REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
MILANO - LUNEDÌ, 22 MARZO 2010
SERIE EDITORIALE ORDINARIA
Sommario
Anno XL - N. 66 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese
B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto presidente Regione Lombardia 2 marzo 2010 - n. 1892
[2.2.1]
Approvazione dell’Accordo di Programma denominato «Riqualificazione dell’immobile di
proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano» . . . . . . . . .
1265
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2009 - n. 8/10951
[5.4.0]
Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura (P.R.P.A.) per il triennio 2009-2011
Deliberazione Giunta regionale 10 febbraio 2010 - n. 8/11352
[5.3.4]
Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni
dei grandi impianti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 10 marzo 2010 - n. 8/11471
[2.1.0]
Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 (art. 40, comma 3, l.r.
34/78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 10 marzo 2010 - n. 8/11481
[3.1.0]
Rimodulazione dell’accreditamento dell’Unità Geriatrica Riabilitativa «Luigi e Maria Bianchi» sita in Curtatone località Eremo, in via Dante Alighieri n. 41, gestita dall’Unità Geriatrica Riabilitativa Onlus – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno
2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 10 marzo 2010 - n. 8/11482
[3.1.0]
Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Monica Crescini» sita in Leno (BS), via Cotichetta, 7 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 10 marzo 2010 - n. 8/11484
[5.1.0]
Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco – Dichiarazione di notevole interesse
pubblico dell’anfiteatro collinare-pedemontano e della valle del Sonna (art. 136 lett. c) e d),
d.lgs. 42/2004) – Rettifiche e integrazioni alle determinazioni assunte con d.g.r. 30 dicembre
2009 n. 8/10973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1267
1268
1270
1270
1270
1271
D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE
Presidenza
Decreto dirigente struttura 12 marzo 2010 - n. 2339
[5.0.0]
Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – Deroga all’ambito
territoriale dell’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro ai sensi dell’art. 20 del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2 e s.m.i., attuativo della l.r. 27
giugno 2008 n. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2159
[2.3.0]
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento alla ditta Comagri Oil s.r.l. allo svolgimento delle attività di acquirente collettore
per il Settore No Food e di Primo trasformatore per il Settore energetico . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 9 marzo 2010 - n. 2202
[2.0.0]
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Avviso di invito a presentare domanda per
la concessione di finanziamenti subordinati ai Confidi – D.g.r. n. 8/10602 del 25 novembre
2009: approvazione dell’elenco delle domande non ammesse (V provvedimento attuativo)
12
2.2.1
5.4.0
5.3.4
2.1.0
3.1.0
5.1.0
5.0.0
2.3.0
2.0.0
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
SERVIZI SOCIALI / Assistenza
AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
AMBIENTE E TERRITORIO
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari
ORDINAMENTO FINANZIARIO
1272
1273
1274
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
D.G. Istruzione, formazione e lavoro
Y
– 1262 –
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Decreto direttore generale 11 febbraio 2010 - n. 1146
[3.3.0]
Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2010/2011, in attuazione dell’art.
23 della l.r. 19/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale 22 febbraio 2010 - n. 1544
[3.3.0]
Approvazione degli standard formativi minimi di apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 9 marzo 2010 - n. 2221
[3.3.0]
Rettifica ed integrazione allegato B del d.d.u.o. del 25 gennaio 2010 n. 485 «Modifiche ed integrazioni allegato B del
d.d.s. del 9 novembre 2009 n. 11666 – Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti
in Lombardia – Periodo formativo 2010-2011». . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 4 marzo 2010 - n. 2030
[3.3.0]
Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 381 richiedenti ammissibili del «Buono scuola 2007/2008» e
per essi ad Accor Services Italia s.r.l., per la somma complessiva di A 429.870,88 – art. 4 comma 121 lettera a) della
l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 18 aprile 2007 n. 8/4558 – trattenendo l’importo
complessivo di A 189.745,79 a valere sull’accertamento 122/2010 . . . . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale 12 marzo 2010 - n. 2385
[3.3.0]
Approvazione della Dote «scuola in movimento» rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado sedi di
seggio elettorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1274
1279
1280
1281
1291
D.G. Famiglia e solidarietà sociale
Decreto dirigente struttura 5 marzo 2010 - n. 2095
[3.1.0]
Presa d’atto della richiesta di cancellazione dell’Associazione «La Famiglia» avente sede legale nel Comune di Roè
Volciano in via Ragazzo n. 21 dal «Registro regionale di associazioni di solidarietà familiare» . . . . . .
1292
D.G. Sanità
Circolare regionale 28 gennaio 2010 - n. 2
[3.2.0]
Procedura di emersione dal lavoro irregolare nella attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09 –
Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione. . . . . . . . . .
Circolare regionale 9 marzo 2010 - n. 8
[3.2.0]
D.d.u.o. n. 1874 del 2 marzo 2010 «Piano di sorveglianza straordinario della rabbia – Ulteriori determinazioni» –
Modalità operative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1292
1293
D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia
Decreto dirigente struttura 9 marzo 2010 - n. 2218
[3.5.0]
Approvazione delle linee guida per il funzionamento dell’Archivio Infotelematico generale dei reperti storici, documentali ed iconografici della Prima Guerra Mondiale in Lombardia
. . . . . . . . . . . .
1293
D.G. Agricoltura
Decreto dirigente unità organizzativa 23 febbraio 2010 - n. 1582
[4.3.2]
D.g.r. n. 7/16440/2004 – Quote latte – Individuazione dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia
grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere per la campagna 2010/2011 a partire dall’1 aprile 2010
Decreto dirigente unità organizzativa 4 marzo 2010 - n. 2013
[4.3.0]
Integrazione parziale al decreto n. 466 del 25 gennaio 2010 «Piano regionale di ristrutturazione e sviluppo del settore
della carne bovina – PRCB: approvazione elenco domande di adesione al PRCB» . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 4 marzo 2010 - n. 2026
[4.3.2]
Regime quote latte – L. 119/03 art. 2 comma 2 bis – Comunicazione della quota individuale valida all’1 aprile 2010
ai produttori lombardi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 5 marzo 2010 - n. 2065
[4.3.2]
Legge 119/03 – Regime quote latte – Approvazione dell’Albo Regionale Primi Acquirenti Latte della Regione Lombardia per il periodo 1 aprile 2010-31 marzo 2011
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 12 marzo 2010 - n. 2379
[4.3.0]
Integrazione al decreto n. 10888/2009 e approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi per la programmazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (art. 12, l.r.
n. 31/2008) – Anno 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1294
1295
1300
1309
1313
D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza
Decreto dirigente struttura 8 marzo 2010 - n. 2154
[4.6.4]
Determinazione delle tariffe professionali per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l’anno 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1317
D.G. Commercio, fiere e mercati
Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2141
[4.6.1]
D.d.u.o. 25 novembre 2009 n. 12555 – Progetto strategico Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione
del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia – 3º bando - Presa d’atto delle richieste di contributo
presentate a sportello per l’integrazione di distretti diffusi e conseguente assegnazione dei contributi . . . .
3.3.0
3.1.0
3.2.0
3.5.0
4.3.2
4.3.0
4.6.4
4.6.1
SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
SERVIZI SOCIALI / Assistenza
SERVIZI SOCIALI / Sanità
SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
1317
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1263 –
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile
Decreto dirigente struttura 4 febbraio 2010 - n. 861
[5.3.5]
Integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Silea S.p.A. ai sensi del d.lgs. 18
febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale ed impianto in via L. Vassena n. 6 Valmadrera (LC), con
d.d.s. n. 11937 del 16 ottobre 2007
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 18 febbraio 2010 - n. 1437
[5.3.5]
Diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta ASM
Lomellina Inerti s.r.l., con sede legale in viale Petrarca 68 – Vigevano (PV), per l’impianto in Galliavola (PV) di cui
all’All. 1, punto 5.4 del d.lgs. 59/05
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1319
1319
D.G. Industria, PMI e cooperazione
Decreto dirigente unità organizzativa 5 marzo 2010 - n. 2070
[4.0.0]
Ampliamento della terza finestra per la richiesta dei voucher di cui al bando «Voucher per la partecipazione a fiere
internazionali all’estero» approvato con decreto n. 436 del 22 gennaio 2010
. . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 15 marzo 2010 - n. 2389
[4.0.0]
Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le
nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006) – VII provvedimento . . . . . . . . . . . . .
1319
1320
D.G. Infrastrutture e mobilità
Decreto dirigente struttura 18 marzo 2010 - n. 2639
[5.3.4]
Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e rinnovo delle
autovetture da adibire al servizio taxi regionale, in attuazione della l.r. 11/2009. . . . . . . . . .
1324
D.G. Qualità dell’ambiente
Decreto dirigente unità organizzativa 4 marzo 2010 - n. 2021
[5.0.0]
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del
progetto di gestione produttiva dell’ATEg24, sito in località «San Fedele» del Comune di Cava Manara (PV), dalla
ditta Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2127
[5.3.1]
Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento «Rapporto tecnico
sui risultati delle indagini preliminari e Piano della caratterizzazione» dell’area dello stabilimento Dipharma Francis
s.r.l., ricadente nei Comuni di Baranzate e Milano (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso
previsti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2128
[5.3.1]
Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dei documenti «Variante al Progetto
Operativo di bonifica – maggio 2009» e «Stato qualitativo e direzione falda freatica – luglio 2009» dell’area dell’ex
deposito CAM Petroli, ubicato nei Comuni di Rho e Pero (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in
esso previsti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2010 - n. 2132
[5.0.0]
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del
progetto di gestione produttiva dell’ATEg51, sito in località «San Giacomo della Cereda» del Comune di Belgioioso
(PV), dalla ditta Cava San Giacomo s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1330
1331
1331
1331
D.G. Territorio e urbanistica
Decreto dirigente struttura 24 febbraio 2010 - n. 1625
[5.0.0]
Impianto idroelettrico «Orio» sul fiume Lambro in Comune di Orio Litta (LO) – Proponente: SC&C s.r.l. – Verifica
di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 25 febbraio 2010 - n. 1692
[5.0.0]
Progetto di un impianto di digestione anaerobica alimentato con residui animali, con una capacità di trattamento di
16.130 tonnellate/anno, per la cogenerazione di energia elettrica e termica, localizzato nel Comune di Vescovato (CR)
– Proponente: Pro-Sus Società cooperativa agricola – Vescovato – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 2 marzo 2010 - n. 1888
[5.0.0]
Progetto di modifiche sostanziali all’impianto di recupero [R13] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, nel Comune di San Zeno Naviglio (BS), via Galileo Galilei civ. 20 – Proponente: Ricicla
s.r.l. – San Zeno Naviglio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . . .
Decreto dirigente struttura 2 marzo 2010 - n. 1905
[5.0.0]
Ampliamento del progetto di gestione produttiva relativo all’ATEg42 sito in Comune di Ghedi (BS) in località Cascina
Novara – Proponente: Cave di Ghedi s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 . .
Decreto dirigente struttura 4 marzo 2010 - n. 2023
[5.0.0]
Progetto della tangenziale nord di Vaprio d’Adda (MI) – Proponente: Comune di Vaprio d’Adda – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 8 marzo 2010 - n. 2129
[5.3.5]
Centralina idroelettrica sul fiume Serio, da realizzarsi in Comune di Valbondione (BG) – Proponente: Comune di
Valbondione (BG) – Verifica ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006. . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 8 marzo 2010 - n. 2135
[5.0.0]
Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza
complessiva pari a 2.003,70 KWp e suddiviso in due lotti da 1.010,10 KWp e 993,60 KWp da realizzarsi in Comune
di Castelvisconti (CR) – Proponente: Azienda Agricola Raffaella Milanesi – Verifica di assoggettabilità ai sensi del
d.lgs. 152/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.5
4.0.0
5.3.4
5.0.0
5.3.1
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
SVILUPPO ECONOMICO
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento
AMBIENTE E TERRITORIO
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO
Y
– 1264 –
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Corte Costituzionale
Ordinanza 13 novembre 2009 - n. 71
Ordinanza del 13 novembre 2009 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. staccata
di Brescia – sul ricorso proposto da Oviesse S.p.A. c/Comune di Curno ed altri (pubblicazione disposta dal Presidente
della Corte Costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)
. . . . . . . . .
Ordinanza 10 febbraio 2010 - n. 53
Ordinanza n. 53 del 10 febbraio 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1339
1342
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR2010011]
Y
– 1265 –
[2.2.1]
D.p.g.r. 2 marzo 2010 - n. 1892
Approvazione dell’Accordo di Programma denominato «Riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in
via Feltrinelli, 16 a Milano»
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto l’art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione
negoziata regionale»;
Vista la d.g.r. n. 8/10443 del 9 novembre 2009 con la quale è
stato promosso l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del
d.lgs. 267/2000, finalizzato alla riqualificazione dell’immobile di
proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano;
Vista la d.g.r. n. 8/11360 del 10 febbraio 2010 con la quale è
stata approvata l’ipotesi di Accordo di Programma, per la riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano;
Vista la d.g.c. n. 402/2010 del 12 febbraio 2010 di approvazione
dell’ipotesi di Accordo di Programma tra Regione Lombardia e
Comune di Milano, per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione e bonifica amianto del complesso immobiliare di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano;
Preso atto che il predetto testo di Accordo di Programma è
stato formalmente sottoscritto in data 17 febbraio 2010 da Regione Lombardia e Comune di Milano;
Atteso che l’Accordo di Programma non comporta variante agli
strumenti urbanistici del Comune di Milano;
Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia
n. 14073 del 16 dicembre 2009 di delega all’Assessore Regionale
alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti, allo svolgimento delle
attività e all’adozione degli atti conseguenti per l’approvazione e
l’attuazione dell’Accordo di Programma di che trattasi;
Per tutto quanto sopra esposto
Decreta
Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate
1. di approvare, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l’Accordo di Programma per la riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell’allegato «A» Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
per Il presidente
l’assessore alla casa e opere pubbliche:
Mario Scotti
——— • ———
ACCORDO DI PROGRAMMA
(ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6
della l.r. 14 marzo 2003, n. 2), per la realizzazione del Programma denominato:
«RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE
DI PROPRIETÀ COMUNALE
SITO IN VIA FELTRINELLI 16 A MILANO»
TRA
la Regione Lombardia, con sede in Milano, via Filzi, n. 22,
l’Assessore alla Casa e Opere Pubbliche – Mario Scotti;
il Comune di Milano, con sede in piazza della Scala 2, nella
persona dell’Assessore alla Casa – Giovanni Verga;
Premesso che:
– nel territorio comunale di Milano, via Feltrinelli n. 16, è ubicato un complesso immobiliare residenziale di proprietà comunale che presenta gravi problemi di degrado edilizio, accentuati
dalla presenza di amianto in diverse parti dell’edificio, e problemi di rilevanza sociale;
– lo stato dell’edificio richiede un intervento radicale di ristrutturazione edilizia e di bonifica ambientale, possibile solo in
seguito al completo trasferimento degli inquilini attualmente residenti nell’immobile;
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– al momento dell’avvio della programmazione dell’intervento
di riqualificazione, dei 152 alloggi complessivi attualmente presenti nell’immobile, 94 erano abitati da famiglie con regolare
contratto, 40 da famiglie occupanti senza titolo, 18 erano vuoti
e che per la mobilità degli inquilini il Comune ha provveduto a
rendere disponibili alloggi nell’ambito del patrimonio residenziale di sua proprietà;
– relativamente agli occupanti con regolare contratto, il Comune sta concludendo le operazioni per la mobilità dei nuclei
familiari residenti nell’immobile con le modalità e sulla base dei
criteri definiti nel «Piano di mobilità e progetti di accompagnamento sociale» appositamente predisposto;
– relativamente agli occupanti senza titolo:
• per 29 nuclei in effettivo stato di necessità, il Comune ha
individuato altrettanti alloggi per garantirne la mobilità e
previsto uno specifico progetto di accompagnamento sociale;
• per 11 nuclei sono in corso di definizione le modalità di
intervento in accordo con le Forze dell’ordine nell’ambito
del Tavolo di coordinamento interistituzionale di cui al
«Patto per la riqualificazione e la sicurezza nei Quartieri di
Edilizia residenziale Pubblica»;
Viste:
• la d.g.r. n. 8/10443 del 9 novembre 2009 con la quale:
– è stato promosso l’Accordo di Programma finalizzato alla
riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in
via Feltrinelli 16 a Milano;
– sono stati esclusi dall’E.R.P., ai sensi dell’art. 26, comma 1,
del r.r. 10 febbraio 2004 n. 1, n. 29 alloggi per l’attuazione
del progetto di riqualificazione suddetto;
• la d.c.r. n. 272 del 5 dicembre 2006 di approvazione del
PRERP 2007/2009 che prevede tra i suoi obiettivi la promozione
di interventi a rilevanza sociale attraverso il sostegno ad una varietà di offerte di intervento in modo da soddisfare tutte le esigenze abitative e realizzare il mix sociale;
• la d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 e n. 8/10281 del 7 ottobre 2009 di approvazione del PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale che ribadisce e conferma l’obiettivo di convogliare risorse nel «Fondo per nuovi interventi» da destinare a
programmi di riqualificazione di aree ed immobili degradati;
• la d.g.c. n. 1371 del 30 maggio 2008 del Comune di Milano
che ha approvato il progetto preliminare per la ristrutturazione
dell’edificio e la d.g.c. n. 3099 del 5 dicembre 2008 che ha approvato il progetto definitivo dell’intervento inserendolo tra le priorità del Programma delle Opere Pubbliche 2008/2010;
• il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 14073
del 16 dicembre 2009 di delega all’Assessore alla Casa e Opere
Pubbliche, Mario Scotti, allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi all’Accordo di Programma di
che trattasi;
Premesso che:
• la Segreteria Tecnica nelle sedute del 28 ottobre 2009 e 3
dicembre 2009 ha provveduto ad elaborare la proposta di Accordo di Programma denominato «Riqualificazione dell’immobile di
proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano»;
• il Comitato per l’Accordo di Programma per l’attuazione del
Programma denominato «Riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli 16 a Milano» si è riunito
nel giorno 19 gennaio 2010 ed ha espresso il proprio consenso
unanime all’ipotesi di Accordo di Programma;
• la Regione Lombardia con d.g.r. n. 8/11360 del 10 febbraio
2010 ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma ai sensi e
per gli effetti della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;
• il Comune di Milano con d.g.c. n. 402/2010 del 12 febbraio
2010 ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma;
Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all’Accordo di Programma, come sopra individuati
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Accordo di Programma
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo
Costituisce oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione dell’intervento, descritto nel successivo art. 2).
Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
e del cofinanziamento, di cui al successivo art. 6), nonché le attività funzionali alla realizzazione dell’opera, ed i soggetti responsabili, come meglio precisati all’art. 4).
– coordinare la gestione delle procedure di promozione ed approvazione dell’Accordo di Programma e presidiare i contenuti del presente Accordo.
Articolo 2 – Descrizione dell’opera
Il complesso immobiliare, localizzato nel Comune di Milano,
presenta gravi problemi di degrado edilizio, accentuati dalla presenza dell’amianto in varie parti degli edifici, e problemi di rilevanza sociale, e necessita di un intervento complessivo, che partendo dal degrado edilizio e dall’emergenza amianto, porti ad
una riqualificazione del quartiere.
A tal fine l’intervento edilizio prevede la rimozione dell’amianto e la riqualificazione del complesso edilizio, permettendo, anche attraverso la razionalizzazione del taglio degli alloggi, di realizzare n. 158 alloggi, di cui n. 83 alloggi con cofinanziamento
regionale che saranno cosı̀ destinati:
• n. 58 a «canone sociale»;
• n. 25 a «canone moderato».
Il complesso di edilizia residenziale pubblica garantisce la
composizione di un mix abitativo, rispondendo contestualmente
ad un pregresso fabbisogno di alloggi del Comune di Milano.
Articolo 5 – Comunicazione
Regione Lombardia coordina l’attività di comunicazione riguardante l’Accordo di Programma.
Articolo 3 – Attuazione
La sequenza logico-temporale delle attività finalizzate alla concreta attuazione dell’Accordo di Programma viene riassunta nello schema di cui all’allegato «A».
Articolo 4 – Impegni dei sottoscrittori
Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:
• rispettare gli obiettivi ed i tempi di massima dichiarati nella
sequenza logico-temporale delle attività allegato al presente
atto;
• attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione dell’intervento;
• a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale per la realizzazione dell’intervento, impegnandosi
alla sollecita attuazione dei provvedimenti.
Il Comune di Milano, quale soggetto attuatore, si impegna per
le seguenti attività sulla base del «Piano di mobilità e progetti di
accompagnamento sociale» di cui all’allegato «B»:
– completare la mobilità degli attuali residenti;
– definire le modalità di intervento in accordo con le Forze
dell’ordine nell’ambito del Tavolo di coordinamento interistituzionale di cui al «Patto per la riqualificazione e la sicurezza nei Quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, relativamente agli 11 nuclei occupanti senza titoli e non in stato
di necessità;
– definire i progetti di accompagnamento sociale, predisposti
dalla Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche sociali
in collaborazione con la Direzione Centrale Casa, necessari
a supportare le famiglie in situazione di fragilità sociale;
– aggiornare la Regione Lombardia sullo stato di attuazione
dello sgombero degli abusivi e sull’andamento dei progetti
di accompagnamento sociale;
– a seguito dell’affidamento, procedere alla definizione del
progetto di bonifica e di realizzazione delle relative opere;
– a seguito dell’affidamento, procedere alla definizione della
progettazione esecutiva del nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica e delle relative opere;
– provvedere alla direzione dei lavori;
– cofinanziare l’opera come precisato al successivo art. 6);
– rendicontare puntualmente i costi di realizzazione dell’opera, con l’impegno a restituire a Regione Lombardia eventuali
quote eccedenti.
Regione Lombardia si impegna, in accordo con il Comune di
Milano sottoscrittore del presente Accordo di Programma e sulla
base di quanto espresso negli allegati del presente accordo a:
– prevedere un cofinanziamento pari a C 5.907.850,00 per le
opere di riqualificazione dell’immobile destinato all’edilizia
residenziale pubblica da reperirsi fra le risorse individuate
dal PRERP 2007/2009 – secondo programma annuale – approvato con d.g.r. n. 8/9203 del 30 marzo 2009 e d.g.r.
n. 8/10281 del 7 ottobre 2009, nella misura «Fondo per nuovi
interventi»;
Articolo 6 – Piano dei costi e del cofinanziamento
Costo dell’intervento edilizio: C 13.607.100, di cui:
– a carico di Regione Lombardia C 5.907.850;
– a carico del Comune di Milano C 7.699.250.
Le parti danno atto che le opere di sistemazione esterna dello
spazio pubblico e le attività di mobilità sono a carico del Comune
di Milano per C 1.479.024,00.
Articolo 7 – Modalità di erogazione
del cofinanziamento regionale
Le modalità di erogazione del cofinanziamento saranno definite con successivo atto del Dirigente competente di Regione
Lombardia, sentito il Responsabile del Programma di cui all’art.
10).
L’erogazione del cofinanziamento avverrà a seguito della presentazione del progetto definitivo, sulla base dell’andamento dei
lavori.
Il Dirigente competente di Regione Lombardia, ai sensi dei
commi 3 e 4 dell’art. 27 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, come
modificata dall’art. 7 della l.r. 31 luglio 2007 n. 18, stabilirà, con
il suddetto decreto, i termini da rispettare per l’avvio e l’ultimazione dell’intervento medesimo a pena di decadenza di diritto
dal cofinanziamento.
Il cofinanziamento regionale potrà essere confermato a condizione che i costi reali finali di realizzazione relativi agli 83 (ottantatre) alloggi a canone sociale e moderato, siano almeno pari o
superiori al cofinanziamento riconosciuto.
Articolo 8 – Modificazioni ed integrazioni
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente accordo e dei relativi allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza e
saranno approvati con voto unanime dei componenti, secondo
normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato all’art. 9).
Articolo 9 – Collegio di Vigilanza
Il Collegio di Vigilanza è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all’Accordo e pertanto dal Sindaco del Comune
di Milano o suo delegato, e dall’Assessore regionale competente
per materia, che lo presiede.
Il Collegio di Vigilanza, anche avvalendosi della Segreteria
Tecnica, verifica le attività di esecuzione dell’Accordo, interpreta
le norme di attuazione.
Inoltre al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;
b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione
dell’Accordo di Programma;
d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
e) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al
successivo art. 12) del presente Accordo di Programma;
f) approvare eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, che non abbiano rilevanza urbanistica in quanto regolate alla successiva
lettera g);
g) secondo le procedure previste dalla l.r. n. 2/2003, autorizza
le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie
in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell’intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell’Accordo e non incidano sulle previsioni dello strumento urbanistico generale.
Il Collegio, all’atto dell’insediamento, che avverrà su iniziativa
del suo Presidente entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di ap-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
provazione del presente Accordo di Programma, definirà l’organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell’art. 6,
comma 10, della l.r. n. 2/2003.
Articolo 10 – Responsabile del Programma
Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte
le fasi degli interventi oggetto del presente Accordo, il Comune di
Milano individua, entro 30 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo, il Responsabile del Programma, al quale sono assegnati i seguenti
compiti:
a) assicurare la completa realizzazione dell’intervento rispetto
alle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle
risorse finanziarie necessarie fissate sulla base del presente
Accordo;
b) collaborare con il Collegio di Vigilanza e con la Segreteria
Tecnica nella verifica dell’attuazione degli impegni, assicurando una tempestiva informazione nel caso si verificassero
particolari criticità nella realizzazione dell’intervento;
c) trasmettere al Coordinatore della Segreteria Tecnica l’assenso per l’erogazione del cofinanziamento regionale e una
relazione semestrale di monitoraggio sull’andamento del
Programma.
ALLEGATI:
• «A» – Sequenza logico-temporale delle fasi di attuazione dell’Accordo di programma (omissis);
• «B» – Piano di mobilità e progetti di accompagnamento sociale (omissis).
Milano, 17 febbraio 2010
Articolo 11 – Segreteria Tecnica
La Segreteria Tecnica è nominata dal Comitato dell’Accordo
di Programma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo ed è composta da Dirigenti e/o Funzionari degli Enti sottoscrittori l’Accordo di Programma.
La Segreteria Tecnica supporta il Collegio di Vigilanza e con
la collaborazione del Responsabile del Programma, svolge i compiti assegnategli dalla l.r. n. 2/2003.
La Segreteria Tecnica è coordinata dal Dirigente responsabile
pro-tempore della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• il d.lgs. n. 154/2004 «Modernizzazione del settore pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1 comma 2, l. 7 marzo 2003
n. 38»;
• il Primo Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2007-2009 predisposto ai sensi del sopracitato
d.lgs.;
• in particolare, l’art. 5 del sopracitato d.lgs. che stabilisce che
le Regioni predispongano i Programmi Regionali della Pesca e
dell’Acquacoltura;
Richiamati:
• la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
• la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo
del territorio»;
• la delibera di Consiglio regionale n. VIII/351 del 13 marzo
2007 che approva gli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12»;
• la delibera di Giunta regionale n. 8/6420 del 27 dicembre
2007 che approva la «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r
n. 12/2005)»;
• la delibera di Giunta regionale n. 8/7110 del 18 aprile 2008
che approva «VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della l.r. 12/2005 e degli Indirizzi generali»;
Preso atto che:
• con delibera di Giunta regionale n. 8/8643 del 12 dicembre
2008 è stato avviato il procedimento di elaborazione del Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura e di contestuale verifica di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS),
approvando anche il modello metodologico procedurale e organizzativo di verifica di esclusione dalla VAS e individuando quale
autorità procedente la Direzione Generale Agricoltura e quale
autorità competente la Direzione Generale Territorio e Urbanistica;
• con decreto n. 4411 del 6 maggio 2009 la Direzione Generale
Agricoltura, d’intesa con la Direzione Generale Territorio e Urbanistica, ha individuato i soggetti interessati al procedimento,
nonché le procedure e modalità per la partecipazione e informazione del pubblico;
Considerato che la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia:
• ha proceduto alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sui siti web dedicati;
• ha messo a disposizione su web e presso gli uffici della Struttura Valorizzazione Territorio Rurale e Ittiofauna dell’U.O. Sviluppo e Tutela del territorio Rurale e Montano il «Documento di
sintesi» per la verifica di esclusione dalla procedura VAS, provvedendo a darne notizia ai soggetti competenti in materia ambien-
Articolo 12 – Sanzioni per inadempimento
Nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni di cui all’art.
4), il soggetto inadempiente è responsabile per i danni arrecati
con il proprio comportamento agli altri soggetti.
Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere l’attuazione del presente Accordo, restano a carico
del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di quanto previsto nel presente Accordo.
Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 27 della
l.r. 31 marzo 1978 n. 34, come modificata dall’art. 7 della l.r. 31
luglio 2007 n. 18, in merito al rispetto dei termini per l’avvio,
l’andamento e l’ultimazione dei lavori.
Articolo 13 – Controversie
Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente
dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell’art. 10 lettera c) sarà sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre
membri, dei quali due nominati dalle parti tra cui sarà insorta
la controversia con le modalità previste dall’art. 810 del c.p.c., il
terzo dal Presidente del tribunale di Milano.
Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e deciderà secondo le
norme di diritto.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano
le norme contenute nel Titolo VIII del Libro IV del codice di
procedura civile.
Articolo 14 – Verifiche
L’attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Programma
sarà soggetto a verifiche periodiche ovvero su richiesta motivata
dei singoli soggetti sottoscrittori.
Articolo 15 – Sottoscrizione, effetti e durata
Il presente Accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei
soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente
della Regione Lombardia, adottato dall’Assessore alla Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia, allo scopo delegato con
d.p.g.r. n. 14073 del 16 dicembre 2009 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata al rilascio di permesso di costruire o ad altro idoneo titolo abilitativo
e all’acquisizione eventuale di autorizzazioni, pareri e nulla osta.
Le opere previste nell’Accordo di Programma hanno carattere
– Regione Lombardia: l’Assessore alla Casa e Opere Pubbliche:
Mario Scotti
– Comune di Milano: l’Assessore alla Casa: Giovanni Verga
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2010012]
[5.4.0]
D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10951
Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura
(P.R.P.A.) per il triennio 2009-2011
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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tale, agli enti territorialmente competenti, all’autorità competente in materia di SIC e ZPS;
• ha valutato le osservazioni pervenute da parte dei soggetti
competenti in materia ambientale in merito al «Documento di
sintesi»;
• ha condotto la conferenza di verifica di esclusione dalla VAS
in data 9 settembre 2009, ai sensi della d.g.r. 8/8643 sopra citata,
sulla base degli indirizzi della d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre
2007;
• ha proceduto alla pubblicazione sul web del verbale della
suddetta conferenza;
Richiamato il punto 5.9 della d.c.r. n. VIII/351/07, che determina che l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità
procedente, sentiti i pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale e considerato il verbale della conferenza di verifica,
si esprima in merito all’esclusione o meno del PRPA dalla Valutazione Ambientale – VAS;
Visto il decreto n. 11508 del 5 novembre 2009 della Direzione
Generale Territorio e Urbanistica che, d’intesa con la Direzione
Generale Agricoltura, stabilisce di escludere dalla Valutazione
Ambientale – VAS il Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura per il triennio 2009-2011;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della proposta
di P.R.P.A., allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito da due sezioni: Analisi del settore
e Indirizzi di intervento;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
Delibera
1. di approvare il Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura per il triennio 2009-2011, allegato A parte integrante
e sostanziale del presente atto, costituito da due sezioni: Analisi
del settore e Indirizzi di intervento (omissis) (1);
2. di stabilire che vengano ottemperate le condizioni contenute
nel decreto n. 11508 del 5 novembre 2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica avente per oggetto «Esclusione del
Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura per il
triennio 2009-2011 dalla VAS»;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.
Il segretario: Pilloni
(1) L’allegato, che si omette, è pubblicato in un’Edizione Speciale del
BURL pari numero e data.
[BUR2010013]
[5.3.4]
D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11352
Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di
monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi
dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• la Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06: «Norme in materia di
tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» ed in
particolare l’Allegato VI «Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite misurati ai valori di emissione»;
• il d.lgs. n. 133/05: «Regolamento recante i valori limite di
emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le
condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento»;
• il d.lgs. n. 59/05: «Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento» e s.m.i.;
• la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24: «Norme per la prevenzione
e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente» e, in particolare, l’art. 4 della stessa, recante disposizioni per il monitoraggio e la valutazione della qualità dell’aria e delle emissioni dei gas a effetto serra;
Premesso che:
• con riferimento alla periodicità ed alla tipologia di controllo
delle emissioni in atmosfera da impianti industriali, la sopra richiamata normativa nazionale dispone, per taluni parametri ed
inquinanti, la misurazione in continuo e la registrazione delle
emissioni stesse;
• Regione Lombardia è da anni impegnata a dare piena attua-
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
zione alle disposizioni normative nazionali ed europee per quanto attiene il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera generate da grandi impianti di combustione e a tal fine ha
emanato, per la definizione delle modalità di installazione e gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo, i seguenti, specifici provvedimenti di settore:
– d.d.g. 29 agosto 1997 – n. 3536: «Criteri e procedure per la
gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni
(SME) da impianti termoelettrici»;
– d.d.u.o. 30 gennaio 2004 – n. 1024: «Criteri e procedure per
la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni
(SME) da impianti di incenerimento rifiuti»;
– d.d.u.o. 4 maggio 2004 – n. 7300: «Criteri e procedure per
la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni
(SME) degli impianti per la produzione di leganti idraulici»;
• l’Allegato C alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, inoltre, individua ulteriori criteri inerenti l’installazione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME), relativi esclusivamente agli impianti di produzione energia;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 24/06:
• ARPA provvede al monitoraggio della qualità dell’aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria
(comma 1);
• la rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti (comma 2);
• la Giunta regionale definisce le norme tecniche per l’installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i parametri chimico-fisici ed impiantistici da rilevare (comma 2);
• ARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli
strumenti previsti dal medesimo art. 4, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per la definizione delle misure di intervento, anche mediante la collaborazione con enti scientifici
nazionali e internazionali e con gli istituti universitari;
Considerato che, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui al suddetto art. 4 della l.r. n. 24/2006, si
ritiene opportuno:
– integrare la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria con la rete di monitoraggio delle emissioni dai grandi impianti, di seguito definita «Rete SME»;
– provvedere alla definizione delle norme tecniche per l’installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio, nonché
all’individuazione dei parametri chimico fisici ed impiantistici da
rilevare in funzione delle peculiarità dei singoli settori interessati;
Atteso che:
• la competente Direzione Generale «Qualità dell’Ambiente»,
sia per l’attuazione del richiamato art. 4 della l.r. 24/06, sia per il
conseguimento degli Obiettivi di Governo Regionale (OGR) alla
stessa assegnati, relativi all’Asse 6.4.3 del PRS VIII legislatura e
concernenti la programmazione e l’attuazione di misure di intervento per la qualità dell’aria, ha approvato, con d.d.g. 27 ottobre
2008, n. 12064, il Piano Operativo 2008 per la realizzazione della
Rete SME, affidata ad ARPA in conformità a quanto previsto
dalla sopra citata normativa regionale;
• tale piano operativo prevede, ai fini dell’implementazione
della Rete SME, le seguenti fasi:
– sviluppo di un applicativo che assicuri una trasparente condivisione tra ARPA e Gestore delle informazioni relative
alle emissioni degli impianti più significativi e la predisposizione dell’hardware;
– attuazione di un test applicativo su un numero ridotto di
SME, al fine di valutarne l’applicazione ed individuare eventuali elementi di criticità;
– estensione del prototipo a tutti gli SME;
– messa a regime della Rete;
Considerato che, ai fini della configurazione della Rete di cui
sopra e in attuazione del richiamato art. 4, comma 2, della l.r.
24/06, si ritiene necessario uniformare i criteri di installazione e
gestione degli SME, nonché le modalità di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati prodotti dagli stessi;
Ravvisata l’opportunità, per il conseguimento degli obiettivi di
cui sopra, di definire:
• le tipologie impiantistiche che entreranno a far parte della
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Rete SME nonché le modalità e le tempistiche di allacciamento
alla Rete stessa;
• le misure tecniche, i criteri e le procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell’installazione, gestione e verifica dei Sistemi di
Monitoraggio delle Emissioni (SME), uniformi per tutti i settori
produttivi nonché le modalità e le tempistiche per l’adeguamento;
• le ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori
produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei settori stessi,
aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti
più sopra richiamati;
Ritenuto inoltre che all’attuazione delle suddette disposizioni,
provveda la competente Direzione Generale «Qualità dell’Ambiente» in collaborazione con ARPA Lombardia e sentite le associazioni di categoria interessate;
Ritenuto altresı̀ di individuare la stessa D.G. Qualità dell’Ambiente quale soggetto coordinatore dei risultati raggiunti dal monitoraggio, nonché quale riferimento per gli Enti interessati e
per ARPA, al fine uniformare le azioni dei vari soggetti coinvolti,
favorendo l’allacciamento alla Rete SME dei principali impianti
produttivi, di competenza sia regionale che statale;
Dato atto, come sopra evidenziato, che ai sensi della richiamata normativa regionale la gestione e lo sviluppo degli aspetti tecnici della Rete SME nonché il controllo dei dati generati competono ad ARPA;
Richiamata la l.r. 6 luglio 1999, n. 16: «Istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA»;
Vista la l.r. 20/2008: «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale»;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite,
1. di approvare, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui all’art. 4 della l.r. n. 24/2006, le linee di
indirizzo per l’integrazione della rete regionale di rilevamento
della qualità dell’aria con la rete di monitoraggio delle emissioni
dai grandi impianti, di seguito definita «Rete SME», secondo
quanto riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di incaricare il competente Dirigente della Direzione Generale «Qualità dell’Ambiente» all’approvazione, con proprio decreto, dei criteri e delle specifiche per l’installazione e la gestione
dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME),
che definiscano in particolare:
– le tipologie impiantistiche che entreranno a far parte della
Rete SME nonché le modalità e le tempistiche di allacciamento alla Rete stessa;
– le misure tecniche, i criteri e le procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell’installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) uniformi per
tutti i settori produttivi nonché le modalità e le tempistiche
per l’adeguamento;
– le ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori
produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei
settori stessi, aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti di settore esistenti;
3. di stabilire che la gestione e lo sviluppo degli aspetti tecnici
della Rete SME nonché il controllo dei dati generati competono
ad ARPA;
4. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le
Province, ad ARPA Lombardia e pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).
Il segretario: Pilloni
——— • ———
Allegato
A) IMPIANTI COLLEGATI ALLA RETE SME
Dovranno essere collegati alla Rete, i Sistemi di Monitoraggio
alle Emissioni (SME) installati sulle seguenti tipologie impiantistiche:
• impianti per la produzione di energia termica o elettrica di
Potenza Termica Nominale superiore a 50 MW, inclusi gli
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
impianti installati all’interno di raffinerie di petrolio greggio
di cui al punto 1.1 dell’All. V del d.lgs. 59/05, dove per potenza Termica Nominale si intende quella del singolo focolare
(singolo motore, singola caldaia, singolo turbogas) espressa
in Watt termici o suoi multipli e data dal prodotto del potere
calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato, espresso in kJ/kg (combustibili solidi e liquidi) o in kJ/m3 (combustibili gassosi), moltiplicato per la portata di combustibile
bruciato al focolaio espressa in kg/h (combustibili solidi e
liquidi) o in m3/h (combustibili gassosi) cosı̀ come dichiarato
dal costruttore;
• forni di incenerimento di rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora installati all’interno di impianti
di cui al punto 5.2 All. I d.lgs. 59/05;
• forni rotativi per la produzione di clinker (cemento) la cui
capacità di produzione supera 500 t/g oppure di calce viva
la cui capacità di produzione supera 50 t/g, o altri tipi di
forni aventi capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al
giorno all’ora installati all’interno di impianti di cui al punto
3.1 All. I d.lgs. 59/05;
• forni per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati
alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno installati all’interno di impianti di cui al punto 3.3 All. I d.lgs. 59/05.
B) MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ALLACCIAMENTO
La Regione – D.G. Qualità dell’Ambiente, al fine della configurazione della Rete SME, provvederà:
• alla definizione delle misure tecniche, dei criteri e delle procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell’installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni
(SME) uniformi per tutti i settori produttivi;
• alla definizione delle ulteriori specifiche in materia di SME
per i vari settori produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei settori stessi, aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti di settore esistenti;
• alla definizione, in accordo con ARPA, di un piano di lavoro
per il progressivo collegamento degli impianti alla Rete SME
e alla divulgazione di tale piano;
• alla definizione, sulla base della progressiva attuazione del
piano di cui sopra e dell’esito della sperimentazione, dei criteri e delle scadenze per l’utilizzo dei dati elaborati dalla
Rete SME per la verifica del rispetto dei limiti.
ARPA, l’Autorità Competente per il Controllo provvederà a:
• sviluppare e testare l’applicativo per l’acquisizione e il trattamento dei dati da installare presso gli impianti di cui al punto A da allacciare alla Rete SME;
• dotarsi presso la propria sede dei necessari strumenti hardware e software per la gestione dei dati forniti dagli SME
allacciati alla Rete;
• configurare il proprio software presso gli impianti al fine di
garantire il collegamento alla Rete SME di tutti gli impianti
di cui al punto sopra, secondo il piano di lavoro condiviso
con la Regione – D.G. Qualità dell’Ambiente anche attraverso di sperimentazione in cui monitorare l’esito delle operazioni di inserimento degli impianti;
• provvedere alla messa a regime della Rete SME prevedendo
la possibilità di utilizzo dei dati di emissione di tutti gli impianti ad essa allacciati a partire dall’1 gennaio 2013;
• gestire la Rete SME negli anni successivi relazionando annualmente la Regione – D.G. Qualità dell’Ambiente e le Amministrazioni Provinciali sui risultati del monitoraggio e garantendo gli output previsti ai fini dell’interscambio delle informazioni con gli altri database e applicativi di proprietà
della Regione.
I Gestori degli impianti soggetti ad obbligo di SME ai sensi
della normativa nazionale o regionale, o comunque di impianti
per i quali è stata prevista l’installazione di uno SME sulla scorta
di riconosciute criticità sito specifiche, dovranno adeguare gli
SME ai criteri tecnici definiti con i successivi provvedimenti specifici, nei tempi e con le modalità ivi definite.
I Gestori degli impianti di cui al punto A del presente Allegato,
dovranno, oltre a quanto stabilito al punto precedente, predisporre gli strumenti per l’allacciamento alla Rete dello SME, nei
tempi e nelle modalità che verranno definite con successivi provvedimenti.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR2010014]
D.g.r. 10 marzo 2010 - n. 8/11471
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1270 –
[2.1.0]
Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2010 (art. 40, comma 3, l.r. 34/78)
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste;
Visto l’art. 6 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 1 comma 6 della l.r. 29 dicembre 2005, n. 22, «Legge
finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di
stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo da detto
fondo, secondo le modalità di cui all’art. 40 comma 3 della l.r.
34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti
di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati
nell’applicazione del comma 4 della legge stessa;
Vista la d.c.r. del 29 luglio 2009 n. VIII/870 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2010»;
Vista la l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a
legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento
tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico” e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti»;
Viste le richieste della Direzione Generale Protezione Civile,
Prevenzione e Polizia Locale prot. n. Y1 2010.0002679 del 24 febbraio 2010 e n. Y1 2010.0002679 del 24 febbraio 2010 riguardanti l’integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa dell’UPB 4.1.1.3.387 cap. 536 «Opere pubbliche in dipendenza di
calamità naturali, alluvioni, frane e piene – consolidamento e
trasferimento di abitati» per finanziare gli interventi nelle Province di Varese, Brescia, Bergamo, Sondrio e Pavia necessari per
fare fronte ai danni ingenti e di particolare gravità causati dalle
condizioni climatiche avverse verificatesi nel 2009 e dal nubifragio del 19 febbraio 2010 nella Provincia di Pavia nonché per gli
interventi di somma urgenza relativi alle operazioni di contenimento degli idrocarburi sversati nel Lambro per l’importo complessivo di C 5.000.000,00;
Ritenuto pertanto che tali spese sono inderogabili e non procastinabili e considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’integrazione dello stanziamento di competenza e cassa del bilancio 2010 dell’UPB richiamata per l’importo di C 5.000.000,00;
Preso atto della dotazione di competenza e di cassa dell’UPB
7.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste»,
e dell’UPB 7.4.0.3.211 cap. 7429 «Fondo patto – sviluppo sostenibile»;
Ritenuto opportuno prelevare per competenza e cassa l’importo di C 2.500.000,00 dall’UPB 7.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» e di C 2.500.000,00 dall’UPB
7.4.0.3.211 cap. 7429 «Fondo patto – sviluppo sostenibile» del
corrente esercizio finanziario integrando lo stanziamento di
competenza e cassa dell’UPB 4.1.1.3.387 cap. 536 «Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali, alluvioni, frane e piene –
consolidamento e trasferimento di abitati» per l’importo complessivo di C 5.000.000,00;
Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria
e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico
che sotto il profilo della legittimità;
Tutto ciò premesso
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
– di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010,
nonché al Documento tecnico di accompagnamento le seguenti
variazioni:
1. di prelevare, la somma di C 2.500.000,00 dalla dotazione
di competenza e cassa dell’UPB 7.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste»;
2. di prelevare, la somma di C 2.500.000,00 dalla dotazione
di competenza e cassa dell’UPB 7.4.0.3.211 cap. 7429
«Fondo patto – sviluppo sostenibile»;
3. di integrare per l’importo complessivo di C 5.000.000,00
la dotazione di competenza e di cassa dell’UPB 4.1.1.3.387
cap. 536 «Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali, alluvioni, frane e piene – consolidamento e trasferimento di abitati»;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 6 del regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 40 della
legge regionale n. 34/78.
