Nota SIMLII sulla verifica straordinaria dei giudizi di inidoneità inserita nella Legge di Stabilità per l'anno 2016 Nei giorni scorsi è stato anticipato sulla stampa quotidiana e on-line il testo del maxi-emendamento presentato del Governo alla Legge di Stabilità relativa al 2016, attualmente in discussione presso la Commissione Bilancio della Camera. Nel testo sono contenute parecchie disposizioni riguardanti la Sanità, concordate – sempre come riferito dalle notizie di stampa – da parte dei ministeri competenti, cioè Ministero della Salute e Ministero di Economia e Finanze. Il maxi-emendamento presenta interessanti novità per l'anno 2016, dalla cosiddetta gestione del rischio clinico alla definizione dell'appropriatezza delle cure, alle previste nuove assunzioni di medici e personale para-sanitario, agli elenchi dei medici consulenti quali CTU etc., molte delle quali positive per quanto riguarda la semplificazione, l'efficienza del SSN e il progressivo abbandono dei diffusi comportamenti di medicina difensiva. Tuttavia, con una certa sorpresa, il maxi-emendamento ripropone un “vecchio” articolo, già inserito nella Finanziaria dello scorso anno, relativo a una verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica. Si riporta di seguito, per completezza di esposizione, l'articolo in questione: 332-septiesvicies Ai fini di concorrere ad efficientare l’utilizzo del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e procedere tempestivamente alla corretta ricollocazione del predetto personale allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, anche in considerazione delle disposizioni dell’Unione Europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro, l’articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: “88. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è stabilita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale sanitario dipendente degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dichiarato inidoneo alla mansione specifica, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai 1 provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata a cura delle Unità Operative Medico-legali dell'INPS competenti per domicilio dell'Azienda o dell’Istituto con eventuale sussidiarietà in ambito regionale. Resta salva la facoltà del dipendente, previa richiesta, di essere sottoposto a verifica presso l'Unità Operativa Medico-legale INPS competente per la sua residenza. Le Unità Operative Medico-legali dell’INPS per l’attività di verifica straordinaria di cui al presente decreto possono avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni tra Regioni e INPS, di risorse umane e strumentali degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Entro il 31 gennaio 2016 ciascuno degli enti di cui al comma 1 trasmette all’Unità Operativa Medico-legale dell’INPS competente per domicilio dell’Azienda o dell’Istituto, l’elenco dei dipendenti per i quali sono stati adottati i provvedimenti di inidoneità di cui al primo periodo, corredato dalla relativa documentazione sanitaria, riferita a ciascun lavoratore. Le modalità di comunicazione ai dipendenti delle date previste per gli accertamenti, nonché i criteri di programmazione delle relative attività, sono stabiliti dall’INPS. In caso di mancata presentazione a visita del dipendente, senza giustificare la ragione dell'assenza, si procede ai sensi dei CCNL vigenti. L’INPS comunica al datore di lavoro gli esiti degli accertamenti svolti, trasmettendo, per ciascun dipendente interessato, una relazione medico-legale in busta chiusa al datore di lavoro, il quale procede alla notifica della relazione medico legale al dipendente. Avverso il giudizio medico-legale è ammesso ricorso giudiziario nei termini previsti dall'art. 42, 3° comma, della legge n. 326 del 2003. Il personale che dovesse risultare, sulla base della predetta relazione medico-legale, idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, è ricollocato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, allo svolgimento delle predette mansioni, nell'ambito della medesima ASL di appartenenza, dando priorità alla riassegnazione sul territorio. Qualora, per motivi organizzativi, non fosse possibile ricollocare il personale nelle mansioni del