Messaggio numero 746 del 30-01-2015 INPS COMUNICA OPEN DATA L'ISTITUTO RSS 26/02/15 20:40 BANCHE DATI E BILANCI INPS facile ASTE GARE E FORNITORI Informazioni SOFTWARE LINK MAPPA Servizi Online Versione Testuale Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Messaggio numero 746 del 30-01-2015 Direzione Centrale Entrate Roma, 30-01-2015 Messaggio n. 746 OGGETTO: Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa – proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 e ripresa dei versamenti. Articolo 10, comma 8, Decreto Legge n. 192/2014. Il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (Decreto Milleproroghe 2015), all’articolo 10, comma 8 (1), ha disposto la proroga (2) della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20746%20del%2030-01-2015.htm Page 1 of 5 Messaggio numero 746 del 30-01-2015 26/02/15 20:40 contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa, fino al 31 dicembre 2014. Conseguentemente, la predetta sospensione decorre dal 27 giugno 2011 senza soluzione di continuità fino alla data del 31 dicembre 2014. In proposito, con circolare n. 98/2011 sono state illustrate le modalità di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi. Con messaggi n. 14045 del 3/08/2012, n. 3549 del 28/02/2013 e n. 2072 del 04/02/2014, sono state comunicate le proroghe della sospensione e le istruzioni operative per la ripresa del versamento della contribuzione sospesa. In coerenza con quanto previsto con il citato messaggio n. 2072/2014 in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e con riferimento alle disposizioni di cui al comma 613 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, si precisa che i contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro la prima scadenza utile successiva alla pubblicazione del presente messaggio, maggiorati degli interessi al tasso legale computati dalla data di ripristino dell’obbligazione contributiva fino alla data di effettivo versamento. Inoltre, si evidenzia che – in considerazione del fatto che la proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 sia stata disposta dal D.L. n. 192/2014 con efficacia retroattiva – in caso di regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine previsto, non saranno dovute le somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, eventualmente già calcolate in applicazione delle disposizioni ordinarie vigenti in materia di regime sanzionatorio di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388. In alternativa al versamento in un’unica soluzione, è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione. Anche, in tal ipotesi, è il caso di sottolineare che decorsa la prima scadenza utile prevista per il versamento alle singole gestioni, sugli importi non versati trova applicazione il regime sanzionatorio di cui alla citata legge. Con riferimento alle modalità operative e contabili di recupero dei contributi sospesi, si rimanda, integralmente, alle disposizioni illustrate con messaggio n. 3549/2013. Di seguito, si comunicano le istruzioni operative con riferimento alle diverse gestioni: a) Aziende con dipendenti Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da “novembre 2012 a novembre 2014” inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N961” e le relative <SommeACredito>. Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero. Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 98 del 22 luglio 2011 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/127. La prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015. http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20746%20del%2030-01-2015.htm Page 2 of 5 Messaggio numero 746 del 30-01-2015 26/02/15 20:40 Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod.F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando la causale contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito (N961). Sezione Inps Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda XXXX DSOS PPNNNNNCCN961 b) Periodo Periodo Importi a debito dal al versati Artigiani e commercianti In merito alla contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, si comunica che, a seguito della proroga oggetto del messaggio, rientrano nella sospensione le seguenti rate: Scadenza Contributi sospesi versamento 17/02/2014 IV rata sul minimale per l’anno 2013 16/05/2014 I rata sul minimale per l’anno 2014 18/08/2014 II rata sul minimale per l’anno 2014 16/06/2014 Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014 17/11/2014 III rata sul minimale per l’anno 2014 01/12/2014 II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014 Si evidenza che, ove risulti già acquisita la sospensione, è necessario revocarla e procedere ad una nuova acquisizione, secondo le disposizioni impartite con messaggio n. 3549/2013, per includere nella sospensione anche la contribuzione 2014 e, nello specifico, le rate in scadenza fino al 31.12.2014. La prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015. c) Liberi professionisti e aziende committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 Per quanto concerne i liberi professionisti ed i committenti con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, la proroga della sospensione agisce nel seguente modo: - per i liberi professionisti, sono sospesi i versamenti dovuti relativi al saldo della contribuzione anno 2013, al 1° e al 2° acconto anno 2014; - per i committenti, sono sospesi gli ulteriori versamenti mensili dovuti con scadenza fino al 16 dicembre 2014 (compensi erogati fino a novembre 2014). Considerando l’intero periodo di vigenza della sospensione, si rammenta che risultano sospesi i versamenti relativi ai compensi erogati da giugno 2011 a novembre 2014 per le aziende committenti, mentre per i liberi professionisti tutti i pagamenti con scadenza dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2014. http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20746%20del%2030-01-2015.htm Page 3 of 5 Messaggio numero 746 del 30-01-2015 26/02/15 20:40 Per il pagamento dei contributi sospesi la prima scadenza utile per i professionisti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata è il 16 giugno 2015; per i committenti la prima scadenza utile è il 16 febbraio 2015. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16/06/2015, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo: Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo Periodo Importi a debito dal al versati POC 159999999999 062011 122011 POC 159999999999 012012 122012 POC 159999999999 012013 122013 POC 159999999999 012014 122014 POSI 159999999999 012015 062015 I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione da 27 giugno 2011 a novembre 2014, in unica soluzione entro il 16/02/2015, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo: Codice Sede d) Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo Periodo Importi a debito dal al versati COC 159999999999 062011 112014 COSI 159999999999 012015 022015 Aziende agricole assuntrici di manodopera Per le aziende assuntrici di manodopera la sospensione del versamento dei contributi opera dal 27/6/2011 al 31/12/2014; pertanto è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dal primo trimestre 2011 al secondo trimestre 2014. La presentazione dei DMAG relativi al periodo dal secondo trimestre 2011 sino al terzo trimestre 2014 rimane sospesa. I DMAG presentati a partire da gennaio 2015 (denuncia DMAG IV trimestre 2014), relativi ai citati periodi, non conterranno l’aggravio di sanzioni. e) Lavoratori agricoli autonomi, concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare Per i lavoratore autonomi e per i concedenti a piccola colonia ed a compartecipazione familiare, sono sospesi i pagamenti a partire dalla prima rata del 2011 sino a quelli relativi alla terza rata del 2014. Pertanto, al momento della ripresa riscossione, i pagamenti relativi alle suddette rate non conterranno l’aggravio di sanzioni. Il Direttore Generale http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20746%20del%2030-01-2015.htm Page 4 of 5 Messaggio numero 746 del 30-01-2015 26/02/15 20:40 Nori (1) Decreto Legge 31 dicembre 2014 n. 192, articolo 10, comma 8, in GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2013. (2) Il termine del periodo di sospensione, inizialmente fissato al 16 dicembre 2011, è stato successivamente prorogato: - al 30 giugno 2012 dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 44, convertito in legge n. 111/2011; - al 1° dicembre 2012 dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, articolo 23, comma 12 octies; - al 31 dicembre 2013 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 612. http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20746%20del%2030-01-2015.htm Page 5 of 5