NORMATIVA DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
E DEI RIFIUTI
Progetto sviluppato da
ASSOUTENTI Associazione di Consumatori
a cura di VINCENZO ROTA
ROMA 2013
ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI DI PUBBLICI SERVIZI
NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI
Servizio Idrico Integrato
Il servizio idrico integrato è un servizio regolato con apposite norme in tutti i paesi evoluti e lo
stesso è legato alla gestione amministrativa dell'acqua. La normativa italiana recepisce questo
concetto a partire dal 1994.
Del servizio idrico integrato si parla, per la prima volta in Italia, dalla pubblicazione della cosiddetta
Legge Galli (legge 36 del 5 gennaio 1994), che dispone in materia di risorse idriche e descrive,
all'articolo 4, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e di distribuzione dell’acqua
per usi civili, nonché di raccolta e convogliamento delle acque usate, chiamate acque reflue,
attraverso reti fognarie che portano le stesse in appositi impianti, denominati depuratori, che
provvedono, attraverso particolari trattamenti, sia chimici che biologici, alla ripulitura di queste
acque e quindi alla restituzione delle medesime in corsi d’acqua superficiali, in mare o sul suolo.
Il complesso di tali servizi vengono gestiti all'interno dei cosiddetti Ambiti Territoriali Ottimali che
sono delle aree, generalmente coincidenti con il territorio delle diverse province italiane, che sono
stati individuati con specifiche leggi emanate dalle Regioni territorialmente competenti.
Nel 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha abrogato la Legge Galli, ha ridefinito il
servizio idrico integrato ed ha stabilito che lo stesso deve essere gestito secondo principi di
efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie".
Il gestore di tale servizio deve quindi curare la gestione, nel proprio territorio di competenza, di:

Acquedotto: captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche per
o utenze domestiche;
o utenze pubbliche (ospedali, caserme, scuole, stazioni ...);
o utenze commerciali (negozi, alberghi, ristoranti, uffici...);
o utenze agricole;
o utenze industriali (quando queste non utilizzino impianti dedicati);

Fognatura: raccolta e convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura;

Depurazione: trattamento mediante impianti di depurazione delle acque reflue scaricate
nella pubblica fognatura.
La recente normativa dei servizi pubblici locali, Decreto Ronchi, ha stabilito che l’affidamento dei
servizi di cui sopra deve essere effettuato attraverso:

gare pubbliche;
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
società miste con socio privato operativo con partecipazione non inferiore al 40%,
individuato mediante procedura ad evidenza pubblica;

in via eccezionale, su parere dell’AGCM, affidamenti in house.
La fase transitoria prevede la cessazione delle gestioni in essere:


al 31 dicembre 2011, affidamenti in house ed a società miste senza selezione con procedura
ad evidenza pubblica del socio privato con attribuzione dei compiti operativi;
al 31 dicembre 2010, affidamenti senza gara e in house prive del controllo analogo.
Tuttavia nei medesimi termini, le attuali gestioni in house e le società miste non conformi possono
adeguarsi alle nuove regole cedendo, con adeguata procedura ad evidenza pubblica, almeno i 40%
ad un operatore industriale.
Per effetto del Decreto Ronchi, gli enti locali sono tenuti a vendere con procedura ad evidenza
pubblica a un socio privato, con attribuzione dei compiti operativi, una quota di capitale delle
società con affidamenti in house, pena la cessazione dell’affidamento.
Ambito Territoriale Ottimale
L'ambito territoriale ottimale (ATO), è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici
integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti (vedi Codice dell'Ambiente, D.Lgs 152/2006 e
succ. modifiche.
Tali ambiti sono individuati dalle Regioni con apposita legge regionale e su di essi agiscono le
Autorità d'Ambito che sono strutture con personalità giuridica che organizzano, affidano e
controllano la gestione del Servizio Integrato.
Secondo la legge 42/2010, gli ATO avrebbero dovuto essere aboliti entro marzo 2011 e le funzioni
riattribuite alle Regioni; la tematica è tuttavia connessa con i Referendum abrogativi tenutisi in
Italia nel 2011.
L'Autorità d'Ambito
E’ questo un organismo costituito dalla Conferenza dei Sindaci, composta dai primi cittadini di tutti
i comuni dell’ATO, e coordinato dal Presidente della Provincia in cui l’ATO ricade.
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Ad essa sono demandati i compiti di indirizzo, pianificazione, programmazione, controllo e di
determinazione tariffaria.
La Consulta d’Ambito
La Consulta d’Ambito è un organo consultivo del Presidente della Provincia che esprime pareri non
vincolanti su argomenti comunque inerenti il S.I.I. dell’ATO.
La Segreteria tecnico Operativa
La Segreteria tecnico Operativa è il braccio tecnico dell’Autorità d’Ambito e svolge compiti
operativi connessi a:
-
l’assistenza ai Comuni dell’ATO
la fase di avvio del servizio idrico integrato
la pianificazione degli interventi
il controllo e la determinazione della tariffa idrica
il controllo del rispetto dei patti contrattuali da parte del Gestore
La Carta del Servizio Idrico Integrato
I principi fondamentali enunciati dalla Carta dei Servizi idrica sono:
- Eguaglianza e imparzialità di trattamento.
- Efficacia ed efficienza Continuità del servizio.
- Cortesia, correttezza, comprensibilità, reciprocità nel rapporto con l'utenza.
Gli standard sono di carattere generale, quando si riferiscono al complesso delle prestazioni rese
dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, o di carattere specifico, relativi alla singola prestazione
resa all'Utente e quindi direttamente verificabile dall'Utente stesso.
I tempi, ove non diversamente indicato, sono espressi in giorni lavorativi ed al netto dei tempi non
imputabili all’Azienda Gestrice del servizio medesimo (es. rilascio autorizzazioni, scioperi o stati di
agitazione, lavori a carico degli Utenti).
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Regolamento Servizio Idrico Integrato
Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.
sancisce dal punto di vista amministrativo e tecnico - operativo il rapporto tra l'Azienda Gestrice
del servizio e l'utente.
LE MAGGIORI ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - IVI COMPRESO ASSOUTENTI - CONCORDANO,
CON IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, UN PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ADOZIONE
DELLA CONCILIAZIONE PARITETICA SULLA BASE DI APPOSITO REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA
LA PROCEDURA.
La Conciliazione Paritetica è una procedura volontaria per risolvere bonariamente, con la
mediazione dei conciliatori, una controversia che vede coinvolti il Cliente e la Società Gestrice del
Servizio Idrico.
I Conciliatori sono due persone, una incaricata dall’Associazione di tutela dei consumatori e utenti
scelta dal Cliente, l’altra incaricata dall’Azienda, per tentare di raggiungere un accordo
soddisfacente per entrambe le parti.
Gli aspetti controversi per i quali è possibile presentare domanda di conciliazione sono:



