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1
OGGETTO
ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO
QUESITO
(posto in data 28 ottobre 2014)
Sono un medico ospedaliero con contratto a tempo indeterminato. Sto
valutando l'ipotesi di prendere aspettativa di 12 mesi per un incarico a
tempo determinato presso altra struttura ospedaliera pubblica.
Essendo attualmente anche in graduatoria per altri concorsi effettuati e
per mobilità presso altre strutture, chiedo se l'accettare l'incarico
suddetto a tempo determinato, possa vincolarmi in modo tale da non
potermi ulteriormente trasferire, per tutti i 12 mesi previsti dal contratto,
in caso di scorrimento delle sopra citate graduatorie in posizione utile
per assunzione a tempo indeterminato.
RISPOSTA
(inviata in data 4 novembre 2014)
L’aspettativa richiesta per una assunzione a tempo determinato può
in qualsiasi momento essere interrotta dal dirigente al quale è stata
concessa. Il comma 6 dell’articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004,
articolo che disciplina l’istituto dell’aspettativa, precisa infatti che
L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente
a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente,
per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
Occorre peraltro valutare che mentre l’aspettativa per il conferimento
di un incarico a tempo determinato deve essere obbligatoriamente
concessa dall’amministrazione di appartenenza, il nulla osta per un
trasferimento ad altra amministrazione per mobilità volontaria può
non essere concesso dall’amministrazione di appartenenza, laddove
la concessione di tale nulla sia in contrasto con le preminenti esigenze
organizzative dell’amministrazione stessa.
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2
INDICAZIONI OPERATIVE
Laddove si concretizzasse la chiamata in mobilità da parte di una
diversa amministrazione, prima ovviamente di presentare le proprie
dimissioni volontarie dall’incarico a tempo determinato, è necessario
concordare con l’amministrazione di appartenenza un percorso che
consenta alla stessa di concedere il proprio assenso al trasferimento,
perché tale assenso è indispensabile anche nell’attuale formulazione
dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
disciplina la mobilità dei dipendenti pubblici.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
I commi 1 e 2 risultano di fatto disapplicati
per effetto delle modifiche apportate dal
decreto legislativo 150/2009 all’articolo 30
del decreto legislativo 165/2001
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 20
mobilità volontaria
1. assenso dell’azienda di destinazione quale unico vincolo
La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza
della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente
che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda
di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza
del dirigente stesso.
2. possibilità di sostituire il nullaosta col preavviso di tre mesi
Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso
di tre mesi.
3. continuità del rapporto di lavoro in caso di mobilità
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro.
Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento
dell’incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra
quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione
tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente
anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell’
incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto
individuale.
4. perdita dell’incarico di struttura complessa in caso di mobilità
La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa comporta
nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente
di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito
di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale,
anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola
precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà
essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico,
valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 35
Reclutamento del personale
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente fino al 24 giugno 2014
1. la mobilità come cessione del rapporto di lavoro
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono
in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. norme per agevolare i processi di mobilità
Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa
con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi
di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico.
2. funzioni e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo
personale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente fino al 24 giugno 2014
2-bis. obbligo di esperimento preventivo delle procedure di mobilità
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti
in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al
comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione
di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa
da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità
finanziaria.
2-quinquies. trattamento giuridico ed economico in caso di mobilità
Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .
2-sexies. assegnazione temporanea da altre amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative,
risultanti dai documenti di programmazione con i quali devono
procedere periodicamente a ridefinire la propria organizzazione e
le relative dotazioni orga-niche, possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le mo-dalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre ammi-nistrazioni per un periodo non superiore
a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali
sulla materia, nonché il re-gime di spesa eventualmente previsto
da tali norme e dal presente decreto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
1. criteri e procedure per il trasferimento ad altra amministrazione
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell' amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale,
per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono
indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti
da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione
di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard
di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento
tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro
due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti
salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione
di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure
di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro
tra la domanda e l'offerta di mobilità.
1-bis. riqualificazione del personale trasferito
L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei
dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici
o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
2. fruibilità della prestazione lavorativa tra sedi diverse
Nell'ambito dei rapporti di lavoro i dipendenti pubblici possono
essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo
accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero
a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui
sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo
periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali
rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata stato, regioni, comunità locali, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,
anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza
preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto
al congedo parentale, e ai soggetti che hanno a carico un congiunto
in condizioni di disabilità grave, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.
2.1. finanziamento delle procedure di mobilità
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. nullità di clausole contrattuali in contrasto con i commi 1 e 2
Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
2.3. istituzione e disciplina di un fondo per finanziare la mobilità
Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale
presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie
dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico
spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata
dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione
dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri
di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede
di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze
di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni
di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio
del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
I successivi commi dell’articolo 30 sono rimasti immutati
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10 – Aspettativa
1. aspettativa per esigenze personali o familiari – condizioni e limiti
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne
faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze
di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.
2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa
Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c).
3. modalità di calcolo della durata possibile
Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che
possono essere concessi nel triennio l’aspettativa in corso si
somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti.
4. aspettativa e assenze per malattia
L’aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si
ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso
accordo tra le parti.
5. trattamento previdenziale dell’aspettativa per l’assistenza ai figli
Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’
anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10 – Aspettativa
6. possibilità di revoca o interruzione dell’aspettativa
L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente
a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per
le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro
Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali
l’azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale,
il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
del preavviso.
8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa
L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è
altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o
altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione
di struttura complessa;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso
la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica solo
nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o
privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei Paesi
dell’Unione stessa o da Organismi internazionali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10 – Aspettativa
8. ulteriori motivi di concessione dell’aspettativa
L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede
l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al
suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla
valutazione. (*)
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita
lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere
cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo
stesso titolo.
(*) La precisazione relativa all’applicazione dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal
comma 13 dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005
9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso
Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’
aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è
esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria
volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto
nell’ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al
termine del periodo di prova presso altra azienda.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. aspettativa per cariche pubbliche elettive e cooperazione con ONG
Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti
possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un
massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera
frazionata, al fine di una collaborazione all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti
siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’
azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali
normative regionali in materia. (*) Le aspettative ed i distacchi per
motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente
il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
(*) la precisazione sull’aspettativa per la partecipazione a progetti
di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell’articolo
16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
2. aspettativa per motivi di studio
I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi
ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse
di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa, fermo restando che in caso di ammissione
a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia
a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento
economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
3. aspettativa per ricongiungimento familiare
Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del
coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località
in questione in amministrazione di altro comparto.
4. durata e possibilità di revoca dell’aspettativa per ricongiungimento
L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all’estero del dirigente in aspettativa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
5. periodo di servizio per la concessione di ulteriori aspettative
Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo
di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo per motivi di studio o per ricongiungimento familiare senza avere trascorso un periodo di servizio
attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze
concesse in applicazione della normativa a tutela della maternità e
della paternità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
articolo 23-bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.
1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati
In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici,
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'
amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti
esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati,
anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente
in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi
a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di uffici dirigenziali
I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali,
sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente
articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
articolo 23-bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
3. disciplina specifica per i magistrati gli avvocati e procuratori
Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano
il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà
di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. limitazioni del periodo di concessione dell’aspettativa
Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa
di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. situazioni nelle quali è preclusa la concessione dell’aspettativa
L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1
non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni
di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo,
ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o
concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso
una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette
attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione
alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il
normale funzionamento o l'imparzialità.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
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