L’”AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” DOPO IL
D.LGS n. 33/2013: NATURA E
CONTENUTI DEI NUOVI
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
TRASPARENZA E PUBBLICITA’
R. Marrama (La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza
nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm.,
1989):
La pubblicità non coincide con la trasparenza, anche se ne costituisce
uno dei possibili elementi. La pubblicità è un mero stato di fatto
dell’atto, dell’organizzazione o del procedimento, mentre la
trasparenza è chiarezza e comprensibilità dell’azione
amministrativa. In questo senso, sarebbe pubblico, ma non
espressione di trasparenza, l’atto regolarmente pubblicato all’albo o
su un sito internet, ma in periodo festivo o abilmente occultato
oppure atti accessibili, ma “equivoci, oscuri e pertanto non
comprensibili all’accedente”.
TRASPARENZA E PUBBLICITA’
R. Marrama (La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza
nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm.,
1989):
Insomma, la trasparenza è un quid pluris sia rispetto alla pubblicità
che allo stesso diritto di accesso, imponendo all’amministrazione
il dovere di agire correttamente, al di là delle mere prescrizioni
formali della norma, nella consapevolezza che la democrazia ha
bisogno di un’esplicitazione comprensibile del potere.
Quindi, trasparenza: esplicitazione comprensibile del potere.
La trasparenza va oltre gli obblighi procedimentali, poiché richiede
una comprensibilità dell’azione amministrativa che esorbita dal
mero rispetto delle regole procedimentali.
TRASPARENZA E ACCESSO
L’accesso costituisce uno degli elementi della trasparenza, che,
tuttavia, rimane un concetto ben più ampio. La differenza
tra le due situazioni comporta la possibilità di una loro
valutazione differenziata, nel senso che l’accesso ad un atto
incomprensibile potrebbe non garantire la trasparenza o,
viceversa, la secretazione delle offerte o il differimento
dell’accesso potrebbe non confligere con la trasparenza.
Ad ogni modo, l’accesso è uno strumento della trasparenza ed
anzi è sul parametro della trasparenza che si misura la
legittimità o meno delle limitazioni all’accesso.
TRASPARENZA ED AFFIDAMENTO
Un’azione amministrativa comprensibile per i cittadini giustifica
un comportamento conseguente da parte del cittadino, mentre
invece un’amministrazione segreta o comunque “equivoca”
ingenera nel cittadino erronei convincimenti circa i
comportamenti dovuti (“affidamento negativo”)
Per tale ragione, la Corte di giustizia, pur affermando che è
possibile la modifica della disciplina regolativa di un settore
economico, tutela l’affidamento suscitato dalla disciplina
previgente per i rapporti in corso, imponendo che, per i
rapporti di durata, si stabiliscano almeno norme transitorie
(Corte UE, C-296/93 e C-307/93).
TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
Nel testo originario della legge n. 241 del 1990, la trasparenza non compare tra
i principi, enumerati all'articolo 1.
La dottrina non mancò, tuttavia, di rimarcare come essa costituisse un valore,
immanente all'ordinamento, in vista del quale "organizzare" istituti e
principi giuridici prossimi (buon andamento, imparzialità, legalità ed.
sostanziale), che quel valore tendessero a realizzare.
Nel dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, scaturito dalla legge n. 241/1990,
la trasparenza, pur riguardando il duplice profilo dell'attività e
dell'organizzazione di quella "casa di vetro“, che doveva essere
l'amministrazione per ì cittadini, era la risultante di istituti tutti riferibili al
procedimento (responsabile del procedimento, motivazione, istituti di
partecipazione e di garanzia) e trovava la sua massima espressione nel
diritto di accesso.
TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
“L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell’attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e
la trasparenza (art. 22, comma 2°, legge n. 241/1990,
come sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del
2009).
Tuttavia, “non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, comma 3°,
legge n. 241/1990).
TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
“Di conseguenza non è ammissibile utilizzare lo strumento
dell’accesso allo scopo di attivare forme di supervisione
di un’attività, che si sospetta inefficiente o inefficace, o di
cui si vuole verificare in via generale la legittimità: in
senso preclusivo dispone, del resto, la norma di chiusura
di cui all’art. 24, comma 3, della stessa legge n. 241 del
1990, in base al quale ««non sono ammissibili istanze di
accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle
pubbliche amministrazioni»” (Consiglio di Stato sez.
VI^, 12 marzo 2012, n. 1.402).
TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
Tuttavia è solo con il D.Lgs. n. 150/2009, all'articolo 11, che la
trasparenza subisce una mutazione genetica ed è configurata
come "accessibilità totale" ad una serie di dati
tendenzialmente
omnicomprensivi
dell'azione
e
dell'organizzazione delle amministrazioni (allocazione delle
risorse, assetti organizzativi, andamenti gestionali e risultati
delle attività), in funzione dei legittimi interessi dei cittadini e
di trasparenza per la collettività. Questa posizione qualificata e
diffusa alle informazioni pubbliche, in capo a ciascun
cittadino, è dichiaratamente volta, diversamente di quanto
previsto per l'accesso, "a favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (art. 11.
comma 1°).
TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
Articolo 11, comma 1°, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”):
La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso
lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti
ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione.
TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
La giuridicizzazione di un tale ambito di trasparenza si traduce
nella pubblicità di una serie di informazioni, che conferma la
distanza, sul piano del diritto positivo, tra accesso e trasparenza, in quanto il primo, si connota come una posizione
qualificata da un criterio di collegamento specifico tra il
soggetto richiedente l'accesso ed il dato che si vuole
conoscere.
In tale ottica, la trasparenza, pur sempre riferibile al duplice
versante organizzativo e "attivo" dell'amministrazione e,
quindi, al procedimento amministrativo, acquista una sua
ragion d'essere anche, e forse soprattutto, al di fuori dello
schema e del momento procedimentale in senso stretto.
TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
La "trasparenza totale" persegue finalità nettamente
diverse dall'accesso e connota un diverso modo di
essere delle Pubbliche amministrazioni, che non può
non dispiegare effetti sugli assetti organizzativi
specifici e sulle singole vicende dell'azione
amministrativa. L'accessibilità totale è vista, in primo
luogo, in funzione di servizio agli utenti e, ancora, sul
versante della collettività, in funzione di controllo
sociale diffuso sull'operato delle amministrazioni.