Ricostruzione dei consumi da accertato malfunzionamento del contatore;
Fatture a calcolo con importi anomali rispetto a quelli medi del periodo, non dovuti a
conguagli;
Sospensione della fornitura per contestata morosità del cliente.
La procedura per il cliente è assolutamente gratuita.
Per avviare la procedura di Conciliazione è necessario che il Cliente abbia in precedenza inoltrato
un reclamo scritto, al quale la Società entro 30 giorni lavorativi dalla sua presentazione non abbia
dato risposta o questa sia motivatamente ritenuta insoddisfacente dal Cliente. In tali casi, il cliente
può presentare domanda alla Segreteria di Conciliazione assistito eventualmente dall’Associazione
consumeristica prescelta, che interverrà in sua rappresentanza.
L’esito della conciliazione
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Nel caso di soluzione positiva della controversia, il Cliente e la Società sottoscrivono il verbale di
conclusione della Conciliazione che avrà efficacia di accordo transattivo (ai sensi dell’art. 1965 c.c.).
La conciliazione garantisce:




rapidità e tempi certi nel tentativo di individuare una soluzione;
rappresentanza adeguata degli interessi coinvolti;
libertà per il Cliente di accettare o meno la proposta di soluzione individuata dai
conciliatori;
sospensione delle iniziative di autotutela da parte dell’Azienda gestrice del servizio nel
corso dell’intera procedura.
Tariffa del Servizio Idrico Integrato
La tariffa del servizio idrico integrato è disciplinata, nei suoi aspetti generali, all’art. 154 del D.Lgs
152/2006 (Norme in materia Ambientale).
Il legislatore definisce la tariffa il corrispettivo del servizio idrico integrato e prevede che per la
specificazione del metodo tariffario “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, su
proposta dell’Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, definisca con decreto le
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di
impiego dell’acqua”.
Il D.M. 1/08/96 “Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa
di riferimento”, emanato in attuazione dell’art.13 della allora vigente legge Galli(L.36/94), risulta
ancora oggi il decreto di riferimento per la determinazione della tariffa reale media del servizio
idrico integrato (SII).
Secondo il Metodo tariffario, i costi che le Autorità di Ambito (AATO) devono inserire nel calcolo
della tariffa reale media, e che, quindi, devono essere coperti dai ricavi del SII, sono i costi
operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito.
A questi si aggiungono i costi relativi alla definizione del canone, che il gestore introita dalla tariffa
e trasferisce all’AATO o ai Comuni.
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Rispetto a tali componenti, la tariffa può variare di anno in anno in risposta al tasso d’inflazione
programmato per l’anno e ad un fattore K che rappresenta il limite di prezzo che può consentire
alle tariffe di crescere o di diminuire in base agli obiettivi del regolatore.
Per la definizione dei costi operativi, l’AATO determina, per il periodo dell’intera durata
dell’affidamento, i costi operativi ottimali relativi alla gestione del servizio nel proprio territorio e
nello stesso tempo, sulla base di alcune grandezze tecniche, calcola i costi operativi di riferimento.
Prima di stabilire quali siano i costi operativi da riconoscere in tariffa l’AATO deve verificare due
vincoli rispetto ai costi operativi di riferimento.
Il primo vincolo stabilisce che i costi operativi da riconoscere in tariffa non possano superare i
costi operativi di riferimento maggiorati del 30%.
Il secondo riguarda la dinamica dei costi operativi da riconoscere in tariffa. Questo secondo
vincolo stabilisce una progressiva riduzione percentuale della distanza dei costi operativi dai costi
operativi di riferimento.
La riduzione percentuale annua è maggiore quanto più è elevata la distanza.
La definizione dei costi riconosciuti in tariffa relativamente agli ammortamenti e alla
remunerazione del capitale investito è legata all’eventuale ammontare del capitale investito
iniziale e alla previsione annuale della spesa per investimenti.
L’ammontare degli ammortamenti riconosciuti in tariffa è il risultato di una previsione che deve
tenere conto della spesa, dell’entrata in esercizio dell’opera a cui la spesa si riferisce e
dell’aliquota di ammortamento dei vari cespiti che compongono l’investimento.
La remunerazione del capitale investito si ottiene moltiplicando il valore della previsione di
capitale investito medio per un tasso del 7% (al lordo delle imposte), che secondo l’attuale
disposizioni del Metodo normalizzato, sono destinati a far fronte ai costi del capitale di terzi e del
capitale di rischio. (La remunerazione del capitale è stata messa in forse dai referendum tenutisi
nel 2011 ed il tutto è in corso di definizione).
Il Metodo riconosce dunque al gestore del servizio un ammontare di profitti intesi come una
remunerazione sul capitale investito.
Il Metodo normalizzato prevede che ogni tre anni si effettui una revisione tariffaria, con la quale
l’Autorità di Ambito si assicurerà che il Gestore abbia conseguito solo il livello di ricavo permesso.
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Un’eventuale rinegoziazione delle condizioni previste dalla convenzione di affidamento potrebbe
modificare le previsioni relative al successivo periodo di revisione, ma non dovrebbe avere nessun
risultato sui costi operativi riconosciuti in tariffa nel periodo passato.
La logica che viene seguita per la determinazione della tariffa del SII è la seguente: all’inizio di ogni
periodo regolatorio viene fissato un cap sui ricavi ottenibili dalla gestione del servizio idrico,
aggiornato di anno in anno secondo una logica di price cap, alla fine del periodo di regolazione il
fatturato del gestore è confrontato con il tetto sui ricavi, se lo supera il gestore restituirà i maggiori
ricavi a vantaggio delle tariffe del periodo successivo, viceversa, se ne resta al di sotto otterrà il
mancato ricavo nelle tariffe degli anni successivi.
Vi è quindi un fattore di correzione legato ai maggiori o minori ricavi ottenuti rispetto a quelli
prestabiliti.
Pertanto l’impresa che gestisce il SII può innalzare o diminuire la redditività della gestione in
presenza della regolazione tariffaria fissata dal Metodo.
Le principali leve di redditività risiedono nella gestione dei costi operativi e del costo
dell’indebitamento.
La possibilità di incrementare la redditività della gestione a partire dalla riduzione dei costi
operativi effettivi rispetto a quelli riconosciuti in tariffa, dipende in parte dalla capacità
dell’impresa e in parte dalla generosità con cui sono stati stimati i costi nel Piano.
Il meccanismo attraverso il quale l’impresa può aumentare la redditività della gestione attraverso i
costi operativi, è quello di definire un budget di previsione triennale dei propri costi operativi, che
consenta un minor costo rispetto ai costi operativi riconosciuti in tariffa.
La capacità di gestire e realizzare le previsioni contenute nei budget darà la sicurezza di realizzare
anche gli obiettivi di maggiore redditività della gestione. La possibilità di aumentare la redditività
della gestione operando sui costi riconosciuti in tariffa relativi alla remunerazione del capitale
investito dipende dalla capacità dell’impresa di minimizzare i costi del capitale di debito.
La leva di redditività in questo caso è funzione della differenza fra il tasso del 7% e quello
effettivamente realizzato dall’impresa sul mercato dei capitali.
In realtà il tasso del 7% è il risultato di una media ponderata dei tassi da applicare rispettivamente
sul capitale di rischio(al lordo delle tasse) e sul capitale di debito.
Di conseguenza, l’impresa che intenda aumentare la propria redditività dovrà valutare la propria
struttura del capitale (proprio/terzi) e definire un programma di indebitamento che comporti un
costo dei finanziamenti inferiore a quello previsto dalla remunerazione nel Piano.
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Il gestore del SII si trova ad operare con un contratto (Convenzione di affidamento) nel quale
vengono definite le prestazioni a fronte delle quali viene riconosciuto un corrispettivo.
La capacità di rendere remunerativa la gestione di questo contratto dipende dalla capacità
dell’impresa di ridurre i costi che sono alla base della definizione del corrispettivo: maggiore è la
capacità del gestore di minimizzare i costi, maggiore è il profitto che può trarre dalla gestione.
L’azione di minimizzazione dei costi non deve, tuttavia, interferire con gli obblighi relativi al
raggiungimento dei livelli di servizi tecnici e gestionali, pena l’applicazione di penali che si
tradurrebbero in un aumento dei costi e, quindi, in una diminuzione della redditività.
Come già detto, il Metodo risale al 1996, sono quindi passati più di dieci anni dalla sua definizione.
L’applicazione del Metodo da parte delle AATO, applicazioni molte volte difformi tra di loro, ha
fatto emergere alcune necessità di modifica.
Al di là di alcune imprecisioni nel testo, si è avvertita soprattutto l’esigenza di avere definizioni più
chiare per eliminare incertezze sui servizi che debbono sottostare al Metodo, una migliore
definizione della tariffa di riferimento e della sua dinamica, una migliore definizione dei costi
operativi, l’esplicitazione delle tipologie di ammortamento (accelerati, anticipati, finanziari), una
ridefinizione del tasso di remunerazione che sia maggiormente in linea con i tassi di mercato e
perciò non fisso e prestabilito, ed infine una definizione più adeguata del canone di concessione.
Una delle criticità dell'applicazione del metodo è data dalla definizione dei costi operativi che nel
corso del periodo di validità del Piano devono essere efficientati.
Il metodo infatti prevede che i costi operativi vengano classificati secondo il d. lgs. 9.4.1991 n.
127/91, in recepimento delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE nel seguente modo:








