Legacoop E.R.
Servizi pubblici locali
settore rifiuti
e’ tempo di affidamenti?
Ufficio ambiente e territorio
Bologna, 4 dicembre 2014
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Novità e prospettive nel settore dei rifiuti
O - Indice argomenti:
O - evoluzione normativa
O - gli affidamenti nel settore rifiuti
O - situazioni locali
O - politiche e strategie
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Servizi Pubblici locali a rilevanza economica
O Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad un susseguirsi
O
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O
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di provvedimenti in tema di liberalizzazioni dei mercati,
caratterizzati da fughe in avanti ed improvvisi arresti di
percorso.
Con il referendum del 2011, si decreta la caducazione dell’art.
23 bis L. 133/2008 e del relativo regolamento attuativo (Dpr
168/2010).
Il vuoto normativo per tutti i servizi a rilevanza economica (unico
riferimento, parte dell’art. 113 e le norme comunitarie) porta il
governo Berlusconi a varare un ulteriore provvedimento (molto
simile al 23 bis)
Si tratta del D.L. 138/2011 recante “ulteriori misure per la
stabilizzazione finanzia e lo sviluppo”, pubblicato il 13 agosto
2011
A quadro ormai definito o meglio ridefinito, la Corte
costituzionale, ha cancellato (con sentenza n. 199/2012), in
termini definitivi e perentori, la regolamentazione in materia
di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
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Servizi Pubblici locali a rilevanza economica
O Il panorama normativo, dopo l’intervento della Corte
Costituzionale, è improntato all ’ ordinamento
europeo
O A questo punto il legislatore italiano si è limitato a
disporre l ’ obbligo di conformare gli affidamenti
rispetto all ’ ordinamento europeo, con particolare
riferimento: alla parità tra gli operatori, alla
economicità della gestione ad una adeguata
informazione alla collettività di riferimento.
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Servizi Pubblici locali a rilevanza economica
O Classificazione dei servizi pubblici
O Sono servizi pubblici locali (art. 112 TUEL): i
servizi erogati direttamente al pubblico:
O - a rilevanza economica, qualora caratterizzati
da margini significativi di redditività, anche se
solo potenziale, es. la raccolta dei rifiuti,
illuminazione votiva
O - privi di rilevanza economica, concetto
dinamico. Va, tuttavia, considerata assenza di
scopo lucrativo, mancata assunzione di rischi,
presenza finanziamenti pubblici. (es. gestione
canile)
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Servizi Pubblici locali a rilevanza economica
O Alla luce della normativa (comunitaria) la gestione dei
servizi pubblici locali a rilevanza economica può
avvenire in una delle seguenti modalità:
O - tramite società individuata mediante procedura di
gara ad evidenza pubblica (art. 30 codice dei contratti)
O - tramite società mista pubblica e privata,
maggioritaria o minoritaria, con individuazione
tramite gara a doppio oggetto del socio privato
(operativo)
O - tramite società in house (senza limiti massimi di
affidamento), purchè conforme al diritto europeo
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Servizi Pubblici locali a rilevanza economica
L ’ in house providing era stato, quindi, regolamentato dalla
giurisprudenza ed in particolare da una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, che aveva definito con precisione i
confini dello stesso [2].
O [2].. A partire da Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 novembre 1999, CO
107/98, Teckal, in http://curia.europa.eu/juris, punto n. 50, ove si afferma che “A
questo proposito, conformemente all’art. 1, lett. a), della direttiva 93/36, basta, in linea
di principio, che il contratto sia stato stipulato, da una parte, da un ente locale e,
dall ’ altra, da una struttura giuridicamente distinta da quest ’ ultimo. Può avvenire
diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla struttura di
cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa
struttura realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti
locali che la controllano. Un riferimento espresso all’istituto lo si ritrova nel Libro Bianco
“Gli appalti pubblici nell’Unione Europea“, COM (98) 143 def., 1.3.1998, punto 2.1.3, p.
11, nt. 10.
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Servizi Pubblici locali a rilevanza economica
O Da notare:
O che l’affidamento del servizio deve essere effettuato
sulla base di un’apposita relazione, pubblicata sul sito
internet dell’ente affidante, che dovrà dar conto delle
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e di servizio universale
(art. 34, comma 20, dl 179/2012)
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Servizi Pubblici locali a rilevanza economica
O
La verifica degli affidamenti in essere andava compiuta,
dall ’ ente affidante, entro il 31 dicembre 2013, mediante
pubblicazione sul sito di apposita relazione
O
Gli affidamenti non conformi dovevano cessare a tale data.