proprio profilo professionale nell'ambito della medesima ASL di appartenenza o del medesimo Istituto di appartenenza, si procede seguendo le vigenti disposizioni contrattuali in materia di mobilità. La verifica straordinaria di cui al presente comma, da completarsi entro il 31 dicembre 2016, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Tale disposizione, lo scorso anno, per le critiche e le perplessità manifestate dalle società scientifiche e dalle associazioni sindacali, dai tecnici del settore e da molti esponenti di forze politiche della maggioranza e dell'opposizione, venne stralciata dal testo della manovra 2015 e convertita in disegno di legge, assegnandolo alla Commissione Lavoro della Camera in sede referente (dove, peraltro, non è stato successivamente preso in esame). 2 Si tratta, infatti, di una disposizione che abbiamo avuto modo di commentare già in precedenza, che presenta parecchi dubbi e perplessità e che difficilmente può essere fatta rientrare nel novero delle disposizioni economiche e finanziarie tipiche della Legge di Stabilità. Quanto prospettato si articola poco con la normativa esistente (peraltro derivante dal recepimento di Direttive UE) e potrebbe anche costituire la richiesta per un ennesimo procedimento di infrazione a livello europeo. Questo ulteriore percorso di “revisione” delle idoneità lavorative si aggiungerebbe a una normativa che è già farraginosa, complessa e di difficile interpretazione e applicazione. Attualmente, infatti, oltre al medico competente presente nelle varie aziende pubbliche e private, sono operanti le Commissioni INPS per l'accertamento dell'invalidità, le C.M.O., i Collegi medico-legali ex art.6 e altre. Tale guazzabuglio normativo crea talvolta non solo situazioni inestricabili nel ricollocamento del singolo dipendente, ma anche condizioni di estrema difficoltà nel gestire l’organizzazione complessiva del personale nel settore pubblico, in particolare nella Sanità. Sarebbe invece indispensabile, anche se sembra opera quasi impossibile, una armonizzazione normativa di tutta la materia per competenze, legittimità e percorsi operativi. Con l'applicazione dell'articolo in questione, lungi dal procedere a una reale “semplificazione” di quanto accade attualmente, si corre il rischio di appesantire il sistema con una ulteriore procedura che non ha riscontro nell'attuale legislazione e che presenta seri dubbi di legittimità, realizzando una sorta di caos normativo con il possibile aumento esponenziale del contenzioso tra le varie parti interessate. Il contenuto dell'articolo si presenta in netto contrasto con il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per il quale l'unico istituto pubblico che può mettere in discussione ed eventualmente rivedere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso a termini di legge da parte del “medico competente” regolarmente incaricato dalla struttura sanitaria, è l'Organo di Vigilanza. A tale proposito, non è chiaro perché si debba letteralmente “scavalcare” quanto chiaramente previsto dall'art. 41 co 9 del D.Lgs. 81/08 a proposito tali giudizi di idoneità alla mansione, e cioè che "Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso". 3 Così facendo si mortifica profondamente l'attività professionale del medico competente e degli stessi sanitari dipendenti dei Organi di vigilanza delle ASL competenti per i relativi ricorsi. La stessa dizione di “inidoneo” alla mansione introdotta nel testo dell'emendamento, in assenza di ulteriori specificazioni, riguarderebbe non solo le (poche) unità per le quali è stato espresso un giudizio di non idoneità permanente ma, bensì, anche tutti i soggetti dichiarati “parzialmente non idonei”, il cui giudizio è stato cioè espresso con limitazioni e/o prescrizioni, di gran lunga più numerosi in tutta Italia. Invece di cercare il modo di gestire al meglio le situazioni di difficoltà organizzativa e di criticità (purtroppo numerose) derivanti da giudizi di non idoneità dovuti alla condizioni di salute di una popolazione lavorativa sempre più anziana e soggetta a condizioni di lavoro sempre più faticose, si tenta così di risolvere il problema scaricandolo a livello sanitario e medico-legale. E' da sottolineare, inoltre, che si continua a fare una certa