Sentenze interessanti – N.37/2013 1) Giudice di pace di Ravenna del 14 novembre 2013 – provvedimento di espulsione adottato a seguito di visita auxologica, dalla quale sarebbe emersa un’età anagrafica di 18 anni dell’espellendo – quadro probatorio non sempre pienamente attendibile sulla scorta della letteratura medico-scientifica – predominanza del certificato di nascita che attesta invece la minore età E’ annullato il decreto di espulsione, adottato a seguito dell’esito dell’esame auxologico dal quale sarebbe emerso un’età anagrafica dell’espellendo di 18 anni. Tale esame, sulla scorta della letteratura medico – scientifica, non è ritenuto pienamente attendibile in quanto dà comunque un margine di errore, dato dalla diversa maturazione scheletrica di soggetti che vivono in condizioni di vita e salute diversi e di diversa etnia. Deve, pertanto, darsi valore preponderante al contenuto del certificato di nascita, che attesta invece che il ricorrente è minorenne e che è stato ritenuto falso, non tanto per ragioni evidenti sue proprie, ma solo in conseguenza del surriferito esame auxologico. Riferimenti normativi art. 19, comma 2, lettera a), TU 2) TAR Lazio n. 10146 del 27 novembre 2013 – domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro autonomo – rigetto motivato dalla mancata previsione normativa – erroneità dell’interpretazione seguita dall’amministrazione E’ illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno, da motivi religiosi a lavoro autonomo, motivato dalla mancata previsione sotto il profilo normativo. In mancanza di una disciplina espressa, a meno di ritenere le disposizioni di cui all’articolo 14 del D.P.R. n. 394 del 1999, di carattere eccezionale e derogatoria di un regime generale, soccorrono, infatti, gli ordinari criteri interpretativi. In presenza di lacune della normativa si può, quindi, far riferimento alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (art. 14 preleggi), come deve essere considerata, rispetto al caso di specie, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro. Pertanto, poiché rispetto al permesso di soggiorno per motivi di studio è ammessa la conversione sia in lavoro autonomo che subordinato, non c’è ragione di ritenere che una tale conversione non sia possibile rispetto al permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi, per il quale vi è una evidente analogia di situazioni. La astratta possibilità di conversione del permesso di soggiorno deve essere, però, in concreto valutata in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in questo caso, per lavoro autonomo, quindi, in particolare, ai prescritti requisiti di reddito. Riferimenti normativi art. 14, Regolamento 3) TAR Lazio n. 9972 del 21 novembre 2013 – emersione 2009 – carenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro – legittimità del rigetto della domanda di emersione E’ respinto il ricorso avverso il diniego della domanda di emersione, motivato dalla carenza del requisito reddituale in capo alla datrice di lavoro. La procedura di emersione non può essere considerata conclusa in caso di mancata comparizione del datore di lavoro; non è infatti la presentazione dell’istanza di emersione che ha effetto sanante dell'irregolarità del rapporto di lavoro pregresso sulla sola base dell'avvenuta prestazione del rapporto lavorativo, e quindi sulla sola base dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 1 ter della legge n. 102/2009, indipendentemente dalla volontà e dal possesso dei requisiti soggettivi prescritti per il datore di lavoro. Nel caso di specie, il procedimento di emersione non si è concluso per la mancanza di un requisito richiesto dalla norma in capo al datore di lavoro per consentirgli di regolarizzare un lavoratore domestico ovvero il reddito non inferiore a ventimila euro. La mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese nella domanda con la situazione reddituale della richiedente, secondo quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, come prescritto dalla normativa, e, quindi, la mancanza dei presupposti per la regolarizzazione ha comportato il mancato perfezionamento della procedura di emersione. Ne consegue che qualsiasi altra circostanza risulta irrilevante ed in maniera legittima è stato disposto il rigetto della domanda di regolarizzazione senza alcuna ulteriore attività amministrativa. 09/12/2013 1/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Riferimenti normativi art. 1 ter, comma 4, lettera d), legge n. 102/2009 4) TAR Lazio n. 9804 del 15 novembre 2013 – procedimento per il riconoscimento del diritto d’asilo – illegittimità del diniego della domanda di richiesta di accesso agli atti Il diniego all’accesso è illegittimo e deve essere annullato con accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti del procedimento avviato con la domanda per il riconoscimento del diritto d’asilo. Nel caso di specie, il richiedente è il titolare della situazione giuridica tutelata dalla norma sul diritto di asilo; situazione giuridica, peraltro, considerata dall’ordinamento di diritto soggettivo. E’ evidente dunque l’interesse del ricorrente alla conoscenza degli atti di tale procedimento. L’articolo 22 della legge n. 241 del 1990 definisce, infatti, il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Riferimenti normativi art. 22, legge n. 241/1990 5) TAR Lombardia n. 2609 del 22 novembre 2013 – emersione 2012 – illegittimità del silenzio inadempimento E’ accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, in merito al procedimento inerente la procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 del D.Lgs. n. 109 del 2012. Reputa il Collegio che l’eventuale inerzia del datore di lavoro non può giustificare la mancata conclusione del procedimento, dovendo l’amministrazione in ogni caso adottare un provvedimento espresso, il cui contenuto deve essere determinato sulla base di tutte le risultanze dell’istruttoria svolta. Per effetto dell’accoglimento del gravame, la Prefettura dovrà di conseguenza provvedere sulla domanda della ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Riferimenti normativi art. 117, c.p.a. 6) TAR Lombardia n. 2584 del 21 novembre 2013 – domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – rifiuto motivato dalla carenza del requisito reddituale – insufficienza del quadro istruttorio assunto dall’amministrazione ai fini dell’esame della pratica – illegittimità del rifiuto E’ illegittimo il provvedimento, col quale è stata rifiutata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a causa della carenza del requisito reddituale in capo al richiedente. Il provvedimento impugnato non ha minimamente valutato l’inserimento sociale del ricorrente, il quale si trova in Italia dall’età di quattordici anni, assieme alla madre ed al fratello, avendo pertanto perduto ogni legame con il paese d’origine. Inoltre, l’amministrazione, nel procedere al doveroso riesame della posizione del ricorrente, anche con riguardo al possesso di fonti lecite di sostentamento, dovrà considerare, in aggiunta alla possibilità di tenere conto dei redditi della madre, convivente con il medesimo ricorrente, che questi, sebbene successivamente all’instaurazione del presente giudizio, ha documentato di aver costituito un rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato. Occorre, infatti, riconoscere il giusto rilievo ai fatti sopravvenuti ed alla circostanza che, in rapporto alla situazione lavorativa dell'istante, sussistano tutti i presupposti per il rilascio del citato permesso, dando rilievo alle sopravvenienze capaci di determinare l'accoglimento della pretesa del ricorrente, quali appunto la titolarità di un nuovo contratto di lavoro. Riferimenti normativi artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU art. 13, commi 2 e 2 bis, Regolamento 09/12/2013 2/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 7) TAR Toscana n. 1613 del 26 novembre 2013 – domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – rifiuto per insussistenza del requisito reddituale – valutazione rivolta al passato e non invece proiettata al contesto attuale – illegittimità del rifiuto E’ illegittimo il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, assunto sulla base della carenza del requisito reddituale. Diversamente da quanto affermato in giurisprudenza, la Questura e la Prefettura hanno operato una valutazione della capacità reddituale del ricorrente tutta rivolta al passato e non comprendente la sostanziale innovazione del quadro ricostruttivo derivante dalla disponibilità della società ad assumere il ricorrente in qualità di lavoratore dipendente; con tutta evidenza, si trattava, quindi, di una sostanziale innovazione del rapporto lavorativo del ricorrente che doveva trovare autonoma considerazione, soprattutto con riferimento alle possibili modificazioni in positivo che tale