O
Gli affidamenti conformi cessano alla scadenza prevista sul
contratto di servizio
O
In assenza di scadenza, il contratto deve essere integrato, pena la
cessazione al 31.12.2013 (art. 34, comma 21)
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Servizi Pubblici locali a rilevanza economica
O
Dl n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221)
“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della
disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire
adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste” (comma 20);
- “Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai
requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del
31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20”
(comma 21);
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Servizi Pubblici locali a rilevanza economica
O Gli affidamenti diretti, assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a società partecipazione pubblica già quotate in
borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio negli atti che
regolano il rapporto;
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
I nuovi indirizzi comunitari
O Direttiva 2014/23/UE/ del 26 febbraio 2014
“aggiudicazione dei contratti di concessione”
O Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014
O
“Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico””
Evoluzione dell’in house providing
“ L ’ assenza di una chiara normativa che disciplini a livello
dell’Unione Europea l’aggiudicazione dei contratti di concessione
dà luogo ad incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di
servizi e provoca distorsioni nel finanziamento del mercato
interno. Di conseguenza, gli operatori economici, in particolare le
PMI, vengono private dei loro diritti nell ’ ambito del mercato
interno e perdono importanti opportunità commerciali…..”
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
I nuovi indirizzi comunitari
O
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O
Con queste direttive, si passa da una fonte prettamente
giurisprudenziale ad una legislativa, con l’importante effetto di
cristallizzare le regole valevoli in una determinata materia.
La direttiva europea sugli appalti pubblici, come quella sulle
concessioni, hanno avuto una lunga fase di gestazione che si è
conclusa con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 28 marzo 2014,
Rispetto tale direttiva, gli ordinamenti degli Stati membri dovranno
adeguarsi entro il termine del 18 aprile 2016.
Fra gli altri temi di rilievo, ricordiamo la previsioni delle clausole
sociali, la preferenza per l ’ offerta economicamente più
vantaggiosa.
“il prezzo non deve scomparire dai parametri di valutazione, ma
deve essere sempre rapportato all’efficacia”.
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
I nuovi indirizzi comunitari
Nonostante che le direttive sugli appalti pubblici e sulle
concessioni richiederanno un’apposita normativa di attuazione da
parte del legislatore italiano, la nuova regolamentazione dell’in
house providing, contenuta nel testo dell ’ art. 12 e 17 della
direttiva medesima, sono in realtà discipline immediatamente
vincolanti e applicabili nei confronti degli Stati membri.
O A questa conclusione si può pacificamente giungere sulla
considerazione che si tratta di una materia che fa capo alla
competenza esclusiva del legislatore europeo, quale diretta
attuazione dei trattati.
O La norma di riferimento, sulla quale la competenza esclusiva del
legislatore europeo, trova fondamento nell’art. 106 del trattato
sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione
europe, che corrisponde all’art. 86 del trattato delle comunità
europee.
O
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
I nuovi indirizzi comunitari
O Gli elementi essenziali dell’istituto dell’in house providing
sono, quindi, rimessi in via esclusiva alla normativa
europea. Si tratta di un nucleo essenziale che risulta del
tutto intangibile da parte del legislatore italiano, sia
regionale che nazionale, che non può in alcun modo
derogarvi. La norma di cui all’art. 12 della direttiva sugli
appalti pubblici, o l’art. 17 della direttiva sulle concessioni
sono direttamente applicabili, dal momento dell’entrata in
vigore delle stesse direttive, senza la necessità di
attendere l’adeguamento della legislazione nazionale.
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
le direttive comunitarie
O
Norme consimili sono previste anche art. 17 della direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
rubricato “Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico” e
l’art. 28 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, rubricato
“Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici”. L’analisi del citato
art. 12 della direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26
febbraio 2014 è dunque esaustiva anche delle altre norme
appena indicate.
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
le direttive comunitarie – contenuti art. 12 e 17
O
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O
Le disposizioni contenute nella direttive per la prima volta traducono in
norme gli elementi di principio fissati nella sentenza Teckal e sviluppati dalla
giurisprudenza (corte di giustizia), fornendo elementi specificativi dei
requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente a favore dell’ente
affidante
le due norme (ar 12 e art. 17) stabiliscono che non rientra nell’ambito di
applicazione della direttiva un affidamento di servizio tra
un ’ amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato, quando la prima eserciti sulla seconda proprio
un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi.