B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
B 7 - Costi per servizi
B 8 - Costi per godimento di beni di terzi
B 9 - Costo del personale
B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi
fiscali.
B 13 - Altri accantonamenti
B 14 - Oneri diversi di gestione.
In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in quelli
specificatamente previsti dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del
reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale.
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In tale classificazione vengono compresi alcune tipologie che sebbene legati a prestazioni d’opera
indispensabili per lo svolgimento del servizio, e pertanto da recuperare nell'ambito della tariffa,
rappresentano componenti che esulano dalla capacità di intervento del gestore.
Ad esempio per quanto riguarda i tributi imposti dalle amministrazioni (TOSAP, COSAP, canoni di
concessione ANAS, costi di attraversamento etc.), costi del tutto esogeni rispetto alle scelte di
efficienza effettuabili dal gestore del servizio idrico.
Inoltre vi sono dei costi che non possono essere inseriti tra i costi operativi e che non trovano
riscontro in tariffa ma che hanno un notevole peso nel bilancio del gestore, gli accantonamenti per
svalutazione crediti e le perdite sui crediti hanno in questo settore un'incidenza molto elevata, che
soprattutto sulle nuove gestioni ne condizionano l'equilibrio economico finanziario.
Tutto ciò fa sì che il rendimento del capitale del 7% sia del tutto teorico e nella realtà venga eroso
per la copertura di una serie di costi non imputabili in tariffa.
RECLAMI NELLA GESTIONE DEL S.I.I.
Il cliente/utente ha facoltà di presentare reclamo al Gestore sul servizio erogato relativamente ai
seguenti aspetti:

fattori di qualità stabiliti dalla Carta del Servizio;

contratto di somministrazione sottoscritto, Regolamento del S.I.I., principi di cui alla Carta
del Servizio, ovvero leggi o provvedimenti amministrativi relativi al servizio idrico integrato.
Il reclamo può essere inviato compilando il modulo di reclame allegato alla presente.
Il reclamo può inoltre essere presentato in forma scritta inviandolo attraverso uno dei seguenti
canali:

fax del gestore del S.I.I.

