaboratore entro il 15/8/2011) Come può avvenire l’assunzione 1/2 CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO L’ inquadramento sarà quello corrispondente alle qualifiche professionali previste dal vigente CCNL FNSI/FIEG (ovvero dal CCNL FNSI/Aeranti per le aziende rientranti nel campo di applicazione di tale Contratto Collettivo). Per le aziende operanti in settori diversi da quello editoriale, l’assunzione potrà avvenire anche sulla base delle qualifiche professionali contemplate dal relativo contratto di categoria di riferimento. Come può avvenire l’assunzione 2/2 CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO durata minima di 24 mesi giustificato dalla sussistenza di una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro “anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001 l’apposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato costituisce deroga al principio generale secondo cui detto rapporto, per sua natura, è a tempo indeterminato” (ex plurimis, Cass., sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7468). Stabilizzazione e crisi aziendale COMPATIBILE Le aziende in stato di crisi possono attivare la procedura per la stabilizzazione delle co.co.co. E’ opportuno, tuttavia, che l’assunzione dei collaboratori sia adeguatamente motivata e giustificata con l’esigenza di fronteggiare e superare lo stato di crisi (ad esempio, in quanto i giornalisti assunti siano in possesso di specifiche caratteristiche professionali, diverse o più approfondite rispetto a quelle dei giornalisti posti in Cigs o interessati alla riduzione di orario per effetto della stipula di contratti di solidarietà difensivi). Rischio, in caso contrario, di vertenza - da parte dei giornalisti destinatari degli interventi di integrazione del reddito - circa la legittimità del ricorso alla Cassa Integrazione (o al contratto di solidarietà). NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA SULLA LEGITTIMITÀ ED EFFICACIA DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE Costo della stabilizzazione Il datore di lavoro deve versare alla Gestione Separata dell’INPGI un contributo finalizzato all’incremento della posizione previdenziale di ciascun collaboratore oggetto di stabilizzazione. MISURA DEL CONTRIBUTO: pari alla metà della aliquota a proprio carico, applicata su tutti i compensi erogati al collaboratore nel periodo per il quale ha effetto la stabilizzazione PAGAMENTO: in unica soluzione entro il 16 del mese successivo all’assunzione Tabella aliquote da applicare Periodo fino al 31/12/2008 Aliquota ridotta per pensionati ed Aliquota assicurati altri ordinaria regimi previdenziali 1% - dal 1/1/2009 al 31/12/2009 6,49% 4,25% dal 1/1/2010 al 31/12/2010 8,04% 5,10% dal 1/1/2011 al 15/8/2011 8,91% 5,67%