modificazione poteva determinare su una capacità economica di mantenimento autonomo finora insufficiente a giustificare la permanenza in Italia del ricorrente. Riferimenti normativi artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU art. 13, commi 2 e 2 bis, Regolamento 8) TAR Toscana n. 1575 del 20 novembre 2013 – emersione 2012 – rigetto della domanda a causa dell’irregolarità della documentazione prodotta, a corredo dell’istanza, rivelatasi poi falsa – legittimità del rigetto E’ infondato il ricorso avverso il rigetto della domanda di emersione, disposto per il fatto che la firma depositata sul documento del Consolato generale è difforme da quella depositata ufficialmente presso l’Ufficio legalizzazioni della Prefettura. Nella fattispecie, il documento richiamato dal ricorrente è stato ritenuto privo di efficacia probante in quanto la firma in esso riportata non poteva essere legalizzata essendo difforme da quella depositata agli atti della Prefettura. Dai reiterati accertamenti disposti dall’amministrazione presso il Consolato, le firme e i relativi documenti non sono risultati autentici, ragion per cui è da ritenersi, oltre che legittimo, del tutto dovuto, il provvedimento impugnato. Riferimenti normativi art. 5, commi 1, 12 e 15, D.Lgs. n. 109/2012 9) TAR Toscana n. 1547 dell’11 novembre 2013 – decreto flussi – domanda di richiesta di nulla osta al lavoro domestico – rigetto per carenza reddituale del datore di lavoro – mancata considerazione dei redditi del coniuge ai fini del raggiungimento della soglia stabilita – illegittimità del rigetto E’ illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato domestico, motivato sulla carenza del requisito reddituale in capo alla richiedente. Al riguardo, va innanzitutto rilevato che il parametro reddituale cui fa riferimento il provvedimento impugnato non è direttamente stabilito dalla legge o dal Regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione, bensì da una fonte normativa secondaria (la circolare n. 1/2005 del Ministero del lavoro) che, per quanto non contestata dalla ricorrente va interpretata, secondo la giurisprudenza di questo T.A.R., ragionevolmente nel senso che, ai fini della verifica della capacità economica dell'impresa, rilevano anche altri elementi idonei a comprovare l'idoneità della stessa a sostenere gli oneri della futura assunzione. Da qui l’opportunità, non apertamente disconosciuta dall’amministrazione, che nel computo del reddito del datore di lavoro, ove si tratti di un lavoratore assunto come collaboratore familiare, si tenga conto anche del reddito del coniuge, pure se non espressamente indicato dalla legge. Riferimenti normativi art. 22, comma 5, TU art. 30 bis, comma 8, Regolamento 09/12/2013 3/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 10) TAR Toscana n. 1527 dell’11 novembre 2013 – domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato – rigetto motivato dalla mancata acquisizione della disponibilità della quota – adempimento di spettanza dell’amministrazione e non della parte – illegittimità del rigetto Va annullato il provvedimento, con il quale l’amministrazione ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, sul presupposto che necessitava, da parte del richiedente, l’acquisizione della disponibilità della quota. Al riguardo, come già osservato in sede cautelare, è stato fatto presente che, diversamente dalla tesi portata avanti dall’amministrazione, fermo restando il rispetto delle quote di flusso previste per l'anno di riferimento, l’attestazione della disponibilità di una quota, nell’ambito del numero complessivo annuale dei flussi d’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nel caso di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale non costituisce onere del richiedente, ex art. 24, comma 4, del T.U. sull’immigrazione, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno. Tale adempimento, invece, deve essere assicurato d’ufficio dall’amministrazione procedente. Riferimenti normativi art. 24, comma 4, TU art. 38, comma 7, Regolamento 09/12/2013 4/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 (9uf. )Ofo/ J3 ~. 6l54/A3 Vì:1lc L.B. Albcrti n. 9 • 48100 RAVENNA Ricorso R.G. n. 2210/2013 presentato da: HC - Avv. A. Maestri contro PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA In Punto a : Opposizione a decreto di espulsione Il GIUDICE DI PACE DI RAVENNA Dott. Anna Maria Venturelli Letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 11/1 J/13 Premesso che · presentava opposizione ex art. 13, co- con ricorso depositato in data 3/6/13 Hr 8 T.U. 286/98 avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confroriti in data 20/9/13 e notificatogli in pari data; il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento per ìnespellabilità della stesso per ' ''' / violazione art. 19 D. L.gs. n. 286198 essendo minorenne - la Prefettura ha fatto pervenire nota informativa. In merito si OSSERVA Dalla dichiarazione rilasciata dal teste C: iio - Sovrintendente di P.S. in servizio presso la Questura di Ravenna • emerge che ì1 ricorrente si presentava spontaneamente in chiedere aiuto in quanto privo di alloggio c: sostentamento ed esibendo un certificato di nascita rilasciato dalle Autorità del suo Paese dal qua1e risultava essere minorenne e veniva quindi collocato presso una struttura per minorenni. Il teste dichiarava poi di avere appreso che i responsabili della struttura avevano richiesto al Giudice Tutelare di sottoporre lo straniero a visita auxologia. In conseguenza deWesito dell'esame auxologico, che indicava un'età ossea dello straniero compatibile con l'età anagrafica di 18 anni veniva emesso dal Prefetto dì Ravenna il prowedìmento di espulsione impugnato. Il suddetto teste dichiarava poi che il certificati anagrafico dello straniero veniva giudicato falso solo in conseguenza dell'esito dell'esame uxologico. 09/12/2013 5/61 r""H'''••f\I << OC:O I I C:4-i+iC:lì J...I Sentenze interessanti – N.37/2013 Ora tale esame non è ritenuto dalla letteratura medico - .scientifica pienamente attendibile in quanto da comunque un margine dì errore, dato dalla diversa maturazione scheletrica dì soggetti che vivono in condizioni di vita e salute diversi e di diversa etnia. Tenuto conto di ciò ed in presenza di un certificato di nascita che attesta invece che il ricorrente è minorenne, è che stato ritenuto falso non per ragioni evidenti sue proprie (timbri inesistenti, errori di grammatica inglese, carta non appropriata ccc.)~ ma solo in conseguenza dell'esito dell'esame uxologìco, deve darsi valore preponderante al contenuto di detto certificato. Stante ciò nei confronti del ricorrente non doveva essere emesso il prowedimento di espulsione visto l'espresso divìeto di cui all'art. 19, comma 2 lctt. u) D.L 286/98. Sussistono gustì motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Si annulla ìl decreto di espulsione emesso nei confronti di , ld in data 20/09/2013 dal Prefetto dì Ravenna. Spese compensate Il G udice di Pace Depositato in Cancelleria il 11 ·.4 NOV. 20tl :j • ì l\a~ Depositato in Cancelleria 09/12/2013 6/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 N. 10146/2013 REG.PROV.COLL. N. 01241/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2013, proposto da: rappresentato e difeso dagli avv. Mario Antonio Angelelli, Luca Santini, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso,23; contro Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del provvedimento della Questura di Roma del 10/04/2012 notificato in data 20.12.2012 con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro autonomo; 09/12/2013 7/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente è entrato in Italia nel 2003 con un permesso di soggiorno per motivi religiosi, successivamente rinnovato fino al febbraio 2011. A tale scadenza ha chiesto la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, affermando di aver lasciato gli studi ed esercitando una attività imprenditoriale. La Questura, con provvedimento del 10 aprile 2012, respingeva la richiesta, non ritenendo ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi. Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: falsa ed erronea interpretazione dell’articolo 14 del d.p.r. 394 del 1999; mancata applicazione dell’articolo 5 del d.lgs. n. 286 del 1998; violazione dell’articolo 19 della Costituzione; Si è costituita l’Avvocatura dello Stato con atto di forma e depositando documentazione. 