Il segretario: Pilloni
[BUR2010015]
[3.1.0]
D.g.r. 10 marzo 2010 - n. 8/11481
Rimodulazione dell’accreditamento dell’Unità Geriatrica
Riabilitativa «Luigi e Maria Bianchi» sita in Curtatone località Eremo, in via Dante Alighieri n. 41, gestita dall’Unità Geriatrica Riabilitativa Onlus – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di rimodulare l’accreditamento dei volumi di attività riabilitativa dell’Unità Geriatrica Riabilitativa «Luigi e Maria Bianchi»
gestita dall’Unità Geriatrica Riabilitativa Onlus come di seguito
riportato:
– n. 12.200 trattamenti ambulatoriali in Area Generale e geriatrica;
– n. 450 trattamenti domiciliari in Area Generale e geriatrica;
2. di stabilire che tale rimodulazione dell’accreditamento non
comporta variazioni di costi a carico del Fondo Sanitario Regionale ed è praticata nel limite del costo massimo relativo al volume di prestazioni accreditate presso l’Unità Geriatrica Riabilitativa «Luigi e Maria Bianchi»;
3. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente provveda all’effettuazione di una visita di vigilanza al fine della
verifica e della sussistenza e permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento;
4. di stabilire che l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente e l’ente Gestore procedano alla sottoscrizione del
contratto successivamente all’approvazione del presente atto e
ne invii copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
5. di precisare che la sottoscrizione del contratto da parte dell’ASL territorialmente competente dovrà avvenire nel rispetto del
budget aziendale di pertinenza per l’anno 2010 e successivi;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione
Consiliare competente nonché all’ente interessato ed all’Azienda
Sanitaria Locale territorialmente competenti per territorio per i
conseguenti adempimenti stabiliti in materia;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni
[BUR2010016]
[3.1.0]
D.g.r. 10 marzo 2010 - n. 8/11482
Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone
con disabilità «Monica Crescini» sita in Leno (BS), via Cotichetta, 7 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina
in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private»;
– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servi-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1271 –
zio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni;
– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112»;
– la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre
2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano
Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;
– la l.r. 1/2005 «Interventi di semplificazione – Abrogazione di
leggi e regolamenti regionali – legge di semplificazione 2004»;
– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
Richiamate le dd.g.r.:
– 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di
offerta “Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità” (CSS): requisiti per l’accreditamento»;
– 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema
tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei
Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle
dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;
– 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta sociosanitarie»;
– 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio
2009»;
Dato atto che ai sensi della d.g.r. 8/8501, sopra citata, possono
essere accreditate per l’anno 2009 le Comunità Socio Sanitarie
per disabili realizzate con finanziamento statale o regionale e
quelle che abbiano acquisito l’autorizzazione al funzionamento
entro la data del 26 novembre 2008;
Dato atto che:
– il legale rappresentante di «Collaboriamo Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale a Leno (BS) in via Calvisano, n. 17,
Ente gestore della Comunità di Accoglienza Residenziale «Monica Crescini», ubicata a Leno, via Cotichetta, 7, ha presentato domanda di accreditamento della stessa come Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità, in data 10 giugno 2009, per
n. 8 posti letto;
– il Comune di Leno ha rilasciato il nulla osta al funzionamento dell’unità d’offerta in data 9 aprile 2009, a seguito di comunicazione preventiva pervenuta il 17 marzo 2009;
– l’ASL di Brescia ha espresso parere favorevole all’accreditamento per n. 8 posti letto con deliberazione n. 565 del 28 ottobre
2009;
– la struttura risulta essere stata finanziata con d.g.r. n. 5507
del 10 ottobre 2007 per la realizzazione di n. 8 posti letto e l’iter
di finanziamento risulta concluso;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto rientrante nella programmazione annuale degli accreditamenti prevista dalla sopra
citata d.g.r. n. 8/8501, essendo stata realizzata con finanziamenti
regionali;
Dato atto che il Patto di accreditamento, che dovrà essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l’ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri
ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher
socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti. Copia di tale Patto dovrà
essere trasmessa con tempestività alla competente Direzione Generale;
Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso
sono descritte nell’allegato 1 della già citata d.g.r. 18333/04 e le
relative remunerazioni sanitarie mensili collegate ai profili dell’ospite sono stabilite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;
Ribadito che l’ASL territorialmente competente ha il compito
di accertare:
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– il possesso dell’idoneità professionale del personale nonché
organizzativo-gestionale della struttura individuate dall’Allegato
D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;
– la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d’ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi
famigliari;
Stabilito che l’ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, all’effettuazione di una ulteriore visita
di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti
di accreditamento;
Preso atto che la Direzione generale Famiglia e Solidarietà sociale ha verificato che l’onere stimato derivante dall’accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con
le risorse destinate, nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale,
alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull’UPB
5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2010 e successivi;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono
l’assetto organizzativo della Giunta regionale;
Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all’Ente gestore interessato nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con
decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità «Monica Crescini» sita in Leno (BS), via Cotichetta n. 7, gestita da
«Collaboriamo Cooperativa Sociale Onlus» con sede legale in via
Calvisano n. 17 a Leno (BS), relativamente a n. 8 posti letto, sulla
base delle verifiche compiute dall’ASL di Brescia;
2. di stabilire che il Patto di accreditamento, che deve essere
sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l’ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri
ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher
socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;
3. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve
provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia
del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui
all’allegato D della deliberazione n. 18333/04;
4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il
compito di accertare:
– il possesso dell’idoneità professionale del personale nonché
organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall’allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla
sottoscrizione del Patto;
– la compiuta attuazione, da parte della Comunità Socio Sanitaria accreditata, dei contenuti del Patto di accreditamento, d’ufficio oltre che su richiesta della persona assistita
e/o dei suoi famigliari;
5. di disporre che entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto l’ASL di competenza deve provvedere all’effettuazione
di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;
6. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento
non può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza;
7. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio
regionale, all’Ente gestore interessato nonché all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni
[BUR2010017]
[5.1.0]
D.g.r. 10 marzo 2010 - n. 8/11484
Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’anfiteatro
collinare-pedemontano e della valle del Sonna (art. 136 lett.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1272 –
c) e d), d.lgs. 42/2004) – Rettifiche e integrazioni alle determinazioni assunte con d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10973
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, di dichiarazione
di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d)
d.lgs. 42/04 e s.m.i. dell’anfiteatro collinare-pedemontano e della
valle del Sonna nei Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino
Bergamasco;
Preso atto che nell’Allegato 3 – Osservazioni – della suddetta
delibera è stata omessa l’osservazione pervenuta in data 15 giugno 2009, prot. regionale Z1.2009.0012157, da parte della sig.ra
Colleoni Elisabetta riguardante la richiesta di includere negli
ambiti di più recente formazione un mappale di proprietà e, per
analogia urbanistico-territoriale, estendere tale classificazione
all’intero comparto edificato lungo la via Brigata Partigiana Albenza;
Verificato inoltre che le osservazioni individuate ai nn. 5, 9,
10, 11, 17 e 18, diversamente da quanto indicato nel medesimo
Allegato 3 – segnatamente nel paragrafo «Osservazioni pervenute» – risultano rispettivamente identificate con il seguente protocollo di riferimento regionale e relativa data di deposito:
5) 12165 del 10 giugno 2009;
9) 12768 del 22 giugno 2009;
10) 12769 del 22 giugno 2009;
11) 12707 del 18 giugno 2009;
17) 13044 del 23 giugno 2009;
18) 12962 del 24 giugno 2009;
Considerato che per l’analisi e la valutazione dell’osservazione
suddetta, pervenuta da parte della sig.ra Colleoni Elisabetta, si è
tenuto conto delle motivazioni di tutela espresse dalla Commissione;
Ritenuto di non accogliere la singola osservazione in quanto
l’edificazione dell’ambito comporterebbe la perdita definitiva del
rapporto esistente tra la conca più meridionale del sistema morfologico dell’ambito e la valle del torrente Sonna, interrompendo
la seppur residuale continuità visiva tra i due sistemi ancora oggi
percepibile percorrendo da valle verso monte la via Brigata Partigiani Albenza oltre che dal versante in sponda sinistra del torrente Sonna; in tal senso, posto che in ogni caso l’insieme degli edifici esistenti lungo la suddetta via non si configura come un vero
e proprio insediamento – trattandosi al più di un agglomerato di
case sparse – prevale, sotto il profilo paesaggistico, la necessità
di salvaguardare lo spazio aperto posto tra gli edifici quale corridoio verde di relazione tra i due sistemi paesistici (le conche e
la valle del Sonna) avente funzione di deterrente alla saldatura
dell’agglomerato stesso;
Rilevato inoltre che la precisazione in merito alle osservazioni
individuate ai nn. 5, 9, 10, 11, 17 e 18, non comporta di fatto
modifiche alle determinazioni della d.g.r. 30 dicembre 2009,
n. 8/10973;
Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge
n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;
Visto il PRS dell’VIII legislatura che individua l’asse 6.5.3 «Le
valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonché
il DPEFR 2010-2012;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
Delibera
– di non accogliere l’osservazione presentata in data 15 giugno
2009 dalla sig.ra Colleoni Elisabetta per le motivazioni in premessa;
– di confermare pertanto le determinazioni assunte con d.g.r.
30 dicembre 2009, n. 8/10973, circa la dichiarazione di notevole
interesse pubblico dell’anfiteatro collinare-pedemontano e della
valle del Sonna nei Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino
Bergamasco;
– di modificare la sezione «Osservazioni pervenute» dell’Allegato 3 – Osservazioni – della d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973
come di seguito specificato:
• al n. 5, la dizione «12465 – 15 maggio 2009 Rota Giacomo»
è sostituita da «12165 – 10 giugno 2009 Rota Giacomo»;
• al n. 9, la dizione «12678 – 22 giugno 2009 Parrocchia S.
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Gregorio» è sostituita da «12768 – 22 giugno 2009 Parrocchia S. Gregorio»;
• al n. 10, la dizione «12679 – 22 giugno 2009 Pelucchi G. ed
altri» è sostituita da «12769 – 22 giugno 2009 Pelucchi G.
ed altri»;
• al n. 11 la dizione «12707 – 22 giugno 2009 Cattaneo Andrea ed Isacchi Giovanna» è sostituita da «12707 – 18 giugno 2009 Cattaneo Andrea ed Isacchi Giovanna»;
• al n. 17 la dizione «13044 – 22 giugno 2009 Fumagalli
Aldo» è sostituita da «13044 – 23 giugno 2009 Fumagalli
Aldo»;
• al n. 18 la dizione «12692 – 24 giugno 2009 Vanalli Franca
e Marisa Enrica e Colleoni Donata» è sostituita da «12962
– 24 giugno 2009 Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni
Donata»;
– di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
e s.m.i., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la
stessa ai Comuni di Cisano Begamasco e Caprino Bergamasco,
per gli adempimenti previsti dall’art. 140, comma 4, del d.lgs.
42/2004 e s.m.i.
Il segretario: Pilloni
D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE
Presidenza
[BUR2010018]
[5.0.0]
D.d.s. 12 marzo 2010 - n. 2339
Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione – Deroga all’ambito territoriale dell’Unione dei
Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro ai sensi
dell’art. 20 del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2
e s.m.i., attuativo della l.r. 27 giugno 2008 n. 19
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
Vista la l.r. del 27 giugno 2008 n. 19, «Riordino delle Comunità
montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni
lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali», come modificata ed integrata dalla l.r. del 23 dicembre 2008 n. 33 ed in particolare l’art. 17 che prevede:
– al comma 2 che «l’ambito territoriale di riferimento è la
zona omogenea per i Comuni della Comunità montana e, al fine
della concessione dei contributi di cui all’art. 20, di norma il distretto socio-sanitario per gli altri Comuni, salva la possibilità di
deroga motivata da parte dei Comuni interessati»;
– al comma 3, che ai fini della deroga, il regolamento specifica
le situazioni territoriali e individua le condizioni funzionali che
possono rendere l’ambito distrettuale inidoneo a garantire l’efficace, efficiente ed economica gestione di servizi e funzioni in
forma associata;
Visto l’art. 20 del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2
e s.m.i., «deroghe all’ambito territoriale», in attuazione dell’art.
17, comma 3 della l.r. del 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle
Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di
Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali), che ha specificato le seguenti situazioni territoriali e condizioni funzionali per la deroga all’ambito distrettuale:
– unioni già costituite alla data di entrata in vigore del regolamento;
– unioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento a seguito di trasformazione di altre forme
associative che già gestivano funzioni e servizi in forma associata;
– Comuni che appartengono ad ambiti distrettuali diversi ma
che motivano la deroga in ragione dell’omogeneità del territorio
interessato dalla gestione associata in termini di maggiore efficacia efficienza ed economicità;
Preso atto della richiesta di deroga motivata all’ambito territoriale presentata in data 6 febbraio 2010, prot. n. 25, dall’Unione
dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro di cui fan-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1273 –
no parte i Comuni di Frascarolo (PV) e Torre Beretti e Castellaro
(PV);
Dato atto che i Comuni costituenti l’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro appartengono a due distretti
socio-sanitari diversi e precisamente, il Comune di Frascarolo
appartiene al distretto di Garlasco in provincia di Pavia e il Comune di Torre Beretti e Castellaro al distretto di Mortara, in provincia di Pavia;
Accertato che l’Unione dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro si è costituita nell’anno 2002, prima dell’entrata in
vigore del suddetto regolamento;
Verificate le motivazioni addotte dall’Unione dei Comuni di
Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro e il possesso dei requisiti
per la deroga all’ambito territoriale;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Decreta
1. di derogare l’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni di
Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro, di cui fanno parte i Comuni di Frascarolo (PV), Torre Beretti e Castellaro (PV), che insistono su ambiti distrettuali diversi, ai sensi dell’art. 20, comma
1, lettera a) del regolamento regionale del 27 luglio 2009 n. 2, in
quanto trattasi di unione già costituita alla data di entrata in
vigore del regolamento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura:
Alberto Bernini
[BUR2010019]
[2.3.0]
D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2159
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo
Pagatore Regionale – Riconoscimento alla ditta Comagri Oil
s.r.l. allo svolgimento delle attività di acquirente collettore
per il Settore No Food e di Primo trasformatore per il Settore energetico
IL DIRETTORE
Visti:
– il Reg. (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive
modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che
stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell’ambito della PAC a favore degli agricoltori, modificato da ultimo
dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;
– il Reg. (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità
di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE)
n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
– il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV
e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla
produzione allo scopo di ottenere materie prime;
– il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE)
993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime
di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le
colture no-food, recanti modifiche del Regolamento (CE)
n. 1973/2004;
– il Reg. (CE) n. 1107/2007 del 26 settembre 2007 recante deroga al Reg. (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008;
– il decreto MIPAAF del 15 marzo 2005 recante disposizioni
nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e
n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di
ottenere materie prime;
– il decreto MIPAAF prot. n. D/624 8 novembre 2006, modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di norme comuni
relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all’uso di
superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie
prime;
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– la circolare MIPAAF n. 1 del 9 marzo 2007 – Prescrizioni
attuative concernenti l’applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme
comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del
Reg. (CE) 1973/2004;
– la circolare MIPAAF n. 1961 del 31 ottobre 2007 – Prescrizioni attuative concernenti il settore delle colture energetiche ed
applicazione del sistema di accreditamento, previsto dall’art. 37
Reg. (CE) 1973/2004;
– il decreto MIPAAF del 2 gennaio 2008 – Modificazioni al
decreto 15 marzo 2005 in materia di regimi di aiuto per le colture
energetiche e all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo
scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al
settore non alimentare;
– la circolare AGEA n. ACIU.2007.1049 datata 11 dicembre
2007 – Settori energetico e no-food. Modalità per l’accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori – Campagna 2008/2009;
– la circolare AGEA prot. n. ACIU.2008.386 del 20 marzo 2008
– Rese delle materie prime agricole coltivate su terreni messi a
riposo e destinate alla trasformazione industriale per uso non
alimentare – Rese delle materie prime agricole coltivate su terreni destinati alla produzione di energia, biocarburanti e biocombustibili – Campagna 2008/2009;
– la circolare AGEA prot. n. ACIU.2008.836 del 14 maggio
2008 – Regime di aiuti per le colture energetiche – Reg. (CE)
n. 1782/2003 e Reg. (CE) n. 1973/2004;
Richiamato il decreto MIPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008
che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE
n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell’Organismo Pagatore
Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di
competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati
a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall’attuazione dei
Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 20072013;
Vista la domanda, prot. n. X1.2009.00005446 del 15 settembre
2009, della ditta Comagri Oil p. IVA 03353140167 – con sede
legale in via Brignano, 53 – 24047 Treviglio (BG), intesa ad ottenere il riconoscimento per lo svolgimento dell’attività di collettore, di primo e secondo trasformatore che acquista materie prime
coltivate su terreni destinati a prodotti energetici ed utilizzate
per la produzione di energia, biocombustili e carburanti;
Considerato che:
– ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, la domanda per svolgere le
attività di cui sopra deve essere indirizzata all’Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell’azienda che ne fa richiesta e che lo stesso Organismo deve procedere al rilascio del riconoscimento;
– la ditta Comagri Oil s.r.l., con sede legale nella Provincia di
Bergamo, ha presentato, come prescritto, la domanda all’OPR,
risultata conforme alle disposizioni normative vigenti;
Visto la nota di AGEA del 15 dicembre 2009, prot.
X1.2009.0008519, con cui ha comunicato gli esiti del sopralluogo
presso la ditta Comagri Oil s.r.l.;
Preso atto che, a seguito degli esiti del controllo di cui sopra,
AGEA ha provveduto ad attribuire alla ditta Comagri Oil s.r.l. il
numero di riconoscimento «195» relativamente alle attività di
«Acquirente collettore» per il «Settore no food» e di «Primo trasformatore» per il «Settore energetico»;
Visto:
– il decreto del Segretario Generale n. 12867 dell’1 dicembre
2009 di approvazione delle modalità operative della struttura
amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno
dell’OPR;
– il decreto del Segretario Generale n. 1467 del 19 febbraio
2010 di presa d’atto della nomina di Antonietta De Costanzo di
direttore dell’Organismo Pagatore Regionale avvenuta con d.g.r.
8/10875 23 dicembre 2009;
– le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
n. 20 del 7 luglio 2008;
Decreta
recepite le premesse:
1. di attribuire, in conformità ai sopra richiamati esiti del controllo effettuato da AGEA, il riconoscimento definitivo alla società sotto indicata a svolgere le attività di «Acquirente collettore»
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1274 –
per il «Settore no food» e di «Primo trasformatore» per il «Settore energetico», con l’avvertenza che detto riconoscimento potrà
essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti
Denominazione/Ragione sociale
Partita IVA
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito
di variazioni e/o modificazioni della normativa vigente:
Sede legale e sede impianti
Tipologia di prodotto
Ditta Comagri Oil s.r.l.
03353140167 Via Brignano, 53 – 24047 Treviglio (BG) Acquirente Collettore: «Settore no food»
Legale rappresentante: Ferrari Roberto
Primo Trasformatore: «Settore Energetico»
Codice
riconoscimento
195
2. di inviare il presente decreto:
– ad AGEA Coordinamento e ad AGEA – Area Controlli – Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;
– alla ditta interessata Comagri Oil s.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 che, contro
il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero
entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione di cui al punto 3.
Antonietta De Costanzo
prot. n. A1.2010.0017028 dell’8 febbraio 2010) per la mancanza
del requisito di cui al punto 3.2 lettera b) dell’avviso, vincolante
per la concessione del finanziamento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet
www.regione.lombardia.it.
La dirigente
della U.O. Programmazione:
Sabrina Sammuri
[BUR20100110]
Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2010/2011, in attuazione dell’art.
23 della l.r. 19/2007
[2.0.0]
D.d.u.o. 9 marzo 2010 - n. 2202
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Avviso di invito a presentare domanda per la concessione di finanziamenti subordinati ai Confidi – D.g.r. n. 8/10602 del 25 novembre 2009: approvazione dell’elenco delle domande non ammesse (V provvedimento attuativo)
LA DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE
Vista la l.r. n. 1/2007 «Strumenti di competitività per le imprese e il territorio della Lombardia» e in particolare:
• l’art. 1 che individua l’«Imprenditorialità» tra gli obiettivi da
perseguire per la crescita competitiva del sistema produttivo
della Lombardia anche attraverso lo sviluppo ed il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese;
• l’art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire
la realizzazione degli obiettivi descritti dall’art. 1, tra i quali
il «credito», inteso come l’insieme degli interventi di facilitazione all’accesso al credito da parte delle imprese anche attraverso il potenziamento degli strumenti di garanzia;
Vista la d.g.r. n. 8/10602 del 25 novembre 2009 «Intervento finanziario a sostegno dei confidi di primo grado operanti a favore
di imprese di tutti i settori economici: approvazione dell’avviso
per la concessione di finanziamenti subordinati» con cui è stato
approvato l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti
subordinati ai confidi operanti per il rilascio di garanzie di primo
grado (di seguito, per brevità, «Avviso»);
Preso atto che «Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a.», con sede legale in Torino, con nota prot.
n. A1.2010.0017028 dell’8 febbraio 2010, ha presentato domanda
per l’ammissione all’intervento finanziario previsto nel suddetto
Avviso;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto al punto 10.2 del
suddetto Avviso, in data 23 febbraio 2010 si è riunito l’apposito
Comitato di valutazione che ha verificato: la completezza della
domanda e della documentazione allegata, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità secondo quanto indicato nel punto 3 dell’avviso, il rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la presentazione delle domande, la coerenza tra l’ammontare richiesto
e quanto disposto al punto 5 dell’avviso;
Visto il verbale del Comitato di valutazione che ha ritenuto
non ammissibile a finanziamento la domanda di «Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a.», di cui è stata
accertata la presenza di sedi operative in Lombardia mediante
visura CERVED, per la mancanza del requisito di cui al punto
3.2 lettera b) dell’avviso, vincolante per la concessione del finanziamento;
Visti la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi
dell’VIII legislatura;
Decreta
1. di non ammettere al finanziamento previsto dall’Avviso la
domanda presentata da «Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a.», con sede legale in Torino (rif. nota
D.G. Istruzione, formazione e lavoro
[BUR20100111]
[3.3.0]
D.d.g. 11 febbraio 2010 - n. 1146
IL DIRETTORE GENERALE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo
di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare:
• l’art. 11 comma 1, lett. a), il quale dispone che il sistema di
istruzione e formazione professionale si articola, fra l’altro,
in percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del dirittodovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, cui
consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un
quarto anno cui consegue una certificazione di III livello europeo;
• l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante
la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche
attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
• l’art. 23 della l.r. 19/2007 che disciplina il Repertorio regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale,
quale atto di individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di secondo ciclo e di Istruzione e formazione tecnica superiore;
Richiamati:
• l’art. 27, comma 2 del d.lgs. n. 226/2005 che prevede la possibilità di attivare i percorsi di Istruzione e formazione professionale a condizione di garantire, quali livelli essenziali delle
prestazioni, il riferimento ad un quadro di figure nazionali,
articolabili in profili professionali specifici, sulla base dei
fabbisogni del territorio ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali;
• l’art. 1 comma 622, della legge n. 296/2006, che dispone l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato, a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
• il d.m. del 22 agosto 2007 n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione»;
• l’art. 64, comma 4-bis, della legge n. 133/2008, che dispone
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi
di Istruzione e formazione professionale di cui al Capo III
del d.lgs. n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;
Richiamata la d.g.r. n. 6564 del 13 febbraio 2008 che ha approvato, in fase di prima attuazione, il «Repertorio dell’offerta di
istruzione e formazione professionale» di cui all’art. 23 della l.r.
n. 19/2007;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1275 –
Evidenziato che il citato articolo 23 prevede che i successivi
aggiornamenti del Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale siano approvati con decreto del direttore generale competente in materia;
Visto il d.d.g. n. 695 del 29 gennaio 2009 con il quale era stato
aggiornato il Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione
Professionale per l’anno 2009/2010;
Considerato che l’Accordo Stato-Regioni sull’avvio del primo
anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del d.lgs. 17 ottobre
2005 n. 226, prevede percorsi di durata triennale e quadriennale
finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma
professionale di cui all’art. 17 del d.lgs. 226/2005;
Preso atto che il suddetto Accordo ha acquisito il parere concertato in sede di Segreteria tecnica della Conferenza Stato-Regioni in data 4 febbraio 2010 ed è stato trasmesso per l’iscrizione
all’ordine del giorno della prima Conferenza Stato-Regioni utile;
Preso atto dello slittamento dei tempi dell’Accordo in via di
approvazione in Conferenza Stato-Regioni;
Valutata conseguentemente la necessità di rispondere alla domanda del territorio lombardo e di procedere subito, nelle more
della definizione del Repertorio nazionale per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, alla revisione del Repertorio
regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale
con l’aggiornamento e l’integrazione del Repertorio di cui al richiamato d.d.g. n. 695/2009;
Considerato comunque che il Repertorio regionale dei Percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale è stato definito sulla
base del nuovo quadro delle figure professionali e dei relativi
standard formativi minimi approvati dagli Assessori Regionali in
sede di IX Commissione Istruzione Lavoro innovazione e Ricerca
della Conferenza delle Regioni e Province Autonome;
Valutato opportuno quindi approvare i documenti «Repertorio
dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2010/2011»
e «Tabella di corrispondenza tra i profili del repertorio 2009/2010
e quelli del repertorio 2010/2011», parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
Dato atto che sul Repertorio nella seduta dell’8 febbraio 2010
è stato acquisito il parere favorevole sia del Comitato Istituzionale di Coordinamento che della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione di cui agli artt. 7 e 8 della
l.r. 22/2006;
Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Visti i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
1. di approvare il «Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2010/2011», di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il «Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2010/2011» di cui al punto 1 costituisce il
riferimento per l’offerta formativa per l’annualità 2010/2011, in
relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale di
secondo ciclo;
3. di approvare la «Tabella di corrispondenza tra i profili del
repertorio 2009/2010 e quelli del repertorio 2010/2011» di cui
all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che il «Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 2009/2010», approvato con il decreto direttore generale n. 695 del 29 gennaio 2009 resta quale riferimento per l’offerta formativa attivata nell’annualità 2009/2010;
5. di rinviare a successivo provvedimento la revisione del Repertorio regionale di istruzione e formazione tecnica superiore
del sistema di istruzione e formazione professionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito regionale http://www.istruzione.regione.lombardia.it.
Roberto Albonetti
——— • ———
ALLEGATO A)
REPERTORIO DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010-11
AREA PROFESSIONALE
1 – AGRICOLA
2 – AGROALIMENTARE
3 – SERVIZI DELLA RISTORAZIONE
4 – ARTIGIANATO ARTISTICO
5 – CHIMICA E AMBIENTALE
6 – COMMERCIALE E DEI SERVIZI
LOGISTICI
SECONDO CICLO
PERCORSI TRIENNALI
QUALIFICA PROFESSIONALE
INDIRIZZI/PROFILI
OPERATORE AGRICOLO
Allevamento animali domestici
Coltivazioni arboree, erbacee,
ortofloricole
Silvicoltura e salvaguardia
ambientale
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
Addetto alla panificazione e
AGROALIMENTARE
pasticceria
Addetto alle trasformazioni
lattiero-casearie
Addetto alle trasformazioni
vitivinicole
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
Servizi di sala bar
Preparazione pasti
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI
Addetto alla lavorazione dei
ARTISTICHE
metalli
Addetto alla lavorazione dei
materiali lapidei
Addetto alla realizzazione e
decorazione degli oggetti
Addetto arredo tessile
Tessitore-orditore
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI
LOGISTICI
7 – GRAFICA, COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE E SPETTACOLO
OPERATORE GRAFICO
8 – EDILE E DEL TERRITORIO
OPERATORE EDILE
Stampa e allestimento
Multimedia
QUARTO ANNO
DIPLOMA PROFESSIONALE
TECNICO AGRICOLO
TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
TECNICO DI CUCINA
TECNICO DELLE LAVORAZIONI
ARTISTICHE
TECNICO DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
TECNICO COMMERCIALE DELLE
VENDITE
TECNICO DEI SISTEMI LOGISTICI
TECNICO DELLA COMUNICAZIONE
AUDIO-VIDEO
TECNICO GRAFICO
TECNICO EDILE
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1276 –
SECONDO CICLO
PERCORSI TRIENNALI
QUALIFICA PROFESSIONALE
INDIRIZZI/PROFILI
9 – ELETTRICA - ELETTRONICA,
OPERATORE ELETTRICO
Installatore/manutentore
impianti solari e fotovoltaici *
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Montatore manutentore elettromeccanico *
OPERATORE ELETTRONICO
AREA PROFESSIONALE
10 – CURA DELLA PERSONA, ESTETICA,
SPORT E BENESSERE
OPERATORE DEL BENESSERE
Acconciatura
Trattamenti estetici
11 – LEGNO E ARREDAMENTO
OPERATORE DEL LEGNO
Addetto al disegno di arredo *
Decoratore *
Manutentore di immobili *
12 – MECCANICA
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI Riparazioni di sistemi del
A MOTORE
veicolo
Riparazioni di carrozzeria
OPERATORE MECCANICO
Addetto meccano tessile *
Saldocarpentiere *
Addetto alla produzione
armiera *
13 – SERVIZI D’IMPRESA
QUARTO ANNO
DIPLOMA PROFESSIONALE
TECNICO ELETTRICO
TECNICO PER L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
TECNICO ELETTRONICO
TECNICO PER L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
TECNICO DELL’ACCONCIATURA
TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE
TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO
LIBERO
TECNICO DEL LEGNO
TECNICO IMPIANTI TERMICI
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A
MOTORE
– Tecnico manutentore di aeromobili *
TECNICO PER L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
TECNICO PER LA CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI
Addetto disegno tecnico CAD * TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA
14 – MODA E ABBIGLIAMENTO
OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
15 – SERVIZI DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA
OPERATORE DELLE CALZATURE
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E servizi turistici
ACCOGLIENZA
Strutture ricettive
Addetto alle confezioni
industriali
Sarto – modellista
TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA
* Gli indirizzi/profili indicati con l’asterisco sono da considerare come non vincolanti, pertanto in questi casi è possibile riferirsi alla sola colonna Qualifica professionale senza
specificazione dell’indirizzo.
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I PROFILI DEL REPERTORIO 2009/2010 E QUELLI DEL REPERTORIO 2010/2011
Repertorio 2009-10
QUALIFICA
Operatore agricolo
Repertorio 2010-11
INDIRIZZI
Addetto all’allevamento
Addetto silvicoltura
Addetto alle coltivazioni arboree ed erbacee
QUALIFICA
Operatore agricolo
Addetto agroalimentare
Operatore agroalimentare
Addetto alle produzioni vitivinicole
Operatore dei servizi di impresa
Operatore commerciale
Addetto ai servizi amministrativi di impresa
Addetto disegno tecnico CAD
Addetto informatico gestionale
Addetto alle vendite
Addetto al magazzino e alla movimentazione delle merci
Operatore dei sistemi logistici aeroportuali
Operatore dell’abbigliamento
Operatore edile
Operatore grafico
panificazione e pasticceria
trasformazioni lattiero-casearie
trasformazioni vitivinicole
trasformazioni vitivinicole
Addetto disegno tecnico CAD *
Operatore ai servizi di vendita
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Addetto alle confezioni industriali
Sarto
Modellista
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto
alle lavorazioni del legno
al disegno di arredo
alle lavorazioni del legno
alle lavorazioni del legno/Addetto al disegno di arredo
Addetto alla lavorazione dei metalli
Addetto alla lavorazione dei materiali lapidei
Addetto alla realizzazione e decorazione degli oggetti
Addetto alle produzioni chimiche
Addetto alle produzioni biologiche
Addetto al recupero e al restauro edile
Cementista carpentiere
Muratore intonacatore
Piastrellista mosaicista
Stuccatore decoratore
Addetto prestampa
Addetto legatoria/cartotecnica
Stampatore offset
Addetto alla grafica pubblicitaria
Operatore dell’abbigliamento
Operatore del legno
Operatore delle lavorazioni artistiche
Addetto alle confezioni industriali
Sarto – modellista
Sarto – modellista
Addetto al disegno di arredo *
Decoratore *
Manutentore di immobili *
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto
alla lavorazione dei metalli
alla lavorazione dei materiali lapidei
alla realizzazione e decorazione degli oggetti
arredo tessile
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore edile
Operatore grafico
Stampa e allestimento
Stampa e allestimento
Stampa e allestimento
Multimedia
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Operatore chimico e biologico
alla
alle
alle
alle
– 1277 –
Operatore delle lavorazioni artistiche
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto
Y
Operatore del legno e dell’arredamento
Operatore amministrativo segretariale
INDIRIZZI/PROFILI
Allevamento animali domestici
Silvicoltura e salvaguardia ambientale
Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ALLEGATO B)
Operatore dell’accoglienza turistica e alberghiera
Operatore della produzione tessile
Operatore della ristorazione
Operatore elettrico e elettronico
Operatore dello sport e del tempo libero
Operatore della comunicazione audiovisiva
Addetto audio video
Operatore alla riparazione di veicoli a motore
INDIRIZZI/PROFILI
Riparazioni di sistemi del veicolo
Riparazioni di sistemi del veicolo
Saldocarpentiere
Operatore meccanico
Operatore alla riparazione di veicoli a motore
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
Operatore delle lavorazioni artistiche
Operatore meccanico
Operatore della ristorazione
Operatore agroalimentare
Operatore elettronico
Operatore elettrico
Operatore del benessere
Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva
e del tempo libero
Tecnico della comunicazione audio-video
Operatore delle calzature
Addetto alle lavorazioni armiere *
Riparazioni di carrozzeria
Servizi turistici
Strutture ricettive
Tessitore – orditore
Addetto meccano tessile *
Servizi di sala bar
Preparazione pasti
Addetto alla panificazione e pasticceria
Montatore manutentore elettro-meccanico *
Installatore/manutentore impianti solari e fotovoltaici *
Acconciatura
Trattamenti estetici
– 1278 –
Termoidraulico
Operatore meccanico riparatore di veicoli a motore
Operatore meccanico riparatore di motociclette
Saldocarpentiere
Operatore alle macchine utensili
Montatore-manutentore meccanico
Operatore alle macchine utensili / Montatore-manutentore meccanico
Carrozziere
Addetto ai servizi turistici
Addetto all’accoglienza
Tessitore/orditore
Addetto meccanotessile
Addetto sala bar
Aiuto cuoco
Addetto alla panificazione e pasticceria
Installatore/manutentore elettronico in ambito informatico
Montatore manutentore elettro-meccanico
Installatore/manutentore impianti solari e fotovoltaici
Installatore manutentore impianti civili e industriali
Acconciatore
Estetista
QUALIFICA
Operatore di impianti termoidraulici
Y
Operatore per le cure estetiche
Repertorio 2010-11
INDIRIZZI
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Repertorio 2009-10
QUALIFICA
Operatore meccanico
Operatore termale
Operatore dei servizi socio educativi
* Non vincolante
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR20100112]
D.d.g. 22 febbraio 2010 - n. 1544
Y
– 1279 –
[3.3.0]
Approvazione degli standard formativi minimi di apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia
IL DIRETTORE GENERALE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare:
• l’art. 11 comma 1, lett. a), il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, fra l’altro, in percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e dell’obbligo di istruzione, di durata
triennale, cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché
di un quarto anno cui consegue una certificazione di III livello europeo;
• l’art. 11 comma 3 che dispone che i percorsi di secondo ciclo
garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli standard formativi nazionali, necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario;
• l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme
e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei
primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
Richiamati:
• l’art. 27, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. n. 226/2005, che
prevede l’attivazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale di secondo ciclo a condizione che sia garantito, quali livelli essenziali delle prestazioni, il riferimento sia ad un quadro di
figure nazionali, articolabili in profili professionali specifici sulla
base dei fabbisogni del territorio, sia a standard formativi minimi
relativi alle competenze di base e professionali proprie di ciascuna
specifica figura;
• l’art. 1 comma 622, della legge n. 296/2006, che dispone l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire
un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età;
• il d.m. del 22 agosto 2007 n. 139 «Regolamento recante norme
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione»;
• l’art. 64, comma 4 bis, della legge n. 133/2008, che dispone
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi di Istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del d.lgs.
n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni
ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;
Considerato che l’Accordo Stato-Regioni sull’avvio del primo
anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’art. 27, comma 2, del d.lgs. 17 ottobre
2005 n. 226, concerne:
• il nuovo quadro di figure per i percorsi di durata triennale e
quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e
di diploma professionale,
• gli standard formativi minimi professionali di terzo e quarto
anno,
• gli standard formativi minimi di base di quarto anno;
Considerato che il nuovo quadro delle figure ed i relativi standard formativi minimi, oggetto del suddetto Accordo, sono stati
definiti dal Coordinamento tecnico della IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nonché approvati dagli Assessori Regionali della IX Commissione nelle sedute del 16 dicembre 2009 e del
26 gennaio 2010;
Preso atto che il suddetto Accordo ha acquisito in data 4 febbraio 2010 il parere concertato anche dei Ministeri interessati
(MIUR e MLPS) in sede di Segreteria tecnica della Conferenza Stato-Regioni ed è stato trasmesso per l’iscrizione all’ordine del giorno della prima Conferenza Stato-Regioni utile;
Evidenziato che la complessità delle relazioni istituzionali non
consente ad oggi la calendarizzazione delle sedute politiche delle
Conferenze, il che comporta lo slittamento dell’approvazione dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Richiamati la recente adozione dei regolamenti ministeriali di
riforma di secondo ciclo nonché il decreto del direttore generale
n. 1146 dell’11 febbraio 2010 che ha approvato il Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno
2010/2011;
Tenuto conto dell’esigenza di garantire agli allievi dei percorsi
di secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale l’acquisizione di obiettivi di apprendimento in termini di
competenze, conoscenze e abilità relative sia alle dimensioni tecnico-professionali sia agli elementi di cittadinanza attiva, utili al
conseguimento della Qualifica Professionale e del Diploma Professionale;
Richiamato il d.d.g. 10 aprile 2007 n. 3618 che ha approvato, in
fase di prima attuazione, gli Obiettivi Specifici di Apprendimento
relativi ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale;
Preso atto conseguentemente della necessità di aggiornare gli
standard formativi minimi dei percorsi di istruzione e formazione
professionale nella parte relativa agli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento al nuovo quadro degli standard minimi
nazionali ed al Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione
Professionale per l’anno 2010/2011;
Atteso che gli standard formativi di apprendimento regionali,
coerenti e comprensivi degli elementi minimi di quelli nazionali,
costituiscono il riferimento minimo ed univoco per la progettazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo, avviati dalle Istituzioni Scolastiche e Formative per l’anno formativo 2010/11;
Ritenuto che i suddetti standard formativi minimi regionali di
apprendimento costituiscono altresı̀ il necessario riferimento per
i processi di valutazione, di certificazione intermedia e finale, di
riconoscimento dei crediti formativi, utili ai fini dei reciproci passaggi tra il sistema di Istruzione e quello di Istruzione e Formazione Professionale nonché della spendibilità nazionale dei titoli in
esito;
Valutato opportuno, quindi, nelle more della definizione degli
standard formativi minimi in sede nazionale con l’Accordo succitato, approvare gli standard formativi minimi regionali di apprendimento per i percorsi di IFP di secondo ciclo, come da documentazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Standard formativi minimi di apprendimento regionali – Linee Guida, Allegato A;
• Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze
tecnico-professionali dei percorsi triennali di Qualifica Professionale, Allegato B;
• Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze
tecnico-professionali dei percorsi di Quarto anno di Tecnico professionale, Allegato C;
• Obiettivi specifici di apprendimento delle competenze tecnico-professionali comuni di Qualifica professionale relativi alle
aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, Allegato
D;
• Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze
di base dei percorsi di Quarto anno di Tecnico professionale, Allegato E;
Evidenziato che la documentazione tecnica di cui sopra fa esclusivamente riferimento alle qualifiche e relativi indirizzi nonché ai
diplomi, adottati a livello interregionale e nazionale, e che con successivo decreto verranno individuati gli standard formativi minimi di apprendimento specifici relativi ai profili regionali, di cui al
Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale
per l’anno 2010/2011;
Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Visti i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
1. di approvare gli standard formativi minimi regionali di apprendimento, come da documentazione tecnica, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento:
• Standard formativi minimi di apprendimento regionali – Linee Guida, Allegato A;
• Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze
tecnico-professionali dei percorsi triennali di Qualifica Professionale, Allegato B;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1280 –
• Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze
tecnico-professionali dei percorsi di Quarto anno di Tecnico
professionale, Allegato C;
• Obiettivi specifici di apprendimento delle competenze tecnico-professionali comuni di Qualifica professionale relativi
alle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale,
Allegato D;
• Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi alle competenze
di base dei percorsi di Quarto anno di Tecnico professionale,
Allegato E;
2. di stabilire che i suddetti standard costituiscono riferimento
univoco e minimo per la progettazione formativa e la certificazione dei titoli in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo avviati dalle Istituzioni Scolastiche e Formative per l’anno formativo 2010/11, nonché per i processi di valutazione e di riconoscimento dei crediti formativi utili ai fini dei reciproci passaggi tra il sistema di Istruzione e quello di Istruzione e
Formazione Professionale;
3. di precisare che la documentazione tecnica di cui al punto 1
fa esclusivamente riferimento alle qualifiche e relativi indirizzi
nonché ai diplomi, adottati a livello interregionale e nazionale, e
che con successivo decreto verranno individuati gli standard formativi minimi di apprendimento specifici relativi ai profili regionali, di cui al Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione
Professionale per l’anno 2010/2011;
4. di stabilire che il d.d.g. 10 aprile 2007 n. 3618, che ha approvato, in fase di prima attuazione, gli Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale, continua ad essere efficace per i percorsi
già avviati negli anni formativi precedenti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (omissis) (1) nonché
sul sito regionale http://istruzione.regione.lombardia.it.
Roberto Albonetti
(1) L’allegato che si omette è consultabile presso il sito: www.istruzione.regione.lombardia.it.
[BUR20100113]
[3.3.0]
D.d.u.o. 9 marzo 2010 - n. 2221
Rettifica ed integrazione allegato B del d.d.u.o. del 25 gennaio
2010 n. 485 «Modifiche ed integrazioni allegato B del d.d.s. del
9 novembre 2009 n. 11666 – Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia –
Periodo formativo 2010-2011»
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
AUTORITÀ DI GESTIONE
Richiamati:
• la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione, e in particolare, l’art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;
• il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., avente ad oggetto
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro», ed in particolare, l’art. 49 recante disposizioni in materia
di apprendistato professionalizzante;
• la legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare, l’art. 23 «Modifiche alla disciplina del
contratto di apprendistato»;
• la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
• la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
• la d.c.r. del 19 febbraio 2008, n. 528, che approva gli «Indirizzi
pluriennali ed i criteri per la programmazione dei servizi educativi
di istruzione e formazione», ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 19/2007;
• il decreto del Direttore Generale del Ministero Lavoro, Salute
e Politiche Sociali n. 41/CONT/II/2008, che assegna alla Regione
Lombardia l’importo complessivo di C 13.839.247,40;
• i decreti del Direttore Generale del Ministero Lavoro, Salute
e Politiche Sociali n. 143/CONT/II/2008 e n. 29/CONT/II/2009 che
assegnano alla Regione Lombardia l’importo complessivo di
C 14.150.188,00;
Visto il d.d.u.o. del 25 gennaio 2010 n. 485 «Modifiche ed inte-
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
grazioni allegato B del d.d.s. del 9 novembre 2009 n. 11666 – Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti
assunti in Lombardia – Periodo formativo 2010-2011», che ha preso atto degli esiti del confronto tecnico con i rappresentanti delle
Amministrazioni Provinciali, tenutosi in data 3 dicembre 2009, in
merito alla semplificazione del processo programmatorio e gestionale del sistema Dote Apprendistato sulla base dell’esperienza maturata nel primo anno (2008-2009) di estensione del Modello Dote
all’Istituto dell’Apprendistato;
Valutate le ulteriori richieste di precisazioni e rettifiche, avanzate dalle Province per una maggiore chiarezza delle indicazioni procedurali, si modifica il paragrafo relativo al processo programmatorio dell’allegato B punto 6 come segue:
«l’organismo/la rete di organismi accreditati trasmettono alla Provincia, mediante il sistema informativo SINTESI, la richiesta di
finanziamento della Dote-apprendistato per l’avvio di specifici servizi. I servizi di cui è composta una Dote sono fruibili una sola
volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non può essere richiesto contemporaneamente a più operatori; non può essere avviato un nuovo PIP se non sono stati conclusi i servizi previsti da
un PIP già attivo»;
Preso atto, inoltre, della necessità di esplicitare i criteri di riparametrazione anche per i servizi di formazione rivolta agli apprendisti in diritto-dovere, come richiesto dalle Province, si conviene di
modificare il paragrafo «Procedure di riparimetrazione del valore
della Dote-apprendistato in relazione alla fruizione dei diversi servizi» dell’allegato B del decreto 25 gennaio 2010 n. 485, come segue:
«Ciascun servizio è rendicontato in funzione del numero delle ore
effettivamente erogate e fruite dai partecipanti in base alle regole
qui di seguito esposte. Per ciascun servizio, inoltre, sono indicate
le relative regole di riparametrazione.
I servizi di:
• affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di
dettaglio e la valutazione degli apprendimenti,
• formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor aziendale/formatore,
• supporto per la certificazione delle competenze,
prevedono la liquidazione delle ore effettivamente erogate e fruite
da parte dei destinatari.
I servizi di:
• formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali,
• formazione esterna apprendisti competenze trasversali,
• formazione rivolta agli apprendisti in diritto-dovere di istruzione,
prevedono la liquidazione proporzionale alla percentuale di frequenza di ciascun modulo formativo, secondo i seguenti criteri:
– fino al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto alcun costo,
– dal 21% al 49% della frequenza prevista: riconoscimento del
50% del valore complessivo del modulo,
– dal 50% all’80% della frequenza prevista: riconoscimento
dell’80% del valore complessivo del modulo,
– oltre l’80% della frequenza prevista: riconoscimento del 100%
del valore complessivo del modulo»;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale» dell’VIII legislatura;
Decreta
1. di approvare le modifiche dell’allegato B «Linee di indirizzo
per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia (anno 2010-2011)» del
d.d.u.o. del 25 gennaio 2010 n. 485, e specificamente:
– il punto 6 del paragrafo «Il processo di programmazione e
gestione a livello provinciale» è cosı̀ modificato:
«l’organismo/la rete di organismi accreditati trasmettono alla
Provincia, mediante il sistema informativo SINTESI, la richiesta di finanziamento della Dote-apprendistato per l’avvio di
specifici servizi. I servizi di cui è composta una Dote sono fruibili una sola volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non
può essere richiesto contemporaneamente a più operatori; non
può essere avviato un nuovo PIP se non sono stati conclusi i
servizi previsti da un PIP già attivo»;
– il paragrafo «Procedure di riparimetrazione del valore della
Y
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Dote-apprendistato in relazione alla fruizione dei diversi servizi»
è cosı̀ modificato:
«Ciascun servizio è rendicontato in funzione del numero delle
ore effettivamente erogate e fruite dai partecipanti in base alle
regole qui di seguito esposte. Per ciascun servizio, inoltre, sono
indicate le relative regole di riparametrazione.
I servizi di:
• affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI
di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti,
• formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor aziendale/formatore,
• supporto per la certificazione delle competenze,
prevedono la liquidazione delle ore effettivamente erogate e
fruite da parte dei destinatari.
I servizi di:
• formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali,
• formazione esterna apprendisti competenze trasversali,
• formazione rivolta agli apprendisti in diritto-dovere di istruzione,
prevedono la liquidazione proporzionale alla percentuale di
frequenza di ciascun modulo formativo, secondo i seguenti criteri:
– fino al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto
alcun costo,
– dal 21% al 49% della frequenza prevista: riconoscimento del
50% del valore complessivo del modulo,
– dal 50% al 80% della frequenza prevista: riconoscimento del
80% del valore complessivo del modulo,
– oltre l’80% della frequenza prevista: riconoscimento del
100% del valore complessivo del modulo»;
2. di approvare il nuovo allegato B «Linee di indirizzo per la
programmazione provinciale delle attività di formazione degli apBeneficiario/Ruolo
BENEFICIARI COMPENSATI
BENEFICIARI COMPENSATI 2
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1281 –
Codice
35852
35853
prendisti assunti in Lombardia (anno 2010-2011)» del d.d.u.o. del
25 gennaio 2010 n. 485, con le modifiche di cui al punto 1 del presente decreto;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet http//www.formalavoro.regione.lombardia.it.
Il dirigente della U.O.
autorità di gestione:
Renato Pirola
[BUR20100114]
[3.3.0]
D.d.s. 4 marzo 2010 - n. 2030
Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 381
richiedenti ammissibili del «Buono scuola 2007/2008» e per
essi ad Accor Services Italia s.r.l., per la somma complessiva
di C 429.870,88 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 18
aprile 2007 n. 8/4558 – trattenendo l’importo complessivo di
C 189.745,79 a valere sull’accertamento 122/2010
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PARITÀ E DIRITTO ALLO
STUDIO
Omissis
Decreta
1. di assegnare a n. 381 richiedenti, ammissibili a «Dote Scuola
– Buono scuola a.s. 2009/2010» la somma a fianco di ciascuno
indicata, cosı̀ come evidenziato nell’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (omissis);
2. di impegnare, a favore dei beneficiari di seguito elencati e
per essi ad Accor Service Italia s.r.l., la somma assegnata come
indicato nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di C 429.870,88 trattenendo
l’importo complessivo di C 189.745,79 a valere sull’accertamento
n. 122/2010 – cod. 9999;
Capitolo
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
Importo anno 1
340.416,88
89.454,00
Importo anno 2
0,00
0,00
Importo anno 3
0,00
0,00
1. di liquidare:
Beneficiario/Ruolo
RIASCOS CLARITZA
RIBOLZI NINO
RISI LORENA
RITO ROBERTO
RIVABELLA ILARIA
RIZZI LUCA
RODRIGUEZ AGUILAR EDITH MARITZA
RONCALLI ELISABETTA
ROSILLO ROMERO HILDA
ROSSETTI SANTINO
ROSSONI CINZIA
ROSSONI MARCO
ROTA MATTEO
ROVELLI GIORGIO STEFANO
RUGGERI LUCA
RUGGIERI FILIPPO
RUSSO MONICA
RUSTIONI LUCA MARIA
SABELLA ROSANGELA
SAINI ELISABETTA
SALA DARIO
SALAMONE CARMELA
SALERNO ENZO ANGELO
SALVI SIMONA
SANGIORGIO LOREDANA
SAPIO LUIGI
SAPONARO GENNARO
Codice
Capitolo
Impegno
338754
350065
463407
392992
526512
278290
518042
338645
288299
336103
341404
282596
517897
520508
519927
208674
576035
568129
531694
566760
573398
566088
568550
461160
402534
579562
174599
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
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2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
Imp.
Perente
Da liquidare
1.050,00
754,25
462,50
872,50
1.050,00
1.397,50
680,00
750,00
2.100,00
1.000,00
3.150,00
1.281,25
885,00
129,00
902,00
1.050,00
1.890,00
625,00
1.050,00
1.050,00
753,75
2.100,00
990,00
2.100,00
1.050,00
934,50
2.100,00
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Beneficiario/Ruolo
SARRUGERIO AUGUSTO
SBORDI EMANUELA
SCALVINI CRISTINA
SCARPALEGGIA GUIDO
SCHIPANO ANTONIO
SCHUBERT ANDREA
SCOLARO CELESTINO
SCRIGNARO MARINA GRAZIELLA
SELLERI FABIO
SERHANI ABDELHAK
SICIGNANO MASSIMILIANO
SIGNORELLI EZIO
SIRTOLI ENRICO
SITO CIRO
SITURA MARISA
SLAVIERO GIOSUE PIETRO
STEFANINA ADRIANO
STENDARDI IVO
STIEVEN ALESSANDRA
SVANERA ELISA
TAINI MARZIA ALESSANDRA
TARLARINI GIOVANNA
TATARU GINA RALUCA
TERRANEO ANGELA CHIARA
THIAM CHEIKHOU TIDIANE
TONELLI FABIO
TONON MARCO FRANCO
TOSTO NATALE
TRAINA VINCENZO
TREVISAN RENATO
TRIPEPI DANIELE
TURRI LAURA
TZANEVA TZANKOVA SABINA
VAILETTI PAOLO MATTEO
VALCAMONICO WALTER
VANCHERI ALESSANDRA
VANCINI VITTORIA
VECCHIA MARINA
VELCICH FRANCO
VENARUZZO SONIA
VENTURI RICCARDO
VESPA MARCO
VEZZOLI MAURIZIO
VIGO EMILIOPAOLO
VITALI MARTA
WANASINGHE ARACHCHIGE PRIYANTHA RAJAKUMARA
WARNAKULASURIYA MALKAM RANJITH
WELIVITIYA RUPIKA NIROMANI
ZANDONÀ LORENA
ZAPPA FERNANDO MAURO
ZATTA ANTONELLA
ZEDDA LUCIANO
ZOIA ALESSIA
ZONCA MARCO
ABD EL MASIH GHATTAS
ABDOU ABDEL AZIM
ADAMO GIOACCHINO
AFFINITO ANNA
AGDADA EL HASSAN
AGUILA ARLENE
ALBERTI CINZIA
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1282 –
Codice
Capitolo
Impegno
202288
395952
341906
340277
441173
522318
568865
567527
572956
513790
285249
569257
203759
569480
569738
572371
567485
455150
460779
553741
523264
460080
579288
461080
567412
342194
400164
572934
566628
334617
520350
518298
567960
279337
335359
569197
568864
566414
530825
272734
188374
530751
567730
520923
515720
404305
516918
444040
403317
205970
282234
337275
575301
457010
568118
566505
566138
565766
524029
515717
526649
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2010 / 0 / 0
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2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
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2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
Imp.