posta (all’indirizzo del gestore del S.I.I.)
Al momento della presentazione del reclamo, l’utente deve fornire tutti i dati in suo possesso
relativi alla pratica affinché l’ufficio reclami possa provvedere ad una ricostruzione dell’iter seguito
e all'invio della successiva risposta motivata al cliente Il tempo massimo previsto per la risposta al
reclamo varia dai 20 ai 30gg di calendario in accordo con il tipo di reclamo presentato.
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MODULO RECLAMO
Il Sottoscritto, nome:
cognome:
(in caso di soggetto giuridico indicare il nominativo e i dati anagrafici del legale utenza)
Nato/a a
il
Residente in via/piazza
n.
Comune
CAP
Provincia
Codice Fiscale
Telefono
P. IVA
indirizzo di posta elettronica
Intestatario/ legale utenza dell’utenza idrica con
codice servizio
matricola contatore
ubicato in via/piazza
n.
Comune
CAP
Provincia
* qualora il civico non sia stato ancora assegnato, digitare SNC
Recapito postale
via/piazza
Comune
n.
Provincia
CAP
Telefono
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ESPONE RECLAMO PER QUANTO SEGUE:
(contrassegnare con la x la voce che interessa)
MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALLA CARTA DEL SERVIZIO PER:
Avvio del rapporto contrattuale
Gestione del rapporto contrattuale
Preventivazione
Rettifiche di fatturazione
Allacciamento acquedotto
Ritardato pagamento e morosità
Attivazione/riattivazione Fornitura
Sospensione fornitura per morosità
Disattivazione fornitura
Riattivazione
Allacciamento a pubblica fognatura
Verifica del contatore in situ
Accessibilità del servizio
Verifica del contatore in laboratorio
Appuntamenti
Verifica del livello di pressione
Attesa agli sportelli e al telefono
Indennizzi automatici
Richieste scritte
Reclami
MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI CUI A:
Contratto di somministrazione
sottoscritto
Regolamento del S.I.I.
Principi della Carta del Servizio
Breve descrizione del reclamo (dato obbligatorio):
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
E’ la prima volta che ci scrive per questo reclamo?
SI
NO
Informativa sulla privacy
INFORMATIVA RECLAMI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS N. 196/2003
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003, (nome soc. gestrice Servizio
idrico integrato) con sede in………………., via ………………, nella sua qualità di Titolare informa i soggetti che presentano
reclami, su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione
e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
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LEGGI NAZIONALI E DELLA REGIONE LAZIO SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CIRCOLARE MINIS-AMBIEN-TERRIT- 6
DICEMBRE 2004
Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto
pubblico-privato.
CIRCOLARE MINIS-AMBIEN-TERRIT- 6
DICEMBRE 2004
Affidamento in house del servizio idrico integrato.
DEC.MIN.AMB-TERRIT- 6 GIUGNO
2003 N.185
DEC. MIN. AMB. 16 APRILE 2003
Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152.
Modifiche al decreto 22 novembre 2001, concernente le modalità di
affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico
integrato.
Circ. Min. Ambiente 22 novembre
2001
Esplicazioni relative alle modalità di affidamento in concessione a
terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20,
comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
D.to Min. Ambiente 22 novembre
2001
Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del
servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
CIRC. MIN. AMB. E TERRITOIO 17
OTTOBRE 2001
Società a prevalente capitale pubblico locale per Società a prevalente
capitale pubblico locale per la gestione del servizio idrico integrato.
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
DECRETO LEGISLATIVO 152/2006
D.M.LL.PP.N. 99/1997
LEGGE 5 GENNAIO 1994 N. 36 (LEGGE
GALLI)
LEGGE 18 MAGGIO 1989 N.183
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dallo inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".
Testo aggiornato a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le
perdite degli acquedotti e delle fognature.
Disposizioni in materia di risorse idriche.
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
(Testo come ultimo aggiornato dal D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300)
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Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183. (Testo aggiornato e coordinato con il D.L.vo del
30.12.1999, n. 507.
DPR 236/88
DIRETTIVA CEE 15 LUGLIO 1980 N.80778/1980 QUALITA' ACQUE PER
CONSUMO UMANO
DIRETTIVA CEE DEL 16 GIUGNO 1975N. 440/1975 QUALITA' ACQUE
SUPERFICIALI
Qualità delle acque destinate al consumo umano.
Concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile negli Stati Membri.
NORMATIVA AMMINISTRATIVA
DPR 12 APRILE 2006 - N. 184 - ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi
D.LGS 18 AGOSTO 2000 - N.267 - T.U.
ORDINAMENTO ENTI LOCALI
Testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'autonomia degli Enti
locali.
DPR 28 DICEMBRE 2000 - N. 445
DISPOZ. MATERIA DOCUM. AMM.VA
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa.
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 ACCESSO
ALLA DOCUMENT. AMM.VA
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
NORMATIVA REGIONE LAZIO
L.R. 9 luglio 1998, n. 26
Il file appare sotto il presente
Norme di attuazione dell'articolo 18 della L.R. 22 gennaio 1996, n.
6 e dell'articolo 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
istituzione Garante regionale ed OTUC.
LEGGE REG. LAZIO 22 GEN. 1996 N. 6 Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del
Il file appare sotto il presente
servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36.
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ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI DI PUBBLICI SERVIZI
NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI
Quali sono le competenze affidate all'Autorità sui servizi idrici?
Con il decreto legge 201/11 ,il cosiddetto 'Salva-Italia', sono state attribuite all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici" in precedenza
affidate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Queste funzioni,
che l'Autorità esercita con gli stessi poteri attribuiti dalla sua legge istitutiva, la n. 481 del 1995,
fanno riferimento a diversi aspetti del servizio idrico integrato: dalla definizione dei costi
ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, alle
competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d'ambito e di predisposizione delle
convenzioni tipo per l'affidamento del servizio.
Che cosa si intende per "servizi idrici"
Nella regolazione dei servizi idrici vengono comprese tutte le attività di captazione,
potabilizzazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione. Differente è la regolazione
della risorsa acqua che è direttamente correlata alle politiche ambientali e dunque non compete
all'Autorità. Le specifiche funzioni dell'Autorità nella regolazione e nel controllo dei servizi Idrici
sono state definite con il Dpcm 20 luglio 2012.
Quali sono gli obiettivi generali dell'azione dell'Autorità nel settore dei servizi
idrici?
L'Autorità riconosce la natura dell'acqua come bene pubblico gratuito ma per fare in modo che
forniture di qualità siano rese effettivamente disponibili a tutti i consumatori al minor costo sono
necessari ingenti investimenti infrastrutturali, da effettuare nel rispetto delle decisioni
referendarie e della normativa nazionale ed europea. Obiettivo dell'Autorità, dunque, è definire
attraverso una regolazione stabile, certa e condivisa, un sistema tariffario equo e trasparente, che
garantisca gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, e la tutela dei clienti finali,
anche salvaguardando le utenze economicamente disagiate.
Quali sono gli orientamenti dell'Autorità per le nuove tariffe dell'acqua?
Nella costruzione delle nuove tariffe l'Autorità intende rispettare i seguenti principi:


garantire che gli utenti non sostengano oneri impropri;
assicurare meccanismi di salvaguardia per le utenze economicamente disagiate;
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NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI




collegare le tariffe con la qualità del servizio in modo da evitare che i gestori realizzino
margini, peggiorando il servizio fornito;
riconoscere il costo del servizio sulla base di valori efficienti;
riconoscere il costo dei soli investimenti effettivamente realizzati;
promuovere la tempestiva entrata in esercizio delle infrastrutture oggetto di investimento.
I nuovi metodi per la definizione delle tariffe non saranno comunque imposti dall'alto, ma saranno
costruiti a partire da un insieme di proposte (individuate anche come possibili alternative)
dell'Autorità oggetto di consultazione pubblica.
Come vengono prese le decisioni dell'Autorità?
Come già accade per i settori dell'energia elettrica e del gas, l'Autorità ha previsto che il percorso
per l'adozione dei provvedimenti in materia di servizi idrici sia trasparente e preveda processi di
consultazione pubblica. Attraverso i "documenti di consultazione" l'Autorità formula e illustra nel
dettaglio le proprie proposte allo scopo di raccogliere le osservazioni dei soggetti interessati.
Possono inoltre essere previsti seminari illustrativi e audizioni speciali per conoscere direttamente
le opinioni dei partecipanti. La consultazione è fondamentale per favorire la partecipazione di tutti
i soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti dell'Autorità, compresi i soggetti "deboli",
come ad esempio i consumatori finali, le cui ragioni rischierebbero altrimenti di restare
inascoltate.
Cosa sta già facendo l'Autorità nel settore dei servizi idrici?
L'Autorità alla fine del 2012, dopo un articolato processo di consultazione con i soggetti interessati
(avviata con il documento 204/2012/R/idr e dettagliata con l'ulteriore documento
290/2012/R/idr), ha approvato un insieme di provvedimenti in tema di servizio idrico integrato e,
in particolare, per la determinazione della tariffa transitoria per il 2012-2013 e la trasparenza delle
bollette.
Tariffe
Con la delibera 585/2012/R/idr l'Autorità ha infatti approvato i criteri per determinare le tariffe
del servizio idrico integrato nel biennio 2012-13, compresi i servizi di captazione a usi multipli e
di depurazione a uso industriale e civile. La metodologia proposta non determina le tariffe, ma
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NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI
definisce i criteri per la loro quantificazione e anticipa le linee generali di quella definitiva,
prevista a partire dal 2014.
L'Autorità ha previsto che nella fase transitoria sia mantenuta un'articolazione tariffaria per
gestore/ambito analoga alla preesistente: gli Enti d'ambito avranno tempo fino alla fine di marzo
per sottoporre ad approvazione dell'Autorità le nuove proposte tariffarie per gli ambiti di
propria competenza.
Inoltre, a salvaguardia dell'impatto sugli utenti finali viene introdotto, per il biennio, un limite di
variazione della tariffa, in analogia con quanto previsto dal metodo attualmente applicato e una
verifica specifica sulla validità delle informazioni fornite e la corretta applicazione dei nuovi criteri,
nei casi di incrementi tariffari superiori.
Il nuovo metodo riguarda tutte le gestioni ad eccezione di quelle che applicano il metodo CIPE (per
le quali è previsto un successivo provvedimento), delle Province autonome di Trento e Bolzano e
della Regione autonoma valle d'Aosta per le quali è confermata, per i soli anni 2012 e 2013,
l'applicazione del metodo tariffario vigente.
Trasparenza bollette
A chiusura del documento di consultazione 348/2012/R/idr l'Autorità ha approvato la prima
Direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione, con l'obiettivo di rendere più semplici e
comprensibili le bollette dell'acqua, anche per favorire una migliore conoscenza del servizio idrico
integrato, un utilizzo più consapevole della risorsa e la riduzione dei reclami dovuti a carenze
informative.
Anticipando scelte di semplificazione che, in futuro, potranno essere estese anche agli altri servizi
regolati, il provvedimento prevede diversi obblighi da rendere operativi entro il 30 giugno 2013,
fra questi l'obbligo di mettere a disposizione degli utenti sul proprio sito internet la Carta dei
Servizi e le informazioni sulla qualità dell'acqua fornita.
Altre innovazioni riguardano la pubblicazione del Glossario con i termini più frequentemente
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utilizzati nel servizio idrico integrato e dovranno essere operative dal 1° gennaio 2014. La Direttiva
prevede anche il ricorso a canali informatici di consultazione, con la possibilità, ad esempio, di
richiedere le bollette on line.
Istruttoria conoscitiva e raccolta dati
L'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva per verificare il rispetto del divieto di far pagare il
relativo servizio ai clienti non allacciati ad un impianto di depurazione e dell'obbligo, da parte dei
gestori, di restituire la quota di tariffa indebitamente applicata agli utenti che non hanno usufruito
di questo servizio, come stabilito dal Dm 30 settembre 2009.
L'istruttoria -che dovrebbe concludersi entro il giugno 2013- si propone di accertare anche
l'eventuale destinazione di alcune voci di costo inserite in alcune bollette, di cui non risultano
chiari i criteri di quantificazione come, ad esempio: costi per investimenti ambientali non
immediatamente riconducibili al servizio idrico integrato o costi per non meglio specificati
contributi sociali.
Inoltre con la delibera 347/2012/R/idr l'Autorità ha richiesto ai gestori l'invio di dati, informazioni
e documenti per ottenere un quadro completo sulle loro attività.
Quali sono gli uffici che si occupano dei servizi idrici in Autorità?
L'area di coordinamento strategico "Regolazione servizi Idrici" è articolata in due Uffici speciali:
"Tariffe e Qualità servizi idrici" e "Assetto servizi idrici"; nell'ambito del Dipartimento Affari
Legislativi e Relazioni Istituzionali è stata inoltre istituita l'Unità relazioni istituzionali per i servizi
idrici.
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NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL’AUTORITA’ IN MERITO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
22/04/2013
Contributo per il finanziamento dell'Autorità
Comunicato
19/04/2013
1/2013 - TQI
Avvio di una raccolta dati relativa al fenomeno della morosità nel settore Determina
del servizio idrico integrato
18/04/2013
30/DAGR/2013
Definizione delle modalità operative relative al versamento del
contributo all’onere per il funzionamento dell’Autorità per l'energia
Determina
elettrica e il gas per l’anno 2012 da parte dei gestori di una o più attività
del servizio idrico integrato
15/04/2013
Acqua: istruttoria conoscitiva su problematiche connesse a non
potabilità per arsenico
11/04/2013
158/2013/R/idr
Differimento dei termini di trasmissione delle proposte tariffarie in
Delibera
materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico per le gestioni
comunali in economia
11/04/2013
Raccolta dati morosità
Comunicato
02/04/2013
Metodo tariffario transitorio (MTT) - Tool di calcolo
Comunicato
02/04/2013
Metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) - Tool di
calcolo
Comunicato
28/03/2013
135/2013/E/idr
Avvio di istruttoria conoscitiva in merito all’erogazione del servizio
acquedotto nei comuni interessati da limitazioni all’uso di acque
destinate al consumo umano
Delibera
26/03/2013
Chiarimenti applicativi delibere 585/2012/R/idr, 88/2013/R/idr,
73/2013/R/idr e determina TQI 2/12
Comunicato
21/03/2013
110/2013/R/idr
Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli
Delibera
Comunicato
stampa
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NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI
investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti
modifiche degli atti che regolano il servizio idrico
21/03/2013
117/2013/R/idr
Avvio di procedimento per la definizione di meccanismi di
Delibera