TRASPARENZA: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
La trasparenza, come disciplinata dal D.Lgs n. 150/2009, è
finalizzata:
a) all'efficienza dell’azione amministrativa;
b) alla prevenzione della corruzione ed, in generale, dei
fenomeni di cattiva amministrazione;
c) al miglioramento dei servizi pubblici, cui sono serventi sia
la disciplina della performance organizzativa sia l'adozione
di standard qualitativi e quantitativi nella logica del
"miglioramento continuo" delle prestazioni;
d) alla responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni,
che ispira i sistemi di misurazione e valutazione.
LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE:
I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Nei siti web istituzionali delle Pubbliche amministrazioni, sono
pubblicate: le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, i
bilanci e i conti consuntivi, i costi unitari di realizzazione delle
opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini,
nonché un indirizzo Pec, per consentire ai cittadini l’invio di istanze
o la richiesta informazioni sui procedimenti che li riguardano –
comma 29°).
Ogni amministrazione pubblica i risultati del monitoraggio periodico
del rispetto dei tempi procedimentali.
Le amministrazioni sono obbligate a rendere accessibile in ogni
momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai
procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle
relative allo stato della procedura, ai tempi all'ufficio competente in
ogni singola fase (comma 30°).
LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE:
I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
In particolare, le Pubbliche amministrazioni devono pubblicare le
informazioni relative ai procedimenti in materia di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera.
LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE:
I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Con riferimento alle procedure per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute a
pubblicare sui propri siti web: la struttura proponente,
l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a
presentare
offerte,
l'aggiudicatario,
l'importo
di
aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera,
servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Tali
informazioni sono trasmesse all'Avcp che provvede alla
ripubblicazione delle stesse sul proprio sito web. L'Autorità
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni
che hanno omesso di trasmettere e pubblicare tali
informazioni.
LA LEGGE ANTI-CORRUZIONE:
I PRINCIPI IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, devono essere
individuate le “informazioni rilevanti”, oggetto di
pubblicazione.
I titolari di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità
di utenti e consumatori possono agire in giudizio (art. 1, c.
1°, D.Lgs n. 198/2009).
La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni sul
sito istituzionale: - costituisce violazione degli standard
qualitativi ed economici; - determina responsabilità
dirigenziale imputabile al dirigente.
I ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LINEAMENTI GENERALI
Il Decreto legislativo n. 33/2013, recante riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è
stato emanato sulla base dell'articolo 1, comma 35, della legge
6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione".).
Tale delega prevede che il Governo adotti un decreto legislativo
per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o
l'integrazione delle disposizioni vigenti, anche prevedendo
nuove forme di pubblicità.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LINEAMENTI GENERALI
L'obiettivo del decreto è quello, in coerenza con i principi e criteri di
delega, di riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose
disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione,
trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni,
susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre
coerenti con la materia di settore e, per tale motivo, non
immediatamente fruibili.
L'intervento di semplificazione normativa non si limita alla sola
ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti, ma
modifica ed integra l'attuale quadro normativo, in coerenza,
peraltro, con la disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2012.
Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema
sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento
degli obblighi di pubblicazione.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LINEAMENTI GENERALI
Le disposizioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione integrano l'individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche, ai fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione e costituiscono, inoltre, a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale.
Entrata in vigore: 20 aprile 2013.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA
L'articolo 1 enuncia il principio generale di trasparenza,
riprendendo e rielaborando la definizione contenuta
nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n.
150/2009:
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA
Scopo del decreto e, dunque, della stessa trasparenza, è quello di
attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo
democratico sull'attività dell'amministrazione e della sua
conformità ai precetti costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel
servizio alla nazione, delle libertà individuali e collettive, dei
diritti civili, politici e sociali (comma 2°). La trasparenza, nel
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al
servizio del cittadino.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA
L'articolo 2 definisce l'ambito applicativo del decreto,
chiarendo che le disposizioni in esso contenute
individuano gli obblighi di trasparenza concernenti
l'organizzazione
e
l'attività
delle
pubbliche
amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione: la
pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti
istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire
un'effettiva conoscenza dell'azione delle PP.AA. e per
sollecitare ed agevolare modalità di partecipazione degli
utenti.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA
Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in
conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui
all’allegato “A”, nei siti istituzionali delle Pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e
dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di
chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente,
senza
autenticazione
ed
identificazione.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: LA TRASPARENZA
Articolo 3: “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi
dell’articolo 7”.
Tale disposizione mira a rendere effettivo il principio di totale
accessibilità delle informazioni, stabilendo il generale
principio di pubblicità di tutti i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria. Il modello cui la disposizione si
ispira è quello dei Freedom of Information Acts, di derivazione
statunitense, che garantisce l'accessibilità per chiunque lo
richieda di qualsiasi documento o dato inerente all'attività di
un'amministrazione pubblica, con le sole eccezioni previste
dalla legge.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA
Con l'articolo 4 (“limiti alla trasparenza”), il decreto tenta di
contemperare il principio della massima pubblicità dei dati e dei
documenti pubblici pubblicati sui siti web, con le contrapposte
esigenze di segretezza e di tutela dei dati personali.
Infatti, il comma 1° prevede che i dati personali, diversi dai dati
sensibili e dai dati giudiziari, possano essere diffusi attraverso siti
istituzionali e possano essere trattati con modalità tali da
consentirne l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i comuni
motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.
La pubblicazione dei dati relativi all'assunzione di incarichi
personali, relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di
uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti
titolari degli organi amministrativi, costituisce il presupposto per
la completa realizzazione della trasparenza pubblica, integrando
una finalità di rilevante interesse pubblico.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA
Al fine di favorire la massima conoscibilità e disponibilità dei dati
pubblici, quasi come norma di chiusura, il comma 3°,
dell’articolo 4, prevede la possibilità per le amministrazioni di
pubblicare qualsiasi altro dato, diverso da quelli previsti nel
decreto, comunque utili per favorire la massima disponibilità dei
dati pubblici, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in
presenza di dati personali e, comunque, fermi restando i limiti e
le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge
(“pubblicazioni ultronee”).