Perente
Da liquidare
2.106,00
950,00
2.100,00
851,50
1.770,00
602,50
1.050,00
1.050,00
500,00
1.050,00
1.561,25
1.472,50
1.050,00
950,00
772,50
1.116,25
721,50
1.065,00
1.050,00
857,50
1.050,00
950,00
287,50
1.050,00
1.050,00
1.098,75
850,00
410,00
787,50
1.325,00
1.769,00
1.102,50
1.050,00
872,50
862,50
2.100,00
412,50
325,00
453,75
280,00
1.050,00
1.712,50
415,00
527,50
1.050,00
1.205,00
707,50
2.800,00
1.786,25
1.980,00
1.050,00
1.050,00
505,00
725,00
850,00
1.012,75
862,50
2.100,00
533,75
1.050,00
1.450,00
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Beneficiario/Ruolo
ALBERTI MARCELLA
ALBERTI STEFANO
ALDARESE SERGIO
ALDRIGO BARBARA
ALLEGRI EMMA
ALLIEVI SIMONETTA
AMBROSINI GIORGIO
AMRI MINA
ANDREINI GIANANGELO
ANTONINO NICOLA
ARRIGONI MAURO
ARTIAGOITIA GUGLIELMO
ARTURI KATIA
ASPERTI ANGELO
BAIT SIMONA VITTORIA
BALDELLI MAURIZIO
BALDONI FABIO
BALLABIO LUIGI
BANFI ROSSELLA
BANI LODOVICO
BARACCHI ANTONELLA IRENE
BARACCHI MAURIZIA
BARBIERI ANNA
BARBIERI RUGGERO
BECCALLI MASSIMO
BEDUSSI STEFANIA
BEKHOR VICTOR
BELLAZZI GIORGIO
BELLI DAVIDE
BELLOBUONO ALFREDO
BERARDELLI MARIA
BERTI LUCA
BERTOLINI FRANCESCA
BERTOLOTTI ANITA SILVIA
BERTON ENRICO
BERTUCCI FEDERICA
BERZERI FABRIZIO
BETTELLA LAURA
BIANCHI FABIO
BIANCHI MARCO
BIANCHI PIERMARCO
BOLDORINI GIOVANNI
BONARDI FABIO
BONETTI ADRIANO
BORGHETTI MARICA
BORRONI ELENA
BOZZI ELENA
BRANCHINI GIANMARIO
BROGLIA PAOLO
BUOSO UMBERTO
BURATO MASSIMO
BUSI PIERLUIGI
BUSSI LUIGI MARIO
CAFFI ELENA
CALCATERRA MASSIMILIANO
CALEGARI STEFANIA IDA MARIA
CALVI NADIA
CASCARDI DANIELA FILOMENA
CAMPI MARCO
CANTÙ FRANCO
CAPELLA STEFANO
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1283 –
Codice
Capitolo
Impegno
333536
524959
567042
199014
531604
579730
330032
579842
329472
514891
265524
201737
577123
226711
257682
225935
405394
567359
526190
230268
459219
566546
396436
565439
208468
240877
520768
526320
331846
519879
567945
340309
516267
179568
526668
286365
176410
577466
170407
458048
567866
515921
520913
280130
516272
525322
212649
404787
468610
404135
462645
565749
283723
526475
567962
174992
400130
576363
576677
397900
568749
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
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2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
Imp.
Perente
Da liquidare
1.050,00
2.000,00
1.032,50
1.562,50
1.260,00
900,00
1.050,00
1.050,00
422,50
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
875,00
550,00
2.620,00
1.090,00
1.615,00
555,00
445,00
1.050,00
2.100,00
672,50
845,00
2.356,25
1.050,00
2.550,00
365,00
807,50
862,50
2.032,50
1.325,00
1.525,00
862,50
1.955,00
1.640,00
2.100,00
287,50
2.100,00
2.100,00
1.000,00
1.050,00
905,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
975,00
1.000,00
1.500,00
750,00
875,00
837,50
1.135,00
460,00
1.050,00
1.500,00
1.715,00
431,50
1.050,00
1.697,50
837,50
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Beneficiario/Ruolo
CAPELLI ANGELO
CAPRINO FILADELFIO
CARDANO GIOVANNA
CARELLA MARIA NICOLA
CARLI MORETTI LAURA
CARPENTIERI MARIA
CARRARA MATTEO
CASINI PATRIZIA
CASTALDI NADIA
CATTANI MANUELA
CAVAGNA SERGIO
CAVALLARI ELISABETTA
CAVALLINI GIORGIO
CAVALLONE MAURO
CAVALLOTTI PIETRO
CAVEAGNA GERMANO
CAZZOLA CARLO
CAZZULLI MAURIZIO
CEDONE MARIO
CERIANI NATALE
CHELAZZI IACOPO
CHIAPPARO GIOVANNI
CHIARAVALLI MARZIA
CISLAGHI GIOVANNI
CITTERIO PAOLO
CODORO ABBONDANZIO
COLLEONI VITTORIO
COLOGNI GIOVANNA
COLOMBO MORENO
CONCI FRANCESCO
CONFALONIERI ANDREA
CONSTANDACHE CRISTINA GIOVANA
CONVERTINI DOMENICO
CORBETTA LAURA
CORBETTA MATTEO ALDO
CORDANI MAURA
CORIO MONICA
CORRADA SIMONA
CORTI MAURIZIO
COSTANZO LUIGI
COSTOLI TIZIANA PAOLA
CROTTI KETTI
CUCCHI FABIO
CUNATI GIOVANNI
CURCIARELLO ROSETTA
DAL MOLIN LAURA
D’ALESSANDRO MASSIMO
DALL’OGLIO LAURA
DALÒ SILVANA
DANIZIO PIETRO
DEL LATTE ROSA
DEMOLLI DANILO
DE NITTO TOMMASINA
DEPONTI LEONARDO
DI BENEDETTO GIOVANNA
DI CESARE PATRIZIA
DI STASO MICHELINA
D’ITALIA SAMANTHA
DONÀ MONICA
DRAMANE YODA
EBAINETTI MIRELLA
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1284 –
Codice
Capitolo
Impegno
230738
576645
515365
522572
568714
514807
567789
461093
404019
576968
231754
575403
453361
230419
575896
574704
518964
565387
202508
523760
523792
579106
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330246
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521959
334160
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284298
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516282
278270
568455
516326
455691
330364
270218
565128
566388
567737
179195
573344
525020
180188
332246
338723
194573
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2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2010 / 0 / 0
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2010 / 0 / 0
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2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
Imp.
Perente
Da liquidare
855,00
1.050,00
1.693,00
287,50
2.100,00
602,50
775,00
1.050,00
2.420,00
300,00
862,50
557,50
1.796,25
595,88
882,50
1.050,00
1.658,75
812,50
3.150,00
1.020,00
1.250,00
1.037,50
1.050,00
1.452,50
1.625,00
1.025,25
1.000,00
743,00
950,00
2.007,50
2.100,00
1.575,00
450,00
1.050,00
3.150,00
500,00
895,00
1.050,00
1.050,00
950,00
2.015,25
575,00
575,00
1.050,00
385,00
1.050,00
2.040,00
837,75
950,00
990,00
1.050,00
1.936,75
1.050,00
3.150,00
907,50
1.050,00
1.800,00
652,50
680,00
428,75
592,50
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Beneficiario/Ruolo
ERMACORA MARIA GIULIA
ESCOBEDO VALENCIA LUCY ASUNCION
FARFAN YANET
FASULO GIUSEPPE
FAVARA STEFANIA
FAZZINI GUSTAVO
FAZZINI PIETRO
FENAROLI GIULIANO
FENINI LUCA
FERRARI MARIA GRAZIA
FERRARI PATRIZIA
FIORETTO GIOVANNI BATTISTA
FLACHI MIRIAM
FLOCCARI MARIA
FORNARA PAOLA ADA ANTONIETTA
MAURO FORSANINI
FRATTESI MARCO
FRECCHIAMI GIANFRANCO
FRIGNANI DANIELA
FUBINI DINO
FUSCO CLAUDIO
GAD EL SAYED NADY
GAFFORELLI VERA
GALANTE ELIA
GALLI ANNA MARIA
GALLI ENRICO ARTURO
GALLI PAOLO GIUSEPPE MARIA
GARCIA MENDEZ ANGELA MARIANA
GARLETTI ILARIA
GAROFANO CLARA
GATTI MARIA ROSA
GEMMA MARCO FABIO
GHEZZI ELENA
GHISELLINI CINZIA
GIANONCELLI ROBERTO
GIORDANO GUSTAVO
GIORGI FABIO
GIUBILO SILVANA
GIULIANI MARIO GIOVANNI
GIUSSANI WALTER
GOMIERO ERALDO
GRANDINI ROSALINDA
GRASSANI GENTILIO
GRASSI GRAZIELLA
GRAZIANO VINCENZO
GRAZIOLI GIULIANO AGOSTINO MARIA
GRIFONE MARIO
GUERRINI GIUSINELLA
GUERZONI MASSIMO
GUIDALI ENRICO
GUSMINI LORENA
GUZZETTI MARIA LUCIA
HAZIZAJ LINDITA
IACCHIA GIUSEPPE
INTACCHI ELENA
INTERLANDI RISOTTO PASTO PATRICIA JOSEFA
IORIO EMILIA
ISIPATO PAOLA
ISSANGA BOUCHARD KARINA PAULINE
LA MACCHIA GIOVANNI
LA PILLO MARIA ANGELA
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1285 –
Codice
Capitolo
Impegno
174717
516108
574375
575113
571677
231806
332289
575306
526454
578421
403736
190307
572893
278458
225314
573383
459610
195583
396456
233182
514153
574695
576069
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207832
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522714
341444
516454
234927
567748
578915
518569
284935
225727
279402
526429
398819
468780
332946
526621
169919
400908
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2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
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2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
Imp.
Perente
Da liquidare
862,50
1.050,00
429,00
1.050,00
537,50
1.050,00
887,50
612,50
1.496,50
912,50
915,00
2.216,00
1.488,75
1.805,00
1.050,00
1.545,00
725,00
2.460,00
772,00
575,00
470,00
472,50
575,00
1.275,00
1.116,25
1.022,25
753,75
920,00
300,00
1.050,00
575,00
2.512,50
750,00
457,50
2.100,00
975,00
775,00
275,00
2.100,00
575,00
1.050,00
707,50
1.600,00
920,00
775,00
712,50
2.887,50
837,50
955,00
1.862,50
900,00
1.050,00
925,00
1.012,50
378,75
1.745,00
1.050,00
800,00
1.990,00
1.050,00
788,75
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Beneficiario/Ruolo
LADINI MARIACRISTINA
LAMBERTI CATERINA
LANDONI ROSACHIARA
LANZONI TIZIANA
LAZZATI ENRICO
LEGNANI ANTONELLA
LIGUORI NADIA
LINGUA VANNI
LOCATELLI DONATELLA
LOCATELLI ROSANNA
LOIUDICE GIACOMO
LOMBARDI CARLO
LORENZI ALFREDO
LORETI FRANCESCA
MACCHI ALBERTO
MAGONI RUGGERO
MAGUGLIANI ROBERTO
MALATESTA SUSANNA
MAMELI GESUINO
MAMELI GIAMPAOLO
MANDELLI GABRIELE
MANETTI RENATO
MANETTI STEFANO
MANRIQUE CONTREARAS OLENSKA GRICELDA
MANZONI GIUSEPPE
MARCHESI GIORGIO
MARCHESINI STEFANO
MARIANI ANDREA CARLO
MARNATI MARCO
MARZORATI MASCIA
MASCOLO MARIA
MASIELLO SILVANO
MAZZA LORIS
MENIN DAVIDE DENIS
MERA LOOR ASSUNCION MONSERRATE
MERCANDELLI DANIELA
MERISIO TULLIA
MERKOULOVA VIKTORIA
MERLO CRISTINA MARIA
MIAZZO MONICA
MICCICHÈ SILVIA
MICHELAZZO ERNESTO
MICHELUZZI MARCO
MIGO ANASTACIO
MILANI PATRIZIA MARIA
MINGARDI GIULIANO
MINUTI SILVANA
MOAWAD MAGDA
MONGUZZI MARIATERESA
MONNO EDOARDO
MONTINI LUCIA
MORA MARCO
MORANDI MAURIZIO
MORESCHI KATIUSCIA
MORETTI DONATELLA
MORGANTI VALERIA
MUREDDU ROBERTO SEBASTIANO
MUSSO MARIA ASSUNTA
NAPPI ANTONIO
NARDELLI PAOLO
NAVA ENZO
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1286 –
Codice
Capitolo
Impegno
523660
515813
566919
525200
459375
525005
579973
237859
574766
566566
393996
332346
238852
568957
220103
225811
220201
453182
405289
462287
281165
456778
231088
567681
394015
262122
574680
337403
185982
566626
458168
515981
579461
569115
566056
568609
575606
520348
575141
284596
514134
459404
521395
514230
569047
569105
569161
579911
576457
462970
517719
518760
213427
573688
173797
575334
454990
398813
457993
169478
576407
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
Imp.
Perente
Da liquidare
569,50
1.012,50
1.050,00
1.050,00
1.050,00
510,00
2.100,00
1.000,00
263,75
325,00
740,00
1.050,00
2.100,00
850,00
1.490,00
952,00
1.762,50
710,00
895,00
1.897,50
1.962,50
358,00
2.100,00
1.050,00
1.050,00
665,00
925,00
1.972,50
675,00
510,00
560,00
600,00
772,50
750,00
1.050,00
1.050,00
1.975,00
1.690,00
725,00
733,75
1.050,00
582,50
985,00
1.050,00
715,00
721,50
2.600,00
1.200,00
987,50
985,00
441,00
890,00
1.875,00
537,50
1.050,00
2.100,00
1.490,00
425,00
840,00
855,00
1.025,00
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Beneficiario/Ruolo
Y
NAZZARI MASSIMO
NEMBRINI LAURA EDVIGE
OKOU AGATHE
OLIVARES GABRIELE
PAGANI ANDREA SEBASTIANO
PAGANI DANIELA
PAGANI GOFFREDO MAURO
PAIARDI ANGELA IVANA
PALASSINI SILVIA
PALLARO MAURO
PANDINI ENRICO
PAPPALARDO GIUSEPPE
PASE ALESSANDRA
PATRIARCA STEFANI
PEDANDOLA FABRIZIO
PEDRAZZOLI FABIO MASSIMO
PEDRONI DENISE
PELATI ANTONELLA
PEREGO CRISTIANA
PEREGO GUIDO
PERETTO IRENE
PERRI ANTONELLA
PESENTI PIERDINO
PETRAIO GIUSEPPINA
PETRICCIOLI MARILISA
PEZZALI ROBERTA
PIATTI MARCO
PIAZZALUNGA MARINA CECILIA
PIAZZOLI ALBERTO
PICCOLO ALBERTO FRANCESCO
PILASTRO MARIA ANTONIA
PIZZIGHINI PAOLO
PORRO CESARINA
PORTA GUIDO
POSA URSULA
POSITANO SONIA
POZZOLI PIERLUIGI
PREVITALI PIERLUIGI
PROSERPIO MARINO
PROVASI FRANCESCO
PUGLIESE MARCO
PULLANO ALDO
QUIRICO MARCO
RADICE GIANCARLO
RAIMONDI LUISA
RAZZARI ORNELLA
REMONATO MIRIAM
RESEMINI JOHNNY
RESTELLI GIUSEPPE
Si assoggettano gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:
Cod.
Ben/Ruolo
Cod.
Ritenuta
338754
350065
463407
392992
526512
278290
518042
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Importo
ritenuta
1.050,00
407,50
416,25
726,50
225,00
99,75
117,50
Accertamento
2010 / 122 / 114
2010 / 122 / 255
2010 / 122 / 117
2010 / 122 / 326
2010 / 122 / 404
2010 / 122 / 599
2010 / 122 / 606
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1287 –
Capitolo
Codice
Capitolo
Impegno
333319
575626
192569
333117
573043
567447
458465
401285
564309
456346
237255
459008
524696
574778
203324
236811
457627
334833
280674
189335
576320
568668
191333
179385
575701
574835
337154
461107
185289
186527
523811
287466
387478
568490
190520
456736
396775
403630
405201
575715
568055
518776
522580
461216
567822
396597
178319
515865
463225
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2.1.1.2.406.5315
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
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2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
2010 / 0 / 0
Cod.
Ben/Ruolo
Cod.
Ritenuta
338645
288299
336103
341404
282596
517897
520508
519927
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Importo
ritenuta
29,00
1.500,00
135,00
1.190,00
110,00
150,50
129,00
858,72
Imp.
Perente
Da liquidare
1.050,00
810,00
2.850,00
812,50
850,00
560,00
1.050,00
1.050,00
767,50
985,00
1.557,50
1.050,00
5.250,00
2.100,00
606,25
605,00
422,50
1.050,00
2.100,00
887,50
781,25
403,75
2.100,00
850,00
500,00
1.050,00
1.197,50
770,00
962,50
1.743,75
457,50
2.060,00
1.050,00
1.025,00
1.050,00
437,50
1.050,00
820,00
1.500,00
2.047,50
757,50
1.202,50
202,50
401,50
1.282,50
1.050,00
789,00
1.890,00
1.290,00
Accertamento
2010 / 122 / 648
2010 / 122 / 78
2010 / 122 / 427
2010 / 122 / 416
2010 / 122 / 50
2010 / 122 / 424
2010 / 122 / 184
2010 / 122 / 740
Capitolo
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Cod.
Ben/Ruolo
Cod.
Ritenuta
208674
576035
568129
531694
566760
573398
566088
568550
461160
402534
579562
174599
202288
395952
341906
340277
441173
522318
568865
567527
572956
513790
285249
569257
203759
569480
569738
572371
567485
455150
460779
553741
523264
460080
579288
461080
567412
342194
400164
572934
566628
334617
520350
518298
567960
279337
335359
569197
568864
566414
530825
272734
188374
530751
567730
520923
515720
404305
516918
444040
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Importo
ritenuta
698,75
1.050,00
565,00
812,50
77,50
25,00
955,00
445,00
2.100,00
975,00
934,50
125,00
55,00
50,00
120,00
63,75
1.599,00
47,50
1.010,00
50,00
450,00
1.050,00
25,00
76,95
50,35
75,00
74,00
117,50
75,00
73,75
855,00
345,00
1.050,00
950,00
182,50
575,00
1.050,00
645,00
235,00
305,25
676,81
63,00
821,00
100,00
75,00
106,12
110,00
1.970,00
412,50
112,50
35,00
210,00
1.050,00
112,50
75,00
82,50
55,00
1.080,00
532,50
1.065,00
Accertamento
2010 / 122 / 749
2010 / 122 / 775
2010 / 122 / 342
2010 / 122 / 794
2010 / 122 / 467
2010 / 122 / 679
2010 / 122 / 197
2010 / 122 / 122
2010 / 122 / 172
2010 / 122 / 375
2010 / 122 / 235
2010 / 122 / 560
2010 / 122 / 641
2010 / 122 / 438
2010 / 122 / 73
2010 / 122 / 579
2010 / 122 / 101
2010 / 122 / 676
2010 / 122 / 336
2010 / 122 / 583
2010 / 122 / 355
2010 / 122 / 145
2010 / 122 / 456
2010 / 122 / 646
2010 / 122 / 592
2010 / 122 / 479
2010 / 122 / 67
2010 / 122 / 415
2010 / 122 / 72
2010 / 122 / 410
2010 / 122 / 237
2010 / 122 / 26
2010 / 122 / 134
2010 / 122 / 158
2010 / 122 / 501
2010 / 122 / 522
2010 / 122 / 220
2010 / 122 / 712
2010 / 122 / 435
2010 / 122 / 734
2010 / 122 / 266
2010 / 122 / 412
2010 / 122 / 317
2010 / 122 / 663
2010 / 122 / 537
2010 / 122 / 633
2010 / 122 / 595
2010 / 122 / 284
2010 / 122 / 335
2010 / 122 / 524
2010 / 122 / 464
2010 / 122 / 469
2010 / 122 / 782
2010 / 122 / 69
2010 / 122 / 76
2010 / 122 / 541
2010 / 122 / 523
2010 / 122 / 121
2010 / 122 / 382
2010 / 122 / 604
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1288 –
Capitolo
Cod.
Ben/Ruolo
Cod.
Ritenuta
403317
205970
282234
337275
575301
457010
568118
566505
566138
565766
524029
515717
526649
333536
524959
567042
199014
531604
579730
330032
579842
329472
514891
265524
201737
577123
226711
257682
225935
405394
567359
526190
230268
459219
566546
396436
565439
208468
240877
520768
526320
331846
519879
567945
340309
516267
179568
526668
286365
176410
577466
170407
458048
567866
515921
520913
280130
516272
525322
212649
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Importo
ritenuta
1.217,50
280,00
218,75
38,75
490,00
37,50
460,00
970,00
122,75
2.100,00
393,75
300,00
510,00
25,00
37,50
210,00
231,25
175,00
900,00
600,00
1.050,00
422,50
407,50
83,75
1.050,00
775,00
25,00
550,00
105,00
1.005,00
837,50
555,00
80,00
1.050,00
2.100,00
425,00
762,50
197,25
1.050,00
2.550,00
355,00
43,50
110,00
65,00
72,50
1.505,00
47,50
840,00
1.517,50
2.080,00
105,00
2.075,00
228,00
25,00
70,00
35,00
47,50
1.050,00
97,25
975,00
Accertamento
2010 / 122 / 742
2010 / 122 / 488
2010 / 122 / 447
2010 / 122 / 485
2010 / 122 / 278
2010 / 122 / 628
2010 / 122 / 340
2010 / 122 / 778
2010 / 122 / 508
2010 / 122 / 314
2010 / 122 / 769
2010 / 122 / 760
2010 / 122 / 768
2010 / 122 / 542
2010 / 122 / 62
2010 / 122 / 594
2010 / 122 / 626
2010 / 122 / 68
2010 / 122 / 271
2010 / 122 / 148
2010 / 122 / 163
2010 / 122 / 737
2010 / 122 / 664
2010 / 122 / 437
2010 / 122 / 473
2010 / 122 / 200
2010 / 122 / 492
2010 / 122 / 309
2010 / 122 / 33
2010 / 122 / 126
2010 / 122 / 310
2010 / 122 / 786
2010 / 122 / 75
2010 / 122 / 168
2010 / 122 / 225
2010 / 122 / 52
2010 / 122 / 188
2010 / 122 / 486
2010 / 122 / 159
2010 / 122 / 343
2010 / 122 / 767
2010 / 122 / 425
2010 / 122 / 617
2010 / 122 / 2
2010 / 122 / 613
2010 / 122 / 99
2010 / 122 / 701
2010 / 122 / 773
2010 / 122 / 104
2010 / 122 / 358
2010 / 122 / 499
2010 / 122 / 274
2010 / 122 / 601
2010 / 122 / 24
2010 / 122 / 637
2010 / 122 / 611
2010 / 122 / 591
2010 / 122 / 241
2010 / 122 / 571
2010 / 122 / 146
Capitolo
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Cod.
Ben/Ruolo
Cod.
Ritenuta
404787
468610
404135
462645
565749
283723
526475
567962
174992
400130
576363
576677
397900
568749
230738
576645
515365
522572
568714
514807
567789
461093
404019
576968
231754
575403
453361
230419
575896
574704
518964
565387
202508
523760
523792
579106
285979
186621
330246
565080
521959
334160
207244
395590
337104
517317
516282
278270
568455
516326
455691
330364
270218
565128
566388
567737
179195
573344
525020
180188
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Importo
ritenuta
715,25
107,50
690,00
47,50
75,00
1.037,50
62,50
141,59
1.500,00
565,00
87,50
65,66
25,00
190,00
42,50
97,50
90,00
245,00
500,00
97,50
37,05
25,00
275,00
300,00
110,00
65,00
245,00
58,65
162,50
75,00
29,26
535,00
2.937,50
41,25
50,00
30,00
1.050,00
1.437,50
77,00
42,50
1.000,00
37,50
950,00
1.825,00
1.450,00
47,50
400,00
98,75
62,50
895,00
957,50
410,00
425,00
41,25
90,00
164,25
50,00
100,00
1.050,00
49,48
Accertamento
2010 / 122 / 277
2010 / 122 / 395
2010 / 122 / 324
2010 / 122 / 463
2010 / 122 / 27
2010 / 122 / 330
2010 / 122 / 45
2010 / 122 / 616
2010 / 122 / 138
2010 / 122 / 259
2010 / 122 / 690
2010 / 122 / 433
2010 / 122 / 432
2010 / 122 / 656
2010 / 122 / 477
2010 / 122 / 525
2010 / 122 / 625
2010 / 122 / 500
2010 / 122 / 520
2010 / 122 / 655
2010 / 122 / 9
2010 / 122 / 649
2010 / 122 / 636
2010 / 122 / 51
2010 / 122 / 458
2010 / 122 / 559
2010 / 122 / 572
2010 / 122 / 459
2010 / 122 / 544
2010 / 122 / 546
2010 / 122 / 528
2010 / 122 / 36
2010 / 122 / 370
2010 / 122 / 43
2010 / 122 / 548
2010 / 122 / 411
2010 / 122 / 140
2010 / 122 / 393
2010 / 122 / 17
2010 / 122 / 35
2010 / 122 / 723
2010 / 122 / 640
2010 / 122 / 642
2010 / 122 / 79
2010 / 122 / 118
2010 / 122 / 566
2010 / 122 / 181
2010 / 122 / 702
2010 / 122 / 549
2010 / 122 / 229
2010 / 122 / 82
2010 / 122 / 430
2010 / 122 / 256
2010 / 122 / 578
2010 / 122 / 31
2010 / 122 / 38
2010 / 122 / 41
2010 / 122 / 493
2010 / 122 / 793
2010 / 122 / 666
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1289 –
Capitolo
Cod.
Ben/Ruolo
Cod.
Ritenuta
332246
338723
194573
566196
398928
140437
186706
531582
575807
458341
437999
513816
524758
174717
516108
574375
575113
571677
231806
332289
575306
526454
578421
403736
190307
572893
278458
225314
573383
459610
195583
396456
233182
514153
574695
576069
565809
207832
337761
197157
459441
522714
341444
516454
234927
567748
578915
518569
284935
225727
279402
526429
398819
468780
332946
526621
169919
400908
264177
172642
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Importo
ritenuta
819,00
950,00
915,00
167,50
643,75
3.150,00
850,00
1.050,00
742,50
122,50
80,00
381,25
27,50
26,25
1.050,00
225,00
1.050,00
537,50
25,00
657,50
587,95
64,80
805,00
519,63
1.572,68
691,25
25,00
1.050,00
74,00
37,50
25,00
532,50
275,00
127,50
103,62
37,50
1.137,50
77,72
37,69
37,50
820,00
300,00
75,00
500,00
85,98
403,75
457,50
1.209,00
115,50
80,00
275,00
222,50
575,00
175,00
372,50
38,75
920,00
58,85
215,00
250,00
Accertamento
2010 / 122 / 216
2010 / 122 / 710
2010 / 122 / 764
2010 / 122 / 685
2010 / 122 / 789
2010 / 122 / 785
2010 / 122 / 199
2010 / 122 / 194
2010 / 122 / 429
2010 / 122 / 434
2010 / 122 / 452
2010 / 122 / 725
2010 / 122 / 561
2010 / 122 / 8
2010 / 122 / 186
2010 / 122 / 409
2010 / 122 / 386
2010 / 122 / 164
2010 / 122 / 534
2010 / 122 / 88
2010 / 122 / 704
2010 / 122 / 661
2010 / 122 / 272
2010 / 122 / 89
2010 / 122 / 671
2010 / 122 / 352
2010 / 122 / 697
2010 / 122 / 87
2010 / 122 / 64
2010 / 122 / 632
2010 / 122 / 44
2010 / 122 / 581
2010 / 122 / 639
2010 / 122 / 527
2010 / 122 / 419
2010 / 122 / 691
2010 / 122 / 630
2010 / 122 / 694
2010 / 122 / 557
2010 / 122 / 623
2010 / 122 / 132
2010 / 122 / 708
2010 / 122 / 471
2010 / 122 / 215
2010 / 122 / 491
2010 / 122 / 222
2010 / 122 / 245
2010 / 122 / 731
2010 / 122 / 603
2010 / 122 / 496
2010 / 122 / 102
2010 / 122 / 443
2010 / 122 / 777
2010 / 122 / 575
2010 / 122 / 263
2010 / 122 / 398
2010 / 122 / 792
2010 / 122 / 539
2010 / 122 / 34
2010 / 122 / 634
Capitolo
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Cod.
Ben/Ruolo
Cod.
Ritenuta
568806
342075
285732
460765
516798
220004
328779
574649
580079
520245
457904
456696
530970
568576
523660
515813
566919
525200
459375
525005
579973
237859
574766
566566
393996
332346
238852
568957
220103
225811
220201
453182
405289
462287
281165
456778
231088
567681
394015
262122
574680
337403
185982
566626
458168
515981
579461
569115
566056
568609
575606
520348
575141
284596
514134
459404
521395
514230
569047
569105
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Importo
ritenuta
75,00
45,00
90,00
820,00
1.050,00
825,00
55,00
353,75
1.745,00
1.050,00
800,00
30,00
77,70
788,75
75,00
967,50
25,00
130,00
97,50
67,50
1.050,00
105,45
210,00
262,50
740,00
815,00
2.100,00
127,50
1.330,00
40,00
1.296,25
46,37
723,75
25,00
118,75
335,50
1.890,00
450,00
50,00
60,00
40,00
175,00
637,50
431,25
560,00
600,00
772,50
118,25
625,00
1.050,00
906,50
858,75
677,50
62,50
875,75
86,57
40,00
1.050,00
50,00
135,00
Accertamento
2010 / 122 / 455
2010 / 122 / 689
2010 / 122 / 536
2010 / 122 / 141
2010 / 122 / 189
2010 / 122 / 212
2010 / 122 / 568
2010 / 122 / 726
2010 / 122 / 191
2010 / 122 / 385
2010 / 122 / 195
2010 / 122 / 397
2010 / 122 / 668
2010 / 122 / 338
2010 / 122 / 37
2010 / 122 / 262
2010 / 122 / 39
2010 / 122 / 414
2010 / 122 / 647
2010 / 122 / 570
2010 / 122 / 190
2010 / 122 / 503
2010 / 122 / 105
2010 / 122 / 213
2010 / 122 / 293
2010 / 122 / 147
2010 / 122 / 179
2010 / 122 / 650
2010 / 122 / 315
2010 / 122 / 1
2010 / 122 / 252
2010 / 122 / 692
2010 / 122 / 227
2010 / 122 / 631
2010 / 122 / 506
2010 / 122 / 758
2010 / 122 / 780
2010 / 122 / 303
2010 / 122 / 509
2010 / 122 / 543
2010 / 122 / 436
2010 / 122 / 22
2010 / 122 / 730
2010 / 122 / 291
2010 / 122 / 770
2010 / 122 / 347
2010 / 122 / 234
2010 / 122 / 643
2010 / 122 / 373
2010 / 122 / 715
2010 / 122 / 32
2010 / 122 / 362
2010 / 122 / 98
2010 / 122 / 615
2010 / 122 / 724
2010 / 122 / 6
2010 / 122 / 554
2010 / 122 / 298
2010 / 122 / 652
2010 / 122 / 70
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1290 –
Capitolo
Cod.
Ben/Ruolo
Cod.
Ritenuta
569161
579911
576457
462970
517719
518760
213427
573688
173797
575334
454990
398813
457993
169478
576407
333319
575626
192569
333117
573043
567447
458465
401285
564309
456346
237255
459008
524696
574778
203324
236811
457627
334833
280674
189335
576320
568668
191333
179385
575701
574835
337154
461107
185289
186527
523811
287466
387478
568490
190520
456736
396775
403630
405201
575715
568055
518776
522580
461216
567822
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Importo
ritenuta
250,00
1.185,00
125,00
937,50
431,50
215,00
502,25
62,50
25,00
1.400,00
135,00
375,00
362,50
210,00
975,00
585,00
163,25
75,00
232,50
210,00
525,00
160,00
800,00
117,50
937,50
32,50
1.050,00
5.250,00
1.050,00
26,25
37,50
381,25
1.050,00
351,75
887,50
781,25
305,25
324,17
130,50
51,25
1.050,00
737,50
660,00
742,50
75,00
40,00
142,50
1.050,00
107,50
1.050,00
50,00
500,00
342,00
1.425,00
62,50
647,50
112,47
161,50
323,00
637,50
Accertamento
2010 / 122 / 644
2010 / 122 / 228
2010 / 122 / 423
2010 / 122 / 270
2010 / 122 / 387
2010 / 122 / 48
2010 / 122 / 532
2010 / 122 / 65
2010 / 122 / 71
2010 / 122 / 378
2010 / 122 / 584
2010 / 122 / 302
2010 / 122 / 268
2010 / 122 / 466
2010 / 122 / 211
2010 / 122 / 660
2010 / 122 / 449
2010 / 122 / 519
2010 / 122 / 582
2010 / 122 / 675
2010 / 122 / 305
2010 / 122 / 47
2010 / 122 / 170
2010 / 122 / 16
2010 / 122 / 282
2010 / 122 / 441
2010 / 122 / 198
2010 / 122 / 205
2010 / 122 / 57
2010 / 122 / 658
2010 / 122 / 667
2010 / 122 / 754
2010 / 122 / 296
2010 / 122 / 446
2010 / 122 / 316
2010 / 122 / 687
2010 / 122 / 744
2010 / 122 / 49
2010 / 122 / 645
2010 / 122 / 695
2010 / 122 / 224
2010 / 122 / 727
2010 / 122 / 721
2010 / 122 / 741
2010 / 122 / 699
2010 / 122 / 531
2010 / 122 / 4
2010 / 122 / 285
2010 / 122 / 573
2010 / 122 / 201
2010 / 122 / 490
2010 / 122 / 60
2010 / 122 / 21
2010 / 122 / 128
2010 / 122 / 399
2010 / 122 / 292
2010 / 122 / 677
2010 / 122 / 654
2010 / 122 / 453
2010 / 122 / 729
Capitolo
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Cod.
Ben/Ruolo
Cod.
Ritenuta
396597
178319
515865
463225
9999
9999
9999
9999
Importo
ritenuta
87,50
116,25
1.890,00
35,00
Accertamento
Y
– 1291 –
Capitolo
2010 / 122 / 607
2010 / 122 / 713
2010 / 122 / 265
2010 / 122 / 574
3. di stabilire che Accor Service Italia s.r.l. procederà alla realizzazione dei Buoni Scuola per l’importo risultante dalla compensazione, a favore dei beneficiari di cui all’allegato A, nonché
alla assegnazione degli stessi;
4. di imputare la somma di C 429.870,88 all’UPB 2.1.1.2.406
cap. 5315 dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
5. di trasmettere il presente atto alla Struttura Ragioneria e
Credito per gli adempimenti di competenza;
6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
parità e diritto allo studio:
Paolo Formigoni
[BUR20100115]
[3.3.0]
D.d.g. 12 marzo 2010 - n. 2385
Approvazione della Dote «scuola in movimento» rivolta alle
scuole primarie e secondarie di primo grado sedi di seggio
elettorale
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo
di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l’art. 5 secondo il quale spettano alla Regione tra l’altro:
– le funzioni di programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione,
– la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti
di flessibilità,
– assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative;
Visto il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che tra l’altro, attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario
scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa;
Visto l’art. 138, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che
prevede tra le competenze regionali le funzioni amministrative
concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico;
Richiamata la d.g.r. 8/8797 del 30 dicembre 2008 «Calendario
scolastico regionale per l’anno scolastico 2009/2010» che prevede
tra l’altro la sospensione delle lezioni tra il 1º aprile e il 6 aprile
2010 in concomitanza con le festività pasquali;
Richiamati gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione di cui all’art. 7 della l.r. n. 19/2007 approvati con la d.c.r. n. VIII/528 del
19 febbraio 2008;
Atteso che il calendario scolastico si configura come uno degli
strumenti di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull’organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi
connessi alle attività didattiche;
Riconosciuto inoltre il valore dell’autonomia scolastica che, in
raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi
alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell’offerta
formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario
scolastico regionale;
Richiamata altresı̀ la d.g.r. 8/11030 del 20 gennaio 2010 «Programmazione del sistema Dote per i Servizi di Istruzione e di
Formazione Professionale per l’anno scolastico e formativo
2010/2011»;
Considerato che le elezioni amministrative che si terranno domenica 28 e lunedı̀ 29 marzo 2010 concomitanti con le vacanze
pasquali previste dal calendario scolastico regionale tra il 1º aprile e il 6 aprile, causano un periodo di chiusura molto prolungato
per le scuole sedi di seggio elettorale;
Valutato opportuno incentivare e sostenere le scuole primarie
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
e secondarie di primo grado, che ospitano i seggi elettorali, nel
garantire una continuità nel servizio a favore degli studenti organizzando la partecipazione ad iniziative di tipo educativo, culturale e sportivo;
Ritenuto a tal fine di promuovere una specifica iniziativa, denominata «Scuola in movimento», caratterizzata da un’interazione tra le scuole e le numerose realtà presenti sul territorio lombardo – associazioni culturali, di volontariato, oratori e parrocchie, musei, parchi, biblioteche, giardini botanici, fattorie didattiche, ecc. – finalizzata a valorizzare le iniziative emergenti dal
territorio;
Valutato di assegnare una Dote, quale contributo pari a C 10
al giorno per ciascuno studente che parteciperà ad attività organizzate nel periodo dal 26 al 31 marzo per un massimo di 3
giorni;
Dato atto del consenso di ANCI e dell’ufficio Scolastico Regionale alla «Scuola in movimento», quale politica integrativa ai
servizi dedicati al sistema educativo;
Considerato che tale iniziativa viene supportata dalla Regione
Lombardia con uno stanziamento complessivo pari a C 4 milioni, e che tali risorse sono disponibili sul cap. 2.1.1.2.406.5461
«Spese per il diritto-dovere di istruzione e formazione» del bilancio regionale 2010 che presenta la necessita disponibilità di competenza di cassa;
Stabilito che le modalità di attuazione della «Scuola in movimento» sono definite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Vista la legge regionale 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Visti i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
1. di approvare le modalità di attuazione della «Scuola in movimento», quale sostegno finanziario alle scuole primarie e secondarie di primo grado, che ospitano i seggi elettorali nelle elezioni amministrative di domenica 28 e lunedı̀ 29 marzo 2010,
nel garantire una continuità nel servizio a favore degli studenti
organizzando la partecipazione ad iniziative di tipo educativo,
culturale e sportivo, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. di stabilire che per ciascuno studente che parteciperà ad
attività organizzate nel periodo dal 26 al 31 marzo 2010 verrà
assegnata una Dote, quale contributo pari a C 10 al giorno per
un massimo di 3 giorni;
3. di stabilire che tutti i soggetti interessati potranno presentare le proposte di servizi di tipo educativo, culturale e sportivo,
da offrire in modo agevolato alle scuole, attraverso l’utilizzo della
piattaforma informatica dedicata, accessibile tramite il sito
www.istruzione.regione.lombardia.it, come meglio specificato
nell’allegato A;
4. di stabilire che le Istituzioni scolastiche potranno aderire
ad una delle proposte presentate indicando le attività prescelte
oppure offrire proposte progettuali alternative, come precisato
nell’allegato A;
5. di stabilire che tale iniziativa viene supportata dalla Regione
Lombardia con uno stanziamento complessivo pari a
C 4.000.000,00, e che tali risorse sono disponibili sul cap.
2.1.1.2.406.5461 «Spese per il diritto-dovere di istruzione e formazione» del bilancio regionale 2010;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul
sito web della Regione Lombardia.
Il direttore generale
——— • ———
ALLEGATO A
La Regione Lombardia, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e ANCI Lombardia, lancia l’iniziativa «Scuola in movimento», per sostenere ed incentivare le scuole primarie e secondarie
di primo grado nel garantire una continuità nel servizio a favore
degli studenti in occasione delle elezioni amministrative di domenica 28 e lunedı̀ 29 marzo 2010.
Destinatari
Sono destinatari della presente iniziativa gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado, sede di
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1292 –
seggio nella tornata elettorale di domenica 28 marzo e lunedı̀
29 marzo 2010, che partecipano ad iniziative di tipo educativo,
culturale e sportivo, organizzate dalla scuola di appartenenza,
anche in raccordo con soggetti, quali associazioni culturali e
sportive, musei, biblioteche, teatri, oratori, enti parco, ecc...
Attività offerte dal territorio – Soggetti proponenti
Al fine di agevolare l’interazione tra le scuole, quali centri di
promozione culturale sociale e civile, e le numerose iniziative
offerte dal territorio, Regione Lombardia invita associazioni culturali e sportive, musei, biblioteche, teatri, oratori, enti parco e
qualsiasi ulteriore soggetto interessato a proporre attività didattiche, sportive e culturali rivolte agli studenti destinatari.
Le proposte possono essere presentate attraverso la compilazione di un’apposita scheda sul portale www.istruzione.regione.lombardia.it a partire dal 16 marzo 2010.
Le proposte pervenute verranno pubblicate sul medesimo portale per darne piena visibilità a tutte le scuole interessate.
Adesione e organizzazione da parte delle istituzioni scolastiche
L’organizzazione delle giornate della «Scuola in movimento»
è in capo alla istituzione scolastica che, nell’ambito della propria
autonomia, entra in contatto con i soggetti proponenti, valuta
le proposte, concorda l’adesione alle iniziative ed organizza le
modalità di partecipazione.
Dote per la scuola in movimento
La Regione sostiene con un contributo di C 10 al giorno la
partecipazione di ciascuno studente alle attività organizzate dalle scuole nel periodo dal 26 al 31 marzo 2010 per un massimo di
3 giorni.
Il contributo regionale è cumulabile con altre forme di contribuzione.
Richiesta della Dote da parte delle scuole
Per richiedere il contributo le scuole presentano domanda a
partire dal 19 marzo 2010 sul portale www.istruzione.regione.lombardia.it, scegliendo una delle attività pubblicate dai soggetti
proponenti o presentandone una propria.
Il sistema informativo genera una risposta di accoglimento
della domanda e di assegnazione del contributo.
Possono richiedere la Dote con le medesime procedure anche
le scuole che hanno già organizzato autonomamente iniziative
nel medesimo periodo.
Liquidazione del contributo
Il contributo viene liquidato alla scuola al termine delle attività, a seguito di certificazione, a cura del dirigente scolastico, delle giornate/studente effettivamente fruite dagli studenti.
D.G. Famiglia e solidarietà sociale
[BUR20100116]
[3.1.0]
D.d.s. 5 marzo 2010 - n. 2095
Presa d’atto della richiesta di cancellazione dell’Associazione «La Famiglia» avente sede legale nel Comune di Roè Volciano in via Ragazzo n. 21 dal «Registro regionale di associazioni di solidarietà familiare»
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Richiamata la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali
per la famiglia» art. 5, comma 2, abrogato dall’art. 36 della l.r. 1
del 14 febbraio 2008 che prevede l’iscrizione in apposito registro,
istituito e aggiornato presso la Direzione Generale competente,
delle associazioni e degli organismi del privato sociale che attuano la solidarietà tra le famiglie;
Vista la deliberazione n. 6/48845 del 1º marzo 2000, con la quale è stato istituito il Registro regionale delle associazioni di solidarietà;
Vista la deliberazione n. 6/49081 del 17 marzo 2000, di rettifica
della sopra richiamata deliberazione n. 6/48845 del 1º marzo
2000;
Vista la deliberazione n. 8/3518 del 15 novembre 2006, che aggiorna le modalità e le procedure per l’iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di
solidarietà familiare;
Visto il d.d.g. n. 13006 del 20 novembre 2006, con il quale ven-
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
gono definite le modalità delle procedure e della specifica documentazione per l’iscrizione, il mantenimento e la cancellazione
dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare
di cui alla d.g.r. n. 8/3518 del 15 novembre 2006;
Vista la nota pervenuta e depositata agli atti di questa Direzione Generale con la quale l’associazione «La Famiglia» avente
sede legale nel Comune di Roè Volciano in via Ragazzo n. 21
e iscritta al Registro regionale delle associazioni di solidarietà
familiare con decreto n. 24685 del 16 ottobre 2001 al n. 392 comunica la cessazione delle attività e lo scioglimento della stessa e
di conseguenza chiede di essere cancellata dal registro Regionale
delle Associazioni di solidarietà familiare;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la cancellazione dal
Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;
Visto l’art. 9 comma 1, della l.r. 30 dicembre 1999, n. 30, come
modificato dall’art. 1, comma 2, della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Decreta
1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà
familiare l’associazione «La Famiglia» avente sede legale nel Comune di Roè Volciano in via Ragazzo n. 21 e iscritta al Registro
regionale delle associazioni di solidarietà familiare con decreto
n. 24685 del 16 ottobre 2001 al n. 392;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Roè Volciano sede dichiarata l’associazione «La Famiglia» all’atto dell’iscrizione nel Registro e all’ASL competente per
territorio;
3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di notificare il presente provvedimento alla sopraindicata
associazione.
Il dirigente della Struttura
Sviluppo Programmi, Attuazione
Obiettivi e Politiche per la Famiglia:
Davide Sironi
D.G. Sanità
[BUR20100117]
[3.2.0]
Circ.r. 28 gennaio 2010 - n. 2
Procedura di emersione dal lavoro irregolare nella attività di
assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09 – Assistenza
sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione
Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
LORO SEDI
Fatte salve le norme sulla assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, cosı̀ come regolate dalle leggi vigenti, si pone il caso specifico dei cittadini non
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che hanno fatto domanda
di emersione dal lavoro irregolare cosı̀ come indicato dalla
l. 102/09 e per i quali il cittadino richiedente è in attesa della
conclusione dell’iter della procedura di emersione.
Viste le circolari esplicative recentemente emesse dal Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione), dal Ministero della Salute, nonché dal Ministero dell’Economia, che forniscono indicazioni in merito a diversi aspetti riferiti
alla iscrivibilità al Servizio Sanitario Nazionale di tali soggetti,
si dà disposizione che i cittadini stranieri per i quali sia stata
presentata dichiarazione di emersione ai sensi della legge 102/09
in attesa della conclusione dell’iter della procedura di emersione
possano essere iscritti in via provvisoria al Servizio Sanitario Nazionale.
A tale fine:
a. l’iscrizione dovrà avvenire presso la ASL del Comune di dimora a fronte della presentazione di: un documento di identità o passaporto, la copia della ricevuta di versamento
dei contributi previdenziali, la copia della ricevuta della domanda di emersione;
b. l’iscrizione avrà validità a partire dalla data di presentazione del richiedente agli uffici della ASL;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1293 –
c. l’iscrizione dovrà essere provvisoria, con scadenza non superiore a 180 giorni per evitare l’incongrua emissione della
CRS, rinnovabile fino alla conclusione della procedura di
emersione;
d. ai soggetti iscritti in via provvisoria e dotati di codice STP
dovrà essere chiuso e ritirato il codice STP;
e. per i soggetti che non sono in possesso di un codice fiscale
dovrà essere emesso un codice fiscale provvisorio (11 caratteri numerici) secondo le modalità già in vigore e le indicazioni della Agenzia delle Entrate;
f. in considerazione della natura provvisoria della iscrizione
e della sua durata inferiore a sei mesi dovrà essere emessa
solo una tessera di accesso al SSN in forma cartacea e non
in forma magnetica;
g. nel caso di conclusione positiva della procedura di emersione il cittadino dovrà essere iscritto al SSN in maniera definitiva, secondo le procedure in vigore;
h. nel caso di conclusione negativa della procedura di emersione il cittadino tornerà ad essere irregolare, non risulterà
più iscritto al SSN, dovrà riconsegnare le tessere cartacee
in suo possesso e tornerà ad usufruire della assistenza sanitaria secondo le leggi vigenti;
i. nessun onere economico è dovuto da parte del cittadino
richiedente;
j. le prestazioni sanitarie usufruite dal cittadino in attesa di
completamento della procedura di emersione durante il periodo di temporanea iscrizione saranno a carico del SSR;
k. nel caso di rinnovo della iscrizione temporanea lo straniero
deve dimostrare di essere occupato in attività di assistenza
e di sostegno alle famiglie presentando la ricevuta di versamento dei contributi previdenziali.
Per eventuali richieste di chiarimento e precisazione, e per
suggerimenti in merito si prega di fare riferimento presso la scrivente Direzione Generale a: sig.ra Maddalena Squeo (telefono:
02-6765.3085).
Il direttore generale:
Carlo Lucchina
[BUR20100118]
[3.2.0]
Circ.r. 9 marzo 2010 - n. 8
D.d.u.o. n. 1874 del 2 marzo 2010 «Piano di sorveglianza
straordinario della rabbia – Ulteriori determinazioni» – Modalità operative
Ai direttori generali
AA.SS.LL.
Regione Lombardia
e p.c. Alla Federazione regionale
degli ordini dei Medici veterinari
Come è noto la rabbia, dopo 13 anni di assenza è ricomparsa
nel territorio nazionale e più precisamente in alcune aree del
Nord Est. I primi casi si sono manifestati nel 2008 in provincia
di Udine e a partire dall’autunno 2009 l’epidemia si è diffusa
anche in Veneto, andando ad interessare principalmente la provincia di Belluno; recentemente si è verificato anche un caso in
provincia di Trento.
I casi ad oggi denunciati sono 148, di cui 71 solo nel corso
del 2010, e hanno interessato prevalentemente volpi, ma anche
equidi, cani e gatti di proprietà.
Il decreto in oggetto istituisce un flusso informativo specifico
sulla profilassi immunizzante di cani e gatti nei confronti della
rabbia, per la raccolta delle informazioni minime che devono
essere comunicate all’ASL, in base all’art. 65 del d.P.R. n. 320/54.
Questo flusso informativo, attraverso la registrazione dei dati
relativi alle profilassi immunizzanti effettuate, permette di conoscere il livello di copertura vaccinale della popolazione canina e
felina presente sul territorio della Regione. Tale conoscenza risulta strategica per la programmazione di eventuali provvedimenti sanitari che dovessero rendersi necessari.
Al fine di permettere a tutti Medici veterinari operanti in Lombardia di alimentare tale flusso, è opportuno fornire le seguenti
modalità operative:
• per ogni intervento di profilassi immunizzante effettuato nei
confronti della rabbia sui cani, devono essere inserite in Anagrafe Canina Regionale (ACR) le seguenti informazioni:
– data evento: data in cui è stato effettuato l’intervento di
profilassi immunizzante;
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– data di registrazione: data in cui viene registrato in ACR
l’intervento;
– tipo di vaccino: nome commerciale;
– numero di lotto;
– nome e cognome dei veterinario che ha effettuato l’intervento.
Tali informazioni devono anche essere riportate per i gatti,
qualora trattasi di animali identificati e registrati in ACR.
