STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] CIRCOLARE INFORMATIVA NR. ARGOMENTO: - del 30/11/2014 IMPOSTA SOSTITUIVA TFR 2014 Scade il prossimo 16 dicembre 2014 il termine per pagare la prima rata dell’imposta sostitutiva sul TFR. Tale imposta rappresenta l’anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul «guadagno» (il rendimento) derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali. Una tassazione peraltro ridotta perché al posto dell'ordinaria Irpef, sui rendimenti, si paga un'imposta sostitutiva di misura pari all'11%. L’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura dell’11%. L’art. 2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l’importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l’ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, finanziaria pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31.12 dell’anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata al netto dei rendimenti: MODALITA’ TASSAZIONE TFR Somme maturate fino al 31.12.2000 Somme maturate dal 1.1.2001 Quote eccedenti l'importo di € 1.000.000,00 erogate a far data dal 1.1.2011 (amm. di società di capitali) Tassazione separata con applicazione di una aliquota media su un reddito imponibile ridotto per una quota pari a € 309,87 annui. Tassazione separata con applicazione di una aliquota media su un reddito imponibile con esclusione delle somme maturate a titolo di rivalutazione. L'ammontare dell'imposta calcolata dal sostituto d'imposta è soggetta ad una riliquidazione da parte degli uffici finanziari in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Tassazione ordinaria da applicarsi solo sulla parte eccedente l'importo di € 1.000.000,00 Mentre, dal 2001, la quota finanziaria (il rendimento ossia le rivalutazioni annuali) è assoggettata ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari all’11%, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr. Rivalutazioni maturate dal 1.1.2001 Tassazione separata con imposta sostitutiva pari all'11% Le nuove regole impongono al sostituto di imposta di effettuare annualmente il prelievo dell’imposta sostitutiva (11%) e di versarlo all’Erario in 2 quote, con il meccanismo dell’acconto e del saldo. L’acconto va versato entro il 16.12 dell’anno in corso, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. Il saldo è dovuto entro il 16.02 dell’anno successivo. Ricapitolando quindi per l’anno in corso (2014) il compito della tassazione delle rivalutazioni del TFR verrà assolto completamente entro il 16 febbraio 2015. Il saldo corrisponderà all’imposta sostitutiva effettivamente dovuta sulle rivalutazioni determinate al 31 dicembre 2013, mentre adesso il 16 dicembre va effettuato il versamento in acconto. T & P | Circolare Informativa --/2014 – Imposta sostitutiva TFR 2014 1 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] Datori di lavoro interessati. L'appuntamento riguarda praticamente tutti i datori di lavoro. In quanto sostituti d'imposta, infatti, sono tenuti all'adempimento che consiste nel determinare l'imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori e di versarla all'erario. Restano fuori, pertanto, quei datori di lavoro che non sono anche sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). Unica deroga opera nei confronti dei sostituti d'imposta che sono diventati tali durante l'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto (2013) che sono, praticamente, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso dell’anno precedente (2013). L'Agenzia delle entrate, infatti, ha spiegato che tali sostituti d'imposta possono versare direttamente il saldo dell'imposta sostitutiva, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; e inoltre che possono determinare l'acconto in via presuntiva considerando, cioè, il 90% delle rivalutazioni di tfr che matureranno nello stesso anno. Un discorso questo, evidentemente, da ritenersi rinviato all'anno prossimo per le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest'anno poiché, con riferimento all'anno durante il quale sono state effettuate le prime assunzioni, manca una rivalutazione del Tfr e di conseguenza i sostituti di imposta non devono neppure versare l'imposta sostitutiva dell'11% (perché non c'è nulla da tassare). Le imprese con almeno 50 addetti. Per effetto della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le imprese con più di 49 addetti (almeno 50), a partire dal 1° gennaio 2007, sono costrette a liberarsi del Tfr maturando dei propri dipendenti, sia nell'ipotesi in cui i lavoratori abbiano deciso o decidano di aderire alla