In caso di pubblicazione obbligatoria, le Pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (comma
4°).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA
Il comma 5° riproduce una disposizione già vigente, contenuta
nel Codice della privacy, che prevede l'accesso alle notizie
concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia
addètto ad una funzione pubblica ed alla relativa valutazione,
mentre sono sottratte all’ostensione:
- le notizie concernenti la natura delle infermità e degli
impedimenti personali o familiari, che causino l'astensione dal
lavoro;
- le componenti della valutazione o le notizie concernenti il
rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni
"sensibili".
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA
Il comma 6° mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di
esclusione dal diritto di accesso, come definiti nell'articolo
24, commi 1° e 6°, della legge n. 241/1990.
Art. 24, c. 1° - Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA
Art. 24, c. 6° - Con regolamento, il Governo può prevedere casi di sottrazione
all'accesso di documenti amministrativi:
a) Quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata,
alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla
continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare
riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le
azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e
alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche
investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e
delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle
indagini;
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA
Art. 24, c. 6° - Con regolamento, il Governo può prevedere casi di sottrazione
all'accesso di documenti amministrativi:
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche,
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli
interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale
di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: I LIMITI ALLA TRASPARENZA
Rimangono inoltre sottratti all'accesso:
• i dati statistici ufficiali, i quali possono essere diffusi solo in "forma
aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento
relativamente a persone identificabili" (art. 9, comma i, d.lgs n.
322/1989) e che sono soggetti anche agli ulteriori obblighi di
riservatezza stabiliti dalla normativa europea;
• gli altri dati, documenti ed informazioni anche di natura tecnica e
metodologica concernenti l'attività statistica ufficiale, che siano stati
assoggettati al segreto statistico in applicazione dell'art. 9, comma 3
del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, (ossia in casi
eccezionali e dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri),
Restano, infine, fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO
Articolo 5:
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L’eventuale omessa
pubblicazione obbligatoria pubblicazione di documenti o dati
comporta il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione
medesima.
Tale richiesta di accesso (comma 2°):
- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente;
- non deve essere motivata;
- è gratuita;
- va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione
obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel
sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette
contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo
l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti
risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente,
l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare
del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della L. n.
241/1990 (comma 4°).
Il comma 5° prevede, in caso di diniego, ritardo o inadempimento rispetto
ad una richiesta di accesso civico, un rinvio alle disposizioni del Codice
del processo amministrativo.
Il comma 6 stabilisce che la richiesta di richiesta di accesso civico
comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di
segnalazione di tale comportamento all'Ufficio di disciplina.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO
L'articolo 5 introduce nell'ordinamento nazionale un nuovo istituto
quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza: il
diritto di accesso civico.
Questa nuova forma di accesso mira, da un lato ad alimentare il
rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e le Pubbliche
amministrazioni; dall'altro a promuovere la cultura della legalità,
nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale diritto
rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini
sull'operato delle Pubbliche amministrazioni.
Questo istituto comporta un'estensione soggettiva del generale
diritto di accesso ai documenti amministrativi. Infatti, il comma
2° dell'articolo 5 riconosce a tutti il diritto di accesso civico,
anche coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico
qualificato (diretto, concreto e attuale).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO
Grazie all’accesso civico, la trasparenza si pone come diritto,
obiettivo, e come strumento di gestione della cosa pubblica.
Infatti, l’accesso civico comporta:
- L’ampliamento dei confini oggettivi e soggettivi del diritto
di accesso. La domanda di accesso civico non è, infatti,
condizionata né dall’obbligo della motivazione, né dalla
posizione soggettiva del richiedente. Mentre, il diritto di
accesso (tradizionale) è strumentale alla tutela di interessi
specifici ed ha ad oggetto atti e documenti individuati,
l’accesso civico sembra affiancarsi all’azione popolare e
porsi come mezzo di verifica diffusa dell’attività
amministrativa, da parte del cittadino.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO
- Il sorgere di una nuova forma di controllo “pubblico”,
accanto a quelle già previste dal sistema attuale dei
controlli amministrativi e politici.
- La conseguenza che l’intera disciplina è finalizzata a
dare effettività ai flussi dell’informazione pubblica,
non solo a fini conoscitivi, ma anche e soprattutto a
fini di programmazione, di prevenzione e di controllo
sociale.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO
RIFLESSIONI
A prima vista sembra che l’accesso civico sia un istituto
completamente stravolgente e derogatorio, in tema di accesso
ai documenti amministrativi. Ciò, in quanto la richiesta di
accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere
motivata. Limiti, questi, ben noti e sussistenti in tema di
“accesso ordinario”:
Art. 22, comma 1°, legge n. 241/1990: Ai fini del presente capo
si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati
di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO
RIFLESSIONI
Art. 2, comma 1°, Dpr n. 184/2006: Il diritto di accesso ai documenti
amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,
da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è richiesto l'accesso.
L’accesso ai documenti amministrativi richiede un interesse diretto,
concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso, con inammissibilità delle istanze di accesso “preordinate
ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche
amministrazioni”, essendo tale controllo estraneo alle finalità,
perseguite attraverso l’istituto di cui trattasi (Consiglio di Stato,
sez. VI^, n. 3.012/2013).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO CIVICO
RIFLESSIONI
Invero, non bisogna dimenticare che tale diritto, così ampio
e senza limiti, riguarda sempre e solo documenti che
dovevano già essere pubblicati dalla Pubblica
amministrazione. Quindi, documenti già oggetto, per
legge, di un obbligo di trasparenza generale ed indistinto.