• I Medici veterinari, non accreditati all’accesso alla ACR, devono inoltrare richiesta (Allegato 1) alla ASL di appartenenza o, nel caso trattasi di Medici veterinari non iscritti agli
Ordini della Lombardia, all’ASL dove viene normalmente
svolta la propria attività, contenente le seguenti informazioni:
– Nome e cognome;
– N. di iscrizione all’ordine;
– Codice fiscale
– Indirizzo e-mail.
La ASL, fatte le opportune verifiche, trasmette queste informazioni alla U.O. Veterinaria ([email protected] o via fax al
n. 02/3936067) che procederà ad inserire tali nominativi in uno
specifico «ruolo».
Ai Medici veterinari cosı̀ abilitati verrà comunicata una specifica password di accesso alla ACR che consentirà loro unicamente di inserire le informazioni relative agli interventi di profilassi
immunizzante effettuate nei confronti della rabbia.
Si ricorda infine che l’inserimento in ACR di tali informazioni
soddisfa il debito informativo di cui all’art. 65 del RPV n. 320/54.
Il direttore generale:
Carlo Lucchina
——— • ———
ALLEGATO N. 1
Il sottoscritto dr. ..............................................................................
nato a ........................................ prov. ............ il ..........................
codice fiscale ............................... partita IVA ...............................
residente a ........................................................................................
CAP ......... località ............................................................................
telefono ............... fax ............... e-mail ............... cell. ................
iscritto all’albo professionale dei Medici Veterinari dell’Ordine
di ................................................................... con n. ......................
Se operante in una Struttura Sanitaria Veterinaria indicare:
Ragione sociale ................................................................................
Indirizzo ...........................................................................................
CAP .......... località ................................................... prov. .............
telefono ........................ fax ....................... e-mail ........................
CHIEDE
Di essere abilitato all’accesso all’ACR per la registrazione delle
vaccinazioni antirabbiche ai sensi del d.d.u.o. n. 1874 del 2 marzo 2010.
ALLEGA la seguente documentazione:
– fotocopia detta carta di identità del richiedente (solo se la
domanda è presentata da persona diversa dal richiedente)
– autocertificazione di iscrizione all’albo dei medici veterinari
Data e luogo ..........................
Firma ............................................
D.G. Culture, identità
e autonomie della Lombardia
[BUR20100119]
[3.5.0]
D.d.s. 9 marzo 2010 - n. 2218
Approvazione delle linee guida per il funzionamento dell’Archivio Infotelematico generale dei reperti storici, documentali ed iconografici della Prima Guerra Mondiale in Lombardia
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO CULTURALE DEL TERRITORIO
Vista la legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 «Promozione
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1294 –
e valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale in Lombardia» che attribuisce alla Regione compiti di promozione, coordinamento e realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della
Prima Guerra Mondiale;
Richiamato l’art. 11 della citata legge n. 28/2008 nel quale si
dà mandato a Regione Lombardia di istituire l’Archivio Infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima
Guerra in Lombardia;
Richiamata la d.g.r. del 2 dicembre 2009 n. 8/10685, avente
per oggetto «Istituzione dell’Archivio Infotelematico generale dei
reperti storici e documentali della Prima Guerra in Lombardia.
Approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia ed
Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello»;
Richiamata la convenzione sottoscritta in data 4 dicembre
2009 tra Regione Lombardia e l’Associazione Museo della Guerra
Bianca in Adamello;
Richiamato l’art. 11, comma 3, della succitata legge regionale
n. 28/2008 nel quale si chiede di individuare specifiche modalità
di funzionamento a cui l’Archivio Infotelematico (di seguito chiamato Archivio) deve attenersi, come indicato nell’allegato A della
d.g.r. del 2 dicembre 2009 n. 8/10685 sopra richiamata;
Considerato che l’Archivio ha la finalità di raccogliere, organizzare e rendere fruibile tutto il materiale storico, documentale,
iconografico e informativo su fatti storici, persone, avvenimenti,
manufatti e quant’altro, per conservare, valorizzare e far conoscere il patrimonio storico e culturale della Grande Guerra in
Lombardia;
Ritenuto di definire le specifiche linee guida di accesso all’Archivio secondo le seguenti modalità:
• l’Archivio è di proprietà regionale ed ha sede presso la ex
Casa del Maresciallo del Forte Lusardi al Montello di Colico
(LC) e presso il Museo della Guerra Bianca di Temù (BS);
• l’accesso all’Archivio dovrà essere garantito, da parte del
Soggetto attuatore, entro il gennaio 2011;
• la consultazione dei documenti online è pubblica e gratuita;
tuttavia ai fini della sicurezza del patrimonio l’accesso ai dati
deve avvenire secondo diversi livelli di accreditamento dell’utenza, attraverso una password e/o registrazione previa identificazione del ruolo dell’utente e l’ente di appartenenza;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché
i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
di approvare le specifiche linee guida di accesso all’Archivio secondo le seguenti modalità:
1. l’Archivio, di proprietà regionale, ha sede presso la ex Casa
del Maresciallo del Forte Lusardi al Montello di Colico (LC) e
presso il Museo della Guerra Bianca di Temù (BS);
2. l’accesso all’Archivio dovrà essere garantito, da parte del
Soggetto attuatore, entro il gennaio 2011;
3. il database dell’Archivio si deve attenere agli standard regionali e si deve interfacciare con il sistema archivistico regionale;
in particolare dovrà interconnettersi sul piano scientifico tecnico
ed operativo con il database dell’Archivio di Etnografia e Storia
Sociale (AESS) della Regione Lombardia;
4. la consultazione dei documenti online è pubblica e gratuita;
tuttavia ai fini della sicurezza del patrimonio l’accesso ai dati
deve avvenire secondo diversi livelli di accreditamento dell’utenza, attraverso una password e/o registrazione previa identificazione del ruolo dell’utente e l’ente di appartenenza.
L’accessibilità ai dati di primo livello è massima, oltre che per
Regione Lombardia, per il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ed il Nucleo Beni Culturali dei Carabinieri.
L’accessibilità ai dati di secondo livello è riservata, oltre che
alle Università, ai soggetti istituzionali accreditati che si occupano di:
• tutela del patrimonio dei beni;
• gestione e pianificazione del territorio (definizione delle aree
di vincolo e delle relative norme);
• valorizzazione del patrimonio e/o promozione territoriale.
L’accessibilità ai dati di terzo livello è riservato agli studenti,
ricercatori, insegnanti, educatori, collezionisti e semplici appassionati;
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
5. ai dati in lavorazione potranno accedere solo gli operatori
dell’Archivio;
6. i casi tutelati da copyright e dai diritti di proprietà del bene
dovranno essere trattati singolarmente a seconda della loro specificità;
7. il costo della riproduzione di eventuali documenti dipenderà dalle forme di contratto e/o convenzione e/o accordo da stipularsi con il soggetto richiedente;
8. di pubblicare il seguente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Il dirigente della Struttura
Sviluppo Culturale del Territorio:
Fosco M. Magaraggia
D.G. Agricoltura
[BUR20100120]
[4.3.2]
D.d.u.o. 23 febbraio 2010 - n. 1582
D.g.r. n. 7/16440/2004 – Quote latte – Individuazione dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi della materia
grassa del latte ai fini del regime delle quote latte a valere
per la campagna 2010/2011 a partire dall’1 aprile 2010
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE
Visti
– il Regolamento (CE) 1234/07 del Consiglio che ha sostituito
il Regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni;
– il Regolamento (CE) 595/04 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e successive modifiche e integrazioni;
– la legge 119/03 recante «Riforma della normativa interna di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari»;
– il d.m. 31 luglio 2003 «Modalità di attuazione della legge 30
maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
– la d.g.r. n. 7/16440 del 23 febbraio 2004 avente ad oggetto
«Regime quote latte d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge
30 maggio 2003 n. 119 – Definizione dei criteri e delle modalità
per l’individuazione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte»;
Visto il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione e Interventi per le Filiere Agroindustriali e Sviluppo Rurale n. 2221 del 9 marzo 2009 di autorizzazione ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell’applicazione del
regime delle quote latte dall’1 aprile 2009 per la campagna produttiva 2009/2010 ai seguenti laboratori:
– Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c
Via Cisa 84 – 46030 Cerese di Virgilio (MN)
autorizzato con d.g.r. n. 67971 del 18 maggio 1995;
– Laboratori Vailati s.r.l.
Via San Rocco 2 – 25020 San Paolo (BS)
autorizzato con d.d.g. n. 16172 del 4 luglio 2001;
– ARAL – Associazione Regionale allevatori della Lombardia
– Laboratorio latte
Via Kennedy 30 – 26013 Crema (CR)
autorizzato con d.g.r. n. 5/47243 del 4 gennaio 1994;
– Studio Associato Fregni & Ferrari
Via Buozzi 2 – 46014 Castellucchio (MN)
autorizzato con d.d.s. n. 4685 del 9 maggio 2008;
Preso atto che la d.g.r. n. 7/16440 stabilisce che i laboratori
che hanno ottenuto l’autorizzazione ad effettuare le analisi della
materia grassa, ai fini dell’applicazione del regime delle quote
latte, devono annualmente trasmettere alla Regione Lombardia –
Direzione Generale Agricoltura la conferma dell’accreditamento
rilasciato da SINAL;
Acquisita agli atti della U.O. «Programmazione e Interventi per
le Filiere Agroindustriali e lo Sviluppo Rurale» la suddetta documentazione, che i laboratori di seguito elencati hanno provveduto ad inviare in ottemperanza alle disposizioni della d.g.r.
7/16440/2004, a conferma del mantenimento dell’accreditamento
al SINAL relativamente alle analisi della materia grassa:
Y
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– 1295 –
– ARAL – Associazione Regionale allevatori della Lombardia
– Laboratorio latte
Via Kennedy 30 – 26013 Crema (CR);
– Studio Associato Fregni & Ferrari
Via Buozzi 2 – 46014 Castellucchio (MN);
– Laboratori Vailati s.r.l.
Via San Rocco 2 – 25020 San Paolo (BS);
– Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c.
Via Cisa 84 – 46030 Cerese di Virgilio (MN);
Dato atto che gli Istituti Zooprofilattici sono autorizzati, per
disposto ministeriale (d.m. 31 luglio 2003 art. 13 comma 3) ad
effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell’applicazione
del regime delle quote latte e che pertanto è possibile effettuare
le suddette analisi presso tutte le loro sedi;
Ritenuto pertanto di autorizzare unicamente i sotto indicati
laboratori privati ad effettuare le analisi della materia grassa ai
fini dell’applicazione del regime delle quote latte, dall’1 aprile
2010 per la campagna 2010/2011:
– ARAL – Associazione Regionale allevatori della Lombardia
– Laboratorio latte
Via Kennedy 30 – 26013 Crema (CR);
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 8/10087 del 7 agosto 2009 avente ad oggetto il «Piano Regionale di ristrutturazione
e sviluppo del settore della Carne Bovina» – PRCB, cosı̀ come
modificata su richiesta di AGEA (giusta nota ACIU.2009.1347 del
16 ottobre 2009) con la deliberazione di Giunta regionale
n. 8/10820 del 16 dicembre 2009;
Visto il decreto n. 466 del 25 gennaio 2010 che approva l’elenco
delle domande di adesione al «Piano regionale di Ristrutturazione e sviluppo del settore della Carne Bovina» – PRCB;
Viste le 3 domande di adesione al PRCB presentate dalla Società Agricola Savi s.a.s. con sede legale in Tarquinia (VT), pervenute in data 8 febbraio 2010 ed inserite nell’allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto) con i nn. progressivi 196,
197 e 198;
Considerato che la diffusione del PRCB, approvato con la deliberazione sopra citata, è avvenuta tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Considerato che le modalità applicative di adesione al PRCB e
la relativa modulistica sono state divulgate per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola – CAA – della Lombardia attraverso
note inviate a mezzo posta elettronica;
– Studio Associato Fregni & Ferrari
via Buozzi 2 – 46014 Castellucchio (MN);
Considerato che la Società Agricola Savi s.a.s., non avendo
sede legale in Lombardia, non si rivolge ai CAA della Lombardia;
– Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c.
via Cisa 84 – 46030 Cerese di Virgilio (MN);
Ritenuto quindi che, data la modalità di diffusione del PRCB
e data la tipologia aziendale, l’informativa possa non essere giunta in modo tempestivo alla stessa;
– Laboratori Vailati s.r.l.
Via San Rocco 2 – 25020 San Paolo (BS);
Ritenuto inoltre, di rendere noto a tutti gli operatori del settore
quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo
al Ministero per le Politiche agricole e Forestali e ad AGEA;
Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
Recepite le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:
1) di autorizzare unicamente i sotto indicati laboratori privati
ad effettuare le analisi della materia grassa, ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte, dall’1 aprile 2010 per la campagna 2010/2011:
– ARAL – Associazione Regionale allevatori della Lombardia
– Laboratorio latte
Via Kennedy 30 – 26013 Crema (CR);
– Studio Associato Fregni & Ferrari
Via Buozzi 2 – 46014 Castellucchio (MN).
– Chimica Casearia di Vighi Uber e Prudenziati Claudio s.n.c.
Via Cisa 84 – 46030 Cerese di Virgilio (MN);
– Laboratori Vailati s.r.l.
Via San Rocco 2 – 25020 San Paolo (BS);
2) di dare atto che gli Istituti Zooprofilattici sono autorizzati
per disposto ministeriale (d.m. 31 luglio 2003 art. 13 comma 3)
ad effettuare le analisi della materia grassa ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte e che pertanto è possibile effettuare le suddette analisi presso tutte le loro sedi;
3) di notificare il presente provvedimento ai soggetti di cui al
punto 1);
4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e di inviarlo al Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali e ad AGEA.
Il dirigente della unità organizzativa
programmazione e interventi per le filiere
agroindustriali e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat
[BUR20100121]
[4.3.0]
D.d.u.o. 4 marzo 2010 - n. 2013
Integrazione parziale al decreto n. 466 del 25 gennaio 2010
«Piano regionale di ristrutturazione e sviluppo del settore
della carne bovina – PRCB: approvazione elenco domande di
adesione al PRCB»
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE
Preso atto che i requisiti dichiarati dalla Società Agricola Savi
s.a.s. nelle 3 domande di adesione sopraindicate assolvono sostanzialmente i nuovi criteri di adesione al PRCB cosı̀ come modificati con la sopraccitata deliberazione di Giunta regionale
n. 8/10820 del 16 dicembre 2009;
Ritenuto di dover approvare le 3 domande presentate dalla Società Agricola Savi s.a.s. avendo espletato i controlli per quanto
attiene la ricevibilità delle istanze e nelle more dell’espletamento
degli accertamenti in capo ad AGEA circa il possesso dei requisiti
dichiarati in domanda di adesione, verificabili sulla base del Registro Titoli Nazionale di cui è titolare AGEA;
Ritenuto pertanto di dover integrare parzialmente il decreto
n. 466 del 25 gennaio 2010, relativamente all’allegato 1, inserendo ai nn. progressivi 196, 197 e 198 le 3 domande presentate
dalla Società sopra citata;
Ritenuto che gli effetti dell’approvazione decadono con effetto
retroattivo per quei soggetti per i quali a seguito del completamento delle verifiche si riscontri il mancato possesso dei requisiti
cosı̀ come dichiarati al fine del riconoscimento;
Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008;
Decreta
1. Di approvare le 3 domande presentate dalla Società Agricola
Savi s.a.s. e di integrare parzialmente il decreto n. 466 del 25
gennaio 2010, relativamente all’allegato 1, inserendo le 3 domande suddette ai nn. progressivi 196, 197 e 198 dell’allegato 1 (parte
integrante e sostanziale del presente atto).
2. Di dare atto che l’approvazione avviene nelle more dell’espletamento degli accertamenti in capo ad AGEA cosı̀ come descritti
in narrativa e che pertanto gli effetti dell’approvazione decadono
con effetto retroattivo per quei soggetti per i quali si riscontri il
mancato possesso dei requisiti dichiarati.
3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili alternativamente ricorso avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla conoscenza dell’atto.
Di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della unità organizzativa
programmazione e interventi per le filiere
agroindustriali e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat
——— • ———
Y
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– 1296 –
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
ALLEGATO 1
D.G.R. N. 8/10087 DEL 7 AGOSTO 2009
(PIANO REGIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E SVILUPPO DEL SETTORE DELLA CARNE BOVINA)
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI – ANNO 2009 – DOMANDE DI ADESIONE
N.
Data
Progr. documento
Nome C.A.A.
Città
Ragione Sociale
N. C.U.A.A.
N.
nostro
protocollo
Data
nostro
protocollo
1
02/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I.
MONTICHIARI
FAGLIA LORENZO
FGLLNZ73R09E526G
16669
04/09/2009
2
02/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I.
MONTICHARI
MAGGI GIACOMO
MGGGCM63T03F471S
16671
04/09/2009
3
04/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I.
MONTICHARI
DAL SANTO MARINO
DLSMRN70S13C118S
16751
07/09/2009
4
07/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I.
MONTICHARI
AZIEND AGRICOLA PRATI DI MORENI
FRATELLI S.S.
02084060983
16782
08/09/2009
5
08/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I.
MONTICHARI
AZ. AGR. SANDRINI GRAZIANO E
FAUSTINO S.S.
01809320987
16804
08/09/2009
6
09/09/2009 CAA/C.I.A. LOMBARDIA
MILANO
BONOMETTI LUIGI
BNMLGU34B09L777F
16900
10/09/2009
7
09/09/2009 CAA/C.I.A. LOMBARDIA
MILANO
CASARI CLAUDIO
CSRCLD54P26H604E
16900
10/09/2009
8
09/09/2009 CAA/C.I.A. LOMBARDIA
MILANO
SOCIETÀ AGRICOLA COGHI S.S.
01723670202
16900
10/09/2009
9
09/09/2009 CAA/C.I.A. LOMBARDIA
MILANO
SOCIETÀ AGRICOLA FEZZARDI BRUNO E 01498600202
GIULIANO
16900
10/09/2009
10
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AGNELLI ALBERTO
16950
10/09/2009
11
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AZ. AGR. BOFFELLI FRATELLI GIUSEPPE, 01773840986
GIANPIETRO E RENATO S.S.
16950
10/09/2009
12
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AZ. AGR. BONFIGLIO ORLANDO E MARIA 01915550980
ROSA S.S.
16950
10/09/2009
13
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AZ. AGR. GATTA FRATELLI S.S.
00695420174
16950
10/09/2009
14
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AZ. AGR. IL FAGIANO DI BONAZZOLI
GIANBATTISTA
BNZGBT41L03B157B
16950
10/09/2009
15
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AZIENDA AGRICOLA ALBARELLE DI
BONASSI ILARIO E OSCAR S.S.A.
02131410983
16950
10/09/2009
16
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AZIENDA AGRICOLA BONFIGLIO S.S.
02171520980
16950
10/09/2009
17
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AZIENDA AGRICOLA GRILLO GIULIANO
GRLGLN72T18B157F
16950
10/09/2009
18
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AZIENDA AGRICOLA OLINI FRANCESCO
LNOFNC59M24G977B
16950
10/09/2009
19
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
AZZINI ELISA
ZZNLSE44P60F086R
16950
10/09/2009
20
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
BACCHIOCCHI MARIO
BCCMRA48R05E884B
16950
10/09/2009
21
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
BACCHIOCCHI PAOLO
BCCPLA59D14B157K
16950
10/09/2009
22
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
BERTOCCHI VITTORINO
BRTVTR48E19D999D
16950
10/09/2009
23
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
BIANCHI ALDO
BNCLDA51B11E116T
16950
10/09/2009
24
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
BIAZZI PIERANGELO
BZZPNG61S25B157Z
16950
10/09/2009
25
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
BULGARI PIERANGELO
BLGPNG56A18E116X
16950
10/09/2009
26
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
C.S.S. – COOPERATIVA STALLA SOCIALE 00302870175
FIESSE – SOC. COOP. A R.L.
16950
10/09/2009
27
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
CABIANCA ROBERTO
CBNRRT68D02B157Y
16950
10/09/2009
28
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
CAPELLONI ETTORE
CPLTTR68T15E116P
16950
10/09/2009
29
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
CASCINA FIORITA DI ZANETTI GIUSEPPE ZNTGPP69L12F471Z
16950
10/09/2009
30
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
CAVAGNINI MAURO & MUTTI GIOVANNI
01699770986
16950
10/09/2009
31
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
CIOCCHI GIACOMINO
CCCGMN66P23B157B
16950
10/09/2009
32
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
COGOLI DAVIDE
CGLDVD77A23A470E
16950
10/09/2009
33
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
DESENZANI RENATO
DSNRNT71L27F471H
16950
10/09/2009
34
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
FASANI GIUSEPPE
FSNGPP49M08E364A
16950
10/09/2009
35
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
FIGAROLI GIOVANNI
FGRGNN63E05E526K
16950
10/09/2009
36
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
FIOLINI MARCELLA
FLNMCL70R58E526Z
16950
10/09/2009
37
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
FRERETTI PIETRO
FRRPTR45B20E116R
16950
10/09/2009
38
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
GARGIONI GIUSEPPE
GRGGPP69H21E116E
16950
10/09/2009
39
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
GORLANI GIUSEPPE
GRLGPP49E26G149F
16950
10/09/2009
40
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
INDAL S.R.L.
01461590174
16950
10/09/2009
41
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
M.G.C. DI ZONI GIOVANNI & C. S.S.
02342700982
16950
10/09/2009
42
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
MARCHIONI DOMENICO
MRCDNC55E02E116N
16950
10/09/2009
43
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
MORBINI GOTTARDO
MRBGTR61D09E116G
16950
10/09/2009
44
45
46
47
48
49
50
51
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
MORETTI ENZO
NOLLI DANILO
PANDOLFI RINALDO
PANIZZA ANTONIO
PAVARINI GIANANTONIO
PIAZZA GIOVANNI
PINI ANGELO
POLI VITTORIO E BONFIGLIO ANTEA S.S.
MRTNZE49P20M070E
NLLDNL66C25E884U
PNDRLD69H30B157L
PNZNTN51C03M070W
PVRGNT57R19L339N
PZZGNN61H04F471X
PNINGL63B28D891O
01504900174
16950
16950
16950
16950
16950
16950
16950
16950
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
CAA/COLDIRETTI
CAA/COLDIRETTI
CAA/COLDIRETTI
CAA/COLDIRETTI
CAA/COLDIRETTI
CAA/COLDIRETTI
CAA/COLDIRETTI
CAA/COLDIRETTI
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
GNLLRT63E03E116U
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
N.
Data
Progr. documento
Nome C.A.A.
Y
– 1297 –
Città
Ragione Sociale
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
N. C.U.A.A.
N.
nostro
protocollo
Data
nostro
protocollo
10/09/2009
52
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
RICCARDI MARIA ANGELA
RCCMNG54H65B035U
16950
53
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
ROSSI GIUSEPPE
RSSGPP45B01E841Z
16950
10/09/2009
54
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
ROVEGLIA WAIFRO
RVGWFR35B09A034M
16950
10/09/2009
55
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
SOCIETÀ AGRICOLA ALLEVAMENTI
PLODARI MARIO E MASSIMO S.S.
02223870987
16950
10/09/2009
56
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
SOCIETÀ AGRICOLA PILOTTI DI SBERNA
MARIETTA E FIGLI S.S.
03392860171
16950
10/09/2009
57
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
TAGLIETTI GIUSEPPE
TGLGPP42B02B035E
16950
10/09/2009
58
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
TOMASONI MAURO E SERGIO S.S.
01566600985
16950
10/09/2009
59
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
TORRI GIANCARLO
TRRGCR60S22G149C
16950
10/09/2009
60
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
TRAININI MAURO
TRNMRA61D30F471P
16950
10/09/2009
61
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
TRAVERSI ALBERTO
TRVLRT65M18D999J
16950
10/09/2009
62
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
ZANGRANDI GIOVANNI
ZNGGNN44E24B450J
16950
10/09/2009
63
09/09/2009 CAA/COLDIRETTI LOMBARDIA MILANO
ZILIANI AMEDEO
ZLNMDA61L18B157G
16950
10/09/2009
64
10/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I.
MONTICHIARI
ZANETTI GIULIANO
ZNTGLN67L25F471F
16967
10/09/2009
65
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
CARRERA FRANCESCO E AMIGHETTI
BARBARA SOC. AGR.
01084350196
16969
10/09/2009
66
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SOC. AGR. EREDI ANDRINI GIOVANNI
BATTISTA
02324550983
16969
10/09/2009
67
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
AGRIDOS SS DI TOMASONI & C. SOC.
AGR.
01576870982
16969
10/09/2009
68
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
ALLEVAMENTI CLAUDIO DI PODETTA
ELENA
PDTLNE60M71E526Z
16969
10/09/2009
69
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
CASALI FRANCESCO
CSLFNC52C15F471F
16969
10/09/2009
70
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
01924400987
16969
10/09/2009
71
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
01653000982
16969
10/09/2009
72
73
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MILANO
02852160981
01998870172
16969
16969
10/09/2009
10/09/2009
74
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
01161700172
16969
10/09/2009
75
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
00352870174
16969
10/09/2009
76
77
78
79
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
SVACRL69R27E884Q
TMSVNI75D25E526J
PSELGU50M11A569S
02884700176
16969
16969
16969
16969
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
80
81
82
83
84
85
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
TMSTSP32E27L210J
LNZGCR44H26G149Q
FRRFNC73M20G149H
SSTDNC38C28E654N
02957660984
02174970984
16969
16969
16969
16969
16969
16969
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
86
87
88
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MILANO
MILANO
NTNGLG48L17L949P
MRCMTT75M07B157J
02083840179
16969
16969
16969
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
89
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
02024400174
16969
10/09/2009
90
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
02024410173
16969
10/09/2009
91
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
02978550172
16969
10/09/2009
92
93
94
95
96
97
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
BTTGPP45E10M070Z
BLDLGU63H03B157Z
BNFNDR49C23E116L
CVRRTR48C01E987Y
CLSVNI67D08B450L
01811960986
16969
16969
16969
16969
16969
16969
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009
98
99
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MILANO
FRERETTI GIUSEPPE E RENATO S.S.
SOC. AGR.
PRANDINI LUIGI E FIGLI GIAN EMILIO,
PRIMO ROBERTO E MICHELE SOCIETÀ
RIZZOTTO ROSSANO & C. SOC. AGR.
TONINELLI MARIO E FIGLI CRISTIAN E
DAVIDE SOCIETÀ
ALLEVAMENTI PASINO NUOVO DI
SCARPELLI RENATO E DAVIDE & C.
RIZZOTTO ALBERTO & C. SOC.
AGRICOLA
SAVIO CARLO
TOMASONI IVAN
EPIS LUIGI
TOMASONI TOMASO, GIANFRANCO E
DOMENICO S.S.
TOMASONI TOMASO PIETRO
LANZANOVA GIANCARLO
FERRARI FRANCESCO
SISTI DOMENICO
AZ. AGR. FORMIGHERA S.S. SOC. AGR.
COTELLI PIETRO E DARIO S.S. SOC.
AGR.
ANTONELLI GIANLUIGI
MARCHESINI MATTEO
ALLEVAMENTO MARINI DI MARINI
SERGIO E ROBERTO
AZ. AGR. A. & L. DI ALGHISI ANNIBALE E
GIANLUCA
ALGHISI DANIELE E DINO SOC.
AGRICOLA
SOCIETÀ AGRICOLA ALLEVAMENTO
BERTOCCHI S.A.S. DI BERTOCCHI
BETTONI GIUSEPPE
BOLDINI LUIGI
BONFIGLIO ANDREA
CIVERA ARTURO
COLOSIO IVAN
FRANZONI CRISTIAN E PAOLA S.S. SOC.
AGR.
GAIBOTTI MAURIZIO
AZ. AGR. GRILLO MARIO E GRILLO
EMILIO E ELENA SOC. AGR.
GBTMRZ64P22B394A
02089050989
16969
16969
10/09/2009
10/09/2009
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
N.
Data
Progr. documento
Nome C.A.A.
Y
– 1298 –
Città
Ragione Sociale
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
N. C.U.A.A.
N.
nostro
protocollo
Data
nostro
protocollo
100
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
GUERINI RICCARDO
GRNRCR84D18D284K
16969
10/09/2009
101
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
GUERINI SILVANO E FRANCESCO
GIOVANNI SOC. AGR.
01506590981
16969
10/09/2009
102
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MITELLI DAVIDE
MTLDVD75M09A470F
16969
10/09/2009
103
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
AGRICOLA REALI DI REALI ALVARO E
MARCO S.S.
01926480987
16969
10/09/2009
104
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
RONCALI RENZO E RUZZENENTI
ALESSANDRINA SOC. AGR.
02118440177
16969
10/09/2009
105
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
ROSSI GIOVANNI
RSSGNN65P01E526E
16969
10/09/2009
106
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SABBADINI EZIO ARCHINTO
SBBZCH65L02B157Y
16969
10/09/2009
107
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SALVI ALESSANDRO
SLVLSN68D23B157B
16969
10/09/2009
108
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SIGNORINI ITALO
SGNTLI74M02F471E
16969
10/09/2009
109
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
TOMASONI GIULIO E OTTAVIO
02881880179
16969
10/09/2009
110
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
AZIENDA AGRICOLA TONINELLI ANGELO
TNNNGL37B16E364M
16969
10/09/2009
111
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
ZANGRANDI ANNIBALE, FABIO E
MASSIMO SOC. AGR.
00900870171
16969
10/09/2009
112
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
ALLEVAMENTO CINTO DI MANCINI
PIERLUIGI
MNCPLG72B21E526M
16969
10/09/2009
113
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
BAZZANA F.LLI S.S. SOC. AGRICOLA
02635710987
16969
10/09/2009
114
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
CARLOTTI BATTISTA, SANTINO E
GIANMARIO
02110970171
16969
10/09/2009
115
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
EPIS MICHELE
PSEMHL80S23E526O
16969
10/09/2009
116
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
GATTA FRANCESCO
GTTFNC65E29E526F
16969
10/09/2009
117
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
GATTA GIANMARIO
GTTGMR57P08E116V
16969
10/09/2009
118
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MANCINI EMILIO
MNCMLE61M18E526O
16969
10/09/2009
119
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MANCINI GIAN PAOLO
MNCGPL45T23E884D
16969
10/09/2009
120
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
MIGLIORATI BATTISTA
MGLBTS47E03G391L
16969
10/09/2009
121
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
NASCIMBENI VINCENZO
NSCVCN61E23D999O
16969
10/09/2009
122
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
PINI ANTONIO
PNINTN66L29E526B
16969
10/09/2009
123
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
PINI RENATO
PNIRNT70C15E116R
16969
10/09/2009
124
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
RIZZOTTO ROBERTO & C. S.S.
01521020980
16969
10/09/2009
125
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
PIOVANELLI MAURO E GIANLUIGI SOC.
AGR.
01465990172
16969
10/09/2009
126
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
ALLEVAMENTO FIORDALISO DI
MASSERDOTTI OSCAR
MSSSCR72R11B157J
16969
10/09/2009
127
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SAVES S.R.L.
02136340987
16969
10/09/2009
128
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
AZ. AGR. RONCO DI SAVOLDI PIERINO
SVLPRN50E29C408S
16969
10/09/2009
129
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
AZ. AGR. ANCELLOTTI GIANBATTISTA E
SERAFINO S.S. SOC. AGR.
02895270177
16969
10/09/2009
130
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SOCIETÀ AGRICOLA NOCI MICHELA,
ANTONIO E STEFANO S.S.
01397940196
16969
10/09/2009
131
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
ZOOGAMMA S.P.A.
00536390206
16969
10/09/2009
132
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SOC. AGR. PALAZZINA DI GENNARI
ANGELO E DANIELE S.S.
01337250201
16969
10/09/2009
133
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SAAB S.S. SOC. AGR. ALLEVAMENTO
BESTIAME
00150890200
16969
10/09/2009
134
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
RIZZARDELLI MASSIMO
RZZMSM50S17A470W
16969
10/09/2009
135
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
RIZZARDELLI DARIO E FABIO SS
01745940203
16969
10/09/2009
136
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
GENNARI ALBERTO (subentrato a Gennari
Daniele)
GNNLRT87M10G186F
16969
10/09/2009
137
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
DURANTINI ANGELO E FIGLI
01844930204
138
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
CERINI LUCIANO (subentrato a Cerini
Alessandro)
CRNLCN72E20M125Z
16969
10/09/2009
139
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
ALLEVAMENTO CELESTE S.S.
01695010205
16969
10/09/2009
140
10/09/2009 C.A.A./CIA LOMBARDIA
MILANO
SOCIETÀ AGRICOLA FONGAROLO S.R.L.
01378300204
16931
10/09/2009
141
10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA
VERDE
MANTOVA
BONATI MARIA LUISA E TIZIANO
01381050200
16970
10/09/2009
142
10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA
VERDE
MANTOVA
ZANINI FABIO
ZNNFBA80T30E897R
16970
10/09/2009
143
144
10/09/2009 C.A.A./C.O.P.AGR.I.
10/09/2009 IMPRESA VERDE BRESCIA
S.R.L.
10/09/2009 IMPRESA VERDE BRESCIA
S.R.L.
09/09/2009 GRUPPO VERCELLI
09/09/2009 GRUPPO VERCELLI
MONTICHIARI
BRESCIA
FERRARI PIERBIAGIO
CREMASCHINI DOMENICO
FRRPBG62A06B450E
CRMDNC37S05L777A
16971
16972
10/09/2009
10/09/2009
BRESCIA
ROSSINI MARIA
RSSMRA56E54A470N
16972
10/09/2009
CALVISANO
CALVISANO
ALMED SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
ALCAL SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
02813360985
02813340987
16973
16974
10/09/2009
10/09/2009
145
146
147
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
N.
Data
Progr. documento
Nome C.A.A.
Y
– 1299 –
Città
Ragione Sociale
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
N. C.U.A.A.
N.
nostro
protocollo
Data
nostro
protocollo
148
09/09/2009 GRUPPO VERCELLI
CALVISANO
ALLEVAMENTI DUE V SOC. AGR. S.S.
01920200985
16975
10/09/2009
149
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
SOCIETÀ AGRICOLA SAN LUCA DI
GIAZZOLI ROBERTO E ALBERTO S.S.
01303550204
16979
10/09/2009
150
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
SOC. AGR. BERTAZZI GILBERTO & C.
S.S.
01533090203
16979
10/09/2009
151
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
BOTTURI ANTONELLA
BTTNNL70A54C312U
16979
10/09/2009
152
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
LAZZARONI FRANCO
LZZFNC41E11C312K
16979
10/09/2009
153
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
LAZZARONI LUIGI
LZZLGU49T15C312D
16979
10/09/2009
154
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
MATTESCO CLAUDIO E OSCAR S.S.
SOC. A.
01538580208
16979
10/09/2009
155
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
CAUZZI LIVIO E BERTONI ANNAMARIA
S.S.
01797880208
16979
10/09/2009
156
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
PECORI LOREDANA
PCRLDN58A49A470E
16979
10/09/2009
157
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
MIGLIORANZI GRAZIANO
MGLGZN66M12L567G
16979
10/09/2009
158
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
PASQUALI LUIGI E MORSELLI ANNA S.S.
01747530200
16979
10/09/2009
159
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
PASQUALI RICCARDO
PSQRCR51A01H604I
16979
10/09/2009
160
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
PRINCIPE ENZO
PRNNZE49L02H604I
16979
10/09/2009
161
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
SPERANZINI LUIGI CARLO E LUCIO S.S.
01709190209
16979
10/09/2009
162
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
TOFFOLI LUIGI E LUCIO
93000810205
16979
10/09/2009
163
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
VASELLINI VANNI
VSLVNN73S07L949K
16979
10/09/2009
164
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
BEGOZZI VALERIA
BGZVLR57S49H248H
16979
10/09/2009
165
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
AZ. AGR. F.LLI BONATO MARCO E
DANIELE S.S.
01706720206
16979
10/09/2009
166
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
MAGRI CARLO
MGRCRL60R10F705J
16979
10/09/2009
167
10/09/2009 C.C.A./COLDIRETTI
LOMBARDIA
MILANO
OGLIOSI GIUSEPPE
GLSGPP51L14M125N
16979
10/09/2009
168
10/09/2009 STUDIO BONISSONI
ISEO
AZ. AGR. EREDI BONASSI VALERIO S.S.
02981240985
16983
10/09/2009
169
10/09/2009 COLDIRETTI CREMONA
CREMONA
ARDIGÒ PAOLO
RDGPLA69E15D150X
16985
10/09/2009
170
10/09/2009 COLDIRETTI CREMONA
CREMONA
MAZZINI ACHILLE
MZZCLL56L19D150H
16985
10/09/2009
171
10/09/2009 FEDERAZIONE PROVINCIALE
CREMONA
FUSARI IMPERATORE GIUSEPPE
FSRGPP54P16F434V
16986
10/09/2009
172
10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA
VERDE
MANTOVA
FREDDI REMO
FRDRME34B12I632U
16989
10/09/2009
173
10/09/2009 COLDIRETTI
SORESINA
MIGLIORATI BATTISTA G., AMOBONO G.
E ANDREA ANGELO S.S.
01033600196
16988
10/09/2009
174
10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA
VERDE
ASOLA
AZ. AGR. MERIGO PAOLO E DOMENICO
S.S.
01571690203
17091
11/09/2009
175
10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA
VERDE
ASOLA
SOANA GIULIANO
SNOGLN52L15A470F
17091
11/09/2009
176
10/09/2009 COLDIRETTI IMPRESA
VERDE
ASOLA
MACCAGNOLA MARIANGELA
MCCMNG67E48B157K
17091
11/09/2009
177
10/09/2009 IMPRESA VERDE BRESCIA
S.R.L.
BRESCIA
SOC. AGR. AMBROSINI S.S.
02032670982
17079
11/09/2009
178
16/09/2009 IMPRESA VERDE BERGAMO
S.R.L.
BERGAMO
ZAGHEN GIACOMO GIOVANNI
ZGHGMG59C08F786L
179
15/09/2009 C.O.P.AGR.I
MONTICHIARI
ZANOLETTI DOMENICO
ZNLDNC67H18D999W
17565
21/09/2009
180
15/09/2009 C.O.P.AGR.I
MONTICHIARI
ZANETTI MIRCO
ZNTMRC71S29F471Q
17566
21/09/2009
181
18/09/2009 CAA/SISA
BERGAMO
ALLEVAMENTO CARLOTTA DI BIANCHINI
GIANCARLO & C. S.S.
01471010205
17567
21/09/2009
182
15/09/2009 C.A.A./COLDIRETTI BERGAMO BERGAMO
SOCIETÀ AGRICOLA SOLELUNA DEI F.LLI 01797390166
PAGANI L. E P.S. – S.S.
17357
16/09/2009
183
16/09/2009 C.A.A./COLDIRETTI BERGAMO BERGAMO
CARMINATI GIANLUIGI
17450
17/09/2009
184
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
ALLEVAMENTI BRIVIO DI BRIVIO ANGELO 02151210131
& C. S.A.S.
16969
10/09/2009
185
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SOCIETÀ AGRICOLA BROCCHIERI
ERNESTO E GIANPIERINO
00670990191
16969
10/09/2009
186
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
PREMOLI GIANBATTISTA
PRMGBT39R05I827Q
16969
10/09/2009
CRMGLG73D08B393W
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
N.
Data
Progr. documento
Nome C.A.A.
Y
– 1300 –
Città
Ragione Sociale
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
N. C.U.A.A.
N.
nostro
protocollo
Data
nostro
protocollo
187
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
LA RAVELLA DI SERGIO MARCHETTO &
C.
01849150162
16969
10/09/2009
188
10/09/2009 C.A.A./FEDERLOMBARDA
MILANO
SOC. AGR. EUROALLEVA S.S. DI MUZZIO 01750500207
DIEGO E SCIENZA FLAVIO
16969
10/09/2009
189
18/09/2009 C.A.A./COLDIRETTI MI/LO
LODI
SOC. AGR. CONCA CORNELIO E CONCA
MARIO S.S.
08562890155
17568
21/09/2009
190
18/09/2009 C.A.A./COLDIRETTI MI/LO
LODI
SOC. AGR. MILANESI CELESTINO E
GIOACCHINO S.S.
12086480154
17568
21/09/2009
191
10/09/2009 C.A.A./SISA
ROMANO DI L.
BONASSI PIERINO
BNSPRN33E07C408X
17080
11/09/2009
192
10/09/2009 C.A.A./SISA
ROMANO DI L.
DELLAGLIO ENZO
DLLNZE55H05B450W
17080
11/09/2009
193
10/09/2009 C.A.A./SISA
ROMANO DI L.
LUPI GIOVANNI
LPUGNN52L20C759L
17080
11/09/2009
194
10/09/2009 C.A.A./SISA
ROMANO DI L.
BETTENZANA CESARE
BTTCSR64D15G170O
17080
11/09/2009
195
17/09/2009 C.A.A./COPA CREMONA
CREMONA
BULGARINI FRANCO
BLGFNC70E28D284V
17828
24/09/2009
196
30/12/2009 /
TARQUINIA
SOC. AGR. SAVI S.A.S. DI DRUSIAN
MICHELE & C.
01159530193
742
11/02/2010
197
30/12/2009 /
TARQUINIA
SOC. AGR. SAVI S.A.S. DI DRUSIAN
MICHELE & C.
00936160194
743
11/02/2010
198
30/12/2009 /
TARQUINIA
SOC. AGR. SAVI S.A.S. DI DRUSIAN
MICHELE & C.
01063320194
744
11/02/2010
* Società Agricola NOCI MICHELA, ANTONIO E STEFANO ha rilevato attività e titoli soccida dalla seguente azienda JACINI GIOVANNI E ROBERTO.
[BUR20100122]
[4.3.2]
D.d.u.o. 4 marzo 2010 - n. 2026
Regime quote latte – L. 119/03 art. 2 comma 2 bis – Comunicazione della quota individuale valida all’1 aprile 2010 ai
produttori lombardi
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE
Richiamata la seguente normativa:
– Reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) cosı̀ come modificato dal Reg. (CE) 72/2009;
– Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità
d’applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio
(abrogato dal 1º aprile 2008 e sostituito dal Reg. (CE) 1234/2007)
e successive modifiche e integrazioni;
– L. 119/03 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» e successive modifiche;
– D.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della
legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
– D.g.r. n. 6/44244 del 16 luglio 1999 «Applicazione della normativa nazionale e comunitaria sulle quote latte: riordino delle
competenze in applicazione dell’art. 3 comma 1 lettera a) e dell’art. 4 comma 2 lettera h) della legge regionale 4 luglio 1998
n. 11– Riordino delle competenze regionali e conferimento di
funzioni in materia di agricoltura» che prevede, fra le competenze della Regione – Direzione Generale Agricoltura – la comunicazione della quota individuale ai produttori dell’intero territorio
regionale;
Preso atto che l’articolo 2 comma 2-bis della legge 119/03 prevede che «Prima dell’inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore [...] e ne danno comunicazione all’interessato attraverso l’invio
di un certificato in due copie, una delle quali recante l’indicazione “copia per l’acquirente”»;
Considerato che il d.m. 31 luglio 2003 all’articolo 3 comma 4
stabilisce che la comunicazione di cui trattasi deve essere inviata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve
contenere i seguenti elementi:
– estremi identificativi dell’azienda;
– la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del d.m. 31
luglio 2003;
– la quota individuale di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa di riferimento;
– il dettaglio delle variazioni che determinano la quota di riferimento;
Dato atto di dover comunicare ai produttori lombardi titolari
di quota all’1 aprile 2010 la loro quota individuale con riferimento all’1 aprile della campagna produttiva 2010/2011;
Ritenuto di consentire ai produttori destinatari della predetta
comunicazione di presentare (alle Amministrazioni provinciali
competenti per territorio) istanza di rettifica avverso la stessa,
limitatamente ai dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di precedenti comunicazioni utilizzando lo specifico modello che potrà essere richiesto alle medesime
Amministrazioni;
Ritenuto di assicurare la massima trasparenza dell’attività amministrativa definendo la modulistica da adottare sia per la comunicazione della quota individuale (Allegato A parte integrante
del presente provvedimento) sia per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei soggetti interessati (Allegato B parte
integrante del presente provvedimento) pubblicandola sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia come parte integrante del
presente provvedimento;
Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
1) di approvare il modello allegato A ai fini della successiva
comunicazione, ad ogni produttore di latte operante in Lombardia e titolare di quota all’1 aprile 2010, della quota individuale
relativamente all’1 aprile della campagna produttiva 2010/2011;
2) di inviare ai produttori interessati la comunicazione di cui
al punto 1) mediante raccomandata A/R;
3) di stabilire che i soggetti destinatari della comunicazione di
cui al punto 1 possono presentare istanza di riesame entro e non
oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, al Servizio agricoltura della provincia competente per territorio, esclusivamente avverso ai dati che non siano già stati oggetto di accertamento definitivo in forza di precedenti comunicazioni, utilizzando l’apposito modello che potrà essere reperito presso le medesime amministrazioni provinciali come da Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della unità organizzativa
programmazione e interventi per le filiere
agroindustriali e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat
REGIME COMUNITARIO QUOTE LATTE
COMUNICAZIONE QUOTE INDIVIDUALI
PERIODO 2010/2011
Allegato A
REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
NUMERO COMUNICAZIONE
ORIGINALE PER IL PRODUTTORE
QUADRO 1 - AZIENDA
DATI DEL TITOLARE
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE (CUAA)
RESIDENZA / SEDE LEGALE
PARTITA IVA
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
PROV.
CAP
COMUNE
PROV.
CAP
COMUNE DI UBICAZIONE
PROV.
DATI AZIENDA
INDIRIZZO DI UBICAZIONE
CLASSIFIC. DM 31/07/03
MATRICOLA AZIENDA
CODICE ASL PRINCIPALE
QUADRO 2 - QUOTA INDIVIDUALE 2010/2011
QUOTA CONSEGNE (Kg)
% GRASSO DI RIFERIMENTO
QUOTA VENDITE (Kg)
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 1302 -
Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Con la presente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 119/03, si comunica la quota individuale per il
periodo 2010/2011.
La pagina recante la dicitura “copia per l’acquirente” deve essere consegnata da parte del produttore alla ditta
acquirente latte e costituisce il titolo di inizio periodo per l’applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. In
caso di pluralità di acquirenti, una copia della presente comunicazione deve accompagnare la dichiarazione prevista
dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 119/03.
I dati riportati nella presente comunicazione sono estratti dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi
dell’articolo 1, comma 6 della legge n. 119/2003, aggiornati dalle regioni e province autonome fino al 22 febbraio 2010.
Non formano pertanto oggetto della presente comunicazione i dati relativi a movimenti registrati nel SIAN dalle
regioni e province autonome successivamente alla data del 22 febbraio 2010, che possono essere riscontrati nel registro
pubblico delle quote di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 119/03, consultabile nel sito internet del SIAN
(www.sian.it).
Formano oggetto della presente comunicazione anche le assegnazioni e le revoche di quota effettuate ai sensi della
legge 9 aprile 2009, n. 33, come determinate dal Commissario straordinario di cui all’articolo 8-quinquies, comma 6, della
medesima legge.
Nell’iter di definizione della quota individuale riportato nel Quadro 3 della presente comunicazione, i movimenti
corrispondenti a tali assegnazioni e a tali revoche sono identificati rispettivamente dalle seguenti descrizioni:
“ASSEGNAZIONE EX C. 4A, A.10BIS, L.119/2003”
“ASSEGNAZIONE EX C. 4B, A.10BIS, L.119/2003”
“REVOCA ASSEGNAZIONE C. 4A - INATTIVI”
“REVOCA ASSEGNAZIONE C. 4B - INATTIVI”
La competenza e responsabilità su tali assegnazioni e su tali revoche è in via esclusiva del Commissario straordinario,
pertanto eventuali istanze ad esse relative vanno indirizzate al Commissario medesimo.
Quadro 1
Riporta i dati identificativi dell’azienda e del titolare attuale.
Il contenuto della casella “CLASSIFIC. DM 31/07/03” individua la zona in cui è ubicata l’azienda produttrice latte
definita secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del d.m. 31 luglio 2003; tale classificazione è valida per tutti i
riferimenti normativi del regime quote latte.
Il “codice ASL principale” corrisponde al codice ASL del centro aziendale principale di produzione.
Quadro 2
Riporta la quota individuale per il periodo 2010/2011 distinto in quota consegne e quota vendite dirette nonché il
tenore di materia grassa di riferimento.
Si informa che le assegnazioni effettuate ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, lett. a) e b) della legge n.119/2003,
potranno essere revocate dal Commissario straordinario nei casi e per gli effetti di cui all’art. 8-quinquies, commi 7 e 9,
della legge n. 33/2009.
Quadro 3
Riporta l’iter di definizione della quota individuale, aggiornata sulla base di eventuali variazioni intervenute, risultanti
da precedenti specifiche determinazioni delle Amministrazioni competenti.
Viene descritto il dettaglio dei movimenti inseriti nel SIAN validi all’1 aprile 2010; sono pertanto esclusi i movimenti
non più rilevanti ai fini della definizione della quota individuale spettante al produttore, quali ad esempio contratti di
affitto già scaduti nei periodi precedenti.
In ottemperanza al disposto dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 119/03 viene indicata l’eventuale unificazione
delle quote A e B.
Ogni singola riga del quadro contiene i quantitativi oggetto del movimento, che, ai fini della determinazione della
quota individuale per il periodo 2010/2011, sono stati sommati algebricamente fra di loro per ottenere i totali,
rispettivamente consegne e vendite dirette, riportati al Quadro 2.
1
2
3
4
5
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9
10
11
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15
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25
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
PROG
DATA
INIZIO
DESCRIZIONE
A
B
QUOTA CONSEGNE
A
B
QUOTA VENDITE
% GR.
RIF.
DATA
FINE
NUMERO COMUNICAZIONE
QUADRO 3 - ITER DI DEFINIZIONE DELLA QUOTA INDIVIDUALE
TITOLARE
NOTE
Allegato A
ORIGINALE
PER IL PRODUTTORE
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 1304 -
Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010
NOTE ESPLICATIVE
La quota individuale indicata come quota B è al netto della riduzione intervenuta ai sensi della l. 46/95, fatti salvi gli
esiti dei giudizi pendenti in sede giurisdizionale.
Per errori ed omissioni è fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione Lombardia di procedere a modificazione e
integrazione dei dati contenuti nella presente comunicazione.
La presente comunicazione viene predisposta dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia in applicazione della l.r.
