Il rapporto giuridico È una relazione tra due o più soggetti ( parti) prevista e regolata dal diritto, da cui nascono situazioni giuridiche attive e passive Situazioni giuridiche attive • . Diritto soggettivo, cioè il potere di agire per soddisfare un proprio interesse • . Potestà, cioè il potere attribuito ad un soggetto di agire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto • Aspettativa, cioè la posizione di attesa del soggetto a cui favore sta maturando un diritto • Interesse legittimo, cioè la pretesa di un soggetto a che le azioni della Pubblica Amministrazione siano legittime Situazioni giuridiche passive • . Dovere, cioè la posizione di chi deve rispettare un diritto altrui • . Obbligo, cioè il dovere di tenere uno specifico comportamento per soddisfare l’interesse di un altro soggetto • .Soggezione, cioè la posizione di chi deve sopportare le decisioni di un altro soggetto che incidono nella sua sfera giuridica • . Onere, cioè il sacrificio di un interesse al fine di ottenere un vantaggio I diritti soggettivi • Assoluti se possono essere fatti valere verso tutti gli altri soggetti o . Relativi se possono essere fatti valere solo verso persone determinate . Patrimoniali se tutelano interessi economici o . Non patrimoniali se tutelano interessi morali . • Trasmissibili se possono essere trasferiti ad altri soggetti o . Intrasmissibili se non possono essere trasferiti ad altri soggetti . Reali se attribuiscono un potere pieno su una cosa o . Di obbligazione se attribuiscono il potere di pretendere un determinato comportamento da parte di un altro soggetto Fatti e atti giuridici • Fatti naturali, eventi naturali dai quali non derivano effetti giuridici • Fatti giuridici, eventi naturali, indipendenti dalla volontà umana, dai quali derivano effetti giuridici • Atti giuridici, eventi derivanti dalla volontà umana, dai quali derivano effetti giiuridici Atti e negozi giuridici • I comportamenti umani danno origine a: • Atti leciti, se rispettosi delle leggi • Atti illeciti, se contrari alle leggi Gli atti leciti si distinguono in: . Atti giuridici in senso stretto, quando il soggetto vuole solo compiere l’atto . Negozi giuridici, se il soggetto vuole produrre gli effetti previsti dalla legge Negozio giuridici Manifestazione di volontà dell’uomo indirizzata a produrre gli specifici effetti previsti dalla legge. I negozi giuridici possono essere: . Unilaterali . Plurilaterali