EXPORT ISTRUZIONI PER L’USO Canada, la modernizzazione delle regole di sicurezza alimentare a cura di Francesco Montanari e Cesare Varallo Avvocati specializzati in diritto alimentare, FARE (Food & Agriculture REquirements) 76 La Canadian food inspection authority sta portando avanti un ambizioso progetto di riforma della legislazione canadese in materia di sicurezza alimentare. Necessario un ripensamento delle regole, a favore di una politica che, fondata sulla prevenzione, responsabilizzi adeguatamente gli operatori © Fo tol ia. co m D a lungo tempo, il Canada rappresenta un partner politico ed economico di centrale importanza per l’Unione europea (UE). Basti ricordare che il Paese nordamericano è stato il primo dei Paesi industrializzati a siglare, nel 1976, un accordo di cooperazione economica con l’allora Comunità economica europea. Da questo momento in poi gli sforzi diplomatici da entrambe le parti sono stati costanti ed hanno portato, nell’ottobre 2013, alla definizione di obiettivi economici condivisi nel contesto delle negoziazioni del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). I negoziati Ceta Come nel caso del Transatlantic Trade and Investment Partnership, che l’UE sta negoziando con gli Stati Uniti, seppur sicuramente meno controverso, il CETA ha l’ambizione di realizzare un’area commerciale di libero scambio tra Cana- da e UE. Le valutazioni d’impatto effettuate prima dell’apertura dei negoziati dell’accordo indicano che l’abbattimento di barriere tariffarie e tecniche potrebbe generare una crescita economica considerevole, superiore a quella attuale del 23% ed in termini monetari pari a 26 milioni di euro. Per quanto riguarda gli scambi commerciali che hanno ad oggetto i prodotti dell’agricoltura e quelli trasformati, il CETA si ripropone di eliminare la quasi totalità dei dazi che la legislazione canadese e UE attualmente prevedono per le rispettive importazioni. Si prospetterebbe, dunque, all’orizzonte uno scenario particolar- Anno XVI - 6 - Lug-Ago 2014 export - istruzioni per l’uso © Fotolia.com mente interessante per le esportazioni del nostro comparto agroalimentare, visto che il Canada, in tale settore, dipende in larga misura (70%) da fonti di approvvigionamento non nazionali. Sotto gli auspici del Ceta, poi, alcune indicazioni geografiche protette in Europa, come il Grana padano o l’Aceto balsamico di Modena, potrebbero ricevere adeguata tutela sul mercato canadese, a discapito di prodotti che fanno leva sull’Italian sounding. Barriere Sps L’andamento dei negoziati Ceta lascia presagire che Canada e UE possano pure impegnarsi per facilitare ulteriormente il commercio bilaterale, rimuovendo, ad esempio, alcune misure sanitarie e fitosanitarie esistenti o semplificando le rispettive procedure di importazione per alcuni prodotti. Ciò contribuirebbe a rafforzare le basi delle relazioni bilaterali tra Bruxelles e Ottawa nel settore agroalimentare, relazioni che, peraltro, hanno già al loro attivo accordi internazionali di equivalenza in campo veterinario (1999) e in materia di denominazioni di vini e bevande alcoliche (2003), nonché un regolamento di esecuzione della Commissione europea (il regolamento di esecuzione UE 844/2011) con il quale si riconosce formalmente l’efficacia dei controlli pre-esportazioni effettuati dal Canada su frumento e farine di frumento. A tale quadro bisogna poi aggiungere che il Canada si sta muovendo per eliminare le restrizioni vigenti sin dal 1997 sulle importazioni UE su bovini e carni bovine per rischio BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy). In particolare, le autorità canadesi hanno l’intenzione di riaprire progressivamente le proprie frontiere ai prodotti UE, cominciando innanzitutto con quegli Stati membri che erano autorizzati ad esportare prima dell’imposizione del blocco commerciale. Normativa federale: lavori in corso 77 Le prospettive di liberalizzazione degli scambi che il CETA mira a concretizzare impongono pertanto un attento monitoraggio della normativa federale in materia di sicurezza alimentare e delle proposte di modifica in discussione. A tal proposito, va rilevato che già da qualche anno la Canadian Food Inspection Authority (CFIA), l’autorità federale responsabile per lo sviluppo e l’applicazione delle norme di sicurezza alimentare, sta portando avanti un ambizioso progetto di riforma della legislazione canadese nei settori di sua competenza, con l’obiettivo di modernizzarla. In particolare, secondo la CFIA, l’esposizione a nuovi rischi come conseguenza di un commercio sempre più globalizzato, nonché il progresso scientifico e l’avvento di nuove tecnologie rendono necessario un