11/98 e della d.g.r. n. 6/44244 del 16 luglio 1999.
___________________
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME
La presente comunicazione diventa definitiva se l’interessato non presenta istanza di riesame all’amministrazione
provinciale competente per territorio entro 15 giorni dal ricevimento della medesima. ai destinatari della predetta
comunicazione è data facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente per meri errori materiali ed omissioni
relative a dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di comunicazioni e/o provvedimenti
precedenti, utilizzando lo specifico modello (in distribuzione presso le amministrazioni provinciali competenti) da
produrre in regolare bollo.
Dal giorno in cui la presente comunicazione diventa definitiva iniziano a decorrere i sessanta giorni (60 gg) per
l’impugnazione avanti il TAR ovvero i centoventi giorni (120 gg) per la proposizione di ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. nel caso invece di presentazione entro il suindicato termine di quindici giorni (15 gg)
dell’istanza di riesame, il presente atto diventa definitivo alla data di comunicazione del provvedimento con cui
l’amministrazione competente decide in ordine alla medesima. da tale data decorrono i termini per le impugnative sopra
precisate. l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi in merito al ricorso presentato entro sessanta giorni (60 gg) dal
ricevimento della medesima.
Il direttore generale agricoltura:
Paolo Lassini
REGIME COMUNITARIO QUOTE LATTE
COMUNICAZIONE QUOTE INDIVIDUALI
PERIODO 2010/2011
Allegato A
REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
NUMERO COMUNICAZIONE
COPIA PER L'ACQUIRENTE
QUADRO 1 - AZIENDA
DATI DEL TITOLARE
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE (CUAA)
RESIDENZA / SEDE LEGALE
PARTITA IVA
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
PROV.
CAP
COMUNE
PROV.
CAP
COMUNE DI UBICAZIONE
PROV.
DATI AZIENDA
INDIRIZZO DI UBICAZIONE
CLASSIFIC. DM 31/07/03
MATRICOLA AZIENDA
CODICE ASL PRINCIPALE
QUADRO 2 - QUOTA INDIVIDUALE 2010/2011
QUOTA CONSEGNE (Kg)
% GRASSO DI RIFERIMENTO
QUOTA VENDITE (Kg)
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 1306 -
Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Con la presente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 119/03, si comunica la quota individuale per il
periodo 2010/2011.
La pagina recante la dicitura “copia per l’acquirente” deve essere consegnata da parte del produttore alla ditta
acquirente latte e costituisce il titolo di inizio periodo per l’applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. In
caso di pluralità di acquirenti, una copia della presente comunicazione deve accompagnare la dichiarazione prevista
dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 119/03.
I dati riportati nella presente comunicazione sono estratti dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi
dell’articolo 1, comma 6 della legge n. 119/2003, aggiornati dalle regioni e province autonome fino al 22 febbraio 2010.
Non formano pertanto oggetto della presente comunicazione i dati relativi a movimenti registrati nel SIAN dalle
regioni e province autonome successivamente alla data del 22 febbraio 2010, che possono essere riscontrati nel registro
pubblico delle quote di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 119/03, consultabile nel sito internet del SIAN
(www.sian.it).
Formano oggetto della presente comunicazione anche le assegnazioni e le revoche di quota effettuate ai sensi della
legge 9 aprile 2009, n. 33, come determinate dal Commissario straordinario di cui all’articolo 8-quinquies, comma 6, della
medesima legge.
Nell’iter di definizione della quota individuale riportato nel Quadro 3 della presente comunicazione, i movimenti
corrispondenti a tali assegnazioni e a tali revoche sono identificati rispettivamente dalle seguenti descrizioni:
“ASSEGNAZIONE EX C. 4A, A.10BIS, L.119/2003”
“ASSEGNAZIONE EX C. 4B, A.10BIS, L.119/2003”
“REVOCA ASSEGNAZIONE C. 4A - INATTIVI”
“REVOCA ASSEGNAZIONE C. 4B - INATTIVI”
La competenza e responsabilità su tali assegnazioni e su tali revoche è in via esclusiva del Commissario straordinario,
pertanto eventuali istanze ad esse relative vanno indirizzate al Commissario medesimo.
Quadro 1
Riporta i dati identificativi dell’azienda e del titolare attuale.
Il contenuto della casella “CLASSIFIC. DM 31/07/03” individua la zona in cui è ubicata l’azienda produttrice latte
definita secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del d.m. 31 luglio 2003; tale classificazione è valida per tutti i
riferimenti normativi del regime quote latte.
Il “codice ASL principale” corrisponde al codice ASL del centro aziendale principale di produzione.
Quadro 2
Riporta la quota individuale per il periodo 2010/2011 distinto in quota consegne e quota vendite dirette nonché il
tenore di materia grassa di riferimento.
Si informa che le assegnazioni effettuate ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, lett. a) e b) della legge n.119/2003,
potranno essere revocate dal Commissario straordinario nei casi e per gli effetti di cui all’art. 8-quinquies, commi 7 e 9,
della legge n. 33/2009.
Quadro 3
Riporta l’iter di definizione della quota individuale, aggiornata sulla base di eventuali variazioni intervenute, risultanti
da precedenti specifiche determinazioni delle Amministrazioni competenti.
Viene descritto il dettaglio dei movimenti inseriti nel SIAN validi all’1 aprile 2010; sono pertanto esclusi i movimenti
non più rilevanti ai fini della definizione della quota individuale spettante al produttore, quali ad esempio contratti di
affitto già scaduti nei periodi precedenti.
In ottemperanza al disposto dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 119/03 viene indicata l’eventuale unificazione
delle quote A e B.
Ogni singola riga del quadro contiene i quantitativi oggetto del movimento, che, ai fini della determinazione della
quota individuale per il periodo 2010/2011, sono stati sommati algebricamente fra di loro per ottenere i totali,
rispettivamente consegne e vendite dirette, riportati al Quadro 2.
- 1307 -
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010
ALLEGATO B
Bollo
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI _______________________________
Istanza di riesame dei dati contenuti nelle comunicazioni
regionali di quota individuale
Periodo 2010/2011
AZIENDA AGRICOLA
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
COD. COMUNICAZIONE
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
SESSO
NOME
DATA DI NASCITA
Giorno
Mese
COMUNE DI NASCITA
PROV.
Anno
UBICAZIONE AZIENDA
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
COMUNE
PROV.
C.A.P.
DOMICILIO TITOLARE
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
COMUNE
PROV.
C.A.P.
DATI OGGETTO DI RICHIESTA DI RETTIFICA
ITER DI DEFINIZIONE DELLA QUOTA INDIVIDUALE (QUADRO 2) – QUOTA INDIVIDUALE 2010/2011 (QUADRO 3)
ANAGRAFICA (QUADRO 1)
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (Obbligatoria)
1.
2.
3.
FOTOCOPIA DELLA COMUNICAZIONE DI QUOTA INDIVIDUALE
FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA'
FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO DEL RICORSO
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
COMUNE
TELEFONO
PROV.
DATA
C.A.P.
FIRMA
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 1308 -
Serie Ordinaria N. 12 – 22 marzo 2010
NOTE ESPLICATIVE
È ammessa la presentazione di istanza di riesame esclusivamente per meri errori materiali ed omissioni relativi a dati che
non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di provvedimenti precedenti.
In caso contrario le istanze sono da considerare irricevibili.
Il presente modello deve essere prodotto in regolare bollo.
Documenti originali
Al momento della convocazione in contraddittorio devono essere presentati i documenti originali allegati in copia al
presente modello di istanza.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR20100123]
Y
– 1309 –
[4.3.2]
D.d.u.o. 5 marzo 2010 - n. 2065
Legge 119/03 – Regime quote latte – Approvazione dell’Albo
Regionale Primi Acquirenti Latte della Regione Lombardia
per il periodo 1 aprile 2010-31 marzo 2011
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE
Visti
– il Reg. (CE) 1234/2007 e successive modifiche che sostituisce, il Regolamento (CE) 1788/03;
– il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del
Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari e successive modificazioni;
– il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della
normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
– il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della
legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» cosı̀ come
modificato dal d.m. 5 luglio 2007;
– la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto
«Regime quote latte – istituzione Albo Regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito
con legge 30 maggio 2003 n. 119» cosı̀ come integrata dalla d.g.r.
n. 8/3479 del 12 gennaio 2007;
Preso atto che la sopra citata delibera 7/15675:
– istituisce «l’Albo acquirenti latte» determinando i criteri e le
modalità per l’iscrizione all’Albo;
– stabilisce che in applicazione all’art. 4 della legge 119/03,
venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (prima del 31 marzo di ogni anno) l’elenco degli acquirenti
latte riconosciuti dalla Regione Lombardia per la campagna successiva;
Vista la documentazione agli atti della Direzione Generale Agricoltura – U.O. Programmazione, Interventi per le Filiere Agroindustriali e lo Sviluppo Rurale, sulla base della quale viene
individuato l’elenco dei primi acquirenti lombardi da riconoscere
a far data dall’1 aprile 2010, per la campagna 2010/2011, come
da Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Considerato che:
– il Reg. (CE) 595/04 all’art. 24 paragrafo 1 stabilisce che «il
produttore si accerta che l’acquirente da lui rifornito sia riconosciuto»;
– la legge 119/03 all’art. 4 comma 2 stabilisce che «ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l’acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto»;
Dato atto che l’elenco di cui all’Allegato 1 consente ai produttori di individuare i Primi Acquirenti riconosciuti al fine del rispetto dei disposti di cui al punto precedente;
Preso atto che il sopra citato Reg. (CE) 595/2004 stabilisce che:
– all’art. 23, paragrafo 1: «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di uno Stato membro, l’acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;
– all’art. 24, paragrafo 1: «il produttore si accerta che l’acquirente da lui rifornito sia riconosciuto»;
Valutato che eventuali revoche di riconoscimento e/o nuovi riconoscimenti effettuati nel corso della campagna produttiva
2010/2011, con validità successiva all’1 aprile 2010, dovranno essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Ritenuto al fine di garantire la necessaria pubblicizzazione all’Albo Acquirenti e nel rispetto dei disposti della normativa nazionale e comunitaria di settore sopra citata di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
1) di approvare l’Albo Regionale Primi Acquirenti latte della
Regione Lombardia valido per il periodo 1 aprile 2010-31 marzo
2011, come da allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) di trasmettere al MIPAF e ad AGEA, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento.
Il dirigente della unità organizzativa
programmazione e interventi per le filiere
agroindustriali e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat
——— • ———
ALLEGATO 1
Albo
Regione
Matr.
AGEA
CUAA
1
144
00262930167
ARRIGONI BATTISTA S.P.A.
BG
22/04/1994
3
177
01670860160
3B LATTE DI BERTONI FLORINDO & C. S.N.C.
BG
22/04/1994
4
186
01627260167
CASEIFICIO DEFENDI LUIGI S.R.L.
BG
22/04/1994
7
200
01751430164
CASEIFICIO PREZIOSA S.R.L.
BG
22/04/1994
8
225
02428440164
CASEIFICIO TADDEI S.R.L.
BG
30/04/1996
9
241
00469030167
CONSORZIO COOP. PRODUTTORI LATTE TORRE PALLAVICINA E PUMENENGO SOC.
COOPERATIVA AGRICOLA
BG
22/04/1994
12
290
FCCGCR48E07L388G
FACCHINETTI GIANCARLO
BG
22/04/1994
14
359
00218310167
LATTERIA SOCIALE DI CALVENZANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
BG
22/04/1994
16
416
00429950165
ZANETTI S.P.A.
BG
22/04/1994
17
140
00842710170
AMBROSI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA
BS
23/05/1994
18
173
00545000176
CASEARIA BRESCIANA CA.BRE – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
BS
23/05/1994
19
176
00297810178
CASEIFICI ZANI F.LLI S.P.A.
BS
23/05/1994
20
22
23
27
28
29
30
31
178
175
162
202
206
208
217
220
02000560173
01559240179
01885270171
01962760987
01581660170
01164870170
00303600175
00291670172
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
23/05/1994
23/05/1994
23/05/1994
23/05/1994
23/05/1994
23/05/1994
23/05/1994
23/05/1994
32
33
223
280
00293900171
00948550173
CASEIFICIO BAGNOLESE DI BOLDINI ANDREA & C. S.N.C.
CASEIFICIO CAMPIOTTI & C. S.N.C.
CAS. DI ALFIANELLO EREDI G. BONETTA S.N.C. DI C. BONETTA & C.
CASEIFICIO ROSSINI S.R.L.
CASEIFICIO SAN CARLO S.R.L.
CASEIFICIO SCALA GIOVANNI BATTISTA S.R.L.
CASEIFICIO SOCIALE GARDALATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI CASEIFICIO SOCIALE RINASCENTE COOPERATIVA AGRICOLA A MUTUALITÀ PREVALENTE
CASEIFICIO SPINELLI F.LLI S.R.L.
CASEIFICIO S. ANTONIO DI BOLDINI E GALUPPINI S.A.S.
BS
BS
23/05/1994
23/05/1994
Ragione Sociale
PR.
Data
riconoscimento
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Albo
Regione
Matr.
AGEA
CUAA
34
226
35
233
36
37
Y
– 1310 –
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Data
riconoscimento
Ragione Sociale
PR.
01008050179
CASEIFICIO VILLA S.R.L.
BS
23/05/1994
01785790179
CISSVA CASEIFICIO SOCIALE DI VALLE CAMONICA E SEBINO SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA
BS
23/05/1994
244
00296600174
CONSORZIO PRODUTTORI LATTE ALIMENTARE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
BS
23/05/1994
260
00296480171
COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE COO. PRO. LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
BS
23/05/1994
38
261
00312150170
COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE INDENNE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA S.C.R.L.
BS
23/05/1994
39
232
02949240176
C.I.P.A.B. CONS. INTERAZ. PROD. AGR. BRESCIANI
BS
23/05/1994
40
285
00860650175
DALLA BONA S.P.A.
BS
23/05/1994
41
2904
01494510173
FORESTI S.P.A.
BS
23/05/1994
42
380
00298020173
INDUSTRIA AGRICOLA CASEARIA MEDEGHINI S.A.S.
BS
29/06/1994
45
401
00292080173
SOLAT SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
BS
23/05/1994
48
160
01206380139
CARNINI S.P.A.
CO
01/06/1994
51
252
01315520138
LECCOLATTE S.C.A.R.L.
LC
01/06/1994
52
254
01279580136
COOPERATIVA AGRICOLA VALSASSINESE PRODUTTORI LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
LC
01/06/1994
53
288
00360500136
EMILIO MAURI S.P.A.
LC
01/06/1994
56
299
00813770195
GRANALANG S.R.L.
CR
24/05/1994
58
366
00108110198
LATTERIA SORESINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
CR
24/05/1994
59
388
00838140192
PADANIA ALIMENTI S.R.L.
CR
24/05/1994
60
400
00114170194
PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (P.L.
A.C.)
CR
24/05/1994
65
181
01477550204
CASEIFICIO CANTARELLI RAG. GIUSEPPE S.R.L.
MN
25/05/1994
66
157
00432040202
CANTARELLI S.P.A.
MN
25/05/1994
70
184
00151730207
CASEIFICIO CROCE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
31/05/1994
71
185
00154410203
CASEIFICIO COOPERATIVO PIRONDA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
25/05/1994
73
188
00157220203
CASEIFICIO EUROPEO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
25/05/1994
74
190
00151740206
CASEIFICIO FRIZZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
25/05/1994
78
372
00141780205
LATTERIA AGRICOLA MOGLIESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
MN
25/05/1994
81
410
00151450202
CASEIFICIO SAN DONATO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
31/05/1994
83
282
00141230201
CASEIFICIO SOCIALE S. SILVESTRO S.P.A.
MN
26/05/1994
87
242
00157100207
CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE «VIRGILIO» SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
25/05/1994
94
371
00152080206
LATTERIA AGRICOLA DEL PO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
31/05/1994
95
316
00156120206
LATTERIA AGRICOLA PONTEVENTUNO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
26/05/1994
31/05/1994
97
317
00151120201
LATTERIA AGRICOLA DI MARMIROLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
100
322
00154360200
LATTERIA AGRICOLA PRIMAVERA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
25/05/1994
101
103
104
105
106
107
108
109
110
113
117
121
122
123
124
125
126
127
129
130
131
134
319
325
313
327
398
328
329
332
333
334
337
350
351
352
355
356
357
408
368
310
312
385
00154570204
00141680207
00155740202
00154290209
00428560205
00156630204
00152190203
00154880207
00153370200
00154670202
00141170209
00153890207
00157150202
00278450200
00157230202
00141980201
00152760203
00140970203
00141900209
00152010203
00252710207
00141660209
LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA S. FIORENTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA S. PIETRO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA VENERA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE CARLO POMA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A R.L.
LATTERIA CASATICESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA COOPERATIVA GOITESE SOC. COOP. A R.L.
LATTERIA COOPERATIVA SAN SEBASTIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA SAN GIUSEPPE SCARL
LATTERIA PADANA DI BORGOFORTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE GONFO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE ITALIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA.
LATTERIA SOCIALE DI MANTOVA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE PENNELLO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE ROCCHETTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE ROVERBELLA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE SAN LAZZARO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA VÒ GRANDE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA ARRIVABENE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA AGRICOLA MARZETTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
NUOVO CASEIFICIO ANDREASI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
26/05/1994
25/05/1994
25/05/1994
29/06/1994
31/05/1994
29/06/1994
31/05/1994
29/06/1994
29/06/1994
31/05/1994
25/05/1994
29/06/1994
29/06/1994
29/06/1994
29/06/1994
25/05/1994
26/05/1994
25/05/1994
31/05/1994
25/05/1994
31/05/1994
29/06/1994
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1311 –
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Albo
Regione
Matr.
AGEA
CUAA
135
407
00830690194
STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.
MN
31/05/1994
137
413
01201090204
INDUSTRIA CASEARIA BASSI DI BASSI VINCENZO & C. S.A.S.
MN
25/05/1994
138
278
05077920964
142
163
CPPFNC50M26A717D
143
187
04552490155
CASEIFICIO DEL CIGNO S.P.A.
MI
29/06/1994
144
169
10743320151
CASEIFICIO MOR STABILINI S.N.C. DI MOR STABILINI CARLO & C.
LO
29/06/1994
145
170
07993230155
CASEIFICIO PAPETTI S.N.C. DI MARCELLO PAPETTI & C.
MI
29/06/1994
146
204
07881260157
CASEIFICIO SALARIS DI SALARIS ROBERTO, MARCO, FRANCESCA & C. S.N.C.
MB
29/06/1994
148
229
04562160152
CASEIFICIO ZUCCHELLI S.P.A.
LO
29/06/1994
150
247
00694230152
CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MAGENTA S.R.L.
MI
29/04/1994
151
248
00834840159
CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DI MILANO
MI
29/06/1994
153
264
00818130155
SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOC. AGR. COOPERATIVA
MI
29/06/1994
155
266
03665380154
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA LAUDENSE S.P.A.
LO
29/06/1994
157
270
04653590150
COOPERATIVA LATTE MELZESE SOC. COOP. AGRICOLA
MI
29/06/1994
160
257
00870280153
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA LATTE ABBIATENSE
MI
29/06/1994
161
286
02256660156
CASEIFICIO DEDÈ ALBERTO S.N.C.
LO
29/06/1994
162
294
01425280151
GELMINI CARLO S.R.L.
MI
29/06/1994
163
302
04431290156
INDUSTRIA CASEARIA RAIMONDI SAN TOMMASO S.P.A.
LO
29/06/1994
168
406
01633850159
STELLA BIANCA S.P.A.
LO
29/06/1994
173
239
00080670144
CONSORZIO LATTERIE E AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE VALTELLINA E VALLI
ALPINE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN BREVE ANCHE COLAVEV SOC. COOP.
AGRICOLA
SO
29/06/1994
176
346
00050560143
LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
SO
29/06/1994
177
354
00057500142
LATTERIA SOCIALE COOP A R.L. MONTE PALABIONE
SO
29/06/1994
179
364
00071150148
LATTERIA SOCIALE VALTELLINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
SO
29/06/1994
180
255
01872170129
SOCIETÀ COOPERATIVA AGROCASEARIA
MI
29/06/1994
181
292
01318810122
FATTORIE RIUNITE VALCERESIO COOP. S.R.L.
VA
29/06/1994
183
168
00640580163
CASEIFICIO GIOVANNI INVERNIZZI S.R.L.
BG
22/04/1998
187
216
00283810174
CASEIFICIO SOCIALE DI MONTIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA
BS
23/05/1994
188
215
00272610171
CASEIFICIO SOCIALE DI CARPENEDOLO SOC. COOP. AGRICOLA
BS
23/05/1994
189
194
03076020175
CASEIFICIO LA FATTORIA S.R.L.
BS
23/05/1994
190
149
00840610190
BRANDAZZI MARIO S.R.L.
CR
24/05/1994
193
340
00203250196
LATTERIA SOCIALE CA’ DE STEFANI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
CR
24/05/1994
194
409
00277700191
LATTERIA PIZZIGHETTONESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
CR
24/05/1994
195
321
00348060195
LATTERIA AGRICOLA FIAMENA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
CR
24/05/1994
198
295
06685910157
GENNARO AURICCHIO S.P.A.
CR
24/05/1994
199
389
00114040199
POZZALI FRATELLI S.R.L.
MI
24/05/1994
200
402
00113310197
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA AGRICOLTORI RIUNITI CREMONESI MANTOVANI
– A.R.CRE.MAN
CR
24/05/1994
202
358
00154350201
LATTERIA SOCIALE S. ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
25/05/1994
203
324
00154270201
LATTERIA AGRICOLA SANTA MARGHERITA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
12/05/1994
208
336
00478020209
LATTERIA LA SPERANZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
25/05/1994
212
221
00150070209
CASEIFICIO S. MARIA FORMIGADA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
26/05/1994
214
220
221
224
226
229
230
233
234
376
234
296
297
362
274
344
272
276
00154340202
01666450208
01334550066
00182520189
83002010144
00217000124
00231920166
00669540163
01755150164
MN
MN
MI
PV
SO
VA
BG
BG
BG
26/05/1994
01/08/1994
29/06/1994
05/07/1994
29/06/1994
29/06/1994
11/10/1994
11/10/1994
11/10/1994
239
242
245
246
248
249
250
353
251
167
269
150
218
209
00305810160
00604050161
02398640983
01507620175
01600140980
00694230178
01758360174
LATTERIA S. VALENTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
CONSORZIO MANTOVANO PRODUTTORI LATTE
GIANI LEONE & C. S.R.L.
GIOVANNI COLOMBO S.P.A.
LATTERIA SOCIALE BORMIO SCARL
COOP. AGRICOLA LATTE VARESE
LATTERIA SOCIALE DI BRANZI CASEARIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
COOPERATIVA AGRICOLA ALTA VALLE SERIANA «DE BENI FORTUNATO» SOCIETÀ
AGRICOLA COOPERATIVA
LATTERIA SOCIALE MONTANA DI SCALVE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA S. ANTONIO IN VAL TALEGGIO
CASEIFICIO GERVASINA S.N.C DEI FRATELLI PRESTINI
ALPE DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA S.C. A R.L.
BRESCIALAT S.P.A.
CASEIFICIO SOCIALE GIARDINO SOC. COOP. AGRICOLA
CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
BG
BG
BS
BS
MN
BS
BS
04/11/1994
13/12/1994
23/05/1994
11/10/1994
11/10/1994
11/10/1994
11/10/1994
Ragione Sociale
PR.
Data
riconoscimento
DITTA ANGELO CROCE S.N.C. DI ANTONIO CROCE & C.
LO
29/06/1994
CAS BATTIPAGLIA DI CAPPETTA FRANCESCO
MB
29/06/1994
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1312 –
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Albo
Regione
Matr.
AGEA
CUAA
251
370
00291780179
CASEIFICIO LAIT – SOC. COOP. AGRICOLA
BS
18/10/1994
252
387
00297610172
P.A.D. PRODUTTORI AGRICOLI DESENZANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
BS
20/10/1994
253
395
01274040177
SAN VITALE DI PELLEGRINI GEROLAMO & C. S.A.S.
BS
09/11/1994
254
390
00444500177
COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEL COMUNE DI BRESCIA SCRL
BS
17/11/1994
255
343
00340790138
LATTERIA SOCIALE DI BELLAGIO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
CO
11/10/1994
259
207
01041580190
CASEIFICIO SANGIOVANNI S.R.L.
CR
24/05/1994
261
417
00359350196
ZUVADELLI MICHELE E FLAVIO S.N.C.
CR
07/09/1995
262
399
00107570194
LATTERIA DI CASALBUTTANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
CR
11/10/1994
264
183
00406830190
CASEIFICIO CONTE AJMO S.N.C. DI FRANZONI GIOVANNI & C.
CR
11/10/1994
266
141
01036820197
ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO S.R.L.
CR
11/10/1994
269
219
00154620207
CASEIFICIO SOCIALE LA MOTTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
25/05/1994
272
349
00153050208
LATTERIA SOCIALE FIENILI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
11/10/1994
273
396
00460330202
SAVIOLA S.P.A.
MN
11/10/1994
275
155
01498240207
CACCIALUPI MEDARDO E MIRCO S.N.C.
MN
04/11/1994
276
142
00372890202
APLAM COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE ALTO MANTOVANO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
BS
04/11/1994
278
212
00153950209
CASEIFICIO CARAMASCHE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
17/11/1994
279
314
00141820209
LATTERIA AGRICOLA BEGOZZO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
17/11/1994
280
318
00153040209
LATTERIA AGRICOLA DI POLESINE MANTOVANA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
MN
17/11/1994
282
245
07324610158
CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DEL LODIGIANO
LO
11/10/1994
285
309
02535530154
LAT-BRI LATTICINI BRIANZA S.P.A.
MB
11/10/1994
289
143
03170200962
ARIOLI ACHILLE S.R.L.
MI
17/11/1994
291
228
03829290968
F.LLI VISCONTI S.A.S. DI VISCONTI PIER SAVINO & C.
LO
23/11/1994
305
383
00218900124
NORDEN S.A.S. DI BANDINI MARIA
VA
11/10/1994
308
314
321
322
323
391
214
180
307
377
02348960168
00853300176
03243800178
02217230131
00158270207
BG
BS
BS
CO
MN
15/03/1995
12/04/1995
04/09/1996
06/02/1996
26/03/1996
325
2739
86000890151
MI
30/04/1996
333
337
345
346
347
348
360
362
2746
3102
3055
3103
3053
198
205
3516
02296020130
01804550208
01142150190
01142140191
01836460202
02582940165
03447190962
01156790196
CO
MN
BG
BG
MN
BG
MI
BG
17/04/1997
03/07/1997
26/11/1997
23/12/1997
24/12/1997
23/01/1998
07/09/1998
11/09/1998
366
367
371
375
378
380
381
382
389
401
407
4105
4097
3874
3855
4080
4098
4095
4099
4138
5678
7177
08341470154
01181920198
02708950163
03506730179
02066800984
01874460205
01187220197
01896650205
02102150980
02130620988
00726230147
MI
CR
BG
BS
BS
MN
CR
MN
BS
BS
SO
31/03/1999
31/03/1999
29/07/1999
19/10/1999
25/11/1999
17/12/1999
03/02/2000
28/02/2000
16/05/2000
10/05/2001
13/05/2002
409
410
412
413
414
417
418
7185
7246
7260
7262
7416
7453
7588
02898140161
01563610136
92520600153
03562330179
02785890134
03083680169
02525990988
RUGGERO VILLA S.R.L.
CASEIFICIO SOCIALE DI BAGOLINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
CASEIFICIO BOLDINI G.B. S.P.A.
LARIANA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA MAGAZZINI EMILIANI STAGIONATURA FORMAGGI
COOPERATIVA AGRICOLA SAN ROCCO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA PER AZIONI BREVEMENTE «COOPERATIVA SAN ROCCO S.C.A.P.A.»
COMOLATTE S.C.A.P.A.
CASEARIA S. ANTONIO S.R.L.
COOPERATIVA LATTE PADANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
LEONESSA SOC. AGRICOLA COOP. A R.L.
CASEARIA GENTILE S.R.L.
CASEIFICIO F.LLI PALENI S.N.C. DI PALENI FABRIZIO & C.
CASEIFICIO SALERNITANO S.P.A.
COOP. PADANIA LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOP. A R.L. (BREVEMENTE CO.PA.LAT.
SOC. AGR. COOP. A R.L.)
S.P.A. ACQUISTAPACE
LATTE CREMONA SOC AGRICOLA COOPERATIVA
CASEIFICIO PALENI S.R.L.
LATTE BRESCIA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
ALPE MONTE GUGLIELMO SOCIETÀ COOPERATIVA
MANTOVA LATTE PIÙ SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
COOP. PRODUTTORI LATTE TIPICO 1
FUTURALAT SCRL
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CAMUNA LATTE
CISSVA COMMERCIALE S.R.L.
AZIENDA AGRICOLA CASCINA MARGHERITA SOCIETÀ SEMPLICE DEI FRATELLI PEDRANZINI
CASERA MONACI S.R.L.
INVERNIZZI DANIELE & C. S.N.C.
ASS. PROD. LATTE BOVINO P. PADANA
COOPERATIVA VAL PALOT SOC. COOPERATIVA A R.L.
CONSORZIO PRODUTTORI VALLE INTELVI
BUON LATTE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A R.L.
MONTE MUFFETTO SOC. COOP. A RESP. LIMIT.
BG
LC
BS
BS
CO
BG
BS
27/03/2003
07/11/2003
27/11/2003
01/12/2003
02/03/2004
15/03/2004
04/08/2004
Ragione Sociale
PR.
Data
riconoscimento
Y
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Albo
Regione
Matr.
AGEA
CUAA
421
7748
02872290131
424
7816
03261990166
426
4082
428
430
– 1313 –
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
PR.
Data
riconoscimento
FATTORIA SCALDASOLE S.R.L.
CO
19/07/2005
CASEIFICIO MONACI S.R.L.
BG
14/02/2006
02719450161
COOPERATIVA AGRICOLA MONTI E LAGHI – SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
BG
26/06/2006
7863
02170800201
LATTERIA NUOVA S CARLO SOCIETA AGRICOLA COOP. VA
MN
22/12/2006
7878
01751800127
NEGRI S.R.L.
VA
31/01/2007
432
7882
01395630195
PRIMA S.R.L.
CR
20/02/2007
434
3414
12414020151
ITALATTE S.P.A.
MI
14/03/2007
435
7923
02915130989
AGRILATTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
BS
24/10/2007
436
7925
01990840983
BRESCIANGRANA S.R.L.
BS
06/11/2007
437
7790
01931660185
CASEARIA MEROLA S.R.L.
MI
12/11/2007
439
7956
03497860159
FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA CASEARIA S.P.A.
MI
02/04/2008
440
7957
03429940160
CASEARIA FANTICINI S.R.L.
BG
11/04/2008
441
8000
12783200152
LABUAQ S.R.L. – LATTE BUFALINO ALTA QUALITÀ
CR
01/04/2009
442
8002
06332730966
AL. CI.SA. S.R.L.
MI
01/04/2009
443
3394
83002390140
LATTERIA DI LIVIGNO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
SO
01/05/2009
444
8017
3091710982
CASEIFICIO FERRETTI S.R.L.
BS
01/05/2009
445
8029
01992080174
MEDEGHINI S.P.A.
BS
15/06/2009
446
8035
030009950985
CASEIFICIO LA FATTORIA DI ZANI LUCIANO & C. S.N.C.
BS
01/08/2009
447
8034
02086030182
ALIMENTARE CERTOSA S.R.L.
MI
01/08/2009
448
8037
03201810136
CONSORZIO PRODUTTORI TRIANGOLO LARIANO
CO
01/09/2009
449
2897
00209310192
450
8054
NDRRND66M20D142W
451
8053
03135240988
LATTE SÌ SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
BS
01/01/2010
452
8070
02280760204
COOPERATIVA ZOOTECNICA MANTOVANA – COZOMAN SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
MN
01/04/2010
[BUR20100124]
Ragione Sociale
TOMASONI F.LLI S.N.C. DI TOMASONI OTTORINO & C.
BS
01/12/2009
ANDREINI ORLANDO
LO
01/02/2010
[4.3.0]
D.d.u.o. 12 marzo 2010 - n. 2379
Integrazione al decreto n. 10888/2009 e approvazione della
graduatoria per la concessione dei contributi per la programmazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del
patrimonio enogastronomico lombardo (art. 12, l.r.
n. 31/2008) – Anno 2010
LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E SUSSIDIARIETÀ
Visto l’art. 12 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale», che sostituisce l’art. 9 della l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000;
Vista la d.g.r. del 6 agosto 2008 n. 8/7946 con la quale sono
stati approvati i criteri per la concessione di contributi per la
promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo;
Visto il d.d.u.o. del 26 ottobre 2009 n. 10888 «Approvazione
bando relativo alle modalità per la concessione di contributi volti
alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agricoli e del
patrimonio enogastronomico lombardo (art. 12 della l.r.
n. 31/2008)» per l’anno 2010, con la quale si stabiliscono, oltre
alla spesa presunta di C 1.300.000,00, i seguenti criteri:
1. individuare in C 50.000,00 il contributo massimo attribuibile per ogni beneficiario singolo;
2. modulare la quota di contributo regionale sulla spesa ammessa cosı̀ come di seguito indicato:
– 40% per i progetti che hanno conseguito almeno 70 punti;
– 30% per i progetti che hanno conseguito da 60 a 69 punti
compresi;
– 25% per i progetti che hanno conseguito da 55 a 59 punti
compresi;
Preso atto che il dirigente Struttura Promozione dei Prodotti
Agroalimentari riferisce che:
• i funzionari incaricati hanno compiuto gli accertamenti istruttori su tutte le n. 62 domande presentate, sulla base dei criteri del sopraccitato d.d.u.o. n. 10888/2009, come dai verbali di
istruttoria acquisiti agli atti della Struttura medesima, cosı̀ come
riportato nell’allegato A;
• le domande ammissibili e finanziabili risultano essere n. 37,
ordinate in una graduatoria per punteggio di priorità decrescente, cosı̀ come riportato nell’allegato B;
• si precisa che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, Consorzio per la tutela del formaggio Grana
Padano, Consorzio tutela Taleggio e Consorzio per la tutela Valcalepio, pur avendone i requisiti, hanno rinunciato espressamente (come da richiesta agli atti) al contributo di cui al presente
atto, optando, come previsto dall’articolo 3.1 del bando («Non
sono ammissibili progetti da parte di chi ha presentato domanda
di contributo sui bandi regionali, per lo stesso anno di riferimento, anche sulla Misura 133» – Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità – o per la tipologia
di intervento di cui al punto 4, lettera c) – «Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici» – della Misura 313 «Incentivazione di attività turistiche» del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 – Regolamento CEE n. 1698/2005. In tal caso il soggetto in fase di istruttoria deve optare per una delle due domande
presentate») per la Misura del P.S.R. n. 133;
• le domande non finanziabili, in quanto hanno ottenuto un
punteggio inferiore a 55 punti (come stabilito dall’art. 7.2 del
bando che recita: «Non verranno finanziate domande che non
raggiungano un punteggio di almeno 55 punti») o che hanno
richiesto un contributo inferiore a C 5.000 (come previsto dall’art. 4 del bando che stabilisce che «il contributo regionale non
potrà, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro per ciascuna
domanda sia in fase di istruttoria sia in fase di rendicontazione»), risultano essere n. 19, come indicato nell’allegato C;
• le domande non ammissibili, in quanto presentate al Protocollo regionale in data successiva rispetto alla scadenza di cui al
punto 11 del bando, risultano essere n. 3, di cui n. 2 giunte fuori
termine ed una non ammissibile in quanto non rientrante ai sensi della d.g.r. n. 7946/2008, cosı̀ come indicato nell’allegato D;
Precisato che l’importo complessivo per il finanziamento delle
domande ammissibili ammonta a C 1.383.848,00;
Ritenuto pertanto di integrare, in base alla disponibilità finanziaria e alle risultanze delle istruttorie sopraindicate per la
concessione dei contributi in oggetto, l’ammontare della spesa
di C 1.300.000,00, di cui al d.d.u.o. n. 10888/2009, di ulteriori
C 83.848,00;
Considerato pertanto, sulla base del presente provvedimento e
della documentazione agli atti d’ufficio, il dirigente competente
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1314 –
è autorizzato ad assumere nel corso dell’esercizio finanziario
2010 gli atti d’impegno e di liquidazione per i progetti conclusi
e per l’acconto del 70% del contributo, nei limiti della disponibilità di bilancio, per coloro che presentano apposita polizza fidejussoria di pari importo a favore della Regione Lombardia;
Ritenuto quindi di approvare le graduatorie definitive di cui
agli allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente decreto, relativi alle graduatorie per la
concessione dei contributi per la programmazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico
lombardo (art. 12 della l.r. n. 31/2008) per l’anno 2010;
Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
1. Di integrare, in base alla disponibilità finanziaria e alle risultanze delle istruttorie sopraindicate per la concessione dei contributi in oggetto, la spesa presunta di C 1.300.000,00, di cui al
d.d.u.o. n. 10888/2009, di ulteriori C 83.848,00.
2. Di approvare le graduatorie definitive di cui agli allegati A,
B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto, relativi alle graduatorie per la concessione dei
contributi per la programmazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo per l’anno 2010.
3. Di dare atto che l’importo di C 83.848,00 trova la disponibilità finanziaria sul cap. 5775 UPB 3.7.1.2.34 del bilancio 2010.
4. Di demandare a provvedimenti del dirigente dell’U.O. Sistemi Informativi, Promozione e Sussidiarietà l’assunzione di atti
di impegno e liquidazione, che dovranno realizzarsi entro l’esercizio finanziario in corso, per i contributi dei progetti conclusi e
per l’acconto del 70% del contributo, nei limiti della disponibilità
di bilancio, per coloro che presentano apposita polizza fidejussoria di pari importo a favore della Regione Lombardia.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione
Lombardia.
La dirigente:
Giuliana Cornelio
——— • ———
L.r. 31/2008 art. 12 – PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE – ANNO 2010
ALLEGATO A: ELENCO DEI RICHIEDENTI (in ordine alfabetico)
N.
Denominazione richiedenti
Indirizzo
Città
Casteggio (PV)
CAP
1 Agribio
Via Torino, 17
27045
2 Agripromo Bergamo s.r.l.
Via Borgo Palazzo 128
Bergamo
24125
3 Aop Unolombardia
Via Cechov, 1
San Giuliano Milanese (MI)
20098
4 Associazione Cordon Bleu
Via Dei Cappuccini 13
Bergamo
24121
5 Associazione Cuochi Valtellina e Valchiavenna
Via Pietro Pedranzini, 21
Bormio (SO)
23032
6 Associazione Frutticoltori ed Agricoltori di Valle Brembana
Viale Vittorio Veneto 2
Moio de’ Calvi (BG)
24010
7 Associazione Quarta Coordinata
Via Ungaretti
San Giuliano Milanese (MI)
20098
8 Associazione More Maiorum
Via Trento, 18
Sondrio
23100
9 Associazione Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese
Piazza Vittorio Veneto, 24
Broni (PV)
27043
10 Associazione Ricercatori Tartufi «trifulin mantuan»
Via Barbi c/o Museo del Tartufo
Bonizzo di Borgofranco sul Po (MN)
46020
11 Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani
Largo Pradella, 1
Mantova
46100
12 Associazione Strada del Gusto Cremonese
Corso Vittorio Emanuele, 17
Cremona
26100
13 Associazione Strada del Riso e dei Risotti Mantovani
Piazza Sordello, 43
Mantova
46100
14 Associazione Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio
Via Bergamo, 10
San Paolo d’Argon (BG)
24060
15 Associazione Strada del Vino Franciacorta
Via Giuseppe Verdi, 53
Erbusco (BS)
25030
16 Assofloro Lombardia
Viale Raimondi, 54
Vertemate con Minoprio (CO)
22070
17 Cantina Cooperativa Villa di Tirano e Bianzone s.c.a.r.l.
Via Campagna, 17
Villa di Tirano (SO)
23030
18 Cantine della Valtenesi e della Lugana
Via Pergola, 21
Moniga del Garda (BS)
25080
19 Casearia Bresciana CA.BRE
Località Cabre 10 fraz. Cadignano
Verolanuova (BS)
25028
25038
20 Circolo Enogastronomico Lombardo «la Franciacorta»
Via Del Colle, 27
Rovato (BS)
21 Cissva Caseificio Sociale di Valle Camonica e del Sebino
Via Briscioli, 40
Capo di Ponte (BS)
25044
22 Consorzio AB Commercio Carni
Via Brenta 1/a
Bagnolo Mella (BS)
25021
23 Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi Terre d’Acqua
Largo Porta Pradella, 1
Mantova
46100
24 Consorzio Agrituristico Terre d’Acqua
Viale Coni Zugna 58
Milano
20144
25 Consorzio di Tutela del Salame di Varzi
Piazza Umberto I, 1
Varzi (PV)
27057
26 Consorzio Export Confagricoltura Lombarda
Viale Isonzo 27
Milano
20135
27 Consorzio Export 3p.it
Via Ruggera, 44
Pegognana (MN)
46020
28 Consorzio Melone Mantovano
Piazza Sordello 43
Mantova
29
30
31
32
33
34
Consorzio
Consorzio
Consorzio
Consorzio
Consorzio
Consorzio
Pavia Export
per la Tutela
per la Tutela
per la Tutela
per la Tutela
per la Tutela
35
36
37
38
39
Consorzio
Consorzio
Consorzio
Consorzio
Consorzio
per la Tutela del Franciacorta
Provinciale Tutela Vini Mantovani
Tutela Mele di Valtellina
Tutela Taleggio
Tutela Lugana d.o.c.
Via Regina Adelaide, 11
Pavia
Via Bormio 26
Sondrio
Via Andrea Costa 5/c
Novara
Via Trieste 66
Sondrio
Via Collodi 4
Luino (VA)
Via XXIV Giugno, 8 – San Martino della Desenzano del Garda (BS)
Battaglia
Via G. Verdi, 53
Erbusco (BS)
Via P.F. Calvi, 28
Mantova
Via Roma 54
Tovo S. Agata (SO)
Via Roggia Vignola 9
Treviglio (BG)
Viale Marconi, 2
Sirmione (BS)
dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto
del Formaggio Gorgonzola dop
del Nome Bresaola della Valtellina
della Formaggella del Luinese
del Formaggio Grana Padano
46100
27100
23100
28100
23100
21016
25015
25030
46100
23030
24047
25019
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
N.
Denominazione richiedenti
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1315 –
Indirizzo
Città
CAP
40 Consorzio Tutela Moscato di Scanzo
Via Abadia, 33/a
Scanzorosciate (BG)
24020
41 Consorzio Tutela Valcalepio
Via Bergamo, 10
San Paolo d’Argon (BG)
24060
42 Consorzio Volontario Vino d.o.c. San Colombano
Via Ricetto – Castello Belgioioso
San Colombano al Lambro (MI)
20078
43 Donne in Campo Lombardia
Piazza Caiazzo 3
Milano
20124
44 E-Mo
Via Pavese,35
Rozzano (MI)
20089
45 Ente Vini Bresciani
Viale Della Bornata, 110
Brescia
25123
46 Farina Tipica del Lago di Garda
Via Garibaldi 14
Bedizzole (BS)
25081
47 Fondazione Minoprio
Viale Raimondi 54
Vertemate con Minoprio (CO)
22070
Milano
20136
48 Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell’Agricoltura Periurba- Via Col Moschin 10
na (ISTVAP)
49 Latteria Sociale Mantova Soc. Coop. Agricola.
Via Fratelli Kennedy, n. 48
Porto Mantovano (MN)
46047
50 Latteria Sociale Valtellina Soc. Coop. Agricola
Via Stelvio 139
Delebio (SO)
23014
51 Latteria Turnaria di Tignale Soc. Coop. Agricola
Via Manzoni, 1
Tignale (BS)
25080
52 Latteria Soresina – Soc. Coop. Agricola
Via Dei Mille, 13/17
Soresina (CR)
26015
53 La Versa S.p.A.
Via F. Crispi, 15
Santa Maria la Versa (PV)
27047
54 Movimento Turismo del Vino Lombardo
Via Domenichino, 12
Milano
20149
55 Pegaso Confraternita del Salame di Varzi
Loc. Casa Minchino
Ponte Nizza (PV)
27050
56 Soc Coop Agricola San Antonio in Valle Taleggio
Via Roma 23 – c/o Casa Comunale
Taleggio (BG)
24010
57 Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Via Porto Vecchio, 34
Desenzano del Garda (BS)
25015
58 Strada del Vino Colli dei Longobardi
Viale Bornata, n. 65
Brescia
25123
59 Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina
Via Piazzi, 23
Sondrio
23100
60 Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani
Via Ricetto, 3 Ala Est – Castello Belgioioso San Colombano al Lambro (MI)
20078
61 Torrevilla Viticoltori Associati
Via Emilia, 4
Torrazza Coste (PV)
27050
62 Vignaioli Bergamaschi Soc. Coop. Agricola
Via Bergamo, 10
San Paolo d’Argon (BG)
24060
L.r. 31/2008 art. 12 – PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE – ANNO 2010
ALLEGATO B: GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI
N.
Denominazione richiedenti
1
–
–
–
–
2
3
Importo
richiesto
A
Importo
ammissibile
A
%
Contributo
% Produzione
lombarda
Contributo
concesso
A
80
267.900,00
267.900,00
40
100
107.160,00
AOP Unolombardia
79
120.100,00
120.100,00
40
100
48.040,00
Consorzio per la Tutela del Nome Bresaola della Valtellina
78
200.000,00
200.000,00
40
100
50.000,00
4
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
75
124.000,00
124.000,00
40
100
49.600,00
5
6
Cantine della Valtenesi e della Lugana
– Consorzio per la tutela della Formaggella del Luinese
(Capofila A.T.I.)
– Cooperativa Agricola latte Varese
– Consorzio Salame Prealpino Varesino
– Associazione Viticoltori Varesini «Vi.Va»
– Associazione Asparagi di Cantello
Consorzio per la Tutela del Franciacorta
Strada del Vino Colli dei Longobardi
– Consorzio Pavia Export (Capofila A.T.I.)
– Consorzio Tuttitaliafood
Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani
Consorzio Volontario Vino d.o.c. San Colombano
Associazione Strada del Gusto Cremonese
Associazione Strada del Vino Franciacorta
Assofloro Lombardia
Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola dop
Latteria Soresina – Soc. Coop. Agricola
Movimento Turismo del Vino lombardo
Consorzio Export 3p.it
Consorzio Provinciale Tutela Vini Mantovani
Consorzio tutela Moscato di Scanzo
Consorzio di Tutela del Salame di Varzi
Consorzio Tutela Lugana d.o.c.
74
73
125.000,00
200.000,00
125.000,00
200.000,00
40
40
100
100
50.000,00
80.000,00
72
72
69
190.000,00
22.400,00
228.000,00
190.000,00
22.400,00
183.500,00
40
40
30
100
100
100
50.000,00
8.960,00
55.050,00
69
68
67
66
66
64
64
64
62
62
62
60
60
126.400,00
69.000,00
138.000,00
48.200,00
190.000,00
1.000.000,00
240.000,00
175.000,00
150.000,00
90.000,00
50.500,00
50.000,00
240.000,00
126.400,00
69.000,00
138.000,00
48.200,00
190.000,00
1.000.000,00
230.000,00
175.000,00
70.000,00
90.000,00
50.500,00
50.000,00
240.000,00
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
100
100
100
100
80
40
100
100
75
100
100
100
80
37.920,00
20.700,00
41.400,00
14.460,00
45.600,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
15.750,00
27.000,00
15.150,00
15.000,00
50.000,00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ente Vini Bresciani (Capofila A.T.I.)
Consorzio Per la Tutela dei Vini Botticini Doc
Consorzio per la Tutela dei Vini Capriano del Colle Doc
Consorzio per la Tutela dei Vini Garda Classico Doc
Punti
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
N.
Denominazione richiedenti
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1316 –
Punti
60
Importo
richiesto
A
Importo
ammissibile
A
130.000,00
130.000,00
%
Contributo
% Produzione
lombarda
30
100
Contributo
concesso
A
23
Consorzio tutela Mele di Valtellina
24
La Versa S.p.A.
60
405.000,00
355.000,00
30
100
50.000,00
25
Fondazione Minoprio
59
185.500,00
185.500,00
25
100
46.375,00
26
Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina
59
47.000,00
47.000,00
25
100
11.750,00
27
Donne in Campo in Lombardia
59
45.000,00
45.000,00
25
100
11.250,00
28
Associazione Strada del Riso e dei Risotti Mantovani
58
78.000,00
78.000,00
25
100
19.500,00
29
Associazione Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese
58
90.000,00
90.000,00
25
100
22.500,00
30
Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi Terre d’Acqua
58
164.932,00
164.932,00
25
100
41.233,00
31
Latteria Sociale Mantova Soc. Coop. Agricola
58
117.000,00
72.000,00
25
100
18.000,00
32
Latteria Sociale Valtellina Soc. Coop. Agricola
58
150.000,00
150.000,00
25
100
37.500,00
33
Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani
58
175.000,00
175.000,00
25
100
43.750,00
34
Casearia Bresciana CA.BRE
58
190.000,00
190.000,00
25
100
47.500,00
35
Consorzio AB Commercio Carni
56
150.000,00
90.000,00
25
100
22.500,00
36
Associazione Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio
55
107.000,00
107.000,00
25
100
26.750,00
37
Consorzio Export Confagricoltura Lombarda
55
70.800,00
57.800,00
25
100
14.450,00
TOTALE
39.000,00
1.383.848,00
L.r. 31/2008 art. 12 – PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE – ANNO 2010
ALLEGATO C: GRADUATORIA DOMANDE NON FINANZIABILI
CONTRIBUTO INFERIORE A A 5.000
N.
1
Denominazione richiedenti
Soc. Coop. Agricola San Antonio in Valle Taleggio
Punti
56
Importo
richiesto
A
Importo
ammissibile
A
15.000,00
8.600,00
%
Contributo
% Produzione
lombarda
25
100
Contributo
concesso
A
2.150,00
Domande con punteggio inferiore al minimo richiesto dal bando (inferiore a 55 punti)
N.
