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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 746 del 30-01-2015
Direzione Centrale Entrate
Roma, 30-01-2015
Messaggio n. 746
OGGETTO:
Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione
all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord
Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa – proroga della
sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 e ripresa dei
versamenti. Articolo 10, comma 8, Decreto Legge n. 192/2014.
Il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (Decreto Milleproroghe 2015), all’articolo 10,
comma 8 (1), ha disposto la proroga (2) della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei
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contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa,
fino al 31 dicembre 2014.
Conseguentemente, la predetta sospensione decorre dal 27 giugno 2011 senza soluzione di
continuità fino alla data del 31 dicembre 2014.
In proposito, con circolare n. 98/2011 sono state illustrate le modalità di sospensione degli
adempimenti e dei versamenti contributivi. Con messaggi n. 14045 del 3/08/2012, n. 3549 del
28/02/2013 e n. 2072 del 04/02/2014, sono state comunicate le proroghe della sospensione e le
istruzioni operative per la ripresa del versamento della contribuzione sospesa.
In coerenza con quanto previsto con il citato messaggio n. 2072/2014 in merito alla ripresa dei
versamenti dei contributi previdenziali e con riferimento alle disposizioni di cui al comma 613
dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, si precisa che i contributi oggetto di sospensione dovranno
essere versati entro la prima scadenza utile successiva alla pubblicazione del presente messaggio,
maggiorati degli interessi al tasso legale computati dalla data di ripristino dell’obbligazione
contributiva fino alla data di effettivo versamento.
Inoltre, si evidenzia che – in considerazione del fatto che la proroga della sospensione contributiva
al 31 dicembre 2014 sia stata disposta dal D.L. n. 192/2014 con efficacia retroattiva – in caso di
regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine previsto, non saranno dovute le somme
aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, eventualmente già calcolate in applicazione delle disposizioni
ordinarie vigenti in materia di regime sanzionatorio di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In alternativa al versamento in un’unica soluzione, è possibile presentare istanza di dilazione,
secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla
data di presentazione della domanda.
Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di
dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data
facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino
istanza di dilazione.
Anche, in tal ipotesi, è il caso di sottolineare che decorsa la prima scadenza utile prevista per il
versamento alle singole gestioni, sugli importi non versati trova applicazione il regime
sanzionatorio di cui alla citata legge.
Con riferimento alle modalità operative e contabili di recupero dei contributi sospesi, si rimanda,
integralmente, alle disposizioni illustrate con messaggio n. 3549/2013.
Di seguito, si comunicano le istruzioni operative con riferimento alle diverse gestioni:
a)
Aziende con dipendenti
Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da
“novembre 2012 a novembre 2014” inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N961” e le relative <SommeACredito>. Il
risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un
credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a
zero.
Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le
aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare
n. 98 del 22 luglio 2011 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/127.
La prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015.
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Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod.F24 da compilare con le modalità esposte
nell’esempio che segue, utilizzando la causale contributo DSOS, ed esponendo la matricola
dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del
credito (N961).
Sezione Inps
Codice
Sede
Causale
contributo
Matricola INPS/Codice
INPS/Filiale Azienda
XXXX
DSOS
PPNNNNNCCN961
b)
Periodo Periodo Importi a debito
dal
al
versati
Artigiani e commercianti
In merito alla contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, si
comunica che, a seguito della proroga oggetto del messaggio, rientrano nella sospensione le
seguenti rate:
Scadenza
Contributi sospesi
versamento
17/02/2014
IV rata sul minimale per l’anno 2013
16/05/2014
I rata sul minimale per l’anno 2014
18/08/2014
II rata sul minimale per l’anno 2014
16/06/2014
Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013 e I acconto
della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014
17/11/2014
III rata sul minimale per l’anno 2014
01/12/2014
II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014
Si evidenza che, ove risulti già acquisita la sospensione, è necessario revocarla e procedere ad una
nuova acquisizione, secondo le disposizioni impartite con messaggio n. 3549/2013, per includere
nella sospensione anche la contribuzione 2014 e, nello specifico, le rate in scadenza fino al
31.12.2014.
La prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015.
c)
Liberi professionisti e aziende committenti tenuti al versamento dei contributi
alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995
Per quanto concerne i liberi professionisti ed i committenti con obbligo di contribuzione alla
Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, la proroga della sospensione
agisce nel seguente modo:
- per i liberi professionisti, sono sospesi i versamenti dovuti relativi al saldo della contribuzione
anno 2013, al 1° e al 2° acconto anno 2014;
- per i committenti, sono sospesi gli ulteriori versamenti mensili dovuti con scadenza fino al 16
dicembre 2014 (compensi erogati fino a novembre 2014).
Considerando l’intero periodo di vigenza della sospensione, si rammenta che risultano sospesi i
versamenti relativi ai compensi erogati da giugno 2011 a novembre 2014 per le aziende
committenti, mentre per i liberi professionisti tutti i pagamenti con scadenza dal 27 giugno 2011 al
31 dicembre 2014.
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Per il pagamento dei contributi sospesi la prima scadenza utile per i professionisti tenuti al
versamento dei contributi alla gestione separata è il 16 giugno 2015; per i committenti la prima
scadenza utile è il 16 febbraio 2015.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento deve essere effettuato in
un'unica soluzione entro il 16/06/2015, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente
modo:
Codice
Sede
Causale
contributo
Matricola INPS/Codice
INPS/Filiale Azienda
Periodo Periodo Importi a debito
dal
al
versati
POC
159999999999
062011 122011
POC
159999999999
012012 122012
POC
159999999999
012013 122013
POC
159999999999
012014 122014
POSI
159999999999
012015 062015
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione
dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione da 27 giugno 2011 a
novembre 2014, in unica soluzione entro il 16/02/2015, compilando la Sezione INPS del modello
F24 nel seguente modo:
Codice
Sede
d)
Causale
contributo
Matricola INPS/Codice
INPS/Filiale Azienda
Periodo Periodo Importi a debito
dal
al
versati
COC
159999999999
062011 112014
COSI
159999999999
012015 022015
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Per le aziende assuntrici di manodopera la sospensione del versamento dei contributi opera dal
27/6/2011 al 31/12/2014; pertanto è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dal primo
trimestre 2011 al secondo trimestre 2014.
La presentazione dei DMAG relativi al periodo dal secondo trimestre 2011 sino al terzo trimestre
2014 rimane sospesa. I DMAG presentati a partire da gennaio 2015 (denuncia DMAG IV trimestre
2014), relativi ai citati periodi, non conterranno l’aggravio di sanzioni.
e)
Lavoratori agricoli autonomi, concedenti a piccola colonia e compartecipazione
familiare
Per i lavoratore autonomi e per i concedenti a piccola colonia ed a compartecipazione familiare,
sono sospesi i pagamenti a partire dalla prima rata del 2011 sino a quelli relativi alla terza rata del
2014.
Pertanto, al momento della ripresa riscossione, i pagamenti relativi alle suddette rate non
conterranno l’aggravio di sanzioni.
Il Direttore Generale
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Nori
(1)
Decreto Legge 31 dicembre 2014 n. 192, articolo 10, comma 8, in GU Serie Generale n.
302 del 31-12-2013.
(2)
Il termine del periodo di sospensione, inizialmente fissato al 16 dicembre 2011, è stato
successivamente prorogato:
- al 30 giugno 2012 dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 44, convertito in
legge n. 111/2011;
- al 1° dicembre 2012 dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito in legge n. 135 del 7
agosto 2012, articolo 23, comma 12 octies;
- al 31 dicembre 2013 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1,
comma 612.
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