09/12/2013 8/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Alla camera di consiglio del 14 marzo 2013 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. All’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato. L’art. 14 del d.p.r. n. 394 del 31 agosto 1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevede, al primo comma, che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari possa essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative; b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; Il comma 3 specifica, poi, che, con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta. 09/12/2013 9/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Le successive disposizioni dei commi 4, 5 e 6 riguardano, in particolare, la disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di studio, prevedendo non solo che consentano comunque l’attività lavorativa, anche se in misura limitata. Infatti, in base al comma 4, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. Il comma 6 prevede la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche se solo nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro sia per motivi di lavoro subordinato, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico sia per motivi di previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto. Da tali disposizioni la giurisprudenza ha tratto un principio generale di conversione dei premessi di soggiorno quando si verifichino i presupposti di un titolo di soggiorno diverso, purchè nel rispetto delle quote di ingresso. Secondo tale orientamento, infatti, la indicazione delle possibilità di conversione di cui all’articolo 14 non può ritenersi tassativa, ristretta 09/12/2013 10/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 quindi alle ipotesi espressamente disciplinate, ma riguarda ogni titolo di soggiorno. In particolare, la giurisprudenza , anche della sezione, si è già pronunciata sulla possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi sia per motivi di lavoro subordinato che autonomo. L'art. 14, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, nell'indicare le attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari, di studio, espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l'attività effettivamente svolta. La predetta disposizione, tuttavia, non può interpretarsi nel senso che soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita. Ciò nella considerazione che la menzionata disposizione non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle sopra citate (Tar Lazio sez. II quater, 05/02/2009, 1206). Una diversa interpretazione sarebbe gravemente discriminatoria tra chi si trova in Italia in forza di un titolo di soggiorno per motivi religiosi rispetto, ad esempio, a chi sia entrato nel territorio nazionale con un permesso per motivi di studio o formazione. In mancanza di una disciplina espressa, a meno di ritenere le disposizioni di cui all’articolo 14 del d.p.r. n. 394 del 1999, di 09/12/2013 11/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 carattere eccezionale e derogatoria di un regime generale, soccorrono, infatti, gli ordinari criteri interpretativi. In presenza di lacune della normativa si può, quindi, far riferimento alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe ( art 14 preleggi), come deve essere considerata, rispetto al caso di specie, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro . Pertanto, poiché rispetto al permesso di soggiorno per motivi di studio è ammessa la conversione sia in lavoro autonomo che subordinato, non c’è ragione di ritenere che una tale conversione non sia possibile rispetto al permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi, per il quale vi è una evidente analogia di situazioni. Il provvedimento dell’Amministrazione basato sulla mancata previsione della conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi è quindi illegittimo e deve essere annullato. La astratta possibilità di conversione del permesso di soggiorno deve essere, però, in concreto valutata in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in questo caso, per lavoro autonomo, quindi, in particolare, ai prescritti requisiti di reddito. Inoltre, l’orientamento della giurisprudenza, rispetto al quale il Collegio ritiene non vi siano specifiche ragioni per discostarsi nel caso di specie, è costante nel considerare i permessi di soggiorno rilasciati in base alla conversione di altro titolo di soggiorno sottoposti al rispetto delle quote di ingresso ( Cfr Consiglio Stato , sez. VI, 03 maggio 2010 , n. 2498, per cui i limiti derivanti dalle quote di accesso, annualmente definite con d.P.C.M., devono essere considerati presupposto per il rilascio di qualsiasi permesso di 09/12/2013 12/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 soggiorno; cfr, altresì, T.A.R. Lazio sez. II quater n. 5842 dell’11/06/2013). Tale interpretazione è confermata anche dalle disposizioni espresse dell’art 14 commi 5 e 6 del d.p.r. n. 394 del 1999, relative ai permessi di soggiorno per motivi di studio . In particolare, il comma 5 dispone che , fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. La conversione del permesso di soggiorno è quindi soggetta ai requisiti specifici previsti per il titolo di soggiorno richiesto e al rispetto delle quote di ingresso. Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato, salva la valutazione della sussistenza di tali elementi ai fini del rilascio del permesso di cui alla richiesta di conversione. In relazione alla particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. 09/12/2013 13/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Stefano Toschei, Presidente FF Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore Maria Laura Maddalena, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 09/12/2013 14/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 N. 09972/2013 REG.PROV.COLL. N. 04575/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4575 del 2012, proposto da: rappresentato e difeso dall'avv. Mario Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso,23; contro Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Roma; per l'annullamento del provvedimento prot. 142381 reso dalla Prefettura - sportello unico per l'immigrazione di Rroma in data 5.8.2010 con il quale veniva respinta la domanda volta ad ottenere l'emersione dal lavoro 09/12/2013 15/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 irregolare e la sanatoria della posizione di soggiorno ai sensi dell’ art.1-ter della l. n. 102/09 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Per la ricorrente era stata presentata, via internet, domanda di emersione di lavoro irregolare dalla signora Antonina Costa il 23 settembre 2009 con la dichiarazione espressa, richiesta a pena di inammissibilità, del possesso di un reddito imponibile annuo, risultante dalla dichiarazione, non inferiore a ventimila euro. La signora Costa è stata convocata il 15 marzo 2010, il 28 maggio 2010 e il 13 luglio 2010 presso l’ufficio dello sportello unico per l’immigrazione anche per l’integrazione della documentazione relativa al reddito, necessaria per la accoglimento della pratica di emersione. Poiché non si presentava né integrava tale documentazione, lo Sportello unico per l’immigrazione respingeva la richiesta di emersione con decreto del 5 agosto 2010. Avverso tale provvedimento, notificato al datore di lavoro il 1 settembre 2010, e conosciuto dalla ricorrente a seguito di istanza di 09/12/2013 16/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 accesso il 15 marzo 2012 è stato proposto il presente ricorso notificato il 11 maggio 2012 per i seguenti motivi: erronea e falsa applicazione dell’articolo 1 ter della legge n. 102 del 2009; dell’articolo 1 della legge 241 del 1990 e dell’articolo 46 del d.p.r. 445 del 2000; Si è costituita l’Avvocatura dello Stato depositando documentazione. All’udienza pubblica del 17 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione. In via preliminare il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, in relazione alla conoscenza del provvedimento solo a seguito della domanda di accesso. In ogni caso, non è stata formulata specifica eccezione di tardività né fornita alcuna prova da parte dell’Amministrazione di precedente conoscenza del provvedimento da parte della ricorrente. Nel merito , il ricorso è infondato. Sostiene la ricorrente la illegittimità del provvedimento di rigetto della emersione di lavoro irregolare, in relazione al presupposto della non sufficienza dei redditi dichiarati dalla signora Costa, in quanto la Amministrazione avrebbe dovuto accertare d’ufficio i redditi della Costa e comunque valutare anche ulteriori redditi oltre quelli dichiarati. Tali argomentazioni non sono suscettibili di accoglimento. In primo luogo, risulta dagli atti di causa che l’Amministrazione, pur in mancanza di produzione documentale da parte della richiedente la emersione, ha effettivamente acquisito d’ufficio i dati presso l’Agenzia delle Entrate. 