Denominazione richiedenti
Punti
Importo richiesto
A
Importo ammissibile
A
45.200,00
2
Associazione Cuochi Valtellina e Valchiavenna
53
45.200,00
3
CISSVA Caseificio Sociale di Valcamonica e del Sebino
52
50.000,00
35.000,00
4
Vignaioli Bergamaschi S.C.A.
52
157.000,00
104.000,00
5
Agripromo Bergamo s.r.l.
50
182.000,00
182.000,00
6
Cantina Cooperativa Villa di Tirano e Bianzone s.c.a.r.l.
50
33.700,00
25.900,00
7
Torrevilla Viticoltori Associati
50
46.000,00
46.000,00
8
Associazione More Maiorum
49
75.892,00
75.892,00
9
Agribio
46
75.250,00
75.250,00
10
Associazione Quarta Coordinata
46
25.000,00
25.000,00
11
Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell’Agricoltura Periurbana (ISTVAP)
45
170.000,00
170.000,00
12
Consorzio Agrituristico Terre d’Acqua
41
30.000,00
30.000,00
13
Associazione Cordon Bleu
37
49.500,00
49.500,00
14
Pegaso Confraternita del Salame di Varzi
33
50.000,00
50.000,00
15
Latteria Turnaria di Tignale
32
28.000,00
8.000,00
16
Associazione Ricercatori Tartufi «Trifulin mantuan»
29
13.296,00
13.296,00
17
Associazione Frutticoltori ed Agricoltori di Valbrembana
23
33.000,00
33.000,00
18
Circolo Enogastronomico Lombardo «La Franciacorta»
13
23.000,00
23.000,00
L.r. 31/2008 art. 12 – PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE – ANNO 2010
ALLEGATO D: GRADUATORIA DOMANDE NON AMMISSIBILI
1
Consorzio Melone Mantovano
Domanda giunta fuori termine
2
E-MO
Domanda giunta fuori termine
3
Farina Tipica del Lago di Garda
Il soggetto non rientra tra quelli ammissibili ai sensi del della d.g.r. 7946/08
Y
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– 1317 –
D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza
[BUR20100125]
[4.6.4]
D.d.s. 8 marzo 2010 - n. 2154
Determinazione delle tariffe professionali per guide alpinemaestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l’anno 2010
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PRATICA SPORTIVA
Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 2.4.1.3. «Promozione e sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni sportive, anche attraverso interventi specifici»;
Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello
sport e delle professioni sportive in Lombardia» che al comma 6
dell’art. 13 prevede che con regolamento regionale siano definite
le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle
tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei Collegi regionali;
Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, cosı̀ come modificato dal
r.r. 18 dicembre 2009 n. 6 inerente la promozione e la tutela delle
discipline sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26;
Visto in particolare l’art. 28 del sopra citato regolamento, il
quale al comma 1 prevede che, con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno
siano fissati i valori massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine;
Considerato che l’art. 2 comma 1 lett. a) del d.l. 4 luglio 2006
n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 ha abrogato le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, relativamente alle attività libero professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
Viste le tariffe anno 2010 presentate con nota del 4 marzo 2010
dal Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia come
da allegato «A» facente parte sostanziale del presente atto e che
risultano meritevoli di approvazione;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe
massime IVA esclusa delle guide alpine e aspiranti guide alpine e
delle tariffe massime IVA esclusa degli accompagnatori di media
montagna e di provvedere alla pubblicazione del provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02
e dal r.r. n. 10/2004;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
1) di approvare le tariffe massime IVA esclusa per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna da applicarsi su tutto il territorio della
Lombardia per l’anno 2010, cosı̀ come proposte dal Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e riportate nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento e, conseguentemente, sul sito internet della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
pratica sportiva:
Ivana Borghini
——— • ———
Allegato A)
TIPO DI PRESTAZIONE
Guide alpine e aspiranti guida alpina:
Attività didattiche:
Sito naturale
Attività didattiche e accompagnamento
su: neve, roccia, ghiaccio, e sci-alpinismo
Attività didattiche e accompagnamento
su: terreno escursionistico, sentieri, percorsi naturalistici in ambiente montano
Attività di sovraintendenza tecnica a lavori in esposizione
Tariffa max
Euro 55
Oraria
Euro 286
Giornaliera
Euro 264
Giornaliera
Euro 319
Giornaliera
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
TIPO DI PRESTAZIONE
Tariffa max
Accompagnatori di media montagna:
Attività didattiche e accompagnamento Euro 264 Giornaliera
su: terreno escursionistico, sentieri, per- Euro 55 Oraria
corsi naturalistici in ambiente montano
D.G. Commercio, fiere e mercati
[BUR20100126]
[4.6.1]
D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2141
D.d.u.o. 25 novembre 2009 n. 12555 – Progetto strategico Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione
del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia –
3º bando - Presa d’atto delle richieste di contributo presentate a sportello per l’integrazione di distretti diffusi e conseguente assegnazione dei contributi
IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO INTERNO,
RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI
Vista la d.g.r. 6 maggio 2009 n. 9399 «Piano triennale degli
Interventi 2008-2010 sul commercio. Modalità per l’attuazione
dell’iniziativa – Promozione dei Distretti del Commercio – (d.c.r.
527/2008)» che ha approvato i criteri per la promozione dei Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione dei sistemi distributivi, mediante il quale si intende indurre le componenti pubbliche e private a sviluppare modalità innovative di interrelazione finalizzata a sostenere, rilasciare e potenziare la
competitività di sistema delle realtà urbane lombarde;
Vista la d.g.r. 9 novembre 2009 n. 10478 «Piano triennale degli
interventi 2008-2010 sul commercio – Modalità per l’attuazione
dell’iniziativa “Promozione dei distretti del commercio – 3º bando”» che tra l’altro ha destinato all’attuazione degli interventi
previsti dal bando una dotazione finanziaria complessiva pari ad
C 18.761.408,25, successivamente integrata per C 9.000.000,00
con d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11307, per un totale complessivo
pari a C 27.761.408,25;
Dato atto inoltre che, come disposto dalla deliberazione succitata, alle risorse complessive sopra indicate potranno essere
sommate le assegnazioni da parte dello Stato a valere sulla delibera CIPE 23 novembre 2007 n. 125 «Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del
turismo di cui all’art. 16 comma 1 della legge 7 agosto 1997
n. 266» oltre alle risorse regionali resesi disponibili, a seguito di
economie sui programmi precedenti;
Visto il d.d.u.o. 25 novembre 2009 n. 12555 «Approvazione del
3º bando – Distretti Diffusi di Rilevanza Intercomunale» con il
quale sono state individuate due differenti misure di intervento:
• formazione di nuovi Distretti Diffusi di rilevanza intercomunale (risorse finanziarie destinate C 16.761.408,25);
• integrazione di Distretti Diffusi già esistenti (risorse finanziarie destinate C 2.000.000,00);
Dato atto altresı̀ che il bando citato prevede che i contributi
relativi alle istanze di integrazione di Distretti del Commercio
già esistenti, vengano assegnati in base all’ordine cronologico di
inoltro postale delle richieste;
Verificato che sono pervenute n. 10 richieste di integrazione di
Distretti Diffusi già esistenti per un totale di contributi richiesti
pari a C 1.349.341,11 e che le stesse risultano ammissibili a finanziamento;
Preso atto che il Nucleo di Valutazione delle richieste di contributo riferite al 3º bando Distretti, costituito con d.d.u.o. 3 febbraio 2010 n. 800, nel corso della seduta del 25 febbraio 2010, ha
espresso parere favorevole all’approvazione delle n. 10 richieste
presentate per l’integrazione di Distretti già esistenti, come da
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
Decreta
1. di approvare le richieste di integrazione di Distretti Diffusi
già esistenti come da allegato A, parte integrante e sostanziale
Y
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1318 –
del presente provvedimento, assegnando contributi per un totale
di C 1.349.341,11 la cui copertura è a valere sul «Fondo per lo
sviluppo dei Distretti del Commercio» a tale scopo costituito
presso Finlombarda S.p.A., cosı̀ come disposto dalla d.g.r. 6 maggio 2009 n. 9399;
2. in attuazione di quanto previsto dal bando al punto 5 in
merito allo scorrimento della graduatoria utilizzando fondi residui non assegnati, la disponibilità finanziaria di C 650.658,89,
viene destinata all’integrazione delle risorse finanziarie relative
alla misura «Formazione di nuovi Distretti Diffusi di rilevanza
intercomunale», il cui totale complessivo si attesta conseguentemente in C 26.412.067,14;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda
S.p.A. in qualità di soggetto gestore del bando in oggetto per gli
adempimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.commerciofiere.regione.lombardia.it.
Il dirigente: Enrico Capitanio
——— • ———
ALLEGATO A
VERIFICA AMMISSIBILITÀ INTEGRAZIONI DUC
Progr.
TITOLO DISTRETTO
CAPOFILA
(Comune, C.M.,
Unione Comuni)
Prov.
INTEGRAZIONE
NUOVI COMUNI
RICADUTA TERRITORIALE
DEFINITIVA DEL DISTRETTO
Contributo
Costi
richiesto
coordinamento
(escluso costi
richiesti
coordinamento)
(C)
(C)
78.952,76
6.000,00
Tot.
contributo
assegnato
(C)
1
DISTRETTO CENTRO SULZANO
LAGO BRESCIANO
BS
MARONE, ZONE
SULZANO – SALE
MARASINO – MONTISOLA –
MARONE – ZONE
2
DISTRETTO DIFFUSO ORZINUOVI
POLO ORCEANO
BS
BARBARIGA
ORZINUOVI, BARBARIGA,
ORZIVECCHI, POMPIANO
100.000,00
3.000,00
103.000,00
3
UN PERCORSO VIA
LAGO PER LO
SHOPPING TRA I
COMUNI DI
VARENNA, LIERNA,
BELLANO, PERLEDO
VARENNA
LC
ESINO LARIO,
PRIMALUNA,
TACENO,
VENDROGNO,
CRANDOLA
VALSASSINA
VARENNA, LIERNA,
BELLANO, PERLEDO, ESINO
LARIO, PRIMALUNA,
TACENO, VENDROGNO,
CRANDOLA VALSASSINA
250.000,00
15.000,00
265.000,00
4
ABBIATEGRASSO:
CENTRO
COMMERCIALE
NATURALE
ABBIATEGRASSO
MI
ROBECCO SUL
NAVIGLIO
ABBIATEGRASSO –
ROBECCO SUL NAVIGLIO
100.000,00
3.000,00
103.000,00
5
DISTRETTO DIFFUSO ROSATE
DEL COMMERCIO DI
ROSATE
MI
CUSAGO
ROSATE, ALBAIRATE,
GAGGIANO, VERMEZZO,
CUSAGO
100.000,00
3.000,00
103.000,00
6
GLI ITINERARI DEL
MERCANTE:
VALORIZZAZIONE DI
PERCORSI DI
SCAMBIO NEI
TERRITORI AI PIEDI
DELLE COLLINE
MORENICHE
MN
MONZAMBANO,
VOLTA MANTOVANA
MONZAMBANO – VOLTA
MANTOVANA – GOITO –
CAVRIANA – SOLFERINO –
GUIDIZZOLO – MEDOLE
200.000,00
3.000,00
203.000,00
7
COMMERCIANDO
CASTEL
TRA CASTELLI E
GOFFREDO
CASALI DELL’AQUILA
E DEL LEONE
MN
GAZOLDO DEGLI
CASTEL GOFFREDO,
IPPOLITI, CERESARA CASALMORO, CSALOLDO,
CASTIGLIONE D/STIVIERE,
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI,
CERESARA
16.082,95
3.000,00
19.082,95
8
DAL MINCIO AL PO, BAGNOLO SAN
FORTEZZE, SCAMBI VITO
E DEVOZIONE» IN
TERRE VIRGILIANE E
MATILDICHE
MN
RODIGO
BAGNOLO SAN VITO,
RODIGO, CURTATONE, S.
BENEDETTO PO, VIRGILIO
100.000,00
3.000,00
103.000,00
9
UNA STRADA, UN
DISTRETTO: LA VIA
EMILIA TRA
CASTEGGIO E
BRONI
PV
STRADELLA
BRONI – STRADELLA –
ROBECCO PAVESE –
TORRICELLA VERZATE –
REDAVALLE –
CAMPOSPINOSO – SANTA
GIULETTA – BORGO PRIOLO
– CIGOGNOLA – ALBAREDO
ARNABOLDI – CORVINO
SAN QUIRICO – CASTEGGIO
100.000,00
0,00
100.000,00
10
EVENTI E SHOPPING MORBEGNO
TRA MORBEGNO,
COSIO VALTELLINO
E LA COSTIERA DEI
CECH
SO
CIVO, MELLO,
VALMASINO,
CERCINO E COSIO
VALTELLINO
MORBEGNO – TRAONA –
DAZIO – CIVO, MELLO,
VALMASINO, CERCINO E
COSIO VALTELLINO
250.305,40
15.000,00
265.305,40
1.295.341,11
54.000,00
1.349.341,11
GUIDIZZOLO
BRONI
TOTALI
84.952,76
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità
e sviluppo sostenibile
[BUR20100127]
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1319 –
[5.3.5]
D.d.s. 4 febbraio 2010 - n. 861
Integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(IPPC) già rilasciata alla ditta Silea S.p.A. ai sensi del d.lgs.
18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale
ed impianto in via L. Vassena n. 6 Valmadrera (LC), con
d.d.s. n. 11937 del 16 ottobre 2007
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI
Omissis
Decreta
1. di prendere atto dell’avvenuta certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001 della ditta Silea S.p.A., con sede legale ed
impianto in via L. Vassena n. 6 – Valmadrera (LC);
2. di integrare l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. 11937/07, rideterminando in C 1.241.620,31
l’ammontare totale della fideiussione che la ditta Silea S.p.A.
deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativamente
alle operazioni di:
• incenerimento a terra (D10) di rifiuti pari a C 423.907,81;
• deposito preliminare (D15) di 2.450 m3 di rifiuti urbani e
speciali non pericolosi pari a C 432.719,00;
• deposito preliminare (D15) di 210 m3 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (sanitari) pari a C 74.182,50;
• deposito preliminare (D15) di 66 m3 di rifiuti speciali pericolosi (polveri da impianti abbattimento fumi) pari a
C 23.314,50;
• deposito preliminare (D15) di 140 m3 di rifiuti speciali non
pericolosi (scorie) pari a C 24.726,80;
• messa in riserva (R13) di 560 m3 di rifiuti speciali non pericolosi (scorie) pari a C 9.890,72;
• deposito preliminare (D15) di 25 m3 di rifiuti speciali pericolosi (fanghi) pari a C 8.831,25;
• messa in riserva (R13) di 60 m3 di rifiuti speciali non pericolosi (ROT) pari a C 1.059,72;
• recupero (R3) di 684 t/a di rifiuti speciali non pericolosi
(ROT) pari a C 21.195,38;
PIATTAFORMA PROVINCIALE
• messa in riserva (R13) di 4215 m3 di rifiuti urbani non pericolosi pari a C 74.445,33;
• messa in riserva (R13) di 80 m3 di rifiuti urbani pericolosi
pari a C 2.826,00;
• deposito preliminare (D15) di 535 m3 di rifiuti urbani non
pericolosi pari a C 94.491,70;
• recupero e smaltimento (D13, D14, R3, R4) di 32.000
t/anno di rifiuti urbani non pericolosi pari a C 42.390,77;
PIATTAFORMA INTERCOMUNALE
• messa in riserva (R13) di 144 m3 di rifiuti urbani non pericolosi pari a C 2.543,33;
• messa in riserva (R13) di 18 m3 di rifiuti urbani pericolosi
pari a C 635,85;
• deposito preliminare (D15) di 25,25 m3 di rifiuti urbani non
pericolosi pari a C 4.459,65.
L’importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare,
in applicazione dell’art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06,
a fronte dell’avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e
in applicazione dell’art. 210, comma 3, lettera h) del d.lgs.
152/2006 è ridefinito in C 744.972,18; la ditta dovrà documentare
ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001
per l’attività in essere;
3. di stabilire che la ditta dovrà prestare opportuna appendice
o una nuova garanzia finanziaria alla Regione Lombardia, adeguata a quanto modificato con il presente provvedimento e in
conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04, successivamente all’accettazione della quale potrà essere svincolata la
polizza già prestata ed accettata;
4. di approvare la proroga al 30 giugno 2010 della data di completamento delle prescrizioni di cui al d.d.s. n. 11937/07;
5. di trasmettere copia conforme del presente atto a mezzo
raccomandata a/r all’impresa, disponendo che l’efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento;
6. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Lecco, al Comune di Valmadrera (LC), ad ARPA dipartimento di Lecco e di disporre la pubblicazione dell’estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui al d.d.s.
11937/07 e s.m.i. che non siano in contrasto con quelle di cui al
presente atto;
8. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Usi delle Acque e Ciclo Integrato
dei Rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo
Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici
provinciali e comunali;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.
Il dirigente della struttura
usi delle acque e ciclo integrato del rifiuti:
Roberto Cerretti
[BUR20100128]
[5.3.5]
D.d.s. 18 febbraio 2010 - n. 1437
Diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai
sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta ASM Lomellina Inerti s.r.l., con sede legale in viale Petrarca 68 – Vigevano (PV), per l’impianto in Galliavola (PV) di cui all’All. 1,
punto 5.4 del d.lgs. 59/05
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI
Omissis
Decreta
1. di denegare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC),
ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla ditta ASM Lomellina Inerti s.r.l., con sede legale in viale Petrarca 68 – Vigevano
(PV), per l’impianto in Galliavola (PV) di cui all’All. 1, punto 5.4
del d.lgs. 59/05;
2. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Pavia per la successiva trasmissione a mezzo raccomandata a/r all’impresa e comunicazione al Comune di Galliavola e ad
ARPA dipartimento di Pavia, nonché di comunicare il presente
decreto alla D.G. Territorio ed Urbanistica – Struttura VIA e di
disporre la pubblicazione dell’estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Usi delle acque e ciclo integrato
dei rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo
Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici
provinciali e comunali;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.
Il dirigente della struttura
usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti
D.G. Industria, PMI e cooperazione
[BUR20100129]
[4.0.0]
D.d.u.o. 5 marzo 2010 - n. 2070
Ampliamento della terza finestra per la richiesta dei voucher
di cui al bando «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all’estero» approvato con decreto n. 436 del 22
gennaio 2010
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SEMPLIFICAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Visto il d.d.u.o. n. 436 del 22 gennaio 2010, con il quale è stato
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1320 –
approvato il bando: «Voucher per la partecipazione a fiere internazionali all’estero»;
Richiamato in particolare il punto 10 del predetto bando «Modalità e termini di richiesta del voucher», che prevede che:
«Sarà possibile richiedere il voucher sulla base della programmazione trimestrale dei calendari fieristici internazionali (sia per
la partecipazione in forma individuale che per la partecipazione
in forma collettiva), come di seguito indicato:
• dal 25 febbraio 2010, per fiere in calendario dall’1 marzo
fino al 14 giugno 2010;
• dal 5 maggio 2010, per fiere in calendario fino al 14 settembre 2010;
• dal 5 agosto 2010, per fiere in calendario fino al 14 dicembre
2010;
• dal 5 novembre 2010, per fiere in calendario fino al 14 marzo
2011»;
Dato atto che la terza finestra per la prenotazione dei voucher
prevista dal 5 agosto 2010, per fiere in calendario fino al 14 dicembre 2010 ricade, in parte, durante il periodo estivo e lascia
troppo poco margine temporale alle imprese per la prenotazione
dei voucher relativi alle fiere che si svolgono a settembre;
Considerato opportuno per quanto sopra espresso, ampliare il
termine temporale di prenotazione della terza finestra, previsto
al punto 10 del bando, anticipando al 23 luglio 2010 la data utile
per le imprese per la richiesta dei voucher per fiere in calendario
fino al 14 dicembre 2010;
Decreta
Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono
qui integralmente riportate:
1. di ampliare il termine temporale di prenotazione della terza
finestra, previsto dal bando «Voucher per la partecipazione a
fiere internazionali all’estero» – punto 10, «Modalità e termini di
richiesta del voucher» anticipando al 23 luglio 2010 la data utile
per le imprese per la richiesta dei voucher per fiere in calendario
fino al 14 dicembre 2010;
2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.industria.regione.lombardia.it il presente provvedimento.
Il dirigente della U.O.
semplificazione e internazionalizzazione:
Cristina Colombo
[BUR20100130]
[4.0.0]
D.d.s. 15 marzo 2010 - n. 2389
Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai
sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006) – VII provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Visti:
– la l.r. n. 1/99 «Politiche regionali del lavoro dei servizi per
l’impiego» che all’art. 10, comma 7, lett. d) istituisce un Fondo
di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali del
lavoro autonomo;
– la l.r. n. 22/06 «Il mercato del lavoro in Lombardia» che all’art. 24 prevede la promozione ed il sostegno da parte della Regione di interventi finalizzati all’avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati, a valere sul Fondo di rotazione costituito ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. d, l.r. 1/99;
– la lettera di incarico stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. in data 4 agosto 2008 (n. 12065/RCC del 3 dicembre 2008), che affidano a Finlombarda S.p.A. la gestione del
Fondo di rotazione previsto dalla l.r. 22/06;
– la d.g.r. n. 9192 del 30 marzo 2009 «Determinazioni in merito alla riattivazione della misura a sostegno delle nuove attività
imprenditoriali di cui alla d.g.r. n. 7044/2008 (art. 24, l.r.
22/2006)» con la quale è stato predisposto il rilancio degli interventi per l’avvio delle nuove attività imprenditoriali, di lavoro
autonomo ed indipendente, a valere sul fondo di rotazione di
cui all’art. 10 l.r. 1/99, precedentemente approvati con d.d.u.o.
n. 13502/2007;
– il d.d.s. n. 3390 del 7 aprile 2009 con la quale è stata approvata la riapertura dello sportello per l’avvio delle nuove attività
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani (18-35 anni),
donne, soggetti svantaggiati – ai sensi dell’art. 24 della l.r.
22/2006»;
– il d.d.g. n. 7632 del 24 luglio 2009 di costituzione del Nucleo
di Valutazione in merito alla verifica degli esiti delle istruttorie
delle domande presentate a valere sul Fondo di rotazione per le
nuove attività imprenditoriali (art. 24 l.r. 22/06);
– il d.d.s. n. 7870 del 29 luglio 2009 che rettifica il punto 7,
art. 3, Allegato A, al d.d.s. n. 3390/2009;
– il d.d.s. n. 7973 del 30 luglio 2009 – I Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del
bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»;
– il d.d.s. n. 9625 del 28 settembre 2009 – II Provvedimento
«Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi
del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività
imprenditoriali (l.r. 22/2006)»;
– il d.d.s. n. 11005 del 28 ottobre 2009 – III Provvedimento
«Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi
del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività
imprenditoriali (l.r. 22/2006)»;
– il d.d.s. n. 11790 dell’11 novembre 2009 – IV Provvedimento
«Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi
del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività
imprenditoriali (l.r. 22/2006)»;
– il d.d.s. n. 14351 del 22 dicembre 2009 – V Provvedimento
«Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi
del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività
imprenditoriali (l.r. 22/2006)»;
– il d.d.s. n. 1227 del 15 febbraio 2010 – VI Provvedimento
«Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi
del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività
imprenditoriali (l.r. 22/2006)»;
Vista la nota di Finlombarda S.p.A. del 24 febbraio 2010 pervenuta in data 26 febbraio 2010 prot. R1.2010.0002613, con la quale sono state inoltrate le schede istruttorie relative a complessive
n. 37 domande;
Considerato che il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 26
febbraio 2010:
– ha valutato le istruttorie di n. 37 domande presentate nel
periodo: dal 14 ottobre 2009 al 30 novembre 2009, ai sensi del
bando sopra citato, ed ha predisposto gli elenchi di n. 27 domande ritenute ammissibili, n. 8 domande ritenute non ammissibili,
n. 2 domande sospese, da valutare nei prossimi incontri, cosı̀
come riportato nei verbali e nei relativi allegati, conservati agli
atti presso la Struttura «Servizi a sostegno delle imprese»;
– ha verificato che il fabbisogno finanziario complessivo per
gli interventi di finanziamento a favore di n. 27 imprese ritenute
ammissibili indicate nell’Allegato A pari ad C 2.418.000,00 di cui
C 1.692.600,00 quota Fondo regionale, trova copertura nella dotazione del Fondo di rotazione per il finanziamento di attività
imprenditoriali e del lavoro autonomo, costituito presso Finlombarda S.p.A. ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettera d) della l.r.
1/1999;
Recepite le risultanze del Nucleo di Valutazione;
Ritenuto pertanto di approvare, come risulta dai documenti
allegati al presente atto:
• l’elenco delle domande ammesse al finanziamento (Allegato
A);
• l’elenco delle domande non ammesse al finanziamento (Allegato B);
Dato atto che la concessione dei finanziamenti alle imprese
beneficiarie di cui all’Allegato A, è subordinata al rispetto della
soglia degli aiuti «de minimis», come stabilito dal Regolamento
della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea del 28 dicembre 2006;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del
bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi
dell’VIII Legislatura;
per le motivazioni espresse in premessa
Decreta
1) di approvare, gli esiti dell’istruttoria finale relativa a n. 35
domande presentate nel periodo 15 ottobre 2009-30 novembre
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1321 –
2009 ai sensi del bando per l’avvio di nuove attività imprenditoriali (d.d.s. n. 3390/2009), cosı̀ come specificato negli allegati di
seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• Allegato A – Elenco delle domande ammesse al finanziamento (n. 27) – periodo: dal 9 novembre 2009 al 30 novembre 2009;
• Allegato B – Elenco delle domande non ammesse al finanziamento (n. 8) – con relativa motivazione – periodo: dal 15
ottobre 2009 al 30 novembre 2009;
2) di concedere alle imprese indicate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il finanziamento complessivo di C 2.418.000,00 di cui C 1.692.600,00 quota Fondo regionale, secondo i corrispettivi in esso specificati;
3) di comunicare alle imprese interessate gli esiti della valutazione di cui al presente atto;
4) di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A. per gli
adempimenti di competenza;
5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia,
www.industria.regione.lombardia.it.
Il dirigente della struttura
servizio a sostegno delle imprese:
Marina Gori
——— • ———
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Nr.
Data invio
elettronico
Data invio
cartaceo
Id
domanda
Importo
finanziato
Quota fondo
regionale
1
09/11/2009
16/11/2009
13749706
VORTEX S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE
VIA FERRARI 31
20010 ARLUNO (MI)
VIA FERRARI 31
20010 ARLUNO (MI)
190.000,00
150.000,00
105.000,00
2
09/11/2009
13/11/2009
14117002
L’ALTERNATIVA S.R.L.
VIA LIBERTÀ 52
22070 GUANZATE (CO)
VIA LIBERTÀ 52
22070 GUANZATE (CO)
158.000,00
126.000,00
88.200,00
3
10/11/2009
11/11/2009
14139215
HAPPY BABY SRL
VIA MORETTO 18
25030 CASTEL MELLA (BS)
VIA MORETTO 18
25030 CASTEL MELLA (BS)
177.299,20
140.000,00
98.000,00
4
11/11/2009
19/11/2009
14125878
ANTICA TRATTORIA S.R.L.
VIA MARCONI 20/A
25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS)
VIA MARCONI 20/A
25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS)
188.804,00
150.000,00
105.000,00
5
11/11/2009
13/11/2009
14051992
ELECTRIC & CONSULTING GROUP SRL
VICOLO SERIOLO 1
24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
VIA DEI SABBIONCELLI, 27
24050 COVO (BG)
72.500,00
58.000,00
40.600,00
6
11/11/2009
12/11/2009
14151795
POKERMANIA DI CONTESINI
DANIELE E C. S.A.S.
VIA REPUBBLICA 90
26041 CASALMAGGIORE (CR)
VIA MACCHIAVELLI, 9 – FRAZ. VICOBELLIGNANO
26041 CASALMAGGIORE (CR)
145.000,00
115.000,00
80.500,00
7
12/11/2009
16/11/2009
14054126
FLALBE S.R.L.
VIA JACINI 228
20010 MARCALLO CON CASONE (MI)
VIA JACINI 228
20010 MARCALLO CON CASONE (MI)
200.000,00
150.000,00
105.000,00
8
12/11/2009
16/11/2009
14131852
J&V STORE S.R.L.
VIA REPUBBLICA 36
20026 NOVATE MILANESE (MI)
VIA REPUBBLICA 36
20026 NOVATE MILANESE (MI)
22.740,00
18.000,00
12.600,00
9
12/11/2009
17/11/2009
14176489
FEELING GOOD S.R.L.
VIA ROMA 1
24030 CAPRINO BERGAMASCO (BG)
VIA ROMA 1
24030 CAPRINO BERGAMASCO (BG)
130.000,00
100.000,00
70.000,00
10
12/11/2009
16/11/2009
13959506
IL CUORE DEI SAPORI S.A.S. DI OLIVERI RITA
VIA G. DI VITTORIO 62
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
VIA FARINI, 38/A
20159 MILANO
117.500,00
90.000,00
63.000,00
11
14/11/2009
14/11/2009
14165876
SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI
AMBIENTALI S.R.L.
VIA PADANA INFERIORE 15
26039 VESCOVATO (CR)
VIA REPUBBLICA 36/A – FRAZ. PERSICHELLO
26043 PERSICO DOSIMO (CR)
188.500,00
150.000,00
105.000,00
12
16/11/2009
19/11/2009
14205485
OLTRECIOCC S.A.S. DI SANTINOLI VALERIA & C.
VIA VOLTA 7
27055 RIVANAZZANO (PV)
VIA VOLTA 7
27055 RIVANAZZANO (PV)
202.584,00
100.000,00
70.000,00
13
17/11/2009
25/11/2009
14218585
ARS & TECHNOLOGY S.R.L.
VIA ENRICO TOTI 29
20052 MONZA (MB)
VIALE SANTA CATERINA 20
20047 BRUGHERIO (MI)
167.742,67
130.000,00
91.000,00
14
18/11/2009
20/11/2009
14106327
IL QUADRIFOGLIO SNC
DI BERTONI STEFANIA E FRACASSI SIMONE
VIA GIOVANNI PAOLO II, 45
25020 AZZANO MELLA (BS)
VIA GIOVANNI PAOLO II, 45
25020 AZZANO MELLA (BS)
59.236,20
47.000,00
32.900,00
15
18/11/2009
19/11/2009
14051108
RENTAL-WORK-CITY S.R.L.
VIA DELLA REPUBBLICA 7/9
29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC)
VIA PIPPIA, 24
26100 CREMONA (CR)
207.642,00
150.000,00
105.000,00
16
19/11/2009
19/11/2009
14205528
2G PARRUCCHIERE S.N.C. DI ISABELLA E
STEFANIA ERBA
VIA PORTA D’ARNOLFO 75
20046 BIASSONO (MB)
VIA PORTA D’ARNOLFO 75
20046 BIASSONO (MB)
112.500,00
90.000,00
63.000,00
17
19/11/2009
21/11/2009
14104999
LANDO 2009 SRL
VIA CARDINAL TOSI 6/C
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
VIA CARDINAL TOSI 6/C
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
85.000,00
68.000,00
47.600,00
18
20/11/2009
23/11/2009
14250577
LA FENICE SAS DI ARIENTI PIERA & C.
VIA REGINA 61
22010 SORICO (CO)
VIA REGINA 61
22010 SORICO (CO)
131.175,00
100.000,00
70.000,00
19
20/11/2009
21/11/2009
14226889
ALIQUO CONSULTING SRL
VIA XX SETTEMBRE 24
25100 BRESCIA (BS)
VIA XX SETTEMBRE 24
25100 BRESCIA (BS)
125.000,00
100.000,00
70.000,00
20
25/11/2009
25/11/2009
14328425
SALUTE E SERVIZI S.R.L.
VIA DI VITTORIO 22
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
VIA DI VITTORIO 22
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
109.000,00
87.000,00
60.900,00
Sede legale
Sede operativa
– 1322 –
Y
Investimento
ammesso
Denominazione impresa
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ALLEGATO A)
«ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE» – PERIODO: DAL 9 NOVEMBRE 2009 AL 30 NOVEMBRE 2009
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Data invio
elettronico
Data invio
cartaceo
Id
domanda
Investimento
ammesso
Importo
finanziato
Quota fondo
regionale
21
26/11/2009
03/12/2009
14335510
D.M. INOX DI DELINDATI MARCO
E MALOSIO DANILO S.N.C.
VIA ENRICO MATTEI 11/13
26020 MADIGNANO (CR)
VIA ENRICO MATTEI 11/13
26020 MADIGNANO (CR)
62.000,00
49.000,00
34.300,00
22
26/11/2009
27/11/2009
14338658
LA PIADA DI LIOTTO BARBARA & C. S.N.C.
VIA CLAUDIO MONTEVERDI
20096 PIOLTELLO (MI)
VIA SAN ANTONIO
20066 MELZO (MI)
62.390,00
45.000,00
31.500,00
23
26/11/2009
27/11/2009
14344371
LUGENEM DI BELLINI LUCA & C. S.N.C.
PIAZZA RISORGIMENTO 1
20048 CARATE BRIANZA (MB)
PIAZZA RISORGIMENTO 1
20048 CARATE BRIANZA (MB)
45.000,00
35.000,00
24.500,00
24
29/11/2009
03/12/2009
14257562
PASTA FRESCA BRAMBILLA DI STEFANIA MA- VIA MELZO 2
TERA
20129 MILANO
VIA MELZO 2
20129 MILANO
25.041,00
20.000,00
14.000,00
25
30/11/2009
01/12/2009
14372318
GALLERY S.A.S. DI POZZOLI C. & C.
VIA L. DA VINCI 15
21047 SARONNO (VA)
CORSO MAGENTA 34/36
20025 LEGNANO (MI)
96.585,00
75.000,00
52.500,00
26
30/11/2009
03/12/2009
14379208
A.Y. S.A.S. DI FRATUS YOUNG & C.
VIA TRIESTE 23/25
24057 MARTINENGO (BG)
VIA TRIESTE 23/25
24057 MARTINENGO (BG)
60.000,00
45.000,00
31.500,00
27
30/11/2009
03/12/2009
14334633
HUMPALUMPA DI ROBERTA CHAPPUIS
VIA CESARE BATTISTI 132
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
VIA CESARE BATTISTI 132
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
41.400,00
30.000,00
21.000,00
3.182.639,07
2.418.000,00
1.692.600,00
Denominazione impresa
Sede legale
Sede operativa
TOTALE
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Nr.
ALLEGATO B)
«ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE» – PERIODO: DAL 15 OTTOBRE 2009 AL 30 NOVEMBRE 2009
Id
domanda
1
15/10/2009
17/10/2009
13844447
FERRARIS ROBERTA
2
05/11/2009
10/11/2009
14053667
MOON MANAGEMENT S.R.L.
3
09/11/2009
–
14133600
LOZIO S.N.C. DEI F.LLI LOZIO FEDERICO & ROBERTA
4
12/11/2009
13/11/2009
14147532
HALOSAL S.R.L.
5
16/11/2009
24/11/2009
13192864
ASILO NIDO FATE E FOLLETTI DI ZOCCHI DIANA
6
19/11/2009
–
14214734
HARRIET MOLL
7
26/11/2009
26/11/2009
14294526
CAPELLI PAZZI S.A.S. DI VERONICA MICLEUSANU E C.
8
30/11/2009
–
14383261
NERUDA DI CUETO GABRIEL
Denominazione impresa
Sede legale
VIA ALFIERI 20
22072 CERMENATE (CO)
VIA ALDO MORO 44
25100 BRESCIA
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 4
20052 MONZA (MB)
VIA WASHINGTON GIORGIO 98
20146 MILANO
VIA CARDINAL SIMONE 3
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
VIA MERULA 62
20142 MILANO
VIA MASCHERONI 3
27100 PAVIA
VIA PAOLO VI, 9
20020 MASNAGO (MI)
Motivazione
Non rispetto degli «Obblighi dei beneficiari» (art. 12, Allegato A al d.d.s. 3390/2009).
Rinuncia – comunicata con nota del 10/02/2010.
Documentazione cartacea non pervenuta (art. 8, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009).
Rinuncia – comunicata con nota del 16/02/2010.
Rinuncia – comunicata con nota del 17/02/2010.
documentazione cartacea non pervenuta (art. 8, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009).
Rinuncia – comunicata con nota del 10/02/2010.
Documentazione cartacea non pervenuta (art. 8, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009).
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Data invio
cartaceo
– 1323 –
Data invio
elettronico
Y
Nr.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
D.G. Infrastrutture e mobilità
[BUR20100131]
Y
– 1324 –
[5.3.4]
D.d.s. 18 marzo 2010 - n. 2639
Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi regionale, in attuazione della
l.r. 11/2009
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Vista l.r. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di trasporti»;
Richiamata la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11413 «Incentivazione al rinnovo del parco autovetture adibite al sevizio taxi con caratteristiche ecologiche per l’anno 2010» con cui si sono approvati i
criteri e gli interventi per l’accesso al finanziamento regionale per
la riqualificazione del parco auto del servizio taxi per l’anno 2010;
Considerato che con la citata delibera n. 8/11413/2010, la Giunta
regionale ha stabilito di dare mandato al dirigente della «Struttura
Programmazione e Regolazione del Trasporto Pubblico» della Direzione Generale «Infrastrutture e Mobilità» di procedere con proprio provvedimento all’adozione del bando contenente le procedure di accesso al contributo regionale, le relative modalità di erogazione, nonché le relative modalità operative per la presentazione
delle domande di ammissione al contributo per l’immatricolazione di nuove autovetture e per gli interventi di trasformazione e predisposizione al trasporto di soggetti portatori di handicap effettuati, dai soggetti interessati, nel periodo compreso dall’1 novembre
2008 sino al 15 marzo 2010 per:
a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 35% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo
di C 6.000,00, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a
diesel;
b) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 30% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo di
C 4.500,00, in caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo
di alimentazione rispetto al punto a);
c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo
di C 6.000,00, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a
benzina;
d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 20% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto e per un massimo
di C 4.000,00, in caso di sostituzione di autovettura con diverso
tipo di alimentazione rispetto al punto c);
e) trasformazione delle autovetture, di classe ambientale almeno Euro 4, da alimentazione a benzina ad alimentazione a
metano/GPL, attraverso l’assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore
aggiunto;
f) predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti
portatori di handicap, attraverso l’assegnazione del contributo
nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell’imposta
sul valore aggiunto;
Considerato altresı̀ che si rende necessario esplicitare l’ulteriore
previsione relativa all’acquisto di autovettura nuova di fabbrica di
prima immatricolazione da destinare a servizio taxi, anche per
l’acquisto in assenza di autovettura sostituita e che in questo caso
il richiedente rientrerà:
• nella tipologia di intervento di cui al punto a) del precedente
considerato, se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica
di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4,
alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica;
• nella tipologia di intervento di cui al punto c) del precedente
considerato, se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4,
alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/
GPL;
Dato atto che la citata delibera n. 8/11413/2010 stabilisce:
• di non ammettere, per i finanziamenti relativi all’acquisto di
autovetture nuove di prima immatricolazione, i soggetti che hanno stipulato contratti di leasing per l’acquisto;
• di procedere alla formazione di un’unica graduatoria, per tutte le tipologie di intervento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, ordinando le domande ammissibili secondo il seguente ordine
di priorità:
– essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente fino a 50.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009;
– essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente da 50.001 fino a 150.000 abitanti alla data
dell’1 gennaio 2009;
– essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente superiore a 150.000 abitanti alla data
dell’1 gennaio 2009;
a parità di appartenenza ad una delle fasce precedentemente elencate, le domande sono ordinate secondo:
– l’ordine cronologico crescente della data di immatricolazione delle autovetture per gli interventi di cui alle lettere
a), b), c) e d);
– la data di fatturazione per gli interventi di cui alle lettere e)
e f);
• di procedere a parità di data, di immatricolazione o fatturazione, dando la precedenza al richiedente che ha presentato per
primo la richiesta di contributo, secondo le modalità previste da
successivo decreto della struttura di competenza;
Ritenuto di procedere, in attuazione della citata delibera
n. 8/11413/2010, all’emanazione del Bando per l’assegnazione di
contributi regionali per gli interventi di qualificazione e di rinnovo
delle autovetture da adibire al servizio taxi, contenente le procedure di accesso al contributo regionale e le relative modalità di erogazione, come da Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresı̀ di stabilire, quale unica modalità di presentazione delle domande, l’invio definitivo della domanda tramite procedura on-line;
Atteso che per il finanziamento del presente bando si farà fronte
con le disponibilità finanziarie pari a C 3.000.000,00 per l’anno
2010 della competente UPB 6.2.2.3.122/5172 «Contributi per l’acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi, per l’installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico;
Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;
Vista la l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità
Decreta
1. di approvare, per l’anno 2010, il Bando per l’assegnazione di
contributi regionali per gli interventi di qualificazione e di rinnovo
delle autovetture da adibire al servizio taxi (di seguito: Bando), effettuati nel periodo compreso dall’1 novembre 2008 sino al 15 marzo 2010, contenente le procedure di accesso al contributo regionale, le relative modalità di erogazione, nonché la definizione delle
modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per gli interventi effettuati, per l’immatricolazione di nuove autovetture e per gli interventi di trasformazione e
predisposizione al trasporto di soggetti portatori di handicap effettuati, dai soggetti interessati, come da Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;
2. di esplicitare l’ulteriore previsione relativa all’acquisto di autovettura nuova di fabbrica di prima immatricolazione da destinare a servizio taxi, anche per l’acquisto in assenza di autovettura sostituita e che in questo caso il richiedente rientrerà:
• nella tipologia di intervento di cui al punto a) del primo considerato delle premesse, se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale
almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1325 –
• nella tipologia di intervento di cui al punto c) del primo considerato delle premesse, se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale
almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione
benzina/metano o benzina/GPL;
3. di non ammettere, per i finanziamenti relativi all’acquisto di
autovetture nuove di prima immatricolazione, i soggetti che hanno stipulato contratti di leasing per l’acquisto;
4. di procedere alla formazione di un’unica graduatoria, come
stabilito dalla delibera n. 8/11413 del 10 febbraio 2010, per tutte le
tipologie di intervento e fino ad esaurimento dei fondi disponibili,
ordinando le domande ammissibili secondo il seguente ordine di
priorità:
– essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente fino a 50.000 abitanti alla data dell’1 gennaio
2009;
– essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente da 50.001 fino a 150.000 abitanti alla data
dell’1 gennaio 2009;
– essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente superiore a 150.000 abitanti alla data dell’1
gennaio 2009;
a parità di appartenenza ad una delle fasce precedentemente elencate, le domande sono ordinate secondo:
– l’ordine cronologico crescente della data di immatricolazione
delle autovetture per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e
d);
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– la data di fatturazione per gli interventi di cui alle lettere e) e
f);
5. di procedere a parità di data, di immatricolazione o fatturazione, dando precedenza al richiedente che ha presentato per primo la richiesta di contributo, secondo le modalità e i termini di cui
al punto 7 del Bando e di stabilire, quale unica modalità di presentazione delle domande, l’invio definitivo della domanda tramite
procedura on-line;
6. di dare atto che i contributi da assegnare sulla base della graduatoria definita ai sensi del bando di cui al punto 1. trovano copertura finanziaria sulla competente UPB 6.2.2.3.122/5172 «Contributi per l’acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di
taxi, per l’installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico ove è previsto lo stanziamento di C 3.000.000,00 per l’anno
2010;
7. di disporre la pubblicazione dell’allegato bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
programmazione e regolazione del
trasporto pubblico:
Irene Galimberti
——— • ———
ALLEGATO «A»
Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di qualificazione
e di rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi, in attuazione della l.r. n. 11/2009
1. Oggetto e finalità
La Regione Lombardia, in attuazione della l.r. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo Unico delle Leggi regionali in materia di trasporti», sostiene finanziariamente l’acquisto da parte degli operatori del settore di nuove autovetture ecologiche destinate
al servizio taxi, la trasformazione delle autovetture da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a metano
liquido (GPL) e la predisposizione delle medesime autovetture al trasporto di soggetti portatori di handicap. Ciò al fine di
dare concreta attuazione alle azioni volte alla realizzazione degli obiettivi prioritari di miglioramento della qualità dell’aria
ed al miglioramento della qualità del servizio taxi, nonché al potenziamento della funzione del servizio taxi come servizio
complementare ed integrativo al trasporto pubblico locale di linea, soprattutto nei piccoli Comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti alla data dell’1 gennaio 2009.
2. Beneficiari del sostegno finanziario
Sono destinatari del contributo regionale in conto capitale, i titolari di licenza taxi, singoli o associati nelle forme previste
dall’art. 7 della legge n. 21/92, i quali non abbiano goduto, ai sensi dell’art. 62, comma 3, della l.r. n. 11/2009, dei contributi
in oggetto, per la medesima tipologia di intervento, nei precedenti tre anni a decorrere dalla data di immatricolazione dell’autovettura da adibire al servizio taxi.
3. Ambiti di finanziamento
Il sostegno finanziario per l’anno 2010 è concesso dalla Regione, ai soggetti interessati per l’immatricolazione di nuove
autovetture e per gli interventi di trasformazione e predisposizione al trasporto di soggetti portatori di handicap effettuati
dal 1º novembre 2008 sino al 15 marzo 2010, per le seguenti tipologie di intervento e l’ordine di priorità di cui al punto
6:
a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, nel
caso di sostituzione di autovettura alimentata a diesel;
b) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, in caso
di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto a);
c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5,
nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a benzina;
d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5,
in caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto c);
e) trasformazione delle autovetture, di classe ambientale almeno Euro 4, da alimentazione a benzina ad alimentazione a metano/GPL;
f) predisposizione delle autovetture a favore dei soggetti portatori di handicap.
Non sono ammessi al finanziamento relativo all’acquisto di autovetture nuove di prima immatricolazione di cui ai
precedenti punti a), b), c) e d) i soggetti che abbiano stipulato contratti di leasing per tali autovetture.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
I contributi conferibili ad ogni soggetto beneficiario di cui al punto 2 per le singole tipologie di intervento possono
essere cumulabili tra loro e con altri contributi previsti da norme statali, regionali o comunitarie, ai sensi dell’art. 62,
comma 4, della l.r. n. 11/2009, fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile.
In caso di acquisto di primo autoveicolo da destinare a servizio taxi, non essendo individuabile la tipologia di alimentazione del veicolo sostituito, il richiedente rientrerà:
– nella tipologia di intervento a), se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di
classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica;
– nella tipologia di intervento c), se l’acquisto riguarda autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di
classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL.
4. Entità dei contributi e modalità di erogazione
L’entità del finanziamento regionale per l’acquisto di autovetture di cui al punto 3, lett. a), è pari al 35% del costo di
fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 6.000,00.
L’entità del finanziamento regionale per l’acquisto di autovetture di cui al punto 3 lett. b) è pari al 30% del costo di
fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 4.500,00.
L’entità del finanziamento regionale per l’acquisto di autovetture di cui al punto 3 lett. c) è pari al 25% del costo di
fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 6.000,00.
L’entità del finanziamento regionale per l’acquisto di autovetture di cui al punto 3 lett. d) è pari al 20% del costo di
fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo massimo di C 4.000,00.
L’entità del finanziamento regionale per gli interventi di trasformazione e predisposizione delle autovetture, di cui al
punto 3, lettere e) ed f), è pari al 75% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
In caso di acquisto di prima autovettura da adibire al servizio taxi di cui al punto 3. ultimo periodo:
– l’entità del finanziamento regionale è pari al 35% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA) e per un importo massimo di C 6.000,00, se alimentata esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica;
– l’entità del finanziamento regionale è pari al 25% del costo di fatturazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA) e per un importo massimo di C 6.000,00, se alimentata con doppia alimentazione benzina/metano o
benzina/GPL.
L’entità del finanziamento regionale per gli interventi di cui al punto 3., lettere a), b), c), e d) viene esclusivamente
assegnato con riferimento al costo effettivo dell’autovettura di prima immatricolazione comprensivo dei soli optionals
legati alla sicurezza del conducente e al confort del cliente non caratterizzati da allestimenti de luxe.
5. Caratteristiche tecniche delle autovetture
Le nuove autovetture ecologiche (elettriche, ibride o alimentate a metano/Gpl) devono rispondere ad uno dei seguenti
requisiti:
a) n. 5 posti compreso il conducente ed una capacità utile del bagagliaio pari ad almeno 300 litri;
b) da n. 6 a n. 9 posti compreso il conducente.
6. Formazione delle graduatorie e termini relativi all’istruttoria e all’erogazione dei contributi
Le domande ammissibili sono ordinate in un’unica graduatoria, per tutte le tipologie di intervento di cui al punto 3,
fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:
• essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente fino a 50.000 abitanti alla data dell’1
gennaio 2009;
• essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente da 50.001 fino a 150.000 abitanti alla
data dell’1 gennaio 2009;
• essere titolare di licenza rilasciata da un Comune con popolazione residente superiore a 150.000 abitanti alla data
dell’1 gennaio 2009;
a parità di appartenenza ad una delle fasce precedentemente elencate, le domande sono ordinate secondo:
• l’ordine cronologico crescente della data di immatricolazione delle autovetture per gli interventi di cui alle lettere
a), b), c) e d);
• la data di fatturazione per gli interventi di cui alle lettere e) e f).
A parità di data, di immatricolazione o fatturazione, si procede dando precedenza al richiedente che ha presentato
per primo la richiesta di contributo, secondo le modalità e i termini di cui al punto 7 attraverso l’invio definitivo della
domanda tramite procedura on-line.
Con appositi provvedimenti del Dirigente della Struttura Programmazione e Regolazione del Trasporto Pubblico si
procederà all’approvazione della graduatoria che avverrà a seguito di istruttoria da completarsi entro 150 (centocinquanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. L’erogazione del finanziamento è effettuata in
un’unica soluzione entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della graduatoria.
7. Modalità e termini di presentazione delle domande
Per l’ammissione al finanziamento i soggetti interessati devono presentare apposita domanda con procedura on line,
esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul sito web della Regione Lombardia, all’indirizzo
https://gefo.servizirl.it.
La procedura on line attraverso cui deve essere obbligatoriamente presentata la domanda sarà disponibile dalle ore
12.00 del giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e fino alle ore 12.00 del
giorno 31 maggio 2010.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Nell’apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di
accesso personali (login/password).