Pertanto documenti diversi e non sempre coincidenti con
quelli interessati dall’accesso, previsto e disciplinato dalla
legge n. 241/1990.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa
la loro pubblicazione. L’eventuale omessa pubblicazione obbligatoria
pubblicazione di documenti o dati comporta il diritto di chiunque di
chiedere la pubblicazione medesima.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: STANDARD QUALITATIVI MINIMI
Le Pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni
riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla legge, assicurandone (art. 6):
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- l'indicazione della loro provenienza;
- la riutilizzabilità secondo quanto previsto dalla legge.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DATI APERTI:
PUBBLICAZIONE E RIUTILIZZO
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto ai
sensi dell’articolo 68 del C.A.D. (art. 7).
Formato dei dati di tipo aperto: un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati
stessi.
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria devono essere riutilizzabili, in conformità alle
leggi di settore (D.Lgs n. 196/2003; C.A.D.; D.Lgs n.
36/2006), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DURATA OBBLIGO PUBBLICAZIONE
I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria, sono (art. 8):
- pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale
dell'amministrazione;
- mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del
decreto;
- pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DURATA OBBLIGO PUBBLICAZIONE
Sono fatti salvi:
a) I diversi termini previsti dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali;
b) La pubblicazione dei dati, riferiti ai titolari di incarichi
politici (art. 14: atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione
della durata dell'incarico o del mandato elettivo; curriculum; compensi di
qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi viaggi di
servizio e missioni; dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; altri
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; dichiarazioni
fiscali). Tali dati devono essere pubblicati entro tre mesi
dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi
dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: DURATA OBBLIGO PUBBLICAZIONE
c) La pubblicazione dei dati, riferiti ai titolari di
incarichi dirigenziali-collaborazione-consulenza (art.
15: atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dati relativi allo
svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di
attività professionali; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto
di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato). Tali
dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla
nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione
dell'incarico.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUI SITI
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella
home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione
denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono
contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi
della normativa vigente (art. 9).
Le Amministrazioni non possono disporre filtri ed altre soluzioni
tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare
ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione
trasparente».
Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione (5
anni), i documenti, le informazioni ed i dati sono comunque
conservati e resi disponibili, all'interno di distinte sezioni del sito
di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della
sezione «Amministrazione trasparente».
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da
aggiornare annualmente (art. 10).
Il Programma deve indicare iniziative per garantire:
• a) un adeguato livello di trasparenza;
• b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative dirette
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
A tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione del
Piano di prevenzione della corruzione.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
Gli obiettivi indicati nel Programma sono formulati in
collegamento con la programmazione strategica e
operativa dell'amministrazione, definita in via
generale nel Piano della performance e negli analoghi
strumenti di programmazione previsti negli enti
locali.
Nell'ambito del Programma sono specificate le
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e
gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative
prima indicate.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio
sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione
trasparente» :
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il
relativo stato di attuazione;
b) il Piano della performance e Relazione sulla performance;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione;
d) i curricula e i compensi dei soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, collaborazioni e consulenze, nonché i curricula
dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità
al vigente modello europeo.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
CIVIT (deliberazione 4 luglio 2013, n. 50):
- Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato
come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di
prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato,
considerato che il Programma di norma integra una sezione del
predetto Piano. Il Programma triennale per trasparenza e l’integrità
e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere
predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il
coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi.
- In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti
programmatori, che ogni amministrazione potrà realizzare secondo
le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende
l’opportunità che, a regime, il termine per l’adozione dei due atti sia
lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, legge n. 190/2012). In sede
di prima applicazione, il termine è il 31 gennaio 2014.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
CIVIT (deliberazione 4 luglio 2013, n. 50):
- Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza
sono svolte, di norma, dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione. E’ opportuno precisare che,
laddove l’amministrazione abbia nominato due soggetti
distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per
quelle di prevenzione della corruzione, essa, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa, deve garantire un
coordinamento tra i due soggetti.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Ai fini dell’applicazione del decreto per «Pubbliche
amministrazioni» si intendono (art. 11):
a) Le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo;
b) Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni;
c) Le istituzioni universitarie;
d) Gli Istituti autonomi case popolari;
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
e) Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni;
f) Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali;
g) Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale;
h) L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie governative (D.Lgs n.
300/1999).
Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le
disposizioni del decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Alle società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni ed alle
società da esse controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, si applicano, limitatamente alla attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi
15°-33° della legge n. 190/2012.
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa
vigente in materia di trasparenza, secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DI ATTI
NORMATIVI E GENERALI
Le Pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle
norme di legge statale pubblicate nella banca dati
«Normattiva», che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e
l'attività (art. 12).
Devono essere pubblicate anche le direttive, le circolari, i
programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione ed
ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le
riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse,
ivi compresi i codici di condotta.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DI ATTI
NORMATIVI E GENERALI
Il
responsabile della trasparenza pubblica sul sito
istituzionale uno scadenzario, con l'indicazione delle date
di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e
lo comunica tempestivamente al Dipartimento della
funzione pubblica, per la pubblicazione riepilogativa su
base temporale in un'apposita sezione del sito
istituzionale (art. 13). L'inosservanza del presente comma
comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 46 (responsabilità dirigenziale, per danno
all’immagine e per l’erogazione del trattamento
accessorio).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI ORGANIZZATIVI
Le
pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le
informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento.
Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei
singoli uffici;
c) ill'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata
dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta
inerente i compiti istituzionali.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ORGANI INDIRIZZO POLITICO
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo
o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le Pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i
seguenti documenti ed informazioni (art. 14):
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ORGANI INDIRIZZO POLITICO
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni, previste dall’art. 2, della legge 441/1982:
• una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di
partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero»;
• copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche;
• una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno
fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero».
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ORGANI INDIRIZZO POLITICO
g) le attestazioni e le dichiarazioni concernenti le variazioni della
situazione patrimoniale (artt. 3 e 4, legge n. 441/1982),
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni
caso data evidenza al mancato consenso.