riconoscimento, ai gestori del servizio idrico integrato, degli oneri legati
alla morosità e di contenimento del rischio credito
21/03/2013
118/2013/R/idr
Definizione delle modalità applicative della componente tariffaria
finalizzata alla compensazione delle agevolazioni riconosciute alle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20
maggio 2012 e successivi
15/03/2013
101/2013/A
Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2012,
177/2012/A, per recepire le osservazioni di cui al decreto del Presidente
Delibera
del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2012 in tema di contributo per il
funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovuto dai
soggetti gestori del servizio idrico integrato, per l’anno 2012
15/03/2013
108/2013/R/idr
Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie
Delibera
e dell’aggiornamento del piano economico finanziario in materia di
metodo tariffario transitorio del servizio idrico
15/03/2013
109/2013/R/idr
Rettifica di errore materiale relativo alla deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 88/2013/R/idr
Delibera
28/02/2013
86/2013/R/idr
Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato
Delibera
28/02/2013
85/2013/R/idr
Compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico
dai clienti domestici economicamente disagiati. - Bonus sociale idrico -
Consultazione
28/02/2013
88/2013/R/idr
Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE
Delibera
Delibera
21
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(MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 –
modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr
28/02/2013
82/2013/R/com
Primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli
esercenti i servizi idrici e in materia di revisione e semplificazione delle Consultazione
disposizioni di separazione contabile di cui alla deliberazione 18 gennaio
2007, n. 11/07
28/02/2013
87/2013/R/idr
Avvio di procedimento per la definizione delle condizioni contrattuali
obbligatorie inerenti la regolazione della morosità degli utenti finali del
servizio idrico integrato e disposizioni urgenti in materia di utenze non
disalimentabili
21/02/2013
73/2013/R/idr
Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del
Delibera
piano economico finanziario del piano d’ambito e modifiche alla
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr
01/02/2013
Acqua: al via il procedimento per restituire gli importi indebitamente
versati nelle bollette
Comunicato
stampa
31/01/2013
38/2013/R/idr
Avvio di procedimento per la restituzione agli utenti finali della
componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla
remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare
del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31
dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio
Delibera
23/01/2013
L’azione dell’Autorità per l’energia nei servizi idrici
Nota stampa
28/12/2012
585/2012/R/idr
Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario
transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e
2013
Delibera
28/12/2012
587/2012/E/idr
Avvio di istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili anomalie
Delibera
Delibera
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relative alle tariffe applicate agli utenti finali del servizio idrico integrato
28/12/2012
Acqua: approvati il metodo tariffario transitorio e la prima Direttiva sulla Comunicato
trasparenza delle bollette
stampa
28/12/2012
586/2012/R/idr
Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di
fatturazione del servizio idrico integrato
Delibera
03/12/2012
Acqua: 65 miliardi di euro di interventi per contrastare inquinamento e
sprechi
Nota stampa
02/08/2012
347/2012/R/idr
Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in Delibera
materia di servizio idrico integrato
12/07/2012
290/2012/R/idr
Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in
materia di servizi idrici. Il metodo tariffario transitorio
Consultazione
22/05/2012
204/2012/R/idr
Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in
materia di servizi idrici
Consultazione
03/05/2012
177/2012/A
Determinazione della misura del contributo, per l’anno 2012, per il
funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dovuta dai
soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio
idrico
Delibera
01/03/2012
74/2012/R/idr
Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per
l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi
idrici
Delibera
Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici
Come si calcola
Domande e
risposte
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NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI
Che cos'è
Domande e
risposte
Altre informazioni
Domande e
risposte
Chi deve pagarlo
Domande e
risposte
Come si versa
Domande e
risposte
Prospetti da compilare
La dichiarazione
Domande e
risposte
Normativa sui Rifiuti
In questa sezione potete trovare la selezione delle principali normative comunitarie, nazionali e
regionali in materia di rifiuti.
• LEGISLAZIONE NAZIONALE RIFIUTI
• LEGISLAZIONE REGIONALE RIFIUTI
• LEGISLAZIONE RIFIUTI COMUNITA' EUROPEA
• Riferimenti legislativi suddivisi per argomento
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N.B. I testi qui riportati NON COSTITUISCONO TESTO UFFICIALE delle leggi dello Stato o della Regioni per i quali si
rinvia alla Gazzetta Ufficiale o al Bollettino Ufficiale Regionale. Stante la natura meramente informativa dei testi
riportati. Pertanto, ASSOUTENTI declina ogni responsabilità conseguente da errori in essi contenuti.
Informazioni particolari
su settori riguardanti specifici aspetti del trattamento rifiuti.
RAPPORTO RIFIUTI SPECIALI 2008;
NOVITA' MUD RIFIUTI 2010;
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI;
METODI SMALTIMENTO RIFIUTI;
SMALTIMENTO ALLUMINIO;
N.B. I file dei sottostanti argomenti sono visibili sotto il presente dopo aver effettuato quanto
richiesto nel riquadro che appare dopo aver cliccato sulla voce stessa.
Smaltimento amianto;
Smaltimento rifiuti amianto;
Smaltimento carta e cartone;
Smaltimento carta fotografica;
Smaltimento Tetrapak
Smaltimento cartucce e toner;
Smaltimento ferro e acciaio;
Smaltimento legno;
Smaltimento oli usati;
Rigenerazione oli usati;
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Combustione oli usati;
Trattamento oli usati;
Termodistruzione oli usati;
Smaltimento pile e accumulatori;
Smaltimento e riciclo accumulatori al piombo;
Smaltimento e riciclo pile;
Smaltimento plastica;
Smaltimento pneumatici;
Ricostruzione pneumatici;
Pirolisi pneumatici;
Termovalorizzazione pneumatici;
Riciclo meccanico pneumatici;
Smaltimento rifiuti sanitari;
Smaltimento RAEE;
Smaltimento vetro;
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NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI
PAGINE UTILI
In questa sezione trovi una serie di argomenti interessanti, che ti potrà essere utile
consultare:
ASSOUTENTI LAZIO: MUD 2012
Modello di dichiarazione unica ambientale da presentare entro il 30 aprile 2012 relativo ai
dati dell'anno 2011.
ASSOUTENTI LAZIO: SISTRI - Il nuovo sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti
Aggiornato al DM 26 maggio 2011
Destinatari, scadenze operative, modalità di iscrizione, manuali e guide.
ASSOUTENTI LAZIO: MUD 2011
Modello di dichiarazione unica ambientale da presentare entro il 30 aprile 2011 relativo ai
dati dell'anno 2010.
ASSOUTENTI LAZIO: Terre e Rocce da Scavo
Riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti: linee guida e procedure.
ASSOUTENTI LAZIO: Novità MUD 2010
Principali novità e modifiche per la presentazione del modello di dichiarazione unica
ambientale.
Metodi di Smaltimento dei Rifiuti
Principali metodi di smaltimento dei materiali più frequentemente utilizzati.
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NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI
Impronta ecologica
Indice di sostenibilità per misurare l'impatto pro-capite dei nostri consumi sull'ambiente.
