REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - LUNEDÌ, 22 MARZO 2010 SERIE EDITORIALE ORDINARIA Sommario Anno XL - N. 66 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Decreto presidente Regione Lombardia 2 marzo 2010 - n. 1892 [2.2.1] Approvazione dell’Accordo di Programma denominato «Riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano» . . . . . . . . . 1265 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2009 - n. 8/10951 [5.4.0] Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura (P.R.P.A.) per il triennio 2009-2011 Deliberazione Giunta regionale 10 febbraio 2010 - n. 8/11352 [5.3.4] Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 . . . . . Deliberazione Giunta regionale 10 marzo 2010 - n. 8/11471 [2.1.0] Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 (art. 40, comma 3, l.r. 34/78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 10 marzo 2010 - n. 8/11481 [3.1.0] Rimodulazione dell’accreditamento dell’Unità Geriatrica Riabilitativa «Luigi e Maria Bianchi» sita in Curtatone località Eremo, in via Dante Alighieri n. 41, gestita dall’Unità Geriatrica Riabilitativa Onlus – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 10 marzo 2010 - n. 8/11482 [3.1.0] Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Monica Crescini» sita in Leno (BS), via Cotichetta, 7 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 10 marzo 2010 - n. 8/11484 [5.1.0] Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’anfiteatro collinare-pedemontano e della valle del Sonna (art. 136 lett. c) e d), d.lgs. 42/2004) – Rettifiche e integrazioni alle determinazioni assunte con d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 1268 1270 1270 1270 1271 D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE Presidenza Decreto dirigente struttura 12 marzo 2010 - n. 2339 [5.0.0] Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – Deroga all’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro ai sensi dell’art. 20 del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2 e s.m.i., attuativo della l.r. 27 giugno 2008 n. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2159 [2.3.0] Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento alla ditta Comagri Oil s.r.l. allo svolgimento delle attività di acquirente collettore per il Settore No Food e di Primo trasformatore per il Settore energetico . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 9 marzo 2010 - n. 2202 [2.0.0] Direzione Centrale Programmazione Integrata – Avviso di invito a presentare domanda per la concessione di finanziamenti subordinati ai Confidi – D.g.r. n. 8/10602 del 25 novembre 2009: approvazione dell’elenco delle domande non ammesse (V provvedimento attuativo) 12 2.2.1 5.4.0 5.3.4 2.1.0 3.1.0 5.1.0 5.0.0 2.3.0 2.0.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità SERVIZI SOCIALI / Assistenza AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio AMBIENTE E TERRITORIO ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari ORDINAMENTO FINANZIARIO 1272 1273 1274 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D.G. Istruzione, formazione e lavoro Y – 1262 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Decreto direttore generale 11 febbraio 2010 - n. 1146 [3.3.0] Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2010/2011, in attuazione dell’art. 23 della l.r. 19/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto direttore generale 22 febbraio 2010 - n. 1544 [3.3.0] Approvazione degli standard formativi minimi di apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 9 marzo 2010 - n. 2221 [3.3.0] Rettifica ed integrazione allegato B del d.d.u.o. del 25 gennaio 2010 n. 485 «Modifiche ed integrazioni allegato B del d.d.s. del 9 novembre 2009 n. 11666 – Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2010-2011». . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 4 marzo 2010 - n. 2030 [3.3.0] Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 381 richiedenti ammissibili del «Buono scuola 2007/2008» e per essi ad Accor Services Italia s.r.l., per la somma complessiva di A 429.870,88 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 18 aprile 2007 n. 8/4558 – trattenendo l’importo complessivo di A 189.745,79 a valere sull’accertamento 122/2010 . . . . . . . . . . . . . Decreto direttore generale 12 marzo 2010 - n. 2385 [3.3.0] Approvazione della Dote «scuola in movimento» rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado sedi di seggio elettorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274 1279 1280 1281 1291 D.G. Famiglia e solidarietà sociale Decreto dirigente struttura 5 marzo 2010 - n. 2095 [3.1.0] Presa d’atto della richiesta di cancellazione dell’Associazione «La Famiglia» avente sede legale nel Comune di Roè Volciano in via Ragazzo n. 21 dal «Registro regionale di associazioni di solidarietà familiare» . . . . . . 1292 D.G. Sanità Circolare regionale 28 gennaio 2010 - n. 2 [3.2.0] Procedura di emersione dal lavoro irregolare nella attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09 – Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione. . . . . . . . . . Circolare regionale 9 marzo 2010 - n. 8 [3.2.0] D.d.u.o. n. 1874 del 2 marzo 2010 «Piano di sorveglianza straordinario della rabbia – Ulteriori determinazioni» – Modalità operative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 1293 D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia Decreto dirigente struttura 9 marzo 2010 - n. 2218 [3.5.0] Approvazione delle linee guida per il funzionamento dell’Archivio Infotelematico generale dei reperti storici, documentali ed iconografici della Prima Guerra Mondiale in Lombardia . . . . . . . . . . . . 1293 D.G. Agricoltura Decreto dirigente unità organizzativa 23 febbraio 2010 - n. 1582 [4.3.2] D.g.r. n. 7/16440/2004 – Quote latte – Individuazione dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere per la campagna 2010/2011 a partire dall’1 aprile 2010 Decreto dirigente unità organizzativa 4 marzo 2010 - n. 2013 [4.3.0] Integrazione parziale al decreto n. 466 del 25 gennaio 2010 «Piano regionale di ristrutturazione e sviluppo del settore della carne bovina – PRCB: approvazione elenco domande di adesione al PRCB» . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 4 marzo 2010 - n. 2026 [4.3.2] Regime quote latte – L. 119/03 art. 2 comma 2 bis – Comunicazione della quota individuale valida all’1 aprile 2010 ai produttori lombardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 5 marzo 2010 - n. 2065 [4.3.2] Legge 119/03 – Regime quote latte – Approvazione dell’Albo Regionale Primi Acquirenti Latte della Regione Lombardia per il periodo 1 aprile 2010-31 marzo 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 12 marzo 2010 - n. 2379 [4.3.0] Integrazione al decreto n. 10888/2009 e approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi per la programmazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (art. 12, l.r. n. 31/2008) – Anno 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294 1295 1300 1309 1313 D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza Decreto dirigente struttura 8 marzo 2010 - n. 2154 [4.6.4] Determinazione delle tariffe professionali per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l’anno 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317 D.G. Commercio, fiere e mercati Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2141 [4.6.1] D.d.u.o. 25 novembre 2009 n. 12555 – Progetto strategico Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia – 3º bando - Presa d’atto delle richieste di contributo presentate a sportello per l’integrazione di distretti diffusi e conseguente assegnazione dei contributi . . . . 3.3.0 3.1.0 3.2.0 3.5.0 4.3.2 4.3.0 4.6.4 4.6.1 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale SERVIZI SOCIALI / Assistenza SERVIZI SOCIALI / Sanità SERVIZI SOCIALI / Attività culturali SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio 1317 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1263 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile Decreto dirigente struttura 4 febbraio 2010 - n. 861 [5.3.5] Integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Silea S.p.A. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale ed impianto in via L. Vassena n. 6 Valmadrera (LC), con d.d.s. n. 11937 del 16 ottobre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 18 febbraio 2010 - n. 1437 [5.3.5] Diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta ASM Lomellina Inerti s.r.l., con sede legale in viale Petrarca 68 – Vigevano (PV), per l’impianto in Galliavola (PV) di cui all’All. 1, punto 5.4 del d.lgs. 59/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319 1319 D.G. Industria, PMI e cooperazione Decreto dirigente unità organizzativa 5 marzo 2010 - n. 2070 [4.0.0] Ampliamento della terza finestra per la richiesta dei voucher di cui al bando «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all’estero» approvato con decreto n. 436 del 22 gennaio 2010 . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 15 marzo 2010 - n. 2389 [4.0.0] Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006) – VII provvedimento . . . . . . . . . . . . . 1319 1320 D.G. Infrastrutture e mobilità Decreto dirigente struttura 18 marzo 2010 - n. 2639 [5.3.4] Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi regionale, in attuazione della l.r. 11/2009. . . . . . . . . . 1324 D.G. Qualità dell’ambiente Decreto dirigente unità organizzativa 4 marzo 2010 - n. 2021 [5.0.0] Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell’ATEg24, sito in località «San Fedele» del Comune di Cava Manara (PV), dalla ditta Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2127 [5.3.1] Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento «Rapporto tecnico sui risultati delle indagini preliminari e Piano della caratterizzazione» dell’area dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l., ricadente nei Comuni di Baranzate e Milano (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2128 [5.3.1] Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dei documenti «Variante al Progetto Operativo di bonifica – maggio 2009» e «Stato qualitativo e direzione falda freatica – luglio 2009» dell’area dell’ex deposito CAM Petroli, ubicato nei Comuni di Rho e Pero (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2132 [5.0.0] Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell’ATEg51, sito in località «San Giacomo della Cereda» del Comune di Belgioioso (PV), dalla ditta Cava San Giacomo s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330 1331 1331 1331 D.G. Territorio e urbanistica Decreto dirigente struttura 24 febbraio 2010 - n. 1625 [5.0.0] Impianto idroelettrico «Orio» sul fiume Lambro in Comune di Orio Litta (LO) – Proponente: SC&C s.r.l. – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 25 febbraio 2010 - n. 1692 [5.0.0] Progetto di un impianto di digestione anaerobica alimentato con residui animali, con una capacità di trattamento di 16.130 tonnellate/anno, per la cogenerazione di energia elettrica e termica, localizzato nel Comune di Vescovato (CR) – Proponente: Pro-Sus Società cooperativa agricola – Vescovato – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 2 marzo 2010 - n. 1888 [5.0.0] Progetto di modifiche sostanziali all’impianto di recupero [R13] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel Comune di San Zeno Naviglio (BS), via Galileo Galilei civ. 20 – Proponente: Ricicla s.r.l. – San Zeno Naviglio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . . . Decreto dirigente struttura 2 marzo 2010 - n. 1905 [5.0.0] Ampliamento del progetto di gestione produttiva relativo all’ATEg42 sito in Comune di Ghedi (BS) in località Cascina Novara – Proponente: Cave di Ghedi s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . Decreto dirigente struttura 4 marzo 2010 - n. 2023 [5.0.0] Progetto della tangenziale nord di Vaprio d’Adda (MI) – Proponente: Comune di Vaprio d’Adda – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 8 marzo 2010 - n. 2129 [5.3.5] Centralina idroelettrica sul fiume Serio, da realizzarsi in Comune di Valbondione (BG) – Proponente: Comune di Valbondione (BG) – Verifica ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006. . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 8 marzo 2010 - n. 2135 [5.0.0] Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a 2.003,70 KWp e suddiviso in due lotti da 1.010,10 KWp e 993,60 KWp da realizzarsi in Comune di Castelvisconti (CR) – Proponente: Azienda Agricola Raffaella Milanesi – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.5 4.0.0 5.3.4 5.0.0 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche SVILUPPO ECONOMICO AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento AMBIENTE E TERRITORIO AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO Y – 1264 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Corte Costituzionale Ordinanza 13 novembre 2009 - n. 71 Ordinanza del 13 novembre 2009 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. staccata di Brescia – sul ricorso proposto da Oviesse S.p.A. c/Comune di Curno ed altri (pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87) . . . . . . . . . Ordinanza 10 febbraio 2010 - n. 53 Ordinanza n. 53 del 10 febbraio 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339 1342 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE [BUR2010011] Y – 1265 – [2.2.1] D.p.g.r. 2 marzo 2010 - n. 1892 Approvazione dell’Accordo di Programma denominato «Riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano» IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; Visto l’art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»; Vista la d.g.r. n. 8/10443 del 9 novembre 2009 con la quale è stato promosso l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000, finalizzato alla riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano; Vista la d.g.r. n. 8/11360 del 10 febbraio 2010 con la quale è stata approvata l’ipotesi di Accordo di Programma, per la riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano; Vista la d.g.c. n. 402/2010 del 12 febbraio 2010 di approvazione dell’ipotesi di Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Comune di Milano, per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione e bonifica amianto del complesso immobiliare di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano; Preso atto che il predetto testo di Accordo di Programma è stato formalmente sottoscritto in data 17 febbraio 2010 da Regione Lombardia e Comune di Milano; Atteso che l’Accordo di Programma non comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Milano; Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 14073 del 16 dicembre 2009 di delega all’Assessore Regionale alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti, allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti per l’approvazione e l’attuazione dell’Accordo di Programma di che trattasi; Per tutto quanto sopra esposto Decreta Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate 1. di approvare, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l’Accordo di Programma per la riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano; 2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell’allegato «A» Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. per Il presidente l’assessore alla casa e opere pubbliche: Mario Scotti ——— • ——— ACCORDO DI PROGRAMMA (ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2), per la realizzazione del Programma denominato: «RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA FELTRINELLI 16 A MILANO» TRA la Regione Lombardia, con sede in Milano, via Filzi, n. 22, l’Assessore alla Casa e Opere Pubbliche – Mario Scotti; il Comune di Milano, con sede in piazza della Scala 2, nella persona dell’Assessore alla Casa – Giovanni Verga; Premesso che: – nel territorio comunale di Milano, via Feltrinelli n. 16, è ubicato un complesso immobiliare residenziale di proprietà comunale che presenta gravi problemi di degrado edilizio, accentuati dalla presenza di amianto in diverse parti dell’edificio, e problemi di rilevanza sociale; – lo stato dell’edificio richiede un intervento radicale di ristrutturazione edilizia e di bonifica ambientale, possibile solo in seguito al completo trasferimento degli inquilini attualmente residenti nell’immobile; Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – al momento dell’avvio della programmazione dell’intervento di riqualificazione, dei 152 alloggi complessivi attualmente presenti nell’immobile, 94 erano abitati da famiglie con regolare contratto, 40 da famiglie occupanti senza titolo, 18 erano vuoti e che per la mobilità degli inquilini il Comune ha provveduto a rendere disponibili alloggi nell’ambito del patrimonio residenziale di sua proprietà; – relativamente agli occupanti con regolare contratto, il Comune sta concludendo le operazioni per la mobilità dei nuclei familiari residenti nell’immobile con le modalità e sulla base dei criteri definiti nel «Piano di mobilità e progetti di accompagnamento sociale» appositamente predisposto; – relativamente agli occupanti senza titolo: • per 29 nuclei in effettivo stato di necessità, il Comune ha individuato altrettanti alloggi per garantirne la mobilità e previsto uno specifico progetto di accompagnamento sociale; • per 11 nuclei sono in corso di definizione le modalità di intervento in accordo con le Forze dell’ordine nell’ambito del Tavolo di coordinamento interistituzionale di cui al «Patto per la riqualificazione e la sicurezza nei Quartieri di Edilizia residenziale Pubblica»; Viste: • la d.g.r. n. 8/10443 del 9 novembre 2009 con la quale: – è stato promosso l’Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano; – sono stati esclusi dall’E.R.P., ai sensi dell’art. 26, comma 1, del r.r. 10 febbraio 2004 n. 1, n. 29 alloggi per l’attuazione del progetto di riqualificazione suddetto; • la d.c.r. n. 272 del 5 dicembre 2006 di approvazione del PRERP 2007/2009 che prevede tra i suoi obiettivi la promozione di interventi a rilevanza sociale attraverso il sostegno ad una varietà di offerte di intervento in modo da soddisfare tutte le esigenze abitative e realizzare il mix sociale; • la d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 e n. 8/10281 del 7 ottobre 2009 di approvazione del PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale che ribadisce e conferma l’obiettivo di convogliare risorse nel «Fondo per nuovi interventi» da destinare a programmi di riqualificazione di aree ed immobili degradati; • la d.g.c. n. 1371 del 30 maggio 2008 del Comune di Milano che ha approvato il progetto preliminare per la ristrutturazione dell’edificio e la d.g.c. n. 3099 del 5 dicembre 2008 che ha approvato il progetto definitivo dell’intervento inserendolo tra le priorità del Programma delle Opere Pubbliche 2008/2010; • il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 14073 del 16 dicembre 2009 di delega all’Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti, allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi all’Accordo di Programma di che trattasi; Premesso che: • la Segreteria Tecnica nelle sedute del 28 ottobre 2009 e 3 dicembre 2009 ha provveduto ad elaborare la proposta di Accordo di Programma denominato «Riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano»; • il Comitato per l’Accordo di Programma per l’attuazione del Programma denominato «Riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano» si è riunito nel giorno 19 gennaio 2010 ed ha espresso il proprio consenso unanime all’ipotesi di Accordo di Programma; • la Regione Lombardia con d.g.r. n. 8/11360 del 10 febbraio 2010 ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti della l.r. 14 marzo 2003 n. 2; • il Comune di Milano con d.g.c. n. 402/2010 del 12 febbraio 2010 ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma; Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all’Accordo di Programma, come sopra individuati SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo Costituisce oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione dell’intervento, descritto nel successivo art. 2). Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1266 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 e del cofinanziamento, di cui al successivo art. 6), nonché le attività funzionali alla realizzazione dell’opera, ed i soggetti responsabili, come meglio precisati all’art. 4). – coordinare la gestione delle procedure di promozione ed approvazione dell’Accordo di Programma e presidiare i contenuti del presente Accordo. Articolo 2 – Descrizione dell’opera Il complesso immobiliare, localizzato nel Comune di Milano, presenta gravi problemi di degrado edilizio, accentuati dalla presenza dell’amianto in varie parti degli edifici, e problemi di rilevanza sociale, e necessita di un intervento complessivo, che partendo dal degrado edilizio e dall’emergenza amianto, porti ad una riqualificazione del quartiere. A tal fine l’intervento edilizio prevede la rimozione dell’amianto e la riqualificazione del complesso edilizio, permettendo, anche attraverso la razionalizzazione del taglio degli alloggi, di realizzare n. 158 alloggi, di cui n. 83 alloggi con cofinanziamento regionale che saranno cosı̀ destinati: • n. 58 a «canone sociale»; • n. 25 a «canone moderato». Il complesso di edilizia residenziale pubblica garantisce la composizione di un mix abitativo, rispondendo contestualmente ad un pregresso fabbisogno di alloggi del Comune di Milano. Articolo 5 – Comunicazione Regione Lombardia coordina l’attività di comunicazione riguardante l’Accordo di Programma. Articolo 3 – Attuazione La sequenza logico-temporale delle attività finalizzate alla concreta attuazione dell’Accordo di Programma viene riassunta nello schema di cui all’allegato «A». Articolo 4 – Impegni dei sottoscrittori Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a: • rispettare gli obiettivi ed i tempi di massima dichiarati nella sequenza logico-temporale delle attività allegato al presente atto; • attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione dell’intervento; • a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale per la realizzazione dell’intervento, impegnandosi alla sollecita attuazione dei provvedimenti. Il Comune di Milano, quale soggetto attuatore, si impegna per le seguenti attività sulla base del «Piano di mobilità e progetti di accompagnamento sociale» di cui all’allegato «B»: – completare la mobilità degli attuali residenti; – definire le modalità di intervento in accordo con le Forze dell’ordine nell’ambito del Tavolo di coordinamento interistituzionale di cui al «Patto per la riqualificazione e la sicurezza nei Quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, relativamente agli 11 nuclei occupanti senza titoli e non in stato di necessità; – definire i progetti di accompagnamento sociale, predisposti dalla Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche sociali in collaborazione con la Direzione Centrale Casa, necessari a supportare le famiglie in situazione di fragilità sociale; – aggiornare la Regione Lombardia sullo stato di attuazione dello sgombero degli abusivi e sull’andamento dei progetti di accompagnamento sociale; – a seguito dell’affidamento, procedere alla definizione del progetto di bonifica e di realizzazione delle relative opere; – a seguito dell’affidamento, procedere alla definizione della progettazione esecutiva del nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica e delle relative opere; – provvedere alla direzione dei lavori; – cofinanziare l’opera come precisato al successivo art. 6); – rendicontare puntualmente i costi di realizzazione dell’opera, con l’impegno a restituire a Regione Lombardia eventuali quote eccedenti. Regione Lombardia si impegna, in accordo con il Comune di Milano sottoscrittore del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso negli allegati del presente accordo a: – prevedere un cofinanziamento pari a C 5.907.850,00 per le opere di riqualificazione dell’immobile destinato all’edilizia residenziale pubblica da reperirsi fra le risorse individuate dal PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale – approvato con d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 e d.g.r. n. 8/10281 del 7 ottobre 2009, nella misura «Fondo per nuovi interventi»; Articolo 6 – Piano dei costi e del cofinanziamento Costo dell’intervento edilizio: C 13.607.100, di cui: – a carico di Regione Lombardia C 5.907.850; – a carico del Comune di Milano C 7.699.250. Le parti danno atto che le opere di sistemazione esterna dello spazio pubblico e le attività di mobilità sono a carico del Comune di Milano per C 1.479.024,00. Articolo 7 – Modalità di erogazione del cofinanziamento regionale Le modalità di erogazione del cofinanziamento saranno definite con successivo atto del Dirigente competente di Regione Lombardia, sentito il Responsabile del Programma di cui all’art. 10). L’erogazione del cofinanziamento avverrà a seguito della presentazione del progetto definitivo, sulla base dell’andamento dei lavori. Il Dirigente competente di Regione Lombardia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, come modificata dall’art. 7 della l.r. 31 luglio 2007 n. 18, stabilirà, con il suddetto decreto, i termini da rispettare per l’avvio e l’ultimazione dell’intervento medesimo a pena di decadenza di diritto dal cofinanziamento. Il cofinanziamento regionale potrà essere confermato a condizione che i costi reali finali di realizzazione relativi agli 83 (ottantatre) alloggi a canone sociale e moderato, siano almeno pari o superiori al cofinanziamento riconosciuto. Articolo 8 – Modificazioni ed integrazioni Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente accordo e dei relativi allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza e saranno approvati con voto unanime dei componenti, secondo normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato all’art. 9). Articolo 9 – Collegio di Vigilanza Il Collegio di Vigilanza è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all’Accordo e pertanto dal Sindaco del Comune di Milano o suo delegato, e dall’Assessore regionale competente per materia, che lo presiede. Il Collegio di Vigilanza, anche avvalendosi della Segreteria Tecnica, verifica le attività di esecuzione dell’Accordo, interpreta le norme di attuazione. Inoltre al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze: a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma; b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione; c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’Accordo di Programma; d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento; e) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo art. 12) del presente Accordo di Programma; f) approvare eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, che non abbiano rilevanza urbanistica in quanto regolate alla successiva lettera g); g) secondo le procedure previste dalla l.r. n. 2/2003, autorizza le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell’intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell’Accordo e non incidano sulle previsioni dello strumento urbanistico generale. Il Collegio, all’atto dell’insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di ap- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1267 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 provazione del presente Accordo di Programma, definirà l’organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento. di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della l.r. n. 2/2003. Articolo 10 – Responsabile del Programma Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi oggetto del presente Accordo, il Comune di Milano individua, entro 30 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo, il Responsabile del Programma, al quale sono assegnati i seguenti compiti: a) assicurare la completa realizzazione dell’intervento rispetto alle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie necessarie fissate sulla base del presente Accordo; b) collaborare con il Collegio di Vigilanza e con la Segreteria Tecnica nella verifica dell’attuazione degli impegni, assicurando una tempestiva informazione nel caso si verificassero particolari criticità nella realizzazione dell’intervento; c) trasmettere al Coordinatore della Segreteria Tecnica l’assenso per l’erogazione del cofinanziamento regionale e una relazione semestrale di monitoraggio sull’andamento del Programma. ALLEGATI: • «A» – Sequenza logico-temporale delle fasi di attuazione dell’Accordo di programma (omissis); • «B» – Piano di mobilità e progetti di accompagnamento sociale (omissis). Milano, 17 febbraio 2010 Articolo 11 – Segreteria Tecnica La Segreteria Tecnica è nominata dal Comitato dell’Accordo di Programma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo ed è composta da Dirigenti e/o Funzionari degli Enti sottoscrittori l’Accordo di Programma. La Segreteria Tecnica supporta il Collegio di Vigilanza e con la collaborazione del Responsabile del Programma, svolge i compiti assegnategli dalla l.r. n. 2/2003. La Segreteria Tecnica è coordinata dal Dirigente responsabile pro-tempore della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche. LA GIUNTA REGIONALE Visti: • il d.lgs. n. 154/2004 «Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1 comma 2, l. 7 marzo 2003 n. 38»; • il Primo Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2007-2009 predisposto ai sensi del sopracitato d.lgs.; • in particolare, l’art. 5 del sopracitato d.lgs. che stabilisce che le Regioni predispongano i Programmi Regionali della Pesca e dell’Acquacoltura; Richiamati: • la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; • il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; • la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»; • la delibera di Consiglio regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007 che approva gli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12»; • la delibera di Giunta regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 che approva la «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r n. 12/2005)»; • la delibera di Giunta regionale n. 8/7110 del 18 aprile 2008 che approva «VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della l.r. 12/2005 e degli Indirizzi generali»; Preso atto che: • con delibera di Giunta regionale n. 8/8643 del 12 dicembre 2008 è stato avviato il procedimento di elaborazione del Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura e di contestuale verifica di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS), approvando anche il modello metodologico procedurale e organizzativo di verifica di esclusione dalla VAS e individuando quale autorità procedente la Direzione Generale Agricoltura e quale autorità competente la Direzione Generale Territorio e Urbanistica; • con decreto n. 4411 del 6 maggio 2009 la Direzione Generale Agricoltura, d’intesa con la Direzione Generale Territorio e Urbanistica, ha individuato i soggetti interessati al procedimento, nonché le procedure e modalità per la partecipazione e informazione del pubblico; Considerato che la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia: • ha proceduto alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sui siti web dedicati; • ha messo a disposizione su web e presso gli uffici della Struttura Valorizzazione Territorio Rurale e Ittiofauna dell’U.O. Sviluppo e Tutela del territorio Rurale e Montano il «Documento di sintesi» per la verifica di esclusione dalla procedura VAS, provvedendo a darne notizia ai soggetti competenti in materia ambien- Articolo 12 – Sanzioni per inadempimento Nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni di cui all’art. 4), il soggetto inadempiente è responsabile per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti. Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere l’attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di quanto previsto nel presente Accordo. Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, come modificata dall’art. 7 della l.r. 31 luglio 2007 n. 18, in merito al rispetto dei termini per l’avvio, l’andamento e l’ultimazione dei lavori. Articolo 13 – Controversie Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell’art. 10 lettera c) sarà sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra cui sarà insorta la controversia con le modalità previste dall’art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del tribunale di Milano. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le norme contenute nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile. Articolo 14 – Verifiche L’attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche ovvero su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori. Articolo 15 – Sottoscrizione, effetti e durata Il presente Accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall’Assessore alla Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia, allo scopo delegato con d.p.g.r. n. 14073 del 16 dicembre 2009 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata al rilascio di permesso di costruire o ad altro idoneo titolo abilitativo e all’acquisizione eventuale di autorizzazioni, pareri e nulla osta. Le opere previste nell’Accordo di Programma hanno carattere – Regione Lombardia: l’Assessore alla Casa e Opere Pubbliche: Mario Scotti – Comune di Milano: l’Assessore alla Casa: Giovanni Verga C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI [BUR2010012] [5.4.0] D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10951 Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura (P.R.P.A.) per il triennio 2009-2011 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1268 – tale, agli enti territorialmente competenti, all’autorità competente in materia di SIC e ZPS; • ha valutato le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale in merito al «Documento di sintesi»; • ha condotto la conferenza di verifica di esclusione dalla VAS in data 9 settembre 2009, ai sensi della d.g.r. 8/8643 sopra citata, sulla base degli indirizzi della d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007; • ha proceduto alla pubblicazione sul web del verbale della suddetta conferenza; Richiamato il punto 5.9 della d.c.r. n. VIII/351/07, che determina che l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, sentiti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e considerato il verbale della conferenza di verifica, si esprima in merito all’esclusione o meno del PRPA dalla Valutazione Ambientale – VAS; Visto il decreto n. 11508 del 5 novembre 2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica che, d’intesa con la Direzione Generale Agricoltura, stabilisce di escludere dalla Valutazione Ambientale – VAS il Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura per il triennio 2009-2011; Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della proposta di P.R.P.A., allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito da due sezioni: Analisi del settore e Indirizzi di intervento; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, Delibera 1. di approvare il Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura per il triennio 2009-2011, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito da due sezioni: Analisi del settore e Indirizzi di intervento (omissis) (1); 2. di stabilire che vengano ottemperate le condizioni contenute nel decreto n. 11508 del 5 novembre 2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica avente per oggetto «Esclusione del Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura per il triennio 2009-2011 dalla VAS»; 3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it. Il segretario: Pilloni (1) L’allegato, che si omette, è pubblicato in un’Edizione Speciale del BURL pari numero e data. [BUR2010013] [5.3.4] D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11352 Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 LA GIUNTA REGIONALE Visti: • la Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06: «Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» ed in particolare l’Allegato VI «Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite misurati ai valori di emissione»; • il d.lgs. n. 133/05: «Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento»; • il d.lgs. n. 59/05: «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento» e s.m.i.; • la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24: «Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente» e, in particolare, l’art. 4 della stessa, recante disposizioni per il monitoraggio e la valutazione della qualità dell’aria e delle emissioni dei gas a effetto serra; Premesso che: • con riferimento alla periodicità ed alla tipologia di controllo delle emissioni in atmosfera da impianti industriali, la sopra richiamata normativa nazionale dispone, per taluni parametri ed inquinanti, la misurazione in continuo e la registrazione delle emissioni stesse; • Regione Lombardia è da anni impegnata a dare piena attua- Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 zione alle disposizioni normative nazionali ed europee per quanto attiene il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera generate da grandi impianti di combustione e a tal fine ha emanato, per la definizione delle modalità di installazione e gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo, i seguenti, specifici provvedimenti di settore: – d.d.g. 29 agosto 1997 – n. 3536: «Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) da impianti termoelettrici»; – d.d.u.o. 30 gennaio 2004 – n. 1024: «Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) da impianti di incenerimento rifiuti»; – d.d.u.o. 4 maggio 2004 – n. 7300: «Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) degli impianti per la produzione di leganti idraulici»; • l’Allegato C alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, inoltre, individua ulteriori criteri inerenti l’installazione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME), relativi esclusivamente agli impianti di produzione energia; Evidenziato che, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 24/06: • ARPA provvede al monitoraggio della qualità dell’aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria (comma 1); • la rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti (comma 2); • la Giunta regionale definisce le norme tecniche per l’installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i parametri chimico-fisici ed impiantistici da rilevare (comma 2); • ARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli strumenti previsti dal medesimo art. 4, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per la definizione delle misure di intervento, anche mediante la collaborazione con enti scientifici nazionali e internazionali e con gli istituti universitari; Considerato che, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al suddetto art. 4 della l.r. n. 24/2006, si ritiene opportuno: – integrare la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria con la rete di monitoraggio delle emissioni dai grandi impianti, di seguito definita «Rete SME»; – provvedere alla definizione delle norme tecniche per l’installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio, nonché all’individuazione dei parametri chimico fisici ed impiantistici da rilevare in funzione delle peculiarità dei singoli settori interessati; Atteso che: • la competente Direzione Generale «Qualità dell’Ambiente», sia per l’attuazione del richiamato art. 4 della l.r. 24/06, sia per il conseguimento degli Obiettivi di Governo Regionale (OGR) alla stessa assegnati, relativi all’Asse 6.4.3 del PRS VIII legislatura e concernenti la programmazione e l’attuazione di misure di intervento per la qualità dell’aria, ha approvato, con d.d.g. 27 ottobre 2008, n. 12064, il Piano Operativo 2008 per la realizzazione della Rete SME, affidata ad ARPA in conformità a quanto previsto dalla sopra citata normativa regionale; • tale piano operativo prevede, ai fini dell’implementazione della Rete SME, le seguenti fasi: – sviluppo di un applicativo che assicuri una trasparente condivisione tra ARPA e Gestore delle informazioni relative alle emissioni degli impianti più significativi e la predisposizione dell’hardware; – attuazione di un test applicativo su un numero ridotto di SME, al fine di valutarne l’applicazione ed individuare eventuali elementi di criticità; – estensione del prototipo a tutti gli SME; – messa a regime della Rete; Considerato che, ai fini della configurazione della Rete di cui sopra e in attuazione del richiamato art. 4, comma 2, della l.r. 24/06, si ritiene necessario uniformare i criteri di installazione e gestione degli SME, nonché le modalità di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati prodotti dagli stessi; Ravvisata l’opportunità, per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, di definire: • le tipologie impiantistiche che entreranno a far parte della Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1269 – Rete SME nonché le modalità e le tempistiche di allacciamento alla Rete stessa; • le misure tecniche, i criteri e le procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell’installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME), uniformi per tutti i settori produttivi nonché le modalità e le tempistiche per l’adeguamento; • le ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei settori stessi, aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti più sopra richiamati; Ritenuto inoltre che all’attuazione delle suddette disposizioni, provveda la competente Direzione Generale «Qualità dell’Ambiente» in collaborazione con ARPA Lombardia e sentite le associazioni di categoria interessate; Ritenuto altresı̀ di individuare la stessa D.G. Qualità dell’Ambiente quale soggetto coordinatore dei risultati raggiunti dal monitoraggio, nonché quale riferimento per gli Enti interessati e per ARPA, al fine uniformare le azioni dei vari soggetti coinvolti, favorendo l’allacciamento alla Rete SME dei principali impianti produttivi, di competenza sia regionale che statale; Dato atto, come sopra evidenziato, che ai sensi della richiamata normativa regionale la gestione e lo sviluppo degli aspetti tecnici della Rete SME nonché il controllo dei dati generati competono ad ARPA; Richiamata la l.r. 6 luglio 1999, n. 16: «Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA»; Vista la l.r. 20/2008: «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale»; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite, 1. di approvare, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 4 della l.r. n. 24/2006, le linee di indirizzo per l’integrazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria con la rete di monitoraggio delle emissioni dai grandi impianti, di seguito definita «Rete SME», secondo quanto riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di incaricare il competente Dirigente della Direzione Generale «Qualità dell’Ambiente» all’approvazione, con proprio decreto, dei criteri e delle specifiche per l’installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), che definiscano in particolare: – le tipologie impiantistiche che entreranno a far parte della Rete SME nonché le modalità e le tempistiche di allacciamento alla Rete stessa; – le misure tecniche, i criteri e le procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell’installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) uniformi per tutti i settori produttivi nonché le modalità e le tempistiche per l’adeguamento; – le ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei settori stessi, aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti di settore esistenti; 3. di stabilire che la gestione e lo sviluppo degli aspetti tecnici della Rete SME nonché il controllo dei dati generati competono ad ARPA; 4. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province, ad ARPA Lombardia e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL). Il segretario: Pilloni ——— • ——— Allegato A) IMPIANTI COLLEGATI ALLA RETE SME Dovranno essere collegati alla Rete, i Sistemi di Monitoraggio alle Emissioni (SME) installati sulle seguenti tipologie impiantistiche: • impianti per la produzione di energia termica o elettrica di Potenza Termica Nominale superiore a 50 MW, inclusi gli Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 impianti installati all’interno di raffinerie di petrolio greggio di cui al punto 1.1 dell’All. V del d.lgs. 59/05, dove per potenza Termica Nominale si intende quella del singolo focolare (singolo motore, singola caldaia, singolo turbogas) espressa in Watt termici o suoi multipli e data dal prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato, espresso in kJ/kg (combustibili solidi e liquidi) o in kJ/m3 (combustibili gassosi), moltiplicato per la portata di combustibile bruciato al focolaio espressa in kg/h (combustibili solidi e liquidi) o in m3/h (combustibili gassosi) cosı̀ come dichiarato dal costruttore; • forni di incenerimento di rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora installati all’interno di impianti di cui al punto 5.2 All. I d.lgs. 59/05; • forni rotativi per la produzione di clinker (cemento) la cui capacità di produzione supera 500 t/g oppure di calce viva la cui capacità di produzione supera 50 t/g, o altri tipi di forni aventi capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno all’ora installati all’interno di impianti di cui al punto 3.1 All. I d.lgs. 59/05; • forni per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno installati all’interno di impianti di cui al punto 3.3 All. I d.lgs. 59/05. B) MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ALLACCIAMENTO La Regione – D.G. Qualità dell’Ambiente, al fine della configurazione della Rete SME, provvederà: • alla definizione delle misure tecniche, dei criteri e delle procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell’installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) uniformi per tutti i settori produttivi; • alla definizione delle ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei settori stessi, aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti di settore esistenti; • alla definizione, in accordo con ARPA, di un piano di lavoro per il progressivo collegamento degli impianti alla Rete SME e alla divulgazione di tale piano; • alla definizione, sulla base della progressiva attuazione del piano di cui sopra e dell’esito della sperimentazione, dei criteri e delle scadenze per l’utilizzo dei dati elaborati dalla Rete SME per la verifica del rispetto dei limiti. ARPA, l’Autorità Competente per il Controllo provvederà a: • sviluppare e testare l’applicativo per l’acquisizione e il trattamento dei dati da installare presso gli impianti di cui al punto A da allacciare alla Rete SME; • dotarsi presso la propria sede dei necessari strumenti hardware e software per la gestione dei dati forniti dagli SME allacciati alla Rete; • configurare il proprio software presso gli impianti al fine di garantire il collegamento alla Rete SME di tutti gli impianti di cui al punto sopra, secondo il piano di lavoro condiviso con la Regione – D.G. Qualità dell’Ambiente anche attraverso di sperimentazione in cui monitorare l’esito delle operazioni di inserimento degli impianti; • provvedere alla messa a regime della Rete SME prevedendo la possibilità di utilizzo dei dati di emissione di tutti gli impianti ad essa allacciati a partire dall’1 gennaio 2013; • gestire la Rete SME negli anni successivi relazionando annualmente la Regione – D.G. Qualità dell’Ambiente e le Amministrazioni Provinciali sui risultati del monitoraggio e garantendo gli output previsti ai fini dell’interscambio delle informazioni con gli altri database e applicativi di proprietà della Regione. I Gestori degli impianti soggetti ad obbligo di SME ai sensi della normativa nazionale o regionale, o comunque di impianti per i quali è stata prevista l’installazione di uno SME sulla scorta di riconosciute criticità sito specifiche, dovranno adeguare gli SME ai criteri tecnici definiti con i successivi provvedimenti specifici, nei tempi e con le modalità ivi definite. I Gestori degli impianti di cui al punto A del presente Allegato, dovranno, oltre a quanto stabilito al punto precedente, predisporre gli strumenti per l’allacciamento alla Rete dello SME, nei tempi e nelle modalità che verranno definite con successivi provvedimenti. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [BUR2010014] D.g.r. 10 marzo 2010 - n. 8/11471 Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1270 – [2.1.0] Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 (art. 40, comma 3, l.r. 34/78) LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste; Visto l’art. 6 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art. 1 comma 6 della l.r. 29 dicembre 2005, n. 22, «Legge finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo da detto fondo, secondo le modalità di cui all’art. 40 comma 3 della l.r. 34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati nell’applicazione del comma 4 della legge stessa; Vista la d.c.r. del 29 luglio 2009 n. VIII/870 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2010»; Vista la l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico” e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti»; Viste le richieste della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale prot. n. Y1 2010.0002679 del 24 febbraio 2010 e n. Y1 2010.0002679 del 24 febbraio 2010 riguardanti l’integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa dell’UPB 4.1.1.3.387 cap. 536 «Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali, alluvioni, frane e piene – consolidamento e trasferimento di abitati» per finanziare gli interventi nelle Province di Varese, Brescia, Bergamo, Sondrio e Pavia necessari per fare fronte ai danni ingenti e di particolare gravità causati dalle condizioni climatiche avverse verificatesi nel 2009 e dal nubifragio del 19 febbraio 2010 nella Provincia di Pavia nonché per gli interventi di somma urgenza relativi alle operazioni di contenimento degli idrocarburi sversati nel Lambro per l’importo complessivo di C 5.000.000,00; Ritenuto pertanto che tali spese sono inderogabili e non procastinabili e considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e cassa del bilancio 2010 dell’UPB richiamata per l’importo di C 5.000.000,00; Preso atto della dotazione di competenza e di cassa dell’UPB 7.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste», e dell’UPB 7.4.0.3.211 cap. 7429 «Fondo patto – sviluppo sostenibile»; Ritenuto opportuno prelevare per competenza e cassa l’importo di C 2.500.000,00 dall’UPB 7.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» e di C 2.500.000,00 dall’UPB 7.4.0.3.211 cap. 7429 «Fondo patto – sviluppo sostenibile» del corrente esercizio finanziario integrando lo stanziamento di competenza e cassa dell’UPB 4.1.1.3.387 cap. 536 «Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali, alluvioni, frane e piene – consolidamento e trasferimento di abitati» per l’importo complessivo di C 5.000.000,00; Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità; Tutto ciò premesso Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera – di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, nonché al Documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni: 1. di prelevare, la somma di C 2.500.000,00 dalla dotazione di competenza e cassa dell’UPB 7.