09/12/2013 17/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Proprio da tale attività istruttoria ufficiosa è risultato che la signora Costa aveva presentato una dichiarazione fiscale solo nel 2003 e nessuna dichiarazione dal 2004 al 2009. I redditi valutabili dall’Amministrazione sono esclusivamente quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali, in base alla espressa disciplina dall’articolo 1 ter comma 4 lettera d) d.l. n. 78 del 2009, convertito in l. n. 102 del 2009. Ai sensi dell'art. 1-ter comma 4 lett. d), d.l. n. 78 del 2009, convertito in l. n. 102 del 2009, il datore di lavoro che abbia presentato la dichiarazione di emersione dello straniero può dimostrare il possesso del requisito reddituale richiesto dalla norma unicamente con riguardo al reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi, trattandosi di norma di stretta interpretazione che esclude la possibilità di operare riferimenti al reddito comunque posseduto dal dichiarante, ancorché non risultante dalla dichiarazione e desunto aliunde ( T.A.R. Firenze Toscana sez. II, 11 luglio 2013, , n. 1112). Tale disposizione prevede espressamente un reddito imponibile pari a ventimila euro ( per un nucleo familiare di un solo componente) “risultante dalle dichiarazioni”e l’attestazione del possesso di tale reddito a pena di inammissibilità della domanda di emersione Si tratta quindi di un presupposto fondamentale posto dalla normativa a base della procedura di emersione. Nel caso di specie, la circostanza del possesso del reddito sufficiente era stata attestata dalla datrice di lavoro nella domanda di emersione . 09/12/2013 18/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 La mancata corrispondenza di tale espressa dichiarazione a quanto risultante dai dati dell’Agenzia delle Entrate era circostanza idonea ad interrompere la procedura di emersione. Si deve anche evidenziare, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, che non vi era alcun ulteriore attività amministrativa, che avrebbe potuto essere compiuta dalla Amministrazione, in mancanza del perfezionamento della procedura di emersione. La giurisprudenza si è, infatti, più volte espressa nel senso che, in primo luogo, l’art. 1 ter del DL n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009 nel prevedere la sanatoria delle posizioni irregolari degli stranieri occupati in determinati settori lavorativi – precisamente i servizi alla persona in qualità di colf o badante - assume chiara natura derogatoria della disciplina dell’ingresso nel territorio dello Stato, in particolare in relazione al sistema della pianificazione dei flussi in entrata. Inoltre, la legge configura il rilascio del suddetto titolo abilitativo come la risultante della positiva conclusione di due procedimenti, quello propriamente di emersione - che si svolge presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione – e quello volto al rilascio del permesso di soggiorno, attributo alla competenza della Questura. Il primo procedimento si sostanzia in una fattispecie a formazione progressiva, i cui passaggi salienti sono costituiti dalla sussistenza del rapporto di lavoro irregolare, dalla domanda di emersione del datore di lavoro, dalla convocazione di entrambe le parti dinanzi al SUI, dall’istruttoria di quest’ultimo, dalla stipula del contratto di soggiorno. 09/12/2013 19/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 La giurisprudenza è, quindi, costante, nel ritenere che la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro non consente il completamento della procedura di regolarizzazione, mentre solo successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvi i casi di già avvenuta cessazione del rapporto, come nel caso del decesso del datore di lavoro, con conseguente contratto di soggiorno limitato al periodo pregresso, nei quali viene rilasciato il permesso di soggiorno per attesa di occupazione (Consiglio di Stato, Sez. III n. 5736 del 14 novembre 2012, n. 1638 del 25 marzo 2013). La procedura di emersione non può essere considerata conclusa in caso di mancata comparizione del datore di lavoro; non è infatti la presentazione dell’istanza di emersione che ha effetto sanante dell'irregolarità del rapporto di lavoro pregresso sulla sola base dell'avvenuta prestazione del rapporto lavorativo, e quindi sulla sola base dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 1 ter della L. 102/2009, indipendentemente dalla volontà e dal possesso dei requisiti soggettivi prescritti per il datore di lavoro ( cfr T.A.R. Roma Lazio sez. II, 7 febbraio 2013, n. 1372) Nel caso di specie, il procedimento di emersione non si è concluso per la mancanza di un requisito richiesto dalla norma in capo al datore di lavoro per consentirgli di regolarizzare un lavoratore domestico ovvero il reddito non inferiore a ventimila euro. La mancata corrispondenza delle dichiarazione rese nella domanda con la situazione reddituale della richiedente, secondo quanto risultante dalla dichiarazioni dei redditi, come prescritto dalla 09/12/2013 20/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 normativa, e, quindi, la mancanza dei presupposti per la regolarizzazione ha comportato il mancato perfezionamento della procedura di emersione. Ne consegue che qualsiasi altra circostanza risulta irrilevante ed in maniera legittima è stato disposto il rigetto della domanda di regolarizzazione senza alcuna ulteriore attività amministrativa. Né può avere rilevanza la circostanza del decesso della datrice di lavoro, avvenuto il 15 dicembre 2010. Il decesso del datore di lavoro è considerato una ipotesi in cui la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, tra gli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva della regolarizzazione, è dovuta a causa di forza maggiore con rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione. Nel caso di specie, peraltro, il decesso si è verificato successivamente all’adozione del decreto di rigetto della emersione, provvedimento basato sulla mancanza originaria dei presupposti richiesti dalla legge per la regolarizzazione. Infatti, la procedura di emersione non si sarebbe potuta comunque perfezionare, in quanto la datrice di lavoro non era comunque in possesso dei requisiti previsti per procedere alla regolarizzazione, in contrasto, tra l’altro, con quanto dichiarato nella domanda di emersione . Ne deriva la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che ha respinto la domanda di regolarizzazione senza procedere ad alcuna ulteriore attività amministrativa per il rilascio di altro titolo di soggiorno. 09/12/2013 21/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 La positiva conclusione della procedura di emersione, come sopra precisato, costituisce, infatti, il presupposto per l'avvio del procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno. In caso di interruzione della procedura di emersione, non può pertanto essere rilasciato al lavoratore il permesso di soggiorno per attesa occupazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2011 , n. 3266, T.A.R. Lazio sez. II quater, 7 febbraio 2013, n. 1372) Sostiene, inoltre, la difesa ricorrente la illegittimità costituzionale di tale normativa in relazione alla disparità di trattamento tra i lavoratori stranieri, che si troverebbero esposti ad un diverso regime, a causa delle differenti condizioni anche reddituali, dei datori di lavoro . Tali argomentazioni sono manifestamente infondate. Come già evidenziato, la disciplina della regolarizzazione ha natura derogatoria rispetto alla normativa a regime per l’ingresso dei lavoratori stranieri. Inoltre, la Corte Costituzionale ha affermato che la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, essendo collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione, spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli (Corte costituzionale, 26 maggio 2006, n. 206) 09/12/2013 22/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Il Consiglio di Stato, in particolare, rispetto alla disciplina dell'art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009 conv nella legge n. 102 del 2009 ha ritenuto manifestamente infondati i profili di incostituzionalità in relazione alla disparità di trattamento dovuta alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per la mancata comparizione del datore di lavoro, affermando che la disciplina dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata al bilanciamento di molteplici interessi pubblici che spetta in via primaria al legislatore ordinario contemperare, il quale è dotato di ampia discrezionalità, soprattutto in tema di fissazione dei requisiti necessari per le autorizzazioni che consentono ai cittadini extracomunitari di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5736/2012). Anche questa sezione si è già espressa nel senso della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità prospettate rispetto ai principi costituzionali di tutela della libertà personale e dei diritti fondamentali riconoscibili anche agli stranieri, osservando che, tra tali principi, non