Cos'è, come si calcola e che indicazioni ci dà...
Rapporto Rifiuti Speciali 2008
Quadro completo sul ciclo di gestione dei rifiuti in Italia, dalla fase di raccolta allo
smaltimento.
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Definizione, classificazione dei rifiuti e codici CER
LA TARIFFA (TARSU/ TIA) PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è prevista dal
Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche. I comuni applicano
questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei
rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove
possono avere origine rifiuti di varia natura.
La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime
di privativa.
Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli
derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per
qualità a quelli domestici. L'assimilazione viene decisa dal Comune con apposita delibera.
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NORMATIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI
NATURA DELLA TASSA
Il presupposto della tassa è l’occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti
sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera
continuativa.
Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale
attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi.
Infatti, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l’importo
da corrispondere per questa tassa non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla quantità di
spazi occupati. Tali presupposti danno a questa tassa natura di imposta anziché di tassa, il
cui importo viene invece commisurato al servizio prestato.
Un altro elemento che lascia propendere verso la natura di tributo è dato dal fatto che la
TARSU non è soggetta a IVA, come lo sarebbe stato invece qualunque altro tipo di servizio.
SOGGETTI PASSIVI
Soggetti passivi di questa tassa sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative
a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del Comune impositore. Chi detiene o
occupa a qualsiasi titolo un immobile o una superficie operativa deve presentare una
Denuncia ai fini dell'applicazione della Tarsu, dichiarando la superficie dell'immobile, l'uso a
cui è destinata, i dati catastali oltre ai suoi dati personali.
Sono esenti dal pagamento del tributo gli immobili che per loro natura non possono
produrre rifiuti perché in obiettive condizioni di inutilizzabilità che devono essere
denunciate e dimostrate con idonea documentazione dal detentore o proprietario.
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LE CATEGORIE
L'Ente territoriale, con apposito Regolamento, stabilisce delle categorie a cui corrispondono
delle tariffe al metro quadro: ogni categoria identifica dei gruppi all'interno dei quali si
possono riunire particolari tipologie di immobili destinati ad attività economiche o a scopo
residenziale.
Le categorie possono essere suddivise in due gruppi principali: gli immobili a uso domestico
e quelli ad uso non domestico.
Un negozio sarà inserito nella categoria "non domestico", mentre in quello "domestico"
andranno le abitazioni o i box se pertinenze delle abitazioni stesse.
La tariffa, applicata al metro quadro, sarà stabilità tenendo conto della tipologia e
potenziale quantità di rifiuto prodotto. Al supermercato o al negozio di frutta e verdura o
alla pescheria sarà applicato di norma una tariffa più alta rispetto all'abitazione.
Di fatto però, la commisurazione della tassa non è legata all'effettiva produzione di rifiuti,
ma alla superficie netta calpestabile dell'immobile.
Un solo abitante di una casa di 100 m2 paga di più di cinque persone che risiedono in un
alloggio di 50 m2, tranne che nel comune di Teramo dove invece la TARSU è calcolata
tenendo conto anche del numero dei componenti residenti presso l'abitazione.
Non sono soggetti alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani i rifiuti definiti tossico-nocivi che devono
essere smaltiti a carico del produttore con apposite ditte che provvedono allo smaltimento
di questi rifiuti pericolosi.
Determinazione della superficie tassabile
Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici
dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili.
Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria
catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed
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arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 340
della legge 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/98).
Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all’80%
della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione
di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio,
che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale,
la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla
superficie a tal fine utilizzata.
Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree
scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o
dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per
l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di
vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.
Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle
aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali
principali e sono tassate in base alla stessa tariffa. La superficie di riferimento per le aree
coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto
dell'autorizzazione comunale.
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Decorrenza della tassa
La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio
l'occupazione dei locali ed aree.
Denuncia iniziale
I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla
tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della
detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel
territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità
rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro
superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli
stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
Denuncia di cessazione
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree
tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante
apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del
Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri
locali della …………. ??
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Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la
tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata
assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro
il termine di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo
sgravio a decorrere dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento o dalla notifica del
provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.
Modalità di presentazione delle denunce
Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli
messi a disposizione dal Comune, presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta
ovvero tramite posta o mediante fax.
Al fine di ridurre le incombenze a carico dei contribuenti, i Comuni generalmente prevedono
che, per le operazioni concernenti il trasferimento della residenza ovvero l'inizio od il
trasferimento di un'attività di natura commerciale, per la quale occorre licenza od
autorizzazione comunale, le suddette denunce vengano fatte compilare dal cittadino
quando si reca agli sportelli anagrafici o del Settore Attività Economiche.
Ravvedimento operoso
Attraverso l’istituto del cd “ravvedimento operoso”, previsto dal D.L.vo 472/97, il
contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per
l’applicazione della TaRSU, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni per aver
ottemperato spontaneamente agli obblighi previsti dalla normativa tributaria.
Nello specifico le fattispecie di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso sono le
seguenti:
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

