Prot. n. 2/FI/RoNi Roma, 8 gennaio 2014 - AZIENDE ASSOCIATE - SEZIONI TERRITORIALI – LORO SEDI – Circolare n. 2/2014 AIUTI DE MINIMIS: ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO 1407/2013 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre u.s. il nuovo regolamento sugli aiuti cd. «de minimis», reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 che eleva la soglia di aiuto per il settore del trasporto di persone su strada. ***** E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre u.s. il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione agli aiuti cd. «de minimis» degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Come noto, i finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato (“…aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”) costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato (lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale). Tuttavia, il Consiglio può determinare categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica (articolo 109 del Trattato) ed, in relazione a tali categorie di aiuti la Commissione può adottare specifici regolamenti. Una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis», ovvero dagli aiuti che, non superando nei confronti di un’impresa un importo prestabilito in un determinato arco di tempo, non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato e non sono, pertanto, soggetti alla procedura di preventiva notifica ed approvazione da parte della Commissione Europea. 00185 Roma – Piazza dell’Esquilino, 29 – C.F. 97185750581 -Tel. 06 48 79 301 Fax 06 48 21 204 e-mail: [email protected] – www.anav.it La Commissione Europea ha disciplinato gli aiuti “de minimis”, dapprima con il regolamento (CE) n. 69/2001 e successivamente con il regolamento (CE) n. 1998/2006, in vigore sino al 31 dicembre 2013, relativamente al quale la Commissione ha ritenuto ora opportuno rivedere alcune condizioni e sostituirlo con il nuovo regolamento (CE) n. 1407/2013. Il regolamento(CE) n. 1407/2013 si applica (salvo specifiche eccezioni) alle imprese di qualsiasi settore - ivi incluso, evidentemente, quello del trasporto di passeggeri su strada mediante autobus - e prevede che debbano qualificarsi come aiuti «de minimis», in quanto tali non soggetti all’obbligo di preventiva notifica alla Commissione Europea, gli aiuti concessi da uno Stato membro ad “un’unica impresa” di importo complessivo non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Va precisato che la predetta soglia di 200.000 euro trova applicazione nei confronti anche delle imprese di trasporto di passeggeri su strada per le quali il precedente regolamento (CE) n.1998/2006 fissava una soglia differenziata di aiuto pari a 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Nel 5° considerando del regolamento si legge, infatti, che “Vista l’evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto”. Rispetto al regolamento (CE) n.1998/2006 il nuovo regolamento n. 1407/2013 precisa, tuttavia, che il tetto di 200.000 euro rappresenta l’importo complessivo di aiuti concedibili ad un’unica impresa, laddove per “unica impresa” si deve intendere l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Per quanto riguarda il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del computo della soglia di 200.000 euro, il regolamento (CE) n. 1407/2013 precisa che lo stesso deve essere valutato su “base mobile”, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi 1 nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora la 1 Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di effettiva erogazione degli stessi. 2 concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di 200.000 euro, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del regime di esenzione dall’obbligo di notifica previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013. Il regolamento precisa che gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili laddove tale cumulo determini il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. In riferimento, quindi, ai quesiti più volte pervenuti alla Scrivente da parte di alcune Associate in merito all’eventuale natura “de minimis” di particolari contributi/sovvenzioni ricevuti dalle stesse ricevute si evidenzia che il regolamento (CE) n. 1407/2013 precisa che lo Stato membro deve informare l’impresa beneficiaria del carattere «de minimis» dell’aiuto, facendo esplicito riferimento allo stesso regolamento (CE) n. 1407/2013, citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Analoga previsione era contenuta nei precedenti regolamenti “de minimis” ed, infatti, ad esempio, l’articolo 1, comma 266 della L. n. 296/2006 (riduzione del cuneo fiscale) nel riconoscere per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna una deduzione forfetaria dalla base imponibile IRAP maggiorata , espressamente prevedeva che la stessa (risparmio d’imposta connesso alla deduzione maggiorata) “può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni”. Pertanto, nel caso in cui una disposizione recante una determinata misura di aiuto non richiami i regolamenti comunitari pro-tempore vigenti in materia di aiuti “de minimis”, deve ritenersi che detta misura non sia concessa in regime de minimis. Il regolamento (CE) n. 1407/2013 prevede, infine, che prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro deve richiedere una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ([email protected] – 06 48793014), l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE Tullio Tulli 3