Il Nuovo Testo Unico in materia di
Salute e Sicurezza dei Lavoratori
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.
81
Il Testo Unico e la sua sistematica
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Titolo I: Disposizioni generali
Titolo II: Luoghi di lavoro
Titolo III: Attrezzature e DPI
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili
Titolo V: Segnaletica
Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII: Videoterminali
Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni
meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere
iperbariche)
Titolo IX: sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e
amianto)
Titolo X: Agenti Biologici
Titolo XI: Atmosfere esplosive
Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 301 - Modifiche
al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti
L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008
30.4.2008: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato
15.5.2009: entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2009
Salvo le disposizioni relative a:
• Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione (29.7.2008)
• Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13,
paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR (30.4.2012)
• Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26.4.2010
2.
Le principali novità introdotte
dal Testo Unico
•Sostituisce il D.Lgs. 626/94 e diverse altre norme specifiche
•Comprende 306 articoli (in 13 titoli) e 51 allegati
•Costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e
prevenzione da tutti i rischi sul lavoro
•Prescrive misure di tutela in tutte le aziende
•Comprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza
sul lavoro
•Contiene obblighi, diritti, prescrizioni e sanzioni
•Non contiene alcune normative particolari (es. incidenti rilevanti, tutela delle
lavoratrici madri, in parte )
2.a.
Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Il Datore di lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita (non più: “è
titolare de”) i poteri decisionali e di spesa.
• Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA
• Nelle società è L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA
VALIDA
Il Datore di lavoro
Nella
impostazione
dell’attività
aziendale
deve
predisporre la politica, le linee guida e indicazioni
di
carattere
generale,
nonché
disposizione risorse adeguate.
mettere
a
La delega di funzioni
Il Testo Unico detta, per la prima volta, le
condizioni di validità della delega di
funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
In precedenza dottrina e giurisprudenza ne
avevano
individuato
caratteristiche.
natura
e
La delega di funzioni
In ogni caso, il datore di lavoro non può
delegare i seguenti obblighi:
• Valutazione dei Rischi e redazione del
relativo documento;
• nomina del RSPP.
La delega di funzioni
Condizioni espressamente indicate dalla legge (art. 16):
• la funzione deve essere delegabile
• la delega deve essere conferita con atto scritto recante data
certa
• il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti per la natura delle funzioni delegate
• la delega deve trasferire tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione
delegata
• al delegato deve essere attribuita l’autonomia di spesa
necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate
• la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato
• alla delega deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità
La delega di funzioni
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine
al
corretto
espletamento
da
delegato delle funzioni trasferite.
parte
del
2.b.
Il Dirigente e il Preposto
Il Dirigente
Prima del Testo Unico non esisteva una
definizione normativa
«Il tratto caratterizzante della figura del
dirigente
è
rappresentato
dall’esercizio
di
un
potere
ampiamente discrezionale che incide
sull’andamento dell’intera azienda o
che attiene ad un autonomo settore
produttivo della stessa, non essendo
per
converso
necessaria
la
preposizione all’intera azienda»
Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 15489
dell’11.7.2007
art. 2, lett. d) del Testo Unico
Persona
che
in
ragione
delle
competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di
essa
Non coincide necessariamente
con il “Dirigente” secondo
quanto stabilito dai CCNL
Il Dirigente
Nella gestione della attività aziendale
deve attuare
la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere
generale fornite dal datore di lavoro, anche
organizzando
l’attività
lavorativa
e
vigilando
sull’operato dei preposti.
Il Preposto
Prima del Testo
esisteva
una
normativa
Unico non
definizione
«Al preposto compete tutto
quanto concerne la direzione e
la sorveglianza degli operai
che gli sono sottoposti, affinché
dagli stessi non vengano
eseguite operazioni o manovre
avventate dalle quali possano
scaturire
condizioni
di
pericolo».
Cass. Pen., sez. IV, sentenza del
30.4.1991
art. 2, lett. e) del Testo Unico
Persona che, in ragione delle
competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali
adeguati
alla
natura
dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di
iniziativa
Il Preposto
Deve
• Sovrintendere all’attività lavorativa
• Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute
• Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate
da parte dei lavoratori
• Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non
adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di
protezione(c.d. potere di iniziativa)
2.c.
Il principio di effettività
Il principio di effettività
Prima dell’entrata in vigore
del D. Lgs. n. 81/2008
art. 299 del Testo Unico
La qualifica di dirigente può essere
rivestita anche da un consulente
esterno, in quanto «l'autonomia
gestionale di tutte le attività
demandate
contribuiva
a
legittimare la sua posizione di
supremazia anche nei confronti
del personale dipendente» della
società,
sicché
l'ingerenza
nell'organizzazione
del
lavoro
della società poneva «il predetto,
in
forza
del
principio
di
sostanzialità,
a
svolgere
le
funzioni di dirigente di fatto».
Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 21585
dell’1.6.2007
Le posizioni di garanzia relative ai
soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e)
(datore di lavoro, dirigente e
preposto) gravano altresì su
colui il quale, pur sprovvisto di
regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti
a ciascuno dei soggetti ivi
definiti
2.d.