Il richiedente, completata la compilazione della domanda, oltre all’invio telematico della stessa alla Regione, dovrà
stamparne una copia – fac simile Allegato 1, che, sottoscritta dal richiedente e corredata dal bollo e dalla documentazione successivamente specificata, dovrà essere spedita a mezzo posta o presentata a mano entro e non oltre 10 (dieci)
giorni continuativi solari dall’invio informatico.
Qualora i termini di scadenza sopraindicati corrispondano ad un giorno festivo o non lavorativo, i termini stessi sono
prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
Le domande devono essere consegnate allo sportello del Protocollo di via Pola 12/14, o ad uno degli sportelli del
protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (sedi territoriali regionali di cui
all’Allegato 2), il cui protocollo ne attesterà il ricevimento. Ai fini del rispetto dei termini della presentazione della
domanda si considerano la data e l’ora del timbro di protocollazione.
Le domande devono essere indirizzate a Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità
Organizzativa Trasporto Pubblico Locale, via Taramelli 20 – 20124 Milano.
Sulla busta deve essere apposta la dicitura «Domanda – Interventi ambientali servizio taxi».
In caso di spedizione a mezzo plico postale raccomandato farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto di una delle scadenze relative alla presentazione della domanda (informatica e/o cartacea) comporta la nullità della stessa.
In caso di difformità tra la domanda presentata con procedura on-line e la domanda protocollata fa fede esclusivamente la copia inoltrata con procedura informatizzata.
Per l’acquisto di un’autovettura nuova di prima immatricolazione di cui alle lettere a), b), c), d) del punto 3, le
domande dei soggetti interessati devono contenere, pena il mancato accoglimento, i sottoindicati documenti:
1. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R.
n. 445/2000;
2. copia conforme della fattura emessa dal venditore dell’autovettura per la quale è richiesto il finanziamento;
3. copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura o carta provvisoria di circolazione. Al fine di procedere
all’effettiva liquidazione del contributo, nel caso in cui sia allegata la carta provvisoria di circolazione, occorre
integrare successivamente con la carta di circolazione definitiva, dalla quale risulti il tipo di alimentazione
e la destinazione d’uso del veicolo;
Per produrre copia conforme degli atti di cui ai punti 2 e 3 si riporta di seguito una dicitura «tipo» da apporre sulla
copia stessa: «Il sottoscritto ..................................................... dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii., che la presente copia è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato d.P.R.».
La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta.
Alle domande dei soggetti interessati per gli interventi previsti dalle lettere e) e f) del punto 3 devono essere allegati,
pena il mancato accoglimento, i sottoindicati documenti:
1. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R.
n. 445/2000;
2. copia conforme della fattura attestante gli interventi realizzati sull’autovettura;
3. copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura con l’indicazione degli interventi effettuati.
Per produrre copia conforme degli atti di cui ai punti 2 e 3 si riporta di seguito una dicitura «tipo» da apporre sulla
copia stessa: «Il sottoscritto ..................................................... dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii., che la presente copia è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato d.P.R.».
La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta.
In caso la domanda fosse presentata da soggetto associato nelle forme previste dall’art. 7 della legge n. 21/92 titolare
di licenze di taxi, oltre alla documentazione sopracitata dovrà essere allegata copia dello statuto/atto costitutivo o visura
camerale da cui risulti l’attività di gestione del servizio taxi, ivi inclusa la gestione del parco autovetture.
Qualora i soggetti interessati richiedano l’accredito del finanziamento regionale su conto corrente bancario o postale,
gli stessi devono indicare in calce alla domanda i relativi dati, cosı̀ come indicato nel fac-simile (Allegato «1») del
presente bando.
La competente Struttura Programmazione e Regolazione del Trasporto Pubblico, per il completamento dell’istruttoria,
ove necessario, può chiedere delucidazioni ed integrazioni alla domanda presentata.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
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ALLEGATO «1»
FAC SIMILE MODULO D’ADESIONE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L’ANNO
2010 A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI AMBIENTALI INERENTI IL SERVIZIO TAXI (l.r. n. 11/2009)
Alla Regione Lombardia
Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità
Unità Organizzativa
Trasporto Pubblico Locale
Via Taramelli, 20
20124 Milano
Marca da bollo telematica
C 14,62
Il sottoscritto ................................................................................................................................................................................
quale soggetto singolo titolare di licenza taxi / soggetto associato nelle forme previste dall’art. 7 della legge n. 21/92
titolari di licenze taxi,
Nato/a a ......................................................................................... il ..........................................................................................
Residente a ...................................................................................................................................................... Prov. .................
In via .............................................................................. n. ................. Tel. ...............................................................................
Codice fiscale ................................................................................................................................................................................
titolare della licenza servizio taxi n. .................
rilasciata dal Comune di ....................................................................... in data .......................................................................
CHIEDE
di poter usufruire dei contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale n. 11/2009 e specificatamente per il
seguente intervento:
䊐 a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a
diesel;
䊐 b) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate esclusivamente a metano o a trazione ibrida elettrica, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 5, in
caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto a);
䊐 c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto
5, nel caso di sostituzione di autovettura alimentata a benzina;
䊐 d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno Euro 4, alimentate con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto
5, in caso di sostituzione di autovettura con diverso tipo di alimentazione rispetto al punto c);
䊐 e) trasformazione delle autovetture, di classe ambientale almeno Euro 4, da alimentazione a benzina ad alimentazione a metano/GPL;
䊐 f) predisposizione dell’autovettura a favore dei soggetti portatori di handicap;
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti e uso di atti falsi
DICHIARA
– di essere titolare della licenza n. ....... per l’esercizio del servizio di taxi, rilasciata dal Comune di .................................
in data .................................;
– di non aver già usufruito, ai sensi dell’art. 62, comma 3, della l.r. n. 11/2009, dei contributi in oggetto nei precedenti
tre anni calcolati a decorrere dalla data di immatricolazione della vecchia autovettura adibita al servizio taxi;
– che la presente domanda si riferisce all’acquisto di prima autovettura da destinarsi al servizio taxi;
in alternativa:
– che la vecchia autovettura taxi di cui si chiede la sostituzione, targata ................... , con alimentazione a ....................
è stata immatricolata in data .................................;
– di non aver stipulato contratti di leasing per l’acquisto di autovettura nuova di prima immatricolazione di cui ai
precedenti punti a), b), c) e d);
– di aver provveduto, per gli interventi di trasformazione dell’autovettura da alimentazione a benzina ad alimentazione
a gas metano o Gpl, a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli allestimenti, trasformazioni
e dotazioni oggetto della presente domanda di finanziamento nonché di porre a disposizione della Regione Lombardia,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
a seguito di eventuale richiesta, l’idonea documentazione attestante le prove e/o omologazioni da parte dei competenti
organi;
– di essere informato che: ..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», riguardante la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica
sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente istanza.
I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.
All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.
Il titolare del trattamento dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, via F. Filzi, 22 – 20124 Milano.
Data ..............................
Firma........................................................................
ALLEGA
• copia conforme del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;
• copia conforme della fattura n. ................... data fattura ...................................... emessa da .......................................
per un importo di C ...................................... (IVA esclusa) attestante l’acquisto/l’effettuazione dell’intervento inerente
l’autovettura targata ........................................... marca ........................................... modello ............................................
• copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura acquistata / oggetto dell’intervento
Al fine di procedere all’effettiva liquidazione del contributo, nel caso in cui sia allegata la carta provvisoria di
circolazione, occorre integrare successivamente con la carta di circolazione definitiva sempre in copia conforme, dalla quale risulti il tipo di combustibile e di alimentazione e la destinazione d’uso del veicolo.
Per produrre copia conforme della fattura e della carta di circolazione si riporta di seguito una dicitura «tipo»:
«Il sottoscritto ............................................... dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
che la presente copia è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato d.P.R.».
La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta.
Solo in caso di soggetto associato nelle forme previste dall’art. 7 della legge n. 21/92 titolari di licenze taxi, dovrà
essere allegata copia dello statuto/atto costitutivo o visura camerale da cui risulti l’attività di gestione del servizio taxi,
ivi inclusa la gestione del parco autovetture.
LIQUIDAZIONE:
Indicare gli estremi in caso di ammissione al contributo:
䊐 accredito bancario/conto corrente postale
C/C n. ...............................
intestato a.................................
Banca ed agenzia/ufficio postale ................................................
Codice IBAN ................................................
䊐 pagamento diretto presso la Tesoreria regionale.
COMUNICAZIONI:
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza sia inoltrata al seguente indirizzo:
Via ................................................................................................................................................ n. ................. CAP. ................
Città ................................................................................................................................................................... Prov. ................
Tel. ......................................................................................... e-mail ..........................................................................................
e avrà cura di comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo che la Regione Lombardia non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data ..............................
Firma........................................................................
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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ALLEGATO «2»
Sedi ed orari del Protocollo Locale Federato
Milano: via Filzi, 22 e via Taramelli, 20 – Tel. 02/67651
Bergamo: via XX Settembre, 18/A – Tel. 035/273111
Brescia: via Dalmazia, 92-94/C – Tel. 030/34621
Como: via Luigi Einaudi, 1 – Tel. 031/3201
Cremona: via Dante, 136 – Tel. 0372/4851
Lecco: corso Promessi Sposi, 132 – Tel. 0341/358911
Lodi: via Haussmann, 7 – Tel. 0371/4581
Mantova: corso Vittorio Emanuele, 57 – Tel. 0376/2321
Pavia: viale Cesare Battisti, 150 – Tel. 0382/5941
Sondrio: via del Gesù, 17 – Tel. 0342/530111
Varese: viale Belforte, 22 – Tel. 0332/338511
Legnano: via Felice Cavallotti, 11/13 – Tel. 0331/544393
Monza: piazza Cambiaghi, 3 – Tel. 039/3948061
ORARI da lunedı̀ a giovedı̀: 9.00-12.00 / 14.30-16.30
venerdı̀: 9.00-12.00
D.G. Qualità dell’ambiente
[BUR20100132]
[5.0.0]
D.d.u.o. 4 marzo 2010 - n. 2021
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale,
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell’ATEg24, sito in località «San
Fedele» del Comune di Cava Manara (PV), dalla ditta Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l.
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA
Omissis
Decreta
1. di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in
premessa, dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale,
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il
progetto di gestione produttiva dell’ATEg24, sito in località «San
Fedele» del Comune di Cava Manara (PV), presentato dalla ditta
Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l., con sede legale in Voghera
(PV), Strada per Retorbido, 6, subordinatamente all’osservanza
delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nei successivi provvedimenti provinciali di approvazione del
progetto di gestione produttiva dell’ATEg24 e dell’autorizzazione
all’esercizio della cava, ferma restando l’acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia
di tutela ambientale e territoriale:
Valutazione di incidenza
Ai sensi degli artt. 5 e 6 d.P.R. 357/97, prima del rilascio del
provvedimento provinciale di cui all’art. 11 della l.r. 14/98, dovrà
essere eseguita dalla Provincia di Pavia la valutazione di incidenza, in quanto l’ATEg24, in argomento è compreso interamente
all’intemo dello ZPS «risaie della Lomellina».
Atmosfera
a) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla
coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:
I) operazioni programmate di umidificazione e pulizia del
piazzale;
II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di
movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi
di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.
b) Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell’inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell’Ambito, quali quelle
prossime ad abitazioni o all’uscita dei mezzi.
c) Entro un mese dall’autorizzazione provinciale deve essere
predisposto un piano di monitoraggio per l’inquinamento atmosferico. I punti, la frequenza e le modalità di misura devono essere concordati con la Provincia di Pavia e con l’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente. Dovranno in ogni caso essere
previste misure con frequenza almeno semestrale.
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
Acque
Acque superficiali
a) L’eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06.
Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del d.lgs.
152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso
essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con
acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente
allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella
5 dell’Allegato 5 relativo alla Parte Terza del d.lgs. 152/06, prima
del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti.
Acque sotterranee
a) Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono
essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.
b) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
c) Entro un mese dall’autorizzazione provinciale deve essere
predisposto un piano di monitoraggio delle acque di falda. Le
modalità e la frequenza di svolgimento delle analisi dovranno
essere concordate in sede autorizzativa con la Provincia di Pavia
e con l’ARPA. La frequenza delle analisi dovrà comunque essere
almeno semestrale, salvo diverse disposizioni più restrittive. Le
analisi dovranno essere effettuate sulla rete di piezometri attualmente esistente, salvo diverse indicazioni della Provincia o dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. I risultati
di tali analisi dovranno essere inviate alla Provincia di Pavia e
all’ARPA.
Rumore
a) L’Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed
emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal
d.p.c.m. 1 marzo 1991.
b) Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione provinciale
all’esercizio dell’attività estrattiva, la ditta dovrà effettuare una
Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle
modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di
misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere
decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre
mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità
con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.
Suolo
a) Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere
condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare
nel suolo.
b) La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
Rifiuti
a) Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da
garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la
ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti
liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
Viabilità
a) Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione provinciale
all’esercizio dell’attività estrattiva dovrà essere realizzato uno
studio del traffico che verifichi l’impatto dell’attività sulla viabilità locale, al fine di attuare eventuali azioni mitigative. I risultati
dello studio dovranno essere presentati alla Provincia di Pavia
(PV).
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
Recupero ambientale
a) Il recupero ambientale al termine dell’attività dovrà essere
realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della
Provincia di Pavia.
b) La destinazione finale sarà a uso agricola, naturalistica e
ricreativa;
2. di trasmettere il seguente decreto: alla ditta Traversa Calcestruzzi & Strade s.r.l., alla Provincia di Pavia e al Comune di
Cava Manara (PV);
3. di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva
del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il dirigente dell’Unità Organizzativa:
Gianni Ferrario
[BUR20100133]
[5.3.1]
D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2127
Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152, del documento «Rapporto tecnico sui
risultati delle indagini preliminari e Piano della caratterizzazione» dell’area dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l.,
ricadente nei Comuni di Baranzate e Milano (MI) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA
Omissis
Decreta
1. di approvare ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, il documento «Rapporto tecnico sui risultati
delle indagini preliminari e Piano della caratterizzazione» dell’area dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l., ricadente nei Comuni di Baranzate e Milano, con le osservazioni espresse dalla
Conferenza di Servizi del 23 febbraio 2010 il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (omissis);
2. di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel
documento progettuale di cui sopra;
3. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi
di cui trattasi la Società Dipharma Francis s.r.l., dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa
all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma
temporale degli interventi e delle azioni connesse;
4. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai
Comuni di Baranzate e Milano, all’ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e alla Società Dipharma Francis s.r.l.;
5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241,
che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.
Il dirigente dell’Unità Organizzativa:
Gianni Ferrario
[BUR20100134]
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1331 –
[5.3.1]
D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2128
Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152, dei documenti «Variante al Progetto
Operativo di bonifica – maggio 2009» e «Stato qualitativo e
direzione falda freatica – luglio 2009» dell’area dell’ex deposito CAM Petroli, ubicato nei Comuni di Rho e Pero (MI) e
autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA
Omissis
Decreta
1. di approvare ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, i documenti «Variante al Progetto Operativo
di bonifica – maggio 2009» e «Stato qualitativo e direzione falda
freatica – luglio 2009» dell’area dell’ex deposito petrolifero «CAM
Petroli» ubicato nei Comuni di Rho e Pero, con le osservazioni
espresse dalla Conferenza di Servizi del 27 gennaio 2010, di cui
al relativo verbale che costituisce parte integrante del presente
provvedimento (allegato 1) (omissis);
2. di autorizzare la Società Pirelli Ambiente Site-Remediation
S.p.A., alla realizzazione gli interventi previsti nel documento
progettuale di cui sopra;
3. di dare atto che l’intervento oggetto del presente provvedimento non comporta alcuna modifica dell’importo della garanzia
finanziaria di cui ai disposti dell’art. 242, comma 7 del d.lgs.
152/2006, cosı̀ come disposto al punto 3 del decreto 7072/2008;
4. che al fine dei necessari controlli, a garanzia degli interventi
di cui trattasi, la Società Pirelli Ambiente Site-Remediation
S.p.A. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati,
ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, a
mente del programma temporale degli interventi e delle azioni
connesse;
5. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai
Comuni di Rho e Pero, all’ARPA Lombardia – Dipartimento provinciale di Milano e alla Società Pirelli Ambiente Site-Remediation S.p.A.;
6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;
7. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241,
che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.
Il dirigente dell’Unità Organizzativa:
Gianni Ferrario
[BUR20100135]
[5.0.0]
D.d.u.o. 8 marzo 2010 - n. 2132
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale,
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del progetto di gestione produttiva dell’ATEg51, sito in località «San
Giacomo della Cereda» del Comune di Belgioioso (PV), dalla
ditta Cava San Giacomo s.r.l.
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA
Omissis
Decreta
1. di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in
premessa, dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale,
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il
progetto di gestione produttiva dell’ATEg51, sito in località «San
Giacomo della Cereda» del Comune di Belgioioso (PV), presentato dalla ditta Cava San Giacomo s.r.l., con sede legale in Pavia
(PV), viale Vittorio Emanuele II, n. 12, a condizione che osservate le prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nei successivi provvedimenti provinciali di approvazione del
progetto di gestione produttiva dell’ATEg51 e dell’autorizzazione
all’esercizio della cava, ferma restando l’acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia
di tutela ambientale e territoriale:
Valutazione di incidenza
Ai sensi degli artt. 5 e 6 d.P.R. 357/97, prima del rilascio del
provvedimento provinciale di cui all’art. 11 della l.r. 14/98, dovrà
essere eseguita dalla Provincia di Pavia la valutazione di incidenza, in quanto l’ATEg51, in argomento è nelle immediate vicinanze del SIC IT2080019 «Boschi di Vaccarizza» e dallo ZPS
IT2080301 «Boschi del Ticino».
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1332 –
Atmosfera
a) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla
coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:
I) operazioni programmate di umidificazione e pulizia del
piazzale;
II) azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di
movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi
di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.
b) Il gestore dovrà attuare tali operazioni di mitigazione dell’inquinamento atmosferico generato da polveri diffuse, con particolare attenzione alle zone più critiche dell’Ambito, quali quelle
prossime ad abitazioni o all’uscita del mezzi.
c) Entro un mese dall’autorizzazione provinciale deve essere
predisposto un piano di monitoraggio per l’inquinamento atmosferico. I punti, la frequenza e le modalità di misura devono essere concordati con la Provincia di Pavia e con l’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente. Dovranno in ogni caso essere
previste misure con frequenza almeno semestrale.
Acque
Acque superficiali
a) L’eventuale scarico delle acque di lavaggio raccolte e trattate dovrà assicurare il rispetto dei valori limite del d.lgs. 152/06.
Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del d.lgs.
152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso
essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con
acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente
allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella
5 dell’Allegato 5 relativo alla Parte Terza del d.lgs. 152/06, prima
del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti.
Acque sotterranee
a) Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, quali ad esempio carburanti, oli e bitumi, devono
essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
rispettando le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.
b) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
c) Entro un mese dall’autorizzazione provinciale deve essere
predisposto un piano di monitoraggio delle acque di falda. Le
modalità e la frequenza di svolgimento delle analisi dovranno
essere concordate in sede autorizzativa con la Provincia di Pavia
e con l’ARPA. La frequenza delle analisi dovrà comunque essere
almeno semestrale, salvo diverse disposizioni più restrittive. Le
analisi dovranno essere effettuate sulla rete di piezometri attualmente esistente, salvo diverse indicazioni della Provincia o dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. I risultati
di tali analisi dovranno essere inviate alla Provincia di Pavia e
all’ARPA.
Rumore
a) L’Azienda è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed
emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal
d.p.c.m. 1 marzo 1991.
b) Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione provinciale
all’esercizio dell’attività estrattiva, la ditta dovrà effettuare una
Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle
modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di
misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere
decisi in accordo con ARPA. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica, la ditta dovrà presentare, entro i successivi tre
mesi, un Piano di Risanamento acustico, redatto in conformità
con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.
Suolo
a) Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere
condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare
nel suolo.
b) La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
Rifiuti
a) Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da
garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la
ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti
liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
Viabilità
a) Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione provinciale
all’esercizio dell’attività estrattiva dovrà essere realizzato uno
studio del traffico che verifichi l’impatto dell’attività sulla viabilità locale, al fine di attuare eventuali azioni mitigative. I risultati
dello studio dovranno essere presentati alla Provincia di Pavia
(PV).
Recupero ambientale
a) Il recupero ambientale al termine dell’attività dovrà essere
realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave della
Provincia di Pavia.
b) La destinazione finale sarà a uso agricola, naturalistica;
2. di trasmettere il seguente decreto: alla ditta Cava San Giacomo s.r.l., alla Provincia di Pavia e al Comune di Belgioioso
(PV);
3. di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva
del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il dirigente dell’Unità Organizzativa:
Gianni Ferrario
D.G. Territorio e urbanistica
[BUR20100136]
[5.0.0]
D.d.s. 24 febbraio 2010 - n. 1625
Impianto idroelettrico «Orio» sul fiume Lambro in Comune
di Orio Litta (LO) – Proponente: SC&C s.r.l. – Verifica di
assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/06
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
Omissis
Decreta
1) di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto dell’Impianto idroelettrico sul fiume Lambro, in Comune di Orio Litta
(LO), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati
prodotti dalla società SC&C s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e
approvazione del progetto in parola:
a) dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/
compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto,
nella relazione sugli effetti ambientali, e prescritte nel seguito;
b) l’intervento dovrà essere conforme alla normativa prevista
per le fasce A del PAI; in particolare, in tanto in quanto
configurabile come opera pubblica o di interesse pubblico,
il progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 38 delle
N.d.A. del PAI, dovrà essere corredato da uno studio di
compatibilità idraulica in merito agli interventi da realizzarsi all’interno della fascia fluviale A; tale studio, da sotto-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1333 –
porre all’Autorità idraulica competente dovrà tra l’altro
specificare il carattere di servizio essenziale e non altrimenti de localizzabile dell’opera in oggetto;
c) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni,
nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in particolare:
c.1) l’attività cantieristica, in ordine all’impatto acustico,
dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Orio Litta, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 13/01,
ottemperando alle eventuali prescrizione tecniche
che verranno impartite;
c.2) la messa in opera delle parti meccaniche sommerse e
le successive operazioni di manutenzione dovranno
essere condotte con la massima cautela, onde evitare
la contaminazione delle acque del fiume Lambro e la
falda acquifera con liquidi classificabili come rifiuti
pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio); a tal fine
dovrà essere prevista un’area attrezzata per la manipolazione di tali liquidi e per il loro contenimento in
caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico; saranno contenuti al minimo
indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere
ed allo stoccaggio di materiale movimentato;
d) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata
in conformità alle disposizioni dall’art. 186 del d.lgs.
152/06;
e) la realizzazione e la tipologia della scala di risalita pesci,
finalizzata alla ricomposizione della continuità idraulica
indicata nel progetto come mitigazioni ambientale, dovrà
essere concordata con la Provincia di Lodi;
f) contestualmente alle operazioni di controllo e di manutenzione dell’impianto il Proponente avrà cura di monitorare
la funzionalità del passaggio per la fauna ittica e l’eventuale impatto diretto sull’ittiofauna, prevedendo, se del caso,
opportune misure manutentive, mitigative, correttive;
g) la piantumazione di specie autoctone (arbusti e alberi)
prevista nel progetto come compensazione ambientale,
dovrà essere concordata con la Provincia di Lodi ed il Comune di Orio Litta;
h) l’inserimento paesaggistico dell’intervento sia verificato in
sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42; la realizzazione paesaggistica dovrà contenere
tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggistiche) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06;
2) di demandare alla Provincia di Lodi la verifica di compatibilità dell’opera alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla
d.g.r. 16065/04, in particolare in merito alle caratteristiche tecniche del passaggio per la fauna ittica e alla portata da questa richiesta per una sua corretta funzionalità;
3) la Provincia di Lodi, in qualità di Autorità competente
all’autorizzazione/approvazione del progetto in parola, è tenuta
a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto
1, cosı̀ come recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del
d.lgs. 152/06;
4) di trasmettere copia del presente decreto a SC&C s.r.l.;
5) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:
– Comune di Orio Litta (LO);
– Provincia di Lodi;
– ARPA Sede Centrale;
6) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente
decreto;
7) di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web (www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia);
8) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il dirigente: Filippo Dadone
[BUR20100137]
[5.0.0]
D.d.s. 25 febbraio 2010 - n. 1692
Progetto di un impianto di digestione anaerobica alimentato
con residui animali, con una capacità di trattamento di
16.130 tonnellate/anno, per la cogenerazione di energia elettrica e termica, localizzato nel Comune di Vescovato (CR) –
Proponente: Pro-Sus Società cooperativa agricola – Vescovato – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto
Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
Omissis
Decreta
1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 – il progetto
dell’impianto di digestione anaerobica alimentato con residui animali, con una capacità di trattamento di 16.130 t/anno, per la
cogenerazione di energia elettrica e termica, localizzato in via
Malta, nel Comune di Vescovato (CR), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal proponente Pro-Sus
Società cooperativa agricola, a condizione che siano ottemperate
le seguenti prescrizioni, da recepirsi espressamente nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi:
a. si verifichi in dettaglio, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) ai sensi del d.lgs.
59/2005, la rispondenza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a quanto prescritto dal r.r.
4/2006, in rapporto alle superfici impermeabilizzate per la
realizzazione dell’impianto di digestione; si valuti inoltre,
in tale sede, la possibilità di recuperare nell’ambito del sedime dello stabilimento superfici permeabili della maggiore ampiezza possibile, per contenere l’aumento del deflusso superficiale;
b. dovrà essere garantito il franco minimo di 1,50 m tra il
fondo dei manufatti da realizzarsi e la quota di massima
escursione della falda freatica, adottando inoltre sistemi
di rilevazione automatici di eventuali perdite e/o fuoriuscite di liquido;
c. in sede di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione,
siano affinati e dettagliati esecutivamente, in accordo tra
il proponente e il Comune di Vescovato:
– gli aspetti architettonici e tipologici delle strutture in
progetto, tendendo a riproporre colorazioni e coperture
il più possibile coerenti con i caratteri estetici propri
dell’edilizia rurale tradizionale;
– gli interventi di mitigazione ambientale, mediante almeno la realizzazione – lungo i tre lati liberi che delimitano
l’area interessata dalle nuove strutture – di fasce arboree
composte da essenze autoctone e di altezza tale da mascherare l’impatto visivo generato dai manufatti, indicativamente non inferiore a 9 m;
d. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima
limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le
normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
e. ai fini dell’a.i.a. il proponente predisponga ed attui un piano di monitoraggio:
– della soggiacenza e delle caratteristiche qualitative della
falda freatica, mediante la perforazione di piezometri a
monte e due a valle dell’impianto, per verificare l’assenza di contaminazioni dovute all’esercizio dell’impianto;
– dell’impermeabilizzazione delle superfici operative e
della tenuta idraulica di tutte le strutture, ai fini della
tutela del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;
– delle emissioni in atmosfera e della propagazione di odori verso recettori sensibili in fase di esercizio;
– del clima acustico, con almeno una campagna di rilievi,
al fine di verificare l’effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale e ai limiti normativi;
f. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1334 –
di monitoraggio siano definiti dal proponente in accordo
con ARPA Lombardia – Sede centrale e la Provincia di Cremona, ai quali dovranno essere trasmessi, oltre che al Comune di Vescovato e al confinante Comune di Gadesco
Pieve Delmona, i risultati dei monitoraggi stessi per la loro
validazione e l’eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza, il proponente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi ed alla loro costante manutenzione;
g. ulteriori prescrizioni di dettaglio, in particolare finalizzate
al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili
sul piano progettuale e/o gestionale (MTD), saranno emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale;
2. la Provincia di Cremona, in qualità di Autorità competente
al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale del progetto
in parola, e il Comune di Vescovato, sono tenuti a vigilare sul
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come
recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto
in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
4. di provvedere alla trasmissione del presente decreto al proponente Pro-Sus Società cooperativa agricola;
5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione, e delle modalità di reperimento della stessa, i seguenti soggetti: Provincia di Cremona, Comune di Vescovato, Comune di Gadesco
Pieve Delmona;
6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente
decreto;
7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il dirigente: Filippo Dadone
[BUR20100138]
[5.0.0]
D.d.s. 2 marzo 2010 - n. 1888
Progetto di modifiche sostanziali all’impianto di recupero
[R13] e smaltimento [D13, D14, D15] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel Comune di San Zeno Naviglio
(BS), via Galileo Galilei civ. 20 – Proponente: Ricicla s.r.l. –
San Zeno Naviglio – Pronuncia di compatibilità ambientale
ai sensi del d.lgs. 152/2006
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
Omissis
Decreta
1. di esprimere – ai sensi del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo
in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di modifiche
sostanziali all’impianto di recupero [R13] e smaltimento [D13,
D14, D15] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in esercizio nel Comune di San Zeno Naviglio (BS), via Galileo Galilei
civ. 20, come prospettato nel progetto e nello studio di impatto
ambientale depositate dal proponente Ricicla s.r.l., con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere
espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi;
a. fermi restando la preliminare ottemperanza alle prescrizioni di cui alla vigente autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) rilasciata con il decreto regionale 7156 dell’1 luglio 2008, ed il rispetto delle modalità gestionali definite
dalla normativa vigente, in sede di integrazione dell’a.i.a.
ai sensi del d.lgs. 59/2005, siano verificate in dettaglio e
affinate le previsioni progettuali e gestionali in rapporto ai
seguenti elementi:
• dettaglio della lista dei codici CER dei rifiuti ammessi
all’impianto;
• ripartizione e delimitazione degli spazi e delle aree ope-
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
rative, con indicazione puntuale dei CER depositati e
delle operazioni svolte; in particolare, le aree di travaso
dovranno essere dotate di opportuna pendenza e munite
di griglia di raccolta degli sversamenti accidentali;
• specifiche tecniche per la gestione dei rifiuti contenenti
amianto;
• localizzazione dell’area dedicata alle operazioni di miscelazione e affinamento del relativo protocollo operativo; è opportuno inoltre che – date le tipologie di rifiuti
in ingresso – le prove di miscelazione siano effettuate in
laboratorio esterno accreditato;
• valutazione di dettaglio della necessità di installare un
ulteriore punto di aspirazione dedicato all’impianto di
depurazione delle acque;
• modalità e tempi di funzionamento degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera;
• definizione di un programma operativo di umidificazione e pulizia dei piazzali, per il contenimento delle
emissioni diffuse;
b. nella stessa sede sia dettagliato e verificato, per la nuova
configurazione di progetto, il sistema di governo delle diverse componenti delle acque reflue, in coerenza con il regolamento regionale 4/2006; tutte le aree operative [movimentazione, stoccaggio, trattamento, sosta automezzi], attuali e di progetto, dovranno essere impermeabilizzate e
realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti; dovranno essere assicurate la regolare manutenzione e la periodica verifica dell’efficienza delle pavimentazioni e di tutti gli elementi del sistema di governo
delle acque; si preveda inoltre il riutilizzo delle acque di
seconda pioggia per il sistema antincendio e l’impianto di
lavaggio degli automezzi, in alternativa all’attingimento da
acquedotto; nel caso si intenda operare lo stoccaggio dei
rifiuti solidi in containers localizzati nei piazzali esterni,
si preveda l’opportuno trattamento anche delle acque di
seconda pioggia;
c. ai fini dell’esercizio dell’impianto nella configurazione di
progetto il proponente predisponga ed attui azioni di monitoraggio, ad impianto funzionante a regime:
• delle emissioni generate dall’attività, con riguardo particolare alle polveri e ai composti volatili, nonché alla propagazione di odori;
• del clima acustico durante il funzionamento dell’impianto a pieno regime, mediante almeno una campagna
che prenda in considerazione i recettori più prossimi all’impianto, al fine di verificare l’effettivo rispetto dei limiti normativi;
d. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monitoraggio [stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da analizzare, ecc.] dovranno essere definiti dal proponente – in fase autorizzativa – in accordo ARPA Lombardia – Sede centrale e la Provincia di Brescia, ai quali dovranno essere trasmessi – oltre che al Comune di San Zeno
Naviglio – i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l’eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza, il proponente dovrà provvedere
alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi
e alla loro costante manutenzione;
e. ulteriori prescrizioni di dettaglio, in particolare finalizzate
al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili
sul piano progettuale e/o gestionale (MTD), saranno emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale;
2. la Provincia di Brescia è tenuta a vigilare sul rispetto delle
prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come recepite nel
provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente
alla struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto
in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta proponente Ricicla s.r.l. di San Zeno Naviglio;
5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione finale, e delle modalità di reperimento della stessa, i seguenti soggetti: Provincia di Brescia; Comune di Zeno Naviglio; ARPA Lombardia – U.O. VIA e monitoraggi grandi opere – Milano; Struttura
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
– 1335 –
Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti della D.G. Reti e servizi
di pubblica utilità della Giunta regionale;
6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente
decreto;
7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il dirigente: Filippo Dadone
[BUR20100139]
[5.0.0]
D.d.s. 2 marzo 2010 - n. 1905
Ampliamento del progetto di gestione produttiva relativo all’ATEg42 sito in Comune di Ghedi (BS) in località Cascina
Novara – Proponente: Cave di Ghedi s.r.l. – Pronuncia di
compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006
d)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
Omissis
Decreta
1. di esprimere – ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto presentato da Cave di Ghedi s.r.l. per l’ampliamento del progetto di gestione produttiva relativo all’ATEg42 da realizzarsi nel
Comune di Ghedi (BS), a condizione che siano ottemperate le
seguenti prescrizioni che dovranno altresı̀ essere espressamente
recepite nei successivi provvedimenti di approvazione del progetto stesso:
a) nell’ambito del procedimento approvativo, la Provincia di
Brescia dovrà verificare sulla base di idonea documentazione predisposta dai Proponenti i seguenti aspetti:
• il progetto di ripristino e recupero ambientale, integrandosi con il recupero complessivo dell’ATEg42, dovrà
assicurare l’inserimento paesaggistico del progetto secondo le disposizioni previste dalla scheda di Piano
Cave, attraverso il ripristino dell’area all’utilizzo agricolo con ricostruzione di tutti gli elementi del paesaggio
agrario caratteristico della zona (in particolare mediante la messa a dimora di un sistema di siepi e filari costituiti da essenze autoctone lungo il perimetro dei singoli
appezzamenti agricoli recuperati sul fondo cava) e la
formazione di zone boscate nelle aree di raccordo tra il
piano campagna originario e quello di nuova formazione; il progetto di recupero, la scelta delle essenze autoctone arboree ed arbustive e le modalità per garantire la
buona riuscita degli interventi dovranno essere concordate con la Provincia di Brescia,
• le criticità dell’intersezione fra la S.P. 37 «Isorella-Fascia d’oro» e la S.P. 236 «Goitese» dovranno essere affrontate in apposita sede concertativa provinciale nel
più ampio contesto delle procedure istruttorie relative
alla predisposizione del Piano d’Area di Montichiari;
• si dovrà verificare il rispetto dei vincoli militari insistenti sull’area;
b) il Proponente dovrà sottoscrivere con l’ENAC un impegno
formale che contempli i seguenti aspetti:
• modalità di trasferimento del materiale di escavazione
previa bagnatura dei carichi prima di ogni spedizione e
la copertura con teloni,
• qualora si dovesse rilevare un aumento della presenza di
volatili nell’area di cava, il Proponente dovrà sospendere
l’attività estrattiva o farsi carico di installare idonei sistemi di allontanamenti dei volatili, secondo le disposizioni che saranno fornite in tale evenienza da ENAC;
c) il reimpiego di terre e rocce da scavo dovrà essere, preventivamente, autorizzato secondo le procedure per il riutilizzo di cui alla nota ARPA 7 giugno 2007 prot. 79095, recante indirizzi sull’attuazione dell’art. 186 d.lgs. 152/06; ai
e)
f)
g)
h)
sensi del p.to 3.12 del protocollo APAT terre e rocce da
scavo, non contemplate nel Piano Cave, la documentazione ed i dati progettuali relativi alla gestione delle medesime dovrà essere riformulata e dettagliata dal Proponente
prima della formazione del materiale, attraverso la stesura
del «Piano di gestione del materiale e di escavazione» che
dovrà essere valutato da parte dell’Ente competente; in
particolare suddetto piano dovrà prevedere:
• tutte le informazioni sul sito di produzione,
• ubicazione dei siti di accumulo post escavazione,
• frequenza di campionamento,
• modalità di campionamento, formazione e conservazione del campione,
• parametri che si intendono determinare,
• metodiche analitiche che saranno utilizzate,
• tempistiche previste per il campionamento e l’analisi dei
cumuli;
per quanto attiene il controllo della falda:
• dovranno essere individuati e/o realizzati almeno tre
piezometri, idrogeologicamente uno a monte e due a
valle della cava,
• prima dell’inizio dell’escavazione, il Proponente dovrà
effettuare un campione in bianco, in contraddittorio
con l’ASL,
• dovrà essere realizzata una carta idrogeologica di dettaglio nella quale sia posto in evidenza il significato idrogeologico dei piezometri;
nell’eventualità che si accertino episodi di contaminazioni
accidentali del materiale da scavo (es. perdite olio mezzi),
si dovrà provvedere al suo immediato isolamento, ai fini
del corretto conferimento e prevenendo, in tal senso, la
possibilità di trasmissione dei potenziali inquinanti; eventuali aree di stoccaggio rifiuti dovranno essere provviste di
copertura in manto H.D.P.E.;
relativamente alla componente atmosfera dovrà essere
prevista una campagna «in bianco», della durata di almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, i cui parametri
da ricercarsi, oltre alle PTS, dovranno essere integrati con
la ricerca del benzene e degli ossidi di azoto e trasmessi
alla competente ARPA; durante la fase di coltivazione dovrà essere disposta una nuova campagna di monitoraggio
le cui modalità dovranno essere preventivamente concordate con la competente ARPA, comprendenti almeno:
• 3 campagne di misura distribuite nell’arco dell’anno,
rappresentative del periodo estivo ed invernale,
• individuazione di postazioni di misura a monte ed a valle rispetto alla direttrice preferenziale dei venti, nonché
in prossimità dei recettori sensibili, già identificati dal
Proponente, al fine di convalidare le previsioni indicate
nello SIA;
dovranno essere attuati gli accorgimenti gestionali proposti nello SIA per limitare le emissioni in atmosfera attraverso la minimizzazione della diffusione delle polveri, in
particolare:
• il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, la periodica
bagnatura e pulizia dei piazzali e delle vie di accesso
alla discarica,
• il trasporto di materiale polverulento dovrà essere effettuato con mezzi possibilmente chiusi o comunque dotati degli accorgimenti necessari per minimizzare il diffondersi delle polveri,
• la velocità di transito dei mezzi all’interno dell’area di
cantiere, e in particolare lungo i percorsi sterrati, dovrà
essere limitata e comunque non superiore a 30 km/h,
inoltre:
• nelle giornate caratterizzate da intensa ventosità (ⱖ a
10 m/s) le operazioni di escavazione e movimentazione
dovranno essere sospese; in tal senso dovrà essere prevista l’installazione di un anemometro di riferimento in
ambito di cava che consenta una verifica della condizione meteorologica,
• dovranno essere previsti sistemi di umidificazione sui
cumuli in deposito;
dovrà essere concordata con la competente ARPA un’ap-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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– 1336 –
posita campagna fonometrica, volta alla verifica dei livelli
sonori presso i ricettori sensibili indicati nello SIA e alla
definizione di mitigazioni o accorgimenti correttivi da adottarsi in caso di superamento dei limiti normativi in
concomitanza alle lavorazioni;
2. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06, il progetto
in parola dovrà essere realizzato entro il termine previsto dall’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente;
3. la presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
è riferita al progetto presentato dal Proponente cosı̀ come modificato con le integrazioni depositate in data 14 luglio 2009 che
prevedono esplicitamente la rinuncia agli impianti di lavorazione; eventuali modifiche al progetto – e segnatamente l’eventuale
inserimento degli impianti di lavorazione – dovranno essere sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste dalla
normativa vigente;
4. la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente
all’approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come
recepite nel provvedimento di approvazione dell’ATE, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06;
5. di trasmettere copia del presente decreto a:
• Cave di Ghedi s.r.l. – Proponente,
di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta
decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:
• Comune di Ghedi,
• Provincia di Brescia,
• A.R.P.A. sede centrale di Milano,
• ASL di Brescia;
6. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del
presente decreto;
7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il dirigente: Filippo Dadone
[BUR20100140]
[5.0.0]
D.d.s. 4 marzo 2010 - n. 2023
Progetto della tangenziale nord di Vaprio d’Adda (MI) – Proponente: Comune di Vaprio d’Adda – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del
d.lgs. 152/2006
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
Omissis
Decreta
1. di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale – ai sensi del d.lgs. 152/2006 – il progetto della tangenziale nord di Vaprio d’Adda, secondo la soluzione progettuale
indicata negli elaborati prodotti dal proponente Comune di Vaprio d’Adda – a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:
a. in sede di progetto esecutivo siano dettagliati:
• un piano della cantierizzazione che definisca l’approntamento, la gestione [rumore, polveri, movimento e stoccaggio dei materiali e dei rifiuti] e la sistemazione finale
delle aree di cantiere, la viabilità di accesso ed il cronoprogramma dei lavori;
• la valutazione di eventuali interferenze causate dall’opera e/o dal traffico al canale sotterraneo di alimentazione
della centrale idroelettrica, intersecato dal tracciato in
progetto;
• la risoluzione delle interferenze con la viabilità minore
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
e la rete irrigua, garantendo la continuità di tutti i corpi
idrici attraversati e l’adeguato accesso ai fondi agricoli;
• il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti accidentali sulla piattaforma stradale;
b. nella stessa sede sia dettagliato un piano della cantierizzazione che definisca l’approntamento, la gestione [rumore,
polveri, movimento e stoccaggio dei materiali e dei rifiuti]
e la sistemazione finale delle aree di cantiere, la viabilità
di accesso ed il cronoprogramma dei lavori;
c. al termine dei lavori di costruzione dell’opera siano tempestivamente effettuati:
• il ripristino e la sistemazione dei terreni all’intorno, con
particolare attenzione alle sistemazioni superficiali con
un’adeguata pendenza [baulatura], nonché il ripristino
della fertilità dei suoli interessati alla occupazione temporanea del cantiere, con particolare riferimento alla rimozione della «crosta» o di altri strati compatti del formatisi a causa dell’occupazione stessa;
• il ripristino del viale alberato di accesso alla Villa Castelbarco in corrispondenza del sottopasso in progetto, con
espianto dei tigli esistenti e successiva ricollocazione
sulla soletta di copertura del sottopasso;
• la sistemazione dell’area residuale in fregio al centro abitato in corrispondenza di via delle Acacie, mediante
prato arborato di mitigazione visiva con specie autoctone di altezza non inferiore a 3 m;
• la collocazione di fasce arbustive su entrambi i lati della
nuova strada, nonché il rinverdimento delle scarpate
della trincea, in modo da ottenere una linea continua
con la vegetazione sovrastante;
• oltre alla semina a prato della superficie interessata dalle opere e al filare di tigli previsto lungo il percorso ciclopedonale [sezioni di progetto 15∏26], il rinverdimento
delle altre aree residuali con arbusti autoctoni, avendo
cura di non interrompere la percezione visiva del viale
alberato;
d. il proponente inoltre definisca ed attui un programma di
monitoraggio acustico post operam nell’intorno del tracciato, per verificare l’effettiva compatibilità della situazione con i limiti normativi in funzione delle destinazioni
d’uso delle aree interessate e definire, di conseguenza, la
funzionalità delle barriere fonoassorbenti previste in progetto, nonché l’eventuale necessità di nuovi interventi di
mitigazione in tratti o punti singolari; presupposti e modalità di conduzione del monitoraggio siano definiti in accordo con ARPA Lombardia – Sede centrale, alla quale dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso il proponente) i relativi risultati, per la validazione e l’eventuale
assunzione di provvedimenti conseguenti;
2. il Comune di Vaprio d’Adda, in qualità di autorità competente all’approvazione del progetto in parola, è tenuto a vigilare
– ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006 – sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come recepite nel
provvedimento di approvazione;
3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto
in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere copia del presente decreto al proponente Comune di Vaprio d’Adda;
5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione, e delle modalità di reperimento della stessa, la Provincia di Milano,
l’ente gestore del Parco regionale Adda Nord, e la U.O. infrastrutture viarie e della D.G. infrastrutture e mobilità della Giunta regionale;
6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente
decreto;
7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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– 1337 –
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il dirigente: Filippo Dadone
[BUR20100141]
[5.3.5]
D.d.s. 8 marzo 2010 - n. 2129
Centralina idroelettrica sul fiume Serio, da realizzarsi in Comune di Valbondione (BG) – Proponente: Comune di Valbondione (BG) – Verifica ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
152/2006
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
Omissis
Decreta
1. di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto di «Centralina idroelettrica sul fiume Serio, da realizzarsi in Comune
di Valbondione (BG)», presentato dal Comune di Valbondione
(Proponente), a condizione che siano ottemperate le seguenti
prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei
successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del
progetto in parola:
a. dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni
e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto, nello
Studio preliminare ambientale e prescritte nel seguito;
b. in relazione alle NTA del P.A.I., come eventualmente recepite nello strumento urbanistico comunale, e agli strumenti
conoscitivi e di pianificazione citati nello studio (Inventario
Fenomeni Franosi e PTCP Provincia di Bergamo), dovrà essere dimostrata la compatibilità di tutti gli interventi con lo
stato di dissesti esistente; in particolare andranno compiuti
approfondimenti, circa la compatibilità del progetto (in
particolare della condotta forzata) con i dissesti presenti,
indicati nel PTCP e nell’inventario dei fenomeni franosi,
con particolare riferimento ai dissesti definiti Frane di scivolamento e Conoide Attivo, prevedendo se necessario opportune mitigazioni; ulteriori interventi mitigativi andranno in ogni caso previsti qualora nelle successive fasi attuative del progetto emergano nuovi e imprevisti elementi critici;
c. dovrà essere eseguita una valutazione previsionale d’impatto acustico ai sensi della d.g.r. 8313/02; in particolare, ai
sensi dell’art. 4 della citata delibera, dovranno essere concordate con il Comune e con ARPA posizioni significative
presso le quali effettuare le rilevazioni fonometriche da realizzarsi ante operam; il monitoraggio post operam negli stessi punti di misura dovrà pertanto indicare gli eventuali interventi mitigativi che risultassero necessari per conseguire
il rispetto dei limiti;
d. nelle successive fasi progettuali si dovrà dettagliare:
d.1. il bilancio delle terre/rocce da scavo al fine di determinare le quantità da smaltire in discarica o, eventualmente, da riutilizzare in loco;
d.2. l’ubicazione dei piazzali destinati sia ai cantieri, che
allo stoccaggio provvisorio del materiale, nonché i
successivi interventi di ripristino ambientale;
d.3. il cronoprogramma dei lavori, predisposto in modo
da evitare interferenze con i periodi di riproduzione e
nidificazione, in particolar modo con i cicli riproduttivi della fauna ittica;
e. durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del
cantiere, fermi restando gli accorgimenti presentati nel progetto e in premessa, in particolare:
e.1. la messa in opera dell’impianto, l’esecuzione delle opere in cemento, l’installazione delle parti meccaniche
e le successive operazioni di manutenzione dovranno
essere condotte con la massima cautela, onde evitare
la contaminazione delle acque del Serio;
e.2. al fine di prevenire sversamenti di liquidi classificabili
come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di
olio) dovrà essere prevista un’area appositamente attrezzata per la loro manipolazione e contenimento in
f.
g.
h.
i.
j.
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre
di carico e/o scarico, al fine di evitare il contatto con
le acque del fiume e le falde acquifere;
e.3. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile
gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;
e.4. i lavori andranno eseguiti evitando il più possibile l’incremento di torbidità nel fiume;
e.5. i lavori in alveo dovranno essere eseguiti in un periodo
da concordarsi con l’autorità competente, come definita dalla l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 16065/2004, tale
da non interferire con i cicli riproduttivi della fauna
ittica;
e.6. andranno realizzati opportuni by pass per evitare che
l’acqua fluente entri in contatto con le aree interessate
dai lavori;
e.7. andranno previste opportune misure di mitigazione in
situ, anche di carattere gestionale e organizzativo, atte
a contenere il più possibile le emissioni sonore;
e.8. durante l’esecuzione dei lavori si dovrà provvedere
alla manutenzione della viabilità locale utilizzata;
e.9. al termine dei lavori si dovrà provvedere a ripristinare
la viabilità locale utilizzata;
il riutilizzo dei terre/rocce da scavo andrà condizionato
alla verifica della contaminazione degli stessi, in accordo
con il Dipartimento provinciale di ARPA, in riferimento
agli artt. 185 e 186 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
andranno attuate le soluzioni progettuali e cantieristiche
cosı̀ come concordate con il Parco delle Orobie Bergamasche;
tutte le opere poste a monte dell’inizio della condotta forzata, interrate o in roccia, dovranno nel loro disegno complessivo rispettare l’attuale morfologia dello sperone roccioso
che verrà scavato per posizionarli, in modo da minimizzare
l’impatto paesistico sullo stato dei luoghi;
tutte le tipologie di opere di difesa spondale – scogliere
comprese – e di ripristino di versante dovranno essere realizzate, laddove tecnicamente possibile, nel rispetto delle
direttive regionali vigenti in materia di ingegneria naturalistica (d.g.r. 29567/97 e 48740/00);
in merito alle portate disponibili e al Deflusso Minimo Vitale:
j.1. andrà previsto un sistema di misurazione delle portate
in continuo, a monte e a valle dell’opera di presa;
j.2. si demanda alla Provincia di Bergamo, autorità competente al rilascio della concessione, la determinazione
del DMV, fermo restando quanto segue:
• il valore del DMV di sottobacino andrà ottenuto escludendo il contributo della cascatella recapitante
in Serio appena a valle della traversa in progetto;
• il valore del DMV andrà calcolato per l’intero bacino
sotteso e dovrà essere sempre garantito indipendentemente dai rilasci dei DMV relativi alle derivazione
a monte di quella in oggetto;
• ai fini di una maggiore tutela del fiume Serio, dovrà
essere esplicitamente prevista la possibilità di adeguare il valore del DMV a seguito dei risultati dei
monitoraggi di cui al successivo punto k, nonché di
eventuali maggiori rilasci eventualmente definiti per
le derivazioni poste a monte;
• nel calcolo del DMV andrà valutata l’opportunità di
quantificare in un valore superiore a 1 il fattore correttivo M, di cui alle NTA del PTUA (d.g.r.