Le Pubbliche amministrazioni pubblicano i predetti dati entro tre
mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi
dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla
cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di
pubblicazione, le informazioni ed i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ORGANI INDIRIZZO POLITICO
CIVIT (deliberazione 31 luglio 2013, n. 65):
COMUNI OBBLIGATI: Sono soggetti agli obblighi di
pubblicazione, relativamente alla situazione reddituale e
patrimoniale dei titolari di cariche elettive, i Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando
l’obbligo di pubblicazione per tutti i Comuni,
indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle
informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo
art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di
Comuni, si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di
indirizzo politico delle stesse, se la popolazione
complessiva supera i 15.000 abitanti.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ORGANI INDIRIZZO POLITICO
CIVIT (deliberazione 31 luglio 2013, n. 65):
SOGGETTI OBBLIGATI: Deve ritenersi che, nei Comuni, sono
assoggettabili agli obblighi di pubblicazione il sindaco, gli assessori
ed i consiglieri comunali. Tali soggetti sono obbligati a dichiarare i
casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo
grado, dei quali l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio
sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni,
genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.
DECORRENZA OBBLIGHI: L'obbligo di pubblicare quanto prevede
l'articolo 14 del dlgs 33/2013 decorre dalla sua entrata in vigore (20
aprile 2013). “Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre
mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda,
infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da
intendersi riferito esclusivamente all’attuazione della disposizione
successivamente alle elezioni”.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ORGANI DIRIGENZIALI
Le Pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le seguenti
informazioni, relative ai titolari di incarichi amministrativi di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
nonché di collaborazione o consulenza (art. 15):
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ORGANI DIRIGENZIALI
Sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione dei relativi compensi:
a) la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali;
b) l’indicazione dei soggetti percettori;
c) l’indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato;
d) la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti
indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ORGANI DIRIGENZIALI
In caso di omessa pubblicazione degli indicati dati, il pagamento del
corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha
disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e
comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
ove ricorrano le condizioni di legge.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i predetti dati entro tre
mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla
cessazione dell'incarico.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e
curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
DOTAZIONE ORGANICA
Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del
personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica ed al personale
effettivamente in servizio ed al relativo costo, con l'indicazione della
sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 16).
Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente, i dati relativi
al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in
servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi
ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
RAPPORTI A TEMPO NON INDETERMINATO
Le
pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente,
nell’ambito dei dati afferenti la dotazione organica, i dati
relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, con l’indicazione delle diverse tipologie di
rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse
qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei
titolari dei contratti a tempo determinato (art. 17).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi al costo complessivo del personale a tempo non
indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
INCARICHI PROPRI DIPENDENTI E CONCORSI
Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con
l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni
incarico (art. 18).
Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione (art. 19).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono
costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché
quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio,
accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del
numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
VALUTAZIONE PERFORMANCE E PREMI
Le
pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art.
20).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del
premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non
dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento
accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli
incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai
livelli di benessere organizzativo.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti
necessari per la consultazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le
eventuali interpretazioni autentiche (art. 21).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le
informazioni trasmesse annualmente.
La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi
in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in
materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati,
anche in relazione alle richieste dei cittadini.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ENTI VIGILATI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Ogni amministrazione pubblica ed aggiorna annualmente (art.
22):
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione
o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate;
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ENTI VIGILATI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,
in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di
diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato
sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche,
oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche
amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche
in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina
dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i
rapporti tra l'amministrazione e gli enti.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ENTI VIGILATI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Per ciascuno degli enti, sono pubblicati i dati relativi alla ragione
sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione,
al
numero
dei
rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati
di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì
pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti
istituzionali degli enti predetti, nei quali sono pubblicati i dati
relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti
titolari di incarico.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
ENTI VIGILATI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
ai predetti enti, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a
qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza da parte
delle società direttamente controllate nei confronti delle
società
indirettamente
controllate
dalle
medesime
amministrazioni.
Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti
delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche,
quotate in mercati regolamentati e loro controllate.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le Pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano ogni sei
mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di (art.
23):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Per ciascuno dei predetti provvedimenti, sono pubblicati i
seguenti elementi:
- il contenuto;
- l'oggetto;
- l’eventuale spesa prevista;
- gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento.
La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica,
prodotta automaticamente in sede di formazione del
documento che contiene l'atto.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
AGGREGATI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in
forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li
pubblicano e li tengono costantemente aggiornati (art. 24;
l’obbligo di pubblicazione decorre dal 20/10/2013).
Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del monitoraggio periodico, concernente il rispetto dei tempi
procedimentali effettuato, in conformità all’articolo 1, comma
28°, della legge n. 190/2012: “Le amministrazioni provvedono
altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel
sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
CONTROLLI IMPRESE
Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e
facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito
istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it i
seguenti dati (art. 25):
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate
le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative
modalità di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle
attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare
per ottemperare alle disposizioni normative.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI VANTAGGI ECONOMICI
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge n.
241/1990, i criteri e le modalità, cui le amministrazioni
stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati (art. 26).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI VANTAGGI ECONOMICI
La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario. La sua eventuale omissione o incompletezza
è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria
responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita
concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di
controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista
concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche
ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione.
È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di concessione, qualora da tali dati
sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute
ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE
ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI VANTAGGI ECONOMICI
La pubblicazione degli atti di concessione di vantaggi economici
comprende necessariamente quanto segue (art. 27):
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di
altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Le predette informazioni sono riportate, nell'ambito della sezione
«Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile
consultazione, in formato tabellare aperto, che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate
annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE
DATI VANTAGGI ECONOMICI
CIVIT
(deliberazione 15 luglio 2013, n. 59):
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: - tutte le Pubbliche amministrazioni
menzionate dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001; - gli enti pubblici
nazionali, ivi comprese le aziende speciali assimilate dalla giurisprudenza
agli enti pubblici economici; - le società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni summenzionate e le società da esse controllate ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile.
AMBITO OGGETTIVO: la disposizione si riferisce a tutti quei provvedimenti
che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto
sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o
indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno
l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. Non sono
ricompresi i compensi dovuti a imprese e professionisti privati come
corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per
l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. In ogni caso, i
compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione vanno pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno
delle sotto-sezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE
DATI VANTAGGI ECONOMICI
CIVIT (deliberazione 15 luglio 2013, n. 59):
EFFICACIA: Il decreto stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria ed è
condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro. In base
a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati
con un unico atto, sia con atti diversi, ma che nel corso dell’anno solare
superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario.