I nuovi soggetti della sicurezza:
noleggiatori e concedenti in uso
Noleggiatori e Concedenti in uso
art. 72
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto
la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai
requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di
lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il
buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di
sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata
del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.
2.e.
Il Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) e l’entrata in vigore delle relative
disposizioni
Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve:
• riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra
cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato
di gravidanza, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all'età, alla provenienza da
altri Paesi.
• avere data certa.
Lo stress lavoro-correlato
Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004
«Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e
disfunzioni fisiche, psicologiche o sociale e che consegue dal
fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap
rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti».
L’Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali
indicatori di stress lavoro correlato ma ritiene che «un alto
assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti
interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono
alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da
lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può
avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i
processi di lavoro […], le condizioni e l’ambiente di lavoro […], la
comunicazione […] e i fattori soggettivi».
Lo stress lavoro-correlato
La letteratura medica individua le cause di stress lavorocorrelato in:
- ripetuti mutamenti di turno;
- lavoro notturno;
- prestazione di attività lavorativa in emergenza;
- lavoro ripetitivo.
(AA.VV., Working and health conditions and preventive measures in a random
sample of 5000 workers in the Veneto Region examined by telephone
interview; AA.VV., Main and interactive effects of shift work, age and work
stress on health in an Italian sample of healthcare workers;
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
Le lavoratrici in gravidanza
Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001
Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere in
lavori pericolosi, faticosi e insalubri o che
espongano a radiazioni ionizzanti.
La data certa
Il D. Lgs. n. 81/2008 non offre indicazioni in merito alle modalità con le
quali deve essere attribuita data certa al DVR.
Nel Codice Civile (art. 2704) una scrittura privata viene considerata
come avente data certa se:
- la sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un Pubblico Ufficiale;
- è stata registrata;
- è riprodotta in un atto pubblico;
- si verifica un fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l’anteriorità della formazione del documento (in questo senso, la
giurisprudenza ha ritenuto che il timbro postale sia idoneo a conferire
certezza alla data di un documento, se lo scritto faccia corpo unico con
il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto; Cass. Civ., sent. n.
5561 del 19.3.2004)
2.f.
I cantieri temporanei o mobili
La disciplina in materia di cantieri temporanei o
mobili, precedentemente contenuta nel d. lgs.
n. 494/1996, è ora contenuta negli artt. 88 e
ss. del D. Lgs. n. 81/2008, all’interno dei quali
sono state inserite alcune novità.
I cantieri temporanei o mobili
a)
b)
c)
Nuove definizioni
Responsabile dei lavori: il soggetto coincide con il
progettista per la fase di progettazione e con il direttore
dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera;
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di
appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera, si avvale di subappaltatrici o di lavoratori
autonomi;
Idoneità tecnico professionale: possesso di capacità
organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
Gli obblighi del committente
Il Committente deve, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un’unica impresa:
a) verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
affidataria ed eventualmente di quelle subappaltatrici
(vedi comma 3 dell’all. XVII), secondo le modalità
indicate nell’allegato XVII;
(per i lavori privati è però sufficiente l’autocertificazione)
a) chiedere ed ottenere dalle imprese esecutrici un
dichiarazione dell’organico medio annuo;
b) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, alla PA
concedente il nominativo delle imprese esecutrici
unitamente alla documentazione sub a) e b).
Gli obblighi del committente
Nel caso di presenza, anche non contemporanea, di più
imprese nel cantiere e anche nei casi di coincidenza con
l’impresa esecutrice
designa il coordinatore della
progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione
ATTENZIONE!
La nomina dei coordinatori è divenuta obbligatoria in ogni
cantiere in cui sia prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più imprese, in quanto sono stati
eliminati i riferimenti a:
- cantieri con entità presunta pari o > a 200 uomini * giorno;
- cantieri i cui lavori comportano rischi particolari.
Gli obblighi del committente
NOVITA’
Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (*)
non deve essere nominato il coordinatore per la progettazione
e
il PSC deve essere redatto dal coordinatore per l’esecuzione.
(analogamente a quanto accade nel caso in cui la presenza di
più imprese sopravvenga in corso d’opera).
(*)
art. 6 T.U. Edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi [...] volti
all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c)
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Permangono …
I
compiti
affidati
al
Coordinatore
per
la
progettazione (redazione PSC e predisposizione
del fascicolo) ed al Coordinatore per l’esecuzione
(verifica applicazione PSC, verifica idoneità POS,
organizzazione cooperazione e coordinamento,
possibilità di sospensione dei lavori).
2.g.
La sospensione dell’attività di impresa
La sospensione dell’attività di impresa
Art. 14 D. Lgs. n. 81/2008
Gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle ASL
possono sospendere un’attività imprenditoriale in caso di
«gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro» individuate con decreto del Ministero
stesso.
La sospensione dell’attività di impresa
Condizioni per la revoca del provvedimento:
•
accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro
•
pagamento di una somma aggiuntiva pari ad € 2.500, fatte
salve le sanzioni penali, civili e amministrative.
Il Datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi.
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