DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE IL RESPONSABILE M ARCELLO BONACCURSO Alle Direzioni Generali TIPO ANNO Al Gabinetto del Presidente della Giunta NUMERO REG. PG / 2014 / 377035 DEL 15 / 10 All’Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della Giunta / 2014 All’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale Ai Servizi regionali Alle Autorità di Bacino della Regione Emilia-Romagna Al Commissario Delegato art. 1 D.L. n. 74/2012 e p.c. Al Servizio Gestione e Sviluppo dell’Assemblea Legislativa regionale LL.SS. OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI INPS, INAIL E CASSE EDILI REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74/2012 In ragione delle richieste di chiarimenti pervenute in merito all’operatività degli interventi sostitutivi per Documenti Unici di Regolarità Contributiva – DURC - irregolari al fine di offrire un contributo utile e di immediata fruizione, si indica il quadro operativo delle modalità da seguire per tali interventi ponendo a riferimento l’attuale normativa. NORMATIVA L’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, entrato in vigore l'8 giugno 2011, ha stabilito che qualora il DURC rilevi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti, INPS, INAIL e Casse Edili, le stazioni appaltanti possono sostituirsi all’appaltatore versando, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto di appalto. Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna tel 051.527.5514 - 5407 fax 051.527.5921 ANNO a uso interno DP NUMERO Email: [email protected] PEC: [email protected] INDICE Classif. LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO Fasc. NUMERO SUB Sulla materia sono intervenuti: a) il Ministero del lavoro con circolare nr. 3 del 16 febbraio 2012; b) l’INAIL con nota nr. 2029 del 21 marzo 2012 e del 3 ottobre 2013; c) l’INPS con circolare nr. 54 del 13 aprile 2012. Anche il D.L. nr. 69 del 21 giugno 2013 che reca “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” in sede di conversione, con la L. n. 98/2013, ha introdotto il comma 8-bis che prevede ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi. SOGGETTI TENUTI ALL’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO SOSTITUTIVO L’intervento sostitutivo consiste nel pagamento, da parte della stazione appaltante, direttamente all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, dell’importo corrispondente all’inadempienza contributiva segnalata nel DURC. L’intervento sostitutivo può essere attivato dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti e soggetti aggiudicatori. INTERVENTO SOSTITUTIVO: RITENUTA A GARANZIA E RIPARTO DEI VERSAMENTI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, ha provveduto a fornire alcune indicazioni di carattere operativo in ordine alla corretta esecuzione dell’intervento sostitutivo che le stazioni appaltanti debbono operare in presenza di irregolarità evidenziate nel Durc. La circolare prevede che la trattenuta delle somme da parte della stazione appaltante su quanto dovuto all’appaltatore, come contropartita negoziale, va effettuata dopo la decurtazione delle ritenute di garanzia dello 0,50%, prevista dal comma 3 dell’art.4 del DPR n. 207/1017. Tale decurtazione dello 0,50% è da intendersi esclusivamente riferita ai contratti concernenti gli appalti di lavori, a contratti per appalti di servizi ad esecuzione continuata ovvero periodica o a contratti per forniture di beni che prevedano il pagamento in tranche differenziate. Quest’ultima potrà essere svincolata in sede di liquidazione finale e successivamente all’approvazione, da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. L’intervento sostitutivo opera: ð quando il debito delle stazioni appaltanti, nei confronti dell’appaltatore, copre interamente quanto dovuto all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili; ð quando lo stesso debito copre solo in parte le inadempienze evidenziate nel DURC. In quest’ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore dovranno essere ripartite tra gli Istituti Previdenziali e Assistenziali e le Casse Edili creditori, in proporzione dei crediti vantati da ciascun ente, evidenziato nel DURC, a seguito di richiesta della stazione appaltante. A titolo esemplificativo, se la stazione appaltante deve all’appaltatore una somma pari a euro 5.000,00 e l’Inps, l’Inail e la Cassa Edile vantano crediti, rispettivamente, pari ad euro 5.000,00, 4.000,00 e 1.000,00, la stazione appaltante verserà all’Inps il 50% del totale, all’Inail il 40% del totale e alla Cassa Edile il 10% del totale, come da tabella riepilogativa. ISTITUTO CREDITORE INPS INAIL CASSA EDILE CREDITO VANTATO € 5.