Ove, quindi, l’amministrazione abbia emanato più provvedimenti i
quali, nell’arco dell’anno solare, hanno disposto la concessione di
vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei
mille euro, l’importo del vantaggio economico corrisposto, di cui
all’art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di
tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi,
l’amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione
legale di efficacia, l’atto che comporta il superamento della soglia dei
mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse
attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto
superamento della soglia.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE
DATI VANTAGGI ECONOMICI
CIVIT
(deliberazione 15 luglio 2013, n. 59):
EFFICACIA: Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate
su base pluriennale, si deve ritenere che l’amministrazione sia
comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché
emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del decreto,
ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione
degli anni successivi al suddetto decreto. La pubblicazione sul sito
istituzionale degli atti di concessione è condizione per l’efficacia.
Tali atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque,
prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio. Qualora
l’amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di
concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate
sul sito istituzionale devono essere integrate da apposita
comunicazione, in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE
DATI VANTAGGI ECONOMICI
CIVIT
(deliberazione 15 luglio 2013, n. 59):
MODALITA’ PUBBLICAZIONE: I dati devono essere
pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezioni di secondo
livello “Criteri e modalità” e “Atti di concessione”. Le
informazioni, suddivise per anno, devono essere pubblicate
in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad
esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare
dell’importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.). Per
evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il
più possibile le attività delle amministrazioni, i suddetti
elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere
anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE
DATI VANTAGGI ECONOMICI
CIVIT
(deliberazione 15 luglio 2013, n. 59):
MODALITA’ PUBBLICAZIONE: Si ritiene che, nel caso di
amministrazioni complesse articolate in uffici periferici, la
pubblicazione possa considerarsi unitaria anche laddove i dati
siano pubblicati nelle pagine degli uffici periferici, alle quali si
deve pervenire attraverso link collocati nell’ambito della
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
dell’amministrazione centrale.
Si segnala che la Commissione, in data 13 aprile 2013, sul
proprio sito istituzionale ha invitato le amministrazioni a non
dare luogo alla trasmissione telematica delle informazioni
relative ai procedimenti di concessione di sovvenzioni,
prevista dall’art. 1, c. 27, della l. n. 190/2012, fino alla
pubblicazione di specifiche indicazioni.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE
RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI-PROVINCIALI
Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le
altre province pubblicano i rendiconti, relativi dei gruppi
consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle
risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con
indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate (art. 28).
Sono, altresì, pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di
controllo.
La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la
riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da
assegnare nel corso dell'anno.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE BILANCI
E GESTIONE PATRIMONIO
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al
bilancio di previsione ed a quello consuntivo di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la
piena accessibilità e comprensibilità (art. 29).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano degli indicatori
e risultati attesi
di
bilancio (art. 19, D.Lgs n.
91/2011), integrato con le risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli
eventuali scostamenti.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di
locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI CONTROLLI
ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITA’
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli
atti cui si riferiscono, i seguenti atti (art. 31):
a) I rilievi non recepiti degli organi di controllo interno;
b) I rilievi non recepiti degli organi di revisione
amministrativa e contabile;
c) Tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti,
riguardanti
l'organizzazione
e
l'attività
dell'amministrazione o di singoli uffici.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI SERVIZI EROGATI
E TEMPI DI PAGAMENTO
Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il
documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
(art. 32).
Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti
e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il
relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento
all'esercizio finanziario precedente.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di
tempestività dei pagamenti» (art. 33).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: TRASPARENZA ONERI INFORMATIVI
I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti
amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni
dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori
o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la
concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o
eliminati con gli atti medesimi (art. 34).
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o
adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la
trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
i predetti atti sono pubblicati sui siti istituzionali delle
amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il
regolamento, di cui all’articolo 7, commi 2° e 4°, legge n. 180/2011.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti
informazioni (art. 35):
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del
nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale;
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare
all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è
prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari
e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui
presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per
la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può
essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il
procedimento
può
concludersi
con
il
silenzio
assenso
dell'amministrazione;
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e
i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i
tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari,
con le relative informazioni;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità
dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il
relativo andamento.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso
di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in
caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei suddetti
moduli o formulari. L'amministrazione non può
respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei
moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o
documenti, e deve invitare l'istante a integrare la
documentazione in un termine congruo.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o
l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di
accesso ai dati, previste dall’art. 58 del C.A.D.;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni
procedenti.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PAGAMENTI INFORMATICI
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano
nelle richieste di pagamento i seguenti dati ed
informazioni (art. 36):
- i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,
ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul
quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale;
- i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
CONTRATTI PUBBLICI
Ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal
Codice dei contratti pubblici, ed, in particolare, dagli articoli
63 (avviso di preinformazione), 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento), 66 (modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi), 122
(disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia), 124
(appalti di servizi e forniture sotto soglia), 206 (disciplina settori speciali)
e 223 (avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione), le informazioni relative alle procedure per
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture (art. 37).
Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare,
nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara (art. 57, comma 6°, Codice) la delibera a
contrarre.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
CONTRATTI PUBBLICI
Sono fatti salvi gli altri obblighi di pubblicità legale ed, in particolare,
i seguenti (art. 1, comma 32°, legge n. 190/2012):
- La struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli
operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di
aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o
fornitura; l'importo delle somme liquidate.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente
all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
informatici.
- Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali
informazioni all‘AVCP, che le pubblica nel proprio sito web in una
sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in
base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
OPERE PUBBLICHE
Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui
propri siti istituzionali (art. 38):
- i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere
pubbliche di competenza dell'amministrazione;
- le linee guida per la valutazione degli investimenti;
- le relazioni annuali;
- ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione,
ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte
delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si
discostino dalle valutazioni ex ante;
- le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (art. 1, L. n. 144/1999), incluse le funzioni
e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di
individuazione dei componenti e i loro nominativi.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
OPERE PUBBLICHE
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, le informazioni
relative ai tempi, ai costi unitari ed agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche completate. Le
informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web
istituzionale al fine di consentirne una agevole
comparazione.
