DIREZIONE GENERALE CENTRALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
IL RESPONSABILE
M ARCELLO BONACCURSO
Alle Direzioni Generali
TIPO
ANNO
Al Gabinetto del Presidente della
Giunta
NUMERO
REG.
PG
/ 2014 / 377035
DEL
15
/
10
All’Agenzia Informazione e Ufficio
Stampa della Giunta
/ 2014
All’Agenzia Sanitaria e Sociale
regionale
Ai Servizi regionali
Alle Autorità di Bacino della
Regione Emilia-Romagna
Al Commissario Delegato art. 1 D.L. n.
74/2012
e p.c.
Al Servizio Gestione e Sviluppo
dell’Assemblea Legislativa
regionale
LL.SS.
OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI INPS, INAIL E CASSE EDILI
REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74/2012
In ragione delle richieste di chiarimenti pervenute in merito all’operatività degli interventi
sostitutivi per Documenti Unici di Regolarità Contributiva – DURC - irregolari al fine di offrire un
contributo utile e di immediata fruizione, si indica il quadro operativo delle modalità da seguire per
tali interventi ponendo a riferimento l’attuale normativa.
NORMATIVA
L’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, entrato in vigore l'8 giugno 2011, ha
stabilito che qualora il DURC rilevi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti, INPS, INAIL
e Casse Edili, le stazioni appaltanti possono sostituirsi all’appaltatore versando, in tutto o in parte,
le
somme
dovute
in
forza
del
contratto
di
appalto.
Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna
tel 051.527.5514 - 5407
fax 051.527.5921
ANNO
a uso interno
DP
NUMERO
Email: [email protected]
PEC: [email protected]
INDICE
Classif.
LIV.1
LIV.2
LIV.3
LIV.4
LIV.5
ANNO
Fasc.
NUMERO
SUB
Sulla materia sono intervenuti: a) il Ministero del lavoro con circolare nr. 3 del 16 febbraio 2012; b)
l’INAIL con nota nr. 2029 del 21 marzo 2012 e del 3 ottobre 2013; c) l’INPS con circolare nr. 54 del
13 aprile 2012.
Anche il D.L. nr. 69 del 21 giugno 2013 che reca “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”
in sede di conversione, con la L. n. 98/2013, ha introdotto il comma 8-bis che prevede ulteriori
semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi
e contributivi.
SOGGETTI TENUTI ALL’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO SOSTITUTIVO
L’intervento sostitutivo consiste nel pagamento, da parte della stazione appaltante, direttamente
all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, dell’importo corrispondente all’inadempienza contributiva
segnalata nel DURC.
L’intervento sostitutivo può essere attivato dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di
diritto pubblico, dagli enti e soggetti aggiudicatori.
INTERVENTO SOSTITUTIVO: RITENUTA A GARANZIA E RIPARTO DEI VERSAMENTI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, ha
provveduto a fornire alcune indicazioni di carattere operativo in ordine alla corretta esecuzione
dell’intervento sostitutivo che le stazioni appaltanti debbono operare in presenza di irregolarità
evidenziate nel Durc.
La circolare prevede che la trattenuta delle somme da parte della stazione appaltante su quanto
dovuto all’appaltatore, come contropartita negoziale, va effettuata dopo la decurtazione delle
ritenute di garanzia dello 0,50%, prevista dal comma 3 dell’art.4 del DPR n. 207/1017. Tale
decurtazione dello 0,50% è da intendersi esclusivamente riferita ai contratti concernenti gli appalti
di lavori, a contratti per appalti di servizi ad esecuzione continuata ovvero periodica o a contratti
per forniture di beni che prevedano il pagamento in tranche differenziate.
Quest’ultima potrà essere svincolata in sede di liquidazione finale e successivamente
all’approvazione, da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascio del DURC.
L’intervento sostitutivo opera:
ð
quando il debito delle stazioni appaltanti, nei confronti dell’appaltatore, copre
interamente quanto dovuto all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili;
ð
quando lo stesso debito copre solo in parte le inadempienze evidenziate nel DURC.
In quest’ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore dovranno essere
ripartite tra gli Istituti Previdenziali e Assistenziali e le Casse Edili creditori, in proporzione dei
crediti vantati da ciascun ente, evidenziato nel DURC, a seguito di richiesta della stazione
appaltante. A titolo esemplificativo, se la stazione appaltante deve all’appaltatore una somma
pari a euro 5.000,00 e l’Inps, l’Inail e la Cassa Edile vantano crediti, rispettivamente, pari ad
euro 5.000,00, 4.000,00 e 1.000,00, la stazione appaltante verserà all’Inps il 50% del totale,
all’Inail il 40% del totale e alla Cassa Edile il 10% del totale, come da tabella riepilogativa.
ISTITUTO CREDITORE
INPS
INAIL
CASSA EDILE
CREDITO VANTATO
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
PERCENTUALE
50%
40%
10%
INTERVENTO SOSTITUTIVO – CONTRIBUTI – SUSSIDI - SOVVENZIONI – AUSILI FINANZIARI –
VANTAGGI ECONOMICI
(ART. 31 COMMA 8-BIS DL NR 69/2013 CONV. L. NR. 98/2013)
Il comma 8-bis dell’art. 31 del DL. nr. 69 del 21 giugno 2013 convertito, con la L. n. 98/2013 ha
stabilito che, alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi
economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005
(cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di
Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto
compatibili, il comma 3 dello stesso articolo che disciplina l’ipotesi di intervento sostitutivo
dell’Ente erogatore in caso di inadempienza contributiva.