previdenza integrativa (in tal caso devono versare il TFR a un fondo pensione), sia nell'ipotesi in cui abbiano deciso o decidano di conservare il TFR come retribuzione differita. In quest'ultimo caso, le imprese sono tenute a versare il TFR a un fondo di tesoreria statale gestito dall'Inps. Le imprese che non gestiscono più il TFR dall'anno 2007 in avanti (hanno subito lo smobilizzo forzoso, come detto) sono tenute ad assolvere al compito del versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazione limitatamente alle quote di TFR accantonate fino al 31 dicembre 2006. Il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS deve essere invece rivalutato ogni anno e tale incremento, imputato alla posizione di ogni dipendente, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 11%. – Due Criteri per la determinazione dell’acconto Per determinare l'acconto da versare (e quindi l'imposta sostitutiva dovuta) il datore di lavoro può usare uno dei due criteri previsti dalla legge, a sua scelta. Le due modalità operative sono: a) il metodo storico, storico in base al quale l'acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati eventualmente nel corso dello stesso anno; b) il metodo previsionale, previsionale in base al quale l'acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In merito al primo criterio non si presentano particolari difficoltà. Occorre considerare il 90% delle rivalutazioni che risultano nell'anno solare precedente quello di riferimento (per l'appuntamento in corso, l'anno solare precedente a quello di riferimento, il 2014, è il 2013) e calcolare l'imposta, tenendo eventualmente in considerazione eventuali trattamenti di fine rapporto lavoro erogati a seguito di licenziamento o dimissioni intervenuti durante il 2014. Relativamente al secondo criterio, cioè il metodo previsionale, nella circolare n.50/2002 l'Agenzia delle entrate fa presente che l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni è costituito dal trattamento di fine rapporto maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno per il quale è dovuto l’acconto. Con il metodo previsionale il calcolo viene quindi effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti in forza al 30 T & P | Circolare Informativa --/2014 – Imposta sostitutiva TFR 2014 2 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] novembre 2014. La base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è composta quindi, dal TFR maturato al 31 dicembre 2013 relativo ai dipendenti in forza al 30 novembre 2014, sul quale viene applicato l’indice Istat di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Lee aziende aziende costituite nell’anno nell’anno 2013 non sono tenute al pagamento dell’acconto, ma possono versare direttamente il saldo entro il 18.02.2015 18.02.2015. Se preferiscono, in ogni caso, possono comunque calcolare l’acconto secondo il metodo previsionale facendo riferimento al 90% delle rivalutazion rivalutazioni ioni che maturano nell’anno 2014. 2014. MODALITÀ DI CALCOLO DELL’ACCONTO Calcolo dell’acconto sul 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente, tenendo conto, Criterio storico quindi, anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso del suddetto anno. Criterio presuntivo Calcolo dell’acconto nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto per i dipendenti al 30 11 2014 In riferimento alle attività avviate nel 2013 e nel 2014 2014 ricordiamo quanto segue: CASI PARTICOLARI Attività avviate nel 2013 2013 Possono scegliere se versare la ritenuta secondo le modalità ordinarie o provvedere al pagamento per intero in sede di versamento del saldo. Attività avviate nel 2014 2014 Non devono versare l’imposta sulle rivalutazioni. Il pagamento con il modello F24 Per versamento dell'imposta sostitutiva (sia in acconto che a saldo) va utilizzato il modello F24. Pertanto, è possibile esercitare, eventualmente la facoltà di compensazione del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi. L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 87/2001 ha provveduto a istituire i codici tributi da utilizzare (si veda tabella). In sede di versamento d'acconto (e anche dei saldo) dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto lavoro è consentito l'utilizzo del credito d'imposta che, ai sensi della legge n. 662/1996 (Finanziaria per il 1997), si è costituito a seguito del prelievo straordinario Irpef(sempre sui tfr) negli anni 1997/1998. Riguardo al versamento dell’imposta sostitutiva devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: codice 1712, 1712 denominato "acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta" - (mese di riferimento “0012”, anno di riferimento “2014”); codice 1713, 1713 denominato "saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta” - (mese di riferimento “0002”, anno di riferimento “2014”). Con il codice 1714, invece, viene indicato il versamento imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione. T & P | Circolare Informativa --/2014 – Imposta sostitutiva TFR 2014 3 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] La compensazione con l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovrà essere effettuata con il modello F24, attraverso l’esposizione dell’importo da compensare nella specifica colonna dei crediti, con il codice 1250 (come anno di riferimento va indicato l’anno di utilizzo del credito, pertanto l’anno “2013” per la compensazione con l’acconto e “2014” per quella con il saldo). Al riguardo si ricorda che l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite massimo di crediti compensabili mediante modello F24 pari a euro 700.000 per anno solare. Sanzioni - In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, si applica una sanzione pari al 30%. In particolare, si tratta di una violazione a cui è comunque applicabile il ravvedimento operoso nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione 770, nella quale vengono esposti i dati relativi agli importi dovuti e ai versamenti effettuati. Per completezza riportiamo di seguito un esempio e le relative rilevazioni contabili: Esempio Rilevazioni contabili relative all’imposta sostitutiva 16.12.n P C II 5 P D 12 Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr1 a Debiti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr 312,35 Liquidazione dell’acconto sull’imposta di rivalutazione Tfr dovuta per l’anno “n” (metodo storico o metodo previsionale). 16.12.n P D 12 P C IV 1 Debiti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr a Banca c/c ordinario2 312.35 Versamento dell’acconto a mezzo mod. F24 presso la Banca XY. 31.12.n E B 9 c) PC Quota Tfr a Fondo Tfr 7.430,00 Accantonamento quota Tfr di competenza dell’anno, comprensivo della rivalutazione lorda. 31.12.n P C II 5 P D 12 Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr1 a Debiti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr 40,00 Liquidazione saldo imposta sostitutiva sul Tfr di competenza dell’anno “n”. 31.12.n PC P C II 5 Fondo Tfr a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr3 352,35 Storno dell’imposta a carico dipendente dall’ammontare del fondo Tfr. 16.02.n+ 1 P D 12 P C IV 1 Crediti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr a Banca c/c ordinario2 40,00 Versamento del saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione presso Banca XY. Nel caso in cui al 31.12, in sede di calcolo del saldo di imposta, risultasse un importo a credito, ossia un versamento di acconto eccedente rispetto al dovuto, le scritture sarebbero le seguenti, ipotizzando i successivi dati: 1° acconto versato, € 312,35; totale annuo dovuto, € 212,35; credito per eccedenza di versamento, € 100,00. T & P | Circolare Informativa --/2014 – Imposta sostitutiva TFR 2014 4 STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 – 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@[email protected] – [email protected] 31.12.n E B 9 c) PC Quota Tfr a Fondo Tfr 7.430,00 Accantonamento quota Tfr di competenza anno. 31.12.n P C II 4-bis P C II 5 Crediti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 100,00 Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 212,35 Rilevata eccedenza acconto da utilizzare. 31.12.n PC P C II 5 Fondo Tfr a Storno dell’imposta a carico dipendente dall’ammontare del fondo Tfr. Note Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, la quota di imposta sostitutiva calcolata e versata dal datore di lavoro, ma riferita all’importo conferito al Fondo di Tesoreria, genera un credito in capo al datore di lavoro, recuperabile sull’UniEmens attraverso conguaglio con contributi dovuti al Fondo di Tesoreria. Se è ancora presente, in contabilità, il credito per anticipo Tfr di cui alla L. 662/1996, è possibile utilizzarlo in compensazione. Si ritiene possibile, inoltre, mantenere l’esposizione in bilancio del credito di imposta sostitutiva fino al momento della cessazione del rapporto con i dipendenti cui il credito stesso si riferisce. In tal caso il credito è riclassificato nella voce “PC” del bilancio, a riduzione del fondo Tfr. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti T & P | Circolare Informativa --/2014 – Imposta sostitutiva TFR 2014 5