Restano fermi gli obblighi di pubblicazione, previsti
dall’articolo 128 del Codice dei contratti pubblici, in tema
di programmazione dei lavori pubblici.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Le pubbliche amministrazioni pubblicano (art. 39):
a) Gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti
urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. La
pubblicità di tali atti è condizione per l'acquisizione
dell'efficacia degli atti stessi.
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a), pubblicati,
tempestivamente:
- gli schemi di provvedimento prima che siano portati
all'approvazione;
- le delibere di adozione o approvazione;
- i relativi allegati tecnici.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
La
documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente,
nonché delle proposte di trasformazione urbanistica
d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente, che comportino premialità
edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione
di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree
o volumetrie per finalità di pubblico interesse, è pubblicata in
una sezione apposita nel sito del comune interessato,
continuamente aggiornata.
Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente
legislazione statale e regionale.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
In materia di informazioni ambientali, restano ferme le
disposizioni di maggior tutela, già previste (art. 40):
- Dall‘articolo 3-sexies D.Lgs n. 152/2006: “chiunque, senza
essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse
giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni
relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio
nazionale”;
- Dalla legge n. 108/2001 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998”);
- Dal D.Lgs n. 195/2005 (“Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Al riguardo, occorre ricordare che l’informazione ambientale ha
un contenuto molto ampio (art. 1, D.Lgs n. 195/2005):
“qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva,
sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale
concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli
igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i
suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi;
2) i fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od
i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed
altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere
sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni
altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che
incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori
dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività
finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche,
usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per
quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di
cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di
cui ai punti 2) e 3)”.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
In ambito nazionale, risulta molto chiara la disposizione
contenuta nell’articolo 3, comma 1°, del D.Lgs n. 195/2005
(“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale”): “L'autorità pubblica rende
disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto,
l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia
richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio
interesse”.
Ciò che appare chiaro, dalla riportata disposizione normativa, è
che:
• L’informazione ambientale può essere richiesta da chiunque;
• Non vi è necessità di evidenziare alcun interesse.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
La giurisprudenza, confermando l’indicata normativa, ha statuito che:
• “Chiunque – cittadino e associazione – può, senza dimostrare uno
specifico interesse e attraverso una generica richiesta, domandare
informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale. Basta
che la richiesta sia rivolta a un’autorità pubblica. Le autorità pubbliche
che la detengono sono tenute a garantire che l’informazione ambientale sia
sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e
diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti
informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale
fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Ma non lo sono gli enti non pubblici e non concessionari di
un pubblico servizio” (Tar Lazio, n. 966/2012);
• “Nello specifico settore della tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs
n. 195/2005, l'accesso all'informazione ambientale deve essere consentito a
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente
dichiarare il proprio interesse” (Consiglio di Stato, sez. VI^, n.
3.329/2012).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Le Autorità pubbliche (le amministrazioni pubbliche statali, regionali,
locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di
pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni
pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità
amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico) pubblicano,
sui propri siti istituzionali, le informazioni ambientali, che
detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le
relazioni, previste dall’articolo 10 del D.Lgs n. 195/2005. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno
di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle
informazioni ambientali, previsti dall’articolo 5 del D.Lgs n.
195/2005.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE ED ACCESSO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
L'attuazione degli obblighi ora illustrati non è in alcun caso
subordinata alla stipulazione degli accordi previsti dall’articolo
11 del D.Lgs n. 195/2005 (accordi fra Stato, regioni e gli enti locali,
per l’attuazione della disciplina in materia di informazioni ambientali).
Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già
stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale
superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente
decreto.
Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del
medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione
ambientale garantiti dalle disposizioni del decreto.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: TRASPARENZA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei
servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed
organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e
fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di
tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente (art. 41).
Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento
degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo, nonché degli incarichi di
responsabile di dipartimento e di strutture semplici e
complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo
svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: TRASPARENZA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli
accordi con esse intercorsi.
Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità
previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie.
Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono
tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione
denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i
tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di
prestazione erogata.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PUBBLICAZIONE DATI INTERVENTI
STRAORDINARI E DI EMERGENZA IN DEROGA
Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e
urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso
di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le
amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla
legge n. 225/1992, o a provvedimenti legislativi di urgenza,
pubblicano (art. 42):
a) i provvedimenti adottati, con l’indicazione espressa delle norme di
legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali
intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti
di adozione dei provvedimenti straordinari.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33:
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione (art. 1, c. 7°, legge n. 190/2012),
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza, ed il suo nominativo è indicato nel Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 43).
Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni
pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33:
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del
quale sono previste specifiche misure di monitoraggio
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori
misure e iniziative di promozione della trasparenza in
rapporto con il Piano anticorruzione.
I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33:
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
Il responsabile per la trasparenza controlla ed assicura la
regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal presente decreto.
In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi
in materia di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile
segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico
dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle
altre forme di responsabilità.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33:
POTERI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE
L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza
tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della
performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi
indicatori (art. 44).
I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle
performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i
dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai
fini della misurazione e valutazione delle performance sia
organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione
dei dati.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33:
POTERI CIVIT
La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,
controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle
amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o
provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza (art. 45).
La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,
controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può
chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno
delle amministrazioni.
La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di
valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto
adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa
vigente.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33:
POTERI CIVIT
La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o
di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione
interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla
trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli
inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se
del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La
CIVIT controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi
di pubblicazione relativi ai dati dei soggetti titolari di funzioni
politiche, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali
non si è proceduto alla pubblicazione.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI GENERALI
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono (art. 46):
- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine
dell'amministrazione;
- sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato
alla performance individuale dei responsabili (art. 46).
Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi se
prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non
imputabile.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni
e dei dati relativi ai componenti organi di indirizzo
politico, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico
del responsabile della mancata comunicazione e il
relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato (art. 47).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di enti e
società partecipate (art. 22, c. 2°), dà luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal
conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta
giorni dal percepimento.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge n.
689/1981.
Tali sanzioni si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire
dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano
triennale della trasparenza e, comunque, a partire dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66):
a) L’articolo 47 del decreto introduce uno specifico sistema
sanzionatorio per la violazione di particolari obblighi di
comunicazione e pubblicazione, previsti dall’articolo: 14 (dati ed informazioni concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico); - 22, comma 2° (dati di enti
e società partecipate); - 47, comma 2° (amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio
incarico, il relativo compenso e le indennità di risultato).
b) Tali dati ed informazioni sono pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66):
c) SANZIONI:
- Mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati
relativi ai componenti organi di indirizzo politico: sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione + il relativo provvedimento
è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo
interessato + sanzioni generali.
Occorre osservare che la sanzione
pecuniaria è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di
incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri
di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, così come
nessuna sanzione pecuniaria è prevista per il soggetto tenuto alla
pubblicazione di tali dati che pur avendoli ricevuti non ha provveduto a
pubblicarli. Sono a quest’ultimo applicabili le sanzioni per la violazioni
degli obblighi di trasparenza previste dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. n.
33/2013.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66):
c) SANZIONI: Violazione degli obblighi di pubblicazione dei
dati di enti e società partecipate: sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione (la stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio
incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal
conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta
giorni dal percepimento) + divieto di erogare somme a
qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti
di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate
+ sanzioni generali.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66):
c) SANZIONI:
- In caso di mancata attuazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, dalla lett. a) alla lett. f)
del d.lgs n. 33 /2013 relativi agli organi di indirizzo politico,
la CIVIT pubblica sul proprio sito istituzionale, i nominativi
dei soggetti ai quali quelle informazioni si riferiscono e per
i quali non si è proceduto alla pubblicazione. E’ sanzionata
pertanto la mancata pubblicazione, sia che derivi dalla
mancata o incompleta comunicazione da parte
dell’interessato, che dalla’inerzia del funzionario
responsabile della pubblicazione il quale, pur disponendo
dei dati, non ha provveduto a pubblicarli.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66):
c) SANZIONI:
- Ne consegue che qualora il Responsabile della trasparenza non
riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la
pubblicazione (ovvero il Responsabile della trasparenza o
l’OIV accertino che il responsabile della pubblicazione non ha
provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui all’art.
14) è obbligato a segnalare alla CIVIT l’inadempimento
rilevato. Il Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare
l’eventuale successivo adempimento.
- I nominativi rimangono pubblicati sino al completo
adempimento da parte dell’amministrazione che dovrà essere
tempestivamente segnalato alla CiVIT da parte del
Responsabile della trasparenza.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66):
PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
PECUNIARIE :
- In base al rinvio operato dal decreto, e tenuto conto delle previsioni degli
articoli 17 e 18 della legge n. 689/1981, ciascuna amministrazione
provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio
regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici
le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal
legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione
delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14);
quello della separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e
quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).
- In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare
il procedimento di irrogazione della sanzione ed il soggetto che irroga la
sanzione di norma, e compatibilmente con l’autonomia riconosciuta agli
enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di
disciplina. L’adozione del regolamento deve essere tempestiva.
d)
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66):
d) PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
PECUNIARIE :
- Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti, nell’esercizio della
loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto, cui compete
l’istruttoria, ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni.
Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono
demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della
corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina. Quest’ultimi
agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella
legge n. 689/1981. Si evidenzia che il procedimento per
l’irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione
della mancata pubblicazione da parte della CiVIT, dell’OIV e del
Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il
procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento
adottato da ciascuna amministrazione.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: SANZIONI PER CASI SPECIFICI
CIVIT: (deliberazione 31 luglio 2013, n. 66):
d) PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
PECUNIARIE :
- La pubblicazione dei dati deve avvenire tempestivamente tenuto
conto che le sanzioni in argomento si applicano “a partire dalla
data di adozione del primo aggiornamento del Programma
triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore” del d.lgs. n. 33/2013 (v. art. 49 del
d.lgs. n. 33/2013). A partire da tali date, la mancata pubblicazione
che configura l’inadempimento, è presupposto per l’avvio del
procedimento sanzionatorio.
- La CiVIT nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa
conferiti, verifica l’effettivo esercizio del potere sanzionatorio da
parte delle amministrazioni, sia mediante verifica a campione sia
a seguito di segnalazione (Responsabile o semplici cittadini).
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: ATTUAZIONE OBBLIGHI
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli
e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente» (art. 48).
L’allegato individua modelli e schemi standard per
l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
Tali modelli possono essere aggiornati e modificati.
Le Pubbliche amministrazioni, nell'adempimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute
a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi previsti
nell’allegato.
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PRIMI ADEMPIMENTI O.I.V.
CIVIT: (deliberazione 1° agosto 2013, n. 71):
Alla luce degli esiti del monitoraggio effettuato nel 2012 e delle
recenti previsioni normative in materia di trasparenza, in uno
spirito di gradualità la CiVIT ritiene utile che gli OIV, o le altre
strutture interne a ciò deputate, attestino l’assolvimento dei
seguenti obblighi di pubblicazione:
a)
dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni;
b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione
maturati al 31 dicembre 2012;
c) procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei
dati assume rilievo anche in considerazione dell’introduzione, da
parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso
di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a
istanza di parte;
D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33: PRIMI ADEMPIMENTI O.I.V.
CIVIT: (deliberazione 1° agosto 2013, n. 71):
d) servizi erogati agli utenti, con riferimento ai costi
contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai
tempi medi di erogazione;
e) accesso civico, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 con
riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali
è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in
cui questa sia stata omessa.
Gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, sono tenuti a
pubblicare entro il 30 settembre 2013, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, il Documento di Attestazione
disponibile in Allegato 2, corredato della relativa Griglia
disponibile in Allegato 1.
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