Rispetto al secondo elemento costitutivo dell’in house, le norme gemelle
delle direttive introducono la prima rilevante novità, stabilendo che l’attività
è prevalente quando oltre l’80% delle attività della persona giuridica
controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall ’ amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone
giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice “affidante”.
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
le direttive comunitarie
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La seconda innovazione rispetto agli orientamenti giurisprudenziali
consolidati è data dalla previsione di un terzo elemento necessario per la
definizione del rapporto interorganico, quale l ’ assenza nella persona
giuridica controllata di partecipazioni dirette di capitali privati, ad eccezione
di forme di partecipazione di capitali privati che non comportino controllo o
potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità
dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona
giuridica controllata (partecipazione di minoranza. Attenzione patti parasociali)
La norma permette l’ingresso dei privati negli organismi affidatari in house,
a condizione che questi non possano incidere sulle decisioni strategiche.
Proprio l’affermazione della sussistenza del controllo analogo sulla persona
giuridica affidataria da parte dell’amministrazione quando essa esercita
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata, costituisce il fondamento
anche per l’ulteriore grande novità: il controllo tramite holding.
O
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
le direttive comunitarie
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O
Le norme delle due direttive stabiliscono infatti che l’amministrazione può
esercitare il controllo sull’organismo affidatario per mezzo di una persona
giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
dall’amministrazione aggiudicatrice.
La disciplina codifica anche la situazione in cui l’organismo affidatario sia
partecipato da più enti, anche con quote minoritarie, determinando la
sussistenza del controllo analogo quando questo sia esercitato in forma
congiunta.
La situazione si concretizza quando gli organi decisionali della persona
giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Peraltro, singoli rappresentanti
possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti.
“ Le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente
un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta
persona giuridica; la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a
quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti”.
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
le direttive comunitarie
Le direttive definiscono per la prima volta anche i parametri per escludere dal
loro ambito applicativo le forme di cooperazione tra amministrazioni pubbliche,
quando il contratto definisce un rapporto collaborativo finalizzato a garantire
che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica
di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune e l’attuazione di tale
cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico
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Direttiva 23/2014/UE
O
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Termini applicazione direttiva
La nuova direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore
a 5.186.000 euro.
Per concessione si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto, mediante il quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori affidano, a uno più operatori economici l’erogazione e la
gestione dei servizi. Ove il corrispettivo consiste nel diritto a gestire i servizi
oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo
“Il valore di una concessione è costituito dal fatturato del concessionario
generato per tutta la durata del contratto, al netto dell ’ Iva, stimato
dall ’ amministrazione aggiudicatrice o dall ’ ente aggiudicatore, quale
corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le
forniture accessorie a tali lavori e servizi.”
21
Ulteriori elementi delle direttive europee
obiettivi principali: tutela della concorrenza e creazione di un
mercato comune, semplificazione e trasparenza, nonché
previsione di un sistema normativo efficiente, efficace ed
economico.
O L’obiettivo della normativa europea è quello della costruzione di
un mercato unico e comune. Così che è necessario che non vi
siano ostacoli all’entrata nello stesso; entrata che deve essere
consentita a tutti gli operatori del settore. Di qui il principio
dell’evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto con il quale
l’amministrazione dovrà concludere un contratto pubblico previa
applicazione di quei principi - di trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità - che costituiscono a loro volta corollari del
principio di concorrenza.
O
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Ulteriori elementi delle direttive europee
Il carattere di “eccezione” dell’in house (affermato anche dal
Consiglio di Stato, con la sentenza dell’adunanza plenaria 3 marzo
2008, n. 1), e la conseguente sua interpretazione restrittiva, sono
confermati, da ultimo, dalla Corte di giustizia dell’UE, con la
sentenza della sez. V, 8 maggio 2014 (causa C-15/13), nota come
quella sul cosiddetto in house orizzontale.
O Ma la giurisprudenza interna appare in controtendenza, spostando
l ’ in house dall ’ ottica dell ’ eccezione all ’ applicazione delle
direttive a quella di una delle modalità organizzative di gestione
dei servizi.
O Recentemente il Consiglio di Stato (sez. V, 10 settembre 2014, n.