Omessa denuncia TARSU (originaria o di variazione): il ravvedimento deve essere
effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia
stessa (20 gennaio).
Infedele denuncia TARSU: il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla
presentazione della denuncia infedele.
Per potersi avvalere di questo istituto occorre che le violazioni oggetto della
regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia
avuto formale conoscenza.
Riscossione del tributo
Il comune riscuote la tassa con l'iscrizione a ruolo del tributo dovuto, quindi con l'emissione
di cartelle esattoriali che possono essere anticipate da un avviso di pagamento detto anche
avviso bonario che permette al cittadino di pagare senza i costi di notifica della cartella e al
comune di incassare prima le somme.
Il Comune non può comunque incassare più di quanto spenda per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Istituzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES)
In base al d.l. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la
soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES).
Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo
smaltimento
e
i
costi
relativi
ai
servizi
indivisibili
dei
Comuni.
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli
comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche
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ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della
dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni – siano contenute nel decreto stesso.
Riferimento normativo
Art. 14 del d.l. 201/2011
Decorrenza
1° gennaio 2013
Novità per i Comuni
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Dove
Tutti i Comuni del territorio nazionale
Finalità del provvedimento
Il tributo è volto a coprire
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai
Comuni;
- i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Soggetto attivo
Il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la
superficie degli immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo
dell’obbligazione tributaria.
Soggetto passivo
È soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree
tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare
o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il
soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Aree escluse dalla tassazione
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di
pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non
detenute o occupate in via esclusiva.
Criteri di determinazione del
Il tributo è corrisposto in base a tariffa:
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- commisurata ad anno solare. Ad ogni anno solare corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria;
tributo
- commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie [1], in relazione agli usi e alla tipologia
di attività svolte.
La tariffa è composta da:
- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e
relativi ammortamenti);
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all’entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti.
Modalità attuativa di
determinazione della tariffa
I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da
emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro
dell’economia e del Ministro dell’ambiente. Tale regolamento si applica
a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore.
In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del
D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani.
Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30
euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei Comuni. I Comuni possono con deliberazione del
Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a
0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e
della zona dove è ubicato [2].
Modifiche al regime fiscale
Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie,
nella misura massima del 30%, nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
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- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato
e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale
o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per
più di 6 mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste:
- per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in
misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in
maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta;
- relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa;
- nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero;
- altre deliberate dal Consiglio comunale (sotto forma di riduzioni ed
esenzioni).
Termini
Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la
disciplina per l’applicazione del tributo [3] e approva le tariffe del
tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani.
Tributi soppressi
Dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli
enti comunali di assistenza.
Precisazioni [4]
Responsabilità del versamento: nel caso di locali in multiproprietà e di
centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è
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responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree
scoperte sia di uso comune, che in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi
o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in
uso esclusivo.
Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche: resta ferma la disciplina relativa al tributo
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.
Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente: è fatta salva l’applicazione di
tale tributo provinciale. In particolare, il tributo provinciale,
commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla
Provincia sull’importo del tributo.
[1] L’azione dei Comuni è “sussidiaria” rispetto a quella dei privati, singoli e associati, nel senso che i
Municipi possono legittimamente intervenire nel contesto sociale se sono in grado di svolgere in modo più
efficiente e con risultati più efficaci rispetto alla libera iniziativa privata, ancorché regolamentata, talune
funzioni amministrative.
[2] Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la
superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati, i
Comuni modificano d’ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale. Per le altre unità
immobiliari la superficie assoggettabile è costituita da quella calpestabile.
[3] A fronte di tale maggiorazione standard è prevista una riduzione di pari importo delle somme assegnate
ai Comuni sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul Fondo perequativo, e dei trasferimenti erariali dovuti
ai Comuni della Sicilia e della Sardegna. Per le restanti autonomie, il decreto rimanda all’applicazione delle
procedure previste all’articolo 27 della legge 42/2009, prevedendo che fino alla conclusione di tali
procedure venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito a valere sulle quote di
compartecipazione dei tributi erariali di spettanza di tali Regioni e Province autonome.
[4] La disciplina concerne tra l’altro:
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,
- la disciplina delle riduzioni tariffarie,
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
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- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta,
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Attualmente, l’entrata in vigore della TARES, per scelta del governo, è stata rinviata a data da
destinarsi e le decisioni delle Amministrazioni comunali in merito alla determinazione degli importi
da applicare per la citata imposta sono tutte in itinere.
Altra questione che andrà sicuramente ad incidere sia nel settore idrico che dei rifiuti sarà
sicuramente quella dell’abolizione delle ATO.
Infatti, . la legge 26 marzo 2010, n. 42 intitolata agli “Interventi urgenti concernenti enti locali e
regioni” inserisce nella legge finanziaria 2010 (l.191/2009) l’art. 186-bis che sancisce, decorso un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge – e quindi dal 1° gennaio 2011 – la
soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per la gestione delle risorse idriche e per la gestione
integrata dei rifiuti urbani di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs.n°152/2006.
Alle Regioni viene al contempo conferito il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate
dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà.
Si informa che nonostante tale termine sia stato prorogato, a fine 2011, di un ulteriore anno, la
Regione Toscana ha provveduto a legiferare in materia, procedendo al riordino complessivo del
servizio idrico integrato, a partire dalla riattribuzione delle funzioni e dei poteri oggi in capo alle
Autorità di Ambito.
La legge regionale n. 69 del 28/12/2011 ha infatti istituito l'ente Autorità Idrica Toscana che
assorbe tutte le funzioni e le competenze precedentemente attribuite alle Autorità di Ambito e
che, alla data del 1° gennaio 2012, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Autorità
soppresse (art. 52).
L'organizzazione dell'AIT sarà articolata in una struttura centrale di livello regionale e n. 6 strutture
periferiche (conferenze territoriali di cui all’art. 13) che riproducono fedelmente l'articolazione
territoriale delle 6 autorità di ambito.
Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, il
servizio idrico sarà affidato ad un unico soggetto gestore; negli atti per l’affidamento del servizio,
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l’Autorità idrica indicherà tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non
ancora ammortizzati.
Nessuna o quasi delle altre regioni ha legiferato in merito per cui la situazione a livello regionale e
statale è ancora del tutto da definire.
Bibliografia e siti utilizzati:

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
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



Venetoappalti;
ACEA;
Wikipedia;
Gestione-Rifiuti.it;
Sito Regione Lazio;
Sito Comune di Torino;
Sito AEG;
Sito Federalismo SSPA;
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