ripensamento delle regole che attualmente governano produzione e commercio di alimenti e bevande, a favore di una politica di sicurezza alimentare che, fondata sulla prevenzione, responsabilizzi adeguatamente gli operatori per la sicurezza dei prodotti che collocano sul mercato. Tali principi sono contenuti nel Safe Food for Canadians Act (SFCA), normativa quadro adottata nel 2012, i cui regolamenti at- Anno XVI - 6 - Lug-Ago 2014 export - istruzioni per l’uso tuativi sono attualmente in fase di discussione. Qui di seguito si dà conto delle modifiche di maggiore rilievo presentate da CFIA il maggio scorso, alcune delle quali potrebbero essere già in vigore nella seconda parte del 2015. Licenze 78 La normativa in cantiere prevede che produttori e operatori dell’import/export possano esercitare le rispettive attività solo se autorizzati da un’apposita licenza amministrativa. Essendo attualmente alcuni settori (carni, ittico, lattiero-caseario, miele) già sottoposti ad obbligo di registrazione, tale obbligo si estenderebbe pertanto a tutti gli operatori del comparto agroalimentare. Distributori e intermediari non sarebbero invece tenuti ad ottenere alcuna autorizzazione preventiva allo svolgimento della propria attività, anche se in capo a loro è previsto l’obbligo, nel contesto delle loro relazioni B2B, di interagire esclusivamente con operatori in possesso di licenza. La licenza in questione non sarebbe comunque un atto puramente amministrativo. Attraverso l’attribuzione di un numero identificativo dell’operatore e di ciascuno dei suoi stabilimenti, infatti, servirebbe anche a raccogliere, ove necessario, maggiori informazioni sulla natura dei prodotti, i processi produttivi, il volume della produzione o dell’import, offrendo così un quadro più ampio e dettagliato della catena alimentare nei vari settori. Tali licenze avrebbero una durata legale di due anni, sarebbero suscettibili di rinnovo e avrebbero costi relativamente limitati. In caso di violazioni della normativa applicabile, l’operatore potrebbe vedersi sospendere la licenza. Infine, per gli importatori si prevede anche l’obbligo di avere una sede legale in Canada oppure in altro Paese con un sistema di sicurezza alimentare dagli standard equivalenti. Per gli esportatori, invece, si richiede l’osservanza dei requisiti stabiliti dalla legislazione del Paese di destinazione delle merci, mentre la CFIA dovrebbe rimanere l’autorità responsabile per l’emissione dei certificati per l’export. Piani di controllo preventivi A tutti gli operatori in possesso di una licenza, poi, sarà richiesta la predisposizione di piani di controllo preventivi in conformità con le regole Haccp e secondo linee guida che la stessa CFIA si incaricherà di sviluppare per i vari settori. Allo stesso modo, dovranno essere rispettati standard minimi per ciò che concerne l’applicazione di buone pratiche agricole e di trasformazione dei prodotti. Tracciabilità Attualmente, la normativa canadese non prevede un obbligo giuridico per l’operatore di assicurare la tracciabilità dei prodotti, anche se molte aziende hanno adottato da tempo sistemi che la garantiscono su base totalmente volontaria. Le disposizioni di attuazione del Sfca prevedono, invece, che la tracciabilità diventi, in futuro, un obbligo per tutti gli operatori del settore agroalimentare, secondo il modello proposto dal Codex alimentarius (one step back, one step forward), ossia lo stesso che l’UE ha fatto proprio con il regolamento CE 178/2002. Si prevede anche l’obbligo per gli operatori di conservare tutte le informazioni rilevanti ai fini della tracciabilità per un periodo minimo di tre anni e di consentirne l’accesso e l’utilizzo alle autorità competenti, ove necessario. Le informazioni devono essere rese disponibili nelle due lingue ufficiali del Paese (inglese e francese), nonché essere salvate in un formato che ne renda possibile la decodificazione da parte di un software commerciale standard. Quest’ultimo requisito risulterebbe necessario nella misura in cui, in passato, alcuni richiami di prodotti dal mercato sono stati impossibilitati o comunque resi più difficili a causa di dati illeggibili o non decifrabili elettronicamente. Controlli ufficiali Le autorità canadesi stanno anche rivedendo le modalità con cui le attività ispettive sono state fino ad oggi condotte. In particolare, vi è l’intenzione di muoversi verso un modello di controllo ufficiale che si avvalga degli strumenti che la tecnologia e la scienza mettono a disposizione, che sia più standardizzato e, quindi, sempre meno legato alla particolare natura o tipologia del prodotto oggetto del controllo. Anno XVI - 6 - Lug-Ago 2014