2244/2006) e alla d.g.r. 6232/2007 (fattore appositamente concepito per tener conto delle specificità dell’alveo);
• andrà valutata – tenendo conto anche delle particolari condizioni ambientali (gelo delle acque con conseguente riduzione dell’habitat disponibile, ecc.) –
l’opportunità di prevedere una modulazione del
DMV, rendendola in ogni caso coerente e coordinandola con quella eventualmente definita per gli impianti esistenti a monte;
• la facoltà di prevedere ulteriori prescrizioni a salvaguardia del DMV, del mantenimento dell’equilibrio
ecosistemico acquatico e ripariale e del paesaggio;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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– 1338 –
k. andrà prodotto, prima del rilascio della concessione, in accordo con ARPA, la Provincia di Bergamo e il Parco delle
Orobie bergamasche, un piano di monitoraggio di durata
almeno biennale, che dovrà pianificare (anche in termini di
frequenza, durata, sezioni di indagine, tipologia di analisi)
le attività di monitoraggio delle portate idriche, dello stato
termico (temperatura del tratto sotteso e gradiente), chimico e biologico (macrodescrittori di cui al d.lgs. 152/2006,
IBE, fauna ittica), al fine di valutare gli effetti delle nuove
opere sull’ambiente fluviale e sull’ecosistema acquatico; in
particolare:
k.1. a livello idrologico, al fine di verificare l’idoneità delle
portate rilasciate, tenuto conto della possibile interruzione della continuità fluviale del fiume Serio in seguito alla sottrazione di portata oggetto della presente
concessione, andranno indagati con particolare attenzione i tratti in cui alveo e fasce fluviali risultano impostati su substrati ad elevata permeabilità;
k.2. a livello ecologico, andrà monitorato l’impatto dell’intervento sull’ecosistema fluviale, tenuto conto dei buoni risultati ottenuti in sede di analisi con l’IBE e degli
obiettivi di qualità associati al fiume Serio dal PTUA;
andrà in particolare verificato che la derivazione garantisca la sussistenza di tutti i microhabitat utili al
ciclo vitale della fauna ittica;
l. in seguito all’attività di monitoraggio:
l.1. in caso si rilevino condizioni oggettive che preludano
l’instaurarsi di esclusivo flusso in sub-alveo/di greto e
consistenti peggioramenti ai parametri sopracitati, dovranno essere adottate idonee azioni correttive, quali
ulteriore incremento delle portate rilasciate;
l.2. qualora si dovessero rilevare elementi di criticità tali
da compromettere l’ecosistema fluviale e la sua continuità, andrà immediatamente bloccata la derivazione
e informata la competente Provincia; andrà in particolare rilasciata in alveo una portata sufficiente ad evitare nel tratto di alveo drenante la presenza del solo
flusso in subalveo;
m. andrà posta particolare attenzione allo svilupparsi di fenomeni erosivi nella zona di restituzione, prevedendo opportuni sistemi di dissipazione di energia, che non costituiscano in ogni caso una barriera fisico-idrologica all’ittiofauna;
n. il complesso degli interventi compensativi e mitigativi di
carattere paesistico e naturalistico-ecologico a vantaggio
dell’ecosistema fluviale (interventi di riqualificazione limitrofi all’area in oggetto o localizzati su altre aree) andrà integrato in un progetto unitario da concordare con gli Uffici
competenti della Provincia di Bergamo e con il Parco delle
Orobie bergamasche; tra gli interventi da inserire nel progetto suddetto si segnalano in particolare, quelli seguenti:
n.1. quantificazione di eventuali superfici boscate da rimuovere per la realizzazione dell’intervento e rimpiantumazione in accordo con gli Enti territorialmente competenti in ottemperanza a quanto disposto dalla d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 e successive
modifiche e integrazioni;
n.2. interventi a favore dell’ecosistema fluviale in accordo
con l’autorità competente, come definita dalla l.r.
31/2008 e dalla d.g.r. 16065/2004;
n.3. individuazione ed eventuale acquisizione, in accordo
con la Provincia di Bergamo e il Parco delle Orobie
bergamasche, di eventuali aree nelle quali prevedere
ulteriori misure compensative a vantaggio del fiume
Serio, quali aree da riqualificare dal punto di vista naturalistico adiacenti il corso d’acqua o tratti di fascia
riparia;
n.4. individuazione in accordo con l’autorità preposta alla
Tutela Ittica della Provincia di Bergamo delle più opportune tecnologie di supporto all’opera di presa al
fine di attenuare l’impatto sull’ittiofauna;
2. di demandare peraltro alla Provincia di Bergamo la verifica
di compatibilità dell’opera anche alla luce delle disposizioni di
cui al PTUA, alla d.g.r. 6232/2007 e alla d.g.r. 16065/04;
3. la Provincia di Bergamo, in qualità di Autorità competente
all’autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, cosı̀ come
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
recepite nel provvedimento di autorizzazione e approvazione del
progetto in questione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06;
4. di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Valbondione (Proponente);
5. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:
– Provincia di Bergamo;
– Parco regionale Orobie valtellinesi;
– ARPA – Sede Centrale;
6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente
decreto;
7. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R.
n. 1199/71.
Il dirigente: Filippo Dadone
[BUR20100142]
[5.0.0]
D.d.s. 8 marzo 2010 - n. 2135
Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza
complessiva pari a 2.003,70 KWp e suddiviso in due lotti da
1.010,10 KWp e 993,60 KWp da realizzarsi in Comune di Castelvisconti (CR) – Proponente: Azienda Agricola Raffaella
Milanesi – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs.
152/2006
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
Omissis
Decreta
1) di escludere dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto relativo
alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a
2.003,70 KWp e suddiviso in due lotti da 1.010,10 KWp e 993,60
KWp da realizzarsi in Comune di Castelvisconti (CR), secondo
la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dall’Azienda Agricola Raffaella Milanesi, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e
approvazione del progetto in parola:
a) dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni
e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/monitoraggio prefigurate nel progetto e nello Studio Preliminare
Ambientale, cosı̀ come indicate dal Proponente nella documentazione depositata, nonché:
i. al fine di mascherare al meglio l’artificializzazione indotta sull’area, oltre alla siepe prevista lungo il lato est
dovrà garantirsi una implementazione/riqualificazione
vegetazionale dei restanti lati del lotto di terreno soprattutto nei tratti in cui risulta carente la presenza di essenze arboree/arbustive e lungo la roggia Baragnera;
ii. lungo il lato prospiciente la strada provinciale S.P. 25
dovrà essere assicurata la piantumazione delle specie in
una fase antecedente l’inizio dei lavori di cantierizzazione dell’area;
iii. tutte le piantumazioni da porre in essere dovranno costituire una fascia avente una consistenza di almeno 2
m di spessore;
b) la connessione tra il campo fotovoltaico e la rete elettrica
dovrà avvenire esclusivamente tramite cavidotto interrato,
cosı̀ come indicato nello studio preliminare ambientale;
c) al fine di evitare la generazione di cumuli di materiale terroso in esubero e di tutelare la capacità dispersiva del terreno,
che potrebbe risultare compromessa dall’elevata superficie
scolante dei pannelli, dovrà prevedersi, qualora se ne ravvisi
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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– 1339 –
la necessità anche in corso d’opera, la realizzazione di opere
di drenaggio in grado favorire lo scolo delle acque meteoriche senza arrecare pregiudizio alla stabilità e funzionalità
delle opere nonché di abbassare il livello idrico;
d) il materiale impiegato per la sistemazione della viabilità di
accesso dovrà limitarsi allo stretto necessario e dovrà essere
assoggettato ai necessari controlli e certificazioni in ingresso;
e) al termine della vita utile dell’impianto, qualora venga previsto lo smantellamento dello stesso, anche le opere di sistemazione viaria dovranno essere dismesse al fine di consentire la ripresa dello sviluppo vegetazionale spontaneo sull’area mentre dovranno permanere in loco le essenze piantumate a scopo mitigativo lungo tutti il perimetro d’impianto;
2) la Provincia di Cremona, in qualità di Autorità competente
all’autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da recepirsi nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06;
3) di trasmettere copia del presente decreto a:
• Azienda Agricola Raffaella Milanesi – Proponente;
4) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:
• Provincia di Cremona;
• Comune di Castelvisconti;
5) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente
decreto;
6) di provvedere altresı̀ alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il dirigente: Filippo Dadone
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO
Corte Costituzionale
[BUR20100143]
Ordinanza 13 novembre 2009 - n. 71
Ordinanza del 13 novembre 2009 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. staccata di
Brescia – sul ricorso proposto da Oviesse S.p.A. c/Comune di
Curno ed altri (pubblicazione disposta dal Presidente della
Corte Costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) – ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2009, proposto
da: Oviesse S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Guarino, Cecilia Martelli, Augusto Mosconi, con domicilio eletto
presso Augusto Mosconi in Brescia, c.so Palestro, 38;
contro
Comune di Curno, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Atelier di Leidi Flavia & Co. s.a.s., Impresa Individuale Meringhetti Graziella, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, tutti non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Curno n. 18 del 6 marzo 2009, che ha disciplinato il regime delle aperture domenicali
e festive degli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale per l’anno 2009;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2009 la
dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente conduce un esercizio commerciale nel Comune di Curno, il cui Sindaco ha, con il provvedimento censurato,
individuato il regime delle aperture domenicali degli esercizi
commerciali ubicati nel territorio comunale, consentendo le stesse nelle giornate indicate dal comma 5 dell’art. 5 bis della l.r. 3
aprile 2000, n. 22 e sostanzialmente riproponendo la distinzione
tra esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 250
mq e esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a
250 mq prevista dall’art. 5 bis della l.r. 22/00.
Poiché tale regime prevede la liberalizzazione delle aperture
domenicali e festive, per queste ultime (fatte salve le giornate
espressamente previste dalla legge in cui non è in alcun caso
ammessa l’apertura), la ricorrente ritiene l’ordinanza n. 18 del 6
marzo 2009 lesiva della propria posizione di esercente il commercio con una superficie di vendita di 1499 mq che, proprio in
considerazione di tale estensione dell’esercizio, vede limitata la
propria possibilità di apertura domenicale alla prima domenica
dei mesi da gennaio a novembre, all’ultima domenica dei mesi
di maggio, agosto e novembre, nonché a tutte le giornate domenicali e festive del mese di dicembre, oltre a tre ulteriori giornate
a discrezione dell’esercente stesso.
In ragione di tutto ciò, la società ricorrente ha formulato domanda di annullamento del provvedimento sindacale, portando
all’attenzione del Collegio la complessa questione del rapporto
tra principi a tutela della concorrenza (anche ed in primo luogo
comunitari) e regolamentazione delle aperture domenicali, alla
luce della normativa regionale adottata e contenente disposizioni
diverse da quelle di cui al d.lgs. 114/98.
Nel caso di specie, infatti, il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento che, nel dare applicazione all’art. 5 bis della l.r. 22/00 ha differenziato il regime
delle aperture domenicali, consentendo agli esercizi con superficie di vendita inferiore ai 250 mq l’apertura in ogni domenica
e giorno festivo (con la sola esclusione delle giornate specifica-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1340 –
mente individuate dalla stessa legge in cui sussiste l’obbligo generalizzato di chiusura) e limitando, invece, le aperture possibili
per quegli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai
250 mq alla prima domenica dei mesi da gennaio a novembre,
all’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre e ad
ulteriori tre giornate a libera scelta degli stessi.
Secondo parte ricorrente il provvedimento in questione sarebbe illegittimo in quanto adottato sulla scorta di una legge regionale costituzionalmente illegittima in parte qua, cioè laddove, in
violazione dei limiti contenuti nell’art. 117 della Costituzione, ha
individuato un regime più restrittivo di quello riconosciuto dalla
normativa nazionale, cosı̀ incidendo sulla materia della tutela
della concorrenza, pacificamente riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
2.1. Il Collegio ritiene tale deduzione fondata e ravvisa i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale posta con il ricorso.
2.2. Per entrare nel merito della questione è necessario emettere che l’art. 11 del d.lgs. 114/98 recita:
«4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura
domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni
sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di
chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti
giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre,
nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri
mesi dell’anno.».
L’art. 5 bis della l.r. della Lombardia n. 22 del 2000, cosı̀ come
introdotto nel testo dalla l.r. 30 del 2007, prevede, invece, per
quanto di interesse – dopo aver premesso (al comma 2) che gli
esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono
restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore
ventidue – che (comma 5) «Gli esercizi commerciali di vendita
al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto
dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al
pubblico: a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; b) nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto
o novembre; c) nelle giornate domenicali e festive del mese di
dicembre; d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte
dai Comuni in relazione alle esigenze loocali».
Al successivo comma 9 stabilisce altresı̀ che «Nel rispetto dei
limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 (che vieta l’apertura al pubblico
delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive: a) 1º gennaio; b) Pasqua; c) 25 Aprile; d) 1º Maggio; e) 15
agosto; f) 25 dicembre pomeriggio; g) 26 dicembre, n.d.r.) l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita,
con riferimento all’intero anno solare, agli esercizi commerciali
di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita
fino a 250 metri quadrati.».
L’attività esercitata dall’odierna ricorrente non rientra in alcuna delle tipologie soggette ai regimi derogatori di cui ai commi
7 e 13 ed il Comune di Curno, nel cui territorio si colloca il punto
vendita, non rientra né nei particolati ambiti territoriali (distretti
di commercio) di cui all’art. 4 bis della l.r. 23 luglio 1999, n. 14
(soggetti al regime speciale del comma 8 bis dell’art. 5 bis della
l.r. n. 22/2000), né in quelli qualificati come «di forte attrattività
(di cui al comma 10 del citato art. 5 bis). Considerata, inoltre,
la superficie di vendita, pari a 1.499 mq, la medesima non può
nemmeno godere del regime di libera apertura dettato dal comma 9 dell’art. 5 bis della l.r. 22/2000.
In altre parole, è incontestato che rispetto alla stessa debba
trovare applicazione l’ordinaria disciplina della giornata domenicale, in ragione della quale la regola è rappresentata dall’obbligo
della chiusura domenicale, salvo la possibilità dell’apertura nella
prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, nell’ultima
domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, nelle
giornate domenicali e festive del mese di dicembre, e in altre
cinque giornate domenicali e festive scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, purché tali giornate non coincidano con
quelle in cui l’apertura è comunque preclusa dal comma 11 del
medesimo art. 5 bis della l.r. n. 22/2000.
2.3. Cosı̀ enucleata la normativa regionale applicabile con riferimento alla fattispecie concreta, le norme sospettate di incostituzionalità sono, quindi, rappresentate:
– dal comma 5 dell’art. 5 bis della l.r. della Lombardia 3 aprile
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
2000, n. 22, nella misura in cui introduce ad opera del legislatore regionale la predeterminazione delle possibili aperture domenicali, riservando al Comune la sola individuazione
di ulteriori cinque domeniche;
– dal comma 9 dell’art. 5 bis della l.r. della Lombardia 3 aprile
2000, n. 22, il quale consente ai soli esercizi di vendita con
superficie inferiore a 250 metri quadrati l’apertura al pubblico in tutte le domeniche e giornate festive nell’arco di tutto
l’anno solare.
La norma costituzionale di cui si sospetta la violazione è rappresentata dall’articolo 117, commi 1 e 2, in relazione ai vincoli
dell’ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione.
2.4. Per quanto attiene alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, si è già evidenziato come il provvedimento
amministrativo impugnato avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale sia il frutto della pedissequa applicazione della normativa regionale ora ricordata, tant’è che il ricorso non deduce, avverso tale atto, altra illegittimità che non sia quella derivante
dall’incostituzionalità della normativa regionale lombarda, nell’assunto che quest’ultima, dettando una disciplina sostanzialmente diversa da quella contenuta nella legge n. 114/98, avrebbe
violato i limiti alla potestà regionale rappresentati di cui all’art.
117 della Costituzione, introdotto un trattamento discriminatorio alla luce dell’art. 3 della Costituzione e violato il principio
fondamentale, di derivazione comunitaria, della proporzionalità.
In altri termini, la fonte legislativa regionale ha direttamente
determinato in modo cogente il contenuto lesivo dell’atto impugnato, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo all’Autorità amministrativa circa l’apertura domenicale o meno degli esercizi commerciali con superficie di vendita
inferiore a 250 mq: ne consegue che lo scrutinio di legittimità
del provvedimento amministrativo, dipende indissolubilmente
dal previo vaglio di costituzionalità della normativa regionale,
nel senso che ove questa fosse ritenuta costituzionalmente legittima anche il consequenziale provvedimento amministrativo applicativo sarebbe esente da vizi di legittimità e viceversa nel caso
di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata.
2.5. Chiarito il profilo della rilevanza della questione, per
quanto attiene all’ulteriore profilo della non manifesta infondatezza il Collegio si sente di dubitare della osservanza, da parte
della normativa regionale de qua, dei limiti posti alla potestà legislativa regionale dall’art. 117 della Costituzione commi 1 e 2.
Viene in considerazione in primo luogo il comma 2, che individua le materie riservate alla competenza legislativa statale.
La legge regionale della Lombardia n. 22 del 2000, rubricata
«Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia
di orari degli esercizi commerciali» individua quale proprio ambito di applicazione (cfr. art. 1 comma 1) il seguente:
«La presente legge, nell’esercizio della potestà legislativa di cui
all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplina le
vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti; disciplina, inoltre, i giorni e gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa nella Regione Lombardia».
2.6. Il dato letterale sembrerebbe, quindi, condurre ad una
qualificazione della norma come attinente alla materia del «commercio», attribuita alla legislazione residuale regionale ex art.
117, comma 4 Cost. Un più specifico esame delle disposizioni
della cui applicazione concreta si controverte fa, però, propendere per ricondurre le stesse nell’ambito del più appropriato alveo
della «tutela della concorrenza», rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e assoggettato all’applicazione della
disciplina di derivazione comunitaria.
A tale conclusione conduce un attento excursus delle pronunce
in argomento della Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo
di chiarire, nella sentenza n. 430 del 2007 come «secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’espressione “tutela della concorrenza”, utilizzata dal legislatore costituzionale all’art. 117, secondo comma, lettera e), coerentemente con quella operante nel sistema giuridico comunitario, comprende, tra l’altro, interventi
regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza,
quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno
ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1341 –
negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un
mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della
capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche. In tale maniera, vengono perseguite finalità di ampliamento
dell’area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, queste
ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del 2007). Si tratta, in altri termini, dell’aspetto più
precisamente di promozione della concorrenza, che è una delle
leve della politica economica del Paese (sentenze n. 80 del 2006;
n. 242 del 2005; n. 175 del 2005; n. 272 del 2004). Per siffatti caratteri, la “tutela della concorrenza”, proprio in quanto ha ad
oggetto la disciplina dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse, non è una “materia di estensione certa”, ma presenta i tratti “di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti” ed è configurabile come “trasversale”».
Al fine di accertare se determinate disposizioni possano essere
ricondotte alla «tutela della concorrenza» è quindi necessario,
continua la sentenza ora richiamata, verificare «se le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate a garantire
la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato (sentenza n. 285
del 2005), allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all’obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza. Una
volta che tale scrutinio abbia esito positivo, l’attribuzione delle
misure alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l’inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia
che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si applicano (sentenza
n. 80 del 2006).».
In altre parole, ciò che risulta essere necessario è «accertare
se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato ed
alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale» (sentenza
n. 430 del 2007).
2.7. A parere del Collegio, una tale verifica conduce ad esito
positivo nel caso degli articoli da 11 a 13 del d.lgs. 114/98.
Come evidenziato nella più volte citata sentenza n. 430 del
2007, lo stesso d.lgs. n. 114 del 1998 ha espressamente posto quali finalità della disciplina in materia di commercio, tra le altre,
quelle di realizzare «da trasparenza del mercato, la concorrenza,
la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci», «l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva,
nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta», in un’ottica di riforma volta a «rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità per tutti gli operatori economici» e perseguendo, quindi, l’intento di «favorire l’apertura del
mercato alla concorrenza» (sentenza C. Cost. n. 64 del 2007).
Tutto ciò premesso in linea generale, il Collegio ritiene, condividendo quanto affermato sul punto dal Consiglio di Stato nella
sentenza n. 1761 del 23 marzo 2009 – nella quale si legge che
«l’intento avuto di mira con detto d.lgs. n. 114/1998 è stato comunque quello di “favorire l’apertura del mercato alla concorrenza” garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano» –,
che alle disposizioni contenute negli articoli da 11 a 13 del d.lgs.
114/98, debba essere riconosciuto – cosı̀ come affermato dall’Autorità Garante della Concorrenza nella segnalazione AS480 del
16-24 ottobre 2008 –, carattere «pro-concorrenziale», tenuto conto, in particolare, che «la liberalizzazione degli orari e dei giorni
di apertura al pubblico degli esercizi commerciali ... favorisce, a
beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori» (segnalazione
dell’Autorità Garante della Concorrenza sopra citata).
Inoltre, a tali norme deve essere riconosciuto quell’effetto di
ampliare «l’area di libera scelta sia dei cittadini che delle imprese» che, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 430 del 2007,
è individuato come scopo delle misure legislative di promozione
e cioè di quelle norme che, come l’art. 11 del d.lgs. 114/98, tendono ad eliminare limiti e barriere alla libera esplicazione della
capacità imprenditoriale.
Si ravvisano, quindi, con riferimento alle norme in parola, proprio quelle condizioni che, negli autorevoli avvisi ora ricordati,
debbono far propendere per la qualificazione delle stesse come
norme poste a «tutela della concorrenza».
2.8. Ritenuta dimostrata siffatta qualificazione e data l’attribu-
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
zione della materia trasversale della «tutela della concorrenza»
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del comma 2 lettera e) dell’art. 117 della Costituzione, ne discende il dovere della legge regionale di non circoscrivere o delimitare in
alcun modo l’effetto ampliativo della legge statale che persegue
l’obiettivo della concorrenza e della tutela del consumatore con
particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento (art.
1, comma 3 del d.lgs. 114/98).
Ben può accadere, invero, come espressamente riconosciuto
dalla stessa Corte Costituzionale «che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie
attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva.
Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti
e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che
disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza»
(sentenza n. 430/07).
Proprio tale condizione individuata dal Giudice delle leggi non
sembra ricorrere, invece, nel caso di specie, dove la Regione
Lombardia, nell’ambito di una normativa destinata a regolamentare specifici aspetti del settore del commercio ha, con i censurati
commi 5 e 9 dell’art. 5 bis della l.r. 22/2000, finito per incidere
tutt’altro che marginalmente sull’assetto concorrenziale all’interno del mercato regionale, differenziandolo in maniera sostanziale da quello risultante dalla disciplina contenuta nel d.lgs. 114
del 1998.
2.9. A tale proposito appare opportuno ricordare che la Corte
di Giustizia della Comunità europea, in più occasioni, non ha
trovato contrastanti le normative nazionali degli Stati membri
sulla chiusura domenicale rispetto al principio di libera circolazione delle merci (sentenza 16 dicembre 1992, causa C-169/91 e
sentenza 20 giugno 1996, V sezione, relativa ad una pluralità di
cause tra cui la C-69/93 e la C-258/93).
In quest’ultima si legge che «le normative in questione perseguivano un obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario.
Invero, le discipline nazionali che limitano l’apertura domenicale
di esercizi commerciali costituiscono l’espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o
regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario, in particolare
al principio di proporzionalità».
L’avvenuto esercizio, da parte dello Stato italiano, di tale scelta
con apposito provvedimento avente forza di legge (il d.lgs.
114/98) determina però, quale conseguenza immediata e diretta,
la preclusione, in capo al legislatore regionale della possibilità di
adottare una propria disciplina normativa che abbia l’effetto di
restringere o distorcere la concorrenza al di fuori dei casi in cui
sia lo stesso d.lgs. 114/98 a consentirlo in un’ottica di contemperamento con la necessità di tutelare altri principi e valori di rango pari a quello attribuito alla tutela della concorrenza.
La riserva di legge statale in materia esclude, dunque, che le
Regioni possano, nel preteso esercizio della competenza legislativa in materia dı̀ commercio:
– introdurre limitazioni alla disciplina delle aperture domenicali, in particolare circoscrivendo e delimitando ulteriormente le potestà riconosciute dalla disciplina statale alle amministrazioni in senso pro-concorrenziale, o addirittura rendendo impossibile (totalmente o parzialmente) alle stesse di
agire in tal senso;
– ovvero delineare regimi differenziati tra gli operatori di settore in contrasto con i principi comunitari.
2.10. Per quanto attiene al primo profilo, si deve evidenziare
come l’art. 11 della legge n. 114/1998, pur dettando il principio
generale dell’obbligo della chiusura domenicale, preveda che la
valutazione dell’opportunità dell’apertura domenicale venga effettuata dal singolo Comune sulla base delle condizioni e delle
circostanze concretamente sussistenti, senza introdurre alcun limite massimo alla facoltà di consentire l’apertura domenicale e
festiva.
Al contrario, il comma 5 dell’art. 5 bis della legge regionale
della Lombardia n. 22 del 2000 vede tale potere del Sindaco sostanzialmente sostituito da una valutazione eseguita aprioristicamente ed in maniera astratta dal legislatore in ordine alle possibili giornate di apertura domenicale che sono specificamente individuate dalla legge stessa, eccezion fatta per le cinque giornate
di ulteriore apertura di cui alla lettera d) del comma stesso, la
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cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del singolo Comune.
La Regione Lombardia ha, quindi, in primo luogo fissato un
numero massimo e non derogabile (con riferimento ai Comuni
che non rientrano nelle particolari categorie di cui ai successivi
commi, quale il Comune di Curno che ha adottato il provvedimento censurato), di domeniche in cui è possibile l’apertura,
spingendosi poi fino ad individuarle puntualmente, fatta eccezione per il numero limitato di cinque ulteriori giornate rimesse alla
discrezionalità dei singoli Comuni.
In altre parole il comma 5 dell’art. 5 della l.r. 22/2000 ha sostanzialmente escluso, per i Comuni lombardi, quella potestà,
riconosciuta invece dal comma 5 dell’art. 11 del d.lgs. 114/98, di
valutare discrezionalmente l’opportunità di consentire l’apertura
domenicale e festiva degli esercizi commerciali nella misura occorrente a garantire che l’offerta commerciale sia in grado di
eguagliare le esigenze dei consumatori.
2.11. La normativa regionale, inoltre, ha introdotto un’eccezione generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva, consentendo sempre l’apertura in tali giornate (con esclusione delle
sole giornate festive di cui al già ricordato comma 11) agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, mentre nessuna analoga disposizione è rinvenibile nella legge n. 114/1998, che non differenzia la possibilità di apertura domenicale e festiva in ragione
delle dimensioni dell’esercizio.
Tale norma, seppur tendente, isolatamente considerata, all’apertura del mercato ed a garantire quella libertà di scelta del
consumatore la cui tutela si prefiggono le norme del d.lgs.
114/98, finisce, però, sistematicamente considerata la stessa, per
introdurre non solo una disciplina diversa da quella voluta dal
legislatore statale preposto ad adottare quelle disposizioni che,
nel garantire la massima concorrenza, assicurino però anche un’ordinata disciplina del settore (il che integra una violazione
dell’art. 117, secondo comma della Costituzione), ma anche una
disciplina differenziata all’interno del medesimo mercato rilevante (collegato alla diversa superficie di vendita): il che costituisce violazione del principio comunitario di proporzionalità (di
cui all’art. 5, comma 3, del Trattato CE) il cui rispetto si impone
alla Regione anche in forza del comma 1 dell’art. 117 Cost., che
individua quale limite alla competenza legislativa regionale il rispetto dei principi comunitari.
Nel differenziare, in termini di giornate in cui è possibile l’apertura al pubblico, la possibilità di esercitare l’attività di vendita, senza alcuna particolare e percepibile esigenza di tutela di
obiettivi di rango primario (la cui cura è peraltro riservata al
legislatore statale), il legislatore regionale si ritiene sia, quindi,
incorso in una violazione del principio di proporzionalità che
deve guidare le scelte dello stesso ogni volta che una previsione
possa andare ad incidere sull’assetto del mercato e quindi sulla
libera esplicazione dell’autonomia negoziale dei singoli perseguita dall’ordinamento comunitario.
3. Sulla base delle esposte considerazioni si ritiene rilevante e
non manifestamente infondata la sin qui esposta questione di
costituzionalità, che si solleva pertanto ai sensi dell’articolo 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87 con riferimento all’art. 5 bis,
commi 5 e 9 delle legge regionale della Lombardia 3 aprile 2000,
n. 22, in relazione all’art. 117 della Costituzione, commi 1 e 2.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia,
Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, nei
sensi di cui in motivazione, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 117 della Costituzione, commi 1 e 2,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 5
e 9 delle legge regionale della Lombardia 3 aprile 2000, n. 22.
Sospende, per l’effetto, il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Dispone, inoltre, la notifica della presente ordinanza alle parti
in causa ed al Presidente della Regione Lombardia, nonché la
comunicazione della medesima al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.
Cosı̀ deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29
ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
[BUR20100144]
Ordinanza 10 febbraio 2010 - n. 53
Ordinanza n. 53 del 10 febbraio 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2,
della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24 recante
«Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3
ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE)»,
dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione
Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma
1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), promosso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, nel procedimento vertente tra l’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus (LAC) e l’Associazione Italiana per il
World Wide Fund for Nature Ong Onlus (WWF Italia) e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano ed altri, con ordinanza del 16 ottobre 2008, iscritta
al n. 40 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno
2009.
VISTI gli atti di costituzione dell’Associazione Lega per l’abolizione della Caccia Onlus ed altra nonché gli atti di intervento
delle Regioni Lombardia e Veneto;
UDITO nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
UDITI gli avvocati Marco Ramadori per l’Associazione Lega
per l’Abolizione della Caccia Onlus ed altra, Enrico La Loggia
per la Regione Lombardia, Andrea Manzi e Mario Bertolissi per
la Regione Veneto.
RITENUTO:
– che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, con ordinanza del 16 ottobre 2008, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera s), e
137, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione
Lombardia 30 luglio 2008, n. 24 recante «Disciplina del regime
di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione
dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE)», e – in riferimento ai soli
artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione – dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009:
applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma
1, lettera c, della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
– che l’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale lombarda
n. 24 del 2008 autorizza il prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008-2009, stabilendo, al comma 1, che «ricorrendone le
condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», il regime di deroga si applica secondo quanto previsto in una tabella,
riportata nel corpus dell’articolo, riguardante i «carnieri massimi» (giornaliero e stagionate), nonché l’arco temporale della stagione venatoria per le tre specie ammesse al prelievo; e, al successivo comma 2, quale debba essere «il prelievo annuale complessivo consentito nella Regione Lombardia»;
– che l’art. 1, comma 1, della legge regionale veneta n. 13 del
2008 prevede, per la stagione 2008-2009, che i prelievi in deroga
si attuino rispettando i limiti e le motivazioni di cui all’allegato
A, il quale comprende una tabella, ove è previsto, analogamente
all’art. 4 della legge regionale della Lombardia, il limite massimo
di prelievo (giornaliero e stagionale) a livello regionale;
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– che il rimettente premette di essere investito del ricorso proposto dall’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus
(LAC) e dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for
Nature Ong Onlus (WWF Italia) volto all’annullamento della
nota, del 4 aprile 2008, con cui la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano avrebbe preso atto e fatta propria la ripartizione tra le
Regioni interessate (effettuata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) della «piccola quantità» ex art. 9,
par. 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE, ai fini del prelievo
in deroga per la stagione venatoria 2008-2009;
– che, secondo il TAR, le norme regionali censurate avrebbero
chiara natura «provvedimentale», anche in considerazione del
fatto che trovano fondamento nell’intesa del 26 marzo 2008 della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, basata sugli
esiti di un «incontro tecnico» tenutosi il 21 marzo 2008 tra le
Regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Marche e Friuli VeneziaGiulia (Regioni che avevano condiviso «all’unanimità la proposta
di ripartizione dei quantitativi prelevabili»), e, in quanto tali,
soggette ad uno «scrutinio stretto di costituzionalità», essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 267 del 2007);
– che, ciò premesso, il giudice a quo – ricordando la sentenza
n. 241 del 2008 della Corte costituzionale – sottolinea, anzitutto,
come debba essere disattesa un’eventuale «eccezione di difetto di
incidentalità», in quanto – sempre secondo lo stesso rimettente –
questa Corte avrebbe riconosciuto la possibilità di accedere al
sindacato incidentale di costituzionalità anche «attraverso l’instaurazione di una lis ficta»;
– che, sempre secondo il rimettente, l’emanazione delle norme
regionali sospettate di incostituzionalità renderebbe, allo Stato,
«parzialmente improcedibile il ricorso, quantomeno in relazione
alla frazione di «piccola quantità» da prelevarsi in Veneto e in
Lombardia», cosı̀ che solo la rimozione di tale elemento sopravvenuto consentirebbe la riespansione del sindacato del giudice
amministrativo sugli atti impugnati;
– che, infine, il giudice a quo ricorda come egli stesso si sia già
espresso relativamente al requisito della rilevanza nelle ipotesi
di leggi-provvedimento (sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sezione I, 21 aprile 2008, n. 3356), ritenendo
che la tutela dei diritti del cittadino, nell’ipotesi di leggi provvedi
mento, segue la natura giuridica dell’atto contestato, cosı̀ da poter essere sindacato dal suo giudice naturale (la Corte costituzionale), rendendo peraltro necessaria l’intermediazione del giudice
amministrativo;
– che, relativamente, quindi, alla non manifesta infondatezza,
il giudice a quo ritiene che le norme regionali denunciate violerebbero l’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., ovvero, rispettivamente, il principio che la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» e la competenza esclusiva statale in materia
di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
– che, ricorda al proposito il giudice rimettente, con la sentenza n. 150 (recte: 250) del 2008 questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione
Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in
deroga), ritenendo tali norme in contrasto sia con l’art. 9 della
Direttiva 74/409/CEE, sia con l’art. 19-bis della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), poiché «l’autorizzazione
del prelievo in deroga con legge preclude l’esercizio del potere di
annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino
in contrasto con la Direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la
legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica
su tutto il territorio nazionale»;
– che tale conclusione, secondo il rimettente, dovrebbe essere
estesa anche al caso di specie, nel quale l’attivazione del regime
derogatorio con norme-provvedimento non consentirebbe al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare il potere di annullamento introdotto per garantire il rispetto della normativa di
riferimento;
– che, ad ulteriore sostegno di quanto affermato, il TAR rimettente ricorda anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 8 giugno 2006, causa C – 60/05), con la
quale tale Corte – nell’ambito di una controversia, pendente innanzi al TAR della Lombardia ed avente ad oggetto il prelievo
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venatorio per la stagione 2003-2004 – in merito alla conformità
del meccanismo introdotto dall’art. 19-bis della normativa in
questione con l’art. 9 della Direttiva 74/409/CEE, ha affermato:
a) «Che “gli Stati membri sono tenuti a garantire che, indipendentemente dal numero e dall’identità delle autorità incaricate,
nel loro ambito, di dare attuazione” all’art. 9 cit., “il totale dei
prelievi venatori autorizzati [...] non superi il tetto, conforme alla
limitazione di tali prelievi a ‘piccole quantità’, fissato [...] per tutto il territorio nazionale” (punto 41);
b) che tale obbligo “esige che i procedimenti amministrativi
previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga,
quanto le modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo efficace effettuato tempestivamente”
(punto 47)»;
– che, inoltre, per il rimettente, le norme regionali censurate
violerebbero anche gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., sotto il
profilo della mancata osservanza dell’obbligo di motivare in
modo congruo la scelta di attivare le deroghe (ex art. 9, comma
1, lettera c), della Direttiva 791/409/CEE e art. 19-bis, della legge
n. 157 del 1992);
– che, poi, per il TAR Lazio, la legge regionale della Lombardia sarebbe del tutto priva di motivazione, mentre la legge regionale del Veneto addurrebbe una motivazione di mero stile e risulterebbe, peraltro, illogica nella parte in cui afferma che l’attivazione del regime derogatorio consentirebbe «una tendenziale
diminuzione della pressione venatoria sulle specie “ordinariamente cacciabili”», dal momento che la caccia in deroga (come,
del resto, rilevato anche dalle Regioni), viene eccezionalmente ad
aggiungersi e non a sostituirsi al regime ordinario di cacciabilità;
– che, altresı̀, al TAR Lazio non appare chiaro se sia stato effettuato un accertamento in ordine ai requisiti sostanziali per
consentire l’attivazione del regime derogatorio, e, in particolare,
se si siano operate valutazioni sull’«assenza di altre soluzioni
soddisfacenti» o sul trend demografico delle specie interessate,
né detto giudice percepisce le ragioni per le quali i pareri tecnici
resi dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) alle Regioni Veneto e Lombardia il 25 marzo 2008 siano stati disattesi;
– che, infine, il solo art. 4 della legge regionale lombarda n. 24
del 2008 violerebbe l’art. 137, terzo comma, Cost., in quanto tale
norma sarebbe in contrasto con il giudicato formatosi a seguito
della sentenza n. 250 del 2008, resa, a detta del TAR del Lazio,
tra le stesse parti (Regione Lombardia e Stato), su un thema decidendum analogo a quello oggetto dell’attuale giudizio a quo;
– che, nel giudizio davanti alla Corte, si sono costituite l’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus e l’Associazione
Italiana per il World Wide Fund for Nature Ong Onlus, già ricorrenti nel giudizio a quo, le quali hanno svolto difese uniformi,
che possono essere unitariamente trattate;
– che, ricostruito il quadro normativo di riferimento, la difesa
delle associazioni ricorrenti ha, preliminarmente, negato l’inammissibilità della questione sotto il profilo della carenza di rilevanza, sostenuta dalla difesa della Regione Lombardia, avendo il rimettente ampiamente argomentato al riguardo;
– che ugualmente da disattendere sarebbe l’eccezione di carenza di incidentalità della questione per inammissibilità del ricorso avanti al TAR del Lazio, in quanto – secondo la costante
giurisprudenza costituzionale – tale questione è «devoluta alla
cognizione piena del giudice a quo, che peraltro ha già ritenuto
ammissibile l’impugnativa, con ampia e perspicua motivazione»;
– che, quanto al merito, la difesa delle associazioni ha concluso per la fondatezza delle questioni, sostanzialmente associandosi ai rilievi del rimettente; che si è costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo l’inammisibilità e, comunque, l’infondatezza della questione;
– che la difesa regionale ritiene la questione inammissibile
sotto diversi profili: innanzitutto, per difetto di rilevanza, in
quanto il TAR non deve fare applicazione della normativa regionale censurata per decidere l’annullamento o meno della nota
della Conferenza Stato-Regioni, essendo tale nota un atto a valenza generale, non vincolante per le Regioni, sul quale, pertanto,
non possono interferire le leggi regionali successive;
– che, di conseguenza, l’annullamento di tale delibera non inciderebbe su di essa;
– che ugualmente insussistente sarebbe, poi, la parziale improcedibilità del ricorso paventata dal giudice rimettente, in
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quanto la citata legge regionale non è una legge-provvedimento,
che viene a sostituirsi agli atti precedentemente emanati sottraendo gli stessi alla sindacabilità del giudice amministrativo,
ma una legge-quadro che disciplina l’applicazione del criterio del
prelievo in deroga ex art. 9 della Direttiva 79/409/CEE, come desumibile, oltre che dal contenuto dei censurati commi dell’art. 4,
anche da quello dei restanti articoli della legge n. 24 del 2008,
tutti a carattere generale ed astratto;
– che la questione sarebbe ulteriormente inammissibile per difetto d’incidentalità, in quanto, affermatasi l’illegittimità della
legge regionale, verrebbe meno l’interesse ad una pronuncia relativamente all’originaria impugnazione;
– che, infine. passando all’esame delle singole censure, primariamente inammissibile risulta la censura relativa all’art. 3 Cost.
perché totalmente priva di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza;
– che, nel merito, infondate sarebbero tutte le censure proposte in riferimento agli altri parametri invocati;
– che non vi sarebbe violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., in quanto non è ipotizzabile alcuna lesione della
riserva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, stante la considerazione che il prelievo in deroga attiene alla
tutela della fauna selvatica e quindi dell’ambiente, ma viene, altresı̀, ad incidere sull’agricoltura e sull’esercizio alla caccia, materie ambedue rientranti nella competenza legislativa delle Regioni;
– che neppure, per la Regione Lombardia, vi sarebbe violazione della indicata direttiva comunitaria, in quanto la stessa non
prevede che il prelievo in deroga debba essere stabilito con provvedimento amministrativo, essendo, conseguentemente, possibile anche la sua determinazione con atto legislativo;
– che, ancora, riguardo alla censura relativa all’art. 137, terzo
comma, Cost., la Regione ritiene la stessa ugualmente inammissibile e, comunque, infondata dato che il dictum della sentenza
n. 250 del 2008 (come, del resto, evidenziato nella stessa ordinanza di rimessione), rispetto alla quale viene lamentata la violazione del giudicato costituzionale, è stata pronunciato «nella diversità degli atti in esame»;
– che, infine, ugualmente infondate sarebbero le eccezioni di
merito relative all’obbligo di sentire l’INFS, avendo la Regione
ottemperato a tale onere;
– che, in prossimità dell’udienza, la Regione Lombardia ha depositato una memoria nella quale chiede, in via preliminare –
alla luce della intervenuta modifica legislativa dell’art. 4, commi
1 e 2, della legge regionale della Lombardia n. 24 del 2008, che
ha ridotto l’entità del prelievo in deroga – di rimettere gli atti di
causa al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza
e non manifesta infondatezza della questione sollevata;
– che, nella memoria, la difesa regionale ribadisce, in ogni
caso, la richiesta dı̀ inammissibilità e, comunque, di infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
censurate, riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nell’atto di
costituzione;
– che si è, altresı̀, costituita in giudizio la Regione Veneto, deducendo l’infondatezza della questione;
– che la Regione, nel suo atto di costituzione, premette che le
censure mosse dal rimettente alla legge reg. Veneto n. 13 del
2008 sarebbero sostanzialmente due: la prima, relativa al contrasto, in sé e per sé considerato, della legge-provvedimento con la
Costituzione (in relazione alle sentenze n. 405 e n. 250 del 2008
della Corte costituzionale), la seconda, relativa all’illegittimità
costituzionale della disciplina contenuta in tale legge-provvedimento (determinazione della misura delle «piccole quantità»
cacciabili);
– che, con riguardo alla prima, l’attivazione della caccia in deroga con legge-provvedimento, e non con atto amministrativo,
non impedirebbe, secondo la difesa regionale, il controllo sulla
sua legittimità, ma lo sposterebbe semplicemente su di un piano
diverso, e, precisamente, lo affiderebbe ad un ricorso promosso
dallo Stato ex art. 127 Cost.;
– che, quanto alla seconda censura, la Regione, richiamando
la giurisprudenza costituzionale che attribuisce alla potestà legislativa residuale delle Regioni la materia della caccia (sentenze
n. 332 del 2006, n. 226 del 2003, n. 536 del 2002), osserva come
non sia ragionevole concludere che, nell’ambito di tale potestà,
rientri il potere di disciplinare tutti gli aspetti della caccia in de-
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
roga, eccetto la sua attivazione in un determinato arco temporale;
– che da tale premessa discenderebbe, per la Regione Veneto,
l’infondatezza dell’asserita violazione dell’art. 9 della Direttiva
9/409/CEE, in quanto detta disposizione non precisa in alcun
modo le modalità dei controllo;
– che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 8 giugno 2006, causa C-60/05, punto 41 del considerato in
diritto; ed anche, sentenze 9 dicembre 2004, causa C-79/03, e 15
dicembre 2005, causa C-344/05) ha chiarito che gli Stati membri
– per rispettare il diritto comunitario – devono garantire che non
venga superato il limite delle «piccole quantità», «indipendentemente dal numero e dall’identità delle autorità incaricate di dare
attuazione alla Direttiva 79/409/CEE»;
– che ugualmente infondate, per il Veneto, sarebbero le censure mosse dal TAR in riferimento agli artt. 117, primo comma, e
3 Cost., relative al superamento del limite comunitario della «piccola quantità» cacciabile, individuato nella misura dell’1%, in
quanto né la Direttiva 79/409/CEE, né la giurisprudenza della
Corte di giustizia UE, ivi compresa la sentenza 8 giugno 2006,
causa C-60/05, prevederebbero espressamente tale limite;
– che, in via pregiudiziale, la resistente chiede il rinvio da parte della Corte costituzionale alla Corte di giustizia UE, ai sensi
dell’art. 234 del Trattato UE, della questione relativa all’interpretazione dell’art. 9, numero 1, lettera c), della Direttiva
79/409/CEE, al fine di chiarire «qual è la portata vincolante delle
percentuali (pari all’1%) individuate dal comitato ORNIS come
espressive della “piccola quantità”, e al fine di precisare come
questi limiti devono concretamente essere applicati all’interno
degli Stati membri»;
– che, in prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha presentato una memoria in cui ribadisce le argomentazioni che dovrebbero indurre a non accogliere le questioni sollevate e reitera la
richiesta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE per
chiarire la portata dell’art. 9 della più volte citata Direttiva
79/409/CEE.
CONSIDERATO:
– che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, dubita, in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 137, terzo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della
Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del
regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002.
n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in
attuazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE)», e, in riferimento ai soli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettera s),
della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della
legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione dei regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici);
– che, ad avviso del rimettente, le disposizioni regionali attuative della caccia in deroga in oggetto, sarebbero in contrasto con
gli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in quanto le Regioni avrebbero esercitato la loro potestà
legislativa non rispettando «i vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario» e «la riserva alla legislazione statale della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema», ed altresı̀ avrebbero violato
l’art. 9, comma 1, lettera e), della Direttiva comunitaria
791409/CEE e l’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio), non motivando «in modo congruo la scelta
di attivare le deroghe»;
– che, inoltre, l’art. 4, commi 1 e 2, della citata legge della
Regione Lombardia avrebbe violato anche l’art. 137, terzo comma, della Costituzione, poiché il legislatore regionale avrebbe approvato «una norma in contrasto con il giudicato sostanziale formatosi a seguito della [...] sentenza n. 150 (recte: 250) del 2008
[della Corte costituzionale], il cui dictum consiste nella preclusione alla potestà legislativa regionale di azionare il regime derogatorio attraverso leggi-provvedimento»;
– che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la Regione
Lombardia – con l’art. 1 della legge regionale 16 settembre 2009,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 1345 –
n, 21, recante «Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica di leggi regionali»
– ha apportato modifiche al testo del comma 1 ed ha abrogato il
comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 2008;
– che, in seguito, anche il comma 1 del citato art. 4 è stato
abrogato dall’art. 1 della legge regionale della Lombardia 22 dicembre 2009, n. 29, recante «Modifica della legge regionale 30
luglio 2008, n. 24. Disciplina del regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 791409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della
Direttiva 79/409/CEE)»;
– che, tuttavia, preliminare ad ogni pronuncia sull’insieme
delle questioni, procedurali e di merito, sollevate nel presente
giudizio è la decisione in ordine all’ammissibilità delle questioni
prospettate dal giudice rimettente;
– che, come dedotto dalla Regione Lombardia, tali questioni
sono manifestamente inammissibili, risultando prive del necessario requisito della rilevanza, poiché nel giudizio a quo il TAR
rimettente non deve fare applicazione della normativa sospettata
di incostituzionalità;
– che, infatti, oggetto del giudizio principale è, secondo quanto riferisce lo stesso rimettente, «l’annullamento della nota in
data 4 aprile 2008, con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano [...] avrebbe fatto propria la ripartizione tra le regioni
interessate, effettuata in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, della “piccola quantità” ex art. 9, par. 1, lettera e), Dir. 79/409/CEE, ai fini del prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008/2009»;
– che su tale questione non vengono quindi ad incidere le disposizioni, contenute, nelle leggi regionali successive, posto che
queste ultime né hanno conferito valore legislativo alla suddetta
nota né hanno avuto l’effetto di sanare eventuali illegittimità da
cui fosse affetta; che, conseguentemente, il rimettente non deve
fare applicazione delle disposizioni legislative che sottopone al
vaglio di questa Corte;
– che, del resto, lo stesso rimettente, nella sua ordinanza, non
chiarisce in che modo il giudizio principale sia inciso dall’esito
di quello incidentale di costituzionalità, dato che non può condividersi l’affermazione che «in presenza di leggi-provvedimento»
«assume, invece, connotazione decisamente depotenziata la (preliminare) valutazione in ordine alla rilevanza della questione»,
in quanto essa sarebbe «affatto intrinseca nell’esclusiva attribuzione alla Corte costituzionale dello scrutinio di legittimità della
disposizione (formalmente) legislativa ma avente sostanza di
atto amministrativo», né trova fondamento il convincimento che
sussista da possibilità di accedere al sindacato incidentale della
Corte attraverso l’instaurazione di una lis ficta», dato che in questo modo si consentirebbe un sindacato di costituzionalità in via
principale;
– che, invece, anche recentemente (sentenza n. 241 del 2008),
questa Corte ha affermato che il requisito necessario per l’ammissibilità dello scrutinio di costituzionalità di una legge è da
ravvisarsi (oltre, ovviamente. alla non manifesta infondatezza
della questione sollevata) nella circostanza «che la norma di cui
si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del
giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti
del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della
decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo»;
– che, pertanto, non ricorrendo tale circostanza nel caso di
specie, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
DICHIARA la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della
Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del
regime di deroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002,
Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010
n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio n. 157, in materia di
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 137
della Costituzione – dal Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione I, con l’ordinanza di cui in epigrafe;
DICHIARA la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione
venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto
dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE
del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 117,
commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione – dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Cosı̀ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.
Il presidente:
Francesco Amirante
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Serie Ordinaria - N. 12 - 22 marzo 2010