L’”AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DOPO IL D.LGS n. 33/2013: NATURA E CONTENUTI DEI NUOVI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ R. Marrama (La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989): La pubblicità non coincide con la trasparenza, anche se ne costituisce uno dei possibili elementi. La pubblicità è un mero stato di fatto dell’atto, dell’organizzazione o del procedimento, mentre la trasparenza è chiarezza e comprensibilità dell’azione amministrativa. In questo senso, sarebbe pubblico, ma non espressione di trasparenza, l’atto regolarmente pubblicato all’albo o su un sito internet, ma in periodo festivo o abilmente occultato oppure atti accessibili, ma “equivoci, oscuri e pertanto non comprensibili all’accedente”. TRASPARENZA E PUBBLICITA’ R. Marrama (La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989): Insomma, la trasparenza è un quid pluris sia rispetto alla pubblicità che allo stesso diritto di accesso, imponendo all’amministrazione il dovere di agire correttamente, al di là delle mere prescrizioni formali della norma, nella consapevolezza che la democrazia ha bisogno di un’esplicitazione comprensibile del potere. Quindi, trasparenza: esplicitazione comprensibile del potere. La trasparenza va oltre gli obblighi procedimentali, poiché richiede una comprensibilità dell’azione amministrativa che esorbita dal mero rispetto delle regole procedimentali. TRASPARENZA E ACCESSO L’accesso costituisce uno degli elementi della trasparenza, che, tuttavia, rimane un concetto ben più ampio. La differenza tra le due situazioni comporta la possibilità di una loro valutazione differenziata, nel senso che l’accesso ad un atto incomprensibile potrebbe non garantire la trasparenza o, viceversa, la secretazione delle offerte o il differimento dell’accesso potrebbe non confligere con la trasparenza. Ad ogni modo, l’accesso è uno strumento della trasparenza ed anzi è sul parametro della trasparenza che si misura la legittimità o meno delle limitazioni all’accesso. TRASPARENZA ED AFFIDAMENTO Un’azione amministrativa comprensibile per i cittadini giustifica un comportamento conseguente da parte del cittadino, mentre invece un’amministrazione segreta o comunque “equivoca” ingenera nel cittadino erronei convincimenti circa i comportamenti dovuti (“affidamento negativo”) Per tale ragione, la Corte di giustizia, pur affermando che è possibile la modifica della disciplina regolativa di un settore economico, tutela l’affidamento suscitato dalla disciplina previgente per i rapporti in corso, imponendo che, per i rapporti di durata, si stabiliscano almeno norme transitorie (Corte UE, C-296/93 e C-307/93). TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Nel testo originario della legge n. 241 del 1990, la trasparenza non compare tra i principi, enumerati all'articolo 1. La dottrina non mancò, tuttavia, di rimarcare come essa costituisse un valore, immanente all'ordinamento, in vista del quale "organizzare" istituti e principi giuridici prossimi (buon andamento, imparzialità, legalità ed. sostanziale), che quel valore tendessero a realizzare. Nel dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, scaturito dalla legge n. 241/1990, la trasparenza, pur riguardando il duplice profilo dell'attività e dell'organizzazione di quella "casa di vetro“, che doveva essere l'amministrazione per ì cittadini, era la risultante di istituti tutti riferibili al procedimento (responsabile del procedimento, motivazione, istituti di partecipazione e di garanzia) e trovava la sua massima espressione nel diritto di accesso. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA “L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2°, legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009). Tuttavia, “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, comma 3°, legge n. 241/1990). TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA “Di conseguenza non è ammissibile utilizzare lo strumento dell’accesso allo scopo di attivare forme di supervisione di un’attività, che si sospetta inefficiente o inefficace, o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità: in senso preclusivo dispone, del resto, la norma di chiusura di cui all’art. 24, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990, in base al quale ««non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni»” (Consiglio di Stato sez. VI^, 12 marzo 2012, n. 1.402). TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Tuttavia è solo con il D.Lgs. n. 150/2009, all'articolo 11, che la trasparenza subisce una mutazione genetica ed è configurata come "accessibilità totale" ad una serie di dati tendenzialmente omnicomprensivi dell'azione e dell'organizzazione delle amministrazioni (allocazione delle risorse, assetti organizzativi, andamenti gestionali e risultati delle attività), in funzione dei legittimi interessi dei cittadini e di trasparenza per la collettività. Questa posizione qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche, in capo a ciascun cittadino, è dichiaratamente volta, diversamente di quanto previsto per l'accesso, "a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (art. 11. comma 1°). TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Articolo 11, comma 1°, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”): La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA La giuridicizzazione di un tale ambito di trasparenza si traduce nella pubblicità di una serie di informazioni, che conferma la distanza, sul piano del diritto positivo, tra accesso e trasparenza, in quanto il primo, si connota come una posizione qualificata da un criterio di collegamento specifico tra il soggetto richiedente l'accesso ed il dato che si vuole conoscere. In tale ottica, la trasparenza, pur sempre riferibile al duplice versante organizzativo e "attivo" dell'amministrazione e, quindi, al procedimento amministrativo, acquista una sua ragion d'essere anche, e forse soprattutto, al di fuori dello schema e del momento procedimentale in senso stretto. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA La "trasparenza totale" persegue finalità nettamente diverse dall'accesso e connota un diverso modo di essere delle Pubbliche amministrazioni, che non può non dispiegare effetti sugli assetti organizzativi specifici e sulle singole vicende dell'azione amministrativa. L'accessibilità totale è vista, in primo luogo, in funzione di servizio agli utenti e, ancora, sul versante della collettività, in funzione di controllo sociale diffuso sull'operato delle amministrazioni. TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA La trasparenza, come disciplinata dal D.Lgs n. 150/2009, è finalizzata: a) all'efficienza dell’azione amministrativa; b) alla prevenzione della corruzione ed, in generale, dei fenomeni di cattiva amministrazione; c) al miglioramento dei servizi pubblici, cui sono serventi sia la disciplina della performance organizzativa sia l'adozione di standard qualitativi e quantitativi nella logica del "miglioramento continuo" delle prestazioni; d) alla responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni, che ispira i sistemi di misurazione e valutazione. LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE: I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA Nei siti web istituzionali delle Pubbliche amministrazioni, sono pubblicate: le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, i bilanci e i conti consuntivi, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, nonché un indirizzo Pec, per consentire ai cittadini l’invio di istanze o la richiesta informazioni sui procedimenti che li riguardano – comma 29°). Ogni amministrazione pubblica i risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. Le amministrazioni sono obbligate a rendere accessibile in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai tempi all'ufficio competente in ogni singola fase (comma 30°). LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE: I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA In particolare, le Pubbliche amministrazioni devono pubblicare le informazioni relative ai procedimenti in materia di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE: I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA Con riferimento alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sui propri siti web: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Tali informazioni sono trasmesse all'Avcp che provvede alla ripubblicazione delle stesse sul proprio sito web. L'Autorità trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare tali informazioni. LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE: I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, devono essere individuate le “informazioni rilevanti”, oggetto di pubblicazione. I titolari di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio (art. 1, c. 1°, D.Lgs n. 198/2009). La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale: - costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici; - determina responsabilità dirigenziale imputabile al dirigente. I ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LINEAMENTI GENERALI Il Decreto legislativo n. 33/2013, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato emanato sulla base dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".). Tale delega prevede che il Governo adotti un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, anche prevedendo nuove forme di pubblicità. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LINEAMENTI GENERALI L'obiettivo del decreto è quello, in coerenza con i principi e criteri di delega, di riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia di settore e, per tale motivo, non immediatamente fruibili. L'intervento di semplificazione normativa non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti, ma modifica ed integra l'attuale quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2012. Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LINEAMENTI GENERALI Le disposizioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione e costituiscono, inoltre, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Entrata in vigore: 20 aprile 2013. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA L'articolo 1 enuncia il principio generale di trasparenza, riprendendo e rielaborando la definizione contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA Scopo del decreto e, dunque, della stessa trasparenza, è quello di attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo democratico sull'attività dell'amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali (comma 2°). La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA L'articolo 2 definisce l'ambito applicativo del decreto, chiarendo che le disposizioni in esso contenute individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PP.AA. e per sollecitare ed agevolare modalità di partecipazione degli utenti. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato “A”, nei siti istituzionali delle Pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA Articolo 3: “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7”. Tale disposizione mira a rendere effettivo il principio di totale accessibilità delle informazioni, stabilendo il generale principio di pubblicità di tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il modello cui la disposizione si ispira è quello dei Freedom of Information Acts, di derivazione statunitense, che garantisce l'accessibilità per chiunque lo richieda di qualsiasi documento o dato inerente all'attività di un'amministrazione pubblica, con le sole eccezioni previste dalla legge. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Con l'articolo 4 (“limiti alla trasparenza”), il decreto tenta di contemperare il principio della massima pubblicità dei dati e dei documenti pubblici pubblicati sui siti web, con le contrapposte esigenze di segretezza e di tutela dei dati personali. Infatti, il comma 1° prevede che i dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, possano essere diffusi attraverso siti istituzionali e possano essere trattati con modalità tali da consentirne l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i comuni motori di ricerca web ed il loro riutilizzo. La pubblicazione dei dati relativi all'assunzione di incarichi personali, relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi, costituisce il presupposto per la completa realizzazione della trasparenza pubblica, integrando una finalità di rilevante interesse pubblico. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Al fine di favorire la massima conoscibilità e disponibilità dei dati pubblici, quasi come norma di chiusura, il comma 3°, dell’articolo 4, prevede la possibilità per le amministrazioni di pubblicare qualsiasi altro dato, diverso da quelli previsti nel decreto, comunque utili per favorire la massima disponibilità dei dati pubblici, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in presenza di dati personali e, comunque, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge (“pubblicazioni ultronee”). In caso di pubblicazione obbligatoria, le Pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (comma 4°). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Il comma 5° riproduce una disposizione già vigente, contenuta nel Codice della privacy, che prevede l'accesso alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addètto ad una funzione pubblica ed alla relativa valutazione, mentre sono sottratte all’ostensione: - le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari, che causino l'astensione dal lavoro; - le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni "sensibili". D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Il comma 6° mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di accesso, come definiti nell'articolo 24, commi 1° e 6°, della legge n. 241/1990. Art. 24, c. 1° - Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Art. 24, c. 6° - Con regolamento, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) Quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Art. 24, c. 6° - Con regolamento, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA Rimangono inoltre sottratti all'accesso: • i dati statistici ufficiali, i quali possono essere diffusi solo in "forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili" (art. 9, comma i, d.lgs n. 322/1989) e che sono soggetti anche agli ulteriori obblighi di riservatezza stabiliti dalla normativa europea; • gli altri dati, documenti ed informazioni anche di natura tecnica e metodologica concernenti l'attività statistica ufficiale, che siano stati assoggettati al segreto statistico in applicazione dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, (ossia in casi eccezionali e dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri), Restano, infine, fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO Articolo 5: 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L’eventuale omessa pubblicazione obbligatoria pubblicazione di documenti o dati comporta il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione medesima. Tale richiesta di accesso (comma 2°): - non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; - non deve essere motivata; - è gratuita; - va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della L. n. 241/1990 (comma 4°). Il comma 5° prevede, in caso di diniego, ritardo o inadempimento rispetto ad una richiesta di accesso civico, un rinvio alle disposizioni del Codice del processo amministrativo. Il comma 6 stabilisce che la richiesta di richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di tale comportamento all'Ufficio di disciplina. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO L'articolo 5 introduce nell'ordinamento nazionale un nuovo istituto quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira, da un lato ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e le Pubbliche amministrazioni; dall'altro a promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale diritto rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull'operato delle Pubbliche amministrazioni. Questo istituto comporta un'estensione soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi. Infatti, il comma 2° dell'articolo 5 riconosce a tutti il diritto di accesso civico, anche coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO Grazie all’accesso civico, la trasparenza si pone come diritto, obiettivo, e come strumento di gestione della cosa pubblica. Infatti, l’accesso civico comporta: - L’ampliamento dei confini oggettivi e soggettivi del diritto di accesso. La domanda di accesso civico non è, infatti, condizionata né dall’obbligo della motivazione, né dalla posizione soggettiva del richiedente. Mentre, il diritto di accesso (tradizionale) è strumentale alla tutela di interessi specifici ed ha ad oggetto atti e documenti individuati, l’accesso civico sembra affiancarsi all’azione popolare e porsi come mezzo di verifica diffusa dell’attività amministrativa, da parte del cittadino. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO - Il sorgere di una nuova forma di controllo “pubblico”, accanto a quelle già previste dal sistema attuale dei controlli amministrativi e politici. - La conseguenza che l’intera disciplina è finalizzata a dare effettività ai flussi dell’informazione pubblica, non solo a fini conoscitivi, ma anche e soprattutto a fini di programmazione, di prevenzione e di controllo sociale. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO RIFLESSIONI A prima vista sembra che l’accesso civico sia un istituto completamente stravolgente e derogatorio, in tema di accesso ai documenti amministrativi. Ciò, in quanto la richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Limiti, questi, ben noti e sussistenti in tema di “accesso ordinario”: Art. 22, comma 1°, legge n. 241/1990: Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO RIFLESSIONI Art. 2, comma 1°, Dpr n. 184/2006: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. L’accesso ai documenti amministrativi richiede un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, con inammissibilità delle istanze di accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l’istituto di cui trattasi (Consiglio di Stato, sez. VI^, n. 3.012/2013). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO RIFLESSIONI Invero, non bisogna dimenticare che tale diritto, così ampio e senza limiti, riguarda sempre e solo documenti che dovevano già essere pubblicati dalla Pubblica amministrazione. Quindi, documenti già oggetto, per legge, di un obbligo di trasparenza generale ed indistinto. Pertanto documenti diversi e non sempre coincidenti con quelli interessati dall’accesso, previsto e disciplinato dalla legge n. 241/1990. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L’eventuale omessa pubblicazione obbligatoria pubblicazione di documenti o dati comporta il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione medesima. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: STANDARD QUALITATIVI MINIMI Le Pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone (art. 6): - l'integrità; - il costante aggiornamento; - la completezza; - la tempestività; - la semplicità di consultazione; - la comprensibilità; - l'omogeneità; - la facile accessibilità; - la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione; - l'indicazione della loro provenienza; - la riutilizzabilità secondo quanto previsto dalla legge. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DATI APERTI: PUBBLICAZIONE E RIUTILIZZO I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del C.A.D. (art. 7). Formato dei dati di tipo aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere riutilizzabili, in conformità alle leggi di settore (D.Lgs n. 196/2003; C.A.D.; D.Lgs n. 36/2006), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DURATA OBBLIGO PUBBLICAZIONE I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono (art. 8): - pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione; - mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del decreto; - pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DURATA OBBLIGO PUBBLICAZIONE Sono fatti salvi: a) I diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali; b) La pubblicazione dei dati, riferiti ai titolari di incarichi politici (art. 14: atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; curriculum; compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi viaggi di servizio e missioni; dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; dichiarazioni fiscali). Tali dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DURATA OBBLIGO PUBBLICAZIONE c) La pubblicazione dei dati, riferiti ai titolari di incarichi dirigenziali-collaborazione-consulenza (art. 15: atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato). Tali dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUI SITI Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9). Le Amministrazioni non possono disporre filtri ed altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione (5 anni), i documenti, le informazioni ed i dati sono comunque conservati e resi disponibili, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente (art. 10). Il Programma deve indicare iniziative per garantire: • a) un adeguato livello di trasparenza; • b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative dirette all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ Gli obiettivi indicati nel Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. Nell'ambito del Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative prima indicate. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» : a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano della performance e Relazione sulla performance; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione; d) i curricula e i compensi dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali, collaborazioni e consulenze, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ CIVIT (deliberazione 4 luglio 2013, n. 50): - Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma di norma integra una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per trasparenza e l’integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi. - In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, che ogni amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende l’opportunità che, a regime, il termine per l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, legge n. 190/2012). In sede di prima applicazione, il termine è il 31 gennaio 2014. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ CIVIT (deliberazione 4 luglio 2013, n. 50): - Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. E’ opportuno precisare che, laddove l’amministrazione abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, essa, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve garantire un coordinamento tra i due soggetti. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE Ai fini dell’applicazione del decreto per «Pubbliche amministrazioni» si intendono (art. 11): a) Le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; b) Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; c) Le istituzioni universitarie; d) Gli Istituti autonomi case popolari; D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE e) Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; f) Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; g) Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; h) L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie governative (D.Lgs n. 300/1999). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE Alle società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi 15°-33° della legge n. 190/2012. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DI ATTI NORMATIVI E GENERALI Le Pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva», che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività (art. 12). Devono essere pubblicate anche le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DI ATTI NORMATIVI E GENERALI Il responsabile della trasparenza pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale (art. 13). L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 46 (responsabilità dirigenziale, per danno all’immagine e per l’erogazione del trattamento accessorio). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANIZZATIVI Le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) ill'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le Pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni (art. 14): a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni, previste dall’art. 2, della legge 441/1982: • una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»; • copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; • una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO g) le attestazioni e le dichiarazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale (artt. 3 e 4, legge n. 441/1982), limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Le Pubbliche amministrazioni pubblicano i predetti dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione, le informazioni ed i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO CIVIT (deliberazione 31 luglio 2013, n. 65): COMUNI OBBLIGATI: Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione, relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di Comuni, si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse, se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO CIVIT (deliberazione 31 luglio 2013, n. 65): SOGGETTI OBBLIGATI: Deve ritenersi che, nei Comuni, sono assoggettabili agli obblighi di pubblicazione il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali. Tali soggetti sono obbligati a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, dei quali l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle. DECORRENZA OBBLIGHI: L'obbligo di pubblicare quanto prevede l'articolo 14 del dlgs 33/2013 decorre dalla sua entrata in vigore (20 aprile 2013). “Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da intendersi riferito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni”. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANI DIRIGENZIALI Le Pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le seguenti informazioni, relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza (art. 15): a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANI DIRIGENZIALI Sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi: a) la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali; b) l’indicazione dei soggetti percettori; c) l’indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; d) la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANI DIRIGENZIALI In caso di omessa pubblicazione degli indicati dati, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di legge. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i predetti dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI DOTAZIONE ORGANICA Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica ed al personale effettivamente in servizio ed al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 16). Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI RAPPORTI A TEMPO NON INDETERMINATO Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito dei dati afferenti la dotazione organica, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato (art. 17). Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo non indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI INCARICHI PROPRI DIPENDENTI E CONCORSI Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art. 18). Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione (art. 19). Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI VALUTAZIONE PERFORMANCE E PREMI Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 20). Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche (art. 21). Le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ENTI VIGILATI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Ogni amministrazione pubblica ed aggiorna annualmente (art. 22): a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ENTI VIGILATI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ENTI VIGILATI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Per ciascuno degli enti, sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti predetti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ENTI VIGILATI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai predetti enti, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Le Pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di (art. 23): a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Per ciascuno dei predetti provvedimenti, sono pubblicati i seguenti elementi: - il contenuto; - l'oggetto; - l’eventuale spesa prevista; - gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI AGGREGATI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati (art. 24; l’obbligo di pubblicazione decorre dal 20/10/2013). Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico, concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato, in conformità all’articolo 1, comma 28°, della legge n. 190/2012: “Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI CONTROLLI IMPRESE Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it i seguenti dati (art. 25): a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI VANTAGGI ECONOMICI Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/1990, i criteri e le modalità, cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 26). Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI VANTAGGI ECONOMICI La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI VANTAGGI ECONOMICI La pubblicazione degli atti di concessione di vantaggi economici comprende necessariamente quanto segue (art. 27): a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. Le predette informazioni sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto, che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI VANTAGGI ECONOMICI CIVIT (deliberazione 15 luglio 2013, n. 59): PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: - tutte le Pubbliche amministrazioni menzionate dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001; - gli enti pubblici nazionali, ivi comprese le aziende speciali assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici economici; - le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni summenzionate e le società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. AMBITO OGGETTIVO: la disposizione si riferisce a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. Non sono ricompresi i compensi dovuti a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. In ogni caso, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI VANTAGGI ECONOMICI CIVIT (deliberazione 15 luglio 2013, n. 59): EFFICACIA: Il decreto stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria ed è condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro. In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi, ma che nel corso dell’anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l’amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell’arco dell’anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l’importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all’art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l’amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l’atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI VANTAGGI ECONOMICI CIVIT (deliberazione 15 luglio 2013, n. 59): EFFICACIA: Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale, si deve ritenere che l’amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del decreto, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto. La pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione per l’efficacia. Tali atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio. Qualora l’amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale devono essere integrate da apposita comunicazione, in cui si dia atto delle avvenute modificazioni. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI VANTAGGI ECONOMICI CIVIT (deliberazione 15 luglio 2013, n. 59): MODALITA’ PUBBLICAZIONE: I dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezioni di secondo livello “Criteri e modalità” e “Atti di concessione”. Le informazioni, suddivise per anno, devono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell’importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.). Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI VANTAGGI ECONOMICI CIVIT (deliberazione 15 luglio 2013, n. 59): MODALITA’ PUBBLICAZIONE: Si ritiene che, nel caso di amministrazioni complesse articolate in uffici periferici, la pubblicazione possa considerarsi unitaria anche laddove i dati siano pubblicati nelle pagine degli uffici periferici, alle quali si deve pervenire attraverso link collocati nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione centrale. Si segnala che la Commissione, in data 13 aprile 2013, sul proprio sito istituzionale ha invitato le amministrazioni a non dare luogo alla trasmissione telematica delle informazioni relative ai procedimenti di concessione di sovvenzioni, prevista dall’art. 1, c. 27, della l. n. 190/2012, fino alla pubblicazione di specifiche indicazioni. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI-PROVINCIALI Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le altre province pubblicano i rendiconti, relativi dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate (art. 28). Sono, altresì, pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE BILANCI E GESTIONE PATRIMONIO Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione ed a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità (art. 29). Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 19, D.Lgs n. 91/2011), integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI CONTROLLI ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITA’ Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i seguenti atti (art. 31): a) I rilievi non recepiti degli organi di controllo interno; b) I rilievi non recepiti degli organi di revisione amministrativa e contabile; c) Tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI SERVIZI EROGATI E TEMPI DI PAGAMENTO Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici (art. 32). Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti» (art. 33). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: TRASPARENZA ONERI INFORMATIVI I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi (art. 34). Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i predetti atti sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento, di cui all’articolo 7, commi 2° e 4°, legge n. 180/2011. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni (art. 35): a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le relative informazioni; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati, previste dall’art. 58 del C.A.D.; c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PAGAMENTI INFORMATICI Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i seguenti dati ed informazioni (art. 36): - i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; - i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI Ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, ed, in particolare, dagli articoli 63 (avviso di preinformazione), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), 66 (modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi), 122 (disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia), 124 (appalti di servizi e forniture sotto soglia), 206 (disciplina settori speciali) e 223 (avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione), le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (art. 37). Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 57, comma 6°, Codice) la delibera a contrarre. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI Sono fatti salvi gli altri obblighi di pubblicità legale ed, in particolare, i seguenti (art. 1, comma 32°, legge n. 190/2012): - La struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. - Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. - Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all‘AVCP, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI OPERE PUBBLICHE Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali (art. 38): - i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; - le linee guida per la valutazione degli investimenti; - le relazioni annuali; - ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; - le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, L. n. 144/1999), incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI OPERE PUBBLICHE Le pubbliche amministrazioni pubblicano, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari ed agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione, previsti dall’articolo 128 del Codice dei contratti pubblici, in tema di programmazione dei lavori pubblici. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO Le pubbliche amministrazioni pubblicano (art. 39): a) Gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. La pubblicità di tali atti è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a), pubblicati, tempestivamente: - gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; - le delibere di adozione o approvazione; - i relativi allegati tecnici. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse, è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO INFORMAZIONI AMBIENTALI In materia di informazioni ambientali, restano ferme le disposizioni di maggior tutela, già previste (art. 40): - Dall‘articolo 3-sexies D.Lgs n. 152/2006: “chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale”; - Dalla legge n. 108/2001 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998”); - Dal D.Lgs n. 195/2005 (“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO INFORMAZIONI AMBIENTALI Al riguardo, occorre ricordare che l’informazione ambientale ha un contenuto molto ampio (art. 1, D.Lgs n. 195/2005): “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) i fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO INFORMAZIONI AMBIENTALI 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO INFORMAZIONI AMBIENTALI In ambito nazionale, risulta molto chiara la disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 1°, del D.Lgs n. 195/2005 (“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”): “L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. Ciò che appare chiaro, dalla riportata disposizione normativa, è che: • L’informazione ambientale può essere richiesta da chiunque; • Non vi è necessità di evidenziare alcun interesse. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO INFORMAZIONI AMBIENTALI La giurisprudenza, confermando l’indicata normativa, ha statuito che: • “Chiunque – cittadino e associazione – può, senza dimostrare uno specifico interesse e attraverso una generica richiesta, domandare informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale. Basta che la richiesta sia rivolta a un’autorità pubblica. Le autorità pubbliche che la detengono sono tenute a garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ma non lo sono gli enti non pubblici e non concessionari di un pubblico servizio” (Tar Lazio, n. 966/2012); • “Nello specifico settore della tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 195/2005, l'accesso all'informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse” (Consiglio di Stato, sez. VI^, n. 3.329/2012). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO INFORMAZIONI AMBIENTALI Le Autorità pubbliche (le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico) pubblicano, sui propri siti istituzionali, le informazioni ambientali, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni, previste dall’articolo 10 del D.Lgs n. 195/2005. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali, previsti dall’articolo 5 del D.Lgs n. 195/2005. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO INFORMAZIONI AMBIENTALI L'attuazione degli obblighi ora illustrati non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi previsti dall’articolo 11 del D.Lgs n. 195/2005 (accordi fra Stato, regioni e gli enti locali, per l’attuazione della disciplina in materia di informazioni ambientali). Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del decreto. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: TRASPARENZA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 41). Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: TRASPARENZA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA IN DEROGA Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge n. 225/1992, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano (art. 42): a) i provvedimenti adottati, con l’indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 1, c. 7°, legge n. 190/2012), svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, ed il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 43). Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA Il responsabile per la trasparenza controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: POTERI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori (art. 44). I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: POTERI CIVIT La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza (art. 45). La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: POTERI CIVIT La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi ai dati dei soggetti titolari di funzioni politiche, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI GENERALI L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono (art. 46): - elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; - eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione; - sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46). Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi ai componenti organi di indirizzo politico, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato (art. 47). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di enti e società partecipate (art. 22, c. 2°), dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge n. 689/1981. Tali sanzioni si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e, comunque, a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66): a) L’articolo 47 del decreto introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione di particolari obblighi di comunicazione e pubblicazione, previsti dall’articolo: 14 (dati ed informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico); - 22, comma 2° (dati di enti e società partecipate); - 47, comma 2° (amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico, il relativo compenso e le indennità di risultato). b) Tali dati ed informazioni sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66): c) SANZIONI: - Mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi ai componenti organi di indirizzo politico: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione + il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato + sanzioni generali. Occorre osservare che la sanzione pecuniaria è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, così come nessuna sanzione pecuniaria è prevista per il soggetto tenuto alla pubblicazione di tali dati che pur avendoli ricevuti non ha provveduto a pubblicarli. Sono a quest’ultimo applicabili le sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza previste dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33/2013. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66): c) SANZIONI: Violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di enti e società partecipate: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (la stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento) + divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate + sanzioni generali. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66): c) SANZIONI: - In caso di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, dalla lett. a) alla lett. f) del d.lgs n. 33 /2013 relativi agli organi di indirizzo politico, la CIVIT pubblica sul proprio sito istituzionale, i nominativi dei soggetti ai quali quelle informazioni si riferiscono e per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. E’ sanzionata pertanto la mancata pubblicazione, sia che derivi dalla mancata o incompleta comunicazione da parte dell’interessato, che dalla’inerzia del funzionario responsabile della pubblicazione il quale, pur disponendo dei dati, non ha provveduto a pubblicarli. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66): c) SANZIONI: - Ne consegue che qualora il Responsabile della trasparenza non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la pubblicazione (ovvero il Responsabile della trasparenza o l’OIV accertino che il responsabile della pubblicazione non ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui all’art. 14) è obbligato a segnalare alla CIVIT l’inadempimento rilevato. Il Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare l’eventuale successivo adempimento. - I nominativi rimangono pubblicati sino al completo adempimento da parte dell’amministrazione che dovrà essere tempestivamente segnalato alla CiVIT da parte del Responsabile della trasparenza. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66): PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE : - In base al rinvio operato dal decreto, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18 della legge n. 689/1981, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18). - In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione ed il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l’autonomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disciplina. L’adozione del regolamento deve essere tempestiva. d) D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66): d) PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE : - Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto, cui compete l’istruttoria, ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina. Quest’ultimi agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981. Si evidenzia che il procedimento per l’irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della CiVIT, dell’OIV e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66): d) PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE : - La pubblicazione dei dati deve avvenire tempestivamente tenuto conto che le sanzioni in argomento si applicano “a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore” del d.lgs. n. 33/2013 (v. art. 49 del d.lgs. n. 33/2013). A partire da tali date, la mancata pubblicazione che configura l’inadempimento, è presupposto per l’avvio del procedimento sanzionatorio. - La CiVIT nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa conferiti, verifica l’effettivo esercizio del potere sanzionatorio da parte delle amministrazioni, sia mediante verifica a campione sia a seguito di segnalazione (Responsabile o semplici cittadini). D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ATTUAZIONE OBBLIGHI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente» (art. 48). L’allegato individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Tali modelli possono essere aggiornati e modificati. Le Pubbliche amministrazioni, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi previsti nell’allegato. D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PRIMI ADEMPIMENTI O.I.V. CIVIT: (deliberazione 1° agosto 2013, n. 71): Alla luce degli esiti del monitoraggio effettuato nel 2012 e delle recenti previsioni normative in materia di trasparenza, in uno spirito di gradualità la CiVIT ritiene utile che gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, attestino l’assolvimento dei seguenti obblighi di pubblicazione: a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni; b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012; c) procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in considerazione dell’introduzione, da parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte; D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PRIMI ADEMPIMENTI O.I.V. CIVIT: (deliberazione 1° agosto 2013, n. 71): d) servizi erogati agli utenti, con riferimento ai costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai tempi medi di erogazione; e) accesso civico, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa. Gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, sono tenuti a pubblicare entro il 30 settembre 2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il Documento di Attestazione disponibile in Allegato 2, corredato della relativa Griglia disponibile in Allegato 1.