è compresa la libertà di circolazione e soggiorno sul territorio nazionale, che rientra tra quelli caratterizzanti lo status di cittadino, e che non è invece riconosciuta nei confronti degli stranieri, per i quali invece è prescritto, e non solo dallo Stato italiano, di conseguire previamente il titolo autorizzatorio all'ingresso ed al soggiorno ( T.A.R. Lazio sez. II quater, 7 febbraio 2013, n. 1372). Il Collegio ritiene che il legislatore nella sua discrezionalità possa prevedere requisiti specifici per procedere al rilascio di un 09/12/2013 23/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 provvedimento che consente la “ sanatoria” di situazioni in origine irregolari. Non appare irragionevole che siano fissati specifici requisiti, in particolare, per garantire la effettiva preesistenza del rapporto di lavoro e anche la tutela della condizioni del lavoro. Per questo sono state individuati determinati presupposti. La lettera f) del comma 4 dell’articolo 1 ter richiede il pagamento della retribuzione prevista dal contratto collettivo e un orario non inferiore a venti ore settimanali. In tale quadro normativo si inserisce, altresì, la disposizione della lettera d), per cui è richiesto un reddito minimo in capo al datore di lavoro per procedere alla regolarizzazione. Ciò per assicurare, in primo luogo, che la regolarizzazione non sia fittizia; altresì, per garantire sia il lavoratore che la collettività circa la concreta possibilità che il datore di lavoro adempia la propria obbligazione con una retribuzione adeguata e sufficiente secondo i parametri di cui all’articolo 36 della Costituzione. Si tratta di scelte che rientrano nella ampia discrezionalità del legislatore in una disciplina di sanatoria e che non presentano dubbi di legittimità costituzionale sia in relazione all’articolo 3 della Costituzione che alle disposizioni costituzionali a tutela del lavoro. Sotto tutti tali profili il ricorso è infondato e deve essere respinto. In considerazione della particolarità delle questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 09/12/2013 24/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Stefano Toschei, Presidente FF Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore Maria Laura Maddalena, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 09/12/2013 25/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 N. 09804/2013 REG.PROV.COLL. N. 06074/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6074 del 2013, proposto da: rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso Salvatore Fachile in Roma, piazza Mazzini, 8; contro Min. Interno - Dipartimento Liberta' Civili, Immigrazione E Asilo Unita' Dublino, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del diniego di accesso ai documenti relativi al procedimento di richiesta di protezione internazionale e per la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti. 09/12/2013 26/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Min. Interno Dipartimento Liberta' Civili, Immigrazione E Asilo - Unita' Dublino; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente, cittadino pakistano, ha presentato, il 14 settembre 2011, presso la Questura di Bolzano, domanda di asilo. In data 18 marzo 2012 presentava una richiesta di accesso agli atti del procedimento per il riconoscimento del diritto di asilo, respinta dal Ministero dell ’Interno, in quanto non motivata. Proponeva una nuova domanda di accesso il 26 aprile 2013, respinta con nota del 14 maggio 2013 sulla base della mancata motivazione della istanza di accesso. Avverso tali atti e per l’accertamento del diritto all’accesso agli atti del procedimento per il riconoscimento del diritto di asilo è stato proposto il presente ricorso formulando i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 25 della legge n. 241 del 1990. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato con memoria di forma. 09/12/2013 27/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Alla camera di consiglio del 3 ottobre 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’articolo 25 comma 2 della legge n. 241 del 1990 la richiesta di accesso deve essere motivata. Peraltro, l’articolo 22 della legge n. 241 del 1990, definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Nel caso di specie, il richiedente è il titolare della situazione giuridica tutelata dalla norma sul diritto di asilo; situazione giuridica, peraltro, considerata dall’ordinamento di diritto soggettivo. E’ evidente dunque l’interesse del ricorrente alla conoscenza degli atti di tale procedimento. Comunque, la richiesta presentata risulta anche esplicitamente motivata in relazione al prolungarsi della permanenza nel Centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto e alle valutazione circa una eventuale azione giudiziaria a tutela della situazione giuridica di richiedente asilo. Sotto tali profili il diniego all’accesso è illegittimo e deve essere annullato con accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti del procedimento avviato con la domanda per il riconoscimento del diritto d’asilo. Il ricorso è dunque fondato e deve essere accolto. 09/12/2013 28/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 In relazione alla peculiarità della materia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione l’esibizione degli atti del procedimento. Spese compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri, Presidente Stefano Toschei, Consigliere Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 09/12/2013 29/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 N. 02609/2013 REG.PROV.COLL. N. 02134/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2013, proposto da: rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Podgora, 7; contro Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento nel procedimento avviato dal Sig. Ban Ljubisa in data 11.10.2012 inerente la procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 del d. lgs. 109/2012. Visti il ricorso e i relativi allegati; 09/12/2013 30/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Vista la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il signor presentava all’Amministrazione dell’Interno domanda di emersione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 109/2012, a favore della lavoratrice Non essendo adottato alcun provvedimento esplicito su tale istanza, era proposto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo”). Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame. All’udienza in camera di consiglio del 21.11.2013, la causa era trattenuta in decisione. Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta la presentazione dell’istanza di emersione (cfr. il doc. 1 della ricorrente e l’allegato 1 della parte resistente), senza che la Prefettura abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge. L’Avvocatura dello Stato, nella propria memoria difensiva, ha evidenziato che il ritardo nella definizione della pratica non sarebbe 09/12/2013 31/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 imputabile all’Amministrazione, bensì al sedicente datore di lavoro, che non avrebbe fornito la documentazione richiesta. Reputa, però, il Collegio che l’eventuale inerzia del datore di lavoro non possa giustificare la mancata conclusione del procedimento, dovendo l’Amministrazione in ogni caso adottare un provvedimento espresso, il cui contenuto deve essere determinato sulla base di tutte le risultanze dell’istruttoria svolta. Per effetto dell’accoglimento del gravame, la Prefettura di Milano dovrà di conseguenza provvedere sulla domanda della ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Le spese possono essere compensate, salvo l’onere del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente, come per legge (DPR 115/2002). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato come per legge (DPR 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Angelo De Zotti, Presidente 09/12/2013 32/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 09/12/2013 33/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 N. 02584/2013 REG.PROV.COLL. N. 02509/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2509 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Passalacqua e Manuel Gioiosa, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, Corso di Porta Romana, 51; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; per l'annullamento del provvedimento n. 2782/2011 Imm. del 12 aprile 2011 adottato dalla Questura della Provincia di Milano, di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del 09/12/2013 34/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano il 28 settembre 2005, e scaduto il 27 marzo 2006, notificato per la prima volta il 20 aprile 2011, e poi notificato nuovamente in data 30 maggio 2011, unitamente all’avviso di avvio del procedimento, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza a suo tempo presentata dal ricorrente, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato in attesa di occupazione. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, solo formalmente, non depositando documentazione, né articolando memorie difensive. Con ordinanza n. 1466/2001 la domanda cautelare è stata rigettata. All’udienza pubblica del 31.10.2013 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il ricorso va accolto. 09/12/2013 35/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 In via preliminare, il Collegio rimeditando quanto affermato in sede cautelare, dà atto della ricevibilità del ricorso. Il provvedimento impugnato è infatti stato notificato due volte, con il medesimo contenuto, in una prima occasione in data 20.4.2011, e successivamente, in data 30.5.2011, in questo caso corredato dall’invito a formulare eventuali osservazioni ex artt. 7 e 10 bis L. n. 241/90. Il Collegio ritiene che, mediante la successiva notifica del medesimo provvedimento, l’amministrazione ha rimesso in termini il destinatario, avendo generato in questi l’affidamento nel decorso di un nuovo termine per l’impugnazione. Ne deriva che il ricorso deve ritenersi tempestivo, in quanto notificato entro il termine di decadenza decorrente dall’ultima notifica del provvedimento. Nel merito, il diniego impugnato è incentrato, in primo luogo, sul ritardo con cui il ricorrente ha provveduto a formulare l’istanza di rinnovo, violando così i termini di cui all’art. 5 c. 3 del D.Lgs. n. 286/98. Secondariamente, si afferma che “dagli accertamenti effettuati in data 6.4.2011 sulla posizione anagrafica INPS è emerso che l’istante, da lavoro dipendente, ha percepito un reddito imponibile ai fini contributivi fino all’anno 2009, ed in particolare, per l’anno 2006, per cinque mesi, nessun reddito per gli anni 2007 e 2008, per l’anno 2009 solo per i mesi di Giugno e Luglio”. Infine, per quanto concerne lo svolgimento di attività lavorativa, pur dandosi atto che il richiedente ha integrato la propria istanza con documentazione relativa ad un rapporto di lavoro subordinato, 09/12/2013 36/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 instaurato in data 3.6.2009 con l’Azienda “ si ritiene la stessa non utile a dimostrare lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, ed il possesso di redditi. I) In primo luogo, il Collegio evidenzia che, come da giurisprudenza pacifica, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo dell’intempestività della sua presentazione, dovendo in ogni caso procedersi alla disamina dell'istanza per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti, per il rinnovo del permesso, e della cui mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7.9.2012 n. 7615). Conseguentemente, il mero ritardo nella presentazione della domanda, evidenziato nel provvedimento impugnato, non può essere considerato, di per sé, elemento idoneo a sorreggerne il rigetto, non avendo il termine per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno natura perentoria, bensì ordinatoria o acceleratoria, come conferma la circostanza che l’art. 5, comma 4, del d. l. vo 1998 n. 286 non contempla alcuna conseguenza sanzionatoria per l’ipotesi di una sua inosservanza. Inoltre, nel caso di specie, l’Amministrazione ha proceduto solo ex post ad effettuare la comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis L. n. 241/90, ciò che è, in via ulteriore, preclusivo al rigetto dell’istanza quale conseguenza automatica del mancato rispetto dei termini per la sua presentazione (per la rilevanza della comunicazione, cfr. C.S., Sez. III, 27.6.2013 n. 3525). II) Secondariamente, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato non ha minimamente valutato l’inserimento sociale del 09/12/2013 37/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 ricorrente, il quale si trova in Italia dall’età di quattordici anni, assieme alla madre ed al fratello, avendo pertanto perduto ogni legame con il paese d’origine. Quanto precede è causa di illegittimità del diniego impugnato, atteso che è invece necessario tener conto della durata della permanenza nel territorio in Italia dello straniero, del grado di inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo dello stesso, dei legami con il paese d'origine (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5.4.2013 n. 419). III) L’amministrazione, nel procedere al doveroso riesame della posizione del ricorrente, anche con riguardo al possesso di fonti lecite di sostentamento, dovrà considerare, oltre alla possibilità di tenere conto dei redditi della madre, convivente con il medesimo ricorrente, che questi, sebbene successivamente all’instaurazione del presente giudizio, ha documentato di aver costituito con decorrenza dal 24 settembre 2012, un rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato, con la società cooperativa “La Formica Multiservizi” (cfr. all.1 all’istanza di prelievo depositata in data 28 settembre 2012). Occorre, infatti, riconoscere il giusto rilievo ai fatti sopravvenuti ed alla circostanza che, in rapporto alla situazione lavorativa dell'istante, sussistano tutti i presupposti per il rilascio del citato permesso, dando rilievo alle sopravvenienze capaci di determinare l'accoglimento della pretesa del ricorrente (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.2.2009 n. 163), quali appunto la titolarità di un nuovo contratto di lavoro. Il ricorso va pertanto accolto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 09/12/2013 38/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, equitativamente liquidate in Euro 1.200,00 in favore del ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente Elena Quadri, Consigliere Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 09/12/2013 39/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 N. 01613/2013 REG.PROV.COLL. N. 01363/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2013, proposto da: rappresentato e difeso dall'avv. Sara Baldini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; contro U.T.G. - Prefettura di Pisa in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; per l'annullamento del provvedimento Prot. 1964/2013 - area IV emesso dalla Prefettura della Provincia di Pisa in data 04/07/2013 e notificato al 09/12/2013 40/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 richiedente in data 10/07/2013, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pisa e di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con decreto 23 aprile 2013 prot. Cat.A.12/2012 iv. P.A.S.-Imm. n. 88/IV Sez., il Questore di Pisa rigettava l’istanza di permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, sulla base della mancata dimostrazione del possesso dei mezzi di sostentamento per la permanenza in Italia; il provvedimento era oggetto di ricorso gerarchico da parte del ricorrente ed il Prefetto di Pisa, con decreto 4 luglio 2013 prot. n. 1964/2013-Area IV, confermava definitivamente il diniego di permesso di soggiorno, sulla base della rilevazione dell’insufficienza del reddito percepito dal ricorrente, negli anni 2011 e 2012 (in cui il ricorrente svolgeva la diversa attività del lavoro autonomo), a giustificarne la permanenza sul territorio nazionale. 09/12/2013 41/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Il provvedimento di diniego del Prefetto di Pisa era impugnato dal ricorrente per irragionevolezza e non proporzionalità del provvedimento impugnato in relazione al d.l. n. 78/2009 conv. in l. 102 del 2009 ed all’art. 5, 5° comma del d.lgs. 286 del 1998. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. La giurisprudenza ha, infatti, rilevato come, <<ai fini del rinnovo all'extracomunitario del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento rappresent(i) solo un termine di raffronto utile e ragionevole, ma di per sé non sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un paniere di elementi rilevanti, tra i quali non solo le concrete prospettive dello straniero richiedente, ma anche la durata della sua permanenza in Italia e il grado di inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso di studi e lavorativo pregresso, ma anche dalle possibilità di inserimento lavorativo futuro>> (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 7 maggio 2013 n. 263; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 febbraio 2012 n. 615; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 14 febbraio 2012 n. 280). Nel caso di specie, la Questura e la Prefettura di Pisa hanno operato una valutazione della capacità reddituale del ricorrente tutta rivolta al passato (ovvero al reddito da lavoro autonomo derivante dalla partecipazione alla società “Maisa Internet Point di Sapon Md” negli anni 2011 e 2012) e non comprendente la sostanziale innovazione del quadro ricostruttivo derivante dalla disponibilità (espressa con la proposta di assunzione dd. 8 maggio 2012) della medesima società 09/12/2013 42/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 ad assumere il ricorrente in qualità di lavoratore dipendente; con tutta evidenza, si trattava, quindi, di una sostanziale innovazione del rapporto lavorativo del ricorrente che doveva trovare autonoma considerazione, soprattutto con riferimento alle possibili modificazioni in positivo che tale modificazione poteva determinare su una capacità economica di mantenimento autonomo finora insufficiente a giustificare la permanenza in Italia del ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Saverio Romano, Presidente Luigi Viola, Consigliere, Estensore Ugo De Carlo, Primo Referendario L'ESTENSORE 09/12/2013 IL PRESIDENTE 43/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 09/12/2013 44/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 N. 01575/2013 REG.PROV.COLL. N. 01342/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2013, proposto da: rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gambini, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; contro U.T.G. - Prefettura di Lucca in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; per l'annullamento del decreto prot. n. P- LU/L/N/2012/100697 emanato da U.T.G. Prefettura della Provincia di Lucca il 19.06.2013, di rigetto della 09/12/2013 45/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare presentata, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 109/2012, il 22.09.2012, dalla sig.ra Cancedda Maria Rita in favore del ricorrente , comunicato al ricorrente in data 10.07.2013. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Lucca e di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe indicato è impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare presentata, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 109/2012, il 22.09.2012, dalla sig.ra Cancedda Maria Rita in favore del ricorrente. L’atto impugnato è stato emesso sulla base della seguente motivazione: “la firma depositata sul documento del Consolato Generale del Pakistan a Milano, datato 06/08/2011, è difforme da quella depositata ufficialmente presso l’Ufficio legalizzazioni della Prefettura di Lucca; l’attestato del Parroco della parrocchia S. 09/12/2013 46/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Antonio , in Viareggio via Garibaldi 155, non può essere considerato documento rilasciato da organismo pubblico; (quanto all’ulteriore documentazione del 25/02/2013)…da accertamenti esperiti d’ufficio è risultato che il predetto documento non è valido in quanto non rilasciato dal Consolato del Pakistan di Milano”; Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto: che la valutazione della Prefettura circa la falsità della firma apposta sul documento del Consolato contrasta con la successiva documentazione del 04.07.2013 prodotta dal ricorrente a corredo dell’istanza di riesame (che certificherebbe l’autenticità del documento del 06.08.2011 dello stesso Consolato); che l’originale è in possesso dell’Amministrazione; che il rapporto di lavoro è ancora in essere. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimata ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato. La causa, chiamata alla camera di consiglio sopra indicata, è stata trattenuta in decisione, per la definizione del merito, sussistendone i presupposti. Il ricorso è infondato. Il provvedimento risulta motivato con l’irregolarità della documentazione presentata dal ricorrente, a corredo dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, la quale è risultata falsa. In data 22.09.2012 veniva presentata domanda, a cura della sig.ra Cancedda Maria Rita, per l’emersione di lavoro irregolare a favore del ricorrente. Tuttavia, l’Amministrazione accertava che la firma apposta sul documento del Consolato del Pakistan del 06.08.2011 nonché quella 09/12/2013 47/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 apposta su altro documento datato 25.02.2013, erano difformi da quella depositata presso l’ufficio legalizzazioni della Prefettura. Come emerge dagli atti di causa, anche la successiva documentazione del 4 luglio 2013, prodotta a corredo dell’istanza di riesame, è risultata non autentica. Ai sensi dell’art, 17 comma 2 legge 4 gennaio 1968 n. 15: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura della Prefettura”. Nella fattispecie, il documento datato 04.04.2013, richiamato dal ricorrente, è stato ritenuto privo di efficacia probante in quanto la firma in esso riportata non poteva essere legalizzata essendo difforme da quella depositata agli atti della Prefettura. Dai reiterati accertamenti disposti dall’Amministrazione presso il Consolato del Pakistan a Milano, le firme e i relativi documenti non sono risultati autentici (v. all. 9 datato 19.09.2013 relativo alla comunicazione del Consolato che nega sia il rilascio dei documenti inviati sia la firma degli stessi da parte del proprio personale). Sulla base dell’istruttoria effettuata, il provvedimento impugnato appare legittimamente adottato dalla Prefettura e del tutto immune dai vizi dedotti. Pertanto, il ricorso va respinto in quanto infondato e le spese di lite poste a carico del soccombente. Va inoltre revocata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente Commissione. P.Q.M. 09/12/2013 48/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000 (mille); revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Saverio Romano, Presidente, Estensore Luigi Viola, Consigliere Bernardo Massari, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 09/12/2013 49/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 N. 01547/2013 REG.PROV.COLL. N. 02133/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2011, proposto da: rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Goti, con domicilio eletto presso Piero Piovanelli in Firenze, via Santa Reparata 40; contro U.T.G. - Prefettura di Prato, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; per l'annullamento del provvedimento emesso il 10.06.2011 dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato - Prefettura di Prato, con cui rigettava l'istanza prot. n. P-PO/L/Q/2011/100312 09/12/2013 50/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 presentata dalla sig.ra avente per oggetto la richiesta di un nulla osta per lavoro domestico in favore della signorina Almacen Shirley sulla base della circostanza del difetto del requisito della capacità economica, in quanto non risultava, anche dalla documentazione prodotta a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, che la richiedente fosse titolare di un reddito annuo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato e di Ministero del lavoro; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La sig.ra impugna il provvedimento in epigrafe con cui la Prefettura di Prato ha respinto l'istanza avente per oggetto la richiesta di un nulla osta per lavoro domestico in favore di altro lavoratore straniero motivato con il difetto del requisito della capacità economica in capo alla richiedente. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 394/1999, oltre che il difetto di 09/12/2013 51/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 presupposti da cui sarebbe viziato il provvedimento avversato, in quanto sarebbe stato dimostrato, nel corso del procedimento, il possesso di un reddito adeguato in rapporto alla retribuzione che si era impegnata a corrispondere alla futura dipendente. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame. Con ordinanza n. 1220 del 21 dicembre 2011 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2013 il ricorso era trattenuto per la decisione. Il ricorso è fondato. L'art. 22 del TU sull'immigrazione stabilisce che "Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione...: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza...". L'art 30 bis, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 prevede poi che "Alla domanda devono essere allegati:...b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro; c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, 09/12/2013 52/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335". Va rilevato, altresì, che il parametro reddituale cui fa riferimento il provvedimento impugnato non è direttamente stabilito dalla legge o dal Regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione, bensì da una fonte normativa secondaria (la circolare n. 1/2005 del Ministero del lavoro) che, per quanto non contestata dalla ricorrente va interpretata, secondo la giurisprudenza di questo T.A.R., ragionevolmente nel senso che, ai fini della verifica della capacità economica dell'impresa, rilevano anche altri elementi idonei a comprovare l'idoneità della stessa a sostenere gli oneri della futura assunzione (T.A.R. Toscana, Sez. I, 10-01-2008, n. 2; id. Sez. II, 1905-2010, n. 1522). Da qui l’opportunità, non apertamente disconosciuta da controparte, che nel computo del reddito del datore di lavoro, ove si tratti di un lavoratore assunto come collaboratore familiare, si tenga conto anche del reddito del coniuge, pure se non espressamente indicato dalla legge. Dagli atti del procedimento si evince che l’Amministrazione non ha tenuto conto, ai fini di cui trattasi, del reddito prodotto nel 2009 dal sig. Romeo Paquerez (pari a € 8.060,00), avendo ritenuto questi solo un convivente della ricorrente, come risulterebbe dalla certificazione anagrafica rilasciata dal comune di Prato. In realtà la ricorrente ha dimostrato, nel corso del giudizio, l’erroneità di tale affermazione, giacché sulla base della documentazione prodotta (doc. n. 10) è emerso che il predetto sig. 09/12/2013 53/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Paquerez è il coniuge della medesima, avendo contratto matrimonio in data 8 dicembre 1999 nel proprio Stato di origine. Ne segue che al reddito documentato dalla ricorrente, pari a € 16.951,00 (mod. CUD 2009) deve sommarsi il reddito del coniuge, conseguendone un coacervo reddituale superiore al doppio del salario (comprensivo dei contributi di legge) che la deducente si è impegnata a corrispondere alla dipendente di cui ha chiesto l’assunzione e, quindi, pienamente corrispondente ai parametri reddituali richiesti dall’Amministrazione. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese di giudizio possono equamente essere compensate in ragione della particolarità della vicenda. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Saverio Romano, Presidente Luigi Viola, Consigliere Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 09/12/2013 54/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 09/12/2013 55/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 N. 01527/2013 REG.PROV.COLL. N. 01889/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2012, proposto da: rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso Michele Cipriani in Firenze, via dei Rododendri 1; contro U.T.G. - Prefettura di Firenze in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; per l'annullamento a) del decreto prot. 1974/2011 della Prefettura di Firenze del 04.08.2012, notificato il 27.09.20121, che ha respinto il ricorso gerarchico presentato da 09/12/2013 contro il provvedimento 56/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 del Questore di Firenze prot. n. 572 del 24.02.2011 di rifiuto del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; b) di ogni atto preliminare, presupposto e/o conseguente ed in particolare, del decreto prot. 572 del 24.02.2011 del Questore di Firenze, richiamato sub a), di rifiuto del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, della nota prot. n. 211/2011 del 06.06.2011 e della nota prot. n. 326/2012 del 31.07.2012 della Questura di Firenze. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Firenze e di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente, dopo aver usufruito di alcuni permessi di soggiorno per lavoro stagionale, presentava, in data 13 novembre 2010, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; in data 10 gennaio 2011, stipulava, con l’azienda agricola Parrilla Daniela, contratto a tempo indeterminato che era prodotto alla Questura di Firenze, ai fini della conversione del permesso di lavoro per lavoro stagionale in permesso di lavoro per ragioni di lavoro subordinato. 09/12/2013 57/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 Con provvedimento 24 febbraio 2011 prot. n. 572, la Questura di Firenze rigettava l’istanza di conversione del permesso di lavoro per lavoro stagionale in permesso di lavoro per ragioni di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, sulla base della seguente motivazione: <<lo straniero non risulta essere rientrato nelle quote annue previste per il lavoro subordinato o autonomo ex art. 3, comma 4 del D.l.vo 286/98 e successive modifiche>>. Il provvedimento di diniego era impugnato dall’interessato in via gerarchica e la Prefettura di Firenze, confermava, con il decreto 24 agosto 2012 prot. n. 1974/2011, il provvedimento negativo, sulla base della seguente e più articolata motivazione: <<atteso che il Sig. non poteva avanzare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno né di conversione in quanto per poter richiedere la sussistenza dei requisiti per la conversione è necessario che siano in atto la programmazione di flussi di lavoro ed essere in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità; Sentita, in merito, la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, che conferma che il primo DPCM utile è stato emanato il 30/11/2010 (decreto flussi lavoro) e alla Provincia di Firenze venivano assegnate per la conversione da lavoro stagionale in lavoro subordinato (VB) n. 34 quote. Le stesse venivano assegnate ai relativi richiedenti che telematicamente inoltravano la medesima richiesta al S.U.I. Il click day decorreva per le conversioni da stagionale in subordinato al 3.02.2011 e il termine ultimo per l’invio, veniva sempre stabilito nel citato DPCM, entro il 30.06.2011. La Direzione Provinciale di Firenze, istruite le domande in ordine cronologico esauriva la quote assegnate in data 13/04/2011; Preso atto che il ricorrente non si 09/12/2013 58/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 trovava nelle condizioni per poter usufruire della richiamata conversione per i motivi sopraesposti è risultato, altresì, di non aver inoltrato richiesta al fine del rilascio dell’attestazione al fine della conversione del titolo>>. Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione art. 10-bis della l. 241 del 1990 e violazione ei principi della trasparenza amministrativa e di correttezza; 2) violazione e falsa applicazione art. 24, commi 3 e 4 d.lgs. 286 del 1998, violazione del d.P.C.M. 30.11.2010, carenza di istruttoria; 3) violazione di legge (art. 5, 5° comma t.u. 286 del 1998, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, carenza di istruttoria). Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso. Con ordinanza 16 gennaio 2013 n. 19, la Sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente, sospendendo gli atti impugnati; in esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione rilasciava al ricorrente un permesso di soggiorno valido fino alla data di decisione del ricorso (17 ottobre 2013). Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Come già rilevato in sede cautelare, la Sezione si è già occupata della problematica con la sentenza in forma abbreviata 18 aprile 2012 n. 738 che ha rilevato come <<fermo restando il rispetto delle quote di flusso previste per l'anno di riferimento, l’attestazione della disponibilità di una quota, nell’ambito del numero complessivo annuale dei flussi d’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nel caso di conversione del permesso stagionale in permesso per 09/12/2013 59/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 lavoro subordinato non stagionale non costituisc(a) onere del richiedente, ex art. 24 comma 4 del T.U. sull’immigrazione, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 38 del d.P.R. n. 389/1999)>>. L’orientamento è poi stato ribadito dalla recente sentenza 13 agosto 2013 n. 1212 ed in verità, appare strettamente aderente alla formulazione della previsione dell’art. 24, 4° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che non prevede assolutamente l’onere per il richiedente la conversione di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota, ai fini del cd. decreto flussi; in mancanza di una previsione espressa deve pertanto ritenersi che si tratti di adempimento che deve essere assicurato d’ufficio dall’amministrazione procedente. Nel caso di specie, l’istruttoria esperita dalla Prefettura di Firenze in sede di decisione del ricorso gerarchico ha accertato come la disponibilità nell’ambito della quota assegnata alla Provincia di Firenze si sia esaurita solo in data 13 aprile 2011 e, quindi, in data addirittura successiva alla decisione di rigetto adottata, in data 24 febbraio 2011; la Questura di Firenze avrebbe quindi dovuto acquisire d’ufficio la disponibilità di una quota nell’ambito territoriale della Provincia di Firenze e constatare la disponibilità di un posto utile al momento di decisione dell’istanza di conversione presentata dal ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; 09/12/2013 60/61 Sentenze interessanti – N.37/2013 le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati. Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Saverio Romano, Presidente Luigi Viola, Consigliere, Estensore Ugo De Carlo, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 09/12/2013 61/61