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 PERCENTUALE 50% 40% 10% INTERVENTO SOSTITUTIVO – CONTRIBUTI – SUSSIDI - SOVVENZIONI – AUSILI FINANZIARI – VANTAGGI ECONOMICI (ART. 31 COMMA 8-BIS DL NR 69/2013 CONV. L. NR. 98/2013) Il comma 8-bis dell’art. 31 del DL. nr. 69 del 21 giugno 2013 convertito, con la L. n. 98/2013 ha stabilito che, alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, il comma 3 dello stesso articolo che disciplina l’ipotesi di intervento sostitutivo dell’Ente erogatore in caso di inadempienza contributiva. In questo contesto, le strutture regionali devono, pertanto, acquisire il DURC in fase di erogazione delle suddette risorse e trattenere dall’importo del contributo, al netto dell’eventuale ritenuta d’acconto 4% IRES, la somma corrispondente all’inadempienza evidenziata dal DURC. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DA INVIARE AGLI ISTITUTI CREDITORI Il Ministero del Lavoro, al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti, ritiene opportuno che queste ultime, prima di procedere ai versamenti nei confronti degli Istituti e delle Casse edili, comunichino agli stessi Istituti e Casse Edili l’intenzione di sostituirsi nei pagamenti al debitore originario. Ricevuto un DURC attestante l’irregolarità dell’esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla Sede Inps o INAIL che ha attestato l’inadempienza, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo. La comunicazione preventiva deve essere fatta utilizzando quanto indicato nella Circolare INPS n. 54 del 13/04/2012 e nella Circolare INAIL del 21 marzo 2012 nr. 2029. VERSAMENTO DELL’INTERVENTO SOSTITUTIVO La stazione appaltante esegue il pagamento sostituendosi all’adempimento del contribuente. Il pagamento della somma dovuta, pertanto, avviene utilizzando l’apposito codice “51” “Intervento sostitutivo – art. 4 del DPR nr. 207/2010” nel modello F24EP, come indicato nella risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012. ISTRUZIONI INPS A seguito della circolare ministeriale, l’Inps, con messaggio n.4087 del 6 marzo 2012, ha chiarito le modalità per mezzo delle quali le stazioni appaltanti devono, eventualmente, procedere al versamento delle somme di cui l'esecutore/subappaltatore è debitore nei confronti dell'Istituto stesso. In particolare, le somme, di cui l’Inps è creditore, dovranno essere versate direttamente all’Istituto tramite Mod. F24, nei casi in cui il debito sia ancora “in fase amministrativa” o a favore dell'esattoria, nei casi in cui il debito sia già stato trasmesso all'Agente per la riscossione. ISTRUZIONI INAIL L’Inail, con nota nr. 2029 del 21 marzo 2012, ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti per il versamento delle somme dovute all’Istituto. Il pagamento nei confronti dell’Inail dovrà avvenire tramite modello F24EP, per gli enti e le Amministrazioni Pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica. MODALITA’ OPERATIVE PER LE STRUTTURE REGIONALI Al ricevimento della lettera da parte di INPS, INAIL e Casse Edili, per consentire alle strutture deputate al controllo contabile e al versamento, nei termini del relativo importo, è fatto obbligo: 1) di inoltrare alla scrivania E-Grammata del Servizio Gestione della Spesa Regionale – postazione 16.4.0.0.0 e a quella dell’Attività Giuridico Fiscale – postazione 16.4.3.0.0: a) la lettera di richiesta di INPS, INAIL e Casse Edili; b) il numero della determina di liquidazione o il protocollo della proposta di determina di liquidazione/reiscrizione; c) la precisazione della valuta da inserire nel modello di versamento F24EP; 2) di inviare contestuale e-mail, al Servizio Gestione della Spesa Regionale per segnalare l’urgenza in quanto la determina (indicarne i riferimenti) contiene un intervento sostitutivo. Rivolgersi alle sottoindicate P.O., per informazioni inerenti: ð gli atti di liquidazione/pagamenti: Brini Annarosa, ð gli atti impegno/reiscrizione : Ferron Angela, Formica Roberto, ð ð ordinativi emessi dai Funzionari Delegati: Marzola Gianni, gli aspetti fiscali: Tosatti Maura. Si precisa altresì quanto segue: - per quanto riguarda gli interventi sostitutivi da effettuare nei confronti dei fornitori le cui fatture devono essere pagate con la procedura per cassa economale, per motivi tecnico -operativi, dovranno essere liquidati attraverso la procedura ordinaria, mandati di pagamento; - per quanto riguarda gli interventi sostitutivi da effettuare nei confronti dei fornitori le cui fatture devono essere pagate dai Funzionari Delegati occorrerà che gli stessi provvedano a versare l'importo pari all'intervento sostitutivo alla Regione Emilia – Romagna e sarà cura del Servizio Gestione della Spesa Regionale provvedere alla regolarizzazione. MODALITA’ OPERATIVE PER LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO Al ricevimento della lettera da parte di INPS, INAIL e Casse Edili, per consentire il versamento, nei termini di 30 giorni, del relativo importo, è fatto obbligo di inoltrare alla scrivania E-Grammata del Servizio Gestione della Spesa Regionale – postazione 16.4.0.0.0 e a quella dell’Attività Giuridico Fiscale – postazione 16.4.3.0.0 la lettera di richiesta di INPS, INAIL e/o Casse Edili unitamente alla precisazione della valuta da inserire nel modello di versamento F24EP. Ulteriori eventuali disposizioni saranno oggetto di altra comunicazione. Cordiali saluti. F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Marcello Bonaccurso)