4599) ha ritenuto, infatti, che l'affidamento diretto, in house,
costituisca una delle tre normali forme organizzative degli stessi
servizi pubblici
O
23
Servizi Pubblici - le Agenzie territoriali
O Il nuovo ruolo delle agenzie territoriali
O Le Agenzie territoriali affidano i servizi pubblici locali a
rilevanza economica (acqua, rifiuti) in conformità alle
determinazioni della Regione in tema di ambiti territoriali
ottimali ed omogenei, che di norma non dovrebbero essere
inferiori al territorio provinciale, in modo da garantire
rilevanti economie di scala ed assicurare l’efficienza dei
predetti servizi (art. 3 bis dl 138/2011, convertito nella
legge n. 148/2011)
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Servizi Pubblici locali - le origini delle
agenzie d’ambito
E ’ la normativa nazionale che prevede questa forma di
cooperazione di fra enti, per l’esercizio unitario di funzioni e
servizi, attraverso norme di settore (vedi legge 36/1994 per le risorse
idriche e d.lgs. 22/1997 per i rifiuti).
Con l’approvazione del codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152) e la relativa abrogazione delle richiamate norme, la disciplina
delle ATO (per acqua e rifiuti) viene disciplinata nel nuovo codice.
La regione Emilia Romagna ha disciplinato la materia con la
legge 25/99, la legge 10/2008 e da una serie di direttive regionali.
Il legislatore nazionale con la legge 42/2010, in sede di conversione
del D.L n. 2/2010 ha introdotto all’art. 2 della legge del 23 dicembre
n.191/2009, il comma 186 bis, che prevede – decorso un anno
dall’entrata in vigore della legge (28 marzo 2010) – la soppressione
delle autorità d ’ ambito territoriali. Saranno le regioni, con
proprio provvedimento, ad attribuire le funzioni già esercitate
dalla “agenzie”.
Successivi decreti hanno ulteriormente prorogato i termini di
soppressione
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Servizi Pubblici - legge regionale n. 23/2011
-
Principali contenuti della legge regionale di riordino delle Ato
provinciali
-
viene individuato l’intero territorio regionale quale ambito territoriale
ottimale
-
“Per l’esercizio associato delle funzione pubbliche relative al servizio
idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dlgs
152/2006), già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali,
quali forme di cooperazione degli Enti locali, viene costituita l’Agenzia
territoriale dell’Emilia Romagna, a cui partecipano obbligatoriamente
tutti i comuni e le province della Regione.
-
Le deliberazione dell ’ agenzia, con personalità giuridica di diritto
pubblico, sono assunte negli organi della stessa senza necessità di
deliberazione da parte degli organi degli enti locali.
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Servizi Pubblici - organi di Atersir
l’Agenzia opera su due livelli (centrale e locale)
Sono organi dell’agenzia:
1) Il presidente
2) Il consiglio d’ambito
3) I consigli locali
4) Il collegio dei revisori
Il presidente è nominato dal consiglio d’ambito
Il consiglio d’ambito è nominato dai consigli locali ed è
costituito dai sindaci, dai presidenti delle province o loro
amministratori da loro delegati. Il consiglio rimane in
carica 5 anni.
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Servizi Pubblici localicompetenze consiglio d’ambito
-
-
approvazione e ricognizione infrastrutture
Definizione ed approvazione costi totali del servizio
Approvazione, sentiti i consigli locali, del piano economico finanziario
Approvazione del piano d’ambito e dei suoi eventuali piani stralcio
(I piani specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento
e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei
vincoli derivanti dalla normativa)
Assunzioni delle decisioni relative alle modalità di affidamento del
servizio
Definizione di linee guida vincolanti per l’approvazione dei piani degli
interventi e delle tariffe all’utenza da parte dei consigli locali
Controllo sulle modalità di erogazione dei servizi
Monitoraggio e valutazione andamento tariffa deliberate dal consigli locali,
con possibilità di proposta di modifica ed aggiornamento
Pareri ai comuni sull’assimilazione rifiuti speciali
Approvazione carta servizi
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Servizi Pubblici locali –
competenze consigli locali
-
Individuare i bacini di affidamento dei servizi
Proporre al consiglio d’ambito le modalità di organizzazione e
gestione del servizio
Approvazione del piano degli interventi nel rispetto delle linee guida
(consiglio d’ambito)
Definizione ed approvazione delle tariffe all’utenza,
Controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei
gestori e predisposizione di relazione annuale per il consiglio
d’ambito
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Servizi Pubblici Locali - le funzioni della
regione
- formula indirizzi e linee guida vincolanti per l’organizzazione, la gestione ed il
controllo degli interventi strutturali
-
Definisce elementi di dettaglio relativi alla regolazione economica
-
Definisce la modalità di conferimento delle informazioni dati (gestionali,
infrastrutturale, ecc.)