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste»; 2. di prelevare, la somma di C 2.500.000,00 dalla dotazione di competenza e cassa dell’UPB 7.4.0.3.211 cap. 7429 «Fondo patto – sviluppo sostenibile»; 3. di integrare per l’importo complessivo di C 5.000.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell’UPB 4.1.1.3.387 cap. 536 «Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali, alluvioni, frane e piene – consolidamento e trasferimento di abitati»; 4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 6 del regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001; 5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 40 della legge regionale n. 34/78. Il segretario: Pilloni [BUR2010015] [3.1.0] D.g.r. 10 marzo 2010 - n. 8/11481 Rimodulazione dell’accreditamento dell’Unità Geriatrica Riabilitativa «Luigi e Maria Bianchi» sita in Curtatone località Eremo, in via Dante Alighieri n. 41, gestita dall’Unità Geriatrica Riabilitativa Onlus – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010 LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera 1. di rimodulare l’accreditamento dei volumi di attività riabilitativa dell’Unità Geriatrica Riabilitativa «Luigi e Maria Bianchi» gestita dall’Unità Geriatrica Riabilitativa Onlus come di seguito riportato: – n. 12.200 trattamenti ambulatoriali in Area Generale e geriatrica; – n. 450 trattamenti domiciliari in Area Generale e geriatrica; 2. di stabilire che tale rimodulazione dell’accreditamento non comporta variazioni di costi a carico del Fondo Sanitario Regionale ed è praticata nel limite del costo massimo relativo al volume di prestazioni accreditate presso l’Unità Geriatrica Riabilitativa «Luigi e Maria Bianchi»; 3. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente provveda all’effettuazione di una visita di vigilanza al fine della verifica e della sussistenza e permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento; 4. di stabilire che l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l’ente Gestore procedano alla sottoscrizione del contratto successivamente all’approvazione del presente atto e ne invii copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale; 5. di precisare che la sottoscrizione del contratto da parte dell’ASL territorialmente competente dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l’anno 2010 e successivi; 6. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente nonché all’ente interessato ed all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia; 7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni [BUR2010016] [3.1.0] D.g.r. 10 marzo 2010 - n. 8/11482 Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Monica Crescini» sita in Leno (BS), via Cotichetta, 7 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010 LA GIUNTA REGIONALE Visti: – il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni; – il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»; – la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servi- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1271 – zio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni; – la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»; – la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; – i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»; – la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»; – la l.r. 1/2005 «Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – legge di semplificazione 2004»; – la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»; – la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»; Richiamate le dd.g.r.: – 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta “Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità” (CSS): requisiti per l’accreditamento»; – 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»; – 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta sociosanitarie»; – 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2009»; Dato atto che ai sensi della d.g.r. 8/8501, sopra citata, possono essere accreditate per l’anno 2009 le Comunità Socio Sanitarie per disabili realizzate con finanziamento statale o regionale e quelle che abbiano acquisito l’autorizzazione al funzionamento entro la data del 26 novembre 2008; Dato atto che: – il legale rappresentante di «Collaboriamo Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale a Leno (BS) in via Calvisano, n. 17, Ente gestore della Comunità di Accoglienza Residenziale «Monica Crescini», ubicata a Leno, via Cotichetta, 7, ha presentato domanda di accreditamento della stessa come Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità, in data 10 giugno 2009, per n. 8 posti letto; – il Comune di Leno ha rilasciato il nulla osta al funzionamento dell’unità d’offerta in data 9 aprile 2009, a seguito di comunicazione preventiva pervenuta il 17 marzo 2009; – l’ASL di Brescia ha espresso parere favorevole all’accreditamento per n. 8 posti letto con deliberazione n. 565 del 28 ottobre 2009; – la struttura risulta essere stata finanziata con d.g.r. n. 5507 del 10 ottobre 2007 per la realizzazione di n. 8 posti letto e l’iter di finanziamento risulta concluso; Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto rientrante nella programmazione annuale degli accreditamenti prevista dalla sopra citata d.g.r. n. 8/8501, essendo stata realizzata con finanziamenti regionali; Dato atto che il Patto di accreditamento, che dovrà essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l’ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti. Copia di tale Patto dovrà essere trasmessa con tempestività alla competente Direzione Generale; Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso sono descritte nell’allegato 1 della già citata d.g.r. 18333/04 e le relative remunerazioni sanitarie mensili collegate ai profili dell’ospite sono stabilite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874; Ribadito che l’ASL territorialmente competente ha il compito di accertare: Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – il possesso dell’idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale della struttura individuate dall’Allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto; – la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d’ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari; Stabilito che l’ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, all’effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento; Preso atto che la Direzione generale Famiglia e Solidarietà sociale ha verificato che l’onere stimato derivante dall’accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull’UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi; Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’assetto organizzativo della Giunta regionale; Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all’Ente gestore interessato nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità «Monica Crescini» sita in Leno (BS), via Cotichetta n. 7, gestita da «Collaboriamo Cooperativa Sociale Onlus» con sede legale in via Calvisano n. 17 a Leno (BS), relativamente a n. 8 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dall’ASL di Brescia; 2. di stabilire che il Patto di accreditamento, che deve essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l’ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti; 3. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui all’allegato D della deliberazione n. 18333/04; 4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare: – il possesso dell’idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall’allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto; – la compiuta attuazione, da parte della Comunità Socio Sanitaria accreditata, dei contenuti del Patto di accreditamento, d’ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari; 5. di disporre che entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto l’ASL di competenza deve provvedere all’effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento; 6. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza; 7. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, all’Ente gestore interessato nonché all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente; 8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni [BUR2010017] [5.1.0] D.g.r. 10 marzo 2010 - n. 8/11484 Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’anfiteatro collinare-pedemontano e della valle del Sonna (art. 136 lett. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1272 – c) e d), d.lgs. 42/2004) – Rettifiche e integrazioni alle determinazioni assunte con d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10973 LA GIUNTA REGIONALE Vista la d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d) d.lgs. 42/04 e s.m.i. dell’anfiteatro collinare-pedemontano e della valle del Sonna nei Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco; Preso atto che nell’Allegato 3 – Osservazioni – della suddetta delibera è stata omessa l’osservazione pervenuta in data 15 giugno 2009, prot. regionale Z1.2009.0012157, da parte della sig.ra Colleoni Elisabetta riguardante la richiesta di includere negli ambiti di più recente formazione un mappale di proprietà e, per analogia urbanistico-territoriale, estendere tale classificazione all’intero comparto edificato lungo la via Brigata Partigiana Albenza; Verificato inoltre che le osservazioni individuate ai nn. 5, 9, 10, 11, 17 e 18, diversamente da quanto indicato nel medesimo Allegato 3 – segnatamente nel paragrafo «Osservazioni pervenute» – risultano rispettivamente identificate con il seguente protocollo di riferimento regionale e relativa data di deposito: 5) 12165 del 10 giugno 2009; 9) 12768 del 22 giugno 2009; 10) 12769 del 22 giugno 2009; 11) 12707 del 18 giugno 2009; 17) 13044 del 23 giugno 2009; 18) 12962 del 24 giugno 2009; Considerato che per l’analisi e la valutazione dell’osservazione suddetta, pervenuta da parte della sig.ra Colleoni Elisabetta, si è tenuto conto delle motivazioni di tutela espresse dalla Commissione; Ritenuto di non accogliere la singola osservazione in quanto l’edificazione dell’ambito comporterebbe la perdita definitiva del rapporto esistente tra la conca più meridionale del sistema morfologico dell’ambito e la valle del torrente Sonna, interrompendo la seppur residuale continuità visiva tra i due sistemi ancora oggi percepibile percorrendo da valle verso monte la via Brigata Partigiani Albenza oltre che dal versante in sponda sinistra del torrente Sonna; in tal senso, posto che in ogni caso l’insieme degli edifici esistenti lungo la suddetta via non si configura come un vero e proprio insediamento – trattandosi al più di un agglomerato di case sparse – prevale, sotto il profilo paesaggistico, la necessità di salvaguardare lo spazio aperto posto tra gli edifici quale corridoio verde di relazione tra i due sistemi paesistici (le conche e la valle del Sonna) avente funzione di deterrente alla saldatura dell’agglomerato stesso; Rilevato inoltre che la precisazione in merito alle osservazioni individuate ai nn. 5, 9, 10, 11, 17 e 18, non comporta di fatto modifiche alle determinazioni della d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973; Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto; Visto il PRS dell’VIII legislatura che individua l’asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché il DPEFR 2010-2012; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge Delibera – di non accogliere l’osservazione presentata in data 15 giugno 2009 dalla sig.ra Colleoni Elisabetta per le motivazioni in premessa; – di confermare pertanto le determinazioni assunte con d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, circa la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’anfiteatro collinare-pedemontano e della valle del Sonna nei Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco; – di modificare la sezione «Osservazioni pervenute» dell’Allegato 3 – Osservazioni – della d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973 come di seguito specificato: • al n. 5, la dizione «12465 – 15 maggio 2009 Rota Giacomo» è sostituita da «12165 – 10 giugno 2009 Rota Giacomo»; • al n. 9, la dizione «12678 – 22 giugno 2009 Parrocchia S. Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Gregorio» è sostituita da «12768 – 22 giugno 2009 Parrocchia S. Gregorio»; • al n. 10, la dizione «12679 – 22 giugno 2009 Pelucchi G. ed altri» è sostituita da «12769 – 22 giugno 2009 Pelucchi G. ed altri»; • al n. 11 la dizione «12707 – 22 giugno 2009 Cattaneo Andrea ed Isacchi Giovanna» è sostituita da «12707 – 18 giugno 2009 Cattaneo Andrea ed Isacchi Giovanna»; • al n. 17 la dizione «13044 – 22 giugno 2009 Fumagalli Aldo» è sostituita da «13044 – 23 giugno 2009 Fumagalli Aldo»; • al n. 18 la dizione «12692 – 24 giugno 2009 Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata» è sostituita da «12962 – 24 giugno 2009 Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata»; – di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa ai Comuni di Cisano Begamasco e Caprino Bergamasco, per gli adempimenti previsti dall’art. 140, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. Il segretario: Pilloni D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE Presidenza [BUR2010018] [5.0.0] D.d.s. 12 marzo 2010 - n. 2339 Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – Deroga all’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro ai sensi dell’art. 20 del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2 e s.m.i., attuativo della l.r. 27 giugno 2008 n. 19 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI Vista la l.r. del 27 giugno 2008 n. 19, «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali», come modificata ed integrata dalla l.r. del 23 dicembre 2008 n. 33 ed in particolare l’art. 17 che prevede: – al comma 2 che «l’ambito territoriale di riferimento è la zona omogenea per i Comuni della Comunità montana e, al fine della concessione dei contributi di cui all’art. 20, di norma il distretto socio-sanitario per gli altri Comuni, salva la possibilità di deroga motivata da parte dei Comuni interessati»; – al comma 3, che ai fini della deroga, il regolamento specifica le situazioni territoriali e individua le condizioni funzionali che possono rendere l’ambito distrettuale inidoneo a garantire l’efficace, efficiente ed economica gestione di servizi e funzioni in forma associata; Visto l’art. 20 del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2 e s.m.i., «deroghe all’ambito territoriale», in attuazione dell’art. 17, comma 3 della l.r. del 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che ha specificato le seguenti situazioni territoriali e condizioni funzionali per la deroga all’ambito distrettuale: – unioni già costituite alla data di entrata in vigore del regolamento; – unioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento a seguito di trasformazione di altre forme associative che già gestivano funzioni e servizi in forma associata; – Comuni che appartengono ad ambiti distrettuali diversi ma che motivano la deroga in ragione dell’omogeneità del territorio interessato dalla gestione associata in termini di maggiore efficacia efficienza ed economicità; Preso atto della richiesta di deroga motivata all’ambito territoriale presentata in data 6 febbraio 2010, prot. n. 25, dall’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro di cui fan- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1273 – no parte i Comuni di Frascarolo (PV) e Torre Beretti e Castellaro (PV); Dato atto che i Comuni costituenti l’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro appartengono a due distretti socio-sanitari diversi e precisamente, il Comune di Frascarolo appartiene al distretto di Garlasco in provincia di Pavia e il Comune di Torre Beretti e Castellaro al distretto di Mortara, in provincia di Pavia; Accertato che l’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro si è costituita nell’anno 2002, prima dell’entrata in vigore del suddetto regolamento; Verificate le motivazioni addotte dall’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro e il possesso dei requisiti per la deroga all’ambito territoriale; Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»; Decreta 1. di derogare l’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro, di cui fanno parte i Comuni di Frascarolo (PV), Torre Beretti e Castellaro (PV), che insistono su ambiti distrettuali diversi, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2, in quanto trattasi di unione già costituita alla data di entrata in vigore del regolamento; 2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura: Alberto Bernini [BUR2010019] [2.3.0] D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2159 Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento alla ditta Comagri Oil s.r.l. allo svolgimento delle attività di acquirente collettore per il Settore No Food e di Primo trasformatore per il Settore energetico IL DIRETTORE Visti: – il Reg. (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell’ambito della PAC a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005; – il Reg. (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; – il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime; – il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE) 993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del Regolamento (CE) n. 1973/2004; – il Reg. (CE) n. 1107/2007 del 26 settembre 2007 recante deroga al Reg. (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008; – il decreto MIPAAF del 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime; – il decreto MIPAAF prot. n. D/624 8 novembre 2006, modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime; Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – la circolare MIPAAF n. 1 del 9 marzo 2007 – Prescrizioni attuative concernenti l’applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Reg. (CE) 1973/2004; – la circolare MIPAAF n. 1961 del 31 ottobre 2007 – Prescrizioni attuative concernenti il settore delle colture energetiche ed applicazione del sistema di accreditamento, previsto dall’art. 37 Reg. (CE) 1973/2004; – il decreto MIPAAF del 2 gennaio 2008 – Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regimi di aiuto per le colture energetiche e all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare; – la circolare AGEA n. ACIU.2007.1049 datata 11 dicembre 2007 – Settori energetico e no-food. Modalità per l’accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori – Campagna 2008/2009; – la circolare AGEA prot. n. ACIU.2008.386 del 20 marzo 2008 – Rese delle materie prime agricole coltivate su terreni messi a riposo e destinate alla trasformazione industriale per uso non alimentare – Rese delle materie prime agricole coltivate su terreni destinati alla produzione di energia, biocarburanti e biocombustibili – Campagna 2008/2009; – la circolare AGEA prot. n. ACIU.2008.836 del 14 maggio 2008 – Regime di aiuti per le colture energetiche – Reg. (CE) n. 1782/2003 e Reg. (CE) n. 1973/2004; Richiamato il decreto MIPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 20072013; Vista la domanda, prot. n. X1.2009.00005446 del 15 settembre 2009, della ditta Comagri Oil p. IVA 03353140167 – con sede legale in via Brignano, 53 – 24047 Treviglio (BG), intesa ad ottenere il riconoscimento per lo svolgimento dell’attività di collettore, di primo e secondo trasformatore che acquista materie prime coltivate su terreni destinati a prodotti energetici ed utilizzate per la produzione di energia, biocombustili e carburanti; Considerato che: – ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, la domanda per svolgere le attività di cui sopra deve essere indirizzata all’Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell’azienda che ne fa richiesta e che lo stesso Organismo deve procedere al rilascio del riconoscimento; – la ditta Comagri Oil s.r.l., con sede legale nella Provincia di Bergamo, ha presentato, come prescritto, la domanda all’OPR, risultata conforme alle disposizioni normative vigenti; Visto la nota di AGEA del 15 dicembre 2009, prot. X1.2009.0008519, con cui ha comunicato gli esiti del sopralluogo presso la ditta Comagri Oil s.r.l.; Preso atto che, a seguito degli esiti del controllo di cui sopra, AGEA ha provveduto ad attribuire alla ditta Comagri Oil s.r.l. il numero di riconoscimento «195» relativamente alle attività di «Acquirente collettore» per il «Settore no food» e di «Primo trasformatore» per il «Settore energetico»; Visto: – il decreto del Segretario Generale n. 12867 dell’1 dicembre 2009 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell’OPR; – il decreto del Segretario Generale n. 1467 del 19 febbraio 2010 di presa d’atto della nomina di Antonietta De Costanzo di direttore dell’Organismo Pagatore Regionale avvenuta con d.g.r. 8/10875 23 dicembre 2009; – le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008; Decreta recepite le premesse: 1. di attribuire, in conformità ai sopra richiamati esiti del controllo effettuato da AGEA, il riconoscimento definitivo alla società sotto indicata a svolgere le attività di «Acquirente collettore» Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1274 – per il «Settore no food» e di «Primo trasformatore» per il «Settore energetico», con l’avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti Denominazione/Ragione sociale Partita IVA Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni e/o modificazioni della normativa vigente: Sede legale e sede impianti Tipologia di prodotto Ditta Comagri Oil s.r.l. 03353140167 Via Brignano, 53 – 24047 Treviglio (BG) Acquirente Collettore: «Settore no food» Legale rappresentante: Ferrari Roberto Primo Trasformatore: «Settore Energetico» Codice riconoscimento 195 2. di inviare il presente decreto: – ad AGEA Coordinamento e ad AGEA – Area Controlli – Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza; – alla ditta interessata Comagri Oil s.r.l.; 3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 4. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione di cui al punto 3. Antonietta De Costanzo prot. n. A1.2010.0017028 dell’8 febbraio 2010) per la mancanza del requisito di cui al punto 3.2 lettera b) dell’avviso, vincolante per la concessione del finanziamento; 2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it. La dirigente della U.O. Programmazione: Sabrina Sammuri [BUR20100110] Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2010/2011, in attuazione dell’art. 23 della l.r. 19/2007 [2.0.0] D.d.u.o. 9 marzo 2010 - n. 2202 Direzione Centrale Programmazione Integrata – Avviso di invito a presentare domanda per la concessione di finanziamenti subordinati ai Confidi – D.g.r. n. 8/10602 del 25 novembre 2009: approvazione dell’elenco delle domande non ammesse (V provvedimento attuativo) LA DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE Vista la l.r. n. 1/2007 «Strumenti di competitività per le imprese e il territorio della Lombardia» e in particolare: • l’art. 1 che individua l’«Imprenditorialità» tra gli obiettivi da perseguire per la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia anche attraverso lo sviluppo ed il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese; • l’art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi descritti dall’art. 1, tra i quali il «credito», inteso come l’insieme degli interventi di facilitazione all’accesso al credito da parte delle imprese anche attraverso il potenziamento degli strumenti di garanzia; Vista la d.g.r. n. 8/10602 del 25 novembre 2009 «Intervento finanziario a sostegno dei confidi di primo grado operanti a favore di imprese di tutti i settori economici: approvazione dell’avviso per la concessione di finanziamenti subordinati» con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti subordinati ai confidi operanti per il rilascio di garanzie di primo grado (di seguito, per brevità, «Avviso»); Preso atto che «Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a.», con sede legale in Torino, con nota prot. n. A1.2010.0017028 dell’8 febbraio 2010, ha presentato domanda per l’ammissione all’intervento finanziario previsto nel suddetto Avviso; Dato atto che, ai sensi di quanto previsto al punto 10.2 del suddetto Avviso, in data 23 febbraio 2010 si è riunito l’apposito Comitato di valutazione che ha verificato: la completezza della domanda e della documentazione allegata, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità secondo quanto indicato nel punto 3 dell’avviso, il rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la presentazione delle domande, la coerenza tra l’ammontare richiesto e quanto disposto al punto 5 dell’avviso; Visto il verbale del Comitato di valutazione che ha ritenuto non ammissibile a finanziamento la domanda di «Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a.», di cui è stata accertata la presenza di sedi operative in Lombardia mediante visura CERVED, per la mancanza del requisito di cui al punto 3.2 lettera b) dell’avviso, vincolante per la concessione del finanziamento; Visti la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di non ammettere al finanziamento previsto dall’Avviso la domanda presentata da «Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a.», con sede legale in Torino (rif. nota D.G. Istruzione, formazione e lavoro [BUR20100111] [3.3.0] D.d.g. 11 febbraio 2010 - n. 1146 IL DIRETTORE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare: • l’art. 11 comma 1, lett. a), il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, fra l’altro, in percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del dirittodovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di III livello europeo; • l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo; • l’art. 23 della l.r. 19/2007 che disciplina il Repertorio regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, quale atto di individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di secondo ciclo e di Istruzione e formazione tecnica superiore; Richiamati: • l’art. 27, comma 2 del d.lgs. n. 226/2005 che prevede la possibilità di attivare i percorsi di Istruzione e formazione professionale a condizione di garantire, quali livelli essenziali delle prestazioni, il riferimento ad un quadro di figure nazionali, articolabili in profili professionali specifici, sulla base dei fabbisogni del territorio ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali; • l’art. 1 comma 622, della legge n. 296/2006, che dispone l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato, a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; • il d.m. del 22 agosto 2007 n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione»; • l’art. 64, comma 4-bis, della legge n. 133/2008, che dispone l’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi di Istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale; Richiamata la d.g.r. n. 6564 del 13 febbraio 2008 che ha approvato, in fase di prima attuazione, il «Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale» di cui all’art. 23 della l.r. n. 19/2007; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1275 – Evidenziato che il citato articolo 23 prevede che i successivi aggiornamenti del Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale siano approvati con decreto del direttore generale competente in materia; Visto il d.d.g. n. 695 del 29 gennaio 2009 con il quale era stato aggiornato il Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno 2009/2010; Considerato che l’Accordo Stato-Regioni sull’avvio del primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, prevede percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all’art. 17 del d.lgs. 226/2005; Preso atto che il suddetto Accordo ha acquisito il parere concertato in sede di Segreteria tecnica della Conferenza Stato-Regioni in data 4 febbraio 2010 ed è stato trasmesso per l’iscrizione all’ordine del giorno della prima Conferenza Stato-Regioni utile; Preso atto dello slittamento dei tempi dell’Accordo in via di approvazione in Conferenza Stato-Regioni; Valutata conseguentemente la necessità di rispondere alla domanda del territorio lombardo e di procedere subito, nelle more della definizione del Repertorio nazionale per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, alla revisione del Repertorio regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale con l’aggiornamento e l’integrazione del Repertorio di cui al richiamato d.d.g. n. 695/2009; Considerato comunque che il Repertorio regionale dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale è stato definito sulla base del nuovo quadro delle figure professionali e dei relativi standard formativi minimi approvati dagli Assessori Regionali in sede di IX Commissione Istruzione Lavoro innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province Autonome; Valutato opportuno quindi approvare i documenti «Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2010/2011» e «Tabella di corrispondenza tra i profili del repertorio 2009/2010 e quelli del repertorio 2010/2011», parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; Dato atto che sul Repertorio nella seduta dell’8 febbraio 2010 è stato acquisito il parere favorevole sia del Comitato Istituzionale di Coordinamento che della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione di cui agli artt. 7 e 8 della l.r. 22/2006; Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»; Visti i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di approvare il «Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2010/2011», di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di stabilire che il «Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2010/2011» di cui al punto 1 costituisce il riferimento per l’offerta formativa per l’annualità 2010/2011, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo; 3. di approvare la «Tabella di corrispondenza tra i profili del repertorio 2009/2010 e quelli del repertorio 2010/2011» di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4. di stabilire che il «Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2009/2010», approvato con il decreto direttore generale n. 695 del 29 gennaio 2009 resta quale riferimento per l’offerta formativa attivata nell’annualità 2009/2010; 5. di rinviare a successivo provvedimento la revisione del Repertorio regionale di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di istruzione e formazione professionale; 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito regionale http://www.istruzione.regione.lombardia.it. Roberto Albonetti ——— • ——— ALLEGATO A) REPERTORIO DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010-11 AREA PROFESSIONALE 1 – AGRICOLA 2 – AGROALIMENTARE 3 – SERVIZI DELLA RISTORAZIONE 4 – ARTIGIANATO ARTISTICO 5 – CHIMICA E AMBIENTALE 6 – COMMERCIALE E DEI SERVIZI LOGISTICI SECONDO CICLO PERCORSI TRIENNALI QUALIFICA PROFESSIONALE INDIRIZZI/PROFILI OPERATORE AGRICOLO Allevamento animali domestici Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole Silvicoltura e salvaguardia ambientale OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE Addetto alla panificazione e AGROALIMENTARE pasticceria Addetto alle trasformazioni lattiero-casearie Addetto alle trasformazioni vitivinicole OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Servizi di sala bar Preparazione pasti OPERATORE DELLE LAVORAZIONI Addetto alla lavorazione dei ARTISTICHE metalli Addetto alla lavorazione dei materiali lapidei Addetto alla realizzazione e decorazione degli oggetti Addetto arredo tessile Tessitore-orditore OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 7 – GRAFICA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E SPETTACOLO OPERATORE GRAFICO 8 – EDILE E DEL TERRITORIO OPERATORE EDILE Stampa e allestimento Multimedia QUARTO ANNO DIPLOMA PROFESSIONALE TECNICO AGRICOLO TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR TECNICO DI CUCINA TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE TECNICO DELLE PRODUZIONI CHIMICHE TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE TECNICO DEI SISTEMI LOGISTICI TECNICO DELLA COMUNICAZIONE AUDIO-VIDEO TECNICO GRAFICO TECNICO EDILE Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1276 – SECONDO CICLO PERCORSI TRIENNALI QUALIFICA PROFESSIONALE INDIRIZZI/PROFILI 9 – ELETTRICA - ELETTRONICA, OPERATORE ELETTRICO Installatore/manutentore impianti solari e fotovoltaici * INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Montatore manutentore elettromeccanico * OPERATORE ELETTRONICO AREA PROFESSIONALE 10 – CURA DELLA PERSONA, ESTETICA, SPORT E BENESSERE OPERATORE DEL BENESSERE Acconciatura Trattamenti estetici 11 – LEGNO E ARREDAMENTO OPERATORE DEL LEGNO Addetto al disegno di arredo * Decoratore * Manutentore di immobili * 12 – MECCANICA OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI Riparazioni di sistemi del A MOTORE veicolo Riparazioni di carrozzeria OPERATORE MECCANICO Addetto meccano tessile * Saldocarpentiere * Addetto alla produzione armiera * 13 – SERVIZI D’IMPRESA QUARTO ANNO DIPLOMA PROFESSIONALE TECNICO ELETTRICO TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE TECNICO ELETTRONICO TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE TECNICO DELL’ACCONCIATURA TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO TECNICO DEL LEGNO TECNICO IMPIANTI TERMICI TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE – Tecnico manutentore di aeromobili * TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI Addetto disegno tecnico CAD * TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA 14 – MODA E ABBIGLIAMENTO OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 15 – SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA OPERATORE DELLE CALZATURE OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E servizi turistici ACCOGLIENZA Strutture ricettive Addetto alle confezioni industriali Sarto – modellista TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA * Gli indirizzi/profili indicati con l’asterisco sono da considerare come non vincolanti, pertanto in questi casi è possibile riferirsi alla sola colonna Qualifica professionale senza specificazione dell’indirizzo. TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I PROFILI DEL REPERTORIO 2009/2010 E QUELLI DEL REPERTORIO 2010/2011 Repertorio 2009-10 QUALIFICA Operatore agricolo Repertorio 2010-11 INDIRIZZI Addetto all’allevamento Addetto silvicoltura Addetto alle coltivazioni arboree ed erbacee QUALIFICA Operatore agricolo Addetto agroalimentare Operatore agroalimentare Addetto alle produzioni vitivinicole Operatore dei servizi di impresa Operatore commerciale Addetto ai servizi amministrativi di impresa Addetto disegno tecnico CAD Addetto informatico gestionale Addetto alle vendite Addetto al magazzino e alla movimentazione delle merci Operatore dei sistemi logistici aeroportuali Operatore dell’abbigliamento Operatore edile Operatore grafico panificazione e pasticceria trasformazioni lattiero-casearie trasformazioni vitivinicole trasformazioni vitivinicole Addetto disegno tecnico CAD * Operatore ai servizi di vendita Operatore dei sistemi e dei servizi logistici Addetto alle confezioni industriali Sarto Modellista Addetto Addetto Addetto Addetto alle lavorazioni del legno al disegno di arredo alle lavorazioni del legno alle lavorazioni del legno/Addetto al disegno di arredo Addetto alla lavorazione dei metalli Addetto alla lavorazione dei materiali lapidei Addetto alla realizzazione e decorazione degli oggetti Addetto alle produzioni chimiche Addetto alle produzioni biologiche Addetto al recupero e al restauro edile Cementista carpentiere Muratore intonacatore Piastrellista mosaicista Stuccatore decoratore Addetto prestampa Addetto legatoria/cartotecnica Stampatore offset Addetto alla grafica pubblicitaria Operatore dell’abbigliamento Operatore del legno Operatore delle lavorazioni artistiche Addetto alle confezioni industriali Sarto – modellista Sarto – modellista Addetto al disegno di arredo * Decoratore * Manutentore di immobili * Addetto Addetto Addetto Addetto alla lavorazione dei metalli alla lavorazione dei materiali lapidei alla realizzazione e decorazione degli oggetti arredo tessile Operatore delle produzioni chimiche Operatore edile Operatore grafico Stampa e allestimento Stampa e allestimento Stampa e allestimento Multimedia Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Operatore chimico e biologico alla alle alle alle – 1277 – Operatore delle lavorazioni artistiche Addetto Addetto Addetto Addetto Y Operatore del legno e dell’arredamento Operatore amministrativo segretariale INDIRIZZI/PROFILI Allevamento animali domestici Silvicoltura e salvaguardia ambientale Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ALLEGATO B) Operatore dell’accoglienza turistica e alberghiera Operatore della produzione tessile Operatore della ristorazione Operatore elettrico e elettronico Operatore dello sport e del tempo libero Operatore della comunicazione audiovisiva Addetto audio video Operatore alla riparazione di veicoli a motore INDIRIZZI/PROFILI Riparazioni di sistemi del veicolo Riparazioni di sistemi del veicolo Saldocarpentiere Operatore meccanico Operatore alla riparazione di veicoli a motore Operatore ai servizi di promozione e accoglienza Operatore delle lavorazioni artistiche Operatore meccanico Operatore della ristorazione Operatore agroalimentare Operatore elettronico Operatore elettrico Operatore del benessere Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero Tecnico della comunicazione audio-video Operatore delle calzature Addetto alle lavorazioni armiere * Riparazioni di carrozzeria Servizi turistici Strutture ricettive Tessitore – orditore Addetto meccano tessile * Servizi di sala bar Preparazione pasti Addetto alla panificazione e pasticceria Montatore manutentore elettro-meccanico * Installatore/manutentore impianti solari e fotovoltaici * Acconciatura Trattamenti estetici – 1278 – Termoidraulico Operatore meccanico riparatore di veicoli a motore Operatore meccanico riparatore di motociclette Saldocarpentiere Operatore alle macchine utensili Montatore-manutentore meccanico Operatore alle macchine utensili / Montatore-manutentore meccanico Carrozziere Addetto ai servizi turistici Addetto all’accoglienza Tessitore/orditore Addetto meccanotessile Addetto sala bar Aiuto cuoco Addetto alla panificazione e pasticceria Installatore/manutentore elettronico in ambito informatico Montatore manutentore elettro-meccanico Installatore/manutentore impianti solari e fotovoltaici Installatore manutentore impianti civili e industriali Acconciatore Estetista QUALIFICA Operatore di impianti termoidraulici Y Operatore per le cure estetiche Repertorio 2010-11 INDIRIZZI Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Repertorio 2009-10 QUALIFICA Operatore meccanico Operatore termale Operatore dei servizi socio educativi * Non vincolante Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [BUR20100112] D.d.g. 22 febbraio 2010 - n. 1544 Y – 1279 – [3.3.0] Approvazione degli standard formativi minimi di apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia IL DIRETTORE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare: • l’art. 11 comma 1, lett. a), il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, fra l’altro, in percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di III livello europeo; • l’art. 11 comma 3 che dispone che i percorsi di secondo ciclo garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli standard formativi nazionali, necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario; • l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo; Richiamati: • l’art. 27, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. n. 226/2005, che prevede l’attivazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale di secondo ciclo a condizione che sia garantito, quali livelli essenziali delle prestazioni, il riferimento sia ad un quadro di figure nazionali, articolabili in profili professionali specifici sulla base dei fabbisogni del territorio, sia a standard formativi minimi relativi alle competenze di base e professionali proprie di ciascuna specifica figura; • l’art. 1 comma 622, della legge n. 296/2006, che dispone l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; • il d.m. del 22 agosto 2007 n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione»; • l’art. 64, comma 4 bis, della legge n. 133/2008, che dispone l’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi di Istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale; Considerato che l’Accordo Stato-Regioni sull’avvio del primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’art. 27, comma 2, del d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, concerne: • il nuovo quadro di figure per i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale, • gli standard formativi minimi professionali di terzo e quarto anno, • gli standard formativi minimi di base di quarto anno; Considerato che il nuovo quadro delle figure ed i relativi standard formativi minimi, oggetto del suddetto Accordo, sono stati definiti dal Coordinamento tecnico della IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nonché approvati dagli Assessori Regionali della IX Commissione nelle sedute del 16 dicembre 2009 e del 26 gennaio 2010; Preso atto che il suddetto Accordo ha acquisito in data 4 febbraio 2010 il parere concertato anche dei Ministeri interessati (MIUR e MLPS) in sede di Segreteria tecnica della Conferenza Stato-Regioni ed è stato trasmesso per l’iscrizione all’ordine del giorno della prima Conferenza Stato-Regioni utile; Evidenziato che la complessità delle relazioni istituzionali non consente ad oggi la calendarizzazione delle sedute politiche delle Conferenze, il che comporta lo slittamento dell’approvazione dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni; Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Richiamati la recente adozione dei regolamenti ministeriali di riforma di secondo ciclo nonché il decreto del direttore generale n. 1146 dell’11 febbraio 2010 che ha approvato il Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno 2010/2011; Tenuto conto dell’esigenza di garantire agli allievi dei percorsi di secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale l’acquisizione di obiettivi di apprendimento in termini di competenze, conoscenze e abilità relative sia alle dimensioni tecnico-professionali sia agli elementi di cittadinanza attiva, utili al conseguimento della Qualifica Professionale e del Diploma Professionale; Richiamato il d.d.g. 10 aprile 2007 n. 3618 che ha approvato, in fase di prima attuazione, gli Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale; Preso atto conseguentemente della necessità di aggiornare gli standard formativi minimi dei percorsi di istruzione e formazione professionale nella parte relativa agli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento al nuovo quadro degli standard minimi nazionali ed al Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno 2010/2011; Atteso che gli standard formativi di apprendimento regionali, coerenti e comprensivi degli elementi minimi di quelli nazionali, costituiscono il riferimento minimo ed univoco per la progettazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo, avviati dalle Istituzioni Scolastiche e Formative per l’anno formativo 2010/11; Ritenuto che i suddetti standard formativi minimi regionali di apprendimento costituiscono altresı̀ il necessario riferimento per i processi di valutazione, di certificazione intermedia e finale, di riconoscimento dei crediti formativi, utili ai fini dei reciproci passaggi tra il sistema di Istruzione e quello di Istruzione e Formazione Professionale nonché della spendibilità nazionale dei titoli in esito; Valutato opportuno, quindi, nelle more della definizione degli standard formativi minimi in sede nazionale con l’Accordo succitato, approvare gli standard formativi minimi regionali di apprendimento per i percorsi di IFP di secondo ciclo, come da documentazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: • Standard formativi minimi di apprendimento regionali – Linee Guida, Allegato A; • Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi triennali di Qualifica Professionale, Allegato B; • Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi di Quarto anno di Tecnico professionale, Allegato C; • Obiettivi specifici di apprendimento delle competenze tecnico-professionali comuni di Qualifica professionale relativi alle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, Allegato D; • Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze di base dei percorsi di Quarto anno di Tecnico professionale, Allegato E; Evidenziato che la documentazione tecnica di cui sopra fa esclusivamente riferimento alle qualifiche e relativi indirizzi nonché ai diplomi, adottati a livello interregionale e nazionale, e che con successivo decreto verranno individuati gli standard formativi minimi di apprendimento specifici relativi ai profili regionali, di cui al Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno 2010/2011; Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»; Visti i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di approvare gli standard formativi minimi regionali di apprendimento, come da documentazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: • Standard formativi minimi di apprendimento regionali – Linee Guida, Allegato A; • Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi triennali di Qualifica Professionale, Allegato B; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1280 – • Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi di Quarto anno di Tecnico professionale, Allegato C; • Obiettivi specifici di apprendimento delle competenze tecnico-professionali comuni di Qualifica professionale relativi alle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, Allegato D; • Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze di base dei percorsi di Quarto anno di Tecnico professionale, Allegato E; 2. di stabilire che i suddetti standard costituiscono riferimento univoco e minimo per la progettazione formativa e la certificazione dei titoli in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo avviati dalle Istituzioni Scolastiche e Formative per l’anno formativo 2010/11, nonché per i processi di valutazione e di riconoscimento dei crediti formativi utili ai fini dei reciproci passaggi tra il sistema di Istruzione e quello di Istruzione e Formazione Professionale; 3. di precisare che la documentazione tecnica di cui al punto 1 fa esclusivamente riferimento alle qualifiche e relativi indirizzi nonché ai diplomi, adottati a livello interregionale e nazionale, e che con successivo decreto verranno individuati gli standard formativi minimi di apprendimento specifici relativi ai profili regionali, di cui al Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno 2010/2011; 4. di stabilire che il d.d.g. 10 aprile 2007 n. 3618, che ha approvato, in fase di prima attuazione, gli Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale, continua ad essere efficace per i percorsi già avviati negli anni formativi precedenti; 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (omissis) (1) nonché sul sito regionale http://istruzione.regione.lombardia.it. Roberto Albonetti (1) L’allegato che si omette è consultabile presso il sito: www.istruzione.regione.lombardia.it. [BUR20100113] [3.3.0] D.d.u.o. 9 marzo 2010 - n. 2221 Rettifica ed integrazione allegato B del d.d.u.o. del 25 gennaio 2010 n. 485 «Modifiche ed integrazioni allegato B del d.d.s. del 9 novembre 2009 n. 11666 – Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2010-2011» IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTORITÀ DI GESTIONE Richiamati: • la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione, e in particolare, l’art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato; • il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., avente ad oggetto «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», ed in particolare, l’art. 49 recante disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante; • la legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare, l’art. 23 «Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato»; • la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»; • la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»; • la d.c.r. del 19 febbraio 2008, n. 528, che approva gli «Indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione», ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 19/2007; • il decreto del Direttore Generale del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 41/CONT/II/2008, che assegna alla Regione Lombardia l’importo complessivo di C 13.839.247,40; • i decreti del Direttore Generale del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n. 143/CONT/II/2008 e n. 29/CONT/II/2009 che assegnano alla Regione Lombardia l’importo complessivo di C 14.150.188,00; Visto il d.d.u.o. del 25 gennaio 2010 n. 485 «Modifiche ed inte- Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 grazioni allegato B del d.d.s. del 9 novembre 2009 n. 11666 – Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2010-2011», che ha preso atto degli esiti del confronto tecnico con i rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali, tenutosi in data 3 dicembre 2009, in merito alla semplificazione del processo programmatorio e gestionale del sistema Dote Apprendistato sulla base dell’esperienza maturata nel primo anno (2008-2009) di estensione del Modello Dote all’Istituto dell’Apprendistato; Valutate le ulteriori richieste di precisazioni e rettifiche, avanzate dalle Province per una maggiore chiarezza delle indicazioni procedurali, si modifica il paragrafo relativo al processo programmatorio dell’allegato B punto 6 come segue: «l’organismo/la rete di organismi accreditati trasmettono alla Provincia, mediante il sistema informativo SINTESI, la richiesta di finanziamento della Dote-apprendistato per l’avvio di specifici servizi. I servizi di cui è composta una Dote sono fruibili una sola volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non può essere richiesto contemporaneamente a più operatori; non può essere avviato un nuovo PIP se non sono stati conclusi i servizi previsti da un PIP già attivo»; Preso atto, inoltre, della necessità di esplicitare i criteri di riparametrazione anche per i servizi di formazione rivolta agli apprendisti in diritto-dovere, come richiesto dalle Province, si conviene di modificare il paragrafo «Procedure di riparimetrazione del valore della Dote-apprendistato in relazione alla fruizione dei diversi servizi» dell’allegato B del decreto 25 gennaio 2010 n. 485, come segue: «Ciascun servizio è rendicontato in funzione del numero delle ore effettivamente erogate e fruite dai partecipanti in base alle regole qui di seguito esposte. Per ciascun servizio, inoltre, sono indicate le relative regole di riparametrazione. I servizi di: • affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti, • formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor aziendale/formatore, • supporto per la certificazione delle competenze, prevedono la liquidazione delle ore effettivamente erogate e fruite da parte dei destinatari. I servizi di: • formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali, • formazione esterna apprendisti competenze trasversali, • formazione rivolta agli apprendisti in diritto-dovere di istruzione, prevedono la liquidazione