In questo contesto, le strutture regionali devono, pertanto, acquisire il DURC in fase di erogazione
delle suddette risorse e trattenere dall’importo del contributo, al netto dell’eventuale ritenuta
d’acconto 4% IRES, la somma corrispondente all’inadempienza evidenziata dal DURC.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DA INVIARE AGLI ISTITUTI CREDITORI
Il Ministero del Lavoro, al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte
di più stazioni appaltanti, ritiene opportuno che queste ultime, prima di procedere ai versamenti
nei confronti degli Istituti e delle Casse edili, comunichino agli stessi Istituti e Casse Edili
l’intenzione di sostituirsi nei pagamenti al debitore originario.
Ricevuto un DURC attestante l’irregolarità dell’esecutore o del subappaltatore, la stazione
appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla Sede Inps o INAIL che ha
attestato l’inadempienza, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo.
La comunicazione preventiva deve essere fatta utilizzando quanto indicato nella Circolare INPS n.
54 del 13/04/2012 e nella Circolare INAIL del 21 marzo 2012 nr. 2029.
VERSAMENTO DELL’INTERVENTO SOSTITUTIVO
La stazione appaltante esegue il pagamento sostituendosi all’adempimento del contribuente. Il
pagamento della somma dovuta, pertanto, avviene utilizzando l’apposito codice “51” “Intervento
sostitutivo – art. 4 del DPR nr. 207/2010” nel modello F24EP, come indicato nella risoluzione n.
34/E dell’11 aprile 2012.
ISTRUZIONI INPS
A seguito della circolare ministeriale, l’Inps, con messaggio n.4087 del 6 marzo 2012, ha chiarito le
modalità per mezzo delle quali le stazioni appaltanti devono, eventualmente, procedere al
versamento delle somme di cui l'esecutore/subappaltatore è debitore nei confronti dell'Istituto
stesso. In particolare, le somme, di cui l’Inps è creditore, dovranno essere versate direttamente
all’Istituto tramite Mod. F24, nei casi in cui il debito sia ancora “in fase amministrativa” o a favore
dell'esattoria, nei casi in cui il debito sia già stato trasmesso all'Agente per la riscossione.
ISTRUZIONI INAIL
L’Inail, con nota nr. 2029 del 21 marzo 2012, ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti per il
versamento delle somme dovute all’Istituto.
Il pagamento nei confronti dell’Inail dovrà avvenire tramite modello F24EP, per gli enti e le
Amministrazioni Pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
MODALITA’ OPERATIVE PER LE STRUTTURE REGIONALI
Al ricevimento della lettera da parte di INPS, INAIL e Casse Edili, per consentire alle strutture
deputate al controllo contabile e al versamento, nei termini del relativo importo, è fatto obbligo:
1) di inoltrare alla scrivania E-Grammata del Servizio Gestione della Spesa Regionale –
postazione 16.4.0.0.0 e a quella dell’Attività Giuridico Fiscale – postazione 16.4.3.0.0:
a) la lettera di richiesta di INPS, INAIL e Casse Edili;
b) il numero della determina di liquidazione o il protocollo della proposta di determina di
liquidazione/reiscrizione;
c) la precisazione della valuta da inserire nel modello di versamento F24EP;
2) di inviare contestuale e-mail, al Servizio Gestione della Spesa Regionale per segnalare
l’urgenza in quanto la determina (indicarne i riferimenti) contiene un intervento sostitutivo.
Rivolgersi alle sottoindicate P.O., per informazioni inerenti:
ð
gli atti di liquidazione/pagamenti: Brini Annarosa,
ð
gli atti impegno/reiscrizione : Ferron Angela, Formica Roberto,
ð
ð
ordinativi emessi dai Funzionari Delegati: Marzola Gianni,
gli aspetti fiscali: Tosatti Maura.
Si precisa altresì quanto segue:
- per quanto riguarda gli interventi sostitutivi da effettuare nei confronti dei fornitori le cui fatture
devono essere pagate con la procedura per cassa economale, per motivi tecnico -operativi,
dovranno essere liquidati attraverso la procedura ordinaria, mandati di pagamento;
- per quanto riguarda gli interventi sostitutivi da effettuare nei confronti dei fornitori le cui fatture
devono essere pagate dai Funzionari Delegati occorrerà che gli stessi provvedano a versare
l'importo pari all'intervento sostitutivo alla Regione Emilia – Romagna e sarà cura del Servizio
Gestione della Spesa Regionale provvedere alla regolarizzazione.
MODALITA’ OPERATIVE PER LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
Al ricevimento della lettera da parte di INPS, INAIL e Casse Edili, per consentire il versamento, nei
termini di 30 giorni, del relativo importo, è fatto obbligo di inoltrare alla scrivania E-Grammata del
Servizio Gestione della Spesa Regionale – postazione 16.4.0.0.0 e a quella dell’Attività
Giuridico Fiscale – postazione 16.4.3.0.0 la lettera di richiesta di INPS, INAIL e/o Casse Edili
unitamente alla precisazione della valuta da inserire nel modello di versamento F24EP.
Ulteriori eventuali disposizioni saranno oggetto di altra comunicazione.
Cordiali saluti.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Marcello Bonaccurso)
Scarica

interventi sostitutivi inps, inail, casse edili