-
Esercita potere di sanzione
-
Svolge attività a tutela del consumatore
-
Valuta i risultati ottenuti dalla presente legge. E’ la giunta regionale che con
cadenza triennale presenta - alla competente commissione assembleare - una relazione
sugli effetti della legge.
-
La regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e
soggetti attuatori
-
La regione può segnalare all’agenzia ed al gestore la necessità di modificare le
clausole contrattuali, quando sia richiesto da rilevante esigenze degli utenti
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Servizi Pubblici Locali – il comitato
consultivo degli utenti
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-Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle
proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi
pubblici ambientali. In particolare:
a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti
diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in
condizioni economiche di disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le
competenti sedi;
e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai
servizi;
g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali
clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o
sostituzione;
h) trasmette all'Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami,
sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in
ordine all'erogazione del servizio.
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Il regime degli affidamenti
O La situazione in Emilia Romagna
O - determinazione bacini di affidamento a
cura di atersir
O - affidamento nuovi servizi
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Servizi Pubblici - le funzioni di Atersir
Disposizioni specifiche relativa all’impiantistica
-
A fronte di un soggetto privato, proprietario
dell’impiantistica per lo smaltimento rifiuti. L’affidamento
della gestione del servizio dei rifiuti urbani non
ricomprende detta impiantistica che resta comunque
inclusa nella regolazione pubblica del servizio.
-
L ’ agenzia regola i flussi verso tali impianti, stipula il
contratto di servizio e sulla base di indirizzi regionali
definisce il costo della smaltimento da imputare a tariffa.
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Servizi Pubblici locali
-Atersir e le principali criticità
-
-
-
La new entry della provincia non risponde ad alcun criterio di
semplificazione sul piano istituzionale, a fronte anche del processo di
riordino avviato dal nuovo governo
Accanto ai temi dello smaltimento non v’è traccia del recupero e dei
relativi costi che pur entrano nella tariffa.
Non è stata prevista alcuna autority regionale
Servizio rifiuti di fatto non regolato e caratterizzato da complessità
crescente (definizione di “gestione integrata” sempre più ampia che va
dallo spazzamento, al riciclaggio, comprendendo la gestione postmortem degli impianti)  esigenza di forte accompagnamento
regolatorio. Solo di recente attraverso alcune direttive regionali sono
stati disciplinati alcuni ambiti relativi agli impianti di smaltimento
Presenza di forte conflitto di interesse; i comuni che hanno
partecipazione nelle aziende di servizio, comparteciperanno in Atersir
a definire le modalità di affidamento ed i relativi bandi.
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La gestione del servizio dei rifiuti urbani –
distribuzione per ambito territoriale
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Politiche e strategie di Legacoop
O
Il quadro di riferimento rimangono ancora molte incertezze
O
Allo stato attuale si profilano alcune gare vedi: Ravenna, da verificare Parma
Sussiste, tuttavia, una trasversale e generalizzata volontà di procedere verso
forme di internalizzazione del servizio con eventuali (da verificare) aperture
a soggetti privati, attraverso la gara a doppio oggetto (Piacenza e Modena e
Bologna)
Le procedure avviate si presentano non conformi ai dettati legislativi (vedi
caso di Forlì e possibile caso di Ferrara)
O
O
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Politiche e strategie di Legacoop
O
Diventa importante:
O
presidiare la materia
definire precise strategie e nuove progettualità, che possano pienamente
integrarsi con i piani d’ambito in fase di definizione e con il Piano dei rifiuti
Approfondire, attraverso una puntuale analisi della proposta del Piano
regionale dei rifiuti, il tema delle dotazioni impiantistiche, con particolare
riferimento agli impianti di pre-trattamento, selezione, stoccaggio, recupero,
compostaggio
Avviare con il sistema delle aziende pubbliche momenti di confronto e di
analisi degli scenari in evoluzione
Mantenere relazioni e contatti con Atersir
Presidiare a livello locale le possibili scelte adottate dai comuni
Valutare l’intrapresa di eventuali iniziative politiche di “contrasto”, su
percorsi volti ad eludere i principi comunitari in tema di servizi pubblici locali
e ad avvallare forme di internalizzazione
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