proporzionale alla percentuale di frequenza di ciascun modulo formativo, secondo i seguenti criteri: – fino al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto alcun costo, – dal 21% al 49% della frequenza prevista: riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo, – dal 50% all’80% della frequenza prevista: riconoscimento dell’80% del valore complessivo del modulo, – oltre l’80% della frequenza prevista: riconoscimento del 100% del valore complessivo del modulo»; Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» dell’VIII legislatura; Decreta 1. di approvare le modifiche dell’allegato B «Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia (anno 2010-2011)» del d.d.u.o. del 25 gennaio 2010 n. 485, e specificamente: – il punto 6 del paragrafo «Il processo di programmazione e gestione a livello provinciale» è cosı̀ modificato: «l’organismo/la rete di organismi accreditati trasmettono alla Provincia, mediante il sistema informativo SINTESI, la richiesta di finanziamento della Dote-apprendistato per l’avvio di specifici servizi. I servizi di cui è composta una Dote sono fruibili una sola volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non può essere richiesto contemporaneamente a più operatori; non può essere avviato un nuovo PIP se non sono stati conclusi i servizi previsti da un PIP già attivo»; – il paragrafo «Procedure di riparimetrazione del valore della Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Dote-apprendistato in relazione alla fruizione dei diversi servizi» è cosı̀ modificato: «Ciascun servizio è rendicontato in funzione del numero delle ore effettivamente erogate e fruite dai partecipanti in base alle regole qui di seguito esposte. Per ciascun servizio, inoltre, sono indicate le relative regole di riparametrazione. I servizi di: • affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti, • formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor aziendale/formatore, • supporto per la certificazione delle competenze, prevedono la liquidazione delle ore effettivamente erogate e fruite da parte dei destinatari. I servizi di: • formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali, • formazione esterna apprendisti competenze trasversali, • formazione rivolta agli apprendisti in diritto-dovere di istruzione, prevedono la liquidazione proporzionale alla percentuale di frequenza di ciascun modulo formativo, secondo i seguenti criteri: – fino al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto alcun costo, – dal 21% al 49% della frequenza prevista: riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo, – dal 50% al 80% della frequenza prevista: riconoscimento del 80% del valore complessivo del modulo, – oltre l’80% della frequenza prevista: riconoscimento del 100% del valore complessivo del modulo»; 2. di approvare il nuovo allegato B «Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apBeneficiario/Ruolo BENEFICIARI COMPENSATI BENEFICIARI COMPENSATI 2 Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1281 – Codice 35852 35853 prendisti assunti in Lombardia (anno 2010-2011)» del d.d.u.o. del 25 gennaio 2010 n. 485, con le modifiche di cui al punto 1 del presente decreto; 3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet http//www.formalavoro.regione.lombardia.it. Il dirigente della U.O. autorità di gestione: Renato Pirola [BUR20100114] [3.3.0] D.d.s. 4 marzo 2010 - n. 2030 Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 381 richiedenti ammissibili del «Buono scuola 2007/2008» e per essi ad Accor Services Italia s.r.l., per la somma complessiva di C 429.870,88 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 18 aprile 2007 n. 8/4558 – trattenendo l’importo complessivo di C 189.745,79 a valere sull’accertamento 122/2010 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PARITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO Omissis Decreta 1. di assegnare a n. 381 richiedenti, ammissibili a «Dote Scuola – Buono scuola a.s. 2009/2010» la somma a fianco di ciascuno indicata, cosı̀ come evidenziato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis); 2. di impegnare, a favore dei beneficiari di seguito elencati e per essi ad Accor Service Italia s.r.l., la somma assegnata come indicato nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di C 429.870,88 trattenendo l’importo complessivo di C 189.745,79 a valere sull’accertamento n. 122/2010 – cod. 9999; Capitolo 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 Importo anno 1 340.416,88 89.454,00 Importo anno 2 0,00 0,00 Importo anno 3 0,00 0,00 1. di liquidare: Beneficiario/Ruolo RIASCOS CLARITZA RIBOLZI NINO RISI LORENA RITO ROBERTO RIVABELLA ILARIA RIZZI LUCA RODRIGUEZ AGUILAR EDITH MARITZA RONCALLI ELISABETTA ROSILLO ROMERO HILDA ROSSETTI SANTINO ROSSONI CINZIA ROSSONI MARCO ROTA MATTEO ROVELLI GIORGIO STEFANO RUGGERI LUCA RUGGIERI FILIPPO RUSSO MONICA RUSTIONI LUCA MARIA SABELLA ROSANGELA SAINI ELISABETTA SALA DARIO SALAMONE CARMELA SALERNO ENZO ANGELO SALVI SIMONA SANGIORGIO LOREDANA SAPIO LUIGI SAPONARO GENNARO Codice Capitolo Impegno 338754 350065 463407 392992 526512 278290 518042 338645 288299 336103 341404 282596 517897 520508 519927 208674 576035 568129 531694 566760 573398 566088 568550 461160 402534 579562 174599 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 Imp. Perente Da liquidare 1.050,00 754,25 462,50 872,50 1.050,00 1.397,50 680,00 750,00 2.100,00 1.000,00 3.150,00 1.281,25 885,00 129,00 902,00 1.050,00 1.890,00 625,00 1.050,00 1.050,00 753,75 2.100,00 990,00 2.100,00 1.050,00 934,50 2.100,00 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Beneficiario/Ruolo SARRUGERIO AUGUSTO SBORDI EMANUELA SCALVINI CRISTINA SCARPALEGGIA GUIDO SCHIPANO ANTONIO SCHUBERT ANDREA SCOLARO CELESTINO SCRIGNARO MARINA GRAZIELLA SELLERI FABIO SERHANI ABDELHAK SICIGNANO MASSIMILIANO SIGNORELLI EZIO SIRTOLI ENRICO SITO CIRO SITURA MARISA SLAVIERO GIOSUE PIETRO STEFANINA ADRIANO STENDARDI IVO STIEVEN ALESSANDRA SVANERA ELISA TAINI MARZIA ALESSANDRA TARLARINI GIOVANNA TATARU GINA RALUCA TERRANEO ANGELA CHIARA THIAM CHEIKHOU TIDIANE TONELLI FABIO TONON MARCO FRANCO TOSTO NATALE TRAINA VINCENZO TREVISAN RENATO TRIPEPI DANIELE TURRI LAURA TZANEVA TZANKOVA SABINA VAILETTI PAOLO MATTEO VALCAMONICO WALTER VANCHERI ALESSANDRA VANCINI VITTORIA VECCHIA MARINA VELCICH FRANCO VENARUZZO SONIA VENTURI RICCARDO VESPA MARCO VEZZOLI MAURIZIO VIGO EMILIOPAOLO VITALI MARTA WANASINGHE ARACHCHIGE PRIYANTHA RAJAKUMARA WARNAKULASURIYA MALKAM RANJITH WELIVITIYA RUPIKA NIROMANI ZANDONÀ LORENA ZAPPA FERNANDO MAURO ZATTA ANTONELLA ZEDDA LUCIANO ZOIA ALESSIA ZONCA MARCO ABD EL MASIH GHATTAS ABDOU ABDEL AZIM ADAMO GIOACCHINO AFFINITO ANNA AGDADA EL HASSAN AGUILA ARLENE ALBERTI CINZIA Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1282 – Codice Capitolo Impegno 202288 395952 341906 340277 441173 522318 568865 567527 572956 513790 285249 569257 203759 569480 569738 572371 567485 455150 460779 553741 523264 460080 579288 461080 567412 342194 400164 572934 566628 334617 520350 518298 567960 279337 335359 569197 568864 566414 530825 272734 188374 530751 567730 520923 515720 404305 516918 444040 403317 205970 282234 337275 575301 457010 568118 566505 566138 565766 524029 515717 526649 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 Imp. Perente Da liquidare 2.106,00 950,00 2.100,00 851,50 1.770,00 602,50 1.050,00 1.050,00 500,00 1.050,00 1.561,25 1.472,50 1.050,00 950,00 772,50 1.116,25 721,50 1.065,00 1.050,00 857,50 1.050,00 950,00 287,50 1.050,00 1.050,00 1.098,75 850,00 410,00 787,50 1.325,00 1.769,00 1.102,50 1.050,00 872,50 862,50 2.100,00 412,50 325,00 453,75 280,00 1.050,00 1.712,50 415,00 527,50 1.050,00 1.205,00 707,50 2.800,00 1.786,25 1.980,00 1.050,00 1.050,00 505,00 725,00 850,00 1.012,75 862,50 2.100,00 533,75 1.050,00 1.450,00 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Beneficiario/Ruolo ALBERTI MARCELLA ALBERTI STEFANO ALDARESE SERGIO ALDRIGO BARBARA ALLEGRI EMMA ALLIEVI SIMONETTA AMBROSINI GIORGIO AMRI MINA ANDREINI GIANANGELO ANTONINO NICOLA ARRIGONI MAURO ARTIAGOITIA GUGLIELMO ARTURI KATIA ASPERTI ANGELO BAIT SIMONA VITTORIA BALDELLI MAURIZIO BALDONI FABIO BALLABIO LUIGI BANFI ROSSELLA BANI LODOVICO BARACCHI ANTONELLA IRENE BARACCHI MAURIZIA BARBIERI ANNA BARBIERI RUGGERO BECCALLI MASSIMO BEDUSSI STEFANIA BEKHOR VICTOR BELLAZZI GIORGIO BELLI DAVIDE BELLOBUONO ALFREDO BERARDELLI MARIA BERTI LUCA BERTOLINI FRANCESCA BERTOLOTTI ANITA SILVIA BERTON ENRICO BERTUCCI FEDERICA BERZERI FABRIZIO BETTELLA LAURA BIANCHI FABIO BIANCHI MARCO BIANCHI PIERMARCO BOLDORINI GIOVANNI BONARDI FABIO BONETTI ADRIANO BORGHETTI MARICA BORRONI ELENA BOZZI ELENA BRANCHINI GIANMARIO BROGLIA PAOLO BUOSO UMBERTO BURATO MASSIMO BUSI PIERLUIGI BUSSI LUIGI MARIO CAFFI ELENA CALCATERRA MASSIMILIANO CALEGARI STEFANIA IDA MARIA CALVI NADIA CASCARDI DANIELA FILOMENA CAMPI MARCO CANTÙ FRANCO CAPELLA STEFANO Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1283 – Codice Capitolo Impegno 333536 524959 567042 199014 531604 579730 330032 579842 329472 514891 265524 201737 577123 226711 257682 225935 405394 567359 526190 230268 459219 566546 396436 565439 208468 240877 520768 526320 331846 519879 567945 340309 516267 179568 526668 286365 176410 577466 170407 458048 567866 515921 520913 280130 516272 525322 212649 404787 468610 404135 462645 565749 283723 526475 567962 174992 400130 576363 576677 397900 568749 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 Imp. Perente Da liquidare 1.050,00 2.000,00 1.032,50 1.562,50 1.260,00 900,00 1.050,00 1.050,00 422,50 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 875,00 550,00 2.620,00 1.090,00 1.615,00 555,00 445,00 1.050,00 2.100,00 672,50 845,00 2.356,25 1.050,00 2.550,00 365,00 807,50 862,50 2.032,50 1.325,00 1.525,00 862,50 1.955,00 1.640,00 2.100,00 287,50 2.100,00 2.100,00 1.000,00 1.050,00 905,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 975,00 1.000,00 1.500,00 750,00 875,00 837,50 1.135,00 460,00 1.050,00 1.500,00 1.715,00 431,50 1.050,00 1.697,50 837,50 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Beneficiario/Ruolo CAPELLI ANGELO CAPRINO FILADELFIO CARDANO GIOVANNA CARELLA MARIA NICOLA CARLI MORETTI LAURA CARPENTIERI MARIA CARRARA MATTEO CASINI PATRIZIA CASTALDI NADIA CATTANI MANUELA CAVAGNA SERGIO CAVALLARI ELISABETTA CAVALLINI GIORGIO CAVALLONE MAURO CAVALLOTTI PIETRO CAVEAGNA GERMANO CAZZOLA CARLO CAZZULLI MAURIZIO CEDONE MARIO CERIANI NATALE CHELAZZI IACOPO CHIAPPARO GIOVANNI CHIARAVALLI MARZIA CISLAGHI GIOVANNI CITTERIO PAOLO CODORO ABBONDANZIO COLLEONI VITTORIO COLOGNI GIOVANNA COLOMBO MORENO CONCI FRANCESCO CONFALONIERI ANDREA CONSTANDACHE CRISTINA GIOVANA CONVERTINI DOMENICO CORBETTA LAURA CORBETTA MATTEO ALDO CORDANI MAURA CORIO MONICA CORRADA SIMONA CORTI MAURIZIO COSTANZO LUIGI COSTOLI TIZIANA PAOLA CROTTI KETTI CUCCHI FABIO CUNATI GIOVANNI CURCIARELLO ROSETTA DAL MOLIN LAURA D’ALESSANDRO MASSIMO DALL’OGLIO LAURA DALÒ SILVANA DANIZIO PIETRO DEL LATTE ROSA DEMOLLI DANILO DE NITTO TOMMASINA DEPONTI LEONARDO DI BENEDETTO GIOVANNA DI CESARE PATRIZIA DI STASO MICHELINA D’ITALIA SAMANTHA DONÀ MONICA DRAMANE YODA EBAINETTI MIRELLA Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1284 – Codice Capitolo Impegno 230738 576645 515365 522572 568714 514807 567789 461093 404019 576968 231754 575403 453361 230419 575896 574704 518964 565387 202508 523760 523792 579106 285979 186621 330246 565080 521959 334160 207244 395590 284298 337104 517317 516282 278270 568455 516326 455691 330364 270218 565128 566388 567737 179195 573344 525020 180188 332246 338723 194573 566196 225607 398928 140437 186706 531582 575807 458341 437999 513816 524758 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 Imp. Perente Da liquidare 855,00 1.050,00 1.693,00 287,50 2.100,00 602,50 775,00 1.050,00 2.420,00 300,00 862,50 557,50 1.796,25 595,88 882,50 1.050,00 1.658,75 812,50 3.150,00 1.020,00 1.250,00 1.037,50 1.050,00 1.452,50 1.625,00 1.025,25 1.000,00 743,00 950,00 2.007,50 2.100,00 1.575,00 450,00 1.050,00 3.150,00 500,00 895,00 1.050,00 1.050,00 950,00 2.015,25 575,00 575,00 1.050,00 385,00 1.050,00 2.040,00 837,75 950,00 990,00 1.050,00 1.936,75 1.050,00 3.150,00 907,50 1.050,00 1.800,00 652,50 680,00 428,75 592,50 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Beneficiario/Ruolo ERMACORA MARIA GIULIA ESCOBEDO VALENCIA LUCY ASUNCION FARFAN YANET FASULO GIUSEPPE FAVARA STEFANIA FAZZINI GUSTAVO FAZZINI PIETRO FENAROLI GIULIANO FENINI LUCA FERRARI MARIA GRAZIA FERRARI PATRIZIA FIORETTO GIOVANNI BATTISTA FLACHI MIRIAM FLOCCARI MARIA FORNARA PAOLA ADA ANTONIETTA MAURO FORSANINI FRATTESI MARCO FRECCHIAMI GIANFRANCO FRIGNANI DANIELA FUBINI DINO FUSCO CLAUDIO GAD EL SAYED NADY GAFFORELLI VERA GALANTE ELIA GALLI ANNA MARIA GALLI ENRICO ARTURO GALLI PAOLO GIUSEPPE MARIA GARCIA MENDEZ ANGELA MARIANA GARLETTI ILARIA GAROFANO CLARA GATTI MARIA ROSA GEMMA MARCO FABIO GHEZZI ELENA GHISELLINI CINZIA GIANONCELLI ROBERTO GIORDANO GUSTAVO GIORGI FABIO GIUBILO SILVANA GIULIANI MARIO GIOVANNI GIUSSANI WALTER GOMIERO ERALDO GRANDINI ROSALINDA GRASSANI GENTILIO GRASSI GRAZIELLA GRAZIANO VINCENZO GRAZIOLI GIULIANO AGOSTINO MARIA GRIFONE MARIO GUERRINI GIUSINELLA GUERZONI MASSIMO GUIDALI ENRICO GUSMINI LORENA GUZZETTI MARIA LUCIA HAZIZAJ LINDITA IACCHIA GIUSEPPE INTACCHI ELENA INTERLANDI RISOTTO PASTO PATRICIA JOSEFA IORIO EMILIA ISIPATO PAOLA ISSANGA BOUCHARD KARINA PAULINE LA MACCHIA GIOVANNI LA PILLO MARIA ANGELA Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1285 – Codice Capitolo Impegno 174717 516108 574375 575113 571677 231806 332289 575306 526454 578421 403736 190307 572893 278458 225314 573383 459610 195583 396456 233182 514153 574695 576069 565809 207832 337761 197157 459441 522714 341444 516454 234927 567748 578915 518569 284935 225727 279402 526429 398819 468780 332946 526621 169919 400908 264177 172642 568806 342075 285732 460765 516798 220004 328779 574649 580079 520245 457904 456696 530970 568576 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 Imp. Perente Da liquidare 862,50 1.050,00 429,00 1.050,00 537,50 1.050,00 887,50 612,50 1.496,50 912,50 915,00 2.216,00 1.488,75 1.805,00 1.050,00 1.545,00 725,00 2.460,00 772,00 575,00 470,00 472,50 575,00 1.275,00 1.116,25 1.022,25 753,75 920,00 300,00 1.050,00 575,00 2.512,50 750,00 457,50 2.100,00 975,00 775,00 275,00 2.100,00 575,00 1.050,00 707,50 1.600,00 920,00 775,00 712,50 2.887,50 837,50 955,00 1.862,50 900,00 1.050,00 925,00 1.012,50 378,75 1.745,00 1.050,00 800,00 1.990,00 1.050,00 788,75 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Beneficiario/Ruolo LADINI MARIACRISTINA LAMBERTI CATERINA LANDONI ROSACHIARA LANZONI TIZIANA LAZZATI ENRICO LEGNANI ANTONELLA LIGUORI NADIA LINGUA VANNI LOCATELLI DONATELLA LOCATELLI ROSANNA LOIUDICE GIACOMO LOMBARDI CARLO LORENZI ALFREDO LORETI FRANCESCA MACCHI ALBERTO MAGONI RUGGERO MAGUGLIANI ROBERTO MALATESTA SUSANNA MAMELI GESUINO MAMELI GIAMPAOLO MANDELLI GABRIELE MANETTI RENATO MANETTI STEFANO MANRIQUE CONTREARAS OLENSKA GRICELDA MANZONI GIUSEPPE MARCHESI GIORGIO MARCHESINI STEFANO MARIANI ANDREA CARLO MARNATI MARCO MARZORATI MASCIA MASCOLO MARIA MASIELLO SILVANO MAZZA LORIS MENIN DAVIDE DENIS MERA LOOR ASSUNCION MONSERRATE MERCANDELLI DANIELA MERISIO TULLIA MERKOULOVA VIKTORIA MERLO CRISTINA MARIA MIAZZO MONICA MICCICHÈ SILVIA MICHELAZZO ERNESTO MICHELUZZI MARCO MIGO ANASTACIO MILANI PATRIZIA MARIA MINGARDI GIULIANO MINUTI SILVANA MOAWAD MAGDA MONGUZZI MARIATERESA MONNO EDOARDO MONTINI LUCIA MORA MARCO MORANDI MAURIZIO MORESCHI KATIUSCIA MORETTI DONATELLA MORGANTI VALERIA MUREDDU ROBERTO SEBASTIANO MUSSO MARIA ASSUNTA NAPPI ANTONIO NARDELLI PAOLO NAVA ENZO Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1286 – Codice Capitolo Impegno 523660 515813 566919 525200 459375 525005 579973 237859 574766 566566 393996 332346 238852 568957 220103 225811 220201 453182 405289 462287 281165 456778 231088 567681 394015 262122 574680 337403 185982 566626 458168 515981 579461 569115 566056 568609 575606 520348 575141 284596 514134 459404 521395 514230 569047 569105 569161 579911 576457 462970 517719 518760 213427 573688 173797 575334 454990 398813 457993 169478 576407 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 Imp. Perente Da liquidare 569,50 1.012,50 1.050,00 1.050,00 1.050,00 510,00 2.100,00 1.000,00 263,75 325,00 740,00 1.050,00 2.100,00 850,00 1.490,00 952,00 1.762,50 710,00 895,00 1.897,50 1.962,50 358,00 2.100,00 1.050,00 1.050,00 665,00 925,00 1.972,50 675,00 510,00 560,00 600,00 772,50 750,00 1.050,00 1.050,00 1.975,00 1.690,00 725,00 733,75 1.050,00 582,50 985,00 1.050,00 715,00 721,50 2.600,00 1.200,00 987,50 985,00 441,00 890,00 1.875,00 537,50 1.050,00 2.100,00 1.490,00 425,00 840,00 855,00 1.025,00 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Beneficiario/Ruolo Y NAZZARI MASSIMO NEMBRINI LAURA EDVIGE OKOU AGATHE OLIVARES GABRIELE PAGANI ANDREA SEBASTIANO PAGANI DANIELA PAGANI GOFFREDO MAURO PAIARDI ANGELA IVANA PALASSINI SILVIA PALLARO MAURO PANDINI ENRICO PAPPALARDO GIUSEPPE PASE ALESSANDRA PATRIARCA STEFANI PEDANDOLA FABRIZIO PEDRAZZOLI FABIO MASSIMO PEDRONI DENISE PELATI ANTONELLA PEREGO CRISTIANA PEREGO GUIDO PERETTO IRENE PERRI ANTONELLA PESENTI PIERDINO PETRAIO GIUSEPPINA PETRICCIOLI MARILISA PEZZALI ROBERTA PIATTI MARCO PIAZZALUNGA MARINA CECILIA PIAZZOLI ALBERTO PICCOLO ALBERTO FRANCESCO PILASTRO MARIA ANTONIA PIZZIGHINI PAOLO PORRO CESARINA PORTA GUIDO POSA URSULA POSITANO SONIA POZZOLI PIERLUIGI PREVITALI PIERLUIGI PROSERPIO MARINO PROVASI FRANCESCO PUGLIESE MARCO PULLANO ALDO QUIRICO MARCO RADICE GIANCARLO RAIMONDI LUISA RAZZARI ORNELLA REMONATO MIRIAM RESEMINI JOHNNY RESTELLI GIUSEPPE Si assoggettano gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute: Cod. Ben/Ruolo Cod. Ritenuta 338754 350065 463407 392992 526512 278290 518042 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Importo ritenuta 1.050,00 407,50 416,25 726,50 225,00 99,75 117,50 Accertamento 2010 / 122 / 114 2010 / 122 / 255 2010 / 122 / 117 2010 / 122 / 326 2010 / 122 / 404 2010 / 122 / 599 2010 / 122 / 606 Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1287 – Capitolo Codice Capitolo Impegno 333319 575626 192569 333117 573043 567447 458465 401285 564309 456346 237255 459008 524696 574778 203324 236811 457627 334833 280674 189335 576320 568668 191333 179385 575701 574835 337154 461107 185289 186527 523811 287466 387478 568490 190520 456736 396775 403630 405201 575715 568055 518776 522580 461216 567822 396597 178319 515865 463225 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2.1.1.2.406.5315 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 2010 / 0 / 0 Cod. Ben/Ruolo Cod. Ritenuta 338645 288299 336103 341404 282596 517897 520508 519927 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Importo ritenuta 29,00 1.500,00 135,00 1.190,00 110,00 150,50 129,00 858,72 Imp. Perente Da liquidare 1.050,00 810,00 2.850,00 812,50 850,00 560,00 1.050,00 1.050,00 767,50 985,00 1.557,50 1.050,00 5.250,00 2.100,00 606,25 605,00 422,50 1.050,00 2.100,00 887,50 781,25 403,75 2.100,00 850,00 500,00 1.050,00 1.197,50 770,00 962,50 1.743,75 457,50 2.060,00 1.050,00 1.025,00 1.050,00 437,50 1.050,00 820,00 1.500,00 2.047,50 757,50 1.202,50 202,50 401,50 1.282,50 1.050,00 789,00 1.890,00 1.290,00 Accertamento 2010 / 122 / 648 2010 / 122 / 78 2010 / 122 / 427 2010 / 122 / 416 2010 / 122 / 50 2010 / 122 / 424 2010 / 122 / 184 2010 / 122 / 740 Capitolo Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Cod. Ben/Ruolo Cod. Ritenuta 208674 576035 568129 531694 566760 573398 566088 568550 461160 402534 579562 174599 202288 395952 341906 340277 441173 522318 568865 567527 572956 513790 285249 569257 203759 569480 569738 572371 567485 455150 460779 553741 523264 460080 579288 461080 567412 342194 400164 572934 566628 334617 520350 518298 567960 279337 335359 569197 568864 566414 530825 272734 188374 530751 567730 520923 515720 404305 516918 444040 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Importo ritenuta 698,75 1.050,00 565,00 812,50 77,50 25,00 955,00 445,00 2.100,00 975,00 934,50 125,00 55,00 50,00 120,00 63,75 1.599,00 47,50 1.010,00 50,00 450,00 1.050,00 25,00 76,95 50,35 75,00 74,00 117,50 75,00 73,75 855,00 345,00 1.050,00 950,00 182,50 575,00 1.050,00 645,00 235,00 305,25 676,81 63,00 821,00 100,00 75,00 106,12 110,00 1.970,00 412,50 112,50 35,00 210,00 1.050,00 112,50 75,00 82,50 55,00 1.080,00 532,50 1.065,00 Accertamento 2010 / 122 / 749 2010 / 122 / 775 2010 / 122 / 342 2010 / 122 / 794 2010 / 122 / 467 2010 / 122 / 679 2010 / 122 / 197 2010 / 122 / 122 2010 / 122 / 172 2010 / 122 / 375 2010 / 122 / 235 2010 / 122 / 560 2010 / 122 / 641 2010 / 122 / 438 2010 / 122 / 73 2010 / 122 / 579 2010 / 122 / 101 2010 / 122 / 676 2010 / 122 / 336 2010 / 122 / 583 2010 / 122 / 355 2010 / 122 / 145 2010 / 122 / 456 2010 / 122 / 646 2010 / 122 / 592 2010 / 122 / 479 2010 / 122 / 67 2010 / 122 / 415 2010 / 122 / 72 2010 / 122 / 410 2010 / 122 / 237 2010 / 122 / 26 2010 / 122 / 134 2010 / 122 / 158 2010 / 122 / 501 2010 / 122 / 522 2010 / 122 / 220 2010 / 122 / 712 2010 / 122 / 435 2010 / 122 / 734 2010 / 122 / 266 2010 / 122 / 412 2010 / 122 / 317 2010 / 122 / 663 2010 / 122 / 537 2010 / 122 / 633 2010 / 122 / 595 2010 / 122 / 284 2010 / 122 / 335 2010 / 122 / 524 2010 / 122 / 464 2010 / 122 / 469 2010 / 122 / 782 2010 / 122 / 69 2010 / 122 / 76 2010 / 122 / 541 2010 / 122 / 523 2010 / 122 / 121 2010 / 122 / 382 2010 / 122 / 604 Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1288 – Capitolo Cod. Ben/Ruolo Cod. Ritenuta 403317 205970 282234 337275 575301 457010 568118 566505 566138 565766 524029 515717 526649 333536 524959 567042 199014 531604 579730 330032 579842 329472 514891 265524 201737 577123 226711 257682 225935 405394 567359 526190 230268 459219 566546 396436 565439 208468 240877 520768 526320 331846 519879 567945 340309 516267 179568 526668 286365 176410 577466 170407 458048 567866 515921 520913 280130 516272 525322 212649 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Importo ritenuta 1.217,50 280,00 218,75 38,75 490,00 37,50 460,00 970,00 122,75 2.100,00 393,75 300,00 510,00 25,00 37,50 210,00 231,25 175,00 900,00 600,00 1.050,00 422,50 407,50 83,75 1.050,00 775,00 25,00 550,00 105,00 1.005,00 837,50 555,00 80,00 1.050,00 2.100,00 425,00 762,50 197,25 1.050,00 2.550,00 355,00 43,50 110,00 65,00 72,50 1.505,00 47,50 840,00 1.517,50 2.080,00 105,00 2.075,00 228,00 25,00 70,00 35,00 47,50 1.050,00 97,25 975,00 Accertamento 2010 / 122 / 742 2010 / 122 / 488 2010 / 122 / 447 2010 / 122 / 485 2010 / 122 / 278 2010 / 122 / 628 2010 / 122 / 340 2010 / 122 / 778 2010 / 122 / 508 2010 / 122 / 314 2010 / 122 / 769 2010 / 122 / 760 2010 / 122 / 768 2010 / 122 / 542 2010 / 122 / 62 2010 / 122 / 594 2010 / 122 / 626 2010 / 122 / 68 2010 / 122 / 271 2010 / 122 / 148 2010 / 122 / 163 2010 / 122 / 737 2010 / 122 / 664 2010 / 122 / 437 2010 / 122 / 473 2010 / 122 / 200 2010 / 122 / 492 2010 / 122 / 309 2010 / 122 / 33 2010 / 122 / 126 2010 / 122 / 310 2010 / 122 / 786 2010 / 122 / 75 2010 / 122 / 168 2010 / 122 / 225 2010 / 122 / 52 2010 / 122 / 188 2010 / 122 / 486 2010 / 122 / 159 2010 / 122 / 343 2010 / 122 / 767 2010 / 122 / 425 2010 / 122 / 617 2010 / 122 / 2 2010 / 122 / 613 2010 / 122 / 99 2010 / 122 / 701 2010 / 122 / 773 2010 / 122 / 104 2010 / 122 / 358 2010 / 122 / 499 2010 / 122 / 274 2010 / 122 / 601 2010 / 122 / 24 2010 / 122 / 637 2010 / 122 / 611 2010 / 122 / 591 2010 / 122 / 241 2010 / 122 / 571 2010 / 122 / 146 Capitolo Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Cod. Ben/Ruolo Cod. Ritenuta 404787 468610 404135 462645 565749 283723 526475 567962 174992 400130 576363 576677 397900 568749 230738 576645 515365 522572 568714 514807 567789 461093 404019 576968 231754 575403 453361 230419 575896 574704 518964 565387 202508 523760 523792 579106 285979 186621 330246 565080 521959 334160 207244 395590 337104 517317 516282 278270 568455 516326 455691 330364 270218 565128 566388 567737 179195 573344 525020 180188 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Importo ritenuta 715,25 107,50 690,00 47,50 75,00 1.037,50 62,50 141,59 1.500,00 565,00 87,50 65,66 25,00 190,00 42,50 97,50 90,00 245,00 500,00 97,50 37,05 25,00 275,00 300,00 110,00 65,00 245,00 58,65 162,50 75,00 29,26 535,00 2.937,50 41,25 50,00 30,00 1.050,00 1.437,50 77,00 42,50 1.000,00 37,50 950,00 1.825,00 1.450,00 47,50 400,00 98,75 62,50 895,00 957,50 410,00 425,00 41,25 90,00 164,25 50,00 100,00 1.050,00 49,48 Accertamento 2010 / 122 / 277 2010 / 122 / 395 2010 / 122 / 324 2010 / 122 / 463 2010 / 122 / 27 2010 / 122 / 330 2010 / 122 / 45 2010 / 122 / 616 2010 / 122 / 138 2010 / 122 / 259 2010 / 122 / 690 2010 / 122 / 433 2010 / 122 / 432 2010 / 122 / 656 2010 / 122 / 477 2010 / 122 / 525 2010 / 122 / 625 2010 / 122 / 500 2010 / 122 / 520 2010 / 122 / 655 2010 / 122 / 9 2010 / 122 / 649 2010 / 122 / 636 2010 / 122 / 51 2010 / 122 / 458 2010 / 122 / 559 2010 / 122 / 572 2010 / 122 / 459 2010 / 122 / 544 2010 / 122 / 546 2010 / 122 / 528 2010 / 122 / 36 2010 / 122 / 370 2010 / 122 / 43 2010 / 122 / 548 2010 / 122 / 411 2010 / 122 / 140 2010 / 122 / 393 2010 / 122 / 17 2010 / 122 / 35 2010 / 122 / 723 2010 / 122 / 640 2010 / 122 / 642 2010 / 122 / 79 2010 / 122 / 118 2010 / 122 / 566 2010 / 122 / 181 2010 / 122 / 702 2010 / 122 / 549 2010 / 122 / 229 2010 / 122 / 82 2010 / 122 / 430 2010 / 122 / 256 2010 / 122 / 578 2010 / 122 / 31 2010 / 122 / 38 2010 / 122 / 41 2010 / 122 / 493 2010 / 122 / 793 2010 / 122 / 666 Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1289 – Capitolo Cod. Ben/Ruolo Cod. Ritenuta 332246 338723 194573 566196 398928 140437 186706 531582 575807 458341 437999 513816 524758 174717 516108 574375 575113 571677 231806 332289 575306 526454 578421 403736 190307 572893 278458 225314 573383 459610 195583 396456 233182 514153 574695 576069 565809 207832 337761 197157 459441 522714 341444 516454 234927 567748 578915 518569 284935 225727 279402 526429 398819 468780 332946 526621 169919 400908 264177 172642 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Importo ritenuta 819,00 950,00 915,00 167,50 643,75 3.150,00 850,00 1.050,00 742,50 122,50 80,00 381,25 27,50 26,25 1.050,00 225,00 1.050,00 537,50 25,00 657,50 587,95 64,80 805,00 519,63 1.572,68 691,25 25,00 1.050,00 74,00 37,50 25,00 532,50 275,00 127,50 103,62 37,50 1.137,50 77,72 37,69 37,50 820,00 300,00 75,00 500,00 85,98 403,75 457,50 1.209,00 115,50 80,00 275,00 222,50 575,00 175,00 372,50 38,75 920,00 58,85 215,00 250,00 Accertamento 2010 / 122 / 216 2010 / 122 / 710 2010 / 122 / 764 2010 / 122 / 685 2010 / 122 / 789 2010 / 122 / 785 2010 / 122 / 199 2010 / 122 / 194 2010 / 122 / 429 2010 / 122 / 434 2010 / 122 / 452 2010 / 122 / 725 2010 / 122 / 561 2010 / 122 / 8 2010 / 122 / 186 2010 / 122 / 409 2010 / 122 / 386 2010 / 122 / 164 2010 / 122 / 534 2010 / 122 / 88 2010 / 122 / 704 2010 / 122 / 661 2010 / 122 / 272 2010 / 122 / 89 2010 / 122 / 671 2010 / 122 / 352 2010 / 122 / 697 2010 / 122 / 87 2010 / 122 / 64 2010 / 122 / 632 2010 / 122 / 44 2010 / 122 / 581 2010 / 122 / 639 2010 / 122 / 527 2010 / 122 / 419 2010 / 122 / 691 2010 / 122 / 630 2010 / 122 / 694 2010 / 122 / 557 2010 / 122 / 623 2010 / 122 / 132 2010 / 122 / 708 2010 / 122 / 471 2010 / 122 / 215 2010 / 122 / 491 2010 / 122 / 222 2010 / 122 / 245 2010 / 122 / 731 2010 / 122 / 603 2010 / 122 / 496 2010 / 122 / 102 2010 / 122 / 443 2010 / 122 / 777 2010 / 122 / 575 2010 / 122 / 263 2010 / 122 / 398 2010 / 122 / 792 2010 / 122 / 539 2010 / 122 / 34 2010 / 122 / 634 Capitolo Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Cod. Ben/Ruolo Cod. Ritenuta 568806 342075 285732 460765 516798 220004 328779 574649 580079 520245 457904 456696 530970 568576 523660 515813 566919 525200 459375 525005 579973 237859 574766 566566 393996 332346 238852 568957 220103 225811 220201 453182 405289 462287 281165 456778 231088 567681 394015 262122 574680 337403 185982 566626 458168 515981 579461 569115 566056 568609 575606 520348 575141 284596 514134 459404 521395 514230 569047 569105 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Importo ritenuta 75,00 45,00 90,00 820,00 1.050,00 825,00 55,00 353,75 1.745,00 1.050,00 800,00 30,00 77,70 788,75 75,00 967,50 25,00 130,00 97,50 67,50 1.050,00 105,45 210,00 262,50 740,00 815,00 2.100,00 127,50 1.330,00 40,00 1.296,25 46,37 723,75 25,00 118,75 335,50 1.890,00 450,00 50,00 60,00 40,00 175,00 637,50 431,25 560,00 600,00 772,50 118,25 625,00 1.050,00 906,50 858,75 677,50 62,50 875,75 86,57 40,00 1.050,00 50,00 135,00 Accertamento 2010 / 122 / 455 2010 / 122 / 689 2010 / 122 / 536 2010 / 122 / 141 2010 / 122 / 189 2010 / 122 / 212 2010 / 122 / 568 2010 / 122 / 726 2010 / 122 / 191 2010 / 122 / 385 2010 / 122 / 195 2010 / 122 / 397 2010 / 122 / 668 2010 / 122 / 338 2010 / 122 / 37 2010 / 122 / 262 2010 / 122 / 39 2010 / 122 / 414 2010 / 122 / 647 2010 / 122 / 570 2010 / 122 / 190 2010 / 122 / 503 2010 / 122 / 105 2010 / 122 / 213 2010 / 122 / 293 2010 / 122 / 147 2010 / 122 / 179 2010 / 122 / 650 2010 / 122 / 315 2010 / 122 / 1 2010 / 122 / 252 2010 / 122 / 692 2010 / 122 / 227 2010 / 122 / 631 2010 / 122 / 506 2010 / 122 / 758 2010 / 122 / 780 2010 / 122 / 303 2010 / 122 / 509 2010 / 122 / 543 2010 / 122 / 436 2010 / 122 / 22 2010 / 122 / 730 2010 / 122 / 291 2010 / 122 / 770 2010 / 122 / 347 2010 / 122 / 234 2010 / 122 / 643 2010 / 122 / 373 2010 / 122 / 715 2010 / 122 / 32 2010 / 122 / 362 2010 / 122 / 98 2010 / 122 / 615 2010 / 122 / 724 2010 / 122 / 6 2010 / 122 / 554 2010 / 122 / 298 2010 / 122 / 652 2010 / 122 / 70 Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1290 – Capitolo Cod. Ben/Ruolo Cod. Ritenuta 569161 579911 576457 462970 517719 518760 213427 573688 173797 575334 454990 398813 457993 169478 576407 333319 575626 192569 333117 573043 567447 458465 401285 564309 456346 237255 459008 524696 574778 203324 236811 457627 334833 280674 189335 576320 568668 191333 179385 575701 574835 337154 461107 185289 186527 523811 287466 387478 568490 190520 456736 396775 403630 405201 575715 568055 518776 522580 461216 567822 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 Importo ritenuta 250,00 1.185,00 125,00 937,50 431,50 215,00 502,25 62,50 25,00 1.400,00 135,00 375,00 362,50 210,00 975,00 585,00 163,25 75,00 232,50 210,00 525,00 160,00 800,00 117,50 937,50 32,50 1.050,00 5.250,00 1.050,00 26,25 37,50 381,25 1.050,00 351,75 887,50 781,25 305,25 324,17 130,50 51,25 1.050,00 737,50 660,00 742,50 75,00 40,00 142,50 1.050,00 107,50 1.050,00 50,00 500,00 342,00 1.425,00 62,50 647,50 112,47 161,50 323,00 637,50 Accertamento 2010 / 122 / 644 2010 / 122 / 228 2010 / 122 / 423 2010 / 122 / 270 2010 / 122 / 387 2010 / 122 / 48 2010 / 122 / 532 2010 / 122 / 65 2010 / 122 / 71 2010 / 122 / 378 2010 / 122 / 584 2010 / 122 / 302 2010 / 122 / 268 2010 / 122 / 466 2010 / 122 / 211 2010 / 122 / 660 2010 / 122 / 449 2010 / 122 / 519 2010 / 122 / 582 2010 / 122 / 675 2010 / 122 / 305 2010 / 122 / 47 2010 / 122 / 170 2010 / 122 / 16 2010 / 122 / 282 2010 / 122 / 441 2010 / 122 / 198 2010 / 122 / 205 2010 / 122 / 57 2010 / 122 / 658 2010 / 122 / 667 2010 / 122 / 754 2010 / 122 / 296 2010 / 122 / 446 2010 / 122 / 316 2010 / 122 / 687 2010 / 122 / 744 2010 / 122 / 49 2010 / 122 / 645 2010 / 122 / 695 2010 / 122 / 224 2010 / 122 / 727 2010 / 122 / 721 2010 / 122 / 741 2010 / 122 / 699 2010 / 122 / 531 2010 / 122 / 4 2010 / 122 / 285 2010 / 122 / 573 2010 / 122 / 201 2010 / 122 / 490 2010 / 122 / 60 2010 / 122 / 21 2010 / 122 / 128 2010 / 122 / 399 2010 / 122 / 292 2010 / 122 / 677 2010 / 122 / 654 2010 / 122 / 453 2010 / 122 / 729 Capitolo Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Cod. Ben/Ruolo Cod. Ritenuta 396597 178319 515865 463225 9999 9999 9999 9999 Importo ritenuta 87,50 116,25 1.890,00 35,00 Accertamento Y – 1291 – Capitolo 2010 / 122 / 607 2010 / 122 / 713 2010 / 122 / 265 2010 / 122 / 574 3. di stabilire che Accor Service Italia s.r.l. procederà alla realizzazione dei Buoni Scuola per l’importo risultante dalla compensazione, a favore dei beneficiari di cui all’allegato A, nonché alla assegnazione degli stessi; 4. di imputare la somma di C 429.870,88 all’UPB 2.1.1.2.406 cap. 5315 dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 5. di trasmettere il presente atto alla Struttura Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza; 6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura parità e diritto allo studio: Paolo Formigoni [BUR20100115] [3.3.0] D.d.g. 12 marzo 2010 - n. 2385 Approvazione della Dote «scuola in movimento» rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado sedi di seggio elettorale IL DIRETTORE GENERALE Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l’art. 5 secondo il quale spettano alla Regione tra l’altro: – le funzioni di programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, – la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità, – assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative; Visto il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che tra l’altro, attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa; Visto l’art. 138, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che prevede tra le competenze regionali le funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico; Richiamata la d.g.r. 8/8797 del 30 dicembre 2008 «Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2009/2010» che prevede tra l’altro la sospensione delle lezioni tra il 1º aprile e il 6 aprile 2010 in concomitanza con le festività pasquali; Richiamati gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione di cui all’art. 7 della l.r. n. 19/2007 approvati con la d.c.r. n. VIII/528 del 19 febbraio 2008; Atteso che il calendario scolastico si configura come uno degli strumenti di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull’organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche; Riconosciuto inoltre il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico regionale; Richiamata altresı̀ la d.g.r. 8/11030 del 20 gennaio 2010 «Programmazione del sistema Dote per i Servizi di Istruzione e di Formazione Professionale per l’anno scolastico e formativo 2010/2011»; Considerato che le elezioni amministrative che si terranno domenica 28 e lunedı̀ 29 marzo 2010 concomitanti con le vacanze pasquali previste dal calendario scolastico regionale tra il 1º aprile e il 6 aprile, causano un periodo di chiusura molto prolungato per le scuole sedi di seggio elettorale; Valutato opportuno incentivare e sostenere le scuole primarie Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 e secondarie di primo grado, che ospitano i seggi elettorali, nel garantire una continuità nel servizio a favore degli studenti organizzando la partecipazione ad iniziative di tipo educativo, culturale e sportivo; Ritenuto a tal fine di promuovere una specifica iniziativa, denominata «Scuola in movimento», caratterizzata da un’interazione tra le scuole e le numerose realtà presenti sul territorio lombardo – associazioni culturali, di volontariato, oratori e parrocchie, musei, parchi, biblioteche, giardini botanici, fattorie didattiche, ecc. – finalizzata a valorizzare le iniziative emergenti dal territorio; Valutato di assegnare una Dote, quale contributo pari a C 10 al giorno per ciascuno studente che parteciperà ad attività organizzate nel periodo dal 26 al 31 marzo per un massimo di 3 giorni; Dato atto del consenso di ANCI e dell’ufficio Scolastico Regionale alla «Scuola in movimento», quale politica integrativa ai servizi dedicati al sistema educativo; Considerato che tale iniziativa viene supportata dalla Regione Lombardia con uno stanziamento complessivo pari a C 4 milioni, e che tali risorse sono disponibili sul cap. 2.1.1.2.406.5461 «Spese per il diritto-dovere di istruzione e formazione» del bilancio regionale 2010 che presenta la necessita disponibilità di competenza di cassa; Stabilito che le modalità di attuazione della «Scuola in movimento» sono definite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto; Vista la legge regionale 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso; Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»; Visti i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di approvare le modalità di attuazione della «Scuola in movimento», quale sostegno finanziario alle scuole primarie e secondarie di primo grado, che ospitano i seggi elettorali nelle elezioni amministrative di domenica 28 e lunedı̀ 29 marzo 2010, nel garantire una continuità nel servizio a favore degli studenti organizzando la partecipazione ad iniziative di tipo educativo, culturale e sportivo, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 2. di stabilire che per ciascuno studente che parteciperà ad attività organizzate nel periodo dal 26 al 31 marzo 2010 verrà assegnata una Dote, quale contributo pari a C 10 al giorno per un massimo di 3 giorni; 3. di stabilire che tutti i soggetti interessati potranno presentare le proposte di servizi di tipo educativo, culturale e sportivo, da offrire in modo agevolato alle scuole, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica dedicata, accessibile tramite il sito www.istruzione.regione.lombardia.it, come meglio specificato nell’allegato A; 4. di stabilire che le Istituzioni scolastiche potranno aderire ad una delle proposte presentate indicando le attività prescelte oppure offrire proposte progettuali alternative, come precisato nell’allegato A; 5. di stabilire che tale iniziativa viene supportata dalla Regione Lombardia con uno stanziamento complessivo pari a C 4.000.000,00, e che tali risorse sono disponibili sul cap. 2.1.1.2.406.5461 «Spese per il diritto-dovere di istruzione e formazione» del bilancio regionale 2010; 6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia. Il direttore generale ——— • ——— ALLEGATO A La Regione Lombardia, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e ANCI Lombardia, lancia l’iniziativa «Scuola in movimento», per sostenere ed incentivare le scuole primarie e secondarie di primo grado nel garantire una continuità nel servizio a favore degli studenti in occasione delle elezioni amministrative di domenica 28 e lunedı̀ 29 marzo 2010. Destinatari Sono destinatari della presente iniziativa gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado, sede di Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1292 – seggio nella tornata elettorale di domenica 28 marzo e lunedı̀ 29 marzo 2010, che partecipano ad iniziative di tipo educativo, culturale e sportivo, organizzate dalla scuola di appartenenza, anche in raccordo con soggetti, quali associazioni culturali e sportive, musei, biblioteche, teatri, oratori, enti parco, ecc... Attività offerte dal territorio – Soggetti proponenti Al fine di agevolare l’interazione tra le scuole, quali centri di promozione culturale sociale e civile, e le numerose iniziative offerte dal territorio, Regione Lombardia invita associazioni culturali e sportive, musei, biblioteche, teatri, oratori, enti parco e qualsiasi ulteriore soggetto interessato a proporre attività didattiche, sportive e culturali rivolte agli studenti destinatari. Le proposte possono essere presentate attraverso la compilazione di un’apposita scheda sul portale www.istruzione.regione.lombardia.it a partire dal 16 marzo 2010. Le proposte pervenute verranno pubblicate sul medesimo portale per darne piena visibilità a tutte le scuole interessate. Adesione e organizzazione da parte delle istituzioni scolastiche L’organizzazione delle giornate della «Scuola in movimento» è in capo alla istituzione scolastica che, nell’ambito della propria autonomia, entra in contatto con i soggetti proponenti, valuta le proposte, concorda l’adesione alle iniziative ed organizza le modalità di partecipazione. Dote per la scuola in movimento La Regione sostiene con un contributo di C 10 al giorno la partecipazione di ciascuno studente alle attività organizzate dalle scuole nel periodo dal 26 al 31 marzo 2010 per un massimo di 3 giorni. Il contributo regionale è cumulabile con altre forme di contribuzione. Richiesta della Dote da parte delle scuole Per richiedere il contributo le scuole presentano domanda a partire dal 19 marzo 2010 sul portale www.istruzione.regione.lombardia.it, scegliendo una delle attività pubblicate dai soggetti proponenti o presentandone una propria. Il sistema informativo genera una risposta di accoglimento della domanda e di assegnazione del contributo. Possono richiedere la Dote con le medesime procedure anche le scuole che hanno già organizzato autonomamente iniziative nel medesimo periodo. Liquidazione del contributo Il contributo viene liquidato alla scuola al termine delle attività, a seguito di certificazione, a cura del dirigente scolastico, delle giornate/studente effettivamente fruite dagli studenti. D.G. Famiglia e solidarietà sociale [BUR20100116] [3.1.0] D.d.s. 5 marzo 2010 - n. 2095 Presa d’atto della richiesta di cancellazione dell’Associazione «La Famiglia» avente sede legale nel Comune di Roè Volciano in via Ragazzo n. 21 dal «Registro regionale di associazioni di solidarietà familiare» IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA Richiamata la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» art. 5, comma 2, abrogato dall’art. 36 della l.r. 1 del 14 febbraio 2008 che prevede l’iscrizione in apposito registro, istituito e aggiornato presso la Direzione Generale competente, delle associazioni e degli organismi del privato sociale che attuano la solidarietà tra le famiglie; Vista la deliberazione n. 6/48845 del 1º marzo 2000, con la quale è stato istituito il Registro regionale delle associazioni di solidarietà; Vista la deliberazione n. 6/49081 del 17 marzo 2000, di rettifica della sopra richiamata deliberazione n. 6/48845 del 1º marzo 2000; Vista la deliberazione n. 8/3518 del 15 novembre 2006, che aggiorna le modalità e le procedure per l’iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare; Visto il d.d.g. n. 13006 del 20 novembre 2006, con il quale ven- Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 gono definite le modalità delle procedure e della specifica documentazione per l’iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui alla d.g.r. n. 8/3518 del 15 novembre 2006; Vista la nota pervenuta e depositata agli atti di questa Direzione Generale con la quale l’associazione «La Famiglia» avente sede legale nel Comune di Roè Volciano in via Ragazzo n. 21 e iscritta al Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare con decreto n. 24685 del 16 ottobre 2001 al n. 392 comunica la cessazione delle attività e lo scioglimento della stessa e di conseguenza chiede di essere cancellata dal registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare; Ritenuto che sussistano i presupposti per la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare; Visto l’art. 9 comma 1, della l.r. 30 dicembre 1999, n. 30, come modificato dall’art. 1, comma 2, della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3; Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»; Decreta 1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare l’associazione «La Famiglia» avente sede legale nel Comune di Roè Volciano in via Ragazzo n. 21 e iscritta al Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare con decreto n. 24685 del 16 ottobre 2001 al n. 392; 2. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Roè Volciano sede dichiarata l’associazione «La Famiglia» all’atto dell’iscrizione nel Registro e all’ASL competente per territorio; 3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 4. di notificare il presente provvedimento alla sopraindicata associazione. Il dirigente della Struttura Sviluppo Programmi, Attuazione Obiettivi e Politiche per la Famiglia: Davide Sironi D.G. Sanità [BUR20100117] [3.2.0] Circ.r. 28 gennaio 2010 - n. 2 Procedura di emersione dal lavoro irregolare nella attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09 – Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali LORO SEDI Fatte salve le norme sulla assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, cosı̀ come regolate dalle leggi vigenti, si pone il caso specifico dei cittadini non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che hanno fatto domanda di emersione dal lavoro irregolare cosı̀ come indicato dalla l. 102/09 e per i quali il cittadino richiedente è in attesa della conclusione dell’iter della procedura di emersione. Viste le circolari esplicative recentemente emesse dal Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione), dal Ministero della Salute, nonché dal Ministero dell’Economia, che forniscono indicazioni in merito a diversi aspetti riferiti alla iscrivibilità al Servizio Sanitario Nazionale di tali soggetti, si dà disposizione che i cittadini stranieri per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi della legge 102/09 in attesa della conclusione dell’iter della procedura di emersione possano essere iscritti in via provvisoria al Servizio Sanitario Nazionale. A tale fine: a. l’iscrizione dovrà avvenire presso la ASL del Comune di dimora a fronte della presentazione di: un documento di identità o passaporto, la copia della ricevuta di versamento dei contributi previdenziali, la copia della ricevuta della domanda di emersione; b. l’iscrizione avrà validità a partire dalla data di presentazione del richiedente agli uffici della ASL; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1293 – c. l’iscrizione dovrà essere provvisoria, con scadenza non superiore a 180 giorni per evitare l’incongrua emissione della CRS, rinnovabile fino alla conclusione della procedura di emersione; d. ai soggetti iscritti in via provvisoria e dotati di codice STP dovrà essere chiuso e ritirato il codice STP; e. per i soggetti che non sono in possesso di un codice fiscale dovrà essere emesso un codice fiscale provvisorio (11 caratteri numerici) secondo le modalità già in vigore e le indicazioni della Agenzia delle Entrate; f. in considerazione della natura provvisoria della iscrizione e della sua durata inferiore a sei mesi dovrà essere emessa solo una tessera di accesso al SSN in forma cartacea e non in forma magnetica; g. nel caso di conclusione positiva della procedura di emersione il cittadino dovrà essere iscritto al SSN in maniera definitiva, secondo le procedure in vigore; h. nel caso di conclusione negativa della procedura di emersione il cittadino tornerà ad essere irregolare, non risulterà più iscritto al SSN, dovrà riconsegnare le tessere cartacee in suo possesso e tornerà ad usufruire della assistenza sanitaria secondo le leggi vigenti; i. nessun onere economico è dovuto da parte del cittadino richiedente; j. le prestazioni sanitarie usufruite dal cittadino in attesa di completamento della procedura di emersione durante il periodo di temporanea iscrizione saranno a carico del SSR; k. nel caso di rinnovo della iscrizione temporanea lo straniero deve dimostrare di essere occupato in attività di assistenza e di sostegno alle famiglie presentando la ricevuta di versamento dei contributi previdenziali. Per eventuali richieste di chiarimento e precisazione, e per suggerimenti in merito si prega di fare riferimento presso la scrivente Direzione Generale a: sig.ra Maddalena Squeo (telefono: 02-6765.3085). Il direttore generale: Carlo Lucchina [BUR20100118] [3.2.0] Circ.r. 9 marzo 2010 - n. 8 D.d.u.o. n. 1874 del 2 marzo 2010 «Piano di sorveglianza straordinario della rabbia – Ulteriori determinazioni» – Modalità operative Ai direttori generali AA.SS.LL. Regione Lombardia e p.c. Alla Federazione regionale degli ordini dei Medici veterinari Come è noto la rabbia, dopo 13 anni di assenza è ricomparsa nel territorio nazionale e più precisamente in alcune aree del Nord Est. I primi casi si sono manifestati nel 2008 in provincia di Udine e a partire dall’autunno 2009 l’epidemia si è diffusa anche in Veneto, andando ad interessare principalmente la provincia di Belluno; recentemente si è verificato anche un caso in provincia di Trento. I casi ad oggi denunciati sono 148, di cui 71 solo nel corso del 2010, e hanno interessato prevalentemente volpi, ma anche equidi, cani e gatti di proprietà. Il decreto in oggetto istituisce un flusso informativo specifico sulla profilassi immunizzante di cani e gatti nei confronti della rabbia, per la raccolta delle informazioni minime che devono essere comunicate all’ASL, in base all’art. 65 del d.P.R. n. 320/54. Questo flusso informativo, attraverso la registrazione dei dati relativi alle profilassi immunizzanti effettuate, permette di conoscere il livello di copertura vaccinale della popolazione canina e felina presente sul territorio della Regione. Tale conoscenza risulta strategica per la programmazione di eventuali provvedimenti sanitari che dovessero rendersi necessari. Al fine di permettere a tutti Medici veterinari operanti in Lombardia di alimentare tale flusso, è opportuno fornire le seguenti modalità operative: • per ogni intervento di profilassi immunizzante effettuato nei confronti della rabbia sui cani, devono essere inserite in Anagrafe Canina Regionale (ACR) le seguenti informazioni: – data evento: data in cui è stato effettuato l’intervento di profilassi immunizzante; Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – data di registrazione: data in cui viene registrato in ACR l’intervento; – tipo di vaccino: nome commerciale; – numero di lotto; – nome e cognome dei veterinario che ha effettuato l’intervento. Tali informazioni devono anche essere riportate per i gatti, qualora trattasi di animali identificati e registrati in ACR. • I Medici veterinari, non accreditati all’accesso alla ACR, devono inoltrare richiesta (Allegato 1) alla ASL di appartenenza o, nel caso trattasi di Medici veterinari non iscritti agli Ordini della Lombardia, all’ASL dove viene normalmente svolta la propria attività, contenente le seguenti informazioni: – Nome e cognome; – N. di iscrizione all’ordine; – Codice fiscale – Indirizzo e-mail. La ASL, fatte le opportune verifiche, trasmette queste informazioni alla U.O. Veterinaria ([email protected] o via fax al n. 02/3936067) che procederà ad inserire tali nominativi in uno specifico «ruolo». Ai Medici veterinari cosı̀ abilitati verrà comunicata una specifica password di accesso alla ACR che consentirà loro unicamente di inserire le informazioni relative agli interventi di profilassi immunizzante effettuate nei confronti della rabbia. Si ricorda infine che l’inserimento in ACR di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all’art. 65 del RPV n. 320/54. Il direttore generale: Carlo Lucchina ——— • ——— ALLEGATO N. 1 Il sottoscritto dr. .............................................................................. nato a ........................................ prov. ............ il .......................... codice fiscale ............................... partita IVA ............................... residente a ........................................................................................ CAP ......... località ............................................................................ telefono ............... fax ............... e-mail ............... cell. ................ iscritto all’albo professionale dei Medici Veterinari dell’Ordine di ................................................................... con n. ...................... Se operante in una Struttura Sanitaria Veterinaria indicare: Ragione sociale ................................................................................ Indirizzo ........................................................................................... CAP .......... località ................................................... prov. ............. telefono ........................ fax ....................... e-mail ........................ CHIEDE Di essere abilitato all’accesso all’ACR per la registrazione delle vaccinazioni antirabbiche ai sensi del d.d.u.o. n. 1874 del 2 marzo 2010. ALLEGA la seguente documentazione: – fotocopia detta carta di identità del richiedente (solo se la domanda è presentata da persona diversa dal richiedente) – autocertificazione di iscrizione all’albo dei medici veterinari Data e luogo .......................... Firma ............................................ D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia [BUR20100119] [3.5.0] D.d.s. 9 marzo 2010 - n. 2218 Approvazione delle linee guida per il funzionamento dell’Archivio Infotelematico generale dei reperti storici, documentali ed iconografici della Prima Guerra Mondiale in Lombardia IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO CULTURALE DEL TERRITORIO Vista la legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 «Promozione Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1294 – e valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale in Lombardia» che attribuisce alla Regione compiti di promozione, coordinamento e realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Prima Guerra Mondiale; Richiamato l’art. 11 della citata legge n. 28/2008 nel quale si dà mandato a Regione Lombardia di istituire l’Archivio Infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima Guerra in Lombardia; Richiamata la d.g.r. del 2 dicembre 2009 n. 8/10685, avente per oggetto «Istituzione dell’Archivio Infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima Guerra in Lombardia. Approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia ed Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello»; Richiamata la convenzione sottoscritta in data 4 dicembre 2009 tra Regione Lombardia e l’Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello; Richiamato l’art. 11, comma 3, della succitata legge regionale n. 28/2008 nel quale si chiede di individuare specifiche modalità di funzionamento a cui l’Archivio Infotelematico (di seguito chiamato Archivio) deve attenersi, come indicato nell’allegato A della d.g.r. del 2 dicembre 2009 n. 8/10685 sopra richiamata; Considerato che l’Archivio ha la finalità di raccogliere, organizzare e rendere fruibile tutto il materiale storico, documentale, iconografico e informativo su fatti storici, persone, avvenimenti, manufatti e quant’altro, per conservare, valorizzare e far conoscere il patrimonio storico e culturale della Grande Guerra in Lombardia; Ritenuto di definire le specifiche linee guida di accesso all’Archivio secondo le seguenti modalità: • l’Archivio è di proprietà regionale ed ha sede presso la ex Casa del Maresciallo del Forte Lusardi al Montello di Colico (LC) e presso il Museo della Guerra Bianca di Temù (BS); • l’accesso all’Archivio dovrà essere garantito, da parte del Soggetto attuatore, entro il gennaio 2011; • la consultazione dei documenti online è pubblica e gratuita; tuttavia ai fini della sicurezza del patrimonio l’accesso ai dati deve avvenire secondo diversi livelli di accreditamento dell’utenza, attraverso una password e/o registrazione previa identificazione del ruolo dell’utente e l’ente di appartenenza; Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta di approvare le specifiche linee guida di accesso all’Archivio secondo le seguenti modalità: 1. l’Archivio, di proprietà regionale, ha sede presso la ex Casa del Maresciallo del Forte Lusardi al Montello di Colico (LC) e presso il Museo della Guerra Bianca di Temù (BS); 2. l’accesso all’Archivio dovrà essere garantito, da parte del Soggetto attuatore, entro il gennaio 2011; 3. il database dell’Archivio si deve attenere agli standard regionali e si deve interfacciare con il sistema archivistico regionale; in particolare dovrà interconnettersi sul piano scientifico tecnico ed operativo con il database dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) della Regione Lombardia; 4. la consultazione dei documenti online è pubblica e gratuita; tuttavia ai fini della sicurezza del patrimonio l’accesso ai dati deve avvenire secondo diversi livelli di accreditamento dell’utenza, attraverso una password e/o registrazione previa identificazione del ruolo dell’utente e l’ente di appartenenza. L’accessibilità ai dati di primo livello è massima, oltre che per Regione Lombardia, per il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ed il Nucleo Beni Culturali dei Carabinieri. L’accessibilità ai dati di secondo livello è riservata, oltre che alle Università, ai soggetti istituzionali accreditati che si occupano di: • tutela del patrimonio dei beni; • gestione e pianificazione del territorio (definizione delle aree di vincolo e delle relative norme); • valorizzazione del patrimonio e/o promozione territoriale. L’accessibilità ai dati di terzo livello è riservato agli studenti, ricercatori, insegnanti, educatori, collezionisti e semplici appassionati; Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 5. ai dati in lavorazione potranno accedere solo gli operatori dell’Archivio; 6. i casi tutelati da copyright e dai diritti di proprietà del bene dovranno essere trattati singolarmente a seconda della loro specificità; 7. il costo della riproduzione di eventuali documenti dipenderà dalle forme di contratto e/o convenzione e/o accordo da stipularsi con il soggetto richiedente; 8. di pubblicare il seguente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della Struttura Sviluppo Culturale del Territorio: Fosco M. Magaraggia D.G. Agricoltura [BUR20100120] [4.3.2] D.d.u.o. 23 febbraio 2010 - n. 1582 D.g.r. n. 7/16440/2004 – Quote latte – Individuazione dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere per la campagna 2010/2011 a partire dall’1 aprile 2010 IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE Visti – il Regolamento (CE) 1234/07 del Consiglio che ha sostituito il Regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni; – il Regolamento (CE) 595/04 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche e integrazioni; – la legge 119/03 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; – il d.m. 31 luglio 2003 «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; – la d.g.r. n. 7/16440 del 23 febbraio 2004 avente ad oggetto «Regime quote latte d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 – Definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte»; Visto il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione e Interventi per le Filiere Agroindustriali e Sviluppo Rurale n. 2221 del 9 marzo 2009 di autorizzazione ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte dall’1 aprile 2009 per la campagna produttiva 2009/2010 ai seguenti laboratori: – Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c Via Cisa 84 – 46030 Cerese di Virgilio (MN) autorizzato con d.g.r. n. 67971 del 18 maggio 1995; – Laboratori Vailati s.r.l. Via San Rocco 2 – 25020 San Paolo (BS) autorizzato con d.d.g. n. 16172 del 4 luglio 2001; – ARAL – Associazione Regionale allevatori della Lombardia – Laboratorio latte Via Kennedy 30 – 26013 Crema (CR) autorizzato con d.g.r. n. 5/47243 del 4 gennaio 1994; – Studio Associato Fregni & Ferrari Via Buozzi 2 – 46014 Castellucchio (MN) autorizzato con d.d.s. n. 4685 del 9 maggio 2008; Preso atto che la d.g.r. n. 7/16440 stabilisce che i laboratori che hanno ottenuto l’autorizzazione ad effettuare le analisi della materia grassa, ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte, devono annualmente trasmettere alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura la conferma dell’accreditamento rilasciato da SINAL; Acquisita agli atti della U.O. «Programmazione e Interventi per le Filiere Agroindustriali e lo Sviluppo Rurale» la suddetta documentazione, che i laboratori di seguito elencati hanno provveduto ad inviare in ottemperanza alle disposizioni della d.g.r. 7/16440/2004, a conferma del mantenimento dell’accreditamento al SINAL relativamente alle analisi della materia grassa: Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 1295 – – ARAL – Associazione Regionale allevatori della Lombardia – Laboratorio latte Via Kennedy 30 – 26013 Crema (CR); – Studio Associato Fregni & Ferrari Via Buozzi 2 – 46014 Castellucchio (MN); – Laboratori Vailati s.r.l. Via San Rocco 2 – 25020 San Paolo (BS); – Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. Via Cisa 84 – 46030 Cerese di Virgilio (MN); Dato atto che gli Istituti Zooprofilattici sono autorizzati, per disposto ministeriale (d.m. 31 luglio 2003 art. 13 comma 3) ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte e che pertanto è possibile effettuare le suddette analisi presso tutte le loro sedi; Ritenuto pertanto di autorizzare unicamente i sotto indicati laboratori privati ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte, dall’1 aprile 2010 per la campagna 2010/2011: – ARAL – Associazione Regionale allevatori della Lombardia – Laboratorio latte Via Kennedy 30 – 26013 Crema (CR); Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 8/10087 del 7 agosto 2009 avente ad oggetto il «Piano Regionale di ristrutturazione e sviluppo del settore della Carne Bovina» – PRCB, cosı̀ come modificata su richiesta di AGEA (giusta nota ACIU.2009.1347 del 16 ottobre 2009) con la deliberazione di Giunta regionale n. 8/10820 del 16 dicembre 2009; Visto il decreto n. 466 del 25 gennaio 2010 che approva l’elenco delle domande di adesione al «Piano regionale di Ristrutturazione e sviluppo del settore della Carne Bovina» – PRCB; Viste le 3 domande di adesione al PRCB presentate dalla Società Agricola Savi s.a.s. con sede legale in Tarquinia (VT), pervenute in data 8 febbraio 2010 ed inserite nell’allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto) con i nn. progressivi 196, 197 e 198; Considerato che la diffusione del PRCB, approvato con la deliberazione sopra citata, è avvenuta tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; Considerato che le modalità applicative di adesione al PRCB e la relativa modulistica sono state divulgate per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola – CAA – della Lombardia attraverso note inviate a mezzo posta elettronica; – Studio Associato Fregni & Ferrari via Buozzi 2 – 46014 Castellucchio (MN); Considerato che la Società Agricola Savi s.a.s., non avendo sede legale in Lombardia, non si rivolge ai CAA della Lombardia; – Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. via Cisa 84 – 46030 Cerese di Virgilio (MN); Ritenuto quindi che, data la modalità di diffusione del PRCB e data la tipologia aziendale, l’informativa possa non essere giunta in modo tempestivo alla stessa; – Laboratori Vailati s.r.l. Via San Rocco 2 – 25020 San Paolo (BS); Ritenuto inoltre, di rendere noto a tutti gli operatori del settore quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Ministero per le Politiche agricole e Forestali e ad AGEA; Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta Recepite le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento: 1) di autorizzare unicamente i sotto indicati laboratori privati ad effettuare le analisi della materia grassa, ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte, dall’1 aprile 2010 per la campagna 2010/2011: – ARAL – Associazione Regionale allevatori della Lombardia – Laboratorio latte Via Kennedy 30 – 26013 Crema (CR); – Studio Associato Fregni & Ferrari Via Buozzi 2 – 46014 Castellucchio (MN). – Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c. Via Cisa 84 – 46030 Cerese di Virgilio (MN); – Laboratori Vailati s.r.l. Via San Rocco 2 – 25020 San Paolo (BS); 2) di dare atto che gli Istituti Zooprofilattici sono autorizzati per disposto ministeriale (d.m. 31 luglio 2003 art. 13 comma 3) ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte e che pertanto è possibile effettuare le suddette analisi presso tutte le loro sedi; 3) di notificare il presente provvedimento ai soggetti di cui al punto 1); 4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inviarlo al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e ad AGEA. Il dirigente della unità organizzativa programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale: Giorgio Bleynat [BUR20100121] [4.3.0] D.d.u.o. 4 marzo 2010 - n. 2013 Integrazione parziale al decreto n. 466 del 25 gennaio 2010 «Piano regionale di ristrutturazione e sviluppo del settore della carne bovina – PRCB: approvazione elenco domande di adesione al PRCB» IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE Preso atto che i requisiti dichiarati dalla Società Agricola Savi s.a.s. nelle 3 domande di adesione sopraindicate assolvono sostanzialmente i nuovi criteri di adesione al PRCB cosı̀ come modificati con la sopraccitata deliberazione di Giunta regionale n. 8/10820 del 16 dicembre 2009; Ritenuto di dover approvare le 3 domande presentate dalla Società Agricola Savi s.a.s. avendo espletato i controlli per quanto attiene la ricevibilità delle istanze e nelle more dell’espletamento degli accertamenti in capo ad AGEA circa il possesso dei requisiti dichiarati in domanda di adesione, verificabili sulla base del Registro Titoli Nazionale di cui è titolare AGEA; Ritenuto pertanto di dover integrare parzialmente il decreto n. 466 del 25 gennaio 2010, relativamente all’allegato 1, inserendo ai nn. progressivi 196, 197 e 198 le 3 domande presentate dalla Società sopra citata; Ritenuto che gli effetti dell’approvazione decadono con effetto retroattivo per quei soggetti per i quali a seguito del completamento delle verifiche si riscontri il mancato possesso dei requisiti cosı̀ come dichiarati al fine del riconoscimento; Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008; Decreta 1. Di approvare le 3 domande presentate dalla Società Agricola Savi s.a.s. e di integrare parzialmente il decreto n. 466 del 25 gennaio 2010, relativamente all’allegato 1, inserendo le 3 domande suddette ai nn. progressivi 196, 197 e 198 dell’allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto). 2. Di dare atto che l’approvazione avviene nelle more dell’espletamento degli accertamenti in capo ad AGEA cosı̀ come descritti in narrativa e che pertanto gli effetti dell’approvazione decadono con effetto retroattivo per quei soggetti per i quali si riscontri il mancato possesso dei requisiti dichiarati. 3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili alternativamente ricorso avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della unità organizzativa programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale: Giorgio Bleynat ——— • ——— Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 1296 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 ALLEGATO 1 D.G.R. N. 8/10087 DEL 7 AGOSTO 2009 (PIANO REGIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E SVILUPPO DEL SETTORE DELLA CARNE BOVINA) ASSEGNAZIONE DEI TITOLI – ANNO 2009 – DOMANDE DI ADESIONE N. Data Progr. documento Nome C.A.A. Città Ragione Sociale N. C.U.A.A. N. nostro protocollo Data nostro protocollo 1 02/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I. MONTICHIARI FAGLIA LORENZO FGLLNZ73R09E526G 16669 04/09/2009 2 02/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I. MONTICHARI MAGGI GIACOMO MGGGCM63T03F471S 16671 04/09/2009 3 04/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I. MONTICHARI DAL SANTO MARINO DLSMRN70S13C118S 16751 07/09/2009 4 07/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I. MONTICHARI AZIEND AGRICOLA PRATI DI MORENI FRATELLI S.S. 02084060983 16782 08/09/2009 5 08/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I. MONTICHARI AZ. AGR. SANDRINI GRAZIANO E FAUSTINO S.S. 01809320987 16804 08/09/2009 6 09/09/2009 CAA/C.I.A. LOMBARDIA MILANO BONOMETTI LUIGI BNMLGU34B09L777F 16900 10/09/2009 7 09/09/2009 CAA/C.I.A. LOMBARDIA MILANO CASARI CLAUDIO CSRCLD54P26H604E 16900 10/09/2009 8 09/09/2009 CAA/C.I.A. LOMBARDIA MILANO SOCIETÀ AGRICOLA COGHI S.S. 01723670202 16900 10/09/2009 9 09/09/2009 CAA/C.I.A. LOMBARDIA MILANO SOCIETÀ AGRICOLA FEZZARDI BRUNO E 01498600202 GIULIANO 16900 10/09/2009 10 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AGNELLI ALBERTO 16950 10/09/2009 11 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZ. AGR. BOFFELLI FRATELLI GIUSEPPE, 01773840986 GIANPIETRO E RENATO S.S. 16950 10/09/2009 12 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZ. AGR. BONFIGLIO ORLANDO E MARIA 01915550980 ROSA S.S. 16950 10/09/2009 13 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZ. AGR. GATTA FRATELLI S.S. 00695420174 16950 10/09/2009 14 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZ. AGR. IL FAGIANO DI BONAZZOLI GIANBATTISTA BNZGBT41L03B157B 16950 10/09/2009 15 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZIENDA AGRICOLA ALBARELLE DI BONASSI ILARIO E OSCAR S.S.A. 02131410983 16950 10/09/2009 16 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZIENDA AGRICOLA BONFIGLIO S.S. 02171520980 16950 10/09/2009 17 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZIENDA AGRICOLA GRILLO GIULIANO GRLGLN72T18B157F 16950 10/09/2009 18 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZIENDA AGRICOLA OLINI FRANCESCO LNOFNC59M24G977B 16950 10/09/2009 19 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZZINI ELISA ZZNLSE44P60F086R 16950 10/09/2009 20 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO BACCHIOCCHI MARIO BCCMRA48R05E884B 16950 10/09/2009 21 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO BACCHIOCCHI PAOLO BCCPLA59D14B157K 16950 10/09/2009 22 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO BERTOCCHI VITTORINO BRTVTR48E19D999D 16950 10/09/2009 23 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO BIANCHI ALDO BNCLDA51B11E116T 16950 10/09/2009 24 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO BIAZZI PIERANGELO BZZPNG61S25B157Z 16950 10/09/2009 25 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO BULGARI PIERANGELO BLGPNG56A18E116X 16950 10/09/2009 26 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO C.S.S. – COOPERATIVA STALLA SOCIALE 00302870175 FIESSE – SOC. COOP. A R.L. 16950 10/09/2009 27 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO CABIANCA ROBERTO CBNRRT68D02B157Y 16950 10/09/2009 28 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO CAPELLONI ETTORE CPLTTR68T15E116P 16950 10/09/2009 29 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO CASCINA FIORITA DI ZANETTI GIUSEPPE ZNTGPP69L12F471Z 16950 10/09/2009 30 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO CAVAGNINI MAURO & MUTTI GIOVANNI 01699770986 16950 10/09/2009 31 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO CIOCCHI GIACOMINO CCCGMN66P23B157B 16950 10/09/2009 32 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO COGOLI DAVIDE CGLDVD77A23A470E 16950 10/09/2009 33 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO DESENZANI RENATO DSNRNT71L27F471H 16950 10/09/2009 34 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO FASANI GIUSEPPE FSNGPP49M08E364A 16950 10/09/2009 35 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO FIGAROLI GIOVANNI FGRGNN63E05E526K 16950 10/09/2009 36 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO FIOLINI MARCELLA FLNMCL70R58E526Z 16950 10/09/2009 37 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO FRERETTI PIETRO FRRPTR45B20E116R 16950 10/09/2009 38 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO GARGIONI GIUSEPPE GRGGPP69H21E116E 16950 10/09/2009 39 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO GORLANI GIUSEPPE GRLGPP49E26G149F 16950 10/09/2009 40 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO INDAL S.R.L. 01461590174 16950 10/09/2009 41 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO M.G.C. DI ZONI GIOVANNI & C. S.S. 02342700982 16950 10/09/2009 42 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO MARCHIONI DOMENICO MRCDNC55E02E116N 16950 10/09/2009 43 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO MORBINI GOTTARDO MRBGTR61D09E116G 16950 10/09/2009 44 45 46 47 48 49 50 51 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 MORETTI ENZO NOLLI DANILO PANDOLFI RINALDO PANIZZA ANTONIO PAVARINI GIANANTONIO PIAZZA GIOVANNI PINI ANGELO POLI VITTORIO E BONFIGLIO ANTEA S.S. MRTNZE49P20M070E NLLDNL66C25E884U PNDRLD69H30B157L PNZNTN51C03M070W PVRGNT57R19L339N PZZGNN61H04F471X PNINGL63B28D891O 01504900174 16950 16950 16950 16950 16950 16950 16950 16950 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 CAA/COLDIRETTI CAA/COLDIRETTI CAA/COLDIRETTI CAA/COLDIRETTI CAA/COLDIRETTI CAA/COLDIRETTI CAA/COLDIRETTI CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA MILANO MILANO MILANO MILANO MILANO MILANO MILANO MILANO GNLLRT63E03E116U Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. Data Progr. documento Nome C.A.A. Y – 1297 – Città Ragione Sociale Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 N. C.U.A.A. N. nostro protocollo Data nostro protocollo 10/09/2009 52 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO RICCARDI MARIA ANGELA RCCMNG54H65B035U 16950 53 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO ROSSI GIUSEPPE RSSGPP45B01E841Z 16950 10/09/2009 54 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO ROVEGLIA WAIFRO RVGWFR35B09A034M 16950 10/09/2009 55 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO SOCIETÀ AGRICOLA ALLEVAMENTI PLODARI MARIO E MASSIMO S.S. 02223870987 16950 10/09/2009 56 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO SOCIETÀ AGRICOLA PILOTTI DI SBERNA MARIETTA E FIGLI S.S. 03392860171 16950 10/09/2009 57 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO TAGLIETTI GIUSEPPE TGLGPP42B02B035E 16950 10/09/2009 58 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO TOMASONI MAURO E SERGIO S.S. 01566600985 16950 10/09/2009 59 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO TORRI GIANCARLO TRRGCR60S22G149C 16950 10/09/2009 60 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO TRAININI MAURO TRNMRA61D30F471P 16950 10/09/2009 61 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO TRAVERSI ALBERTO TRVLRT65M18D999J 16950 10/09/2009 62 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO ZANGRANDI GIOVANNI ZNGGNN44E24B450J 16950 10/09/2009 63 09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO ZILIANI AMEDEO ZLNMDA61L18B157G 16950 10/09/2009 64 10/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I. MONTICHIARI ZANETTI GIULIANO ZNTGLN67L25F471F 16967 10/09/2009 65 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO CARRERA FRANCESCO E AMIGHETTI BARBARA SOC. AGR. 01084350196 16969 10/09/2009 66 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SOC. AGR. EREDI ANDRINI GIOVANNI BATTISTA 02324550983 16969 10/09/2009 67 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO AGRIDOS SS DI TOMASONI & C. SOC. AGR. 01576870982 16969 10/09/2009 68 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO ALLEVAMENTI CLAUDIO DI PODETTA ELENA PDTLNE60M71E526Z 16969 10/09/2009 69 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO CASALI FRANCESCO CSLFNC52C15F471F 16969 10/09/2009 70 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO 01924400987 16969 10/09/2009 71 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO 01653000982 16969 10/09/2009 72 73 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MILANO 02852160981 01998870172 16969 16969 10/09/2009 10/09/2009 74 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO 01161700172 16969 10/09/2009 75 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO 00352870174 16969 10/09/2009 76 77 78 79 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MILANO MILANO MILANO SVACRL69R27E884Q TMSVNI75D25E526J PSELGU50M11A569S 02884700176 16969 16969 16969 16969 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 80 81 82 83 84 85 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MILANO MILANO MILANO MILANO MILANO TMSTSP32E27L210J LNZGCR44H26G149Q FRRFNC73M20G149H SSTDNC38C28E654N 02957660984 02174970984 16969 16969 16969 16969 16969 16969 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 86 87 88 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MILANO MILANO NTNGLG48L17L949P MRCMTT75M07B157J 02083840179 16969 16969 16969 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 89 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO 02024400174 16969 10/09/2009 90 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO 02024410173 16969 10/09/2009 91 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO 02978550172 16969 10/09/2009 92 93 94 95 96 97 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MILANO MILANO MILANO MILANO MILANO BTTGPP45E10M070Z BLDLGU63H03B157Z BNFNDR49C23E116L CVRRTR48C01E987Y CLSVNI67D08B450L 01811960986 16969 16969 16969 16969 16969 16969 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 98 99 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MILANO FRERETTI GIUSEPPE E RENATO S.S. SOC. AGR. PRANDINI LUIGI E FIGLI GIAN EMILIO, PRIMO ROBERTO E MICHELE SOCIETÀ RIZZOTTO ROSSANO & C. SOC. AGR. TONINELLI MARIO E FIGLI CRISTIAN E DAVIDE SOCIETÀ ALLEVAMENTI PASINO NUOVO DI SCARPELLI RENATO E DAVIDE & C. RIZZOTTO ALBERTO & C. SOC. AGRICOLA SAVIO CARLO TOMASONI IVAN EPIS LUIGI TOMASONI TOMASO, GIANFRANCO E DOMENICO S.S. TOMASONI TOMASO PIETRO LANZANOVA GIANCARLO FERRARI FRANCESCO SISTI DOMENICO AZ. AGR. FORMIGHERA S.S. SOC. AGR. COTELLI PIETRO E DARIO S.S. SOC. AGR. ANTONELLI GIANLUIGI MARCHESINI MATTEO ALLEVAMENTO MARINI DI MARINI SERGIO E ROBERTO AZ. AGR. A. & L. DI ALGHISI ANNIBALE E GIANLUCA ALGHISI DANIELE E DINO SOC. AGRICOLA SOCIETÀ AGRICOLA ALLEVAMENTO BERTOCCHI S.A.S. DI BERTOCCHI BETTONI GIUSEPPE BOLDINI LUIGI BONFIGLIO ANDREA CIVERA ARTURO COLOSIO IVAN FRANZONI CRISTIAN E PAOLA S.S. SOC. AGR. GAIBOTTI MAURIZIO AZ. AGR. GRILLO MARIO E GRILLO EMILIO E ELENA SOC. AGR. GBTMRZ64P22B394A 02089050989 16969 16969 10/09/2009 10/09/2009 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. Data Progr. documento Nome C.A.A. Y – 1298 – Città Ragione Sociale Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 N. C.U.A.A. N. nostro protocollo Data nostro protocollo 100 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO GUERINI RICCARDO GRNRCR84D18D284K 16969 10/09/2009 101 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO GUERINI SILVANO E FRANCESCO GIOVANNI SOC. AGR. 01506590981 16969 10/09/2009 102 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MITELLI DAVIDE MTLDVD75M09A470F 16969 10/09/2009 103 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO AGRICOLA REALI DI REALI ALVARO E MARCO S.S. 01926480987 16969 10/09/2009 104 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO RONCALI RENZO E RUZZENENTI ALESSANDRINA SOC. AGR. 02118440177 16969 10/09/2009 105 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO ROSSI GIOVANNI RSSGNN65P01E526E 16969 10/09/2009 106 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SABBADINI EZIO ARCHINTO SBBZCH65L02B157Y 16969 10/09/2009 107 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SALVI ALESSANDRO SLVLSN68D23B157B 16969 10/09/2009 108 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SIGNORINI ITALO SGNTLI74M02F471E 16969 10/09/2009 109 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO TOMASONI GIULIO E OTTAVIO 02881880179 16969 10/09/2009 110 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO AZIENDA AGRICOLA TONINELLI ANGELO TNNNGL37B16E364M 16969 10/09/2009 111 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO ZANGRANDI ANNIBALE, FABIO E MASSIMO SOC. AGR. 00900870171 16969 10/09/2009 112 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO ALLEVAMENTO CINTO DI MANCINI PIERLUIGI MNCPLG72B21E526M 16969 10/09/2009 113 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO BAZZANA F.LLI S.S. SOC. AGRICOLA 02635710987 16969 10/09/2009 114 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO CARLOTTI BATTISTA, SANTINO E GIANMARIO 02110970171 16969 10/09/2009 115 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO EPIS MICHELE PSEMHL80S23E526O 16969 10/09/2009 116 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO GATTA FRANCESCO GTTFNC65E29E526F 16969 10/09/2009 117 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO GATTA GIANMARIO GTTGMR57P08E116V 16969 10/09/2009 118 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MANCINI EMILIO MNCMLE61M18E526O 16969 10/09/2009 119 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MANCINI GIAN PAOLO MNCGPL45T23E884D 16969 10/09/2009 120 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO MIGLIORATI BATTISTA MGLBTS47E03G391L 16969 10/09/2009 121 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO NASCIMBENI VINCENZO NSCVCN61E23D999O 16969 10/09/2009 122 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO PINI ANTONIO PNINTN66L29E526B 16969 10/09/2009 123 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO PINI RENATO PNIRNT70C15E116R 16969 10/09/2009 124 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO RIZZOTTO ROBERTO & C. S.S. 01521020980 16969 10/09/2009 125 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO PIOVANELLI MAURO E GIANLUIGI SOC. AGR. 01465990172 16969 10/09/2009 126 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO ALLEVAMENTO FIORDALISO DI MASSERDOTTI OSCAR MSSSCR72R11B157J 16969 10/09/2009 127 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SAVES S.R.L. 02136340987 16969 10/09/2009 128 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO AZ. AGR. RONCO DI SAVOLDI PIERINO SVLPRN50E29C408S 16969 10/09/2009 129 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO AZ. AGR. ANCELLOTTI GIANBATTISTA E SERAFINO S.S. SOC. AGR. 02895270177 16969 10/09/2009 130 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SOCIETÀ AGRICOLA NOCI MICHELA, ANTONIO E STEFANO S.S. 01397940196 16969 10/09/2009 131 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO ZOOGAMMA S.P.A. 00536390206 16969 10/09/2009 132 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SOC. AGR. PALAZZINA DI GENNARI ANGELO E DANIELE S.S. 01337250201 16969 10/09/2009 133 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SAAB S.S. SOC. AGR. ALLEVAMENTO BESTIAME 00150890200 16969 10/09/2009 134 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO RIZZARDELLI MASSIMO RZZMSM50S17A470W 16969 10/09/2009 135 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO RIZZARDELLI DARIO E FABIO SS 01745940203 16969 10/09/2009 136 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO GENNARI ALBERTO (subentrato a Gennari Daniele) GNNLRT87M10G186F 16969 10/09/2009 137 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO DURANTINI ANGELO E FIGLI 01844930204 138 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO CERINI LUCIANO (subentrato a Cerini Alessandro) CRNLCN72E20M125Z 16969 10/09/2009 139 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO ALLEVAMENTO CELESTE S.S. 01695010205 16969 10/09/2009 140 10/09/2009 C.A.A./CIA LOMBARDIA MILANO SOCIETÀ AGRICOLA FONGAROLO S.R.L. 01378300204 16931 10/09/2009 141 10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA VERDE MANTOVA BONATI MARIA LUISA E TIZIANO 01381050200 16970 10/09/2009 142 10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA VERDE MANTOVA ZANINI FABIO ZNNFBA80T30E897R 16970 10/09/2009 143 144 10/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I. 10/09/2009 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L. 10/09/2009 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L. 09/09/2009 GRUPPO VERCELLI 09/09/2009 GRUPPO VERCELLI MONTICHIARI BRESCIA FERRARI PIERBIAGIO CREMASCHINI DOMENICO FRRPBG62A06B450E CRMDNC37S05L777A 16971 16972 10/09/2009 10/09/2009 BRESCIA ROSSINI MARIA RSSMRA56E54A470N 16972 10/09/2009 CALVISANO CALVISANO ALMED SOCIETÀ AGRICOLA S.S. ALCAL SOCIETÀ AGRICOLA S.S. 02813360985 02813340987 16973 16974 10/09/2009 10/09/2009 145 146 147 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. Data Progr. documento Nome C.A.A. Y – 1299 – Città Ragione Sociale Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 N. C.U.A.A. N. nostro protocollo Data nostro protocollo 148 09/09/2009 GRUPPO VERCELLI CALVISANO ALLEVAMENTI DUE V SOC. AGR. S.S. 01920200985 16975 10/09/2009 149 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO SOCIETÀ AGRICOLA SAN LUCA DI GIAZZOLI ROBERTO E ALBERTO S.S. 01303550204 16979 10/09/2009 150 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO SOC. AGR. BERTAZZI GILBERTO & C. S.S. 01533090203 16979 10/09/2009 151 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO BOTTURI ANTONELLA BTTNNL70A54C312U 16979 10/09/2009 152 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO LAZZARONI FRANCO LZZFNC41E11C312K 16979 10/09/2009 153 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO LAZZARONI LUIGI LZZLGU49T15C312D 16979 10/09/2009 154 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO MATTESCO CLAUDIO E OSCAR S.S. SOC. A. 01538580208 16979 10/09/2009 155 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO CAUZZI LIVIO E BERTONI ANNAMARIA S.S. 01797880208 16979 10/09/2009 156 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO PECORI LOREDANA PCRLDN58A49A470E 16979 10/09/2009 157 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO MIGLIORANZI GRAZIANO MGLGZN66M12L567G 16979 10/09/2009 158 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO PASQUALI LUIGI E MORSELLI ANNA S.S. 01747530200 16979 10/09/2009 159 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO PASQUALI RICCARDO PSQRCR51A01H604I 16979 10/09/2009 160 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO PRINCIPE ENZO PRNNZE49L02H604I 16979 10/09/2009 161 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO SPERANZINI LUIGI CARLO E LUCIO S.S. 01709190209 16979 10/09/2009 162 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO TOFFOLI LUIGI E LUCIO 93000810205 16979 10/09/2009 163 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO VASELLINI VANNI VSLVNN73S07L949K 16979 10/09/2009 164 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO BEGOZZI VALERIA BGZVLR57S49H248H 16979 10/09/2009 165 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO AZ. AGR. F.LLI BONATO MARCO E DANIELE S.S. 01706720206 16979 10/09/2009 166 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO MAGRI CARLO MGRCRL60R10F705J 16979 10/09/2009 167 10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO OGLIOSI GIUSEPPE GLSGPP51L14M125N 16979 10/09/2009 168 10/09/2009 STUDIO BONISSONI ISEO AZ. AGR. EREDI BONASSI VALERIO S.S. 02981240985 16983 10/09/2009 169 10/09/2009 COLDIRETTI CREMONA CREMONA ARDIGÒ PAOLO RDGPLA69E15D150X 16985 10/09/2009 170 10/09/2009 COLDIRETTI CREMONA CREMONA MAZZINI ACHILLE MZZCLL56L19D150H 16985 10/09/2009 171 10/09/2009 FEDERAZIONE PROVINCIALE CREMONA FUSARI IMPERATORE GIUSEPPE FSRGPP54P16F434V 16986 10/09/2009 172 10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA VERDE MANTOVA FREDDI REMO FRDRME34B12I632U 16989 10/09/2009 173 10/09/2009 COLDIRETTI SORESINA MIGLIORATI BATTISTA G., AMOBONO G. E ANDREA ANGELO S.S. 01033600196 16988 10/09/2009 174 10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA VERDE ASOLA AZ. AGR. MERIGO PAOLO E DOMENICO S.S. 01571690203 17091 11/09/2009 175 10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA VERDE ASOLA SOANA GIULIANO SNOGLN52L15A470F 17091 11/09/2009 176 10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA VERDE ASOLA MACCAGNOLA MARIANGELA MCCMNG67E48B157K 17091 11/09/2009 177 10/09/2009 IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L. BRESCIA SOC. AGR. AMBROSINI S.S. 02032670982 17079 11/09/2009 178 16/09/2009 IMPRESA VERDE BERGAMO S.R.L. BERGAMO ZAGHEN GIACOMO GIOVANNI ZGHGMG59C08F786L 179 15/09/2009 C.O.P.AGR.I MONTICHIARI ZANOLETTI DOMENICO ZNLDNC67H18D999W 17565 21/09/2009 180 15/09/2009 C.O.P.AGR.I MONTICHIARI ZANETTI MIRCO ZNTMRC71S29F471Q 17566 21/09/2009 181 18/09/2009 CAA/SISA BERGAMO ALLEVAMENTO CARLOTTA DI BIANCHINI GIANCARLO & C. S.S. 01471010205 17567 21/09/2009 182 15/09/2009 C.A.A./COLDIRETTI BERGAMO BERGAMO SOCIETÀ AGRICOLA SOLELUNA DEI F.LLI 01797390166 PAGANI L. E P.S. – S.S. 17357 16/09/2009 183 16/09/2009 C.A.A./COLDIRETTI BERGAMO BERGAMO CARMINATI GIANLUIGI 17450 17/09/2009 184 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO ALLEVAMENTI BRIVIO DI BRIVIO ANGELO 02151210131 & C. S.A.S. 16969 10/09/2009 185 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SOCIETÀ AGRICOLA BROCCHIERI ERNESTO E GIANPIERINO 00670990191 16969 10/09/2009 186 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO PREMOLI GIANBATTISTA PRMGBT39R05I827Q 16969 10/09/2009 CRMGLG73D08B393W Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. Data Progr. documento Nome C.A.A. Y – 1300 – Città Ragione Sociale Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 N. C.U.A.A. N. nostro protocollo Data nostro protocollo 187 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO LA RAVELLA DI SERGIO MARCHETTO & C. 01849150162 16969 10/09/2009 188 10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA MILANO SOC. AGR. EUROALLEVA S.S. DI MUZZIO 01750500207 DIEGO E SCIENZA FLAVIO 16969 10/09/2009 189 18/09/2009 C.A.A./COLDIRETTI MI/LO LODI SOC. AGR. CONCA CORNELIO E CONCA MARIO S.S. 08562890155 17568 21/09/2009 190 18/09/2009 C.A.A./COLDIRETTI MI/LO LODI SOC. AGR. MILANESI CELESTINO E GIOACCHINO S.S. 12086480154 17568 21/09/2009 191 10/09/2009 C.A.A./SISA ROMANO DI L. BONASSI PIERINO BNSPRN33E07C408X 17080 11/09/2009 192 10/09/2009 C.A.A./SISA ROMANO DI L. DELLAGLIO ENZO DLLNZE55H05B450W 17080 11/09/2009 193 10/09/2009 C.A.A./SISA ROMANO DI L. LUPI GIOVANNI LPUGNN52L20C759L 17080 11/09/2009 194 10/09/2009 C.A.A./SISA ROMANO DI L. BETTENZANA CESARE BTTCSR64D15G170O 17080 11/09/2009 195 17/09/2009 C.A.A./COPA CREMONA CREMONA BULGARINI FRANCO BLGFNC70E28D284V 17828 24/09/2009 196 30/12/2009 / TARQUINIA SOC. AGR. SAVI S.A.S. DI DRUSIAN MICHELE & C. 01159530193 742 11/02/2010 197 30/12/2009 / TARQUINIA SOC. AGR. SAVI S.A.S. DI DRUSIAN MICHELE & C. 00936160194 743 11/02/2010 198 30/12/2009 / TARQUINIA SOC. AGR. SAVI S.A.S. DI DRUSIAN MICHELE & C. 01063320194 744 11/02/2010 * Società Agricola NOCI MICHELA, ANTONIO E STEFANO ha rilevato attività e titoli soccida dalla seguente azienda JACINI GIOVANNI E ROBERTO. [BUR20100122] [4.3.2] D.d.u.o. 4 marzo 2010 - n. 2026 Regime quote latte – L. 119/03 art. 2 comma 2 bis – Comunicazione della quota individuale valida all’1 aprile 2010 ai produttori lombardi IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE Richiamata la seguente normativa: – Reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) cosı̀ come modificato dal Reg. (CE) 72/2009; – Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (abrogato dal 1º aprile 2008 e sostituito dal Reg. (CE) 1234/2007) e successive modifiche e integrazioni; – L. 119/03 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» e successive modifiche; – D.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; – D.g.r. n. 6/44244 del 16 luglio 1999 «Applicazione della normativa nazionale e comunitaria sulle quote latte: riordino delle competenze in applicazione dell’art. 3 comma 1 lettera a) e dell’art. 4 comma 2 lettera h) della legge regionale 4 luglio 1998 n. 11– Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» che prevede, fra le competenze della Regione – Direzione Generale Agricoltura – la comunicazione della quota individuale ai produttori dell’intero territorio regionale; Preso atto che l’articolo 2 comma 2-bis della legge 119/03 prevede che «Prima dell’inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore [...] e ne danno comunicazione all’interessato attraverso l’invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l’indicazione “copia per l’acquirente”»; Considerato che il d.m. 31 luglio 2003 all’articolo 3 comma 4 stabilisce che la comunicazione di cui trattasi deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere i seguenti elementi: – estremi identificativi dell’azienda; – la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del d.m. 31 luglio 2003; – la quota individuale di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa di riferimento; – il dettaglio delle variazioni che determinano la quota di riferimento; Dato atto di dover comunicare ai produttori lombardi titolari di quota all’1 aprile 2010 la loro quota individuale con riferimento all’1 aprile della campagna produttiva 2010/2011; Ritenuto di consentire ai produttori destinatari della predetta comunicazione di presentare (alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio) istanza di rettifica avverso la stessa, limitatamente ai dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di precedenti comunicazioni utilizzando lo specifico modello che potrà essere richiesto alle medesime Amministrazioni; Ritenuto di assicurare la massima trasparenza dell’attività amministrativa definendo la modulistica da adottare sia per la comunicazione della quota individuale (Allegato A parte integrante del presente provvedimento) sia per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei soggetti interessati (Allegato B parte integrante del presente provvedimento) pubblicandola sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia come parte integrante del presente provvedimento; Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1) di approvare il modello allegato A ai fini della successiva comunicazione, ad ogni produttore di latte operante in Lombardia e titolare di quota all’1 aprile 2010, della quota individuale relativamente all’1 aprile della campagna produttiva 2010/2011; 2) di inviare ai produttori interessati la comunicazione di cui al punto 1) mediante raccomandata A/R; 3) di stabilire che i soggetti destinatari della comunicazione di cui al punto 1 possono presentare istanza di riesame entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, al Servizio agricoltura della provincia competente per territorio, esclusivamente avverso ai dati che non siano già stati oggetto di accertamento definitivo in forza di precedenti comunicazioni, utilizzando l’apposito modello che potrà essere reperito presso le medesime amministrazioni provinciali come da Allegato B, parte integrante del presente provvedimento; 4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della unità organizzativa programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale: Giorgio Bleynat REGIME COMUNITARIO QUOTE LATTE COMUNICAZIONE QUOTE INDIVIDUALI PERIODO 2010/2011 Allegato A REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA NUMERO COMUNICAZIONE ORIGINALE PER IL PRODUTTORE QUADRO 1 - AZIENDA DATI DEL TITOLARE COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE (CUAA) RESIDENZA / SEDE LEGALE PARTITA IVA DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. CAP COMUNE PROV. CAP COMUNE DI UBICAZIONE PROV. DATI AZIENDA INDIRIZZO DI UBICAZIONE CLASSIFIC. DM 31/07/03 MATRICOLA AZIENDA CODICE ASL PRINCIPALE QUADRO 2 - QUOTA INDIVIDUALE 2010/2011 QUOTA CONSEGNE (Kg) % GRASSO DI RIFERIMENTO QUOTA VENDITE (Kg) Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 1302 - Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE Con la presente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 119/03, si comunica la quota individuale per il periodo 2010/2011. La pagina recante la dicitura “copia per l’acquirente” deve essere consegnata da parte del produttore alla ditta acquirente latte e costituisce il titolo di inizio periodo per l’applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. In caso di pluralità di acquirenti, una copia della presente comunicazione deve accompagnare la dichiarazione prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 119/03. I dati riportati nella presente comunicazione sono estratti dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge n. 119/2003, aggiornati dalle regioni e province autonome fino al 22 febbraio 2010. Non formano pertanto oggetto della presente comunicazione i dati relativi a movimenti registrati nel SIAN dalle regioni e province autonome successivamente alla data del 22 febbraio 2010, che possono essere riscontrati nel registro pubblico delle quote di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 119/03, consultabile nel sito internet del SIAN (www.sian.it). Formano oggetto della presente comunicazione anche le assegnazioni e le revoche di quota effettuate ai sensi della legge 9 aprile 2009, n. 33, come determinate dal Commissario straordinario di cui all’articolo 8-quinquies, comma 6, della medesima legge. Nell’iter di definizione della quota individuale riportato nel Quadro 3 della presente comunicazione, i movimenti corrispondenti a tali assegnazioni e a tali revoche sono identificati rispettivamente dalle seguenti descrizioni: “ASSEGNAZIONE EX C. 4A, A.10BIS, L.119/2003” “ASSEGNAZIONE EX C. 4B, A.10BIS, L.119/2003” “REVOCA ASSEGNAZIONE C. 4A - INATTIVI” “REVOCA ASSEGNAZIONE C. 4B - INATTIVI” La competenza e responsabilità su tali assegnazioni e su tali revoche è in via esclusiva del Commissario straordinario, pertanto eventuali istanze ad esse relative vanno indirizzate al Commissario medesimo. Quadro 1 Riporta i dati identificativi dell’azienda e del titolare attuale. Il contenuto della casella “CLASSIFIC. DM 31/07/03” individua la zona in cui è ubicata l’azienda produttrice latte definita secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del d.m. 31 luglio 2003; tale classificazione è valida per tutti i riferimenti normativi del regime quote latte. Il “codice ASL principale” corrisponde al codice ASL del centro aziendale principale di produzione. Quadro 2 Riporta la quota individuale per il periodo 2010/2011 distinto in quota consegne e quota vendite dirette nonché il tenore di materia grassa di riferimento. Si informa che le assegnazioni effettuate ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, lett. a) e b) della legge n.119/2003, potranno essere revocate dal Commissario straordinario nei casi e per gli effetti di cui all’art. 8-quinquies, commi 7 e 9, della legge n. 33/2009. Quadro 3 Riporta l’iter di definizione della quota individuale, aggiornata sulla base di eventuali variazioni intervenute, risultanti da precedenti specifiche determinazioni delle Amministrazioni competenti. Viene descritto il dettaglio dei movimenti inseriti nel SIAN validi all’1 aprile 2010; sono pertanto esclusi i movimenti non più rilevanti ai fini della definizione della quota individuale spettante al produttore, quali ad esempio contratti di affitto già scaduti nei periodi precedenti. In ottemperanza al disposto dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 119/03 viene indicata l’eventuale unificazione delle quote A e B. Ogni singola riga del quadro contiene i quantitativi oggetto del movimento, che, ai fini della determinazione della quota individuale per il periodo 2010/2011, sono stati sommati algebricamente fra di loro per ottenere i totali, rispettivamente consegne e vendite dirette, riportati al Quadro 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PROG DATA INIZIO DESCRIZIONE A B QUOTA CONSEGNE A B QUOTA VENDITE % GR. RIF. DATA FINE NUMERO COMUNICAZIONE QUADRO 3 - ITER DI DEFINIZIONE DELLA QUOTA INDIVIDUALE TITOLARE NOTE Allegato A ORIGINALE PER IL PRODUTTORE Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 1304 - Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010 NOTE ESPLICATIVE La quota individuale indicata come quota B è al netto della riduzione intervenuta ai sensi della l. 46/95, fatti salvi gli esiti dei giudizi pendenti in sede giurisdizionale. Per errori ed omissioni è fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione Lombardia di procedere a modificazione e integrazione dei dati contenuti nella presente comunicazione. La presente comunicazione viene predisposta dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia in applicazione della l.r. 11/98 e della d.g.r. n. 6/44244 del 16 luglio 1999. ___________________ MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME La presente comunicazione diventa definitiva se l’interessato non presenta istanza di riesame all’amministrazione provinciale competente per territorio entro 15 giorni dal ricevimento della medesima. ai destinatari della predetta comunicazione è data facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente per meri errori materiali ed omissioni relative a dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di comunicazioni e/o provvedimenti precedenti, utilizzando lo specifico modello (in distribuzione presso le amministrazioni provinciali competenti) da produrre in regolare bollo. Dal giorno in cui la presente comunicazione diventa definitiva iniziano a decorrere i sessanta giorni (60 gg) per l’impugnazione avanti il TAR ovvero i centoventi giorni (120 gg) per la proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. nel caso invece di presentazione entro il suindicato termine di quindici giorni (15 gg) dell’istanza di riesame, il presente atto diventa definitivo alla data di comunicazione del provvedimento con cui l’amministrazione competente decide in ordine alla medesima. da tale data decorrono i termini per le impugnative sopra precisate. l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi in merito al ricorso presentato entro sessanta giorni (60 gg) dal ricevimento della medesima. Il direttore generale agricoltura: Paolo Lassini REGIME COMUNITARIO QUOTE LATTE COMUNICAZIONE QUOTE INDIVIDUALI PERIODO 2010/2011 Allegato A REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA NUMERO COMUNICAZIONE COPIA PER L'ACQUIRENTE QUADRO 1 - AZIENDA DATI DEL TITOLARE COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE (CUAA) RESIDENZA / SEDE LEGALE PARTITA IVA DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. CAP COMUNE PROV. CAP COMUNE DI UBICAZIONE PROV. DATI AZIENDA INDIRIZZO DI UBICAZIONE CLASSIFIC. DM 31/07/03 MATRICOLA AZIENDA CODICE ASL PRINCIPALE QUADRO 2 - QUOTA INDIVIDUALE 2010/2011 QUOTA CONSEGNE (Kg) % GRASSO DI RIFERIMENTO QUOTA VENDITE (Kg) Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 1306 - Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE Con la presente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 119/03, si comunica la quota individuale per il periodo 2010/2011. La pagina recante la dicitura “copia per l’acquirente” deve essere consegnata da parte del produttore alla ditta acquirente latte e costituisce il titolo di inizio periodo per l’applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. In caso di pluralità di acquirenti, una copia della presente comunicazione deve accompagnare la dichiarazione prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 119/03. I dati riportati nella presente comunicazione sono estratti dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge n. 119/2003, aggiornati dalle regioni e province autonome fino al 22 febbraio 2010. Non formano pertanto oggetto della presente comunicazione i dati relativi a movimenti registrati nel SIAN dalle regioni e province autonome successivamente alla data del 22 febbraio 2010, che possono essere riscontrati nel registro pubblico delle quote di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 119/03, consultabile nel sito internet del SIAN (www.sian.it). Formano oggetto della presente comunicazione anche le assegnazioni e le revoche di quota effettuate ai sensi della legge 9 aprile 2009, n. 33, come determinate dal Commissario straordinario di cui all’articolo 8-quinquies, comma 6, della medesima legge. Nell’iter di definizione della quota individuale riportato nel Quadro 3 della presente comunicazione, i movimenti corrispondenti a tali assegnazioni e a tali revoche sono identificati rispettivamente dalle seguenti descrizioni: “ASSEGNAZIONE EX C. 4A, A.10BIS, L.119/2003” “ASSEGNAZIONE EX C. 4B, A.10BIS, L.119/2003” “REVOCA ASSEGNAZIONE C. 4A - INATTIVI” “REVOCA ASSEGNAZIONE C. 4B - INATTIVI” La competenza e responsabilità su tali assegnazioni e su tali revoche è in via esclusiva del Commissario straordinario, pertanto eventuali istanze ad esse relative vanno indirizzate al Commissario medesimo. Quadro 1 Riporta i dati identificativi dell’azienda e del titolare attuale. Il contenuto della casella “CLASSIFIC. DM 31/07/03” individua la zona in cui è ubicata l’azienda produttrice latte definita secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del d.m. 31 luglio 2003; tale classificazione è valida per tutti i riferimenti normativi del regime quote latte. Il “codice ASL principale” corrisponde al codice ASL del centro aziendale principale di produzione. Quadro 2 Riporta la quota individuale per il periodo 2010/2011 distinto in quota consegne e quota vendite dirette nonché il tenore di materia grassa di riferimento. Si informa che le assegnazioni effettuate ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, lett. a) e b) della legge n.119/2003, potranno essere revocate dal Commissario straordinario nei casi e per gli effetti di cui all’art. 8-quinquies, commi 7 e 9, della legge n. 33/2009. Quadro 3 Riporta l’iter di definizione della quota individuale, aggiornata sulla base di eventuali variazioni intervenute, risultanti da precedenti specifiche determinazioni delle Amministrazioni competenti. Viene descritto il dettaglio dei movimenti inseriti nel SIAN validi all’1 aprile 2010; sono pertanto esclusi i movimenti non più rilevanti ai fini della definizione della quota individuale spettante al produttore, quali ad esempio contratti di affitto già scaduti nei periodi precedenti. In ottemperanza al disposto dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 119/03 viene indicata l’eventuale unificazione delle quote A e B. Ogni singola riga del quadro contiene i quantitativi oggetto del movimento, che, ai fini della determinazione della quota individuale per il periodo 2010/2011, sono stati sommati algebricamente fra di loro per ottenere i totali, rispettivamente consegne e vendite dirette, riportati al Quadro 2. - 1307 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010 ALLEGATO B Bollo ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI _______________________________ Istanza di riesame dei dati contenuti nelle comunicazioni regionali di quota individuale Periodo 2010/2011 AZIENDA AGRICOLA PARTITA IVA CODICE FISCALE COD. COMUNICAZIONE COGNOME O RAGIONE SOCIALE SESSO NOME DATA DI NASCITA Giorno Mese COMUNE DI NASCITA PROV. Anno UBICAZIONE AZIENDA TELEFONO INDIRIZZO E NUMERO CIVICO COMUNE PROV. C.A.P. DOMICILIO TITOLARE TELEFONO INDIRIZZO E NUMERO CIVICO COMUNE PROV. C.A.P. DATI OGGETTO DI RICHIESTA DI RETTIFICA ITER DI DEFINIZIONE DELLA QUOTA INDIVIDUALE (QUADRO 2) – QUOTA INDIVIDUALE 2010/2011 (QUADRO 3) ANAGRAFICA (QUADRO 1) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (Obbligatoria) 1. 