confusione tra quella che è la incapacità del dipendente pubblico di svolgere alcun “proficuo lavoro” (comprese, ovviamente, le attività del proprio profilo professionale) e, dall'altra parte, la sua idoneità a svolgere - totalmente o parzialmente - la sua reale mansione specifica nell'area e nel proprio reparto di lavoro. Tale idoneità alla mansione deve essere giudicata dal medico competente dell'azienda, unico soggetto qualificato a mettere insieme lo stato di salute del lavoratore con i contenuti concreti – e non generici dell'attività lavorativa concretamente svolta. A tale proposito non si comprende a che titolo le unità operative medico-legali dell'INPS possano esprimere un giudizio su questa idoneità o meno alla mansione specifica, posto che non conoscono a fondo la mansione ricoperta dal lavoratore, l'azienda, il settore e il reparto dove essa viene svolta, i fattori di rischio presenti e valutati etc. Occorrerebbe anche tenere conto, inoltre, che le suddette unità operative sanitarie dell'Ente previdenziale con le attuali dotazioni di mezzi e di personale riescono a stento a far fronte alle incombenze istituzionali che competono loro e assai difficilmente potrebbero supportare un ulteriore carico di lavoro in assenza di risorse aggiuntive. Ma anche nel caso di risposta positiva all'ipotetico quesito posto in precedenza, non è affatto chiaro come il personale "dichiarato idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale" possa essere riammesso a ricoprire la mansione precedentemente svolta in assenza – al rientro al lavoro - di un ulteriore giudizio del proprio medico competente, che evidentemente, stante le immutate condizioni di salute del lavoratore, non potrebbe certo modificarsi rispetto a quello espresso in precedenza. 4 In definitiva, così come presentato, tale provvedimento sarà del tutto inefficace e fonte di contenzioso, avvelenerà ulteriormente un clima lavorativo già pesante nella Sanità per molti altri motivi, costituirà l'ennesima perdita di tempo e di spreco di risorse economiche in assenza, invece, di una concreta programmazione di quei necessari interventi di gestione delle criticità a medio e lungo periodo. Naturalmente non è possibile misconoscere le criticità esistenti. Spesso i giudizi espressi da medici competenti non adeguatamente qualificati ed estranei all'azienda sanitaria (come accade, ad esempio, in seguito agli incarichi ad aziende sanitarie e ospedaliere affidati tramite la CONSIP) sono caratterizzati da formulazioni generiche e non entrano nel merito della gestione successiva del lavoratore. Talora anche le revisioni dei giudizi di idoneità da parte degli Organi di vigilanza non brillano per ragionevolezza, analisi dei contesti e razionalità operativa ed è evidente che giudizi scarsamente comprensibili o praticamente non applicabili, comunque espressi, rendono sicuramente più complesso e difficile il lavoro di tutti. In definitiva, è urgente e indifferibile, più che procedere a interventi estemporanei e privi di reale efficacia, armonizzare la normativa di tutta la materia per competenze, legittimità e percorsi operativi. La SIMLII è pronta a elaborare proposte operative che vadano nella giusta direzione, creando percorsi mirati alla gestione del giudizio e al successivo proficuo utilizzo lavorativo del soggetto giudicato inidoneo o idoneo con limitazioni. Occorre, quindi, impostare una profonda riflessione condivisa sulle definizioni e significati delle idoneità espresse, redigere adeguate linee di indirizzo e cercare di rendere omogenee le stesse prescrizioni e limitazioni. Per quanto sinora esposto, la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale manifesta ancora una volta la sua contrarietà a tale provvedimento (in particolare: emendamento 332-septiesvicies) e chiede che venga eliminato dalla manovra finanziaria per l'anno 2016 o, in subordine, stralciato dal testo e convertito in disegno di legge, da assegnare alla commissione parlamentare competente come avvenuto alla fine dello scorso anno. La Società chiede altresì sin d'ora di essere audita in sede parlamentare presso le competenti commissioni Bilancio e Sanità della Camera e del Senato per esprimere più compiutamente le proposte relative alla problematica presa in esame. 5