2. 3. FOTOCOPIA DELLA COMUNICAZIONE DI QUOTA INDIVIDUALE FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO DEL RICORSO INDIRIZZO AL QUALE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME INDIRIZZO E NUMERO CIVICO COMUNE TELEFONO PROV. DATA C.A.P. FIRMA Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 1308 - Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010 NOTE ESPLICATIVE È ammessa la presentazione di istanza di riesame esclusivamente per meri errori materiali ed omissioni relativi a dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di provvedimenti precedenti. In caso contrario le istanze sono da considerare irricevibili. Il presente modello deve essere prodotto in regolare bollo. Documenti originali Al momento della convocazione in contraddittorio devono essere presentati i documenti originali allegati in copia al presente modello di istanza. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [BUR20100123] Y – 1309 – [4.3.2] D.d.u.o. 5 marzo 2010 - n. 2065 Legge 119/03 – Regime quote latte – Approvazione dell’Albo Regionale Primi Acquirenti Latte della Regione Lombardia per il periodo 1 aprile 2010-31 marzo 2011 IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE Visti – il Reg. (CE) 1234/2007 e successive modifiche che sostituisce, il Regolamento (CE) 1788/03; – il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari e successive modificazioni; – il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; – il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» cosı̀ come modificato dal d.m. 5 luglio 2007; – la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto «Regime quote latte – istituzione Albo Regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» cosı̀ come integrata dalla d.g.r. n. 8/3479 del 12 gennaio 2007; Preso atto che la sopra citata delibera 7/15675: – istituisce «l’Albo acquirenti latte» determinando i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo; – stabilisce che in applicazione all’art. 4 della legge 119/03, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (prima del 31 marzo di ogni anno) l’elenco degli acquirenti latte riconosciuti dalla Regione Lombardia per la campagna successiva; Vista la documentazione agli atti della Direzione Generale Agricoltura – U.O. Programmazione, Interventi per le Filiere Agroindustriali e lo Sviluppo Rurale, sulla base della quale viene individuato l’elenco dei primi acquirenti lombardi da riconoscere a far data dall’1 aprile 2010, per la campagna 2010/2011, come da Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento; Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Considerato che: – il Reg. (CE) 595/04 all’art. 24 paragrafo 1 stabilisce che «il produttore si accerta che l’acquirente da lui rifornito sia riconosciuto»; – la legge 119/03 all’art. 4 comma 2 stabilisce che «ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l’acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto»; Dato atto che l’elenco di cui all’Allegato 1 consente ai produttori di individuare i Primi Acquirenti riconosciuti al fine del rispetto dei disposti di cui al punto precedente; Preso atto che il sopra citato Reg. (CE) 595/2004 stabilisce che: – all’art. 23, paragrafo 1: «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di uno Stato membro, l’acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro»; – all’art. 24, paragrafo 1: «il produttore si accerta che l’acquirente da lui rifornito sia riconosciuto»; Valutato che eventuali revoche di riconoscimento e/o nuovi riconoscimenti effettuati nel corso della campagna produttiva 2010/2011, con validità successiva all’1 aprile 2010, dovranno essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; Ritenuto al fine di garantire la necessaria pubblicizzazione all’Albo Acquirenti e nel rispetto dei disposti della normativa nazionale e comunitaria di settore sopra citata di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1) di approvare l’Albo Regionale Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia valido per il periodo 1 aprile 2010-31 marzo 2011, come da allegato 1 parte integrante del presente provvedimento; 2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 3) di trasmettere al MIPAF e ad AGEA, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento. Il dirigente della unità organizzativa programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale: Giorgio Bleynat ——— • ——— ALLEGATO 1 Albo Regione Matr. AGEA CUAA 1 144 00262930167 ARRIGONI BATTISTA S.P.A. BG 22/04/1994 3 177 01670860160 3B LATTE DI BERTONI FLORINDO & C. S.N.C. BG 22/04/1994 4 186 01627260167 CASEIFICIO DEFENDI LUIGI S.R.L. BG 22/04/1994 7 200 01751430164 CASEIFICIO PREZIOSA S.R.L. BG 22/04/1994 8 225 02428440164 CASEIFICIO TADDEI S.R.L. BG 30/04/1996 9 241 00469030167 CONSORZIO COOP. PRODUTTORI LATTE TORRE PALLAVICINA E PUMENENGO SOC. COOPERATIVA AGRICOLA BG 22/04/1994 12 290 FCCGCR48E07L388G FACCHINETTI GIANCARLO BG 22/04/1994 14 359 00218310167 LATTERIA SOCIALE DI CALVENZANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA BG 22/04/1994 16 416 00429950165 ZANETTI S.P.A. BG 22/04/1994 17 140 00842710170 AMBROSI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA BS 23/05/1994 18 173 00545000176 CASEARIA BRESCIANA CA.BRE – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA BS 23/05/1994 19 176 00297810178 CASEIFICI ZANI F.LLI S.P.A. BS 23/05/1994 20 22 23 27 28 29 30 31 178 175 162 202 206 208 217 220 02000560173 01559240179 01885270171 01962760987 01581660170 01164870170 00303600175 00291670172 BS BS BS BS BS BS BS BS 23/05/1994 23/05/1994 23/05/1994 23/05/1994 23/05/1994 23/05/1994 23/05/1994 23/05/1994 32 33 223 280 00293900171 00948550173 CASEIFICIO BAGNOLESE DI BOLDINI ANDREA & C. S.N.C. CASEIFICIO CAMPIOTTI & C. S.N.C. CAS. DI ALFIANELLO EREDI G. BONETTA S.N.C. DI C. BONETTA & C. CASEIFICIO ROSSINI S.R.L. CASEIFICIO SAN CARLO S.R.L. CASEIFICIO SCALA GIOVANNI BATTISTA S.R.L. CASEIFICIO SOCIALE GARDALATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI CASEIFICIO SOCIALE RINASCENTE COOPERATIVA AGRICOLA A MUTUALITÀ PREVALENTE CASEIFICIO SPINELLI F.LLI S.R.L. CASEIFICIO S. ANTONIO DI BOLDINI E GALUPPINI S.A.S. BS BS 23/05/1994 23/05/1994 Ragione Sociale PR. Data riconoscimento Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Albo Regione Matr. AGEA CUAA 34 226 35 233 36 37 Y – 1310 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Data riconoscimento Ragione Sociale PR. 01008050179 CASEIFICIO VILLA S.R.L. BS 23/05/1994 01785790179 CISSVA CASEIFICIO SOCIALE DI VALLE CAMONICA E SEBINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA BS 23/05/1994 244 00296600174 CONSORZIO PRODUTTORI LATTE ALIMENTARE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA BS 23/05/1994 260 00296480171 COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE COO. PRO. LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA BS 23/05/1994 38 261 00312150170 COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE INDENNE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA S.C.R.L. BS 23/05/1994 39 232 02949240176 C.I.P.A.B. CONS. INTERAZ. PROD. AGR. BRESCIANI BS 23/05/1994 40 285 00860650175 DALLA BONA S.P.A. BS 23/05/1994 41 2904 01494510173 FORESTI S.P.A. BS 23/05/1994 42 380 00298020173 INDUSTRIA AGRICOLA CASEARIA MEDEGHINI S.A.S. BS 29/06/1994 45 401 00292080173 SOLAT SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA BS 23/05/1994 48 160 01206380139 CARNINI S.P.A. CO 01/06/1994 51 252 01315520138 LECCOLATTE S.C.A.R.L. LC 01/06/1994 52 254 01279580136 COOPERATIVA AGRICOLA VALSASSINESE PRODUTTORI LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA LC 01/06/1994 53 288 00360500136 EMILIO MAURI S.P.A. LC 01/06/1994 56 299 00813770195 GRANALANG S.R.L. CR 24/05/1994 58 366 00108110198 LATTERIA SORESINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CR 24/05/1994 59 388 00838140192 PADANIA ALIMENTI S.R.L. CR 24/05/1994 60 400 00114170194 PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (P.L. A.C.) CR 24/05/1994 65 181 01477550204 CASEIFICIO CANTARELLI RAG. GIUSEPPE S.R.L. MN 25/05/1994 66 157 00432040202 CANTARELLI S.P.A. MN 25/05/1994 70 184 00151730207 CASEIFICIO CROCE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 31/05/1994 71 185 00154410203 CASEIFICIO COOPERATIVO PIRONDA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 25/05/1994 73 188 00157220203 CASEIFICIO EUROPEO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 25/05/1994 74 190 00151740206 CASEIFICIO FRIZZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 25/05/1994 78 372 00141780205 LATTERIA AGRICOLA MOGLIESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA MN 25/05/1994 81 410 00151450202 CASEIFICIO SAN DONATO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 31/05/1994 83 282 00141230201 CASEIFICIO SOCIALE S. SILVESTRO S.P.A. MN 26/05/1994 87 242 00157100207 CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE «VIRGILIO» SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 25/05/1994 94 371 00152080206 LATTERIA AGRICOLA DEL PO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 31/05/1994 95 316 00156120206 LATTERIA AGRICOLA PONTEVENTUNO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 26/05/1994 31/05/1994 97 317 00151120201 LATTERIA AGRICOLA DI MARMIROLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 100 322 00154360200 LATTERIA AGRICOLA PRIMAVERA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 25/05/1994 101 103 104 105 106 107 108 109 110 113 117 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 134 319 325 313 327 398 328 329 332 333 334 337 350 351 352 355 356 357 408 368 310 312 385 00154570204 00141680207 00155740202 00154290209 00428560205 00156630204 00152190203 00154880207 00153370200 00154670202 00141170209 00153890207 00157150202 00278450200 00157230202 00141980201 00152760203 00140970203 00141900209 00152010203 00252710207 00141660209 LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA S. FIORENTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA AGRICOLA S. PIETRO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA AGRICOLA VENERA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE CARLO POMA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A R.L. LATTERIA CASATICESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA COOPERATIVA GOITESE SOC. COOP. A R.L. LATTERIA COOPERATIVA SAN SEBASTIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA AGRICOLA SAN GIUSEPPE SCARL LATTERIA PADANA DI BORGOFORTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE GONFO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE ITALIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA. LATTERIA SOCIALE DI MANTOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE PENNELLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE ROCCHETTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE ROVERBELLA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE SAN LAZZARO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA VÒ GRANDE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA AGRICOLA ARRIVABENE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA AGRICOLA MARZETTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA NUOVO CASEIFICIO ANDREASI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN 26/05/1994 25/05/1994 25/05/1994 29/06/1994 31/05/1994 29/06/1994 31/05/1994 29/06/1994 29/06/1994 31/05/1994 25/05/1994 29/06/1994 29/06/1994 29/06/1994 29/06/1994 25/05/1994 26/05/1994 25/05/1994 31/05/1994 25/05/1994 31/05/1994 29/06/1994 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1311 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Albo Regione Matr. AGEA CUAA 135 407 00830690194 STERILGARDA ALIMENTI S.P.A. MN 31/05/1994 137 413 01201090204 INDUSTRIA CASEARIA BASSI DI BASSI VINCENZO & C. S.A.S. MN 25/05/1994 138 278 05077920964 142 163 CPPFNC50M26A717D 143 187 04552490155 CASEIFICIO DEL CIGNO S.P.A. MI 29/06/1994 144 169 10743320151 CASEIFICIO MOR STABILINI S.N.C. DI MOR STABILINI CARLO & C. LO 29/06/1994 145 170 07993230155 CASEIFICIO PAPETTI S.N.C. DI MARCELLO PAPETTI & C. MI 29/06/1994 146 204 07881260157 CASEIFICIO SALARIS DI SALARIS ROBERTO, MARCO, FRANCESCA & C. S.N.C. MB 29/06/1994 148 229 04562160152 CASEIFICIO ZUCCHELLI S.P.A. LO 29/06/1994 150 247 00694230152 CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MAGENTA S.R.L. MI 29/04/1994 151 248 00834840159 CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MILANO MI 29/06/1994 153 264 00818130155 SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOC. AGR. COOPERATIVA MI 29/06/1994 155 266 03665380154 SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA LAUDENSE S.P.A. LO 29/06/1994 157 270 04653590150 COOPERATIVA LATTE MELZESE SOC. COOP. AGRICOLA MI 29/06/1994 160 257 00870280153 SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA LATTE ABBIATENSE MI 29/06/1994 161 286 02256660156 CASEIFICIO DEDÈ ALBERTO S.N.C. LO 29/06/1994 162 294 01425280151 GELMINI CARLO S.R.L. MI 29/06/1994 163 302 04431290156 INDUSTRIA CASEARIA RAIMONDI SAN TOMMASO S.P.A. LO 29/06/1994 168 406 01633850159 STELLA BIANCA S.P.A. LO 29/06/1994 173 239 00080670144 CONSORZIO LATTERIE E AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE VALTELLINA E VALLI ALPINE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN BREVE ANCHE COLAVEV SOC. COOP. AGRICOLA SO 29/06/1994 176 346 00050560143 LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI SO 29/06/1994 177 354 00057500142 LATTERIA SOCIALE COOP A R.L. MONTE PALABIONE SO 29/06/1994 179 364 00071150148 LATTERIA SOCIALE VALTELLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SO 29/06/1994 180 255 01872170129 SOCIETÀ COOPERATIVA AGROCASEARIA MI 29/06/1994 181 292 01318810122 FATTORIE RIUNITE VALCERESIO COOP. S.R.L. VA 29/06/1994 183 168 00640580163 CASEIFICIO GIOVANNI INVERNIZZI S.R.L. BG 22/04/1998 187 216 00283810174 CASEIFICIO SOCIALE DI MONTIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA BS 23/05/1994 188 215 00272610171 CASEIFICIO SOCIALE DI CARPENEDOLO SOC. COOP. AGRICOLA BS 23/05/1994 189 194 03076020175 CASEIFICIO LA FATTORIA S.R.L. BS 23/05/1994 190 149 00840610190 BRANDAZZI MARIO S.R.L. CR 24/05/1994 193 340 00203250196 LATTERIA SOCIALE CA’ DE STEFANI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CR 24/05/1994 194 409 00277700191 LATTERIA PIZZIGHETTONESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA CR 24/05/1994 195 321 00348060195 LATTERIA AGRICOLA FIAMENA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA CR 24/05/1994 198 295 06685910157 GENNARO AURICCHIO S.P.A. CR 24/05/1994 199 389 00114040199 POZZALI FRATELLI S.R.L. MI 24/05/1994 200 402 00113310197 SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA AGRICOLTORI RIUNITI CREMONESI MANTOVANI – A.R.CRE.MAN CR 24/05/1994 202 358 00154350201 LATTERIA SOCIALE S. ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 25/05/1994 203 324 00154270201 LATTERIA AGRICOLA SANTA MARGHERITA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 12/05/1994 208 336 00478020209 LATTERIA LA SPERANZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 25/05/1994 212 221 00150070209 CASEIFICIO S. MARIA FORMIGADA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 26/05/1994 214 220 221 224 226 229 230 233 234 376 234 296 297 362 274 344 272 276 00154340202 01666450208 01334550066 00182520189 83002010144 00217000124 00231920166 00669540163 01755150164 MN MN MI PV SO VA BG BG BG 26/05/1994 01/08/1994 29/06/1994 05/07/1994 29/06/1994 29/06/1994 11/10/1994 11/10/1994 11/10/1994 239 242 245 246 248 249 250 353 251 167 269 150 218 209 00305810160 00604050161 02398640983 01507620175 01600140980 00694230178 01758360174 LATTERIA S. VALENTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA CONSORZIO MANTOVANO PRODUTTORI LATTE GIANI LEONE & C. S.R.L. GIOVANNI COLOMBO S.P.A. LATTERIA SOCIALE BORMIO SCARL COOP. AGRICOLA LATTE VARESE LATTERIA SOCIALE DI BRANZI CASEARIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA COOPERATIVA AGRICOLA ALTA VALLE SERIANA «DE BENI FORTUNATO» SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LATTERIA SOCIALE MONTANA DI SCALVE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA S. ANTONIO IN VAL TALEGGIO CASEIFICIO GERVASINA S.N.C DEI FRATELLI PRESTINI ALPE DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA S.C. A R.L. BRESCIALAT S.P.A. CASEIFICIO SOCIALE GIARDINO SOC. COOP. AGRICOLA CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA BG BG BS BS MN BS BS 04/11/1994 13/12/1994 23/05/1994 11/10/1994 11/10/1994 11/10/1994 11/10/1994 Ragione Sociale PR. Data riconoscimento DITTA ANGELO CROCE S.N.C. DI ANTONIO CROCE & C. LO 29/06/1994 CAS BATTIPAGLIA DI CAPPETTA FRANCESCO MB 29/06/1994 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1312 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Albo Regione Matr. AGEA CUAA 251 370 00291780179 CASEIFICIO LAIT – SOC. COOP. AGRICOLA BS 18/10/1994 252 387 00297610172 P.A.D. PRODUTTORI AGRICOLI DESENZANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA BS 20/10/1994 253 395 01274040177 SAN VITALE DI PELLEGRINI GEROLAMO & C. S.A.S. BS 09/11/1994 254 390 00444500177 COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEL COMUNE DI BRESCIA SCRL BS 17/11/1994 255 343 00340790138 LATTERIA SOCIALE DI BELLAGIO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CO 11/10/1994 259 207 01041580190 CASEIFICIO SANGIOVANNI S.R.L. CR 24/05/1994 261 417 00359350196 ZUVADELLI MICHELE E FLAVIO S.N.C. CR 07/09/1995 262 399 00107570194 LATTERIA DI CASALBUTTANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA CR 11/10/1994 264 183 00406830190 CASEIFICIO CONTE AJMO S.N.C. DI FRANZONI GIOVANNI & C. CR 11/10/1994 266 141 01036820197 ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO S.R.L. CR 11/10/1994 269 219 00154620207 CASEIFICIO SOCIALE LA MOTTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 25/05/1994 272 349 00153050208 LATTERIA SOCIALE FIENILI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 11/10/1994 273 396 00460330202 SAVIOLA S.P.A. MN 11/10/1994 275 155 01498240207 CACCIALUPI MEDARDO E MIRCO S.N.C. MN 04/11/1994 276 142 00372890202 APLAM COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE ALTO MANTOVANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA BS 04/11/1994 278 212 00153950209 CASEIFICIO CARAMASCHE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 17/11/1994 279 314 00141820209 LATTERIA AGRICOLA BEGOZZO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 17/11/1994 280 318 00153040209 LATTERIA AGRICOLA DI POLESINE MANTOVANA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA MN 17/11/1994 282 245 07324610158 CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DEL LODIGIANO LO 11/10/1994 285 309 02535530154 LAT-BRI LATTICINI BRIANZA S.P.A. MB 11/10/1994 289 143 03170200962 ARIOLI ACHILLE S.R.L. MI 17/11/1994 291 228 03829290968 F.LLI VISCONTI S.A.S. DI VISCONTI PIER SAVINO & C. LO 23/11/1994 305 383 00218900124 NORDEN S.A.S. DI BANDINI MARIA VA 11/10/1994 308 314 321 322 323 391 214 180 307 377 02348960168 00853300176 03243800178 02217230131 00158270207 BG BS BS CO MN 15/03/1995 12/04/1995 04/09/1996 06/02/1996 26/03/1996 325 2739 86000890151 MI 30/04/1996 333 337 345 346 347 348 360 362 2746 3102 3055 3103 3053 198 205 3516 02296020130 01804550208 01142150190 01142140191 01836460202 02582940165 03447190962 01156790196 CO MN BG BG MN BG MI BG 17/04/1997 03/07/1997 26/11/1997 23/12/1997 24/12/1997 23/01/1998 07/09/1998 11/09/1998 366 367 371 375 378 380 381 382 389 401 407 4105 4097 3874 3855 4080 4098 4095 4099 4138 5678 7177 08341470154 01181920198 02708950163 03506730179 02066800984 01874460205 01187220197 01896650205 02102150980 02130620988 00726230147 MI CR BG BS BS MN CR MN BS BS SO 31/03/1999 31/03/1999 29/07/1999 19/10/1999 25/11/1999 17/12/1999 03/02/2000 28/02/2000 16/05/2000 10/05/2001 13/05/2002 409 410 412 413 414 417 418 7185 7246 7260 7262 7416 7453 7588 02898140161 01563610136 92520600153 03562330179 02785890134 03083680169 02525990988 RUGGERO VILLA S.R.L. CASEIFICIO SOCIALE DI BAGOLINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CASEIFICIO BOLDINI G.B. S.P.A. LARIANA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA MAGAZZINI EMILIANI STAGIONATURA FORMAGGI COOPERATIVA AGRICOLA SAN ROCCO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA PER AZIONI BREVEMENTE «COOPERATIVA SAN ROCCO S.C.A.P.A.» COMOLATTE S.C.A.P.A. CASEARIA S. ANTONIO S.R.L. COOPERATIVA LATTE PADANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA LEONESSA SOC. AGRICOLA COOP. A R.L. CASEARIA GENTILE S.R.L. CASEIFICIO F.LLI PALENI S.N.C. DI PALENI FABRIZIO & C. CASEIFICIO SALERNITANO S.P.A. COOP. PADANIA LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOP. A R.L. (BREVEMENTE CO.PA.LAT. SOC. AGR. COOP. A R.L.) S.P.A. ACQUISTAPACE LATTE CREMONA SOC AGRICOLA COOPERATIVA CASEIFICIO PALENI S.R.L. LATTE BRESCIA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ALPE MONTE GUGLIELMO SOCIETÀ COOPERATIVA MANTOVA LATTE PIÙ SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA COOP. PRODUTTORI LATTE TIPICO 1 FUTURALAT SCRL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CAMUNA LATTE CISSVA COMMERCIALE S.R.L. AZIENDA AGRICOLA CASCINA MARGHERITA SOCIETÀ SEMPLICE DEI FRATELLI PEDRANZINI CASERA MONACI S.R.L. INVERNIZZI DANIELE & C. S.N.C. ASS. PROD. LATTE BOVINO P. PADANA COOPERATIVA VAL PALOT SOC. COOPERATIVA A R.L. CONSORZIO PRODUTTORI VALLE INTELVI BUON LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A R.L. MONTE MUFFETTO SOC. COOP. A RESP. LIMIT. BG LC BS BS CO BG BS 27/03/2003 07/11/2003 27/11/2003 01/12/2003 02/03/2004 15/03/2004 04/08/2004 Ragione Sociale PR. Data riconoscimento Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Albo Regione Matr. AGEA CUAA 421 7748 02872290131 424 7816 03261990166 426 4082 428 430 – 1313 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 PR. Data riconoscimento FATTORIA SCALDASOLE S.R.L. CO 19/07/2005 CASEIFICIO MONACI S.R.L. BG 14/02/2006 02719450161 COOPERATIVA AGRICOLA MONTI E LAGHI – SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA BG 26/06/2006 7863 02170800201 LATTERIA NUOVA S CARLO SOCIETA AGRICOLA COOP. VA MN 22/12/2006 7878 01751800127 NEGRI S.R.L. VA 31/01/2007 432 7882 01395630195 PRIMA S.R.L. CR 20/02/2007 434 3414 12414020151 ITALATTE S.P.A. MI 14/03/2007 435 7923 02915130989 AGRILATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA BS 24/10/2007 436 7925 01990840983 BRESCIANGRANA S.R.L. BS 06/11/2007 437 7790 01931660185 CASEARIA MEROLA S.R.L. MI 12/11/2007 439 7956 03497860159 FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA CASEARIA S.P.A. MI 02/04/2008 440 7957 03429940160 CASEARIA FANTICINI S.R.L. BG 11/04/2008 441 8000 12783200152 LABUAQ S.R.L. – LATTE BUFALINO ALTA QUALITÀ CR 01/04/2009 442 8002 06332730966 AL. CI.SA. S.R.L. MI 01/04/2009 443 3394 83002390140 LATTERIA DI LIVIGNO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SO 01/05/2009 444 8017 3091710982 CASEIFICIO FERRETTI S.R.L. BS 01/05/2009 445 8029 01992080174 MEDEGHINI S.P.A. BS 15/06/2009 446 8035 030009950985 CASEIFICIO LA FATTORIA DI ZANI LUCIANO & C. S.N.C. BS 01/08/2009 447 8034 02086030182 ALIMENTARE CERTOSA S.R.L. MI 01/08/2009 448 8037 03201810136 CONSORZIO PRODUTTORI TRIANGOLO LARIANO CO 01/09/2009 449 2897 00209310192 450 8054 NDRRND66M20D142W 451 8053 03135240988 LATTE SÌ SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA BS 01/01/2010 452 8070 02280760204 COOPERATIVA ZOOTECNICA MANTOVANA – COZOMAN SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA MN 01/04/2010 [BUR20100124] Ragione Sociale TOMASONI F.LLI S.N.C. DI TOMASONI OTTORINO & C. BS 01/12/2009 ANDREINI ORLANDO LO 01/02/2010 [4.3.0] D.d.u.o. 12 marzo 2010 - n. 2379 Integrazione al decreto n. 10888/2009 e approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi per la programmazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (art. 12, l.r. n. 31/2008) – Anno 2010 LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E SUSSIDIARIETÀ Visto l’art. 12 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», che sostituisce l’art. 9 della l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000; Vista la d.g.r. del 6 agosto 2008 n. 8/7946 con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo; Visto il d.d.u.o. del 26 ottobre 2009 n. 10888 «Approvazione bando relativo alle modalità per la concessione di contributi volti alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (art. 12 della l.r. n. 31/2008)» per l’anno 2010, con la quale si stabiliscono, oltre alla spesa presunta di C 1.300.000,00, i seguenti criteri: 1. individuare in C 50.000,00 il contributo massimo attribuibile per ogni beneficiario singolo; 2. modulare la quota di contributo regionale sulla spesa ammessa cosı̀ come di seguito indicato: – 40% per i progetti che hanno conseguito almeno 70 punti; – 30% per i progetti che hanno conseguito da 60 a 69 punti compresi; – 25% per i progetti che hanno conseguito da 55 a 59 punti compresi; Preso atto che il dirigente Struttura Promozione dei Prodotti Agroalimentari riferisce che: • i funzionari incaricati hanno compiuto gli accertamenti istruttori su tutte le n. 62 domande presentate, sulla base dei criteri del sopraccitato d.d.u.o. n. 10888/2009, come dai verbali di istruttoria acquisiti agli atti della Struttura medesima, cosı̀ come riportato nell’allegato A; • le domande ammissibili e finanziabili risultano essere n. 37, ordinate in una graduatoria per punteggio di priorità decrescente, cosı̀ come riportato nell’allegato B; • si precisa che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, Consorzio tutela Taleggio e Consorzio per la tutela Valcalepio, pur avendone i requisiti, hanno rinunciato espressamente (come da richiesta agli atti) al contributo di cui al presente atto, optando, come previsto dall’articolo 3.1 del bando («Non sono ammissibili progetti da parte di chi ha presentato domanda di contributo sui bandi regionali, per lo stesso anno di riferimento, anche sulla Misura 133» – Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità – o per la tipologia di intervento di cui al punto 4, lettera c) – «Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici» – della Misura 313 «Incentivazione di attività turistiche» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Regolamento CEE n. 1698/2005. In tal caso il soggetto in fase di istruttoria deve optare per una delle due domande presentate») per la Misura del P.S.R. n. 133; • le domande non finanziabili, in quanto hanno ottenuto un punteggio inferiore a 55 punti (come stabilito dall’art. 7.2 del bando che recita: «Non verranno finanziate domande che non raggiungano un punteggio di almeno 55 punti») o che hanno richiesto un contributo inferiore a C 5.000 (come previsto dall’art. 4 del bando che stabilisce che «il contributo regionale non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro per ciascuna domanda sia in fase di istruttoria sia in fase di rendicontazione»), risultano essere n. 19, come indicato nell’allegato C; • le domande non ammissibili, in quanto presentate al Protocollo regionale in data successiva rispetto alla scadenza di cui al punto 11 del bando, risultano essere n. 3, di cui n. 2 giunte fuori termine ed una non ammissibile in quanto non rientrante ai sensi della d.g.r. n. 7946/2008, cosı̀ come indicato nell’allegato D; Precisato che l’importo complessivo per il finanziamento delle domande ammissibili ammonta a C 1.383.848,00; Ritenuto pertanto di integrare, in base alla disponibilità finanziaria e alle risultanze delle istruttorie sopraindicate per la concessione dei contributi in oggetto, l’ammontare della spesa di C 1.300.000,00, di cui al d.d.u.o. n. 10888/2009, di ulteriori C 83.848,00; Considerato pertanto, sulla base del presente provvedimento e della documentazione agli atti d’ufficio, il dirigente competente Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1314 – è autorizzato ad assumere nel corso dell’esercizio finanziario 2010 gli atti d’impegno e di liquidazione per i progetti conclusi e per l’acconto del 70% del contributo, nei limiti della disponibilità di bilancio, per coloro che presentano apposita polizza fidejussoria di pari importo a favore della Regione Lombardia; Ritenuto quindi di approvare le graduatorie definitive di cui agli allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativi alle graduatorie per la concessione dei contributi per la programmazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (art. 12 della l.r. n. 31/2008) per l’anno 2010; Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. Di integrare, in base alla disponibilità finanziaria e alle risultanze delle istruttorie sopraindicate per la concessione dei contributi in oggetto, la spesa presunta di C 1.300.000,00, di cui al d.d.u.o. n. 10888/2009, di ulteriori C 83.848,00. 2. Di approvare le graduatorie definitive di cui agli allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativi alle graduatorie per la concessione dei contributi per la programmazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo per l’anno 2010. 3. Di dare atto che l’importo di C 83.848,00 trova la disponibilità finanziaria sul cap. 5775 UPB 3.7.1.2.34 del bilancio 2010. 4. Di demandare a provvedimenti del dirigente dell’U.O. Sistemi Informativi, Promozione e Sussidiarietà l’assunzione di atti di impegno e liquidazione, che dovranno realizzarsi entro l’esercizio finanziario in corso, per i contributi dei progetti conclusi e per l’acconto del 70% del contributo, nei limiti della disponibilità di bilancio, per coloro che presentano apposita polizza fidejussoria di pari importo a favore della Regione Lombardia. 5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia. La dirigente: Giuliana Cornelio ——— • ——— L.r. 31/2008 art. 12 – PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE – ANNO 2010 ALLEGATO A: ELENCO DEI RICHIEDENTI (in ordine alfabetico) N. Denominazione richiedenti Indirizzo Città Casteggio (PV) CAP 1 Agribio Via Torino, 17 27045 2 Agripromo Bergamo s.r.l. Via Borgo Palazzo 128 Bergamo 24125 3 Aop Unolombardia Via Cechov, 1 San Giuliano Milanese (MI) 20098 4 Associazione Cordon Bleu Via Dei Cappuccini 13 Bergamo 24121 5 Associazione Cuochi Valtellina e Valchiavenna Via Pietro Pedranzini, 21 Bormio (SO) 23032 6 Associazione Frutticoltori ed Agricoltori di Valle Brembana Viale Vittorio Veneto 2 Moio de’ Calvi (BG) 24010 7 Associazione Quarta Coordinata Via Ungaretti San Giuliano Milanese (MI) 20098 8 Associazione More Maiorum Via Trento, 18 Sondrio 23100 9 Associazione Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese Piazza Vittorio Veneto, 24 Broni (PV) 27043 10 Associazione Ricercatori Tartufi «trifulin mantuan» Via Barbi c/o Museo del Tartufo Bonizzo di Borgofranco sul Po (MN) 46020 11 Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani Largo Pradella, 1 Mantova 46100 12 Associazione Strada del Gusto Cremonese Corso Vittorio Emanuele, 17 Cremona 26100 13 Associazione Strada del Riso e dei Risotti Mantovani Piazza Sordello, 43 Mantova 46100 14 Associazione Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio Via Bergamo, 10 San Paolo d’Argon (BG) 24060 15 Associazione Strada del Vino Franciacorta Via Giuseppe Verdi, 53 Erbusco (BS) 25030 16 Assofloro Lombardia Viale Raimondi, 54 Vertemate con Minoprio (CO) 22070 17 Cantina Cooperativa Villa di Tirano e Bianzone s.c.a.r.l. Via Campagna, 17 Villa di Tirano (SO) 23030 18 Cantine della Valtenesi e della Lugana Via Pergola, 21 Moniga del Garda (BS) 25080 19 Casearia Bresciana CA.BRE Località Cabre 10 fraz. Cadignano Verolanuova (BS) 25028 25038 20 Circolo Enogastronomico Lombardo «la Franciacorta» Via Del Colle, 27 Rovato (BS) 21 Cissva Caseificio Sociale di Valle Camonica e del Sebino Via Briscioli, 40 Capo di Ponte (BS) 25044 22 Consorzio AB Commercio Carni Via Brenta 1/a Bagnolo Mella (BS) 25021 23 Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi Terre d’Acqua Largo Porta Pradella, 1 Mantova 46100 24 Consorzio Agrituristico Terre d’Acqua Viale Coni Zugna 58 Milano 20144 25 Consorzio di Tutela del Salame di Varzi Piazza Umberto I, 1 Varzi (PV) 27057 26 Consorzio Export Confagricoltura Lombarda Viale Isonzo 27 Milano 20135 27 Consorzio Export 3p.it Via Ruggera, 44 Pegognana (MN) 46020 28 Consorzio Melone Mantovano Piazza Sordello 43 Mantova 29 30 31 32 33 34 Consorzio Consorzio Consorzio Consorzio Consorzio Consorzio Pavia Export per la Tutela per la Tutela per la Tutela per la Tutela per la Tutela 35 36 37 38 39 Consorzio Consorzio Consorzio Consorzio Consorzio per la Tutela del Franciacorta Provinciale Tutela Vini Mantovani Tutela Mele di Valtellina Tutela Taleggio Tutela Lugana d.o.c. Via Regina Adelaide, 11 Pavia Via Bormio 26 Sondrio Via Andrea Costa 5/c Novara Via Trieste 66 Sondrio Via Collodi 4 Luino (VA) Via XXIV Giugno, 8 – San Martino della Desenzano del Garda (BS) Battaglia Via G. Verdi, 53 Erbusco (BS) Via P.F. Calvi, 28 Mantova Via Roma 54 Tovo S. Agata (SO) Via Roggia Vignola 9 Treviglio (BG) Viale Marconi, 2 Sirmione (BS) dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto del Formaggio Gorgonzola dop del Nome Bresaola della Valtellina della Formaggella del Luinese del Formaggio Grana Padano 46100 27100 23100 28100 23100 21016 25015 25030 46100 23030 24047 25019 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. Denominazione richiedenti Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1315 – Indirizzo Città CAP 40 Consorzio Tutela Moscato di Scanzo Via Abadia, 33/a Scanzorosciate (BG) 24020 41 Consorzio Tutela Valcalepio Via Bergamo, 10 San Paolo d’Argon (BG) 24060 42 Consorzio Volontario Vino d.o.c. San Colombano Via Ricetto – Castello Belgioioso San Colombano al Lambro (MI) 20078 43 Donne in Campo Lombardia Piazza Caiazzo 3 Milano 20124 44 E-Mo Via Pavese,35 Rozzano (MI) 20089 45 Ente Vini Bresciani Viale Della Bornata, 110 Brescia 25123 46 Farina Tipica del Lago di Garda Via Garibaldi 14 Bedizzole (BS) 25081 47 Fondazione Minoprio Viale Raimondi 54 Vertemate con Minoprio (CO) 22070 Milano 20136 48 Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell’Agricoltura Periurba- Via Col Moschin 10 na (ISTVAP) 49 Latteria Sociale Mantova Soc. Coop. Agricola. Via Fratelli Kennedy, n. 48 Porto Mantovano (MN) 46047 50 Latteria Sociale Valtellina Soc. Coop. Agricola Via Stelvio 139 Delebio (SO) 23014 51 Latteria Turnaria di Tignale Soc. Coop. Agricola Via Manzoni, 1 Tignale (BS) 25080 52 Latteria Soresina – Soc. Coop. Agricola Via Dei Mille, 13/17 Soresina (CR) 26015 53 La Versa S.p.A. Via F. Crispi, 15 Santa Maria la Versa (PV) 27047 54 Movimento Turismo del Vino Lombardo Via Domenichino, 12 Milano 20149 55 Pegaso Confraternita del Salame di Varzi Loc. Casa Minchino Ponte Nizza (PV) 27050 56 Soc Coop Agricola San Antonio in Valle Taleggio Via Roma 23 – c/o Casa Comunale Taleggio (BG) 24010 57 Strada dei Vini e dei Sapori del Garda Via Porto Vecchio, 34 Desenzano del Garda (BS) 25015 58 Strada del Vino Colli dei Longobardi Viale Bornata, n. 65 Brescia 25123 59 Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina Via Piazzi, 23 Sondrio 23100 60 Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani Via Ricetto, 3 Ala Est – Castello Belgioioso San Colombano al Lambro (MI) 20078 61 Torrevilla Viticoltori Associati Via Emilia, 4 Torrazza Coste (PV) 27050 62 Vignaioli Bergamaschi Soc. Coop. Agricola Via Bergamo, 10 San Paolo d’Argon (BG) 24060 L.r. 31/2008 art. 12 – PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE – ANNO 2010 ALLEGATO B: GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI N. Denominazione richiedenti 1 – – – – 2 3 Importo richiesto A Importo ammissibile A % Contributo % Produzione lombarda Contributo concesso A 80 267.900,00 267.900,00 40 100 107.160,00 AOP Unolombardia 79 120.100,00 120.100,00 40 100 48.040,00 Consorzio per la Tutela del Nome Bresaola della Valtellina 78 200.000,00 200.000,00 40 100 50.000,00 4 Strada dei Vini e dei Sapori del Garda 75 124.000,00 124.000,00 40 100 49.600,00 5 6 Cantine della Valtenesi e della Lugana – Consorzio per la tutela della Formaggella del Luinese (Capofila A.T.I.) – Cooperativa Agricola latte Varese – Consorzio Salame Prealpino Varesino – Associazione Viticoltori Varesini «Vi.Va» – Associazione Asparagi di Cantello Consorzio per la Tutela del Franciacorta Strada del Vino Colli dei Longobardi – Consorzio Pavia Export (Capofila A.T.I.) – Consorzio Tuttitaliafood Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani Consorzio Volontario Vino d.o.c. San Colombano Associazione Strada del Gusto Cremonese Associazione Strada del Vino Franciacorta Assofloro Lombardia Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola dop Latteria Soresina – Soc. Coop. Agricola Movimento Turismo del Vino lombardo Consorzio Export 3p.it Consorzio Provinciale Tutela Vini Mantovani Consorzio tutela Moscato di Scanzo Consorzio di Tutela del Salame di Varzi Consorzio Tutela Lugana d.o.c. 74 73 125.000,00 200.000,00 125.000,00 200.000,00 40 40 100 100 50.000,00 80.000,00 72 72 69 190.000,00 22.400,00 228.000,00 190.000,00 22.400,00 183.500,00 40 40 30 100 100 100 50.000,00 8.960,00 55.050,00 69 68 67 66 66 64 64 64 62 62 62 60 60 126.400,00 69.000,00 138.000,00 48.200,00 190.000,00 1.000.000,00 240.000,00 175.000,00 150.000,00 90.000,00 50.500,00 50.000,00 240.000,00 126.400,00 69.000,00 138.000,00 48.200,00 190.000,00 1.000.000,00 230.000,00 175.000,00 70.000,00 90.000,00 50.500,00 50.000,00 240.000,00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 100 100 80 40 100 100 75 100 100 100 80 37.920,00 20.700,00 41.400,00 14.460,00 45.600,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15.750,00 27.000,00 15.150,00 15.000,00 50.000,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ente Vini Bresciani (Capofila A.T.I.) Consorzio Per la Tutela dei Vini Botticini Doc Consorzio per la Tutela dei Vini Capriano del Colle Doc Consorzio per la Tutela dei Vini Garda Classico Doc Punti Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. Denominazione richiedenti Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1316 – Punti 60 Importo richiesto A Importo ammissibile A 130.000,00 130.000,00 % Contributo % Produzione lombarda 30 100 Contributo concesso A 23 Consorzio tutela Mele di Valtellina 24 La Versa S.p.A. 60 405.000,00 355.000,00 30 100 50.000,00 25 Fondazione Minoprio 59 185.500,00 185.500,00 25 100 46.375,00 26 Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina 59 47.000,00 47.000,00 25 100 11.750,00 27 Donne in Campo in Lombardia 59 45.000,00 45.000,00 25 100 11.250,00 28 Associazione Strada del Riso e dei Risotti Mantovani 58 78.000,00 78.000,00 25 100 19.500,00 29 Associazione Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese 58 90.000,00 90.000,00 25 100 22.500,00 30 Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi Terre d’Acqua 58 164.932,00 164.932,00 25 100 41.233,00 31 Latteria Sociale Mantova Soc. Coop. Agricola 58 117.000,00 72.000,00 25 100 18.000,00 32 Latteria Sociale Valtellina Soc. Coop. Agricola 58 150.000,00 150.000,00 25 100 37.500,00 33 Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani 58 175.000,00 175.000,00 25 100 43.750,00 34 Casearia Bresciana CA.BRE 58 190.000,00 190.000,00 25 100 47.500,00 35 Consorzio AB Commercio Carni 56 150.000,00 90.000,00 25 100 22.500,00 36 Associazione Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio 55 107.000,00 107.000,00 25 100 26.750,00 37 Consorzio Export Confagricoltura Lombarda 55 70.800,00 57.800,00 25 100 14.450,00 TOTALE 39.000,00 1.383.848,00 L.r. 31/2008 art. 12 – PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE – ANNO 2010 ALLEGATO C: GRADUATORIA DOMANDE NON FINANZIABILI CONTRIBUTO INFERIORE A A 5.000 N. 1 Denominazione richiedenti Soc. Coop. Agricola San Antonio in Valle Taleggio Punti 56 Importo richiesto A Importo ammissibile A 15.000,00 8.600,00 % Contributo % Produzione lombarda 25 100 Contributo concesso A 2.150,00 Domande con punteggio inferiore al minimo richiesto dal bando (inferiore a 55 punti) N. Denominazione richiedenti Punti Importo richiesto A Importo ammissibile A 45.200,00 2 Associazione Cuochi Valtellina e Valchiavenna 53 45.200,00 3 CISSVA Caseificio Sociale di Valcamonica e del Sebino 52 50.000,00 35.000,00 4 Vignaioli Bergamaschi S.C.A. 52 157.000,00 104.000,00 5 Agripromo Bergamo s.r.l. 50 182.000,00 182.000,00 6 Cantina Cooperativa Villa di Tirano e Bianzone s.c.a.r.l. 50 33.700,00 25.900,00 7 Torrevilla Viticoltori Associati 50 46.000,00 46.000,00 8 Associazione More Maiorum 49 75.892,00 75.892,00 9 Agribio 46 75.250,00 75.250,00 10 Associazione Quarta Coordinata 46 25.000,00 25.000,00 11 Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell’Agricoltura Periurbana (ISTVAP) 45 170.000,00 170.000,00 12 Consorzio Agrituristico Terre d’Acqua 41 30.000,00 30.000,00 13 Associazione Cordon Bleu 37 49.500,00 49.500,00 14 Pegaso Confraternita del Salame di Varzi 33 50.000,00 50.000,00 15 Latteria Turnaria di Tignale 32 28.000,00 8.000,00 16 Associazione Ricercatori Tartufi «Trifulin mantuan» 29 13.296,00 13.296,00 17 Associazione Frutticoltori ed Agricoltori di Valbrembana 23 33.000,00 33.000,00 18 Circolo Enogastronomico Lombardo «La Franciacorta» 13 23.000,00 23.000,00 L.r. 31/2008 art. 12 – PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE – ANNO 2010 ALLEGATO D: GRADUATORIA DOMANDE NON AMMISSIBILI 1 Consorzio Melone Mantovano Domanda giunta fuori termine 2 E-MO Domanda giunta fuori termine 3 Farina Tipica del Lago di Garda Il soggetto non rientra tra quelli ammissibili ai sensi del della d.g.r. 7946/08 Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 1317 – D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza [BUR20100125] [4.6.4] D.d.s. 8 marzo 2010 - n. 2154 Determinazione delle tariffe professionali per guide alpinemaestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l’anno 2010 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PRATICA SPORTIVA Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 2.4.1.3. «Promozione e sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni sportive, anche attraverso interventi specifici»; Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» che al comma 6 dell’art. 13 prevede che con regolamento regionale siano definite le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei Collegi regionali; Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, cosı̀ come modificato dal r.r. 18 dicembre 2009 n. 6 inerente la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26; Visto in particolare l’art. 28 del sopra citato regolamento, il quale al comma 1 prevede che, con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno siano fissati i valori massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine; Considerato che l’art. 2 comma 1 lett. a) del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, relativamente alle attività libero professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; Viste le tariffe anno 2010 presentate con nota del 4 marzo 2010 dal Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia come da allegato «A» facente parte sostanziale del presente atto e che risultano meritevoli di approvazione; Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe massime IVA esclusa delle guide alpine e aspiranti guide alpine e delle tariffe massime IVA esclusa degli accompagnatori di media montagna e di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e dal r.r. n. 10/2004; Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1) di approvare le tariffe massime IVA esclusa per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna da applicarsi su tutto il territorio della Lombardia per l’anno 2010, cosı̀ come proposte dal Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e riportate nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento e, conseguentemente, sul sito internet della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura pratica sportiva: Ivana Borghini ——— • ——— Allegato A) TIPO DI PRESTAZIONE Guide alpine e aspiranti guida alpina: Attività didattiche: Sito naturale Attività didattiche e accompagnamento su: neve, roccia, ghiaccio, e sci-alpinismo Attività didattiche e accompagnamento su: terreno escursionistico, sentieri, percorsi naturalistici in ambiente montano Attività di sovraintendenza tecnica a lavori in esposizione Tariffa max Euro 55 Oraria Euro 286 Giornaliera Euro 264 Giornaliera Euro 319 Giornaliera Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 TIPO DI PRESTAZIONE Tariffa max Accompagnatori di media montagna: Attività didattiche e accompagnamento Euro 264 Giornaliera su: terreno escursionistico, sentieri, per- Euro 55 Oraria corsi naturalistici in ambiente montano D.G. Commercio, fiere e mercati [BUR20100126] [4.6.1] D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2141 D.d.u.o. 25 novembre 2009 n. 12555 – Progetto strategico Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia – 3º bando - Presa d’atto delle richieste di contributo presentate a sportello per l’integrazione di distretti diffusi e conseguente assegnazione dei contributi IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI Vista la d.g.r. 6 maggio 2009 n. 9399 «Piano triennale degli Interventi 2008-2010 sul commercio. Modalità per l’attuazione dell’iniziativa – Promozione dei Distretti del Commercio – (d.c.r. 527/2008)» che ha approvato i criteri per la promozione dei Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione dei sistemi distributivi, mediante il quale si intende indurre le componenti pubbliche e private a sviluppare modalità innovative di interrelazione finalizzata a sostenere, rilasciare e potenziare la competitività di sistema delle realtà urbane lombarde; Vista la d.g.r. 9 novembre 2009 n. 10478 «Piano triennale degli interventi 2008-2010 sul commercio – Modalità per l’attuazione dell’iniziativa “Promozione dei distretti del commercio – 3º bando”» che tra l’altro ha destinato all’attuazione degli interventi previsti dal bando una dotazione finanziaria complessiva pari ad C 18.761.408,25, successivamente integrata per C 9.000.000,00 con d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11307, per un totale complessivo pari a C 27.761.408,25; Dato atto inoltre che, come disposto dalla deliberazione succitata, alle risorse complessive sopra indicate potranno essere sommate le assegnazioni da parte dello Stato a valere sulla delibera CIPE 23 novembre 2007 n. 125 «Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all’art. 16 comma 1 della legge 7 agosto 1997 n. 266» oltre alle risorse regionali resesi disponibili, a seguito di economie sui programmi precedenti; Visto il d.d.u.o. 25 novembre 2009 n. 12555 «Approvazione del 3º bando – Distretti Diffusi di Rilevanza Intercomunale» con il quale sono state individuate due differenti misure di intervento: • formazione di nuovi Distretti Diffusi di rilevanza intercomunale (risorse finanziarie destinate C 16.761.408,25); • integrazione di Distretti Diffusi già esistenti (risorse finanziarie destinate C 2.000.000,00); Dato atto altresı̀ che il bando citato prevede che i contributi relativi alle istanze di integrazione di Distretti del Commercio già esistenti, vengano assegnati in base all’ordine cronologico di inoltro postale delle richieste; Verificato che sono pervenute n. 10 richieste di integrazione di Distretti Diffusi già esistenti per un totale di contributi richiesti pari a C 1.349.341,11 e che le stesse risultano ammissibili a finanziamento; Preso atto che il Nucleo di Valutazione delle richieste di contributo riferite al 3º bando Distretti, costituito con d.d.u.o. 3 febbraio 2010 n. 800, nel corso della seduta del 25 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole all’approvazione delle n. 10 richieste presentate per l’integrazione di Distretti già esistenti, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso; Decreta 1. di approvare le richieste di integrazione di Distretti Diffusi già esistenti come da allegato A, parte integrante e sostanziale Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1318 – del presente provvedimento, assegnando contributi per un totale di C 1.349.341,11 la cui copertura è a valere sul «Fondo per lo sviluppo dei Distretti del Commercio» a tale scopo costituito presso Finlombarda S.p.A., cosı̀ come disposto dalla d.g.r. 6 maggio 2009 n. 9399; 2. in attuazione di quanto previsto dal bando al punto 5 in merito allo scorrimento della graduatoria utilizzando fondi residui non assegnati, la disponibilità finanziaria di C 650.658,89, viene destinata all’integrazione delle risorse finanziarie relative alla misura «Formazione di nuovi Distretti Diffusi di rilevanza intercomunale», il cui totale complessivo si attesta conseguentemente in C 26.412.067,14; 3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore del bando in oggetto per gli adempimenti di competenza; 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.commerciofiere.regione.lombardia.it. Il dirigente: Enrico Capitanio ——— • ——— ALLEGATO A VERIFICA AMMISSIBILITÀ INTEGRAZIONI DUC Progr. TITOLO DISTRETTO CAPOFILA (Comune, C.M., Unione Comuni) Prov. INTEGRAZIONE NUOVI COMUNI RICADUTA TERRITORIALE DEFINITIVA DEL DISTRETTO Contributo Costi richiesto coordinamento (escluso costi richiesti coordinamento) (C) (C) 78.952,76 6.000,00 Tot. contributo assegnato (C) 1 DISTRETTO CENTRO SULZANO LAGO BRESCIANO BS MARONE, ZONE SULZANO – SALE MARASINO – MONTISOLA – MARONE – ZONE 2 DISTRETTO DIFFUSO ORZINUOVI POLO ORCEANO BS BARBARIGA ORZINUOVI, BARBARIGA, ORZIVECCHI, POMPIANO 100.000,00 3.000,00 103.000,00 3 UN PERCORSO VIA LAGO PER LO SHOPPING TRA I COMUNI DI VARENNA, LIERNA, BELLANO, PERLEDO VARENNA LC ESINO LARIO, PRIMALUNA, TACENO, VENDROGNO, CRANDOLA VALSASSINA VARENNA, LIERNA, BELLANO, PERLEDO, ESINO LARIO, PRIMALUNA, TACENO, VENDROGNO, CRANDOLA VALSASSINA 250.000,00 15.000,00 265.000,00 4 ABBIATEGRASSO: CENTRO COMMERCIALE NATURALE ABBIATEGRASSO MI ROBECCO SUL NAVIGLIO ABBIATEGRASSO – ROBECCO SUL NAVIGLIO 100.000,00 3.000,00 103.000,00 5 DISTRETTO DIFFUSO ROSATE DEL COMMERCIO DI ROSATE MI CUSAGO ROSATE, ALBAIRATE, GAGGIANO, VERMEZZO, CUSAGO 100.000,00 3.000,00 103.000,00 6 GLI ITINERARI DEL MERCANTE: VALORIZZAZIONE DI PERCORSI DI SCAMBIO NEI TERRITORI AI PIEDI DELLE COLLINE MORENICHE MN MONZAMBANO, VOLTA MANTOVANA MONZAMBANO – VOLTA MANTOVANA – GOITO – CAVRIANA – SOLFERINO – GUIDIZZOLO – MEDOLE 200.000,00 3.000,00 203.000,00 7 COMMERCIANDO CASTEL TRA CASTELLI E GOFFREDO CASALI DELL’AQUILA E DEL LEONE MN GAZOLDO DEGLI CASTEL GOFFREDO, IPPOLITI, CERESARA CASALMORO, CSALOLDO, CASTIGLIONE D/STIVIERE, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, CERESARA 16.082,95 3.000,00 19.082,95 8 DAL MINCIO AL PO, BAGNOLO SAN FORTEZZE, SCAMBI VITO E DEVOZIONE» IN TERRE VIRGILIANE E MATILDICHE MN RODIGO BAGNOLO SAN VITO, RODIGO, CURTATONE, S. BENEDETTO PO, VIRGILIO 100.000,00 3.000,00 103.000,00 9 UNA STRADA, UN DISTRETTO: LA VIA EMILIA TRA CASTEGGIO E BRONI PV STRADELLA BRONI – STRADELLA – ROBECCO PAVESE – TORRICELLA VERZATE – REDAVALLE – CAMPOSPINOSO – SANTA GIULETTA – BORGO PRIOLO – CIGOGNOLA – ALBAREDO ARNABOLDI – CORVINO SAN QUIRICO – CASTEGGIO 100.000,00 0,00 100.000,00 10 EVENTI E SHOPPING MORBEGNO TRA MORBEGNO, COSIO VALTELLINO E LA COSTIERA DEI CECH SO CIVO, MELLO, VALMASINO, CERCINO E COSIO VALTELLINO MORBEGNO – TRAONA – DAZIO – CIVO, MELLO, VALMASINO, CERCINO E COSIO VALTELLINO 250.305,40 15.000,00 265.305,40 1.295.341,11 54.000,00 1.349.341,11 GUIDIZZOLO BRONI TOTALI 84.952,76 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile [BUR20100127] Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1319 – [5.3.5] D.d.s. 4 febbraio 2010 - n. 861 Integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Silea S.p.A. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale ed impianto in via L. Vassena n. 6 Valmadrera (LC), con d.d.s. n. 11937 del 16 ottobre 2007 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI Omissis Decreta 1. di prendere atto dell’avvenuta certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 della ditta Silea S.p.A., con sede legale ed impianto in via L. Vassena n. 6 – Valmadrera (LC); 2. di integrare l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. 11937/07, rideterminando in C 1.241.620,31 l’ammontare totale della fideiussione che la ditta Silea S.p.A. deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativamente alle operazioni di: • incenerimento a terra (D10) di rifiuti pari a C 423.907,81; • deposito preliminare (D15) di 2.450 m3 di rifiuti urbani e speciali non pericolosi pari a C 432.719,00; • deposito preliminare (D15) di 210 m3 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (sanitari) pari a C 74.182,50; • deposito preliminare (D15) di 66 m3 di rifiuti speciali pericolosi (polveri da impianti abbattimento fumi) pari a C 23.314,50; • deposito preliminare (D15) di 140 m3 di rifiuti speciali non pericolosi (scorie) pari a C 24.726,80; • messa in riserva (R13) di 560 m3 di rifiuti speciali non pericolosi (scorie) pari a C 9.890,72; • deposito preliminare (D15) di 25 m3 di rifiuti speciali pericolosi (fanghi) pari a C 8.831,25; • messa in riserva (R13) di 60 m3 di rifiuti speciali non pericolosi (ROT) pari a C 1.059,72; • recupero (R3) di 684 t/a di rifiuti speciali non pericolosi (ROT) pari a C 21.195,38; PIATTAFORMA PROVINCIALE • messa in riserva (R13) di 4215 m3 di rifiuti urbani non pericolosi pari a C 74.445,33; • messa in riserva (R13) di 80 m3 di rifiuti urbani pericolosi pari a C 2.826,00; • deposito preliminare (D15) di 535 m3 di rifiuti urbani non pericolosi pari a C 94.491,70; • recupero e smaltimento (D13, D14, R3, R4) di 32.000 t/anno di rifiuti urbani non pericolosi pari a C 42.390,77; PIATTAFORMA INTERCOMUNALE • messa in riserva (R13) di 144 m3 di rifiuti urbani non pericolosi pari a C 2.543,33; • messa in riserva (R13) di 18 m3 di rifiuti urbani pericolosi pari a C 635,85; • deposito preliminare (D15) di 25,25 m3 di rifiuti urbani non pericolosi pari a C 4.459,65. L’importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, in applicazione dell’art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, a fronte dell’avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell’art. 210, comma 3, lettera h) del d.lgs. 152/2006 è ridefinito in C 744.972,18; la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l’attività in essere; 3. di stabilire che la ditta dovrà prestare opportuna appendice o una nuova garanzia finanziaria alla Regione Lombardia, adeguata a quanto modificato con il presente provvedimento e in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04, successivamente all’accettazione della quale potrà essere svincolata la polizza già prestata ed accettata; 4. di approvare la proroga al 30 giugno 2010 della data di completamento delle prescrizioni di cui al d.d.s. n. 11937/07; 5. di trasmettere copia conforme del presente atto a mezzo raccomandata a/r all’impresa, disponendo che l’efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento; 6. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Lecco, al Comune di Valmadrera (LC), ad ARPA dipartimento di Lecco e di disporre la pubblicazione dell’estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 7. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui al d.d.s. 11937/07 e s.m.i. che non siano in contrasto con quelle di cui al presente atto; 8. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali; 9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione. Il dirigente della struttura usi delle acque e ciclo integrato del rifiuti: Roberto Cerretti [BUR20100128] [5.3.5] D.d.s. 18 febbraio 2010 - n. 1437 Diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta ASM Lomellina Inerti s.r.l., con sede legale in viale Petrarca 68 – Vigevano (PV), per l’impianto in Galliavola (PV) di cui all’All. 1, punto 5.4 del d.lgs. 59/05 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI Omissis Decreta 1. di denegare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla ditta ASM Lomellina Inerti s.r.l., con sede legale in viale Petrarca 68 – Vigevano (PV), per l’impianto in Galliavola (PV) di cui all’All. 1, punto 5.4 del d.lgs. 59/05; 2. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Pavia per la successiva trasmissione a mezzo raccomandata a/r all’impresa e comunicazione al Comune di Galliavola e ad ARPA dipartimento di Pavia, nonché di comunicare il presente decreto alla D.G. Territorio ed Urbanistica – Struttura VIA e di disporre la pubblicazione dell’estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 3. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali; 4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione. Il dirigente della struttura usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti: Roberto Cerretti D.G. Industria, PMI e cooperazione [BUR20100129] [4.0.0] D.d.u.o. 5 marzo 2010 - n. 2070 Ampliamento della terza finestra per la richiesta dei voucher di cui al bando «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all’estero» approvato con decreto n. 436 del 22 gennaio 2010 IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SEMPLIFICAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE Visto il d.d.u.o. n. 436 del 22 gennaio 2010, con il quale è stato Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1320 – approvato il bando: «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all’estero»; Richiamato in particolare il punto 10 del predetto bando «Modalità e termini di richiesta del voucher», che prevede che: «Sarà possibile richiedere il voucher sulla base della programmazione trimestrale dei calendari fieristici internazionali (sia per la partecipazione in forma individuale che per la partecipazione in forma collettiva), come di seguito indicato: • dal 25 febbraio 2010, per fiere in calendario dall’1 marzo fino al 14 giugno 2010; • dal 5 maggio 2010, per fiere in calendario fino al 14 settembre 2010; • dal 5 agosto 2010, per fiere in calendario fino al 14 dicembre 2010; • dal 5 novembre 2010, per fiere in calendario fino al 14 marzo 2011»; Dato atto che la terza finestra per la prenotazione dei voucher prevista dal 5 agosto 2010, per fiere in calendario fino al 14 dicembre 2010 ricade, in parte, durante il periodo estivo e lascia troppo poco margine temporale alle imprese per la prenotazione dei voucher relativi alle fiere che si svolgono a settembre; Considerato opportuno per quanto sopra espresso, ampliare il termine temporale di prenotazione della terza finestra, previsto al punto 10 del bando, anticipando al 23 luglio 2010 la data utile per le imprese per la richiesta dei voucher per fiere in calendario fino al 14 dicembre 2010; Decreta Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate: 1. di ampliare il termine temporale di prenotazione della terza finestra, previsto dal bando «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all’estero» – punto 10, «Modalità e termini di richiesta del voucher» anticipando al 23 luglio 2010 la data utile per le imprese per la richiesta dei voucher per fiere in calendario fino al 14 dicembre 2010; 2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.industria.regione.lombardia.it il presente provvedimento. Il dirigente della U.O. semplificazione e internazionalizzazione: Cristina Colombo [BUR20100130] [4.0.0] D.d.s. 15 marzo 2010 - n. 2389 Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006) – VII provvedimento IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE Visti: – la l.r. n. 1/99 «Politiche regionali del lavoro dei servizi per l’impiego» che all’art. 10, comma 7, lett. d) istituisce un Fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali del lavoro autonomo; – la l.r. n. 22/06 «Il mercato del lavoro in Lombardia» che all’art. 24 prevede la promozione ed il sostegno da parte della Regione di interventi finalizzati all’avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati, a valere sul Fondo di rotazione costituito ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. d, l.r. 1/99; – la lettera di incarico stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. in data 4 agosto 2008 (n. 12065/RCC del 3 dicembre 2008), che affidano a Finlombarda S.p.A. la gestione del Fondo di rotazione previsto dalla l.r. 22/06; – la d.g.r. n. 9192 del 30 marzo 2009 «Determinazioni in merito alla riattivazione della misura a sostegno delle nuove attività imprenditoriali di cui alla d.g.r. n. 7044/2008 (art. 24, l.r. 22/2006)» con la quale è stato predisposto il rilancio degli interventi per l’avvio delle nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 10 l.r. 1/99, precedentemente approvati con d.d.u.o. n. 13502/2007; – il d.d.s. n. 3390 del 7 aprile 2009 con la quale è stata approvata la riapertura dello sportello per l’avvio delle nuove attività Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani (18-35 anni), donne, soggetti svantaggiati – ai sensi dell’art. 24 della l.r. 22/2006»; – il d.d.g. n. 7632 del 24 luglio 2009 di costituzione del Nucleo di Valutazione in merito alla verifica degli esiti delle istruttorie delle domande presentate a valere sul Fondo di rotazione per le nuove attività imprenditoriali (art. 24 l.r. 22/06); – il d.d.s. n. 7870 del 29 luglio 2009 che rettifica il punto 7, art. 3, Allegato A, al d.d.s. n. 3390/2009; – il d.d.s. n. 7973 del 30 luglio 2009 – I Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»; – il d.d.s. n. 9625 del 28 settembre 2009 – II Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»; – il d.d.s. n. 11005 del 28 ottobre 2009 – III Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»; – il d.d.s. n. 11790 dell’11 novembre 2009 – IV Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»; – il d.d.s. n. 14351 del 22 dicembre 2009 – V Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»; – il d.d.s. n. 1227 del 15 febbraio 2010 – VI Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»; Vista la nota di Finlombarda S.p.A. del 24 febbraio 2010 pervenuta in data 26 febbraio 2010 prot. R1.2010.0002613, con la quale sono state inoltrate le schede istruttorie relative a complessive n. 37 domande; Considerato che il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 26 febbraio 2010: – ha valutato le istruttorie di n. 37 domande presentate nel periodo: dal 14 ottobre 2009 al 30 novembre 2009, ai sensi del bando sopra citato, ed ha predisposto gli elenchi di n. 27 domande ritenute ammissibili, n. 8 domande ritenute non ammissibili, n. 2 domande sospese, da valutare nei prossimi incontri, cosı̀ come riportato nei verbali e nei relativi allegati, conservati agli atti presso la Struttura «Servizi a sostegno delle imprese»; – ha verificato che il fabbisogno finanziario complessivo per gli interventi di finanziamento a favore di n. 27 imprese ritenute ammissibili indicate nell’Allegato A pari ad C 2.418.000,00 di cui C 1.692.600,00 quota Fondo regionale, trova copertura nella dotazione del Fondo di rotazione per il finanziamento di attività imprenditoriali e del lavoro autonomo, costituito presso Finlombarda S.p.A. ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettera d) della l.r. 1/1999; Recepite le risultanze del Nucleo di Valutazione; Ritenuto pertanto di approvare, come risulta dai documenti allegati al presente atto: • l’elenco delle domande ammesse al finanziamento (Allegato A); • l’elenco delle domande non ammesse al finanziamento (Allegato B); Dato atto che la concessione dei finanziamenti alle imprese beneficiarie di cui all’Allegato A, è subordinata al rispetto della soglia degli aiuti «de minimis», come stabilito dal Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea del 28 dicembre 2006; Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso; Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII Legislatura; per le motivazioni espresse in premessa Decreta 1) di approvare, gli esiti dell’istruttoria finale relativa a n. 35 domande presentate nel periodo 15 ottobre 2009-30 novembre Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1321 – 2009 ai sensi del bando per l’avvio di nuove attività imprenditoriali (d.d.s. n. 3390/2009), cosı̀ come specificato negli allegati di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: • Allegato A – Elenco delle domande ammesse al finanziamento (n. 27) – periodo: dal 9 novembre 2009 al 30 novembre 2009; • Allegato B – Elenco delle domande non ammesse al finanziamento (n. 8) – con relativa motivazione – periodo: dal 15 ottobre 2009 al 30 novembre 2009; 2) di concedere alle imprese indicate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il finanziamento complessivo di C 2.418.000,00 di cui C 1.692.600,00 quota Fondo regionale, secondo i corrispettivi in esso specificati; 3) di comunicare alle imprese interessate gli esiti della valutazione di cui al presente atto; 4) di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A. per gli adempimenti di competenza; 5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia, www.industria.regione.lombardia.it. Il dirigente della struttura servizio a sostegno delle imprese: Marina Gori ——— • ——— Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Nr. Data invio elettronico Data invio cartaceo Id domanda Importo finanziato Quota fondo regionale 1 09/11/2009 16/11/2009 13749706 VORTEX S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE VIA FERRARI 31 20010 ARLUNO (MI) VIA FERRARI 31 20010 ARLUNO (MI) 190.000,00 150.000,00 105.000,00 2 09/11/2009 13/11/2009 14117002 L’ALTERNATIVA S.R.L. VIA LIBERTÀ 52 22070 GUANZATE (CO) VIA LIBERTÀ 52 22070 GUANZATE (CO) 158.000,00 126.000,00 88.200,00 3 10/11/2009 11/11/2009 14139215 HAPPY BABY SRL VIA MORETTO 18 25030 CASTEL MELLA (BS) VIA MORETTO 18 25030 CASTEL MELLA (BS) 177.299,20 140.000,00 98.000,00 4 11/11/2009 19/11/2009 14125878 ANTICA TRATTORIA S.R.L. VIA MARCONI 20/A 25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS) VIA MARCONI 20/A 25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS) 188.804,00 150.000,00 105.000,00 5 11/11/2009 13/11/2009 14051992 ELECTRIC & CONSULTING GROUP SRL VICOLO SERIOLO 1 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) VIA DEI SABBIONCELLI, 27 24050 COVO (BG) 72.500,00 58.000,00 40.600,00 6 11/11/2009 12/11/2009 14151795 POKERMANIA DI CONTESINI DANIELE E C. S.A.S. VIA REPUBBLICA 90 26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA MACCHIAVELLI, 9 – FRAZ. VICOBELLIGNANO 26041 CASALMAGGIORE (CR) 145.000,00 115.000,00 80.500,00 7 12/11/2009 16/11/2009 14054126 FLALBE S.R.L. VIA JACINI 228 20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA JACINI 228 20010 MARCALLO CON CASONE (MI) 200.000,00 150.000,00 105.000,00 8 12/11/2009 16/11/2009 14131852 J&V STORE S.R.L. VIA REPUBBLICA 36 20026 NOVATE MILANESE (MI) VIA REPUBBLICA 36 20026 NOVATE MILANESE (MI) 22.740,00 18.000,00 12.600,00 9 12/11/2009 17/11/2009 14176489 FEELING GOOD S.R.L. VIA ROMA 1 24030 CAPRINO BERGAMASCO (BG) VIA ROMA 1 24030 CAPRINO BERGAMASCO (BG) 130.000,00 100.000,00 70.000,00 10 12/11/2009 16/11/2009 13959506 IL CUORE DEI SAPORI S.A.S. DI OLIVERI RITA VIA G. DI VITTORIO 62 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) VIA FARINI, 38/A 20159 MILANO 117.500,00 90.000,00 63.000,00 11 14/11/2009 14/11/2009 14165876 SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA PADANA INFERIORE 15 26039 VESCOVATO (CR) VIA REPUBBLICA 36/A – FRAZ. PERSICHELLO 26043 PERSICO DOSIMO (CR) 188.500,00 150.000,00 105.000,00 12 16/11/2009 19/11/2009 14205485 OLTRECIOCC S.A.S. DI SANTINOLI VALERIA & C. VIA VOLTA 7 27055 RIVANAZZANO (PV) VIA VOLTA 7 27055 RIVANAZZANO (PV) 202.584,00 100.000,00 70.000,00 13 17/11/2009 25/11/2009 14218585 ARS & TECHNOLOGY S.R.L. VIA ENRICO TOTI 29 20052 MONZA (MB) VIALE SANTA CATERINA 20 20047 BRUGHERIO (MI) 167.742,67 130.000,00 91.000,00 14 18/11/2009 20/11/2009 14106327 IL QUADRIFOGLIO SNC DI BERTONI STEFANIA E FRACASSI SIMONE VIA GIOVANNI PAOLO II, 45 25020 AZZANO MELLA (BS) VIA GIOVANNI PAOLO II, 45 25020 AZZANO MELLA (BS) 59.236,20 47.000,00 32.900,00 15 18/11/2009 19/11/2009 14051108 RENTAL-WORK-CITY S.R.L. VIA DELLA REPUBBLICA 7/9 29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC) VIA PIPPIA, 24 26100 CREMONA (CR) 207.642,00 150.000,00 105.000,00 16 19/11/2009 19/11/2009 14205528 2G PARRUCCHIERE S.N.C. DI ISABELLA E STEFANIA ERBA VIA PORTA D’ARNOLFO 75 20046 BIASSONO (MB) VIA PORTA D’ARNOLFO 75 20046 BIASSONO (MB) 112.500,00 90.000,00 63.000,00 17 19/11/2009 21/11/2009 14104999 LANDO 2009 SRL VIA CARDINAL TOSI 6/C 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDINAL TOSI 6/C 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 85.000,00 68.000,00 47.600,00 18 20/11/2009 23/11/2009 14250577 LA FENICE SAS DI ARIENTI PIERA & C. VIA REGINA 61 22010 SORICO (CO) VIA REGINA 61 22010 SORICO (CO) 131.175,00 100.000,00 70.000,00 19 20/11/2009 21/11/2009 14226889 ALIQUO CONSULTING SRL VIA XX SETTEMBRE 24 25100 BRESCIA (BS) VIA XX SETTEMBRE 24 25100 BRESCIA (BS) 125.000,00 100.000,00 70.000,00 20 25/11/2009 25/11/2009 14328425 SALUTE E SERVIZI S.R.L. VIA DI VITTORIO 22 20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA DI VITTORIO 22 20019 SETTIMO MILANESE (MI) 109.000,00 87.000,00 60.900,00 Sede legale Sede operativa – 1322 – Y Investimento ammesso Denominazione impresa Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ALLEGATO A) «ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE» – PERIODO: DAL 9 NOVEMBRE 2009 AL 30 NOVEMBRE 2009 Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Data invio elettronico Data invio cartaceo Id domanda Investimento ammesso Importo finanziato Quota fondo regionale 21 26/11/2009 03/12/2009 14335510 D.M. INOX DI DELINDATI MARCO E MALOSIO DANILO S.N.C. VIA ENRICO MATTEI 11/13 26020 MADIGNANO (CR) VIA ENRICO MATTEI 11/13 26020 MADIGNANO (CR) 62.000,00 49.000,00 34.300,00 22 26/11/2009 27/11/2009 14338658 LA PIADA DI LIOTTO BARBARA & C. S.N.C. VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20096 PIOLTELLO (MI) VIA SAN ANTONIO 20066 MELZO (MI) 62.390,00 45.000,00 31.500,00 23 26/11/2009 27/11/2009 14344371 LUGENEM DI BELLINI LUCA & C. S.N.C. PIAZZA RISORGIMENTO 1 20048 CARATE BRIANZA (MB) PIAZZA RISORGIMENTO 1 20048 CARATE BRIANZA (MB) 45.000,00 35.000,00 24.500,00 24 29/11/2009 03/12/2009 14257562 PASTA FRESCA BRAMBILLA DI STEFANIA MA- VIA MELZO 2 TERA 20129 MILANO VIA MELZO 2 20129 MILANO 25.041,00 20.000,00 14.000,00 25 30/11/2009 01/12/2009 14372318 GALLERY S.A.S. DI POZZOLI C. & C. VIA L. DA VINCI 15 21047 SARONNO (VA) CORSO MAGENTA 34/36 20025 LEGNANO (MI) 96.585,00 75.000,00 52.500,00 26 30/11/2009 03/12/2009 14379208 A.Y. S.A.S. DI FRATUS YOUNG & C. VIA TRIESTE 23/25 24057 MARTINENGO (BG) VIA TRIESTE 23/25 24057 MARTINENGO (BG) 60.000,00 45.000,00 31.500,00 27 30/11/2009 03/12/2009 14334633 HUMPALUMPA DI ROBERTA CHAPPUIS VIA CESARE BATTISTI 132 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA CESARE BATTISTI 132 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) 41.400,00 30.000,00 21.000,00 3.182.639,07 2.418.000,00 1.692.600,00 Denominazione impresa Sede legale Sede operativa TOTALE Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Nr. ALLEGATO B) «ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE» – PERIODO: DAL 15 OTTOBRE 2009 AL 30 NOVEMBRE 2009 Id domanda 1 15/10/2009 17/10/2009 13844447 FERRARIS ROBERTA 2 05/11/2009 10/11/2009 14053667 MOON MANAGEMENT S.R.L. 3 09/11/2009 – 14133600 LOZIO S.N.C. DEI F.LLI LOZIO FEDERICO & ROBERTA 4 12/11/2009 13/11/2009 14147532 HALOSAL S.R.L. 5 16/11/2009 24/11/2009 13192864 ASILO NIDO FATE E FOLLETTI DI ZOCCHI DIANA 6 19/11/2009 – 14214734 HARRIET MOLL 7 26/11/2009 26/11/2009 14294526 CAPELLI PAZZI S.A.S. DI VERONICA MICLEUSANU E C. 8 30/11/2009 – 14383261 NERUDA DI CUETO GABRIEL Denominazione impresa Sede legale VIA ALFIERI 20 22072 CERMENATE (CO) VIA ALDO MORO 44 25100 BRESCIA VIA SAN GIOVANNI BOSCO 4 20052 MONZA (MB) VIA WASHINGTON GIORGIO 98 20146 MILANO VIA CARDINAL SIMONE 3 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA MERULA 62 20142 MILANO VIA MASCHERONI 3 27100 PAVIA VIA PAOLO VI, 9 20020 MASNAGO (MI) Motivazione Non rispetto degli «Obblighi dei beneficiari» (art. 12, Allegato A al d.d.s. 3390/2009). Rinuncia – comunicata con nota del 10/02/2010. Documentazione cartacea non pervenuta (art. 8, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009). Rinuncia – comunicata con nota del 16/02/2010. Rinuncia – comunicata con nota del 17/02/2010. documentazione cartacea non pervenuta (art. 8, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009). Rinuncia – comunicata con nota del 10/02/2010. Documentazione cartacea non pervenuta (art. 8, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009). Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Data invio cartaceo – 1323 – Data invio elettronico Y Nr. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D.G. Infrastrutture e mobilità [BUR20100131] Y – 1324 – [5.3.4] D.d.s. 18 marzo 2010 - n. 2639 Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi regionale, in attuazione della l.r. 11/2009 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA Vista l.r. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti»; Richiamata la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11413 «Incentivazione al rinnovo del parco autovetture adibite al sevizio taxi con caratteristiche ecologiche per l’anno 2010» con cui si sono approvati i criteri e gli interventi per l’accesso al finanziamento regionale per la riqualificazione del parco auto del servizio taxi per l’anno 2010; Considerato che con la citata delibera n. 8/11413/2010, la Giunta regionale ha stabilito di dare mandato al dirigente della «Struttura Programmazione e Regolazione del Trasporto Pubblico» della Direzione Generale «Infrastrutture e Mobilità» di procedere con proprio provvedimento all’adozione del bando contenente le procedure di accesso al contributo regionale, le relative modalità di erogazione, nonché le relative modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per l’immatricolazione di nuove autovetture e per gli interventi di trasformazione e predisposizione al trasporto di soggetti portatori di handicap effettuati, dai soggetti interessati, nel periodo compreso dall’1 novembre 2008 sino al 15 marzo 2010 per: a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 35% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo di C 6.000,00, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a diesel; b) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 30% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo di C 4.500,00, in caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto a); c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo di C 6.000,00, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a benzina; d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 20% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo di C 4.000,00, in caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto c); e) trasformazione delle autovetture, di classe ambientale almeno Euro 4, da alimentazione a benzina ad alimentazione a metano/GPL, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto; f) predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto; Considerato altresı̀ che si rende necessario esplicitare l’ulteriore previsione relativa all’acquisto di autovettura nuova di fabbrica di prima immatricolazione da destinare a servizio taxi, anche per l’acquisto in assenza di autovettura sostituita e che in questo caso il richiedente rientrerà: • nella tipologia di intervento di cui al punto a) del precedente considerato, se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica; • nella tipologia di intervento di cui al punto c) del precedente considerato, se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/ GPL; Dato atto che la citata delibera n. 8/11413/2010 stabilisce: • di non ammettere, per i finanziamenti relativi all’acquisto di autovetture nuove di prima immatricolazione, i soggetti che hanno stipulato contratti di leasing per l’acquisto; • di procedere alla formazione di un’unica graduatoria, per tutte le tipologie di intervento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, ordinando le domande ammissibili secondo il seguente ordine di priorità: – essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente fino a 50.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009; – essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente da 50.001 fino a 150.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009; – essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente superiore a 150.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009; a parità di appartenenza ad una delle fasce precedentemente elencate, le domande sono ordinate secondo: – l’ordine cronologico crescente della data di immatricolazione delle autovetture per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); – la data di fatturazione per gli interventi di cui alle lettere e) e f); • di procedere a parità di data, di immatricolazione o fatturazione, dando la precedenza al richiedente che ha presentato per primo la richiesta di contributo, secondo le modalità previste da successivo decreto della struttura di competenza; Ritenuto di procedere, in attuazione della citata delibera n. 8/11413/2010, all’emanazione del Bando per l’assegnazione di contributi regionali per gli interventi di qualificazione e di rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi, contenente le procedure di accesso al contributo regionale e le relative modalità di erogazione, come da Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale; Ritenuto altresı̀ di stabilire, quale unica modalità di presentazione delle domande, l’invio definitivo della domanda tramite procedura on-line; Atteso che per il finanziamento del presente bando si farà fronte con le disponibilità finanziarie pari a C 3.000.000,00 per l’anno 2010 della competente UPB 6.2.2.3.122/5172 «Contributi per l’acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi, per l’installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico; Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura; Vista la l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità Decreta 1. di approvare, per l’anno 2010, il Bando per l’assegnazione di contributi regionali per gli interventi di qualificazione e di rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi (di seguito: Bando), effettuati nel periodo compreso dall’1 novembre 2008 sino al 15 marzo 2010, contenente le procedure di accesso al contributo regionale, le relative modalità di erogazione, nonché la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per gli interventi effettuati, per l’immatricolazione di nuove autovetture e per gli interventi di trasformazione e predisposizione al trasporto di soggetti portatori di handicap effettuati, dai soggetti interessati, come da Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale; 2. di esplicitare l’ulteriore previsione relativa all’acquisto di autovettura nuova di fabbrica di prima immatricolazione da destinare a servizio taxi, anche per l’acquisto in assenza di autovettura sostituita e che in questo caso il richiedente rientrerà: • nella tipologia di intervento di cui al punto a) del primo considerato delle premesse, se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1325 – • nella tipologia di intervento di cui al punto c) del primo considerato delle premesse, se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL; 3. di non ammettere, per i finanziamenti relativi all’acquisto di autovetture nuove di prima immatricolazione, i soggetti che hanno stipulato contratti di leasing per l’acquisto; 4. di procedere alla formazione di un’unica graduatoria, come stabilito dalla delibera n. 8/11413 del 10 febbraio 2010, per tutte le tipologie di intervento e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, ordinando le domande ammissibili secondo il seguente ordine di priorità: – essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente fino a 50.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009; – essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente da 50.001 fino a 150.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009; – essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente superiore a 150.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009; a parità di appartenenza ad una delle fasce precedentemente elencate, le domande sono ordinate secondo: – l’ordine cronologico crescente della data di immatricolazione delle autovetture per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – la data di fatturazione per gli interventi di cui alle lettere e) e f); 5. di procedere a parità di data, di immatricolazione o fatturazione, dando precedenza al richiedente che ha presentato per primo la richiesta di contributo, secondo le modalità e i termini di cui al punto 7 del Bando e di stabilire, quale unica modalità di presentazione delle domande, l’invio definitivo della domanda tramite procedura on-line; 6. di dare atto che i contributi da assegnare sulla base della graduatoria definita ai sensi del bando di cui al punto 1. trovano copertura finanziaria sulla competente UPB 6.2.2.3.122/5172 «Contributi per l’acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi, per l’installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico ove è previsto lo stanziamento di C 3.000.000,00 per l’anno 2010; 7. di disporre la pubblicazione dell’allegato bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura programmazione e regolazione del trasporto pubblico: Irene Galimberti ——— • ——— ALLEGATO «A» Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di qualificazione e di rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi, in attuazione della l.r. n. 11/2009 1. Oggetto e finalità La Regione Lombardia, in attuazione della l.r. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo Unico delle Leggi regionali in materia di trasporti», sostiene finanziariamente l’acquisto da parte degli operatori del settore di nuove autovetture ecologiche destinate al servizio taxi, la trasformazione delle autovetture da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a metano liquido (GPL) e la predisposizione delle medesime autovetture al trasporto di soggetti portatori di handicap. Ciò al fine di dare concreta attuazione alle azioni volte alla realizzazione degli obiettivi prioritari di miglioramento della qualità dell’aria ed al miglioramento della qualità del servizio taxi, nonché al potenziamento della funzione del servizio taxi come servizio complementare ed integrativo al trasporto pubblico locale di linea, soprattutto nei piccoli Comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009. 2. Beneficiari del sostegno finanziario Sono destinatari del contributo regionale in conto capitale, i titolari di licenza taxi, singoli o associati nelle forme previste dall’art. 7 della legge n. 21/92, i quali non abbiano goduto, ai sensi dell’art. 62, comma 3, della l.r. n. 11/2009, dei contributi in oggetto, per la medesima tipologia di intervento, nei precedenti tre anni a decorrere dalla data di immatricolazione dell’autovettura da adibire al servizio taxi. 3. Ambiti di finanziamento Il sostegno finanziario per l’anno 2010 è concesso dalla Regione, ai soggetti interessati per l’immatricolazione di nuove autovetture e per gli interventi di trasformazione e predisposizione al trasporto di soggetti portatori di handicap effettuati dal 1º novembre 2008 sino al 15 marzo 2010, per le seguenti tipologie di intervento e l’ordine di priorità di cui al punto 6: a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a diesel; b) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, in caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto a); c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a benzina; d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, in caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto c); e) trasformazione delle autovetture, di classe ambientale almeno Euro 4, da alimentazione a benzina ad alimentazione a metano/GPL; f) predisposizione delle autovetture a favore dei soggetti portatori di handicap. Non sono ammessi al finanziamento relativo all’acquisto di autovetture nuove di prima immatricolazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) i soggetti che abbiano stipulato contratti di leasing per tali autovetture. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1326 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 I contributi conferibili ad ogni soggetto beneficiario di cui al punto 2 per le singole tipologie di intervento possono essere cumulabili tra loro e con altri contributi previsti da norme statali, regionali o comunitarie, ai sensi dell’art. 62, comma 4, della l.r. n. 11/2009, fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile. In caso di acquisto di primo autoveicolo da destinare a servizio taxi, non essendo individuabile la tipologia di alimentazione del veicolo sostituito, il richiedente rientrerà: – nella tipologia di intervento a), se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica; – nella tipologia di intervento c), se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL. 4. Entità dei contributi e modalità di erogazione L’entità del finanziamento regionale per l’acquisto di autovetture di cui al punto 3, lett. a), è pari al 35% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 6.000,00. L’entità del finanziamento regionale per l’acquisto di autovetture di cui al punto 3 lett. b) è pari al 30% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 4.500,00. L’entità del finanziamento regionale per l’acquisto di autovetture di cui al punto 3 lett. c) è pari al 25% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 6.000,00. L’entità del finanziamento regionale per l’acquisto di autovetture di cui al punto 3 lett. d) è pari al 20% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 4.000,00. L’entità del finanziamento regionale per gli interventi di trasformazione e predisposizione delle autovetture, di cui al punto 3, lettere e) ed f), è pari al 75% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). In caso di acquisto di prima autovettura da adibire al servizio taxi di cui al punto 3. ultimo periodo: – l’entità del finanziamento regionale è pari al 35% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 6.000,00, se alimentata esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica; – l’entità del finanziamento regionale è pari al 25% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 6.000,00, se alimentata con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL. L’entità del finanziamento regionale per gli interventi di cui al punto 3., lettere a), b), c), e d) viene esclusivamente assegnato con riferimento al costo effettivo dell’autovettura di prima immatricolazione comprensivo dei soli optionals legati alla sicurezza del conducente e al confort del cliente non caratterizzati da allestimenti de luxe. 5. Caratteristiche tecniche delle autovetture Le nuove autovetture ecologiche (elettriche, ibride o alimentate a metano/Gpl) devono rispondere ad uno dei seguenti requisiti: a) n. 5 posti compreso il conducente ed una capacità utile del bagagliaio pari ad almeno 300 litri; b) da n. 6 a n. 9 posti compreso il conducente. 6. Formazione delle graduatorie e termini relativi all’istruttoria e all’erogazione dei contributi Le domande ammissibili sono ordinate in un’unica graduatoria, per tutte le tipologie di intervento di cui al punto 3, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità: • essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente fino a 50.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009; • essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente da 50.001 fino a 150.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009; • essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente superiore a 150.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009; a parità di appartenenza ad una delle fasce precedentemente elencate, le domande sono ordinate secondo: • l’ordine cronologico crescente della data di immatricolazione delle autovetture per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d); • la data di fatturazione per gli interventi di cui alle lettere e) e f). A parità di data, di immatricolazione o fatturazione, si procede dando precedenza al richiedente che ha presentato per primo la richiesta di contributo, secondo le modalità e i termini di cui al punto 7 attraverso l’invio definitivo della domanda tramite procedura on-line. Con appositi provvedimenti del Dirigente della Struttura Programmazione e Regolazione del Trasporto Pubblico si procederà all’approvazione della graduatoria che avverrà a seguito di istruttoria da completarsi entro 150 (centocinquanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. L’erogazione del finanziamento è effettuata in un’unica soluzione entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della graduatoria. 7. Modalità e termini di presentazione delle domande Per l’ammissione al finanziamento i soggetti interessati devono presentare apposita domanda con procedura on line, esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul sito web della Regione Lombardia, all’indirizzo https://gefo.servizirl.it. La procedura on line attraverso cui deve essere obbligatoriamente presentata la domanda sarà disponibile dalle ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e fino alle ore 12.00 del giorno 31 maggio 2010. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1327 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Nell’apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password). Il richiedente, completata la compilazione della domanda, oltre all’invio telematico della stessa alla Regione, dovrà stamparne una copia – fac simile Allegato 1, che, sottoscritta dal richiedente e corredata dal bollo e dalla documentazione successivamente specificata, dovrà essere spedita a mezzo posta o presentata a mano entro e non oltre 10 (dieci) giorni continuativi solari dall’invio informatico. Qualora i termini di scadenza sopraindicati corrispondano ad un giorno festivo o non lavorativo, i termini stessi sono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Le domande devono essere consegnate allo sportello del Protocollo di via Pola 12/14, o ad uno degli sportelli del protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (sedi territoriali regionali di cui all’Allegato 2), il cui protocollo ne attesterà il ricevimento. Ai fini del rispetto dei termini della presentazione della domanda si considerano la data e l’ora del timbro di protocollazione. Le domande devono essere indirizzate a Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale, via Taramelli 20 – 20124 Milano. Sulla busta deve essere apposta la dicitura «Domanda – Interventi ambientali servizio taxi». In caso di spedizione a mezzo plico postale raccomandato farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. Il mancato rispetto di una delle scadenze relative alla presentazione della domanda (informatica e/o cartacea) comporta la nullità della stessa. In caso di difformità tra la domanda presentata con procedura on-line e la domanda protocollata fa fede esclusivamente la copia inoltrata con procedura informatizzata. Per l’acquisto di un’autovettura nuova di prima immatricolazione di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 3, le domande dei soggetti interessati devono contenere, pena il mancato accoglimento, i sottoindicati documenti: 1. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 445/2000; 2. copia conforme della fattura emessa dal venditore dell’autovettura per la quale è richiesto il finanziamento; 3. copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura o carta provvisoria di circolazione. Al fine di procedere all’effettiva liquidazione del contributo, nel caso in cui sia allegata la carta provvisoria di circolazione, occorre integrare successivamente con la carta di circolazione definitiva, dalla quale risulti il tipo di alimentazione e la destinazione d’uso del veicolo; Per produrre copia conforme degli atti di cui ai punti 2 e 3 si riporta di seguito una dicitura «tipo» da apporre sulla copia stessa: «Il sottoscritto ..................................................... dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che la presente copia è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato d.P.R.». La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta. Alle domande dei soggetti interessati per gli interventi previsti dalle lettere e) e f) del punto 3 devono essere allegati, pena il mancato accoglimento, i sottoindicati documenti: 1. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 445/2000; 2. copia conforme della fattura attestante gli interventi realizzati sull’autovettura; 3. copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura con l’indicazione degli interventi effettuati. Per produrre copia conforme degli atti di cui ai punti 2 e 3 si riporta di seguito una dicitura «tipo» da apporre sulla copia stessa: «Il sottoscritto ..................................................... dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che la presente copia è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato d.P.R.». La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta. In caso la domanda fosse presentata da soggetto associato nelle forme previste dall’art. 7 della legge n. 21/92 titolare di licenze di taxi, oltre alla documentazione sopracitata dovrà essere allegata copia dello statuto/atto costitutivo o visura camerale da cui risulti l’attività di gestione del servizio taxi, ivi inclusa la gestione del parco autovetture. Qualora i soggetti interessati richiedano l’accredito del finanziamento regionale su conto corrente bancario o postale, gli stessi devono indicare in calce alla domanda i relativi dati, cosı̀ come indicato nel fac-simile (Allegato «1») del presente bando. La competente Struttura Programmazione e Regolazione del Trasporto Pubblico, per il completamento dell’istruttoria, ove necessario, può chiedere delucidazioni ed integrazioni alla domanda presentata. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1328 – ALLEGATO «1» FAC SIMILE MODULO D’ADESIONE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L’ANNO 2010 A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI AMBIENTALI INERENTI IL SERVIZIO TAXI (l.r. n. 11/2009) Alla Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale Via Taramelli, 20 20124 Milano Marca da bollo telematica C 14,62 Il sottoscritto ................................................................................................................................................................................ quale soggetto singolo titolare di licenza taxi / soggetto associato nelle forme previste dall’art. 7 della legge n. 21/92 titolari di licenze taxi, Nato/a a ......................................................................................... il .......................................................................................... Residente a ...................................................................................................................................................... Prov. ................. In via .............................................................................. n. ................. Tel. ............................................................................... Codice fiscale ................................................................................................................................................................................ titolare della licenza servizio taxi n. ................. rilasciata dal Comune di ....................................................................... in data ....................................................................... CHIEDE di poter usufruire dei contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale n. 11/2009 e specificatamente per il seguente intervento: 䊐 a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a diesel; 䊐 b) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, in caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto a); 䊐 c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a benzina; 䊐 d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, in caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto c); 䊐 e) trasformazione delle autovetture, di classe ambientale almeno Euro 4, da alimentazione a benzina ad alimentazione a metano/GPL; 䊐 f) predisposizione dell’autovettura a favore dei soggetti portatori di handicap; consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi DICHIARA – di essere titolare della licenza n. ....... per l’esercizio del servizio di taxi, rilasciata dal Comune di ................................. in data .................................; – di non aver già usufruito, ai sensi dell’art. 62, comma 3, della l.r. n. 11/2009, dei contributi in oggetto nei precedenti tre anni calcolati a decorrere dalla data di immatricolazione della vecchia autovettura adibita al servizio taxi; – che la presente domanda si riferisce all’acquisto di prima autovettura da destinarsi al servizio taxi; in alternativa: – che la vecchia autovettura taxi di cui si chiede la sostituzione, targata ................... , con alimentazione a .................... è stata immatricolata in data .................................; – di non aver stipulato contratti di leasing per l’acquisto di autovettura nuova di prima immatricolazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d); – di aver provveduto, per gli interventi di trasformazione dell’autovettura da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o Gpl, a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli allestimenti, trasformazioni e dotazioni oggetto della presente domanda di finanziamento nonché di porre a disposizione della Regione Lombardia, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1329 – Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 a seguito di eventuale richiesta, l’idonea documentazione attestante le prove e/o omologazioni da parte dei competenti organi; – di essere informato che: .......................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente istanza. I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo. All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio: • l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato. Il titolare del trattamento dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, via F. Filzi, 22 – 20124 Milano. Data .............................. Firma........................................................................ ALLEGA • copia conforme del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità; • copia conforme della fattura n. ................... data fattura ...................................... emessa da ....................................... per un importo di C ...................................... (IVA esclusa) attestante l’acquisto/l’effettuazione dell’intervento inerente l’autovettura targata ........................................... marca ........................................... modello ............................................ • copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura acquistata / oggetto dell’intervento Al fine di procedere all’effettiva liquidazione del contributo, nel caso in cui sia allegata la carta provvisoria di circolazione, occorre integrare successivamente con la carta di circolazione definitiva sempre in copia conforme, dalla quale risulti il tipo di combustibile e di alimentazione e la destinazione d’uso del veicolo. Per produrre copia conforme della fattura e della carta di circolazione si riporta di seguito una dicitura «tipo»: «Il sottoscritto ............................................... dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che la presente copia è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato d.P.R.». La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta. Solo in caso di soggetto associato nelle forme previste dall’art. 7 della legge n. 21/92 titolari di licenze taxi, dovrà essere allegata copia dello statuto/atto costitutivo o visura camerale da cui risulti l’attività di gestione del servizio taxi, ivi inclusa la gestione del parco autovetture. LIQUIDAZIONE: Indicare gli estremi in caso di ammissione al contributo: 䊐 accredito bancario/conto corrente postale C/C n. ............................... intestato a................................. Banca ed agenzia/ufficio postale ................................................ Codice IBAN ................................................ 䊐 pagamento diretto presso la Tesoreria regionale. COMUNICAZIONI: Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza sia inoltrata al seguente indirizzo: Via ................................................................................................................................................ n. ................. CAP. ................ Città ................................................................................................................................................................... Prov. ................ Tel. ......................................................................................... e-mail .......................................................................................... e avrà cura di comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo che la Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Data .............................. Firma........................................................................ Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1330 – ALLEGATO «2» Sedi ed orari del Protocollo Locale Federato Milano: via Filzi, 22 e via Taramelli, 20 – Tel. 02/67651 Bergamo: via XX Settembre, 18/A – Tel. 035/273111 Brescia: via Dalmazia, 92-94/C – Tel. 030/34621 Como: via Luigi Einaudi, 1 – Tel. 031/3201 Cremona: via Dante, 136 – Tel. 0372/4851 Lecco: corso Promessi Sposi, 132 – Tel. 0341/358911 Lodi: via Haussmann, 7 – Tel. 0371/4581 Mantova: corso Vittorio Emanuele, 57 – Tel. 0376/2321 Pavia: viale Cesare Battisti, 150 – Tel. 0382/5941 Sondrio: via del Gesù, 17 – Tel. 0342/530111 Varese: viale Belforte, 22 – Tel. 0332/338511 Legnano: via Felice Cavallotti, 11/13 – Tel. 0331/544393 Monza: piazza Cambiaghi, 3 – Tel. 039/3948061 ORARI da lunedı̀ a giovedı̀: 9.00-12.00 / 14.30-16.30 venerdı̀: 9.00-12.00 D.G. Qualità dell’ambiente [BUR20100132] [5.0.0] D.d.u.o. 4 marzo 2010 - n. 2021 Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell’ATEg24, sito in località «San Fedele» del Comune di Cava Manara (PV), dalla ditta Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l. IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA Omissis Decreta 1. di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell’ATEg24, sito in località «San Fedele» del Comune di Cava Manara (PV), presentato dalla ditta Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l., con sede legale in Voghera (PV), Strada per Retorbido, 6, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nei successivi provvedimenti provinciali di approvazione del progetto di gestione produttiva dell’ATEg24 e dell’autorizzazione all’esercizio della cava, ferma restando l’acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale: Valutazione di incidenza Ai sensi degli artt. 5 e 6 d.P.R. 357/97, prima del rilascio del provvedimento provinciale di cui all’art. 11 della l.r. 14/98, dovrà essere eseguita dalla Provincia di Pavia la valutazione di incidenza, in quanto l’ATEg24, in argomento è compreso interamente all’intemo dello ZPS «risaie della Lomellina». Atmosfera a) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate: I) operazioni programmate di umidificazione e pulizia del piazzale; II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi. b) Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell’inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell’Ambito, quali quelle prossime ad abitazioni o all’uscita dei mezzi. c) Entro un mese dall’autorizzazione provinciale deve essere predisposto un piano di monitoraggio per l’inquinamento atmosferico. I punti, la frequenza e le modalità di misura devono essere concordati con la Provincia di Pavia e con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Dovranno in ogni caso essere previste misure con frequenza almeno semestrale. Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 Acque Acque superficiali a) L’eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06. Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell’Allegato 5 relativo alla Parte Terza del d.lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti. Acque sotterranee a) Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi. b) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco. c) Entro un mese dall’autorizzazione provinciale deve essere predisposto un piano di monitoraggio delle acque di falda. Le modalità e la frequenza di svolgimento delle analisi dovranno essere concordate in sede autorizzativa con la Provincia di Pavia e con l’ARPA. La frequenza delle analisi dovrà comunque essere almeno semestrale, salvo diverse disposizioni più restrittive. Le analisi dovranno essere effettuate sulla rete di piezometri attualmente esistente, salvo diverse indicazioni della Provincia o dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. I risultati di tali analisi dovranno essere inviate alla Provincia di Pavia e all’ARPA. Rumore a) L’Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal d.p.c.m. 1 marzo 1991. b) Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio dell’attività estrattiva, la ditta dovrà effettuare una Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01. Suolo a) Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo. b) La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo. Rifiuti a) Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento. Viabilità a) Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio dell’attività estrattiva dovrà essere realizzato uno studio del traffico che verifichi l’impatto dell’attività sulla viabilità locale, al fine di attuare eventuali azioni mitigative. I risultati dello studio dovranno essere presentati alla Provincia di Pavia (PV). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Recupero ambientale a) Il recupero ambientale al termine dell’attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della Provincia di Pavia. b) La destinazione finale sarà a uso agricola, naturalistica e ricreativa; 2. di trasmettere il seguente decreto: alla ditta Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l., alla Provincia di Pavia e al Comune di Cava Manara (PV); 3. di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 4. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia; 5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il dirigente dell’Unità Organizzativa: Gianni Ferrario [BUR20100133] [5.3.1] D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2127 Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento «Rapporto tecnico sui risultati delle indagini preliminari e Piano della caratterizzazione» dell’area dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l., ricadente nei Comuni di Baranzate e Milano (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA Omissis Decreta 1. di approvare ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il documento «Rapporto tecnico sui risultati delle indagini preliminari e Piano della caratterizzazione» dell’area dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l., ricadente nei Comuni di Baranzate e Milano, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 23 febbraio 2010 il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (omissis); 2. di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra; 3. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi la Società Dipharma Francis s.r.l., dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse; 4. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Baranzate e Milano, all’ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e alla Società Dipharma Francis s.r.l.; 5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento; 6. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data. Il dirigente dell’Unità Organizzativa: Gianni Ferrario [BUR20100134] Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1331 – [5.3.1] D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2128 Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dei documenti «Variante al Progetto Operativo di bonifica – maggio 2009» e «Stato qualitativo e direzione falda freatica – luglio 2009» dell’area dell’ex deposito CAM Petroli, ubicato nei Comuni di Rho e Pero (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA Omissis Decreta 1. di approvare ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i documenti «Variante al Progetto Operativo di bonifica – maggio 2009» e «Stato qualitativo e direzione falda freatica – luglio 2009» dell’area dell’ex deposito petrolifero «CAM Petroli» ubicato nei Comuni di Rho e Pero, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 27 gennaio 2010, di cui al relativo verbale che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (omissis); 2. di autorizzare la Società Pirelli Ambiente Site-Remediation S.p.A., alla realizzazione gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra; 3. di dare atto che l’intervento oggetto del presente provvedimento non comporta alcuna modifica dell’importo della garanzia finanziaria di cui ai disposti dell’art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, cosı̀ come disposto al punto 3 del decreto 7072/2008; 4. che al fine dei necessari controlli, a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Pirelli Ambiente Site-Remediation S.p.A. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse; 5. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Rho e Pero, all’ARPA Lombardia – Dipartimento provinciale di Milano e alla Società Pirelli Ambiente Site-Remediation S.p.A.; 6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento; 7. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data. Il dirigente dell’Unità Organizzativa: Gianni Ferrario [BUR20100135] [5.0.0] D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2132 Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell’ATEg51, sito in località «San Giacomo della Cereda» del Comune di Belgioioso (PV), dalla ditta Cava San Giacomo s.r.l. IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA Omissis Decreta 1. di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di gestione produttiva dell’ATEg51, sito in località «San Giacomo della Cereda» del Comune di Belgioioso (PV), presentato dalla ditta Cava San Giacomo s.r.l., con sede legale in Pavia (PV), viale Vittorio Emanuele II, n. 12, a condizione che osservate le prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nei successivi provvedimenti provinciali di approvazione del progetto di gestione produttiva dell’ATEg51 e dell’autorizzazione all’esercizio della cava, ferma restando l’acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale: Valutazione di incidenza Ai sensi degli artt. 5 e 6 d.P.R. 357/97, prima del rilascio del provvedimento provinciale di cui all’art. 11 della l.r. 14/98, dovrà essere eseguita dalla Provincia di Pavia la valutazione di incidenza, in quanto l’ATEg51, in argomento è nelle immediate vicinanze del SIC IT2080019 «Boschi di Vaccarizza» e dallo ZPS IT2080301 «Boschi del Ticino». Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1332 – Atmosfera a) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate: I) operazioni programmate di umidificazione e pulizia del piazzale; II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi. b) Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell’inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell’Ambito, quali quelle prossime ad abitazioni o all’uscita del mezzi. c) Entro un mese dall’autorizzazione provinciale deve essere predisposto un piano di monitoraggio per l’inquinamento atmosferico. I punti, la frequenza e le modalità di misura devono essere concordati con la Provincia di Pavia e con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Dovranno in ogni caso essere previste misure con frequenza almeno semestrale. Acque Acque superficiali a) L’eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06. Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell’Allegato 5 relativo alla Parte Terza del d.lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti. Acque sotterranee a) Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi. b) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco. c) Entro un mese dall’autorizzazione provinciale deve essere predisposto un piano di monitoraggio delle acque di falda. Le modalità e la frequenza di svolgimento delle analisi dovranno essere concordate in sede autorizzativa con la Provincia di Pavia e con l’ARPA. La frequenza delle analisi dovrà comunque essere almeno semestrale, salvo diverse disposizioni più restrittive. Le analisi dovranno essere effettuate sulla rete di piezometri attualmente esistente, salvo diverse indicazioni della Provincia o dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. I risultati di tali analisi dovranno essere inviate alla Provincia di Pavia e all’ARPA. Rumore a) L’Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal d.p.c.m. 1 marzo 1991. b) Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio dell’attività estrattiva, la ditta dovrà effettuare una Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01. Suolo a) Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo. b) La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo. Rifiuti a) Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento. Viabilità a) Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio dell’attività estrattiva dovrà essere realizzato uno studio del traffico che verifichi l’impatto dell’attività sulla viabilità locale, al fine di attuare eventuali azioni mitigative. I risultati dello studio dovranno essere presentati alla Provincia di Pavia (PV). Recupero ambientale a) Il recupero ambientale al termine dell’attività dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della Provincia di Pavia. b) La destinazione finale sarà a uso agricola, naturalistica; 2. di trasmettere il seguente decreto: alla ditta Cava San Giacomo s.r.l., alla Provincia di Pavia e al Comune di Belgioioso (PV); 3. di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 4. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia; 5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il dirigente dell’Unità Organizzativa: Gianni Ferrario D.G. Territorio e urbanistica [BUR20100136] [5.0.0] D.d.s. 24 febbraio 2010 - n. 1625 Impianto idroelettrico «Orio» sul fiume Lambro in Comune di Orio Litta (LO) – Proponente: SC&C s.r.l. – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/06 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE Omissis Decreta 1) di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto dell’Impianto idroelettrico sul fiume Lambro, in Comune di Orio Litta (LO), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla società SC&C s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola: a) dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/ compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto, nella relazione sugli effetti ambientali, e prescritte nel seguito; b) l’intervento dovrà essere conforme alla normativa prevista per le fasce A del PAI; in particolare, in tanto in quanto configurabile come opera pubblica o di interesse pubblico, il progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 38 delle N.d.A. del PAI, dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idraulica in merito agli interventi da realizzarsi all’interno della fascia fluviale A; tale studio, da sotto- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1333 – porre all’Autorità idraulica competente dovrà tra l’altro specificare il carattere di servizio essenziale e non altrimenti de localizzabile dell’opera in oggetto; c) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in particolare: c.1) l’attività cantieristica, in ordine all’impatto acustico, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Orio Litta, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando alle eventuali prescrizione tecniche che verranno impartite; c.2) la messa in opera delle parti meccaniche sommerse e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la contaminazione delle acque del fiume Lambro e la falda acquifera con liquidi classificabili come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio); a tal fine dovrà essere prevista un’area attrezzata per la manipolazione di tali liquidi e per il loro contenimento in caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico; saranno contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato; d) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata in conformità alle disposizioni dall’art. 186 del d.lgs. 152/06; e) la realizzazione e la tipologia della scala di risalita pesci, finalizzata alla ricomposizione della continuità idraulica indicata nel progetto come mitigazioni ambientale, dovrà essere concordata con la Provincia di Lodi; f) contestualmente alle operazioni di controllo e di manutenzione dell’impianto il Proponente avrà cura di monitorare la funzionalità del passaggio per la fauna ittica e l’eventuale impatto diretto sull’ittiofauna, prevedendo, se del caso, opportune misure manutentive, mitigative, correttive; g) la piantumazione di specie autoctone (arbusti e alberi) prevista nel progetto come compensazione ambientale, dovrà essere concordata con la Provincia di Lodi ed il Comune di Orio Litta; h) l’inserimento paesaggistico dell’intervento sia verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; la realizzazione paesaggistica dovrà contenere tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggistiche) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06; 2) di demandare alla Provincia di Lodi la verifica di compatibilità dell’opera alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04, in particolare in merito alle caratteristiche tecniche del passaggio per la fauna ittica e alla portata da questa richiesta per una sua corretta funzionalità; 3) la Provincia di Lodi, in qualità di Autorità competente all’autorizzazione/approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06; 4) di trasmettere copia del presente decreto a SC&C s.r.l.; 5) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa: – Comune di Orio Litta (LO); – Provincia di Lodi; – ARPA Sede Centrale; 6) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto; 7) di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web (www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia); 8) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il dirigente: Filippo Dadone [BUR20100137] [5.0.0] D.d.s. 25 febbraio 2010 - n. 1692 Progetto di un impianto di digestione anaerobica alimentato con residui animali, con una capacità di trattamento di 16.130 tonnellate/anno, per la cogenerazione di energia elettrica e termica, localizzato nel Comune di Vescovato (CR) – Proponente: Pro-Sus Società cooperativa agricola – Vescovato – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE Omissis Decreta 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 – il progetto dell’impianto di digestione anaerobica alimentato con residui animali, con una capacità di trattamento di 16.130 t/anno, per la cogenerazione di energia elettrica e termica, localizzato in via Malta, nel Comune di Vescovato (CR), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal proponente Pro-Sus Società cooperativa agricola, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, da recepirsi espressamente nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi: a. si verifichi in dettaglio, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) ai sensi del d.lgs. 59/2005, la rispondenza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a quanto prescritto dal r.r. 4/2006, in rapporto alle superfici impermeabilizzate per la realizzazione dell’impianto di digestione; si valuti inoltre, in tale sede, la possibilità di recuperare nell’ambito del sedime dello stabilimento superfici permeabili della maggiore ampiezza possibile, per contenere l’aumento del deflusso superficiale; b. dovrà essere garantito il franco minimo di 1,50 m tra il fondo dei manufatti da realizzarsi e la quota di massima escursione della falda freatica, adottando inoltre sistemi di rilevazione automatici di eventuali perdite e/o fuoriuscite di liquido; c. in sede di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione, siano affinati e dettagliati esecutivamente, in accordo tra il proponente e il Comune di Vescovato: – gli aspetti architettonici e tipologici delle strutture in progetto, tendendo a riproporre colorazioni e coperture il più possibile coerenti con i caratteri estetici propri dell’edilizia rurale tradizionale; – gli interventi di mitigazione ambientale, mediante almeno la realizzazione – lungo i tre lati liberi che delimitano l’area interessata dalle nuove strutture – di fasce arboree composte da essenze autoctone e di altezza tale da mascherare l’impatto visivo generato dai manufatti, indicativamente non inferiore a 9 m; d. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile; e. ai fini dell’a.i.a. il proponente predisponga ed attui un piano di monitoraggio: – della soggiacenza e delle caratteristiche qualitative della falda freatica, mediante la perforazione di piezometri a monte e due a valle dell’impianto, per verificare l’assenza di contaminazioni dovute all’esercizio dell’impianto; – dell’impermeabilizzazione delle superfici operative e della tenuta idraulica di tutte le strutture, ai fini della tutela del suolo e delle acque superficiali e sotterranee; – delle emissioni in atmosfera e della propagazione di odori verso recettori sensibili in fase di esercizio; – del clima acustico, con almeno una campagna di rilievi, al fine di verificare l’effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale e ai limiti normativi; f. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1334 – di monitoraggio siano definiti dal proponente in accordo con ARPA Lombardia – Sede centrale e la Provincia di Cremona, ai quali dovranno essere trasmessi, oltre che al Comune di Vescovato e al confinante Comune di Gadesco Pieve Delmona, i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l’eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza, il proponente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi ed alla loro costante manutenzione; g. ulteriori prescrizioni di dettaglio, in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD), saranno emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale; 2. la Provincia di Cremona, in qualità di Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale del progetto in parola, e il Comune di Vescovato, sono tenuti a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006; 3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; 4. di provvedere alla trasmissione del presente decreto al proponente Pro-Sus Società cooperativa agricola; 5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione, e delle modalità di reperimento della stessa, i seguenti soggetti: Provincia di Cremona, Comune di Vescovato, Comune di Gadesco Pieve Delmona; 6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto; 7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia; 8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il dirigente: Filippo Dadone [BUR20100138] [5.0.0] D.d.s. 2 marzo 2010 - n. 1888 Progetto di modifiche sostanziali all’impianto di recupero [R13] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel Comune di San Zeno Naviglio (BS), via Galileo Galilei civ. 20 – Proponente: Ricicla s.r.l. – San Zeno Naviglio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE Omissis Decreta 1. di esprimere – ai sensi del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di modifiche sostanziali all’impianto di recupero [R13] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in esercizio nel Comune di San Zeno Naviglio (BS), via Galileo Galilei civ. 20, come prospettato nel progetto e nello studio di impatto ambientale depositate dal proponente Ricicla s.r.l., con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi; a. fermi restando la preliminare ottemperanza alle prescrizioni di cui alla vigente autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) rilasciata con il decreto regionale 7156 dell’1 luglio 2008, ed il rispetto delle modalità gestionali definite dalla normativa vigente, in sede di integrazione dell’a.i.a. ai sensi del d.lgs. 59/2005, siano verificate in dettaglio e affinate le previsioni progettuali e gestionali in rapporto ai seguenti elementi: • dettaglio della lista dei codici CER dei rifiuti ammessi all’impianto; • ripartizione e delimitazione degli spazi e delle aree ope- Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 rative, con indicazione puntuale dei CER depositati e delle operazioni svolte; in particolare, le aree di travaso dovranno essere dotate di opportuna pendenza e munite di griglia di raccolta degli sversamenti accidentali; • specifiche tecniche per la gestione dei rifiuti contenenti amianto; • localizzazione dell’area dedicata alle operazioni di miscelazione e affinamento del relativo protocollo operativo; è opportuno inoltre che – date le tipologie di rifiuti in ingresso – le prove di miscelazione siano effettuate in laboratorio esterno accreditato; • valutazione di dettaglio della necessità di installare un ulteriore punto di aspirazione dedicato all’impianto di depurazione delle acque; • modalità e tempi di funzionamento degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera; • definizione di un programma operativo di umidificazione e pulizia dei piazzali, per il contenimento delle emissioni diffuse; b. nella stessa sede sia dettagliato e verificato, per la nuova configurazione di progetto, il sistema di governo delle diverse componenti delle acque reflue, in coerenza con il regolamento regionale 4/2006; tutte le aree operative [movimentazione, stoccaggio, trattamento, sosta automezzi], attuali e di progetto, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti; dovranno essere assicurate la regolare manutenzione e la periodica verifica dell’efficienza delle pavimentazioni e di tutti gli elementi del sistema di governo delle acque; si preveda inoltre il riutilizzo delle acque di seconda pioggia per il sistema antincendio e l’impianto di lavaggio degli automezzi, in alternativa all’attingimento da acquedotto; nel caso si intenda operare lo stoccaggio dei rifiuti solidi in containers localizzati nei piazzali esterni, si preveda l’opportuno trattamento anche delle acque di seconda pioggia; c. ai fini dell’esercizio dell’impianto nella configurazione di progetto il proponente predisponga ed attui azioni di monitoraggio, ad impianto funzionante a regime: • delle emissioni generate dall’attività, con riguardo particolare alle polveri e ai composti volatili, nonché alla propagazione di odori; • del clima acustico durante il funzionamento dell’impianto a pieno regime, mediante almeno una campagna che prenda in considerazione i recettori più prossimi all’impianto, al fine di verificare l’effettivo rispetto dei limiti normativi; d. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monitoraggio [stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da analizzare, ecc.] dovranno essere definiti dal proponente – in fase autorizzativa – in accordo ARPA Lombardia – Sede centrale e la Provincia di Brescia, ai quali dovranno essere trasmessi – oltre che al Comune di San Zeno Naviglio – i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l’eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza, il proponente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione; e. ulteriori prescrizioni di dettaglio, in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD), saranno emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale; 2. la Provincia di Brescia è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006; 3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; 4. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta proponente Ricicla s.r.l. di San Zeno Naviglio; 5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione finale, e delle modalità di reperimento della stessa, i seguenti soggetti: Provincia di Brescia; Comune di Zeno Naviglio; ARPA Lombardia – U.O. VIA e monitoraggi grandi opere – Milano; Struttura Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 – 1335 – Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti della D.G. Reti e servizi di pubblica utilità della Giunta regionale; 6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto; 7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia; 8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il dirigente: Filippo Dadone [BUR20100139] [5.0.0] D.d.s. 2 marzo 2010 - n. 1905 Ampliamento del progetto di gestione produttiva relativo all’ATEg42 sito in Comune di Ghedi (BS) in località Cascina Novara – Proponente: Cave di Ghedi s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 d) IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE Omissis Decreta 1. di esprimere – ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto presentato da Cave di Ghedi s.r.l. per l’ampliamento del progetto di gestione produttiva relativo all’ATEg42 da realizzarsi nel Comune di Ghedi (BS), a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni che dovranno altresı̀ essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di approvazione del progetto stesso: a) nell’ambito del procedimento approvativo, la Provincia di Brescia dovrà verificare sulla base di idonea documentazione predisposta dai Proponenti i seguenti aspetti: • il progetto di ripristino e recupero ambientale, integrandosi con il recupero complessivo dell’ATEg42, dovrà assicurare l’inserimento paesaggistico del progetto secondo le disposizioni previste dalla scheda di Piano Cave, attraverso il ripristino dell’area all’utilizzo agricolo con ricostruzione di tutti gli elementi del paesaggio agrario caratteristico della zona (in particolare mediante la messa a dimora di un sistema di siepi e filari costituiti da essenze autoctone lungo il perimetro dei singoli appezzamenti agricoli recuperati sul fondo cava) e la formazione di zone boscate nelle aree di raccordo tra il piano campagna originario e quello di nuova formazione; il progetto di recupero, la scelta delle essenze autoctone arboree ed arbustive e le modalità per garantire la buona riuscita degli interventi dovranno essere concordate con la Provincia di Brescia, • le criticità dell’intersezione fra la S.P. 37 «Isorella-Fascia d’oro» e la S.P. 236 «Goitese» dovranno essere affrontate in apposita sede concertativa provinciale nel più ampio contesto delle procedure istruttorie relative alla predisposizione del Piano d’Area di Montichiari; • si dovrà verificare il rispetto dei vincoli militari insistenti sull’area; b) il Proponente dovrà sottoscrivere con l’ENAC un impegno formale che contempli i seguenti aspetti: • modalità di trasferimento del materiale di escavazione previa bagnatura dei carichi prima di ogni spedizione e la copertura con teloni, • qualora si dovesse rilevare un aumento della presenza di volatili nell’area di cava, il Proponente dovrà sospendere l’attività estrattiva o farsi carico di installare idonei sistemi di allontanamenti dei volatili, secondo le disposizioni che saranno fornite in tale evenienza da ENAC; c) il reimpiego di terre e rocce da scavo dovrà essere, preventivamente, autorizzato secondo le procedure per il riutilizzo di cui alla nota ARPA 7 giugno 2007 prot. 79095, recante indirizzi sull’attuazione dell’art. 186 d.lgs. 152/06; ai e) f) g) h) sensi del p.to 3.12 del protocollo APAT terre e rocce da scavo, non contemplate nel Piano Cave, la documentazione ed i dati progettuali relativi alla gestione delle medesime dovrà essere riformulata e dettagliata dal Proponente prima della formazione del materiale, attraverso la stesura del «Piano di gestione del materiale e di escavazione» che dovrà essere valutato da parte dell’Ente competente; in particolare suddetto piano dovrà prevedere: • tutte le informazioni sul sito di produzione, • ubicazione dei siti di accumulo post escavazione, • frequenza di campionamento, • modalità di campionamento, formazione e conservazione del campione, • parametri che si intendono determinare, • metodiche analitiche che saranno utilizzate, • tempistiche previste per il campionamento e l’analisi dei cumuli; per quanto attiene il controllo della falda: • dovranno essere individuati e/o realizzati almeno tre piezometri, idrogeologicamente uno a monte e due a valle della cava, • prima dell’inizio dell’escavazione, il Proponente dovrà effettuare un campione in bianco, in contraddittorio con l’ASL, • dovrà essere realizzata una carta idrogeologica di dettaglio nella quale sia posto in evidenza il significato idrogeologico dei piezometri; nell’eventualità che si accertino episodi di contaminazioni accidentali del materiale da scavo (es. perdite olio mezzi), si dovrà provvedere al suo immediato isolamento, ai fini del corretto conferimento e prevenendo, in tal senso, la possibilità di trasmissione dei potenziali inquinanti; eventuali aree di stoccaggio rifiuti dovranno essere provviste di copertura in manto H.D.P.E.; relativamente alla componente atmosfera dovrà essere prevista una campagna «in bianco», della durata di almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, i cui parametri da ricercarsi, oltre alle PTS, dovranno essere integrati con la ricerca del benzene e degli ossidi di azoto e trasmessi alla competente ARPA; durante la fase di coltivazione dovrà essere disposta una nuova campagna di monitoraggio le cui modalità dovranno essere preventivamente concordate con la competente ARPA, comprendenti almeno: • 3 campagne di misura distribuite nell’arco dell’anno, rappresentative del periodo estivo ed invernale, • individuazione di postazioni di misura a monte ed a valle rispetto alla direttrice preferenziale dei venti, nonché in prossimità dei recettori sensibili, già identificati dal Proponente, al fine di convalidare le previsioni indicate nello SIA; dovranno essere attuati gli accorgimenti gestionali proposti nello SIA per limitare le emissioni in atmosfera attraverso la minimizzazione della diffusione delle polveri, in particolare: • il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, la periodica bagnatura e pulizia dei piazzali e delle vie di accesso alla discarica, • il trasporto di materiale polverulento dovrà essere effettuato con mezzi possibilmente chiusi o comunque dotati degli accorgimenti necessari per minimizzare il diffondersi delle polveri, • la velocità di transito dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, e in particolare lungo i percorsi sterrati, dovrà essere limitata e comunque non superiore a 30 km/h, inoltre: • nelle giornate caratterizzate da intensa ventosità (ⱖ a 10 m/s) le operazioni di escavazione e movimentazione dovranno essere sospese; in tal senso dovrà essere prevista l’installazione di un anemometro di riferimento in ambito di cava che consenta una verifica della condizione meteorologica, • dovranno essere previsti sistemi di umidificazione sui cumuli in deposito; dovrà essere concordata con la competente ARPA un’ap- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1336 – posita campagna fonometrica, volta alla verifica dei livelli sonori presso i ricettori sensibili indicati nello SIA e alla definizione di mitigazioni o accorgimenti correttivi da adottarsi in caso di superamento dei limiti normativi in concomitanza alle lavorazioni; 2. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro il termine previsto dall’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente; 3. la presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è riferita al progetto presentato dal Proponente cosı̀ come modificato con le integrazioni depositate in data 14 luglio 2009 che prevedono esplicitamente la rinuncia agli impianti di lavorazione; eventuali modifiche al progetto – e segnatamente l’eventuale inserimento degli impianti di lavorazione – dovranno essere sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa vigente; 4. la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente all’approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come recepite nel provvedimento di approvazione dell’ATE, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06; 5. di trasmettere copia del presente decreto a: • Cave di Ghedi s.r.l. – Proponente, di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa: • Comune di Ghedi, • Provincia di Brescia, • A.R.P.A. sede centrale di Milano, • ASL di Brescia; 6. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto; 7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia; 8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il dirigente: Filippo Dadone [BUR20100140] [5.0.0] D.d.s. 4 marzo 2010 - n. 2023 Progetto della tangenziale nord di Vaprio d’Adda (MI) – Proponente: Comune di Vaprio d’Adda – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE Omissis Decreta 1. di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale – ai sensi del d.lgs. 152/2006 – il progetto della tangenziale nord di Vaprio d’Adda, secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal proponente Comune di Vaprio d’Adda – a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola: a. in sede di progetto esecutivo siano dettagliati: • un piano della cantierizzazione che definisca l’approntamento, la gestione [rumore, polveri, movimento e stoccaggio dei materiali e dei rifiuti] e la sistemazione finale delle aree di cantiere, la viabilità di accesso ed il cronoprogramma dei lavori; • la valutazione di eventuali interferenze causate dall’opera e/o dal traffico al canale sotterraneo di alimentazione della centrale idroelettrica, intersecato dal tracciato in progetto; • la risoluzione delle interferenze con la viabilità minore Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 e la rete irrigua, garantendo la continuità di tutti i corpi idrici attraversati e l’adeguato accesso ai fondi agricoli; • il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti accidentali sulla piattaforma stradale; b. nella stessa sede sia dettagliato un piano della cantierizzazione che definisca l’approntamento, la gestione [rumore, polveri, movimento e stoccaggio dei materiali e dei rifiuti] e la sistemazione finale delle aree di cantiere, la viabilità di accesso ed il cronoprogramma dei lavori; c. al termine dei lavori di costruzione dell’opera siano tempestivamente effettuati: • il ripristino e la sistemazione dei terreni all’intorno, con particolare attenzione alle sistemazioni superficiali con un’adeguata pendenza [baulatura], nonché il ripristino della fertilità dei suoli interessati alla occupazione temporanea del cantiere, con particolare riferimento alla rimozione della «crosta» o di altri strati compatti del formatisi a causa dell’occupazione stessa; • il ripristino del viale alberato di accesso alla Villa Castelbarco in corrispondenza del sottopasso in progetto, con espianto dei tigli esistenti e successiva ricollocazione sulla soletta di copertura del sottopasso; • la sistemazione dell’area residuale in fregio al centro abitato in corrispondenza di via delle Acacie, mediante prato arborato di mitigazione visiva con specie autoctone di altezza non inferiore a 3 m; • la collocazione di fasce arbustive su entrambi i lati della nuova strada, nonché il rinverdimento delle scarpate della trincea, in modo da ottenere una linea continua con la vegetazione sovrastante; • oltre alla semina a prato della superficie interessata dalle opere e al filare di tigli previsto lungo il percorso ciclopedonale [sezioni di progetto 15∏26], il rinverdimento delle altre aree residuali con arbusti autoctoni, avendo cura di non interrompere la percezione visiva del viale alberato; d. il proponente inoltre definisca ed attui un programma di monitoraggio acustico post operam nell’intorno del tracciato, per verificare l’effettiva compatibilità della situazione con i limiti normativi in funzione delle destinazioni d’uso delle aree interessate e definire, di conseguenza, la funzionalità delle barriere fonoassorbenti previste in progetto, nonché l’eventuale necessità di nuovi interventi di mitigazione in tratti o punti singolari; presupposti e modalità di conduzione del monitoraggio siano definiti in accordo con ARPA Lombardia – Sede centrale, alla quale dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso il proponente) i relativi risultati, per la validazione e l’eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti; 2. il Comune di Vaprio d’Adda, in qualità di autorità competente all’approvazione del progetto in parola, è tenuto a vigilare – ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006 – sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come recepite nel provvedimento di approvazione; 3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; 4. di trasmettere copia del presente decreto al proponente Comune di Vaprio d’Adda; 5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione, e delle modalità di reperimento della stessa, la Provincia di Milano, l’ente gestore del Parco regionale Adda Nord, e la U.O. infrastrutture viarie e della D.G. infrastrutture e mobilità della Giunta regionale; 6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto; 7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia; 8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1337 – dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il dirigente: Filippo Dadone [BUR20100141] [5.3.5] D.d.s. 8 marzo 2010 - n. 2129 Centralina idroelettrica sul fiume Serio, da realizzarsi in Comune di Valbondione (BG) – Proponente: Comune di Valbondione (BG) – Verifica ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE Omissis Decreta 1. di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto di «Centralina idroelettrica sul fiume Serio, da realizzarsi in Comune di Valbondione (BG)», presentato dal Comune di Valbondione (Proponente), a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola: a. dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto, nello Studio preliminare ambientale e prescritte nel seguito; b. in relazione alle NTA del P.A.I., come eventualmente recepite nello strumento urbanistico comunale, e agli strumenti conoscitivi e di pianificazione citati nello studio (Inventario Fenomeni Franosi e PTCP Provincia di Bergamo), dovrà essere dimostrata la compatibilità di tutti gli interventi con lo stato di dissesti esistente; in particolare andranno compiuti approfondimenti, circa la compatibilità del progetto (in particolare della condotta forzata) con i dissesti presenti, indicati nel PTCP e nell’inventario dei fenomeni franosi, con particolare riferimento ai dissesti definiti Frane di scivolamento e Conoide Attivo, prevedendo se necessario opportune mitigazioni; ulteriori interventi mitigativi andranno in ogni caso previsti qualora nelle successive fasi attuative del progetto emergano nuovi e imprevisti elementi critici; c. dovrà essere eseguita una valutazione previsionale d’impatto acustico ai sensi della d.g.r. 8313/02; in particolare, ai sensi dell’art. 4 della citata delibera, dovranno essere concordate con il Comune e con ARPA posizioni significative presso le quali effettuare le rilevazioni fonometriche da realizzarsi ante operam; il monitoraggio post operam negli stessi punti di misura dovrà pertanto indicare gli eventuali interventi mitigativi che risultassero necessari per conseguire il rispetto dei limiti; d. nelle successive fasi progettuali si dovrà dettagliare: d.1. il bilancio delle terre/rocce da scavo al fine di determinare le quantità da smaltire in discarica o, eventualmente, da riutilizzare in loco; d.2. l’ubicazione dei piazzali destinati sia ai cantieri, che allo stoccaggio provvisorio del materiale, nonché i successivi interventi di ripristino ambientale; d.3. il cronoprogramma dei lavori, predisposto in modo da evitare interferenze con i periodi di riproduzione e nidificazione, in particolar modo con i cicli riproduttivi della fauna ittica; e. durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, fermi restando gli accorgimenti presentati nel progetto e in premessa, in particolare: e.1. la messa in opera dell’impianto, l’esecuzione delle opere in cemento, l’installazione delle parti meccaniche e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la contaminazione delle acque del Serio; e.2. al fine di prevenire sversamenti di liquidi classificabili come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio) dovrà essere prevista un’area appositamente attrezzata per la loro manipolazione e contenimento in f. g. h. i. j. Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico, al fine di evitare il contatto con le acque del fiume e le falde acquifere; e.3. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato; e.4. i lavori andranno eseguiti evitando il più possibile l’incremento di torbidità nel fiume; e.5. i lavori in alveo dovranno essere eseguiti in un periodo da concordarsi con l’autorità competente, come definita dalla l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 16065/2004, tale da non interferire con i cicli riproduttivi della fauna ittica; e.6. andranno realizzati opportuni by pass per evitare che l’acqua fluente entri in contatto con le aree interessate dai lavori; e.7. andranno previste opportune misure di mitigazione in situ, anche di carattere gestionale e organizzativo, atte a contenere il più possibile le emissioni sonore; e.8. durante l’esecuzione dei lavori si dovrà provvedere alla manutenzione della viabilità locale utilizzata; e.9. al termine dei lavori si dovrà provvedere a ripristinare la viabilità locale utilizzata; il riutilizzo dei terre/rocce da scavo andrà condizionato alla verifica della contaminazione degli stessi, in accordo con il Dipartimento provinciale di ARPA, in riferimento agli artt. 185 e 186 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; andranno attuate le soluzioni progettuali e cantieristiche cosı̀ come concordate con il Parco delle Orobie Bergamasche; tutte le opere poste a monte dell’inizio della condotta forzata, interrate o in roccia, dovranno nel loro disegno complessivo rispettare l’attuale morfologia dello sperone roccioso che verrà scavato per posizionarli, in modo da minimizzare l’impatto paesistico sullo stato dei luoghi; tutte le tipologie di opere di difesa spondale – scogliere comprese – e di ripristino di versante dovranno essere realizzate, laddove tecnicamente possibile, nel rispetto delle direttive regionali vigenti in materia di ingegneria naturalistica (d.g.r. 29567/97 e 48740/00); in merito alle portate disponibili e al Deflusso Minimo Vitale: j.1. andrà previsto un sistema di misurazione delle portate in continuo, a monte e a valle dell’opera di presa; j.2. si demanda alla Provincia di Bergamo, autorità competente al rilascio della concessione, la determinazione del DMV, fermo restando quanto segue: • il valore del DMV di sottobacino andrà ottenuto escludendo il contributo della cascatella recapitante in Serio appena a valle della traversa in progetto; • il valore del DMV andrà calcolato per l’intero bacino sotteso e dovrà essere sempre garantito indipendentemente dai rilasci dei DMV relativi alle derivazione a monte di quella in oggetto; • ai fini di una maggiore tutela del fiume Serio, dovrà essere esplicitamente prevista la possibilità di adeguare il valore del DMV a seguito dei risultati dei monitoraggi di cui al successivo punto k, nonché di eventuali maggiori rilasci eventualmente definiti per le derivazioni poste a monte; • nel calcolo del DMV andrà valutata l’opportunità di quantificare in un valore superiore a 1 il fattore correttivo M, di cui alle NTA del PTUA (d.g.r. 2244/2006) e alla d.g.r. 6232/2007 (fattore appositamente concepito per tener conto delle specificità dell’alveo); • andrà valutata – tenendo conto anche delle particolari condizioni ambientali (gelo delle acque con conseguente riduzione dell’habitat disponibile, ecc.) – l’opportunità di prevedere una modulazione del DMV, rendendola in ogni caso coerente e coordinandola con quella eventualmente definita per gli impianti esistenti a monte; • la facoltà di prevedere ulteriori prescrizioni a salvaguardia del DMV, del mantenimento dell’equilibrio ecosistemico acquatico e ripariale e del paesaggio; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1338 – k. andrà prodotto, prima del rilascio della concessione, in accordo con ARPA, la Provincia di Bergamo e il Parco delle Orobie bergamasche, un piano di monitoraggio di durata almeno biennale, che dovrà pianificare (anche in termini di frequenza, durata, sezioni di indagine, tipologia di analisi) le attività di monitoraggio delle portate idriche, dello stato termico (temperatura del tratto sotteso e gradiente), chimico e biologico (macrodescrittori di cui al d.lgs. 152/2006, IBE, fauna ittica), al fine di valutare gli effetti delle nuove opere sull’ambiente fluviale e sull’ecosistema acquatico; in particolare: k.1. a livello idrologico, al fine di verificare l’idoneità delle portate rilasciate, tenuto conto della possibile interruzione della continuità fluviale del fiume Serio in seguito alla sottrazione di portata oggetto della presente concessione, andranno indagati con particolare attenzione i tratti in cui alveo e fasce fluviali risultano impostati su substrati ad elevata permeabilità; k.2. a livello ecologico, andrà monitorato l’impatto dell’intervento sull’ecosistema fluviale, tenuto conto dei buoni risultati ottenuti in sede di analisi con l’IBE e degli obiettivi di qualità associati al fiume Serio dal PTUA; andrà in particolare verificato che la derivazione garantisca la sussistenza di tutti i microhabitat utili al ciclo vitale della fauna ittica; l. in seguito all’attività di monitoraggio: l.1. in caso si rilevino condizioni oggettive che preludano l’instaurarsi di esclusivo flusso in sub-alveo/di greto e consistenti peggioramenti ai parametri sopracitati, dovranno essere adottate idonee azioni correttive, quali ulteriore incremento delle portate rilasciate; l.2. qualora si dovessero rilevare elementi di criticità tali da compromettere l’ecosistema fluviale e la sua continuità, andrà immediatamente bloccata la derivazione e informata la competente Provincia; andrà in particolare rilasciata in alveo una portata sufficiente ad evitare nel tratto di alveo drenante la presenza del solo flusso in subalveo; m. andrà posta particolare attenzione allo svilupparsi di fenomeni erosivi nella zona di restituzione, prevedendo opportuni sistemi di dissipazione di energia, che non costituiscano in ogni caso una barriera fisico-idrologica all’ittiofauna; n. il complesso degli interventi compensativi e mitigativi di carattere paesistico e naturalistico-ecologico a vantaggio dell’ecosistema fluviale (interventi di riqualificazione limitrofi all’area in oggetto o localizzati su altre aree) andrà integrato in un progetto unitario da concordare con gli Uffici competenti della Provincia di Bergamo e con il Parco delle Orobie bergamasche; tra gli interventi da inserire nel progetto suddetto si segnalano in particolare, quelli seguenti: n.1. quantificazione di eventuali superfici boscate da rimuovere per la realizzazione dell’intervento e rimpiantumazione in accordo con gli Enti territorialmente competenti in ottemperanza a quanto disposto dalla d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni; n.2. interventi a favore dell’ecosistema fluviale in accordo con l’autorità competente, come definita dalla l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 16065/2004; n.3. individuazione ed eventuale acquisizione, in accordo con la Provincia di Bergamo e il Parco delle Orobie bergamasche, di eventuali aree nelle quali prevedere ulteriori misure compensative a vantaggio del fiume Serio, quali aree da riqualificare dal punto di vista naturalistico adiacenti il corso d’acqua o tratti di fascia riparia; n.4. individuazione in accordo con l’autorità preposta alla Tutela Ittica della Provincia di Bergamo delle più opportune tecnologie di supporto all’opera di presa al fine di attenuare l’impatto sull’ittiofauna; 2. di demandare peraltro alla Provincia di Bergamo la verifica di compatibilità dell’opera anche alla luce delle disposizioni di cui al PTUA, alla d.g.r. 6232/2007 e alla d.g.r. 16065/04; 3. la Provincia di Bergamo, in qualità di Autorità competente all’autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 recepite nel provvedimento di autorizzazione e approvazione del progetto in questione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06; 4. di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Valbondione (Proponente); 5. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa: – Provincia di Bergamo; – Parco regionale Orobie valtellinesi; – ARPA – Sede Centrale; 6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto; 7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia; 8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71. Il dirigente: Filippo Dadone [BUR20100142] [5.0.0] D.d.s. 8 marzo 2010 - n. 2135 Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a 2.003,70 KWp e suddiviso in due lotti da 1.010,10 KWp e 993,60 KWp da realizzarsi in Comune di Castelvisconti (CR) – Proponente: Azienda Agricola Raffaella Milanesi – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE Omissis Decreta 1) di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a 2.003,70 KWp e suddiviso in due lotti da 1.010,10 KWp e 993,60 KWp da realizzarsi in Comune di Castelvisconti (CR), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dall’Azienda Agricola Raffaella Milanesi, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola: a) dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/monitoraggio prefigurate nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale, cosı̀ come indicate dal Proponente nella documentazione depositata, nonché: i. al fine di mascherare al meglio l’artificializzazione indotta sull’area, oltre alla siepe prevista lungo il lato est dovrà garantirsi una implementazione/riqualificazione vegetazionale dei restanti lati del lotto di terreno soprattutto nei tratti in cui risulta carente la presenza di essenze arboree/arbustive e lungo la roggia Baragnera; ii. lungo il lato prospiciente la strada provinciale S.P. 25 dovrà essere assicurata la piantumazione delle specie in una fase antecedente l’inizio dei lavori di cantierizzazione dell’area; iii. tutte le piantumazioni da porre in essere dovranno costituire una fascia avente una consistenza di almeno 2 m di spessore; b) la connessione tra il campo fotovoltaico e la rete elettrica dovrà avvenire esclusivamente tramite cavidotto interrato, cosı̀ come indicato nello studio preliminare ambientale; c) al fine di evitare la generazione di cumuli di materiale terroso in esubero e di tutelare la capacità dispersiva del terreno, che potrebbe risultare compromessa dall’elevata superficie scolante dei pannelli, dovrà prevedersi, qualora se ne ravvisi Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1339 – la necessità anche in corso d’opera, la realizzazione di opere di drenaggio in grado favorire lo scolo delle acque meteoriche senza arrecare pregiudizio alla stabilità e funzionalità delle opere nonché di abbassare il livello idrico; d) il materiale impiegato per la sistemazione della viabilità di accesso dovrà limitarsi allo stretto necessario e dovrà essere assoggettato ai necessari controlli e certificazioni in ingresso; e) al termine della vita utile dell’impianto, qualora venga previsto lo smantellamento dello stesso, anche le opere di sistemazione viaria dovranno essere dismesse al fine di consentire la ripresa dello sviluppo vegetazionale spontaneo sull’area mentre dovranno permanere in loco le essenze piantumate a scopo mitigativo lungo tutti il perimetro d’impianto; 2) la Provincia di Cremona, in qualità di Autorità competente all’autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da recepirsi nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06; 3) di trasmettere copia del presente decreto a: • Azienda Agricola Raffaella Milanesi – Proponente; 4) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa: • Provincia di Cremona; • Comune di Castelvisconti; 5) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto; 6) di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia; 7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il dirigente: Filippo Dadone Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO Corte Costituzionale [BUR20100143] Ordinanza 13 novembre 2009 - n. 71 Ordinanza del 13 novembre 2009 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. staccata di Brescia – sul ricorso proposto da Oviesse S.p.A. c/Comune di Curno ed altri (pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87) REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) – ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 475 del 2009, proposto da: Oviesse S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Guarino, Cecilia Martelli, Augusto Mosconi, con domicilio eletto presso Augusto Mosconi in Brescia, c.so Palestro, 38; contro Comune di Curno, non costituito in giudizio; nei confronti di Atelier di Leidi Flavia & Co. s.a.s., Impresa Individuale Meringhetti Graziella, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, tutti non costituiti in giudizio; per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Curno n. 18 del 6 marzo 2009, che ha disciplinato il regime delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale per l’anno 2009; – di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2009 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente conduce un esercizio commerciale nel Comune di Curno, il cui Sindaco ha, con il provvedimento censurato, individuato il regime delle aperture domenicali degli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale, consentendo le stesse nelle giornate indicate dal comma 5 dell’art. 5 bis della l.r. 3 aprile 2000, n. 22 e sostanzialmente riproponendo la distinzione tra esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq e esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 mq prevista dall’art. 5 bis della l.r. 22/00. Poiché tale regime prevede la liberalizzazione delle aperture domenicali e festive, per queste ultime (fatte salve le giornate espressamente previste dalla legge in cui non è in alcun caso ammessa l’apertura), la ricorrente ritiene l’ordinanza n. 18 del 6 marzo 2009 lesiva della propria posizione di esercente il commercio con una superficie di vendita di 1499 mq che, proprio in considerazione di tale estensione dell’esercizio, vede limitata la propria possibilità di apertura domenicale alla prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, all’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre, nonché a tutte le giornate domenicali e festive del mese di dicembre, oltre a tre ulteriori giornate a discrezione dell’esercente stesso. In ragione di tutto ciò, la società ricorrente ha formulato domanda di annullamento del provvedimento sindacale, portando all’attenzione del Collegio la complessa questione del rapporto tra principi a tutela della concorrenza (anche ed in primo luogo comunitari) e regolamentazione delle aperture domenicali, alla luce della normativa regionale adottata e contenente disposizioni diverse da quelle di cui al d.lgs. 114/98. Nel caso di specie, infatti, il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento che, nel dare applicazione all’art. 5 bis della l.r. 22/00 ha differenziato il regime delle aperture domenicali, consentendo agli esercizi con superficie di vendita inferiore ai 250 mq l’apertura in ogni domenica e giorno festivo (con la sola esclusione delle giornate specifica- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1340 – mente individuate dalla stessa legge in cui sussiste l’obbligo generalizzato di chiusura) e limitando, invece, le aperture possibili per quegli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai 250 mq alla prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, all’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre e ad ulteriori tre giornate a libera scelta degli stessi. Secondo parte ricorrente il provvedimento in questione sarebbe illegittimo in quanto adottato sulla scorta di una legge regionale costituzionalmente illegittima in parte qua, cioè laddove, in violazione dei limiti contenuti nell’art. 117 della Costituzione, ha individuato un regime più restrittivo di quello riconosciuto dalla normativa nazionale, cosı̀ incidendo sulla materia della tutela della concorrenza, pacificamente riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 2.1. Il Collegio ritiene tale deduzione fondata e ravvisa i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta con il ricorso. 2.2. Per entrare nel merito della questione è necessario emettere che l’art. 11 del d.lgs. 114/98 recita: «4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno.». L’art. 5 bis della l.r. della Lombardia n. 22 del 2000, cosı̀ come introdotto nel testo dalla l.r. 30 del 2007, prevede, invece, per quanto di interesse – dopo aver premesso (al comma 2) che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue – che (comma 5) «Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico: a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; b) nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre; c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre; d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai Comuni in relazione alle esigenze loocali». Al successivo comma 9 stabilisce altresı̀ che «Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 (che vieta l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive: a) 1º gennaio; b) Pasqua; c) 25 Aprile; d) 1º Maggio; e) 15 agosto; f) 25 dicembre pomeriggio; g) 26 dicembre, n.d.r.) l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all’intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.». L’attività esercitata dall’odierna ricorrente non rientra in alcuna delle tipologie soggette ai regimi derogatori di cui ai commi 7 e 13 ed il Comune di Curno, nel cui territorio si colloca il punto vendita, non rientra né nei particolati ambiti territoriali (distretti di commercio) di cui all’art. 4 bis della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 (soggetti al regime speciale del comma 8 bis dell’art. 5 bis della l.r. n. 22/2000), né in quelli qualificati come «di forte attrattività (di cui al comma 10 del citato art. 5 bis). Considerata, inoltre, la superficie di vendita, pari a 1.499 mq, la medesima non può nemmeno godere del regime di libera apertura dettato dal comma 9 dell’art. 5 bis della l.r. 22/2000. In altre parole, è incontestato che rispetto alla stessa debba trovare applicazione l’ordinaria disciplina della giornata domenicale, in ragione della quale la regola è rappresentata dall’obbligo della chiusura domenicale, salvo la possibilità dell’apertura nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, purché tali giornate non coincidano con quelle in cui l’apertura è comunque preclusa dal comma 11 del medesimo art. 5 bis della l.r. n. 22/2000. 2.3. Cosı̀ enucleata la normativa regionale applicabile con riferimento alla fattispecie concreta, le norme sospettate di incostituzionalità sono, quindi, rappresentate: – dal comma 5 dell’art. 5 bis della l.r. della Lombardia 3 aprile Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 2000, n. 22, nella misura in cui introduce ad opera del legislatore regionale la predeterminazione delle possibili aperture domenicali, riservando al Comune la sola individuazione di ulteriori cinque domeniche; – dal comma 9 dell’art. 5 bis della l.r. della Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, il quale consente ai soli esercizi di vendita con superficie inferiore a 250 metri quadrati l’apertura al pubblico in tutte le domeniche e giornate festive nell’arco di tutto l’anno solare. La norma costituzionale di cui si sospetta la violazione è rappresentata dall’articolo 117, commi 1 e 2, in relazione ai vincoli dell’ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione. 2.4. Per quanto attiene alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, si è già evidenziato come il provvedimento amministrativo impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale sia il frutto della pedissequa applicazione della normativa regionale ora ricordata, tant’è che il ricorso non deduce, avverso tale atto, altra illegittimità che non sia quella derivante dall’incostituzionalità della normativa regionale lombarda, nell’assunto che quest’ultima, dettando una disciplina sostanzialmente diversa da quella contenuta nella legge n. 114/98, avrebbe violato i limiti alla potestà regionale rappresentati di cui all’art. 117 della Costituzione, introdotto un trattamento discriminatorio alla luce dell’art. 3 della Costituzione e violato il principio fondamentale, di derivazione comunitaria, della proporzionalità. In altri termini, la fonte legislativa regionale ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo dell’atto impugnato, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo all’Autorità amministrativa circa l’apertura domenicale o meno degli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 mq: ne consegue che lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo, dipende indissolubilmente dal previo vaglio di costituzionalità della normativa regionale, nel senso che ove questa fosse ritenuta costituzionalmente legittima anche il consequenziale provvedimento amministrativo applicativo sarebbe esente da vizi di legittimità e viceversa nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata. 2.5. Chiarito il profilo della rilevanza della questione, per quanto attiene all’ulteriore profilo della non manifesta infondatezza il Collegio si sente di dubitare della osservanza, da parte della normativa regionale de qua, dei limiti posti alla potestà legislativa regionale dall’art. 117 della Costituzione commi 1 e 2. Viene in considerazione in primo luogo il comma 2, che individua le materie riservate alla competenza legislativa statale. La legge regionale della Lombardia n. 22 del 2000, rubricata «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali» individua quale proprio ambito di applicazione (cfr. art. 1 comma 1) il seguente: «La presente legge, nell’esercizio della potestà legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti; disciplina, inoltre, i giorni e gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa nella Regione Lombardia». 2.6. Il dato letterale sembrerebbe, quindi, condurre ad una qualificazione della norma come attinente alla materia del «commercio», attribuita alla legislazione residuale regionale ex art. 117, comma 4 Cost. Un più specifico esame delle disposizioni della cui applicazione concreta si controverte fa, però, propendere per ricondurre le stesse nell’ambito del più appropriato alveo della «tutela della concorrenza», rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e assoggettato all’applicazione della disciplina di derivazione comunitaria. A tale conclusione conduce un attento excursus delle pronunce in argomento della Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di chiarire, nella sentenza n. 430 del 2007 come «secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’espressione “tutela della concorrenza”, utilizzata dal legislatore costituzionale all’art. 117, secondo comma, lettera e), coerentemente con quella operante nel sistema giuridico comunitario, comprende, tra l’altro, interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1341 – negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche. In tale maniera, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del 2007). Si tratta, in altri termini, dell’aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, che è una delle leve della politica economica del Paese (sentenze n. 80 del 2006; n. 242 del 2005; n. 175 del 2005; n. 272 del 2004). Per siffatti caratteri, la “tutela della concorrenza”, proprio in quanto ha ad oggetto la disciplina dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse, non è una “materia di estensione certa”, ma presenta i tratti “di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti” ed è configurabile come “trasversale”». Al fine di accertare se determinate disposizioni possano essere ricondotte alla «tutela della concorrenza» è quindi necessario, continua la sentenza ora richiamata, verificare «se le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato (sentenza n. 285 del 2005), allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all’obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza. Una volta che tale scrutinio abbia esito positivo, l’attribuzione delle misure alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l’inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si applicano (sentenza n. 80 del 2006).». In altre parole, ciò che risulta essere necessario è «accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale» (sentenza n. 430 del 2007). 2.7. A parere del Collegio, una tale verifica conduce ad esito positivo nel caso degli articoli da 11 a 13 del d.lgs. 114/98. Come evidenziato nella più volte citata sentenza n. 430 del 2007, lo stesso d.lgs. n. 114 del 1998 ha espressamente posto quali finalità della disciplina in materia di commercio, tra le altre, quelle di realizzare «da trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci», «l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta», in un’ottica di riforma volta a «rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità per tutti gli operatori economici» e perseguendo, quindi, l’intento di «favorire l’apertura del mercato alla concorrenza» (sentenza C. Cost. n. 64 del 2007). Tutto ciò premesso in linea generale, il Collegio ritiene, condividendo quanto affermato sul punto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1761 del 23 marzo 2009 – nella quale si legge che «l’intento avuto di mira con detto d.lgs. n. 114/1998 è stato comunque quello di “favorire l’apertura del mercato alla concorrenza” garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano» –, che alle disposizioni contenute negli articoli da 11 a 13 del d.lgs. 114/98, debba essere riconosciuto – cosı̀ come affermato dall’Autorità Garante della Concorrenza nella segnalazione AS480 del 16-24 ottobre 2008 –, carattere «pro-concorrenziale», tenuto conto, in particolare, che «la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali ... favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori» (segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza sopra citata). Inoltre, a tali norme deve essere riconosciuto quell’effetto di ampliare «l’area di libera scelta sia dei cittadini che delle imprese» che, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 430 del 2007, è individuato come scopo delle misure legislative di promozione e cioè di quelle norme che, come l’art. 11 del d.lgs. 114/98, tendono ad eliminare limiti e barriere alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. Si ravvisano, quindi, con riferimento alle norme in parola, proprio quelle condizioni che, negli autorevoli avvisi ora ricordati, debbono far propendere per la qualificazione delle stesse come norme poste a «tutela della concorrenza». 2.8. Ritenuta dimostrata siffatta qualificazione e data l’attribu- Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 zione della materia trasversale della «tutela della concorrenza» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del comma 2 lettera e) dell’art. 117 della Costituzione, ne discende il dovere della legge regionale di non circoscrivere o delimitare in alcun modo l’effetto ampliativo della legge statale che persegue l’obiettivo della concorrenza e della tutela del consumatore con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento (art. 1, comma 3 del d.lgs. 114/98). Ben può accadere, invero, come espressamente riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale «che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430/07). Proprio tale condizione individuata dal Giudice delle leggi non sembra ricorrere, invece, nel caso di specie, dove la Regione Lombardia, nell’ambito di una normativa destinata a regolamentare specifici aspetti del settore del commercio ha, con i censurati commi 5 e 9 dell’art. 5 bis della l.r. 22/2000, finito per incidere tutt’altro che marginalmente sull’assetto concorrenziale all’interno del mercato regionale, differenziandolo in maniera sostanziale da quello risultante dalla disciplina contenuta nel d.lgs. 114 del 1998. 2.9. A tale proposito appare opportuno ricordare che la Corte di Giustizia della Comunità europea, in più occasioni, non ha trovato contrastanti le normative nazionali degli Stati membri sulla chiusura domenicale rispetto al principio di libera circolazione delle merci (sentenza 16 dicembre 1992, causa C-169/91 e sentenza 20 giugno 1996, V sezione, relativa ad una pluralità di cause tra cui la C-69/93 e la C-258/93). In quest’ultima si legge che «le normative in questione perseguivano un obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario. Invero, le discipline nazionali che limitano l’apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l’espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario, in particolare al principio di proporzionalità». L’avvenuto esercizio, da parte dello Stato italiano, di tale scelta con apposito provvedimento avente forza di legge (il d.lgs. 114/98) determina però, quale conseguenza immediata e diretta, la preclusione, in capo al legislatore regionale della possibilità di adottare una propria disciplina normativa che abbia l’effetto di restringere o distorcere la concorrenza al di fuori dei casi in cui sia lo stesso d.lgs. 114/98 a consentirlo in un’ottica di contemperamento con la necessità di tutelare altri principi e valori di rango pari a quello attribuito alla tutela della concorrenza. La riserva di legge statale in materia esclude, dunque, che le Regioni possano, nel preteso esercizio della competenza legislativa in materia dı̀ commercio: – introdurre limitazioni alla disciplina delle aperture domenicali, in particolare circoscrivendo e delimitando ulteriormente le potestà riconosciute dalla disciplina statale alle amministrazioni in senso pro-concorrenziale, o addirittura rendendo impossibile (totalmente o parzialmente) alle stesse di agire in tal senso; – ovvero delineare regimi differenziati tra gli operatori di settore in contrasto con i principi comunitari. 2.10. Per quanto attiene al primo profilo, si deve evidenziare come l’art. 11 della legge n. 114/1998, pur dettando il principio generale dell’obbligo della chiusura domenicale, preveda che la valutazione dell’opportunità dell’apertura domenicale venga effettuata dal singolo Comune sulla base delle condizioni e delle circostanze concretamente sussistenti, senza introdurre alcun limite massimo alla facoltà di consentire l’apertura domenicale e festiva. Al contrario, il comma 5 dell’art. 5 bis della legge regionale della Lombardia n. 22 del 2000 vede tale potere del Sindaco sostanzialmente sostituito da una valutazione eseguita aprioristicamente ed in maniera astratta dal legislatore in ordine alle possibili giornate di apertura domenicale che sono specificamente individuate dalla legge stessa, eccezion fatta per le cinque giornate di ulteriore apertura di cui alla lettera d) del comma stesso, la Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1342 – cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del singolo Comune. La Regione Lombardia ha, quindi, in primo luogo fissato un numero massimo e non derogabile (con riferimento ai Comuni che non rientrano nelle particolari categorie di cui ai successivi commi, quale il Comune di Curno che ha adottato il provvedimento censurato), di domeniche in cui è possibile l’apertura, spingendosi poi fino ad individuarle puntualmente, fatta eccezione per il numero limitato di cinque ulteriori giornate rimesse alla discrezionalità dei singoli Comuni. In altre parole il comma 5 dell’art. 5 della l.r. 22/2000 ha sostanzialmente escluso, per i Comuni lombardi, quella potestà, riconosciuta invece dal comma 5 dell’art. 11 del d.lgs. 114/98, di valutare discrezionalmente l’opportunità di consentire l’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali nella misura occorrente a garantire che l’offerta commerciale sia in grado di eguagliare le esigenze dei consumatori. 2.11. La normativa regionale, inoltre, ha introdotto un’eccezione generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva, consentendo sempre l’apertura in tali giornate (con esclusione delle sole giornate festive di cui al già ricordato comma 11) agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, mentre nessuna analoga disposizione è rinvenibile nella legge n. 114/1998, che non differenzia la possibilità di apertura domenicale e festiva in ragione delle dimensioni dell’esercizio. Tale norma, seppur tendente, isolatamente considerata, all’apertura del mercato ed a garantire quella libertà di scelta del consumatore la cui tutela si prefiggono le norme del d.lgs. 114/98, finisce, però, sistematicamente considerata la stessa, per introdurre non solo una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore statale preposto ad adottare quelle disposizioni che, nel garantire la massima concorrenza, assicurino però anche un’ordinata disciplina del settore (il che integra una violazione dell’art. 117, secondo comma della Costituzione), ma anche una disciplina differenziata all’interno del medesimo mercato rilevante (collegato alla diversa superficie di vendita): il che costituisce violazione del principio comunitario di proporzionalità (di cui all’art. 5, comma 3, del Trattato CE) il cui rispetto si impone alla Regione anche in forza del comma 1 dell’art. 117 Cost., che individua quale limite alla competenza legislativa regionale il rispetto dei principi comunitari. Nel differenziare, in termini di giornate in cui è possibile l’apertura al pubblico, la possibilità di esercitare l’attività di vendita, senza alcuna particolare e percepibile esigenza di tutela di obiettivi di rango primario (la cui cura è peraltro riservata al legislatore statale), il legislatore regionale si ritiene sia, quindi, incorso in una violazione del principio di proporzionalità che deve guidare le scelte dello stesso ogni volta che una previsione possa andare ad incidere sull’assetto del mercato e quindi sulla libera esplicazione dell’autonomia negoziale dei singoli perseguita dall’ordinamento comunitario. 3. Sulla base delle esposte considerazioni si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sin qui esposta questione di costituzionalità, che si solleva pertanto ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 con riferimento all’art. 5 bis, commi 5 e 9 delle legge regionale della Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, in relazione all’art. 117 della Costituzione, commi 1 e 2. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia, Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 117 della Costituzione, commi 1 e 2, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 5 e 9 delle legge regionale della Lombardia 3 aprile 2000, n. 22. Sospende, per l’effetto, il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone, inoltre, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Regione Lombardia, nonché la comunicazione della medesima al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Cosı̀ deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati: Giorgio Calderoni, Presidente Stefano Tenca, Primo Referendario Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 [BUR20100144] Ordinanza 10 febbraio 2010 - n. 53 Ordinanza n. 53 del 10 febbraio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE Omissis ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24 recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE)», dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), promosso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, nel procedimento vertente tra l’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus (LAC) e l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Ong Onlus (WWF Italia) e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed altri, con ordinanza del 16 ottobre 2008, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2009. VISTI gli atti di costituzione dell’Associazione Lega per l’abolizione della Caccia Onlus ed altra nonché gli atti di intervento delle Regioni Lombardia e Veneto; UDITO nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; UDITI gli avvocati Marco Ramadori per l’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus ed altra, Enrico La Loggia per la Regione Lombardia, Andrea Manzi e Mario Bertolissi per la Regione Veneto. RITENUTO: – che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, con ordinanza del 16 ottobre 2008, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera s), e 137, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24 recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE)», e – in riferimento ai soli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione – dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c, della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici); – che l’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale lombarda n. 24 del 2008 autorizza il prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008-2009, stabilendo, al comma 1, che «ricorrendone le condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», il regime di deroga si applica secondo quanto previsto in una tabella, riportata nel corpus dell’articolo, riguardante i «carnieri massimi» (giornaliero e stagionate), nonché l’arco temporale della stagione venatoria per le tre specie ammesse al prelievo; e, al successivo comma 2, quale debba essere «il prelievo annuale complessivo consentito nella Regione Lombardia»; – che l’art. 1, comma 1, della legge regionale veneta n. 13 del 2008 prevede, per la stagione 2008-2009, che i prelievi in deroga si attuino rispettando i limiti e le motivazioni di cui all’allegato A, il quale comprende una tabella, ove è previsto, analogamente all’art. 4 della legge regionale della Lombardia, il limite massimo di prelievo (giornaliero e stagionale) a livello regionale; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1343 – – che il rimettente premette di essere investito del ricorso proposto dall’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus (LAC) e dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Ong Onlus (WWF Italia) volto all’annullamento della nota, del 4 aprile 2008, con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avrebbe preso atto e fatta propria la ripartizione tra le Regioni interessate (effettuata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) della «piccola quantità» ex art. 9, par. 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE, ai fini del prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008-2009; – che, secondo il TAR, le norme regionali censurate avrebbero chiara natura «provvedimentale», anche in considerazione del fatto che trovano fondamento nell’intesa del 26 marzo 2008 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, basata sugli esiti di un «incontro tecnico» tenutosi il 21 marzo 2008 tra le Regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Marche e Friuli VeneziaGiulia (Regioni che avevano condiviso «all’unanimità la proposta di ripartizione dei quantitativi prelevabili»), e, in quanto tali, soggette ad uno «scrutinio stretto di costituzionalità», essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 267 del 2007); – che, ciò premesso, il giudice a quo – ricordando la sentenza n. 241 del 2008 della Corte costituzionale – sottolinea, anzitutto, come debba essere disattesa un’eventuale «eccezione di difetto di incidentalità», in quanto – sempre secondo lo stesso rimettente – questa Corte avrebbe riconosciuto la possibilità di accedere al sindacato incidentale di costituzionalità anche «attraverso l’instaurazione di una lis ficta»; – che, sempre secondo il rimettente, l’emanazione delle norme regionali sospettate di incostituzionalità renderebbe, allo Stato, «parzialmente improcedibile il ricorso, quantomeno in relazione alla frazione di «piccola quantità» da prelevarsi in Veneto e in Lombardia», cosı̀ che solo la rimozione di tale elemento sopravvenuto consentirebbe la riespansione del sindacato del giudice amministrativo sugli atti impugnati; – che, infine, il giudice a quo ricorda come egli stesso si sia già espresso relativamente al requisito della rilevanza nelle ipotesi di leggi-provvedimento (sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, 21 aprile 2008, n. 3356), ritenendo che la tutela dei diritti del cittadino, nell’ipotesi di leggi provvedi mento, segue la natura giuridica dell’atto contestato, cosı̀ da poter essere sindacato dal suo giudice naturale (la Corte costituzionale), rendendo peraltro necessaria l’intermediazione del giudice amministrativo; – che, relativamente, quindi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che le norme regionali denunciate violerebbero l’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., ovvero, rispettivamente, il principio che la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» e la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; – che, ricorda al proposito il giudice rimettente, con la sentenza n. 150 (recte: 250) del 2008 questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), ritenendo tali norme in contrasto sia con l’art. 9 della Direttiva 74/409/CEE, sia con l’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), poiché «l’autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l’esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la Direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale»; – che tale conclusione, secondo il rimettente, dovrebbe essere estesa anche al caso di specie, nel quale l’attivazione del regime derogatorio con norme-provvedimento non consentirebbe al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare il potere di annullamento introdotto per garantire il rispetto della normativa di riferimento; – che, ad ulteriore sostegno di quanto affermato, il TAR rimettente ricorda anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 8 giugno 2006, causa C – 60/05), con la quale tale Corte – nell’ambito di una controversia, pendente innanzi al TAR della Lombardia ed avente ad oggetto il prelievo Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 venatorio per la stagione 2003-2004 – in merito alla conformità del meccanismo introdotto dall’art. 19-bis della normativa in questione con l’art. 9 della Direttiva 74/409/CEE, ha affermato: a) «Che “gli Stati membri sono tenuti a garantire che, indipendentemente dal numero e dall’identità delle autorità incaricate, nel loro ambito, di dare attuazione” all’art. 9 cit., “il totale dei prelievi venatori autorizzati [...] non superi il tetto, conforme alla limitazione di tali prelievi a ‘piccole quantità’, fissato [...] per tutto il territorio nazionale” (punto 41); b) che tale obbligo “esige che i procedimenti amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo efficace effettuato tempestivamente” (punto 47)»; – che, inoltre, per il rimettente, le norme regionali censurate violerebbero anche gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., sotto il profilo della mancata osservanza dell’obbligo di motivare in modo congruo la scelta di attivare le deroghe (ex art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 791/409/CEE e art. 19-bis, della legge n. 157 del 1992); – che, poi, per il TAR Lazio, la legge regionale della Lombardia sarebbe del tutto priva di motivazione, mentre la legge regionale del Veneto addurrebbe una motivazione di mero stile e risulterebbe, peraltro, illogica nella parte in cui afferma che l’attivazione del regime derogatorio consentirebbe «una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie “ordinariamente cacciabili”», dal momento che la caccia in deroga (come, del resto, rilevato anche dalle Regioni), viene eccezionalmente ad aggiungersi e non a sostituirsi al regime ordinario di cacciabilità; – che, altresı̀, al TAR Lazio non appare chiaro se sia stato effettuato un accertamento in ordine ai requisiti sostanziali per consentire l’attivazione del regime derogatorio, e, in particolare, se si siano operate valutazioni sull’«assenza di altre soluzioni soddisfacenti» o sul trend demografico delle specie interessate, né detto giudice percepisce le ragioni per le quali i pareri tecnici resi dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) alle Regioni Veneto e Lombardia il 25 marzo 2008 siano stati disattesi; – che, infine, il solo art. 4 della legge regionale lombarda n. 24 del 2008 violerebbe l’art. 137, terzo comma, Cost., in quanto tale norma sarebbe in contrasto con il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 250 del 2008, resa, a detta del TAR del Lazio, tra le stesse parti (Regione Lombardia e Stato), su un thema decidendum analogo a quello oggetto dell’attuale giudizio a quo; – che, nel giudizio davanti alla Corte, si sono costituite l’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus e l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Ong Onlus, già ricorrenti nel giudizio a quo, le quali hanno svolto difese uniformi, che possono essere unitariamente trattate; – che, ricostruito il quadro normativo di riferimento, la difesa delle associazioni ricorrenti ha, preliminarmente, negato l’inammissibilità della questione sotto il profilo della carenza di rilevanza, sostenuta dalla difesa della Regione Lombardia, avendo il rimettente ampiamente argomentato al riguardo; – che ugualmente da disattendere sarebbe l’eccezione di carenza di incidentalità della questione per inammissibilità del ricorso avanti al TAR del Lazio, in quanto – secondo la costante giurisprudenza costituzionale – tale questione è «devoluta alla cognizione piena del giudice a quo, che peraltro ha già ritenuto ammissibile l’impugnativa, con ampia e perspicua motivazione»; – che, quanto al merito, la difesa delle associazioni ha concluso per la fondatezza delle questioni, sostanzialmente associandosi ai rilievi del rimettente; che si è costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo l’inammisibilità e, comunque, l’infondatezza della questione; – che la difesa regionale ritiene la questione inammissibile sotto diversi profili: innanzitutto, per difetto di rilevanza, in quanto il TAR non deve fare applicazione della normativa regionale censurata per decidere l’annullamento o meno della nota della Conferenza Stato-Regioni, essendo tale nota un atto a valenza generale, non vincolante per le Regioni, sul quale, pertanto, non possono interferire le leggi regionali successive; – che, di conseguenza, l’annullamento di tale delibera non inciderebbe su di essa; – che ugualmente insussistente sarebbe, poi, la parziale improcedibilità del ricorso paventata dal giudice rimettente, in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1344 – quanto la citata legge regionale non è una legge-provvedimento, che viene a sostituirsi agli atti precedentemente emanati sottraendo gli stessi alla sindacabilità del giudice amministrativo, ma una legge-quadro che disciplina l’applicazione del criterio del prelievo in deroga ex art. 9 della Direttiva 79/409/CEE, come desumibile, oltre che dal contenuto dei censurati commi dell’art. 4, anche da quello dei restanti articoli della legge n. 24 del 2008, tutti a carattere generale ed astratto; – che la questione sarebbe ulteriormente inammissibile per difetto d’incidentalità, in quanto, affermatasi l’illegittimità della legge regionale, verrebbe meno l’interesse ad una pronuncia relativamente all’originaria impugnazione; – che, infine. passando all’esame delle singole censure, primariamente inammissibile risulta la censura relativa all’art. 3 Cost. perché totalmente priva di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza; – che, nel merito, infondate sarebbero tutte le censure proposte in riferimento agli altri parametri invocati; – che non vi sarebbe violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto non è ipotizzabile alcuna lesione della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, stante la considerazione che il prelievo in deroga attiene alla tutela della fauna selvatica e quindi dell’ambiente, ma viene, altresı̀, ad incidere sull’agricoltura e sull’esercizio alla caccia, materie ambedue rientranti nella competenza legislativa delle Regioni; – che neppure, per la Regione Lombardia, vi sarebbe violazione della indicata direttiva comunitaria, in quanto la stessa non prevede che il prelievo in deroga debba essere stabilito con provvedimento amministrativo, essendo, conseguentemente, possibile anche la sua determinazione con atto legislativo; – che, ancora, riguardo alla censura relativa all’art. 137, terzo comma, Cost., la Regione ritiene la stessa ugualmente inammissibile e, comunque, infondata dato che il dictum della sentenza n. 250 del 2008 (come, del resto, evidenziato nella stessa ordinanza di rimessione), rispetto alla quale viene lamentata la violazione del giudicato costituzionale, è stata pronunciato «nella diversità degli atti in esame»; – che, infine, ugualmente infondate sarebbero le eccezioni di merito relative all’obbligo di sentire l’INFS, avendo la Regione ottemperato a tale onere; – che, in prossimità dell’udienza, la Regione Lombardia ha depositato una memoria nella quale chiede, in via preliminare – alla luce della intervenuta modifica legislativa dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale della Lombardia n. 24 del 2008, che ha ridotto l’entità del prelievo in deroga – di rimettere gli atti di causa al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata; – che, nella memoria, la difesa regionale ribadisce, in ogni caso, la richiesta dı̀ inammissibilità e, comunque, di infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nell’atto di costituzione; – che si è, altresı̀, costituita in giudizio la Regione Veneto, deducendo l’infondatezza della questione; – che la Regione, nel suo atto di costituzione, premette che le censure mosse dal rimettente alla legge reg. Veneto n. 13 del 2008 sarebbero sostanzialmente due: la prima, relativa al contrasto, in sé e per sé considerato, della legge-provvedimento con la Costituzione (in relazione alle sentenze n. 405 e n. 250 del 2008 della Corte costituzionale), la seconda, relativa all’illegittimità costituzionale della disciplina contenuta in tale legge-provvedimento (determinazione della misura delle «piccole quantità» cacciabili); – che, con riguardo alla prima, l’attivazione della caccia in deroga con legge-provvedimento, e non con atto amministrativo, non impedirebbe, secondo la difesa regionale, il controllo sulla sua legittimità, ma lo sposterebbe semplicemente su di un piano diverso, e, precisamente, lo affiderebbe ad un ricorso promosso dallo Stato ex art. 127 Cost.; – che, quanto alla seconda censura, la Regione, richiamando la giurisprudenza costituzionale che attribuisce alla potestà legislativa residuale delle Regioni la materia della caccia (sentenze n. 332 del 2006, n. 226 del 2003, n. 536 del 2002), osserva come non sia ragionevole concludere che, nell’ambito di tale potestà, rientri il potere di disciplinare tutti gli aspetti della caccia in de- Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 roga, eccetto la sua attivazione in un determinato arco temporale; – che da tale premessa discenderebbe, per la Regione Veneto, l’infondatezza dell’asserita violazione dell’art. 9 della Direttiva 9/409/CEE, in quanto detta disposizione non precisa in alcun modo le modalità dei controllo; – che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 8 giugno 2006, causa C-60/05, punto 41 del considerato in diritto; ed anche, sentenze 9 dicembre 2004, causa C-79/03, e 15 dicembre 2005, causa C-344/05) ha chiarito che gli Stati membri – per rispettare il diritto comunitario – devono garantire che non venga superato il limite delle «piccole quantità», «indipendentemente dal numero e dall’identità delle autorità incaricate di dare attuazione alla Direttiva 79/409/CEE»; – che ugualmente infondate, per il Veneto, sarebbero le censure mosse dal TAR in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 3 Cost., relative al superamento del limite comunitario della «piccola quantità» cacciabile, individuato nella misura dell’1%, in quanto né la Direttiva 79/409/CEE, né la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ivi compresa la sentenza 8 giugno 2006, causa C-60/05, prevederebbero espressamente tale limite; – che, in via pregiudiziale, la resistente chiede il rinvio da parte della Corte costituzionale alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato UE, della questione relativa all’interpretazione dell’art. 9, numero 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE, al fine di chiarire «qual è la portata vincolante delle percentuali (pari all’1%) individuate dal comitato ORNIS come espressive della “piccola quantità”, e al fine di precisare come questi limiti devono concretamente essere applicati all’interno degli Stati membri»; – che, in prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha presentato una memoria in cui ribadisce le argomentazioni che dovrebbero indurre a non accogliere le questioni sollevate e reitera la richiesta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE per chiarire la portata dell’art. 9 della più volte citata Direttiva 79/409/CEE. CONSIDERATO: – che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, dubita, in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 137, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002. n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE)», e, in riferimento ai soli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione dei regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici); – che, ad avviso del rimettente, le disposizioni regionali attuative della caccia in deroga in oggetto, sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in quanto le Regioni avrebbero esercitato la loro potestà legislativa non rispettando «i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» e «la riserva alla legislazione statale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», ed altresı̀ avrebbero violato l’art. 9, comma 1, lettera e), della Direttiva comunitaria 791409/CEE e l’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non motivando «in modo congruo la scelta di attivare le deroghe»; – che, inoltre, l’art. 4, commi 1 e 2, della citata legge della Regione Lombardia avrebbe violato anche l’art. 137, terzo comma, della Costituzione, poiché il legislatore regionale avrebbe approvato «una norma in contrasto con il giudicato sostanziale formatosi a seguito della [...] sentenza n. 150 (recte: 250) del 2008 [della Corte costituzionale], il cui dictum consiste nella preclusione alla potestà legislativa regionale di azionare il regime derogatorio attraverso leggi-provvedimento»; – che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la Regione Lombardia – con l’art. 1 della legge regionale 16 settembre 2009, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 1345 – n, 21, recante «Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica di leggi regionali» – ha apportato modifiche al testo del comma 1 ed ha abrogato il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 2008; – che, in seguito, anche il comma 1 del citato art. 4 è stato abrogato dall’art. 1 della legge regionale della Lombardia 22 dicembre 2009, n. 29, recante «Modifica della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24. Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 791409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE)»; – che, tuttavia, preliminare ad ogni pronuncia sull’insieme delle questioni, procedurali e di merito, sollevate nel presente giudizio è la decisione in ordine all’ammissibilità delle questioni prospettate dal giudice rimettente; – che, come dedotto dalla Regione Lombardia, tali questioni sono manifestamente inammissibili, risultando prive del necessario requisito della rilevanza, poiché nel giudizio a quo il TAR rimettente non deve fare applicazione della normativa sospettata di incostituzionalità; – che, infatti, oggetto del giudizio principale è, secondo quanto riferisce lo stesso rimettente, «l’annullamento della nota in data 4 aprile 2008, con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano [...] avrebbe fatto propria la ripartizione tra le regioni interessate, effettuata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della “piccola quantità” ex art. 9, par. 1, lettera e), Dir. 79/409/CEE, ai fini del prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008/2009»; – che su tale questione non vengono quindi ad incidere le disposizioni, contenute, nelle leggi regionali successive, posto che queste ultime né hanno conferito valore legislativo alla suddetta nota né hanno avuto l’effetto di sanare eventuali illegittimità da cui fosse affetta; che, conseguentemente, il rimettente non deve fare applicazione delle disposizioni legislative che sottopone al vaglio di questa Corte; – che, del resto, lo stesso rimettente, nella sua ordinanza, non chiarisce in che modo il giudizio principale sia inciso dall’esito di quello incidentale di costituzionalità, dato che non può condividersi l’affermazione che «in presenza di leggi-provvedimento» «assume, invece, connotazione decisamente depotenziata la (preliminare) valutazione in ordine alla rilevanza della questione», in quanto essa sarebbe «affatto intrinseca nell’esclusiva attribuzione alla Corte costituzionale dello scrutinio di legittimità della disposizione (formalmente) legislativa ma avente sostanza di atto amministrativo», né trova fondamento il convincimento che sussista da possibilità di accedere al sindacato incidentale della Corte attraverso l’instaurazione di una lis ficta», dato che in questo modo si consentirebbe un sindacato di costituzionalità in via principale; – che, invece, anche recentemente (sentenza n. 241 del 2008), questa Corte ha affermato che il requisito necessario per l’ammissibilità dello scrutinio di costituzionalità di una legge è da ravvisarsi (oltre, ovviamente. alla non manifesta infondatezza della questione sollevata) nella circostanza «che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo»; – che, pertanto, non ricorrendo tale circostanza nel caso di specie, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010 n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 137 della Costituzione – dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, con l’ordinanza di cui in epigrafe; DICHIARA la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione – dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, con l’ordinanza di cui in epigrafe. Cosı̀ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010. Il presidente: Francesco Amirante